SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA
LEGGE REGIONALE 13/2007 IN
MATERIA DI IMPIANTI TERMICI
Vercelli, 15 Dicembre 2014
Provincia di Vercelli
Sala del Polo di Educazione Ambientale
Via Alessandro Manzoni 8
SOMMARIO E TEMI TRATTATI
 Le principali novità introdotte dalla normativa statale e regionale
 Normativa Tecnica
 La procedura del Bollino Verde in Regione Piemonte
 Utilizzo degli strumenti informatici per lo svolgimento delle procedure
 Attività ispettiva sul territorio
NORMATIVA STATALE
Legge
D.P.R.
D.P.R.
D.Lgs.
D.Lgs.
D.P.R.
Legge
D.Lgs.
D.M.
10/91
412/93
551/99
192/05
311/06
74/13
90/13
152/06
37/08
Rendimento energetico
Manutenzione degli impianti termici
Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
Sicurezza impianti termici
NORMATIVA REGIONALE
L.R. 13/07
Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia
(Attuazione a livello regionale della direttiva 2002/91/CE)
D.G.R. 30 settembre 2008, n. 35-9702
Disposizioni attuative della L.R. 13/07 in materia di impianti termici
D.G.R. 4 agosto 2009, n. 43-11965
Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici
D.G.R. 4 agosto 2009, n. 45-11967
Disposizioni attuative in materia di impianti a fonte rinnovabili
NORMATIVA REGIONALE
D.G.R. 4 agosto 2009, n.46-11968 (1° Aprile 2010)
Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria.
Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni
attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi dell’art. 21,
comma 1, lettere a)b)e q) della L.R. 28 maggio 2007, n. 13
D.G.R. 27 aprile 2012, n. 85-3795
Proroga alla termoregolazione e contabilizzazione del calore (01.09.2014)
D.G.R. 02 agosto 2013, n. 78-6280
Proroga termini relativi all’adeguamento emissivo dei generatori di calore
D.G.R. 4 del 41-231 del 4 agosto 2014
Proroga al 31.12.2016 per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore
NORMATIVA REGIONALE
D.D. n. 52 del 12 marzo 2014
Metodologie per la misura , il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto
prodotte dagli impianti termici civili
D.G.R. n. 13-381 del 6 ottobre 2014
Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di
efficienza energetica
D.G.R. n. 27-514 del 3 novembre 2014
Integrazioni e rettifiche alla D.G.R. n. 13-381 del 6 ottobre 2014
DEFINIZIONE
Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti,
con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico
utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici
gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi
quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle
potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è
maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
(Rif. Legge 90/2013)
STRALCIO DI PIANO PER IL RISCALDAMENTO E IL
CONDIZIONAMENTO
•
Stralcio
Nuovo Stralcio di Piano per il Riscaldamento
Ambientale ed il Condizionamento
Le indicazioni contenute sono COGENTI a partire dall’entrata in vigore dello Stralcio di
Piano, in forza di quanto previsto all’art. 6, comma 5 della L.R. 43/2000. Ne consegue che
i contenuti delle domande di“permesso a costruire” o delle SCIA (Segnalazione certificata
di inizio attività) presentate dopo il 24/02/2007 devono essere conformi a quanto indicato
nel Piano Stralcio.
Non occorre pertanto esplicito recepimento dei contenuti del provvedimento all’interno dei
Regolamenti Edilizi comunali.
STRALCIO DI PIANO
GENERATORI DI CALORE : OBBLIGHI
I generatori di calore da installarsi in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti devono
avere:
1. rendimenti non inferiori a η ≥ 93
(quelli previsti per la classe “4 stelle”);
+ 2 log Pn
2. NOx ≤ a 80 mg/kWht (70 mg/kWht per generatori di calore con
potenza nominale Pn <35 kW alimentati a gas naturale o a GPL);
3.particolato fine (PM10)
≤10 mg/kWht
Nel caso di generatori di calore alimentati a gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel,
sarà possibile installare generatori con emissioni di ossidi di azoto (NOx) ≤120 mg/kWht se
sul mercato europeo non sono reperibili almeno tre produttori indipendenti di generatori di
calore con emissioni di NOx ≤80 mg/kWht
GENERATORI DI CALORE : OBBLIGHI
Nell’ambito delle attività finalizzate al controllo di efficienza energetica dei generatori di calore,
dal 01/01/2011 deve essere rilevato, in condizioni di potenza nominale, il valore delle emissioni
di Ossidi di Azoto (NOx) espresso in ppm e riferito al Gas secco e ad una concentrazione di
Ossigeno pari al 3%. I generatori di calore da installarsi in edifici
di
E’ fondamentale che l’operatore che effettua la misura, specifichi l’unità di misura utilizzata,
L’indicazione è ppm
ppm X 2,054 = mg/KWh
GENERATORI DI CALORE : DEROGHE
Negli interventi che prevedono la sostituzione di un generatore di calore esistente, possono
essere accettate deroghe ai livelli di rendimento previsti nei casi in cui la necessità di
scaricare i fumi di combustione in canne fumarie collettive ramificate (UNI 10640) o collettive
(UNI 10641) non permetta, per ragioni di sicurezza, l’installazione di generatori di calore in
grado di garantire le prestazioni energetiche previste.
