giovedì 24 ottobre 2013
RASSEGNA STAMPA
PREVIDENZA
Casse pronta la Spa infrastrutture
Milano Finanza pag. 7 del 24/10/2013
APPRENDISTATO
Nuove linee guida sull’apprendistato
Italia Oggi pag. 35 del 24/10/2013
Tirocini in ostaggio dell’”incrocio” tra le discipline
Il Sole 24 Ore pag. 33 del 24/10/2013
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PROFESSIONISTI
Tessera professionale Ue
Italia Oggi pag. 34 del 24/10/2013
CCNL STUDI PROFESSIONALI
Ccnl studi, una tantum rinviata
Italia Oggi pag. 35 del 24/10/2013
CRONACA LOCALE
La Telespazio non chiederà la cassa integrazione
Giornale di Sicilia pag. 18 del 24/10/2013
065005
www.ecostampa.it
Quotidiano
Periti Industriali
CONFPROFESSIONI
Giovedì 24 Ottobre 2013
35
Le parti sociali hanno siglato l’intesa con la proroga della scadenza di ottobre
Ccnl studi, una tantum rinviata
Sospeso il pagamento dell’elemento economico di garanzia
S
ospesa la corresponsione dell’elemento
economico di garanzia, che sarebbe
dovuto essere erogato ai
dipendenti degli studi professionali con la busta paga
di ottobre 2013. Pertanto,
anche il termine entro cui
siglare l’accordo integrativo
di II livello nel settore degli studi professionali viene
prorogato al 30 aprile 2014.
È questo uno degli effetti
principali dell’intesa raggiunta il 22 ottobre scorso
a Roma da Confprofessioni,
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl
e Uiltucs-Uil che ha disposto la proroga al 30 aprile
2014 del termine entro cui
raggiungere un’intesa a
livello territoriale, nel
settore degli studi
professionali, limitatamente alle
regioni nelle quali
siano state presentate le piattaforme
integrative entro
il 30 marzo 2013.
Conseguentem e n t e,
l’elemento economico di garanzia, ove si configuri l’obbligo di corresponsione, sarà
erogato con la retribuzione
del mese di maggio 2014.
L’art. 8-ter del Ccnl Studi
Professionali dispone infatti
che le delegazioni regionali
avrebbero dovuto raggiungere accordi collettivi entro il
30 settembre 2013 a seguito della presentazione della
piattaforma contrattuale
inviata dalle organizzazioni
sindacali entro il 30 marzo
2013. La mancata conclusione degli accordi entro
tale data, nonostante l’invio
della piattaforma contrattuale, avrebbe dato diritto
alla corresponsione dell’elemento economico di
garanzia con la
retribuzione del
mese di ottobre
2013 a favore
dei lavoratori dipendenti
da almeno sei
mesi.
La proroga
del termine per
la contrattazione
di II livello e
lo slittamento
dell’elemento economico di
garanzia hanno valore soltanto nelle nove Regioni
dove è stata presentata la
piattaforma contrattuale integrativa (Emilia-Romagna,
Gaetano Stella
Lazio, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Sicilia, Toscana,
Umbria e Veneto). Per tutte
le altre regioni non dovrà essere corrisposta alcuna una
tantum.
Pagina a cura di
CONFPROFESSIONI
WWW.CONFPROFESSIONI.IT
[email protected]
CONFPROFESSIONI LAVORO
Nuove linee guida sull’apprendistato
Dal 1° ottobre diventano operative le
indicazioni fornite dal Decreto Lavoro
(decreto legge n. 76/2013, convertito
dalla legge n. 99/2013) in materia di
apprendistato professionalizzato.
Il legislatore del Decreto Lavoro,
con l’articolo 23, aveva stabilito che
la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni doveva, entro il
30 settembre 2013, delineare le linee
guida volte a disciplinare il contratto
di apprendistato professionalizzante
al fine di restituire, a questa tipologia
contrattuale, il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato
del lavoro, anche in un momento di
grave congiuntura economica che
coinvolge in particolare i soggetti giovani, e per rendere l’offerta formativa
pubblica maggiormente uniforme per
l’intero territorio nazionale.
In particolare, il legislatore aveva delineato quelle che dovevano essere le
disposizioni derogatorie dello stesso
Testo unico dell’apprendistato (decreto legislativo n. 167/2011), che ora
diventano legge dal 1° ottobre 2013.
Vediamole:
a) il piano formativo individuale è ob-
bligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione
delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
in considerazione di ciò, dal
piano formativo – che ricordo essere
il documento, firmato dalle parti (datore di lavoro e apprendista), che specifica il percorso di
formazione erogato
al giovane – può essere omessa la parte di formazione di
base e trasversale.
