Imposte comunali
Diritto Tributario degli Enti Locali
Prof. Marco Cedro
Introduzione
• Il Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011
contiene norme in materia di “federalismo
fiscale municipale”
• Si tratta dell’attuazione della Legge
42/2009, che a sua volta attua quanto
previsto nell’art. 117 e dell’art. 119 della
Costituzione (L.C. 3/2001).
Principi
• E’ assicurato al comune interessato il
maggior gettito derivante
dall'accatastamento degli immobili finora
non dichiarati in catasto
• I Comuni hanno accesso ai dati contenuti
nell’Anagrafe finanziaria con riferimento
agli immobili ed alle utenze
• Introduce la “cedolare secca” (imposta
erariale)
Imposta di soggiorno
• L’art. 4 introduce l’imposta di soggiorno.
• I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni
nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle
località turistiche o città d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri
di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per
notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a
finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi
quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché
interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni
culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi
pubblici locali.
Imposta di soggiorno
• Le finalità sono talmente ampie da non
consentirci di dire che si tratti di un tributo
di scopo.
• Moltissime città e comuni hanno istituito
l’imposta
• Economicamente, è una imposta che
“comprime” il turismo aumentando il costo
a carico del turista
Imposta di soggiorno
• l'imposta di soggiorno può sostituire, in
tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti
agli autobus turistici per la circolazione e
la sosta nell'ambito del territorio comunale.
• E’ una facoltà, non un obbligo. I “pass” per
gli autobus turistici si possono “sommare”
all’imposta di soggiorno
Imposta di soggiorno
• L’imposta di soggiorno viene pagata dal
turista direttamente alla struttura ricettiva
che opera in favore del Comune.
• I comuni possono istituire l’imposta solo
dopo che lo Stato, con proprio
regolamento, ha disciplinato l’imposta
stessa.
Imposta di sbarco
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•
•
I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio
insistono isole minori possono istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno,
un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che
forniscono collegamenti marittimi di linea.
La compagnia di navigazione e' responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto
di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile
d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo
dovuto.
L'imposta non e' dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli
studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che
risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I
comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché
eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di
tempo. Il gettito del tributo e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo e
interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei
relativi servizi pubblici locali
Imposta di sbarco
• Alternativa all’imposta di soggiorno
• Riscossa unitamente al biglietto della nave
di linea (quindi, non viene richiesta a chi
arriva nell’isola con un mezzo proprio)
• Importo fisso (€ 1,50) non legato alla
tipologia di alloggio o alla presenza di
mezzi
• Si applica anche a chi non “soggiorna” ma
rientra sulla terraferma in giornata
Imposta di scopo
• L’imposta di scopo è stata introdotta con
una legge del 2006, ed è anche questa
facoltativa: può essere introdotta da tutti i
comuni.
• L’art. 6 del Decreto Legislativo 23/11
modifica la disciplina dell’imposta di
scopo.
• E’ davvero un tributo di scopo
• Con regolamento i comuni possono;
1) prevedere un tributo di scopo per la
realizzazione di opere pubbliche;
2) la durata massima di applicazione
dell'imposta, sino a dieci anni;
3) la possibilità che il gettito dell'imposta
finanzi l'intero ammontare della spesa per
l'opera pubblica da realizzare.
• E’ una facoltà, non un obbligo
• L’imposta è finalizzata al finanziamento, in
tutto o in parte, di opere pubbliche da
realizzarsi da parte del Comune
• Non è utilizzabile per finanziare spese
correnti, ma solo di investimento
• E’ a tempo (al massimo, 10 anni)
Quindi:
• il comune può introdurla solo se cerca di realizzare
un’opera pubblica e vuole finanziare parte di questa
attraverso gli introiti di questa imposta di scopo.
• Per questa tipologia di imposta si pone il problema di un
eventuale rimborso di imposta nel caso in cui l’opera
pubblica non venga realizzata, perché se lo scopo è la
realizzazione dell’opera pubblica cosa succede se non
venga realizzata o neppure iniziata? In questi casi la
legge prevede che ci sia il diritto al rimborso delle
somme per i contribuenti che hanno pagato il tributo
Base imponibile
• La base imponibile è quella dell’IMU.
