Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Maria Angioy” Via Costituente, N°59 09013 CARBONIA (CI) R E G O LAM E N T O DI ISTITUTO Anno Scolastico 2013 - 2014 REGOLAMENTO DI ISTITUTO STRALCI DAI DECRETI DELEGATI Estratto dallo statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24/6/1998) artt. 1 – 6 INDICE REGOLAMENTO DI ISTITUTO.. 3 Art. 1 ORARIO DELLE LEZIONI 4 Art. 2 ENTRATA STUDENTI 4 Art. 4 RITARDI / USCITE ANTICIPATE. 5 Art. 5 SCIOPERI 6 Art. 6 INTERVALLI, CAMBI D’ORA E ORA DI STUDI INDIVIDUALI 6 Art. 7 USO DEI LABORATORI 6 Art. 8 DANNI 6 Art. 9 USO DEL TELEFONINO.6 Art. 10 USO DELL’ASCENSORE. 7 Art. 11 DIVIETO DI FUMO.6 Art.12 USCITE DIDATTICHE e VIAGGI D’ISTRUZIONE. 10 Art. 13 INFORTUNI E INCIDENTI 10 Art. 14 DOCENTI 11 Art. 15 RICEVIMENTO GENITORI 11 Art. 16 ATTIVITA’ INTEGRATIVE. 11 Art. 17 UTILIZZO DEI LOCALI 11 Art. 18 BIBLIOTECA D’ISTITUTO.. 11 Art. 19 ISCRIZIONE ALLA STESSA CLASSE PER LA TERZA VOLTA 12 ART. 20 ORGANO DI GARANZIA 12 Art. 21 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO.. 12 STRALCI DAI DECRETI DELEGATI 12 ASSEMBLEE STUDENTESCHE. 13 COMITATO STUDENTESCO.. 13 ASSEMBLEE DEI GENITORI 14 CONSIGLIO DI CLASSE. 14 CONSIGLIO DI ISTITUTO.. 14 GIUNTA ESECUTIVA. 14 COLLEGIO DEI DOCENTI 14 ORGANO DI GARANZIA. 15 Estratto dallo statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24/6/98) artt. 1 – 6. 10 15 Art. 1 Vita della comunità scolastica. 15 Art. 2 Diritti 15 Art. 3 DOVERI 16 Art. 4 DISCIPLINA. 16 Art. 5 IMPUGNAZIONI 17 Art. 6 DISPOSIZIONI FINALI 18 PREMESSA L’Istituto ANGIOY , nella totalità delle sue componenti, riconosce come proprio scopo il servizio che è chiamato a rendere nei confronti della collettività nella quale è inserito e dalla quale trae ragione d'essere. Le linee programmatiche generali saranno quelle di un concreto e costante impegno a garantire i valori democratici espressi dalla Costituzione italiana che pertanto si tradurranno nella prassi quotidiana. Nessuna norma del Regolamento può o potrà essere in ogni caso in contrasto con le disposizioni di legge, con quanto stabilito dal Contratto collettivo comparto scuola e con qualunque altra fonte di rango superiore al regolamento medesimo. Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto. Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana. Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali:regolamenti di classe, regolamenti specifici per l'utilizzo degli spazi attrezzati, regolamento del Comitato Studentesco, regolamento dell'Assemblea degli Studenti, procedure attuative. È inoltre possibile dotarsi di altri regolamenti specifici, compresi quelli per disciplinare l'assemblea di classe. Detti regolamenti sono redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica Art. 1 ORARIO DELLE LEZIONI a. L'orario delle lezioni e la durata dell'intervallo vengono indicati dal Collegio Docenti all'inizio di ogni anno scolastico e deliberati dal Consiglio di Istituto. Art. 2 ENTRATA STUDENTI a. Gli studenti possono entrare in istituto nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni, ma hanno accesso alle aule cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. b. E' considerato ingresso dell'Istituto, non il cancello, in quanto non sorvegliabile per mancanza di personale, ma le porte a vetri dell'accesso diretto all'edificio che saranno chiuse alle ore 8.35. L’ingresso degli alunni è dalle ore 8.25, suono della prima campana, alle ore 8.30, suono della seconda campana. c. Ogni eventuale ritardo dovrà essere giustificato il giorno successivo, anche se dovuto a problemi di trasporto. Dopo il terzo ritardo, lo studente sarà ammesso in classe solo se accompagnato. La puntualità è uno degli indicatori del voto di condotta, previsti nel nostro POF, pertanto, poiché i ritardi reiterati denotano mancanza di rispetto delle regole della scuola, influiranno negativamente sul voto di condotta. Art. 3 RITARDI e ASSENZE a. Gli studenti, qualora arrivino in ritardo o siano assenti, sono tenuti a giustificare. La giustificazione andrà esibita all'insegnante della prima ora. Se i ritardi si ripetono frequentemente il coordinatore di classe in accordo con la Presidenza o la Vicepresidenza provvederà ad avvertire la famiglia. Agli alunni maggiorenni è consentito autogiustificarsi, con il libretto. La Presidenza, comunque, si riserva di darne comunicazione alle famiglie Le assenze devono essere giustificate nel giorno di rientro a scuola o al massimo il giorno successivo, in