In questi casi il generatore di calore installato dovrà essere caratterizzato da un rendimento,
in condizioni operative, non inferiore al valore indicato rispettivamente alle lettere b) e c)
dell’Allegato 5.
GENERATORI DI CALORE : DEROGHE
Lettera b)
Il valore minimo del rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica
effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, richiesto al generatore di
calore da installarsi con collegamento a canne fumarie collettive ramificate (UNI 10640) è
calcolabile mediante la seguente formula:
Ƞg = (87 + 2 Log Pn) (valore in %)
dove Log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza termica nominale del generatore. Per
valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW
GENERATORI DI CALORE : DEROGHE
Lettera c)
Il valore minimo del rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica
effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, richiesto al generatore di
calore da installarsi con collegamento a canne fumarie collettive (UNI 10641) è
calcolabile mediante la seguente formula:
Ƞg = (90 + 2 Log Pn) (valore in %)
dove Log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza termica nominale del generatore. Per
valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW
Legge 90 – 3 agosto 2013
Art. 17 bis - Requisiti degli impianti termici
1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere
collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla
regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
Legge 90 – 3 agosto 2013
Art. 17 bis - Requisiti degli impianti termici
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla
sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a
quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela
degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo
del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas
che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4
e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i
terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e
successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9ter».
GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA
UNI 10683:2012
Manutenzione degli apparecchi
Controllo
• operazioni finalizzate a constatare che lo stato dell’impianto sia conforme ai requisiti della
norma;
Manutenzione
• un procedimento inteso a ripristinare le condizioni di funzionamento dell’impianto a
seguito di un’avaria oppure per effetto del normale deterioramento indotto dall’uso.
GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA
UNI 10683:2012
Periodicità
 Libretto uso e manutenzione
 Prescrizioni del Progettista, dall’installatore o del manutentore
 Condizioni anomale di funzionamento
GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA
UNI 10683:2012
Procedura
 Verifica della documentazione cartacea
 Verifica visiva sicurezza impianto
 Verifica visiva sicurezza locale
 Controlli strumentali e visivi
 Compilazione rapporto
GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA
UNI 10683:2012
L’esame visivo riguarda :
 Canale da fumo
 Anomalie visibili dal tiraggio
 Regolatori di tiraggio
 Presenza di fuliggini
 Camera di raccolta
 Assenza di allacciamenti impropri
 Stato d’uso dei componenti dell’apparecchio
GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA
UNI 10683:2012
L’esame del locale di installazione comprende sempre :
 Volume minimo
 Materiali combustibili
 Prese d’aria
 Collegamenti elettrici ed idraulici
GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA
UNI 10683:2012
A fine lavori si controlla :
 L’efficienza delle prese d’aria
 Il corretto tiraggio
A FINE OPERAZIONI SI RILASCIA IL RAPPORTO DI
CONTROLLO E MANUTENZIONE
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI: Legge 11 dicembre 2012, n. 220
Possibilità di distacco dall’impianto centralizzato a condizione che non si arrechino notevoli
squilibri di funzionamento e aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso l’inquilino e
tenuto a concorrere al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria
dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
ATTENZIONE:
La Regione Piemonte con nota del 27.02.2013 ha ribadito il divieto di interventi finalizzati
alla trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti con generazione di calore
separata per singola unità abitativa (fatta eccezione per i casi di deroga previsti nello
Stralcio di Piano sul Riscaldamento).
Applicazione di sanzioni amministrative da € 5.000,00 a 15.000,00 per il
condomino che installa impianto individuale.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN
MATERIA DI IMPIANTI TERMICI
SOLARE TERMICO
Per gli edifici di nuova costruzione o in occasione ampliamenti di edifici esistenti, nuova
installazione o ristrutturazione di impianti termici, è obbligatoria l’installazione di impianti
solari termici integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare
almeno il 60 % del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di
acqua calda sanitaria dell’edificio.
