Fiscale
10 - Il Nuovo Grano
Gennaio 2012
Per combattere l’evasione fiscale, il Governo impone limiti restrittivi per i trasferimenti di denaro liquido, per i libretti di deposito postali e bancari
Manovra, i limiti del contante
Con il “Salva Italia” tetto per l’uso delle banconote e dei titoli al portatore a 1000 euro
L’utilizzo del contante è stato limitato ai minimi termini dal Governo Monti.
Con la recente approvazione della
legge di conversione del cosiddetto
decreto “Salva Italia”, infatti, la riduzione del limite dell’uso del contante e
dei titoli al portatore è stata abbassata, passando da 2.500 euro a 1.000 euro. In concreto, dal 2012 è vietato il trasferimento di denaro contante in euro
o in valuta estera quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Se
le somme da trasferire raggiungono la
soglia di 1.000 euro, l’operazione deve
essere eseguita per il tramite di banche, Poste italiane o istituti di moneta
elettronica (bancomat, bonifici, carte
di credito, eccetera). Il divieto, valido
solo quando il trasferimento avviene
tra soggetti diversi, si applica indipendentemente dal titolo: non è necessaria, cioè, una transazione economica.
Il Tesoro ha chiarito che le operazioni
di prelievo e/o di versamento di denaro contante non configurano automaticamente un’infrazione, pertanto
non sussiste alcun obbligo a carico
dell’intermediario finanziario (ossia
della banca) di effettuare la segnalazione al ministero dell’Economia e all’agenzia delle Entrate, ma neppure
esiste il divieto.
Le operazioni frazionate
Il divieto si applica anche quando il
trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, mentre in realtà c’è “un’operazione unitaria sotto il profilo economico”. In linea
di principio le operazioni eseguite oltre
il limite temporale di 7 giorni non sono
riferibili alla medesima operazione, ma
l’esclusione non è assoluta e si può
sempre dimostrare che l’operazione è
unitaria.
I carnet di assegni
L’obbligo di usare strumenti di pagamenti tracciabili per importi pari o superiori a 1.000 euro vale anche per gli
assegni bancari o postali rilasciati dalle
banche e da Poste Italiane, sempre
muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può sempre richiedere il rilascio di moduli di assegni bancari o
postali in forma libera (senza l’indicazione della clausola di non trasferibilità); in questo caso è dovuta un’imposta di bollo pari a 1,50 euro per ogni assegno. Gli assegni emessi per importi
pari o superiori a 1.000 euro devono riportare l’indicazione del nome o della
ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità. Gli assegni emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane.
Assegni circolari, vaglia postali e vaglia cambiari
Per tali strumenti valgono le stesse limitazioni previste gli assegni bancari o
postali. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso
con la clausola di non trasferibilità,
può chiedere il ritiro della provvista
previa restituzione del titolo all’emittente (banca o Poste Italiane).
Libretti di deposito bancari o postali e
titoli a portatore
I libretti aperti dal 6 dicembre 2011 devono avere sempre un saldo non superiore a 999,99 euro
I libretti al portatore già aperti e con un
saldo pari o superiore a 1.000 euro dovranno essere regolarizzati entro il 31
marzo 2012 con una di queste soluzioni: estinzione del libretto con incasso
della somma o prelevamento della
somma eccedente 1.000 euro in modo da ridurre il saldo al di sotto della
soglia massima di trasformazione del libretto al portatore in libretto nominativo. Quando si trasferisce un libretto al
portatore con il saldo inferiore a 1.000
euro il cedente deve comunicare alla
banca emittente entro 30 giorni i dati
identificativi del cessionario, la sua accettazione e la data del trasferimento.
Quando si trasferiscono più libretti per
un importo complessivo pari o superiore a 1.000 euro o titoli al portatore di
importo pari o superiore a 1.000 euro:
- il cedente ed il cessionario devono
recarsi presso una banca o un ufficio
postale (non necessariamente l’istituto
emittente del documento);
- l’operazione deve essere effettuata
in presenza degli esponenti dell’istituto, richiedendo il rilascio di una attestazione certificante il trasferimento
avvenuto, che dovrà essere conservata da parte dei soggetti interessati;
- il cessionario, cioè il nuovo portatore,
dovrà portare l’attestazione alla banca o all’ufficio postale che ha emesso
il libretto e/o i titoli al momento della
loro estinzione. la mancata esibizione
di questa attestazione non preclude
l’operazione, ma la banca o l’ufficio
postale dovranno comunicare l’infra-
zione al ministero dell’Economia e finanze;
In più, per il solo caso dei libretti al portatore (ma non dei titoli), il cedente
deve comunicare alla banca emittente i dati identificativi del cessionario
e la data del trasferimento, mentre il
nuovo portatore del libretto, qualora il
saldo fosse superiore a 999,99 euro,
dovrà comunque regolarizzare la situazione entro il 31 marzo prossimo.
