I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Rosa Maiello Seminario CIBER Università del Salento Lecce, 7-8 Giugno 2010 Sommario il mare magnum delle biblioteche digitali il bene comune della conoscenza storie di porte e di chiavi d’accesso? autore e utente nei diritti umani I diritti economici: proprietà e contract law 2 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali 3 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Biblioteche digitali “Saranno i depositi della conoscenza universale, i veicoli comuni con cui tutti potranno accedere, analizzare, valutare, migliorare e scambiare ogni tipo d’informazione. Saranno strumenti indispensabili nella vita quotidiana personale e professionale, permettendo a tutti di accrescere le loro conoscenze, professionalità, posizione sociale” Yannis IOANNIDIS, From digital Libraries to Knowledge Commons. In “ERCIM news”, vol. 66 (2006), p. 14. Versione online: http://www.ercim.eu/publication/Ercim_News/enw66/ioannidis.html. 4 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Cosa ti viene in mente quando dico biblioteca digitale? Collezioni di dati e metadati + servizi per l’accesso e l’uso Ad accesso pubblico o riservato Temporaneo o permanente Fee o for fee Organizzazioni di collezioni Archivi istituzionali o disciplinari Abbonamenti online (a prodotti editoriali o aggregati) Materiali digitalizzati Cataloghi, guide e altre reference works metadati 5 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Biblioteche digitali Delimitazione del campo Parleremo di quelle biblioteche digitali che condividono la missione delle biblioteche tradizionali, ovvero offrire il più ampio accesso alla conoscenza senza discriminazioni nei confronti degli utenti e dei documenti, garantendo un servizio affidabile, accurato, durevole, trasparente e rispettoso di tutti gli interessi in gioco. La differenza da servizi commerciali, anche quando questi sono liberamente accessibili, sta non soltanto nell’assenza di finalità direttamente o indirettamente lucrative, ma anche nella presenza di un servizio pubblico che assume precise responsabilità nei confronti della comunità 6 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali “…Il pensiero è come l’oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare…” (Lucio Dalla, Com’è profondo il mare) 7 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Le chiavi della conoscenza Là è la porta che divide i sentieri della Notte e del Giorno, con un architrave e una soglia di pietra agli estremi; e la porta, eretta nell’etere, è chiusa da grandi battenti. Di questi, Giustizia, che molto punisce, ha le chiavi che aprono e chiudono. Parmenide di Elea, Poema sulla natura (V sec. A.C.) Fr. 1., da Sesto Empirico, Contro i matematici (II sec. D.C.), VII, 111 ss. 8 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali I diritti umani: Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo Art. 27 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Assemblea generale delle Nazioni Unite, 10 Dicembre 1948: 1. Ogni individuo ha diritto a prendere parte liberamente alla vita della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria, artistica di cui sia autore 9 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali I diritti umani Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 4 Novembre 1950 (ratificata da 41 paesi) …… libertà di espressione (include il diritto di essere informati) 10 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali In principio è la libertà di produzione, circolazione e diffusione della conoscenza Limiti ammissibili: sicurezza, buon costume, rispetto della persona nelle proiezioni sociali in cui si manifesta la sua identità (include la privacy), rispetto degli interessi morali e materiali dell’autore 11 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Libertà di espressione in Italia Costituzione della Repubblica italiana (in particolare, artt. 2, 21), http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm L. 85/2006 (riforma dei reati d’opinione), http://www.camera.it/parlam/leggi/06085l.htm Artt. 527 ss. Codice penale (Buon costume) http://it.wikisource.org/wiki/Codice_Penale/Libro_II/Titolo_IX L. 47/1948 (Disposizioni sulla stampa), http://www.interlex.it/testi/l48_47.htm L. 249/1997 (Istituzione dell’Autorità garante delle telecomunicazioni e del ROC), http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID =405 12 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Accesso all’informazione di fonte pubblica in Italia Costituzione della Repubblica italiana (in particolare, artt. 4, 35, 38, 97), http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell’amministrazione digitale) http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Codice%20Amministrazione%20Digitale_02.pdf L. 4/2004 e successive modifiche (misure per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), 13 http://www.parlamento.it/leggi/04004l.htm D.Lgs. 36/2006 (recepimento Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell’informazione pubblica), http://leg14.