LICEO ARTISTICO STATALE
PREMESSA
Le norme che seguono si propongono di regolare la vita interna dell'Istituto, ispirandosi direttamente
ed esplicitamente ai principi della Costituzione italiana.
Lo scopo di queste norme è quello di configurare, in senso progettuale, la scuola come luogo in cui sia
favorita l'effettiva attuazione del diritto allo studio, che si concretizza in una scuola organizzata e gestita in
funzione dei bisogni di formazione e di istruzione dello studente e della società; siano garantite e sviluppate le
libertà di pensiero, di espressione, di organizzazione e di azione sociale e culturale, nella tutela e nella
valorizzazione dell'identità personale; si promuovano occasioni e manifestazioni culturali di tutte le
componenti della scuola, aperta a collaborazioni esterne nel reciproco rispetto delle libertà civili e delle regole
democratiche, senza discriminazione alcuna di razza, religione e sesso, e nella salvaguardia del patrimonio
culturale comune.
Il Regolamento di istituto definisce le procedure per la tutela dei diritti dello studente e quelle relative
ai doveri del medesimo, nella consapevolezza della centralità dello studente all'interno del sistema scolastico e
in quella dell'esistenza di un legame inscindibile tra diritti e doveri, che deve formare ed informare le
coscienze dei giovani.
Alla base del lavoro scolastico sta uno speciale patto educativo che lega insegnanti ed alunni. In base a
tale patto tutti coloro che operano nell'istituto sono tenuti a dare il meglio delle loro capacità.
Ai docenti spetta il compito di preparare ed istruire gli alunni, attraverso la comunicazione chiara ed
approfondita dei fondamenti della propria disciplina di insegnamento, il controllo costante degli obiettivi
raggiunti da ciascun allievo, il giudizio corretto, trasparente ed equilibrato sui risultati ottenuti dagli studenti.
Tale lavoro formativo deve accompagnarsi costantemente con un impegno educativo, volto ad incentivare ed
a rafforzare le qualità proprie di ciascun alunno, nonché il suo senso civico di appartenenza alla intera
comunità ed il rispetto delle regole di quest'ultima. Sia il compito formativo che quello educativo andranno
svolti dall'insegnante in sintonia con le indicazioni del Consiglio di classe e del Collegio dei docenti, e stretta
e fruttuosa dovrà essere la collaborazione tra ogni docente ed i familiari dei propri alunni.
Agli studenti spetta il compito di svolgere con serietà ed impegno il loro ruolo di discenti. Alla
attenzione partecipata e corretta in classe, dovrà quindi affiancarsi un costante e proficuo studio casalingo. A
loro spetta inoltre il compito e il diritto di partecipare costruttivamente, attivamente e responsabilmente alla
vita della scuola.
Alla Presidenza spetta il compito di vigilare ed intervenire perché il patto educativo sia rispettato da
tutti i contraenti, al fine di raggiungere la migliore qualità formativa possibile. Di tale qualità la Presidenza è, al
tempo stesso, responsabile e garante.
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Titolo I - ORGANI COLLEGIALI
Art. 1
Gli Organi collegiali sono:
Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva; il Collegio dei Docenti; i Consigli di Classe; il Comitato dei
genitori (rappresentanti di classe dei genitori); il Comitato degli Studenti (rappresentanti di classe degli
studenti); l'Assemblea dei genitori (di classe, di Istituto); l'Assemblea degli studenti (di classe, di Istituto).
Art. 2
Il funzionamento e le competenze degli Organi di cui al precedente articolo sono regolati dalle
norme del D.P.R. 31/5/74 n.416, nonché dai relativi regolamenti interni di ciascun Organo, elaborati ed
approvati dagli organi stessi nel rispetto del metodo democratico e secondo i principi stabiliti nella premessa
del presente regolamento.
Art. 3
Gli Organi collegiali hanno facoltà di riunione, disponibilità di locali e di mezzi di comunicazione,
informazione e pubblicizzazione di cui dispone la scuola, compatibilmente con le esigenze di servizio del
personale docente ed Ata e di funzionamento dell'istituto, previa autorizzazione della Presidenza.
Art. 4
La convocazione degli Organi collegiali deve comunque essere disposta con un preavviso non
inferiore ai giorni cinque. In deroga, per motivi del tutto eccezionali, sono previste convocazioni straordinarie
d'urgenza. La convocazione non è valida se anche uno solo dei membri dell'Organo non è stato avvisato.
