IÌ,4 W DEEPABADreIreGAEE tr &,AVOEWABTT DreGE@SWtr L'ULTIMO SCUDO FISCALE L'ultima volta che se ne parlò eravamo nel 200g, quando l'allora Governo Berlusconi decise di varare uno scudo fiscale che agevolasse il rientro dei capitali illecitamente trasferiti presso la Confederazione Elvetica o altri paradisi fiscalicome Liechtenstein e Principato di Monaco. La norma prevedeva l'istituzione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio nazionale, a condizione che le stesse fossero rimpatriate in ltalia da paesi compresi nei confini del Vecchio Continente. La "multa", se così si poteva chiamare, si sostanziava in un'aliquota complessiva del 5/", applicata sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno fino al 31 dicembre 2008 o rimpatriate e regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010. L'emendamento prevedeva infine che l'imposta si applicas- se su un rendimento lordo presunto in ragione del 2o/o annuo per i cinque anni precedenti, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite e con un'aliquota sintetica del 50% l'anno, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute e crediti. Altro aspetto londamentale era che in linea con quanto già accaduto per gli scudi precedenti, l'emendamento garantiva l'anonimato e prevedeva che il rimpatrio o la regolarizzazione non potessero costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente in ogni sede amministrativa o giudiziaria. Una mossa tesa quindi a recuperare quanto più denaro possibile, ma che difatto lasciava ai contribuenti la possibilità di decidere se continuare a godere del segreto bancario garantito dalle costituzionidei Paesi "ospiti" o se invece uscire finalmente dall'anonimato fiscale. Furono mesi in cui si susseguirono innumerevoli conferen- ze sul tema a cui parteciparono tutti i diretti inleressali e quindi anche diversi banchieri. ln una di queste circostanze rimase agli annali il botta e risposta tra un giornalista ed un manager di un importante Banca Svizzera. Quando il giornalista chiese se questo scudo non fosse l'ultima opportunità prima di un definitivo crollo del segreto bancario in Europa, il manager si lasciò andare ad una dichiarazione molto forte ed un po'stizzita "...è più facile che la Svizzera vinca i prossimi mondiali di calcio, piuttosto che il segreto bancario cada da noi e negli altri Paesidella black list'. Alla luce di quanto abbiamo visto in questi anni, si può tranquillamente affermare che mai previsione fu tanto sbagliata. STATI UNITI: I VERIAPRIPISTA Nel 2011 la giustizia americana annunciò di aver posto sotto inchiesta una decina di banche svizzere sospettate di aver aiutato migliaia di clienti ad evadere le imposte degli Stati Uniti. ll Dipartimento americano di giustizia pretese tutte le informazioni sulle transazioni delle banche, com- presi nomi e dati degli impiegati coinvotti neile attività USA. Nel 2012, il governo svizzero con una decisione storica, aulorizzò le banche a collaborare con la giustizia americana fornendo migliaia didati richiesti a Washington. Ma questo non bastò perché nel2013 il dipartimento ame- ricano di giustizia bussò ancora alla porta di Berna. Il governo svizzero propose allora di regolare Ia trasmissione delle informazioni attraverso un'apposita legge (Lex USA), che però venne inizialmente bocciata dal parlamento rosso crociato, in quanto ritenuta non necessaria e contraria ai principi di sovranità della Svizzera. ll 3 luglio dello stesso anno però, il ministro delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf propose un piano B che questa volta venne accettato dalle autorità elvetiche e che portò alla firma del primo accordo fiscale tra la Svizzera ed un altro Paese (era il29 agosto). Da quella data, gli istituti che avevano gestito averi americani non dichiarati poterono quindi evitare azioni penali, salvo il pagamento di multe salate. Un compromesso che per la prima volta mise la Svizzera in una posizione di debolezza e che la costrinse ad ignorare il segreto bancario ancora costituzionalmente normato, fornendo l'elenco dei residenti americani proprietari di conti correnti sulterritorio elvetico. Una scelta obbligata visto che in caso contrario, il Paese avrebbe continuato ancora per anni a correre il rischio di incappare in procedimenti