Quando si compiono le violazioni
Il trasferimento di denaro contante, di
libretti di deposito bancari o postali al
portatore o di titoli al portatore in euro
o in valuta estera senza ricorrere a intermediari abilitati o senza rispettare le
forme previste, quando il valore da
trasferire è complessivamente pari o
superiore a 1.000 euro è una violazione della norma. Anche la mancata indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità sui vaglia postali e cambiari e sugli assegni postali,
bancari e circolari per importi pari o
superiori a 1.000 euro è considerata
violazione della norma. Un’altra violazione si compie con l’emissione di assegni bancari o postali a favore del
traente con girata a terzi anziché direttamente per l’incasso a banche o
poste italiane oppure non si estingue o
si riduce il saldo sotto i 1.000 euro dei libretti di deposito bancari o postali al
portatore entro il 31 marzo del 2012; o
ancora, entro la stessa data, non si
provvede a trasformare i libretti di deposito al portatore in libretti nominativi.
E ancora nel caso di trasferimento libretti di deposito bancari o postali al
portatore, non si provvede alla comunicazione, a cura del cedente, entro
30 giorni, alla banca o alle Poste, dei
dati identificativi del cessionario, della
sua accettazione e della data di trasferimento.
Le sanzioni
Nello specifico: il trasferimento di contante, libretti e titoli al portatore o la
mancanza della clausola “non trasferibile” sono sanzionabili dall’1 al 40 per
cento dell’importo oggetto di trasferimento con un minimo di 3.000 euro e
15.000 euro per importi superiori a
50.000 euro. È comunque prevista la
possibilità di oblazione per importi fino
a 250.000 euro. Allo stesso modo,
l’emissione di assegni al traente con
girata a terzi è sanzionabile dall’1 al 40
per cento dell’importo oggetto di trasferimento con un minimo di 3.000 euro e 15.000 euro per importi superiori a
50.000 euro. La mancata regolarizzazione dei libretti al portatore o la mancata comunicazione alla banca è
sanzionabile dal 10 per cento al 20 per
cento del saldo con un minimo di
3.000 euro. Se il saldo è superiore a
50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50 per cento. Invece, se il saldo del libretto al portatore è inferiore a 3.000 euro, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.
La mancata comunicazione delle infrazioni è sanzionabile dal 3 per cento
al 30 per cento dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto o del
conto, con una penalità minima di
3.000 euro.
L’oblazione
L’oblazione consente di definire il procedimento sanzionatorio pagando
una somma pari a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa oppure, se più favorevole, il doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non
vi è stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione. L’oblazione
può essere applicata solo alle violazioni in tema di trasferimento di denaro,
trasferimenti di libretti di deposito, assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari, di importo non superiore a 250.000 euro.
Non si applica alle altre infrazioni.
Decreto Milleproroghe: più tempo a disposizione per variare la categoria catastale
Fabbricati, rinvio al 31 marzo
Grazie a Coldiretti riaperti i termini di iscrizione al catasto edilizio urbano
Con il decreto legge del 29 dicembre 2011, il cosiddetto Milleproroghe,
sono stati rimandati alcuni termini previsti da diverse disposizioni legislative.
Di particolare interesse il rinvio al 31
marzo 2012 del termine di presentazione delle domande di variazione di
categoria catastale dei fabbricati rurali. Questa disposizione precisa che
restano salvi gli effetti delle domande
di variazione per l’attribuzione, ai fini
del riconoscimento della ruralità, della categoria catastale A/6 (fabbricati
rurali ad uso abitativo) e D/10 (fabbricati strumentali) presentate anche
dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dal DL n. 70 del 2011
e comunque entro e non oltre il 31
marzo 2012. Il Milleproroghe, dopo un
difficile intervento anche di Coldiretti,
riapre i termini già chiusi al 30 settembre scorso affiancandosi alla previsione di una iscrizione «a regime» al catasto edilizio urbano, entro il 30 novembre prossimo, di tutti gli immobili
aventi le caratteristiche di ruralità,
iscritti senza rendita al catasto terreni.