La convocazione avviene mediante circolari alle classi e/o comunicazione scritta ai genitori ed ai membri a
seconda dell'Organo collegiale convocato, che dovrà essere controfirmata, alla consegna, dal destinatario.
L'avviso deve contenere l'ora, la data, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
Titolo II - PUBBLICIZZAZIONE, STAMPA E PROPAGANDA
Art. 5
Il personale dell'Istituto può liberamente organizzarsi sindacalmente. Alle Organizzazioni
sindacali è concesso l'uso gratuito di appositi spazi, di volta in volta concordati con la Presidenza, secondo le
esigenze di funzionamento dell'Istituto, per riunioni all'interno dei locali della scuola.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti sindacali anche esterni alla scuola.
Art. 6
All'inizio dell'anno scolastico deve essere esposto in bacheca (su ogni singolo piano) l'orario di
servizio del personale della scuola (docente, Ata), nonché le relative mansioni, per agevolare i rapporti tra le
varie componenti (Carta dei servizi).
Art. 7
Le graduatorie degli aspiranti (docenti, Ata) ad incarichi o supplenze devono altresì essere esposte
in bacheca, come pure l'elenco degli insegnanti cui sono stati conferiti incarichi e supplenze, con l'indicazione
del punteggio, durante tutto l'anno scolastico.
Art. 8
Tutte le Circolari ministeriali riguardanti norme relative alla vita della scuola e all'iter
professionale del personale devono essere tempestivamente (entro 3 giorni dalla data di protocollo di arrivo)
rese pubbliche.
Art. 9
In conformità ai principi enunciati nella Premessa di questo regolamento, a tutte le componenti
scolastiche è consentito affiggere, nelle apposite bacheche o sui pannelli messi a disposizione, e diffondere
materiale stampato, duplicato, manoscritto, purché sia debitamente firmato dagli estensori (privati,
organizzazioni, enti, ecc.) a norma della legge sulla stampa, ai fini di eventuali responsabilità. Il materiale deve
essere vistato dalla Presidenza per evitare diffusione di scritti ove possa configurarsi reato o grave offesa alle
persone. In caso di eventuali contestazioni ci si potrà rivolgere, per un parere definitivo, al Consiglio di
Istituto.
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Titolo III - AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI
Art. 10
Le domande di ammissione sono accolte senza eccezioni di razza, religione, sesso, menomazioni
fisiche o di qualsiasi altra ragione.
Titolo IV - NORME PER LA FREQUENZA
Art. 11
La frequenza è obbligatoria per tutte le ore di lezione e per tutte le materie curriculari. Ai fini
della validità dell’anno scolastico è richiesta per legge la frequenza di almeno tre quarti dell’orario curricolare,
calcolato sul monte ore complessivo del corso di studi.
Art. 12
All'inizio dell'anno scolastico i genitori dovranno tempestivamente ritirare il libretto per la
giustificazione delle assenze e dei ritardi. La scadenza tassativa per il ritiro sarà stabilita di anno in anno dalla
Presidenza. Qualora i genitori fossero seriamente impossibilitati a ritirare il libretto entro i primi giorni di
lezione, dovranno contattare la scuola per concordare le modalità per il ritiro.
L'allievo ha l'obbligo di essere sempre provvisto del libretto all'entrata nell'Istituto. Se il libretto fosse smarrito
o danneggiato sarà fornito dalla scuola al costo di euro 15 e dovrà essere nuovamente ritirato dai genitori e
controfirmato alla presenza delle impiegate dell'ufficio alunni. Non saranno accettate giustificazioni recanti
correzioni o cancellature.
Art. 13
Gli studenti maggiorenni potranno firmare le giustificazioni per i ritardi, le assenze, gli ingressi
posticipati o le uscite anticipate previa autorizzazione scritta da parte delle famiglie all'inizio dell'anno
scolastico.