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06036dl.htm I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Diritto all’istruzione e alla disseminazione dei saperi in Italia Costituzione della Repubblica italiana (in particolare, artt. 3, 4, 9, 33, 34, 35, 38, 117), http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm D. Lgs. 297/1994 (Testo unico in materia d’istruzione), http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html L. 390/1991 (norme sul diritto agli studi universitari) http://www.crui.it/data/allegati/links/409/Legge%20390-1991.pdf Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68 (Attuazione Direttiva 2001/29/CE su Società dell’Informazione – modifiche alla L. 633/1941 – vedi in particolare eccezioni e limitazioni) http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm 14 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Tutela, accesso e valorizzazione dei beni culturali in Italia Costituzione della Repubblica italiana (in particolare, artt. 9, 117 e 118), http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche (Codice dei beni culturali e del paesaggio) http://www.librari.beniculturali.it/upload/documenti/codice2008.pdf L. 106/2004 (Deposito legale), http://www.senato.it/parlam/leggi/04106l.htm D.P.R. 252/2006 (Regolamento di attuazione della L. 106/2004 sul deposito legale), http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr252_06.html L. 62/2001 (Editoria e prodotti editoriali) http://www.camera.it/parlam/leggi/01062l.htm 15 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Privacy e protezione dell’identità Costituzione della Repubblica italiana (in particolare, artt. 2, 15, ), http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (Protezione dei dati personali) http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs196_03.html Direttiva 2002/58/CE (trattamento dati personali e tutela della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche) http://www2.agcom.it/L_com/CE58_2002.pdf Direttiva 95/46/CE (sul trattamento dei dati personali), http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=432175 16 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Trattati sul diritto d’autore Convenzione di Berna, 9 Settembre 1866, modificata più volte (1896, 1908, 1914, 1948, 1967, 1971) È la più antica fonte internazionale di diritto d’autore Convenzione di Ginevra, 6 Settembre 1952, riveduta nel 1971, insieme alla Convenzione di Berna, con l’Atto di Parigi ratificata in Italia con Legge 16 Maggio 1977, n. 306, entrata in vigore nel 1980 Convenzione istitutiva dell’OMPI, Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, Stoccolma, 14 Luglio 1967 Ratificata in Italia con Legge 28 Aprile 1976, n. 424 Accordi GATT/TRIPS su aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio Ratificata in Italia con Legge 29 Dicembre 1994, n. 747 17 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Fondamento del diritto d’autore L’economia di mercato costituisce il fondamento della tutela della proprietà intellettuale Gli stati che riconoscono e tutelano l’economia di mercato tutelano la proprietà intellettuale come condizione di libertà (dal controllo sulla persona e sulla manifestazione del pensiero) e come strumento di stimolo alla produzione di nuova conoscenza, che in sé è un bene pubblico La proprietà intellettuale sulle opere creative dell’ingegno istituisce un monopolio giuridico sulle stesse 18 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Diritti tutelati dal d.a. Diritti economici: Tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.) Tutela dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) Tutela della proprietà (art. 42 Cost.) Diritti morali: Tutela della persona nelle sue proiezioni sociali (art. 2, 15 Cost.) Libertà di espressione (artt. 3, 8, 19, 21, 33 Cost.) 19 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Paternità intellettuale (Authorship) Per il diritto italiano la paternità intellettuale è un diritto morale assoluto, inalienabile e imprescrittibile, in quanto proiezione sociale della persona Dopo la morte dell’autore, può essere fatto valere da familiari ed eredi Sussiste paternità intellettuale, ovvero riconoscimento di un apporto creativo, anche a favore di coloro che non hanno prodotto l’opera originale, ma hanno tradotto un’opera intepretato/rappresentato un’opera curato un’edizione critica di un’opera curato la grafica e/o l’illustrazione e/o la coreografia di un’opera ….. 20 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Proprietà intellettuale (Ownership) L’autore può cedere (solo) i diritti di utilizzazione economica. Un caso tipico è la cessione dei diritti all’editore nel contratto di edizione La proprietà intellettuale è un insieme di diritti esclusivi di sfruttamento economico che possono essere ceduti o trasferiti a terzi, totalmente o parzialmente, dall’autore o dai suoi aventi causa Diritti economici sono riconosciuti anche a soggetti diversi dai titolari della paternità intellettuale. Si tratta dei diritti economici connessi, attribuiti a coloro che hanno contribuito alla produzione (editori, produttori) o alla sua rappresentazione (attori, interpreti,…) 21 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Contenuti della protezione Diritto (economico e morale) di pubblicare Diritto (economico) di riprodurre Diritto (economico) di trascrivere (da opera orale a scritta) Diritto (economico) di eseguire, rappresentare, recitare in pubblico Diritto (economico) di comunicare al pubblico su filo o senza filo Diritto (economico) di distribuire (in commercio o in circolazione) Diritto (economico) di tradurre Diritto (economico, ma vedi ultimo punto) di rielaborare Diritto (economico) di estrazione e reimpiego di parti sostanziali di banche dati Diritto (economico) di noleggiare Diritto (morale) di rivendicare la paternità intellettuale e di essere riconosciuto autore ogniqualvolta l’opera viene citata Diritto (morale) di opporsi a rielaborazioni lesive dell’onore o della reputazione 22 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Atti di disposizione (1) Gli autori possono cedere a terzi (editori o altri) tutti o parte dei loro diritti di sfruttamento economico sull’opera. Possono anche autorizzare intermediari o utenti a effettuare determinate utilizzazioni su cui hanno mantenuto il diritto di disporre. La differenza tra la cessione e l’autorizzazione sta nel fatto che nel primo caso il titolare si spoglia del diritto trasferendolo a terzi, nel secondo caso ne rimane titolare. In senso proprio, solo le autorizzazioni sono licenze Sia la cessione che l’autorizzazione possono essere contenute in un contratto o in un atto unilaterale; nel caso del contratto, possono essere a titolo gratuito o a pagamento; nel caso dell’atto unilaterale, sono sempre a titolo gratuito. Le autorizzazioni/licenze possono avere durata limitata o illimitata e possono prevedere l’esercizio esclusivo o non esclusivo di un determinato diritto. Autorizzazioni che prevedano contemporaneamente durata illimitata ed esercizio esclusivo di un diritto d’autore corrispondono di fatto a forme di cessione. 23 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Atti di disposizione (2) Per le opere pubblicate in Italia, l’invio di un articolo a un comitato editoriale per la validazione in vista della pubblicazione equivale ad attribuire all’editore una licenza a pubblicare secondo le sue regole. L’autore torna nella piena disponibilità del suo diritto solo dopo un mese dalla mancata risposta dell’editore circa l’accettazione dell’articolo (art. 39 Legge 633/1941), o dopo sei mesi dalla consegna se in questo termine l’articolo accettato non è stato pubblicato. La legge italiana assicura quindi all’editore di una rivista o altra opera collettiva l’esclusiva sulla prima pubblicazione dell’inedito, ma questa esclusiva ha una durata limitata nel tempo e non può protrarsi all’infinito. Dopo la pubblicazione dell’articolo, l’autore mantiene il diritto di riutilizzarlo salvo patto contrario con l’editore (artt. 38 e 42 l.d.a.) In ogni caso, la durata dell’esclusiva fissata dai contratti di edizione non può superare i vent’anni, pena la nullità del contratto (art. 122 l.d.a.). A questa regola, che quindi vieta la cessione definitiva all’editore del diritto di pubblicazione, sono sottratte alcune categorie di opere (per esempio le enciclopedie). 24 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Contratto di edizione (artt. 118 ss. l.d.a.) Il contratto può avere a oggetto tutti o alcuni diritti di utilizzazione Salvo patto contrario, si presumono trasferiti i diritti esclusivi Il contratto può essere per edizione o a termine Per edizione: o si indica il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione, anche con varie opzioni, o si intende che ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari, da pubblicare entro 20 anni dalla consegna del manoscritto A termine: l’autore conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni 25 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Contratto di edizione (2) (art. 124 l.d.a.) Se più edizioni sono prevedute (sic) nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa. Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione. Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di volere procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto (sciolto) L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore. 26 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Come l’autore può tutelare il proprio diritto alla disseminazione dell’opera Evitare di trasferire diritti diversi da quello di prima pubblicazione Sollecitare l’adozione, da parte del proprio ateneo, di regolamenti che impongano il deposito ad accesso aperto, così da rafforzare la propria posizione contrattuale Nei rapporti con editori internazionali, proporre accordi sul modello dell’Addendum elaborato da SPARC e Science Commons (tr. it. di Antonella De Robbio http://paduaresearch.cab.unipd.it/docs/SPARC%20AUTHOR%20ADDENDUM%20traduzione.pdf della Licence to publish di JISC e SURF Joint Information Systems Committee, http://www.jisc.ac.uk/) 27 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali I diritti del pubblico: utilizzazioni libere I diritti economici d’autore non coprono tutte le categorie di opere creative non durano all’infinito non hanno estensione illimitata ma sono sottoposti ad eccezioni e limitazioni che ne assicurano la finalità sociale garantendo l’esercizio di altri diritti costituzionalmente garantiti 28 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Utilizzazioni libere (1): Opere di pubblico dominio Sono opere che appartengono a tutti e non sono sottoposte ad alcun regime proprietario (non sussistono su di esse diritti economici) Chiunque può utilizzarle e rielaborarle (N.B: le rielaborazioni sono invece soggette al diritto d’autore; p.e., le edizioni critiche di un’opera di pubblico dominio sono tutelate per 20 anni) 29 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Opere di pubblico dominio Le invenzioni scientifiche e le formule matematiche Le opere create prima dell’emanazione di leggi sul diritto d’autore Le opere il cui autore è morto da settant’anni (in caso di più autori, il termine si calcola dalla data di quello morto per ultimo) Le opere per le quali l’autore abbia espressamente rinunciato a tutti i diritti proprietari a favore dell’uso pubblico incondizionato Gli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche 30 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Utilizzazioni libere (2) Licenze unilaterali Autori e loro aventi causa possono concedere al pubblico alcune facoltà di utilizzazione non esclusiva delle loro opere. Queste opere non diventano di pubblico dominio, restano coperte dai diritti economici d’autore, ma i titolari dei diritti ne autorizzano spontaneamente determinate utilizzazioni, tramite la concessione unilaterale di apposite licenze Esempi: Le licenze per il riuso di software open source (p.e., GNU) Le licenze Open content (p.e., Creative Commons, http://creativecommons.org/about/licenses/meet-the-licenses) 31 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Utilizzazioni libere (3) “Eccezioni e limitazioni” al d.a. Nell’ambito della normativa sul diritto d’autore, sono previste apposite “eccezioni e limitazioni” ai diritti esclusivi dei titolari Si tratta di norme che escludono la necessità di apposite autorizzazioni per determinati usi di opere protette. La differenza è che: le “eccezioni” sono le utilizzazioni per le quali non è dovuto alcun compenso ai titolari le “limitazioni” sono le utilizzazioni per le quali è comunque dovuto un equo compenso ai titolari, secondo modalità stabilite dalla legge 32 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Eccezioni e limitazioni rilevanti nelle biblioteche digitali (1) Diritto di cronaca (artt. 65 e 66 l.d.a): Articoli di attualità pubblicati in riviste e giornali e materiali dello stesso tipo possono essere riprodotti e comunicati al pubblico, citando la fonte, se non sono stati espressamente riservati ; Opere e materiali protetti usati in occasione di avvenimenti di attualità possono essere riprodotti, citando la fonte, nei limiti giustificati dallo scopo informativo; Comizi e discorsi pubblici su temi politici o amministrativi ed estratti di conferenze possono essere riprodotti, citando la fonte, su riviste e giornali nei limiti giustificati dallo scopo informativo Accesso alle raccolte delle biblioteche (art. 71-ter l.d.a.) Comunicazione al pubblico, a favore di singoli utenti e su terminali dedicati nei locali di biblioteche accessibili al pubblico, archivi, nei musei, negli istituti d’istruzione, di opere presenti nelle loro collezioni e non oggetto di licenze. Se sono oggetto di specifiche licenze, prevale la licenza, ossia le autorizzazioni accordate dai titolari dei diritti 33 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Eccezioni e limitazioni rilevanti nelle biblioteche… digitali? L’art. 71-ter, in comb. disp. con gli artt. 68 secondo comma e 69 secondo comma, sembrerebbe legittimare la digitalizzazione di opere presenti nelle raccolte di biblioteche, archivi, istituti d’istruzione etc. e la loro comunicazione al pubblico, ancorché solo nei locali di tali enti Biblioteche, archivi, musei pubblici possono fotocopiare le opere presenti nelle loro raccolte per i propri servizi (art. 68 comma 2) Discoteche e cineteche dello Stato possono riprodurre fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive e sequenze di immagini in movimento esistenti nelle loro raccolte per i loro servizi (art. 69 comma 2) MA rimane dubbio se la riproduzione possa essere messa a disposizione del pubblico al posto dell’originale. Inoltre, non è chiaro se è consentita la digitalizzazione di opere a stampa, anche solo per finalità di conservazione e non di comunicazione al pubblico. 34 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Eccezioni e limitazioni rilevanti nelle biblioteche digitali (3) Utilizzazioni a scopo illustrativo o didattico )art. 70 l.d.a.): Riassunti, citazioni, parti di opere possono essere riprodotti e comunicati al pubblico a scopo illustrativo, critico o didattico, purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera e, se effettuati a fini d’insegnamento o ricerca scientifica, l’utilizzo non abbia finalità commerciali Immagini e musiche possono essere riprodotti e comunicati a bassa risoluzione o degradate a scopo didattico e scientifico, senza scopo di lucro. Un decreto ministeriale stabilisce i limiti al’uso didattico e scientifico. È sempre obbligatorio citare la fonte, ossia tutti gli elementi identificativi dell’opera (autore, traduttore, titolo, editore). 35 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Eccezioni e limitazioni rilevanti nelle biblioteche digitali (4) In linea di principio, l’utente che ha legittimo accesso a contenuti digitali online può consultarli, duplicarli su memoria ottica e stamparli (art. 71-sexies sulla copia privata), anche variandone il formato per potervi accedere (art. 64-sexies sulle banche dati; vedi anche art. 71-bis sull’accesso ai disabili). A meno di espresse licenze (CC o commerciali), non può riutilizzarli, farli circolare o comunicarli al pubblico Utilizzazioni personali : (art. 102-bis l.d.a.) Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte. 36 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Digital Rights Management Non esistono solo la legge e i contratti per la gestione dei diritti in 37 ambiente digitale La tecnologia viene usata per controllare gli accessi e le utilizzazioni I titolari dei diritti possono apporre misure tecnologiche di protezione (TPM) ai loro contenuti digitali (art. 102-quater l.d.a.), e queste misure sono tutelate dalla l.d.a. Gli utenti legittimi di questi contenuti hanno diritto alla loro rimozione se necessaria all’utilizzazione (art. 71-sexies l.d.a.) In ogni caso, i sistemi di DRM non devono essere intrusivi, non devono violare la privacy degli utenti che è tutelata anche in sede penale I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Tendenze Rafforzamento e irrigidimento delle misure di contrasto alla pirateria, sia sul piano normativo che su quello delle TPM Le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore sono riferite a un contesto analogico, mentre in quello digitale e di rete il legislatore lascia perlopiù al gioco delle parti (accordi, licenze) il compito di soddisfare i bisogni degli utenti Ciò ha determinato ostacoli alla produzione e alla circolazione della conoscenza, evidenziati in vari documenti UE A Maggio 2010* la Commissione Europea – pur mantenendo la preferenza per una regolamentazione di opposti interessi affidata all’autonomia privata (contratti, licenze), ha annunciato azioni di sistema volte a risolvere alcune specifiche questioni, e in particolare quella di permettere la digitalizzazione di massa delle opere orfane (I cui titolari sono irreperibili), e facilitare l’accesso a livello europeo tramite misure per favorire le licenze collettive *A Digital Agenda for Europe, http://ec.europa.eu /research /science -society /pdf /scientific publication -study _en.pdf 38 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali Grazie per la vostra attenzione [email protected] 39 I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali