G IU S E P P E F R A S C A N I
Iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti
ed
Esperti
Contabili di Firenze al n. 1070
DOTTORE COMMERC IALI STA
REVI SO RE C ON TA BI L E
Firenze
28/07/2008
Titolo
normativa fiscale per automezzi e cellulari
Preview
la normativa IVA ed imposte dirette
* * *
Fra tutte le vicende tributarie dell’ultimo anno e mezzo la più travagliata è stata quella
concernente la detrazione dell’Iva sulle auto. La legge finanziaria 2008 riscrive l'articolo 19
bis-1 del DPR 633/72 che individua le ipotesi di totale o parziale in detraibilità IVA per
alcuni beni e servizi.
La nuova norma non fa più riferimento, come in passato, all'art. 54 del codice della
strada e dunque si applica a tutti i veicoli senza distinzione fra autovetture ed autocarri (veri o
“camuffati”). La norma infatti introduce il concetto di veicoli stradali a motore costituiti da
tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al
trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500
kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
L’IVA sull’acquisto ed impiego dei veicoli stradali a motore è normalmente detraibile
nella misura del 40%; la detraibilità del 100% è prevista solo se il veicolo è utilizzato
esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.
Il legislatore ammette dunque la possibilità che sia detratta l’IVA al 100%, ma l’onere
di provare la strumentalità esclusiva è a carico del contribuente. Pur apprezzando l'operato
del legislatore, in non pochi casi la prova dell'utilizzo per soli fini aziendali necessita di
documenti probatori di portata «diabolica» tali da scoraggiare i tentativi in tal senso.
La dimostrazione potrebbe risultare meno impervia nei casi di utilizzo di automezzi
necessari allo svolgimento dell’attività (esempio i veri autocarri: Panda van, Fiorino, …) ma
occorre ricordare che se l’autocarro è utilizzato per motivi diversi dal trasporto di beni
aziendali (oltre alla violazione del codice della strada) l’IVA è detraibile nella misura del
40%.
La regola si applica oltre che all’acquisto, noleggio, leasing del veicolo anche ai
carburanti e lubrificanti ed alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego,
compresi pedaggi autostradali: l’IVA per l’impiego è detraibile nella stessa misura in cui è
detratta l'imposta per l'acquisto del veicolo stradale a motore.
Per completezza occorre ricordare sinteticamente la normativa della
DEDUCIBILITÀ DEI COSTI delle autovetture ai fini delle imposte dirette (articolo 164 del
DPR 917/86), pur non essendo state introdotte nuove disposizioni dalla Finanziaria 2008.
1
DE DONNO - FAZZINI - LA GRECA - FRASCANI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Via Giuseppe La Farina, 47 – 50132 Firenze
Tel: 055 577492 – Fax: 055 573006 – E-Mail: [email protected]
G IU S E P P E F R A S C A N I
Iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti
ed
Esperti
Contabili di Firenze al n. 1070
DOTTORE COMMERC IALI STA
REVI SO RE C ON TA BI L E
Nella normativa fiscale i “veicoli di lusso” non esistono più, la norma richiama la
classificazione dell'articolo 54 del codice della strada (D.Lgs. 285/92) che tuttavia è stata
superata dal recepimento delle nuove normative comunitarie (Decreto 4 agosto 1998) che ha
introdo due sole classi di autoveicoli:
• M1: veicoli destinati al trasporto di persone generano costi parzialmente deducibili
(fatta eccezione per le ipotesi di utilizzo esclusivamente strumentale che secondo
l’Agenzia delle Entrate ricorre ad esempio per le concessionarie auto e gli autonoleggi
– utilizzo pubblico – taxi –, assegnazione a dipendente per la maggior parte del
periodo d’imposta);
• N: veicoli destinati al trasporto di merci, nessuna limitazione alla deduzione dei costi,
(fatta eccezione per i “falsi autocarri”)
Pertanto, il trattamento fiscale degli automezzi aziendali ai fini delle imposte sui
redditi dipende dal tipo di automezzo e dall'uso che ne viene fatto: normalmente tutti i costi e
le spese relativi a un veicolo M1 sono deducibili al 40% (80% per i veicoli utilizzati da agenti
o rappresentanti di commercio).
Sono interamente indeducibili:
o la quota di ammortamento calcolata sul valore eccedente € 18.075,99 se il veicolo è
acquisito in proprietà (limite elevato a € 25.822,84 per agenti o rappresentanti di
commercio)
o la quota di canone di leasing proporzionale al costo di un veicolo superiore a € 18.075,99
(limite elevato a € 25.822,84 per agenti o rappresentanti di commercio)
o il canone superiore a € 3.615,20 euro nell'ipotesi di noleggio del veicolo
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2006 fissa i
criteri per scovare i falsi autocarri (fiscalmente assimilati ad autovetture), occorrendo
verificare sul libretto di circolazione del veicolo tre elementi: tipologia di immatricolazione,
codice carrozzeria, numero dei posti. La possibile assimilazione dell’autocarro all’autovettura
scatta se dall’esame del libretto di circolazione risultano i seguenti tre elementi:
• immatricolazione o reimmatricolazione come N1
• codice carrozzeria F0 (effe zero)
• quattro o più posti
L’assenza di uno solo di questi tre elementi (in quanto ad esempio il veicolo consente
il trasporto di tre persone oppure presenta un codice carrozzeria diverso da F0) non fa
assimilare il veicolo ad un’autovettura.
In presenza di tutti e tre gli elementi è necessario effettuare un ulteriore conteggio
utilizzando la formula che segue: solo se il risultato della formula è pari o superiore a 180
l’autocarro è trattato fiscalmente come un’autovettura.
Pt (kW)
I=
Mc – T (t)
> = 180
Pt (kW) = potenza del motore espressa in kilowatt
P = portata del veicolo = Mc – T (t)
Mc = massa complessiva
T (t) = tara espressa in tonnellate
2
DE DONNO - FAZZINI - LA GRECA - FRASCANI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Via Giuseppe La Farina, 47 – 50132 Firenze
Tel: 055 577492 – Fax: 055 573006 – E-Mail: [email protected]
G IU S E P P E F R A S C A N I
Iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti
ed
Esperti
Contabili di Firenze al n. 1070
DOTTORE COMMERC IALI STA
REVI SO RE C ON TA BI L E
ESEMPIO AUTOCARRO ASSIMILATO AD AUTOVETTURA
Veicolo marca Suzuki, mod. Gran Vitara, immatricolato come “autocarro per trasporto di cose – uso
proprio”.
Dalla carta di circolazione risulta:
Categoria del veicolo
(lett.J)
Codice carrozzeria
(lett.J.2)
Numero di posti
(lett.S.1)
Potenza motore
(lett.P.2)
Massa complessiva
(lett.F.2)
N1
F0
4
80 kW
2.005 kg = 2,005 t
Essendo la Portata pari a kg. 415 (0,415 t) il rapporto potenza/portata è pari a 80 / 0,415 = 192,77
192,77 > 180 il veicolo in esame è equiparato fiscalmente ad un’autovettura.
Per quanto riguarda la TELEFONIA mobile occorre ricordare che la Finanziaria 2008
ha introdotto la possibilità di detrarre l’IVA nella misura del 100% sia per l’acquisto dei
telefonini che per le spese di gestione, nell’ipotesi in cui siano utilizzati esclusivamente per
finalità aziendali. Anche in questo caso la prova dell’utilizzo esclusivo aziendale deve
essere fornita dal contribuente (e l’Amministrazione ha già comunicato che effettuerà
specifici controlli per verificare tale circostanza).
Si ritiene pertanto prudente, a meno di situazioni particolari (quali contratti con
operatori di telefonia che permettono di effettuare chiamate esclusivamente verso altri numeri
di telefono aziendali), limitare la detrazione dell’IVA al 50%.
Al fine della deducibilità dei COSTI per la determinazione del reddito imponibile si ricorda
che tutte le spese telefoniche (telefonia fissa, mobile, internet) sono deducibili nella misura
dell’80%.
Giuseppe Frascani
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Firenze
3
DE DONNO - FAZZINI - LA GRECA - FRASCANI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Via Giuseppe La Farina, 47 – 50132 Firenze
Tel: 055 577492 – Fax: 055 573006 – E-Mail: [email protected]
Scarica

Firenze, 1 Aprile 1998 - e