• Si tratta, pertanto, di una sorta di
“sovrimposta” all’IMU, provvisoria
(massimo 10 anni), finalizzata alla
realizzazione di una opera pubblica
individuata
• Il regolamento che istituisce l'imposta
determina: a) l'opera pubblica da
realizzare; b) l'ammontare della spesa da
finanziare; c) l'aliquota di imposta; d)
l'applicazione di esenzioni, riduzioni o
detrazioni in favore di determinate
categorie di soggetti
Quali opere pubbliche?
• L'imposta inizialmente poteva essere istituita per: a)
opere per il trasporto pubblico urbano; b) opere viarie,
con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed
ordinaria delle opere esistenti; c) opere particolarmente
significative di arredo urbano e di maggior decoro dei
luoghi; d) opere di risistemazione di aree dedicate a
parchi e giardini; e) opere di realizzazione di parcheggi
pubblici; f) opere di restauro; g) opere di conservazione
dei beni artistici e architettonici; h) opere relative a nuovi
spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e
biblioteche; i) opere di realizzazione e manutenzione
straordinaria dell'edilizia scolastica.
• Oggi è possibile per qualsiasi opera pubblica.
Rimborso per mancato raggiungimento
dello scopo
• Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica
entro due anni dalla data prevista dal progetto
esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei
versamenti effettuati dai contribuenti entro i due
anni successivi
• Anche se non è espressamente previsto, si
ritiene che il rimborso spetti qualora l’opera, pur
iniziata, non venga terminata nei termini di cui al
progetto esecutivo (salvo varianti).
• In caso contrario, basterebbe iniziare l’opera e
poi interrompere i lavori.
Imposta Unica Comunale (IUC)
• L’art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013 n. 147 dispone
che “E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore”.
• La IUC è un mostro giuridico: dalla lettura
della norma, sembrerebbe un’imposta che
si suddivide ulteriormente in due
“componenti”, di cui una è un’imposta
(IMU) e l’altra è a sua volta suddivisa in
due tributi (TASI e TARI).
• In realtà si tratta di un mero
coordinamento tra più imposte comunali
• L'aliquota massima complessiva dell'IMU
e della TASI non puo' superare i limiti
prefissati per la sola IMU, come stabilito
dal comma 677.
• Quindi, la IUC è costituita da IMU + TARI
+ TASI, ma il legislatore pone limiti
considerando solo IMU + TASI
• Perché si parla di IUC e non di queste tre
imposte singolarmente? Perché, ai fini
dichiarativi, il soggetto deve presentare
un’unica dichiarazione con un unico
modello dichiarativo e nello stesso
momento per tutte e tre le imposte
(dichiarazione della IUC).
• Di questi tre tributi, quello che è
assolutamente nuovo è la TASI il cui
acronimo sta per tassa sui servizi
indivisibili, mentre l’IMU e la TARI di fatto
già esistevano; l’IMU già nell’anno 20122013 esisteva proprio come IMU in
sostituzione dell’ICI, la TARI invece viene
introdotta nel 2014 ma non è altro che
un’evoluzione della TARES e della
precedente TARSU o TIA.
La TARI
• E’ l’erede della TARES, che sostituiva la
Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), esistita
in due versioni (TIA I e TIA II), ed ancor
prima della Tariffa sui rifiuti solidi urbani
(TARSU)
• E’ una parte della “componente” della IUC
fondata sull’effettuazione di servizi.
• È l’evoluzione della TARES ed è la tassa
sui rifiuti. Questa si paga su tutti gli
immobili che insistono sul territorio
comunale rispetto ai quali il comune eroga
il servizio di rimozione dei rifiuti.
Soggetti passivi
• Soggetti passivi: sono i soggetti possessori del diritto di proprietà o
di altri diritto reali di godimento sull’immobile e anche i meri detentori
dell’immobile.
• obbligazione in solido, ovvero non frazionabile: potrà essere chiesta
indistintamente ad ognuno di questi soggetti.
• Ai fini della TARI conta chi effettivamente produce i rifiuti e quindi
dovrà pagare tale imposta chi occupa o detiene l’immobile; solo nel
caso in cui non si abbia tale soggetto, l’imposta dovrà essere pagata
dal possessore.
• Anche in questo caso sono coinvolti tutti gli immobili che insistono
nel comune e sono esclusi soltanto quelli espressamente previsti
per legge (es: aree condominiali).