Ciò aveva portato ad interpretare
una precisa volontà del legislatore
volta ad eliminare del tutto (quindi,
anche per il passato) ogni requisito
«formale» di ruralità. Il cambiamento
di categoria, che potrebbe essere
ininfluente ai fini dell’IMU, diventa importante nei confronti dell’ICI, che
seppure assorbita dalla nuova imposta municipale, a partire dal 2012, è
accertabile per gli ultimi cinque anni.
Inoltre, nei casi in cui gli immobili strumentali non fossero classificati in D/10
si potrebbero riscontrare, ai fini dell’Imposta Municipale, differenze nell’imponibile derivanti dai diversi moltiplicatori. Ad esempio una stalla potrebbe essere classificata C/6 o D/10,
ma i corrispondenti moltiplicatori sarebbero rispettivamente 160 e 60 con
la conseguenza che il valore imponi-
bile del fabbricato risulta, ovviamente, diversificato. Ed è proprio per questa ragione che si è voluto riaprire i termini: grazie anche all’azione sindacale di Coldiretti, è stato possibile ottenere sia la «sanatoria» delle tardive
presentazioni, sia la riapertura dei termini al 31 marzo 2012. Per tali ragioni,
è opportuno rivolgersi al proprio Ufficio di Zona per approntare la domanda di variazione.
La presentazione della domanda
Per la presentazione della domanda
possono essere utilizzati i particolari
modelli approvati dall’Agenzia del
Territorio, ricordando che le domande presentate per la destinazione
abitativa non potranno produrre variazione di categoria negli atti del catasto, fermo restando gli effetti ai fini
del riconoscimento del carattere di
ruralità. Per richiedere il riconoscimento della ruralità dei fabbricati, si utilizza
il modello “A”. Tali fabbricati, se di
“abitazione” devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) il fabbricato deve essere utilizzato
quale abitazione
1.dal soggetto titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;
2.dall’affittuario del terreno stesso o
dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;
3.dai familiari conviventi a carico dei
soggetti elencati ai numeri 1) e 2) risultanti dallecertificazioni anagrafiche,
da coadiuvanti iscritti come tali a fini
previdenziali;
4.da soggetti titolari di trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
5.da uno dei soci o amministratori delle società agricole, cioè da società
che svolgono esclusivamente attività
agricola a norma dell’articolo 2135
del codice civile, aventi la qualifica di
imprenditore agricolo professionale.
Si tenga conto che anche i soggetti
elencati ai numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle
imprese in Camera di Commercio.
b) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore
a 10.000 metri quadrati ed essere
censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul
terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o
altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato
montano il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
c) Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore
alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in
esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in
agricoltura. Se il terreno è ubicato in
comune considerato montano, il volume di affari derivante da attività
agricole del soggetto che conduce il
fondo deve risultare superiore ad un
quarto del suo reddito complessivo. Il
volume d’affari dei soggetti che non
presentano la dichiarazione ai fini
dell’Iva si presume pari al limite massimo previsto per il regime di esonero
per i produttori agricoli che attualmente corrisponde a 7.000 euro.
d) I fabbricati ad uso abitativo che
hanno le caratteristiche delle unità
immobiliari urbane appartenenti alle
categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
Per i fabbricati strumentali viene richiesto che gli stessi siano necessari
allo svolgimento dell’attività agricola
di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti
agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli
animali;
e) all’agriturismo, in conformità a
quanto previsto dalla legge;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a
tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di
giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attività di
alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione,
conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli,
anche se effettuate da cooperative
e loro consorzi.
Alla domanda vanno allegate le previste autocertificazioni redatte, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, su modelli conformi a quelli
ministeriali che sono differenziate tra
fabbricati di abitazione e strumentali.
La presentazione può essere effettuata, entro il 31 marzo 2012, direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, tra
cui viene identificata Coldiretti quale
associazione di categoria. Pertanto,
rivolgendosi al proprio Ufficio di Zona
si potranno redigere le domande e
presentarle ai competenti Uffici del
Territorio. Naturalmente è necessario
presentarsi all’appuntamento con
tutti i documenti necessari a provare
quanto richiesto nelle specifiche precedentemente illustrate.
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