Non c’è vento favorevole per il marinaio che no sa dove andare
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Diporto nautico
Definizioni e normativa
di Stéphan Jules Buchet
Socio del Gruppo di Roma
Conseguimento
Per sostenere l’esame per patente entro
12 miglia o senza limiti dalla costa, il
candidato deve aver compiuto 18 anni.
In caso di esame per patente per nave
da diporto, invece, il candidato deve essere in possesso della patente senza limiti dalla costa da almeno tre anni.
Il candidato agli esami per il conseguimento di patente nautica deve presentare
un’apposita domanda in duplice copia, di
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cui una in bollo, a una qualsiasi delle autorità competenti al rilascio di patenti nautiche avente giurisdizione sulla provincia
di sua residenza, corredandola dei seguenti documenti:
• dichiarazioni sostitutive dei certificati
di nascita, cittadinanza e residenza;
• certificato medico in bollo, recante la
foto del candidato (rilasciato secondo
le modalità previste dall’art. 36 del Regolamento di attuazione e di data non
anteriore a sei mesi);
• due foto formato tessera;
• attestazione del pagamento dell’importo per le spese dell’esame.
Al contrario di quanto avveniva nel passato, la recente normativa impone ai
candidati (privatisti e allievi di scuole
nautiche) di presentare domanda d’esame esclusivamente presso gli uffici
aventi giurisdizione sulla provincia di loro residenza.
È prevista una deroga per chi abbia domicilio, per motivi di lavoro o di studio,
nell’ambito di provincia diversa da quella di residenza, nonché per gli stranieri e
i cittadini italiani residenti all’estero.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di avere i prescritti requisiti morali, di
non aver presentato altrove la stessa
domanda e, eventualmente, di essere
già in possesso di altro tipo di patente
(allegandone una copia).
Nel numero precedente
si è affrontato l’argomento
delle Patenti nautiche
e si è parlato di Categorie,
Obbligatorietà, Limiti di età
e Requisiti morali.
Vediamo ora come si ottiene
questo importante documento
La seconda copia della domanda, completa di visto, data e numero di protocollo dell’ufficio ricevente, è restituita al
candidato e costituisce, accompagnata
da un documento d’identità, autorizzazione provvisoria per le esercitazioni
pratiche con validità di tre mesi, prorogabile per ulteriori tre mesi.
Il candidato, in possesso dell’autorizzazione provvisoria in corso di validità, per
sostenere gli esami, deve prenotarsi
presso l’ufficio ove ha presentato la domanda. In tale occasione, dovrà consegnare la seguente documentazione:
• attestazione del pagamento del costo
dello stampato della patente (euro
1,64);
• una marca da bollo da euro 14,62 (da
applicare sulla patente).
Il candidato, quindi, sarà convocato dall’ufficio a sostenere l’esame, che deve
svolgersi entro i 45 giorni successivi alla
data della prenotazione.
Se il candidato non provvede alla prenotazione nei successivi sei mesi oppure
non si presenta (dopo regolare convocazione) all’esame per due volte, la domanda di ammissione agli esami perde di validità e viene archiviata, indipendentemente dai motivi dell’assenza.
Foto di Gianluca Grieco
a cui si debbono
anche due foto
dell’articolo
“C’era una volta il canotto”
di gennaio 2012:
quella a pag. 10 (iniziale)
e a pag. 13 (la quinta)
ANDARE IN SARDEGNA
CON LA PATENTE NAUTICA
ENTRO LE 12 MIGLIA
Marco Angelo Zimmile - Socio del Gruppo di Licata
icordo ancora quando,
R
durante uno dei miei
corsi per il conseguimento
dell’abilitazione al
comando di unità da
diporto, dissi ai miei
allievi della possibilità
legale di far rotta per la
Sardegna con la semplice
abilitazione entro le 12
miglia; il loro stupore fu
evidente dalle espressioni
di incredulità.
È però possibile, a patto
di seguire una determinata
rotta. Premetto che
quando si parla di patente
entro le 12 Mg. occorre
considerare 12+12, ossia
le 12 Mg. dalla costa
da cui partite e dalla costa
in cui dovete arrivare,
quindi fanno n totale 24.
Esempio di rotta per la
Sardegna:
• partenza da Piombino,
arrivo all’Isola d’Elba,
rotta per l’Isola di
Pianosa, da lì rotta per la
Corsica per la quale c’è
una distanza di poco più
di 22 mg approfittando
degli accordi tra i
Ministeri degli Esteri
italiani
e francesi, rotta a sud
per la Sardegna.
