Imposte comunali Diritto Tributario degli Enti Locali Prof. Marco Cedro Introduzione • Il Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011 contiene norme in materia di “federalismo fiscale municipale” • Si tratta dell’attuazione della Legge 42/2009, che a sua volta attua quanto previsto nell’art. 117 e dell’art. 119 della Costituzione (L.C. 3/2001). Principi • E’ assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto • I Comuni hanno accesso ai dati contenuti nell’Anagrafe finanziaria con riferimento agli immobili ed alle utenze • Introduce la “cedolare secca” (imposta erariale) Imposta di soggiorno • L’art. 4 introduce l’imposta di soggiorno. • I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Imposta di soggiorno • Le finalità sono talmente ampie da non consentirci di dire che si tratti di un tributo di scopo. • Moltissime città e comuni hanno istituito l’imposta • Economicamente, è una imposta che “comprime” il turismo aumentando il costo a carico del turista Imposta di soggiorno • l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. • E’ una facoltà, non un obbligo. I “pass” per gli autobus turistici si possono “sommare” all’imposta di soggiorno Imposta di soggiorno • L’imposta di soggiorno viene pagata dal turista direttamente alla struttura ricettiva che opera in favore del Comune. • I comuni possono istituire l’imposta solo dopo che lo Stato, con proprio regolamento, ha disciplinato l’imposta stessa. Imposta di sbarco • • • • I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione e' responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. L'imposta non e' dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali Imposta di sbarco • Alternativa all’imposta di soggiorno • Riscossa unitamente al biglietto della nave di linea (quindi, non viene richiesta a chi arriva nell’isola con un mezzo proprio) • Importo fisso (€ 1,50) non legato alla tipologia di alloggio o alla presenza di mezzi • Si applica anche a chi non “soggiorna” ma rientra sulla terraferma in giornata Imposta di scopo • L’imposta di scopo è stata introdotta con una legge del 2006, ed è anche questa facoltativa: può essere introdotta da tutti i comuni. • L’art. 6 del Decreto Legislativo 23/11 modifica la disciplina dell’imposta di scopo. • E’ davvero un tributo di scopo • Con regolamento i comuni possono; 1) prevedere un tributo di scopo per la realizzazione di opere pubbliche; 2) la durata massima di applicazione dell'imposta, sino a dieci anni; 3) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare. • E’ una facoltà, non un obbligo • L’imposta è finalizzata al finanziamento, in tutto o in parte, di opere pubbliche da realizzarsi da parte del Comune • Non è utilizzabile per finanziare spese correnti, ma solo di investimento • E’ a tempo (al massimo, 10 anni) Quindi: • il comune può introdurla solo se cerca di realizzare un’opera pubblica e vuole finanziare parte di questa attraverso gli introiti di questa imposta di scopo. • Per questa tipologia di imposta si pone il problema di un eventuale rimborso di imposta nel caso in cui l’opera pubblica non venga realizzata, perché se lo scopo è la realizzazione dell’opera pubblica cosa succede se non venga realizzata o neppure iniziata? In questi casi la legge prevede che ci sia il diritto al rimborso delle somme per i contribuenti che hanno pagato il tributo Base imponibile • La base imponibile è quella dell’IMU. • Si tratta, pertanto, di una sorta di “sovrimposta” all’IMU, provvisoria (massimo 10 anni), finalizzata alla realizzazione di una opera pubblica individuata • Il regolamento che istituisce l'imposta determina: a) l'opera pubblica da realizzare; b) l'ammontare della spesa da finanziare; c) l'aliquota di imposta; d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti Quali opere pubbliche? • L'imposta inizialmente poteva essere istituita per: a) opere per il trasporto pubblico urbano; b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici; f) opere di restauro; g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici; h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche; i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica. • Oggi è possibile per qualsiasi opera pubblica. Rimborso per mancato raggiungimento dello scopo • Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi • Anche se non è espressamente previsto, si ritiene che il rimborso spetti qualora l’opera, pur iniziata, non venga terminata nei termini di cui al progetto esecutivo (salvo varianti). • In caso contrario, basterebbe iniziare l’opera e poi interrompere i lavori. Imposta Unica Comunale (IUC) • L’art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013 n. 147 dispone che “E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”. • La IUC è un mostro giuridico: dalla lettura della norma, sembrerebbe un’imposta che si suddivide ulteriormente in due “componenti”, di cui una è un’imposta (IMU) e l’altra è a sua volta suddivisa in due tributi (TASI e TARI). • In realtà si tratta di un mero coordinamento tra più imposte comunali • L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non puo' superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677. • Quindi, la IUC è costituita da IMU + TARI + TASI, ma il legislatore pone limiti considerando solo IMU + TASI • Perché si parla di IUC e non di queste tre imposte singolarmente? Perché, ai fini dichiarativi, il soggetto deve presentare un’unica dichiarazione con un unico modello dichiarativo e nello stesso momento per tutte e tre le imposte (dichiarazione della IUC). • Di questi tre tributi, quello che è assolutamente nuovo è la TASI il cui acronimo sta per tassa sui servizi indivisibili, mentre l’IMU e la TARI di fatto già esistevano; l’IMU già nell’anno 20122013 esisteva proprio come IMU in sostituzione dell’ICI, la TARI invece viene introdotta nel 2014 ma non è altro che un’evoluzione della TARES e della precedente TARSU o TIA. La TARI • E’ l’erede della TARES, che sostituiva la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), esistita in due versioni (TIA I e TIA II), ed ancor prima della Tariffa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) • E’ una parte della “componente” della IUC fondata sull’effettuazione di servizi. • È l’evoluzione della TARES ed è la tassa sui rifiuti. Questa si paga su tutti gli immobili che insistono sul territorio comunale rispetto ai quali il comune eroga il servizio di rimozione dei rifiuti. Soggetti passivi • Soggetti passivi: sono i soggetti possessori del diritto di proprietà o di altri diritto reali di godimento sull’immobile e anche i meri detentori dell’immobile. • obbligazione in solido, ovvero non frazionabile: potrà essere chiesta indistintamente ad ognuno di questi soggetti. • Ai fini della TARI conta chi effettivamente produce i rifiuti e quindi dovrà pagare tale imposta chi occupa o detiene l’immobile; solo nel caso in cui non si abbia tale soggetto, l’imposta dovrà essere pagata dal possessore. • Anche in questo caso sono coinvolti tutti gli immobili che insistono nel comune e sono esclusi soltanto quelli espressamente previsti per legge (es: aree condominiali). • In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie Determinazione del tributo • Si determina sulla base di una tariffa che viene applicata in base all’anno solare (cioè ad ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria) e che si basa sulla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti che viene prodotto per unità di superficie, In relazione al tipo di attività che viene svolta nell’immobile e all’uso dell’immobile si calcola l’imposta. • In particolare la tariffa sarà composta da: una parte sarà determinata sulla base dei componenti essenziali dell’imposta del servizio di gestione, un’altra sarà rappresentata dalla quantità di rifiuti conferiti (di difficile attuazione e solo facoltativa). • Sono previste delle riduzioni di imposta nelle ipotesi in cui ad esempio l’unità abitativa sia utilizzata da un unico proprietario anziché da più soggetti. • Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. • Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero • Deve essere prevista una diminuzione per le zone in cui si effettua la raccolta differenziata dei rifiuti domestici • In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente E se la raccolta dei rifiuti non è effettuata? • La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. • Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI e' dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. • Si tratta di ipotesi differenti: la prima è quando la raccolta non viene completamente effettuata, la seconda è relativa alle ipotesi in cui la raccolta, seppur effettuata, non avviene ad una distanza ragionevole dall’immobile. • Dubbio: se la raccolta non viene effettuata ed il tributo è destinato a finanziare la raccolta, perché si prevede che si debba comunque pagare il 20%? La TASI • E’ la Tassa sui servizi indivisibili e dovrebbe servire a finanziarie tutti i servizi svolti dal Comune per erogare servizi indivisibili • Infatti viene applicata in relazione a tutti gli immobili rispetto ai quali il comune eroga servizi generici e cioè indivisibili e quindi servizi per i quali non si può stimare la utilità che ne deriva al singolo soggetto (es. manutenzione strade). • La TASI viene pagata da tutti i soggetti che detengono un immobile a qualsiasi titolo, non per forza come possessore, per il quale il comune eroga un servizio indivisibile. • Quindi i soggetti passivi non sono solo i possessori dell’immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale, ma sono anche i meri detentori dell’immobile. • Nel caso della TASI è prevista una obbligazione solidale: • sostanzialmente esiste solo un’unica obbligazione tributaria non frazionabile riferita agli immobili e che può essere richiesta per intero, o al possessore a titolo di proprietà o di un altro diritto reale di godimento o al mero detentore; poi nei rapporti interni il soggetto che ha pagato l’intero potrà ottenere, in via di rivalsa, la differenza pro quota dall’altro soggetto. • È possibile quindi il caso in cui ci sia un soggetto detentore e una possessore dello stesso immobile. Allora in questo caso la legge dice che il carico tributario deve essere ripartito in percentuale; il possessore dell’immobile dovrà pagare dal 70% al 