I diritti degli autori e degli utenti
nelle biblioteche digitali
Rosa Maiello
Seminario CIBER
Università del Salento
Lecce, 7-8 Giugno 2010
Sommario
 il mare magnum delle biblioteche digitali
 il bene comune della conoscenza
 storie di porte e di chiavi d’accesso?
 autore e utente nei diritti umani
 I diritti economici: proprietà e contract law
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Biblioteche digitali
 “Saranno i depositi della conoscenza universale, i veicoli
comuni con cui tutti potranno accedere, analizzare, valutare,
migliorare e scambiare ogni tipo d’informazione. Saranno
strumenti indispensabili nella vita quotidiana personale e
professionale, permettendo a tutti di accrescere le loro
conoscenze, professionalità, posizione sociale”
Yannis IOANNIDIS, From digital Libraries to Knowledge Commons. In “ERCIM news”,
vol. 66 (2006), p. 14. Versione online:
http://www.ercim.eu/publication/Ercim_News/enw66/ioannidis.html.
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Cosa ti viene in mente quando dico
biblioteca digitale?
 Collezioni di dati e metadati + servizi per l’accesso e l’uso
 Ad accesso pubblico o riservato
 Temporaneo o permanente
 Fee o for fee
 Organizzazioni di collezioni
 Archivi istituzionali o disciplinari
 Abbonamenti online (a prodotti editoriali o aggregati)
 Materiali digitalizzati
 Cataloghi, guide e altre reference works
 metadati
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Biblioteche digitali
Delimitazione del campo
Parleremo di quelle biblioteche digitali che condividono la
missione delle biblioteche tradizionali, ovvero offrire il più
ampio accesso alla conoscenza senza discriminazioni nei
confronti degli utenti e dei documenti, garantendo un
servizio affidabile, accurato, durevole, trasparente e
rispettoso di tutti gli interessi in gioco.
La differenza da servizi commerciali, anche quando questi sono
liberamente accessibili, sta non soltanto nell’assenza di
finalità direttamente o indirettamente lucrative, ma anche
nella presenza di un servizio pubblico che assume precise
responsabilità nei confronti della comunità
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
“…Il pensiero è come l’oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare…”
(Lucio Dalla, Com’è profondo il mare)
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Le chiavi della conoscenza
Là è la porta che divide i
sentieri della Notte e del
Giorno, con un architrave e
una soglia di pietra agli
estremi; e la porta, eretta
nell’etere, è chiusa da grandi
battenti.
Di questi, Giustizia, che molto
punisce, ha le chiavi che
aprono e chiudono.
Parmenide di Elea, Poema sulla
natura (V sec. A.C.)
Fr. 1., da Sesto Empirico, Contro i
matematici (II sec. D.C.), VII, 111 ss.
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
I diritti umani:
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
 Art. 27 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Assemblea
generale delle Nazioni Unite, 10 Dicembre 1948:
 1. Ogni individuo ha diritto a prendere parte
liberamente alla vita della comunità, di godere delle
arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi
benefici
 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli
interessi morali e materiali derivanti da ogni
produzione scientifica, letteraria, artistica di cui sia
autore
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
I diritti umani
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, Roma, 4 Novembre 1950 (ratificata da
41 paesi)
 ……
libertà di espressione
(include il diritto di essere informati)
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
In principio è la libertà
di produzione, circolazione e diffusione della conoscenza
 Limiti ammissibili:
 sicurezza,
 buon costume,
 rispetto della persona nelle proiezioni sociali in
cui si manifesta la sua identità (include la
privacy),
 rispetto degli interessi morali e materiali
dell’autore
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Libertà di espressione in Italia
 Costituzione della Repubblica italiana (in particolare, artt. 2, 21),
http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm
 L. 85/2006 (riforma dei reati d’opinione),
http://www.camera.it/parlam/leggi/06085l.htm
 Artt. 527 ss. Codice penale (Buon costume)
http://it.wikisource.org/wiki/Codice_Penale/Libro_II/Titolo_IX
 L. 47/1948 (Disposizioni sulla stampa),
http://www.interlex.it/testi/l48_47.htm
 L. 249/1997 (Istituzione dell’Autorità garante delle
telecomunicazioni e del ROC),
http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID
=405

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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Accesso all’informazione di fonte
pubblica in Italia
 Costituzione della Repubblica italiana (in particolare,
artt. 4, 35, 38, 97),
http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm
D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell’amministrazione
digitale)
http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Codice%20Amministrazione%20Digitale_02.pdf
 L. 4/2004 e successive modifiche (misure per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici),
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
http://www.parlamento.it/leggi/04004l.htm

D.Lgs. 36/2006 (recepimento Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo
dell’informazione pubblica),

http://leg14.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06036dl.htm
I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Diritto all’istruzione e alla disseminazione
dei saperi in Italia
 Costituzione della Repubblica italiana (in particolare, artt. 3, 4, 9,
33, 34, 35, 38, 117),
http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm
 D. Lgs. 297/1994 (Testo unico in materia d’istruzione),
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html
 L. 390/1991 (norme sul diritto agli studi universitari)
http://www.crui.it/data/allegati/links/409/Legge%20390-1991.pdf
 Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68 (Attuazione Direttiva 2001/29/CE su
Società dell’Informazione – modifiche alla L. 633/1941 – vedi in particolare eccezioni e
limitazioni)
http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Tutela, accesso e valorizzazione
dei beni culturali in Italia
 Costituzione della Repubblica italiana (in particolare, artt. 9, 117 e 118),
http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm
 D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche (Codice dei beni culturali e del
paesaggio)
http://www.librari.beniculturali.it/upload/documenti/codice2008.pdf

L. 106/2004 (Deposito legale),
http://www.senato.it/parlam/leggi/04106l.htm
 D.P.R. 252/2006 (Regolamento di attuazione della L. 106/2004 sul deposito
legale),
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr252_06.html
 L. 62/2001 (Editoria e prodotti editoriali)
http://www.camera.it/parlam/leggi/01062l.htm
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Privacy e protezione dell’identità
 Costituzione della Repubblica italiana (in particolare, artt. 2, 15, ),
http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm
 D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (Protezione dei dati personali)
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs196_03.html
 Direttiva 2002/58/CE (trattamento dati personali e tutela della privacy nel
settore delle comunicazioni elettroniche)
http://www2.agcom.it/L_com/CE58_2002.pdf
 Direttiva 95/46/CE (sul trattamento dei dati personali),
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=432175
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Trattati sul diritto d’autore
 Convenzione di Berna, 9 Settembre 1866, modificata più volte (1896, 1908,
1914, 1948, 1967, 1971)
 È la più antica fonte internazionale di diritto d’autore
 Convenzione di Ginevra, 6 Settembre 1952, riveduta nel 1971, insieme alla
Convenzione di Berna, con l’Atto di Parigi
 ratificata in Italia con Legge 16 Maggio 1977, n. 306, entrata in vigore nel 1980
 Convenzione istitutiva dell’OMPI, Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale, Stoccolma, 14 Luglio 1967
 Ratificata in Italia con Legge 28 Aprile 1976, n. 424
 Accordi GATT/TRIPS su aspetti della proprietà intellettuale attinenti al
commercio
 Ratificata in Italia con Legge 29 Dicembre 1994, n. 747
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Fondamento del diritto d’autore
 L’economia di mercato costituisce il fondamento della tutela della
proprietà intellettuale
 Gli stati che riconoscono e tutelano l’economia di mercato
tutelano la proprietà intellettuale come condizione di libertà (dal
controllo sulla persona e sulla manifestazione del pensiero) e come
strumento di stimolo alla produzione di nuova conoscenza, che in
sé è un bene pubblico
 La proprietà intellettuale sulle opere creative dell’ingegno
istituisce un monopolio giuridico sulle stesse
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Diritti tutelati dal d.a.
 Diritti economici:
 Tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.)
 Tutela dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.)
 Tutela della proprietà (art. 42 Cost.)
 Diritti morali:
 Tutela della persona nelle sue proiezioni sociali (art. 2, 15
Cost.)
 Libertà di espressione (artt. 3, 8, 19, 21, 33 Cost.)
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Paternità intellettuale
(Authorship)
 Per il diritto italiano la paternità intellettuale è un diritto morale
assoluto, inalienabile e imprescrittibile, in quanto proiezione
sociale della persona
 Dopo la morte dell’autore, può essere fatto valere da familiari ed
eredi
 Sussiste paternità intellettuale, ovvero riconoscimento di un
apporto creativo, anche a favore di coloro che non hanno prodotto
l’opera originale, ma hanno
 tradotto un’opera
 intepretato/rappresentato un’opera
 curato un’edizione critica di un’opera
 curato la grafica e/o l’illustrazione e/o la coreografia di un’opera
 …..
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Proprietà intellettuale
(Ownership)
 L’autore può cedere (solo) i diritti di utilizzazione economica. Un
caso tipico è la cessione dei diritti all’editore nel contratto di
edizione
 La proprietà intellettuale è un insieme di diritti esclusivi di
sfruttamento economico che possono essere ceduti o trasferiti a
terzi, totalmente o parzialmente, dall’autore o dai suoi aventi
causa
 Diritti economici sono riconosciuti anche a soggetti diversi dai
titolari della paternità intellettuale. Si tratta dei diritti economici
connessi, attribuiti a coloro che hanno contribuito alla produzione
(editori, produttori) o alla sua rappresentazione (attori,
interpreti,…)
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Contenuti della protezione
 Diritto (economico e morale) di pubblicare
 Diritto (economico) di riprodurre
 Diritto (economico) di trascrivere (da opera orale a scritta)
 Diritto (economico) di eseguire, rappresentare, recitare in pubblico
 Diritto (economico) di comunicare al pubblico su filo o senza filo
 Diritto (economico) di distribuire (in commercio o in circolazione)
 Diritto (economico) di tradurre
 Diritto (economico, ma vedi ultimo punto) di rielaborare
 Diritto (economico) di estrazione e reimpiego di parti sostanziali di banche dati
 Diritto (economico) di noleggiare
 Diritto (morale) di rivendicare la paternità intellettuale e di essere riconosciuto
autore ogniqualvolta l’opera viene citata
 Diritto (morale) di opporsi a rielaborazioni lesive dell’onore o della reputazione
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Atti di disposizione (1)
 Gli autori possono cedere a terzi (editori o altri) tutti o parte dei loro diritti di
sfruttamento economico sull’opera. Possono anche autorizzare intermediari o
utenti a effettuare determinate utilizzazioni su cui hanno mantenuto il diritto di
disporre.
 La differenza tra la cessione e l’autorizzazione sta nel fatto che nel primo caso il
titolare si spoglia del diritto trasferendolo a terzi, nel secondo caso ne rimane
titolare. In senso proprio, solo le autorizzazioni sono licenze
 Sia la cessione che l’autorizzazione possono essere contenute in un contratto o
in un atto unilaterale; nel caso del contratto, possono essere a titolo gratuito o a
pagamento; nel caso dell’atto unilaterale, sono sempre a titolo gratuito.
 Le autorizzazioni/licenze possono avere durata limitata o illimitata e possono
prevedere l’esercizio esclusivo o non esclusivo di un determinato diritto.
Autorizzazioni che prevedano contemporaneamente durata illimitata ed
esercizio esclusivo di un diritto d’autore corrispondono di fatto a forme di
cessione.
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Atti di disposizione (2)
 Per le opere pubblicate in Italia, l’invio di un articolo a un comitato editoriale per la
validazione in vista della pubblicazione equivale ad attribuire all’editore una licenza a
pubblicare secondo le sue regole.
 L’autore torna nella piena disponibilità del suo diritto solo dopo un mese dalla mancata
risposta dell’editore circa l’accettazione dell’articolo (art. 39 Legge 633/1941), o dopo
sei mesi dalla consegna se in questo termine l’articolo accettato non è stato pubblicato.
 La legge italiana assicura quindi all’editore di una rivista o altra opera collettiva
l’esclusiva sulla prima pubblicazione dell’inedito, ma questa esclusiva ha una durata
limitata nel tempo e non può protrarsi all’infinito.
 Dopo la pubblicazione dell’articolo, l’autore mantiene il diritto di riutilizzarlo salvo patto
contrario con l’editore (artt. 38 e 42 l.d.a.)
 In ogni caso, la durata dell’esclusiva fissata dai contratti di edizione non può superare i
vent’anni, pena la nullità del contratto (art. 122 l.d.a.).
 A questa regola, che quindi vieta la cessione definitiva all’editore del diritto di
pubblicazione, sono sottratte alcune categorie di opere (per esempio le enciclopedie).
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Contratto di edizione
(artt. 118 ss. l.d.a.)
 Il contratto può avere a oggetto tutti o alcuni diritti di
utilizzazione
 Salvo patto contrario, si presumono trasferiti i diritti
esclusivi
 Il contratto può essere per edizione o a termine
 Per edizione: o si indica il numero delle edizioni e il numero degli esemplari
di ogni edizione, anche con varie opzioni, o si intende che ha per oggetto una
sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari, da pubblicare
entro 20 anni dalla consegna del manoscritto
 A termine: l’autore conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero
di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere
venti anni
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Contratto di edizione (2)
(art. 124 l.d.a.)
 Se più edizioni sono prevedute (sic) nel contratto, l'editore è obbligato ad
avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in
corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.
 Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no
procedere ad una nuova edizione.
 Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo
dichiarato di volere procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel
termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si
intende risoluto (sciolto)
 L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova
edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Come l’autore può tutelare il proprio
diritto alla disseminazione dell’opera
 Evitare di trasferire diritti diversi da quello di prima
pubblicazione
 Sollecitare l’adozione, da parte del proprio ateneo, di
regolamenti che impongano il deposito ad accesso aperto,
così da rafforzare la propria posizione contrattuale
 Nei rapporti con editori internazionali, proporre accordi sul
modello
 dell’Addendum elaborato da SPARC e Science Commons (tr. it. di Antonella
De Robbio
http://paduaresearch.cab.unipd.it/docs/SPARC%20AUTHOR%20ADDENDUM%20traduzione.pdf
 della Licence to publish di JISC e SURF Joint Information Systems Committee,
http://www.jisc.ac.uk/)
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
I diritti del pubblico:
utilizzazioni libere
I diritti economici d’autore
 non coprono tutte le categorie di opere creative
 non durano all’infinito
 non hanno estensione illimitata ma sono
sottoposti ad eccezioni e limitazioni che ne
assicurano la finalità sociale garantendo
l’esercizio di altri diritti costituzionalmente
garantiti
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Utilizzazioni libere (1):
Opere di pubblico dominio
 Sono opere che appartengono a tutti e non sono sottoposte
ad alcun regime proprietario (non sussistono su di esse diritti
economici)
 Chiunque può utilizzarle e rielaborarle
 (N.B: le rielaborazioni sono invece soggette al diritto d’autore;
p.e., le edizioni critiche di un’opera di pubblico dominio sono
tutelate per 20 anni)
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Opere di pubblico dominio
 Le invenzioni scientifiche e le formule matematiche
 Le opere create prima dell’emanazione di leggi sul
diritto d’autore
 Le opere il cui autore è morto da settant’anni (in caso
di più autori, il termine si calcola dalla data di quello
morto per ultimo)
 Le opere per le quali l’autore abbia espressamente
rinunciato a tutti i diritti proprietari a favore dell’uso
pubblico incondizionato
 Gli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni
pubbliche
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Utilizzazioni libere (2)
Licenze unilaterali
 Autori e loro aventi causa possono concedere al pubblico alcune
facoltà di utilizzazione non esclusiva delle loro opere.
 Queste opere non diventano di pubblico dominio, restano coperte
dai diritti economici d’autore, ma i titolari dei diritti ne
autorizzano spontaneamente determinate utilizzazioni, tramite la
concessione unilaterale di apposite licenze
 Esempi:
 Le licenze per il riuso di software open source (p.e., GNU)
 Le licenze Open content (p.e., Creative Commons,
http://creativecommons.org/about/licenses/meet-the-licenses)
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Utilizzazioni libere (3)
“Eccezioni e limitazioni” al d.a.
 Nell’ambito della normativa sul diritto d’autore, sono previste
apposite “eccezioni e limitazioni” ai diritti esclusivi dei titolari
 Si tratta di norme che escludono la necessità di apposite
autorizzazioni per determinati usi di opere protette. La differenza
è che:
 le “eccezioni” sono le utilizzazioni per le quali non è dovuto
alcun compenso ai titolari
 le “limitazioni” sono le utilizzazioni per le quali è comunque
dovuto un equo compenso ai titolari, secondo modalità stabilite
dalla legge
32
I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Eccezioni e limitazioni rilevanti
nelle biblioteche digitali (1)
 Diritto di cronaca (artt. 65 e 66 l.d.a):
 Articoli di attualità pubblicati in riviste e giornali e materiali dello stesso tipo
possono essere riprodotti e comunicati al pubblico, citando la fonte, se non sono stati
espressamente riservati ; Opere e materiali protetti usati in occasione di avvenimenti
di attualità possono essere riprodotti, citando la fonte, nei limiti giustificati dallo
scopo informativo; Comizi e discorsi pubblici su temi politici o amministrativi ed
estratti di conferenze possono essere riprodotti, citando la fonte, su riviste e giornali
nei limiti giustificati dallo scopo informativo
 Accesso alle raccolte delle biblioteche (art. 71-ter l.d.a.)
 Comunicazione al pubblico, a favore di singoli utenti e su terminali
dedicati nei locali di biblioteche accessibili al pubblico, archivi, nei
musei, negli istituti d’istruzione, di opere presenti nelle loro
collezioni e non oggetto di licenze. Se sono oggetto di specifiche
licenze, prevale la licenza, ossia le autorizzazioni accordate dai titolari
dei diritti
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Eccezioni e limitazioni rilevanti
nelle biblioteche… digitali?
