1 CASA DELLO STUDENTE Istituto Tecnico Agrario Statale “Michele di Sangro” San Severo (Fg) REGOLAMENTO Il Convitto è una Istituzione, parte integrante della Scuola, che offre una concreta possibilità agli studenti, iscritti ai vari Istituti di San Severo, di frequentare i vari corsi di studio in qualità di convittori. L'attività educativa è svolta dagli Istitutori, d'intesa con il Coordinatore ed in armonia con le direttive del Capo d'Istituto. Essi concorrono al pieno sviluppo della personalità dei giovani convittori, incentivandone le potenzialità di crescita e facilitandone l’integrazione nella vita sociale. Essenziale è la loro azione nel cercare di armonizzare le varie personalità, nel favorire il massimo in ciascuno di loro, il rispetto verso l’altro e il diverso, il valore dell'amicizia, della tolleranza e della solidarietà. TITOLO I AMMISSIONE IN CONVITTO Art. 1 Norme di ammissione Nel Convitto dell'Istituto sono ammessi, a tempo pieno, solo convittori di sesso maschile. L’ammissione avviene a seguito di regolare concorso bandito dal Consiglio d'Istituto. Le domande di ammissione, redatte in carta semplice e su appositi modelli disponibili presso l’Istituto, devono essere presentate nei termini prestabiliti e firmate da chi esercita la patria potestà: in tal modo ci si impegna al pagamento dell'intera retta convittuale ed all'osservanza delle norme contenute nel regolamento generale del Convitto. I documenti di rito, che completano la domanda, verranno consegnati ad inizio anno scolastico. Gli alunni ripetenti non sono ammessi in Convitto. In caso di disponibilità di posti la loro eventuale ammissione è decisa dall’Organo Competente. Ad inizio anno scolastico, al momento dell’ingresso in Convitto, ogni convittore dovrà presentarsi accompagnato da un genitore e munito di : a) corredo personale; b) ricevuta della 1a rata della retta Convitto e versamento del deposito cauzionale; c) Fotocopia del libretto personale per l'assistenza sanitaria; d) Allegato "A" debitamente compilato (autorizzazione libera uscita e di presa visione del seguente regolamento); e) Allegato “B” (relazione a cura del medico di famiglia); f) Allegato “C” (autorizzazione partecipazione attività extraconvittuali) g) n° 1 foto formato tessera. Art. 2 - Periodo di funzionamento del Convitto Il Convitto, di norma, è a disposizione dell’utenza per la durata dell'anno scolastico. I servizi sono sospesi, secondo il calendario scolastico, nei giorni in cui non è prevista attività didattica presso l’Istituto di appartenenza del Convitto, e comunque dalle h. 14.00 dei prefestivi. Il rientro in Convitto nei post-festivi avviene a partire dalle ore 7.00 in modo da permettere ai convittori la sistemazione dei bagagli in camera e la preparazione del materiale scolastico per la frequenza scolastica del mattino stesso. Art. 3 - Decadenza del diritto del posto in Convitto Il convittore perde il posto in Convitto a seguito di provvedimento disciplinare di cui all’art. 13 (lettera “f”) o a lettera di rinuncia indirizzata al Dirigente Scolastico. Come da bando di concorso, all’atto della presentazione della domanda di ammissione la famiglia si impegna, al pagamento della retta annuale secondo scadenze stabilite: il mancato rispetto di tali scadenze, senza comprovati motivi, porta alla perdita del diritto di permanenza in Convitto. Il convittore ha l'obbligo di sottoporsi a visite mediche ed analisi che la Direzione ritenga necessario effettuare, a tutela della sua salute e di quella della comunità. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti disposti dalla Direzione comporta la dimissione dal Convitto, senza diritto al rimborso delle rata della retta versata. 2 TITOLO II VITA CONVITTUALE La vita convittuale viene scandita da un apposito calendario, affisso in bacheca, elaborato annualmente dal Collegio degli Istitutori in armonia con le esigenze di vita scolastica e comunitaria degli allievi. Art. 4 - Norme Comportamentali Generali Ogni convittore ha l’obbligo di: a. seguire le direttive del personale educativo e rispettare le norme che regolano la vita interna del Convitto; b. assolvere con cura ai propri doveri scolastici e convittuali; rispettare scrupolosamente l'orario di vita in Convitto: qualsiasi tipo di ritardo o di inadempienza, se non debitamente giustificato, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari; c. mantenere un contegno improntato al senso civico e al decoro sia dentro che fuori della struttura educativa; d. provvedere al risarcimento dei danni eventualmente provocati per incuria o