In pratica, il datore
di lavoro non dovrà
informarsi circa le
modalità formative
previste dalle singole regioni;
b) la registrazione della formazione
e della qualifica professionale a fini
contrattuali eventualmente acquisita
è effettuata in un documento avente
i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al
decreto del ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 10 ottobre 2005,
recante «Approvazione del modello di
libretto formativo del cittadino»;
la formazione impartita al
giovane dovrà essere riportata in un
documento che deve contenere almeno i dati previsti nel «Libretto Formativo del Cittadino», istituito con il dm
10 ottobre 2005 e mai formalizzato.
c) in caso di datori di lavoro multi
localizzati, la formazione avviene nel
rispetto della disciplina della Regione ove il soggetto ha la propria sede
legale.
al fine di uniformare le modalità operative della formazione di
base, viene previsto che l’azienda con
sedi presso più regioni potrà applicare la disciplina regionale ove ha la
propria sede legale. A dirla tutta, la
norma era già presente nell’articolo
10 del T.u. sull’apprendistato che,
testualmente, prevedeva al comma
10: «I datori di lavoro che hanno
sedi in più regioni possono
fare riferimento al percorso
formativo della regione dove
è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni [obbligatorie] …
nel servizio informatico dove
è ubicata la sede legale».
In considerazione della mancata adozione, da parte della
Conferenza stato-regioni entro il 30 settembre - delle
suddette linee guida, lo Stato si è arrogato la validità
delle regole sopra menzionate che
dovranno essere applicate, dal 1° ottobre 2013, a tutti i nuovi contratti
di apprendistato professionalizzante
o contratto di mestiere, sino all’adozione delle richiamate «linee guida»
ovvero in seguito all’adozione di disposizioni di specie da parte delle
singole regioni.
34
TRIB U TARISTI - ANCOT
Giovedì 24 Ottobre 2013
L’Ancot analizza i riflessi del restyling della direttiva Qualifiche
Tessera professionale Ue
Sarà favorita la mobilità internazionale
DI
ERNESTO RIMOLDI
U
na forte innovazione
apre una scorciatoia
alla libera circolazione dei professionisti
europei, ma per i tributaristi
la strada potrebbe essere ancora in salita.
L’iter intrapreso dalla
Commissione europea per
la revisione della normativa
in materia di qualifiche professionali, è sfociato con la
modifica apportata dal Parlamento europeo alla direttiva
n. 205/36/Ce.
Delle novità introdotte, due
sono sicuramente incoraggianti: la Tessera professionale europea e i nuovi meccanismi per il riconoscimento
automatico delle qualifiche
professionali.
La Tessera professionale europea, sotto forma di
certificato elettronico anche
al fine di evitare contraffazioni, sostituirà le laboriose
procedure «di dichiarazione»
attualmente in vigore, consentendo ai professionisti di
fornire i propri servizi senza
altre formalità.
I nuovi meccanismi per il
riconoscimento automatico,
si fonderanno su quadri omogenei e prove di formazione
comuni, prevedendo, per le
professioni per le quali esiste
un sistema di riconoscimento
automatico, un costante aggiornamento ed una maggior
trasparenza per la formazione continua.
Provvedimenti, questi, finalizzati a rendere più facile
e veloce la mobilità, ma che
introducono anche garanzie
più stringenti, soprattutto in
materia di salute e sicurezza,
chiedendo anche competenze linguistiche ai professionisti.
La Tessera professionale
europea, inoltre, è associata
ad una procedura di riconoscimento ottimizzato nell’ambito del Sistema d’Informazione del mercato interno
(Imi).
La libera circolazione dei
Professionisti europei, possiamo dire che si fonda su due
cardini che sostengono l’intero sistema: il riconoscimento
della qualifica professionale
nello Stato di appartenenza
e la reciprocità dell’ordinamento della professione, cioè
la professione che s’intende
esercitare deve essere regolamentata sia nello Stato di
appartenenza sia nello Stato
ospitante.
Certamente il problema
non sussiste per tutte le professioni regolamentate in
ordini e collegi, i cui appartenenti potranno facilmente
avviare le procedure per il
rilascio della Tessera professionale europea, ottenendo il
pieno accesso allo svolgimento dell’attività se la professione è regolamentata anche
nello Stato ospitante; oppure,
un accesso parziale alla professione, se le attività specifiche della professione esercitata rientrano nell’ambito
di un’altra professione dello
Stato ospitante.
La professione di tributarista, in Italia non rientra
fra quelle regolamentate in
ordini e collegi; anzi la legge 4/2013 al secondo comma
dell’articolo uno la definisce
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CONSULENTI
TRIBUTARI
«Professione non organizzata
in ordini o collegi».
Professione non organizzata, ma in qualche modo regolamentata?
La risposta potrebbe sicuramente essere affermativa,
se è vero che la medesima
legge provvede a darne una
definizione, a imporre ai soggetti che la esercitano l’obbligo di esplicito riferimento
alla norma stessa, a stabilire
le modalità d’esercizio della
professione, a concedere la
possibilità di costituire Associazioni a carattere professionale, ad adottare il Codice
deontologico e di condotta, a
rilasciare attestazioni relative agli standard qualitativi
e di qualificazione professionale e a servirsi di eventuali
sistemi certificati di qualità
sia per le associazioni, sia per
i professionisti.
La legge 4/2013 identifica
nell’«Associazione professionale» il soggetto garante delle competenze e del rispetto
delle regole deontologiche e
di condotta. La stessa legge,
unitamente alla normativa
Uni in itinere per i tributaristi, potrà fornire elementi
certi e garanzie sufficienti a
definire la «qualifica professionale» da riconoscere per
il rilascio della «Tessera professionale europea» e superare l’ingiusto impedimento
burocratico alla libera circolazione dei tributaristi in
Europa.
L’attenzione e la sensibilità dimostrata dal legislatore,
con la legge 4/2013, nel voler
dare un volto a tante vecchie
e nuove professioni, ci fanno
ben sperare, nella convinzione che tale norma sia solo un
primo passo verso un’evoluzione del mercato del lavoro
in una nuova prospettiva sociologica e geografica.
Pagina a cura
DELL’UFFICIO STAMPA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI TRIBUTARI
Sede nazionale
P.zza di Villa Fiorelli 1 - 00182 Roma
Tel. 0735/568320-scelta 2
Ufficio di presidenza
0735/568320-scelta 6
www.ancot.it - e-mail: [email protected]
in collaborazione con:
Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze
Per informazioni e prenotazioni: www.ancot.it - [email protected] - Tel. 0735.568320 (int. 4)
COMUNICAZIONE
DEI BENI CONCESSI IN USO
A SOCI E FAMILIARI
•
SALERNO - Grand Hotel Salerno
OPERAZIONI
STRAORDINARIE:
CESSIONE D’AZIENDA
•
26 ottobre 2013 - ore 09.00
ACCERTAMENTO
E CONTENZIOSO TRIBUTARIO
• ERBA (CO) - Hotel Leonardo Da Vinci
06 novembre 2013 - ore 14.30
LIVORNO - Parco Del Mulino
26 ottobre 2013 - ore 09.00
SOCIETÀ
TRA PROFESSIONISTI
E STUDI ASSOCIATI
TRA TRIBUTARISTI
•
ROMA - S.s.e.f. Roma
07 novembre 2013 - ore 09.00
L’IVA NEGLI SCAMBI
INTRACOMUNITARI
• MARGHERA - VENEZIA - Ag. Entrate Venezia 2
07 novembre 2013 - ore 09.00
• PORTO S. GIORGIO (FM) - B. W. Hotel David Palace
08 novembre 2013 - ore 15.00
TUTELA DEL CONTRIBUENTE
CONTRO GLI STRUMENTI
DI ACCERTAMENTO
•
TRIESTE - Camera di Commercio Trieste
08 novembre 2013 - ore 09.00
Ai partecipanti saranno attribuiti i crediti previsti per la Formazione Tributaria Permanente.
NOVITÀ 2013:
DECRETI ESTIVI E
ADEMPIMENTI DI FINE ANNO
• FERRARA - Hotel Ferrara
25 ottobre 2013 - ore 09.00
• RENDE (CS) - Hotel Europa
26 ottobre 2013 - ore 09.00
• PALERMO - Hotel Saracen Village
26 ottobre 2013 - ore 09.00
• DESENZANO D. GARDA (BS) - Palazzo Todeschini
29 ottobre 2013 - ore 14.30
NOTIFICHE DEGLI ATTI
TRIBUTARI E RELATIVE
IMPUGNAZIONI
•
ORISTANO - Camera di Commercio
14 novembre 2013 - ore 09.00
Ingresso gratuito a tutte le giornate
di studio, organizzate dall’Ancot,
per i soci iscritti ai corsi
della propria provincia
e a tutti i nuovi iscritti nel 2013
in corso e per il 2014.
l’anno
per
In collaborazione con:
CONFPROFESSIONI
Giovedì 24 Ottobre 2013
35
Le parti sociali hanno siglato l’intesa con la proroga della scadenza di ottobre
Ccnl studi, una tantum rinviata
Sospeso il pagamento dell’elemento economico di garanzia
S
ospesa la corresponsione dell’elemento
economico di garanzia, che sarebbe
dovuto essere erogato ai
dipendenti degli studi professionali con la busta paga
di ottobre 2013. Pertanto,
anche il termine entro cui
siglare l’accordo integrativo
di II livello nel settore degli studi professionali viene
prorogato al 30 aprile 2014.