Se il rispetto di tale obbligo è tecnicamente impossibile, il proprietario deve provvedere
all’integrazione energetica con fonte rinnovabile differente.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN
MATERIA DI IMPIANTI TERMICI
EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi
tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da
superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali
abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore
dell'apertura più alta.
Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere
concesse dal Sindaco.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN
MATERIA DI IMPIANTI TERMICI
EDIFICI ESISTENTI
• Negli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4 non possono
essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici
centralizzati ad impianti autonomi.
• In caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione di impianto
termico in edificio esistente deve essere effettuata la verifica delle prestazioni
energetiche dell’edificio al fine di individuare ed attuare, ove tecnicamente
possibile, gli interventi più idonei al rispetto del livello di prestazione previsto
dalla normativa vigente all’epoca di costruzione/autorizzazione.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN
MATERIA DI IMPIANTI TERMICI
EDIFICI ESISTENTI
Per gli edifici esistenti, la cui costruzione è stata autorizzata dopo il 18.07.1991 ed
entro il 30.06.2000, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione
dell’impianto termico e comunque entro il 1.9.2009, devono essere effettuati gli
interventi necessari per rendere operativa la termoregolazione e la contabilizzazione
del calore per singola unità abitativa, già obbligatoria per gli edifici che hanno
ottenuto il permesso di costruzione a partire dal 30.06.2000.
• Per gli edifici esistenti, la cui costruzione è stata autorizzata prima del 18.07.1991,
in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto
termico e comunque entro il 01.09.2014, (prorogato al 31/12/2016 ai sensi della
D.G.R. 41-231 del 4 agosto 2014) devono essere realizzati gli interventi necessari
per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la
termoregolazione del calore per singola unità abitativa.
D.G.R. 35-9702 DEL 30/09/2008
D.G.R. 35-9702 DEL 30/09/2008
OBBLIGHI INSTALLATORE
1. Rilascio della Dichiarazione di Conformità
2. Redazione del Libretto d’impianto
3. Redazione del rapporto di controllo di efficienza energetica
4. Prova del Rendimento di combustione
5. Eventuale nomina del Terzo Responsabile
6. Autorizzazione all’emissione in atmosfera di impianti termici civili
DM 37/2008
DECRETO N. 37 DEL 22 GENNAIO 2008
Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici (sintesi delle principali differenze rispetto alla Legge 46/90)
CAMPO DI APPLICAZIONE
Rispetto alla Legge 46/90 si ha un estensione dell’applicazione a tutti gli edifici per tutti
gli impianti, rimangono esclusi, come precedentemente, gli impianti totalmente
all’esterno e che non hanno collegamenti con edifici o loro pertinenze.
Se l’impianto è collegato ad una rete di distribuzione il decreto si applica a partire dal
punto di consegna.
Sia per gli impianti di riscaldamento (lett. c) che per gli impianti a gas (lett. e) vengono
incluse le opere di evacuazione dei fumi e delle condense, di ventilazione ed aerazione
dei locali.
DM 37/2008
DEFINIZIONI DM 37/2008
Punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende
disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di
immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente
Uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte
all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui
responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4
Ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso,
nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che
comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua
destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal
libretto di uso e manutenzione del costruttore.
DM 37/2008
IMPRESE ABILITATE
Sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione straordinaria degli impianti le imprese iscritte:
- nel registro delle imprese D.P.R. 07/12/1995, oppure:
- nell' Albo provinciale delle imprese artigiane Legge 8/8/1985 n. 443, se l'imprenditore
individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto
formale, è in possesso dei requisiti professionali specifici per il tipo di impianto. Il responsabile
tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni
altra attività continuativa.
Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate
all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi
esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il
responsabile possiede i requisiti previsti.
DM 37/2008
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
Nel caso in cui si abbia un diploma di scuola superiore il periodo da trascorrere alle
dipendenze di un’impresa del settore passa da uno a due anni tranne che per il
settore degli impianti idrosanitari.
Nel caso in cui si abbia un attestato di formazione professionale il periodo da
trascorrere alle dipendenze di un’impresa del settore passa da due a quattro anni
tranne che per il settore degli impianti idrosanitari. Il titolare, i soci e i collaboratori
familiari conseguono comunque i requisiti dopo un periodo di sei anni di collaborazione
tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa stessa
DM 37/2008
DECRETO MINISTERIALE N. 37 DEL 22 GENNAIO 2008
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
Il progetto è sempre richiesto, anche per gli impianti idrosanitari (lettera d).
