MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Albert Bruce SABIN” Via Piazza Lusi, 41 – 67053 CAPISTRELLO (AQ) Tel. Uffici 0863 530159 Fax 0863 531288 - Cod fisc.n. 90038880663 Cod mec. AQIC83800R P.E. Istituzionale: [email protected] - P.E. Istituzionale: [email protected] REGOLAMENTO DI ISTITUTO (rif.: D.P.R. n. 249 del 24-06-1998 e D.P.R. n. 235 del 21-11-2007) ANNO SCOLASTICO 2013-2014 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO rif.: Costituzione Italiana rif.: T.U. n. 297 del 16-04-1994, art. 10, comma 3, lettera a); rif.: D.P.R. n. 249 del 24-06-1998; rif.: D.P.R. n. 275 del 8-03-1999, artt. 8 – 9; rif.: D.I. n. 275 del 1-02-2001; rif.: D.P.R. n. 235 del 21-11-2007; e m a n a il presente Regolamento di Istituto CON DELIBERA N. 34 DEL 13.02.2014 1 INDICE Finalità………………………………………………………………………………………………………………… pag. 3 Parte prima – Organi Collegiali ……………………………………………………………………… pag. 4 Parte seconda – Operatori scolastici…………………..………………………………………….... pag. 17 Parte terza - Alunni – Genitori………………………………………………………………………………. pag. 21 Parte quarta- Uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione…………………… pag. 24 Parte quinta - Sicurezza degli alunni e dei lavoratori……………………………………….. pag. 28 Parte sesta - Formazione delle sezioni/classi……………………………………………………….. pag. 29 Parte settima – procedura ordinaria di contrattazione – art. 34 d.i. 44/2001…….. pag. 32 Parte ottava – contratti di sponsorizzazione – art. 34 d.i. 44/2001……………………. pag. 32 Parte nona – documentazione e materiale pubblicitario……………………………………. pag. 33 Parte decima – disposizioni finali ………………………………………………………………………. pag. 33 Allegato 1 - PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA………………………………… pag. Allegato 2 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ………………………………………………………… pag. Allegato 3 - REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO……………………………………………. pag. 2 FINALITÀ Il Regolamento di Istituto definisce i criteri generali per il buon funzionamento della vita scolastica nella consapevolezza che l'organizzazione interna favorisce la presentazione dell'offerta formativa, la partecipazione dell'utenza e la comunicazione esterna. La scuola è luogo di promozione e di educazione mediante la ricerca, lo studio, l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze, la partecipazione consapevole e lo sviluppo della coscienza civile. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e impegnata costantemente nella crescita della persona in tutte le sue dimensioni; al tempo stesso, è luogo in cui ciascun operatore, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, è coinvolto nella realizzazione del diritto allo studio contribuendo alla formazione della personalità degli alunni. Per raggiungere i traguardi indicati, tutte le componenti scolastiche sono chiamate all'assunzione di specifici impegni, al confronto costante, alla collaborazione. Il Regolamento emanato trova fondamento nei principi democratici cui si ispirano i Decreti Delegati e costituisce, pertanto, un valido strumento mediante il quale la scuola si afferma come centro di promozione culturale, sociale e civile. La scuola si impegna ad esplicitare, in modo chiaro e puntuale, le proposte educative e didattiche attivando forme di flessibilità organizzativa e didattica, e a progettare, in relazione alle capacità e potenzialità di ciascun allievo, percorsi formativi finalizzati al successo scolastico, nel rispetto dei bisogni formativi. I genitori e gli alunni si impegnano a riconoscere il valore educativo della scuola, a partecipare al dialogo educativo e alle iniziative della scuola stessa, collaborando con i docenti nel rispetto della libertà di insegnamento e della loro competenza valutativa, a conoscere l'offerta formativa e ad uniformarsi agli atteggiamenti educativi adottati dalla scuola. Il Dirigente scolastico, legale rappresentante dell’istituzione scolastica, si impegna a favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica. 3 PARTE PRIMA – ORGANI COLLEGIALI Art. 1 – Organi Collegiali (OO.CC.) Gli organi collegiali favoriscono la partecipazione di tutte le componenti alla gestione della scuola. Sono istituiti dal decreto delegato n. 416 del 31/05/1974 e regolati dal D.LGS. n° 297 del 16/04/1994: - Consiglio di Istituto - Giunta Esecutiva - Collegio dei Docenti - Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe Art. 2 – Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di regola non inferiore a cinque giorni- rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con apposito avviso che va affisso all’albo della Direzione e delle scuole, e indirizzato mediante lettera ai singoli membri dell’organo collegiale, nella relativa sede scolastica o domicilio. L’avviso della convocazione deve indicare gli argomenti all’o.d.g. In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata telefonicamente e in tempi brevi. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Art. 3 – Consiglio di Istituto – Composizione, competenze, nomina dei membri e loro diritti Composizione Di norma è rinnovato ogni tre anni. del Consiglio di Con popolazione scolastica < 500 alunni è costituito da quattordici membri così Istituto distribuiti: il Dirigente scolastico (membro di diritto), n.sei rappresentanti eletti per la componente docente, n. sei genitori eletti, un membro eletto del personale amministrativo. E' presieduto da un genitore. Competenze Funzione istituzionale dal 1974 ad oggi del Consiglio di Gli Organi collegiali della scuola sono stati istituiti nel 1974 al fine di realizzare la Istituto partecipazione alla vita attiva della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica (DPR 416/74). Funzioni attribuite dalla normativa più recente: funzioni di indirizzo e di controllo Tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le scuole, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro (o quanto disposto dal Dlvo 165/2001, art. 4, e. 4. (ex art.3, Dlvo 29/93). In base a tale principio: 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico- 4 amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti (D.LGS. 165/01, art.4,c.1). 2. Nella scuola il Consiglio di Istituto si configura come l'organo di indirizzo e controllo e il Dirigente scolastico come l'organo di gestione (D.LGS. 165/01, art.4,c.2). Il Piano dell’Offerta Formativa Con l'introduzione dell'autonomia.ogni istituzione scolastica predispone il P.O.F con la partecipazione di tutte le componenti (DPR 275/99, art.3,c.1). Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità (DPR 275/99, art.16,c.5). a. Spetta al Consiglio di Istituto la più importante funzione di indirizzo per la determinazione del POP, prima della sua elaborazione: la definizione degli orientamenti generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione (DPR 275/99, art.3,c.3). Su questa base, il P.O.F. viene elaborato dal Collegio Docenti per la parte didattica. b. Il Dirigente Scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio(DPR 275/99, art.3,c.3,4). c. Il P.O.F. è infine adottato dal Consiglio di Istituto, che ne verifica la coerenza con i propri indirizzi impartiti all'inizio del percorso. Il Programma Annuale Ai sensi degli artt.2 e 8, D.L. 01.02.2001, n. 44, il Consiglio di Istituto delibera il programma annuale entro: 1. 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (termine ordinatorio) 2. 14 febbraio dell'anno di riferimento (termine perentorio) Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico, che lo accompagna con apposita relazione, e proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'Istituto. Nella relazione il dirigente scolastico illustrata gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.O.F, i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma e quelli del precedente esercizio finanziario. Verifica del Programma Annuale Entro il 30 giugno, il Consiglio di Istituto ha l'obbligo di verificare lo stato di attuazione del programma e le disponibilità finanziarie dell'istituto, in tempo per conoscere la situazione di fatto per l'inizio del nuovo anno scolastico. Modifica del Programma Annuale Il Consiglio di Istituto, su proposta della giunta esecutiva o del Dirigente (D.L. 44/01, art.6) e con deliberazione motivata, può disporre delle modifiche qualora sia necessario: • variare lo stanziamento dei progetti/attività per un importo superiore al 10% rispetto a quello iniziale, 5 • variare a seguito di nuove o maggiori entrate non finalizzate, • nel caso di utilizzazione della Disponibilità finanziaria da programmare (Z01), • nel caso venga inserito nel programma annuale un nuovo progetto. In questi casi si segue l'iter completo: il direttore sga predispone il modello B (nuovo o variato), il dirigente scolastico predispone la modifica, la giunta esecutiva la propone al consiglio di istituto e quest'ultimo lo approva. Conto consuntivo L'approvazione del conto consuntivo, che viene sottoposto a delibera del Consiglio di Istituto entro il 30 aprile, è un importante momento di verifica e controllo dell'attività svolta. Il conto consuntivo, è predisposto dal Direttore SGA secondo le modalità indicate all'articolo 18, D.L.l. 44/01. È sottoposto dal dirigente all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione del Dirigente scolastico è un documento tecnicopolitico finalizzato a rendere conto dell'impiego delle risorse finanziarie, didattiche, organizzative, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, dei risultati raggiunti e del coordinamento con il contesto territoriale. Attività negoziale Il Consiglio d'Istituto non ha più competenza nell'attività negoziale (esempio acquisto di beni e servizi) in quanto la competenza è del dirigente. Nell'ambito dell'attività negoziale il Consiglio di istituto delibera (art. 33, comma 1, D.L. 44/2001) solo ed esclusivamente in ordine: a. alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; b. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; c. all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; d. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; e. all'adesione a reti di scuole e consorzi; f. all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; g. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; h. all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art. 34, comma 1; i. all'acquisto di immobili. Al Consiglio di istituto spettano anche le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali: • contratti di sponsorizzazione; 6 • contratti di locazione di immobili; • utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; • convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; • alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; • acquisto ed alienazione di titoli di Stato; • contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; • partecipazione a progetti internazionali. Coordinamento di competenze tra Consiglio di Istituto e Dirigente scolastico In base al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro (Dlvo 165/2001, art.4, c.4), il Regolamento amministrativo contabile delinea una chiara divisione dei ruoli e delle competenze fra Consiglio di Istituto e Dirigente scolastico. • Al Consiglio di istituto competono funzioni di indirizzo politico-amministrativo: - la definizione degli obiettivi e delle scelte programmatiche (POF e Programma annuale) - la verìfica dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione rispetto agli indirizzi impartiti, grazie alla relazione del dirigente al consuntivo. - solo gli interventi nell'attività negoziale previsti dall'ari. 33, D.L. 44/01. • Al Dirigente scolastico spettano autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, di cui al D. Lgs 165/2001, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali (DPR 275/99, art. 16), secondo una visione sistemica ed una regia unitaria. Ha perciò competenza nell'attività gestionale legata all'attuazione del POF, del programma annuale e lo svolgimento dell'attività negoziale. Al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica, il Dirigente presenta periodicamente al Consiglio di Istituto una motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa (Dlvo 165/2001, art.25, c.6). Nomina dei Successivamente alla proclamazione degli eletti, effettuata dal seggio elettorale, membri e loro scaduti i termini per i ricorsi, i membri del Consiglio di Istituto sono nominati diritti con decreto del Dirigente scolastico su delega del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Provinciale. Prima convocazione La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei membri, è disposta dal Dirigente scolastico. Convocazioni ordinarie successive Sono disposte dal Presidente del Consiglio di Istituto: 1. assumendo direttamente l'iniziativa; 2. su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, del Collegio dei docenti, dell'assemblea dei genitori, della maggioranza dei Consigli (Intersezione, 7 Interclasse, Classe); 3. su richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio di Istituto. Modalità di convocazione La convocazione deve essere disposta: 1. con congruo preavviso, di regola non inferiore ai cinque giorni precedenti rispetto alla data della riunione; 2. almeno ventiquattro ore prima della riunione stessa in caso di urgenza; 3. in caso di urgenza, può essere effettuata telefonicamente. L' avviso di convocazione, firmato dal Presidente, 1. deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno; 2. è affisso all'Albo dell’ufficio di Presidenza e delle scuole e indirizzato, mediante lettera, ai singoli membri dell'organo collegiale, nella relativa sede scolastica o al domicilio. Verbale di seduta Di ogni seduta dell'organo collegiale è redatto un verbale su apposito registro a pagine numerate, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente stesso ad un membro del Consiglio. Elezione e funzioni del Presidente e del vicepresidente del C. d. I. Tutti i consiglieri hanno diritto di voto; sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. Nel corso della prima seduta del Consiglio di Istituto, presieduta dal Dirigente scolastico, è eletto il Presidente e un vice Presidente, con votazione a scrutinio segreto, tra i rappresentanti eletti dei genitori. E' eletto il genitore che ottiene la maggioranza assoluta rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza in prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, in presenza della metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti, si procede ad un'altra votazione o è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può eleggere anche un vice-presidente tra i genitori componenti il Consiglio stesso, con le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio e ne presiede le riunioni; in particolare, illustra gli argomenti inseriti all'ordine del giorno o invita i proponenti ad illustrarli, li sottopone al voto. Il vice-presidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza, impedimento, dimissioni o decadenza di quest'ultimo. In questi ultimi due casi, egli deve provvedere a riunire il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente entro quindici giorni. Qualora il vice-presidente sia assente o impedito, le funzioni sono assunte dal genitore consigliere più anziano d'età. Sede Il Consiglio di Istituto si riunisce di norma nella sede dell'Istituto. Pubblicità delle In applicazione della Legge n. 748 del 1977, che disciplina la pubblicità delle sedute sedute degli Organi Collegiali della scuola, alle riunioni del Consiglio d’Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio (tutti i genitori, docenti e personale amministrativo e ausiliario). 8 Adeguate modalità di accertamento del diritto di presenziare alle sedute stesse possono essere poste in atto dal Presidente del Consiglio d’Istituto, di sua iniziativa o su richiesta di un consigliere. Le modalità di ammissione del pubblico alle sedute sono accertate dal Presidente in relazione ad alcuni criteri, tra cui: 1. favorire la partecipazione degli elettori alle sedute; 2. valutare la capienza e la idoneità dei locali disponibili in rapporto alle persone presenti; 3. realizzare un ordinato svolgimento della seduta del Consiglio, senza che sia turbata la libertà di discussione e di deliberazione. La facoltà di assistere alle sedute non conferisce ai partecipanti diritto di parola, né diritto di voto. Qualora il comportamento del pubblico che assiste non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico quando sono in discussione argomenti concernenti persone. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni i rappresentanti della Provincia, del Comune, dell'Azienda Sanitaria Locale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, ovvero altre persone o Enti che il Consiglio o la Giunta esplicitamente invitino al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola. L'iniziativa dell'invito alla partecipazione può essere presa da ciascun consigliere: l'invito formale sarà inoltrato al Presidente. Le persone invitate hanno diritto di parola, ma non diritto di voto. Validità delle sedute Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. All'inizio della seduta, il segretario verbalizzante procederà all'appello nominale e alla lettura del verbale della seduta precedente. Mancato raggiungimento del numero legale: il Presidente rinvia la seduta ad altra data. Discussione Votazione Il Consiglio può deliberare soltanto in merito alle materie poste all'ordine del giorno, ma qualsiasi altro argomento può essere preso in esame, in particolar modo se è di impulso alla vita della scuola. Due sono le forme possibili di votazione: tacita e palese. La votazione tacita si ha quando tutti tacciono, dopo che il Presidente ha 9 annunciato che, se nessuno chiede la parola, l'oggetto in discussione si intenderà approvato. In tal caso, l'approvazione si intende unanime. La votazione palese può essere effettuata: dei componenti in carica 1. per alzata di mano; 2. per appello nominale; 3. per voto segreto. Il Presidente ha il compito di scegliere la forma più consona di votazione; è, comunque, prescritta la votazione segreta solo quando si tratta di persone. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; si precisa che le schede bianche, nulle e, in caso di voto palese, le astensioni sono voti validamente espressi. Nel voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Argomenti urgenti NON all'ordine del giorno: è necessaria una deliberazione del Consiglio di Circolo adottata all'unanimità dai presenti. In mancanza di unanimità: le proposte saranno prese in esame nella seduta immediatamente successiva. Proposta di variazione: può essere formulata da qualsiasi membro del Consiglio e può essere illustrata brevemente soltanto dal proponente; inoltre è consentito ad altro membro del Consiglio di illustrare brevemente i motivi contrari alle proposte di variazione. Redazione del verbale In ogni seduta, a cura del segretario designato dal Presidente, è redatto un verbale in cui devono essere riportati: 1. i nomi dei membri presenti e degli assenti, con o senza giustificato motivo; 2. l'oggetto delle discussioni; 3. le delibere adottate. Il verbale deve essere controfirmato dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve essere redatto su apposito registro a pagine numerate; lo stesso è letto sulla minuta alla fine della seduta e, nel caso in cui non siano avanzate obiezioni, le delibere diventano operative anche se l'approvazione formale avviene nelle seduta successiva con la lettura ed approvazione del verbale. La trascrizione del verbale sull'apposito registro può avvenire nei giorni successivi; la minuta, controfirmata dal Presidente, dal segretario e da un componente del Consiglio, deve essere conservata fino all'approvazione formale. Pubblicità degli Gli atti del Consiglio d’Istituto sono affissi nell'apposito Albo della scuola. atti, L'affissione all'albo deve avvenire, a cura del segretario della Giunta, di norma trasparenza entro il termine di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio; copia delle 10 amministrativa delibere deve rimanere esposta per un periodo di almeno dieci giorni, secondo quanto previsto dall'art. 27 del D.lgs. n. 297/94. Le delibere e i verbali del Consiglio, depositate nell’ufficio di segreteria, potranno essere esibite a tutti coloro che ne facciano richiesta avendone titolo e secondo le procedure previste dalle norme giuridiche sull'accesso agli atti amministrativi. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Dimissioni Devono essere presentate per iscritto, oppure in forma orale se presentate direttamente in Consiglio. Esplicano i loro effetti, cioè, la loro decorrenza, non dal momento in cui l'interessato le ha date, ma dal momento in cui sono accettate dal Consiglio che può respingere le dimissioni; tuttavia, ha il dovere di accettarle se, per volontà dell'interessato, esse sono irrevocabili. Decadenza Può aversi la decadenza di un consigliere in due casi: 1. quando egli non abbia partecipato ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive; 2. quando egli abbia perso il requisito richiesto per l'eleggibilità (ad esempio, un docente collocato a riposo, oppure trasferito a scuola di altro Istituto, un genitore che non abbia più figli nelle scuole dell’Istituto, per trasferimento o per passaggio). Sia la decadenza, sia la dimissione, devono essere formalmente deliberate dal Consiglio; contemporaneamente, il Consiglio individua il candidato che subentra a quello dimesso o decaduto, cioè, il primo candidato non eletto della lista cui apparteneva il membro cessato. L'atto di surroga è di competenza del Dirigente Scolastico. Art. 4 – Giunta Esecutiva – Composizione, competenze, nomina dei membri e loro diritti Composizione Membri di diritto: Dirigente scolastico, Direttore S. G. A. Membri elettivi: un genitore, un docente, un rappresentante del personale A.T.A., eletti nel Consiglio di Istituto con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, sia in prima che in seconda votazione, procedendo all'elezione di un membro alla volta ed esprimendo, pertanto, una sola preferenza per ogni singola votazione. Nella votazione a scrutinio segreto, sono eletti i candidati che per ciascuna delle componenti elettive ottengono il maggior numero di voti. Presidente della Giunta E' il Dirigente scolastico; in sua assenza o impedimento, le funzioni sono svolte dal docente delegato con funzioni di vicario. Il Presidente del Consiglio di Istituto è invitato a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto, qualora egli non vi faccia parte come 11 membro effettivo per avvenuta elezione. Segretario Il Direttore S.G.A. svolge le funzioni di segretario della Giunta esecutiva; in sua assenza o impedimento, è sostituito dall'assistente amministrativo con maggiore anzianità di servizio. Competenze Predispone il Programma annuale e le sue variazioni; il Conto consuntivo annuale e la relazione annuale; prepara i lavori del Consiglio di Istituto presentando allo stesso le informazioni e le indicazioni necessarie per deliberare e provvede all’esecuzione delle relative delibere; In caso di necessità o urgenza, la Giunta esecutiva può anche deliberare, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio di Istituto alla prima riunione e fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. Per esigenze organizzative, il Consiglio può delegare la Giunta ad assumere decisioni rispetto a situazioni particolari, dopo aver assunto in ogni caso un orientamento in proposito. Convocazione della Giunta La Giunta è convocata dal Dirigente scolastico, di norma prima di ogni convocazione del Consiglio di Istituto, per predisporre, assieme al Presidente del Consiglio, l'ordine del giorno e preparare tutti gli elaborati. Può essere convocata anche per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. Ciascuno dei membri può richiederne la convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri almeno cinque giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, ventiquattro ore prima tramite avviso telefonico. Validità delle sedute Le sedute di Giunta sono valide se sono presenti la metà pù uno dei componenti in carica. Nel corso delle riunioni del Consiglio di Istituto, su ogni argomento all'ordine del giorno, il Dirigente illustra le elaborazioni, le proposte o gli orientamenti, maturati in sede di Giunta. Art. 5 – Collegio dei Docenti – Composizione e competenze. Composizione E' composto da tutti i docenti in servizio nell’Istituto, con nomina a tempo indeterminato e a tempo determinato. E' presieduto dal Dirigente Scolastico. In caso di necessità, può essere articolato come “Collegio di sezione” con parere deliberante. Competenze 1. cura la programmazione curricolare dell'azione educativa anche per adeguare, nell'ambito delle “Indicazioni Nazionali” e degli ordinamenti della scuola, i curricoli di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto esercitando i propri poteri nel rispetto della libertà di insegnamento; 2. predispone il POF; cura la progettazione dell'attività educativa e didattica, anche per il sostegno; 3. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove 12 necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; 5. adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione e innovazione, documenta, verifica e valuta i risultati; 6. avanza proposte sull'orario di funzionamento delle scuole; 7. delibera in merito all'adozione dei libri di testo, sentita la proposta dei Consigli di Interclasse e di Classe; 8. provvede alla scelta dei sussidi didattici e delle attrezzature, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto; 9. formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi e delle sezioni, per l'assegnazione dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento di tutte le attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto; 10. avanza proposte e promuove iniziative di aggiornamento, di formazione e ricerca del personale docente; 11. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti; 12. nell'adottare le proprie deliberazioni, il Collegio dei docenti tiene conto di pareri o proposte dei Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe. Convocazione E' convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico e si riunisce: 1. ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; 2. quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; 3. in ogni caso, almeno una volta per ogni quadrimestre. L'atto di convocazione deve contenere il relativo ordine del giorno. Le riunioni del Collegio non sono pubbliche e hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Funzionamento Si insedia all'inizio dell'anno scolastico. Sono ammesse alle riunioni altre figure istituzionalmente previste dalla normativa vigente. Ogni componente può intervenire riguardo ogni punto all'ordine del giorno. Per migliorare la funzionalità o per uno scambio proficuo di esperienze, il Collegio può articolarsi in gruppi di lavoro, commissioni, dipartimenti, come previsto dalla normativa e dai contratti vigenti. Verbalizzazione Per ciascuna seduta è redatto un verbale contenente l'oggetto delle discussioni, i nominativi di coloro che hanno partecipato, l'esito di eventuali votazioni e le delibere adottate. Il verbale è redatto su apposito registro a pagine numerate e firmato dal Presidente e dal segretario designato dal Dirigente scolastico. La manifestazione di volontà dell’organo collegiale deve essere documentata mediante la redazione del processo verbale della seduta. La redazione del processo verbale può essere legittimamente fatta sulla scorta di appunti che siano stati trascritti durante lo svolgimento della seduta e, perciò, successivamente alla seduta stessa. La lettura e l’approvazione del verbale della seduta, infatti, costituiscono adempimenti che possono essere assolti non necessariamente nel corso della stessa adunanza, ma anche nell’adunanza successiva (Cons. Stato – Sez. VI – 9 gennaio 1997, n. 1). 13 Pertanto, le correzioni del verbale portato all’approvazione dei componenti nella seduta successiva, vanno inserite nel verbale della seduta di approvazione del verbale medesimo, che, conseguentemente, andrà corretto secondo le indicazioni di coloro che non hanno riconosciuto corretta la verbalizzazione. Il verbale dovrà riportare, senza interpretazioni e senza dati marginali, gli elementi essenziali che hanno portato alla decisione favorevoli o meno. Solo se espressamente richiesto vanno indicati i nominativi di coloro che propongono i singoli interventi e la loro eventuale dichiarazione da scrivere a verbale virgolettata. I verbali vanno trascritti da chi svolge le funzioni di segretario dell’organo collegiale su appositi registri a pagine numerate (C.M. 177 del 4.8.1975 prot. 2571). Il verbale redatto e firmato dal solo segretario e non anche dal presidente, è pienamente valido (Cons. Stato – Sez. IV dec. 323 del 22.5.1968) e fa prova fino a querela di falso(Cons. Stato – Sez. IV dec. 454 del 6.7.1982), da sollevare di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria (Cons. Stato – Sez. IV dec. 600 del 27.10.1965). Nel procedere alla verbalizzazione della seduta di un organo collegiale non è necessario che siano indicate e trascritte minuziosamente le opinioni espresse dai singoli soggetti intervenuti nella discussione, ma è sufficiente che siano riportate, anche in maniera stringata e sintetica, tutte le attività ed operazioni compiute.(Cons. Stato - Sez. IV- 25 luglio 2001, n. 4074). Ogni singolo membro dell’organo collegiale può tuttavia richiedere che sue dichiarazioni siano riportate a verbale. Tale facoltà serve non solo a far sì che la verbalizzazione sia completa, ma altresì a tutelare il membro dissenziente da rischi di responsabilità civile e penale derivanti da delibere illegittime. In presenza di un interesse qualificato, è possibile richiedere la copia del verbale avanzando alla scuola una richiesta di accesso all'atto ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241. La redazione del verbale, pertanto, avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi non sarà riportato tranne il caso che l’intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi. Il verbale viene votato per approvazione nella seduta successiva del collegio. La copia del verbale da approvare viene affissa all’albo almeno cinque giorni prima della riunione del Collegio per assolvere alla visione e alla lettura. Osservazioni sul verbale vengono avanzate in sede di approvazione dello stesso, tramite dichiarazione scritta che verrà letta e approvata. Si distinguono una prima fase di redazione del verbale mediante stesura degli appunti presi nella contestualità della seduta e una successiva fase di redazione formalizzata del verbale stesso. 