90% (all’interno di questo intervallo stabilito dal legislatore sarà il comune a decidere quanto dovrà pagare effettivamente il soggetto passivo) del tributo, il detentore dovrà pagare dal 30% al 10% del tributo. • Sono colpiti da TASI tutti gli immobili, costituiti sia da fabbricati che da aree scoperte, comprese le abitazioni principali, con alcune sole eccezioni che sono elencate dalla legge e cioè: le aree scoperte pertinenziali ai fabbricati, aree comuni dei condomini. • La TASI tassa l’abitazione principale come le altre, cioè non è prevista nessuna agevolazione, il che comporterà una tassazione elevata sulla prima casa. Attualmente, nel D.D.L. di stabilità è prevista l’esenzione della “prima casa”. • L’aliquota: può essere stabilita dal comune e non può comunque superare il 2,5 per mille Abitazione principale • Che cosa si intende per abitazione principale? Si intende, sia ai fini IMU che ai fini TASI, l’unica unità immobiliare in cui il soggetto dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per “unica unità immobiliare” si intende che se ci sono più unità immobiliari utilizzate dal soggetto come unica abitazione principale(un soggetto unisce più unità immobiliari formandone una sola ma nel catasto comunque escono come più unità divise), per godere dell’esenzione IMU dovrà accorparli al catasto, perché al catasto risultano come tre immobili divisi. • Per “in cui il soggetto dimora abitualmente e risiede anagraficamente” si intende che ciò che conta non è solo la residenza, ma conta anche l’effettiva dimora di un soggetto. Quindi se un soggetto ad esempio risiede in un luogo ma dimora in un altro non potrà godere dell’esenzione IMU ai fini dell’abitazione principale. L’IMU • L’IMU è l’imposta municipale propria. E’ una imposta comunale sugli immobili, e soggetti passivi di questa sono i possessori di un immobile, intendendo per possessori i soggetti che possiedono questi immobili a titolo di proprietà o di altro diritto reale minore (uso, abitazione, usufrutto, superficie). • Non si intendono invece come soggetti passivi i detentori di un immobile (i locatari), cioè è necessario il possesso. • Quando parliamo di immobili ci riferiamo sia ai fabbricati, sia ai terreni, sia alle aree edificabili. Al seconda del tipo di immobile cambia la determinazione della base imponibile dell’imposta. • L’attuale assetto dell’IMU si basa sull’originario assetto dell’ICI, con la differenza che sono state aumentati i parametri per calcolare le basi imponibili. • Base imponibile dei fabbricati: si parte dalla rendita catastale o dalla rendita attribuita dall’ufficio (se l’immobile non è iscritto in catasto) e questa viene rivalutata (cioè moltiplicata) del 5%, e la rendita così rivalutata viene moltiplicata per coefficienti che cambiano a seconda del tipo di fabbricato. • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastaliC/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastaliC/3, C/4 e C/5; • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013; • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. • Base imponibile delle aree edificabili: si deve considerare il valore commerciale dell’area al primo gennaio dell’anno di tassazione. Il valore commerciale deve essere individuato tenendo conto di una serie di fattori che sono indicati nella normativa IMU (la zona territoriali di edificazione del terreno, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentita ecc..). • Base imponibile dei terreni: si deve partire dal reddito dominicale che deve essere rivalutato del 25%, e il reddito così rivalutato deve essere moltiplicato per dei coefficienti. • Per i terreni agricoli il valore è invece costituito da quello ottenuto applicando al totale del reddito dominicale risultante in catasto (vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione), rivalutato del 25 per cento (ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), un moltiplicatore pari a 130. • Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. • Per i terreni agricoli siti in comuni di montagna ci sono diverse agevolazioni. • Il presupposto di imposta abbiamo detto essere il possesso di un immobile, e sono tassati quindi tutti gli immobili salvo alcune eccezioni: le abitazioni principali (ad eccezione però di quelle che ricadono nella categoria A1,A8,A9 che sono le abitazioni signorili, le ville, i castelli e i palazzi di eminente pregio storico e artistico), i fabbricati strumentali rurali (cioè strumentali ai fini dell’agricoltura), i beni merci (se sono un’impresa edile e costruisco fabbricati non devo pagare su tutti i fabbricati che costruisco l’IMU, salvo che il fabbricato non sia dato in locazione e finché non lo vendo), i terreni agricoli situati in zone montane o di collina (elencati espressamente in un elenco ministeriale), gli alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa, gli alloggi sociali. • L’IMU è una tassa in un certo senso complementare della TASI, perché quest’ultima si applica anche sulla prima casa. • Ogni Comune stabilisce le aliquote con un massimo che non può superare, per la somma di IMU e TASI, lo 10,6 per mille; con la maggiorazione può raggiungere l'11,4 per mille