INDICE PREFAZIONE pag.3 CAPITOLO 1 La gestione fiscale degli enti non profit I quesiti Formule 1.1 opzione per il regime forfetario SIAE 1.2 dichiarazione rilasciata dalla ONLUS in caso di erogazioni liberali 1.3 comunicazione delle ONLUS alla D.R.E. 1.4 modulo per rimborsi spesa ai volontari e collaboratori Appendice 1.A D.M 25/5/1995 1.B L. 398/91 1.C Circolare 3/92 Dip. D.G. II.DD. 1.D Risoluzione 138/98 del Dip. Delle Entrate 1.E Circolare 32/91 del Dip. D.G. Tasse 1.F D.Lgs. 60/99 pag.4 pag.33 pag.34 pag.35 pag.36 pag.38 pag.40 pag.42 pag.46 pag.47 pag.49 CAPITOLO 2 L’ente non profit nel codice civile I quesiti Formule 2.1 Atto costitutivo dell’associazione di volontariato 2.2 Statuto della associazione di volontariato 2.3 Scheda di richiesta di ammissione a socio 2.4 Lo statuto di un comitato-ONLUS Appendice 2.A Legge 266/91 2.B Proposta di Legge “disciplina dell’associazionismo sociale” pag.58 pag.71 pag.74 pag.79 pag.81 pag.86 pag.92 CAPITOLO 3 Gli obblighi assicurativi delle Organizzazioni di Volontariato pag.109 I quesiti Formule 3.1 Schema di convenzione ai sensi del Decreto Ministro Sanità 18/9/1991 tra USL e associazioni di donatori ( unità di raccolta sangue fissa o mobile) pag.114 3.2 Schema di convenzione ai sensi del Decreto Ministro Sanità 18/9/1991 tra USL e associazioni di donatori ( invio donatori sangue presso servizi di immunoematologia o centri trasfusionali) pag.117 1 Appendice 3.A D.M. 14/2/1992 pag.123 CAPITOLO 4 Procedure, adempimenti e obblighi amministrativi degli enti non profit I quesiti Formule 4.1 Istanza per il riconoscimento giuridico di un ente 4.2 Autorizzazione n. 2/1998 del garante per la protezione dei dati personali 4.3 Autorizzazione n. 3/1998 del garante per la protezione dei dati personali Appendice 4.A D.Lgs. 155/1997 4.B L. 230/1998 4.C L.R. 60/1993 4.D L.R. 28/1993 e L.R. 29/1996 4.E L.R. 36/1990 pag.125 pag.133 pag.134 pag.135 pag.140 pag.145 pag.155 pag.164 pag.167 pag.187 CAPITOLO 5 Il rapporto di lavoro nell’ente non profit I quesiti Formule 5.1 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 5.2 Ricevuta per compenso da lavoro autonomo ( collaborazione coordinata e continuativa) 5.3 Ricevuta per compenso da lavoro autonomo ( prestazione occasionale) Appendice 5.A L.196/1997 pag.190 pag.199 pag.200 pag.201 pag.203 I soggetti del terzo settore: profili fiscali Di Stefano Ragghianti pag.212 Il D.Lgs. 460/97 Le circolari applicative n. 168, 124, 127 pag.238 pag.254 2 Prefazione La presente pubblicazione raccoglie i principali quesiti che le organizzazioni di volontariato hanno rivolto al Numero Verde 800 005363 messo a disposizione dal Centro Servizi Volontariato Toscana. Le materie oggetto di consulenza sono prevalentemente di natura fiscale, tributaria, amministrativa, legale. Per ognuna di esse hanno risposto esperti dei migliori settori, che da tempo lavorano a fianco delle organizzazioni di volontariato e che vogliamo pubblicamente ringraziare per la professionalità con la quale operano. Grazie al prezioso lavoro della dott.ssa Gisella Seghettini questo materiale è stato raccolto, selezionato, rivisto e pubblicato. Crediamo che questo Quaderno potrà rappresentare non solo uno strumento di consultazione, ma anche un valido aiuto perché dubbi, quesiti e perplessità possano essere risolti grazie all’esperienza di altri. Ci auguriamo di aver reso un servizio utile e confacente le necessità delle organizzazioni di volontariato Cristiana Guccinelli 3 CAPITOLO 1 IL REGIME FISCALE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI I quesiti che le associazioni più frequentemente pongono, riguardano la materia fiscale. Le questioni fiscali sono, infatti, quelle che più preoccupano nella gestione di un ente non profit non è in realtà facile comprendere, per esempio, se una attività svolta dall’ente sia da considerarsi non commerciale oppure commerciale e, quindi, imponibile. Il compito degli amministratori è reso, oggi, più agevole dalla nuova normativa fiscale che in tema di enti non commerciali ed onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), è stata introdotta dal decreto legislativo 460/97 che ha posto fine ad un lungo periodo di “frantumazione” legislativa ed incertezza normativa in materia. Per una analisi approfondita sulla nuova normativa rimandiamo all’articolo del dott. Stefano Ragghianti a pag. 212. I QUESITI SPONSORIZZAZIONI L’associazione vorrebbe conoscere la normativa riguardante le sponsorizzazioni a favore di associazioni. Ci sono differenze a seconda che si tratti di ONLUS oppure no? Quali sono gli adempimenti e gli obblighi delle associazioni? In quali casi si parla di sponsorizzazioni e in quali di erogazioni liberali? Non esiste una normativa sulle sponsorizzazioni, specifica per le associazioni. Il contratto di sponsorizzazione, non trova neppure riscontro nei contratti tipici previsti dal codice civile. Molti sono i contratti di sponsorizzazione e presentano notevoli difformità tra loro. In ogni caso si tratta di contratti pubblicitari che si distinguono, però, dai tradizionali contratti pubblicitari perché il messaggio pubblicitario si realizza attraverso il collegamento tra il nome-marchio dello sponsor, la figura, la fama, l’impresa dello sponsorizzato. Il contratto di sponsorizzazione può essere sia a struttura bilaterale sia a struttura unilaterale. In quest’ultimo caso ci si trova di fronte ad un contratto con obbligazioni a carico di una sola parte, lo sponsor, che corrisponde una somma di denaro allo sponsorizzato senza pretendere da questi un determinato comportamento. Le sponsorizzazioni vengono disciplinate, dal punto di vista fiscale, sia sul versante delle imposte dirette (IRPEG) che su quello delle imposte indirette (IVA), senza eccezioni particolari per gli enti non commerciali ( in generale) e le ONLUS ( in particolare).Ricordiamo tuttavia che per le onlus non automatiche vige il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali o direttamente connesse alle stesse; quindi solo potendo qualificare le sponsorizzazione come attività direttamente connesse è possibile effettuare tali operazioni alle onlus non automatiche. Il decreto 460/97, relativo alle ONLUS disciplina soltanto il fenomeno delle “erogazioni liberali” rimanendo estraneo al fenomeno delle sponsorizzazioni. Sotto il profilo delle imposte sul reddito (IRPEG), l’associazione dovrà individuare anzitutto se l’impresa che eroga il contributo in denaro lo fa con spirito di liberalità, riservandosi solo il diritto di rendere noto il fatto, oppure se nel corrispondere la somma si aspetta un ritorno pubblicitario a cui la associazione deve contribuire con ben determinati comportamenti. Nel primo caso, si tratterà di una erogazione liberale in denaro disciplinata- con esclusivo riferimento alle ONLUS- dal nuovo art. 13 del decreto 460/97. Nel 4 secondo caso, siamo alla presenza di un vero e proprio contratto di sponsorizzazione. naturalmente, le conseguenze fiscali risultano diverse e così è schematicamente rappresentate: • erogazioni liberali in denaro: operazione non commerciale detraibile nei limiti previsti dall’art. 65 TUIR sexies. Questa, sicuramente, è l’alternativa più conveniente per l’associazione in quanto rimane nell’ambito della non commercialità; • sponsorizzazione: operazione commerciale: nel caso di corresponsione di somme a titolo di sponsorizzazione vera e propria, tali somme possono essere dedotte ai sensi del c. 2, art. 74 del TUIR, a titolo di spese di pubblicità, queste ultime sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Questo è il motivo per cui gli imprenditori ( e in genere, i titolari di partita IVA), preferiscono optare per il contratto di sponsorizzazione ( si manifesta pertanto un interesse contrastante con quello manifestato dall'associazione). Per quanto concerne gli adempimenti dell'associazione, nell’ipotesi di attività di sostegno occasionale essa potrà evitare la tenuta della contabilità fiscale in quanto il reddito ottenuto dall’operazione (che rimane tuttavia commerciale) non rientrerà nella tipologia “redditi di impresa” quanto in quella dei “redditi diversi”. Anche per ciò che riguarda l’IVA bisognerebbe stabilire se il versamento del contributo costituisca o meno il corrispettivo di un obbligo specifico di pubblicità a carico dell’associazione. Tuttavia anche se la pubblicità rappresenta un provento commerciale, in virtù dell’art. 8 L.266/91 per le organizzazioni di volontariato iscritte queste entrate non sono rilevanti ai fini IVA in virtù dell’esclusione soggettiva in questa norma prevista. Ciò significa che l’associazione non dovrà emettere alcuna fattura per le prestazioni erogate ( nel caso di sponsorizzazione), e non sarà obbligata alla tenuta dei relativi registri e delle scritture contabili ai fini IVA, sempre che, ripetiamo, sia iscritta al registro regionale del volontariato. ATTIVITA’ EDITORIALE DELLA ASSOCIAZIONE La nostra associazione di volontariato svolge un’attività editoriale pubblicando un periodico con piccola tiratura. Attualmente opera con il regime della “resa” e tassazione al 4% solo per le pubblicazioni non distribuite ai soci. Cosa prevede la legge 266/91 in merito? Se le pubblicazioni sono cedute prevalentemente a terzi, non si può applicare la disposizione agevolativa ( non commercialità dell’attività prevista nel c. 3 art. 111 DPR 917/86). La legge quadro sul volontariato, al quarto comma dell’art. 8, prevede che “ i proventi derivanti da attività commerciali produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche ( IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato”. In base al D.M. 25/5/1995, (Appendice 1.A.) questo tipo di attività editoriale potrebbe rientrare nel novero delle attività marginali in quanto attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 1111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi.... verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione”. L’attività editoriale deve essere comunque svolta “ senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di distinzione dell’impresa”. VENDITA DI BENI PRODOTTI DA DETENUTI La nostra associazione iscritta all’albo regionale del volontariato, svolge diverse attività culturali a favore del reinserimento sociale delle persone detenute, sia attraverso il sostegno 5 alla persona che con manifestazioni pubbliche all’interno della propria sede. Nell’ambito di queste pensavamo di favorire quei detenuti che producono oggetti artigianali in proprio o all’interno dei laboratori ricreativi che il carcere mette loro a disposizione. Crediamo che non sussistano particolari problemi fiscali se ciò avvenisse nella forma della donazione. Ossia i detenuti donerebbero all’associazione i loro prodotti che questa mostrerà al pubblico con libere offerte da ridonare ai detenuti stessi. Vi chiediamo pertanto una conferma alla nostra ipotesi con relativi riferimenti legislativi o altri riferimenti. Siamo dell’avviso che la fase problematica dell’operazione posta in essere possa essere la seconda, vale a dire la cessione dei prodotti artigianali fabbricati dai detenuti al pubblico. Infatti potrebbero sussistere gli estremi di una attività di intermediazione di natura commerciale almeno sotto il profilo fiscale. In effetti, il tipo di attività (vendita verso corrispettivo, sempre esistente anche se libero), l’abitualità (quotidianità dell’esposizione dei prodotti), l’organizzazione (impiego di strutture, ad es. i punti vendita, non certo irrilevanti), sono 3 elementi chiave che integrano con ogni probabilità la fattispecie reddituale (d’impresa) prevista dall’art. 51 del DPR 917/86. Stesse conclusioni anche sul piano dell’IVA, dove non sono delineabili ipotesi di esclusione (ai sensi dell’art. 2 DPR 633/72) o di esenzione (ai sensi dell’art. 10) specifiche per queste cessioni. La dimensione sicuramente marginale dell’attività purtroppo, per quanto riguarda il lato fiscale (e anche quello amministrativo – rapporti con il comune) non risulta idonea a modificare la natura delle operazioni poste in essere. Bisogna anche dire tuttavia che ai sensi dell’art. 2 del decreto 460 /97, non è considerata commerciale l’attività di raccolta fondi anche se effettuata occasionalmente tramite cessione di beni di modico valore. Bisogna quindi fare attenzione al requisito della occasionalità ed al concetto di modico valore. Inoltre, ai sensi del DM 25.5.95 (Appendice 1.A.) sono operazioni commerciali marginali le cessioni di beni prodotti dai propri associati e assistiti, sempre che non effettuati con i requisiti della concorrenzialità. L’iscrizione al REC, tuttavia, può rappresentare la condizione amministrativa per la vendita di questi prodotti che da ora in avanti dovranno presi in considerazione anche sul piano fiscale (imposte dirette o indirette). Al contrario, risulta irrilevante sotto il profilo fiscale, la cessione gratuita di beni all’associazione, come pure sono esenti da IRPEG, IVA ed ogni altro tributo – ai sensi dei commi 1 – 2 dell’art.2 del decreto 460/97 – i fondi pervenuti all’associazione a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente (quindi, non sistematicamente con una periodicità definita) in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione anche mediante offerta di beni di modico valore (prodotti artigianali fabbricati dai detenuti ). Il terzo passaggio dell’operazione, donazioni di denaro ai detenuti, può rientrare in una specifica attività di “beneficenza”, considerata istituzionale (e quindi non commerciale) dal punto 3), lett. a), co. 1, art. 10 del decreto 460/97. ATTIVITA’ DI CONCESSIONE DI LOCULI AI SOCI L’associazione iscritta all’albo regionale del volontariato, avendo la gestione di alcune tombe nel cimitero, non sa come comportarsi per la concessione per anni cinquanta di loculi agli iscritti non potendo fare attività commerciale dopo la nuova Legge sulle ONLUS. Si precisa che le concessioni possono essere al massimo 3 o 4 all’anno e il ricavato totale di 4 o 5 milioni. Quale contratto stipulare o ricevuta rilasciare? Fino a oggi è stata adottata la formula delle erogazioni liberali. 6 L’attività di concessione di loculi ai soci di un’associazione è considerata, secondo l’interpretazione più prudenziale del decreto 460/97 di natura commerciale. Infatti, dall’analisi degli articoli 10 e 12 del citato decreto, si desume per la seguente associazione: • la possibilità di svolgere questo tipo di attività, in quanto direttamente connessa a quella istituzionale (secondo il nostro parere rappresenta, nei limiti dei ricavi indicati nel quesito, un’attività accessoria per natura, a quelle statutarie e istituzionali, in quanto integrative delle stesse) • l’intassabilità dei proventi derivanti da questa attività, in quanto le attività connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile, • l’obbligo limitatamente a questa attività, di tenere le scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti attività commerciali; nel caso specifico poiché i ricavi annuali risultano inferiori ai trenta milioni di lire, agli adempimenti contabili prescritti in via generale ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, si possono sostituire quelli prescritti dall’art.3 c. 166 della L. 662/96. In particolare, se si usufruisce di questo regime supersemplificato, l’associazione può annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni di concessione dei loculi effettuati in ciascun mese, entro il quindici del mese successivo, nei registri previsti ai fini IVA ovvero nell’apposito prospetto riepilogativo. Inoltre l’associazione dovrà annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell’IVA, l’importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti indicando l’imposta detraibile nell’apposito registro o nel prospetto sopra menzionato. ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME PER L’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE MATERNE Un centro periferico di un ente morale intende organizzare un corso di preparazione all’esame per l’insegnamento nelle scuole materne. Deve emettere fattura o basta una ricevuta per le quote che riceverà dai corsisti? La ricevuta deve avere un bollo? In caso di attività svolta nei confronti di terzi dietro pagamento di un corrispettivo specifico, siamo di fronte ad attività commerciale e quindi all’obbligo di fatturazione con partita IVA. Per gli enti associativi, tuttavia, non è attività commerciale quella resa a favore dei propri associati in conformità alle finalità dell’ente. In questo caso non è necessaria la fattura. L’esenzione, inoltre, dall’imposta di bollo è prevista solo per le associazioni iscritte al registro regionale del volontariato ai sensi della L. 266/91 o per le ONLUS. IL BAR GESTITO DA UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Una associazione di volontariato possiede un piccolo bar. Vorrebbe avere chiarimenti riguardo alla sua gestione. Per la gestione di un bar ( somministrazione di alimenti e bevande) di un ente non commerciale, è sancita ( dal nuovo co. 4bis art.111 D.P.R. 917/86 introdotto dal DLgs 460/97 e dalla successiva circolare ministeriale interpretativa n. 124/E del 12/5/1998) la non commercialità esclusivamente a favore delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3 comma 6 lett. e), della legge 25/8/1991, n. 287 ( cioè gli enti a carattere nazionale – acli, arci, anspi...- le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno) Per tutti gli altri enti non commerciali di tipo associativo ( es. Misericordie), l’ultima circolare ministeriale conferma l’orientamento già espresso in sede amministrativa ( ris. 217/E del 17/7/1995), in base al quale è 7 stato affermato il carattere commerciale dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei bar interni alle associazioni, anche se svolta nei confronti dei propri associati. In questa ultima ipotesi, sotto il profilo contabile è necessario tenere una contabilità separata per determinare il reddito di impresa imponibile ai fini irpeg e IVA. Naturalmente se il volume di affari è ridotto, sono previste delle agevolazioni formali ( determinazione forfetaria del reddito, semplificazione nella tenuta dei libri contabili). Si richiama l’attenzione sul fatto che in casi del genere potrebbe risultare utile la disciplina fiscale di cui alla legge 398/1991. ADEMPIMENTI FISCALI PER IL BAR DI UN CENTRO SOCIALE DURANTE UNA FESTA PUBBLICA Come si deve comportare dal punto di vista contabile-fiscale una associazione di volontariato che gestisca un centro sociale con bar, in occasione di feste organizzate con licenza temporanea concessa dall’Amministrazione Comunale? Deve rilasciare scontrino fiscale ai soci e ai non soci? Per tutto il periodo della festa per la quale è stata rilasciata autorizzazione temporanea, il centro sociale diventa esercizio pubblico a tutti gli effetti e per tanto non usufruisce delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali. Deve quindi munirsi di partita IVA e rilasciare scontrini fiscali. Qualora non raggiunga il volume di affari di lire 130 milioni l’anno circa, può chiedere l’opzione in base alla Legge 398/91 (Appendice 1.B) e di conseguenza non è obbligato al rilascio di scontrini fiscali ma deve presentare distinta d’incasso alla SIAE versando il 50% dell’IVA incassata. GESTIONE DI UN BAR APERTO AL PUBBLICO Desideriamo informazioni circa gli obblighi contabili e fiscali di un comitato che gestisce un chiosco bar e svolge commercio equo e solidale. Il problema che si presenta per l’attività del bar e per il commercio equo e solidale è che se coloro che accedono al bar sono soci del comitato, lo stesso non è soggetto di imposta per le somministrazioni del bar stesso. E’ comunque soggetto per il commercio. Pare, però, che il bar e il commercio siano aperti a tutti: se così è, oltre alla autorizzazione amministrativa di vendita da rilasciarsi dall’amministrazione comunale, diventando soggetto di imposta, deve munirsi di Partita IVA, tenere una contabilità semplificata, e presentare denuncia IVA e denuncia dei redditi tramite il modello 760. Se il volume di affari non raggiunga la somma di L. 130.000.000 è possibile fare opzione per la legge 398/91 (Appendice 1.B) che dà la possibilità di forfetizzare il pagamento dell’IVA attraverso la SIAE e di abbattere l’imponibile del 94% per la denuncia dei redditi. GESTIONE A TERZI DEL BAR DEL CIRCOLO Un circolo che gestisca un bar con licenza pubblica può darlo in gestione ad una ditta con un contratto nel quale la stessa si faccia carico di tutte le spese, compreso l’affitto, il lavoro e si impegna ad un contributo mensile di tre, quattrocento mila lire al circolo per la sua attività? Il compenso deve essere dichiarato se inerente allo svolgimento di attività commerciale. Se invece fosse possibile slegare il contributo dalla contro –prestazione e poterlo legittimamente qualificare come liberalità, allora non andrebbe dichiarato. 8 RIMBORSI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE Un’associazione che ha optato per il regime fiscale e contabile semplificato di cui alla Legge 398/91, (Appendice 1.B) si trova ad istituire corsi di formazione professionale finanziati dalla Provincia. Le somme rimborsate a piè di lista dalla Provincia per lo svolgimento dei corsi, devono considerarsi proventi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1 della citata legge, oppure, avendo natura meramente compensativa, non rientrano nel plafond? Si ritiene che tali proventi possano considerarsi non commerciali qualora rientrino nell’ipotesi prevista dall’articolo 108 TUIR e cioè se tali ricavi non superino i costi di diretta imputazione e se le attività istituzionali siano realizzate senza specifica organizzazione. Si consiglia comunque di verificare il disposto dell’articolo 2 del decreto 460/97 che esclude dalla sfera commerciale i proventi derivanti da convenzione con la Pubblica Amministrazione avente carattere sociale. REGIME FORFETARIO AI SENSI DELLA LEGGE 398/91 (Appendice 1.B) Una associazione svolge attività di produzione e diffusione di spettacoli per ragazzi in collaborazione con altri gruppi e con i Comuni ed emette fattura per i compensi ricevuti. Può applicare il regime forfetario SIAE? Il regime forfetario della 398/91 (Appendice 1.B) in genere è particolarmente favorevole: permette, infatti di forfetizzare il pagamento dell’IVA attraverso la SIAE e abbattere l’imponibile del 94% per la denuncia dei redditi. In particolare, il decreto legislativo in tema di imposta sugli spettacoli ha reintrodotto per tutto il 1999 la detrazione forfetaria dell’IVA per le attività spettacolistiche e per associazioni in regime di legge 398/91, (Appendice 1.B) nella misura dei 2/3 anziché del 50%., al contrario di quanto aveva previsto la legge di riforma dell’IVA entrata in vigore il 1 Gennaio 1999. Alla prima scadenza per l’IVA per l’anno ’99 la SIAE applicherà, molto probabilmente, la riduzione del 50%, poiché, attualmente, è in vigore questo regime. Il decreto legislativo approvato, tuttavia, specifica che “I versamenti d’imposta in eccedenza, determinati a decorrere dal 1° gennaio 1999 con l’applicazione della percentuale di detrazione forfetaria nella misura del cinquanta per cento, possono essere compensati in sede delle liquidazioni periodiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Entrata in vigore che avverrà successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. OPZIONE SIAE AI SENSI DELLA L. 398/91 Quali sono le procedure e i limiti per avere l’opzione IVA con il pagamento da effettuarsi mediante la SIAE? Per poter optare per il regime di cui alla Legge 398/91 (Appendice 1.B) bisogna: • che l’associazione non abbia scopo di lucro • che abbia conseguito ricavi commerciali non superiori a 130 milioni di lire circa • comunichi l’opzione in sede di dichiarazione di inizio attività mediante raccomandata agli uffici IVA (formula 1.1) Può procedere poi all’apertura della propria posizione SIAE presso l’ufficio competente. 9 10 Il Regime forfetario SIAE (Legge 398/91) Requisito soggettivo Requisito oggettivo Associazioni senza fine di lucro Limite dei proventi derivanti da attività commerciali non superiori a Lit. 125.647.000 (per il 1996) Il reddito imponibile ai fini delle imposta dirette viene determinato applicando all’ammontare dei proventi commerciali il coefficiente di redditività del 6% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali L’IVA viene assolta tramite la SIAE versando 1/3 dell’imposta incassata da quella assolta sugli acquisti. Non c’è obbligo di dichiarazione Conseguenze Esonero dall’obbligo di tenuta dei registri contabili Assoggettamento a tutte le altre imposte indirette Conservazione dei documenti d’incasso e di spesa, numerati progressivamente Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 760) 11 IVA SUGLI ACQUISTI EFFETTUATI DALLE O.O.V.V. L’associazione chiede chiarimenti in merito all’IVA sull’acquisto di apparecchiature mediche e di beni mobili registrati. La questione dell’IVA sugli acquisti per le associazioni i di volontariato è cosa assai controversa. Con circolare n.3 del 1992 (Appendice 1.C) il Ministero delle finanze ha ricompreso nella previsione esentiva anche gli acquisti di beni mobili registrati quali autoambulanze. Successivamente, con diverse pronunce, il Ministero senza mai rettificare esplicitamente la citata circolare ha fatto intendere che le associazioni iscritte devono pagare normalmente l’IVA sugli acquisti. Proprio di recente con risoluzione ministeriale 138/98, (Appendice 1.D) lo stesso ministero delle finanze torna sulla questione negando ad una associazione di volontariato l’esenzione per l’acquisto di strumenti medici, ma non in via generale ed assoluta, ma perché non si tratta di mobili registrati: il che evidentemente lascia intendere, senza dirlo, che la originaria circolare n. 3/92 resta valida. In sintesi, premesso che un intervento del legislatore appare necessario, si ritiene pur con notevole margine di dubbio e qualche rischio che limitatamente ai beni mobili registrati ci si possa avvalere della esenzione in questione. AGEVOLAZIONI IVA PER LA STAMPA DI MANIFESTI ED INVITI La nostra associazione è iscritta al registro regionale del volontariato. Vorremmo sapere se ci siano delle agevolazioni fiscali per quanto riguarda l’IVA? In particolare vorremmo sapere se la stampa dei manifesti e degli inviti per le manifestazioni organizzate dall’associazione, possano rientrare tra le prestazioni pubblicitarie finalizzate a promuovere le attività istituzionali, che per le ONLUS, sono fuori campo IVA e se quindi potremmo chiedere alla tipografia di fare il lavoro in esenzione IVA. Le uniche agevolazioni IVA sugli acquisti sono limitate agli acquisti di beni mobili registrabili, quali ambulanze e mezzi di soccorso in genere. Sono poi escluse da IVA ai sensi dell’articolo 3 DPR 633/72 le operazioni di divulgazione pubblicitaria rese da chiunque a favore di associazioni con scopi educativi, culturali, assistenziali, sportive o religiose. Alcuni autori ritengono tuttavia che tale agevolazione sia riferita limitatamente alle cessioni gratuite di operazioni di divulgazione pubblicitaria. VENDITA DI AUTOMEZZI USATI L’associazione intende vendere automezzi usati ad altre associazioni o privati. Tale operazione è esente da pagamento IVA? Le associazioni di volontariato iscritte ai registri regionali pagano normalmente l’IVA sugli acquisti. Tuttavia una circolare ministeriale ( n.3 del 25/02/1992) interpretando in maniera estensiva l’art. 8 della legge 266/91 ha ricompreso in tale esenzione anche gli acquisti di beni mobili registrati di sicuro impiego istituzionale, quali ambulanze e simili. In caso di vendita di tali beni ad altre associazioni l’operazione è esente da IVA ai sensi dell’art.10 DPR 633/72 soltanto se non è stata detratta a monte la relativa imposta in base all’art. 19 dello stesso decreto TRASPORTO DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO 12 Si richiedono chiarimenti in merito alle modifiche introdotte alla normativa IVA dal decreto 460/97. Si desidera capire se in regime di convenzione con la USL la fornitura di un servizio di trasporto di carattere sociale da parte di una associazione di volontariato a favore di persone in stato di disagio, da e per i presidi soci-sanitari, siano esenti o meno dall’imposizione IVA. Il decreto legislativo 460/97 non modifica sul punto la disciplina IVA che resta, quindi, invariata. Si deve ritenere che l’esenzione sia indicata su base al punto 14 o 15 dell’art.10 del DPR 633/72. ESENZIONE IVA PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE L’associazione chiede se il regime di esenzione di cui all’art. 10, punto 27-ter del DPR 633/72, relativo alla prestazioni socio-sanitarie sia applicabile solo in caso in cui i servizi siano erogati direttamente dalle ONLUS. La Commissione Finanze della Camera ha approvato (3/2/1999) in sede deliberante il disegno di legge fiscale omnibus che, per quanto riguarda l’IVA ( art. 4), prevede l’esenzione dalla imposta sul valore aggiunto delle prestazioni socio-sanitarie effettuate da enti non profit ed ONLUS anche se non compiute direttamente. L’esenzione opera, dunque, anche quando la prestazione è fornita in base a convenzioni ed appalti ( mod. art 10 num. 27ter D.P.R. 633/72: la parola “direttamente” è soppressa). LOCAZIONE DEI LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE Per la pigione del locale dell’associazione viene emessa fattura con IVA da parte del locatore. Si chiede, quindi, se con la registrazione della associazione nel registro del volontariato, tale fattura debba essere ancora soggetta ad IVA. In caso di sub affitto del locale stesso o parte di esso come uso sala a terzi qual è il regime da applicare? L’iscrizione nel registro regionale del volontariato non muta il regime IVA per ciò che concerne l’utilizzo da parte di enti non commerciali ( nella specie organizzazioni di volontariato) di immobili di terzi. L’esenzione IVA introdotta dal comma 2 dell’art. 8 L. 266/91riguarda solo le operazioni attive delle O.O.V.V. , non quelle passive ( di acquisto) con la sola eccezione dell’acquisto di beni mobili registrati ( es., mezzi di soccorso). Se l’associazione utilizza l’immobile in locazione per le proprie attività istituzionali, gli oneri che sostiene per il canone ( ma anche per la gestione, manutenzione, ristrutturazione, ecc.) non avranno alcuna rilevanza fiscale; vale a dire non saranno deducibili dal reddito complessivo né risulta comunque detraibile l’IVA ai sensi dell’art. 19-ter del DPR 633/72. Nel caso di sublocazione dell’immobile ( o parte di esso) a terzi, il regime fiscale in relazione alle principali imposte del nostro ordinamento è il seguente: IVA: Il Ministero delle Finanze, con circolare 21/6/1991 n. 32/430213 (Appendice 1.E) ha chiarito che l’attività svolta da enti non commerciali concernente la locazione di beni immobili comunque acquisiti, nell’ambito delle finalità istituzionali non è idonea di per sé a far assumere agli enti stessi la soggettività passiva agli effetti del tributo. Infatti, l’utilizzazione di tali beni, finalizzata all riscossione di canoni, concretizza lo sfruttamento economico di beni patrimoniali e non l’esercizio di impresa, neppure nei sensi previsti dall’art. 4 del D.P.R. 633/72, non configurandosi nella fattispecie svolgimento di attività commerciale”. Risulta chiaro, quindi, che se l’associazione effettua una sublocazione del locale a terzi, ciò non costituisce attività di impresa e non comporta, per l’immobile non precedentemente iscritto nel libro inventari o nel registro dei cespiti 13 ammortizzabili quale “immobile relativo all’impresa, un passaggio a tale regime. In altri termini, i canoni di locazione non saranno soggetti ad IVA ed i relativi introiti saranno dichiarati solo ai fini delle imposte dirette come redditi di fabbricati. IRPEG: per l’associazione, l’immobile, utilizzato da terzi concorre alla formazione del reddito complessivo indipendentemente dal fatto che l’associazione ne tragga o meno un corrispettivo ( anche cioè in caso di comodato) sulla base della determinazione catastale dei redditi fondiari ( art. 22 DPR 917/86); non esiste, pertanto, alcuna differenza con quanto avviene nell’ipotesi di utilizzo diretto. Nel caso di immobile concesso in locazione ( o sub locazione), il reddito viene determinato in base a quanto prescrive l’art. 34 del DPR 917/86, tenendo però presente il canone con la riduzione forfetaria: questo importo viene considerato reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, se superiore al reddito determinato su base catastale. TRATTAMENTO FISCALE DI CONTRIBUTI PUBBLICI “ A FONDO PERDUTO” E QUOTE PAGATE ALL’ASSOCIAZIONE DA ARTISTI PER PARTECIPARE A MANIFESTAZIONI ARTISTICHE Vorrei ricevere informazioni riguardanti il funzionamento delle associazioni culturali senza scopo di lucro; in particolare in merito al trattamento fiscale delle erogazioni pubbliche a fondo perduto e delle quote pagate all’associazione da artisti (non soci) per la partecipazione a mostre manifestazioni artistiche e altri eventi culturali. In merito al primo quesito, le somme versate a titolo di sovvenzione, contributo o liberalità, da parte di persone fisiche o di enti (pubblici o privati) sostanziandosi in erogazioni estranee ad una logica di corrispettività, dovrebbero essere destinatarie: dell’esclusione oggettiva dall’ambito di applicazione dell’IVA, in quanto non afferenti ad operazioni di prestazione di servizi (art.3 DPR 633/72). • della non imponibilità IRPEG, nella misura in cui non possano considerarsi compenso per una attività commerciale. E’ stata usata la forma condizionale perché la esclusione oggettiva dell’IVA è certamente sussistente quando il contributo pubblico sia del tutto indipendente e liberale, e non determini poi l’obbligo a certi comportamenti da parte dell’associazione. Ad esempio, basterebbe una semplice azione di diffusione del nome dell’ente erogante perché il fisco possa desumere la ricorrenza di un accordo di sponsorizzazione. per quanto riguarda le imposte dirette, l’irrilevanza dell’erogazione presuppone che la stessa non afferisca un’attività commerciale, altrimenti non solo il contributo costituisce reddito imponibile, ma se erogato da enti pubblici, è soggetto alla ritenuta d’acconto (art.28 DPR 600/73). Riguardo al secondo quesito il comma primo, art. 111 DPR 917/86 (in materia di imposte dirette) e il comma 4 art. 4 del DPR 633/72 (in materia di IVA) escludono dal campo della commercialità soltanto l’attività associativa svolta nei confronti dei soli soci. Se, infatti, l’attività è rivolta a terzi (artisti non soci) verso corrispettivi, questi ultimi rappresentano certamente materia imponibile ai fini IRPEG ed IVA. L’unica possibilità per ottenere l’irrilevanza fiscale è quella di fare acquisire la qualifica di socio al partecipante a mostre, concorsi e altri eventi organizzati pur sempre in conformità alle finalità istituzionali dell’associazione. In questo caso, la quota di adesione rimane immune da rilevanza fiscale. • CERTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI Quale è la giusta prassi di certificazione dei contributi erogati dalla USL, con la quale abbiamo stipulato una convenzione nell’ambito del progetto “ consumi nuove droghe”, 14 considerato che l’associazione di cui facciamo parte non ha partita IVA ma solo codice fiscale? I compensi agli associati impegnati nel progetto dovranno essere soggetti alla ritenuta di acconto? In caso di risposta affermativa quali sono le modalità di versamento? La natura e il contenuto della convenzione spingono a ritenere che ci si trovi di fronte ad attività commerciale con obbligo di acquisire il numero di partita IVA, con tutti gli adempimenti sia a fini IVA, sia ai fini delle imposte dirette, secondo la disciplina generale. Se le organizzazioni in oggetto sono enti di volontariato iscritte nei registri regionali l’operazione può configurarsi come operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 della legge 266/91 e quindi non vi sarebbero adempimenti IVA ma solo ai fini delle imposte dirette. Per la seconda questione l’ente diventa sostituto di imposta: deve effettuare una ritenuta di acconto del 20% sui compensi lordi. tale ritenuta deve essere versata al competente concessionario entro il giorno quindici del mese successivo a quello di pagamento. entro il 28 febbraio dell’anno successivo l’ente deve certificare i compensi europei ai rispettivi percettori entro il 31 ottobre, compilare e presentare la dichiarazione modello 770. APERTURA DI UN AMBULATORIO La nostra associazione iscritta al registro regionale del volontariato aprirà alcuni ambulatori nei prossimi mesi in cui opereranno medici di base e medici specialisti. I medici pagheranno alla nostra associazione una quota a titolo di rimborso spese forfetario. Vorremmo sapere se: • tale rimborso forfetario è soggetto ad IVA e se sì a che aliquota; • se i ricavi da tale attività sono soggetti ad imposte sui redditi o se ne sono esentati in quanto attività connesse a quella istituzionale con proventi inferiori al 66% delle spese complessive dell’organizzazione. Il Comune, inoltre rimborserà per detta attività un contributo spese forfetario e quindi vorremmo sapere se questo rimborso va fatturato al Comune, se è soggetto ad IVA ed ad imposte sui redditi. Se il rimborso avviene anche per l’utilizzo di servizi, apparecchiature e simili si ritiene che il corrispettivo sia da assoggettare ad IVA, mentre se avviene a solo titolo di subaffitto dei locali si ritiene che l’operazione possa qualificarsi come fuori campo IVA. Difficile qualificare tale attività come connessa anche per la mancanza di precisazioni sul punto. Ad oggi le circolari ministeriali esistenti parlano o di attività rientranti nei settori tipici delle ONLUS ma rivolte a soggetti non svantaggiati, oppure di attività integrative e migliorative di attività istituzionali. Per quanto riguarda l’ultimo punto, se l’entrata si potesse qualificare come vero contributo, come sostegno indiretto dell’amministrazione alla attività istituzionale dell’ente senza ricevere alcuna contro prestazione in cambio, allora il contributo non avrebbe rilevanza fiscale. In caso contrario sì, anche se si segnala che in base all’art. 2 DLgs. 460/97 non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEG i proventi derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi carattere sociale: bisogna, quindi, verificare se tale convenzione possa qualificarsi come tale. Attività istituzionali e attività connesse delle ONLUS Attività istituzionali Attività connesse 15 Assistenza sanitaria sociale e socio Attività accessorie per natura (vendita di depliant e di magliette pubblicitarie ed altri oggetti di modico valore, ecc.) Assistenza sanitaria svolta a favore di oggetti svantaggiati Attività accessorie per natura (vendita di depliant e di magliette pubblicitarie ed altri oggetti di modico valore, ecc.) Assistenza sanitaria svolta a favore di soggetti diversi da quella a cui è rivolta l’attività istituzionale Beneficenza Attività accessorie per natura (vendita di depliant e di magliette pubblicitarie ed altri oggetti di modico valore, ecc.) Istruzione svolta a favore di soggetti svantaggiati Attività accessorie per natura (vendita di depliant e di magliette pubblicitarie ed altri oggetti di modico valore, ecc.) Istruzione svolta a favore di soggetti diversi da quella a cui è rivolta l’attività istituzionale Formazione svolta a favore di soggetti svantaggiati Attività accessorie per natura (vendita di depliant e di magliette pubblicitarie ed altri oggetti di modico valore, ecc.) Formazione svolta a favore di soggetti diversi da quella a cui è rivolta l’attività istituzionale 16 Sport dilettantistico a favore di soggetti svantaggiati Attività accessorie per natura (vendita di depliant e di magliette pubblicitarie ed altri oggetti di modico valore, ecc.) Sport dilettantistico svolta a favore di soggetti diversi da quella a cui è rivolta l’attività istituzionale Tutela, promozione valorizzazione delle cose interesse artistico e storico cui alla Legge 1-6-1939 1089, ivi comprese biblioteche di beni di cui D.P.R. 1409/63 e di di n. le al Attività accessorie per natura (vendita di depliant e di magliette pubblicitarie ed altri soggetti di modico valore, ecc.) Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del D. lgs. 22/97 Attività accessorie per natura (vendita di depliant e di magliette pubblicitarie ed altri oggetti di modico valore, ecc.) Promozione della cultura e dell’arte svolta a favore di soggetti svantaggiati Attività accessorie per natura (vendita di depliant e di magliette pubblicitarie ed altri oggetti di modico valore, ecc.) Promozione della cultura e dell’arte svolta a favore di soggetti diversi da quella a cui è rivolta l’attività istituzionale Promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte delle amministrazioni centrali dello stato Attività accessorie per natura (vendita di depliant e di magliette pubblicitarie ed altri oggetti di modico valore, ecc.) 17 Tutela dei diritti civili svolta a favore di soggetti svantaggiati Attività accessorie per natura (vendita di depliant e di magliette pubblicitarie ed altri oggetti di modico valore, ecc.) Tutela dei diritti civile svolta a favore di soggetti diversi da quella a cui è rivolta l’attività istituzionale Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata a Università, Enti di ricerca e altre Fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo Attività accessorie per natura (vendita di depliant e di magliette pubblicitarie ed altri oggetti di modico valore, ecc.) Lo svolgimento delle attività connesse deve essere previsto nello statuto. Inoltre, per mantenere lo status di ONLUS, occorre che le attività connesse: non siano prevalenti rispetto alle attività istituzionali; non generino proventi superiori al 66% del totale delle spese sostenute dalla ONLUS CESSIONI GRATUITE DI BENI A FAVORE DI O.O.V.V. Mia moglie ed io gestiamo un piccolo negozio che presto cesserà l’attività. Vorremmo cedere gratuitamente della merce (abbigliamento, cartoleria e merceria) ad alcune associazioni di volontariato. Che cosa prevede la nuova normativa sulle ONLUS in materia di cessioni gratuite di beni? L’articolo 13 comma 4 del decreto 460/97 prevede che: • La comunicazione della ditta cedente all’ufficio delle entrate non è dovuta in caso di cessioni di modico valore; • La ONLUS beneficiaria debba rilasciare semplice dichiarazione (non deve essere resa nella forma dell’atto notorio) di voler utilizzare i beni direttamente per gli scopi istituzionali; • L’impresa cedente deve annotare nei registri IVA la qualità e la quantità dei beni ceduti. La ditta deve emettere infine un normale documento di trasporto con causale (donazione). Non sono necessari altri adempimenti. 18 AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’APERTURA DI UN C/C BANCARIO E DETRAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE IN CASO DI EROGAZIONI LIBERALI Esistono agevolazioni per la tenuta di un conto corrente bancario? Il presidente di una associazione di volontariato può operare a tempo pieno o parziale e ricevere un compenso? In caso di offerte da parte di aziende quali facilitazioni hanno queste ultime per scaricarle fiscalmente? • Se l’associazione è iscritta nei registri regionali del volontariato può chiedere l’esenzione dall’imposta di bollo in base all’art. 8 della legge 266/91. • Nelle associazioni di volontariato le cariche associative e le prestazioni degli aderenti devono essere gratuite. • La disciplina delle detrazioni fiscali per le aziende è regolata dall’art. 13 del decreto 460/97. Le imprese possono detrarre dal loro reddito un importo fino a L. 4.000.000 o al 2% del reddito dichiarato per somme elargite alle ONLUS. Il pagamento deve avvenire tramite versamento in c/c bancario, postale o tramite assegno circolare. E’ poi prevista una disciplina speciale per donazioni in natura. I beni relativi all’impresa ceduti gratuitamente sono esenti da IVA e da imposta purché sia effettuata apposita comunicazione all’ufficio delle entrate. DONAZIONE DI UN IMMOBILE ALLA ASSOCIAZIONE Una signora vuole donare ad una associazione un appartamento che diventerà la sede di questa. Quali adempimenti fiscali deve compiere? La proprietà di un bene immobile non destinato all’area commerciale da parte di un ente non commerciale produce un reddito di natura fondiaria (reddito di fabbricati). Il trattamento tributario e la qualificazione di questa categoria reddituale di questa categoria sono sanciti dagli articoli 22 e seguenti del TUIR (testo unico imposte sui redditi). In particolare, il reddito da fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dall’ente. Il reddito medio ordinario è computato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite secondo le norme della Legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale, mediante stima diretta. Per quanto riguarda le agevolazioni previste nel momento dell’acquisizione del bene, se la scrivente associazione è iscritta al registro regionale del volontariato è considerata ONLUS di diritto e, dunque, in virtù dell’art. 10 comma 8 decreto 460/97, può scegliere se applicare la normativa relativa alle ONLUS o quella dettata dalla normativa speciale (L. 266/91) ponderando la convenienza tra le diverse previsioni in relazione a ciascuna imposta o tributo oggetto d’agevolazioni. Nel caso specifico le norme più favorevoli sono contenute nell’art. 8 L.266/91 che al primo comma prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per gli atti connessi allo svolgimento delle attività dell’associazione e al secondo comma introduce l’esenzione da ogni imposta (ipotecarie e catastali) a carico delle organizzazioni per le donazioni, eredità e legati. SOMME DONATE DALLA ASSOCIAZIONE A PERSONE IN DIFFICOLTA’ Una associazione di volontariato, iscritta al registro regionale, vorrebbe dare dei soldi ad una signora per il suo sostentamento. Come inserire tali somme in bilancio? 