Non c’è vento favorevole per il marinaio che no sa dove andare • • Diporto nautico Definizioni e normativa di Stéphan Jules Buchet Socio del Gruppo di Roma Conseguimento Per sostenere l’esame per patente entro 12 miglia o senza limiti dalla costa, il candidato deve aver compiuto 18 anni. In caso di esame per patente per nave da diporto, invece, il candidato deve essere in possesso della patente senza limiti dalla costa da almeno tre anni. Il candidato agli esami per il conseguimento di patente nautica deve presentare un’apposita domanda in duplice copia, di 48 Marinai d’Italia cui una in bollo, a una qualsiasi delle autorità competenti al rilascio di patenti nautiche avente giurisdizione sulla provincia di sua residenza, corredandola dei seguenti documenti: • dichiarazioni sostitutive dei certificati di nascita, cittadinanza e residenza; • certificato medico in bollo, recante la foto del candidato (rilasciato secondo le modalità previste dall’art. 36 del Regolamento di attuazione e di data non anteriore a sei mesi); • due foto formato tessera; • attestazione del pagamento dell’importo per le spese dell’esame. Al contrario di quanto avveniva nel passato, la recente normativa impone ai candidati (privatisti e allievi di scuole nautiche) di presentare domanda d’esame esclusivamente presso gli uffici aventi giurisdizione sulla provincia di loro residenza. È prevista una deroga per chi abbia domicilio, per motivi di lavoro o di studio, nell’ambito di provincia diversa da quella di residenza, nonché per gli stranieri e i cittadini italiani residenti all’estero. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di avere i prescritti requisiti morali, di non aver presentato altrove la stessa domanda e, eventualmente, di essere già in possesso di altro tipo di patente (allegandone una copia). Nel numero precedente si è affrontato l’argomento delle Patenti nautiche e si è parlato di Categorie, Obbligatorietà, Limiti di età e Requisiti morali. Vediamo ora come si ottiene questo importante documento La seconda copia della domanda, completa di visto, data e numero di protocollo dell’ufficio ricevente, è restituita al candidato e costituisce, accompagnata da un documento d’identità, autorizzazione provvisoria per le esercitazioni pratiche con validità di tre mesi, prorogabile per ulteriori tre mesi. Il candidato, in possesso dell’autorizzazione provvisoria in corso di validità, per sostenere gli esami, deve prenotarsi presso l’ufficio ove ha presentato la domanda. In tale occasione, dovrà consegnare la seguente documentazione: • attestazione del pagamento del costo dello stampato della patente (euro 1,64); • una marca da bollo da euro 14,62 (da applicare sulla patente). Il candidato, quindi, sarà convocato dall’ufficio a sostenere l’esame, che deve svolgersi entro i 45 giorni successivi alla data della prenotazione. Se il candidato non provvede alla prenotazione nei successivi sei mesi oppure non si presenta (dopo regolare convocazione) all’esame per due volte, la domanda di ammissione agli esami perde di validità e viene archiviata, indipendentemente dai motivi dell’assenza. Foto di Gianluca Grieco a cui si debbono anche due foto dell’articolo “C’era una volta il canotto” di gennaio 2012: quella a pag. 10 (iniziale) e a pag. 13 (la quinta) ANDARE IN SARDEGNA CON LA PATENTE NAUTICA ENTRO LE 12 MIGLIA Marco Angelo Zimmile - Socio del Gruppo di Licata icordo ancora quando, R durante uno dei miei corsi per il conseguimento dell’abilitazione al comando di unità da diporto, dissi ai miei allievi della possibilità legale di far rotta per la Sardegna con la semplice abilitazione entro le 12 miglia; il loro stupore fu evidente dalle espressioni di incredulità. È però possibile, a patto di seguire una determinata rotta. Premetto che quando si parla di patente entro le 12 Mg. occorre considerare 12+12, ossia le 12 Mg. dalla costa da cui partite e dalla costa in cui dovete arrivare, quindi fanno n totale 24. Esempio di rotta per la Sardegna: • partenza da Piombino, arrivo all’Isola d’Elba, rotta per l’Isola di Pianosa, da lì rotta per la Corsica per la quale c’è una distanza di poco più di 22 mg approfittando degli accordi tra i Ministeri degli Esteri italiani e francesi, rotta a sud per la Sardegna. È necessario non dimenticare di dotarsi delle corrette dotazioni di sicurezza entro le 12 Mg (anche se io consiglio vivamente di procurarsi anche quelle per la navigazione senza limiti) e che la legislazione francese prevede che durante la navigazione tutti gli occupanti in coperta indossino il giubbotto di salvataggio, oltre al fatto di informarsi sulla legislazione vigente della nazione straniera in cui si transita per quanto concerne gli altri obblighi sulla navigazione, stazionamento ed aree protette. Ovviamente è una navigazione impegnativa, quindi consiglio di non farla da soli e, una volta giunti in Corsica, di costeggiarla fino alla Sardegna dato che non si conoscono i luoghi. Carte nautiche alla mano, rilevamento dei punti cospicui ed una buona dose di conoscenza del motore sono sempre utili. Con questo sistema è possibile visitare legalmente tutte le isole italiane ad eccezione di Ustica, Pantelleria, Lampedusa, Linosa e Lampione. Marinai d’Italia 49 Non c’è vento favorevole per il marinaio che no sa dove andare Esame Le prove d’esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. L’esame consiste in una prova teorica e una pratica, secondo i precisi programmi previsti per ciascun tipo di patente, ed emanati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il candidato che supera la prova teorica, è ammesso a quella pratica. Se non supera la prova teorica può ripeterla una sola volta, dopo un mese, presso la stessa sede e senza il pagamento di alcuna tassa o nuovo tributo. Qualora non superi la prova pratica, è previsto il medesimo trattamento e dovrà ripetere la sola prova pratica. L’esame per il conseguimento della patente nautica è sostenuto davanti ad una commissione appositamente costituita, e composta variamente secondo il tipo di navigazione. Per la prova teorica e pratica di navigazione a vela, alla commissione è affiancato un esperto velista designato dalla Federazione Italiana Vela (FIV) o dalla Lega Navale Italiana (LNI). Il candidato già in possesso di una patente limitata alle sole unità a motore, avente lo stesso limite di navigazione, per conseguire la patente comprensiva Chi è in possesso di abilitazione rilasciata dalla Marina militare per la navigazione entro sei miglia dalla costa o di abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciata dai comandi della Guardia di Finanza, è abilitato alla navigazione entro dodici miglia dalla costa. Tale personale può chiedere il rilascio della patente senza esami entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, purché in possesso dei previsti requisiti fisici, psichici e morali. I richiedenti devono inoltrare la relativa domanda all’Autorità competente, corredata da: • estratto matricolare o dichiarazione del Comando di appartenenza (per gli ufficiali) o copia dell’abilitazione posseduta (per gli altri), • certificato medico, • marca da bollo, • due foto formato tessera • attestazione comprovante il pagamento dello stampato della patente. Patente senza esami anche della navigazione a vela, deve sostenere la sola prova pratica. Il candidato già in possesso di patente per la navigazione entro 12 miglia dalla costa, per conseguire quella senza limiti di distanza dalla costa, deve sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d’esame previsto per la patente posseduta. Esercitazioni pratiche Al momento dell’ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, è rilasciata copia della domanda, completa di visto dell’autorità marittima o dell’ufficio motorizzazione civile. Questo documento, che ha validità di tre mesi, prorogabile di altri tre mesi, autorizza a esercitarsi a bordo al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto, nei limiti dell’abilitazione richiesta, purché a bordo vi sia una persona, in possesso di patente nautica rilasciata da almeno tre anni, con abilitazione almeno pari a quella che l’addestrando vuole ottenere. 50 Marinai d’Italia Chi rientra in una delle sotto indicate categorie, ha la possibilità di ottenere la patente nautica senza sostenere i relativi esami: • ufficiali della Marina Militare del Corpo di Stato Maggiore e delle Capitanerie di porto, in servizio permanente, ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di Finanza, sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d’altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dall’unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi (patenti di categoria A e B); • personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale e alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, e personale militare della Guardia di Finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai Comandi della Guardia di finanza (patenti di categoria A). Anche chi ha un titolo professionale marittimo possono conseguire, senza esami, la patente nautica secondo specifiche equivalenze fissate dalla normativa, purché siano muniti di libretto di navigazione in corso di validità. Alle stesse condizioni, costoro possono comandare e condurre unità da diporto senza patente nautica, ma con il libretto di navigazione a bordo. n Marinai d’Italia 51