 L’art. 71-ter, in comb. disp. con gli artt. 68 secondo comma e 69 secondo
comma, sembrerebbe legittimare la digitalizzazione di opere presenti nelle
raccolte di biblioteche, archivi, istituti d’istruzione etc. e la loro comunicazione
al pubblico, ancorché solo nei locali di tali enti
 Biblioteche, archivi, musei pubblici possono fotocopiare le opere presenti nelle
loro raccolte per i propri servizi (art. 68 comma 2)
 Discoteche e cineteche dello Stato possono riprodurre fonogrammi e
videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive e sequenze di
immagini in movimento esistenti nelle loro raccolte per i loro servizi (art. 69
comma 2)
 MA rimane dubbio se la riproduzione possa essere messa a disposizione del
pubblico al posto dell’originale. Inoltre, non è chiaro se è consentita la
digitalizzazione di opere a stampa, anche solo per finalità di conservazione e non
di comunicazione al pubblico.
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Eccezioni e limitazioni rilevanti
nelle biblioteche digitali (3)
 Utilizzazioni a scopo illustrativo o didattico )art. 70
l.d.a.):
 Riassunti, citazioni, parti di opere possono essere riprodotti e comunicati al
pubblico a scopo illustrativo, critico o didattico, purché non costituiscano
concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera e, se effettuati a fini
d’insegnamento o ricerca scientifica, l’utilizzo non abbia finalità commerciali
 Immagini e musiche possono essere riprodotti e comunicati a bassa
risoluzione o degradate a scopo didattico e scientifico, senza scopo di lucro.
Un decreto ministeriale stabilisce i limiti al’uso didattico e scientifico.
 È sempre obbligatorio citare la fonte, ossia tutti gli elementi identificativi
dell’opera (autore, traduttore, titolo, editore).
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I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Eccezioni e limitazioni rilevanti
nelle biblioteche digitali (4)
 In linea di principio, l’utente che ha legittimo accesso a contenuti digitali online
può consultarli, duplicarli su memoria ottica e stamparli (art. 71-sexies sulla
copia privata), anche variandone il formato per potervi accedere (art. 64-sexies
sulle banche dati; vedi anche art. 71-bis sull’accesso ai disabili). A meno di
espresse licenze (CC o commerciali), non può riutilizzarli, farli circolare o
comunicarli al pubblico
 Utilizzazioni personali :
 (art. 102-bis l.d.a.) Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca
di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione
o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del
contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se
l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una
parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
36
I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Digital Rights Management
 Non esistono solo la legge e i contratti per la gestione dei diritti in




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ambiente digitale
La tecnologia viene usata per controllare gli accessi e le
utilizzazioni
I titolari dei diritti possono apporre misure tecnologiche di
protezione (TPM) ai loro contenuti digitali (art. 102-quater
l.d.a.), e queste misure sono tutelate dalla l.d.a.
Gli utenti legittimi di questi contenuti hanno diritto alla loro
rimozione se necessaria all’utilizzazione (art. 71-sexies l.d.a.)
In ogni caso, i sistemi di DRM non devono essere intrusivi, non
devono violare la privacy degli utenti che è tutelata anche in sede
penale
I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Tendenze
 Rafforzamento e irrigidimento delle misure di contrasto alla pirateria, sia sul
piano normativo che su quello delle TPM
 Le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore sono riferite a un contesto
analogico, mentre in quello digitale e di rete il legislatore lascia perlopiù al
gioco delle parti (accordi, licenze) il compito di soddisfare i bisogni degli utenti
 Ciò ha determinato ostacoli alla produzione e alla circolazione della conoscenza,
evidenziati in vari documenti UE
 A Maggio 2010* la Commissione Europea – pur mantenendo la preferenza per
una regolamentazione di opposti interessi affidata all’autonomia privata
(contratti, licenze), ha annunciato azioni di sistema volte a risolvere alcune
specifiche questioni, e in particolare quella di permettere la digitalizzazione di
massa delle opere orfane (I cui titolari sono irreperibili), e facilitare l’accesso a
livello europeo tramite misure per favorire le licenze collettive
*A Digital Agenda for Europe, http://ec.europa.eu /research /science -society /pdf /scientific publication -study _en.pdf
38
I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Grazie per la vostra attenzione
[email protected]
39
I diritti degli autori e degli utenti nelle biblioteche digitali
Scarica

slides - Università del Salento