19 Tale uscita può essere normalmente registrata come liberalità effettuata nella contabilità di tipo istituzionale. In particolare in base all’art. 8 della legge 266/91 se associazione iscritta nel registro regionale, l’operazione è fuori campo IVA DESTINAZIONE GRATUITA DI BENI MOBILI O IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLO STATO L’esenzione dal pagamento dell’IVA riferito alle associazioni di volontariato ( protezione civile) riguarda anche l’acquisto di indumenti o altre attrezzature come il computer? La risposta è no.. Ricordiamo, comunque, che “ i beni mobili e immobili registrati di proprietà dello Stato, compresi quelli del ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati ( e non soltanto quelli divenuti inservibili), possono essere destinati, a titolo gratuito, alle associazioni di volontariato, purché siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attività di protezione civile ( DL 12/11/1996 n. 677, art 7 , comma 2 bis ) ORGANIZZAZIONE DI UNA PESCA DI BENEFICENZA Una associazione, iscritta al registro regionale del volontariato chiede come possa organizzarsi una pesca di beneficenza, i cui premi siano donati dai commercianti. La associazione, ONLUS di diritto, ha la possibilità di organizzare, ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 460/97, previa autorizzazione della Direzione delle Entrate competente, lotterie in ambito provinciale il cui ricavato non superi 100 milioni di lire, tombole ad ambito comunale i cui premi non superino 25 milioni di lire, pesche e banchi di beneficenza il cui ricavato non ecceda i 100 milioni di lire. Per l’organizzazione di queste operazioni devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dall’art. 40 del r.d.l. 1933/38 EROGAZIONI LIBERALI Come vanno registrate le donazioni di denaro nel caso in cui il beneficiario sia un’associazione di volontariato? Per quanto riguarda i contributi che gli enti non commerciali ricevono a titolo di elargizione liberale è di estrema importanza ricordare che essi rappresentano sovvenzioni generiche, non considerate rilevanti sotto il profilo fiscale perché finalizzate a sostenere lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’ente. Questi proventi devono essere contabilizzati come entrate di natura istituzionale e devono essere contabilizzati come entrate di natura istituzionale di volontariato. L’articolo 13 del decreto 460/97, allo scopo di incentivare questa forma di finanziamento, ha introdotto sostanziali agevolazioni, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti che effettuano donazioni liberali a favore delle ONLUS. In particolare le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro fino al limite di 4 milioni a condizione che i versamenti siano effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca; ufficio postale; sistemi previsti dall’art. 23 del decreto del 9 luglio 97 n° 241 ossia carte di debito, carte di credito, carte pre-pagate, assegni circolari e bancari (circolare 26 giugno 98, 168/E). L’articolo 13 0del decreto 460/97, che ha modificato l’articolo 65, comma 2 del TUIR, prevede, inoltre la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS per un 20 importo non superiore a quattro milioni di lire o al due per cento del reddito d’impresa dichiarato (formula 1.2). RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI ED EROGAZIONI LIBERALI Un associazione che svolge attività di raccolta fondi da destinare al terzo mondo ed iscritta nel registro regionale del volontariato ha qualche adempimento alla luce del decreto 460/97? Se sì quale? Una variazione della sede sociale o del domicilio dei soci, necessita di un nuovo atto pubblico? I componenti che non partecipano alla vita dell’associazione, possono essere depennati con un semplice verbale d’assemblea? A livello fiscale, come certificare ad un eventuale donatore la somma elargita in modo che egli la possa detrarre dalle tasse? Quali sono per noi gli obblighi conseguenti? Quando acquistiamo del materiale necessario per la realizzazione delle iniziative possiamo in qualche modo ottenere uno sconto? Il codice fiscale è equiparato alla partita iva oppure necessita anche quella? Le ONLUS che effettuano raccolta pubblica di fondi devono, oltre alla redazione del bilancio generale, redigere un prospetto per singola iniziativa in base all’art. 8 del decreto 460/97. Le variazioni di statuto possono essere effettuate anche mediante semplice scrittura privata registrata all’ufficio del Registro in esenzione d’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8 della Legge 266/91. Per l’esclusione dei soci bisogna vedere che cosa dice sul punto il vostro statuto. Per la detraibilità fiscale potete predisporre uno schema di dichiarazione dalla quale deve risultare: la somma o la data della liberalità, che siete ONLUS ai sensi del decreto 460/97 in quanto associazione iscritta nel registro regionale del volontariato e che i fondi saranno impiegati ai fini istituzionali dell’ente. In sede di acquisto non ci sono particolari agevolazioni tranne in caso di iva su acquisto di beni mobili registrabili. Con circolare n. 3 del 1992, infatti il Ministero delle finanze ha riconosciuto l’esenzione IVA di cui all’art. 8 della L. 266/1991 anche agli acquisti di beni mobili quali ambulanze e simili. Sulla questione tuttavia, esiste notevole incertezza. Erogazioni liberali delle Imprese In natura Natura dell’erogazione liberale Limiti di deducibilità Vincoli formali Prestito di dipendenti 5 per mille delle spese di lavoro dipendente Il dipendente “prestato” deve essere assunto a tempo indeterminato 21 Prodotti alimentari o farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa Nessuno Comunicazione all’ufficio delle entrate, attestazione Onlus per destinazione beni, annotazione beni ceduti sul registro Beni diversi da prodotti alimentari o farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa Costo specifico non superiore a 4 milioni o al 2% del reddito di impresa Comunicazione all’ufficio delle entrate, attestazione Onlus per destinazione beni, annotazioni beni ceduti su registro In denaro Soggetto erogante Risparmio fiscale Vincoli formali Persona fisica non titolare di reddito d’impresa Detrazione d’imposta del 19% su un ammontare massimo di 4 milioni Versamento tramite banca, posta o altri strumenti ammessi dalla norma Persona fisica che eroga a favore di organizzazioni non governative per aiuti a paesi in via di sviluppo Deduzione dell’imponibile fino al 2% del reddito complessivo Versamento tramite banca, posta o altri strumenti ammessi dalla norma Persona fisica titolare di reddito di impresa Deduzione dal reddito di impresa per un importo non superiore a 4 milioni o al 2% del reddito complessivo - ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO PER LE ONLUS E LE O.O.V.V. E’ esente da imposta di bollo il c.c. bancario che l’associazione utilizza per i propri fini istituzionali. Si possono far valere in questo caso le disposizioni del decreto 460/97 in quanto l’associazione, iscritta al registro regionale del volontariato, è Onlus di diritto? 22 Si ritiene che l’esenzione spetti sia in base all’art.17 del decreto 460/97 sia anche, per le associazioni iscritte nei registri regionali in base alla legge 266/91, ai sensi dell’art. 8 della medesima legge e quindi fin dal 1991. La lettera dell’art.17, poi, è molto ampia, nel senso che essendo una agevolazione soggettiva che spetta alle ONLUS è sufficiente tale qualifica per la esenzione. Tuttavia con discutibile interpretazione la circolare n. 168/E del Ministero delle Finanze ha precisato che l’elenco dell’art.17 ( atti, documenti, istanze, contratti) deve intendersi tassativo e quindi gli atti non espressamente elencati anche se ricompresi nella tabella della imposta di bollo non possono considerarsi esenti. La questione resta ancora incerta e non definitivamente chiarita. PAGAMENTO DEL BOLLO DELLA AUTOEMOTECA Un’autoemoteca di una associazione di volontariato di donatori di sangue è esente dal pagamento del bollo? Se sì in base a quale legge e quale la procedura necessaria per richiedere l’esenzione? Agli automezzi immatricolati come mezzi speciali, classe nella quale è possibile inserire anche una emoteca, è riservata una riduzione del bollo e non l’esenzione. Se l’autoemoteca in questione è immatricolata nella classe suddetta sarà possibile ottenere la relativa tariffa agevolata. Occorrerà, pertanto, presentarsi muniti di libretto di circolazione presso una qualsiasi delegazione ACI per verificare la tipologia di immatricolazione e conoscere la relativa quota bollo da pagare. REGISTRAZIONE DELL’ATTO DI SCIOGLIMENTO DI UNA ASSOCIAZIONE L’associazione desidera sapere se sia necessario, per lo scioglimento della stessa, il pagamento dell’imposta all’Ufficio del Registro presso il quale l’associazione è stata registrata. La registrazione dell’atto di scioglimento è opportuna. Se l’associazione è iscritta ai registri regionali in base alla legge 266/91 l’atto può essere registrato in esenzione dell’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8 della stessa legge. Se invece l’associazione è ONLUS per opzione e non automatica esiste l’esenzione dall’imposta di bollo, mentre l’atto è soggetto a tassa fissa di lire 250.000. Se infine, l’ente si qualificasse come ente non commerciale ordinario sarebbe dovuta sia l’imposta di bollo che di registro. IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI Una associazione di volontariato ha organizzato uno spettacolo a favore di bambini con il patrocinio del comune che ha solo messo a disposizione il luogo e le sedie. La SIAE ha fatto pagare oltre i diritti di autore anche la normale tassa sugli spettacoli. L’entrata era ad offerta libera. L’associazione vorrebbe sapere in quale modo possa riavere quanto versato e non dovuto alla SIAE. Se l’imposta sugli spettacolo non era effettivamente dovuta, occorre fare apposita istanza di rimborso alla Direzione Regionale delle Entrate. In caso di rifiuto o di mancata risposta nel termine di 180 giorni si può iniziare il normale contenzioso. Facciamo presente che in data 26/2/1999 il Presidente della Repubblica ha emanato il d.Lgs. n. 60 in materia di imposta sugli spettacoli, (Appendice 1.F) il quale prevede la eliminazione dell’imposta spettacoli e la sua sostituzione con una imposta sugli intrattenimenti che graverà solo su una parte degli spettacoli, mentre le altre manifestazioni saranno soggette solo all’IVA con aliquota diversa a seconda delle loro caratteristiche. Nel caso di manifestazioni soggette all’imposta sugli 23 intrattenimenti, i cui introiti siano destinati ad enti pubblici o ad ONLUS per essere utilizzati a fini di beneficenza ( art.5), la base imponibile è ridotta del 50%. La riduzione è riconosciuta ”purché gli intrattenimenti- organizzati dal medesimo soggetto- non superino nel corso dell’anno quattro giornate di attività:” “ I fondi raccolti, inoltre, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all’ente beneficiario” Restano, inoltre, ferme le disposizioni agevolative previste dall’art. 23 del D.lgs. 460/97 ( attività di intrattenimento in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione). ESENZIONE DALL’IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI L’associazione intende sapere se sia valida l’esenzione dall’imposta sugli spettacoli per le attività svolte occasionalmente (in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagna di sensibilizzazioni), in particolare dalle ONLUS. L’articolo 13 del decreto 460/97 stabilisce che l’imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972 n° 640 realizzate occasionalmente dalle ONLUS e dagli enti associativi di cui all’art. 111 comma 3 del TUIR in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, ecc. a condizione che di tale attività sia data comunicazione prima dell’inizio di ciascuna manifestazione alla SIAE territorialmente competente. Si ritiene che l’esenzione prevista per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di formazione sociale e di formazione extrascolastica della persona, riguardanti gli spettacoli svolti non solo nei confronti degli associati e partecipanti, ma anche nei confronti di terzi in quanto né la norma in esame né la circolare esplicativa al decreto 460/97 del 26 giugno 1998, n° 168/E emanata dal Ministero delle Finanze impongono un simile vincolo. ADEMPIMENTI FISCALI PER I BENI IMMOBILI IN PROPRIETA’ Una associazione di volontariato iscritta al registro regionale, intende conoscere quali siano gli adempimenti contabili e fiscali previsti per le ONLUS nel caso in cui sia proprietaria di beni immobili. Il possesso di beni immobili non destinati all’area commerciale da parte di enti non commerciali produce un reddito di natura fondiaria: il trattamento tributario e la qualificazione di questa categoria reddituale sono sanciti dagli articoli 22 e seguenti del TUIR; in particolare il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare posseduta da ciascuna unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dall’ente. Il reddito medio ordinario è computato tramite l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite secondo le norme della Legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta (art. 34 del Tuir). Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni previste nel momento dell’acquisizione del bene, l’organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui alla Legge 266/91, è considerata ONLUS di diritto e, dunque, in virtù dell’art. 10 comma 8 del decreto 460/97 può scegliere se applicare la normativa relativa alle ONLUS o quella dettata dalla normativa speciale, ponderando la convenienza tra le diverse previsioni in relazione a ciascuna imposta o tributo oggetto di agevolazione (circolare 26 giugno 1998 n° 168/E). Nel caso specifico le norme più favorevoli sono contenute nell’art 8 della Legge 266/91 che, al comma 1 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per gli atti connessi allo svolgimento delle attività dell’associazione di volontariato e al comma 2 introduce l’esenzione da ogni imposta a carico delle organizzazioni per le 24 donazioni e le attribuzioni di eredità e di legato. In conclusione le organizzazioni di volontariato che ricevono in donazione un immobile, destinato agli scopi istituzionali, possono godere, non solo dell’esclusione dalle imposte di registro e di bollo, ma anche dell’esclusione dalle imposte ipotecarie e catastali e ciò in funzione del combinato disposto dai commi 1 e 2, secondo periodo dell’art. 8 della Legge 266/91. Si ritiene, inoltre, che tale trattamento di favore, come confermato dalla sentenza della commissione tributaria provinciale di Pesaro, sezione II, 19 novembre 96, n° 65, sia applicabile anche ai beni immobili acquisiti dall’associazione a titolo oneroso. ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA PARTE DI UNA O.V. L’associazione domanda chiarimenti in merito alla esenzione sull’acquisto immobili e rivendita degli stessi. In particolare per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 8 L.266/91 sugli acquisti. Se l’ente si qualifica come ONLUS l’art.22 del decreto 460/97 subordina l’agevolazione ai fini dell’imposta di registro alla duplice condizione che la ONLUS dichiari (con atto notarile) di utilizzare direttamente i beni e che l'utilizzo diretto sia fatto entro due anni dall'acquisto. Se l'ente, invece, è iscritto al registro regionale del volontariato sia applica l'articolo 8 della L. 266/91 che non prevede un periodo di tempo d’utilizzo ma che talvolta è interpretato nel senso che l’agevolazione si perda al momento della vendita o comunque se non si sia in grado di dimostrare l’utilizzo effettivo per l’attività istituzionale. Imposte Enti non commerciali Tipo di imposta Caratteristiche • • Imposta di registro • Imposta di bollo • • 25 Non esistono regole particolari Qualunque atto che rientri nella tariffa allegata al DPR n.131/1986 va sottoposto a registrazione in termine fisso L’atto costitutivo (che comporti, o meno, l’obbligo per i soci di effettuare conferimenti) va registrato a tassa fissa: In ogni caso se redatto in forma solenne I caso d’uso se redatto in forma privata Non esistono regole particolari Bisogna verificare, caso per caso, se l’atto rientra nella tabella allegata al DPR n. 642/1972 Imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili • Esistono alcune ipotesi di esenzione e di esclusione sia per l’INVIM ordinaria, sia per l’INVIM decennale Imposta sulle successioni e sulle donazioni • Esistono alcune ipotesi di esenzione Imposte ipotecarie e catastali • Esenzione nei casi in cui c’è esenzione dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni • Si possono organizzare lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza a con particolari modalità Ci sono agevolazioni per l’organizzazione di manifestazioni a premio Lotterie e operazioni a premio • • Tasse sulle concessioni governative • • Imposta comunale sugli immobili • Non c’è l’obbligo di corrispondere la tassa pere il riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni Rimane l’obbligo di corrispondere la tassa fissa in funzione del numero delle pagine dei libri e registri da sottoporre a bollatura esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettiva, culturali, ricreative, sportive di culto Altre fattispecie di esenzione ex art. 7 del D. Lgs. N.504/1992 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle • pubbliche affissioni Norme agevolative (artt. 16 e 20 del D.Lgs. n.507/93) e di esenzione (art. 17 del D.Lgs. n.507/1993) • Riduzioni per quanto riguarda l’organizzazione di manifestazioni ed esenzioni per occupazioni effettuate con determinate finalità (artt. 45 e 49 del D.Lgs. n.507/1993) • Non esistono esenzioni • Si applica a determinate attività che possono essere organizzate anche da enti non commerciali Alcune agevolazioni Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche Tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni Imposta sugli spettacoli • 26 Le organizzazioni di volontariato Tipo di imposta Caratteristiche Imposta di registro Imposta di bollo • Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento dell’attività sono esenti da imposta • Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento dell’attività sono esenti da imposta (art.8) • Anche se prive di personalità giuridica, possono accettare donazioni e lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento di determinate finalità L e donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da imposta (artt. 5 e 8) Imposta sulle successioni e donazioni • Imposte ipotecarie e catastali • L e donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da imposta (artt. 5 e 8) Le onlus Tipo di imposta Caratteristiche • Riduzioni per la registrazione degli atti costitutivi e delle modifiche statutarie e dei trasferimenti immobiliari (art.22) Imposta di bollo • Esenzione per alcuni atti (art.17) Imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili • esenzione per gli incrementi degli immobili acquistati a titolo gratuito; non è dovuta l’imposta sostitutiva (art.20) Imposta sulle successioni e donazioni • Esclusione per i trasferimenti a favore (art.19) • Inclusione nel novero dei soggetti che possono essere autorizzati a svolgere lotterie, pesche o banchi di beneficenza (art.24) Imposta di registro Lotterie 27 Tasse sulle concessioni governative • esenzione per gli atti e provvedimenti concernenti Onlus (art.18) Imposta sugli spettacoli • Esenzione per gli spettacoli organizzati occasionalmente, in determinate circostanze (art. 23) IVA SULL’ACQUISTO DI IMMOBILI Quali sono le agevolazioni IVA, per le ONLUS, nel caso di acquisto di immobili? L’articolo 10, n. 27-quinquies del DPR 633/72, introdotto dall’articolo 1, comma 4 del decreto 2 settembre 97 n. 313, che recepisce le disposizioni dell’art. 13 delle sesta direttiva comunitaria (direttiva Cee 77/388 del 17 maggio 77), sancisce l’esenzione per le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta”. Si ritiene pertanto che la fattispecie prevista dalle nuove norme riguardanti l’esenzione dell’IVA per la rivendita di beni importati o acquistati senza che il soggetto abbia avuto il diritto alla detrazione della relativa imposta pagata: il trattamento di esonero riguarda evidentemente l’IVA sulle cessioni e non quella sugli acquisti. In questo senso la sentenza della corte di giustizia Ce del 25.6.97, causa C-45/95, censurava il comportamento dello stato italiano, in quanto avendo istituito la normativa che non esentava dall’IVA le cessioni di beni destinate esclusivamente all’esercizio di una attività esentata o comunque esclusi dal diritto a detrazione non rispettava gli obblighi in conventi ai sensi dell’art. 13 parte B, lettera C della sesta direttiva. La stessa commissione dei trenta ha affermato che l’introduzione di una norma che agevoli ai fini IVA l’acquisto di beni strumentali da parte di ONLUS è preclusa dalla normativa comunitaria e in particolare dalla direttiva Cee 92/77 che non fa menzione di tali operazioni tra quelle soggette ad aliquota agevolata. COMUNICAZIONE PER LA QUALIFICA DI ONLUS L’associazione è stata costituita in data 01/07/98 senza dare comunicazione alla direzione regionale delle entrate della qualifica di ONLUS. Vorrebbe sapere se possa ancora diventare ONLUS. Le associazioni di nuova costituzione hanno trenta giorni di tempo per inviare la comunicazione all’ufficio regionale delle entrate, da quando è stato redatto l’atto pubblico di costituzione o la registrazione, se atto privato. Questo se si vuole essere ONLUS fin dall’inizio della vita dell’ente, altrimenti non vi è termine alcuno da rispettare in quanto la comunicazione può essere effettuata in qualsiasi momento. L’effetto è quello di posticipare le agevolazioni, nel senso che l’ente diventa ONLUS, (e applica la relativa disciplina ) successivamente. Ovviamente per potersi qualificare correttamente come ONLUS, è necessario non solo effettuare la comunicazione all’anagrafe tributaria, ma anche e soprattutto essere in regola con lo statuto e rispettare tutti i limiti e condizioni poste dall’art. 10 del decreto 460/97, sia per quanto concerne i settori di attività, sia per quanto concerne gli altri limiti (formula 1.3). SPORT DILETTANTISTICO TRA LE ATTIVITÀ ONLUS Un club aereo che svolge attività di tipo turistico – sportiva vorrebbe aggiornare il proprio statuto e divenire una ONLUS o comunque rimanere un ente non commerciale 28 Ciò è possibile? L’attività turistico – sportiva, sembra non rientrare in uno degli undici settori di attività delle ONLUS, previsti nel co. 1 del decreto 460/97. Appare quantomeno forzato, ricomprendere l’attività svolta dal club nello “sport dilettantistico” di cui al punto 6 della citata norma. Anche se l’attività rientrasse nella categoria dello “sport dilettantistico”, per qualificarsi come ONLUS, mancherebbe il requisito dell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale dell’ente. Infatti le attività delle ONLUS devono essere rivolte a “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”. Se invece l’ente effettuasse le proprie prestazioni prevalentemente a soggetti svantaggiati nel senso voluto dalla legge e precisato dalla successiva circolare ministeriale, allora potrebbe qualificarsi come organismo non lucrativo. Le agevolazioni fiscali possono essere colte con maggiore sicurezza e certezza, nel versante degli enti non commerciali, a condizione che l’oggetto esclusivo o principale del club sia non commerciale. Per verificare ciò, è necessario analizzare il bilancio per poter applicare i parametri di prevalenza di cui all’art. 6 del decreto. Tuttavia nell’ipotesi che il club si qualifichi non commerciale, si precisa che la normativa di riferimento non prevede nessun tipo di adeguamento o comunicazione, tranne ovviamente l’adeguamento dello statuto alle clausole imposte dall’art. 5 del decr. Lgs. 460/97 La circolare n° 124/E del 12 maggio 98 precisa che per “associazioni sportive dilettantistiche” si intendono solo quelle associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, per associazioni di formazione extra scolastica della persona solo quel limitato ambito di associazioni che privilegia la crescita intellettuale dell’individuo, mirata allo sviluppo delle sua personalità complessiva. QUALIFICA DI ONLUS PER GLI ENTI ECCLESIASTICI Gli enti ecclesiastici sono considerati ONLUS? Se sì possono devolvere , in caso di scioglimento, il loro patrimonio a uno degli enti ecclesiastici delle confessioni religiose di cui al comma 9 dell’art10 Decreto 460/97 che esercitino una delle attività di cui alla lettera a) del comma 17? Il regime agevolativo previsto dal D.lgs. 460/97 si applica anche agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi e intese di cui all’art. 10 comma 7 del suindicato decreto. Tali enti, considerati onlus limitatamente all’esercizio delle attività di cui al comma I lettera a) del medesimo articolo e a condizione che per tali attività sia tenuta una contabilità separata, siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dall’art 10 e sia data comunicazione all’anagrafe delle onlus, si ritiene che il patrimonio vincolato sia solo quello acquisito nell’ambito di tali attività agevolate. In questa seconda fattispecie l’ente ecclesiastico riconosciuto assume, quindi, nella sua globalità la qualifica di onlus, ma può usufruire ( su opzione), sulle sole attività oggettivamente titolate, degli stessi benefici fiscali. A questo proposito, la circolare al decreto 460/97, n. 168/E, dopo aver richiamato, per gli enti ecclesiastici della chiesa cattolica, il documento conclusivo della Commissione paritetica ( con il quale è stato precisato che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono applicabili le disposizioni del codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione e destinazione delle persone giuridiche private) stabilisce che tali enti debbano comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, al fine di recepire le clausole dell’art.10, comma 1 del 29 decreto 460/97. La citata circolare ha inoltre chiarito che la perdite di qualifica equivale ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell’ente e quindi la ONLUS dovrà devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. REGIME CONTABILE DELLE ONLUS Quali sono gli obblighi contabili per una associazione di genitori ONLUS regolarmente iscritta all’anagrafe delle ONLUS, con codice di attività 1? Il comma 1, lettera a) dell’art.20 bis del DPR 600/73, dispone nei confronti delle ONLUS l’obbligo di redigere relativamente all’attività complessivamente svolta, comprensiva cioè sia dell’attività istituzionale che delle attività connesse , scritture contabili cronologiche e sistematiche redatte in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, inoltre, le onlus deve predisporre un apposito documento dal quale risulti la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’ente. In questo documento, dunque, dovrà essere riportato il bilancio o rendiconto annuale, richiesto dall’art.10, comma 1, lettera g) del decreto legislativo. La norma chiarisce, comunque che si devono considerare assolti detti obblighi qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari tenuti in conformità alla disposizione di cui agli artt. 2216 e 2217 del codice civile. Qualora le ONLUS svolgano attività direttamente connesse alle attività istituzionali, essendo queste considerate ai fini tributari attività commerciali- pur non concorrendo i relativi redditi alla formazione del reddito imponibile esse dovranno tenere e, relativamente a tali attività, tutte le scritture contabili previste negli articoli da 14 a 18 del DPR 600/73 per gli esercenti attività di impresa. L’art. 25 del decreto 460/97 prevede anche alcuni sistemi contabili semplificati per le ONLUS minori, cioè per quelle ONLUS con ridotti volumi di affari. Norme speciali valgono poi anche per le ONLUS organismi di volontariato iscritti al registro regionale, in quanto questi enti possono adempiere alle scritture contabili mediante semplice redazione di un rendiconto delle entrate e delle uscite, semprechè non svolgano anche attività commerciale. CONTABILITA’ DI UNA FONDAZIONE CHE SVOLGE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Una fondazione svolge attività di formazione professionale sia in convenzione con enti pubblici che in favore di privati. Considerata la commercialità dell’attività di formazione si ritiene: spettano le agevolazioni di cui all’art.108 comma 2 bis del TUIR per contributi corrispettivo percepiti da enti pubblici? Si deve adattare contabilità separata per le attività di formazione professionale svolte con enti non pubblici? In generale l’attività di formazione professionale è considerata di natura commerciale. In base alle disposizioni di cui agli artt. 87 e 111 bis del TUIR, la fondazione non può qualificarsi come ente non commerciale e usufruire dello specifico trattamento di favore statuito per tale tipologia di soggetti. In particolare l’agevolazione introdotta dal comma 2 bis dell’art. 108 per i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento si applica ai soli enti non commerciali sempre che abbiano finalità sociale e siano svolte in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Per quanto concerne il secondo quesito il comma due dell’art.109 del TUIR introduce l’obbligo ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali, della contabilità separata per l’attività commerciale esercitata. Tuttavia per le considerazioni esposte in precedenza, la fondazione nel caso in cui perda lo status di ente non 30 commerciale dovrà tenere una contabilità unica per tutte le prestazioni svolte indipendentemente dalle peculiarità degli utenti. CONTABILITA’DI UNA OV CHE SVOLGA ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA’ECONOMICHE MARGINALI (appendice legislativo 1.A) Siamo un’associazione di volontariato che svolge esclusivamente attività economiche marginali. Che tipo di contabilità bisogna tenere e il rendiconto relativo alla gestione che forma deve avere? A fini fiscali è possibile fare a meno della contabilità qualora l’associazione, come in questo caso, non sia soggetto di imposte ai sensi dell’art. 8 della Legge 266/91. Si consiglia comunque di tenere almeno un libro di prima nota su cui annotare le entrate e le uscite soprattutto per permettere agli organi interni dell’associazione stessa di verificare la correttezza della gestione. Per quanto riguarda il rendiconto questo può essere redatto in forma semplice con indicazione delle entrate e delle uscite. 31 Scritture contabili e bilancio per le ONLUS Scritture contabili scritture contabili complessive (attività istituzionali e attività connesse) Scritture contabili delle attività connesse devono essere: sistematiche, cronologiche e le attività connesse sono soggette alle scritture rappresentare con compiutezza la gestione; contabili previste per gli enti non commerciali (artt.20 e 14-15-16-18 del D.P.R. 600/73), allorché esercitano attività commerciali scritture contabili semplificate l’obbligo si considera assolto quando la contabilità consti di un libro giornale e di un libro degli inventari (art. 2216 e 2217 c.c.) l’obbligo è assolto in maniera semplificata attraverso il rendiconto delle entrate e delle spese complessive per: • I soggetti che nell’esercizio di attività istituzionali e connesse non superino i 100 milioni di ricavi annui • Le organizzazioni di volontariato (L. 266/91) e le organizzazioni non governativa (L.49/87) E’ prevista inoltre una contabilità supersemplificata (art.3, c.166 della L. 662/1996) per le organizzazioni i cui ricavi annui non siano superiori a 30 milioni per le prestazioni di servizi o a 50 milioni per le altre attività Bilancio Il bilancio o rendiconto annuale deve rappresentare: la situazione patrimoniale, economica e finanziaria la distinzione tra le attività istituzionali e quelle connesse 32 RIMBORSI SPESA AI VOLONTARI E’ possibile dare un rimborso spese ( benzina) a volontari impegnati in sevizi funebri e se questo vada ad incidere sulla pensione del volontario stesso? Il rimborso spese è possibile e non costituisce reddito imponibile a condizione che siano tutte spese documentate o rimborsi chilometrici per viaggi per conto dell’associazione previa autorizzazione all’uso del mezzo proprio e su tabelle ACI. Si richiama l’attenzione sul fatto che al di fuori di queste ipotesi non si può legittimamente parlare di rimborso spese (formula 1.4). MODIFICHE STATUTARIE AI SENSI DLGS 460/97 Un’associazione senza scopo di lucro, deve modificare lo statuto per ottenere le agevolazioni previste dal Decreto 460/97? Una associazione senza scopo di lucro deve modificare il proprio statuto qualora voglia usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs 460/97. Le clausole da inserire, se l’ente intende qualificarsi come sembra, come ente non commerciale ordinario sono previste dal decreto suindicato all’art. 5 e sono le seguenti: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi , principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.". 33 34 Formula 1.1 OPZIONE PER IL REGIME FORFETARIO SIAE RACCOMANDATA All’Ufficio IVA ___________________________ (luogo) e p.c. All’Ufficio Distrettuale II.DD. ___________________________ (luogo) e p.c. Alla SIAE ___________________________ (luogo) Oggetto: Opzione per l’applicazione forfetaria di IVA-IRPEG-ILOR ai sensi della legge 398/1991. L’associazione ______________________________________________________________ con sede legale a ______________________________________________________ (prov.) _______________________________________ in Via/Viale/Piazza __________________________________________ n. ____________________ titolare della partita IVA n. ________________________________________________ titolare del codice fiscale n. _____________________________________________________ in persona del suo legale rappresentante ______________________________________________ premesso di svolgere l’attività senza alcun scopo di lucro; di aver conseguito nell’anno _______ proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciale per un importo non superiore a lire _________________ (è il limite fissato ogni anno con D.P.C.M.) dichiara di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte Dirette in maniera forfetaria ex art. 2 L. 398/1991. L’opzione ha effetto dal giorno ______________________ _________________________ (luogo e data) _______________________________- (firma) 35 Formula 1.2 DICHIARAZIONE RILASCIATA DALLE ONLUS IN CASO DI EROGAZIONI LIBERALI Data ____________________Spett.le Ente/Ditta/Istituto Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ________________________________ il _________________________________ residente a _________________ in Via ________________________________________________________ in qualità di Presidente/legale rappresentante dell’Ente in intestazione DICHIARA di aver ricevuto da codesto Ente un contributo di Lit. _____________________ ; che questo Ente, non commerciale per statuto, svolge attività morale-assistenziale, ed è iscritto al Registro Regionale del Volontariato con decreto n. _________________ del ______________________ e quindi ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma 8, del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997; che il contributo di cui sopra a titolo di sostegno a tale attività morale-assistenziale non soggetto pertanto a ritenuta fiscale ed al di fuori del campo di applicazione IVA. Si rilascia la presente dichiarazione a titolo di quietanza nonché ai fini di quanto previsto dall’art. 28, II comma, del DPR 60071973, sollevando codesto Ente da ogni qualsiasi responsabilità circa la mancata effettuazione della ritenuta fiscale ivi prevista. In fede Firma Si ricorda che per tale erogazione, purché di importo inferiore a Lit. 4.000.000. o al 2% del reddito d’impresa (ex art. 65 del DPR 917/86), è prevista la detrazione di imposta a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 (1) del Decreto Legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. (1) Art. 23 Pagamento con mezzi diversi dal contante. 1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 36 2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Formula 1.3 COMUNICAZIONE DELLE ONLUS ALLA D.R.E ALLA MINISTERO DELLE FINANZE COMUNICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE (art. 11 D.lgs. 40dicembre 1997, n. 460) DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE BARRARE LA CASELLA IN CASO DI UTILIZZO DEL MODELLO PER VARIAZIONI SUCCESSIVE ? CODICE FISCALE DATI RELATIVI PREFISSO TEL. FAX DENOMINAZIONE ALLA ONLUS SEDE LEGALE COMUNE PROV. (sigla) FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO CAP __________________________________________________________________________________ DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale COMUNE PROV. (sigla) FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO CAP __________________________________________________________________________________ SETTORE DI ATTIVITA’ DATA DELLO STATUO O ATTO COSTITUTIVO SOCIETA’ ALTRO COOPERATIVA DATI RELATIVI AL CODICE FISCALE RAPPRSENTANTE COGNOME (per le donne inserire il cognome da nubile) LEGALE RESIDENZA ANAGRAFICA PREFISSO TEL. FAX NOME (senza abbreviazioni) COMUNE PROV. (sigla) FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO CAP __________________________________________________________________________________ DOMICILIO FISCALE (se Diverso dalla residenza Anagrafica) COMUNE PROV. (sigla) FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO CAP PERDITA QUALIFICA ONLUS _____________________________________________________________________________________________ (specificare la variazione che comporta la perdita _____________________________________________________________________________________________ qualifica) 37 della _______________________________________________________________________________________________ _ FRIRMA DELLA COMUNICAZIONE DATA FIRMA DEL RAPRESENTANTE LEGALE ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (1) La data non deve essere indicata dai soggetti già costituiti alla data del 1° gennaio 1998 il cui statuto o atto costitutivo è in corso di adeguamento (vedi istruzioni). 38 Formula 1.4 MODULO PER RIMBORSI SPESA AI VOLONTARI E AI COLLABORATORI Cognome ________________________________ Nome ___________________________ Località _________________________________________________________________________ Motivo _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Data ____________________________ VIAGGIO ________________________________________________________________________________ MEZZO ITINERARIO IMPORTO £ . £ . £ . £ . x£ £ . TOTALE SPESA VIAGGIO £ . £ . £ . £ . £ . £ . Auto privata Autostrada Tipo di vettura Km VARIE TOTALE SPESE VARIE N. ________________ allegati spesa TOTALE SPESE SOSTENUTE Data e Firma interessato Data e Firma Amm.tore 39 ______________________________ _________________________ 40 41 Appendice 1.A D.M. 25 maggio 1995 (1). Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato. IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto l'art. 8, comma 4, primo periodo, della legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo il quale "i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato"; Visto l'art. 8, comma 4, secondo periodo, della medesima legge n. 266 del 1991, nel testo sostituito dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, il quale stabilisce che i criteri relativi al concetto di marginalità sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali; Vista la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22 del 27 gennaio 1995); Considerato che occorre provvedere al riguardo; Decreta: 1. 1. Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (2), si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività: a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato; b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (3), verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. 42 2. Le attività devono essere svolte: a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991; b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa. 3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1995, n. 134. 43 Appendice 1.B L. 16 dicembre 1991, n. 398 (1). Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche (1/a) (1/circ). 1. 1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (2), e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi. 2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato. 3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente. Con il medesimo decreto si stabilisce l'adeguamento del limite di lire 100 milioni di cui ai commi 1 e 2 nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (2/a). 2. 1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (3), e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (2). 2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (4), opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali. 3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (2). 4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (2), e dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (3). Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 44 1978, n. 627 (2), in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 (5), in materia di scontrino fiscale. 5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 6 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione. 3. 1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della L. 23 marzo 1981, n. 91 (6), e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi (7). 4. 1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre 1991, n. 295. (1/a) Con D.M. 18 maggio 1995 (Gazz. Uff. 14 giugno 1995, n. 137) sono stati approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso e le relative modalità di compilazione. (1/circ) Vedi Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 4 aprile 1997, n. 97/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E, emanata da: Ministero delle finanze. (2/a) Il D.P.C.M. 14 dicembre 1993 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299) ha disposto che il limite di 100 milioni di lire, già elevato a lire 105,3 milioni per il periodo d'imposta 1992, è ulteriormente elevato per il periodo d'imposta 1993 a lire 110 milioni. Tale limite è stato successivamente elevato, per il periodo d'imposta 1994, a L. 114.510.000 con D.P.C.M. 24 novembre 1994 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1994, n. 295); per il periodo di imposta 1995, a lire 119.892.000 con D.P.C.M. 7 novembre 1995 (Gazz. Uff. 23 novembre 1995, n. 274); per il periodo di imposta 1996 a L. 125.647.000 con D.P.C.M. 12 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 21 gennaio 1997, n. 16); per il periodo di imposta 1997 a L. 128.411.000 con D.P.C.M. 28 novembre 1997 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1997, n. 294). (7) Così sostituito dall'art. 2, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre 1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586 (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272). 45 Appendice 1.C Circolare n.3 del 25/02/92 DIPARTIMENTO D.G. II.DD. Con legge n.266 dell'11 agosto 1991, pubblicata nella G.U. n.196 del 22 agosto 1991, concernente le attivita' di volontariato, sono state, tra l'altro, introdotte agevolazioni fiscali nei confronti dei soggetti destinatari della legge stessa. L'attivita' di volontariato cosi' come definita dall'art.2 della legge, e' quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione, di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'". Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa. L'art.3 della legge n.266 stabilisce che le organizzazioni i volontariato "possono assumere la forma giuridica che ritengono piu' adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico"; lo stesso articolo stabilisce poi che " negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto......devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro…….. i criteri di ammissione e di esclusione" degli aderenti. Si osserva al riguardo che la compatibilita' con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilita' degli aderenti e, soprattutto, la necessita' dell'assenza di fini di lucro rende impossibile per le organizzazione di volontariato destinatarie della legge in oggetto, ai fini fiscali, la costituzione in forma societaria, considerato in particolare il disposto dell' art.2247 del codice civile, che prevede come finalita' essenziale del contratto di societa' "l'esercizio in comune di una attivita' economica allo scopo di dividerne gli utili". Sono escluse, pertanto, anche le societa' cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci traggono, comunque, una utilita' diretta incompatibile con le finalita' solidaristiche della legge n.266. Peraltro, va considerato che la recente legge n.381 dell'8 novembre 1991 ha introdotto una particolare disciplina per le cooperative sociali che "hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini". E' da rilevare che ai fini fiscali le organizzazioni di volontariato costituite in forma di associazioni o di fondazione hanno, in considerazione dei fini statutari, la natura di enti non commerciali. I benefici tributari, con riferimento ai tributi sul reddito, sono recati dall'art.8 - commi 3 e 4 e dall'art.9. L'applicazione dei benefici medesimi e' condizionata all'iscrizione delle organizzazioni nei registri generali delle organizzazioni di volontariato" tenuti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art.6 della legge in esame. In particolare il comma 3 dell'art.8 ha aggiunto il comma 1 ter all'art.17 della legge 29 dicembre 1990, n.408, come modificato dall'art.1 della legge 25 marzo 1991, n.102. Detto comma 1 ter e' cosi' formulato: "Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini disolidarieta', purche' le attivita' siano destinate a finalita' di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovra' essere prevista la deducibilita' delle predette erogazioni, 46 ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni". La disciplina delle misure agevolative in favore delle erogazioni liberali e' quindi rinviata ai decreti legislativi previsti dalla norma di delega di cui all'art.17 della legge n.408 del 1990. Il comma 4 dell'art.8 della legge n.266 stabilisce che " i proventi derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entita' delle attivita', decide il Ministro delle Finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali". Per quanto riguarda la definizione sotto l'aspetto oggettivo dell'ambito applicativo della disposizione, si e' dell'avviso che per "attivita' commerciali e produttive marginali" dovrebbero intendersi esclusivamente le attivita' di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite: a) degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione e del loro inserimento sociale, b) dei volontari, intendendo per volontari quelli che svolgono l'attivita' secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'art.2 della legge n.266. Le attivita' stesse non debbono essere organizzate nella forma imprenditoriale, di cui agli articoli 2080 ss.cod.civ., siano esse industriali o artigiane. Il beneficio, per cio' che concerne l'imposizione sui redditi e' condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato. In particolare, per cio' che concerne " l'entita'" delle attivita', pur non essendo questa ancorata ad una specifica percentuale delle entrate dell'organizzazione, dovra' essere individuata sulla base di parametri correlati a diverse situazioni di fatto quali, a titolo esemplificativo, la occasionalita' dell'attivita', la non concorrenzionalita' (che puo' essere anche ricondotta a radicate tradizioni locali che riservino al volontariato determinati servizi in favore della comunita' locale) dell'attivita' sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e ricavi, il rapporto tra i ricavi dell'attivita' e i servizi resi dall'organizzazione. In ordine alla presentazione delle "domande di esenzione" di cui al comma 4 dell'art.8 della legge n.266 ed al procedimento relativo al loro accoglimento o diniego, si osserva quanto segue. La disposizione recata dal comma 4 dell'art.8 della citata legge n.266, dopo aver stabilito che "i proventi derivanti da attivita' commerciali e produttive' marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'IPPEG e dell'ILOR, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato" prevede che "sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entita' delle attivita', decide il Ministro delle Finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali". Al riguardo e' opportuno premettere che la procedura di accertamento mediante decreto interministeriale costituisce una novita' nel sistema dei procedimenti finalizzati al riconoscimento di agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi, finora di competenza degli uffici delle imposte dirette, nelle forme e nei modi stabiliti da fonti normative, nel quadro della potesta' di accertamento ad essi attribuita. La legge n.266 del 1991 nulla prevede in ordine alla procedura da seguire per ottenere il decreto interministeriale di cui al comma 4 in argomento. Si forniscono, pertanto, di seguito le seguenti istruzioni. 