14 Gli appunti che saranno utilizzati per la compilazione del verbale, hanno il valore di atto preparatorio del verbale stesso; essi, proprio in quanto contestuali e provenienti dal pubblico ufficiale incaricato, costituiscono la memoria più immediata e fedele, anche se provvisoria, degli atti e fatti oggetto di verbalizzazione, e possono essere considerati già atto pubblico (anche ai fini penalistici). Costituendo una prima forma di verbale con effetti pubblicistici temporalmente limitati, perdono valore dopo che sono stati trasfusi e recepiti nel verbale stesso. Art. 6 – Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe Composizione Sono composti da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'Istituto e dai genitori che sono stati eletti, rappresentanti di sezione o di classe. E' presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza o impedimento, da un insegnante delegato. Possono essere formati: 1. per sezioni o classi parallele del medesimo plesso o di plessi scolastici diversi; 2. per plesso. Nella Scuola Secondaria I grado 1. per ogni singola classe Competenze 1. formulare proposte al Collegio dei Docenti in relazione all'azione educativa e didattica; 2. agevolare la relazione fra docenti, genitori, alunni; 3. avanzare proposte per l'adozione dei libri di testo e per iniziative di visite guidate e di viaggi d’istruzione; 4. avanzare proposte o esprimere pareri in merito alla progettazione delle attività didattiche, delle attività integrative, al piano degli acquisti, all'uso degli spazi e delle attrezzature; 5. possono avanzare proposte al Consiglio di Istituto in merito a problematiche relative all'edilizia scolastica. Sono di competenza dei Consigli tecnici (costituiti dai soli docenti) 1. la realizzazione del coordinamento didattico e dell’unitarietà disciplinare; 2. la valutazione periodica e finale degli alunni per procedere a tempestivi adeguamenti dell'attività didattica. Nella Scuola primaria e Secondaria I grado 3. la formulazione del parere vincolante in merito alla NON ammissione alla classe successiva degli alunni 15 Convocazione Sono convocati dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. L'atto di convocazione deve contenere il relativo ordine del giorno. Funzionamento I Consigli si riuniscono di norma ogni bimestre (una volta al mese per la Scuola Secondaria I grado); possono essere tecnici o allargati alla componente genitori e sono presieduti da un docente delegato dal Dirigente scolastico in caso di assenza di quest'ultimo. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente scolastico. Per ciascuna seduta è redatto un verbale contenente l'oggetto delle discussioni, i nominativi dei presenti, l'esito di eventuali votazioni, le proposte avanzate. Art. 7 – Assemblee dei genitori Assemblea Rientrano nel calendario predisposto dall'Istituto all'inizio dell'anno ordinaria scolastico. Di norma, l'assemblea di classe è convocata, secondo i termini stabiliti dal MIUR, per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe. Assemblea straordinaria L'assemblea di classe o di Istituto può essere convocata, anche in via straordinaria, dai docenti di ciascuna sezione o classe o dal Dirigente scolastico nel caso in cui se ne ravvisi la necessità. Sono di due tipologie: di sezione / di classe, di istituto. La richiesta di svolgimento di riunioni assembleari straordinarie può essere avanzata in base alla tipologia di assemblea soltanto dagli aventi titolo. Detta richiesta deve essere inoltrata al Dirigente scolastico, con l'indicazione della disponibilità dell'uso dei locali richiesti, concesso compatibilmente con le esigenze di servizio, della data, dell'ora e della durata presunta della riunione, degli argomenti all'ordine del giorno, del nome di chi presiederà l'assemblea. Inoltre, i richiedenti garantiscono per eventuali danni provocati alle attrezzature e alle strutture. E' di competenza del Dirigente scolastico autorizzare l’assemblea. La comunicazione dell'indizione dell'assemblea è indirizzata ai genitori a cura dei promotori dell'assemblea stessa, i quali provvedono con l'affissione dell'avviso all'Albo dell'Istituto. All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico o i docenti rispettivamente di classe o dell'Istituto. Sede di svolgimento Possono essere svolte nei locali della scuola, nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente, in orario non coincidente con l'orario delle lezioni. 16 PARTE SECONDA – OPERATORI SCOLASTICI Personale docente e A.T.A. (amministrativo-tecnico-ausiliario) Art. 8 –Assistenza e vigilanza sugli alunni Il personale ausiliario apre il portone al suono della campanella. I collaboratori scolastici consentono l’ingresso anche a quegli alunni che, eccezionalmente, giungono a scuola in ritardo; l’insegnante si informa sulle cause del ritardo e richiama alla puntualità. In nessun caso i docenti possono non ammettere gli alunni in classe. Quando il ritardo dell’alunno nel raggiungere la scuola è frequente, viene informato il Dirigente scolastico, cui compete assumere le iniziative più opportune. I genitori hanno l’obbligo di accompagnare i bambini a scuola e accertarsi del loro effettivo ingresso. Al termine delle lezioni, sia per il turno antimeridiano che pomeridiano, al suono della campanella, gli insegnanti accompagnano gli alunni fino al cancello esterno nel plesso di Santa Barbara e di Castellafiume e fino al portone esterno nel plesso “A.B.Sabin” e, da quel momento, i genitori, o chi esercita la patria potestà, sono obbligati a riprenderli personalmente. Nell’eventualità che i genitori non siano in condizione di poter riprendere i propri figli questi ultimi potranno essere affidati a persone ufficialmente delegate da essi e munite di documento. L’Istituzione non è responsabile dell’incolumità degli alunni che tornano a casa non accompagnati per espressa e dichiarata volontà dei genitori. Lo spazio esterno di pertinenza della scuola, comunque interno al cancello, non può essere usato come spazio di gioco e intrattenimento al di fuori dell’orario scolastico. Nella scuola dell’infanzia i bambini saranno consegnati personalmente all’insegnante all’interno della sezione e allo stesso modo riconsegnati ai genitori o persone da essi formalmente delegate e munite di documento. L'insegnante ha il compito di vigilanza degli alunni senza soluzione di continuità. In adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente, il personale docente garantirà l'assistenza agli alunni: a) all'ingresso nella scuola (cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni); b) durante lo svolgimento delle lezioni, delle attività culturali di ogni genere, della ricreazione, del pranzo e delle attività ludiche organizzate all'interno e all'esterno della struttura scolastica; c) durante lo svolgimento di attività di ogni genere effettuate da esperti esterni; d) nel corso delle uscite dalla scuola per effettuare visite guidate o attività di vario genere; e) al termine delle lezioni, dall'uscita dall'aula fino al portone esterno (scuola secondaria), al cancello (per la scuola Primaria) e fino alla consegna dei bambini ai genitori (per la scuola dell’Infanzia) Il personale docente è tenuto alla vigilanza e al controllo degli alunni: dall’inosservanza di tali disposizioni deriva la responsabilità civile e, conseguentemente, l’obbligo del risarcimento dei danni. L’obbligo della vigilanza si estende a tutti i momenti di attività educativa e didattica, siano esse 17 svolte all’interno dell’edificio scolastico, all'esterno e/o presso altre strutture. Ogni operatore scolastico ha il compito e la responsabilità della vigilanza dei minori presenti negli spazi scolastici, durante tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche programmate e approvate dagli Organi Collegiali della scuola. Si evidenziano alcuni momenti di particolare criticità: entrata e uscita, intervallo, tempi di gioco, attività educative, mensa, avvicendamento degli insegnanti nelle classi, viaggi d’istruzione, uscite didattiche. In particolare, i docenti dovranno trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’attività didattica per assistere all’ingresso degli alunni, nonché vigilare sugli stessi nei minuti precedenti l’inizio delle lezioni, come pure al termine delle stesse. Soltanto in caso di necessità il docente può affidare il minore ad un collaboratore scolastico, che, a sua volta, dovrà privilegiare la sorveglianza al lavoro di pulizia, fino all’arrivo del genitore. In ogni caso la vigilanza degli alunni, che comporta responsabilità disciplinari, civili e penali in caso di dolo o di responsabilità oggettiva, deve essere esercitata dai docenti stessi in tutti i locali della scuola, compresa l’area esterna, durante l’orario scolastico. La vigilanza deve essere esercitata anche durante il tempo mensa e nell’intervallo delle lezioni, durante il quale dovrà essere assicurata la presenza del personale ausiliario presso i bagni. I docenti avranno cura che, durante gli intervalli, non si verifichino atteggiamenti o uso di oggetti pericolosi, che possano arrecare danno a persone e/o a cose. In particolare, nei momenti di ricreazione all’aperto, si dovrà prestare la massima attenzione affinché non si corra il rischio di danni agli alunni stessi e/o alle strutture scolastiche. Anche il tempo mensa fa parte delle attività educative; pertanto gli insegnanti delle rispettive sezioni (scuola dell’infanzia) e delle classi che aderiscono al “tempo prolungato” (scuola secondaria I grado) sono tenuti ad assistere gli alunni durante il pranzo, promuovendo un clima favorevole e facendo opera di educazione alimentare e sociale. Il menù servito sarà unico, concordato con le competenti strutture dell’ASL e potrà essere sostituito da un altro, a richiesta, solo a seguito di specifica certificazione e di richiesta presentate al Dirigente scolastico. In caso eccezionale di ritardo di un collega o in attesa di un supplente, l'insegnante coordinatore di plesso dovrà disporre per la custodia degli alunni del collega assente, andando a configurare tale situazione uno stato di necessità. Le modalità organizzative da adottare saranno le seguenti: 1. attingere dalle eventuali contemporaneità nel plesso; 3. coinvolgere il personale collaboratore scolastico (a supporto dei docenti presenti nelle classi). Nel caso in cui l'insegnante si trovi costretto ad allontanarsi momentaneamente dalla propria aula, gli alunni non debbono, neppure temporaneamente, essere abbandonati a se stessi. Si deve ricorrere ad una delle seguenti alternative da adottare in base all'evenienza: 1. farsi sostituire da un altro insegnante; 2. affidare la sorveglianza ad un collaboratore scolastico. La vigilanza degli alunni i cui insegnanti risultino momentaneamente ed eccezionalmente assenti spetta, comunque, a tutti gli insegnanti presenti con la collaborazione del personale ausiliario. I collaboratori scolastici hanno compiti specifici che sono tenuti ad assolvere sulla base di apposito 18 mansionario, come da contratto. In tutti i plessi i collaboratori scolastici devono controllare e regolare l'ingresso e l'uscita degli alunni, mantenendosi accanto al portone fino a quando non si è concluso il flusso di entrata o di uscita degli alunni, provvedendo, infine, alla chiusura delle porte medesime. Art. 9 – Compiti di sorveglianza dei Collaboratori scolastici I Collaboratori Scolastici delle scuole elementari dal 1° gennaio 2000 sono dipendenti statali, e sono tenuti allo svolgimento di un pubblico servizio nella scuola. Ciascuna delle persone ha compiti specifici che è tenuta ad assolvere sulla base di quanto stabilito dal profilo professionale contenuto nel Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola. Oltre ai compiti specifici spetta a tale personale la collaborazione con gli insegnanti nella vigilanza degli alunni durante la giornata scolastica, nell’ambito dell’edificio o del cortile Art. 10 – Adempimenti dei Collaboratori Scolastici In adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente, i Collaboratori Scolastici devono svolgere le seguenti funzioni: 1. Rispettare scrupolosamente l'orario di servizio e firmare i fogli di presenza in rapporto all'effettivo orario svolto. 