CONTRATTO PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW. ART. 1 Tra l'Impresa ________________________ con sede in ________ Via ______________ n.____ che verrà nel seguito denominata Impresa, nel presente atto rappresentata dal Sig. ________________________ e il Sig. ___________________________ domiciliato in _______ Via ___________________ n. _____ Tel. ___________ che verrà nel seguito denominato Cliente. si stipula il seguente contratto di durata biennale per il controllo, la manutenzione e le verifiche previste dal DPR 412/93, come modificato dal DPR 551/99, dell'impianto termico individuale funzionante a gas, sito in ____________________ Via _____________ ____________________ n. _____ piano ______ interno _______ servito da un generatore di calore di marca _____________________________________ matricola ____________ Pot. kW. ________ Il presente contratto, sulla base della Direttiva CEE 85/87, recepita con D.L. 50/92, può essere risolto entro sette giorni dalla stipula con raccomandata AR da inviarsi all'Impresa. Il presente modello di contratto è stato concordato dall’Ente competente per i controlli con le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori. A questo contratto è allegata una tabella di prezzi minimi e massimi praticabili dalle imprese convenzionate con l’Ente per la fornitura delle principali prestazioni. ART. 2 Per impianto termico individuale si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzo del calore, nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori Contratto Biennale controllo e manutenzione individuali, scaldacqua unifamiliari, piani di cottura. Sono comprese nelle operazioni di controllo e manutenzione del presente contratto quelle relative all’impianto del gas per il quale “si intende l’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal (…) punto di consegna all’apparecchio utilizzatore, l’installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove” è “installato l’apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione” (D.P.R. 447/91 art. 1 comma 5). Restano invece esclusi gli apparecchi non collegati alla rete interna del gas. ART. 3 L'Impresa dichiara di possedere i requisiti previsti dalla legge per l'espletamento delle prestazioni indicate nel presente contratto, ed in particolare quelli necessari ai sensi dell'art. 1; comma 1, lettere c-e, della Legge 5 marzo 1990, n. 46, di essere iscritti alla Camera di Commercio, nonché di avvalersi di personale professionalmente qualificato. L’Impresa dichiara inoltre di avere stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con un massimale unico non inferiore ad euro 775.000,00. L’impresa, ai fini del presente contratto, dovrà eseguire i controlli e le manutenzioni previste dalle normative vigenti e, tra l’altro, eseguire analisi di combustione e compilare l’allegato “H” (DPR. 551/99). Considerato la specificità delle operazioni da compiere, l’impresa dovrà operare con l’ausilio di strumentazioni opportune, in ogni caso dovrà eseguire i controlli utilizzando, al minimo: • Analizzatore di combustione conforme ai disposti delle norme vigenti e comunque in grado di rilevare i parametri previsti dalla UNI 10389 e cioè: • Temperatura dei prodotti di combustione; • Temperatura dell’aria combruente; • Concentrazione di ossigeno o, in alternativa, di anidride carbonica nei prodotti di combustione; • Concentrazione di ossido di carbonio nei prodotti di combustione; Pagina 1 di 6 • Indice di fumosità (solo per i generatori alimentati con combustibili liquidi). L’analizzatore di combustione dovrà produrre un attestato di prova stampato nel quale dovranno essere riportati, al minimo, i risultati delle misurazioni dei parametri sopra elencati (con esclusione dell’indice di fumosità), i dati identificativi dello strumento utilizzato, il rendimento di combustione, la data di esecuzione del controllo. Inoltre: • atteso che le operazioni di cui al presente contratto sono specificatamente riferite agli impianti con potenza inferiori a 35kW; • considerato che la maggior parte degli incidenti relativi agli impianti a gas domestici sono causati da problematiche connesse alla inefficienza dei sistemi fumari; • preso atto che gli analizzatori di combustione in commercio hanno rilevatori di tiraggio di precisione non conforme ad UNI 10845; • verificato che l’impresa, nella compilazione