Datori di lavoro • I contratti di inserimento possono essere stipulati da: • enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; • gruppi di imprese; • associazioni professionali, socio-culturali, sportive; • fondazioni; • enti di ricerca, pubblici e privati; • organizzazioni e associazioni di categoria; Requisito per assumere • Il datore di lavoro che voglia assumere personale mediante il contratto di lavoro di inserimento deve essere in possesso di un preliminare requisito: deve verificare di avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. • Limite: il presupposto non è richiesto laddove, nei 18 mesi precedenti all’assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento. www.slidetube.it Nel procedimento di verifica del requisito non si computano: • i lavoratori che si siano dimessi; • i lavoratori licenziati per giusta causa; • i lavoratori che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova; • i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. • Per lavoratori mantenuti in servizio si intendono tutti coloro ai quali il rapporto di lavoro, durante lo svolgimento o alla scadenza, sia stato trasformato in contratto a tempo indeterminato. • Condizione per l’assunzione • Condizione basilare è posta per l’assunzione con contratto d’inserimento: l’adozione di un • “Progetto individuale d’inserimento”. • Progetto individuale d’inserimento • Il Progetto individuale d’inserimento andrà definito dal datore di lavoro, con il consenso del lavoratore. • La sua finalità è quella di garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso ala contesto lavorativo. • Il D. Lgs. n. 276/03 di riforma del lavoro prevede l’istituzione di un “libretto formativo del cittadino” (art.2) LIBRETTO PERSONALE DEL LAVORATORE • Tale è un libretto personale del lavoratore in cui sono registrate le competenze acquisite: • • • • le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato; la formazione in contratto di inserimento la formazione specialistica la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da oggetti accreditati dalle regioni. Inoltre, sul libretto formativo vanno iscritte anche le competenze acquisite in modo formale e informale secondo gli indirizzi dell’Unione europea in materia di apprendimento permanente, purchè riconosciute e certificate. • L’art.55, comma 4, del D.Lgs n. 276/03 prescrive espressamente che “la formazione effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro (relativo al contratto di inserimento) dovrà essere registrata nel libretto formativo”. CONTRATTO DI LAVORO • Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro di durata soggetto alla disciplina in via di principio del D. Lgs. n. 368/2001. • Deroghe a tali principi possono arrivare dai - contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, ai quali è riconosciuta la possibilità di fissare diverse previsioni. Requisiti • Forma e contenuto • Durata • Il contratto di inserimento per avere validità è stipulato in forma scritta e contenere specificatamente l’indicazione del progetto individuale di inserimento. • Non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi, ma elevabile a 36 mesi qualora l’assunzione interessi persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Nel computo del limite massimo di durata non si considerano i periodi relativi allo svolgimento dl servizio militare o civile all’estensione per maternità. Il contratto non è rinnovabile tra le stesse parti ed eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata (18 e 36 mesi). • • • • In mancanza di forma scritta, si ha: la nullità del contratto e la trasformazione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato. • • • Lavoro a progetto • LE CARATTERISTICHE DEL LAVORO A PROGETTO • Il lavoro a progetto rappresenta la formula contrattuale sostitutiva, in determinate ipotesi, del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 409 n. 3 del codice di procedura civile. La caratteristica principale del contratto in esame è data dalla necessità di ricondurre la vasta gamma dei rapporti di collaborazione, oggi esistenti, a rapporti specifici o programmi di lavoro o fasi di essi che, determinati dal committente, devono essere poi gestiti in maniera autonoma da collaboratore. • • • • • L’attività del collaboratore deve svolgersi: in funzione del risultato concordato tra le parti in coordinamento con la organizzazione del committente senza tener conto del tempo necessario per eseguire l’attività lavorativa utile al conseguimento del risultato che s’intende ottenere. Elementi specifici • Indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione che il collaboratore deve svolgere; • Indicazione del progetto o del programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante; • Il corrispettivo stabilito per la prestazione del collaboratore ed i suoi criteri utilizzati per la sua determinazione; • I tempi e le modalità relative al pagamento, oltre al disciplina relativa ai rimborsi spese; • Le forme con cui il lavoratore a progetto può coordinarsi con il committente nell’eseguire la prestazione lavorativa e che, comunque, non devono intaccare; • Le eventuali misure da adottare per tutelare la salute e la sicurezza del collaboratore a progetto. LAVORO OCCASIONALE • Nozione • Il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che attua la delega conferita al Governo dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30, ha inserito il concetto di lavoro “occasionale” per due motivi: • per sottrarlo al regime dei lavori a progetto • con riferimento a prestazioni di lavoro definite “accessorie” • Tipologie • Sia per il Ministero del Lavoro (Circ. n. 1/2004) sia per l’INPS (Circ. n. 18/2005) il lavoro occasionale può essere, ulteriormente, considerato di due tipi: • Prestazioni occasionali di tipo collaborativo, di cui all’art. 61, comma 2, del D. Lgs. n. 276/03 • Prestazioni di lavoro autonomo meramente occasionale, di cui all’art. 2222 c.c. Prestazioni occasionali • Art. 2222 e seg. C.c. • La prestazione è riferita ad attività autonoma senza vincolo di subordinazione. • Il reddito, in quanto occasionale, inquadrabile nell’art. 67 TUIR • Art. 61, 2 co., D Lgs n 276/03 • (nell’anno solare) • Rese per non più di 30 gg nei confronti dello stesso committente • Il compenso recepito pari a 5mla mila euro • Il reddito prodotto è inquadrato nell’art. 50 TUIR Prestazioni occasionali di tipo collaborativo • Il comma 2 dell’art. 61 del D. Lgs. N. 276/03 esclude dalla regolamentazione del lavoro a progetto le prestazioni occasionali, intendendo per tali, i rapporti secondo due condizioni: • temporale: di durata complessiva non superiore a 30 gg nel corso dell’anno solare con lo stesso committente • reddituale: che non comportano per il percettore un compenso complessivo superiore a 5 mila euro percepito nell’anno solare • Tali condizioni devono verificarsi entrambe, altrimenti si renderebbe applicabile la previsione del lavoro a progetto. • Sia per il Ministero del lavoro sia per l’INPS, tali prestazioni debbono essere riferite allo stesso committente e sono soggette a contribuzione qualora sia configurabile un rapporto di collaborazione coordinata (art. 50 del Tuir) Prestazioni di lavoro autonomo meramente occasionali e meramente occasionali • L’art. 2222 del codice civile definisce, così: • la prestazione resa con lavoro prevalentemente proprio o in modo del tutto autonomo, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. • I prestatori che svolgono attività meramente occasionali sono iscritti obbligatoriamente alla gestione separata, quando il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore ad 5 mila euro. Prestazioni occasionali di tipo accessorio • Sono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne. • Prestatori interessati sono: • • • • Disoccupati da oltre un anno Casalinghe, studenti e pensionati Disabili e soggetti in comunità di recupero Lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro