SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI Vercelli, 15 Dicembre 2014 Provincia di Vercelli Sala del Polo di Educazione Ambientale Via Alessandro Manzoni 8 SOMMARIO E TEMI TRATTATI Le principali novità introdotte dalla normativa statale e regionale Normativa Tecnica La procedura del Bollino Verde in Regione Piemonte Utilizzo degli strumenti informatici per lo svolgimento delle procedure Attività ispettiva sul territorio NORMATIVA STATALE Legge D.P.R. D.P.R. D.Lgs. D.Lgs. D.P.R. Legge D.Lgs. D.M. 10/91 412/93 551/99 192/05 311/06 74/13 90/13 152/06 37/08 Rendimento energetico Manutenzione degli impianti termici Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera Sicurezza impianti termici NORMATIVA REGIONALE L.R. 13/07 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia (Attuazione a livello regionale della direttiva 2002/91/CE) D.G.R. 30 settembre 2008, n. 35-9702 Disposizioni attuative della L.R. 13/07 in materia di impianti termici D.G.R. 4 agosto 2009, n. 43-11965 Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici D.G.R. 4 agosto 2009, n. 45-11967 Disposizioni attuative in materia di impianti a fonte rinnovabili NORMATIVA REGIONALE D.G.R. 4 agosto 2009, n.46-11968 (1° Aprile 2010) Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere a)b)e q) della L.R. 28 maggio 2007, n. 13 D.G.R. 27 aprile 2012, n. 85-3795 Proroga alla termoregolazione e contabilizzazione del calore (01.09.2014) D.G.R. 02 agosto 2013, n. 78-6280 Proroga termini relativi all’adeguamento emissivo dei generatori di calore D.G.R. 4 del 41-231 del 4 agosto 2014 Proroga al 31.12.2016 per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore NORMATIVA REGIONALE D.D. n. 52 del 12 marzo 2014 Metodologie per la misura , il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili D.G.R. n. 13-381 del 6 ottobre 2014 Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica D.G.R. n. 27-514 del 3 novembre 2014 Integrazioni e rettifiche alla D.G.R. n. 13-381 del 6 ottobre 2014 DEFINIZIONE Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. (Rif. Legge 90/2013) STRALCIO DI PIANO PER IL RISCALDAMENTO E IL CONDIZIONAMENTO • Stralcio Nuovo Stralcio di Piano per il Riscaldamento Ambientale ed il Condizionamento Le indicazioni contenute sono COGENTI a partire dall’entrata in vigore dello Stralcio di Piano, in forza di quanto previsto all’art. 6, comma 5 della L.R. 43/2000. Ne consegue che i contenuti delle domande di“permesso a costruire” o delle SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) presentate dopo il 24/02/2007 devono essere conformi a quanto indicato nel Piano Stralcio. Non occorre pertanto esplicito recepimento dei contenuti del provvedimento all’interno dei Regolamenti Edilizi comunali. STRALCIO DI PIANO GENERATORI DI CALORE : OBBLIGHI I generatori di calore da installarsi in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti devono avere: 1. rendimenti non inferiori a η ≥ 93 (quelli previsti per la classe “4 stelle”); + 2 log Pn 2. NOx ≤ a 80 mg/kWht (70 mg/kWht per generatori di calore con potenza nominale Pn <35 kW alimentati a gas naturale o a GPL); 3.particolato fine (PM10) ≤10 mg/kWht Nel caso di generatori di calore alimentati a gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel, sarà possibile installare generatori con emissioni di ossidi di azoto (NOx) ≤120 mg/kWht se sul mercato europeo non sono reperibili almeno tre produttori indipendenti di generatori di calore con emissioni di NOx ≤80 mg/kWht GENERATORI DI CALORE : OBBLIGHI Nell’ambito delle attività finalizzate al controllo di efficienza energetica dei generatori di calore, dal 01/01/2011 deve essere rilevato, in condizioni di potenza nominale, il valore delle emissioni di Ossidi di Azoto (NOx) espresso in ppm e riferito al Gas secco e ad una concentrazione di Ossigeno pari al 3%. I generatori di calore da installarsi in edifici di E’ fondamentale che l’operatore che effettua la misura, specifichi l’unità di misura utilizzata, L’indicazione è ppm ppm X 2,054 = mg/KWh GENERATORI DI CALORE : DEROGHE Negli interventi che prevedono la sostituzione di un generatore di calore esistente, possono essere accettate deroghe ai livelli di rendimento previsti nei casi in cui la necessità di scaricare i fumi di combustione in canne fumarie collettive ramificate (UNI 10640) o collettive (UNI 10641) non permetta, per ragioni di sicurezza, l’installazione di generatori di calore in grado