dell’allegato “H”, deve assicurarsi della corretta evacuazione dei prodotti di combustione; • concordato che il presente contratto vuole tendere alla fornitura di un servizio atto a garantire i massimi livelli di sicurezza all’utenza e quindi anche a scongiurare gli incidenti dovuti al riflusso dei gas combusti in ambiente; l’impresa dovrà dotarsi possibilmente di: • deprimometro avente caratteristiche conformi a UNI 10845 per valori di tiraggio attesi inferiori a 10 pascal (ovvero risoluzione 0,1 pascal; precisione +0,5 pascal) Entrambi gli strumenti dovranno essere certificati da organismi di certificazione riconosciuti nell’ambito della Comunità Europea, dovranno essere utilizzati in conformità alle disposizioni del costruttore dell’apparecchio e non potranno essere utilizzati al di fuori dei limiti temporali di validità delle certificazioni di taratura. Gli strumenti devono essere gestiti, tarati e verificati periodicamente, in conformità delle istruzioni che devono essere fornite dal costruttore, in modo da garantire la riferibilità della misura ai campioni nazionali del Sistema Nazionale di Taratura (SNT) (articolo 5.3, nota 3 norma UNI 10389) Contratto Biennale controllo e manutenzione ART. 4 L'Impresa eseguirà le operazioni di controllo e manutenzione, indicate ai successivi artt. 5 e 6, dell'impianto termico secondo le norme di buona tecnica e comunque a regola d'arte. L'impresa dichiara che il servizio di controllo e manutenzione espletato risponde alle prescrizioni di cui all'art. 1, lettera h ed art.11, comma 4, del DPR 412/93, ed è svolto: conformemente alle istruzioni tecniche elaborate per la regolazione, l'uso e la manutenzione definite dal costruttore dell'impianto; in mancanza di tali istruzioni, secondo le istruzioni tecniche indicate dal fabbricante; in mancanza anche di queste, secondo le prescrizioni e con la periodicità previste dalle vigenti norme UNI e CEI in vigore, con particolare riferimento alla norma UNI-CIG 10436 (Controllo e manutenzione delle caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW) in mancanza anche di tali indicazioni, seguendo i controlli previsti dall'"Allegato H" di cui all’art. 8 del DPR 551/99. ART. 5 Il servizio si articola in una visita per ciascun anno di durata del contratto, per l’esecuzione di una o più delle seguenti prestazioni: a) controllo generale delle condizioni di conservazione e di funzionamento dell’impianto, sono pertanto a cura dell’Impresa tutte le operazioni necessarie a permettere la corretta e completa compilazione del “rapporto di controllo tecnico” (di seguito denominato Allegato H), previsto nell'Allegato H di cui all’art. 8 del DPR 551/99 e nell'Atto di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti Locali in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici ai sensi del Comma 5 art. 30 del Dlgs 112/98 di cui alla Delibera G.R. num. 387 del 18.3.2002, e finalizzata anche a stabilire la eventuale necessità di ulteriori interventi di manutenzione. Esecuzione, in conformità alle prescrizioni dell’art. 8 del DPR 551/99, delle operazioni di manutenzione ordinaria dell’impianto, comprendenti tra l’altro la: - pulizia dello scambiatore lato fumi; - pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota (se esiste); b) con cadenza biennale, l'Impresa, in occasione della prevista visita annuale, effettuerà la rilevazione del rendimento di combustione in Pagina 2 di 6 conformità alla Norma UNI 10389, compilando il quadro 7 dell'Allegato H. In particolare saranno effettuati i seguenti controlli previsti dal DPR 412/93, ART. 11, comma 12: - temperatura fumi; - temperatura ambiente; - O2 (%); - CO2 (%); - CO (ppm); - perdita per calore sensibile (%); - rendimento di combustione misurato alla potenza termica nominale massima effettiva (%); - stato delle coibentazioni; - stato della canna fumaria (esame visivo); - funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo; - verifica del sistema di ventilazione dei locali secondo UNI 7129. I dati rilevati saranno anche riportati nell’apposito spazio del “libretto di impianto”. Nel caso che i controlli di cui sopra debbano essere eseguiti su un generatore di calore sul cui canale da fumo non sia ancora stato predisposto il punto di prelievo per la misura del rendimento di combustione, l'Impresa provvederà all'adeguamento necessario (foro di ispezione più