penali, oltre che a vedersi esclu- dere l'operatività nella più importanle piazza finanziaria ed economica del pianeta. La dichiarazione comune, che come detto venne firmata il 29 agosto 2013 dall'ambasciatore svizzero a Washington Manuel Sager e dal viceprocuratore generale del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti James Cole, ha quindi costituito un passo importante nella lotta all'evasione fiscale e di fatto ha aperto la strada ad accordi del tutto similari da parte di altri Paesi. llprogramma statunitense era però aperto alle banche che ancora non erano oggetto di un'inchiesta penale da parte delle autorità Statunitensi. Vennero quindi escluse il Credit Suisse, UBS, Julius Bàr oltre che le banche cantonali di Zurigo e Basilea, che stavano già negoziando multe e confessioni con la giustizia americana per evitare una denuncia. Gli lstituti elveticifornirono quindi le informazioni sulle loro operazioni transfrontaliere (organizzazione e controllo delle loro filiali negli Stati Uniti), e pagarono una multa commisurata al volume del patrimonio amministrato (dal2O/" al 50% del capitale evaso, a dipendenza della data di apertura dei conti). Anche se i dati ufficiali non furono mai comunicati, si parlo di svariate decine di miliardi di Franchi. LA LISTA FALCIANI Chi è Hervè Falciani? ll suo nome è diventato famoso quando, grazie a lui, venne diffusa per la prima volta neila storia una lista di clienti della banca ingtese HSBC che ave- vano illegalmente trasferito capital dai loro paesi di residenza. Andiamo quindi a riassumere brevemente la vicenda che pose le basi per un'azione congiunta di diverse Nazioni verso le lstituzioni svizzere e che portò al crollo del segreto bancario nel Paese Elvetico. Hervé Daniel Marcel Falcioni, classe 1972, è un informatico con passaporto francese e italiano, che ha lavorato presso la filiale svizzera della banca britannica Hsbc dal 2001 al 2008. La sua vicenda inizia nel 2006, quando si occupò di riorganizzare e migliorare Ia sicurezza del database della banca. Un lavoro gigantesco che evidenziò delle falle enormi nel sistema che l'uomo esplicitò al management dell'lstituito svizzero. Ma quando Falciani apprese che il frutto del suo lavoro era stato completamente ignorato dpcise di reagire, e così, per due anni, copiò i nomi dei clienii su un supporto digitale perché, come dichiarò in seguito, riteneva inaccettabile la sottrazione difondi che invece avrebbero dovuto essere utilizzati per l'interesse generale. lnsomma, Falciani voleva incastrare gli evasori e ci è riuscito, aiutando molti Paesi a recuperare milioni didollari di tasse non pagate dai clientidella Hsbc. lnizialmente Falciani cercò senza successo la collaborazione delle autorità svizzere. Per questo decise divolare a Beirut in una filiale della Hsbc, dove incontrò dei dirigenti della banca offrendo loro un falso sistema di estrazione di datideiclienti. La reazione fu violenta tanto che la banca awiò un'indagine per violazione del segreto industriale. A quel punto Falciani decise di fuggire ma dopo qualche giorno l'informatico decise di farsi ritracciare pagando biglietti aerei con il suo conto Hsbc, tanto che il 22 dicembre 2008 venne arrestato, interrogato e successivamente rilasciato. Falciani decise quindi di tornare in Francia dove venne nuovamente arrestato nelgennaio del 2009 in cambio della garanzia di non venire estradato in Svizzera. Contro di lui venne quindi emesso un mandato di cattura internazionale, ma la volontà dell'uomo di collaborare con il fisco di tutti i Paesi interessatigligarantì la liberta. Grazie a Falciani, tanto per fare qualche esempio, il governo lrancese ha recuperato 188 milioni di euro e quello spagnolo 220 milioni. Secondo alcune fonti, Falciani si è poi consegnato alle autorità americane dopo che queste stesse, avendolo ascoltato come testimone, Io avevano informato che correva il rischio di subire un attentato; infine, nel maggio del 2013, dopo che il tribunale spagnolo ha respinto l'ennesima richiesta di estradizione della Svizzera, Falciani è tornato in liberta L'ACCORDO ITALIA _ SVIZZERA La pubblicazione della Lista Falciani ha spinto anche I'ltalia a seguire l'esempio di Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna e Gran Bretagna e il nostro Paese ha infatti