Assicurazione combinata Spese d’annullamento/Protezione SOS/Bagagli
No. ticket di volo = no. di polizza
EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA, MARGARETHENSTRASSE 38
CASELLA POSTALE, CH-4003 BASILEA, TEL. +41 58 275 22 10, FAX +41 58 275 27 42
[email protected], WWW.ERV.CH
INFORMAZIONI PER LO/LA STIPULANTE
Ai sensi delle condizioni generali di assicurazione (CGA), assicuratore è l’EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA con sede a Basilea.
L’inizio ed il termine del contratto di assicurazione, i rischi e le prestazioni assicurati, nonché i premi si evincono dal formulario di richiesta e dalle relative CGA.
Le informazioni in merito ai principi relativi al pagamento ed al rimborso dei premi, nonché a
tutti gli altri obblighi dello/a stipulante sono contenute nelle CGA e nelle disposizioni di legge.
L’elaborazione dei dati serve allo svolgimento di operazioni assicurative e di tutte le operazioni accessorie ad esse correlate. I dati vengono rilevati, elaborati, conservati e cancellati secondo le disposizioni di legge e possono essere forniti a riassicuratori, uffici
amministrativi, compagnie di assicurazioni e istituzioni operanti in campo assicurativo,
sistemi informativi centrali delle compagnie di assicurazioni e altri interessati.
Fa fede in ogni caso il concreto contratto di assicurazione.
CONDIZIONI GENERALI D’ASSICURAZIONE (CGA) E248
1
2
3
4
DISPOSIZIONI GENERALI
SPESE DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
PROTEZIONE ASSICURATIVA SOS IN CASO DI EMERGENZA
BAGAGLI
1
DISPOSIZIONI GENERALI
1.1
Persona assicurata
Il proprietario legale dell’assicurazione Swiss, che è composta da queste condizioni
generali di assicurazione (CGA) e dal ticket di volo (il numero del ticket vale quale
numero d’assicurazione), è assicurato.
1.2
Esclusioni generali
Non sono assicurati gli eventi
a) già insorti o riconoscibili al momento della stipula del contratto o prenotazione
del viaggio o che potevano essere ipoteticamente diagnosticati da un medico
durante una visita. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti 2.2 C e 3.2 C;
b) che insorgono in concomitanza di malattie ed incidenti che, al momento della
comparsa, non sono stati constatati da un medico e confermati da certificato
medico;
c) nei quali il perito (esperto, medico, ecc.) è direttamente favorito dal o imparentato con la persona assicurata;
d) i quali sono una conseguenza di avvenimenti di guerra o da ricondurre ad atti
di terrorismo, fatte salve le disposizioni di cui al punto 3.2 A d). Per atto di terrorismo si intende qualsiasi azione violenta o minaccia di violenza compiuta per
il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o similari. L’azione o la minaccia di violenza hanno lo scopo di diffondere paura o terrore tra
la popolazione o parti di essa ovvero di influenzare un governo o delle istituzioni
statali;
e) i quali sono in relazione con rapimenti;
f) che sono relativi a scioperi o disordini di tutti i generi, eventi naturali, epidemie
o quarantene, fatte salve le disposizioni di cui ai punti 2.2 A b) e 3.2 A b);
g) i quali sono la conseguenza di provvedimenti amministrativi;
h) i quali insorgono in occasione di partecipazione a
• competizioni, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
• competizioni e allenamenti connessi allo sport professionale,
• azioni pericolose/audaci, nelle quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo particolarmente elevato;
i) i quali insorgono a causa della guida di un veicolo a motore o imbarcazione in
mancanza della patente prevista per legge o in assenza dell’accompagnatore
previsto per legge;
k) i quali vengono causati da azioni intenzionali o colpose o omissione di una persona assicurata;
l) i quali insorgono sotto l’effetto di alcool, droghe, anestetici o medicinali;
m) quali conseguenza di crimini e azioni colpose o del loro tentativo;
n) che vengono causati da raggi ionizzanti di qualsiasi tipologia, in particolare da
trasformazioni del nucleo atomico.
1.3
A
B
C
D
1.4
A
B
C
D
E
Rivendicazioni nei confronti di terzi
Qualora la persona assicurata venga danneggiata da un terzo responsabile o dal
suo assicuratore, ne consegue un diritto al risarcimento ai sensi del presente contratto. Qualora l’EUROPEA sia citata in giudizio al posto del responsabile, la persona
assicurata deve cedere i suoi diritti di responsabilità civile per l’ammontare delle
spese dell’EUROPEA.
Qualora la persona assicurata goda di diritti al risarcimento nei confronti di altri
assicuratori, le prestazioni coperte dalla presente assicurazione vengono risarcite
solo in proporzione all’importo totale di tutte le prestazioni.
Gli eventi assicurati che sono coperti in base a disposizioni di legge da compagnie
private, dall’assicurazione contro gli infortuni LAINF, dall’Assicurazione militare
federale o da un assicuratore statale di un paese estero, l’EUROPEA si assume,
nell’ambito delle prestazioni stabilite, solo la parte non coperta delle spese.
Se sussistono ulteriori assicurazioni presso le società concessionarie, ne consegue che i costi verranno risarciti complessivamente solo una volta.
Ulteriori disposizioni
I diritti decadono trascorsi due anni dalla data del sinistro.
Il foro competente della persona assicurata è la sua residenza in Svizzera o la sede
dell’EUROPEA, Basilea.
Le prestazioni ricevute erroneamente dall’EUROPEA e le spese risultanti da ciò le
devono essere restituite entro 30 giorni.
Per la polizza di assicurazione è applicabile esclusivamente il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
Per valutare se un viaggio in un determinato paese sia o non sia ragionevole, a
causa di scioperi, disordini, guerra, terrorismo, epidemie ecc., in linea di massima
sono determinanti i consigli generali delle autorità svizzere, innanzitutto della DFAE
(Dipartimento federale degli affari esteri), e dell’UFSP (Ufficio federale della sanità
pubblica).
1.5
A
B
C
D
E
Sinistro
Si consiglia di rivolgersi
• per informazioni in merito ad un danno, al Servizio danni dell’EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA, Margarethenstrasse 38, casella postale, CH-4003 Basilea,
telefono +41 58 275 27 27, fax +41 58 275 27 30, [email protected];
• in caso di emergenza, alla CENTRALE D’ALLARME con servizio 24 ore su 24,
al numero +41 848 801 803 o al numero verde +800 8001 8003, fax
+41 848 801 804, a disposizione giorno e notte (anche domenica e festivi). La
CENTRALE D’ALLARME fornisce consigli sulla procedura appropriata ed organizza
il soccorso necessario.
L’attenta osservazione dei seguenti obblighi in caso di sinistro semplifica il soccorso ed una risoluzione rapida del danno.
La persona assicurata deve organizzare tutto ciò che contribuisce alla riduzione e
alla risoluzione del danno.
L’assicuratore deve
• ricevere tempestivamente le informazioni richieste,
• ottenere i documenti necessari e
• ricevere le coordinate per il pagamento (conto bancario o postale) – in caso di
mancata indicazione delle coordinate del conto corrente, le spese del bonifico
gravano sulla persona assicurata.
In caso di malattia o incidente si deve convocare al più presto possibile un medico e
dar seguito alle sue disposizioni. La persona assicurata ha l’obbligo di sollevare i
medici che lo hanno curato dall’obbligo di riservatezza nei confronti degli assicuratori.
In caso di violazione colposa dei doveri derivanti da un sinistro, l’assicuratore è
autorizzato a ridurre il risarcimento dell’importo del quale il risarcimento stesso si
sarebbe ridotto in caso di comportamento previsto dalle disposizioni.