Nei seguenti casi deve essere redatto da un professionista iscritto all’albo:
Impianti di riscaldamento
Canne fumarie collettive e ramificate
Impianti di climatizzazione
Potenzialità ≥ 40.000 frigorie/h (160.000 btu)
Impianti a gas
Potenzialità ≥ 50 kW
Impianti di riscaldamento
Canne fumarie collettive
In tutti gli altri casi il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico
dell’impresa installatrice.
I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché
AT tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’intervento, con
una relazione
particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da
utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
DM 37/2008
DECRETO MINISTERIALE N. 37 DEL 22 GENNAIO 2008
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto ed i
riferimenti ad altre certificazioni.
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità si
riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto
della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di conformità e nel
progetto è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia reperibile può
essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza rilasciata da un professionista che
ha esercitato per almeno 5 anni nel settore di pertinenza.
Nel caso di impianti che non richiedono il progetto da parte di professionisti abilitati, la
dichiarazione
AT di rispondenza può essere rilasciata da un soggetto che ricopre, da
almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata, operante nel
settore a cui si riferisce la dichiarazione.
DM 37/2008
DM 37/2008
D.M. 37/08 e D.Lgs. 128/10
Il D.Lgs. 128/10 ha introdotto che nel corso delle verifiche finalizzate
alla dichiarazione di conformità, per gli impianti di potenzialità superiore a
35 kW, l’installatore verifica e dichiara anche che l’impianto è
conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 ed è
idoneo a rispettare i valori limite di cui all’articolo 286 del D.Lgs. 152/06
e smi. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un
atto allegato alla dichiarazione di conformità, e messo a disposizione
del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto da
parte dell’installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
(riferimento D.Lgs. 152/06 e smi art. 284 comma 1 )
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda
per usi igienici sanitari
ART. 1 Ambito di intervento e finalità
Il decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti
professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza
degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di
climatizzazione, ai sensi all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192.
I criteri generali di cui sopra si applicano all’edilizia pubblica e privata.
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74
ART. 2 Definizioni
ART. 3 Valori massimi della temperatura ambiente
ART. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
ART. 5 Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli
impianti termici
ART. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il
controllo e la manutenzione degli impianti termici
ART. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
ed estiva
ART. 8 Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici
ART. 9 Ispezioni sugli impianti termici
ART. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome
ART. 11 Sanzioni
Art. 12 Abrogazioni
Art. 13 Copertura finanziaria
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74
Art. 6.
Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la
conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva.
1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il
rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al
responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo.
La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità
immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in
locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale
tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di
più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde
delle predette attività degli impianti.
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74
2.In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al
comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente
conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma.
Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario
affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa
vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi
nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la
predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei
condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta incarico al delegante,
fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da
inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni
lavorativi dal termine dei lavori.
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74
3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato
rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di
sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte
del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi
dell'articolo 11, deve essere redatto informa scritta contestualmente all'atto di
delega.
4.Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in
forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al
momento dell‘atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa,
indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla
sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un
regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita
delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro
10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In
assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo
responsabile decade automaticamente.
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74
5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per
territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato:
a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
b)della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni
lavorativi;
c)della decadenza di cui al comma 4 , entro i due successivi giorni
lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità
dell'impianto
6.Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può
ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di
sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n.37, per le sole attività di manutenzione, e la
propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti
del codice civile.
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74
7. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350kW,
ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile
deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di
gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n.207, nelle categorie
OG11, impianti tecnologici, oppure OS28.
Art 287 D. Lgs. 152/2006
Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, il
terzo responsabile deve essere in possesso di patentino di secondo grado per
l’abilitazione alla conduzione degli impianti termici.
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74
Art. 7.
Controllo e manutenzione degli impianti termici
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono
essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008,
n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni
tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice
dell’impianto ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o
queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto
termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la
periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello
elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74
Art. 7.
Controllo e manutenzione degli impianti termici
3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti
dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili
né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le
prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico
elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle
rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente
o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica
del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto
da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle
cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74
Art. 7.
Controllo e manutenzione degli impianti termici
5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono
essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. In caso di trasferimento
a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unità immobiliare i libretti di impianto devono
essere consegnati all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di
cui all’articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie
impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che
li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma
restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni.
I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in
cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in
modo economicamente conveniente.
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74
Art. 8
Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici
1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su
impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10
kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12
kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura
centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove
previsti.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di
efficienza energetica, come individuati all’Allegato A del presente decreto.