anch'esso raggiunto un accordo di libero scambio di informazioni bancarie e fiscalicon le autorità svizzere. Lo scorso 23 febbraio verrà quindi ricordato come ilgiorno dello storico accordo fiscale tra ltalia e Svizzera, siglato a Milano dal ministro Padoan e dal capo del Dipartimento lederale delle finanze della Confederazione Svizzera, Eveline Widmer-Schlumpf . L'accordo di fatto ha cancellato il segreto bancario fra i due Paesi e permetterà, a partire dal 2017, il libero scambio di informazioni senza la necessità di complicate lungaggini burocratiche. Una novità che se da un lato priverà la Svizzera di una delle sue principali fonti di reddito, dall'altra permetterà al Paese di uscire dalla black-list, vale a dire dagli elenchi stilati dall'OCSE (ma anche da ogni singolo Paese ndr), in cui vengono menzionate le Nazioni che godono di regimifiscali particolarmente vantaggiosi e verso iquali non è presente alcun accordo internazionale per uno scambio reciproco delle informazioni. Tornando all'intesa tra ltalia e Svizzera, è opportuno sottolineare che, oltre allo scambio reciproco di informazioni, si è stabilita una road-map in cuiverranno risolte altre annose questioni, tra le qualispiccano Campione d'ltalia e quella, molto delicata, dei frontalieri. Per quanto concerne il segreto bancario, si prevede lo scambio "a richiesta" di informazioni modificando l'attuale Convenzione sulla doppia imposizione ltalia-svizzera. ll protocollo sarà soggetto alla ratifica dei due parlamenti, un processo che avrà quindi bisogno di un anno o due per il completamento. ANCHE LO IOR VICINO ALLA SIGLA DELL'INTESA Anche l'lstituto per le opere religiose (lOR), o più semplicemente la Banca dello Stato Vaticano, che in passato è stato coinvolto in diversi scandalifinanziari, sarebbe vicino a firmare un accordo fiscale con il nostro Paese, seguendo il sentiero che è già stato tracciato grazie agli accordi raggiunticon Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco. Anche in questo caso la svolta sarebbe epocale, perché nonostante le premesse iniziali che imponevano la cittadi- nanza Vaticana per l'apertura di conti presso l,istituto, secondo la Santa Sede i conti attualmente aperti allo IOR sono circa 19mila, tra correntisti esteri, cittadini della Santa Sede e istituti religiosi. Un processo di revisione morale cominciato nel 2013, quando il Papa "emerito" Joseph Ratzinger impresse un nuovo corso di trasparenza finanziaria che fu ereditato da Papa Francesco e che da allora ha portato alla chiusura di oltre 3 mila depositi bancari, di cui circa 800 italiani. Come detto, in linea con quanto fatto con le altre nazioni, l'accordo avrà l'obiettivo di siglare un protocollo sulla doppia imposizione fiscale, oltre che aderire allo schema che garantisca lo scambio automatico di informazione bancarie su richiesta dell'Agenzia delle Entrate. VOLUNTARY DISCOSURE, ISTRUZIONI PER L'USO Dopo mesi di attesa è finalmente arrivato, dall'Agenzie delle Entrate, il manuale delle procedure per l'adesione alla voluntary disclosure. Un documento di oltre 200 pagine che cercheremo di rias- sumere nei suol concetti principali, fermo restando la necessità per chiunque desiderasse aderire alla procedura di farsi affiancare obbligatoriamente da professionisti del settore. l@rimo luogo definiamo itermine entro ilquale si può ade_ rire. La scadenza ultima è prevista per il 30 settembre 2015, e comprenderà il risanamento di omissioni e irrego_ larità commesse dal 1 gennaio 2009 fino al 30 settemÉre 2014. Tutto quanto accaduto prima del 1 gennaio 200g ormai è prescritto, in quanto sono decaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale (a tal proposito da notare che vanno fatte le dovute eccezioni per i ieati gravi e per i contribuenti che hanno depositato le proprie ,,riòerve,,pres_ so Paesi Black List che non hanno sottoscritto gli accordi per lo scambio automatico delle informazioni: in questi caso è infatti previsto il raddoppio deitermini). Chi può aderire. Alla voluntary possono aderire chiaramente tutti i cittadini italiani, ma anche gli *estero residenti fittizi',, icittadini ,trasferiti" in Paesi black list, i soggetti ,,esterovestiti,,, i trust, i trust "esterovestiti" ed i contribuenti che detengono attività all'estero senza esserne formalmente