Fiscale 10 - Il Nuovo Grano Gennaio 2012 Per combattere l’evasione fiscale, il Governo impone limiti restrittivi per i trasferimenti di denaro liquido, per i libretti di deposito postali e bancari Manovra, i limiti del contante Con il “Salva Italia” tetto per l’uso delle banconote e dei titoli al portatore a 1000 euro L’utilizzo del contante è stato limitato ai minimi termini dal Governo Monti. Con la recente approvazione della legge di conversione del cosiddetto decreto “Salva Italia”, infatti, la riduzione del limite dell’uso del contante e dei titoli al portatore è stata abbassata, passando da 2.500 euro a 1.000 euro. In concreto, dal 2012 è vietato il trasferimento di denaro contante in euro o in valuta estera quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Se le somme da trasferire raggiungono la soglia di 1.000 euro, l’operazione deve essere eseguita per il tramite di banche, Poste italiane o istituti di moneta elettronica (bancomat, bonifici, carte di credito, eccetera). Il divieto, valido solo quando il trasferimento avviene tra soggetti diversi, si applica indipendentemente dal titolo: non è necessaria, cioè, una transazione economica. Il Tesoro ha chiarito che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante non configurano automaticamente un’infrazione, pertanto non sussiste alcun obbligo a carico dell’intermediario finanziario (ossia della banca) di effettuare la segnalazione al ministero dell’Economia e all’agenzia delle Entrate, ma neppure esiste il divieto. Le operazioni frazionate Il divieto si applica anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, mentre in realtà c’è “un’operazione unitaria sotto il profilo economico”. In linea di principio le operazioni eseguite oltre il limite temporale di 7 giorni non sono riferibili alla medesima operazione, ma l’esclusione non è assoluta e si può sempre dimostrare che l’operazione è unitaria. I carnet di assegni L’obbligo di usare strumenti di pagamenti tracciabili per importi pari o superiori a 1.000 euro vale anche per gli assegni bancari o postali rilasciati dalle banche e da Poste Italiane, sempre muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può sempre richiedere il rilascio di moduli di assegni bancari o postali in forma libera (senza l’indicazione della clausola di non trasferibilità); in questo caso è dovuta un’imposta di bollo pari a 1,50 euro per ogni assegno. Gli assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono riportare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità. Gli assegni emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane. Assegni circolari, vaglia postali e vaglia cambiari Per tali strumenti valgono le stesse limitazioni previste gli assegni bancari o postali. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente (banca o Poste Italiane). Libretti di deposito bancari o postali e titoli a portatore I libretti aperti dal 6 dicembre 2011 devono avere sempre un saldo non superiore a 999,99 euro I libretti al portatore già aperti e con un saldo pari o superiore a 1.000 euro dovranno essere regolarizzati entro il 31 marzo 2012 con una di queste soluzioni: estinzione del libretto con incasso della somma o prelevamento della somma eccedente 1.000 euro in modo da ridurre il saldo al di sotto della soglia massima di trasformazione del libretto al portatore in libretto nominativo. Quando si trasferisce un libretto al portatore con il saldo inferiore a 1.000 euro il cedente deve comunicare alla banca emittente entro 30 giorni i dati identificativi del cessionario, la sua accettazione e la data del trasferimento. Quando si trasferiscono più libretti per un importo complessivo pari o superiore a 1.000 euro o titoli al portatore di importo pari o superiore a 1.000 euro: - il cedente ed il cessionario devono recarsi presso una banca o un ufficio postale (non necessariamente l’istituto emittente del documento); - l’operazione deve essere effettuata in presenza degli esponenti dell’istituto, richiedendo il rilascio di una attestazione certificante il trasferimento avvenuto, che dovrà essere conservata da parte dei soggetti interessati; - il cessionario, cioè il nuovo portatore, dovrà portare l’attestazione alla banca o all’ufficio postale che ha emesso il libretto e/o i titoli al momento della loro estinzione. la mancata esibizione di questa attestazione non preclude l’operazione, ma la banca o l’ufficio postale dovranno comunicare l’infra- zione al ministero dell’Economia e finanze; In più, per il solo caso dei libretti al portatore (ma non dei titoli), il cedente deve comunicare alla banca emittente i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento, mentre il nuovo portatore del libretto, qualora il saldo fosse superiore a 999,99 euro, dovrà comunque regolarizzare la situazione entro il 31 marzo prossimo. Quando si compiono le violazioni Il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera senza ricorrere a intermediari abilitati o senza rispettare le forme previste, quando il valore da trasferire è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro è una violazione della norma. Anche la mancata indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità sui vaglia postali e cambiari e sugli assegni postali, bancari e circolari per importi pari o superiori a 1.000 euro è considerata violazione della norma. Un’altra violazione si compie con l’emissione di assegni bancari o postali a favore del traente con girata a terzi anziché direttamente per l’incasso a banche o poste italiane oppure non si estingue o si riduce il saldo sotto i 1.000 euro dei libretti di deposito bancari o postali al portatore entro il 31 marzo del 2012; o ancora, entro la stessa data, non si provvede a trasformare i libretti di deposito al portatore in libretti nominativi. E ancora nel caso di trasferimento libretti di deposito bancari o postali al portatore, non si provvede alla comunicazione, a cura del cedente, entro 30 giorni, alla banca o alle Poste, dei dati identificativi del cessionario, della sua accettazione e della data di trasferimento. Le sanzioni Nello specifico: il trasferimento di contante, libretti e titoli al portatore o la mancanza della clausola “non trasferibile” sono sanzionabili dall’1 al 40 per cento dell’importo oggetto di trasferimento con un minimo di 3.000 euro e 15.000 euro per importi superiori a 50.000 euro. È comunque prevista la possibilità di oblazione per importi fino a 250.000 