Datori di lavoro
• I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
• enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
• gruppi di imprese;
• associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
• fondazioni;
• enti di ricerca, pubblici e privati;
• organizzazioni e associazioni di categoria;
Requisito per assumere
• Il datore di lavoro che voglia assumere personale
mediante il contratto di lavoro di inserimento deve
essere in possesso di un preliminare requisito: deve
verificare di avere mantenuto in servizio almeno il 60%
dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto
a scadere nei 18 mesi precedenti.
• Limite: il presupposto non è richiesto laddove, nei 18
mesi precedenti all’assunzione del lavoratore, sia
venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
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Nel procedimento di verifica del
requisito non si computano:
• i lavoratori che si siano dimessi;
• i lavoratori licenziati per giusta causa;
• i lavoratori che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato
la proposta di rimanere in servizio con un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato;
• i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;
• i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato.
• Per lavoratori mantenuti in servizio si intendono tutti coloro ai quali
il rapporto di lavoro, durante lo svolgimento o alla scadenza, sia
stato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
•
Condizione per l’assunzione
• Condizione basilare è posta per l’assunzione con contratto
d’inserimento: l’adozione di un
• “Progetto individuale d’inserimento”.
• Progetto individuale d’inserimento
• Il Progetto individuale d’inserimento andrà definito dal datore di
lavoro, con il consenso del lavoratore.
• La sua finalità è quella di garantire l’adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore stesso ala contesto lavorativo.
• Il D. Lgs. n. 276/03 di riforma del lavoro prevede l’istituzione di un
“libretto formativo del cittadino” (art.2)
LIBRETTO PERSONALE DEL
LAVORATORE
• Tale è un libretto personale del lavoratore in cui sono registrate le
competenze acquisite:
•
•
•
•
le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato;
la formazione in contratto di inserimento
la formazione specialistica
la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed
effettuata da oggetti accreditati dalle regioni. Inoltre, sul libretto formativo
vanno iscritte anche le competenze acquisite in modo formale e informale
secondo gli indirizzi dell’Unione europea in materia di apprendimento
permanente, purchè riconosciute e certificate.
• L’art.55, comma 4, del D.Lgs n. 276/03 prescrive espressamente che “la
formazione effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro (relativo
al contratto di inserimento) dovrà essere registrata nel libretto formativo”.
CONTRATTO DI LAVORO
• Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro di durata
soggetto alla disciplina in via di principio del D. Lgs. n.
368/2001.
• Deroghe a tali principi possono arrivare dai
- contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali, ai quali è riconosciuta la possibilità di
fissare diverse previsioni.
Requisiti
•
Forma e contenuto
•
Durata
•
Il contratto di inserimento per avere
validità è stipulato in forma scritta e
contenere specificatamente
l’indicazione del progetto individuale
di inserimento.
•
Non inferiore a 9 mesi e non
superiore a 18 mesi, ma elevabile a
36 mesi qualora l’assunzione interessi
persone affette da un grave handicap
fisico, mentale o psichico.
Nel computo del limite massimo di
durata non si considerano i periodi
relativi
allo svolgimento dl servizio militare o
civile
all’estensione per maternità.
Il contratto non è rinnovabile tra le
stesse parti ed eventuali proroghe
sono ammesse entro il limite
massimo di durata (18 e 36 mesi).
•
•
•
•
In mancanza di forma scritta, si ha:
la nullità del contratto e
la trasformazione del rapporto di
lavoro in uno a tempo indeterminato.
•
•
•
Lavoro a progetto
•
LE CARATTERISTICHE DEL LAVORO A PROGETTO
•
Il lavoro a progetto rappresenta la formula contrattuale sostitutiva, in determinate
ipotesi, del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 409
n. 3 del codice di procedura civile.
La caratteristica principale del contratto in esame è data dalla necessità di
ricondurre la vasta gamma dei rapporti di collaborazione, oggi esistenti, a rapporti
specifici o programmi di lavoro o fasi di essi che, determinati dal committente,
devono essere poi gestiti in maniera autonoma da collaboratore.