Art. 14 - INIZIO LEZIONI - Gli alunni accedono all'edificio scolastico al suono della prima campanella e
dovranno essere al loro posto in classe al suono della seconda campanella, accolti dall'insegnante. Gli studenti
pendolari potranno accedere all’edificio scolastico prima del suono della prima campanella o restare nella
scuola anche dopo il termine delle lezioni, a seguito di regolare domanda presentata in segreteria e firmata dai
genitori. Gli studenti a cui verrà accordato il permesso non potranno comunque entrare in classe prima del
suono della prima campanella o rimanere nell’aula dopo il termine delle lezioni, ma dovranno restare in locali
messi a disposizione per questi tempi di attesa.
Gli orari di inizio lezione, delle pause e del calendario settimanale delle diverse discipline saranno stabiliti di
anno in anno dal Consiglio di Istituto, secondo le esigenze didattico-organizzative della scuola e secondo
quanto delineato dal Collegio dei Docenti.
All'inizio della prima ora mattutina di lezione l'insegnante verificherà i presenti e gli assenti, segnalando per
iscritto sul registro i nomi di questi ultimi. Quindi avranno inizio le lezioni del mattino.
Art. 15 - RITARDI - Entro e non oltre i dieci minuti successivi al suono della seconda campanella
l'insegnante della prima ora può ammettere alle lezioni l'alunno che dovesse presentarsi in ritardo, a fronte di
adeguata motivazione. Il ritardo viene comunque segnalato sul registro e il giorno successivo l'alunno dovrà
presentare giustificazione scritta sul libretto.
Nel caso di ritardi dovuti ai mezzi di trasporto, il docente, verificata la consistenza del problema in relazione
alla provenienza degli alunni, segnalerà che tale ritardo è motivato da ritardo dei mezzi pubblici e l’alunno
non dovrà portare giustificazione scritta.
In caso di dubbi sulla fondatezza della motivazione o in caso di ritardi ripetuti, il docente manda l'alunno in
Presidenza per una più approfondita indagine del caso e per la decisione circa eventuali sanzioni disciplinari.
Il Coordinatore di classe controllerà mensilmente il Registro e in caso di ritardi frequenti, anche se giustificati
regolarmente, contatterà la famiglia per avere spiegazioni in merito.
Art. 16 - ENTRATE POSTICIPATE - Oltre i 10 minuti gli alunni sono ammessi in classe solo su
permesso scritto di entrata posticipata firmato dalla Presidenza e solo in casi del tutto eccezionali documentati
(visite mediche, gravi fatti personali dichiarati per iscritto o telefonicamente dai genitori, ritardi nei mezzi di
trasporto verificati dalla Segreteria). Il permesso firmato, o l’eventuale richiesta di ulteriore giustificazione da
parte della Presidenza, verrà consegnato al docente per l'annotazione sul registro di classe dall’alunno stesso o
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da un collaboratore scolastico. In mancanza di adeguata documentazione verrà segnalata una nota di
demerito sul Registro di classe e/o sul libretto personale dell’alunno.
Gli ingressi posticipati saranno accordati secondo la scansione del cambio d’ora e non oltre le ore 10.00.
Spetta alla Presidenza decidere se un alunno privo di permesso può essere ammesso in classe o trattenuto
fuori dall’aula fino al termine della prima ora di lezione, sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico. In
tal caso l’alunno sarà segnato assente per la prima ora.
Il Coordinatore di classe controllerà mensilmente il Registro e in caso di frequenti richieste di ingresso
posticipato contatterà la famiglia per avere spiegazioni in merito.
Art. 17 - USCITE ANTICIPATE - In caso di richiesta di uscita anticipata lo studente, all'arrivo a scuola,
consegnerà il proprio libretto in segreteria per l'eventuale autorizzazione della Presidenza che verrà concessa
solo in casi del tutto eccezionali documentati (visite mediche, gravi fatti personali dichiarati per iscritto o
telefonicamente dai genitori). Il permesso firmato verrà consegnato al docente, tramite un Collaboratore
scolastico, per l'annotazione sul registro di classe. In mancanza di adeguata documentazione verrà segnalata
una nota di demerito sul Registro di classe e/o sul libretto personale dell’alunno.
Le uscite anticipate saranno accordate secondo la scansione del cambio d’ora e comunque non prima delle
ore 12.00.
Non saranno accettate richieste d’uscita anticipata telefoniche o via fax. In mancanza della giustificazione
firmata sul libretto è necessaria la presenza del genitore.