L’obbligo alla prestazione dell’assicuratore decade se, in particolare nella denuncia
del sinistro,
• vengono forniti deliberatamente dati falsi o
• vengono taciuti dei fatti o
• vengono omessi i doveri previsti dal punto 4.6 a) (verbale di accertamento e
quietanze),
qualora ciò vada a discapito dell’assicuratore.
B
2
SPESE DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
Valgono inoltre le disposizioni generali (punti 1.1–1.5).
2.1
2.2
A
Disposizioni speciali, campo di applicazione
L’assicurazione per le spese d’annullamento è valida solo se viene stipulata entro
8 giorni dopo aver ricevuto la conferma definitiva della prenotazione. Inoltre per i
malati di mente cronici deve essere confermata l’idoneità di viaggiare al momento
della prenotazione. La copertura assicurativa è valida a livello mondiale, ha inizio al
momento della prenotazione del viaggio e termina con l’inizio del viaggio/pacchetto
assicurato (check-in, accesso al mezzo di trasporto prenotato, ecc.).
Eventi assicurati
L’EUROPEA garantisce la copertura assicurativa se la persona assicurata non può
dare inizio al viaggio, effettuare il soggiorno in albergo, ecc, a seguito di uno dei
seguenti eventi, a condizione che esso sia insorto dopo la sottoscrizione dell’assicurazione:
a) gravi patologie, grave infortunio, grave complicazione in gravidanza o decesso
della persona assicurata, di una persona che l’accompagni, di una persona che
non l’accompagni ma le sia molto vicina, del/della sostituto/a sul posto di
lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata sia indispensabile;
b) grave danneggiamento della proprietà sul luogo di residenza della persona
assicurata in conseguenza di danni derivanti da incendio, da eventi naturali,
furto o inondazioni, tali da costringerlo al rientro a casa;
c) guasto e ritardo per motivi tecnici al mezzo di trasporto pubblico da utilizzare,
dato in concessione per raggiungere il luogo di partenza ufficiale (aeroporto,
stazione di partenza, porto o rampa per auto) nel paese di residenza;
d) qualora la persona assicurata, nei 30 giorni precedenti alla partenza
• assuma un impiego imprevisto, o
• riceva dal datore di lavoro la risoluzione del contratto di lavoro senza colpa
propria;
e) furto di documenti di viaggio, passaporto o documento di identità.
C
2.3
A
B
2.4
Qualora la persona che provoca un sinistro nell’ambito di un evento assicurato non
sia imparentata con la persona assicurata, il diritto alla prestazione sussiste esclusivamente se quest’ultimo deve affrontare il viaggio da solo.
Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica, senza però che il viaggio
possa essere messo in dubbio al momento in cui l’assicurazione viene stipulata,
l’EUROPEA paga le spese assicurate nel caso che il viaggio debba essere annullato
a causa di un grave peggioramento acuto di questa malattia o se sopraggiunge il
decesso a causa della malattia cronica stessa (con riserva del punto 2.1).
Prestazioni assicurate
L’EUROPEA rimborsa le spese d’annullamento effettive, rispettivamente le spese
stabilite sul contratto (ad eccezione delle tasse aeroportuali e delle spese d’elaborazione), se la persona assicurata non può iniziare il viaggio a causa di un evento
assicurato. Le prestazioni massime sono limitate a CHF 700.– nella categoria
Europa e a CHF 1300.– nella categoria Mondo intero.
Nel complesso questa prestazione è limitata dal prezzo del viaggio o del volo.
L’EUROPEA rimborsa le spese supplementari per l’inizio ritardato del viaggio fino
ad un importo di CHF 3000.– per persona, se non si è potuto intraprendere il
viaggio per il termine stabilito a causa di un evento assicurato. Se vengono fatte
valere le spese addizionali, decade il diritto sui costi di annullamento in conformità
al punto 2.3 A.