•
•
•
•
•
L’attività del collaboratore deve svolgersi:
in funzione del risultato concordato tra le parti
in coordinamento con la organizzazione del committente
senza tener conto del tempo necessario per eseguire l’attività lavorativa utile al
conseguimento del risultato che s’intende ottenere.
Elementi specifici
• Indicazione della durata, determinata o determinabile,
della prestazione che il collaboratore deve svolgere;
• Indicazione del progetto o del programma di lavoro, o fasi
di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
• Il corrispettivo stabilito per la prestazione del collaboratore
ed i suoi criteri utilizzati per la sua determinazione;
• I tempi e le modalità relative al pagamento, oltre al
disciplina relativa ai rimborsi spese;
• Le forme con cui il lavoratore a progetto può coordinarsi
con il committente nell’eseguire la prestazione lavorativa e
che, comunque, non devono intaccare;
• Le eventuali misure da adottare per tutelare la salute e la
sicurezza del collaboratore a progetto.
LAVORO OCCASIONALE
• Nozione
• Il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che attua la delega conferita al
Governo dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30, ha inserito il concetto
di lavoro “occasionale” per due motivi:
• per sottrarlo al regime dei lavori a progetto
• con riferimento a prestazioni di lavoro definite “accessorie”
• Tipologie
• Sia per il Ministero del Lavoro (Circ. n. 1/2004) sia per l’INPS (Circ. n.
18/2005) il lavoro occasionale può essere, ulteriormente,
considerato di due tipi:
• Prestazioni occasionali di tipo collaborativo, di cui all’art. 61, comma
2, del D. Lgs. n. 276/03
• Prestazioni di lavoro autonomo meramente occasionale, di cui
all’art. 2222 c.c.
Prestazioni occasionali
• Art. 2222 e seg. C.c.
• La prestazione è riferita
ad attività autonoma
senza vincolo di
subordinazione.
• Il reddito, in quanto
occasionale, inquadrabile
nell’art. 67 TUIR
• Art. 61, 2 co., D Lgs n
276/03
• (nell’anno solare)
• Rese per non più di 30 gg
nei confronti dello stesso
committente
• Il compenso recepito pari
a 5mla mila euro
• Il reddito prodotto è
inquadrato nell’art. 50
TUIR
Prestazioni occasionali di tipo
collaborativo
• Il comma 2 dell’art. 61 del D. Lgs. N. 276/03 esclude dalla
regolamentazione del lavoro a progetto le prestazioni occasionali,
intendendo per tali, i rapporti secondo due condizioni:
• temporale: di durata complessiva non superiore a 30 gg nel corso
dell’anno solare con lo stesso committente
• reddituale: che non comportano per il percettore un compenso
complessivo superiore a 5 mila euro percepito nell’anno solare
• Tali condizioni devono verificarsi entrambe, altrimenti si renderebbe
applicabile la previsione del lavoro a progetto.
• Sia per il Ministero del lavoro sia per l’INPS, tali prestazioni debbono
essere riferite allo stesso committente e sono soggette a
contribuzione qualora sia configurabile un rapporto di
collaborazione coordinata (art. 50 del Tuir)
Prestazioni di lavoro autonomo meramente
occasionali e meramente occasionali
• L’art. 2222 del codice civile definisce, così:
• la prestazione resa con lavoro prevalentemente proprio
o in modo del tutto autonomo, senza vincolo di
subordinazione e senza alcun coordinamento con il
committente.
• I prestatori che svolgono attività meramente
occasionali sono iscritti obbligatoriamente alla gestione
separata, quando il reddito annuo derivante da tali
attività sia superiore ad 5 mila euro.
Prestazioni occasionali di tipo
accessorio
• Sono attività lavorative di natura meramente occasionale
rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque
non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di
uscirne.
• Prestatori interessati sono:
•
•
•
•
Disoccupati da oltre un anno
Casalinghe, studenti e pensionati
Disabili e soggetti in comunità di recupero
Lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in
Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro
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