47 Le "domande di esenzione" in argomento vanno presentate all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale delle singole organizzazioni istanti. Gli Uffici devono trasmettere a questa Direzione Generale, entro 6 mesi dalla data del ricevimento, le domande prodotte, corredandole del parere istruttorio reso sulla base dell'accertamento di fatto della "natura" e della "entita'" delle attivita' per cui e' stato chiesto il trattamento di favore. Le domande di esenzione devono contenere una analitica e precisa descrizione delle attivita' commerciali e produttive marginali, per le quali viene chiesta l'ammissione al beneficio, nonche' della loro entita'. Le domande devono essere corredate, oltre che del certificato di iscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato di cui all'art.6 della legge n.266, anche dell'atto costitutivo dal quale deve risultare il fine esclusivo di solidarieta', e dello statuto o degli accordi degli aderenti, del bilancio e di ogni idonea documentazione atta a provare il totale impiego dei proventi delle attivita' in questione per i fini istituzionali delle organizzazioni. Dette domande possono essere presentate una sola volta e spiegare effetto anche per gli esercizi successivi, salvo una revoca del provvedimento di accoglimento delle domande medesime, conseguente alla cancellazione delle organizzazioni dai registri di cui all'art.6 ovvero al venir meno delle condizioni poste dal quarto comma dell'art.8 (la decorrenza iniziale dell'esenzione va riferita al periodo d'imposta per il quale la domanda e' presentata). Annualmente, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve, invece, essere presentata agli Uffici delle imposte dirette competenti copia del bilancio corredata da una sintetica relazione sull'attivita' svolta onde fornire documentazione dell'impiego dei proventi esonerati dall'imposizione. Gli uffici segnalano alla commissiome interministeriale di cui al paragrafo successivo l'eventuale omissione di tale adempimento. Per quanto concerne poi l'emanazione del decreto interministeriale di accoglimento delle domande di cui al comma 4 dell' art.B (ovvero di diniego o di revoca) verra' istituita, con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Dipartimento degli affari Sociali, una apposita Commissione istruttoria costituita da rappresentanti del Ministero delle Finanze e del Dipartimento degli Affari Sociali, al fine di un esame congiunto delle domande di esenzione finalizzato all'emanazione del decreto stesso, cio' in coerenza con i principi in materia di semplificazione dell'azione amministrativa dettati dal capo IV della legge 7 agosto 1990, n.241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo. L'art.9 della legge n.266 del 1991 ha, poi, stabilito che: "alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n.954". Tale disposizione rende applicabile alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di cui all'art.6 della legge n.266, siano esse enti di tipo associativo o non, la particolare normativa prevista per gli enti non commerciali di tipo associativo dal gia' vigente primo comma dell'art.20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.596 (ora recepita dai commi 1, 2 e 3 dall'art.III del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 , n.917). Cio' comporta l'applicazione in favore dei soggetti interessati della disciplina secondo cui le somme versate alle organizzazioni dagli associati o partecipanti a titolo di contributo quote associative non concorrono a formare il reddito imponibile delle organizzazioni Viene ad applicarsi, inoltre, nei confronti delle organizzazioni in parola il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art.20 del D.P.R. n. 598 (recepito nel terzo comma dell'art.III T.U.I.R.), secondo il quale per le associazioni assistenziali non si considerano effettuate 48 nell'esercizio di attivita' commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformita' alle finalita' istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Per quanto concerne l'imposizione indiretta le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell'art.8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarieta' e siano inscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni e province autonome. Al comma 1 e' previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento della loro attivita' sono esenti dall'imposta di bollo e di registro: Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalita' della registrazione, agli effetti dell'imposta di registro, dovra' essere eseguita senza pagamento di imposta. Al comma 2 si prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni effettuate dalle organizzazioni medesime, con l'effetto che nessun adempimento fiscale va osservato in relazione alle dette operazioni. Nella previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attivita' sociale da queste svolte. E' prevista infine l'esenzione generalizzata da ogni imposta per quanto riguarda gli atti di donazione e le attribuzioni di eredita', o di legato a favore delle organizzazioni di volontariato. Gli Uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la piu' ampia diffusione al contenuto della presente circolare. 49 Appendice 1.D Risoluzione n.138 del 08/09/1998 DIPARTIMENTO Entrate Con la nota n. U.G. EV/N. 6476 del 9 maggio 1997 l'Associazione di volontariato per le malattie cardiovascolari "Gli amici del cuore" ha rappresentato alla scrivente il problema concernente l'applicazione dell'IVA sugli acquisti di apparecchiature mediche effettuati dall'Associazione per essere donate ad enti ed organismi della Sanita' pubblica. Al riguardo si fa presente che la legge dell'11 agosto 1991, n. 266, ha disciplinato l'attivita' delle organizzazioni di volontariato, ed, all'articolo 8, ha previsto alcune ipotesi di agevolazioni fiscali a favore delle dette organizzazioni. Relativamente all'IVA, il comma 2 del citato articolo recita che: "le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta' non si considerano cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto". Con la circolare n. 3 del 25 febbraio del 1992 sono stati forniti chiarimenti in merito all'applicazione del citato articolo 8 al comma 2 della legge n. 266 del 1991 nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e' limitata alle operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, ma nel contempo sono stati ritenuti compresi nella previsione esentativa anche gli acquisti di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, effettuati dalle sopracitate organizzazioni. Ulteriori estensioni dell'agevolazione di cui trattasi risulterebbero in contrasto con le disposizioni comunitarie contenute nella VI Direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977. Per quanto sopra esposto e rilevato che le apparecchiature mediche di cui all'oggetto non possono essere considerate beni mobili registrati ne deriva che i relativi acquisti non fruiscono dell'agevolazione di cui al citato articolo 8 e restano pertanto assoggettati al tributo. L'Ufficio IVA di Modena, che legge per notizia, e' pregato di portare a conoscenza dell'istante il contenuto della presente. 50 Appendice 1.E Circolare n.32 del 21/06/1991 DIPARTIMENTO D.G. Tasse L'articolo 35 bis della legge 27 aprile 1989, n. 154 che ha convertito il D.L 2 marzo 1989, n. 69, ha riformulato il punto 8 dell'articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dettando una nuova disciplina, agli effetti dell'IVA, delle locazioni non finanziarie di immobili. La nuova disposizione contenuta nel cennato articolo 10, n. 8, prevede l'esenzione dal tributo per le "locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita". Con riferimento a detta disposizione lo Scrivente con circolare n. 36, prot. 550751 del 21 luglio 1989 ha gia' precisato che in relazione al requisito della soggettivita' passiva di imposta, le locazioni poste in essere da enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole (cosiddetti enti non commerciali) vanno considerate effettuate nell'esercizio di impresa, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo 4 del decreto n. 633, soltanto se effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Pertanto, le mere locazioni di immobili da parte di detti enti non commerciali rientrano nel campo di applicazione dell'IVA se poste in essere nell'ambito di altre attivita' aventi natura commerciale, come ad esempio nel caso di locazioni effettuate da aziende autonome. Cio' si premette in quanto pervengono allo Scrivente da piu' parti richieste di ulteriori delucidazioni in ordine al trattamento, agli effetti dell'IVA, da applicare alle attivita' di locazione di immobili poste in essere dai detti enti non commerciali, quali gli enti pubblici territoriali, le unita' sanitarie locali, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza, quelli di previdenza ecc. Al riguardo si deve premettere che l'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni definisce, agli effetti dell'applicazione dell'IVA, l'esercizio di impresa come "l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa". Il quarto comma del medesimo articolo 4 prevede, poi, che gli enti pubblici o privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole sono da considerare soggetti passivi di imposta limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi poste in essere nell'esercizio di attivita' commerciali od agricole. L'attivita' svolta da enti non commerciali concernente la locazione di beni immobili, comunque acquisiti, nell'ambito delle finalita' istituzionali non e' idonea di per se' a far assumere agli enti stessi la soggettivita' passiva agli effetti del tributo. Infatti, l'utilizzazione di tali beni, finalizzata alla riscossione di canoni, concretizza lo sfruttamento economico di beni patrimoniali e non l'esercizio di impresa, neppure nei sensi previsti dal richiamato articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, non configurandosi nella fattispecie svolgimento di attivita' commerciale. 51 Restano, naturalmente, soggette al tributo le locazioni di beni immobili poste in essere nell'ambito di altre attivita', eventualmente esercitate, qualificabili come attivita' di impresa, come, del resto, gia' precisato con la richiamata circolare n. 36 del 21 luglio 1989. Premessi i suesposti concetti di carattere generale, si chiarisce che in tale ultima fattispecie le locazioni di fabbricati destinati ad uso di civile abitazione poste in essere dagli enti di rassegna fruiscono del trattamento di esenzione dall'IVA previsto dall'articolo 10, n. 8) del ripetuto decreto n. 633, non ricorrendo, di norma, il requisito della "costruzione per la vendita o dell'acquisto per la rivendita" ivi previsto per l'assoggettamento al tributo. Qualora, invece, le locazioni sempre nell'ambito di altre attivita' commerciali poste in essere riflettono fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, le stesse vanno assoggettate al tributo con applicazione dell'aliquota ordinaria del 19 per cento. Torna appena utile precisare che, vertendosi nelle ipotesi di locazione poste in essere nell'ambito di altra attivita' soggetta ad IVA, anche le operazioni concernenti gli immobili comunque poste in essere nell'ambito dell'attivita' stessa (acquisti di beni e di servizi, cessione degli immobili stessi ecc.) rilevano agli effetti del tributo, come si desume ex adverso dalle precisazioni fornite nel paragrafo 16 della circolare n. 29 del 2 giugno 1982. 52 Appendice 1.F D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 (1). Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali; Emana il seguente decreto legislativo: TITOLO I Imposta sugli intrattenimenti 1. Presupposto dell'imposta. - 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Presupposto dell'imposta). - 1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato.". 2. Soggetti d'imposta. - 1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: "Art. 2 (Soggetti d'imposta). - 1. È soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco. 2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.". 3. Base imponibile. - 1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Base imponibile). - 1. La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta. 2. Costituiscono altresì base imponibile: 53 a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico; b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte; c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività. 3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica: a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività; b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività; c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. 4. Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attività fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco. 5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.". 4. Aliquote. - 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Aliquote). - 1. Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite dalla tariffa annessa al presente decreto in vigore al momento iniziale dell'intrattenimento.". 5. Finalità di beneficenza. - 1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Finalità di beneficenza). - 1. In caso di intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono destinati a enti pubblici ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, è ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è riconosciuta purché gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attività. 2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario. 3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non è dovuta, purché siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3. 5. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al presente decreto svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.". 54 6. Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta. - 1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta). - 1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate già in servizio, purché conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18. 2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento può autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta può essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate. 3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonché per i relativi controlli.". 7. Abbonamenti. - 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: "Art. 6-bis (Abbonamenti). - 1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile è pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni od attività cui l'abbonamento stesso dà diritto e il tributo è liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso. 2. Sono ammessi abbonamenti anche per attività organizzate da più soggetti in diversi locali. 3. Con decreto del Ministero delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.". 8. Imponibili medi. - 1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: "Art. 14 (Imponibili medi). - 1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2: a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi; b) per le attività di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette. 2. Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile è determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attività di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile è costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreché i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire. 3. È data facoltà di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria.". 9. Apparecchi da divertimento e intrattenimento. - 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: 55 "Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici, l'imposta è assolta attraverso l'acquisto di schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi stessi. 2. Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell'esercente o gestore e distribuite dall'ufficio accertatore, debbono essere conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che ne stabilisce anche le modalità di utilizzo. 3. Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile è stabilita forfettariamente con decreto del Ministero delle finanze, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.". 10. Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. - 1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: "Art. 15 (Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti). - 1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'articolo 2, nonché per le modalità ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.". 11. Concessione del servizio. - 1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"; b) nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile". 2. La convenzione con il concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è prorogata sino al 31 dicembre 1999, ferme restando le percentuali di aggio fissate per il 1997 e con esclusione di qualunque procedura di adeguamento delle medesime. Alla Società italiana degli autori e degli editori possono essere affidate, anche in costanza della convenzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nel rispetto della normativa vigente, attività di controllo, accertamento e riscossione di entrate erariali e locali diverse dall'imposta sugli intrattenimenti. 12. Vigilanza. - 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituita dalla seguente: "c) al personale del concessionario di cui all'articolo 17, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze.". 13. Dichiarazione di effettuazione di attività. - 1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: "Art. 19 (Dichiarazione di effettuazione di attività). - 1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta.". 56 14. Titoli di ingresso a riduzione. - 1. Nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il primo comma, è aggiunto in fine il seguente: "Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.". 15. Titoli di accesso gratuiti. - 1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: "Art. 26 (Titoli di accesso gratuiti). - 1. Per le attività previste dal presente decreto che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti. 2. Per le attività a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i titoli di accesso gratuiti limitamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone. 3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attività, senza una capienza determinata le percentuali di cui ai precedenti commi vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati. 4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi precedenti l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento. 5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto.". 16. Termini di decadenza - Rimborsi. - 1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: "Art. 40 (Termini di decadenza - Rimborsi). - 1. L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione. 2. Entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate.". TITOLO II Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto 17. Modifiche al regime I.V.A. per il settore degli intrattenimenti e dei giochi. - 1. Il sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di 57 trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.". 18. Regime I.V.A. per le attività spettacolistiche. - 1. Dopo l'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: "Art. 74-quater (Disposizioni per le attività spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo. 2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso. 4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione. 5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della 58 Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio. 6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.". 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta, in fine, la tabella C, allegata al presente decreto. 19. Disposizioni di coordinamento. - 1. Il numero 123) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;". 2. Per l'anno 1999 la detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continua ad applicarsi nella misura di due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. I versamenti di imposta in eccedenza, determinati a decorrere dal 1° gennaio 1999 con l'applicazione della percentuale di detrazione forfettaria nella misura del cinquanta per cento, possono essere compensati in sede di liquidazioni periodiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. 1. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: "Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze: a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità; b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte; c) dall'Unione nazionale incremento razze equine; d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.". 59 4. All'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "di cui all'articolo 74, ultimo comma", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 74, sesto comma"; nel medesimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74-quater". 20. Credito di imposta per esercenti sale cinematografiche. - 1. Agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli che non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, sono determinati l'ammontare del credito, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonché le modalità dei controlli. 3. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-bis) è aggiunta, in fine, la seguente: "h-ter) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche." 21. Norma di copertura a norma dell'articolo 1 comma 1, lettera o), della legge di delega. 1. Nei concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la quota destinata allo stesso ente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 555, è determinata nella misura del 23 per cento. 2. Per i concorsi pronostici indicati nel comma 1, l'aliquota dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è fissata nella misura del 29 per cento della base imponibile. 3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, è abrogato. 22. Disposizioni transitorie e finali. - 1. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quelle recate dall'articolo 11, comma 2, si applicano dal 1° gennaio 2000 e con la medesima decorrenza sono abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. 2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituita da quella di cui all'allegato A al presente decreto. 3. I richiami all'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, contenuti in altre norme debbono intendersi riferiti all'imposta sugli intrattenimenti disciplinata dal presente decreto legislativo. Allegato A Punto Tariffa Genere di attività Aliquata 1 Esecuzioni musicali di qualisiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali , e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cianquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio 16 per cento 60 2 3 4 Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: giochi del bowling; noleggio go-kart Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all’esercizio delle scommesse Esercizio del gioco delle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati 8 per cento 60 per cento 10 per cento NOTE: 1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia. 2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente. 3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 14-bis, comma 1, l'aliquota è fissata al 6 per cento. Allegato B TABELLA C SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ 1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private; 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono; 3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; 4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti; 5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari; 61 6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 1999, n. 59. 62 CAPITOLO 2 L’ENTE NON PROFIT NEL CODICE CIVILE Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una organica definizione civilistica degli enti non profit. La tipologia di questi soggetti, fa’, infatti, ancora riferimento alle figure tipicamente previste dal codice civile: associazioni riconosciute e non, fondazioni e comitati ed è quindi inadeguata a disciplinare sia l’organizzazione dei soggetti che svolgono questo tipo di attività, sia i rapporti che questi instaurano con gli enti for profit, gli enti pubblici e gli altri enti impegnati nel mondo del sociale. Ciò non toglie che il legislatore sia intervenuto in ambiti specifici. Si ricordano in particolare gli interventi in materia di volontariato ( L.266/91 Appendice 2.A), e di cooperazione sociale (L. 381/91). In tema di associazionismo sociale è in discussione alla camera una proposta di legge che intende dare una disciplina organica all’associazionismo la cui attività istituzionale sia finalizzata “alla promozione politica, sociale e civile della popolazione; allo sviluppo della personalità umana; alla pratica della solidarietà; alla rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini; alla promozione delle pari opportunità; alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistco, e ambientale; alla crescita dell’istruzione e dell’educazione permanente; allo sviluppo del turismo sociale; alla diffusione della pratica sportiva”.(Appendice 2.B) I QUESITI COME SI COSTITUISCE UNA ASSOCIAZIONE Quale forma deve avere uno statuto per la costituzione di una associazione? Per la costituzione (e la modifica) dello statuto di una associazione non riconosciuta è sufficiente una scrittura privata non autenticata oppure una scrittura privata autenticata dal notaio. Per la costituzione e la modifica di una associazione riconosciuta, è invece, indispensabile l’atto pubblico. Visti i rilevanti costi notarili se ad una associazione non interessa essere riconosciuta quale persona giuridica, è sufficiente un atto scritto nella forma di scrittura privata non autenticata e registrata. Si ricorda che per le associazioni di volontariato è prevista l’esenzione sia dall’imposta di bollo (quindi gli statuti sono redatti in carta libera e non in carta bollata) che dall’imposta di registro (formule 2.1 e 2.2). 63 Strutture Giuridiche degli Enti non profit Attività no profit • Personalità giuridica • Controlli costitutivi operatori pubblicistici • Responsabilità limitata e • Assenza giuridica di personalità • Responsabilità rappresentanti sussidiaria • Assenza di amministrativi controlli Associazioni riconosciute Fondazioni non Associazioni riconosciute Responsabilità sulla raccolta e destinazione dei fondi Comitati LEGGI SPECIALI • • • Cooperative Sociali Società Sportive IPAB non disciolte 64 DURATA DELL’ASSOCIAZIONE E DELLE CARICHE ASSOCIATIVE Nello statuto, è necessario inserire un articolo relativo alla durata dell’associazione? Le cariche possono essere annuali e non quinquennali? L’indicazione della durata dell’associazione non è necessaria né a fini civilistici, né a fini fiscali, né a fini pratici. In relazione alla durata delle cariche (il periodo può essere scelto liberamente dall’assemblea dei soci), si può dire che al diminuire del periodo di durata delle cariche, in questo caso da cinque a un anno, diminuisce la stabilità politica (decisionale e strategica) dell’associazione, con una conseguente maggiore difficoltà di sviluppare efficacemente progetti a medio lungo periodo. Responsabilità e Rappresentanza per le obbligazioni assunte Enti non profit Rappresentanza Responsabilità Persone Giuridiche (Artt.11-35 Cod. Civ.) Enti non riconosciuti (Artt.36-42 Cod. Civ.) Effettiva oppure in assenza dell’iscrizione della modifica nel registro delle imprese Di colui o coloro cui sia/siano stato/i conferito/i il/i potere/i Interna Dell’ente col fondo comune di colui che ha agito avendone il potere e degli amministratori che hanno inciso nel processo decisionale • Competenza originaria art. 18 Cod. Civ. Esterna • Responsabilità della persona giuridica con il suo patrimonio (art.33, c.4, Cod. Civ.) • Responsabilità personale e solidale di amministratori e rappresentanti unitamente alla persona giuridica prima della registrazione (art.33, c.4, Cod. Civ.) 65 RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI Sono membro del consiglio direttivo di una associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e segg. del c.c. Quali sono le responsabilità cui potrei andare incontro nella gestione dell’ente? L’art. 38 del c.c. dispone che delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione non riconosciuta risponde l’associazione medesima con il fondo comune e personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Da ciò si desume che: 1. l’associazione risponde delle obbligazioni assunte da chi abbia agito in nome e per conto di essa soltanto se il soggetto agente sia provvisto, per atto o norma interna, del potere di rappresentarla 2. risponde dell’obbligazione assunta non soltanto colui che ha sottoscritto il negozio ma anche tutti coloro che abbiano deciso di assumere la detta obbligazione ( per esempio non soltanto il Presidente ma anche i membri del Consiglio direttivo). Diversamente qualora si tratti di obbligazioni da fatto illecito commesso da soggetti che prestino la loro opera per l’associazione. In quest’ultimo caso si ritiene che la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 possa essere esclusa in quanto la norma fa riferimento esclusivamente alle obbligazioni negoziali dal momento che viene richiesto il potere rappresentativo per la valida assunzione delle stesse. Ne consegue che in tali ipotesi si potrà configurare oltre la responsabilità personale dell’autore dell’illecito la eventuale concorrente responsabilità della sola associazione con il relativo patrimonio. Per le associazioni riconosciute il regime normativo relativo alla responsabilità è diverso: le obbligazioni regolarmente assunte faranno capo esclusivamente all’ente che ne risponderà con il suo patrimonio. Obbligazioni da fatto illecito Persone giuridiche Enti non riconosciuti Responsabilità dell’autore dell’illecito Responsabilità dell’ente col suo fondo 66 QUORUM PER L’ASSEMBLEA DEI SOCI La legge prevede quorum specifici per l’assemblea dei soci di una associazione? L’assemblea dei soci assume deliberazioni seguendo il metodo collegiale sulla base del principio maggioritario e ad ogni socio spetta un voto. Quorum costitutivi e deliberativi semplici e rafforzati sono previsti dall’art. 21 del c.c. anche se nessuno discute sulla loro derogabilità. Alcuni ritengono comunque irrinunciabile la disposizione che richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per deliberare lo scioglimento anticipato dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo. Assemblea dei soci: i quorum previsti dal del Codice Civile (art.21 c.c.) Tipo di Assemblea Numero minino delle presenze Numero minimo di voti Ordinaria: 1° convocazione Soci che rappresentano la metà dei voti esistenti Maggioranza dei voti presenti Ordinaria: 2° convocazione Nessun limite minimo Maggioranza dei voti presenti Straordinaria convocazione per modifica atto costitutivo e statuto Soci che rappresentano i ¾ dei voti esistenti Maggioranza dei voti presenti Straordinaria convocazione per scioglimento associazione e devoluzione patrimonio Soci che rappresentano almeno i ¾ dei voti esistenti Voto Favorevole ¾ dei voti presenti 67 BENEFICI CIVILISTICI E TRIBUTARI DELLA FIGURA ASSOCIATIVA La nostra associazione svolge prevalentemente attività didattica in favore di bambini dai sei ai dodici anni (soci e non ). Dobbiamo modificare la forma giuridica dell’ente, oppure possiamo, pur in presenza di una attività prevalentemente commerciale, mantenere immutata la nostra struttura? Premettiamo che solo gli insegnanti percepiscono compensi dall’associazione. Le alternative più adeguate che ha di fronte l’associazione sembrano essere le seguenti: 1. lasciare immutata la propria struttura 2. scorporare l’attività commerciale costituendo una società commerciale o mutualistica 3. trasformare l’associazione in cooperativa sociale Per agevolare i responsabili dell’associazione a fare una scelta oculata, consigliamo di prendere in considerazione, oltre alla variabile fiscale, altri importanti parametri di scelta. Pertanto la seguente tabella, che orienta, in modo abbastanza univoco la scelta verso il mantenimento della forma associativa attuale. Ricordiamo che, comunque, l’orientamento ministeriale è nel senso che la perdita della qualifica di ente non commerciale può avere riflessi civilistici. Benefici civilistici e tributari della figura associativa Livello di analisi Fiscale Alternativa preferibile Motivi Neutro, è rilevante solo il puntuale Per il nostro ordinamento e corretto adempimento degli tributario, la forma giuridica obblighi tributari (formali e e gli scopi sono sostanziali) previsti per le attività sostanzialmente neutri ai fini commerciali. dell’imposizione fiscale. Ciò che conta è la commercialità o meno dell’attività esercitata. Gestione personale retribuito Neutro, è rilevante solo il rispetto dei contratti di lavoro e, quindi, l’adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. Civilistico 1. 68 Non esiste ancora nel nostro ordinamento, la figura del lavoratore nelle organizzazioni non profit. La forma associativa è quella che garantisce più di tutte le altre la massima autonomia statutaria e i minimi adempimenti amministrativi Finanziario Promozionale 1. 1. La forma associativa è quella che attira più le risorse private (fund raising, presso famiglie, imprese o fondazioni bancarie) e pubbliche (partecipazione a progetti finanziati a livello locale o europeo) La natura di movimento, il valore della proposta culturale e i principi ideali di riferimento, risultano poco compatibili con forme alternative o con una gemmazione di attività profit. CAMBIAMENTO DELLA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE L’associazione che non si trova più in possesso di una sede, chiede se questo pregiudichi la rielezione del presidente che si trova allo scadere della sua carica. La sede è requisito indispensabile per il codice civile e per la L.R.T. 29/96 sul volontariato. E’ necessario pertanto procedere ad un aggiornamento dello statuto nelle forme che l’assemblea riterrà più opportune. Nell’attesa può essere opportuno spostare la sede al domicilio del presidente o di un altro socio. Così facendo sarebbe legittimo continuare a far aderire nuovi soci e procedere alla rielezione del presidente. APERTURA DI NUOVA SEDE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NAZIONALE Un’associazione di volontariato a carattere nazionale, divisa in delegazioni, ha la propria sede legale della delegazione Toscana a Livorno; questa delegazione ha poi altre sedi operative sparse su diverse province. E’ stato ora chiesto all’associazione di aprire una nuova sede a Firenze, come deve comportarsi? Sotto il profilo giuridico, l’associazione dovrà modificare l’art. 1 del proprio regolamento (allegato A dell’atto costitutivo, di cui è parte integrante). Non essendo prevista nell’atto costitutivo/statuto, alcuna clausola riferita alla modificazione dell’atto stesso, e non esistendo – in quanto associazione non riconosciuta – alcuna disposizione legislativa in merito, l’associazione ha di fronte a sé due alternative: • modifica art. 1 del regolamento (aggiunta nuova sede operativa) ad opera del notaio, in un assemblea straordinaria; 69 • scioglimento dell’associazione e ricostituzione di una identica (con la sola variazione delle sedi operative), senza l’intervento del notaio, con semplice scrittura privata, eventualmente registrata all’ufficio del registro. La seconda alternativa proposta, se più onerosa all’inizio, risulterà più conveniente in fase di funzionamento dell’associazione la quale, durante la propria vita, non dovrà fare più riferimento alla presenza e ai costi del notaio. Ciò è possibile solo in assenza di riconoscimento (richiesta personalità giuridica) dell’associazione. Le forme giuridiche delle Organizzazioni di volontariato Organizzazioni di Volontariato Associazione Comitato TENUTA DEI LIBRI SOCIALI E LEGGE SULLA PRIVACY La scrivente associazione desidera avere dei chiarimenti sul libro soci e in particolare: 1) dati che devono risultare per ogni socio; 2) se può essere tenuto meccanograficamente; 3) se deve essere vidimato inizialmente; 4) se in base alla legge sulla privacy è necessario avere delle autorizzazioni specifiche dai soci. L’associazione, in quanto regolata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, non ha da un punto di vista civilistico alcun obbligo contabile, previsto invece per le imprese commerciali dagli articoli 2214 e seguenti della stessa legge. Anche i libri sociali, fra cui il libro soci, non sono obbligatori; essi possono essere utili per dimostrare l’esistenza di un effettivo vincolo associativo ( requisito 70 questo indispensabile per godere, ad esempio , delle agevolazioni fiscali previste per gli enti di tipo associativo con finalità agevolata di cui all’art. 111 del DPR 917/86) (formula 2.3). La tenuta del libro soci, come di altri libri sociali ( dei verbali dell’assemblea, del consiglio direttivo ecc. ecc.) non rappresenta dunque per l’associazione un obbligo giuridico bensì uno strumento in grado di soddisfare le esigenze informative di coloro, soci o terzi, che sono interessati alla vita associativa. A ciò si aggiunga che la tenuta dei libri sociali può rappresentare anche uno strumento di verifica in ordine al perseguimento degli scopi sociali. Da ciò discende che il libro soci ( e gli altri libri sociali) non è soggetto a particolari formalità, regole di tenuta e quindi nemmeno a vidimazione iniziale e/o annuale. Diversa è la natura e la funzione del registro ( obbligatorio) degli aderenti, disciplinato da due decreti ministeriali del 1992 in attuazione della norma assicurativa di cui all’art.4 L. 266/91. Tale registro non è altro che un libro che è soggetto ai seguenti adempimenti: • prima di utilizzare il registro, occorre che sia numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale o da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti ( modalità più economica) • nel registro devono essere iscritti solo gli aderenti alla associazione che prestano effettivamente attività di volontariato ( soci o volontari attivi), precisando nome, cognome, luogo e data di nascita; • il registro deve essere barrato con un rigo ogniqualvolta si annoti una variazione degli aderenti ( appena sotto all’ultimo nominativo elencato), indicando i nuovi volontari e depennando quelli che non svolgono più l’attività di volontariato; • il soggetto preposto alla tenuta del registro ( o un suo delegato) deve apporvi la data e la propria firma, dopo ogni variazione di cui al punto precedente; A seguito dell’entrata in vigore della legge 675/96 ( c. d.. Legge sulla Privacy), mirante a tutelare il diritto alla riservatezza di ogni singolo individuo, chiunque è in possesso d’informazioni riservate di natura personale relative a singoli cittadini e chiunque tratta “ dati sensibili” dei cittadini stessi ( dati cioè relativi alle convinzioni politiche, religiose, filosofiche, l’adesione ad associazioni oppure l’origine razziale ed etnica o lo stato di salute) è tenuto a svolgere particolari adempimenti al fine di garantire una maggiore riservatezza all’individuo stesso. L’organo preposto, per legge, al controllo e all’osservanza di detti adempimenti è l’Authority per la privacy. Il garante per la privacy ha emesso una specifica circolare, l’autorizzazione del garante n. 3/98 (formule 4.3), per stabilire i comportamenti che gli enti non profit ( e quindi anche l’associazione scrivente) devono tenere in relazione a questo specifico campo legislativo. Il garante, a mezzo della sopracitata autorizzazione, ha concesso agli enti senza scopo di lucro una dilazione temporanea ( valevole fino al trenta settembre 1999) che li sospende dal richiedere una autorizzazione espressa al garante per il trattamento dei dati. Di conseguenza, non è necessario alcun permesso formale per gli enti non profit relativo al trattamento dei dati purché detti enti si attengano scrupolosamente al rispetto di quanto indicato dal garante nella sopracitata autorizzazione. 3/98 (Formule 4.3). L’unica eccezione riguarda il trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, per i quali è richiesta l’autorizzazione da parte del garante. Quindi, se l’associazione raccoglie dati anagrafici non dovrà richiedere autorizzazione al garante a condizione però che non raccolga dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale. In ogni caso, però, deve fornire l’informativa scritta o orale agli interessati al momento della raccolta dei dati indicante: la- finalità e la modalità del trattamento, la natura dei dati sensibili, il titolare del trattamento e la facoltà per l’interessato di esercitare i diritti di cui all’art. 13 della legge. E’ necessario anche che venga dato il consenso scritto della persona alla quale tali dati si riferiscono. Inoltre, i dati trattati dall’ente non profit, devono essere conservati solamente per il 71 tempo necessario per perseguire le finalità o gli scopi statutari oppure per compiere quelle operazioni che risultino necessarie per l’attività dell’ente stesso, facendo attenzione a non richiedere e a non trattare dati che non hanno alcuna pertinenza o che risultino superflui alla reale utilità relativamente all’attività svolta dall’ente non profit.. ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI ONLUS DI UN COMITATO Un comitato vorrebbe sapere come diventare una ONLUS. Chiede inoltre se sia sufficiente l’atto costitutivo o sia necessario comunque uno statuto. La legge e la prassi distinguono tra atto costitutivo e statuto. Si tratta di due documenti distinti che danno origine però ad un unico negozio giuridico: il contratto di associazione. Anche se nella prassi l’atto costitutivo contiene solo la volontà delle parti di dar vita al contratto associativo e lo statuto ( allegato all’atto costitutivo) specifica in dettaglio i termini del rapporto e le norme organizzative che regolano l’attività e il funzionamento dell’ente, il contenuto del contratto di associazione può indifferentemente essere recepito nell’uno o nell’altro documento (formula 2.4). Il comitato per acquisire la qualifica di ONLUS deve: 1) adeguare il proprio statuto prevedendo espressamente nell’atto: il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività, l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662 ( l’istituenda Authority per il terzo settore); l’esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa; l’uso, nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell’acronimo ONLUS; 2) effettuare quanto prima, la comunicazione alla direzione generale delle Entrate. SCISSIONE DI UN COMITATO Quanti soci devono essere presenti alla deliberazione per la proposta di divisione di un comitato? La Legge che riguarda le associazioni non riconosciute (non dotate cioè di personalità giuridica ai fini civilistici), non prevede niente a proposito, per cui le uniche fonti normative in materia sono rappresentate dagli statuti e dai regolamenti. Ciò che viene identificato come divisione di un comitato, rappresenta una vera e propria scissione, quindi una operazione straordinaria della gestione per la quale è necessaria la convocazione di un’assemblea (straordinaria) e una deliberazione specifica normalmente presa con una maggioranza qualificata. Al di fuori della delibera assembleare, non esistono pertanto altre vie legali per procedere a tale operazione, salvo la costituzione di un nuovo ente che verrebbe indubbiamente pregiudicato per quanto riguarda il Know-how e l’esperienza acquisita (curriculum), indispensabili per l’accesso a convenzioni e ai finanziamenti regionali previsti dalla L. 90/36. Questa ultima soluzione non comporterebbe particolari problemi per la distribuzione del patrimonio (si potrebbero ad esempio ipotizzare cessioni gratuite) e per la gestione dei giovani obiettori di coscienza . Il problema è e rimane quindi di natura politico strategica poiché ha a che fare con i rapporti di forza tra le varie componenti della compagine associativa. 72 Soggetto non profit e organizzazione statutaria ASSOCIAZIONE STATUTO REGOLAMENTO Modalità operative ORGANI • Assemblea • Amministratori • Organi di controllo e soluzione conflitti interni • Perseguimento scopi istituzionali FONDAZIONE STATUTO REGOLAMENTO Norme operative Poteri amministrativi 73 Perseguimento scopi MODALITA’ DI SCIOGLIMENTO DI UNA ASSOCIAZIONE Come si deve procedere allo scioglimento di una associazione? L’associazione viene sciolta dall’assemblea straordinaria dei soci convocata dal consiglio direttivo, o se questo di fatto non esiste più perché i suoi membri si rendono latitanti il consiglio dei revisori dei conti o una qualsivoglia maggioranza di soci (anche uno solo, l’importante è che sia previsto dallo statuto) e avente come ordine del giorno lo scioglimento dell’associazione ad avvenuto pagamento degli eventuali debiti residui. Lo statuto deve prevedere che per la terza convocazione è sufficiente qualsiasi numero di soci (però almeno due) e che per la delibera basta la maggioranza relativa dei presenti (il numero dei soci consenzienti sia maggiore del numero dei soci astenuti e di quello dei contrari): quindi è sufficiente anche una maggioranza inferiore a metà più uno dei presenti. In caso in cui l’assemblea deliberi di sciogliere l’associazione, l’assemblea stessa nomina uno o più liquidatori con il compito di pagare eventuali debiti residui, di vendere beni di proprietà dell’associazione stessa, dopodiché il liquidatore, ai sensi dell’art. 5 della Legge quadro, donerà in nome e per conto dell’associazione, ad un altro ente di volontariato quanto rimane di beni e/o di denaro e/o di crediti. Ultimate tutte le procedure, il liquidatore convoca per l’ultima volta l’assemblea straordinaria che prende atto che tutto è stato compiuto e decreta la fine a tutti gli effetti dell’associazione. Per questa ultima convocazione, qualsiasi numero dei presenti (almeno due) nonché la maggioranza relativa dei voti favorevoli (tanto questa riunione è una pura formalità). MODALITA’ PER IL RICONOSCIMENTO DI UNA O.N.G. Come è possibile fare per richiedere il riconoscimento di organizzazione non governativa? Attualmente per poter richiedere il riconoscimento di “organizzazione non governativa” è necessario essere associazione riconosciuta, ai sensi dell’art. 12 e seguenti del codice civile e non associazione non riconosciuta, come previsto dagli art. 36/39 del codice civile per le associazioni di volontariato. E’ giacente alla camera dei deputati una proposta di Legge che supera questo ostacolo ma ancora non è stata calendarizzata la discussione. DONAZIONE DI IMMOBILE Una associazione (ONLUS), si trova nella possibilità di ricevere una donazione di un bene immobile da parte di un’altra associazione in fase di scioglimento. Vorrebbe conoscere: 74 • • • Quali presupposti devono esistere nell’associazione donante e nella donataria perché la donazione possa perfezionarsi? Esiste un problema di riconoscimento e/o autorizzazione per l’associazione donataria? Se si la nuova normativa anche nelle varie circolari non prevede alcunché? E’ possibile avere maggiori dettagli sulla procedura di riconoscimento e/o autorizzazione? Qual è il trattamento fiscale riservato alle donazioni sia per l’associazione donante non ONLUS che per la donataria ONLUS? Il presupposto di base è la piena capacità di disporre dei propri beni (art. 774 c.c.) da parte dell’associazione donante. Inoltre, la donazione deve essere fatta per atto pubblico, a pena di nullità. L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso con atto pubblico posteriore; in quest’ultimo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante (prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione). L’art. 13 della Legge n° 127 (Bassanini bis) così recita: “ L’art. 17 del codice civile e la Legge 21 giugno 1986 n° 218 sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni” Non è necessario pertanto attivare alcuna procedura di riconoscimento per l’associazione donataria, anche in virtù del comma 2 art. 5 della L. 266/91: “ le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all’art. 6 .... possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e con beneficio di inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallo statuto”. Il bene immobile donato, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, è intestato all’organizzazione (ai fini della trascrizione del relativo acquisto si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile). DONAZIONE MODALE La nostra associazione ha ricevuto una donazione in denaro per sostenere l’attività di studio e ricerca di nuove terapie per le popolazioni affette da emofilia. Nell’atto di donazione si fa esplicito riferimento affinché i fondi siano destinati all’erogazione di due borse di studio intitolate alla memoria. Quali costi sono ammissibili nella erogazione di una borsa di studio? Esiste una bozza di contratto cui fare riferimento? L’atto cui si fa riferimento nel quesito è un contratto di donazione modale gravata da uno specifico onere ( erogazione di due borse di studio intitolate alla memoria). Le modalità per adempiere correttamente questo onere – con lo specifico riferimento ai costi ammissibili nell’erogazione delle borse di studio- possono essere desuntedalle seguenti due fonti: • comma 2 art. 793 c.c.: il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata-questa norma non fornisce evidentemente indicazioni utili alla soluzione del problema posto; • contratto di donazione- se il contenuto dell’onere è espresso solo e precisamente dalla frase riportata nel quesito, si desume che il valore della somma destinata dovrebbe coincidere tendenzialmente con il compenso erogato ai borsisti al lordo delle spese di pubblicazione del bando, della selezione dei candidati e dei rimborsi spesa inerenti alla ricerca Il corretto adempimento dell’onere può essere messo in discussione- attraverso la risoluzione del contratto solo se prevista nell’atto di donazione- non solo dal donante, bensì da qualsiasi interessato ( ad esempio, il borsista che ritiene eccessiva la quota della somma donata destinata alla 75 pubblicizzazione dell’evento a scapito del suo compenso netto), anche durante la vita del donante stesso. Non esistono naturalmente degli schemi o parametri economici tipo a cui riferirsi. Si consiglia- per ragioni cautelative e per evitare l’insorgere di future controversie- di leggere bene l’atto e di indire in via preliminare, se possibile, una riunione con il donante per concordare i costi e le modalità di erogazione delle borse di studio 76 77 Formula 2.1 ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO In data __________ a ___________ Via ______________________ si sono riuniti i seguenti sigg.: - ____________ , nato a __________________ il ____________________, residente a _______________________________________ cittadino ___________________________, codice fiscale ____________________________________________; - ____________ , nato a __________________ il ____________________, residente a _______________________________________ cittadino ___________________________, codice fiscale ____________________________________________; - ____________ , nato a __________________ il ____________________, residente a _______________________________________ cittadino ___________________________, codice fiscale ____________________________________________; - ____________ , nato a __________________ il ____________________, residente a _______________________________________ cittadino ___________________________, codice fiscale ____________________________________________; - ____________ , nato a __________________ il ____________________, residente a _______________________________________ cittadino ___________________________, codice fiscale ____________________________________________; - ____________ , nato a __________________ il ____________________, residente a _______________________________________ cittadino ___________________________, codice fiscale ____________________________________________; che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue: ART. 1 - È costituita fra i suddetti comparenti l’associazione di volontariato costituita ai sensi della legge 266/91 avente la seguente denominazione: _______________________________ ART. 2 -L'associazione ha sede in ____________________Via ____________________________ ART. 3 - L'associazione ha come scopo di _______________________________________ ART. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo. ART. 5 - L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale,democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell’assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali. ART. 6 - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche: -Sig. __________________ Presidente; 78 -Sig. __________________ Vice-Presidente; -Sig. _____________________ Segretario. ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. 79 Formula 2.2 STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (________________________) ART. 1- l’ Associazione di volontariato ____________________________ più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in _____________________________, costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R. ______________________ persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale _________________________________ ART. 2 - L’associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ( salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali ( Consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali ( Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci. ART. 3 – L’associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato nelle seguenti aree di intervento ( ad esempio assistenza sanitaria, attività ricreativa, culturale, ambientale ecc.). ART. 4 – Per perseguire gli scopi sopraindicati, l’associazione realizza i seguenti interventi: (descrizione dell’attività che svolge l’associazione). SOCI ART. 5 – Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’associazione. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. 80 Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine ART. 6 – La qualifica di socio si perde per: - decesso; - mancato pagamento della quota sociale; - dimissioni; - espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione. ART. 7 – Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci. ART.8 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile ART.9 – Gli aderenti dell’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta. ORGANI SOCIALI ART. 10 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione: - Assemblea generale degli iscritti; - Consiglio direttivo; - Presidente. - ( altri organi: collegio dei revisori ___________) ART. 11 - L’assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il consiglio deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro il trenta Aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima. ART. 12 – L’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. 81 ART.13 - L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un’assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammessa una sola delega per ciascun socio ART.14 - L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare: - nomina ( o sostituzione ) degli organi sociali; - approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo; - approvazione dei programmi dell’attività da svolgere; - redazione- modifica- revoca di regolamenti interni; - deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell’assemblea è inappellabile; ART. 15 – Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’assemblea straordinaria ART. 16 - Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. ART. 17 – Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 5 membri ( Presidente, vice-presidente segretario tesoriere ecc) e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto. ART. 18 – Compiti del Consiglio direttivo: E’ di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo: - eseguire le delibere dell’assemblea; - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea; - predisporre il rendiconto annuale; - predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale; - deliberare circa l’ammissione dei soci; - deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; 82 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati; ART. 19 - I compiti principali del Presidente sono: - rappresentare l’associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa; - convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo; - deliberare spese in nome e per conto dell’associazione al di fuori di quanto stabilito dall’assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria. - deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell’associazione. ART.20- Il collegio dei revisori è nominato dall’assemblea dei soci composto da tre ( o cinque) membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni: - verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri; - verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale; - verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’Assemblea; - redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all’assemblea; - ( altro) ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE ART. 21 – Le entrate della associazione sono costituite da: - contributi dei soci; - contributi di privati; - contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di organismi internazionali; - donazioni o lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Il patrimonio sociale ( indivisibile) è costituito da: - beni mobili e immobili; - donazioni, lasciti o successioni. ART. 22 – L’esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 83 _____________ giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione. ART. 23- Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione. ATTIVITA’ SECONDARIE ART. 24 – L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995. DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ART. 25– La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. NORME RESIDUALI ART. 26 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 84 Formula 2.3 SCHEDA DI RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO INTESTAZIONE ASSOCIAZIONE + INDIRIZZO Il (La) sottoscritto(a) ____________________________________________________________ nato a ________________________ il ______________________ di nazionalità _______________ residente a __________________________ cap ___________ via __________________________ tel. ___________________ codice fiscale _______________________________ di professione _________________________________ (seguono gli altri requisiti richiesti per essere ammessi) Chiede di essere iscritto(a) all’associazione di volontariato _____________________________ . Dichiara di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione nonché dello Statuto e dei Regolamenti ______________________ (di un’eventuale Federazione Nazionale alla quale è iscritta l’Associazione) e di accettarli incondizionatamente, assumendosi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dagli Statuti e Regolamenti sopracitati. In fede (luogo e data) ____________________________________________ (in caso di minore firma dell’esercente la patria potestà) CONSENSO PER IL TRATTAMENTO Il/La sottoscritto/a, acquisisce le informazioni verbali di cui all’articolo 10 della Legge 675/96 (Legge sulla Privacy) concernenti le modalità e le finalità del trattamento, acconsente al trattamento dei dati personali propri (o del/della minore) “sensibili” (come più sotto elencati) e “non sensibili” (tutti gli altri) nonché della loro divulgazione soltanto nei casi indispensabili; è a conoscenza che, a norma dell’art. 22 della norma citata, sono compresi nel novero dei dati “sensibili”, di cui al presente consenso, i seguenti dati idonei a rivelare (depennare i tipi che non interessano): l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. (luogo e data) ____________________________________________ 85 (in caso di minore firma dell’esercente la patria potestà) Decisione del rappresentante legale dell’associazione AMMESSO / NON AMMESSO (depennare la voce non ricorrente). Se non ammesso dettaglio motivi: _______________________________________________ (luogo e data) Il Presidente ______________ 86 Formula 2.4 LO STATUTO DI UN COMITATO - ONLUS ART. 1 – Denominazione E’ costituito il comitato senza fini di lucro denominato “__________________________” – organizzazione non lucrativa di utilità sociale. ART. 2 – Sede Il comitato ha sede in _____________________ via _________________________ n. _____. Con delibera del Consiglio direttivo, potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie amministrative. ART. 3 – Durata Il comitato ha durata fino _________________________________ ART. 4 - Scopo Il comitato intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività istituzionali: ___________________________ ( i settori di attività sono indicati tassativamente dall’art. 10 del d.Lgs. 460/97). E’ fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 5 – Promotori Il numero dei promotori è illimitato. Possono essere promotori del comitato tutte le persone fisiche e gli enti che condividano gli scopi dell’organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli. E’ esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato. La qualifica di promotore del comitato e intrasmissibile. ART. 6 - Diritti dei promotori I promotori hanno i seguenti diritti: - eleggere il Consiglio direttivo; - approvare il rendiconto annuale; - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata al comitato; - partecipare alle iniziative organizzate dal comitato. ART. 7 – Doveri dei promotori I promotori hanno i seguenti doveri: - versare la quota associativa iniziale e la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; - partecipare alle assemblee convocate nel corso dell’anno; - impegnarsi per il raggiungimento dello scopo; - tenere un comportamento verso gli altri soci o terzi improntato alla correttezza e all’assoluta buona fede. ART. 8 – Esclusione dei soci 87 Il promotore che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal comitato con delibera del Consiglio direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi a domicilio indicato dall’aderente all’atto dell’iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. Il Consiglio direttivo può deliberare l’esclusione del promotore nei seguenti casi: - inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore a favore del comitato; - mancato pagamento della quota associativa; - inosservanza delle disposizioni dello Statuto o di eventuali regolamenti o delle delibere degli altri organi sociali; - per altro grave motivo; ART. 9 – Organi sociali Sono organi del comitato: - l’Assemblea; - il Consiglio direttivo; - il Presidente; ART. 10 – Composizione dell’Assemblea L’Assemblea si compone di tutti i promotori del comitato regolarmente iscritti nel libro dei promotori. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. ART. 11 – Convocazione dell’Assemblea L’Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio direttivo. Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto, contenente sia per la prima convocazione che per la seconda convocazione il giorno, l’ora e il luogo dove si terrà la riunione, l’ordine del giorno; da inviarsi presso il domicilio di ciascun promotore entro quindici giorni dalla data della prima convocazione. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. ART. 12 – Validità dell’Assemblea L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei promotori, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri promotori; ciascun promotore non può avere più di n. ____ deleghe. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti all’Assemblea, in proprio o a mezzo delega, con le modalità indicate sopra. ART. 13 – Votazioni L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle approvazioni del rendiconto annuale e in quelle che riguardano le loro responsabilità. Nei casi di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto e per deliberare lo scioglimento del comitato e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti dei promotori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ART. 14 –Verbalizzazione 88 Le delibere delle assemblee vengono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i promotori che hanno diritto di trarne copia ART. 15 – Composizione del Consiglio direttivo Il comitato è amministrato da un Consiglio direttivo composto da n. _________ membri eletti dall’Assemblea dei promotori tra i propri componenti. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. ART. 16 – Convocazione del Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente del comitato con avviso scritto, indicante il giorno, l’ora e il luogo dove si terrà la riunione, l’ordine del giorno, da inviarsi presso il domicilio del consigliere entro cinque giorni dalla data della convocazione. ART. 17 – Validità del Consiglio direttivo Le delibere del Consiglio direttivo sono valide se prese alla presenza e con il voto favorevole di almeno ________ dei consiglieri. ART. 18 – Funzioni del Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria del comitato. ART. 19 – Verbali Le delibere del Consiglio direttivo vengono riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente. Il Presidente ne cura la custodia presso i locali del comitato. ART. 20 – Presidente del comitato Il Presidente del comitato è anche Presidente del Consiglio direttivo. Il Presidente del comitato è eletto dall’Assemblea tra i consiglieri. Il Presidente è unico rappresentante del comitato nei confronti dei terzi, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo. ART. 21 – Compensi I consiglieri e il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza. Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico ricevuto. ART. 22 Beni del comitato I beni del comitato sono: immobili, mobili e mobili registrati. I beni mobili e mobili registrati possono essere acquistati dal comitato e devono essere intestati al comitato stesso. Tutti i beni appartenenti al comitato sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede del comitato e consultabile da tutti i promotori. ART. 23 – Patrimonio Il patrimonio del comitato è costituito da: - quote di iscrizione dei promotori, - contributi e liberalità ricevute; - riserve formate con utili; 89 - altre riserve accantonate. ART. 25 –Esercizio sociale L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. ART. 26 – Rendiconto annuale Al termine dell’esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce. ART. 27 – Destinazione degli utili Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le riserve e i fondi di gestione ed il capitale durante la vita del comitato. ART. 28 – Devoluzione del Patrimonio All’atto dello scioglimento è fatto obbligo del comitato di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 29 – Norme residuali Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 90 91 Appendice 2.A Legge 11 agosto 1991, n. 266 (1). Legge-quadro sul volontariato (1/a) (1/circ). 1. Finalità e oggetto della legge. 1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. 2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti. 2. Attività di volontariato. 1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. 3. Organizzazioni di volontariato. 1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. 3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. 4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta. 92 5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. 4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato. 1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli. 5. Risorse economiche. 1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto. 3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. 4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile. 6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome. 1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. 2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8. 93 3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti. 4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato. 5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. 6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12. 7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti. 7. Convenzioni. 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. 3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. 8. Agevolazioni fiscali. 1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. 2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati. 3. (2). 4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali (2/a). 94 9. Valutazione dell'imponibile. 1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 (3), come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954 (4). 10. Norme regionali e delle province autonome. 1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo. 2. In particolare, disciplinano: a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome; b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano; c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento; d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6; e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato; f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse. 11. Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi. 1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (5). 2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni. 12. Osservatorio nazionale per il volontariato. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti: a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte; 95 b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero; c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge; f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi; h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato; i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati (5/a). 2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1 (5/b). 13. Limiti di applicabilità. 1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 (6). 14. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria. 1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: “Legge- quadro sulle organizzazioni di volontariato”. 3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: “Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato”. 15. Fondi speciali presso le regioni. 96 1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (7), devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. 2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 (8), e successive modificazioni. 3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (8/a). 16. Norme transitorie e finali. 1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. 17. Flessibilità nell'orario di lavoro. 1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. 2. (omissis). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1991, n. 196. (1/a) Vedi, anche, l'art. 72, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. (1/circ) Vedi Circ. 7 maggio 1996, n. DAS/6174/1/VOL/154, emanata da: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Circ. 31 ottobre 1997, n. 2298, emanata da: Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Sociali; Circ. 19 maggio 1998, n. 127/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 25 gennaio 1996, n. 15, emanata da: Ministero per i beni culturali e ambientali; Circ. 5 novembre 1996, n. 137, emanata da: Ministero per i beni culturali e ambientali; Circ. 21 novembre 1997, n. 723, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione; Circ. 16 luglio 1997, n. 7, emanata da: Ministero affari esteri. (2) Aggiunge il comma 1-ter all'art. 17, L. 29 dicembre 1990, n. 408, riportata alla voce Imposte e tasse in genere. 97 (2/a) Periodo così sostituito dall'art. 18, D.L. 29 aprile 1994, n. 260, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. Con D.M. 25 maggio 1995, riportato al n. DD/IV, sono stati fissati i criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato. 98 Appendice 2.B PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati LUCA', SODA, CHIAVACCI, ACCIARINI, MUSSI, GIOVANNI BIANCHI, APREA, MORONI, MATTIOLI, POZZA TASCA, TASSONE, AMATO, BIASCO, BIRICOTTI, BIELLI, BOATO, BONITO, BORROMETI, BOVA, BRUNALE, BUFFO, CAMBURSANO, CARLI, CAMOIRANO, CAMPATELLI, CENNAMO, CHIUSOLI, FURIO COLOMBO, CORDONI, LEONE DELFINO, DE SIMONE, DI BISCEGLIE, DI ROSA, DI STASI, DUCA, GAMBALE, GATTO, GIACCO, GIANNOTTI, GUERRA, FILOCAMO, GERARDINI, INNOCENTI, JERVOLINO RUSSO, LENTO, LORENZETTI, LUCCHESE, LUCIDI, LUMIA, MANZINI, MASELLI, MASSA, MASTROLUCA, MELANDRI, MERLO, NOVELLI, OLIVERIO, OLIVIERI, OLIVO, PAISSAN, PARRELLI, MARIO PEPE, PISCITELLO, PISTONE, PITTELLA, RICCI, ROMANO CARRATELLI, ROTUNDO, RUZZANTE, SAONARA, SCHMID, SCOZZARI, SERAFINI, SINISCALCHI, SOAVE, SOLAROLI, STANISCI, STELLUTI, SUSINI, TATTARINI, TURCI, VALETTO BITELLI, VALPIANA, VIGNALI, VIGNI, VOGLINO Disciplina dell'associazionismo sociale Presentata il 9 maggio 1996 PROGETTO DI LEGGE - N. 577 Onorevoli Colleghi! - L'approvazione di una legge organica sull'associazionismo è indispensabile per completare nel nostro ordinamento il diritto delle istituzioni sociali. Da tempo l'associazionismo, nelle sue varie accezioni, è impegnato in un percorso di crescita della propria autonomia e di sviluppo di una nuova identità sociale ed istituzionale. L'associazionismo, in altri termini, è da tempo alla ricerca di un ruolo nuovo nella società, un ruolo che gli compete per il fermento che rappresenta, per l'interpretazione dei bisogni dei più deboli, per la capacità di dare risposte concrete ad esigenze che sono alla base della convivenza civile. Tale cammino, che ha avuto tra i suoi momenti di maggiore significato e di più evidente visibilità con la Convenzione dell'associazionismo e di altri cartelli e coordinamenti: "Educare e non punire", "Democrazia è partecipazione", la "Conferenza dei presidenti delle associazioni del volontariato", "Un nuovo patto sociale", il "Forum del terzo settore", si poneva come obiettivo prioritario una legislazione per il mondo associativo, che innanzitutto permettesse di sottrarre questo mondo all'immagine dell'assistenza protetta, del volontariato di supplenza, del finanziamento clientelare. Obiettivo raggiunto, ma solo in parte. Non solo, infatti, alle leggi per il volontariato e per la cooperazione sociale non si è ancora opportunamente affiancata una legge quadro per l'associazionismo, ma anche quelle ottenute, si pensi alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono ancora 99 largamente inattuate. In un recente Forum del CNEL, svoltosi il 16 maggio 1994, sulla rappresentanza dei diritti, è stata richiamata l'importanza di questo cammino, lungo il quale "l'associazionismo solidaristico ha preso coscienza della necessità di un riconoscimento del proprio peculiare ruolo nell'arricchire la rete della partecipazione democratica, sino a costituire a fianco dell'associazionismo politico e sindacale il terzo pilastro della libertà". Su questo versante è allora da valorizzare il cospicuo lavoro che le associazioni svolgono, anche in forme non appariscenti ma certamente diffuse ed efficaci, per alimentare quella che i giuristi chiamano la "Costituzione materiale" dello Stato. Le associazioni, infatti, attraverso progetti, azioni, campagne informative, promozione di servizi, convegni, ricerche, contribuiscono alla crescita morale, sociale e culturale della società e a innovare il senso "acquisito" del diritto nei diversi ambiti del proprio impegno. Ciò è certamente importante a livello nazionale ma questa azione diretta è assai più rilevante a livello locale. L'associazionismo diviene molto spesso, infatti, un soggetto di decentramento attivo delle politiche sociali. Tutto ciò esprime una domanda complessa: rendere espressiva la società civile e rendere le istituzioni capaci di governare realmente. Ma tale impegno rischia di trasformarsi in vuota velleità se non ci si convince che attraverso l'associazionismo, il volontariato, la cooperazione sociale può prendere corpo una proposta di convivenza civile improntata sull'esigenza di una più rigorosa moralità nella vita pubblica come in quella privata: non è più sopportabile la logica del clientelismo e dello "scambio"; si deve poter uscire da una logica di sussidi e di finanziamenti assistenziali, da una tendenza alla protezione e al paternalismo; dai rischi del collateralismo e del colonialismo dei partiti. La presente proposta di legge rappresenta il tentativo di stabilire alcune regole certe che orientino il rapporto tra associazionismo ed istituzioni, sia nelle relazioni nazionali che in quelle locali, che facciano uscire questo rapporto dalla discrezionalità, dall'arbitrarietà di questo o quel politico, di questo o quell'assessore. Ci ha mosso la convinzione che, proprio perché l'associazionismo non è un soggetto occasionale della cittadinanza, la sua funzione va resa visibile, concreta, costante. In questo senso, la scelta dell'autonomia può trovare nella legge quadro un sostegno significativo, anche per determinare una legislazione conseguente a scala regionale e per una estensione vera dell'applicazione dell'articolo 49 della Costituzione, che indica nei partiti i soggetti demandati a realizzare il diritto dei cittadini di "associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale". La Repubblica, per assicurare una partecipazione più ampia dei cittadini alla vita democratica e allo sviluppo della società e delle istituzioni, ha interesse ad ampliare, riconoscere e sollecitare una pluralità di forme e di presenze associative. Diventa allora importante riconoscere il ruolo di soggetti che operano nel variegato campo della promozione politica, sociale e civile della popolazione e dello sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, per valorizzare un canale fondamentale di partecipazione popolare e di cittadinanza attiva. Si tratta di attivare meccanismi di sostegno - finanziario e di servizi reali - a favore di soggetti che contribuiscono alla realizzazione del principio costituzionale della partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese di definire un quadro di riferimento coerente circa le possibili forme di collaborazione tra questi soggetti e le istituzioni pubbliche. Nella XI legislatura, in stretta connessione con la legge quadro sul volontariato, con la legge quadro sull'handicap e con quella sulla cooperazione sociale, sono state presentate alla Camera e al Senato, distinte proposte di legge, alcune di carattere generale, altre più limitative e settoriali. Nelle prime sono affrontati i temi dello statuto e dei requisiti delle associazioni, in relazione soprattutto all'accesso ai contributi e ai finanziamenti pubblici; nelle seconde sono disciplinati particolari aspetti prevalentemente di natura fiscale. 100 La scelta realizzata con la presente proposta di legge è quella di integrare entrambi gli aspetti in un unico testo, tenendo comunque conto del prezioso lavoro svolto in precedenza. Anche il dibattito che ancora recentemente si è sviluppato sull'argomento ed il confronto realizzato attraverso numerosi incontri con le associazioni a carattere nazionale e con il Forum del terzo settore hanno consentito di acquisire proposte ed indicazioni importanti inserite nel testo che presentiamo. L'articolo 1 indica i contenuti e le finalità della legge proposta, che detta i princìpi fondamentali e le norme per la valorizzazione dell'associazionismo e regola i rapporti con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Con gli articoli 2 e 3 si definiscono le associazioni sociali - e si individuano gli ambiti di attività -, che sono quelle finalizzate alla promozione politica, sociale e civile della popolazione; allo sviluppo della personalità umana; alla pratica della solidarietà; alla rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini; alla promozione delle pari opportunità; alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale; alla crescita dell'istruzione e dell'educazione permanente; allo sviluppo del turismo sociale; alla diffusione della pratica sportiva. I contenuti essenziali da inserirsi nello statuto delle associazioni sono indicati nell'articolo 4. Con l'articolo 5 vengono esplicitamente indicate le varie voci riferite alle risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività che, in sintesi, sono: quote e contributi agli associati, eredità e donazioni, contributi pubblici, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi dalle concessioni di beni e servizi, erogazioni liberali e altri derivanti da iniziative di autofinanziamento. L'articolo 6 prevede le forme della rappresentanza legale dell'associazione. L'articolo 7 ha carattere derogatorio alla disciplina del codice civile per le disposizioni a favore dell'associazione non riconosciuta, altrimenti soggetta al riconoscimento per evitare l'inefficacia della disposizione testamentaria o della donazione ricevuta. Gli articoli 8, 9, 10 e 11 si riferiscono ai registri istituiti a livello nazionale, regionale e provinciale, ai quali devono iscriversi le associazioni intenzionate ad avvalersi di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale con riferimento a contributi pubblici, stipula di convenzioni, trattamento fiscale. In particolare è importante richiamare il termine di centottanta giorni per approvare le leggi regionali contenenti la disciplina riguardante i registri regionali e provinciali. Con gli articoli 12 e 13, in analogia con quanto previsto dalla legge n. 266 del 1991 per le organizzazioni di volontariato, si disciplina l'istituzione, la composizione, il funzionamento e le attribuzioni dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. Esso, fra l'altro, sostiene le iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché progetti di informatizzazione e di banche dati; approva progetti sperimentali elaborati dalle associazioni per far fronte a particolari emergenze sociali. L'articolo 14 istituisce un Fondo per l'associazionismo finalizzato a sostenere i progetti e le iniziative delle associazioni. L'articolo 15 prevede la istituzione di osservatori regionali con funzioni e modalità di funzionamento da stabilirsi con legge regionale. L'articolo 16 prevede l'assistenza dell'ISTAT per l'effettuazione di indagini statistiche da parte dell'Osservatorio e l'articolo 17 indica le modalità di collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato. L'articolo 18 prevede la nomina di 10 membri del CNEL da parte dei due Osservatori sopracitati scelti fra le persone indicate dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato. Il capo I del titolo III, con gli articoli 19, 20 e 21, tratta delle prestazioni degli associati, che debbono essere volontarie, libere e gratuite, dell'assicurazione dei prestatori di attività convenzionate e della flessibilità nell'orario di lavoro, anche in questo caso con riferimento alle norme previste dalla legge n. 266 del 1991. Il capo II è diretto a configurare un complesso di norme, che riconosca ed esalti, sul piano del trattamento fiscale e delle provvidenze di sostegno, il valore costituzionale dell'associazionismo in 101 conformità al principio fondamentale dell'ordinamento repubblicano sull'anteriorità della persona e delle formazioni sociali nelle quali essa si esprime e si realizza (articolo 2 della Costituzione). L'articolo 22, attraverso l'equiparazione dei fini statutari delle associazioni sociali agli scopi di educazione, di assistenza e altre finalità pubbliche (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346), consente di escludere i trasferimenti a favore delle associazioni sociali dall'assoggettamento all'imposta sulle successioni e donazioni. E' quindi una disposizione che sollecita e favorisce i sentimenti di altruismo e solidarietà nelle scelte di destinazione dei propri beni a finalità di carattere sociale, civile, culturale, di promozione umana. L'articolo 23 richiede, per la sua comprensione, una breve premessa sull'attuale disciplina fiscale degli enti non commerciali di tipo associativo. Nel nostro sistema tributario, la disciplina degli enti non commerciali, fra i quali debbono annoverarsi, in linea generale, le associazioni sociali, è contenuta prevalentemente nell'articolo 87 e negli articoli 108 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dal decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 503. Secondo l'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetti esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'articolo 108 del testo unico detta il contenuto e la formazione del reddito complessivo degli enti non commerciali, stabilendo che esso è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Per questi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. Per gli enti di tipo associativo, in particolare, l'articolo 111 del testo unico, precisa che non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati e partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali delle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Il comma 2 dello stesso articolo però fa rientrare - salvo la deroga di cui al comma 3, prevista per le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamenti di corrispettivi specifici. In sostanza la disciplina legislativa esclude dalla nozione di esercizio di attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nelle quali possano ravvisarsi le seguenti condizioni: a) che siano ricomprese nell'oggetto dell'attività dell'ente; b) che siano fornite esclusivamente ai soci e agli associati; c) che i corrispettivi applicati non eccedano i costi di diretta imputazione. Vengono così attratte nella sfera della tassazione (con i conseguenti obblighi di contabilità, di formazione del bilancio fiscale e di presentazione della denuncia dei redditi) tutte le altre, pur modeste e non lucrative, attività commerciali e produttive, poste in essere dalle associazioni quale strumento per conseguire le indispensabili risorse finalizzate al proseguimento degli scopi ideali statutari, quali ad esempio la marginale attività di circolazione di beni e servizi, la limitata prestazione di servizi strumentali agli scopi sociali che eccedano i costi di diretta imputazione. La rilevanza costituzionale delle associazioni sociali sollecita di porre anche per queste attività una disciplina differenziata dalle imprese lucrative. Per questo gli articoli 23, 24 e 25 prevedono alcune agevolazioni fiscali relative alle imposte dirette, all'IVA e al trattamento tributario delle attività destinate a raccogliere fondi per autofinanziamento. 102 Alla stessa ratio è ispirata l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da quelle ipotecarie e catastali, di cui all'articolo 26, commi 1 e 2. Gli articoli 27, 28 e 29 sottraggono le attività delle associazioni sociali, di organizzazione non lucrativa del tempo libero e di manifestazione all'esterno della loro esistenza e delle loro iniziative, dall'applicazione delle imposte sugli spettacoli, sulla pubblicità, con la riduzione altresì delle tariffe postali e delle telecomunicazioni. In particolare il comma 2 dell'articolo 29 modifica la legge 28 dicembre 1995, n. 549, includendo nel regime agevolato le spedizioni postali delle pubblicazioni periodiche delle associazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato, di cui al capo I del titolo II del libro I del codice civile, precedentemente escluse. L'articolo 30 prevede, sempre nel quadro della finalità di crescita e di sostegno delle associazioni sociali, la deducibilità dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, ILOR e IRPEG delle erogazioni liberali per un ammontare annuo non superiore a lire 2.000.000 ovvero, ai fini del reddito di impresa, per un ammontare di lire 5.000.000 o, in relazione evidentemente alla dimensione della società o dell'impresa erogante, per il maggiore ammontare fino alla concorrenza del 2 per cento del reddito dichiarato e comunque per somma non superiore a cento milioni di lire. L'adeguamento degli importi deducibili al mutamento del potere di acquisto della lira è assicurato, nel comma 2, dalla previsione di collegamento agli indici ISTAT. L'articolo 31 estende alle associazioni sociali provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle leggi vigenti per le cooperative e i loro consorzi. Con l'articolo 32 è consentito, con la finalità anche di contrastare il livello di mercificazione del cittadino sottoposto a continue sollecitazioni commerciali, alle associazioni sociali e alle organizzazioni di volontariato di accedere al servizio radiotelevisivo pubblico per brevissime ma significative trasmissioni di messaggi di utilità sociale inerenti i loro fini istituzionali. L'articolo 33 estende alle pubblicazioni periodiche delle associazioni sociali le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416. Con l'articolo 34 è disposta l'applicazione alle associazioni sociali della disciplina sul diritto all'informazione e accesso ai documenti amministrativi di interesse per la loro attività, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Infine con l'articolo 35 è prevista la capacità processuale delle associazioni sociali per la tutela dei loro diritti e interessi avanti l'autorità giudiziaria e gli organi di giustizia amministrativa. Il titolo IV disciplina i rapporti fra associazionismo sociale, Unione europea, regioni, province e comuni. L'articolo 36 prevede un percorso atto a favorire l'accesso delle associazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo. L'articolo 37 detta i princìpi generali delle leggi regionali per disciplinare l'attività dell'associazionismo; in particolare per le forme di sostegno e per la partecipazione degli aderenti alle associazioni ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti nell'ambito delle competenze delle regioni. L'articolo 38 tratta delle convenzioni che possono essere stipulate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli enti pubblici con le associazioni. L'articolo 39 indica l'obbligo per i comuni di prevedere nei propri statuti le forme ed i modi per l'utilizzazione non onerosa di strutture idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dell'associazionismo e del volontariato. Le province ed i comuni, inoltre, possono concedere agli stessi in comodato mobili ed immobili non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle proprie attività costitutive. La disposizione sulla lotteria nazionale della solidarietà di cui all'articolo 40 con- sente di finanziare il modesto costo della legge attraverso la sollecitazione della solidarietà dei cittadini senza oneri sul bilancio dello Stato. 103 L'articolo 41 detta una compiuta previsione della copertura finanziaria, anche per l'ipotesi in cui la lotteria non conseguisse un ricavato corrispondente agli oneri modesti previsti dalla legge. L'articolo 42, infine, è una disposizione di chiusura sull'applicabilità della normativa in vigore per le associazioni non riconosciute, per quanto non previsto dalla presente proposta di legge. PROPOSTA DI LEGGE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 1. (Finalità e oggetto della legge). 1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale. 2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta i princìpi fondamentali e le norme per la valorizzazione dell'associazionismo e ne regola i rapporti con lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Art. 2. (Associazioni sociali). 1. Sono considerate associazioni sociali le associazioni, i movimenti, i gruppi, i coordinamenti o federazioni di associazioni o di gruppi liberamente costituiti al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 3. 2. Non sono considerate associazioni sociali, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela di interessi economici degli associati anche identificati sulla base delle attività lavorative o con riferimento a specifiche qualifiche. 3. Non costituiscono altresì associazioni sociali i circoli privati e le associazioni comunque denominate che, organizzando attività per i propri soci o anche per terzi, non perseguono finalità di interesse generale o non promuovono attività di interesse pubblico o che comunque dispongono limitazioni, per condizioni economiche o professionali, all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Art. 3. (Ambiti di attività). 104 1. Ai fini della presente legge sono considerate attività delle associazioni sociali, svolte a favore di associati o di terzi, quelle finalizzate alla valorizzazione dei princìpi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà tra i popoli; alla promozione, sociale e civile della popolazione; allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni; alla pratica della solidarietà sociale e al superamento di tutte le forme di disagio sociale; alla rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e di tutti i residenti, anche immigrati; alla promozione e realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna; alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico e ambientale; alla realizzazione di un moderno sistema di sicurezza sociale e di tutela della salute; alla crescita dell'istruzione e dell'educazione permanente; alla tutela dei diritti dei consumatori; allo sviluppo del turismo sociale, alla diffusione della pratica sportiva; alla promozione di una efficace organizzazione della protezione civile. Capo II COSTITUZIONE E ORGANI Art. 4. (Atto costitutivo e statuto). 1. Le associazioni sociali possono costituirsi con atto pubblico o con scrittura privata registrata. 2. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo e nello statuto debbono essere espressamente previsti: a) la denominazione dell'associazione, l'indicazione della sede legale e dell'ambito territoriale della propria attività; b) l'oggetto sociale; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro con il divieto di distribuire in qualsiasi forma utili agli associati; e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democraticità e di equivalenza dei diritti per tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative; f) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, i loro diritti e obblighi; g) l'obbligo di redazione di rendiconti consuntivi e di esposizione dello stato patrimoniale, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; h) le modalità di scioglimento dell'associazione; i) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. Art. 5. (Risorse economiche). 1. Le associazioni sociali traggono le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 105 h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi. 2. Le associazioni sociali sono tenute per almeno due anni alla conservazione della documentazione relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) e g), con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti. Art. 6. (Rappresentanza). 1. L'atto costitutivo e lo statuto indicano, fra i componenti degli organi direttivi, le persone che hanno la rappresentanza legale dell'associazione. 2. L'associazione è direttamente responsabile degli atti negoziali e non negoziali compiuti nell'interesse dell'associazione stessa dai suoi rappresentanti e dagli organi direttivi. 3. Le associazioni sociali sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale. Art. 7. (Acquisto di beni). 1. Le associazioni iscritte nei registri, ancorché prive di personalità giuridica, possono acquisire beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto. I beni sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. TITOLO II REGISTRI E OSSERVATORIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO Capo I REGISTRI NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE Art. 8. (Registri). 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni sociali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, che svolgono attività a carattere nazionale da almeno un anno. 2. Si intendono a carattere nazionale le associazioni sociali che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno trenta province del territorio nazionale. 3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le province istituiscono registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, che svolgono attività rispettivamente in ambito regionale o provinciale. 106 4. Le province, con propri regolamenti, approvano la disciplina dei registri provinciali in conformità alla legge regionale di cui all'articolo 9, comma 2. Art. 9. (Disciplina per le iscrizioni). 1. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale per l'associazionismo di cui all'articolo 12, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina l'iscrizione, la cancellazione, le annotazioni, la vigilanza e la periodica revisione del registro nazionale, di cui all'articolo 8. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplinano, con legge da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione, le iscrizioni, le cancellazioni, le annotazioni, la vigilanza e la periodica revisione dei registri regionali e provinciali; trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per l'associazionismo. 3. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per l'applicazione della disciplina fiscale, secondo le disposizioni della presente legge e delle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2. 4. La cancellazione dai registri è disposta con provvedimento motivato. Art. 10. (Atti soggetti ad iscrizione nei registri). 1. Nei registri di cui all'articolo 8 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e gli organi di rappresentanza. 2. Nei registri debbono iscriversi altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, la sostituzione degli organi di rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento. Art. 11. (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni). 1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, entro il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni. Capo II OSSERVATORIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO Art. 12. (Istituzione e composizione). 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato 107 "Osservatorio", presieduto dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, composto da 23 componenti, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e da 3 esperti. 2. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione associativa. 3. L'Osservatorio si riunisce almeno quattro volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati. 4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per gli anni 1996 e seguenti. Art. 13. (Funzionamento e attribuzioni). 1. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei suoi compiti si dota di un apposito regolamento da approvare entro sessanta giorni dall'insediamento e si avvale di personale, di mezzi e di servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze: a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale; b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero; c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo; d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge; e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale; f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni nazionali iscritte nei registri di cui all'articolo 8 per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; g) manifestazione di parere sullo schema di disegno di legge finanziaria; h) promozione di scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra le associazioni sociali italiane e fra queste e le associazioni straniere; i) organizzazione con scadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate. 3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i) è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996. Art. 14. (Fondo per l'associazionismo). 