giovedì 24 ottobre 2013 RASSEGNA STAMPA PREVIDENZA Casse pronta la Spa infrastrutture Milano Finanza pag. 7 del 24/10/2013 APPRENDISTATO Nuove linee guida sull’apprendistato Italia Oggi pag. 35 del 24/10/2013 Tirocini in ostaggio dell’”incrocio” tra le discipline Il Sole 24 Ore pag. 33 del 24/10/2013 LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PROFESSIONISTI Tessera professionale Ue Italia Oggi pag. 34 del 24/10/2013 CCNL STUDI PROFESSIONALI Ccnl studi, una tantum rinviata Italia Oggi pag. 35 del 24/10/2013 CRONACA LOCALE La Telespazio non chiederà la cassa integrazione Giornale di Sicilia pag. 18 del 24/10/2013 065005 www.ecostampa.it Quotidiano Periti Industriali CONFPROFESSIONI Giovedì 24 Ottobre 2013 35 Le parti sociali hanno siglato l’intesa con la proroga della scadenza di ottobre Ccnl studi, una tantum rinviata Sospeso il pagamento dell’elemento economico di garanzia S ospesa la corresponsione dell’elemento economico di garanzia, che sarebbe dovuto essere erogato ai dipendenti degli studi professionali con la busta paga di ottobre 2013. Pertanto, anche il termine entro cui siglare l’accordo integrativo di II livello nel settore degli studi professionali viene prorogato al 30 aprile 2014. È questo uno degli effetti principali dell’intesa raggiunta il 22 ottobre scorso a Roma da Confprofessioni, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil che ha disposto la proroga al 30 aprile 2014 del termine entro cui raggiungere un’intesa a livello territoriale, nel settore degli studi professionali, limitatamente alle regioni nelle quali siano state presentate le piattaforme integrative entro il 30 marzo 2013. Conseguentem e n t e, l’elemento economico di garanzia, ove si configuri l’obbligo di corresponsione, sarà erogato con la retribuzione del mese di maggio 2014. L’art. 8-ter del Ccnl Studi Professionali dispone infatti che le delegazioni regionali avrebbero dovuto raggiungere accordi collettivi entro il 30 settembre 2013 a seguito della presentazione della piattaforma contrattuale inviata dalle organizzazioni sindacali entro il 30 marzo 2013. La mancata conclusione degli accordi entro tale data, nonostante l’invio della piattaforma contrattuale, avrebbe dato diritto alla corresponsione dell’elemento economico di garanzia con la retribuzione del mese di ottobre 2013 a favore dei lavoratori dipendenti da almeno sei mesi. La proroga del termine per la contrattazione di II livello e lo slittamento dell’elemento economico di garanzia hanno valore soltanto nelle nove Regioni dove è stata presentata la piattaforma contrattuale integrativa (Emilia-Romagna, Gaetano Stella Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto). Per tutte le altre regioni non dovrà essere corrisposta alcuna una tantum. Pagina a cura di CONFPROFESSIONI WWW.CONFPROFESSIONI.IT [email protected] CONFPROFESSIONI LAVORO Nuove linee guida sull’apprendistato Dal 1° ottobre diventano operative le indicazioni fornite dal Decreto Lavoro (decreto legge n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013) in materia di apprendistato professionalizzato. Il legislatore del Decreto Lavoro, con l’articolo 23, aveva stabilito che la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni doveva, entro il 30 settembre 2013, delineare le linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante al fine di restituire, a questa tipologia contrattuale, il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, anche in un momento di grave congiuntura economica che coinvolge in particolare i soggetti giovani, e per rendere l’offerta formativa pubblica maggiormente uniforme per l’intero territorio nazionale. In particolare, il legislatore aveva delineato quelle che dovevano essere le disposizioni derogatorie dello stesso Testo unico dell’apprendistato (decreto legislativo n. 167/2011), che ora diventano legge dal 1° ottobre 2013. Vediamole: a) il piano formativo individuale è ob- bligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; in considerazione di ciò, dal piano formativo – che ricordo essere il documento, firmato dalle parti (datore di lavoro e apprendista), che specifica il percorso di formazione erogato al giovane – può essere omessa la parte di formazione di base e trasversale. In pratica, il datore di lavoro non dovrà