dolo, alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature e al risarcimento degli altri alunni o operatori scolastici danneggiati nei propri averi; e. avere un comportamento che favorisca condizioni generali di pulizia ed igiene, ed eviti ogni spreco. f. rientrare tempestivamente in Convitto nel caso in cui le lezioni scolastiche vengano interrotte prima dell’orario stabilito; g. non fumare all’interno del Convitto e non consumare bevande alcoliche. Art. 5 - Norme di comportamento da tenersi in sala mensa. E’ da tenere presente che, di norma, viene attuato un menù a turnazione bisettimanale, stabilito con il parere di una commissione costituita dal Coordinatore, dal cuoco e da una rappresentanza degli allievi, sulla base di una tabella dietetica approvata dal medico scolastico. Di conseguenza la somministrazione di vitto speciale è riconosciuta, dietro parere dell'infermiere, agli ammalati giornalieri ed è concessa ad altri a seguito di idoneo certificato medico. Durante la consumazione dei pasti i convittori: a) hanno un posto assegnato a tavola che sono tenuti sempre a rispettare; b) sono assistiti dagli inservienti e quindi non devono alzarsi dal posto senza permesso; c) non possono accedere ai locali della cucina; non è consentito loro portare nelle stanze utensili o stoviglie della mensa e i cibi non consumati durate il pasto; d) possono conversare tra loro moderatamente e a bassa voce; sono tenuti a rispettare le norme di una corretta educazione, evitando posture sconvenienti, l’uso di un linguaggio scurrile e di commettere qualsiasi altra scorrettezza. Art. 6 - Norme di comportamento da tenersi in sala studio Ogni convittore: a) ha l’obbligo di rispettare l’orario dello studio collettivo recandosi, in base alla classe di appartenenza, nell’apposita aula; b) durante l’orario di studio è tenuto a mantenere un rigoroso silenzio che gli consenta di studiare con profitto e permetta all’istitutore di svolgere adeguatamente le proprie mansioni di guida e assistenza; c) se ha necessità di lasciare il suo banco di studio (andare in bagno, recarsi in camera, chiedere un oggetto ad un compagno ecc.) deve chiedere apposita autorizzazione all’istitutore. Art. 7 - Norme di comportamento da tenersi nelle camere a) ad ogni convittore è assegnata una camera di cui possiede chiave personale in modo da favorire un’adeguata conservazione dei beni personali; b) egli è responsabile della camera assegnatagli ed è tenuto a rimborsare qualunque danno dovesse riportare; c) solo gli assegnatari sono autorizzati ad entrare e a trattenersi nella camera: non sono consentiti assembramenti; 3 d) per consentire una idonea vigilanza da parte dell’istitutore la camera non deve essere chiuse a chiave: può essere chiusa a chiave solo in assenza di tutti gli occupanti la stessa camera; e) per motivi di sicurezza è vietato far uso di fornellini, stufe o altro dispositivo elettrico per riscaldamento (tale utilizzo è ingiustificato essendo lo stabile dotato di sistema di riscaldamento autonomo, in funzione, nel periodo idoneo, per tutto l’arco di tempo di permanenza dei convittori nella struttura); f) ogni convittore è tenuto a mantenere in ordine e pulita la propria camera; g) qualsiasi riparazione dovesse necessitare deve essere segnalata al Coordinatore o in sua assenza all’istitutore in servizio; h) non sono ammesse variazioni di arredo senza previa autorizzazione del Coordinatore; i) su richiesta si può concedere l’uso di televisori, radio o pc in camera; nel caso ne derivi un uso improprio o che si arrechi disturbo alla collettività se ne può revocare l’uso in ogni momento. Art. 8 - Norme di comportamento durante le attività ricreative e formative a) Le attrezzature ricreative dovranno essere utilizzate in maniera idonea: tutto l’occorrente per l’utilizzo delle stesse (racchette e palline da ping-pong, palline da biliardino, set da biliardo, ecc.) sarà consegnato ai convittori richiedenti, previa annotazione sull’apposito registro; essi ne saranno responsabili fino al momento della riconsegna; b) La sala computer è utilizzata per attività formative secondo un calendario fissato ad inizio anno scolastico dagli istitutori referenti e sulla base delle iscrizioni pervenute per i singoli progetti.; di norma, viene destinata ad uso ricreativo dalle ore 14.00 alle ore 15.00, dalle ore 18.30 alle ore 19.30 e dalle 21.00 alle 22.00; c) Il laboratorio musicale è utilizzato per attività formativa sotto la direzione dell’istitutore referente e nei giorni prestabiliti. d) L’uso improprio delle attrezzature ricreative e formative darà luogo a provvedimenti disciplinari e, nel