• In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto
dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione o superficie
Determinazione del tributo
• Si determina sulla base di una tariffa che viene applicata in base
all’anno solare (cioè ad ogni anno solare corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria) e che si basa sulla quantità e qualità media
ordinaria di rifiuti che viene prodotto per unità di superficie, In
relazione al tipo di attività che viene svolta nell’immobile e all’uso
dell’immobile si calcola l’imposta.
• In particolare la tariffa sarà composta da: una parte sarà
determinata sulla base dei componenti essenziali dell’imposta del
servizio di gestione, un’altra sarà rappresentata dalla quantità di
rifiuti conferiti (di difficile attuazione e solo facoltativa).
• Sono previste delle riduzioni di imposta nelle ipotesi in cui ad
esempio l’unità abitativa sia utilizzata da un unico proprietario
anziché da più soggetti.
• Nella determinazione della superficie assoggettabile alla
TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali,
al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie
spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.
• Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani,
nella determinazione della TARI, il comune, con proprio
regolamento, può prevedere riduzioni della parte
variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi
dimostrino di avere avviato al recupero
• Deve essere prevista una diminuzione per le zone in cui
si effettua la raccolta differenziata dei rifiuti domestici
• In ogni caso deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al
servizio,ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformita' alla normativa
vigente
E se la raccolta dei rifiuti non è effettuata?
• La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per
cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione
dello stesso in grave violazione della disciplina di
riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi
sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi
che abbiano determinato una situazione riconosciuta
dall'autorità' sanitaria di danno o pericolo di danno alle
persone o all'ambiente.
• Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI
e' dovuta in misura non superiore al 40 per cento della
tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in
relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta
rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
• Si tratta di ipotesi differenti: la prima è quando la
raccolta non viene completamente effettuata, la
seconda è relativa alle ipotesi in cui la raccolta,
seppur effettuata, non avviene ad una distanza
ragionevole dall’immobile.
• Dubbio: se la raccolta non viene effettuata ed il
tributo è destinato a finanziare la raccolta,
perché si prevede che si debba comunque
pagare il 20%?
La TASI
• E’ la Tassa sui servizi indivisibili e
dovrebbe servire a finanziarie tutti i servizi
svolti dal Comune per erogare servizi
indivisibili
• Infatti viene applicata in relazione a tutti gli immobili
rispetto ai quali il comune eroga servizi generici e cioè
indivisibili e quindi servizi per i quali non si può stimare la
utilità che ne deriva al singolo soggetto (es.
manutenzione strade).
• La TASI viene pagata da tutti i soggetti che detengono
un immobile a qualsiasi titolo, non per forza come
possessore, per il quale il comune eroga un servizio
indivisibile.
• Quindi i soggetti passivi non sono solo i possessori
dell’immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale,
ma sono anche i meri detentori dell’immobile.
• Nel caso della TASI è prevista una obbligazione
solidale:
• sostanzialmente esiste solo un’unica
obbligazione tributaria non frazionabile riferita
agli immobili e che può essere richiesta per
intero, o al possessore a titolo di proprietà o di
un altro diritto reale di godimento o al mero
detentore; poi nei rapporti interni il soggetto che
ha pagato l’intero potrà ottenere, in via di rivalsa,
la differenza pro quota dall’altro soggetto.
• È possibile quindi il caso in cui ci sia un soggetto
detentore e una possessore dello stesso
immobile. Allora in questo caso la legge dice che
il carico tributario deve essere ripartito in
percentuale; il possessore dell’immobile dovrà
pagare dal 70% al 90% (all’interno di questo
intervallo stabilito dal legislatore sarà il comune
a decidere quanto dovrà pagare effettivamente il
soggetto passivo) del tributo, il detentore dovrà
pagare dal 30% al 10% del tributo.
• Sono colpiti da TASI tutti gli immobili, costituiti sia da
fabbricati che da aree scoperte, comprese le abitazioni
principali, con alcune sole eccezioni che sono elencate
dalla legge e cioè: le aree scoperte pertinenziali ai
fabbricati, aree comuni dei condomini.
• La TASI tassa l’abitazione principale come le altre, cioè
non è prevista nessuna agevolazione, il che comporterà
una tassazione elevata sulla prima casa. Attualmente,
nel D.D.L. di stabilità è prevista l’esenzione della “prima
casa”.