2. Provvedere alla pulizia quotidiana e capillare dei locali e degli arredi. 3. Non abbandonare il servizio per effettuare adempimenti personali. 4. Firmare i fogli di presenza, in caso di brevi permessi autorizzati, al momento dell'uscita e controfirmare al momento del rientro. 5. Controllare la regolarità dei comportamenti degli alunni per tutto il periodo della loro permanenza a scuola e, in particolare, all'ingresso, durante la ricreazione e all'uscita. 6. Non consentire l'accesso ai locali scolastici di persone estranee, salvo autorizzazione scritta dell'Ufficio. 7. Non consentire la presenza di persone estranee nel cortile della scuola e annotare su apposito registro episodi di insubordinazione. 8. Tenere sempre chiuse le porte di accesso all'edificio e controllare l'eventuale uscita non autorizzata degli alunni. 9. Avere cura di ogni sussidio didattico e delle strutture scolastiche. 10.Operare esclusivamente nel reparto di competenza, evitando di lasciare incustoditi i singoli settori. 11.Svolgere i servizi esterni (Ufficio postale, A.U.S.L., Comune, INPS, ecc.) nel rispetto delle disposizioni impartite, di volta in volta, dal responsabile dell'Ufficio di Segreteria, evitando l'uso della macchina personale e seguendo l'itinerario più breve. 12.Utilizzare il telefono esclusivamente per esigenze di servizio. 13.Collaborare con il personale docente per il disbrigo di adempimenti vari: vigilare sugli alunni durante la permanenza al bagno e nei momenti di necessità. 14. Non fumare nei locali scolastici. 15. Segnalare al collaboratore di plesso o all'Ufficio eventuali situazioni di rischio. 16.Utilizzare nell'orario di servizio il vestiario messo a disposizione dall'Amministrazione comunale. 17.Controllare al termine del turno pomeridiano di servizio che le porte e le finestre dell'intero edificio siano regolarmente chiuse. 18.Utilizzare i prodotti, i sussidi e i mezzi informatici nel rispetto scrupoloso delle istruzioni allegate alle macchine o riportate sulle etichette. 19 Art. 11 – Diritto di sciopero e salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (L.12-6-90 n. 146) Nell'ipotesi di sciopero, al fine di contemperare il diritto di sciopero del personale e il godimento del diritto all'istruzione nel suo contenuto autenticamente essenziale, l'istituzione scolastica si impegna ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, quanto segue: iscrizione degli alunni; svolgimento, nei confronti dei minori, di attività culturali e educative sostitutive, ove non sia possibile lo svolgimento delle lezioni; attività per assicurare la continuità dei servizi, garantendo comunque la sorveglianza dei minori presenti nell'istituzione scolastica; attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali; rilascio di certificati urgenti; vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un’ adeguata sostituzione del servizio; l'eventuale differimento delle iscrizioni non potrà superare il terzo giorno successivo ai termini previsti; l'eventuale differimento delle operazioni di scrutinio quadrimestrale, non finale, non potrà superare il quinto giorno, rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico; le attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, devono essere garantite nella loro interezza nei termini e con le modalità previste dal calendario scolastico e, pertanto, non sono ammissibili differimenti rispetto alle date fissate; l'eventuale sospensione delle attività verrà disposta soltanto in casi eccezionali, dopo tempestiva comunicazione alle famiglie degli alunni. Il diritto allo sciopero, da parte del personale, potrà essere esercitato nel rispetto delle modalità previste dall'art. 2 della legge 12- 6-1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 12 – Divieto di ingresso degli estranei nella scuola Durante il normale orario scolastico è fatto divieto a chiunque, la cui presenza non sia autorizzata dal D.S. o finalizzata alla realizzazione di attività previste nel POF, di sospendere o interrompere le attività educative e le lezioni; non è quindi consentito al personale scolastico ricevere persone estranee alla scuola. Il personale di sorveglianza presente nella scuola è incaricato di far rispettare il suddetto divieto comunicando al Dirigente Scolastico eventuali problemi o situazioni che dovessero sorgere. Art. 13 – Consulenza nelle scuole ed interventi di esperti In relazione alle possibili richieste di interventi di esperti che svolgano in orario scolastico ed extrascolastico attività integrative di varia natura (linguistiche, musicali, motorie, informatiche, cinematografiche, di educazione stradale, ambientale), le scuole si atterranno alle seguenti direttive: Tutte le iniziative devono essere deliberate dal Collegio dei Docenti per la valutazione degli aspetti didattico-pedagogici e dal Consiglio di Istituto per la valutazione degli aspetti organizzativi e finanziari. Tutte le attività che si svolgono durante l’orario scolastico prescritto dalla vigente normativa debbono essere effettuate esclusivamente da personale docente statale; eventuali “esperti” 20 possono essere chiamati esclusivamente per determinate e specifiche attività che non rientrino tra le funzioni della professionalità docente. L’eccezionale e saltuaria presenza di detto personale esperto resta subordinata al preventivo accertamento del possesso di indiscutibili requisiti culturali, professionali e morali. In ogni caso deve essere assicurata, in ciascuna fase dell’attività, la costante presenza del docente di classe, non solo in ragione delle finalità di ordine didattico e formativo che con tali iniziative si intendono realizzare, ma anche in ordine all’obbligo di vigilanza ed alle relative responsabilità che fanno carico alla scuola. La presenza di esperti esterni deve essere comunicata preventivamente al D.S. che li autorizza a svolgere attività con gli alunni secondo una calendarizzazione degli interventi. PARTE TERZA – ALUNNI-GENITORI Art. 14 Ingresso a scuola, uscita da scuola, uscite anticipate L'ingresso per i bambini della scuola dell'infanzia avviene fino alle 9:15. I genitori devono affidare i figli direttamente all’insegnante o nella zona “spogliatoio” ad un collaboratore scolastico il quale provvederà al loro ingresso nelle aule. I genitori o i familiari accompagnatori si trattengono nei locali della scuola non oltre il tempo necessario per affidare o riprendere l'alunno. L'ingresso posticipato è consentito con giustificata motivazione. I Collaboratori scolastici accolgono anche gli alunni trasportati con lo scuolabus. Il personale ausiliario suona la campanella di inizio delle lezioni, quindi chiude il portone; consente l'ingresso anche a quegli alunni che eccezionalmente raggiungono la scuola con ritardo. L'insegnante si informa sui motivi del ritardo e richiama alla puntualità. In nessun caso i docenti possono non ammettere gli alunni in classe di propria iniziativa. Quando il ritardo dell'alunno nel raggiungere la scuola è ripetuto, è informato il Dirigente Scolastico, cui compete assumere le iniziative più opportune. Ogni assenza deve essere puntualmente giustificata sul diario (Scuola Primaria), sul libretto (Scuola Secondaria) da un genitore o da chi ne fa le veci e, qualora l’assenza superi i cinque giorni (compresi i festivi) per malattia, deve essere corredata anche dal certificato medico di riammissione a scuola anche per gli alunni di scuola dell'infanzia (in questo caso dopo cinque giorni, sabato e domenica compresi). In caso di assenza per motivi familiari per più di cinque giorni, la giustificazione va anticipata da dichiarazione scritta dai genitori. Le assenze ingiustificate devono essere segnalate al Dirigente Scolastico. L'alunno non può allontanarsi dalla scuola durante le ore in cui si svolgono le attività didattiche, salvo ritiro personale di un genitore o di un suo delegato maggiorenne motivando la richiesta. La delega deve essere scritta, firmata dal genitore e contenere i dati anagrafici del delegato di cui dovrà essere prodotta copia di un documento di riconoscimento. È compito del collaboratore scolastico prelevare l’alunno dalla classe e consegnarlo al genitore o al suo delegato; quindi è vietato l’ingresso in aula da parte di genitori o delegati. Quando l'uscita degli alunni non sia richiesta per esigenze episodiche ed occasionali, bensì per necessità prolungate o permanenti (ad esempio per terapie), la domanda della famiglia sarà inoltrata al Dirigente Scolastico che darà opportune disposizioni ai docenti e ai collaboratori scolastici. 21 Qualora l'alunno debba uscire da scuola con anticipo, per motivi di famiglia, il genitore deve avvisare gli insegnanti e presentare comunicazione scritta. Al termine delle attività scolastiche, e soltanto dopo il suono della campana, gli alunni di scuola Primaria e Scuola Secondaria usciranno dalle aule ordinatamente e sotto la sorveglianza dell’insegnante dell’ultima ora, che li accompagnerà fino all’uscita (porta d’ingresso o cancello per alcuni plessi). Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e delle classi di Scuola Primaria sono affidati ad uno dei genitori o ad altra persona maggiorenne espressamente delegata dagli stessi con comunicazione scritta presentata all'inizio dell'anno scolastico. In nessun caso gli alunni saranno consegnati ai minori. Nel caso in cui il genitore, o persona delegata, non si presenti al momento dell’uscita dell’edificio scolastico, i docenti o il personale scolastico in servizio devono trattenere l’alunno all’interno dell’edificio. Fermo restando che il compito di provvedere alla vigilanza del minore spetta al docente, in caso di necessità eccezionale comunicata al Dirigente Scolastico, il minore può essere affidato ad un collaboratore scolastico che deve privilegiare la sorveglianza rispetto al lavoro di riassetto del plesso. Qualora non sia possibile rintracciare i genitori, sarà avvisata la Polizia Municipale o saranno avvisati i Carabinieri. Gli alunni trasportati con lo scuolabus sono di fatto affidati al personale comunale che provvede alla sorveglianza durante il tragitto casa-scuola e scuola–casa. Nella Scuola dell'infanzia, in caso di non attivazione del servizio-mensa, l'orario sarà svolto soltanto per cinque ore, nel rispetto dell'orario stabilito per ciascun plesso. Con l'attivazione della mensa, per gli alunni che non fruiscono di detto servizio. l'orario da rispettare sarà il seguente: ore 8:30 – 12:00; per quelli che ne fruiscono, l'orario da rispettare ha la durata di otto ore, dal Lunedì al Venerdì in quanto è sospeso nella giornata del Sabato. Articolo 15 - Incidenti e malori Qualora l’alunno fosse colpito da lieve malore, la scuola ne darà comunicazione alla famiglia che provvederà a ritirarlo e ad accompagnarlo a casa. Nel caso in cui l’alunno fosse vittima di un incidente o colpito da grave malore durante le ore di lezione, si provvederà immediatamente a chiamare il Pronto Soccorso (118) e sarà tempestivamente avvisata la famiglia. Per la somministrazione dei farmaci ci si attiene alla nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute del 25 novembre 2005 Articolo 16 - Tutela assicurativa Sarà cura del Consiglio di Istituto provvedere alla stipula di una polizza assicurativa per la copertura di: Responsabilità civile contro terzi, Infortuni, Assistenza, Malattia, Tutela Legale e/o altre forme di garanzia Articolo 17 - Rapporti scuola-famiglia La famiglia partecipa e collabora con i docenti all’azione educativa della scuola, pertanto, con pieno diritto è una componente essenziale della scuola e, come tale, deve essere valida interlocutrice nel dialogo educativo. A tal fine, le famiglie degli alunni dell’Istituto condividono con l’Istituto il Patto di 22 Corresponsabilità in Allegato 1, ai sensi del D.P.R. 235/2007. Sarà cura della scuola, anche su proposte dei genitori, trovare consone modalità e tempi di dialogo scuola–famiglia. - Gli insegnanti terranno costantemente informati i genitori sul comportamento e sull’andamento didattico dell’alunno. - I genitori quotidianamente dovranno visionare il diario dei propri figli per firmare eventuali comunicazioni della direzione o dei docenti. - In caso di situazioni particolarmente problematiche, la scuola chiederà un incontro con la famiglia tramite comunicazione scritta. Per problemi urgenti, i genitori possono incontrare gli insegnanti su richiesta, in orario extrascolastico da concordare. - Per tutti gli ordini di scuola sono previste assemblee, colloqui e udienze. - E' opportuno che durante le assemblee, gli incontri scuola-famiglia e i ricevimenti i genitori non conducano a scuola i propri figli in quanto non è possibile assicurare la sorveglianza dal personale scolastico, anche per consentire un regolare svolgimento degli incontri. - Per tutte le informazioni relative alla didattica i genitori dovranno fare riferimento al personale docente, che avrà cura di fornire tutte le informazioni o spiegazioni necessarie e funzionali al buon andamento scolastico. - Durante l'orario delle lezioni i genitori non possono accedere alle scuole per comunicare con l'insegnante o gli insegnanti della classe cui appartengono i figli. - Coloro che abbiano necessità di comunicare con i docenti al di fuori degli incontri programmati, potranno farlo previo accordo con i docenti interessati. - Brevi e urgenti comunicazioni possono essere effettuate durante i minuti immediatamente precedenti l'avvio delle lezioni. - E' naturalmente fatto salvo il diritto di ingresso nella scuola in orario scolastico, quando il genitore partecipa ad attività didattiche ed educative promosse dalla scuola all'interno della programmazione stabilita dagli insegnanti. - I genitori sono tenuti a comunicare al Dirigente scolastico e ai docenti eventuali patologie che necessitano di particolare attenzione da parte del personale scolastico. - I genitori devono rendersi sempre reperibili e disponibili per eventuali urgenti comunicazioni connesse a situazioni di malessere dell'alunno o emergenze organizzative; devono, altresì; comunicare alla scuola tutti i recapiti telefonici utili per essere rintracciati. - I genitori devono prendere visione delle comunicazioni scritte o delle autorizzazioni per cui è richiesta la firma e restituire tempestivamente l'avviso firmato. - E' opportuno che i genitori controllino il contenuto degli zaini per evitare che gli alunni portino a scuola oggetti pericolosi. -Per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria è previsto l’uso quotidiano di un grembiule, utile sia a proteggere gli indumenti da eventuali macchie dovute a colori e inchiostri, sia a uniformare le condizioni esteriori di abbigliamento dei bambini, sia a riconoscere immediatamente il gruppo classe in caso di uscite e/o di partecipazione ad eventi esterni. - A scuola non è consentito festeggiare il compleanno con interruzione delle attività. Per quanto riguarda specificamente l'organizzazione della Scuola dell'infanzia a) qualora gli alunni si addormentino a scuola, i genitori saranno tempestivamente avvertiti e sollecitati a riprendere l'alunno in orario anticipato; b) i genitori provvedono a dotare l'alunno di un abbigliamento comodo, in modo da favorire quanto più possibile l'autonomia e la libertà di movimento; 23 c) gli alunni consumano il pasto previsto dal menù del servizio-mensa, salvo casi autorizzati dal Dirigente scolastico su specifica e motivata richiesta dei genitori; d) nella compilazione del “buono-pasto”, i genitori devono indicare cognome e nome dell'alunno, la sezione in cui risulta iscritto l'alunno stesso, la data; e) il buono-pasto deve essere consegnato entro le ore 9:30 al personale addetto per poter fruire del pasto. Art. 18 – Partecipazione dei genitori alla vita della scuola Deve essere favorita la partecipazione di tutti i genitori alle riunioni e alle assemblee, convocate dal Dirigente Scolastico, dall’insegnante, dal rappresentante di classe o dal Consiglio di Istituto. Le riunioni e le assemblee, ordinarie e straordinarie, devono svolgersi in orario extrascolastico. Gli incontri scuola-famiglia (con la previsione di espliciti inviti, rivolti a tutti i genitori per partecipare ad assemblee di classe con la presenza dei docenti, o a colloqui) si svolgeranno con cadenza bimestrale e/o in rapporto alle esigenze della Scuola. Durante l’orario delle lezioni i genitori possono accedere a scuola per comunicare con l’insegnante o gli insegnanti della classe cui appartengono i figli per brevi comunicazioni solo in via eccezionale e, comunque, solo durante i minuti che precedono l’avvio delle lezioni. I genitori degli alunni della Scuola secondaria di I grado possono incontrare i docenti nell’orario settimanale individuato da questi ultimi. E’ naturalmente fatto salvo il diritto d’ ingresso nella scuola anche in orario scolastico, quando il genitore partecipi ad attività didattiche ed educative promosse dalla scuola all’interno della programmazione stabilita dagli insegnanti e per eventuali urgenze. PARTE QUARTA – USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE Art. 19 – Uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione La presente materia è disciplinata dalla circolare n. 291 del 14 ottobre 1992, che ne ha disposto la più ampia regolamentazione, e dalla circolare del 2 ottobre 1996 del M. P. I. n.623. Le visite ed i viaggi d’istruzione sono parte integrante del curricolo d’istituto in quanto: • necessitano di un’adeguata preparazione di classe • sono oggetto di ricerca • costituiscono ulteriore opportunità per ampliare attività interdisciplinari • sono una importante occasione di socializzazione • contribuiscono all’approfondimento degli aspetti storici, geografici ed antropologici del territorio Per viaggio di istruzione si intende il viaggio di una giornata intera – con estensione oltre l’orario dell’attività didattica degli alunni - e il viaggio di più giornate con pernottamento. Per visita guidata si intende l’attività effettuata in un arco di tempo oltre quello previsto per l’attività didattica degli alunni ma non impegna l’intera giornata. Per uscite didattiche si intendono le iniziative che si svolgono nell’arco temporale previsto per l’attività didattica degli alunni. 24 Articolo 20 - Soggetti proponenti e procedure Uscite, visite e viaggi sono proposti dai singoli Consigli, discussi dal Collegio dei Docenti (che prepara un piano apposito) e deliberati dal Consiglio di Istituto. Gli elementi fondanti delle uscite, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione si innestano nella progettazione didattica e culturale predisposta fin dall’inizio dell’anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità. In tal caso si richiama un preciso impegno programmatorio da parte dei docenti e degli Organi collegiali della scuola allo scopo di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola. IN CLASSE Si provvede alla predisposizione di materiale didattico articolato che: 1. consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate; 2. fornisca le appropriate informazioni durante la visita; 3. stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute; 4. suggerisca iniziative di sostegno e di estensione. Destinatari Alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. In nessun caso, ad eccezione dei viaggi connessi ad attività sportive agonistiche, può essere effettuato un viaggio al quale non sia assicurata la partecipazione di almeno il 60% degli studenti componenti le classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza totale degli alunni delle classi interessate. E’ tassativamente obbligatorio, per gli alunni minorenni, acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. Destinazione Per gli alunni di Scuola dell’Infanzia si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell’ambito della Provincia. Per la Scuola primaria l’ambito territoriale può essere allargato all’intera Regione. Per i viaggi d’istruzione di volta in volta si procederà ad un accurato esame e alla ricerca delle ditte proponenti il viaggio attraverso agenzia viaggi, esaminando scrupolosamente le garanzie assicurative offerte e il numero degli adulti coinvolti nella vigilanza degli alunni. Per la Scuola Secondaria di I grado possono essere programmati viaggi su tutto il territorio nazionale; se la meta è una zona di confine è consentito sconfinare per un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero; per gli allievi delle terze classi possono essere autorizzate visite ad organismi internazionali all’estero o la partecipazione a manifestazioni culturali ed iniziative di livello internazionale. Durata I viaggi sono di solito organizzati nell’arco di una sola giornata. Le proposte di viaggi che prevedano una maggiore durata saranno esaminate, caso per caso, dal Consiglio di Istituto che le valuterà con particolare attenzione in merito a sicurezza ed opportunità (economica e di partecipazione). Periodo di Si possono svolgere fino a 30gg prima del termine dell’anno scolastico, effettuazione evitando, però, i periodi di alta stagione e i giorni prefestivi, durante i quali, com’è noto, vi è un eccessivo carico di traffico sulla strada. Eventuali deroghe, 25 per motivate ragioni, dovranno essere concesse dal Consiglio di Istituto. Non si possono programmare viaggi in ore notturne; le uniche eccezioni sono ammesse per gli spostamenti in treno. Non si deve superare il limite di sei giorni nell’anno fra tutte le tipologie di uscite sopra descritte. Docenti Connesso con lo svolgimento delle gite scolastiche è il regime delle accompagnatori responsabilità, soprattutto riferite alla cosiddetta “culpa in vigilando”. In sostanza il personale docente che accompagna gli alunni nel corso delle “uscite” didattiche deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l’attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle lezioni. In concreto esse riguardano l’incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente provocati a terzi, a causa del comportamento dei medesimi alunni. In entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla tutela di un soggetto – l’alunno di minore età – giuridicamente incapace. Tale regola può non essere applicata negli spostamenti a piedi nel paese. Nelle uscite, nelle visite e nei viaggi, il rapporto numerico tra insegnanti e alunni non può mai essere superiore a 1:15. A riguardo sulla “responsabilità civile” vedasi il Libro IV Titolo IX (art. 2043 e 2054 C.C.). La presenza obbligatoria dell’insegnante di sostegno è prevista nel caso di partecipazione ai viaggi di alunni diversamente abili. In casi di particolare gravità della disabilità si demanda ai Consigli delle classi coinvolte di assumere decisioni diverse in merito (coinvolgimento di un genitore oltre l’insegnante di sostegno) al fine di assicurare un’ottimale vigilanza. L’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni con l’assunzione delle responsabilità di cui all’articolo 2047 del Codice Civile, integrato dalla norma di cui all’art. 61 della Legge 11/7/80 n° 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale scolastico ai soli casi di dolo o colpa grave. Ai docenti accompagnatori spetta il rimborso delle spese di viaggio. Gratuità Per quanto riguarda le “gratuità” che l’Istituto si impegna a concedere, si sottolinea la necessità di tenere presenti le seguenti premesse: a) La scuola deve promuovere uscite ad integrazione delle normali attività didattiche. b) Si dovrà prima di tutto porre attenzione nella organizzazione del viaggio affinché i prezzi siano contenuti, scegliendo itinerari accessibili a tutti. La gratuità sarà concessa solo in caso di “indigenza conclamata”, supportata, cioè da segnalazioni provenienti dai Servizi Sociali della A.S.L. e del Comune. Assicurazione Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione, debbono essere garantiti contro gli da polizza assicurativa contro gli infortuni. infortuni 26 Documentazione Garanzie sicurezza Per ogni visita guidata o viaggio di istruzione dovrà essere prodotta la sottoelencata documentazione: 1. richiesta di autorizzazione degli insegnanti interessati; 2. elenco degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza; 3. autorizzazioni scritte delle famiglie; 4. sintetica relazione finale da parte dei docenti partecipanti, per costituire l’archivio di Sotto il profilo della sicurezza è consigliabile affidarsi ad agenzie di viaggio in possesso di licenza di categoria A e B eventualmente consultando l’Ente Provinciale di Turismo o le Aziende di Programmazione Turistica; la scelta richiede tuttavia l’esame formale delle offerte di almeno tre ditte. La ditta scelta dovrà fornire una dichiarazione scritta in conformità della normativa CEE, contenente i seguenti elementi: 1. dichiarazione di essere in possesso dell’autorizzazione regionale prevista dalla normativa vigente e di essere iscritta nell’apposito registro; 2. assunzione di responsabilità dell’osservanza delle norme di legge (vedasi obblighi dei due autisti se il trasporto dura più di nove ore; riposo di almeno quarantacinque minuti dell’autista ogni quattro ore e mezza di servizio); 3. assicurazione dei necessari livelli igienici e di benessere per la sistemazione alberghiera se trattasi di agenzia che ha assunto tale impegno; 4. dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza previsti per i mezzi di trasporto dalle vigenti norme di circolazione. I criteri per la scelta delle agenzie di viaggio riguardano la valutazione di 1. qualità del servizio attraverso professionalità, disponibilità, gentilezza; 2. sicurezza dei mezzi e affidabilità dell’agenzia e della ditta di trasporto; 3. costi. Qualora si faccia ricorso ai “pacchetti turistici” (comprensivi di trasporto e alloggio per un periodo superiore alle ventiquattro ore o estendentesi per almeno una notte) offerti ad un prezzo forfetario dalle agenzie di viaggio, è necessario ottemperare alle norme a carattere preventivo contemplate nel D.L.vo n° 111 del 17/3/1995 che configura il rapporto agenzia di viaggio e utenti come un vero e proprio contratto. 27 PARTE QUINTA – SICUREZZA DEGLI ALUNNI E DEI LAVORATORI Articolo 21 - Disposizioni generali (rif.: Piano di emergenza - D.Lgs. n. 81/2008 – D.M. 10-03-1998) Il Piano di emergenza, redatto dal R.S.P.P., è l'insieme coordinato delle azioni e dei comportamenti che devono essere seguiti in caso di eventi improvvisi e non prevedibili, che comportino potenziale o reale pericolo per la salute e l'incolumità delle persone. Il Piano di emergenza costituisce un fondamentale documento in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; deve essere aggiornato in rapporto alle reali condizioni operative del contesto interessato, apportando tempestivamente tutte quelle modifiche e/ integrazioni che si rendono necessarie a seguito di innovazioni organizzative, strutturali e impiantistiche, allo scopo di mantenere e migliorare lo standard di sicurezza offerto dal Piano stesso. Il Piano di emergenza deve essere sottoposto a revisione obbligatoriamente ogni qualvolta si verifichino avvicendamenti o trasferimenti di dipendenti menzionati come figure attive nel documento, nonché in occasione del rinnovamento del personale di supporto (suppenti, assistenti ai disabili, ...). Il Piano è esaminato ogni anno, in occasione della riunione annuale prevista in base all'articolo 35 del D. Lgs. 81/08; deve essere consultato da chiunque abbia interesse alla attuazione dello stesso e deve essere a disposizione per visite ispettive e verifiche degli organi di controllo e di vigilanza. Il Piano di emergenza individua le predisposizioni organizzative e tutte le operazioni da compiere in caso di un evento improvviso che esula dalla gestione ordinaria dalla struttura e rappresenta un pericolo potenziale e in atto, che potrebbe richiedere l'inmmediato e sollecito sfollamento del presidio o di una parte dello stesso. Non si identifica con il “Piano di evacuazione”, pur includendolo, in quanto molte situazioni di emergenza possono e devono essere gestite come situazioni di pre-allarme o di crisi locale, evitando non soltanto la loro propagazioni a strutture adiacenti, ma anche il ricorso indiscriminato all'abbandono della struttura che potrebbe causare danni maggiori dell'evento che ha innescato la situazione di emergenza. Sarà compito di tutti gli operatori scolastici rilevare pericoli e segnalarli tempestivamente al Dirigente Scolastico attivando, nel contempo, i seguenti provvedimenti: 1. informazione agli alunni e al docente preposto alla sicurezza; 2. evitare soste ed attività in stretta prossimità delle fonti di pericolo; 3. protezione provvisoria delle fonti di pericolo. 28 PARTE SESTA – FORMAZIONE DELLE SEZIONI/CLASSI Articolo 22 - Criteri generali – Iscrizioni in corso d'anno Il Collegio dei Docenti nominerà, annualmente, una Commissione per procedere alla formazione delle sezioni di Scuola dell’Infanzia e delle classi prime di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado. La Commissione si riunisce inizialmente per procedere alla raccolta di informazioni attraverso colloqui con i docenti delle classi o scuole di provenienza, successivamente per conoscere il profilo scolastico degli alunni. La Commissione si attiene ai criteri esposti nel presente Regolamento. In caso di iscrizione di nuovi alunni nel corso dell'anno scolastico, gli stessi saranno assegnati, di norma, alle classi corrispondenti per età, a partire da quelle con il numero inferiore di iscritti, purché nelle stesse non siano già inseriti alunni portatori di handicap che portino il tetto massimo a 20 alunni. In ogni caso, di volta in volta, saranno valutate le singole situazioni al fine di garantire l'inserimento degli alunni in modo funzionale alle esigenze specifiche. Articolo 23 - Criteri per la formazione delle sezioni nella Scuola dell’Infanzia Per la formazione delle sezioni di Scuola dell'infanzia si seguono i sottoelencati criteri: (i criteri per la formazione delle sezioni sono in ordine di priorità) 1. alunni residenti nel Comune; 2. fratelli / sorelle frequentanti lo stesso plesso; 3. mantenimento dell’eterogeneità della sezione (giusta proporzione fra maschi e femmine) e assegnazione di alunni con certificazione, tenendo conto delle particolari esigenze; 4. esame e valutazione delle richieste dei genitori; 5. rispetto ai posti che si renderanno disponibili nel corso dell’anno scolastico, la precedenza è accordata ai bambini di cinque anni, a seguire a quelli di quattro anni e successivamente a coloro che abbiano compiuto il terzo anno di età. Nel caso in cui si debba compilare una lista di attesa si terrà conto dei seguenti criteri: 1. domanda di iscrizione effettuata entro i termini stabiliti dalla Legge; 2. bambini diversamente abili; 3. bambini che hanno compiuto cinque anni; 4. bambini che hanno entrambi i genitori che lavorano; 5. a parità di condizioni saranno inseriti i bambini più grandi, tenendo, quindi, conto della loro data di nascita. Art. 24 - Inserimento degli alunni anticipatari nella scuola dell'infanzia Di norma, nella Scuola dell'infanzia possono essere iscritti i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 Dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Su richiesta delle famiglie, possono essere iscritti i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. L'inserimento degli alunni anticipatari è disciplinato dal D.P.R. n. 89/'09 e dalla Circolare ministeriale sulle iscrizioni, che viene rinnovata a cadenza annuale. I criteri sono i seguenti. 