di garantire le prestazioni energetiche previste. In questi casi il generatore di calore installato dovrà essere caratterizzato da un rendimento, in condizioni operative, non inferiore al valore indicato rispettivamente alle lettere b) e c) dell’Allegato 5. GENERATORI DI CALORE : DEROGHE Lettera b) Il valore minimo del rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, richiesto al generatore di calore da installarsi con collegamento a canne fumarie collettive ramificate (UNI 10640) è calcolabile mediante la seguente formula: Ƞg = (87 + 2 Log Pn) (valore in %) dove Log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza termica nominale del generatore. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW GENERATORI DI CALORE : DEROGHE Lettera c) Il valore minimo del rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, richiesto al generatore di calore da installarsi con collegamento a canne fumarie collettive (UNI 10641) è calcolabile mediante la seguente formula: Ƞg = (90 + 2 Log Pn) (valore in %) dove Log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza termica nominale del generatore. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW Legge 90 – 3 agosto 2013 Art. 17 bis - Requisiti degli impianti termici 1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: Legge 90 – 3 agosto 2013 Art. 17 bis - Requisiti degli impianti termici a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9ter». GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA UNI 10683:2012 Manutenzione degli apparecchi Controllo • operazioni finalizzate a constatare che lo stato dell’impianto sia conforme ai requisiti della norma; Manutenzione • un procedimento inteso a ripristinare le condizioni di funzionamento dell’impianto a seguito di un’avaria oppure per effetto del normale deterioramento indotto dall’uso. GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA UNI 10683:2012 Periodicità Libretto uso e manutenzione Prescrizioni del Progettista, dall’installatore o del manutentore Condizioni anomale di funzionamento GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA UNI 10683:2012 Procedura Verifica della documentazione cartacea Verifica visiva sicurezza impianto Verifica visiva sicurezza locale Controlli strumentali e visivi Compilazione rapporto GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA UNI 10683:2012 L’esame visivo riguarda : Canale da fumo Anomalie visibili dal tiraggio Regolatori di tiraggio Presenza di fuliggini Camera di raccolta Assenza di allacciamenti impropri Stato d’uso dei componenti dell’apparecchio GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA UNI 10683:2012 L’esame del locale di installazione comprende sempre : Volume minimo Materiali combustibili Prese d’aria Collegamenti elettrici ed idraulici GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA UNI 10683:2012 A fine lavori si controlla : L’efficienza delle prese d’aria Il corretto tiraggio A FINE OPERAZIONI SI RILASCIA IL RAPPORTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI: Legge 11 dicembre 2012, n. 220 Possibilità di distacco dall’impianto centralizzato a condizione che non si arrechino notevoli squilibri di funzionamento e aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso l’inquilino e tenuto a concorrere al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma. ATTENZIONE: La Regione Piemonte con nota del 27.02.2013 ha ribadito il divieto di interventi finalizzati alla trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa (fatta eccezione per i casi di deroga previsti nello Stralcio di Piano sul Riscaldamento). Applicazione di sanzioni amministrative da € 5.000,00 a 15.000,00 per il condomino che installa impianto individuale. DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI SOLARE TERMICO Per gli edifici di nuova costruzione o in occasione ampliamenti di edifici esistenti, nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici, è obbligatoria l’installazione di impianti solari termici integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare almeno il 60 % del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell’edificio. Se il rispetto di tale obbligo è tecnicamente impossibile, il proprietario deve provvedere all’integrazione energetica con fonte rinnovabile differente. DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse dal Sindaco. DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI EDIFICI ESISTENTI • Negli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4 non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti autonomi. • In caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione di impianto termico in edificio esistente deve essere effettuata la verifica delle prestazioni energetiche dell’edificio al fine di individuare ed attuare, ove tecnicamente possibile, gli interventi più idonei al rispetto del livello di prestazione previsto dalla normativa vigente all’epoca di costruzione/autorizzazione. DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI EDIFICI ESISTENTI Per gli edifici esistenti, la cui costruzione è stata autorizzata dopo il 18.07.1991 ed entro il 30.06.2000, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico e comunque entro il 1.9.2009, devono essere effettuati gli interventi necessari per rendere operativa la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa, già obbligatoria per gli edifici che hanno ottenuto il permesso di costruzione a partire dal 30.06.2000. • Per gli edifici esistenti, la cui costruzione è stata autorizzata prima del 18.07.1991, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico e comunque entro il 01.09.2014, (prorogato al 31/12/2016 ai sensi della D.G.R. 41-231 del 4 agosto 2014) devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. D.G.R. 35-9702 DEL 30/09/2008 D.G.R. 35-9702 DEL 30/09/2008 OBBLIGHI INSTALLATORE 1. Rilascio della Dichiarazione di Conformità 2. Redazione del Libretto d’impianto 3. Redazione del rapporto di controllo di efficienza energetica 4. Prova del Rendimento di combustione 5. Eventuale nomina del Terzo Responsabile 6. Autorizzazione all’emissione in atmosfera di impianti termici civili DM 37/2008 DECRETO N. 37 DEL 22 GENNAIO 2008 Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (sintesi delle principali differenze rispetto alla Legge 46/90) CAMPO DI APPLICAZIONE Rispetto alla Legge 46/90 si ha un estensione dell’applicazione a tutti gli edifici per tutti gli impianti, rimangono esclusi, come precedentemente, gli impianti totalmente all’esterno e che non hanno collegamenti con edifici o loro pertinenze. Se l’impianto è collegato ad una rete di distribuzione il decreto si applica a partire dal punto di consegna. Sia per gli impianti di riscaldamento (lett. c) che per gli impianti a gas (lett. e) vengono incluse le opere di evacuazione dei fumi e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali. DM 37/2008 DEFINIZIONI DM 37/2008 Punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente Uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4 Ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore. DM 37/2008 IMPRESE ABILITATE Sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti le imprese iscritte: - nel registro delle imprese D.P.R. 07/12/1995, oppure: - nell' Albo provinciale delle imprese artigiane Legge 8/8/1985 n. 443, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali specifici per il tipo di impianto. Il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti. DM 37/2008 REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI Nel caso in cui si abbia un diploma di scuola superiore il periodo da trascorrere alle dipendenze di un’impresa del settore passa da uno a due anni tranne che per il settore degli impianti idrosanitari. Nel caso in cui si abbia un attestato di formazione professionale il periodo da trascorrere alle dipendenze di un’impresa del settore passa da due a quattro anni tranne che per il settore degli impianti idrosanitari. Il titolare, i soci e i collaboratori familiari conseguono comunque i requisiti dopo un periodo di sei anni di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa stessa DM 37/2008 DECRETO MINISTERIALE N. 37 DEL 22 GENNAIO 2008 PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI Il progetto è sempre richiesto, anche per gli impianti idrosanitari (lettera d). Nei seguenti casi deve essere redatto da un professionista iscritto all’albo: Impianti di riscaldamento Canne fumarie collettive e ramificate Impianti di climatizzazione Potenzialità ≥ 40.000 frigorie/h (160.000 btu) Impianti a gas Potenzialità ≥ 50 kW Impianti di riscaldamento Canne fumarie collettive In tutti gli altri casi il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché AT tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’intervento, con una relazione particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. DM 37/2008 DECRETO MINISTERIALE N. 37 DEL 22 GENNAIO 2008 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto ed i riferimenti ad altre certificazioni. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di conformità e nel progetto è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia reperibile può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza rilasciata da un professionista che ha esercitato per almeno 5 anni nel settore di pertinenza. Nel caso di impianti che non richiedono il progetto da parte di professionisti abilitati, la dichiarazione AT di rispondenza può essere rilasciata da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata, operante nel settore a cui si riferisce la dichiarazione. DM 37/2008 DM 37/2008 D.M. 37/08 e D.Lgs. 128/10 Il D.Lgs. 128/10 ha introdotto che nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità, per gli impianti di potenzialità superiore a 35 kW, l’installatore verifica e dichiara anche che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’articolo 286 del D.Lgs. 152/06 e smi. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, e messo a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto da parte dell’installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. (riferimento D.Lgs. 152/06 e smi art. 284 comma 1 ) D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari ART. 1 Ambito di intervento e finalità Il decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. I criteri generali di cui sopra si applicano all’edilizia pubblica e privata. D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 ART. 2 Definizioni ART. 3 Valori massimi della temperatura ambiente ART. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ART. 5 Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici ART. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici ART. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva ART. 8 Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici ART. 9 Ispezioni sugli impianti termici ART. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome ART. 11 Sanzioni Art. 12 Abrogazioni Art. 13 Copertura finanziaria D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 Art. 6. Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva. 1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 2.In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta incarico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto informa scritta contestualmente all'atto di delega. 4.Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell‘atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente. D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato: a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi; b)della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi; c)della decadenza di cui al comma 4 , entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto 6.Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile. D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 7. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n.207, nelle categorie OG11, impianti tecnologici, oppure OS28. Art 287 D. Lgs. 152/2006 Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di patentino di secondo grado per l’abilitazione alla conduzione degli impianti termici. D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 Art. 7. Controllo e manutenzione degli impianti termici 1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente. 2. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 Art. 7. Controllo e manutenzione degli impianti termici 3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. 4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi: a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate. D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 Art. 7. Controllo e manutenzione degli impianti termici 5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. 6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente. D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 Art. 8 Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici 1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo; b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti. 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all’Allegato A del presente decreto. D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 Art. 8 Controllo dell’ efficienza energetica degli impianti termici 3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati: a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica. 4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3. 5. Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell’Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all’Allegato A D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 Art. 8 Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici 6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del presente decreto. 7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. In Regione Piemonte fare riferimento ai limiti fissati dall’Allegato I della D.G.R. 35-9702 8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 Art. 8 Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici 9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica siano peggiori del 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale (con una tolleranza del 5%). Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. 10. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante. D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici 7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti. D.G.R. n.13-381 del 6 ottobre 2014 (B.U.R. Piemonte 9 ottobre 2014) “Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs.192/2005 e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica.” D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 Art. 10 Competenze delle Regioni e delle Province Autonome 4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a: a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile; b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione; c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché́ avviare programmi di verifica annuale della conformità̀ dei rapporti di ispezione; d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini. D.G.R. 13- 381 del 6 OTTOBRE 2014 il Catasto degli Impianti Termici (CIT) sostituisce il Sistema Informativo di Gestione degli Impianti Termici (SIGIT); *15 ottobre 2014: data di entrata in vigore dei nuovi modelli di Libretto di impianto e di Rapporto di controllo della Regione Piemonte * 60 giorni per la trasmissione per via telematica del rapporto di controllo di efficienza energetica e dei dati del libretto di impianto nel CIT (fatta eccezione per la prima fase di implementazione, 90 giorni), invio in forma massiva, entro il 15 marzo 2015; D.G.R. 13- 381 del 6 OTTOBRE 2014 Integrazioni richieste dalla Regione Piemonte nel rispetto art. 3 comma 3 del DM 10/02/2014 Libretto di Impianto i dati del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) relativi all’immobile D.P.R.74/2013 art. 10 comma 4 lettera B SICEE POD (Point of delivery) dell’ energia elettrica D.lgs. 192/2005 e s.m.i. art.9 comma 3 lettera b PDR (Punto di riconsegna) del gas naturale Modelli dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica integrato, allegato 2: il campo per la misura degli NOx (ai sensi della Determinazione del Dirigente del Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico e Atmosferico e Grandi Rischi ambientali 12 marzo 2014 n.52). D.G.R. 13- 381 del 6 OTTOBRE 2014 Semplificazioni con il passaggio dal SIGIT al CIT A PARTIRE DAL 15 NOVEMBRE 2014 AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI LIBRETTO E RAPPORTI ACCESSIBILI AI CITTADINI CORSI DI FORMAZIONE E REQUISITI DM 37/2008 ♦ gli operatori non si recano più in Camera di Commercio a firmare il disciplinare A PARTIRE DAL 15 OTTOBRE 2014 CODICE IMPIANTO E BOLLINO DEMATERIALIZZATI ♦ gli operatori non si recano più in Provincia a ritirare bollini e codici impianto CATASTO IMPIANTI TERMICI Catasto Impianti Termici (CIT) ♦ Operativo sul portale www.sistemapiemonte.it ♦ Richiede la connessione alla rete internet ♦ Richiede l’uso delle credenziali (certificato digitale) ♦ Richiesta la casella di email ♦ Richiede l’installazione del plugin Adobe Reader 9.1 o superiore CATASTO IMPIANTI TERMICI IMPIANTI E RESPONSABILITA’ Esercizio Responsabile impianto Controllo e manutenzione Controllo di efficienza energetica Manutentori e Installatori Accertamento/ispezione Autorità competente alle ispezioni CATASTO IMPIANTI TERMICI UTENTI ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Installatori Manutentori Responsabili di impianto (proprietari, occupanti) Amministratori di condominio Terzi responsabili Regione Piemonte Autorità competenti della PA Ispettori CAT (Centri di Assistenza Tecnica per l’Artigianato)) CATASTO IMPIANTI TERMICI FUNZIONI ♦ Accreditamento utenti ♦ Assegnazione e verifica codice impianto ♦ Acquisizione e verifica bollini ♦ Compilazione digitale del libretto di Impianto ♦ Compilazione digitale ed invio dei rapporti di controllo ♦ Subentro manutentore/installatore/responsabile ♦ Assunzione o revoca di responsabilità da parte del terzo responsabile ♦ Delega ai CAT per la compilazione della documentazione impiantistica ♦ Consultazione impianti ♦ Import massivo allegati ♦ Ispezioni CATASTO IMPIANTI TERMICI Acquisizione Codice Impianto Selezionando dal menu la voce “Acquisisci Cod. Impianto” si accede alla finestra Ricerca codici nella quale è possibile ricercare il codice impianto inserendo i dati relativi al manutentore (Codice Fiscale o Codice REA) oppure indicando il codice impianto che si vuole ricercare. . CATASTO IMPIANTI TERMICI Dopo aver inserito i criteri è possibile effettuare la ricerca premendo il pulsante RICERCA/INSERIMENTO. Se nella pagina di ricerca sono stati indicati i dati dell’impresa (Codice REA o Codice fiscale/Partita IVA), viene visualizzato l’elenco delle transazioni di acquisizione dei codici impianto rilasciati all’impresa indicata. Se nella pagina di ricerca è stato indicato i solo codice impianto, viene visualizzato una unica riga indicante i dati relativi alla transazione di acquisizione effettuata. Da questa finestra è possibile: - acquisire nuovi codici - verificare quali codini impianto non risultano ancora (su CIT) assegnati ad alcun impianto CATASTO IMPIANTI TERMICI Per acquisire nuovi codici impianto occorre premere il pulsante ACQUISISCI CODICI che permette di accedere alla finestra Assegnazione Codici Impianto Attenzione: l’acquisizione dei codici impianto avviene per quantità multiple di 10. CATASTO IMPIANTI TERMICI . Acquisizione Codice Bollino Per i Codici Bollino si procede in assoluta analogia con quanto descritto per i Codici Impianto. Selezionando la voce “Acquisisci Cod. Bollino” si visualizza la pagina di ricerca dei bollini. E’ possibile effettuare la ricerca indicando il codice REA o il codice fiscale dell’impresa a cui sono stati assegnati, in alternativa si può ricercare esattamente un codice bollino. Attenzione: nel caso di utente con ruolo MANUTENTORE il sistema non passa dalla pagina di ricerca ma porta immediatamente all’elenco dei bollini verdi da lui acquisiti. CATASTO IMPIANTI TERMICI dei bollini verdi da lui acquisiti. Dopo aver inserito i criteri è possibile effettuare la ricerca premendo il pulsante . RICERCA/INSERIMENTO. Se nella pagina di ricerca sono stati indicati i dati dell’impresa (Codice REA o Codice fiscale/Partita IVA), viene visualizzato l’elenco delle transazioni di acquisizione dei bollini rilasciati all’impresa indicata. Se nella pagina di ricerca è stato indicato il solo codice bollino, viene visualizzata una unica riga indicante i dati relativi alla transazione di acquisizione effettuata. CATASTO IMPIANTI TERMICI dei bollini verdi da lui acquisiti. Da questa finestra è possibile: . - acquisire nuovi bollini Acquisisci codici bollino Per acquisire nuovi codici bollino occorre premere il pulsante ACQUISISCI BOLLINI che permette di accedere alla finestra Assegnazione bollini CATASTO IMPIANTI TERMICI dei bollini verdi da lui acquisiti. Per assegnare un range di bollini ad un manutentore, è necessario indicare prima i dati del manutentore e premere il pulsante CERCA (nel caso di ruolo MANUTENTORE/INTALLATORE i campi sono già pre-valorizzati). Assegnazione bollini Normalmente, l'impresa viene identificata attraverso il suo Codice REA, oppure attraverso la sua Partita IVA. I campi ‘data consegna’ e ‘acquisiti da’ vengono popolati da sistema con la data attuale e il Codice Fiscale è quello della persona che si è autenticata al sistema Impianti Questa funzionalità è disponibile per tutti gli utilizzatori del sistema ma in base ai ruoli utente si possono fare solo alcune operazioni; consente la gestione delle fasi di censimento dell'impianto, predisposizione e consolidamento del Libretto d’impianto. Selezionando la voce Impianti si visualizza la pagina di ricerca dove è possibile indicare più criteri che verranno applicati in modalità AND (ovvero saranno presentati i dati che soddisfano tutti i criteri immessi) . CATASTO IMPIANTI TERMICI dei bollini verdi da lui acquisiti. Assegnazione bollini CATASTO IMPIANTI TERMICI dei bollini verdi da lui acquisiti. Dopo aver indicato i criteri di ricerca desiderati premere il pulsante RICERCA/INSERIMENTO. Il profilo VALIDATORE/ISPETTORE/CONSULTATORE visualizza tutti gli impianti caricati a sistema; il profilo MANUTENTORE/INSTALLATORE/RESPONSABILE/RESPONSABILE IMPRESA/ TERZO RESPONSABILE visualizza solo gli impianti che hanno in carico o per cui sono stati nominati manutentori/installatori/responsabili/responsabili impresa/terzi responsabili. NOTA: Non è possibile effettuare la ricerca degli impianti su tutta la Provincia, ma è richiesta la specifica del Comune. Elenco impianti Viene presentato l’elenco con gli impianti che rispondono ai criteri di ricerca impostati. CATASTO IMPIANTI TERMICI dei bollini verdi da lui acquisiti. CATASTO IMPIANTI TERMICI dei bollini verdi da lui acquisiti. a Inserire nuovo impianto Da qui è possibile : - Modificare un impianto - Visualizzare le informazioni di dettaglio di un impianto - Eliminare un impianto: questa operazione è possibile solo se non è mai stato creato un Libretto di impianto in stato Consolidato - Accedere all’elenco dei rapporti di controllo associati all’impianto - Accedere alle ispezioni eseguite sull’impianto Queste funzionalità sono disponibili solo in base al ruolo utente: Modulo PDF del Libretto Il libretto dell’impianto viene redatto direttamente su un modulo PDF editabile; tale modulo si apre, sulla medesima pagina del browser, non appena un utente abilitato seleziona il pulsante ‘inserisci/modifica libretto’. Il modulo è composto da una prima pagina contenente l’indice delle diverse sezioni/schede; selezionando una delle voci dell’indice è possibile portare il focus direttamente sulla sezione/scheda desiderata. CATASTO IMPIANTI TERMICI dei bollini verdi da lui acquisiti. CATASTO IMPIANTI TERMICI dei bollini verdi da lui acquisiti. CATASTO IMPIANTI TERMICI dei bollini verdi da lui acquisiti. ASSISTENZA UTENTI Per informazioni sull'uso della procedura informatica, ad esempio accreditamento e accesso al sistema, funzionalità disponibili, modalità di compilazione campi del rapporto di controllo, è possibile contattare l'Help Desk del Portale Sistema Piemonte al numero 011-0824848, o scrivere una e-mail a [email protected] Il servizio è attivo da lunedì a giovedì, dalle ore 9.00 alle 17.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00. L'assistenza al CIT fornisce aiuto sull'uso dell’applicativo a partire dal momento in cui il proprio certificato digitale è stato correttamente installato sul pc in uso. L'installazione del certificato digitale e la configurazione del computer sono a carico del manutentore. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale delle imprese qualificate al rilascio del bollino verde, sono necessari i seguenti requisiti: 1. iscrizione dell’impresa al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 1, e dall’art. 4 del D.M. 37/2008 per l’installazione degli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettere c) ed e) del D.M. 37/2008; 2. sottoscrizione del disciplinare di cui all’allegato III della D.G.R. n. 35-9702 del 30 settembre 2008, modificato dalla D.G.R. n. 13-11468 del 25 maggio 2009, recante disposizioni attuative della L.R. 13/2007, da parte del titolare o legale rappresentante dell’impresa; 3. partecipazione, da parte del responsabile tecnico dell’impresa, al seminario di aggiornamento organizzato da una Provincia piemontese. Le istanze dovranno essere presentate agli sportelli dell’Albo Imprese Artigiane, o presso le sedi decentrate: Iscrizione all’elenco I dati dell’impresa saranno inseriti nell’elenco a seguito dell’istruttoria diretta a verificare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 della L.R. 13/2007 (iscrizione all’Albo delle ImpresemArtigiane, sottoscrizione del disciplinare, frequenza corso da parte del responsabile tecnico). Qualora fosse verificata la mancanza anche di un solo requisito, l’impresa sarà invitata a regolarizzare l’istanza; in caso di mancata regolarizzazione, entro il termine indicato, l’istanza sarà respinta con provvedimento del dirigente. Modifiche/cancellazioni Le modifiche o le cancellazioni dall’elenco possono avvenire a seguito di: • segnalazioni (da parte di ARPA, Regione, Provincia, Comune); • d’ufficio, attraverso il confronto con l’elenco relativo alle variazioni presentate al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane. Allegato III Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Via San Francesco da Paola, 24 10123 TORINO RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE AL RILASCIO DEL BOLLINO VERDE Il sottoscritto _________________________________ nato a. ___________________________________________ residente a _________________________________ C.F.