euro. Allo stesso modo, l’emissione di assegni al traente con girata a terzi è sanzionabile dall’1 al 40 per cento dell’importo oggetto di trasferimento con un minimo di 3.000 euro e 15.000 euro per importi superiori a 50.000 euro. La mancata regolarizzazione dei libretti al portatore o la mancata comunicazione alla banca è sanzionabile dal 10 per cento al 20 per cento del saldo con un minimo di 3.000 euro. Se il saldo è superiore a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50 per cento. Invece, se il saldo del libretto al portatore è inferiore a 3.000 euro, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. La mancata comunicazione delle infrazioni è sanzionabile dal 3 per cento al 30 per cento dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto o del conto, con una penalità minima di 3.000 euro. L’oblazione L’oblazione consente di definire il procedimento sanzionatorio pagando una somma pari a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa oppure, se più favorevole, il doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. L’oblazione può essere applicata solo alle violazioni in tema di trasferimento di denaro, trasferimenti di libretti di deposito, assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari, di importo non superiore a 250.000 euro. Non si applica alle altre infrazioni. Decreto Milleproroghe: più tempo a disposizione per variare la categoria catastale Fabbricati, rinvio al 31 marzo Grazie a Coldiretti riaperti i termini di iscrizione al catasto edilizio urbano Con il decreto legge del 29 dicembre 2011, il cosiddetto Milleproroghe, sono stati rimandati alcuni termini previsti da diverse disposizioni legislative. Di particolare interesse il rinvio al 31 marzo 2012 del termine di presentazione delle domande di variazione di categoria catastale dei fabbricati rurali. Questa disposizione precisa che restano salvi gli effetti delle domande di variazione per l’attribuzione, ai fini del riconoscimento della ruralità, della categoria catastale A/6 (fabbricati rurali ad uso abitativo) e D/10 (fabbricati strumentali) presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dal DL n. 70 del 2011 e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012. Il Milleproroghe, dopo un difficile intervento anche di Coldiretti, riapre i termini già chiusi al 30 settembre scorso affiancandosi alla previsione di una iscrizione «a regime» al catasto edilizio urbano, entro il 30 novembre prossimo, di tutti gli immobili aventi le caratteristiche di ruralità, iscritti senza rendita al catasto terreni. Ciò aveva portato ad interpretare una precisa volontà del legislatore volta ad eliminare del tutto (quindi, anche per il passato) ogni requisito «formale» di ruralità. Il cambiamento di categoria, che potrebbe essere ininfluente ai fini dell’IMU, diventa importante nei confronti dell’ICI, che seppure assorbita dalla nuova imposta municipale, a partire dal 2012, è accertabile per gli ultimi cinque anni. Inoltre, nei casi in cui gli immobili strumentali non fossero classificati in D/10 si potrebbero riscontrare, ai fini dell’Imposta Municipale, differenze nell’imponibile derivanti dai diversi moltiplicatori. Ad esempio una stalla potrebbe essere classificata C/6 o D/10, ma i corrispondenti moltiplicatori sarebbero rispettivamente 160 e 60 con la conseguenza che il valore imponi- bile del fabbricato risulta, ovviamente, diversificato. Ed è proprio per questa ragione che si è voluto riaprire i termini: grazie anche all’azione sindacale di Coldiretti, è stato possibile ottenere sia la «sanatoria» delle tardive presentazioni, sia la riapertura dei termini al 31 marzo 2012. Per tali ragioni, è opportuno rivolgersi al proprio Ufficio di Zona per approntare la domanda di variazione. La presentazione della domanda Per la presentazione della domanda possono essere utilizzati i particolari modelli approvati dall’Agenzia del Territorio, ricordando che le domande presentate per la destinazione abitativa non potranno produrre variazione di categoria negli atti del catasto, fermo restando gli effetti ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità. Per richiedere il riconoscimento della ruralità dei fabbricati, si utilizza il modello “A”. Tali fabbricati, se di “abitazione” devono soddisfare i seguenti requisiti: a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione 1.dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta; 2.dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito; 3.dai familiari conviventi a carico dei soggetti elencati ai numeri 1) e 2) risultanti dallecertificazioni anagrafiche, da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; 4.da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; 5.da uno dei soci o amministratori delle società agricole, cioè da società che svolgono esclusivamente attività agricola a norma dell’articolo 2135 del codice civile, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Si tenga conto che anche i soggetti elencati ai numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese in Camera di Commercio. b) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati; c) Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo. Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’Iva si presume pari al limite massimo previsto per il regime di esonero per i produttori agricoli che attualmente corrisponde a 7.000 euro. d) I fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso, non possono comunque essere riconosciuti rurali. Per i fabbricati strumentali viene richiesto che gli stessi siano necessari allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; d) all’allevamento e al ricovero degli animali; e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi. Alla domanda vanno allegate le previste autocertificazioni redatte, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, su modelli conformi a quelli ministeriali che sono differenziate tra fabbricati di abitazione e strumentali. La presentazione può essere effettuata, entro il 31 marzo 2012, direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, tra cui viene identificata Coldiretti quale associazione di categoria. Pertanto, rivolgendosi al proprio Ufficio di Zona si potranno redigere le domande e presentarle ai competenti Uffici del Territorio. Naturalmente è necessario presentarsi all’appuntamento con tutti i documenti necessari a provare quanto richiesto nelle specifiche precedentemente illustrate.