caso contrario l’allievo dovrà ottenere dalla Presidenza l’autorizzazione ad essere ammesso in classe. Le assenze che superano i (D.P.R N° 1518 del 22/12/67)5 giorni devono essere giustificate allegando un certificato medico attestante l’idoneità a frequentare la scuola, oppure una dichiarazione preventiva in cui il genitore (o chi ne fa le veci) attesti sotto la propria responsabilità che l’assenza non è causata da malattia. b. Il ritardo o l’assenza va giustificata sul libretto rilasciato a inizio anno scolastico diversamente l’ammissione in classe è autorizzata dal docente o dalla Presidenza . c. La frequenza regolare alle lezioni è un diritto-dovere di ciascun alunno. Gli alunni, anche maggiorenni, saranno ricevuti alla seconda ora dal docente della classe. Al terzo ingresso alla seconda ora, saranno ammessi accompagnati. I docenti della classe dovranno verificare ed eventualmente informare il coordinatore che convocherà i genitori. d. La/e firma/e del/i genitore/i che giustificano l'alunno minorenne, devono essere depositate sul libretto in presenza del personale amministrativo. Non saranno accettate giustificazioni con firme diverse da quella/e depositata/e. e. Il docente coordinatore di classe segnalerà nei casi di assenze prolungate, ripetitive e sospette. E' facoltà del Dirigente Scolastico, quando lo ritenga necessario, convocare un genitore a motivare di persona le assenze. Le famiglie saranno periodicamente informate dal docente coordinatore delle assenze e dei ritardi. Art. 4 USCITE ANTICIPATE / INGRESSI ALLA 2° ORA a. Saranno consentite occasionali entrate e uscite fuori orario solo per valide, documentabili motivazioni . La Vicepresidenza si riserva di accordare autorizzazioni in casi eccezionali, (visite mediche, esami ospedalieri) solo se comprovati da dichiarazioni o prenotazioni da produrre possibilmente in anticipo. L’ingresso alla 2° ora sarà consentito ai minorenni su presentazione, al docente in classe, di giustificazione firmata da un genitore; per i maggiorenni firmata dall’alunno. Per le uscite anticipate i maggiorenni dovranno fare richiesta al docente dell’ora e presentarla alla Vicepresidenza. I minorenni potranno uscire solo se accompagnati da un genitore o chi ne fa le veci. b. Il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di classe può autorizzare per tutta la durata dell'anno scolastico, l'entrata in ritardo o l'uscita anticipata - per non più di 15 minuti -agli studenti che per frequentare l'Istituto sono obbligati a servirsi di mezzi di trasporto interurbani poco frequenti o limitati ad un sola corsa. La richiesta deve essere fatta ad inizio anno scolastico per iscritto, firmata da un genitore o dallo studente maggiorenne ed accompagnata da fotocopia degli orari dei mezzi di trasporto utilizzati. c. Validità anno scolastico Per procedere alla valutazione finale, allo studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. Pertanto il totale delle ore di assenza non deve essere superiore ad un quarto delle ore di lezione effettivamente programmate. In via del tutto eccezionale, la scuola ammette una“motivata e straordinaria deroga (del 20% ) al suddetto limite, solamente per assenze documentate e continuative, a condizione comunque che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Tale deroga può essere applicata per malattia prolungata e terapia certificate, per le assenze legate ad attività sportive praticate in categorie superiori, per la frequenza al Conservatorio e comunque, in qualunque caso eccezionale, a discrezione del C.di C. Art. 5 SCIOPERI a. In caso di scioperi annunciati, il Capo di Istituto deve preavvisare le famiglie delle possibili irregolarità che potranno subire le lezioni nel giorno previsto per lo sciopero. Qualora, in base all’attuale normativa Legge 146, il Capo di Istituto non sia in grado di dettagliare le modifiche di orario e gli alunni entrano a scuola, questi ultimi potranno uscire solamente all’ora prevista. In caso di modifica dettagliata di orario di lezioni, la notifica sul diario consente una uscita diversa dal consueto. Art. 6 INTERVALLI, CAMBI D’ORA E ORA DI STUDI INDIVIDUALI a. Durante l’intervallo gli studenti sono tenuti ad assumere un comportamento corretto nei confronti del personale adibito alla sorveglianza e nei confronti dei propri compagni. b. Al cambio dell’ora, gli studenti devono farsi trovare in aula; in caso contrario devono giustificare la loro non presenza che sarà valutata di volta in volta dal docente il quale se lo riterrà opportuno lo comunicherà alla Presidenza. c. I genitori degli studenti che non frequentano l’ora di religione, all'atto dell'iscrizione devono precisare se vogliono rimanere nell’aula degli studi individuali o uscire dall'istituto. La scelta è vincolante per l'intero anno scolastico. La scuola garantisce l'assistenza solo degli allievi che hanno scelto di rimanere nell'istituto; gli altri dovranno uscire dall'edificio. Art. 7 USO DEI LABORATORI a. Gli studenti possono entrare nei laboratori, solo se accompagnati dal docente. L’uso al di fuori dell’orario curriculare deve essere autorizzato dalla Presidenza o dalla Vicepresidenza che lo concederà se un insegnante tecnico si farà garante - con la sua assistenza - del corretto utilizzo degli strumenti da parte degli allievi Art. 8 DANNI a. In caso di danni, se individuati i responsabili, gli stessi saranno tenuti al risarcimento. b. Qualora non venga individuato il responsabile, tutta la classe sarà tenuta al risarcimento del danno. c. Nel caso il danno venga arrecato alle parti comuni, se non viene individuato il responsabile, tutti gli studenti saranno tenuti al risarcimento. Art. 9 USO DEL TELEFONINO a. E’ tassativamente vietato l’uso del telefonino durante le ore di lezione. In caso di furto o smarrimento, di questo e di qualsiasi altro oggetto, la scuola non risponde del danno. b. I docenti sono autorizzati a requisire telefonini attivati durante le loro ore di lezioni e a comunicarlo alla Presidenza o alla Vicepresidenza che provvederà ad informare i genitori. Gli apparecchi saranno restituiti alla fine delle lezioni giornaliere. c. Per la prima volta l’allievo verrà solo ammonito; alla seconda volta l’allievo verrà sospeso per un giorno. Art. 10 USO DELL’ASCENSORE a .L’uso dell’ascensore è riservato al personale dell’Istituto. b. Gli studenti infortunati o portatori di handicap potranno utilizzare l’ascensore solo se autorizzati dalla Presidenza ed accompagnati da personale preposto. Art. 11 DIVIETO DI FUMO Il presente regolamento è ispirato ad una finalità educativa e non coercitiva. (vedi nuova normativa) Art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 32 della Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico) Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico Circolare Min.San. 5/10/1976 n. 69 Direttiva PCM 14/12/1995 Circolare Min.San. 28/03/2001 n. 4 Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004 Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318 Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005 Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005 Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20 Legge 16/01/2003 n.3 art. 51 della L. 3 del 16/01/2003 DPCM 23/12/2003 Legge finanziaria 2005 Decreto Legislativo 81/2008 CCNL scuola 2006-2009 D.L. n. 81 del 9-04-2008 In particolare il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, entrato in vigore il 12/09/2013, recita testualmente: Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) 1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1bis. Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) e’ esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”. I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto. Art. 2. FINALITÀ La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di: - prevenire l'abitudine al fumo garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dei non fumatori; Art. 3. LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO - - Il divieto di fumo è esteso in tutti i locali dell’Istituto e, considerata la comprovata pericolosità del fumo passivo, in ottemperanza al D. Leg.vo 626/1994 e il DM 81/08, sulla base dei poteri disciplinari che sono prerogativa del Datore di lavoro, è comunque applicato per gli alunni il divieto assoluto di fumare durante le ore di attività didattica, con previsione anche di adeguate sanzioni disciplinari per chi non ottemperasse. Nei locali in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni: - divieto di fumo; - indicazione della norma che impone il divieto - sanzioni applicabili; - lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull’osservanza del divieto. Art. 4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO - In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo StatoRegioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto, con i seguenti compiti: vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica - notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare il responsabile designato al rispetto del divieto di fumo è la prof.ssa A. Marcus con la collaborazione dei proff. M. Congia e D. Pistis Tali collaboratori richiameranno i trasgressori all’osservanza del divieto e segnaleranno le infrazioni al Capo d’istituto di cui competenza è applicare le sanzioni. Art. 5 . SANZIONI E MULTE Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento (art. 3 comma a) e analogamente per gli alunni maggiorenni residenti con i genitori, altrimenti la notificazione verrà fata direttamente allo studente. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Sarà applicata la sanzione minima di 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di 55 euro se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale. I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell’ITCG “ G.M. Angioj” Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino l'art. 3 del presente regolamento saranno puniti con una sanzione disciplinare scritta. Art. 6. NORMA FINALE Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti Art.12 USCITE DIDATTICHE e VIAGGI D’ISTRUZIONE a. Durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e responsabile. b. Le visite aziendali e i viaggi di istruzione si possono effettuare di massima entro il 30 aprile. c. Le proposte di viaggi di istruzione già approvate dai rispettivi Consigli di Classe, devono essere presentate dai docenti accompagnatori in applicazione dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto, mediante appositi moduli compilati in ogni loro parte, disponibili presso l’Ufficio Didattico d. Il numero degli studenti partecipanti non deve essere inferiore ai 4/5 della classe. e. Il periodo di attuazione e le modalità di partecipazione sono proposti dal Consiglio di Classe e approvati dal Consiglio d’Istituto di anno in anno. f. Il Consiglio d’Istituto determina sulla base delle accertate disponibilità economiche i criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle iniziative. g. Il Consiglio di Classe nella persona del docente accompagnatore presenta le singole proposte che dovranno comprendere: motivazioni didattico - culturali, numero dei giorni previsti, programma delle attività del viaggio, elenco nominativi degli studenti partecipanti, docenti accompagnatori. h. La commissione gite verifica la corrispondenza dei dati delle proposte presentate, dopo di che procede all’acquisizione per ogni singola proposta di almeno tre preventivi di spesa. Art. 13 INFORTUNI E INCIDENTI a. Nel caso in cui durante le attività didattiche fuori e dentro la scuola si dovessero verificare degli incidenti, gli insegnanti presteranno tutte le cure del caso; se l’infortunio è grave, la scuola provvederà a chiamare i mezzi di pronto intervento per consentire il trasporto dell’infortunato nel più vicino ospedale. L’insegnante provvederà ad avvertire la famiglia e a segnalare l’accaduto alla segreteria che a sua volta trasmetterà la pratica all’assicurazione. b. Al fine di consentire alla scuola di adempiere agli obblighi relativi alla denuncia degli infortuni, le famiglie devono presentare la certificazione medica con relativa prognosi entro 24 ore dal momento in cui si è verificato l’incidente. c Nel caso la famiglia dovesse sostenere delle spese relative all’infortunio e/a cure mediche, deve conservare fatture e/o scontrini fiscali da consegnare in segreteria, per l’inoltro all’assicurazione che curerà l’eventuale risarcimento. d. Gli infortuni avvenuti durante le lezioni pratiche, le esercitazioni di laboratorio, di educazione fisica o in altre attività che si svolgono a scuola o fuori dalla scuola (se deliberate dagli Organi Collegiali), sono coperti da apposita polizza assicurativa. Art. 14 DOCENTI a. I Docenti preso atto della loro responsabilità civile nei riguardi degli studenti. La vigilanza deve essere intesa come salvaguardia dell’integrità fisica delle persone, degli arredi e dell’intera struttura. b. Il docente non deve consentire alla classe l’uscita dall’aula prima che suoni la campanella. c. I docenti devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. d. I docenti devono registrare assenze, controllare giustificazioni, segnalare al coordinatore di classe allievi inadempienti. e. Durante l’ora di lezione ogni insegnante vigila sugli studenti della propria classe ed autorizza l’uscita dall’aula di uno studente per volta solo per casi strettamente