Le uscite anticipate dall’istituto possono essere autorizzati solo dalla Presidenza e fino ad un numero
massimo di cinque per quadrimestre. Le eventuali richieste successive andranno segnalate tempestivamente
alle famiglie dalla Presidenza o da un suo delegato.
L'uscita anticipata per improvvisi motivi di salute o altri gravi motivi improvvisamente sorti sarà consentita
dalla Presidenza, previa comunicazione con la famiglia per definire caso per caso le misure necessarie. Il
genitore giustificherà comunque sul libretto, il giorno stesso al momento dell’uscita o il giorno del rientro a
scuola dell’alunno.
Art. 18 - PERMESSI ANNUALI - Particolari ed eccezionali permessi annuali di entrata posticipata o di
uscita anticipata verranno rilasciati dalla Presidenza solo nel caso ricorressero seri problemi di rispetto
dell’orario (es. legati all'arrivo e alla partenza dei mezzi di trasporto). Per ottenere tali permessi occorre
presentare in segreteria apposita domanda, firmata dai genitori e debitamente documentata.
Art. 19 - ASSENZE – Le giustificazioni per le assenze devono essere consegnate al docente della prima ora.
Le assenze sono giustificate solo per malattia o motivi familiari (escluse motivazioni generiche del tipo
"motivi personali").
Le giustificazioni per la 5°, 10°, 15° e 20° assenza devono essere mostrate all’insegnante della prima ora che,
tramite il collaboratore scolastico, le consegna in Segreteria: tali assenze devono essere giustificate
personalmente dal genitore, anche telefonicamente. La famiglia è tenuta a contattare la scuola anche nel caso
di alunni maggiorenni. Il libretto firmato verrà restituito al docente, tramite un Collaboratore scolastico, per
l'annotazione sul registro di classe.
Art. 20 - MANCATA GIUSTIFICAZIONE - La mancata presentazione della giustificazione del ritardo o
dell’assenza entro i due giorni successivi comporterà l'ammissione con riserva alle lezioni, nonché l'intervento
della Presidenza, ovvero del Coordinatore di classe, presso la famiglia dello studente, per i necessari
chiarimenti e la segnalazione di nota di demerito sul Registro di classe.
Il Coordinatore di classe controllerà settimanalmente assenze e ritardi con le relative giustificazioni sul
registro di classe.
Art. 21 - MANIFESTAZIONI STUDENTESCHE - L'adesione ad eventuali manifestazioni organizzate
dagli studenti con astensione dalle lezioni al di fuori dell'Istituto dovrà essere dichiarata esplicitamente il
giorno dopo nella giustificazione per l'assenza, debitamente firmata dai genitori dell'allievo. Tali assenze,
tuttavia, non potranno essere giustificate, poiché la normativa scolastica non prevede l’astensione volontaria
dalle lezioni da parte degli alunni. La Presidenza si limiterà unicamente a prendere atto che il genitore è al
corrente della assenza del figlio per quello specifico giorno, ammettendolo alle lezioni senza infliggere
sanzioni disciplinari.
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Art. 22 - SCIOPERI DOCENTI - In caso di scioperi proclamati ed autorizzati per il personale scolastico,
la scuola ne dà comunicazione scritta alle famiglie con 5 giorni di anticipo. I genitori dovranno firmare la
comunicazione per presa visione e per autorizzare l’uscita anticipata del figlio nel caso in cui la scuola non sia
in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni.
Titolo V - NORME DI COMPORTAMENTO.
Art. 23
Personale docente e non docente e studenti sono responsabili della buona conservazione degli
arredi, delle attrezzature e degli strumenti che usano, nonché della integrità dei locali che frequentano.
Eventuali danneggiamenti ad attrezzature e a materiali scolastici (con particolare riferimento a quelli presenti
nei laboratori didattici) saranno risarciti economicamente dai responsabili.
E’ fatto divieto di affissione per qualsiasi materiale che non abbia attinenza con l’attività didattica.
Art. 24
Prima del termine della propria lezione ogni insegnante è tenuto a controllare che l'aula, per
quanto riguarda l'igiene e la pulizia, nonché lo stato di banchi e attrezzature collettive, sia in buone
condizioni. Se così non fosse affiderà agli alunni il compito, da svolgersi immediatamente, di ripulire quanto
sporcato.