intestatari, perché hanno fatto ricorso a soggetti interposti o a intestazioni fiduciarie estere. Quali sono i reati sanabili. Le violazioni ammesse alla regolarizzazione riguardano redditi e addizionali, imposte sostitutive, lrap, lva, sostituti d'imposta. Com'è facile intuire non potranno usufruire della voluntary disclosure quei contribuenti che prima della firma degii accordi, erano già stati oggetto di indagine, ispezionei verifiche da parte dell,Agenzia delle Entràte, o che risultano indagati o imputati in procedimenti penali per violazioni di norme tributarie. La procedura non può essere attivata anche nel caso in cui un soggetto terzo, obbligato solldalmente in via tributaria con il richiedente o che abbia concorso in un reato tributa_ rio a lui attribuito, venga a conoscenza delle cause di inammissibilità. Quanto costa aderire. ll protocollo prevede due principi fondamentali. 1) il CALCOLO FORFETTARTO. ln questo caso il calcolo sarà semplice. Bisognerà applica_ re un coefficiente di redditività pari al S% del valore com_ plessivo della consistenza alla fine di ogni anno; sul reddi_ to ottenuto si dovrà pagare un,aliquota del27o/o. Facciamo un esempio concreto su un patrimonio di un milione di euro mai movimentato (frutto diun,eredità): - Patrimonio: 1.000.000 euro; - Anni accertabili: 5; - Coefficiente di redditività del S/" pari quindi a: 5O.OO0 euro (reddito annuo presunto): - Aliquota 27o/o pari a: 1 3.500 euro, cioè all,1 ,OSyo per ogni anno accertabile. 2) il CALCOLO ANALIT|CO. La seconda modalità di calcolo (tassazione a calcolo ana_ litico) terrà conto di tutte le voci che costituiscono le tasse e. le sanzioni da applicare, a cui vanno sommati gli interes_ si corrispondenti. Bisognerà quindi contemplarJ la consi_ stenza del capitale al 31 dicembre di ogni anno e il rendimento annuo che si è prodotto e calcolàrci sopra le imposte e le sanzioni. Per quanto riguarda le imposte, se sitratta di un privato si applica l'imposta sostitutiva sur rendimento finanziario der 27oA per gli anni 201 O-1 1 ; det 2Oy" dat 201 2in giù. Net caso di un imprenditore che ha evaso oltre ai redditì-anche l,lraf e l'lva, icostisono decisamente più alti. Oltre al pagamen_ to dell'lrpef, calcolato sull,intero importo iniziale del-capita_ le, dovranno essere versati anche l;lrap e l,lva calcolati con le aliquote vigenti all'epoca dell,invesiimento e le relative addizionali. Per quanto riguarda le sanzioni, esse rappresentano l,a_ spetto con il quare ir regisratore ha voruto fornire ar contril'incentivo maggiore ad aderire alla voluntary. Esse Py"ll" infatti sono state ridotte sensibilmente e riguardano l,o_ messa compilazione del quadro RW e I'omessa o infedele dichiarazione dell'imposta sui redditi. All'omessa compilazione del quadro RW saranno applicate sanzioni in misura minima, cioè pari alla metà del'minimo edittale. Cosa vuol dire? ln parole semplici che dal 3% si scenderà all'1 ,Syo. Una volta irrogata la sanzione relativa al quadro RW, sarà possibile applicare la riduzione a 1/3 in base all'istituto dell'acquiescenza. per cui la sanzione sarà ridotta allo 0,5%. Relativamente ail'omessa o infedere dichiarazione del'imposta sui redditi, le sanzioni vengono ridotte di % della misura minima prevista ex legge. Ma anche qui vi è un margine di abbattimento fino a un sesto del minimo in sede diadesione. lnsomma a prescindere dagli importi che andranno pagati e che dipenderanno dalle singole realtà, appare cfriaio òne la voluntary disclosure rappresenti l,ultima possibilità per sanare delle posizioni pendenti. ll rischio per chi deciderà di ignorarla è quello che a partire dal 2018 lo scambio automatico delle informazioni accen_ da un faro verso questi soggetti che rischieranno oltre a sanzioni pecuniarie molto più rilevanti (pari anche al làOo/o della riserva accumulata), conseguenzè penali importanti. "Se il mercato fosse efficiente io sarei una cosuccia a cui nessuno fa caso ,, Weaaex Burrmt Oresente messaggio non costìtulice sollecito Iìnlormativi e per o pubbtico risparmio, S'invitono i clienti nelfu lettura dei prospetti ulteriori inlormozioni rivolgersi a: CESARE ANEDDA Studio di consulenza finanziaria evoluta Sanpaolo tnvest Private Banking via Repubblica, 5 - Parma te]. 052V503511 cell.33 9 I 4832267 t: ,. j' ì; ir it