___________________________________________ CHIEDE che l’impresa __________________________________________________________________ sia qualificata al rilascio del “bollino verde” previsto dall’art. 10 della legge regionale 13/2007 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia, allegando alla presente richiesta il disciplinare previsto dall’articolo 11 della citata legge. A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni DICHIARA di formulare domanda in qualità di legale rappresentante dell’impresa _______________________________________ Partita I.V.A. ______________________ con sede in via __________________________________________________ Comune di ____________________________Provincia __________ tel. _____________________________________ Fax _____________________ e-mail _________________________________________________________________ iscritta, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del d.m. 22.1.2008, n. 37, alla C.C.I.A.A. della Provincia di _____________ al Registro delle Imprese n° ________________ all’Albo delle Imprese Artigiane n° ___________________ e dichiara altresì che il responsabile tecnico _______________________________ C.F. n. ______________________________________ della suddetta impresa ________________________ ha partecipato al seminario organizzato dalla Provincia di __________________________________________in data __________________ conseguendo l’attestato n. _______________________________ Il richiedente acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”. Luogo e data Firma (per esteso e le ggibile)____________________________ Ai sensi dell’art. 38 d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non è soggetta ad autenticazione se all’istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. Ai fini della presentazione della presente istanza devono essere pagati l’imposta di bollo e i diritti di segreteria secondo le modalità specificate sui siti internet della Regione, delle Province e della CCIA di Torino. DISCIPLINARE Lo scrivente, con la sottoscrizione del presente disciplinare, si impegna inoltre ad osservare e a fare rispettare da eventuali dipendenti e collaboratori, quanto segue: 1. a rilevare, all’atto della prima messa in funzione di un impianto termico di nuova installazione o sottoposto a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, i parametri di combustione, a compilare il libretto di impianto o di centrale e ad inviare alla Provincia entro 60 giorni la scheda identificativa dell’impianto unitamente al rapporto di controllo di cui agli allegati F e G al d. lgs. 192/05 e s.m.i.; 2. a trasmettere al Comune nel caso di impianti termici al servizio di edifici di civile abitazione ed alla Provincia in tutti gli altri casi, nei novanta giorni successivi all'intervento di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di 35 kW, il modulo di denuncia di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del d. lgs 152/06; 3. a rilasciare all’utente il rapporto di controllo e manutenzione dell’impianto termico, debitamente compilato, con la segnalazione di eventuali anomalie dell’impianto alle voci “osservazioni”, “raccomandazioni” e “prescrizioni”; 4. ad apporre una sezione del “Bollino Verde” sulla copia del rapporto di controllo tecnico destinata all’utente e un’altra sulla propria copia2; 5. a comunicare eventuali nomine (o revoche) come terzo responsabile di impianto termico; 6. a comunicare eventuali cambiamenti relativi al responsabile tecnico (trasferimenti, cessazione d’incarico…); 7. a rinnovare il presente disciplinare indicando un nuovo responsabile tecnico che risulti in possesso dell’attestato di partecipazione ad un seminario di aggiornamento, come previsto dall’art. 11, comma 3 della l. r. 13/2007. 2 Ai sensi del paragrafo 16 della Disciplina attuativa, fino alla data del 15 ottobre 2012, chi intende utilizzare le modalità di trasmissione cartacea del bollino verde, entro sessanta giorni dalla compilazione, deve trasmettere una terza sezione dello stesso alla Provincia competente che provvede al caricamento dei dati sul sistema informativo. Grazie per l’attenzione. Grazie per l’attenzione!