Art. 25
Durante le ore di lezione, fatti salvi casi eccezionali, né insegnanti né alunni potranno uscire dalle
classi. E' comunque diritto dell'insegnante permettere ad uno studente - uno ed uno solo per volta - di
allontanarsi brevemente dall'aula, per giustificati motivi. Il numero di alunni autorizzati a lasciare la classe
durante le ore globali di lezione dovrà comunque essere assai ridotto. Durante i cambi d'ora gli alunni
dovranno rimanere nelle rispettive classi.
Art. 26
Nell'ambito del rispetto di elementari regole di buona educazione e di civile convivenza, né
alunni né insegnanti potranno, durante le ore di lezione, mangiare o bere alcunché. In qualsiasi momento è
vietato il consumo di cibi e bevande nei Laboratori tecnici ed informatici.
Art. 26 bis
L’approvvigionamento di cibi e bevande durante l’intervallo della pausa pranzo sono
autonomi e autogestiti dagli studenti e dal personale che si trattiene all’interno dell’edificio scolastico.
La scuola attua quanto previsto al punto 5.5 del P.O.F. e può eventualmente fornire indicazioni organizzative
per la gestione delle ordinazioni.
La raccolta delle richieste e le ordinazioni vanno effettuate al di fuori delle ore di lezione ed entro il secondo
intervallo della mattina.
La distribuzione ordinata ed il consumo di cibi e bevande devono avvenire in spazi appositamente individuati
ed indicati da un apposito regolamento, che deve essere fatto osservare dagli insegnanti incaricati della
sorveglianza.
E’ vietato il consumo di cibi e bevande sulle scale e nei corridoi.
Art. 27
Durante le lezioni o le riunioni è vietato l'uso di telefoni cellulari. È altresì vietato, al di fuori degli
intervalli e delle pause di lavoro, l’ascolto di musica con apparecchi auricolari.
Art. 28
In tutti i locali scolastici è fatto divieto di fumare, secondo le vigenti norme di legge. Gli alunni,
purchè maggiori di anni 16 (Circ. Min. Sanità 28/03/2001, n.4), potranno fumare esclusivamente durante gli
intervalli nei cortili esterni della scuola.
E’ assolutamente vietato sostare sulle scale esterne e davanti all’ingresso della scuola per fumare e per
mangiare..
Art. 29
Durante tutta la permanenza all'interno della scuola, ma anche nelle sue immediate vicinanze,
nonché durante i trasferimenti alla palestra, gli alunni sono tenuti a comportarsi sempre civilmente. Sono
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dunque vietati gli schiamazzi, nonché azioni e gesti che possono mettere in pericolo l'incolumità di se stessi o
di altri.
Art. 30
Tutti i mezzi personali di trasporto utilizzati per raggiungere le sedi scolastiche - auto o bici che
siano - dovranno essere ordinatamente parcheggiati negli spazi a loro riservati. Specificatamente, bici e moto
dovranno essere guidate a mano all'interno dei cortili d sosta e lasciate con ordine in modo da non creare
intralcio.
E' assolutamente vietato sostare o parcheggiare negli spazi riservati all'intervento dei mezzi di
soccorso o davanti ad idranti e presidi di sicurezza.
Art. 31
L'ingresso e la permanenza nell'interno dell'istituto di persone estranee alle componenti della
scuola, sono consentite per esigenze amministrative, didattiche e culturali, solo su espressa autorizzazione
della Presidenza.
Art. 32
Le attrezzature complementari dell'Istituto (telefono pubblico, fotoriproduttore, ecc.) sono a
disposizione delle componenti scolastiche.
In particolare l’uso delle fotocopiatrici è disciplinato da un apposito regolamento da affiggere in ogni aula e
dall’utilizzo di schede magnetiche ricaricabili..
Art. 33
I rapporti tra studenti e con docenti e personale Ata devono essere improntati al reciproco
rispetto, all'osservanza delle regole della civile convivenza e delle norme tendenti a non aggravare i carichi di
lavoro.
Art. 34
Tutte le componenti scolastiche sono invitate a vigilare con grande attenzione ed ad agire
affinché non vengano introdotte né utilizzate nell'ambito scolastico sostanze stupefacenti di alcun genere. Nel
caso si evidenziassero comportamenti illegali in questo ambito, essi verranno affrontati direttamente dalla
Presidenza, in sintonia con il Consiglio di classe e in diretto contatto, nonché in stretta collaborazione con le
famiglie e con gli organi sociali di prevenzione e di cura, affinchè siano messe in atto tempestivamente tutte le
strategie necessarie per tutelare l'intera comunità scolastica e per individuare percorsi di recupero dei singoli
alunni coinvolti.