• L’aliquota: può essere stabilita dal comune e non può
comunque superare il 2,5 per mille
Abitazione principale
• Che cosa si intende per abitazione principale? Si intende, sia ai
fini IMU che ai fini TASI, l’unica unità immobiliare in cui il soggetto
dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per “unica unità
immobiliare” si intende che se ci sono più unità immobiliari utilizzate
dal soggetto come unica abitazione principale(un soggetto unisce
più unità immobiliari formandone una sola ma nel catasto comunque
escono come più unità divise), per godere dell’esenzione IMU dovrà
accorparli al catasto, perché al catasto risultano come tre immobili
divisi.
• Per “in cui il soggetto dimora abitualmente e risiede
anagraficamente” si intende che ciò che conta non è solo la
residenza, ma conta anche l’effettiva dimora di un soggetto. Quindi
se un soggetto ad esempio risiede in un luogo ma dimora in un altro
non potrà godere dell’esenzione IMU ai fini dell’abitazione
principale.
L’IMU
• L’IMU è l’imposta municipale propria. E’ una
imposta comunale sugli immobili, e soggetti
passivi di questa sono i possessori di un
immobile, intendendo per possessori i soggetti
che possiedono questi immobili a titolo di
proprietà o di altro diritto reale minore (uso,
abitazione, usufrutto, superficie).
• Non si intendono invece come soggetti passivi i
detentori di un immobile (i locatari), cioè è
necessario il possesso.
• Quando parliamo di immobili ci riferiamo
sia ai fabbricati, sia ai terreni, sia alle aree
edificabili. Al seconda del tipo di immobile
cambia la determinazione della base
imponibile dell’imposta.
• L’attuale assetto dell’IMU si basa
sull’originario assetto dell’ICI, con la
differenza che sono state aumentati i
parametri per calcolare le basi imponibili.
• Base imponibile dei fabbricati: si parte
dalla rendita catastale o dalla rendita
attribuita dall’ufficio (se l’immobile non è
iscritto in catasto) e questa viene rivalutata
(cioè moltiplicata) del 5%, e la rendita così
rivalutata viene moltiplicata per coefficienti
che cambiano a seconda del tipo di
fabbricato.
• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle
categorie catastaliC/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria
catastale A/10;
•
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle
categorie catastaliC/3, C/4 e C/5;
•
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
•
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
•
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione
dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Tale
moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
•
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
• Base imponibile delle aree edificabili: si
deve considerare il valore commerciale
dell’area al primo gennaio dell’anno di
tassazione. Il valore commerciale deve
essere individuato tenendo conto di una
serie di fattori che sono indicati nella
normativa IMU (la zona territoriali di
edificazione del terreno, l’indice di
edificabilità, la destinazione d’uso
consentita ecc..).
• Base imponibile dei terreni: si deve partire
dal reddito dominicale che deve essere
rivalutato del 25%, e il reddito così
rivalutato deve essere moltiplicato per dei
coefficienti.
• Per i terreni agricoli il valore è invece costituito da
quello ottenuto applicando al totale del reddito
dominicale risultante in catasto (vigente al 1° gennaio
dell’anno di imposizione), rivalutato del 25 per
cento (ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge
23 dicembre 1996, n. 662), un moltiplicatore pari a 130.
• Per i coltivatori diretti e gli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il
moltiplicatore è pari a 110.
• Per i terreni agricoli siti in comuni di montagna ci sono
diverse agevolazioni.
• Il presupposto di imposta abbiamo detto essere il
possesso di un immobile, e sono tassati quindi tutti gli
immobili salvo alcune eccezioni: le abitazioni principali
(ad eccezione però di quelle che ricadono nella
categoria A1,A8,A9 che sono le abitazioni signorili, le
ville, i castelli e i palazzi di eminente pregio storico e
artistico), i fabbricati strumentali rurali (cioè strumentali ai
fini dell’agricoltura), i beni merci (se sono un’impresa
edile e costruisco fabbricati non devo pagare su tutti i
fabbricati che costruisco l’IMU, salvo che il fabbricato
non sia dato in locazione e finché non lo vendo), i terreni
agricoli situati in zone montane o di collina (elencati
espressamente in un elenco ministeriale), gli alloggi di
cooperative edilizie a proprietà indivisa, gli alloggi
sociali.
• L’IMU è una tassa in un certo senso
complementare della TASI, perché
quest’ultima si applica anche sulla prima
casa.
• Ogni Comune stabilisce le aliquote con un
massimo che non può superare, per la
somma di IMU e TASI, lo 10,6 per mille;
con la maggiorazione può raggiungere
l'11,4 per mille
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D.T. Enti Locali - tributi comunali.