Esclusioni
Sono escluse le prestazioni:
a) per tutti gli eventi citati al punto 1.2;
b) qualora il fornitore di servizi (agenzia di viaggi, locatore, ecc.) o l’organizzatore
disdica il viaggio/pacchetto;
c) qualora il problema risulti da una complicazione o conseguenza di una operazione programmata già al momento della sottoscrizione dell’assicurazione;
d) in caso di annullamento in riferimento al punto 2.2 A a) senza indicazione medica
e qualora il certificato medico non sia stato emesso al momento della prima
constatazione possibile dell’impossibilità di viaggiare;
e) qualora l’annullamento a conseguenza di una malattia psichica
• di persone salariate non possa essere ulteriormente motivato con la presentazione di una conferma di assenza da parte del datore di lavoro durante il
periodo riguardante l’impossibilità di viaggiare attestato dal medico;
• di persone non salariate non venga constatato ed attestato da un medico
specialista in psichiatria.
2.5
Sinistro
Trova applicazione il punto 1.5 ed inoltre:
a) L’ufficio di prenotazione (agenzia di viaggi, compagnia di trasporti, locatore
ecc). deve essere immediatamente informato.
b) I seguenti documenti devono essere presentati a EUROPEA:
• conferma di prenotazione/fattura per il pacchetto così come la/le fattura/e
per i costi di annullamento,ovvero per i costi del viaggio (in originale),
• un certificato medico dettagliato,ovvero un certificato di morte o un altro certificato ufficiale.
3
PROTEZIONE ASSICURATIVA SOS IN CASO DI EMERGENZA
B
Valgono inoltre le disposizioni generali (punti 1.1–1.5).
3.1
Disposizione speciale, campo di applicazione
L’assicurazione vale soltanto se la possibilità di viaggiare per i malati mentali cronici viene attestata al momento della prenotazione. La protezione assicurativa SOS
è valida a livello mondiale per tutta la durata (92 giorni all massimo) del viaggio
coperto da assicurazione.
3.2
A
Eventi assicurati
L’EUROPEA garantisce la copertura assicurativa nel caso in cui la persona assicurata debba interrompere, sospendere o prolungare il viaggio a seguito di uno dei
seguenti eventi:
C
3.3
a) gravi patologie, grave infortunio, grave complicazione in gravidanza o decesso
della persona assicurata, di una persona che l’accompagni, di una persona che
non l’accompagni ma le sia molto vicina, del/della sostituto/a sul posto di
lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata sia indispensabile;
b) grave danneggiamento della proprietà sul luogo di residenza della persona
assicurata in conseguenza di danni derivanti da incendio, da eventi naturali,
furto o inondazione, tali da costringerlo al rientro a casa;
c) guasto per motivi tecnici del mezzo di trasporto pubblico utilizzato o prenotato
e dato in concessione, nei termini in cui, per tale motivo, la prosecuzione da
programma del viaggio non possa essere garantita. Ritardi e deviazioni dei
mezzi di trasporto pubblici prenotati o utilizzati e dati in concessione non sono
da considerarsi come guasti. Non sussiste rivendicazione in caso di guasti o
incidenti di autoveicoli privati guidati autonomamente per la prosecuzione del
viaggio o utilizzati in qualità di passeggeri, salvo quanto previsto dal punto
3.2 A a);
d) guerra o attacchi terroristici nei 14 giorni successivi al loro scoppio, nei termini
in cui la persona assicurata ne venga sorpreso all’estero;
e) furto di documenti di viaggio, passaporto o documento di identità.
Qualora la persona che provoca l’interruzione o il prolungamento del viaggio
nell’ambito di un evento assicurato non sia imparentata con la persona assicurata,
la rivendicazione alla prestazione sussiste esclusivamente se quest’ultimo deve
proseguire il viaggio da solo.
Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica, senza però che il viaggio
possa essere messo in dubbio al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo o della prenotazione del viaggio o nel periodo antecedente l’inizio del viaggio, l’EUROPEA paga le spese assicurate se il viaggio viene interrotto, sospeso o
prolungato a causa di un grave peggioramento acuto di questa malattia o se
sopraggiunge il decesso a causa della malattia cronica (con riserva del punto 3.1).
Prestazioni assicurate
In caso di insorgenza di un evento assicurato ai sensi del punto 3.2, l’EUROPEA si
assume
a) i costi di trasporto fino all’ospedale più vicino e più adatto alla cura, come pure
le spese per un trasporto d’emergenza con personale medico all’ospedale più
adatto alla cura nel luogo di residenza della persona assicurata;
b) i costi di un’azione di ricerca o salvataggio per un importo massimo di CHF 10 000.–
per persona, qualora la persona assicurata risulti scomparsa o debba essere
salvata;
c) l’organizzazione e i costi per le formalità burocratiche, in caso di decesso di
una persona assicurata in viaggio. Inoltre l’EUROPEA si assume i costi della cremazione al di fuori dello stato di residenza o i costi supplementari per l’adempimento dell’accordo internazionale sul rientro della salma (prescrizioni minime
come bara o rivestimento in zinco) ed il rientro della bara o dell’urna all’ultimo
luogo di residenza della persona assicurata;
d) i costi del rientro temporaneo al luogo di residenza per un importo massimo di
CHF 3000.– per persona (viaggio di andata e ritorno per al massimo due contraenti), qualora in precedenza fosse stato prenotato un soggiorno con viaggio
di ritorno;
e) i costi supplementari di un viaggio di rientro imprevisto, ovvero in vagone di
prima classe per un viaggio in treno e classe economica per un viaggio aereo;
f) un anticipo sui costi per un importo massimo di CHF 5000.– qualora la persona
assicurata debba essere ricoverata in ospedale al di fuori del suo stato di residenza (rimborso entro 30 giorni dal rientro al luogo di residenza);
g) la quota parte dei costi del pacchetto vacanza non utilizzato (esclusi i costi di
trasporto); questa prestazione è limitata a CHF 700.– nella categoria Europa e
a CHF 1300.– nella categoria Mondo intero;
h) i costi supplementari per la prosecuzione del viaggio, inclusi pernottamento,
vitto e spese di comunicazione (per un massimo di 7 giorni) per un importo
massimo di CHF 700.– a persona
o in caso di utilizzo di un’automobile a noleggio per un importo massimo di
CHF 1000.–, indipendentemente da quante persone utilizzino la vettura;
i) le spese di viaggio (volo in classe economica/albergo di categoria media) fino
ad un importo massimo di CHF 5000.– a persona per due persone vicine alla
persona assicurata, qualora egli debba permanere presso un ospedale all’estero
per un periodo superiore ai 7 giorni;
k) la disposizione del blocco di telefoni cellulari, carte di credito e carte clienti, tuttavia non i relativi costi.
3.4
Esclusioni
Sono escluse le prestazioni:
a) in tutti i casi citati al punto 1.2;
b) qualora la CENTRALE D’ALLARME dell’EUROPEA non abbia precedentemente
concesso la propria approvazione ai servizi che la stessa deve prestare;
c) qualora il fornitore di servizi (agenzia di viaggi, locatore, ecc.) o l’organizzatore
disdicano, modifichino o interrompano il viaggio/pacchetto;
d) in caso di interruzione, sospensione o prolungamento del viaggio ai sensi del
punto 3.2 A a) in assenza di indicazione medica o qualora non fosse stato consultato alcun medico in loco.
3.5
Sinistro
Trova applicazione il punto 1.5 ed inoltre:
a) Per poter richiedere le prestazioni dell’EUROPEA, all’insorgere di un evento
assicurato deve essere tempestivamente avvertita la CENTRALE D’ALLARME o
l’EUROPEA;
b) Bisogna inviare all’EUROPEA
• la conferma della prenotazione, la fattura dei tickets come pure la/le fattura(e) per le spese d’annullamento rispettivamente per le spese di viaggio
supplementari (originali);
• un certificato medico dettagliato rispettivamente un certificato di morte oppure un altro attestato ufficiale.