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente, le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) ed f) del comma 2 dell'articolo 13. 2. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per gli anni 1996 e seguenti. Art. 15. 108 (Osservatori regionali). 1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 9, comma 2. Art. 16. (Osservatorio e ISTAT). 1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio ogni adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale. Art. 17. (Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato). 1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse. 2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta comune almeno due volte all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale o di un suo delegato. Entrambi sono tenuti a comunicare al Parlamento i nomi delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che beneficiano di eventuali contributi da parte dello Stato. Art. 18. (Partecipazione alla composizione del CNEL). 1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni sociali e dalle organizzazioni del volontariato maggiormente rappresentative. 2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti dell'associazionismo sociale e del volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre il presidente, secondo la seguente ripartizione:". 3. All'articolo 2, comma 1 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il capoverso I, è inserito il seguente: "I-bis) dieci rappresentanti dell'associazionismo sociale e del volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;". 4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. I rappresentanti delle associazioni sociali e delle organizzazioni del volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri". TITOLO III PRESTAZIONI DI ATTIVITA' E DI SERVIZI DEGLI ASSOCIATI E DISCIPLINA FISCALE DELLE ATTIVITA' 109 Capo I PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI Art. 19. (Prestazioni degli associati). 1. Le associazioni si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. 2. Le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essi svolta. Art. 20. (Assicurazione dei prestatori di attività convenzionate). 1. Le associazioni sociali che svolgono attività mediante le convenzioni di cui all'articolo 38, debbono assicurare i propri aderenti che prestano l'attività, contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 2. Con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli. Art. 21. (Flessibilità nell'orario di lavoro). 1. I lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 8, per poter espletare le attività previste nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 38, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. Capo II DISCIPLINA FISCALE, DIRITTI ED ALTRE PROVVIDENZE Art. 22. (Equiparazione ai fini di beneficenza e di istruzione). 1. Agli effetti di cui all'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, i fini delle associazioni sociali, iscritte nei registri di cui all'articolo 8, sono equiparati agli scopi di educazione, di assistenza, studio, ricerca scientifica o altre finalità di pubblica utilità. Art. 23. (Proventi). 110 1. I proventi, derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore dei propri associati, utilizzati per il raggiungimento delle finalità dell'associazione, non costituiscono ricavi ai fini delle imposte di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'associazione. Art. 24. (Disciplina ai fini IVA). 1. I corrispettivi per la cessione di beni e le prestazioni di servizi derivanti dalle attività di cui all'articolo 23 non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. I soggetti di cui alla presente legge possono usufruire dell'applicazione dell'aliquota IVA del quattro per cento per l'acquisto di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, ovvero di beni strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività sociale di importo unitario superiore al milione di lire, purché utilizzati esclusivamente per le attività di cui alla presente legge. Art. 25. (Raccolte di fondi). 1. Attività poste in essere nei confronti di terzi al fine di raccogliere fondi destinati ad essere utilizzati per specifiche iniziative rientranti nell'ambito istituzionale e/o iniziative di solidarietà sociale sono assimilate ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA alla disciplina degli articoli 23 e 24 della presente legge. Di tali specifiche attività dovrà tenersi separata contabilità, secondo le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile a pena di decadenza delle agevolazioni. 2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte previa comunicazione alla divisione regionale competente per territorio, allegando una dettagliata descrizione delle iniziative. Art. 26. (Imposte di bollo e di registro). 1. Gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi derivanti da legge o regolamento statale o regionale delle associazioni sociali, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché da ogni altra tassa e onere di natura fiscale o amministrativa. 2. Gli acquisti e le concessioni di immobili non sono soggetti alle imposte di registro e a quelle ipotecarie e catastali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 3. In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione delle associazioni, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti a finalità di utilità sociale. Art. 27. (Imposta sugli spettacoli). 1. Non sono soggette all'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, gli spettacoli e le altre attività indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, promossi e organizzati dalle associazioni sociali e dalle organizzazioni di volontariato. Art. 28. 111 (Imposta sulla pubblicità). 1. Le insegne, le iscrizioni, i manifesti e tutte le forme di pubblicità visiva ed acustica, riguardanti le associazioni sociali e le organizzazioni di volontariato, non sono soggetti al pagamento dell'imposta e del diritto di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Art. 29. (Riduzione delle tariffe postali). 1. Le tariffe per i servizi postali e per le telecomunicazioni, riguardanti le attività delle associazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato che ne fanno richiesta, sono ridotte del 50 per cento. 2. All'articolo 2, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "di cui ai capi II e III" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai primi tre capi". Art. 30. (Deducibilità). 1. Le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sociali sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IRPEG per un ammontare non superiore a lire due milioni, ovvero, ai fini del reddito di impresa, per un ammontare di lire 5 milioni o per il maggior ammontare fino al 2 per cento del reddito dichiarato entro il limite massimo di lire cento milioni. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio, i limiti di cui al comma 1 sono adeguati, ogni tre anni, agli incrementi del costo della vita secondo gli indici ISTAT. Art. 31. (Credito agevolato e privilegiato). 1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi, sono estese alle associazioni sociali e alle organizzazioni di volontariato che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 38, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti le finalità costitutive. 2. I crediti delle associazioni sociali per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2571-bis del codice civile. 3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile. Art. 32. (Messaggi di utilità sociale). 1. Le associazioni sociali e le organizzazioni del volontariato di carattere nazionale determinano i messaggi di utilità sociale inerenti i loro fini istituzionali che la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo è obbligata a trasmettere ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. 2. Alla trasmissione dei messaggi di utilità sociale di cui al comma 1 sono riservati tempi non inferiori allo 0,50 per cento di ogni ora di programmazione e allo 0,30 per cento dell'orario settimanale di ciascuna rete. Art. 33. 112 (Pubblicazioni). 1. Alle pubblicazioni periodiche delle associazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato sono estese, in quanto compatibili, le provvidenze di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Art. 34. (Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi). 1. Alle associazioni sociali si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni sociali. Art. 35. (Tutela degli interessi sociali e collettivi). 1. Le associazioni sociali hanno diritto: a) ad instaurare controversie giurisdizionali, ovvero a resistervi e ad intervenirvi, a tutela dell'interesse dell'associazione; b) ad intervenire in giudizi per danni relativi alle finalità generali perseguite dall'associazione a tutela di interessi collettivi; c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi relativi alle finalità di cui alla lettera b). TITOLO IV RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, LE PROVINCE E I COMUNI Capo I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA Art. 36. (Accesso al Fondo sociale europeo). 1. Il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'emanazione di direttive dell'Unione europea che prevedano l'accesso delle associazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati a promuovere l'istruzione permanente della persona. Capo II RAPPORTI CON LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI 113 Art. 37. (Norme regionali e delle province autonome). 1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa. 2. Le leggi regionali e provinciali disciplinano in particolare: a) i princìpi generali cui debbono uniformarsi le associazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto delle attività di associazionismo all'interno delle strutture pubbliche e delle strutture convenzionate con le regioni e le province autonome; b) le forme di partecipazione consultiva delle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 8, alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano; c) i requisiti e i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle associazioni per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 38, anche in relazione ai diversi settori di intervento; d) le forme di vigilanza secondo quanto previsto dall'articolo 9; e) le forme di sostegno delle attività svolte dalle associazioni; f) la partecipazione degli aderenti alle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 8, ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali, da enti di formazione professionale riconosciuti, nei settori di diretto intervento delle associazioni stesse. Art. 38. (Convenzioni). 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto sociale, con le associazioni sociali, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 8, che dimostrino attitudini e capacità operativa. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalla Convenzione. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. 3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 20 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. Art. 39. (Strutture per manifestazioni pubbliche). 1. I consigli comunali, in base alle disposizioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, devono prevedere nei loro statuti le forme e i modi per l'utilizzazione non onerosa di strutture idonee ad ospitare manifestazioni e iniziative delle associazioni sociali e delle organizzazioni del volontariato. 2. Gli statuti debbono altresì dettare le disposizioni generali per garantire alle associazioni e alle organizzazioni del volontariato le forme di accesso alle strutture predette nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. 3. Le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni sociali e alle organizzazioni del volontariato per lo svolgimento delle proprie attività costitutive. 114 4. Al contratto di comodato di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1803 e seguenti del codice civile. 5. Per concorrere al finanziamento di programmi comunali di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 3, per la dotazione delle relative attrezzature e strumentazioni e per la loro gestione, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo da ripartire tra i comuni che ne facciano richiesta. Alla ripartizione si provvede ogni anno con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, considerando prioritariamente i programmi che prevedano il recupero o il restauro conservativo dei beni culturali. 6. Sono escluse dalla modalità di finanziamento previsto dalla presente legge le istituzioni scientifiche e di alta cultura riconosciute, che godono di un contributo ministeriale diretto. 7. Per il funzionamento del fondo di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per gli anni 1996 e seguenti. Art. 40. (Lotteria Nazionale). 1. E' istituita la lotteria nazionale della solidarietà cui si applicano le norme della legge 4 agosto 1955, n. 722. Art. 41. (Copertura finanziaria). 1. I proventi della lotteria di cui all'articolo 40 sono versati all'entrata in bilancio dello Stato e finalizzati alla copertura degli oneri di cui alla presente legge. 2. Qualora i proventi della lotteria di cui all'articolo 40 risultino inferiori agli oneri recati dalla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a ridurre in pari misura gli stanziamenti iscritti ai capitoli della categoria quarta del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria. 115 CAPITOLO 3 GLI OBBLIGHI ASSICURATIVI DELLE OO.VV. L’art. 4 della legge 266/91 (Appendice 2.A) prevede espressamente l’obbligo per le organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti per i danni da infortunio e malattia e per responsabilità civile verso i terzi. Si tratta dell’introduzione di una vera e propria assicurazione obbligatoria che non avviene tramite l’Inail ma stipulando polizze con le assicurazioni private. Tale previsione normativa dimostra il favore che il legislatore rivolge alla attività di volontariato considerata come “ espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e rivolta al conseguimento di finalità di carattere sociale civile e culturale”. I QUESITI OBBLIGO ASSICURATIVO DEI VOLONTARI DI UNA O.V. CHE OPERA IN CONVENZIONE CON LA ASL L’associazione, che lavora in convenzione con la ASL, chiede se sia possibile assicurare per infortuni e contro terzi, i propri associati che lavorano in riferimento alla su citata convenzione. L’art. 4 della Legge 266/91 stabilisce l’obbligo per le associazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti contro i danni derivati da: - infortuni - malattie - responsabilità civile verso terzi Due Decreti Ministeriali successivi chiariscono quali sono gli obblighi da rispettare. E’ quindi certo che esista l’obbligo della copertura assicurativa per tutte le associazioni di volontariato. La legge fa riferimento a tutti gli aderenti all’associazione, noi riteniamo che l’obbligo riguardi quei volontari che svolgono attivamente l’attività nell’associazione che quindi non è necessario assicurare quei soci che siano soltanto sostenitori simpatizzanti senza prendere parte attiva alle attività. Ricordiamo che i volontari devono essere elencati in apposito registro degli aderenti vidimato inizialmente dal segretario comunale. La legge non indica uno schema di polizza tipo e non prevede un massimale o delle somme assicurative in caso di morte o invalidità permanente ed il rimborso delle spese mediche sostenute, nella polizza contro le malattie una diaria giornaliera in caso di ricovero ospedaliero e nella polizza di responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi o ad altri associati un massimale per il risarcimento di tali danni. Da ricordare inoltre che gli aderenti debbono essere assicurati in quanto tali e non a seconda della professione che svolgono nella loro attività lavorativa quotidiana. Alcune compagnie assicurative offrono polizze che calcolano il costo sui volontari in servizio contemporaneo o sul monte ore di volontariato. Consigliamo tale soluzione sicuramente più economica. In caso di convenzione con ente pubblico, la legge quadro sul volontariato, prevede che il costo sulla copertura assicurative sia a carico dell’ente. Quando l’associazione svolga una parte delle attività in convenzione ed un’altra non in convenzione, l’ente deve pagare una quota parte proporzionale del premio assicurativo. 116 POLIZZE ASSICURATIVE DEI VOLONTARI DELLE OO.VV. Quali sono le polizze obbligatorie per le associazioni di volontariato, tenendo conto che oltre la normale attività di lavoro, l’associazione scrivente, ha un circolo ricreativo riservato ai soci e organizza feste e sagre? I due decreti del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (DM 14/2/92 e DM 16/11/92) emanati in materia di assicurazione delle associazioni di volontariato fissano il fondamentale principio che le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle OOVV, che prestano attività di volontariato. Tutti gli aderenti attivi, dunque, devono essere assicurati. Nulla vieta inoltre, che venga fatta un’assicurazione (facoltativa) contro gli infortuni delle diverse categorie di utenti dell’associazione. Se non vengono adempiuti i predetti obblighi assicurativi la legge non prevede sanzioni di nessun tipo, ma ciò non toglie che vi possano essere conseguenze comunque negative nel caso in cui un volontario rimanga vittima di un infortunio nello svolgimento della propria attività (Appendice 3.A). SOMME NECESSARIE PER ASSICURARE I VOLONTARI Vorremmo sapere per quale somma è necessario assicurare i volontari ai sensi dell’art. 4 L. 266/91. La legge non dice nulla sulle somme per le quali assicurarsi: ciò significa che anche una assicurazione per somme modeste soddisfa l’obbligo assicurativo, rimane naturalmente da vedere se soddisfa anche le esigenze del volontariato. Distinguiamo il problema della assicurazione di responsabilità civile da quello degli infortuni e delle malattie. • • Responsabilità civile: è consigliabile avere un massimale di un miliardo unico 0 di 1.500/700/300 milioni; nel caso di un incidente mortale o lesioni gravi (ed è proprio per questi casi gravi, anche se rarissimi che è indispensabile l’assicurazione) solo questi importi possono essere considerati cautelativi. Infortuni e malattie: spetta all’associazione scegliere i casi (morte, invalidità permanente, diaria, rimborso spese) e i capitali per i quali assicurare i volontari, a seconda la gravità dei rischi cui sono sottoposti e delle disponibilità economiche dell’associazione, normalmente può essere ritenuta adeguata una assicurazione infortuni per ciascun aderente di 50 milioni per il caso di morte 50 – 100 milioni per la invalidità permanente, mentre per la malattia una diaria di9 20.000 – 30.000 lire al giorno per un massimo di 90 – 180 giorni l’anno. Polizze cumulative e numeriche: Nel contratto di assicurazione non dovranno essere elencati i singoli soci ma soltanto il numero totale dei volontari attivi ed eventualmente il numero massimo di quelli che sono in servizio contemporaneamente. ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI CHE A TURNO SVOLGONO ATTIVITA’ PER L’ASSOCIAZIONE 117 Vorremmo sapere come assicurare i volontari che svolgono attività all’interno dell’associazione: questi volontari sono 100 ma soltanto 30 a rotazione svolgono giornalmente le proprie mansioni. Possiamo registrare tutti i 100 volontari nel libro degli aderenti e poi assicurarne 30? La risposta è affermativa ma tale forma assicurative deve essere pattuita con il proprio assicuratore e regolarmente contrattualizzata sulle polizze dell’associazione di volontariato. In particolare le polizze devono fare esplicito riferimento al registro degli aderenti ed al numero massimo di volontari in servizio contemporaneo nonché al registro delle presenze giornaliere. ASSICURAZIONE DI PERSONE CHE PARTECIPANO A VISITE GUIDATE La nostra associazione di volontariato organizza visite guidate gratuite sul territorio, le persone che partecipano a tali iniziative non sono coperte da assicurazione. A quali conseguenze potremo andare incontro? Nel quesito non viene specificato se l’associazione abbia in corso le polizze assicurative previste dalla Legge contro gli infortuni e le malattie e responsabilità civile verso terzi. Si deve supporre che tali coperture siano operanti in quanto l’associazione è iscritta al registro regionale. E’ importante che in tali contratti sia ben specificato che fra le attività svolte c’è anche quella indicata nel quesito e che la copertura è pienamente operante durante tali eventi. Una dichiarazione resa dai partecipanti non solleva l’associazione da una eventuale responsabilità in quanto è comunque obbligato a risarcire il danno chi ponga in essere qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto. Tuttavia è consigliabile far sottoscrivere una dichiarazione al fine di dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. ASSICURAZIONE DI BAMBINI IN GITA La nostra associazione svolge attività con bambini in relazione ad un programma di socializzazione e assistenza per casi difficili. Qualora organizzassimo delle gite, a piedi o con lo scuolabus, dobbiamo assicurare i partecipanti? In quanto associazione di volontariato questa è tenuta a stipulare polizze anche per la responsabilità civile verso i terzi e quindi anche per i bambini. Questi durante il viaggio sono assicurati tramite l’assicurazione obbligatoria ex L. 990/1969 che copre lo scuolabus, è necessario porre particolare attenzione su quanto indicato sul libretto in relazione al numero delle persone trasportabili e all’età dei bambini trasportati. ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI DI UNA ASSOCIAZIONE DI DIABETICI Un’associazione di diabetici come può adempiere all’obbligo assicurativo ai sensi della legge 266/91 visto che le compagnie assicuratrici si rifiutano di assicurarla? In relazione alla questione particolare posta, le compagnie assicurative possono legittimamente non stipulare polizze riguardanti soggetti affetti da particolari patologie. Infatti le polizze di assicurazione normalmente comprendono solo le malattie sorte solo dopo la data della loro stipulazione; le malattie pregresse come il diabete non sono coperte da assicurazione, perché quest’ultima si fonda sempre sul rischio e sulla possibilità di verificarsi o meno di un evento dannoso. L’assicuratore in genere è poco propenso a derogare all’esclusione dalle polizze le persone 118 affette da determinate gravi malattie come il diabete, a meno che non si tratti di una associazione di grandi dimensioni o di una convenzione che riguardi più gruppi di volontariato ASSICURAZIONE DEI DONATORI DI SANGUE Nelle associazioni di donatori di sangue i donatori sono già assicurati dalla ASL. Questa assicurazione è sufficiente ai fini di quanto previsto dalla Legge 266/91 o devono essere assicurati anche i consiglieri nel caso in cui non rientrino tra i donatori effettivi? In relazione all’attività volontaria di donazione, i soci sono assicurati dall’azienda ASL, così come regolato dallo schema tipo di convenzione in vigore in toscana per la raccolta del sangue presso i servizi trasfusionali (art. 7) presso i centri di raccolta (art. 4). I consiglieri della associazione devono essere assicurati con polizza specifica in relazione alla loro attività associativa ai sensi dell’art. 4 L. 266/91, anche nel caso in cui siano donatori effettivi e godano dell’assicurazione per danni e di infortunio correlati alla donazione (formule 3.1 e 3.2). 119 120 Formula 3.1 Schema di convenzione ai sensi Decreto Ministro Sanità 18.9.91, tra U.S.L. ed associazioni di donatori, che gestisce un’unità di raccolta sangue e plasma fissa o mobile. Convenzione tra l’U.SL. ____________________________________________ n. _____________________ sede ____________________________________________________________________________ in persona del suo legale rappresentante e l’associazione di donatori ___________________________________________________________ sede ____________________________________________________________________________ che gestisce l’unità di raccolta _______________________________________________________ in persona del suo legale rappresentante. Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 L’associazione garantisce presso l’unità di raccolta lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 7, legge 4.5.90, n. 107, nel rispetto della normativa vigente in ordine all’idoneità dei locali, delle attrezzature, del personale impiegato e delle procedure di prelievo e controllo dei donatori (Decreto Ministro Sanità 27.12.90 “Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emoderivati” e Decreto Ministro Sanità 15.1.91 “Protocolli per l’accertamento dell’idoneità del donatore di sangue ed emoderivati”). La raccolta di sangue intero e del plasma è programmata dal comitato di coordinamento, viste le indicazioni del CRE e del piano sangue regionale. La programmazione deve prevedere la separazione del plasma entro sei ore dalla raccolta da parte della struttura trasfusionale. Il sangue intero deve essere prelevato con metodologie idonee alla separazione del plasma e trasferito tempestivamente alla struttura trasfusionale. Il plasma ottenuto mediante emaferesi deve essere congelato in un arco di tempo e ad una temperatura che permette di mantenere adeguatamente i fattori labili della coagulazione in uno stato funzionale (art. 18 Decreto Ministro Sanità 27.12.90). Art. 2 Il personale dell’unità di raccolta deve essere numericamente adeguato e tecnicamente preparato secondo le varie modalità di prelievo. In ogni caso l’accertamento d’idoneità del donatore ed il prelievo dovranno essere eseguiti dal personale e con le modalità di cui ai punti 4 e 5, art. 3 legge 107/90. L’unità di raccolta opera sotto la direzione tecnica del responsabile dell’U.O. del servizio di immunoematolgia e trasfusione o centro trasfusionale con cui è collegata. Di norma l’USL mette a disposizione dell’unità di raccolta il proprio personale medico e paramedico. Ove ciò non sia possibile, l’associazione è autorizzata a provvedere con personale 121 ritenuto idoneo dal responsabile del servizio d’immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale cui fa riferimento l’unità di raccolta. Art. 3 L’U.S.L. fornisce, gratuitamente, all’unità di raccolta tutto il materiale sanitario occorrente e prescritto per il prelievo del sangue e del plasma mediante emaferesi e per gli esami preventivi previsti dalla vigente normativa a tutela del donatore. Gli esami diagnostici e strumentali periodici del donatore ed i controlli immunoematologici sui campioni di sangue del donatore, prescritti dal D.M. 15.1.91, sono garantiti quelli ritenuti neccessari e richiesti dal medico dell’unità di raccolta. Il servizio d’immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale provvede a tutte le operazioni di classificazione e distribuzione delle unità di sangue e plasma ricevute dall’unità di raccolta. Art. 4 L’Unità Sanitaria Locale provvede ad assicurare i donatori che affluiscono all’unità di raccolta, gestita dall’associazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, punto 5, D.M. 18.9.91. Ciascun donatore deve essere assicurato, per danni ed infortunio, anche in itinere, correlati alla donazione, almeno per i seguenti massimali: - Lire 500.000.000. per morte; - Lire 500.000.000. per invalidità permanente; - Lire 40.000. giornaliere per invalidità temporanea; - Lire 10.000.000. per rimborso spese di cura; con rinuncia della società assicuratrice ad esercitare l’azione di rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili. Qualora, per ragioni diverse, l’U.S.L. non assicuri i donatori dell’Unità di raccolta, a ciò provvede l’associazione. Art. 5 Ai sensi dell’accordo regionale del _________________________________ i contributi dovuti alle associazioni per le spese istituzionali associative, propaganda, chiamata ed i rimborsi spese di cui alla presente convenzione, sono liquidati trimestralmente nei termini economici previsti dall’allegata tab. B contenente l’analisi dei costi per le unità di raccolta. L’associazione provvede alla compilazione del foglio riepilogativo e di conteggio, conforme all’apposito modello in quattro copie, una per l’ente associativo regionale, una per la associazione di base, una per il C.R.E. e una per l’U.S.L.. Il riepilogo delle unità trasfusionali raccolta nell’arco di tre mesi è rimesso ai componenti uffici dell’U.S.L. che deve effettuare il pagamento. In ogni caso sono corrisposti i contributi per spese istituzionali, associative e di propaganda e chiamata del donatore. Per le altre voci sono corrisposti i rimborsi solo per quelle rimaste a carico dell’associazione. Art. 7 122 Le parti convengono che i donatori periodici iscritti alla associazione hanno la facoltà di effettuare le donazioni sia presso l’unità di raccolta sia presso il servizio d’immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale di riferimento. Art. 8 La presente convenzione ha validità annua dal 1° gennaio al 31 dicembre ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e salvo nuove disposizioni di legge e regolamenti di livello superiore. LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1 della legge 11.8.91, n. 266. 123 Formula 3.2 Schema di convenzione ai sensi Decreto Ministeriale Sanità 18.9.91 fra U.S.L. ed associazione di donatori sangue per l'invio di donatori sangue presso servizi di immunoematologia e trasfusione o centri trasfusionali. CONVENZIONE Tra l'U.S.L. n. ____________________ sede __________________________________________ ______________________________________________________________________________ch e garantisce il Servizio d'immunoematologia e trasfusione o Centro trasfusionale presso il presidio ospedaliero di ____________________________________________________________ in persona del suo legale rappresentante _____________________________________________ e l'associazione di donatori di sangue _________________________________________________ rappresentata da ________________________________________________________________ abilitato alla sottoscrizione del presente atto Si conviene e si stipula quanto segue Art.1 Le associazioni di donatori di sangue concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale concernenti le attività trasfusionali tramite - la donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti; - la tutela dei propri donatori; - l'attuazione di attività di propaganda e promozione al dono del sangue in collaborazione con i comitati di coordinamento delle Unità Sanitarie Locali; - l'iscrizione presso un solo servizio d'immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale dei propri donatori; - l'invio tramite chiamata dei donatori iscritti in conformità ai programmi definiti dal comitato di coordinamento di cui al successivo punto 12. La chiamata del donatore è, di norma, effettuata dall'associazione. Nel caso di urgenza, il medico trasfusionista, dopo aver interpellato senza risultato l'associazione, può prevedere, per delega dell'associazione medesima, a chiamare direttamente i donatori. La chiamata sarà successivamente notificata all'associazione. In ogni caso il donatore periodico associato, trascorso l'intervallo di tempo previsto, può accedere direttamente al Servizio trasfusionale se non stabilito diversamente dalla propria associazione. Art.2 L'U.S.L. garantisce presso il servizio d'immunoematologia e trasfusionale o centro trasfusionale tutte le attività di cui agli art. 5 e 6, legge 107/90 , in particolare lo sviluppo della plasmaferesi produttiva per l'ottenimento di plasma da inviare all'azienda convenzionata con la Regione per la produzione di emoderivati. Art.3 124 I programmi di raccolta sono definiti dal comitato di coordinamento di cui al successivo art. 12, visto il piano sangue regionale e le indicazioni fornite dal C.R.E. Il servizio d'immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale sottopone a prelievo di sangue o aferesi tutti i donatori, ritenuti idonei, inviati dall'associazione. I prelievi devono essere effettuati anche oltre le necessità dei presidi ospedalieri dell'U.S.L., al fine di garantire la cessione o gli scambi con altre UU.SS.LL. e l'invio di plasma per la produzione di emoderivati. Nell'ambito della programmazione della raccolta l'USL assicura il funzionamento della struttura trasfusionale anche nei giorni festivi in relazione sia alle esigenze di invio di donatori da parte delle associazioni convenzionate che alla separazione e conservazione del sangue e del plasma proveniente dalle unità di raccolta fisse o mobili. Nel caso in cui il centro trasfusionale non sia in grado di assicurare il servizio di prelievo per sette giorni la settimana, il turno di chiusura non può coincidere, di norma, con la domenica. L'attività di prelievo è da classificarsi come "urgenza" e pertanto da assicurarsi anche durante le astensioni dal lavoro per sciopero del personale dipendente. Art.4 Le raccolte di sangue promosse dalle associazioni presso le unità di raccolta sono programmate in collaborazione con i comitati di coordinamento e con il C.R.E. il quale può disporre la consegna del sangue a struttura trasfusionale diversa da quella cui normalmente l'unità di raccolta è collegata. I programmi delle raccolte sono trimestrali. Art.5 Al fine di perseguire lo scopo di ampliare la cerchia delle persone che avvertono come dovere sociale la necessità di donare il sangue, l'U.S.L. si impegna a consentire la presenza presso il Servizio d'immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale della associazione locale per la sensibilizzazione dei donatori occasionali. Le parti danno atto che deve essere esclusa ogni forma di pressione coercitiva o di ricatto morale sui parenti o amici dell'ammalato, al fine di incentivare la donazione. Art.6 Se possibile, è riservata un'area di gratuito parcheggio dei mezzi di trasporto dei donatori , all'interno dell'ospedale , da utilizzarsi in occasione delle donazioni. Art.7 Le Unità Sanitarie Locali provvedono ad assicurare i donatori in conformità a quanto disposto art. 4,punto 5, D.M. 18.9.91. Ciascun donatore deve essere assicurato per danni ed infortuni , anche in itinere , correlati alla donazione , almeno per i seguenti massimali: L. 500.000.000 in caso di morte; L. 500.000.000 per invalidità permanente; L. 40.000 giornaliere per invalidità temporanea; L. 10.000.000 per rimborso spese di cura; 125 con rinuncia della società assicuratrice ad esercitare l'azione di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 C.C., verso i terzi responsabili. Art.8 L'accertamento d'idoneità del donatore per l'ammissione all'associazione è eseguito da medico del servizio d'immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale secondo il "protocollo per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue ed emoderivati" fissato dal D.M. Sanità 15. 1. 91. Parimenti i controlli ad ogni donazione e quelli periodici per i donatori sono eseguiti a norma del citato D.M. presso il servizio, o presso altre strutture sanitarie se ritenuto necessario, senza oneri per il donatore o l'associazione. Il servizio trasfusionale garantisce il pieno rispetto dei criteri di protezione del donatore (art. 8 e seguenti D.M. 15. 1. 91 . Il risultato degli esami e visite sarà comunicato nel più breve tempo possibile alla direzione sanitaria dell'Associazione locale, valendo naturalmente le norme sul segreto professionale per i sanitari e per coloro che ne vengono a conoscenza. Art.9 Il Servizio d'immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale rilascia, su richiesta, certificazione dell'avvenuto prelievo o apposita certificazione nel caso in cui il donatore non abbia potuto effettuare la donazione per cause indipendenti dalla propria volontà. I donatori, che hanno effettuato la donazione , hanno diritto ad ottenere il rilascio di apposita certificazione ai fini della corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti, ai sensi legge 13. 7. 67 n. 584, come modificata dall'art. 13 legge 4. 5. 90 n. 107. Art.10 Ai sensi dell'art. ___________ dell'accordo regionale del _______________ sia i contributi dovuti alle associazioni per spese istituzionali ed associative per ogni donazione effettuata e liquidati trimestralmente nei termini economici previsti dalla allegata tabella (A) che fa parte contestuale del presente atto. La misura dell'accredito diretto all'ente regionale, cui l'associazione locale medesima appartiene è indicato nella tabella sopra citata. L'associazione locale deve provvedere alla compilazione del foglio riepilogativo e di conteggio, conforme all'apposito modello, in quattro copie, una per la sede associativa di base, una per il C.R.E. e una per l'U.S.L., allegandovi le certificazioni del servizio d'immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale. Il riepilogo delle donazioni effettuate nell'arco dei tre mesi è rimesso ai competenti uffici dell'U.S.L. che deve effettuare il pagamento. Art.11 Dopo ogni donazione l'U.S.L. fornisce gratuitamente un adeguato ristoro al donatore. Qualora sussistano concrete difficoltà per l'erogazione del ristoro da parte dell'U.S.L., a questo provvede l'associazione dietro un rimborso delle spese pari a L. 3.000 per donatore, previo specifico accordo. Art.12 126 Al fine di garantire la partecipazione delle associazioni alla programmazione e sviluppo dell'attività di raccolta dei servizi trasfusionali e garantire contemporaneamente la presenza delle componenti istituzionali, tecniche ed associative, viene costituito presso ogni servizio d'immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale un comitato di coordinamento composto da: 1. Il responsabile del servizio d'immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale; 2. membro designato dal rappresentante legale della U.S.L.; 3. rappresentanti delle associazioni convenzionate fino ad un massimo di tre, uno per associazione, in base al numero di donazioni effettuate nell'anno precedente presso il servizio trasfusionale. Il responsabile del servizio o centro trasfusionale presiede il comitato, che deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due componenti. Il comitato è automaticamente costituito con la sottoscrizione della presente convenzione. Le associazioni, che ne hanno titolo, devono comunicare all'U.S.L. il nominativo del proprio rappresentante. Il comitato di coordinamento ha in particolare i seguenti compiti: 1) dirimere le controversie sulla interpretazione della presente convenzione; 2) discutere, proporre e favorire la soluzione dei problemi relativi alla organizzazione del servizio, alle attività promozionali e di propaganda, alla tutela del donatore; 3) verificare se il servizio trasfusionale abbia disponibilità di personale e di attrezzature proporzionate all'attività trasfusionale e proporre agli organi competenti l'eventuale adeguamento; 4) promuovere e favorire lo scambio delle unità di sangue; 5) coordinare la propaganda e le raccolte nel proprio ambito territoriale; 6) favorire il corretto funzionamento del servizio trasfusionale. Le presenti funzioni sono svolte in stretta collaborazione operativa con il centro di riferimento e compensazione (C.R.E.). Art.13 Il supporto per l'informazione tecnico-scientifica destinato alla promozione del dono del sangue ed in particolare per la plasmaferesi produttiva, nel rispetto della tutela della salute dei donatori, è fornito dal C.R.E. Art.14 Per il trasporto dei donatori le associazioni locali possono stipulare con l'U.S.L. locale convenzionata apposito, specifico, accordo, che disciplini tempi e modalità del trasporto, che deve avvenire esclusivamente in forma collettiva e previa autorizzazione dell'U.S.L. convenzionata. Per trasporto collettivo si intende il trasporto di almeno quattro donatori (oltre l'autista) in un unico viaggio. Le tariffe di rimborso sono quelle stabilite dal vigente accordo regionale per il trasporto sanitario tra Regione - Anci - Associazioni volontariato. La presente disciplina è integrativa di tale accordo. Art.15 Al fine di assicurare il rispetto di quanto prescritto dall'art.9, lett. e, L.R. 7.5.85 n. 58, Le associazioni di base presentano alla Unità Sanitaria Locale titolare del rapporto convenzionale entro 127 il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo o il rendiconto delle spese dell'anno precedente relativo ai contributi derivanti dalla convenzione. L'associazione deve, a richiesta della Unità Sanitaria Locale, esibire la documentazione probatoria presso la sede dell'associazione stessa o presso la sede della Unità Sanitaria Locale. Art.16 La presente convenzione ha validità annua dal 1° gennaio al 31 dicembre ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e salvo nuove disposizioni di legge e regolamenti di livello superiore. LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO in calce: La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge 11. 8 .1991 n. 266 128 129 Appendice 3.A D.M. 14 febbraio 1992 (1). Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede la individuazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato, e la disciplina dei relativi controlli; Decreta: 1. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato. - 1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (3), sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima. (3) Riportata al n. DD/I. 2. Polizze assicurative. - 1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica. 2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3. 3, 4. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro (4). 5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro. 6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art. 3 (5). 130 (4) L'attuale comma 3 così sostituisce gli originari commi 3 e 4 per effetto dell'art. 1, D.M. 16 novembre 1992 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1992, n. 285). (5) Comma così sostituito dall'art. 2, D.M. 16 novembre 1992 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1992, n. 285). 3. Adempimenti delle organizzazioni di volontariato. - 1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono (6). 2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. 3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione. 4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica. 5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma (7). (6) Comma così sostituito dall'art. 3, D.M. 16 novembre 1992 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1992, n. 285). (7) Comma così sostituito dall'art. 4, D.M. 16 novembre 1992 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1992, n. 285). 4. Controllo. - 1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nei limiti delle proprie competenze. 2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse. 131 CAPITOLO 4 PROCEDURE, ADEMPIMENTI E OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI NON PROFIT In questo capitolo sono raccolti i pareri che riguardano le procedure amministrative da seguire per ottenere dalla Pubblica Amministrazione i provvedimenti necessari per la vita di un ente non profit: dal riconoscimento della personalità giuridica alla iscrizione al registro regionale del volontariato, dal piano di autocontrollo ai sensi del D.Lgs. 155/97 alla omologazione di un mezzo di soccorso. I QUESITI ACQUISTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA Una associazione non iscritta all’albo regionale (non di volontariato) quali vantaggi può avere se prende la personalità giuridica, e quali sono gli obblighi a cui deve sottostare? Quali sono le procedure per l’acquisizione della personalità giuridica? Il vantaggio sostanziale connesso all’acquisizione della personalità giuridica da parte di una associazione risiede nella limitazione della responsabilità patrimoniale al fondo comune dell’associazione per le obbligazioni contratte. In effetti non risponderà più solidalmente e illimitatamente, chi ha agito in nome e per conto dell’associazione (normalmente il presidente), bensì l’ente stesso con il proprio patrimonio. Le opportunità per il riconoscimento – crescenti all’aumentare del volume di attività economica svolte e delle politiche di raccolta fondi attuate – risultano naturalmente contemperate da alcuni vincoli: • • • • minore libertà operativa (cioè minore libertà statutaria); lunghezza, burocratizzazione e discrezionalità relative alle procedure di riconoscimento; presenza di un patrimonio congruo rispetto alle finalità da perseguire (molte volte, infatti, viene rifiutato il riconoscimento per motivi relativi all’esigenza di tutelare il credito); forma pubblica (redatto da notaio) dell’atto costitutivo e dello statuto. Procedure per l’acquisizione della personalità giuridica Per l’attribuzione della personalità giuridica è necessario anzitutto che l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione soddisfino i seguenti requisiti: • • art. 14 c.c. la forma dell’atto costitutivo deve essere pubblica, cioè l’atto deve essere redatto da un notaio; art. 16 c.c. lo statuto deve contenere almeno i seguenti elementi: denominazione, scopo, patrimonio, sede, norme sull’ordinamento e l’amministrazione, diritti ed obblighi dei soci, condizioni per l’ammissione dei soci; 132 L’associazione acquista la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro che fa capo al ramo di amministrazione con il quale hanno più diretto riferimento i fini dell’associazione, e può essere preceduto – ma non obbligatoriamente – dal parere del consiglio di stato. L’art. 14 del DPR 616/77 ha sostituito l’art. 12, co. 2 c.c. delegando alle regioni l’esercizio delle funzioni amministrative di organi periferici e centrali dello stato concernenti le persone giuridiche che operano esclusivamente nelle materie di cui al decreto citato. Se l’associazione esercita l’attività nell’ambito di una sola provincia, il prefetto può essere delegato dalle autorità governative ad emettere il decreto di riconoscimento. Per ottenere il riconoscimento occorre fare una apposita domanda al prefetto del luogo in cui ha la sede l’associazione o al Presidente della Regione, (Formula 4.1) accompagnata dai seguenti documenti: • • • copie autentiche dell’atto costitutivo e dello statuto; perizia giurata degli eventuali immobili che costituiscono il patrimonio; perizia giurata per gli eventuali titoli posseduti (non quotati in borsa). Il Ministro competente formula una proposta di decreto di riconoscimento che verrà poi emanato dal Presidente della Repubblica. Se il Ministro decide di non concedere il riconoscimento, deve farlo attraverso un provvedimento motivato che respinge la domanda di riconoscimento. Se l’associazione si vede respingere la propria domanda di riconoscimento, rimane nella condizione giuridica di associazione non riconosciuta e come tale potrà continuare ad operare. Procedure per l’acquisizione della personalità giuridica Caratteristiche dell’associazione A chi presentare la domanda? Chi concede il riconoscimento? Opera in ambito provinciale in materie diverse da quelle indicate dall’art. 117 Cost. Prefetto Ministro competente ovvero Prefetto se delegato dal Governo Opera in ambito regionale nelle materie indicate dall’art. 117 Cost. Giunta regionale Giunta regionale Si trova in una situazione diversa dalle precedenti Prefetto Ministro competente 133 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO L’iscrizione al registro delle persone giuridiche fatta al tribunale, deve essere ripetuta dopo avere modificato lo statuto ed averlo adeguato alla normativa delle ONLUS. Ogni modificazione statutaria, oltre ad essere approvato dall’autorità amministrativa (la stessa che ha concesso il riconoscimento della personalità giuridica) ed ogni cambio di sede che riguardi un persona giuridica deve essere iscritto, ex art. 34 c.c. nel registro delle persone giuridiche. La mancata pubblicità rende inefficaci nei confronti dei terzi le modifiche, a meno che non si provi che questi in altro modo ne erano venuti a conoscenza, e comporta una responsabilità degli amministratori che non vi provvedono: una sanzione amministrativa da lire ventimila ad un milione (art. 34 comma 2 c.c.). Le modalità attraverso cui ottenere l’autorizzazione governativa sono descritte all.art. 4 delle disposizioni di attuazione del codice civile: domanda al prefetto accompagnata da una copia autentica della deliberazione assembleare e dai documenti che dimostrino l’osservanza delle maggioranze previste dall’art. 21 c.c. Gli amministratori devono chiedere l’approvazione entro 30 giorni dalla deliberazione. Entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento del prefetto gli amministratori hanno l’obbligo di chiedere entro 15 giorni l’iscrizione delle modificazioni nel registro delle persone giuridiche COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E’ possibile che una associazione di volontariato faccia attività di “commercio equo e solidale” creando un punto vendita dei prodotti acquisiti attraverso i canali di questo tipo di commercio? Con quali obblighi fiscali e quali licenze sono necessarie? Una associazione può effettuare il commercio equo e solidale. Le normative da rispettare sono le seguenti: Se la vendita è rivolta al pubblico (e cioè anche ai non soci) bisogna richiedere una licenza di vendita al comune. Se la vendita è effettuata solamente per i soci, deve essere tenuta in un locale interno (senza accesso alla strada pubblica). Si ricorda che in entrambe le ipotesi è necessaria l’iscrizione al R.E.C. e che la riforma del Commercio prevede la licenza anche per gli spacci interni In ambedue i casi, inoltre, bisogna richiedere l’autorizzazione sanitaria per i locali utilizzati per questa attività e degli addetti devono munirsi del libretto socio sanitario. E’ comunque necessario munirsi di partita IVA e dei libri contabili regolari, in quanto tale attività è soggetto d’imposta (art. 4 del DPR 633/72 – art. 111 del TUIR – art. 6 del DLG 460/97). Se il volume d’affari è inferiore a circa 130 milioni annui si può usufruire del regime agevolativo di cui alla legge 398/91 (Appendice 1.B). 