Università Carlo Cattaneo - LIUC
Diritto costituzionale
Lezione n. 8
II. Le fonti di grado
primario
1. Legge e procedimento
legislativo
Dott. Carlo Lucioni
Ricercatore di Diritto Costituzionale
Università “C. Cattaneo” - LIUC
E-mail: [email protected]
Carlo Lucioni – LIUC - Diritto Pubblico – a.a.2014/2015
Università Carlo Cattaneo - LIUC
La Funzione Legislativa
Art. 70 Cost.
“La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere”
Riserva della funzione legislativa al
Parlamento
Definisce “legge” solo ed esclusivamente
l’atto adottato dalle Camere
Legge in senso
formale
Legge di proroga delle Camere
(art. 60.2)
Leggi che non
hanno contenuto
normativo
Legge di autorizz.
Legge di approalla ratifica dei trat- vazione del bilancio
tati (art. 80)
(art. 81.1)
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Legge di appr
del consuntivo
(art. 81.1)
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Il Procedimento Legislativo
1. Iniziativa (art. 71)
Fasi dell’
Iter legis
2. Esame in commissione
(art. 72, c. 1)
3. Deliberazione (art. 72, c. 1
e 3)
4. Promulgazione (art. 73 e 74)
5. Pubblicazione (art. 73)
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Il Procedimento Legislativo
Governativa (art. 71)
Parlamentare (art. 71)
Iniziativa
può essere:
Popolare (art. 71)
Regionale (art. 121)
Materia di
Bilancio
No materia
di Bilancio
In materie di interesse
regionale
CNEL (art. 99)
Solo in materie economiche
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Il Procedimento Legislativo
Tre procedimenti:
Commissione referente
(procedimento ordinario)
Art. 72, c. 1, Cost.
Commissione redigente
(Regolamenti parl. e
art. 72, c. 3, Cost.)
Commissione deliberante
Art. 72, c. 3 e 4, Cost.
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Il Procedimento Legislativo
Assegnazione
alle Commissioni
(art. 72.1)
Competenza
per materia
Procedimento
Spetta al Presidente
(sia Camera che Senato)
Alla Camera entro 2 gg. si può
chiedere deliberazione dell’Ass.
Relazione di
maggioranza e
Relazioni di
minoranza
Nomina del relatore
Discussione sulle linee
generali
Discuss. articolo per articolo
ed emendamenti
Adozione di un “Testo base”
Relazione all’Aula
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Il Procedimento Legislativo
a. Procedimento ordinario:
Deliberazione dell’Aula
Sistema delle
Tre letture
Discussione sulle linee generali
Discussione e voto dei singoli articoli
e dei loro emendamenti
Votazione finale dell’intero testo
Maggioranza semplice
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Il Procedimento Legislativo
b. Commissione in sede
deliberante
Può essere chiesto il
passaggio all’assemblea
(art. 72, c. 3)
Governo, 1/5 Commissione, 1/10 delle
Camere
Non può essere utilizzato per alcune materie
(art. 72, c. 4)
-
Procedimento
inizia e termina in Comm.
Riserve di
Assemblea
Materia costituzionale
Leggi elettorali
Leggi di delega
Legge di autorizzazione alla ratifica trattati internazionali
- Leggi di approvazione di bilanci
e consuntivi
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Il Procedimento Legislativo
c. Commissione in sede
redigente
Camera
(art. 96 Reg.)
Senato
(art. 36 Reg.)
L’Assemblea può decidere di
deferire alla Commissione la
formulazione degli articoli
Il Presidente può assegnare
in sede redigente i p.d.l.
Assemblea si
riserva l’approvazione finale
Assemblea si
riserva solo l’approvazione finale
Sia degli
articoli
Che del testo
finale
Voto articolo per articolo
avviene in Commissione
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Il Procedimento Legislativo
P.d.l. deve essere approvato
nel medesimo testo da
entrambe le Camere
4. Promulgazione
La c.d. navette
Fase integrativa dell’efficacia
Spetta al Presidente della Rep.
entro 30 gg.
Rinvio
(art. 74)
5. Pubblicazione
Sulla G.U.
Entrata in vigore 15gg. dopo
la pubblicazione (art. 73, c. 3)
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La Forza di Legge
a. Forza di legge
1. Posizione nella gerarchia delle fonti
Forza attiva
2. Ambito materiale di
competenza
Forza passiva
Fonte a competenza generale
b. Validità delle leggi sindacata solo da Corte cost.
Gode di competenze garantite
(Riserve di legge)
c. La legge può essere abrogata con Referendum
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Diritto costituzionale
Lezione n. 8-bis
II. Le fonti di grado
primario
2. Decreti legislativi e
decreti legge
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Ricercatore di Diritto Costituzionale
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Le funzioni normative primarie del Governo
Art. 70 Cost.
“La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere”
Art. 76 Cost.
“L’esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato
al Governo…”
“… se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti”
Decreti legislativi
Art. 77 Cost.
“Il Governo non può … emanare
decreti che abbiano valore di
legge ordinaria”
Decreti legge
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c.1. Decreto legislativo delegato
Art. 76 Cost.;
Art. 14, l. 400/88
Procedimento: due fasi
Prima fase: Parlamento conferisce la
delega attraverso legge di delega
(Riserva di legge formale, art. 72, c. 4)
Seconda fase: il Governo esercita la delega
ed emana il decreto legislativo
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c.1. Decreto legislativo delegato
1. Conferimento della delega
Costituzione prevede una
disciplina formale e sostanziale
c. Limiti materiali (casi di
riserva di legge formale)
Atti espressione
della funzione di
controllo sul Gov.
a. Formale: riserva di assemblea
(art. 72, c. 4)
b. Sostanziale: determina il contenuto della legge delega (art. 76)
Delega conferita
per un oggetto
preciso
Determinazione
di principi e
criteri direttivi
Delega
conferita per un
tempo definito
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c.1. Decreto legislativo delegato
2. Formazione del d.lgs.
a. Deliberazione del Consiglio dei Ministri
(art. 2, c. 3, lett. c, l. 400/1988)
Posizione costituzionale del
d.lgs.
b. Emanazione da parte del Presidente della
Repubblica (art. 87, c. 5, Cost.)
c. Pubblicazione in Gazzetta
Atto equiparato alla legge
Posizione gerarchica:
medesima posizione
della legge
Ambito di competenza:
più ristretto rispetto
a quello della legge
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c.2. Decreto legge
Art. 77 Cost.;
Art. 15, l. 400/88
Procedimento
1. Presupposto: caso di straordinari di
necessità ed urgenza
2. Emanazione del decreto
3. Conversione in legge da parte del
Parlamento
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c.2. Decreto legge
1.Emanazione del d.l.
Deliberazione da parte del Consiglio dei
Ministri (art. 2, c. 3, lett. c, l. 400/1988)
Emanazione con D.P.R.
Efficacia immediata (non c’è vacatio)
Presentazione alle Camere per conversione
Iniziano a decorrere i 60 gg per
la conversione
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c.2. Decreto legge
2. Conversione
a. Avviene la
conversione
b. Non avviene la
conversione
Legge di conversione
sostituisce il decreto
(novazione)
Scade il termine
Conversione con
modifiche
Emendamenti
soppressivi
Emendamenti
aggiuntivi (art. 15.4,
l. 400/1988)
Legge di conversione bocciata
Decreto perde
efficacia ex tunc
(art. 77.3)
Responsabilità del
Governo
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c.2. Decreto legge
Limiti all’utilizzo del
decreto legge
Misure di immediata applicazione, omogenee
ed attinenti al titolo (art. 15, l. 400/1988)
Provvedere alle materie di cui all’art. 72,
c. 4, e a conferire deleghe, art. 76
Regolare i rapporti sorti sulla base di un
decreto legge non convertito (art. 77, c. 3)
Rinnovare le disposizioni di un decreto-legge a
cui sia stata negata la conversione (art. 15)
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Diritto costituzionale
Lezione n. 8-ter
II. Le fonti di grado
primario
2. Il referendum
abrogativo
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Ricercatore di Diritto Costituzionale
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Il Referendum abrogativo
Doppia natura
del Referendum
Istituto di
democrazia
diretta
Fonte del
diritto
Fonte primaria pari-ordinata alla legge
(art. 75, Corte cost., sent. 16/1978)
Stessa
forza attiva
legge ordinaria
Atto unidirezionale
rivolto solo ad abrogare
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Il Referendum abrogativo
Procedimento
4 fasi
1. Fase preparatoria
2. Fase di controllo:
2.a. di legittimità
2.a. di ammissibilità
3. Fase costitutiva (indizione)
4. Fase dichiarativa del risultato
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Il Referendum abrogativo
Fase di controllo
a. Controllo di
legittimità
(l. 352/1970)
b. Controllo di
Ammissibilità (art.
2, l.c.1/53)
Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione
(entro 15-12)
Art. 75 cost.  Limiti espliciti al
referendum
Leggi tributarie
e di bilancio
Leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati
Leggi di amnistia
e indulto
Corte costituzionale (art. 2, c. 2,
l.cost. 1/1953)
(entro il 10-2)
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