Art. 34bis
Gli intervalli nelle lezioni del mattino e la pausa pranzo sono considerati a tutti gli effetti
“tempo scuola”. Per tale motivo, durante queste pause, gli alunni non possono lasciare l’edificio scolastico,
anche se maggiorenni,, e sono sottoposti alla vigilanza dei docenti e dei collaboratori scolastici.
E' permessa l'uscita dall'Istituto solo in caso di interruzione delle lezioni curricolari (es. per corsi di recupero o
attività extra-curricolari) solo se l'eventuale uscita non interferisce con il normale svolgimento dell'attività
prevista ( l'intervallo tra uscita e rientro deve essere almeno di un'ora).
Art. 34ter La vigilanza sugli alunni durante l’ingresso, l’uscita e la permanenza nella scuola è attuata da tutto
il personale scolastico in servizio, secondo le rispettive mansioni e competenze.
Titolo VI - LABORATORI E STRUTTURE
Art. 35
I regolamenti particolari per l'utilizzo dei laboratori specialistici, che verranno affissi all'entrata di
ogni laboratorio e che dovranno essere rispettati come parte integrante del presente regolamento generale,
verranno redatti dal Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.
Art. 35bis Le modalità e gli orari di accesso alla biblioteca verranno stabiliti ogni anno ed affissi all’entrata
della stessa. L’utilizzo delle attrezzature culturali, didattiche e sportive della scuola (telecamera, fotocamera
digitale…) da parte di alunni che ne facciano domanda è consentito previa richiesta scritta e secondo le
modalità fissate da apposito regolamento.
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Titolo VII - VIAGGI DI ISTRUZIONE
Art. 36
I viaggi di istruzione di più giorni, poiché costituiscono iniziative rientranti nell'attività didattica e
non hanno finalità ricreative o di evasione, si effettuano esclusivamente su proposta del Consiglio di classe
che delibera a maggioranza nella seduta del Consiglio dedicata alla programmazione delle attività didattiche.
Referente del viaggio di istruzione è il Coordinatore di classe.
Art. 37
Il progetto di lavoro, steso e proposto da uno o più insegnanti della classe e contenente le finalità
che intende perseguire e la metodologia scelta, deve essere presentato, previa approvazione del Consiglio di
classe, alla Giunta esecutiva, entro la data fissata dal Consiglio di Istituto e corredato di programma
concernente attività, mete, numero di giorni, date, orari, costi, partecipanti e accompagnatori.
Il Consiglio di Istituto delibera pertanto l'attuazione dei viaggi anche per quanto concerne le entrate in
bilancio delle quote a carico degli allievi e le uscite, comprese le quote a carico della scuola.
Art. 38
I genitori degli allievi in difficoltà economiche potranno richiedere in via riservata all'Istituto un
sostegno economico per far fronte alla spesa del viaggio di istruzione. In merito, ed entro la disponibilità di
bilancio, delibera il Consiglio di Istituto, su proposta della Presidenza.
Art. 39
I viaggi possono essere autorizzati e realizzati alla condizione che vi partecipino almeno i due
terzi della classe.
Art. 40
I docenti accompagnatori devono far pervenire una relazione scritta sui contenuti didattici e sul
comportamento disciplinare degli allievi durante il viaggio di istruzione entro un mese dalla sua attuazione.
Art. 41
Per quanto riguarda i periodi di effettuazione, le assicurazioni ed il numero degli accompagnatori
vale la normativa ministeriale vigente.
Titolo VIII - VISITE GUIDATE DI UN GIORNO
Art. 42
Titolare della programmazione delle visite guidate di un giorno è il Consiglio di Classe, le cui
proposte, nelle loro linee generali, devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Istituto.
Art. 43
Per ogni visita guidata occorrerà presentare (utilizzando un modulo disponibile presso la
segreteria alunni) domanda scritta e debitamente firmata almeno 21 giorni prima della data prevista per
l'uscita.