informarsi circa le modalità formative previste dalle singole regioni; b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»; la formazione impartita al giovane dovrà essere riportata in un documento che deve contenere almeno i dati previsti nel «Libretto Formativo del Cittadino», istituito con il dm 10 ottobre 2005 e mai formalizzato. c) in caso di datori di lavoro multi localizzati, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della Regione ove il soggetto ha la propria sede legale. al fine di uniformare le modalità operative della formazione di base, viene previsto che l’azienda con sedi presso più regioni potrà applicare la disciplina regionale ove ha la propria sede legale. A dirla tutta, la norma era già presente nell’articolo 10 del T.u. sull’apprendistato che, testualmente, prevedeva al comma 10: «I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni [obbligatorie] … nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale». In considerazione della mancata adozione, da parte della Conferenza stato-regioni entro il 30 settembre - delle suddette linee guida, lo Stato si è arrogato la validità delle regole sopra menzionate che dovranno essere applicate, dal 1° ottobre 2013, a tutti i nuovi contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, sino all’adozione delle richiamate «linee guida» ovvero in seguito all’adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni. 34 TRIB U TARISTI - ANCOT Giovedì 24 Ottobre 2013 L’Ancot analizza i riflessi del restyling della direttiva Qualifiche Tessera professionale Ue Sarà favorita la mobilità internazionale DI ERNESTO RIMOLDI U na forte innovazione apre una scorciatoia alla libera circolazione dei professionisti europei, ma per i tributaristi la strada potrebbe essere ancora in salita. L’iter intrapreso dalla Commissione europea per la revisione della normativa in materia di qualifiche professionali, è sfociato con la modifica apportata dal Parlamento europeo alla direttiva n. 205/36/Ce. Delle novità introdotte, due sono sicuramente incoraggianti: la Tessera professionale europea e i nuovi meccanismi per il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali. La Tessera professionale europea, sotto forma di certificato elettronico anche al fine di evitare contraffazioni, sostituirà le laboriose procedure «di dichiarazione» attualmente in vigore, consentendo ai professionisti di fornire i propri servizi senza altre formalità. I nuovi meccanismi per il riconoscimento automatico, si fonderanno su quadri omogenei e prove di formazione comuni, prevedendo, per le professioni per le quali esiste un sistema di riconoscimento automatico, un costante aggiornamento ed una maggior trasparenza per la formazione continua. Provvedimenti, questi, finalizzati a rendere più facile e veloce la mobilità, ma che introducono anche garanzie più stringenti, soprattutto in materia di salute e sicurezza, chiedendo anche competenze linguistiche ai professionisti. La Tessera professionale europea, inoltre, è associata ad una procedura di riconoscimento ottimizzato nell’ambito del Sistema d’Informazione del mercato interno (Imi). La libera circolazione dei Professionisti europei, possiamo dire che si fonda su due cardini che sostengono l’intero sistema: il riconoscimento della qualifica professionale nello Stato di appartenenza e la reciprocità dell’ordinamento della professione, cioè la professione che s’intende esercitare deve essere regolamentata sia nello Stato di appartenenza sia nello Stato ospitante. Certamente il problema non sussiste per tutte le professioni regolamentate in ordini e collegi, i cui appartenenti potranno facilmente avviare le procedure per il rilascio della Tessera professionale europea, ottenendo il pieno accesso allo svolgimento dell’attività se la professione è regolamentata anche nello Stato ospitante; oppure, un accesso parziale alla professione, se le attività specifiche della professione esercitata rientrano nell’ambito di un’altra professione dello Stato ospitante. La professione di tributarista, in Italia non rientra fra quelle regolamentate in ordini e collegi; anzi la legge 4/2013 al secondo comma dell’articolo uno la definisce ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI «Professione non organizzata in ordini o collegi». Professione