caso di danno arrecato, al relativo risarcimento. e) In orario serale l’uso della tv avverrà adottando una scelta di programma che soddisfi la maggioranza degli interessati. Una volta scelto il programma di prima serata, la cui durata non deve superare, preferibilmente le ore 22.30, non è consentito fare altre scelte che vadano in contrasto con le predette disposizioni. f) Nei momenti di libertà è fatto divieto di sostare o invadere zone non di pertinenza come cucina, sala mensa, portineria, ufficio istitutori. TITOLO III RAPPORTI CONVITTO-FAMIGLIA Per poter rendere veramente fruttuoso l’operato degli Istitutori è necessario che i rapporti tra gli stessi e i genitori degli alunni siano frequenti e non, come purtroppo accade, troppo dilazionati se non, addirittura, inesistenti. Art. 9 – Colloqui Gli istitutori riservano, settimanalmente, un’ora di servizio per i colloqui con i genitori. TITOLO IV RIENTRI IN FAMIGLIA – PERMESSI – LIBERA USCITA Il convittore non può uscire dal Convitto senza l’autorizzazione dell’Istitutore. Il personale ATA, in servizio, non ha facoltà di decidere in tal senso. Art. 10 - Libera uscita a) La libera uscita è consentita dalle 18.00 alle 19.30. b) Avranno diritto ad usufruire di detta opportunità solo i convittori che all’ingresso in Convitto avranno presentata l’autorizzazione scritta e firmata dal genitore; c) I convittori che desiderano andare in libera uscita lo dovranno comunicare, all’ora della merenda, all’istitutore di turno che invierà comunicazione al collaboratore scolastico che opera in portineria. d) Per motivi disciplinari il convittore potrà essere privato della libera uscita giornaliera. 4 Art. 11 - Permessi a) Uscite fuori orario, di norma, non sono consentite. Se, occasionalmente, ne giunge richiesta da parte di un genitore, espressamente all’istitutore coordinatore o all’istitutore di turno, saranno questi stessi a valutare la possibilità di concedere tale beneficio. b) Se il convittore si trova nella necessità di usufruire di uscite periodiche (per la frequenza a corsi, palestre o altro), dovrà presentare un’apposita richiesta sottoscritta dal genitore, indirizzata al Dirigente Scolastico che deciderà in merito, sentito il parere del collegio del personale educativo. Art. 12 - Rientro in famiglia a) Ai convittori è consentito il rientro in famiglia, nei giorni pre-festivi. La Direzione del Convitto è esonerata da ogni responsabilità per eventuali incidenti in itinere. b) I convittori, che, per comprovati motivi debbono far rientro in famiglia in giorni infrasettimanali, dovranno far pervenire richiesta scritta (anche tramite fax), da parte dei genitori indirizzata al Dirigente Scolastico specificando i motivi di tale richiesta. c) Sono previsti rientri programmati in famiglia in orario serale: in tal caso la Direzione del Convitto concederà tale possibilità ai convittori i cui genitori avranno fatto un’apposita dichiarazione di intento. TITOLO V SANZIONI DISCIPLINARI La presenza alle lezioni scolastiche e l'eventuale partecipazione a corsi di sostegno costituisce elemento indispensabile per la formazione. Un comportamento violento e spiccatamente asociale e l’'astensione dalle lezioni, qualora avvenga per motivi non ampiamente giustificati, costituiscono grave mancanza disciplinare che può comportare l'allontanamento dal Convitto e le responsabilità derivanti da tale comportamento ricadono esclusivamente sull'allievo. Ai convittori che non rispettino il regolamento del Convitto e le direttive loro impartite possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari. Art. 13 - Provvedimenti disciplinari a) Ammonizione verbale; b) Sospensione dalle attività programmate; c) Ammonizione scritta da inviare alla famiglia; d) Allontanamento temporaneo dal Convitto fino a 5 giorni; e) Allontanamento temporaneo dal Convitto fino a 15 giorni; f) Allontanamento definitivo dal Convitto. In ogni caso le mancanze degli alunni commesse in Convitto saranno comunicate alla segreteria dell'Istituto in quanto il Convitto è parte integrante dell'Istituto medesimo. I provvedimenti di cui alle lettera “a” e “b” sono adottate dal personale educativo. Il provvedimento di cui alla lettera “c”, è adottato dal Coordinatore su proposta del collegio degli istitutori; Il provvedimento di cui alla lettera “d” ed “e” è adottato dal Dirigente Scolastico su proposta del Collegio del personale educativo; Il provvedimento di cui alla lettera “f” è adottato, su proposta del Collegio del personale educativo, dall’Organo Collegiale composto dal Dirigente Scolastico, dall’istitutore Coordinatore, da 1 rappresentante degli istitutori, 1 rappresentante dei genitori e 1 rappresentante dei convittori (Presidente della Consulta). Prima dell'erogazione del provvedimento si contesta a voce l'infrazione e, seduta stante, si raccolgono le eventuali giustificazioni facendone eventualmente relazione scritta. Art. 14. - La carta di merito Il rispetto delle regole è un aspetto essenziale della vita in collettività: esse risultano necessarie sia perché programmano e soddisfano dei bisogni (la sveglia, l’utilizzazione della mensa, le attività di studio e ricreative ecc.) ma soprattutto assolvono alla necessità che la permanenza nell’Istituzione si svolga nel rispetto reciproco delle persone e delle cose. La trasgressione a tali regole spesso comporta, il ricorso al cosiddetto provvedimento disciplinare. 5 E’ in atto presso la nostra istituzione la sperimentazione della cosiddetta carta di merito, ritenuta strumento valido per disincentivare comportamenti scorretti, un mezzo per un più incisivo sviluppo del senso di responsabilità e per una crescita morale e sociale del convittore. Infatti ad ogni convittore, all’inizio del primo anno di ammissione in Convitto, è assegnata la carta di merito, una tessera personale con un bonus di dieci crediti valida per tutto il tempo di permanenza in Convitto. I crediti potranno aumentare, nel corso dei mesi e degli anni, per comportamento lodevole ed impegno costante, e contribuiranno a formare una graduatoria per l’individuazione della rosa dei convittori candidati al concorso “Il convittore dell’anno”, oppure potranno diminuire a seconda del comportamento in negativo, fino ad estinguersi: accadendo ciò, a chiusura dell’anno scolastico ne consegue l’automatica non ammissione in convitto per l’anno scolastico successivo. I crediti si potranno perdere nel modo seguente: ► per ogni tre richiami verbali da parte del personale educativo, riportati sulla scheda personale, si perderà un credito; ► per ogni richiamo scritto con relativo provvedimento disciplinare si perderà un credito; ►per ogni giorno di sospensione dal Convitto disposto dal Dirigente Scolastico si perderà un credito. I crediti si potranno acquisire nel modo seguente: ► ogni qualvolta un convittore sarà giudicato in positivo dal Team degli Istitutori, al momento della riunione di verifica mensile, acquisirà un credito. TITOLO VI RAPPRESENTANTI DI CONVITTO-CONVITTORE DELL’ANNO Art. 15 – Rappresentanza Al fine di stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva alla vita convittuale, i convittori eleggeranno un proprio organo rappresentativo: la Consulta. La Consulta è composta da un presidente e da 5 consiglieri (1 rappresentante per ciascuna delle 5 classi di frequenza scolastica). Tale organo svolge un ruolo propositivo per il buon andamento della vita convittuale facendosi portavoce dei problemi del Convitto. Il Presidente farà parte, di diritto, dell’Organo chiamato a decidere sulla sanzione disciplinare di cui all’art. 13f. Art. 16 - Concorso “Convittore dell’anno” A partire dall’anno scolastico 2004-05 è stato istituito un concorso che vuole premiare l’allievo convittore che si è particolarmente distinto nel corso dell’anno scolastico. Il merito si acquisisce valutando molteplici aspetti: la correttezza, la socializzazione, il profitto scolastico, uno spiccato coinvolgimento in tutte le attività che caratterizzano la vita convittuale, da quelle ordinarie a quelle ricreative e progettuali. Strumento fondamentale nell’individuare la rosa di allievi che parteciperanno a tale concorso è la carta di merito (art. 14). L’elezione avverrà in seguito a votazione dei componenti del Collegio del personale educativo. Il premio cui avrà diritto, di volta in volta, il vincitore sarà proposto dal Collegio degli Istitutori. Art. 16bis - Free Day A partire dall’anno scolastico 2008-09 è stato istituito il “Free-day” destinato al 1° classificato della graduatoria di merito che mensilmente viene redatta dagli Istitutori. Il Free Day prevede alcuni benefici (-pranzo con menu a scelta del convittore; -può designare un commensale scelto tra i convittori che si sono classificati nei primi 18 posti; -può gestire la giornata (dal rientro dalla Scuola alle ore 22.30) nel modo che ritiene più opportuno, sempre nel rispetto delle regole del vivere sociale; - può fare richiesta di una specifica attività da porre in essere per sé e per i suoi amici dopo lo studio pomeridiano). La giornata si svolgerà il secondo mercoledì di ogni mese, da novembre a maggio. Il seguente regolamento è stato letto e approvato dal Collegio del personale educativo.