1. Disponibilità di posti In via prioritaria sono accettate le iscrizioni dei bambini che compiono tre anni entro il 31 Dicembre dell'anno scolastico in corso; in caso di posti residui, si accoglie la domanda dei bambini nati entro il 29 30 Aprile. Tale priorità consente agli alunni l'esercizio del pieno diritto ad una significativa esperienza educativa prima dell'ingresso nella scuola primaria. All'atto delle iscrizioni, le famiglie degli alunni anticipatari saranno informate in merito all'iscrizione effettuata con riserva. D'altra parte, il compimento del terzo anno di età garantisce il raggiungimento dei traguardi di autonomia e sviluppo necessari per l'inserimento degli alunni all'interno dei percorsi didattici propri della Scuola dell'infanzia. 2. Esaurimento delle liste di attesa (rif.: D.P.R. n. 89/2009 – C.M. n. 101/2010) 3. Disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da fronteggiare le diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni Visto che l'inserimento degli alunni anticipatari richiede una modifica dell'assetto organizzativo della scuola dell'infanzia in base al criterio di flessibilità per adeguare gli interventi alle esigenze formative e psicologiche dei bambini della fascia di età compresa tra i tre e i cinque anni, al fine di evitare che l'intervento educativo si esaurisca in mera assistenza, le insegnanti in servizio nella Scuola dell'infanzia propongono l'adozione delle seguenti modalità di accoglienza: 4. Autonomia funzionale (controllo sfinterico senza uso di pannolini); L'inserimento e la frequenza degli alunni anticipatari avviene in maniera graduale (fino al mese di Dicembre compreso, è ammessa la frequenza antimeridiana, dalle ore 9:30 alle ore 12:00); dal mese di Gennaio e fino al compimento del terzo anno di età, si prosegue con la frequenza antimeridiana, dalle ore 8:30; dal compimento del terzo anno di età, gli alunni anticipatari sono ammessi alla frequenza con orario completo (otto ore quotidiane); l'inserimento e la frequenza degli alunni anticipatari può avvenire unicamente nella sezione omogenea in cui sono iscritti i bambini di tre anni; nella stessa sezione non possono essere inseriti più di cinque alunni anticipatari; la sezione che accoglie gli alunni anticipatari non può superare la soglia dei venticinque; Articolo 25 - Inserimento degli alunni nella Scuola dell'infanzia Per favorire un graduale inserimento del bambino nella scuola dell'infanzia, sono adottati dal Collegio dei docenti i comportamenti ritenuti opportuni. Al fine di creare condizioni favorevoli all'adattamento degli alunni, sono indicati i seguenti criteri: nei primi giorni di scuola, si consiglia la permanenza a scuola fino al momento del pasto; gradualmente, gli alunni potranno rimanere fino a “dopo il pasto” e per tutta la giornata. Si sottolinea l'importanza del rispetto dell'orario richiesto al momento dell'iscrizione; la richiesta di modifica dello stesso deve essere presentata al Dirigente Scolastico indicando le motivazioni della stessa. A tal proposito, si precisa che la Scuola dell’Infanzia realizza la propria proposta educativa nell'arco delle otto ore giornaliere. Articolo 26 - Criteri per la formazione delle classi prime nella Scuola primaria Per la formazione delle classi prime di Scuola primaria, la Commissione si attiene ai criteri proposti 30 dal Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio d’Istituto, che risultano essere i seguenti: (i criteri per la formazione delle classi prime sono indicati in ordine di priorità) 1. residenza nel Comune; 2. esame delle informazioni di cui si dispone in relazione alla frequenza della scuola dell'infanzia, al fine di agevolare il percorso formativo di ciascun alunno e di favorire la formazione di classi eterogenee al loro interno e omogenee tra loro. 3. equa distribuzione in ciascuna classe dei maschi e delle femmine, degli alunni stranieri e dei bambini diversamente abili; Articolo 23 - Criteri per la formazione delle classi prime nella Scuola Secondaria di I grado Per la formazione delle classi prime di Scuola Secondaria di I grado, la Commissione si attiene ai criteri proposti dal Collegio dei docenti e deliberati dal Consiglio d’Istituto, che risultano essere i seguenti: (i criteri per la formazione delle classi prime sono indicati in ordine di priorità) 1. equa distribuzione in ciascuna classe dei maschi e delle femmine, degli alunni stranieri e dei portatori di handicap; 2. eterogeneità come criterio interno (presenza di alunni con vari livelli di apprendimento); 3. eterogeneità come criterio esterno (località o scuola di provenienza); 4. facoltà per gli insegnanti della scuola precedente di indicare gli abbinamenti tra gli alunni; 5. esame e valutazione di casi particolari; Articolo 27 - Inserimento degli alunni stranieri Ogni inserimento deve tener conto di tre fondamentali bisogni: relazione, educazione, istruzione. Fatta salva la necessità di considerare in modo specifico ogni singola situazione, i criteri generali per il primo inserimento degli alunni stranieri sono i seguenti: 1. inserimento di ciascun alunno nella classe equivalente all’età cronologica; 2. opportunità di non concentrare più di quattro/cinque alunni stranieri per classe; 3. opportunità, valutate caso per caso dai docenti, di far seguire percorsi disciplinari specifici, allo scopo di favorire l’apprendimento delle strumentalità di base. Casi particolari relativi a ciascun ogni ordine di scuola saranno valutati ed esaminati di volta in volta dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione. 31 PARTE SETTIMA – PROCEDURA ORDINARIA DI CONTRATTAZIONE – ART. 34 D.I. 44/2001 Articolo 28 - Limite di cui all’art. 34, c.1 del D.I. 44/2001 Per le attività di contrattazione riguardante acquisti e forniture di materiale il Consiglio di Istituto, tenuto conto del c.1, art.34 del D.I. n.44 /2001 ed in considerazione dell’aumento dei prezzi da 2001 ad oggi e della tipologia di acquisti, determina in €. 5.000,00 , I.V.A inclusa, il limite di spesa oltre il quale il Dirigente Scolastico procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre Ditte direttamente interpellate. PARTE OTTAVA – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE – ART. 34 D.I. 44/2001 Articolo 29 - Contratti di sponsorizzazione di cui all’art. 34, c.1 del D.I. 44/2001 Per accordi di sponsorizzazione ci si atterrà a quanto indicato dall’art.41 del D.I.n.44/01 seguendo la seguente procedura: 1. Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto, gestisce il reperimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati; 2. Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la scuola, il Dirigente Scolastico può avvalersi della collaborazione dei docenti o personale ATA appositamente incaricati o dei genitori, fermo restando la sua personale valutazione in merito alla mancanza di contrasto tra la funzione della scuola e le finalità/attività degli sponsor e sulle garanzie di legalità e trasparenza dagli stessi assicurate; 3. Il Dirigente dispone l’utilizzo delle risorse erogate con finalizzazione espressa integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del POF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor; 4. Il Consiglio d’Istituto dispone l’assegnazione di finanziamenti non già vincolati a specifici progetti o finalità, in base alle esigenze per la realizzazione del POF e l’ampliamento delle dotazioni della scuola; 5. Il Dirigente pattuisce l’obbligazione dello sponsor (l’ammontare del corrispettivo che potrebbe consistere, anziché nell’erogazione di un finanziamento, anche in controprestazione a vantaggio della scuola), definisce le clausole contrattuali (obblighi di promozione pubblicitaria, durata del contratto, diritto di esclusiva, ecc.) e dispone circa la condizioni richieste dallo sponsor (indicazione del marchio su prodotti della scuola, elaborazione di materiali per lo sponsor, distribuzione di materiale pubblicitario, interventi di esperti degli sponsor nelle classi, ecc). 32 PARTE NONA – DOCUMENTAZIONE E MATERIALE PUBBLICITARIO Articolo 30 - Documentazione e materiale pubblicitario E' ammessa la distribuzione nelle scuole di stampati agli alunni e alle famiglie, purché abbiano interesse e rilevanza nella vita della scuola o abbiano un fine educativo. Possono essere prodotti dall’Amministrazione scolastica, dagli Organi collegiali della scuola, dalle Associazioni dei genitori, dai Comuni o da associazioni/ cooperative di diversa natura. La valutazione di pertinenza e di rilevanza spetta al Dirigente scolastico, che ne ha piena responsabilità. Può essere autorizzata l'affissione di manifesti, in uno spazio apposito che ogni scuola mette a disposizione, per la presentazione di iniziative di vita culturale, sociale e sportiva, di grande rilievo e di interesse generale nella vita della comunità. PARTE DECIMA – DISPOSIZIONI FINALI Articolo 31 – Disposizioni finali e validità del Documento Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio di Istituto e la pubblicazione dello stesso all’Albo dell’Istituto. Il Regolamento dovrà essere pubblicato sul sito dell’Istituto e trasmesso al Sindaco del Comune di appartenenza. Lo stesso Regolamento, infine, potrà essere modificato tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. L’iniziativa delle proposte di modifica potrà essere assunta dai singoli membri ovvero dalle componenti del Consiglio di Istituto. Il presente Regolamento è espressione dell’autonomia organizzativa di una istituzione scolastica dotata di personalità giuridica e disciplina i comportamenti degli utenti e/o attori del servizio scolastico i quali – in relazione al ruolo ed alla funzione che esplicano – sono tenuti a rispettarlo e a farlo rispettare. Tutto quanto non previsto nel presente Regolamento è disciplinato dalle Leggi vigenti. Allegati: All. 1 Patto di corresponsabilità All. 2 Regolamento di disciplina All. 3 Regolamento sul divieto di fumo 33