non organizzata, ma in qualche modo regolamentata? La risposta potrebbe sicuramente essere affermativa, se è vero che la medesima legge provvede a darne una definizione, a imporre ai soggetti che la esercitano l’obbligo di esplicito riferimento alla norma stessa, a stabilire le modalità d’esercizio della professione, a concedere la possibilità di costituire Associazioni a carattere professionale, ad adottare il Codice deontologico e di condotta, a rilasciare attestazioni relative agli standard qualitativi e di qualificazione professionale e a servirsi di eventuali sistemi certificati di qualità sia per le associazioni, sia per i professionisti. La legge 4/2013 identifica nell’«Associazione professionale» il soggetto garante delle competenze e del rispetto delle regole deontologiche e di condotta. La stessa legge, unitamente alla normativa Uni in itinere per i tributaristi, potrà fornire elementi certi e garanzie sufficienti a definire la «qualifica professionale» da riconoscere per il rilascio della «Tessera professionale europea» e superare l’ingiusto impedimento burocratico alla libera circolazione dei tributaristi in Europa. L’attenzione e la sensibilità dimostrata dal legislatore, con la legge 4/2013, nel voler dare un volto a tante vecchie e nuove professioni, ci fanno ben sperare, nella convinzione che tale norma sia solo un primo passo verso un’evoluzione del mercato del lavoro in una nuova prospettiva sociologica e geografica. Pagina a cura DELL’UFFICIO STAMPA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI Sede nazionale P.zza di Villa Fiorelli 1 - 00182 Roma Tel. 0735/568320-scelta 2 Ufficio di presidenza 0735/568320-scelta 6 www.ancot.it - e-mail: [email protected] in collaborazione con: Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze Per informazioni e prenotazioni: www.ancot.it - [email protected] - Tel. 0735.568320 (int. 4) COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN USO A SOCI E FAMILIARI • SALERNO - Grand Hotel Salerno OPERAZIONI STRAORDINARIE: CESSIONE D’AZIENDA • 26 ottobre 2013 - ore 09.00 ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO • ERBA (CO) - Hotel Leonardo Da Vinci 06 novembre 2013 - ore 14.30 LIVORNO - Parco Del Mulino 26 ottobre 2013 - ore 09.00 SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI TRA TRIBUTARISTI • ROMA - S.s.e.f. Roma 07 novembre 2013 - ore 09.00 L’IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI • MARGHERA - VENEZIA - Ag. Entrate Venezia 2 07 novembre 2013 - ore 09.00 • PORTO S. GIORGIO (FM) - B. W. Hotel David Palace 08 novembre 2013 - ore 15.00 TUTELA DEL CONTRIBUENTE CONTRO GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO • TRIESTE - Camera di Commercio Trieste 08 novembre 2013 - ore 09.00 Ai partecipanti saranno attribuiti i crediti previsti per la Formazione Tributaria Permanente. NOVITÀ 2013: DECRETI ESTIVI E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO • FERRARA - Hotel Ferrara 25 ottobre 2013 - ore 09.00 • RENDE (CS) - Hotel Europa 26 ottobre 2013 - ore 09.00 • PALERMO - Hotel Saracen Village 26 ottobre 2013 - ore 09.00 • DESENZANO D. GARDA (BS) - Palazzo Todeschini 29 ottobre 2013 - ore 14.30 NOTIFICHE DEGLI ATTI TRIBUTARI E RELATIVE IMPUGNAZIONI • ORISTANO - Camera di Commercio 14 novembre 2013 - ore 09.00 Ingresso gratuito a tutte le giornate di studio, organizzate dall’Ancot, per i soci iscritti ai corsi della propria provincia e a tutti i nuovi iscritti nel 2013 in corso e per il 2014. l’anno per In collaborazione con: CONFPROFESSIONI Giovedì 24 Ottobre 2013 35 Le parti sociali hanno siglato l’intesa con la proroga della scadenza di ottobre Ccnl studi, una tantum rinviata Sospeso il pagamento dell’elemento economico di garanzia S ospesa la corresponsione dell’elemento economico di garanzia, che sarebbe dovuto essere erogato ai dipendenti degli studi professionali con la busta paga di ottobre 2013. Pertanto, anche il termine entro cui siglare l’accordo integrativo di II livello nel settore degli studi professionali viene prorogato al 30 aprile 2014. È questo uno degli effetti principali dell’intesa raggiunta il 22 ottobre scorso a Roma da Confprofessioni, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil che ha disposto la proroga al 30 aprile 2014 del termine entro cui raggiungere