4
BAGAGLI
B
• consegna ritardata da parte di un’impresa di trasporti pubblica concessionaria.
In caso di campeggi, sono assicurati gli eventi di cui al punto 4.3 A solo se avvengono all’interno di camping ufficiali.
Valgono inoltre le disposizioni generali (punti 1.1–1.5).
4.1
Campo di applicazione
La copertura assicurativa è valida a livello mondiale per tutta la durata (92 giorni all
massimo) del viaggio coperto da assicurazione.
4.2
A
Oggetti assicurati
Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate (viventi nella stessa economia domestica) portano con sé in viaggio per necessità personale.
Biciclette, sedie a rotelle, carrozzine per bambini, sci, snowboard, inlineskates,
armi da caccia, equipaggiamenti per immersioni e per il gioco del golf nonché altri
attrezzi sportivi sono assicurati soltanto se vengono affidati per il trasporto ad
un’impresa di trasporti pubblici concessionaria. La protezione assicurativa vale per
il periodo in cui questi oggetti si trovano sotto custodia dell’impresa di trasporti.
Non sono assicurati:
• denaro in contanti e biglietti di viaggio (salvo quanto previsto al punto 4.4 A d)),
titoli, certificati e documenti di tutti i tipi (salvo quanto previsto al punto 4.4 A g)),
software, metalli preziosi, pietre preziose e perle, francobolli, articoli commerciali, campioni di merce e oggetti di valore artistico o collezionistico, strumenti
musicali, veicoli a motore, rimorchi, barche, tavole da surf, caravan e aeromobili,
ognuno con i relativi accessori;
• oggetti acquistati o ricevuti in regalo durante il viaggio (p.es. souvenir), che non
fanno parte dell’occorrente personale per il viaggio;
• oggetti di valore coperti da un’assicurazione speciale.
B
C
4.3
A
Eventi assicurati
Sono assicurati:
• furto, furto con scasso, rapina
• danneggiamento, distruzione
• perdita durante il trasporto da parte di un’impresa di trasporti
4.4
A
Prestazioni assicurate
L’EUROPEA indennizza:
a) in caso di danno totale, gli oggetti assicurati al valore corrente; per valore corrente s’intende il prezzo al momento dell’acquisto dell’oggetto dedotta la riduzione del valore pari ad almeno il 10% per anno a partire dalla data d’acquisto,
complessivamente però al massimo il 60%;
b) in caso di danno parziale, i costi di riparazione, al massimo però il valore corrente;
c) per la totalità degli oggetti preziosi (come gioielli con o di metallo prezioso, pellicce, orologi costosi, binocoli/cannocchiali, abbigliamento in pelle, hardware,
telefonini cellulari, equipaggiamenti fotografici, cinematografici, video e di registrazione, apparecchi di ogni tipo, ognuno con i relativi accessori) per un massimo del 50% della somma assicurata.
Questi oggetti devono, se non indossati o utilizzati, essere
• dati in consegna all’esercizio alberghiero presso cui si alloggia o ad un guardaroba custodito per la loro conservazione oppure
• custoditi in un luogo chiuso non accessibile a tutti, e lì protetti con una chiusura separata: a questo fine non sono considerati contenitori adatti borse di
qualsiasi tipo, beauty-case, valigette portadocumenti e cofanetti portagioielli.
In ogni caso, il tipo di custodia deve essere appropriato al valore della merce;
d) denaro in contanti e biglietti di viaggio esclusivamente in caso di rapina, e più precisamente fino al 20% della somma assicurata, al massimo però CHF 1000.–,
per la sostituzione dei biglietti al massimo CHF 2000.–;
e) danni di rottura fino al 20% della somma assicurata;
f) occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle fino ad un massimo del 20%
della somma assicurata;
g) in caso di furto, rispettivamente di perdita, del passaporto, della carta d’identità, della patente di guida, del libretto di circolazione e di documenti analoghi
come pure delle chiavi, i costi del loro ripristino;
g) per oggetti la cui custodia non è proporzionale al loro valore;
h) per oggetti lasciati abbandonati durante le ore notturne su o in veicoli, barche,
o tende non chiusi o in veicoli chiusi.
B
C
4.5
Esclusioni
Sono escluse le prestazioni:
a) in tutti i casi citati al punto 1.2;
b) per oggetti preziosi secondo quanto previsto sotto punto 4.4 A c), lasciati in un
veicolo, in una barca o in una tenda oppure consegnati ad una ditta di trasporti
per la spedizione, fintanto che questi oggetti restano sotto custodia dell’impresa di trasporti;
c) per danni conseguenti ad usura, autodeterioramento, influssi atmosferici, condizioni o imballaggi degli oggetti insufficienti o difettosi;
d) per danni conseguenti a dimenticanza/trascuratezza, a traslochi, a perdita e a
cadute;
e) per danni riconducibili a dolo, grave negligenza o inosservanza in generale
dell’abituale dovere di diligenza;
f) per oggetti lasciati abbandonati, anche solo temporaneamente, in un luogo
accessibile a chiunque, al di fuori della sfera d’influenza della persona assicurata, o lasciati abbandonati su o in veicoli o barche non chiusi;
4.6
Sinistro
Trova applicazione il punto 1.5 ed inoltre:
a) La persona assicurata deve
• in caso di furto o rapina, richiedere immediatamente al più vicino posto di polizia un’indagine ufficiale, rispettivamente far mettere a verbale il fatto (rapporto di polizia, annuncio di perdita del biglietto aereo, ecc.);
• in caso di danneggiamento, consegna ritardata o perdita durante il trasporto
dei bagagli, far confermare dal competente ufficio (direzione dell’hotel, guida
della comitiva, impresa di trasporti, ecc.) cause, circostanze ed entità del
danno nel corso di un sopralluogo;
• dopo il ritorno dal viaggio, informare immediatamente e per iscritto l’EUROPEA e motivare le richieste.
b) Bisogna presentare i seguenti mezzi di prova all’EUROPEA:
• rapporto di polizia, sopralluogo, annuncia di perdita del biglietto aereo,
• convalida, ricevute o comprova dell’avvenuto acquisto (originali),
• la conferma della prenotazione (originale o copia).
c) Gli oggetti danneggiati vanno tenuti a disposizione di EUROPEA.
EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA
ETIG – MEMBER OF THE EUROPEAN TRAVEL INSURANCE GROUP
THE LARGEST TRAVEL INSURERS ASSOCIATION IN EUROPE
E248-12.11
h) in caso di furto, rispettivamente di perdita, delle carte di credito e del telefonino
cellulare, l’organizzazione del blocco (non però le relative spese);
in caso di consegna ritardata dei bagagli da parte di un’impresa di trasporti concessionaria, le spese per gli acquisti assolutamente indispensabili fino a
CHF 1000.– per persona e fino ad un massimo di CHF 3000.– per viaggio. Per
quanto concerne il viaggio di ritorno al luogo di residenza non sussiste alcun
diritto al rimborso;
k) per gli oggetti non preziosi lasciati in un veicolo, in una barca o tenda chiusi a
chiave, fino al 50% della somma assicurata, al massimo tuttavia CHF 3000.–
per viaggio assicurato; resta riservata l’esclusione di cui al punto 4.5 b).
La somma assicurata di CHF 3000.– limita il totale di tutte le prestazioni per danni
che si verificano durante la durata dell’assicurazione.
Le prestazioni per i bagagli derivanti da tutte le assicurazioni in corso presso l’EUROPEA sono limitate per viaggio a CHF 5000.– per persona singola o CHF 10 000.–
per famiglia.
i)
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