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74
Art. 8
Controllo dell’ efficienza energetica degli impianti termici
3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per
esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare
l’efficienza energetica.
4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla
effettuazione dei controlli di cui al comma 3.
5. Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a
redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come
indicato nell’Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al
responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo
7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzo
indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza
indicata all’Allegato A
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74
Art. 8
Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici
6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima
potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale
funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non
inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del presente decreto.
7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati
rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non
riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti
entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. In Regione Piemonte fare
riferimento ai limiti fissati dall’Allegato I della D.G.R. 35-9702
8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati
rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto sono
comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74
Art. 8
Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici
9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di
controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza
energetica siano peggiori del 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo
avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione
iniziale (con una tolleranza del 5%). Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo
avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
10. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato
che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica non rientrano nelle
tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il
piano di manutenzione definito dal fabbricante.
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74
Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie
competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono
i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel
presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e,
nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni
interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla
costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento
dei propri compiti.
D.G.R. n.13-381 del 6 ottobre 2014 (B.U.R. Piemonte 9 ottobre 2014) “Disposizioni
operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione
del d.lgs.192/2005 e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto
di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica.”
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74
Art. 10
Competenze delle Regioni e delle Province Autonome
4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9,
provvedono a:
a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli
Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i
distributori di combustibile;
b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli
attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei
soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché́ avviare
programmi di verifica annuale della conformità̀ dei rapporti di ispezione;
d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.
D.G.R. 13- 381 del 6 OTTOBRE 2014
il Catasto degli Impianti Termici (CIT) sostituisce il Sistema Informativo di Gestione
degli Impianti Termici (SIGIT);
*15 ottobre 2014: data di entrata in vigore dei nuovi modelli di Libretto di impianto e di
Rapporto di controllo della Regione Piemonte
* 60 giorni per la trasmissione per via telematica del rapporto di controllo di efficienza
energetica e dei dati del libretto di impianto nel CIT (fatta eccezione per la prima fase
di implementazione, 90 giorni), invio in forma massiva, entro il 15 marzo 2015;
D.G.R. 13- 381 del 6 OTTOBRE 2014
Integrazioni richieste dalla Regione Piemonte nel rispetto art. 3 comma 3 del DM
10/02/2014
Libretto di Impianto
i dati del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) relativi all’immobile
D.P.R.74/2013
art. 10 comma 4
lettera B SICEE
POD (Point of delivery) dell’ energia elettrica
D.lgs. 192/2005 e s.m.i. art.9 comma
3 lettera b
PDR (Punto di riconsegna) del gas naturale
Modelli dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica integrato, allegato 2: il
campo per la misura degli NOx (ai sensi della Determinazione del Dirigente del Settore
Risanamento Acustico, Elettromagnetico e Atmosferico e Grandi Rischi ambientali 12
marzo 2014 n.52).
D.G.R. 13- 381 del 6 OTTOBRE 2014
Semplificazioni con il passaggio dal SIGIT al CIT
A PARTIRE DAL 15 NOVEMBRE 2014
AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI
LIBRETTO E RAPPORTI
ACCESSIBILI AI CITTADINI
CORSI DI FORMAZIONE
E REQUISITI DM 37/2008
♦ gli operatori non si recano più in Camera di Commercio a firmare il disciplinare
A PARTIRE DAL 15 OTTOBRE 2014 CODICE IMPIANTO E BOLLINO
DEMATERIALIZZATI
♦ gli operatori non si recano più in Provincia a ritirare bollini e codici impianto
CATASTO IMPIANTI TERMICI
Catasto Impianti Termici (CIT)
♦ Operativo sul portale www.sistemapiemonte.it
♦ Richiede la connessione alla rete internet
♦ Richiede l’uso delle credenziali (certificato digitale)
♦ Richiesta la casella di email
♦ Richiede l’installazione del plugin Adobe Reader 9.1 o superiore
CATASTO IMPIANTI TERMICI
IMPIANTI E RESPONSABILITA’
Esercizio
Responsabile impianto
Controllo e manutenzione
Controllo di efficienza energetica
Manutentori e Installatori
Accertamento/ispezione
Autorità competente alle ispezioni
CATASTO IMPIANTI TERMICI
UTENTI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Installatori
Manutentori
Responsabili di impianto (proprietari, occupanti)
Amministratori di condominio
Terzi responsabili
Regione Piemonte
Autorità competenti della PA
Ispettori
CAT (Centri di Assistenza Tecnica per l’Artigianato))
CATASTO IMPIANTI TERMICI
FUNZIONI
♦ Accreditamento utenti
♦ Assegnazione e verifica codice impianto
♦ Acquisizione e verifica bollini
♦ Compilazione digitale del libretto di Impianto
♦ Compilazione digitale ed invio dei rapporti di controllo
♦ Subentro manutentore/installatore/responsabile
♦ Assunzione o revoca di responsabilità da parte del terzo responsabile
♦ Delega ai CAT per la compilazione della documentazione impiantistica
♦ Consultazione impianti
♦ Import massivo allegati
♦ Ispezioni
CATASTO IMPIANTI TERMICI
Acquisizione Codice Impianto
Selezionando dal menu la voce “Acquisisci Cod. Impianto” si accede alla finestra
Ricerca codici nella quale è possibile ricercare il codice impianto inserendo i dati relativi al
manutentore (Codice Fiscale o Codice REA) oppure indicando il codice impianto che si
vuole ricercare.
.
CATASTO IMPIANTI TERMICI
Dopo aver inserito i criteri è possibile effettuare la ricerca premendo il pulsante
RICERCA/INSERIMENTO.
Se nella pagina di ricerca sono stati indicati i dati dell’impresa (Codice REA o Codice
fiscale/Partita IVA), viene visualizzato l’elenco delle transazioni di acquisizione dei codici
impianto rilasciati all’impresa indicata.
Se nella pagina di ricerca è stato indicato i solo codice impianto, viene visualizzato una unica
riga indicante i dati relativi alla transazione di acquisizione effettuata.
Da questa finestra è possibile:
- acquisire nuovi codici
- verificare quali codini impianto non risultano ancora (su CIT) assegnati ad alcun impianto
CATASTO IMPIANTI TERMICI
Per acquisire nuovi codici impianto occorre premere il pulsante ACQUISISCI
CODICI che permette di accedere alla finestra Assegnazione Codici Impianto
Attenzione: l’acquisizione dei codici impianto avviene per quantità multiple di 10.
CATASTO IMPIANTI TERMICI
.
Acquisizione
Codice Bollino
Per i Codici Bollino si procede in assoluta analogia con quanto descritto per i Codici
Impianto.
Selezionando la voce “Acquisisci Cod. Bollino” si visualizza la pagina di ricerca dei
bollini.
E’ possibile effettuare la ricerca indicando il codice REA o il codice fiscale dell’impresa a cui
sono stati assegnati, in alternativa si può ricercare esattamente un codice bollino.
Attenzione: nel caso di utente con ruolo MANUTENTORE il sistema non passa dalla pagina
di ricerca ma porta immediatamente all’elenco dei bollini verdi da lui acquisiti.
CATASTO IMPIANTI TERMICI
dei bollini verdi da lui acquisiti.
Dopo aver inserito i criteri è possibile effettuare la ricerca premendo il pulsante
.
RICERCA/INSERIMENTO.
Se nella pagina di ricerca sono stati indicati i dati dell’impresa (Codice REA o Codice
fiscale/Partita IVA), viene visualizzato l’elenco delle transazioni di acquisizione dei bollini
rilasciati all’impresa indicata.
Se nella pagina di ricerca è stato indicato il solo codice bollino, viene visualizzata una unica
riga indicante i dati relativi alla transazione di acquisizione effettuata.
CATASTO IMPIANTI TERMICI
dei bollini verdi da lui acquisiti.
Da questa finestra è possibile:
. - acquisire nuovi bollini
Acquisisci codici bollino
Per acquisire nuovi codici bollino occorre premere il pulsante ACQUISISCI BOLLINI che
permette
di accedere alla finestra Assegnazione bollini
CATASTO IMPIANTI TERMICI
dei bollini verdi da lui acquisiti.
Per assegnare un range di bollini ad un manutentore, è necessario indicare prima i dati del
manutentore
e
premere
il
pulsante
CERCA
(nel
caso
di
ruolo
MANUTENTORE/INTALLATORE i campi sono già pre-valorizzati).
Assegnazione bollini
Normalmente, l'impresa viene identificata attraverso il suo Codice REA, oppure attraverso la
sua Partita IVA.
I campi ‘data consegna’ e ‘acquisiti da’ vengono popolati da sistema con la data attuale e il
Codice Fiscale è quello della persona che si è autenticata al sistema
Impianti
Questa funzionalità è disponibile per tutti gli utilizzatori del sistema ma in base ai ruoli utente
si possono fare solo alcune operazioni; consente la gestione delle fasi di censimento
dell'impianto, predisposizione e consolidamento del Libretto d’impianto.
Selezionando la voce Impianti si visualizza la pagina di ricerca dove è possibile indicare
più criteri che verranno applicati in modalità AND (ovvero saranno presentati i dati che
soddisfano tutti i criteri immessi) .
CATASTO IMPIANTI TERMICI
dei bollini verdi da lui acquisiti.
Assegnazione bollini
CATASTO IMPIANTI TERMICI
dei bollini verdi da lui acquisiti.
Dopo aver indicato i criteri di ricerca desiderati premere il pulsante
RICERCA/INSERIMENTO.
Il profilo VALIDATORE/ISPETTORE/CONSULTATORE visualizza tutti gli impianti caricati a
sistema; il profilo MANUTENTORE/INSTALLATORE/RESPONSABILE/RESPONSABILE
IMPRESA/ TERZO RESPONSABILE visualizza solo gli impianti che hanno in carico o per cui
sono
stati
nominati
manutentori/installatori/responsabili/responsabili
impresa/terzi
responsabili.
NOTA: Non è possibile effettuare la ricerca degli impianti su tutta la Provincia, ma è richiesta
la specifica del Comune.
Elenco impianti
Viene presentato l’elenco con gli impianti che rispondono ai criteri di ricerca impostati.
CATASTO IMPIANTI TERMICI
dei bollini verdi da lui acquisiti.
CATASTO IMPIANTI TERMICI
dei bollini verdi da lui acquisiti.
a Inserire nuovo impianto
Da qui è possibile :
- Modificare un impianto
- Visualizzare le informazioni di dettaglio di un impianto
- Eliminare un impianto: questa operazione è possibile solo se non è mai stato creato un
Libretto di impianto in stato Consolidato
- Accedere all’elenco dei rapporti di controllo associati all’impianto
- Accedere alle ispezioni eseguite sull’impianto
Queste funzionalità sono disponibili solo in base al ruolo utente:
Modulo PDF del Libretto
Il libretto dell’impianto viene redatto direttamente su un modulo PDF editabile; tale modulo si
apre, sulla medesima pagina del browser, non appena un utente abilitato seleziona il pulsante
‘inserisci/modifica libretto’.
Il modulo è composto da una prima pagina contenente l’indice delle diverse sezioni/schede;
selezionando una delle voci dell’indice è possibile portare il focus direttamente sulla
sezione/scheda desiderata.
CATASTO IMPIANTI TERMICI
dei bollini verdi da lui acquisiti.
CATASTO IMPIANTI TERMICI
dei bollini verdi da lui acquisiti.
CATASTO IMPIANTI TERMICI
dei bollini verdi da lui acquisiti.
ASSISTENZA UTENTI
Per informazioni sull'uso della procedura informatica, ad esempio
accreditamento e accesso al sistema, funzionalità disponibili, modalità di
compilazione campi del rapporto di controllo, è possibile contattare l'Help Desk
del Portale Sistema Piemonte al numero 011-0824848, o scrivere una e-mail a
[email protected]
Il servizio è attivo da lunedì a giovedì, dalle ore 9.00 alle 17.00, il venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 16.00.
L'assistenza al CIT fornisce aiuto sull'uso dell’applicativo a partire dal
momento in cui il proprio certificato digitale è stato correttamente
installato sul pc in uso.
L'installazione del certificato digitale e la configurazione del computer sono a
carico del manutentore.
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale delle imprese qualificate al
rilascio del bollino verde, sono necessari i seguenti requisiti:
1. iscrizione dell’impresa al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese
Artigiane e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 1, e
dall’art. 4 del D.M. 37/2008 per l’installazione degli impianti di cui all’art.
1, comma 2, lettere c) ed e) del D.M. 37/2008;
2. sottoscrizione del disciplinare di cui all’allegato III della D.G.R. n. 35-9702
del 30 settembre 2008, modificato dalla D.G.R. n. 13-11468 del 25 maggio
2009, recante disposizioni attuative della L.R. 13/2007, da parte del
titolare o legale rappresentante dell’impresa;
3. partecipazione, da parte del responsabile tecnico dell’impresa, al
seminario di aggiornamento organizzato da una Provincia piemontese.
Le istanze dovranno essere presentate agli sportelli dell’Albo Imprese Artigiane, o presso
le sedi decentrate:
Iscrizione all’elenco
I dati dell’impresa saranno inseriti nell’elenco a seguito dell’istruttoria
diretta a verificare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 della L.R.
13/2007 (iscrizione all’Albo delle ImpresemArtigiane, sottoscrizione del
disciplinare, frequenza corso da parte del responsabile tecnico).