134 ADEMPIMENTI NECESSARI PER L’APERTURA DI UN PUNTO DI VENDITA DI PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE Una associazione intende aprire un punto vendita di prodotti del Commercio Equo e Solidale. quali sono gli adempimenti amministrativi previsti? Gli adempimenti amministrativi previsti sono i seguenti: • richiesta al comune del certificato di agibilità dei locali nei quali si svolge l’attività commerciale: le autorità comunali accertano che l’utilizzazione dei locali corrisponde a quella prevista dalla licenza edilizia o da un provvedimento successivo e che la destinazione catastale o urbanistica corrisponde a quella che si intende dare ai locali; • Richiesta alla ASL della autorizzazione igienico-sanitaria relativa ai locali nei quali si svolge l’attività commerciale; • richiesta di autorizzazione comunale ( licenza) per la vendita dei prodotti al dettaglio, tenendo conto del regime transitorio introdotto dalla riforma del commercio D.L. 114/98 Decreto Bersani: una significativa deroga al piano del commercio comunale ( e alla legge sul commercio) può essere fatta valere se i prodotti della bottega vengano venduti esclusivamente ai soci dell’associazione e se la stessa risulta già affiliata ad un ente di carattere nazionale ( esempio: ACLI, ARCI, ANSPI, AICS) le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal Ministero dell’Interno. • introduzione della procedura di auto-controllo ( sistema HACCP) introdotta dal DLgs. 155/97 al fine di garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari venduti (Appendice 4.A). • denuncia al REA ( Repertorio Economico Amministrativo ) tenuto dalla Camera di Commercio. PIANO DI AUTOCONTROLLO AI SENSI DELLA LEGGE 155/97 L’associazione che gestisce un bar aperto ai soci, vorrebbe sapere come si redige il piano di autocontrollo previsto dal D.Lgs. 155/97 così come imposto dalla ASL – sez. igiene degli alimenti e L’associazione, che gestisce un bar aperto ai soci, vorrebbe sapere come si redige il piano di nutrizione per l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. Il D.Lgs. 155/97 (Appendice 4.A) stabilisce le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell’osservanza di tali norme. Destinatari di tali norme sono tutti i soggetti pubblici e privati con o senza fini di lucro, che svolgano, tra le altre, attività di manipolazione, vendita, fornitura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari anche occasionalmente L’associazione è dunque tenuta al rispetto della suindicata normativa. OMOLOGAZIONE DI UN MEZZO DI SOCCORSO Quali sono gli adempimenti burocratici circa l’omologazione di un’auto (mezzo speciale) con dispositivi supplementari ai sensi dell’art. 117 C.D.S. ? Per omologare un mezzo di soccorso avanzato non vengono richiesti solo documenti, ma è richiesta una procedura molto più complessa (per esempio si richiede il collaudo del mezzo) che viene eseguito dalle carrozzerie autorizzate. L’iscrizione all’albo del volontariato è condizione necessaria per poter stipulare convenzioni con l’ente pubblico. Per il trasporto del plasma e degli organi è poi in discussione la possibilità di convenzionarsi solo con Misericordia, Croce Rossa e Pubblica Assistenza. 135 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO DI INFERMI E FERITI Un’associazione impegnata nel trasporto sanitario ordinario di tipo “B”, convenzionata con la ASL competente, chiede se possa effettuare trasporti di pazienti su richiesta di privati cittadini, in assenza di certificato medico e quali incombenze debba adempiere, sia essa stessa che il richiedente. Come debba comportarsi per il rimborso del trasporto, in considerazione del fatto che non è in possesso di partita IVA, in quanto esente come associazione senza scopo di lucro. L’associazione può effettuare il servizio non autorizzato da certificazione medica e quindi fuori dal Rapporto convenzionale con l’ASL di pertinenza, (accordo quadro regionale del 4.12.95 titolo II art. 8 comma 2). Il servizio dovrà essere effettuato con ambulanza di tipo “B” come disposto dal D.M. 553/87 e dalla L.R. 60/93 (Appendice 4.C) e deve possedere le caratteristiche stabilite dalle relative norme. In particolare, la legge suindicata elenca la documentazione necessaria per avere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività che consiste in: • atto costitutivo e statuto nel quale risulti tra i fini statutari, il servizio sanitario; • l’elenco degli autoveicoli e dei mezzi che si intendono destinare al trasporto swanitario con l’indicazione del numero di targa e delle caratteristiche tecniche e delle attrezzature fisse • elenco delle attrezzature sanitarie mobili • elenco del personale dipendente o a rapporto libero professionale che si intende adibire all’attività di trasposto • dichiarazione che il personale addetto alla guida è in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che, per il personale dipendente, l’ente è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge • indicazione dei punti di chiamata e della sede di stanziamento principale dei mezzi di trasporto, vengano poi indicati i requisiti tecnici e sanitari, gli obblighi del titolare dell’autorizzazione, la vigilanza ed il controllo e le eventuali sanzioni, nonché le tasse sulle concessioni regionali. L’associazione potrà richiedere all’assistito il rimborso del viaggio tramite regolare fattura esente da imposta (DPR 633/72 art. 10 comma 15). TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 SULLA PRIVACY Che provvedimenti deve adottare una associazione ONLUS che ha in carico una banca dati con indirizzi di privati e di associazioni e che edita una rivista con conseguente indirizzario degli abbonati, per quanto riguarda la recente legge sulla privacy? I dati sensibili possono essere trattati solo dopo aver acquisito il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del garante ( art. 22 c. 1 L. 675/96). Il consenso può essere acquisito al momento in cui si raccolgono le adesioni alle associazioni, riportando la seguente formula standard sul modulo di iscrizione: ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Si precisa, inoltre, che le associazioni senza scopo di lucro sono esonerate dall’obbligo di notificazione al garante se perseguono finalità lecite, relativamente ai dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione ( art. 7 comma 5 ter L. 675/96 ). Per quanto riguarda il mero rinnovo delle adesioni, la legge suindicata non pone difficoltà alle procedure già in uso. Per ciò che riguarda le nuove adesioni, il garante ha rilevato che, generalmente, può essere utilizzata la formula di cui sopra. Per 136 quanto riguarda gli indirizzi relativi agli abbonati, è necessario distinguere due ipotesi disciplinate in modo diverso dalla legge 675: quella in cui il periodico viene spedito solo ad iscritti alla associazione, e quella in cui il periodico è inviato ad abbonati, a prescindere dalla loro iscrizione alla associazione. Nel primo caso ( art. 22) i dati personali relativi agli abbonati hanno natura sensibile in quanto sono idonei a rivelare l’adesione ad una associazione; nel secondo caso, invece, si tratta di dati personali comuni. In caso di dati sensibili è necessario acquisire il consenso scritto dell’interessato e l’autorizzazione del garante (formule 4.2 e 4.3). TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI AD UN PROGETTO IN CONVENZIONE CON ENTE PUBBLICO L’associazione vorrebbe sapere come comportarsi, avendo ricevuto dall’amministrazione comunale, al momento di una rendicontazione, la richiesta dell’elenco dei partecipanti ad uno specifico progetto, i quali sono soci dell’associazione stessa e inoltre minori. L’art. 20 della Legge 675/96 (normativa relativa alla privacy) prevede che i soggetti privati (quindi anche un associazione) possano fornire elenchi di nominativi ad enti pubblici solo con il consenso espresso dell’interessato (o dei genitori se minore). Il nome e cognome sono considerati dati personali (e non sensibili) e di conseguenza detto consenso può essere espresso anche solo in forma orale. PRESUPPOSTI PER L’OTTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO L’associazione intende saper se sia necessario attendere almeno sei mesi prima di inoltrare la richiesta di iscrizione all’albo regionale del volontariato oppure può rientrare nell’art. 5 della legge regionale 26/93, in quanto facente parte di associazione nazionale? Il comma 1, art. 1, L.R.T. 28/93 e successive modifiche, (Appendice 4.D) dispone che il termine di sei mesi non è richiesto per la iscrizione di organizzazioni affiliate ad associazioni o federazioni rappresentative delle O.O.V.V. iscritte al registro regionale del volontariato. La scrivente associazione non è tenuta, dunque, alla attesa del termine semestrale. ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO E ALL’ALBO PROVINCIALE DELL’ASSOCIAZIONISMO Una associazione iscritta al Registro regionale del volontariato, può essere iscritta anche all’albo provinciale dell’associazionismo? Il riconoscimento è automatico o sono due cose diverse? Da una lettura delle leggi in questione, L. 266/91 e L.R.T. 36/90, non emergono: • ipotesi esplicite o implicite di alternatività fra la qualifica di O.V. ai sensi della L. 266/91, e la qualifica di associazione senza scopo di lucro ai sensi L R.T. 36/90 (Appendice 4.E); • divieti espliciti di cumulabilità dei vantaggi derivanti dal possesso delle suddette qualifiche giuridiche; • fattispecie di incompatibilità fra il registro regionale del volontariato e l’albo provinciale delle associazioni senza scopo di lucro. Da ciò si desume che una associazione iscritta al registro regionale del volontariato possa essere iscritta anche all’albo provinciale dell’associazionismo; tuttavia, in ragione della diversità 137 strutturale e funzionale dei due elenchi, l’iscrizione all’albo non è automatica. Risulta pertanto necessario avanzare apposita richiesta ai sensi dell’art. 2 dell L. 36/90. ADEMPIMENTI NECESSARI PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA TOMBOLA Quali sono gli obblighi e gli adempimenti necessari per una Associazione di volontariato (iscritta ) che intenda organizzare una tombola? Occorre specificare il tipo di tombola. Se si tratta di una tombola organizzata in occasione di una festa ( e quindi occasionale) deve essere richiesta l’autorizzazione alla direzione regionale delle Entrate se il gettito è previsto oltre i quindici milioni, oppure al Comune se il gettito stesso è inferiore. Deve essere versata una cauzione del 30% sul valore dei premi e deve essere pagato il 10% sull’incasso effettuato. Le tombole tradizionali ( non occasionali), sono abusive in quanto non è ancora stata emanata la legge apposita richiesta da diversi parlamentari su sollecitazione delle associazioni. Queste sono tollerate se: • si svolgano nei locali dell’associazione; • prevedano la partecipazione di soli tesserati e non siano pubblicizzate; • prevedano premi in natura ( e non in denaro); ADEMPIMENTI NECESSARI PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA LOTTERIA L’associazione vorrebbe organizzare una lotteria, quali sono gli adempimenti amministrativi da assolvere? Esiste una specifica normativa in materia di tombole, lotterie e pesche di beneficenza che riguarda tutti gli enti senza scopo di lucro (RDL 19/19/38 n° 1933 conv. L. 56/38, n°973 e successive modifiche) da questa normative si deduce che per ottenere l’autorizzazione ad effettuare la lotteria, l’associazione deve presentare, almeno 15 giorni prima della data di estrazione, una domanda in carta da bollo di lire ventimila, al servizio lotterie dell’Intendenza di Finanza territorialmente competente. La domanda, con allegato l’elenco in carta semplice dei premi in palio con specificazione del loro valore commerciale, dovrà indicare: • la denominazione dell’associazione • la data e l’ora dell’estrazione • il luogo in cui avverrà l’estrazione • il quantitativo dei biglietti che sono stati posti in vendita e il loro prezzo unitario • il destinatario dell’intero ricavato L’articolo 19 della legge collegata alla finanziaria 98 ha previsto: • l’abolizione della tassa di lotteria (10% dell’ammontare lordo della somma ricavata) • l’emanazione di un regolamento di revisione della normativa Si deve tenere presente che l’abolizione della suddetta tassa non ha fatto venir meno l’obbligo di richiedere l’autorizzazione prevista. PRESENTAZIONE DEL DECRETO D’ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO PER L’APERTURA DI UN C/C L’associazione domanda se sia possibile, al momento di apertura del conto corrente, non dover rilasciare copia conforme del decreto di iscrizione all’albo regionale del volontariato, per ottenere l’esenzione di bollo. 138 L’associazione ONLUS è esente in modo assoluto anche per questa disciplina dall’imposta di bollo, art. 17 del decreti 460/97. Per avvalersi di questa agevolazione fiscale, come di tutte le altre previste dalla nuova normativa, le organizzazioni iscritte ai sensi della C.M. n° 127/E del 19.05.98, non sono tenute ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 11 del decreto 460/97. Negli enti pubblici e privati (banche), almeno la copia del decreto di iscrizione al registro regionale dovrebbe essere presentata per attestare la qualifica tributaria – e conseguire i relativi benefici fiscali – presumibilmente esclusa dall’ambito di operatività della semplificazione amministrativa avviata dai provvedimenti della Legge “Bassanini”. DOMANDA PER OTTENERE OBIETTORI DI COSCIENZA Quali sono le condizioni per cui un’associazione non di volontariato può avere obiettori di coscienza e quali sono le procedure per richiederli. Il Consiglio dei Ministri ha approvato (8 Gennaio 1999) lo schema di regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio nazionale del servizio civile che si sostituirà al Ministero della Difesa nella valutazione delle domande e nell’assegnazione degli obiettori. Tale regolamento, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce struttura e organico dell’Ufficio. Il primo atto ( previsto entro il mese di Aprile) sarà il passaggio, lento e graduale, dal Ministero della Difesa all’ufficio stesso delle convenzioni siglate con gli enti presso i quali è possibile svolgere il servizio civile. Con tutta probabilità non tutte le convenzioni saranno rinnovate in quanto la legge 230/1998 (Appendice 4.b) prevede criteri più restrittivi di quelli attuali. ( dimostrazione di aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni, di avere capacità organizzativa e di essere idonei a provvedere all’addestramento degli obiettori. Le associazioni che intendano, dunque, richiedere in tale periodo di transizione, obiettori di coscienza devono rivolgersi alla LEVADIFE ( tel. 06/47351) chiedendo della seconda sessione ufficio servizio civile per verificare se la richiesta debba essere inoltrata direttamente all’ufficio nazionale servizio civile o se verrà trasferita agli uffici competenti in un secondo momento. LEGISLAZIONE IN TEMA DI BENI CULTURALI AMBIENTALI E NATURALISTICI L’associazione avrebbe necessità di conoscere: la nuova legge sui beni culturali; se esista una legge sui beni ambientali; se esista una legge sui beni naturalistici; le disposizioni o leggi regionali che riguardano tali materie. Per i beni culturali possiamo fornire i seguenti riferimenti legislativi: • legge del 8/10/1997 n. 352 “ disposizioni sui beni culturali”; inoltre, a livello nazionale esiste una proposta di legge in Applicazione della legge Bassanini; • L.R. del 18/2/1998 n. 12 “ Norme in materia di sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale”.Per i beni ambientali e naturalistici indichiamo alcune leggi regionali che si riferiscono a questo soggetto, a titolo di esempio: • L.R. 17/10/94 n. 76 “ Disciplina delle attività agri-turistiche; • L.R. 10/6/96 n. 42 “ Disciplina delle attività regionali di protezione civile”; • L.R. 23/01/98 n. 7 “ Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale”. 139 140 Formula 4.1 ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DI UN ENTE Al Ministero ____________________________ per il tramite della Prefettura di _____________ Oggetto: Ente __________________________________________ (denominazione) Istanza di riconoscimento giuridico. Il/la sottoscritt_____________________________________________ nat______________ a ____________________________________ (prov.) _____________ il _____________________ domiciliato e residente a _____________________________ in via _________________________ n. _____________ in qualità di (qualifica) _____________________________________________ e rappresentante legale (denominazione dell’Ente) _______________________________________ con sede a _____________________________________ in via ____________________________ chiede in nome e per conto del suddetto Ente il riconoscimento giuridico ai sensi dell’art. 12 del C.C. A tal fine allega la seguente documentazione: • • • • • Atto costitutivo e Statuto (4 copie autenticate dal notaio di cui una in bollo); relazione sull’attività dell’Ente (4 copie); relazione sulla situazione economica-finanziaria dell’ente (4 copie); bilanci preventivi e conti consuntivi approvati nell’ultimo triennio o nel periodo antecedente la presentazione dell’istanza, qualora il sodalizio abbia già operato come Ente non riconosciuto; elenco dei componenti gli organi direttivi, con indicazione del numero dei sodali (qualora trattasi di associazioni); _______________________________________________________________________ Comunicazioni ai sensi della L. 241/90 possono essere effettuate a: ________________________________________________________________________________ (nome, cognome e indirizzo) Luogo e data Firma 141 _____________________ Formula 4.2 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Autorizzazione n. 2/1998 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. IL GARANTE Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della medesima legge, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare, tra l'altro, lo stato di salute e la vita sessuale; Rilevato che tali dati possono essere trattati dai soggetti pubblici solo in presenza di una disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, senza necessità, pertanto, di un'autorizzazione di questa Autorità (art. 22, comma 3, legge n. 675/1996); Constatato che i soggetti pubblici possono avvalersi di una disposizione transitoria, in base alla quale i trattamenti di dati sensibili iniziati prima dell'8 maggio 1997 possono essere proseguiti fino all'8 novembre 1998 anche in mancanza di una disposizione di legge avente le caratteristiche predette, purché si effettui una comunicazione a questa Autorità (art. 41, comma 5, legge n. 675/1996, come modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135); Rilevato che gli organismi sanitari pubblici possono avvalersi di tale disposizione transitoria, oppure, a loro scelta, di una disposizione speciale che permette di trattare i dati inerenti alla salute (fatta eccezione, quindi, degli altri dati sensibili) anche in mancanza di una puntuale disposizione di legge e del consenso scritto dell'interessato, qualora perseguano finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività ed osservino le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata da questa Autorità (art. 23 della legge n. 675/1996); Considerato che la legge n. 675/1996 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie possono trattare: a) i dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche senza l'autorizzazione di questa Autorità, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute degli interessati che abbiano manifestato il proprio consenso per iscritto; b) i dati idonei a rivelare lo stato di salute, sulla base di un'autorizzazione, qualora il consenso scritto non sia o non possa essere prestato e i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività; c) i dati idonei a rivelare la vita sessuale, sulla base del consenso scritto e dell'autorizzazione; Considerato che gli enti pubblici economici ed ogni altro soggetto privato, inclusi gli organismi sanitari, possono trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale solo sulla base del consenso scritto e dell'autorizzazione; Considerato che il Garante può rilasciare l'autorizzazione anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123); Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 27 novembre 1997 relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 29 novembre 1997 e avente efficacia fino al 30 settembre 1998; Rilevato che è all'esame del Parlamento il disegno di legge governativo che prevede il differimento al 31 luglio 1999 del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 676/1996 e che, entro tale data, dovrebbero essere emanati alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche in attuazione della raccomandazione N.R (97) 5 adottata dal Consiglio d'Europa in materia di dati sanitari; 142 Constatato che tali decreti dovranno tener conto del principio affermato nella citata raccomandazione, secondo il quale i dati sanitari devono essere trattati, di regola, solo nell'ambito dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza di efficacia pari a quelle previste in tale ambito; Ritenuto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione generale volta a proseguire l'intento di semplificazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni da impartire e a favorire la funzionalità dell'Ufficio del Garante; Considerata l'opportunità che anche le nuove autorizzazioni generali non rechino disposizioni particolarmente dettagliate in una fase tuttora transitoria stante la prevista adozione di norme integrative e correttive in materia, e ciò allo scopo di evitare che l'attività dei titolari sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati; Ritenuto pertanto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione provvisoria, anche in conformità a quanto previsto dall'emanando regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di questa Autorità; Ritenuta, tuttavia, la necessità che anche la nuova autorizzazione prenda in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-quater); Considerata la necessità che sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale, principi valutati anche sulla base della citata raccomandazione del Consiglio d'Europa; Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute è effettuato per finalità di prevenzione e di cura, o che riguardano, in particolare, la gestione di servizi socio-sanitari, la ricerca scientifica e la fornitura di prestazioni, beni o servizi all'interessato, e che è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996; Autorizza: a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, e l'interessato non abbia prestato il proprio consenso per iscritto o non possa prestano per effettiva irreperibilità, per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere; b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, con il consenso scritto dell'interessato; c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività; 2) manchi il consenso scritto (art. 23, comma 1, ultimo periodo, legge n. 675/1996), in quanto l'interessato non lo ha prestato o non può prestarlo per effettiva irreperibilità, per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere; 3) il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. 1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento. 143 1.1. L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta: a) ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi; b) al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che esercita l'attività in regime di libera professione; c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando non operino in rapporto con il Servizio sanitario nazionale. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata al fine di consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di cura e di diagnosi, di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle malattie infettive e diffusive, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica e di assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento, in conformità alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento sportivo. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini suindicati. Qualora il perseguimento ditali fini richieda l'espletamento di compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse regole di segretezza alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari della presente autorizzazione. 1.2. L'autorizzazione è rilasciata, altresì, ai seguenti soggetti: a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, allorché si debba intraprendere uno studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o indagini su interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il consenso (fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 675/1996), e il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati anche indirettamente, salvo che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima; b) alle organizzazioni di volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie; c) alle comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie; d) agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni religiose riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità religiose, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, ove esistenti, nelle rispettive norme statutarie; e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi. Se il rapporto intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o riguarda valori mobiliari, devono considerarsi indispensabili i soli dati ed operazioni necessari per fornire specifici prodotti o 144 servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto può riguardare anche la fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per l'udito o per la deambulazione; f) alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche. 1.3. La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quando il trattamento sia necessario: a) ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice dì procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni; b) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da parte di un terzo, semprechè il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento. 2) Categorie di dati oggetto di trattamento. Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 1), e può comprendere le informazioni relative a stati di salute pregressi. Devono essere considerati sottoposti all'ambito di applicazione della presente autorizzazione, anche i seguenti dati: a) le informazioni relative ai nascituri, che devono essere trattate alla stregua dei dati personali in conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione N.R (97) 5 del Consiglio d'Europa; b) i dati genetici, limitatamente alle informazioni e alle operazioni indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute dell'interessato, di un terzo o della collettività, sulla base del consenso scritto ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 675/1996. In mancanza del consenso, se il trattamento è volto a tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, il trattamento può essere iniziato o proseguito solo previa apposita autorizzazione del Garante. I dati genetici non possono essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere c), d), e) ed f). Le informative all'interessato previste dall'art. 10 della legge n. 675/1996 devono porre in particolare evidenza il diritto dell'interessato di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati genetici che lo riguardano. Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato che darà attuazione alla citata autorizzazione in applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i dati genetici trattati per fini di prevenzione, dì diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato, ovvero per finalità di ricerca scientifica, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità o per consentire all'interessato di prendere una decisione libera e informata, ovvero per finalità probatorie in sede civile o penale, in conformità alla legge. 3) Modalità di trattamento. Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, e il trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato unicamente con logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1). Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto dell'interessato e di informare l'interessato medesimo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10, 22 e 23 della legge n. 675/1996. Se l'interessato è minore di età, il consenso può essere prestato disgiuntamente da coloro che esercitano la potestà. Per le informazioni relative ai nascituri, il consenso è prestato dalla gestante. 4) Conservazione dei dati. Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati idonei a rivelare lo stato dì salute e la vita sessuale possono essere conservati per 145 un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 1), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate, verificando anche periodicamente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati. 5) Comunicazione e diffusione dei dati. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996, i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia. I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi. I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio dì professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato. 6) Richieste di autorizzazione. I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo. Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone interessate. 7) Norme finali. Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare: a) dall'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, il quale prevede che la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona; b) dall'art. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione che non faccia menzione dell'identità della donna; c) dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale. Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal Codice di deontologia medica adottato il 25 giugno 1995 dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere sanitario. 146 8) Efficacia temporale. La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal l° ottobre, fino al 30 settembre 1999. La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 1998 Il presidente: Rodotà Formula 4.3 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Autorizzazione n. 3/1998 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni. IL GARANTE Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; Rilevato che tali dati possono essere trattati dai soggetti pubblici solo in presenza di una disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, senza necessità, pertanto, di un'autorizzazione di questa Autorità (art. 22, comma 3, legge n. 675/1996); Constatato che i soggetti pubblici possono avvalersi di una disposizione transitoria, in base alla quale i trattamenti di dati sensibili iniziati prima dell' 8 maggio 1997 possono essere proseguiti fino all'8 novembre 1998 anche in mancanza di una disposizione di legge avente le caratteristiche predette, purché si effettui una comunicazione a questa Autorità (art. 41, comma 5, legge n. 675/1996, come modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135); Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati, e che occorre quindi riferire solo a tali soggetti l'ambito di applicazione delle autorizzazioni, fatta eccezione per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, che forma oggetto dell'autorizzazione n. 2/1997; Considerato che il Garante può rilasciare le autorizzazioni anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123); Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 28 novembre 1997 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 29 novembre 1997 e avente efficacia fino al 30 settembre 1998; Rilevato che è all'esame del Parlamento il disegno di legge governativo che prevede il differimento al 31luglio 1999 del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 676/1996 e che, entro tale data, dovrebbero essere emanati alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche in attuazione delle raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa; Ritenuto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione generale volta a proseguire l'intento di semplificazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni da impartire e a favorire la funzionalità dell'Ufficio del Garante; 147 Considerata l'opportunità che anche le nuove autorizzazioni generali non rechino disposizioni particolarmente dettagliate in una fase tuttora transitoria stante la prevista adozione di norme integrative e correttive in materia, e ciò allo scopo di evitare che l'attività dei titolari sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati; Ritenuto pertanto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione provvisoria, anche in conformità a quanto previsto dall'emanando regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di questa Autorità; Ritenuta, tuttavia, la necessità che anche la nuova autorizzazione prenda in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di questi aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-quater); Considerata la necessità che sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa; Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati sensibili è effettuato da enti ed organizzazioni di tipo associativo e da fondazioni, per la realizzazione di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo, ove esistenti, e che è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996; Autorizza il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996 da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, secondo le prescrizioni di seguito indicate: 1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento. L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta: a) alle associazioni anche non riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità religiose, i partiti e i movimenti politici, le associazioni e le organizzazioni sindacali, i patronati, le associazioni di categoria, le organizzazioni assistenziali o di volontariato, nonché le federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo; b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); c) alle cooperative sociali e alle società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818. L'autorizzazione è rilasciata altresì agli istituti scolastici anche di tipo non associativo, limitatamente al trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose e per le operazioni strettamente necessarie per l'applicazione dell'art. 310 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche ai tipo non professionistico, di istruzione anche con riguardo alla libertà di scelta dell'insegnamento religioso, di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle cose d'interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria. 148 La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da parte di terzi, sempreché il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato, e i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento. Per i fini predetti, il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso organismo, o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili. Qualora i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) si avvalgano di persone giuridiche o di altri organismi con scopo di lucro per perseguire le predette finalità, ovvero richiedano ad essi la fornitura di beni, prestazioni o servizi, la presente autorizzazione è rilasciata anche ai medesimi organismi e persone giuridiche. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c), possono comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro, titolari di un autonomo trattamento, i soli dati sensibili strettamente indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità, con particolare riferimento alle generalità degli interessati e ad indirizzari, sulla base di un atto scritto che individui con precisione le informazioni comunicate, le modalità del successivo utilizzo e le particolari misure di sicurezza adottate. La dichiarazione scritta di consenso degli interessati deve porre tale circostanza in particolare evidenza, e deve recare la precisa menzione dei titolari del trattamento e delle finalità da essi perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro, oltre a quanto previsto nei punti 3) e 5) in tema di pertinenza e di non eccedenza dei dati, possono trattare i dati così acquisiti solo per scopi di ausilio alle finalità predette, ovvero per scopi amministrativi e contabili. 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono. Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti: a) agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1), ai relativi familiari e conviventi; b) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione o il diverso organismo; c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche; d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione o dal diverso organismo, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all'atto costitutivo, ove esistenti; e) agli studenti iscritti o che hanno presentato domanda di iscrizione agli istituti di cui al punto 1) e, qualora si tratti di minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potestà; f) ai lavoratori dipendenti degli associati e dei soci, limitatamente ai dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale e alle operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi anche aziendali. 3) Categorie di dati oggetto di trattamento. L'autorizzazione non riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 novembre 1997, n. 279. Il trattamento può avere per oggetto gli altri dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. Il trattamento può riguardare i dati e le operazioni indispensabili per perseguire le finalità di cui al punto 1) o, comunque, per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti, dai contratti collettivi o dalla normativa comunitaria. 149 A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto ai predetti obblighi e finalità, in particolare per quanto riguarda i dati che rivelano le opinioni e le intime convinzioni. 4) Modalità di trattamento. Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 1). Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto dell'interessato e di informare l'interessato medesimo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10 e 22 della legge n. 675/1996. 5) Conservazione dei dati Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità e gli scopi di cui al punto 1), ovvero per adempiere agli obblighi ivi menzionati. Le verifiche di cui al punto 3) devono riguardare anche la pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto all'attività svolta dall'interessato o al rapporto che intercorre tra l'interessato e l'associazione, la fondazione, il comitato o il diverso organismo, tenendo presente il genere di prestazione, di beneficio o di servizio offerto all'interessato e la posizione di quest'ultimo rispetto all'associazione, alla fondazione, al comitato o al diverso organismo. 6) Comunicazione e diffusione dei dati. I dati sensibili possono essere comunicati, e ove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 1) e tenendo presenti le altre prescrizioni sopraindicate. 7) Richieste di autorizzazione. I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo. Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione. 8) Norme finali. Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali. Restano inoltre ferme le norme volte a prevenire discriminazioni, e in particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e di delitti di genocidio. 9) Efficacia temporale. La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 1998, fino al 30 settembre 1999. La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 1998 Il presidente: Rodota' 150 151 Appendice 4.A D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (1). Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari (1/circ). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136, S.O. (1/circ) Vedi Circ. 26 gennaio 1998, n. 1, emanata da: Ministero della Sanità; Circ. 7 agosto 1998, n. 11, emanata da: Ministero della sanità. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 32; Vista la direttiva 93/43/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari; Vista la direttiva 96/3/CE, della Commissione del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE, con riguardo al trasporto marittimo di oli e grassi liquidi sfusi; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali; Emana il seguente decreto legislativo: 1. Campo di applicazione. 1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene": tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria, che include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, 152 il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore; b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività; la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari; c) alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal punto di vista igienico; d) autorità competente: il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (2), e successive modificazioni; e) responsabile dell'industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare ovvero il responsabile specificatamente delegato.(2) Riportata alla voce Sanità pubblica. 3. Autocontrollo. 1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico. 2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti princìpi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti; b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti; c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti; d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici; e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza. 3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati relativi alla procedura di cui al comma 2. 4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizioni tecnologiche simili informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità sanitaria locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o trattato in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell'industria alimentare. 5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti purché non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanità previo espletamento delle procedure comunitarie. 153 4. Manuali di corretta prassi igienica. 1. Al fine di facilitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3, possono essere predisposti manuali di corretta prassi igienica tenendo conto, ove necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei princìpi generali di igiene del Codex Alimentarius. 2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 è effettuata dai settori dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti interessate quali le autorità competenti e le associazioni dei consumatori, in consultazione con i soggetti sostanzialmente interessati tenendo conto, se necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei princìpi generali di igiene del Codex Alimentarius. 3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI). 4. Il Ministero della sanità valuta la conformità all'articolo 3 dei manuali di cui ai commi 1 e 2 secondo le modalità da esso stabilite e, se li ritiene conformi, li trasmette alla Commissione europea. 5. Ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e della predisposizione dei manuali di corretta prassi igienica, le industrie alimentari possono tenere anche conto delle norme europee della serie EN 29000 ovvero ISO 9000. 5. Controlli. 1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari osservino le prescrizioni previste dall'articolo 3, si effettua conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 (3); per tale controllo si deve tener conto dei manuali di corretta prassi igienica di cui all'articolo 4. 2. Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una valutazione generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti, in relazione alle attività svolte dall'industria alimentare, prestando una particolare attenzione ai punti critici di controllo dalla stessa evidenziati, al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e di verifica siano state effettuate correttamente dal responsabile. 3. Al fine di determinare il rischio per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari si tiene conto del tipo di prodotto, del modo in cui è stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra operazione cui esso è sottoposto prima della vendita o della fornitura, compresa la somministrazione al consumatore, nonché delle condizioni in cui è esposto o in cui è immagazzinato. 4. I locali utilizzati per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), vengono ispezionati con la frequenza, ove prevista, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 (4), pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995; tale frequenza può tuttavia essere modificata in relazione al rischio. 5. Il controllo di prodotti alimentari in importazione si effettua in conformità al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 (3). (3) Riportato al n. A/CXCI. (4) Riportato al n. A/CCVIII. (3) Riportato al n. A/CXCI. 6. Educazione sanitaria in materia alimentare. 154 1. Il Ministero della sanità, d'intesa con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le unità sanitarie locali, promuove campagne informative dei cittadini sull'educazione sanitaria in materia di corretta alimentazione, anche, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attività didattiche previste dalla programmazione annuale. 7. Modifiche di talune disposizioni preesistenti. 1. All'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (5), dopo la parola: "alimentazione" sono inserite le seguenti: ", materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari" e, dopo la parola: "campioni" le parole: "delle sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "di tali sostanze, materiali e oggetti". 2. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (6), introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono soppresse le parole: "di zinco". (5) Riportata al n. A/X. (6) Riportato al n. A/CXXVI. 8. Sanzioni. 1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare è punito con: a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3; b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5; c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'articolo 3, comma 4. 2. L'Autorità incaricata del controllo procede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, lett. a) e b), qualora il responsabile dell'industria alimentare non provveda ad eliminare il mancato o non corretto adempimento delle norme di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 5, entro un congruo termine prefissato (6/a). 3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto dall'articolo 3, comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. (6/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 15 giugno 1998, n. 182, riportato alla voce Latte, burro e formaggi. 9. Norme transitorie e finali. 