È questo uno degli effetti
principali dell’intesa raggiunta il 22 ottobre scorso
a Roma da Confprofessioni,
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl
e Uiltucs-Uil che ha disposto la proroga al 30 aprile
2014 del termine entro cui
raggiungere un’intesa a
livello territoriale, nel
settore degli studi
professionali, limitatamente alle
regioni nelle quali
siano state presentate le piattaforme
integrative entro
il 30 marzo 2013.
Conseguentem e n t e,
l’elemento economico di garanzia, ove si configuri l’obbligo di corresponsione, sarà
erogato con la retribuzione
del mese di maggio 2014.
L’art. 8-ter del Ccnl Studi
Professionali dispone infatti
che le delegazioni regionali
avrebbero dovuto raggiungere accordi collettivi entro il
30 settembre 2013 a seguito della presentazione della
piattaforma contrattuale
inviata dalle organizzazioni
sindacali entro il 30 marzo
2013. La mancata conclusione degli accordi entro
tale data, nonostante l’invio
della piattaforma contrattuale, avrebbe dato diritto
alla corresponsione dell’elemento economico di
garanzia con la
retribuzione del
mese di ottobre
2013 a favore
dei lavoratori dipendenti
da almeno sei
mesi.
La proroga
del termine per
la contrattazione
di II livello e
lo slittamento
dell’elemento economico di
garanzia hanno valore soltanto nelle nove Regioni
dove è stata presentata la
piattaforma contrattuale integrativa (Emilia-Romagna,
Gaetano Stella
Lazio, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Sicilia, Toscana,
Umbria e Veneto). Per tutte
le altre regioni non dovrà essere corrisposta alcuna una
tantum.
Pagina a cura di
CONFPROFESSIONI
WWW.CONFPROFESSIONI.IT
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CONFPROFESSIONI LAVORO
Nuove linee guida sull’apprendistato
Dal 1° ottobre diventano operative le
indicazioni fornite dal Decreto Lavoro
(decreto legge n. 76/2013, convertito
dalla legge n. 99/2013) in materia di
apprendistato professionalizzato.
Il legislatore del Decreto Lavoro,
con l’articolo 23, aveva stabilito che
la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni doveva, entro il
30 settembre 2013, delineare le linee
guida volte a disciplinare il contratto
di apprendistato professionalizzante
al fine di restituire, a questa tipologia
contrattuale, il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato
del lavoro, anche in un momento di
grave congiuntura economica che
coinvolge in particolare i soggetti giovani, e per rendere l’offerta formativa
pubblica maggiormente uniforme per
l’intero territorio nazionale.
In particolare, il legislatore aveva delineato quelle che dovevano essere le
disposizioni derogatorie dello stesso
Testo unico dell’apprendistato (decreto legislativo n. 167/2011), che ora
diventano legge dal 1° ottobre 2013.
Vediamole:
a) il piano formativo individuale è ob-
bligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione
delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
in considerazione di ciò, dal
piano formativo – che ricordo essere
il documento, firmato dalle parti (datore di lavoro e apprendista), che specifica il percorso di
formazione erogato
al giovane – può essere omessa la parte di formazione di
base e trasversale.
In pratica, il datore
di lavoro non dovrà
informarsi circa le
modalità formative
previste dalle singole regioni;
b) la registrazione della formazione
e della qualifica professionale a fini
contrattuali eventualmente acquisita
è effettuata in un documento avente
i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al
decreto del ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 10 ottobre 2005,
recante «Approvazione del modello di
libretto formativo del cittadino»;
la formazione impartita al
giovane dovrà essere riportata in un
documento che deve contenere almeno i dati previsti nel «Libretto Formativo del Cittadino», istituito con il dm
10 ottobre 2005 e mai formalizzato.
c) in caso di datori di lavoro multi
localizzati, la formazione avviene nel
rispetto della disciplina della Regione ove il soggetto ha la propria sede
legale.
al fine di uniformare le modalità operative della formazione di
base, viene previsto che l’azienda con
sedi presso più regioni potrà applicare la disciplina regionale ove ha la
propria sede legale. A dirla tutta, la
norma era già presente nell’articolo
10 del T.u. sull’apprendistato che,
testualmente, prevedeva al comma
10: «I datori di lavoro che hanno
sedi in più regioni possono
fare riferimento al percorso
formativo della regione dove
è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni [obbligatorie] …
nel servizio informatico dove
è ubicata la sede legale».
In considerazione della mancata adozione, da parte della
Conferenza stato-regioni entro il 30 settembre - delle
suddette linee guida, lo Stato si è arrogato la validità
delle regole sopra menzionate che
dovranno essere applicate, dal 1° ottobre 2013, a tutti i nuovi contratti
di apprendistato professionalizzante
o contratto di mestiere, sino all’adozione delle richiamate «linee guida»
ovvero in seguito all’adozione di disposizioni di specie da parte delle
singole regioni.
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