Qualora fosse verificata la mancanza anche di un solo requisito, l’impresa
sarà invitata a regolarizzare l’istanza; in caso di mancata regolarizzazione,
entro il termine indicato, l’istanza sarà respinta con provvedimento del
dirigente.
Modifiche/cancellazioni
Le modifiche o le cancellazioni dall’elenco possono avvenire a seguito di:
• segnalazioni (da parte di ARPA, Regione, Provincia, Comune);
• d’ufficio, attraverso il confronto con l’elenco relativo alle variazioni
presentate al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane.
Allegato III
Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Via San Francesco da Paola, 24 10123 TORINO
RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE AL RILASCIO DEL BOLLINO VERDE
Il sottoscritto _________________________________ nato a. ___________________________________________ residente a
_________________________________ C.F.___________________________________________ CHIEDE che l’impresa
__________________________________________________________________ sia qualificata al rilascio del “bollino verde” previsto
dall’art. 10 della legge regionale 13/2007 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia, allegando alla presente richiesta il
disciplinare previsto dall’articolo 11 della citata legge. A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni
DICHIARA di formulare domanda in qualità di legale rappresentante dell’impresa _______________________________________ Partita
I.V.A. ______________________ con sede in via __________________________________________________ Comune di
____________________________Provincia __________ tel. _____________________________________ Fax _____________________
e-mail _________________________________________________________________ iscritta, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del d.m.
22.1.2008, n. 37, alla C.C.I.A.A. della Provincia di _____________ al Registro delle Imprese n° ________________ all’Albo delle Imprese
Artigiane n° ___________________ e dichiara altresì che il responsabile tecnico _______________________________ C.F. n.
______________________________________
della suddetta impresa ________________________ ha partecipato al seminario
organizzato dalla Provincia di
__________________________________________in data __________________
conseguendo
l’attestato n.
_______________________________ Il richiedente acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini
istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”.
Luogo e data
Firma (per esteso e le ggibile)____________________________
Ai sensi dell’art. 38 d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non è soggetta ad autenticazione se all’istanza è allegata la fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore.
Ai fini della presentazione della presente istanza devono essere pagati l’imposta
di bollo e i diritti di segreteria secondo le modalità specificate sui siti internet della
Regione, delle Province e della CCIA di Torino.
DISCIPLINARE
Lo scrivente, con la sottoscrizione del presente disciplinare, si impegna inoltre ad osservare e a fare rispettare
da eventuali dipendenti e collaboratori, quanto segue:
1. a rilevare, all’atto della prima messa in funzione di un impianto termico di nuova installazione o sottoposto a
ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, i
parametri di combustione, a compilare il libretto di impianto o di centrale e ad inviare alla Provincia entro 60
giorni la scheda identificativa dell’impianto unitamente al rapporto di controllo di cui agli allegati F e G al d. lgs.
192/05 e s.m.i.;
2. a trasmettere al Comune nel caso di impianti termici al servizio di edifici di civile abitazione ed alla Provincia
in tutti gli altri casi, nei novanta giorni successivi all'intervento di installazione o di modifica di un impianto
termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di 35 kW, il modulo di denuncia di cui alla parte I
dell'Allegato IX alla parte quinta del d. lgs 152/06;
3. a rilasciare all’utente il rapporto di controllo e manutenzione dell’impianto termico, debitamente compilato,
con la segnalazione di eventuali anomalie dell’impianto alle voci “osservazioni”, “raccomandazioni” e
“prescrizioni”;
4. ad apporre una sezione del “Bollino Verde” sulla copia del rapporto di controllo tecnico destinata all’utente e
un’altra sulla propria copia2;
5. a comunicare eventuali nomine (o revoche) come terzo responsabile di impianto termico;
6. a comunicare eventuali cambiamenti relativi al responsabile tecnico (trasferimenti, cessazione d’incarico…);
7. a rinnovare il presente disciplinare indicando un nuovo responsabile tecnico che risulti in possesso
dell’attestato di partecipazione ad un seminario di aggiornamento, come previsto dall’art. 11, comma 3 della l. r.
13/2007.
2 Ai sensi del paragrafo 16 della Disciplina attuativa, fino alla data del 15 ottobre 2012, chi intende utilizzare le modalità di
trasmissione cartacea del bollino verde, entro sessanta giorni dalla compilazione, deve trasmettere una terza sezione dello
stesso alla Provincia competente che provvede al caricamento dei dati sul sistema informativo.
Grazie per l’attenzione.
Grazie per l’attenzione!
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Diapositiva 1 - Provincia di Vercelli