Art. 44
Le autorizzazioni scritte e le quote a carico degli studenti dovranno essere raccolte almeno 5
giorni prima della data della visita guidata di un giorno. Trascorsa tale scadenza la visita, in mancanza di
quanto richiesto, potrà essere annullata dalla Presidenza.
In particolare le modalità riguardanti la raccolta delle quote saranno le seguenti: per il viaggio la cifra relativa
al costo del mezzo dovrà essere raccolta dai rappresentanti di classe o dai docenti accompagnatori e
consegnata in segreteria; le quote per le entrate alle mostre e per le guide dovranno essere consegnate agli
accompagnatori durante il viaggio.
Art. 45
In ogni visita guidata è necessaria la partecipazione di almeno i due terzi della classe. Le uscite di
un giorno, per le classi suddivise in indirizzi, dovrebbero essere organizzate, ove possibile, in modo tale da
non interessare un solo indirizzo di specializzazione. Il gruppo classe potrà peraltro partecipare anche con
mete diverse.
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Titolo IX - PROVVEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 46
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; essi devono altresì
essere tempestivamente comunicati alle famiglie.
Art. 47
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni (verbalmente o per iscritto). Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
Art. 48
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni se correttamente manifestata e se non lesiva dell'altrui personalità.
Art. 49
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esso tengono conto della situazione personale dello
studente. A costui è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore della
comunità scolastica, attività scelte dall'organo che sancisce la sanzione.
Art. 50
Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono
sempre adottati da un organo collegiale costitiuito dallo Staff di Presidenza.
Art. 51
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla scuola può essere disposto solo in caso di
gravi e reiterate infrazioni disciplinari, e per periodi non superiori ai quindici giorni (tranne per quanto
previsto nel successivo articolo 53).
Art.52
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
Art.53
L'allontanamento dello studente da scuola può essere disposto anche quando siano stati
commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è
commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto
possibile, il disposto dell'art. 52.
Art.54
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è
consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
Art. 55
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 56
Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 51 (allontanamento dalla comunità scolastica) e
per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
Art. 57
Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle all'articolo 51 è ammesso ricorso da parte degli
studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di garanzia
interno all'istituto.
Art. 58
L'Organo di garanzia scolastico è costituito dagli stessi membri in toto del Consiglio di Istituto.
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Titolo X - IL MONTE-ORE
Si tratta di ore che possono essere utilizzate fino a un massimo di sei ore per ogni mese di scuola ( 18 nel
I°Quadrimestre e 24 nel II° Quadrimestre), non recuperabili, ivi comprese la giornata della musica e la
giornata dell’arte, che ogni classe può utilizzare, da sola o insieme alle altre classi dell’istituto, per svolgere
varie attività, quali ad esempio:
• l’ASSEMBLEA di classe o di istituto, nella quale gli studenti discutono fra loro di tutto ciò che li
riguarda, decidono interventi dei rappresentanti, progettano attività parascolastiche, ecc.
• attività varie quali
CINEFORUM, CONFERENZE, DIBATTITI, MOSTRE, USCITE
DIDATTICHE, esperienze di teatro, brevi corsi di APPROFONDIMENTO di temi accennati in
classe, anche con interventi di PERSONE ESTERNE all’istituto, ecc.
Per poter usufruire delle ore a disposizione mensilmente è necessario:
1. decidere, almeno a grandi linee, un piano annuale di iniziative che siano coerenti fra loro;
2. scegliere le date in cui, ogni mese chiedere il monte-ore; è preferibile scaglionare queste ore in un
giorno diverso della settimana per evitare che vadano perse sempre le stesse ore di lezione;
3. preparare una richiesta scritta in cui siano indicati il tema del monte-ore, il giorno e l’orario di
svolgimento, i nomi dei docenti coinvolti;
4. sottoporre la richiesta a tutti i docenti coinvolti, i quali, se sono d’accordo nel concedere le proprie
ore di lezione, firmano la richiesta;
5. presentare la richiesta, firmata dai rappresentanti di classe, alla Presidenza con almeno dieci giorni di
anticipo sulla data scelta.
Gli studenti sono protagonisti e responsabili del monte-ore, anche se i docenti possono essere chiamati a
intervenire, e anche se rimangono comunque presenti per l’assistenza (sono infatti legalmente responsabili
degli alunni).
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Regolamento 11-12 - Liceo Artistico "Bruno Munari"