un’intesa a livello territoriale, nel settore degli studi professionali, limitatamente alle regioni nelle quali siano state presentate le piattaforme integrative entro il 30 marzo 2013. Conseguentem e n t e, l’elemento economico di garanzia, ove si configuri l’obbligo di corresponsione, sarà erogato con la retribuzione del mese di maggio 2014. L’art. 8-ter del Ccnl Studi Professionali dispone infatti che le delegazioni regionali avrebbero dovuto raggiungere accordi collettivi entro il 30 settembre 2013 a seguito della presentazione della piattaforma contrattuale inviata dalle organizzazioni sindacali entro il 30 marzo 2013. La mancata conclusione degli accordi entro tale data, nonostante l’invio della piattaforma contrattuale, avrebbe dato diritto alla corresponsione dell’elemento economico di garanzia con la retribuzione del mese di ottobre 2013 a favore dei lavoratori dipendenti da almeno sei mesi. La proroga del termine per la contrattazione di II livello e lo slittamento dell’elemento economico di garanzia hanno valore soltanto nelle nove Regioni dove è stata presentata la piattaforma contrattuale integrativa (Emilia-Romagna, Gaetano Stella Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto). Per tutte le altre regioni non dovrà essere corrisposta alcuna una tantum. Pagina a cura di CONFPROFESSIONI WWW.CONFPROFESSIONI.IT [email protected] CONFPROFESSIONI LAVORO Nuove linee guida sull’apprendistato Dal 1° ottobre diventano operative le indicazioni fornite dal Decreto Lavoro (decreto legge n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013) in materia di apprendistato professionalizzato. Il legislatore del Decreto Lavoro, con l’articolo 23, aveva stabilito che la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni doveva, entro il 30 settembre 2013, delineare le linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante al fine di restituire, a questa tipologia contrattuale, il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, anche in un momento di grave congiuntura economica che coinvolge in particolare i soggetti giovani, e per rendere l’offerta formativa pubblica maggiormente uniforme per l’intero territorio nazionale. In particolare, il legislatore aveva delineato quelle che dovevano essere le disposizioni derogatorie dello stesso Testo unico dell’apprendistato (decreto legislativo n. 167/2011), che ora diventano legge dal 1° ottobre 2013. Vediamole: a) il piano formativo individuale è ob- bligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; in considerazione di ciò, dal piano formativo – che ricordo essere il documento, firmato dalle parti (datore di lavoro e apprendista), che specifica il percorso di formazione erogato al giovane – può essere omessa la parte di formazione di base e trasversale. In pratica, il datore di lavoro non dovrà informarsi circa le modalità formative previste dalle singole regioni; b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»; la formazione impartita al giovane dovrà essere riportata in un documento che deve contenere almeno i dati previsti nel «Libretto Formativo del Cittadino», istituito con il dm 10 ottobre 2005 e mai formalizzato. c) in caso di datori di lavoro multi localizzati, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della Regione ove il soggetto ha la propria sede legale. al fine di uniformare le modalità operative della formazione di base, viene previsto che l’azienda con sedi presso più regioni potrà applicare la disciplina regionale ove ha la propria sede legale. A dirla tutta, la norma era già presente nell’articolo 10 del T.u. sull’apprendistato che, testualmente, prevedeva al comma 10: «I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni [obbligatorie] … nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale». In considerazione della mancata adozione, da parte della Conferenza stato-regioni entro il 30 settembre - delle suddette linee guida, lo Stato si è arrogato la validità delle regole sopra menzionate che dovranno essere applicate, dal 1° ottobre 2013, a tutti i nuovi contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, sino all’adozione delle richiamate «linee guida» ovvero in seguito all’adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni. 065005 www.ecostampa.it Quotidiano Periti Industriali