È necessario non
dimenticare di dotarsi
delle corrette dotazioni
di sicurezza entro
le 12 Mg (anche se io
consiglio vivamente
di procurarsi anche
quelle per la navigazione
senza limiti) e che
la legislazione francese
prevede che durante
la navigazione tutti
gli occupanti in coperta
indossino il giubbotto
di salvataggio, oltre al
fatto di informarsi sulla
legislazione vigente della
nazione straniera in cui
si transita per quanto
concerne gli altri obblighi
sulla navigazione,
stazionamento ed aree
protette. Ovviamente è una
navigazione impegnativa,
quindi consiglio di non
farla da soli e, una volta
giunti in Corsica, di
costeggiarla fino alla
Sardegna dato che non si
conoscono i luoghi. Carte
nautiche alla mano,
rilevamento dei punti
cospicui ed una buona
dose di conoscenza del
motore sono sempre utili.
Con questo sistema è
possibile visitare
legalmente tutte le isole
italiane ad eccezione di
Ustica, Pantelleria,
Lampedusa, Linosa e
Lampione.
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Esame
Le prove d’esame non possono essere
sostenute prima che siano trascorsi
trenta giorni dalla data di presentazione
della domanda.
L’esame consiste in una prova teorica e
una pratica, secondo i precisi programmi previsti per ciascun tipo di patente,
ed emanati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Il candidato che supera la prova teorica,
è ammesso a quella pratica. Se non supera la prova teorica può ripeterla una
sola volta, dopo un mese, presso la stessa sede e senza il pagamento di alcuna
tassa o nuovo tributo. Qualora non superi la prova pratica, è previsto il medesimo trattamento e dovrà ripetere la sola
prova pratica.
L’esame per il conseguimento della patente nautica è sostenuto davanti ad una
commissione appositamente costituita,
e composta variamente secondo il tipo
di navigazione. Per la prova teorica e
pratica di navigazione a vela, alla commissione è affiancato un esperto velista
designato dalla Federazione Italiana Vela (FIV) o dalla Lega Navale Italiana
(LNI).
Il candidato già in possesso di una patente limitata alle sole unità a motore,
avente lo stesso limite di navigazione,
per conseguire la patente comprensiva
Chi è in possesso di abilitazione rilasciata
dalla Marina militare per la navigazione
entro sei miglia dalla costa o di abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciata dai comandi della Guardia di Finanza, è
abilitato alla navigazione entro dodici miglia dalla costa. Tale personale può chiedere il rilascio della patente senza esami
entro cinque anni dalla cessazione dal
servizio, purché in possesso dei previsti
requisiti fisici, psichici e morali.
I richiedenti devono inoltrare la relativa
domanda all’Autorità competente, corredata da:
• estratto matricolare o dichiarazione
del Comando di appartenenza (per gli
ufficiali) o copia dell’abilitazione posseduta (per gli altri),
• certificato medico,
• marca da bollo,
• due foto formato tessera
• attestazione comprovante il pagamento dello stampato della patente.
Patente senza esami
anche della navigazione a vela, deve sostenere la sola prova pratica.
Il candidato già in possesso di patente
per la navigazione entro 12 miglia dalla
costa, per conseguire quella senza limiti
di distanza dalla costa, deve sostenere
un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d’esame previsto per la patente posseduta.
Esercitazioni pratiche
Al momento dell’ammissione agli esami
per il conseguimento della patente nautica, è rilasciata copia della domanda,
completa di visto dell’autorità marittima
o dell’ufficio motorizzazione civile. Questo documento, che ha validità di tre mesi, prorogabile di altri tre mesi, autorizza
a esercitarsi a bordo al comando o alla
direzione nautica delle unità da diporto,
nei limiti dell’abilitazione richiesta, purché a bordo vi sia una persona, in possesso di patente nautica rilasciata da almeno tre anni, con abilitazione almeno
pari a quella che l’addestrando vuole ottenere.
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Chi rientra in una delle sotto indicate categorie, ha la possibilità di ottenere la
patente nautica senza sostenere i relativi esami:
• ufficiali della Marina Militare del Corpo di Stato Maggiore e delle Capitanerie di porto, in servizio permanente, ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza in possesso di specializzazione di
comandante di unità navale rilasciata
dai comandi della Guardia di Finanza,
sottufficiali delle Forze armate e delle
Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d’altura o del brevetto per la condotta di
mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dall’unità
madre rilasciati dalla Marina militare
che abbiano comandato tale tipo di
unità per almeno dodici mesi (patenti
di categoria A e B);
• personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, in servizio permanente
o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato
al comando navale e alla condotta dei
mezzi nautici da parte della Marina militare, e personale militare della Guardia
di Finanza in servizio permanente o in
ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai Comandi della Guardia di finanza (patenti di categoria A).
Anche chi ha un titolo professionale marittimo possono conseguire, senza esami, la patente nautica secondo specifiche equivalenze fissate dalla normativa,
purché siano muniti di libretto di navigazione in corso di validità.
Alle stesse condizioni, costoro possono
comandare e condurre unità da diporto
senza patente nautica, ma con il libretto
di navigazione a bordo.
n
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