necessari. f. Il docente dell’ultima ora di lezione è tenuto a verificare che l’aula sia lasciata pulita ed in ordine, a sua volta quello della prima ora di lezione, se accerta che l’aula o il laboratorio non è sufficientemente pulito, è tenuto ad informare il Direttore dei Servizi Generali. Art. 15 RICEVIMENTO GENITORI Le modalità vengono comunicate all’inizio di ogni anno scolastico. Art. 16 ATTIVITA’ INTEGRATIVE a. Le attività integrative che comportano delle spese per la scuola, prima del loro svolgimento, devono essere autorizzate dal Consiglio d’Istituto. Art. 17 UTILIZZO DEI LOCALI a. I locali dell’Istituto per il normale svolgimento delle attività didattiche sono aperti tutti i giorni dalle ore 08.30 alle ore 14.00 il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18 b. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, la scuola è aperta dalle ore 08.00 alle ore 14.00 c. E’ vietata la distribuzione di volantini o altro materiale all’interno dell’edificio scolastico, salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. Art. 18 BIBLIOTECA D’ISTITUTO/ Libri in comodato a. Il prestito dei libri è limitato solamente a due testi e a un periodo di tempo di quindici giorni. b. E’ consentito il rinnovo del prestito per altri quindici giorni solo se il libro non è stato richiesto da altri. c. In caso di smarrimento del testo, l’utente è tenuto al risarcimento dell’intero costo aggiornato al prezzo del mercato attuale. d. Il prestito è consentito solo nelle ore di apertura della biblioteca, secondo le modalità stabilite dai responsabili. e. L’attività di prestito dei libri di testo cessa ogni anno scolastico al 31 maggio. Tutti i testi devono essere riconsegnati entro il 10 di giugno. E’ prevista la possibilità di prestito estivo per i docenti e per gli studenti di cui il docente di classe si renda garante. f. Gli studenti della classe quinta possono disporre dei testi fino alla conclusione degli esami di stato purché un docente della commissione d’esame faccia da garante, apponendo di proprio pugno la firma sulla scheda – prestito del libro. g La biblioteca è aperta di mattina secondo l’orario stabilito ad inizio anno.. Art. 19 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA STESSA CLASSE PER LA TERZA VOLTA a. I motivi di tale domanda devono essere assolutamente documentati. b. La domanda può essere accolta se: non esistono gravi motivi di carattere disciplinare; è avvenuto il pagamento delle tasse relative all’anno scolastico precedente Art. 20 PROCEDURE DI ELABORAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ a. Il Collegio Docenti elabora una proposta di patto che viene sottoposta al Consiglio di Istituto per l’approvazione. b. All’atto dell’iscrizione si propone alla famiglia la sottoscrizione dello stesso. Art. 21 ORGANO DI GARANZIA Per definire le eventuali sanzioni disciplinari, si terrà conto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. N° 249 del 24/06; Regolamento di modifica dello Statuto (D.P.R.235 /07). L'Organo competente di garanzia interno, composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un Docente designato dal Consiglio di Istituto, da un genitore (il Presidente del Consiglio di Istituto) e da un alunno (eletto nella Consulta provinciale), terrà conto che il potere disciplinare nei confronti dell'alunno ha il fine di garantire e tutelare l'integrità della prestazione didattica e, altresì, di rendere ciascun alunno responsabile del rispetto dei propri e degli altrui diritti e doveri. Gli interventi disciplinari saranno improntati al rispetto della personalità dell'alunno e alla tutela di tutte le componenti della comunità scolastica e sono finalizzati al recupero di comportamenti consapevolmente corretti e al miglioramento della partecipazione alla vita della comunità scolastica. La Commissione di Garanzia si riunisce entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso su convocazione del Presidente e, raccolti tutti gli elementi utili, decide entro 8 giorni dalla prima convocazione. La Commissione di Garanzia, su richiesta degli interessati, decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento contenuto nel D.P.R. n. 249/98 e successive modificazioni. Art. 22 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO a. Copia del presente regolamento deve essere consegnata ad ogni allievo della classe prima e ai ragazzi che si iscrivono la prima volta. Una copia sarà custodita in ogni registro di classe. I Docenti sono tenuti a farlo osservare e ad osservarlo per ciò che li riguarda. b. Ad ogni inizio d'anno scolastico, il Coordinatore di classe illustrerà agli studenti delle Classi prime e delle classi terze il contenuto del presente regolamento. C .Ogni modifica che si vorrà apportare deve essere approvata dal Consiglio d'Istituto. d. Copia del regolamento deve essere affisso alla Bacheca d’Istituto. STRALCI DAI DECRETI DELEGATI ASSEMBLEE STUDENTESCHE a. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea come da articoli 42-43-44 del D.P.R. 416/1974 e art. 13 del D.L. 297 del 16/04/1994. b. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto e si svolgono in locali forniti dalla scuola. c. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto e una di classe al mese, nel limite, la prima, di un numero di ore pari alla durata della giornata scolastica, la seconda, di due ore; l'assemblea di classe non può essere tenuta in concomitanza dell'assemblea d'Istituto; altra assemblea mensile potrà svolgersi fuori dall'orario scolastico. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (dal 1° maggio in poi). d. Alle assemblee d'Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali artistici, scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto. Durante l'assemblea di classe e di Istituto i docenti in orario sono comunque tenuti a garantire la sorveglianza. e. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del 50% più 1 del Comitato Studentesco o del 10% dell'intera studentesca, con richiesta scritta che specifichi, con almeno 15 giorni di anticipo, data di convocazione, luogo, ordine del giorno. Qualora fosse richiesta la partecipazione di esperti, la richiesta deve essere formulata sempre come sopra, ma con 5 giorni di preavviso in modo da permettere la convocazione del Consiglio d'Istituto che è l'organo deputato ad esprimersi in merito. Nel caso in cui l'assemblea sia richiesta dal comitato studentesco, si richiede che l' O.d.G. dell'assemblea sia approvato dalla metà più una delle classi. All'interno della singola classe l' O.d.G. si ritiene approvato se la metà più 1 degli studenti è favorevole; l'assemblea di classe è convocata su richiesta del 50% più 1degli studenti della classe con le stesse modalità dell'assemblea di Istituto (almeno 5 giorni di preavviso). f. La partecipazione all'assemblea di classe o di Istituto è obbligatoria. Durante lo svolgimento delle assemblee, è sospesa qualsiasi attività didattica. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, constatata l'impossibilità a svolgere l'assemblea, può ordinarne lo scioglimento. COMITATO STUDENTESCO a Il Comitato Studentesco di Istituto è espressione dei rappresentanti eletti nei consigli di classe ed è costituito da: uno studente delle classi prime, uno studente delle classi seconde, due studenti delle classi terze, due studenti delle classi quarte, due studenti delle classi quinte. b. Il comitato Studentesco, oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione dell'assemblea studentesca di istituto, funzione di garanzia per l'esercizio dei diritti dei partecipanti all'assemblea), può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Compatibilmente con la sua disponibilità e con le esigenze della scuola, il Dirigente Scolastico previa deliberazione del Consiglio d'Istituto e con preavviso di 5 giorni potrà consentire di volta in volta l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato Studentesco da tenersi fuori dall'orario di lezione. c. Il Comitato Studentesco redige un documento della riunione, che firmato da almeno il 50% più 1 dei suoi membri, va consegnato al Dirigente Scolastico e/o agli studenti riuniti in assemblea. ASSEMBLEE DEI GENITORI (Modalità di convocazione e svolgimento) a. I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea come da art. 45 del D.P.R. 416/74 e da art. 15 del D.L. 297/94. b. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto. c. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto. d. Le assemblee che si svolgono all'interno della scuola devono essere autorizzate dalla Presidenza e la richiesta di convocazione, con data, ora di svolgimento e relativo O.d.G,deve essere inoltrata almeno 5 giorni prima. CONSIGLIO DI CLASSE (Modalità di convocazione e svolgimento) a. Il consiglio di classe è regolato dall'art. 3 del D.P.R. 416/74 e dall'art. 15 del D.L. 297/94. b. E' convocato dal Dirigente Scolastico per sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza delle sue componenti. La richiesta scritta deve contenere: data, ora e O.d.G. c. Ai consigli di classe (fatta eccezione quelli degli scrutini) possono partecipare alla prima parte della seduta solo i docenti e i rappresentanti eletti; successivamente sono invitati a partecipare sia gli studenti sia i genitori. CONSIGLIO DI ISTITUTO (Modalità di convocazione e svolgimento) a. Il Consiglio d'Istituto è regolarmente convocato dal Dirigente Scolastico in base agli art. 5 - 6 del D.P.R. 416/74 e dagli art. 8 - 10 del D.L. 297/94. b. Il Consiglio d'Istituto si riunisce in via ordinaria con cadenza mensile. Le delibere del C.d.I. vengono affisse in bacheca. GIUNTA ESECUTIVA (Modalità di convocazione e svolgimento) a. E' costituita su espressione del Consiglio d'Istituto secondo le normative vigenti. b. E' convocata dal Dirigente Scolastico di norma con 5 giorni di preavviso. c. Prepara i lavori per il Consiglio d'Istituto. d. Esegue le delibere del Consiglio d'Istituto. COLLEGIO DEI DOCENTI (Modalità di convocazione e svolgimento) a. La convocazione è predisposta dal Dirigente Scolastico secondo il piano annuale delle attività. Su richiesta di un terzo dei componenti, o per altre motivazioni, possono essere convocati Collegi Docenti straordinari. Il Collegio Docenti deve essere convocato almeno 5 giorni prima. b. La seduta è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto. c. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. d. Le votazioni normalmente sono palesi, tranne per i casi previsti dalle normative. ORGANO DI GARANZIA a. La qualificazione e quantificazione verrà definita dal Consiglio d'Istituto. Estratto dallo statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24/6/98) artt. 1 – 6 Art. 1 Vita della comunità scolastica 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nelle diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell’ordinamento italiano. 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero. di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Art. 2 Diritti 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 3. Lo studente ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 4.Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 8. La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo – didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap; e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. Art. 3 DOVERI a. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. b. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale che chiedono per se stessi. c. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1. d. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. e. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. f. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Art. 4 DISCIPLINA a. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrorarle e il relativo procedimento secondo i criteri di seguito indicati. b. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento delle responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. c. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. d. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. e. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. f. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. g. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. h. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. i. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile il disposto del comma h. j. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola. k. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Art. 5 IMPUGNAZIONI a. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4 comma g, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art.328, comma 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. b. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma a è ammesso ricorso da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori della scuola media entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media. c. L'organo di garanzia di cui al comma b decide, su richiesta degli studenti della scuola superiore o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. d. Il Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. Art. 6 DISPOSIZIONI FINALI a. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella Scuola Media. b. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. c. E' abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.