tappo) senza ulteriore addebito, fatti salvi i casi in cui è necessaria la sostituzione del pezzo, oppure operazioni con necessità di assistenza muraria, casi in cui si applicheranno i prezzi di cui all'art.14 del presente contratto. ART. 6 Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'impresa provvederà alla corretta e completa compilazione del libretto di impianto e si impegnerà inoltre a redigere l’allegato H attestante il rispetto delle norme del DPR 412/93, le avvenute operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico. Tale ultimo documento sarà redatto in tre copie, firmate dal tecnico dell'Impresa per assunzione di responsabilità e dal Cliente per presa visione. Una copia sarà rilasciata al Cliente per essere conservata congiuntamente al libretto di impianto. Nel rapporto dovranno essere evidenziate le situazioni riscontrate, gli interventi effettuati per ripristinare i livelli di prestazione e/o di sicurezza previsti dalle norme e le eventuali osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni. Contratto Biennale controllo e manutenzione Nella ricevuta fiscale o fattura dovranno essere descritti gli interventi svolti così come puntualmente elencati nel libretto di impianto. Si fanno salve le esclusive responsabilità del Cliente nella compilazione del "libretto di impianto" relativamente alle parti di competenza di quest'ultimo. ART. 7 Il Cliente potrà richiedere ed ottenere dall'Impresa eventuali interventi di assistenza in corso di contratto. L'Impresa interverrà nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 36 ore con esclusione dei giorni festivi e del Sabato dalle ore 13,00 alle 24,00; in tale caso sarà addebitato al Cliente il diritto di chiamata, la manodopera e gli eventuali pezzi di ricambio necessari valutate secondo i prezzi di cui all'art.14 del presente contratto. I costi di cui sopra non saranno addebitati, qualora sia dimostrato che l’intervento richiesto si é reso necessario a causa di precedenti non corrette operazioni di manutenzione. ART. 8 In applicazione del p.to 3.5 dell'Atto di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti Locali in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici ai sensi del Comma 5 art. 30 del Dlgs 112/98 di cui alla Delibera G.R. num. 387 del 18.3.2002, sarà cura dell'Impresa consegnare all'Ente Locale la dichiarazione compilata secondo il modello dell'Allegato H. L'Impresa provvederà alla applicazione sul libretto di impianto dell'apposito contrassegno attestante il pagamento degli oneri dei controlli a favore dell'Ente Locale competente ed a carico del Cliente; provvederà altresì all’applicazione del codice identificativo del contrassegno, in apposito spazio predisposto nella parte superiore destra dell’Allegato H. Il costo del contrassegno, anticipato dall'Impresa all'Ente, sarà versato dal Cliente direttamente a questa. ART. 9 Dal presente contratto sono esclusi gli interventi, le forniture e le prestazioni non espressamente richiamate agli artt. 5, 6, 13 e 14. In particolare sono escluse: - la fornitura di combustibile, acqua ed energia elettrica. Pagina 3 di 6 ART. 10 La visita annuale verrà annunciata dall'Impresa al Cliente con anticipo di almeno cinque giorni feriali, salvo diversi accordi tra le parti. Il Cliente avrà la facoltà di richiederne lo spostamento con almeno due giorni feriali di anticipo rispetto alla data fissata per la visita. Nel caso la visita non abbia luogo per assenza del Cliente, verrà lasciato un avviso da parte del tecnico incaricato e si procederà a fissare un nuovo appuntamento; in tale eventualità l'Impresa, fatti salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore, addebiterà al Cliente il diritto fisso di chiamata di cui all'art. 14 del presente contratto. Qualora la visita non abbia luogo per causa dell’Impresa, fatti salvi i casi di forza maggiore, questa stornerà dall’importo complessivo del contratto una somma pari al diritto di chiamata di cui all’art.14. ART. 11 Tutti gli impianti ai quali il generatore di calore è in qualsiasi modo collegato devono essere mantenuti ed eserciti nel rispetto delle normative vigenti. Il Cliente si impegna a provvedere al loro adeguamento in caso di necessità e/o quando richiesto da normative di nuova emanazione. Sarebbe opportuno, infine, che il Cliente informasse l'Impresa di qualsiasi intervento effettuato sull'impianto termico e/o sugli apparecchi a gas, nonché di ogni variazione egli abbia intenzione di apportare o far apportare agli impianti a cui il generatore è collegato. ART. 12 Il presente contratto decorre dalla data della firma e ha validità 24 mesi. Nel corso di tale periodo saranno eseguiti almeno due interventi di manutenzione ed una misurazione del rendimento di combustione. Ove l'Impresa non rispetti le procedure o condizioni fissate dal presente contratto, effettui errate operazioni di manutenzione, in presenza di difetti palesi od occulti (materiali compresi), il Cliente può denunciare per iscritto all'Impresa tali vizi entro 60 gg. (art. 1667 c.c.) dalla scoperta e comunque entro un anno dall'esecuzione dell'intervento di manutenzione. Contratto Biennale controllo e manutenzione Sono fatte salve le eventuali migliori condizioni a tutela del consumatore previste dalla legge. L'Impresa é tenuta ad intervenire a suo carico per ottemperare a quanto previsto nel contratto sottoscritto ed entro 36 ore dall'inoltro della denuncia, ove non si configurino più ristretti termini per motivi di sicurezza e/o tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui nella lettera inviata all'Impresa sia stata comunicata la decisione di recedere dagli impegni contrattuali presi, a seguito di documentata e persistente inadempienza al rispetto degli accordi contrattuali, il contratto si deve intendere automaticamente risolto. Analoga procedura sarà adottata nel caso in cui l’impianto regolarmente sottoposto a manutenzione dall’impresa, sia rilevato non conforme alle specifiche di legge in occasione di verifica da parte degli Enti competenti. In tali casi e salvo diversa volontà delle parti, l'Impresa é tenuta al risarcimento degli eventuali danni cagionati, ivi comprese le eventuali sanzioni amministrative. Parallelamente, ove il Cliente non abbia provveduto alla effettuazione di tutti gli interventi necessari al ripristino dei livelli di prestazione e/o di sicurezza previsti dalle norme vigenti che l'impresa abbia precedentemente evidenziato nell'ambito della compilazione dell'Allegato H, l'Impresa, facendo seguito ad apposita diffida trasmessa al Cliente e comunque non prima di 30 gg. dalla trasmissione della medesima, può recedere unilateralmente dal contratto di manutenzione dandone comunicazione all’Ente competente per i controlli. In tali casi l'Impresa mantiene il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, delle spese connesse comunque documentabili. In caso di insorgenza di controversie tra il Cliente e la Impresa in ordine alla corretta applicazione delle statuizioni del presente contratto, le parti hanno il diritto di accedere secondo le modalità di cui al successivo Art.15 alla Commissione Paritetica di Conciliazione istituita per iniziativa delle parti firmatarie. ART. 13 Il corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui all’art. 5 del presente contratto è così determinato: una - operazioni di controllo, di cui al precedente art. 5 punto a) compresa la compilazione dei documenti e le spese generali Pagina 4 di 6 €………… (diconsi Euro …………………..….); - controllo (biennale) del rendimento di combustione ed operazioni di controllo e manutenzione di cui al precedente art. 5 punti a) e b) compresa la compilazione dei documenti e le spese generali €. …............ (diconsi Euro...………………..........); Tutti gli importi suddetti si intendono comprensivi di I.V.A.. Il Cliente versa all’Impresa l’importo delle operazioni eseguite dietro rilascio di ricevuta fiscale o fattura, contestualmente alla visita annuale, provvedendo in tale occasione anche alla liquidazione dei costi derivanti dalla effettuazione di eventuali operazioni di manutenzione non previste nel presente contratto. Diverse modalità di pagamento possono essere preventivamente ed esplicitamente concordate tra le parti. In quest’ultimo caso si applicano le tariffe previste dall’articolo seguente con l’esclusione del diritto di chiamata. ART. 14 Per ogni chiamata di assistenza da parte del Cliente al di fuori della visita annuale programmata, è dovuto un diritto fisso di chiamata pari a €. …............ (diconsi Euro...…………………..), oltre al costo della manodopera valutata sulla base della tariffa oraria di €. …............ (diconsi Euro...…………….....….). Gli importi sopra indicati resteranno invariati per tutta la durata contrattuale; essi potranno subire variazioni all’atto del rinnovo per effetto dell’andamento dei costi sulla base dell'indice ISTAT. La eventuale variazione dovrà essere comunicata al Cliente preventivamente ed accettata da questi alla proposta di rinnovo del contratto biennale. Il costo dei pezzi di ricambio è desunto dai listini in vigore al momento dell'intervento. Tutti gli importi suddetti si intendono comprensivi di I.V.A.. ART. 15 REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE 1. Istituzione ed Accesso E’ istituita per iniziativa delle parti firmatarie la Commissione paritetica di Conciliazione con l’obbiettivo di risolvere in via stragiudiziale transattiva le eventuali controversie insorgenti tra consumatori ed Contratto Biennale controllo e manutenzione imprese artigiane in ordine alla corretta applicazione delle statuizioni del presente Protocollo. Il procedimento è interamente autogestito dalle associazioni firmatarie in collaborazione con i Comuni e le Provincie aderenti, con riserva di devoluzione della cognizione della Commissione in oggetto alle eventuali Commissioni di Conciliazione che dovessero essere istituite ex lege dalla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura competenti per territorio. L’accesso alla procedura di conciliazione è riservato ai soli soci delle associazioni firmatarie il presente Protocollo d’Intesa. 2. Composizione della Commissione e Luogo delle sedute La Commissione è composta da due conciliatori designati dalle associazioni firmatarie e, ove sia richiesto il suo intervento, si riunisce presso i locali messi a disposizione dai Comuni e dalle Provincie aderenti. 3. Procedimento e Decisione La Commissione si attiva su domanda di parte comunicata alla controparte nei trenta giorni successivi. La trattazione del caso avviene in un’unica seduta, che termina con apposita decisione debitamente verbalizzata da un assistente dei conciliatori nominato dai Comuni e dalle Provincie aderenti e comunicata da questi ultimi alle associazioni firmatarie. Nell’ambito della stessa seduta possono essere trattati più casi. Nel decidere sulla controversia i conciliatori si atterranno scrupolosamente alle prescrizioni normative ed ai principi del presente protocollo, fatto salvo il ricorso a criteri di equità. La decisione della Commissione è immediatamente vincolante per le parti. E’ comunque fatta salva la possibilità di azione avanti alla competente Magistratura. 4. Spese Ciascuna parte si farà carico di liquidare il compenso e/o rimborsare le spese affrontate dal proprio conciliatore. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1, del Regolamento, le parti si riservano di quantificare le spese della Commissione con apposita decisione. Luogo, ________________, data _________ Firma del Cliente ............................................................................ Timbro e firma dell'Impresa ............................................................................ Pagina 5 di 6 Nella Tabella sotto riportata sono indicate le tariffe minime e massime praticabili dalle ditte che hanno aderito al protocollo d’intesa stipulato tra la Provincia di Parma le Associazioni di Categoria e dei Consumatori. L’elenco di tali ditte con le informazioni sui prezzi praticati è pubblicato sulla rivista trimestrale “La Nuova Provincia”, sul sito internet della Provincia di Parma ed è reperibile presso i Comuni della provincia. TARIFFE MINIME E MASSIME INDICATIVE alla data del 22/01/2004 applicate dalle ditte convenzionate con la Provincia di Parma CONTRATTO DI MANUTENZIONE BIENNALE (2 manutenzioni e 1 verifica di combustione) INTERVENTO DI MANUTENZIONE ANNUALE (Non programmato incluso il diritto fisso di chiamata) VERIFICA DI COMBUSTIONE (Contestualmente all’intervento di manutenzione annuale) VERIFICA DI COMBUSTIONE (Non contestuale all’intervento di manutenzione annuale incluso il diritto fisso di chiamata) MANODOPERA ORARIA (Prestazioni non comprese nel contratto di manutenzione) DIRITTO FISSO DI CHIAMATA (al di fuori del contratto biennale) RICAMBI 130,00-180,00 € IVA COMPRESA 50,00-80,00€ IVA COMPRESA 30,00-50,00 € IVA COMPRESA 50,00-70,00 € IVA COMPRESA 20,00-30,00 € IVA COMPRESA 20,00-30,00 € IVA COMPRESA Prezzo di Listino + IVA Sono fatti salvi accordi di maggior favore per gli utenti. Contratto Biennale controllo e manutenzione Pagina 6 di 6