1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano 155 prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione. 2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (7), e per la somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (8), nonché per la produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi, l'autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività. (7) Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico. (8) Riportata alla voce Turismo. Allegato Introduzione 1. I capitoli da V a X di questo allegato si applicano a tutte le fasi successive alla produzione primaria, ossia: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione e vendita o fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore. I rimanenti capitoli dell'allegato si applicano come segue: - il capitolo I a tutti i locali tranne quelli contemplati dal capitolo III, - il capitolo II a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati, trattati o trasformati, tranne quelli contemplati dal capitolo III ed esclusi i locali adibiti a mensa, - il capitolo III ai locali elencati nel titolo del capitolo, - il capitolo IV a tutti i tipi di trasporto. 2. Le espressioni "ove opportuno" e "ove necessario" utilizzate in questo allegato mirano a garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Capitolo I Requisiti generali per i locali (diversi da quelli precisati al capitolo III). 1. I locali devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni. 2. Lo schema, la progettazione, la costruzione e le dimensioni dei locali nei quali si trovano prodotti alimentari devono: a) consentire un'adeguata pulizia o disinfezione; b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia e il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle nei prodotti alimentari e, per quanto fattibile, la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici; c) consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione crociata, durante le operazioni, fra prodotti alimentari, apparecchiatura, materiali, acqua, ricambio d'aria o interventi del personale ed escludendo agenti esterni di contaminazione quali insetti e altri animali nocivi; d) fornire, ove necessario, adeguate condizioni di temperatura per la lavorazione e l'immagazzinamento igienici dei prodotti. 3. Devono essere disponibili un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e indicati per lavarsi le mani. Gabinetti disponibili in numero sufficiente devono essere collegati ad un buon 156 sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti. 4. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio dei prodotti alimentari devono essere separati dai lavabi. 5. Si deve assicurare una corretta aereazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aereazione devono essere tali da permettere un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere puliti o sostituiti. 6. Tutti gli impianti sanitari che si trovano nei locali dove si lavorano gli alimenti devono disporre di un buon sistema di aereazione, naturale o meccanico. 7. Nei locali deve esserci una adeguata illuminazione, naturale o artificiale. 8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari. 9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale. Capitolo II Requisiti specifici all'interno dei locali in cui i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa e quelli specificati nel capitolo III). 1. Nei locali dove i prodotti alimentari sono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa): a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possano essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno la superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente scorrimento; b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza opportuna per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente; c) i soffitti e le attrezzature sopraelevate devono essere progettati, costruiti e rifiniti in modo da vitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffe indesiderabili e lo spargimento di particelle; d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere se necessario munite di reti antinsetti facilmente amovibili per la pulizia. Qualora l'apertura di finestre provochi contaminazioni di alimenti, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione; e) le porte devono avere superfici facilmente pulibili e se necessario disinfettabili e a tale fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo; f) i piani di lavoro (comprese le superfici degli impianti) a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni ed essere facili da pulire e se necessario da disinfettare. A tal fine, si richiedono materiali lisci, lavabili e in materiale non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo. 157 2. Se necessario, si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti, i quali devono essere in materiale resistente alla corrosione, facili da pulire e avere una adeguata erogazione di acqua calda e fredda. 3. Ove opportuno, si devono prevedere adeguate disposizioni per le necessarie operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda o fredda onde poter essere mantenuti puliti. Capitolo III Requisiti per i locali mobili o temporanei (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), locali utilizzati principalmente come abitazione privata, locali utilizzati occasionalmente a scopo di approvvigionamento e distributori automatici. 1. I locali e i distributori automatici debbono essere situati, progettati e costruiti nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, rischi di contaminazione degli alimenti e di annidamento di agenti nocivi. 2. In particolare e laddove necessario: a) devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali adibiti a spogliatoi); b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni e facilmente lavabili e se necessario disinfettabili. A tale fine si richiedono materiali lisci, lavabili e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo; c) si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e se necessario la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti; d) si devono prevedere adeguate disposizioni per la pulitura degli alimenti; e) deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda o fredda; f) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei residui (liquidi o solidi); g) devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi; h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione. Capitolo IV Trasporto 1. I veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulitura e disinfezione. 2. Salvo quanto previsto al capitolo IV-A i vani di carico dei veicoli o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi possono risultarne contaminati. Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati in vani di carico o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta 158 una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente per prodotti alimentari". 3. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta agli alimenti o di differenti tipi di alimenti contemporaneamente, si deve provvedere a separare in maniera efficace i vari prodotti ove necessario per impedire il rischio di contaminazione. 4. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione. 5. I prodotti alimentari nei veicoli o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione. 6. Laddove necessario, i veicoli o i contenitori utilizzati per trasportare gli alimenti debbono poter mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e, se del caso, essere progettati in modo che la temperatura possa essere controllata. Capitolo IV-A Trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi 1. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che devono essere sottoposti a lavorazione e che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti condizioni: a) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere un prodotto alimentare o un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'appendice 1; b) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza, in detti serbatoi devono essere prodotti alimentari o carichi inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'appendice 1. 2. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che non devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione e che sono destinati al consumo umano o potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti condizioni: a) i serbatoi devono essere di acciaio inossidabile o essere rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico; b) i tre carichi trasportati in precedenza devono essere prodotti alimentari. 3. Il comandante d'imbarcazioni marittime che trasportano in serbatoi oli e grassi liquidi sfusi, destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, conserva un'accurata documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti dei serbatoi in oggetto e in merito all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro. 4. Qualora il carico sia stato trasbordato, oltre alla documentazione di cui al paragrafo 3, il comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva accurata documentazione comprovante che il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura applicato sull'altra nave tra un carico e l'altro. 5. Ove richiestone, il comandante della nave fornisce alle competenti autorità di controllo la documentazione probatoria di cui ai paragrafi 3 e 4. 159 Capitolo V Requisiti per l'apparecchiatura Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono essere mantenuti puliti e: a) essere progettati e costruiti in materiale tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione degli alimenti; b) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, devono essere progettati e costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione restino sempre assolutamente puliti e, se necessario, sufficientemente disinfettati in funzione degli scopi previsti; c) essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area circostante. Capitolo VI Residui alimentari 1. I residui alimentari e altri scarti non devono essere ammucchiati nelle aree di trattamento degli alimenti tranne se ciò sia inevitabile ai fini di un corretto funzionamento dell'industria alimentare. 2. I residui alimentari e altri scarti devono essere depositati in contenitori chiudibili a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di contenitori utilizzati sono adatti allo scopo. Questi contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche e ove necessario essere facilmente pulibili e disinfettabili. 3. Si devono prevedere opportune disposizioni per la rimozione e il deposito dei residui alimentari e di altri scarti. Le aree di deposito dei rifiuti devono essere tali da poter essere mantenute facilmente pulite e da impedire l'accesso di insetti e di altri animali nocivi e la contaminazione dei prodotti alimentari, dell'acqua potabile, degli impianti o locali. Capitolo VII Rifornimento idrico 1. Il rifornimento di acqua potabile deve essere adeguato, come specificato nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e usato, ove necessario, per garantire che gli alimenti non siano contaminati. 2. Ove opportuno, il ghiaccio deve essere prodotto con acqua conforme alle specifiche di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (9), e deve essere impiegato, ogni qualvolta necessario, in modo tale da garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati. Deve essere fabbricato, maneggiato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione. 3. Il vapore direttamente a contatto con i prodotti alimentari non deve contenere alcuna sostanza che presenti un rischio per la salute o possa contaminare il prodotto. 4. L'acqua non potabile adoperata per la produzione di vapore, la refrigerazione, i sistemi antincendio e altri scopi analoghi non concernenti gli alimenti deve passare in condotte separate, facilmente individuabili e prive di alcun raccordo o possibilità di riflusso rispetto al sistema di acqua potabile. (9) Riportato al n. A/CLXIII. 160 Capitolo VIII Igiene personale 1. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di prodotti alimentari deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indosserà indumenti adeguati, puliti e, se del caso, protettivi. 2. Nessuna persona riconosciuta o sospetta di essere affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea può essere autorizzata a lavorare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, a qualsiasi titolo qualora esista una probabilità, diretta o indiretta di contaminazione degli alimenti con microrganismi patogeni. Capitolo IX Disposizioni applicabili ai prodotti alimentari 1. Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti se risultano contaminati, o si può logicamente presumere che siano contaminati da parassiti, microrganismi patogeni o tossici, decomposti o sostanze estranee che, anche dopo le normali operazioni di cernita o le procedure preliminari o di trattamento eseguite in maniera igienica, non siano adatte al consumo umano. 2. Le materie prime e gli ingredienti immagazzinati nello stabilimento devono essere opportunamente conservati, in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione. 3. Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati, collocati e trasportati, devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni. In particolare, gli alimenti devono essere collocati o protetti in modo da ridurre al minimo qualsiasi rischio di contaminazione. Devono essere previsti procedimenti appropriati per garantire il controllo degli agenti nocivi. 4. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, sui quali possono proliferare microrganismi patogeni, o formarsi tossine devono essere conservati a temperature che non provochino rischi per la sanità pubblica. Compatibilmente con la sicurezza degli alimenti, è permesso derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto, l'immagazzinamento, l'esposizione e la fornitura, compresa la somministrazione, degli alimenti. 5. Se gli alimenti devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, è necessario raffreddarli il più rapidamente possibile, al termine dell'ultimo trattamento termico o dell'ultima fase di preparazione se non è applicato un trattamento termico ad una temperatura che non provochi rischi per la salute. 6. Le sostanze pericolose o non commestibili, compresi gli alimenti per animali, devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi. Capitolo X Formazione I responsabili dell'industria alimentare devono assicurare che gli addetti siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento o una formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività. 161 Appendice 1 ELENCO DEI CARICHI PRECEDENTI ACCETTABILI Omissis 162 Appendice 4.B 60. FORZE ARMATE E) Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica L. 8 luglio 1998, n. 230 (1). Nuove norme in materia di obiezione di coscienza. 1. 1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Princìpi fondamentali" della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge. 2. 1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che: a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (2), e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (3), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (3). Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza; b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi; c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti; d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata. 3. 1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza. 4. 1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il predetto termine è ridotto a quindici giorni. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge nonché l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della 163 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999. 2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili. 3. Fino al 31 dicembre 1999 gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge. 5. 1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola. 2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999. 4. Fino al 31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile e, comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile. 5. Dalla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il giudice competente ai fini di quanto previsto dal comma 4 è il tribunale in composizione monocratica di cui all'articolo 50-ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998. 6. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta. 6. 1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefìci volti a compensare la condizione militare. 2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. 3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei 164 concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro. 4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7. 7. 1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare. 2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio. 8. 1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (4), e successive modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 (4), e successive modificazioni. L'Ufficio è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta. 2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti: a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b); b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi; c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 9, comma 4; d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio; e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta; 165 f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b); g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge; h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative; i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza; l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile. 3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (5), e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. 5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente. 6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari. 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 9. 1. Il Ministro della difesa rasmette mensilmente all'Ufficio nazionale per il servizio civile i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 è trasmesso l'elenco di tutti gli obiettori. 2. Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il termine di un anno dall'accoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all'articolo 11, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 19, 166 che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva. 3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2. 4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. In attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa. 5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, può essere svolto in un altro Paese, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero. 6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (6), e successive modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge. 7. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare. 8. Non è punibile l'obiettore che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto la sua attività all'estero anche al di fuori delle condizioni previste al comma 7. 9. E' facoltà dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione. 10. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 9, l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda. 11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili. 12. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 9 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo 6. 10. 1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori. 167 2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio. 3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale, nonché da due rappresentanti scelti nelle Amministrazioni dello Stato coinvolte. 4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta. 11. 1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti: a) assenza di scopo di lucro; b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b); c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile; d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni. 2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio. 3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile. 4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile. 5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino. 6. E' condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile previsto dai precedenti articoli. 7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione. 8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione. 168 9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione. 12. 1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza. 2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione. 13. 1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (7), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 (8), sono soggetti, sino all'età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità. 2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1. 3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile. 4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa. 14. 1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare. 3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare. 4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva. 5. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva. 6. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate. 7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi. 8. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile. 15. 1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un 169 periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo. 3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. 4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2. 5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi. 6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (9), e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefìci previsti dalla presente legge. E' fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma. 7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi. 16. 1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio. 2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1. 3. A chi si trova già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare. 17. 1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni: a) la diffida per iscritto; b) la multa in detrazione della paga; c) la sospensione di permessi e licenze; d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione; e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato. 2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse. 3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile. 170 4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate. 5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14. 18. 1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. 2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda. 3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione. 19. 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza. 2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo. 3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 (10), e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi. 20. 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile. 21. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza l'Ufficio nazionale per il servizio civile assume la responsabilità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettere b), c) e d), nonché della gestione amministrativa degli obiettori in servizio. 22. 1. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente. 23. 1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772 (11), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata. 171 (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 163. 172 Appendice 4.C LEGGE REGIONALE 11 agosto 1993, n. 60 Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti. 20.8.1993 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52 ARTICOLO 1 (Ambiti di applicazione) 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell’art. 48 della legge 23-12-1972, n. 833, l’autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti, il controllo e la vigilanza della attività nonché la definizione delle caratteristiche funzionali delle autoambulanze. 2. La disciplina di cui alla presente legge non si applica ai servizi di autoambulanza gestiti da Corpi dello Stato, quali Forze Armate e Vigili del Fuoco, da Enti pubblici nazionali non appartenenti al servizio sanitario nazionale e ai servizi svolti da autoambulanze immatricolate in altre Regioni in transito temporaneo nella regione toscana. 3. E’ vietato a chiunque, salvo quanto previsto dal comma 2, esercitare sul territorio regionale il trasporto sanitario con autoambulanze che non siano state oggetto di autorizzazione ai sensi della presente legge. ARTICOLO 2 (Autorizzazione all’esercizio delle attività) 1. Il soggetto interessato a ottenere l’autorizzazione all’esercizio delle attività di trasporto sanitario per infermo e feriti, deve presentare al Presidente della Giunta regionale apposita domanda motivata, con firma autenticata, completa di generalità, domicilio e/o sede, codice fiscale, denominazione dell’organizzazione di soccorso e/o trasporto, sede legale, eventuali sedi operative. La domanda e’ corredata dalla seguente documentazione: a) nel caso di impresa, certificato di iscrizione al registro delle imprese nonché, nel caso di impresa gestita in forma societaria, copia autenticata dell’atto costitutivo; b) nel caso di ente o associazione, atto costitutivo e statuto dal quale risulti, fra i fini statutari, il trasporto sanitario. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale istituito con la LR 25 aprile 1993, n. 28 sono esonerate da produrre il predetto documento. Esse devono, tuttavia, indicare nella domanda gli estremi del provvedimento del Presidente della Giunta Regionale con il quale e’ stata decisa l’iscrizione dell’associazione richiedente al predetto registro regionale delle associazioni di volontariato; c) elenco degli autoveicoli o dei mezzi che si intendono destinare al trasporto sanitario con l’indicazione del numero di targa e delle caratteristiche tecniche e delle attrezzature fisse; d) elenco delle attrezzature sanitarie mobili individuate con provvedimento del Consiglio regionale nell’apposita tabella 2 ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), presenti nella sede; e) elenco del personale dipendente o a rapporto libero professionale che si intende adibire all’attività di trasporto, con allegati, per il personale medico, i certificati di iscrizione all’Ordine provinciale e di insussistenza di provvedimenti disciplinari in corso ed 173 elenco del personale volontario - ove si tratti di organizzazioni di volontariato - con l’indicazione delle mansioni; f) dichiarazione che il personale addetto alla guida è in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che, per il personale dipendente, l’Ente e’ in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge; g) indicazione dei punti di chiamata e della sede di stazionamento principale dei mezzi di trasporto e delle eventuali sedi o autorimesse distaccate con l’indicazione dell’ambito territoriale per lo svolgimento dell’attività’ e del relativo orario. 2. Il Presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti avvalendosi dei servizi della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, adotta il decreto di autorizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e dalla programmazione regionale dei servizi sanitari. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il Presidente della Giunta regionale adotta decreto motivato di diniego. Contro il provvedimento di diniego e’ ammesso ricorso agli Organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. 3. Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione, e comunque prima dell’inizio dell’attività, deve essere trasmessa al Presidente della Giunta regionale copia della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell’attività’ di soccorso, e della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all’attività’ di trasporto. Per il personale dipendente sono trasmesse le assicurazioni previste dalla legge. 4. In caso di acquisto da parte di un soggetto in possesso dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 1 di nuove autoambulanze, sia in sostituzione di altre già’ in esercizio, sia in aggiunta al parco macchine in dotazione, il medesimo è tenuto a segnalare, per gli opportuni aggiornamenti dell’autorizzazione concessagli, i predetti acquisti al Presidente della Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla loro effettuazione, comunicando i dati e le notizie di cui alle lett. c) e d) del comma 1, nonché inviando copia della polizza assicurativa di cui al comma 3. Nel caso di sostituzione del mezzo, analogamente ne deve essere data comunicazione. 5. Copia della domanda di autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario deve essere inviata per notizia da parte del richiedente anche all’unità sanitaria locale competente per territorio. Alla stessa devono essere trasmesse copia di tutte le segnalazioni di cui al comma 4, riguardanti l’aggiornamento dell’elenco delle autoambulanze per le quali e’ stata rilasciata la predetta autorizzazione al trasporto sanitario. 6. La Giunta regionale, in sede di istruttoria della domanda di cui al comma 1, può sentire l’unità sanitaria locale per territorio competente, alla quale è comunque trasmessa copia dell’autorizzazione concessa. 7. Le organizzazioni, iscritte nel registro regionale del volontariato organizzato di cui all’art. 4 della LR 26 aprile 1993, n. 28, possono inoltrare la domanda di cui al comma 1, con i relativi allegati, tramite le rispettive rappresentanze regionali. 8. Si applicano al rilascio dell’autorizzazione le norme previste dall’art. 7 della legge 19-3-1990, n. 55 "Norme sulla criminalità’ mafiosa". 174 ARTICOLO 3 (Requisiti tecnici e sanitari) 1. Gli autoveicoli destinati al trasporto di infermi e feriti devono essere dei tipi previsti dall’art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 553 e possedere le caratteristiche tecniche stabilite dal medesimo decreto. 2. Ciascun tipo di ambulanza deve essere dotato del personale, delle attrezzature e del materiale sanitario di cui alle tabelle approvate ai sensi dell’art. 8. ARTICOLO 4 (Obblighi del titolare dell’autorizzazione) 1. Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare alla Giunta regionale e all’Unità sanitaria locale competente per territorio le variazioni concernenti la documentazione prodotta ai sensi del comma 1, dell’art. 2. 2. Quando si tratti di associazione di volontariato le variazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), avvenute in ciascun anno solare, devono essere comunicate entro il 15 gennaio dell’anno successivo. 3. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a: a) sottoporre le autoambulanze che hanno trasportato i malati infetti o sospetti infetti a procedimento di disinfezione secondo la normativa vigente; b) sottoporre a generale pulizia e disinfezione, almeno una volta ogni 6 mesi, gli ambienti, gli arredi, le autoambulanze; c) garantire la perfetta efficienza delle autoambulanze, sia nell’aspetto tecnico che sanitario; d) assicurare il possesso dei requisiti da parte del personale individuato dalla tabella 1 di cui all’art. 8, comma 1, lett. a); e) assicurare la dotazione sulle autoambulanze delle attrezzature e del materiale sanitario previsti dalla tabella 2 di cui all’art. 8 comma 1, lett. b); f) assicurare il rispetto degli articoli 1, 2, 7 e 8 del Decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1990. 4. Inoltre il titolare dell’autorizzazione comunica alla unità sanitaria competente per territorio i periodi di sospensione dell’attività, precisandone le cause, e alla Regione toscana tutte le notizie pertinenti l’attività’ da questa ritenute utili. 5. Nei casi di successione nella rappresentanza legale, il nuovo rappresentante deve comunicare l’avvenuta nomina entro 10 giorni al Presidente della Giunta regionale. ARTICOLO 5 (Vigilanza e controllo) 1. L’unità sanitaria locale competente per territorio sulla base della ubicazione delle sedi o delle autorimesse di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), esercita l’attività di vigilanza e controllo nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge. 175 In occasione della domanda di autorizzazione esegue, a richiesta della Giunta regionale, gli accertamenti connessi alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3. 2. L’unità sanitaria locale almeno una volta ogni due anni dal rilascio dell’autorizzazione, procede d’ufficio alla verifica dei requisiti di cui sopra, redigendo apposita relazione da inviare, entro 30 giorni, alla Giunta regionale da ciascun titolare del servizio interessato. 3. L’unità sanitaria locale si avvale per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo delle proprie unità operative ed, in particolare, delle seguenti: a) "igiene ed organizzazione delle strutture sanitarie" per quanto attiene l’organizzazione tecnico sanitaria e la rispondenza del personale e delle attrezzature alle disposizioni contenute nella presente legge; b) "igiene pubblica del territorio" per quanto attiene all’igiene ambientale: c) "assistenza farmaceutica" per quanto concerne la conservazione e la distribuzione dei farmaci. ARTICOLO 6 (Sanzioni) 1. L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario senza l’autorizzazione regionale di cui all’art. 2 comporta l’assoggettamento ad una sanzione amministrativa per un importo compreso da un minimo di lire 3.000.000 a un massimo di lire 18.000.000. 2. L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario senza la autorizzazione regionale di cui all’art. 2 comporta il divieto di autorizzare il soggetto interessato al trasporto sanitario per un periodo di tre anni. 3. L’inosservanza degli obblighi di cui all’art. 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 a lire 10.000.000. 4. Indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti commi, quando vengono violate una o più norme contenute nella presente legge, il Presidente della Giunta regionale, invita il titolare dell’autorizzazione a procedere alla regolarizzazione entro un termine non superiore a 20 giorni, scaduto inutilmente il quale, commina la sanzione della sospensione dell’autorizzazione per un periodo da due ad un anno. 5. I periodi di sospensione sono raddoppiati nel minimo e nel massimo in caso di recidiva. Agli effetti della presente legge è recidivo colui che, dopo aver commesso una infrazione, commette la stessa infrazione nei 5 anni successivi. 6. Il Presidente della Giunta regionale dispone la revoca dell’autorizzazione: a) quando, decorso il periodo di sospensione disposto ai sensi del precedente comma, il titolare non abbia provveduto alla regolarizzazione o agli adempimenti dovuti; b) a seguito di ripetute infrazioni delle norme previste dalla presente legge che abbiano determinato l’adozione di più provvedimenti di sospensione; c) qualora si siano verificati fatti da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute pubblica. 176 7. La revoca dell’autorizzazione di cui al comma 6 comporta il divieto di autorizzazione il soggetto titolare della precedente autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario per un periodo di tre anni. 8. Il provvedimento di autorizzazione decade in caso di mancato svolgimento dell’attività di trasporto sanitario per un periodo superiore ad un anno. ARTICOLO 7 (Procedimento per l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 6) 1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria l’accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e’ di competenza degli addetti ai servizi delle Unità sanitarie locale di cui all’art. 5. 2. La violazione deve essere contestata al trasgressore nei modi e nelle forme previste dall’art. 14 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. 3. Il funzionario o l’agente che ha accertato l’infrazione presenta rapporto, con la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, al presidente della Giunta regionale. 4. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione l’interessato può far pervenire al Presidente della Giunta regionale scritti difensivi e documenti e può chiede di essere sentito dalla medesima autorità. Tale disposizione non si applica nei casi di cui all’art. 6, comma 6. 5. Il Presidente della Giunta regionale, acquisito il rapporto, esaminati eventuali scritti difensivi e sentito l’interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento, con ordinanza motivata dispone i provvedimenti previsti per le violazioni di cui all’art. 6 e notifica il provvedimento all’interessato. 6. Quando non ritenga fondato l’accertamento, il Presidente della Giunta regionale emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale a chi ha accertato la violazione ed e’ data comunicazione all’interessato. 7. Ai fini dell’applicazione dell’art. 6, comma 4, e 5, i provvedimenti emessi per violazione di norme della presente legge devono essere annotati in calce all’originale dell’atto di autorizzazione ed alle copie in possesso del titolare. 8. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. ARTICOLO 8 (Personale, attrezzature e materiali) 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Federazione degli Ordini dei Medici della Toscana e la Consulta regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui all’art. 7 della LR 26 aprile 1993, n. 28, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva le seguenti tabelle: a) tabella n. 1 con la quale, in relazione al trasporto ordinario individuati i requisiti del personale dell’autoambulanze; 177 e al trasporto di soccorso, sono b) tabella 2 con la quale, in relazione alle predette tipologie, sono individuate le attrezzature e il materiale di cui ogni titolare del servizio deve essere dotato. 2. Le disposizioni contenute nelle tabelle di cui al comma 1,approvate dal Consiglio regionale hanno carattere prescrittivo. ARTICOLO 9 (Tasse sulle concessioni regionali) 1. Ai provvedimenti amministrativi, di cui all’art. 2, si applica la disciplina sulle concessioni regionali previste dalla legge regionale 15 maggio 1990, n. 54 e successive modificazioni. 2. La tariffa da applicare è quella di cui al Decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, titolo I, numero 5, punto secondo. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di volontariato per le quali il rilascio dell’autorizzazione al trasporto sanitario prevista dalla presente legge e l’adozione dei successivi provvedimenti di aggiornamento non sono soggetti a gravami di alcun genere. ARTICOLO 10 (Norma transitoria) 1. Tutti i soggetti che alla data di pubblicazione della presente legge gestiscono attività di trasporto sanitario sono tenuti a richiedere l’autorizzazione prevista dall’art. 2 entro i successivi due anni. 2. Al fine di fruire del termine previsto dal comma precedente i soggetti esercenti il trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro il termine perentorio di 90 giorni, comunicare alla unità sanitaria locale competente per territorio: a - le generalità del titolare della attività; b - la sede principale e le eventuali sedi secondarie; c - il tipo di trasporto sanitario esercitato; d - l’elenco delle autoambulanze utilizzate per il trasporto; e - la dotazione del personale dipendente o a rapporto libero professionale e - ove si tratti di associazione di volontariato - del personale volontario. 3. I soggetti già convenzionati con le unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l’obbligo del primo comma, non sono tenuti ad effettuare la notifica prevista dal comma precedente. 4. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti specifici di cui alla tabella 1 prevista ai sensi dell’art. 8, comma q, lett. a), relativamente al personale non medico con specifico addestramento nell’attività di primo soccorso già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le organizzazioni di volontariato, le stesse notificano, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni del Consiglio regionale previste dal citato art. 8, alla unità sanitaria competente per territorio i nominativi dei volontari in 178 possesso di attestato di frequenza e superamento di apposito corso svolto dalle associazioni medesime. 5. Fino all’entrata in vigore della disciplina nazionale in materia di requisiti tecnici delle autoambulanze, anche per il "soccorso avanzato" secondo le caratteristiche strutturali simili a quelle in uso nei Paesi CEE, i mezzi di soccorso gestiti dagli Enti di cui all’art. 1, comma 2, nonché’ il relativo personale addetto agli stessi, quando l’attività è svolta e disciplinata in esecuzione di un atto convenzionale con la Regione o con le Unita’ sanitarie locali devono possedere i requisiti previsti dalla presente legge. 6. L’unita’ sanitaria locale competente per territorio accerta la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi. 179 Appendice 4.D LEGGE REGIONALE 26 aprile 1993, n. 28 Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato. 5.5.1993 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 27 ARTICOLO 1 (Oggetto della legge) 1. Per il conseguimento dei fini istituzionali di cui agli artt.3, 4 e 5 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi posti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, "Legge quadro sul volontariato" , la presente legge: - determina i criteri e le modalita’ con i quali la Regione riconosce e favorisce lo sviluppo delle attivita’ di volontariato che autonomamente concorrono, nell’ambito del territorio regionale, al conseguimento delle finalita’ di carattere sociale, sanitario, civile e culturale e per l’attuazione dei principi di liberta’, giustizia, uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica; - determina le modalita’ di partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano; - disciplina i rapporti della Regione, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici con le organizzazioni di volontariato. ARTICOLO 2 (Attivita’ di volontariato) 1. Ai fini della presente legge si intendono attivita’ di volontariato quelle prestate, in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarieta’, tramite l’organizzazione di cui il volontariato fa parte. 2. Costituiscono attivita’ di cui al comma 1, le prestazioni volte al raggiungimento delle finalita’ di interesse generale indicate dall’art. 1 e che si esplicano in azioni direttamente volte alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettivita’. 3. Le prestazioni di cui al comma 2, devono essere erogate dall’organizzazione con continuita’, anche se con cadenza periodica, purche’ non occasionale, e rivolgersi alla generalita’ della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all’organizzazione medesima. ARTICOLO 3 (Organizzazioni di volontariato) 1. Sono riconoscibili come organizzazioni di volontariato quelle costituite nelle forme e con le caratteristiche di cui all’art. 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266, al fine di svolgere, senza scopo di lucro, le attivita’ di cui all’art. 2, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti. 2. Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi, solo per lo sviluppo di attivita’ per cui sia richiesta una specifica 180 professionalita’ o, in caso di particolari necessarie ad assicurare il regolare funzionamento. esigenze dell’organizzazione, di attivita’ 3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni di volontariato devono essere espressamente previsti i requisiti di cui ai precedenti commi, nonche’ la sede dell’organizzazione. ARTICOLO 4 (Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato) 1. E’ istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Ad esso sono iscritte tutte quelle organizzazioni che, in possesso dei requisiti indicati dai precedenti articoli, al momento della presentazione della domanda siano costituite ed operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16. 2. La domanda di iscrizione e’ presentata al Presidente della Giunta regionale unitamente alla seguente documentazione: a) copia autentica dell’atto conoscitivo e dello statuto ovvero dell’accorso degli aderenti dai quali risultino, oltre ai requisiti di cui all’art. 3, la sede dell’organizzazione; b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative; c) relazione concernente l’attivita’ associativa e quella in programma nonche’ i dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse; d) elenco dei beni immobili patrimoniali con l’indicazione della loro destinazione nonche’ dei beni mobili; e) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme" , sottoscritta dal rappresentante legale, concernente la determinante e prevalenza del numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati. Copia della domanda e della relativa documentazione e’ trasmessa all’organizzazione richiedente al Comune nel cui territorio e’ubicata la sede della stessa. 3. Il Sindaco del Comune, entro il termine di quarantacinque giorni, trasmette al presidente della Giunta regionale il parere del Comune sull’effettivo svolgimento dell’attivita’ indicata nell’atto costitutivo nello statuto o negli accordi degli aderenti all’organizzazione nonche’ sulla corrispondenza della stessa ai requisiti di cui all’art. 2, comma 3. Decorso il predetto termine in assenza di apposita comunicazione del Sindaco, il parere si considera espresso in modo favorevole. 4. Il Presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, tenuto conto del parere di cui al comma 3, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta il decreto per l’iscrizione dell’organizzazione nel registro regionale, indicando le attivita’ per le quali l’iscrizione stessa e’ disposta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il Presidente della Giunta adotta il decreto motivato di diniego. 181 5. I provvedimenti di cui al comma 4, sono comunicati all’organizzazione richiedente ed al Sindaco del Comune di cui al comma 3. Il provvedimento di iscrizione, con l’indicazione delle attivita’ per cui essa e’ disposta, e’ pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. 6. I termini di cui ai commi 3, e 4, sono sospesi nel caso in cui per l’espletamento dell’istruttoria sia necessaria l’acquisizione di ulteriori documenti o l’integrazione di quelli acquisiti. Detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti. 7. Possono essere iscritte in sezioni separate del registro regionale anche le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266. E’ fatta salva la normativa di settore che disciplina l’attivita’ delle suddette organizzazioni. 8. Sono altresi’ iscritte, in apposita sezione del registro regionale, le associazioni o federazioni regionali rappresentative delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro stesso ed operanti nei Comuni della Regione. Di tali associazioni o federazioni, quelle che rappresentano organizzazioni che esercitano attivita’ in Comuni compresi in almeno sei province, esprimono rappresentanti nella Consulta. 9. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione nel registro e’ ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. ARTICOLO 5 (Consultazioni delle organizzazioni di volontariato) 1. La Giunta regionale promuove, con la collaborazione delle Province e della Consulta di cui all’art. 7, conferenze di programmazione con le organizzazioni di volontariato, in occasione della predisposizione o dell’aggiornamento di piani e programmi relativi a settori in cui le stesse operano. ARTICOLO 6 (Rapporto fra iscrizioni al organizzazioni di volontariato) registro regionale ed iscrizioni ad altri albi o registri delle 1. L’iscrizione ad albi o registri delle organizzazioni di volontariato eventualmente istituite da Comuni o Province e’ subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3. 2. L’erogazione di contributi pubblici e la possibilita’ di convenzionamento con enti ed istituzioni pubbliche e’ comunque riservata alle sole organizzazioni di volontariato che siano iscritte nel registro regionale e nelle sezioni separate di cui all’art. 4. ARTICOLO 7 (Consulta regionale) 1. E’ istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato. 2. Il Consiglio e la Giunta regionale chiedono alla Consulta delle organizzazioni di volontariato il parere sulle proposte di legge, su atti amministrativi di particolare rilievo, su programmi e direttive nei settori in cui operano le organizzazioni stesse, da esprimersi non oltre 20 182 giorni dalla richiesta. La Consulta puo’ avanzare proposte al Consiglio e alla Giunta regionale al fine dell’adozione dei provvedimenti sopra citati. 3. Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere alla Consulta, ai fini dell’espressione del parere di cui al comma 2, di sentire gli organismi di partecipazione e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato previsti dagli statuti comunali e provinciali. 4. La Consulta delle organizzazioni di volontariato e’ composta di due membri, uno effettivo ed uno supplente, per ciascuna delle associazioni o federazioni rappresentative iscritte nella sezione del registro regionale di cui all’a 4, comma 8. I membri supplenti partecipano alle riunioni della Consulta senza diritto di voto; in caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. 5. I membri della Consulta sono nominati, su designazione delle rispettive associazioni o federazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per un triennio. 6. La Consulta elegge nel proprio seno, a maggioranza degli aventi diritto al voto, il Presidente che ne convoca e presiede le sedute. 7. Il Presidente e’ coadiuvato da tre membri, nominati dalla Consulta con voto limitato a due, con i quali forma l’Ufficio di presidenza. L’Ufficio di presidenza predispone l’ordine del giorno delle sedute e nomina i relatori sugli affari posto in discussione. In caso di votazioni all’interno di tale ufficio, a parita’ di voti, prevale il voto del Presidente. 8. La Consulta si riunisce ogni tre mesi in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti o l’ufficio di presidenza, a decisione unanime. 9. Ai componenti della Consulta viene corrisposto il rimborso spese in conformita’ di quanto disposto dall’art. 5 della LR 4 agosto 1986, n. 37, in quanto applicabile. 10. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale appositamente designato dalla Giunta regionale. 11. La Consulta adotta con il voto della maggioranza degli aventi diritto il voto stesso, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. ARTICOLO 8 (Contributi regionali per la qualificazione e l’aggiornamento dei volontari) 1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, acquisito il parere della Consulta nelle forme di cui all’art. 7, comma 3, presenta al Consiglio una proposta di deliberazione contenente indirizzi per la predisposizione da parte delle Province di programmi di corsi di qualificazione ed aggiornamento dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro di cui all’art. 4, da realizzarsi a cura delle organizzazioni stesse. Con tale atto sono individuati i settori e le tipologie dei corsi da organizzare, i criteri di ammissibilita’, i documenti da acquisire, i criteri di rendicontazione delle iniziative svolte. La deliberazione del Consiglio regionale, da adottarsi entro il 30 novembre, e’ pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione. 183 2. Sulla base dell’atto di indirizzo di cui al comma 1, le Province, esaminate le richieste di finanziamento presentate entro il 31 gennaio dalle organizzazioni di volontariato con sede nel proprio territorio, predispongono entro il 31 marzo, per il successivo inoltro alla Giunta regionale, il programma dei corsi, indicando l’entita’ dei finanziamenti necessari alla loro realizzazione. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, acquisita la documentazione, predispone direttamente il programma. 3. La Giunta regionale propone al Consiglio, entro il 31 maggio, la deliberazione di finanziamento dei corsi che e’ approvata dal Consiglio stesso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. 4. I finanziamenti regionali di cui al comma 3, sono erogati alle province e da queste trasmessi alle organizzazioni di volontariato. Le Province accertano che le organizzazioni abbiano rilasciato preventivamente apposita dichiarazione con la quale si attesta di non aver richiesto finanziamenti ad altri Enti pubblici per la stessa iniziativa nonche’ si attesta l’impegno a non richiederne in futuro. Le organizzazioni di volontariato sono vincolate alla realizzazione del corso individuato nel piano regionale e devono presentare alle Province, entro tre mesi dalla conclusione del corso, apposita rendicontazione dell’iniziativa svolta, sulla base di criteri individuati ai sensi del comma 2. Nel caso in cui l’organizzazione non adempia all’obbligo di rendicontazione la Provincia esclude eventuali iniziative dell’organizzazione del programma di cui al comma 3, relativo all’anno successivo a quello della erogazione. Nel caso in cui l’organizzazione non abbia realizzato il corso, la Provincia provvede al recupero delle somme erogate, dandone comunicazione alla Regione. 5. La Provincia annualmente presenta una relazione alla Giunta regionale sui risultati dei corsi finanziati. La Giunta regionale, trasmette al Consiglio le relazioni con proprie osservazioni. ARTICOLO 9 (Studi e ricerche sull’attivita’ di volontariato) 1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo, la Giunta regionale patrocina, promuove, esplica direttamente o partecipa alle iniziative di studio e di ricerca sul volontariato. 2. Le organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale, accedono gratuitamente ai risultati delle ricerche e alla documentazione in possesso della Giunta regionale che, a tale riguardo, provvede a dare adeguate informazioni e comunicazioni. ARTICOLO 10 (Convenzioni) 1. Al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte da sei mesi nell’albo di cui all’art. 4. L’attivita’ convenzionata deve consistere in prestazioni integrative e non sostitutive di quelle erogate dai servizi pubblici, fatti salvi gli accordi regionali le convenzioni – tipo di cui al comma 4. 184 2. Le convenzioni devono contenere: a) l’indicazione della attivita’ oggetto del rapporto convenzionale; b) l’indicazione del numero dei volontari adibiti all’erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione nonche’ degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi con specificazione della loro qualifica; c) l’individuazione delle modalità ed i tempi di impiego degli addetti di cui alla precedente lett. b); d) l’indicazione nominativa dei responsabili delle attivita’ oggetto della convenzione; e) disposizioni atte a garantire il rispetto delle norme di cui all’art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di assicurazione del personale volontario, adibito all’erogazione delle prestazioni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni stesse nonche’ per la responsabilita’ civile verso terzi; f) l’elencazione dei beni immobili, delle attrezzature, delle risorse con cui l’organizzazione di volontariato assicura lo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, messi a disposizione dall’organizzazione stessa o ad essa concesse in comodato dall’ente convenzionato; g) l’indicazione delle spese rimborsabili, le modalita’ e i tempi di accertamento e di rimborso delle stesse; h) disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni e di controllo della loro qualita’; i) disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale dell’organizzazione di volontariato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell’utente; l) nel caso previsto dall’art. 11, una clausola espressa con cui si autorizza e di disciplina l’accesso nelle strutture ivi indicate da parte dell’Organizzazione di volontariato, individuando tempi e modalita’ per l’erogazione delle prestazioni nonche’ modalita’ per l’acquisizione dell’assenso di cui al comma 1 dello stesso articolo; m) disposizioni atte a garantire l’obbligo di comunicazione delle variazioni degli elementi di cui alle lett. b), c), d), f) del presente comma da parte dell’organizzazione di volontariato all’ente convenzionato; n) durata delle convenzioni e casi e modalita’ di disdetta delle stesse. 3. Le convenzioni possono prevedere le modalita’ di artecipazione dei volontari aderenti all’organizzazione a corsi professionali organizzati dagli enti pubblici. 4. Il Consiglio regionale puo’, per settori specifici di intervento, approvare accordi regionali e convenzioni - tipo in cui sia previsto espressamente quali sono le clausole inderogabili da parte dell’ente contraente e quali invece possono essere derogate. In ogni caso le convenzioni possono prevedere clausole aggiuntive ed integrative rispetto a quelle di cui alla convenzione - tipo. ARTICOLO 11 (Svolgimento delle prestazioni all’interno di strutture pubbliche e di strutture convenzionate con enti locali) 1. In attuazione dell’art. 3, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro regionale con le quali non siano in atto rapporti convenzionali per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della propria attivita’, debbano entrare in strutture pubbliche o convenzionate con enti pubblici, e’ necessario che l’Amministrazione interessata rilasci la propria autorizzazione. 185 2. L’autorizzazione di cui al comma 1 puo’ essere prevista in via generale con apposita norma contenuta nel regolamento interno delle strutture ivi indicate, nella quale sono specificati la tipologia delle prestazioni autorizzate, i tempi e le modalita’ di erogazione delle stesse da parte del volontariato. In tale caso deve essere espressa dal responsabile dell’organizzazione di volontariato all’Amministrazione interessata formale accettazione delle condizioni previste dal regolamento. ARTICOLO 12 (Requisiti e criteri che danno titolo di priorita’ nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula di convenzioni.) 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 4, nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare la convenzione, l’Amministrazione, oltre a verificare il requisito dell’iscrizione al registro regionale di cui all’art. 4, deve dare priorita’ alle organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti: a) qualificazione del personale volontario in relazione alle prestazioni da erogare con particolare riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale; b) presenza della sede dell’organizzazione nell’ambito territoriale dell’Amministrazione; c) rilevante prevalenza dell’impiego di volontari rispetto al personale dipendente o convenzionato in relazione al tipo di attivita’ erogata: d) continuita’ di presenza degli stessi operatori tale da garantire un adeguato svolgimento dell’attivita’ in relazione alle finalita’ da perseguire. ARTICOLO 13 (Stipula delle convenzioni) 1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici procedono, con provvedimento motivato, alla approvazione ed alla stipulazione di convenzioni, conformi a quanto previsto dall’art. 10, con organizzazioni di volontariato specificatamente individuate sulla base dei criteri prefissati all’art. 12. ARTICOLO 14 (Revisione periodica del registro regionale delle organizzazioni di volontariato) 1. Per consentire la verifica del permanere dei requisiti di base ai quali e’ stata disposta l’iscrizione al registro regionale, in previsione della revisione del registro stesso, le organizzazioni di volontariato, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune di cui all’art. 4, commi 2 e 3: a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con la quale si attesta che gli accordi istitutivi, l’atto costitutivo e lo statuto, nonche’ i dati di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), d), e), sono restati immutati o si attestano le modificazioni intervenute. Dai predetti dati sono esclusi quelli concernenti i beni mobili, ad eccezione di quelli relativi ai veicoli di trasporto e di soccorso; b) relazione sulla attivita’ svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse. 186 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno al fine della revisione annuale del registro regionale il Sindaco del Comune trasmette al Presidente della Giunta regionale i dati acquisiti ai sensi del comma 1, nonche’ una relazione dalla quale risultino: a) la valutazione sul permanere della corrispondenza della attivita’ di volontariato ai requisiti di cui all’art. 2, comma 3; b) le eventuali variazioni del patrimonio dell’organizzazione. 3. Il Sindaco del Comune nel termine di cui al comma 2, invia al Presidente della Giunta regionale un elenco delle organizzazioni che non abbiano adempiuto all’obbligo di cui al comma 1, lett. a), b) e che, diffidate a provvedere all’invio della documentazione entro congruo termine, siano restate inadempienti. 4. E’ fatta salva la facolta’ della Giunta regionale di provvedere direttamente alla verifica della permanenza dei requisiti delle organizzazioni di volontariato di cui e’ stata disposta l’iscrizione, anche in via sostitutiva in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti comma 2 e 3. ARTICOLO 15 (Cancellazione dal registro regionale) 1. Quando da comunicazioni effettuate dal Comune ai sensi dell’art. 14, comma 3, o da verifiche effettuate ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, il Presidente della Giunta regionale accerti che una organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale non e’ piu’ in possesso di uno o piu’ requisiti previsti dalla presente legge o che nonostante diffida, non ha adempiuto all’obbligo di cui all’art. 14, comma 1, dispone con decreto motivato la cancellazione della stessa dal registro. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e’ comunicato all’organizzazione interessata nonche’ al Comune in cui ha sede l’organizzazione di volontariato ed e’ pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione. 3. La cancellazione di una organizzazione di volontariato dal registro regionale comporta per Regioni, Enti locali ed altri Enti pubblici l’obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto con l’organizzazione stessa. 4. Contro il provvedimento di cancellazione e’ ammesso ricorso agli organi secondo quanto previsto dalledisposizioni vigenti. giurisdizionali ARTICOLO 16 (Norme transitorie) 1. Per un anno dall’entrata in vigore della presente legge resta operante l’albo regionale istituito ai sensi dell’art. 3 della LR 7 maggio 1985, n. 58. L’iscrizione a tale albo produce gli stessi effetti di quelli derivanti dall’iscrizione al registro regionale di cui all’art. 4, sia ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, sia ai sensi della presente legge. 187 2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le organizzazioni iscritte all’albo di cui al comma 1 fanno domanda al Presidente della Giunta regionale per essere iscritte nel registro regionale istituito con la presente legge. A tal fine devono produrre tutti i documenti di cui alle lett. b), c), d), e) dell’art. 4, comma 2. Dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 dovra’ risultare altresi’: - che l’atto sostitutivo, o lo statuto, a suo tempo presentati, non hanno subito variazioni o, comunque, le loro eventuali variazioni intervenute non gia’ comunicate ai sensi della vigente normativa; - che in base allo statuto sussiste l’obbligo di formare il bilancio con le relative modalita’ di approvazione. 3. Copia della domanda di cui al comma 2, e’ inviata al Comune in cui l’organizzazione ha sede legale che nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento esprime il parere di cui all’art. 4, comma 3. 4. Il Presidente della Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere di cui al comma 3 ed accertato il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, iscrive la organizzazione nel registro regionale indicando le attivita’ da essa svolte. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, pronuncia decreto nominativo di diniego. Contro tale provvedimento e’ ammesso il ricorso in conformita’ di quanto previsto dall’art. 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266. 5. Nel caso in cui una organizzazione non abbia provveduto, entro il termine di cui al comma 2, alla presentazione della domanda ed all’invio della documentazione ivi indicata, il Presidente della Giunta regionale diffida la stessa a provvedere entro congruo termine. Trascorso inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale dispone la cancellazione dall’albo regionale di cui all’art. 3 della LR 7 maggio 1985, n. 58. 6. Il provvedimento di cui al comma 5 e’ comunicato all’organizzazione interessata che, se intende essere iscritta al registro regionale, deve presentare domanda secondo quanto previsto dall’art. 4. Lo stesso provvedimento e’ comunicato al Comune in cui l’organizzazione di volontariato ha sede ed e’ pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione. 7. Il periodo di iscrizione all’albo di cui all’art. 3 della LR 7 maggio 1985 n. 58 si somma a tutti gli effetti a quello di iscrizione all’albo regionale istituito ai sensi della presente legge. 8. Entro il termine di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina della Consulta regionale di cui all’art. 7 della presente legge. Fino al suddetto termine resta in carica la Consulta regionale istituita ai sensi dell’art. 5 della LR 7 maggio 1985 n. 58. ARTICOLO 17 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri di spesa derivanti nel corso del 1993 dall’attuazione degli articoli 8 e 9 e quantificati in L. 100.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del cap. 17020 del bilancio 1993 la cui declaratoria e’ sostituita dalla seguente: 188 "Interventi e iniziative a sostegno associazioni volontariato 28)." (art. 8 e 9 LR 26 aprile 1993, n. 2. Agli oneri di spesa per gli interventi di cui all’art. 7, sesto comma, quantificati per l’anno 1993 in L. 6.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del cap. 720 del bilancio 1993. 3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fara’ fronte con le relative leggi di bilancio. ARTICOLO 18 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate la LR 7 maggio 1985, n. 58 "Norme relative ai rapporti con le associazioni di volontariato con la Regione e con gli Enti Locali" e la LR 209 luglio 1992, n. 33 "Disciplina transitoria per l’estensione degli effetti dell’iscrizione all’albo regionale del volontariato" di cui all’art. 3 della LR 7 maggio 1985 n. 58 in applicazione dell’art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" . E’ altresi’ abrogato il comma 4 dell’art. 1 della LR 9 aprile 1990 n. 36. LEGGE REGIONALE 15 aprile 1996, n. 29 Modifiche alla LR 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato. 24.4.1996 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 23 ARTICOLO 1 (Modificazioni all’art. 2 della LR 26 aprile 1993, n. 28) 1. I commi 2 e 3 dell’art. 2 della LR 28/93 sono sostituiti dai seguenti: "2. Costituiscono attivita’ di cui al comma 1, le prestazioni volte al raggiungimento delle finalita’ di interesse generale indicate dall’art. 1 e che si esplicano in azioni direttamente volte alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettivita’ o per servizi di rilevante interesse sociale. 3. Le prestazioni di cui al comma 2 devono essere caratterizzate da una documentata presenza dell’organizzazione sul territorio, rivolgersi alla generalita’ della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all’organizzazione medesima". ARTICOLO 2 (Sostituzione dell’art. 4 della LR 28/93) 1. L’art. 4 della LR 28/93 e’ sostituito dal seguente: "Art. 4 (Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) 189 1. E’ istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato in sezioni provinciali. A tale registro sono iscritte tutte quelle organizzazioni che, in possesso dei requisiti indicati dai precedenti articoli, al momento della presentazione della domanda siano costituite ed operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale. Il termine di sei mesi non e’ richiesto per l’iscrizione di organizzazioni aderenti ad associazioni o federazioni di cui al successivo comma 9. 2. La domanda di iscrizione e’ presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede legale l’organizzazione, unitamente alla seguente documentazione: a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto ovvero dell’accordo degli aderenti dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all’art. 3, la sede dell’organizzazione; b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative; c) relazione concerente l’attivita’ associativa svolta e quella in programma; d) bilancio consuntivo fferente l’esercizio finanziario precedente ed approvato dall’assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonche’ lo stato patrimoniale; e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale concernente la determinante prevalenza del numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati. 3. Il Presidente della Provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta il decreto per l’iscrizione dell’organizzazione nella sezione provinciale del registro regionale, indicando le attivita’ per le quali l’iscrizione stessa e’ disposta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il Presidente della Provincia adotta il decreto motivato di diniego. 4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono comunicati all’organizzazione richiedente, al Sindaco del Comune ove ha sede legale l’organizzazione e al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione. Il provvedimento di iscrizione, con l’indicazione delle attivita’ per cui essa e’ disposta, e’ pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione. 5. La Provincia richiede pareri e dati conoscitivi utili agli effetti dell’istruttoria. A tal fine, il parere del Comune in cui ha sede l’organizzazione richiedente, e’ obbligatorio." 6. I termini di cui al comma 3 sono sospesi nel caso in cui per l’espletamento dell’istruttoria sia necessaria l’acquisizione di ulteriori documenti o l’integrazione di quelli acquisiti. Detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti. 7. Possono essere iscritte in sezioni separate del registro regionale anche le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266. E’ fatta salva la normativa di settore che disciplina l’attivita’ di tali organizzazioni. 8. Sono altresi’ iscritte, in apposita sezione del registro regionale, le associazioni o federazioni rappresentative delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro stesso ed operanti in almeno due Comuni della Regione. 190 9. Le associazioni o federazioni regionali o nazionali - aventi sede legale in Toscana -che rappresentano organizzazioni che esercitano attivita’ in almeno sei Province, esprimono rappresentanti nella Consulta di cui all’art. 7. 10. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione nel registro e’ ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. 11. Annualmente, entro il trenta novembre, e’ pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione, a cura degli uffici regionali competenti, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte alla data del trenta settembre." ARTICOLO 3 (Sostituzione dell’art. 6 della LR 28/93) 1. L’art. 6 della LR 28/93 e’ sostituito dal seguente: "Art. 6 (Consulte comunali e provinciali delle organizzazioni di volontariato) 1. Le Consulte istituite presso i Comuni e le Province ai disciplinate da appositi regolamenti. sensi dei rispettivi statuti, sono 2. L’erogazione di contributi pubblici e la possibilita’ di convenzionamento con enti ed istituzioni pubbliche, nell’ambito del volontariato, e’ riservata alle sole organizzazioni di volontariato che siano iscritte nel registro regionale." ARTICOLO 4 (Sostituzione dell’art. 7 della LR 28/93) 1. L’art. 7 della LR 28/93 e’ sostituito dal seguente: "Art. 7 (Consulta regionale) 1. E’ istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato. 2. Il Consiglio e la Giunta regionale chiedono alla Consulta delle organizzazioni di volontariato il parere sulle proposte di legge e sui programmi concernenti i settori in cui operano le organizzazioni stesse, da esprimersi non oltre venti giorni dalla richiesta. La Consulta puo’ avanzare proposte al Consiglio e alla Giunta regionale al fine dell’adozione di tali provvedimenti. 3. Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere alla Consulta, ai fini dell’espressione del parere di cui al comma 2, di sentire gli organismi di partecipazione e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato previsti dagli statuti comunali e provinciali. 4. La Consulta delle organizzazioni di volontariato e’ cosi’ composta: 191 a) due membri, uno effettivo ed uno supplente, designati da ciascuna delle associazioni o federazioni rappresentative iscritte nella sezione del registro regionale di cui all’art. 4, comma 8; b) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dalle consulte provinciali del volontariato e scelti tra rappresentanti di organizzazioni non aderenti ad associazioni o federazioni regionali di cui all’art. 4, comma 8, purche’ iscritte al registro regionale, con le modalita’ stabilite nei rispettivi regolamenti. 5. I membri supplenti partecipano alle riunioni della Consulta senza diritto di voto; in caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. 6. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale. 7. La Consulta elegge nel proprio seno, a maggioranza degli aventi diritto al voto, il Presidente che ne convoca e presiede le sedute. 8. Il Presidente e’ coadiuvato da tre membri, nominati dalla Consulta con voto limitato a due, con i quali forma l’Ufficio di presidenza. L’Ufficio di presidenza predispone l’ordine del giorno delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione. In caso di votazioni all’interno di tale ufficio, a parita’ di voti, prevale il voto del Presidente. 9. La Consulta si riunisce quando e’ attivata ai sensi del comma 2, ovvero almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, qualora ne facciano richiesta un terzo dei componenti o l’Ufficio di presidenza, a decisione unanime. 10. Ai componenti della Consulta e’ corrisposto il rimborso spese in conformita’ di quanto disposto dall’art. 5 della LR 4 agosto 1986, n. 37, e successive modificazioni, in quanto applicabile. 11. I compiti di segreteria della Consulta ed il raccordo con il centro direzionale e gli uffici del Consiglio regionale sono assicurati dalla competente articolazione organizzativa regionale. 12. La Consulta adotta, con il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto stesso, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. 13. La Giunta regionale individua locali idonei per lo svolgimento delle attivita’ della consulta." ARTICOLO 5 (Sostituzione dell’art. 8 della LR 28/93) L’art. 8 della LR 28/93 e’ sostituito dal seguente: "Art. 8 (Qualificazione ed aggiornamento dei volontari) 1. La preparazione e l’aggiornamento dei quadri e degli operatori delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale e’ attuata nell’ambito del piano regionale per la 192 formazione professionale di cui all’art. 14 della LR 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale", sentite le proposte relative ai programmi formulati dalle Consulte provinciali del volontariato. 2. Per specifiche attivita’ formative attinenti agli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte si fa riferimento alle leggi regionali o statali che disciplinano i settori dell’assistenza sociale e sanitaria, del patrimonio storico,artistico e culturale, della protezione ambientale, della protezione civile, del tempo libero, secondo le modalita’ in esse contenute ove siano presenti piani di formazione e aggiornamento per volontari di organizzazioni iscritte al registro. 3. Le convenzioni di cui all’art. 10, fra enti pubblici e associazioni di volontariato iscritte al registro possono prevedere il rimborso all’organizzazione di una quota riservata alla formazione e all’aggiornamento dei volontari da contabilizzare separatamente e da utilizzare periodicamente per tale fine." ARTICOLO 6 (Modificazioni all’art. 9 della LR 28/93) 1. Il comma 1 dell’art. 9 (Studi, ricerche e sperimentazione sull’attivita’ di volontariato) e’ sostituito dal seguente: "1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo, la Giunta regionale patrocina, promuove, esplica direttamente e partecipa ad iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione sul volontariato. Allo scopo, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma di utilizzo delle somme disponibili per l’anno in corso individuando le priorita’, le modalita’ di finanziamento e di rendicontazione." ARTICOLO 7 (Modificazioni all’art. 10 della LR 28/93) 1. Il comma 1 dell’art. 10 della LR 28/93 e’ sostituito dal seguente: "1. Al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’art. 4. L’attivita’ convenzionata deve consistere in prestazioni anche integrative di quelle erogate dai servizi pubblici, fatti salvi gli accordi regionali e le convenzioni- tipo di cui al comma 4." 2. Dopo il comma 2 dell’art. 10 della LR 28/93 e’ inserito il seguente comma 2 bis: "2 bis. Gli oneri delle convenzioni devono essere rendicontati all’ente erogatore con cadenza periodica e/o finale". ARTICOLO 8 (Sostituzione dell’art. 14 della LR 28/93) 1. L’art. 14 della LR 28/93 e’ sostituito dal seguente: 193 "Art. 14 (Revisione periodica del registro regionale) 1. Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali e’ stata disposta l’iscrizione al registro regionale, in previsione della revisione del registro stesso, le organizzazioni di volontariato inviano, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Provincia in cui hanno sede legale: a) dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che gli accordi istitutivi, l’atto costitutivo e lo statuto, nonche’ i dati di cui all’art. 4, comma 2, lett. b) ed e) sono restati immutati o si attestano le modificazioni intervenute; b) relazione sulla attivita’ svolta nel precedente anno solare; c) copia del bilancio consultivo afferente l’esercizio precedente, con indicati contributi, beni e lasciti, nonche’ lo stato patrimoniale, approvato dall’assemblea. 2. La Provincia e’ tenuta a svolgere verifiche sul permanere della corrispondenza delle attivita’ di volontariato ai requisiti di cui all’art. 2. 3. Il Presidente della Provincia, effettuate le verifiche di cui ai commi 1 e 2, trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, l’elenco delle organizzazioni di volontariato la cui verifica abbia avuto esito positivo, per la successiva pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. 4. E’ fatta salva la facolta’ della Giunta regionale di provvedere direttamente alla verifica della permanenza dei requisiti delle organizzazioni di volontariato di cui e’ stata disposta l’iscrizione, anche in via sostitutiva, in caso di mancato rispetto degli adempimenti." ARTICOLO 9 (Sostituzione dell’art. 15 della LR 28/93) 1. L’art. 15 della LR 28/93 e’ sostituito dal seguente: "Art. 15 (Cancellazione dal registro regionale) 1. Il Presidente della Provincia, qualora abbia accertato, dalle verifiche effettuate, che un’organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale non e’ piu’ in possesso di uno o piu’ requisiti previsti dalla presente legge o che, nonostante diffida, non ha adempiuto all’obbligo di cui all’art. 14, comma 1, dispone la cancellazione della stessa dal registro, con decreto motivato. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e’ comunicato all’organizzazione interessata, al Comune in cui ha sede l’organizzazione di volontariato, nonche’ alla Giunta regionale per la pubblicazione, per estratto, sul bollettino ufficiale della Regione. 3. La cancellazione di una organizzazione di volontariato dal registro regionale comporta per Regione, enti locali ed altri enti pubblici l’obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto con l’organizzazione stessa. 194 4. Contro il provvedimento di cancellazione dal registro e’ ammesso ricorso agli organi giurisdizionali, secondo quanto previsto dalle disposizioni statali vigenti." ARTICOLO 10 (Modifica dell’art. 17 della LR 28/93) 1. Il capoverso del comma 1 dell’art. 17 "Norma finanziaria" della LR 28/93 e’ sostituito dal seguente: "Interventi e iniziative a 26/04/1993, n. 28)." sostegno delle organizzazioni di volontariato (art. 9 della LR ARTICOLO 11 (Nuove norme transitorie per le domande di iscrizione pendenti e per la revisione periodica del registro) 1. Le domande di iscrizione al registro di cui all’art. 4, presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui istruttoria non sia stata definita, sono trasmesse alla Provincia ove ha sede legale l’organizzazione richiedente, unitamente ai fascicoli afferenti le organizzazioni iscritte, entro trenta giorni dalla data suddetta. La Provincia provvede alla conclusione dell’istruttoria ed all’emanazione dei relativi provvedimenti nel rispetto del termine di novanta giorni dall’acquisizione da parte dell’amministrazione provinciale delle domande. 2. Per l’anno 1996, le procedure di revisione periodica del registro previste dall’art. 14 della LR 28/93, continuano ad essere esercitate dalla Giunta regionale. A tale scopo, le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 della LR 28/93, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino al 30 settembre 1996. 195 Appendice 4.E LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 36 Promozione e sviluppo dell’associazionismo. 18.4.1990 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 25 ARTICOLO 1 (Finalità’) 1. La Regione riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà’, di solidarietà’, di progresso civile ed economico. 2. Nell’ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico. 3. La Regione favorisce inoltre il ruolo degli Enti locali nella diffusione e valorizzazione delle realtà associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa, che concorrono alla vita democratica. 4. Le associazioni che presentano i requisiti previsti dalla legge regionale 7 maggio 1985, n. 58 sono esclusi dalla disciplina della presente legge. 5. Le associazioni pro loco di cui alla legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9, art. 2, escluse dalla disciplina della presente legge, sono disciplinate da apposita legge regionale. ARTICOLO 2 (Albo delle associazioni) 1. E’ istituito presso ogni Amministrazione provinciale l’albo delle associazioni senza scopo di lucro aventi le finalità’ di cui all’art. 1. 2. Possono richiedere l’iscrizione all’albo le associazioni che operano per una o più delle finalità suddette da almeno un biennio e che hanno la loro sede legale nel territorio della Provincia. Possono altresì richiedere l’iscrizione all’albo le associazioni a carattere nazionale o regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attivati’ nell’ambito della provincia. 3. Possono essere iscritte all’albo le associazioni che, per previsione statutaria, dispongono di organi democrativamente eletti. 4. Le domande di iscrizione sono presentate alla Amministrazione provinciale dal legale rappresentante unitamente a copia dell’atto costitutivo e dello statuto, dell’elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali, all’indicazione della consistenza associativa, delle eventuali adesioni ad altre organizzazioni e di quelle aderenti. 196 5. Alla documentazione concernente i dati e i requisiti richiesti è unita una relazione sulle attività’ svolte nell’ultimo biennio e la dichiarazione di eventuali contributi ricevuti da enti pubblici. L’Amministrazione provinciale, accertati i requisiti, delibera l’iscrizione all’albo delle associazioni, dandone comunicazione al Comune territorialmente competente. 6. Per gli adempimenti di cui alla presente legge le Amministrazioni provinciali si avvalgono del personale regionale assegnato o trasferito con le procedure di cui alla LR 11 settembre 1989, n. 62. 7. E’ istituito inoltre un albo regionale delle associazioni a carattere regionale o nazionale con rappresentanza nel territorio regionale, che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila o una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in questo ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività’ continuativa. 8. La domanda di iscrizione è presentata all’ Amministrazione regionale corredata dalla documentazione prevista ai commi precedenti, Successivamente all’accertamento dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio decreto l’iscrizione all’albo. 9. Ogni variazione dell’atto costitutivo all’amministrazione competente. e dello statuto è comunicata entro tre mesi 10. La perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione comporta la cancellazione dall’albo. 11. Entro il 30 gennaio di ciascun anno ogni Provincia comunica alla Giunta regionale l’elenco delle Associazioni iscritti all’albo. 12. La Giunta provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di tali elenchi nonché’ dell’elenco regionale di cui al settimo comma del presente articolo. ARTICOLO 3 (Iniziativa degli enti locali) 1. In relazione alle finalità’ di cui all’art. 1, e con particolare riferimento alle materie delegate, gli enti locali favoriscono le attività’ delle associazioni anche tramite: - l’assistenza tecnica e progettuale; - la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini, mediante convenzioni stabilite secondo le procedure di cui al successivo art. 4; - il sostegno a progetti specifici di attività’, nell’ambito delle rispettive disponibilità’ finanziarie; - la messa a disposizione, di spazi, impianti o attrezzature pubbliche per iniziative rivolte anche ai soli associati, con criteri atti a garantirne la fruizione da parte di ogni associazione interessata. 197 2. Restano ferme le disposizioni a favore dell’ associazionismo di cui all’art. 14 della legge regionale del 30 giugno 1984, n. 41 cosi’ come specificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 9 giugno 1987, art. 4. ARTICOLO 4 (Convenzioni) 1. Per il perseguimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad iniziative e sperimentazioni volte ad integrare servizi e finalità’ socio - culturali nelle materie delegate, gli enti locali stipulano apposite convenzioni con una o più’ associazioni iscritte agli albi regionali e provinciali. 2. Sono requisiti per la stipula di dette convenzioni: a) la presentazione di un progetto all’ente locale da parte dell’associazione; b) l’indicazione delle risorse e dei tempi previsti per la realizzazione del progetto; c) la determinazione delle modalità’ per l’eventuale utilizzazione di strutture pubbliche; d) la previsione di forme di verifica all’adempimento degli interventi e dei risultati finali; e) la documentazione dell’attività’ svolta nell’ anno precedente; f) l’indicazione di eventuali altri contributi pubblici richiesti per l’iniziativa. ARTICOLO 5 (Progetti di rilievo regionale) 1. Le condizioni e i requisiti per l’ammissione ai finanziamenti regionali di specifici piani e progetti di attività’ presentati da associazioni iscritte all’albo regionale, sono disciplinati dalle leggi regionali di settore. 2. Per progetti di rilevante interesse regionale, la Regione promuove la realizzazione di apposite convenzioni con organizzazioni associative, sentiti gli enti locali e con il loro eventuale concorso. Tali convenzioni sono stipulate con l’osservanza delle condizioni previste al precedente art. 4, comma 2. ARTICOLO 6 (Consulta regionale dell’associazionismo) 1. La consulta regionale dell’associazionismo, può’ esprimere parere sulle proposte di legge, programmi ed altri atti regionali che interessino i campi d’intervento delle associazioni. La consulta può’ altresì’ avanzare proposte alla Giunta e al Consiglio regionale. 2. Qualora i pareri di cui al comma precedente siano richiesti dagli organi regionali, i pareri stessi sono espressi entro venti giorni dalla richiesta. 3. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Essa è composta di un membro per ciascuna delle associazioni iscritte all’albo regionale nonché’ di due membri designati complessivamente dalle associazioni iscritte a ciascun albo provinciale non aderenti ad associazioni regionali o nazionali. 4. La consulta regionale dell’associazionismo, con il voto della maggioranza dei componenti, elegge nel proprio seno un presidente che ne convoca e presiede le sedute. 198 5. La consulta si riunisce almeno tre volte l’anno. Essa è convocata obbligatoriamente dal Presidente quando almeno un quinto dei membri ne facciano unitamente richiesta, specificando gli argomenti da trattare. Essa, inoltre, si riunisce ogni qualvolta ne sia richiesto il parere ai sensi del precedente comma 2. 6. Il presidente è coadiuvato da quattro membri, nominati dalla consulta, con il voto limitato a due, con i quali forma l’ufficio di presidenza. L’ufficio di presidenza predispone l’ordine del giorno delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione. 7. Ai componenti la consulta, per spostarsi dal loro comune di residenza al luogo di riunisce della consulta stessa e per partecipare al lavoro dei suoi organi, compete il trattamento di missione previsto per il personale regionale di qualifica dirigenziale. 8. I compiti di segreteria sono svolti da personale designato dalla Giunta regionale. 9. I membri della consulta restano in carica tre anni. 10. La consulta ha accesso all’albo regionale nonché’ agli albi provinciali. ARTICOLO 7 (Formazione e aggiornamento professionale) 1. La Regione e gli enti da essa delegati assumono tra gli obiettivi e gli interventi in materia di formazione professionale progetti di formazione degli operatori da impiegare per le attività’ delle associazioni ai sensi dei precedenti articoli. 2. la realizzazione degli interventi programmati può’ essere affidata alle stesse associazioni o ad enti di loro emanazione, alle condizioni previste dall’articolo 7 della LR 21-2-1985 n. 16 e successive modificazioni. ARTICOLO 8 (Diritto di informazione) 1. In attuazione di quanto stabilito nell’art. 72 dello Statuto, la Regione garantisce alle associazioni iscritte agli albi, e a qualunque altra associazione che ne faccia richiesta, l’informazione sull’attività’ regionale relativa ai settori nei quali opera l’associazionismo. 2. In accordo con la Consulta regionale sull’associazionismo e con gli Enti Locali, la Regione promuove iniziative di studio e di ricerca sui temi della realtà’ associativa, favorendo la più’ larga diffusione delle conoscenze e dei dati informativi. ARTICOLO 9 (Oneri finanziari) 1. Agli oneri di spesa derivanti nel 1990 per il funzionamento della Consulta di cui all’art. 6, si fa fronte con i fondi del capitolo 00720 del bilancio. 199 2. Agli oneri di spesa derivanti dagli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con i finanziamenti gai’ previsti in bilancio nei capitoli relativi alle leggi regionali di settore. 3. Agli oneri per i successivi esercizi si provvederà’ con legge di bilancio utilizzando allo scopo le disponibilità’ recate sui capitoli corrispondenti a quelli indicati nel 1o e 2o comma. 200 CAPITOLO 5 IL RAPPORTO DI LAVORO NELL’ENTE NON PROFIT Gli enti non profit, analogamente agli enti non commerciali, possono, per conseguire i loro obiettivi, stipulare contratti di collaborazione con terzi. I due contratti di lavoro più comuni sono quelli di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Un limite alla costituzione di questi rapporti è previsto dall’art. 3 della Legge 266/91 relativa alle organizzazioni di volontariato: si prevede, infatti che queste “ possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o a specializzare l’attività da esse svolte.” I QUESITI RAPPORTI DI LAVORO NELL’ENTE NO-PROFIT Quali forme di collaborazione lavorative sono possibili per le associazioni di volontariato? E’ possibile la collaborazione occasionale? Il compenso con codice 1040, a quale forma di rapporto lavorativo è collegato? Le associazioni di volontariato sono assimilate a tutti gli altri datori di lavoro; pertanto è possibile instaurare qualunque tipo di rapporto: lavoro dipendente, collaborazione occasionale, collaborazione coordinata e continuativa, rapporto occasionale di lavoro autonomo, lavoro temporaneo (Appendice 5.A). Il codice 1040 viene utilizzato per il versamento da parte del sostituto di imposta, della ritenuta di acconto effettuata su fatture inerenti un rapporto di collaborazione di tipo professionale, riferito, pertanto, a professionisti iscritti nei rispettivi ordini professionali (commercialisti, avvocati, ingegneri, ecc.); più in generale, possiamo dire che il codice 1040 si utilizza in riferimento a redditi da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti o professioni. Rapporto di lavoro negli enti non profit Contratti di lavoro subordinato • • • • A tempo indeterminato A tempo determinato A Tempo parziale Contratto di apprendistato 201 • Contratti di lavoro autonomo • • • A titolo gratuito • • A titolo oneroso • • Prestazioni rese da soggetti che svolgono abitualmente attività professionale (avvocati, commercialisti, ecc.) Prestazioni rese da soggetti che svolgono occasionalmente attività autonoma Collaborazioni coordinate e continuative Quando riguarda obbligazioni assunte con l’atto di adesione o associazione Volontariato ex L. 266/1991 Soci volontari delle cooperative sociali Conseguente a una attività derivante dal contratto di adesione o di associazione In relazione a un distinto contratto di lavoro sia autonomo sia subordinato RAPPORTO DI LAVORO NELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Le associazioni che non hanno dipendenti possono dare un gettone di presenza giornaliera a chi svolge l’attività? Possono considerare questa attività come lavoro occasionale? Possono considerare la somma come rimborso spese? Ai sensi del comma 4 art. 3 Legge 266/91, le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta. Da ciò si desume che il ricorso a personale retribuito deve rappresentare l’eccezione, non la regola, e deve essere attuato solo per acquisire determinate competenze che non sono presenti nel personale volontario che deve rimanere, all’interno dell’organizzazione, determinante e prevalente. Si ritiene pertanto che l’apporto di collaboratori retribuiti possa concretizzarsi non tanto nello svolgimento del servizio, quanto piuttosto nel curare gli aspetti tecnici e organizzativi affinché il servizio possa aver luogo. La posizione retributiva dei collaboratori deve tenere conto dei vincoli sopra esposti, per non incorrere nella perdita di qualifica di organizzazione di volontariato. • • Si esclude la possibilità di corrispondere un gettone di presenza; tale forma di compenso – peraltro esclusa per le cariche sociali delle organizzazioni di volontariato ( co. 3 art. 3 L. 266/91) – è prevista in generale solo per gli amministratori, membri di commissione, sindaci, ecc. L’attività svolta da collaboratori esterni, qualora non si tratti di volontari, può essere inquadrata in tre tipologie: prestazione occasionale collaborazione coordinata e continuativa 202 • • • • • lavoro dipendente La prestazione occasionale è giuridicamente consentita se: il servizio svolto dagli educatori non presenta alcun vincolo di subordinazione con l’associazione; il servizio ha i requisiti della occasionalità e della durata nel tempo limitata. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è consentito a patto che vengano rispettati i seguenti requisiti: redazione di un contratto in forma scritta che preveda la natura e la durata dell’incarico, il corrispettivo predeterminato (che verrà corrisposto su base mensile, bimestrale, ecc.); l’assenza di ogni vincolo di subordinazione e di un orario di lavoro da rispettare; la mancanza di precise regole organizzative da seguire (formula 5.1). Se si scegliesse la via della prestazione occasionale, l’unico adempimento obbligatorio è il versamento della ritenuta d’acconto del 20%, che dovrà essere versata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pagamento. Entro febbraio l’associazione dovrà rilasciare una certificazione per compensi erogati e delle ritenute effettuate. nel caso della prestazione coordinata e continuativa, invece, è obbligatoria anche l’iscrizione nella gestione separata dell’INPS e il relativo versamento del contributo del 12% (formula 5.2). L’associazione (in quanto ente non commerciale ai fini fiscali) è soggetto passivo IRAP, anche se si applicano particolari modalità di determinazione della base imponibile formata dai compensi erogati ai collaboratori. Per quanto riguarda la questione del rimborso spese, il co. 2 art. 2 della Legge 266/91 prevede che al volontario possano essere rimborsate dall’associazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. Si deve trattare di spese documentate ed effettivamente sostenute e devono rimanere entro i limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione. Il lavoro volontario e gratuito • Il lavoro gratuito ai sensi della Legge 266/1991 • • • • • • Deve essere reso tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte Deve essere prestato in modo personale Deve essere gratuito, senza fini di lucro anche indiretti Deve essere reso esclusivamente per fini di solidarietà Non devono esserci mai rapporti di contenuto patrimoniale con l’organizzazione Le uniche erogazioni ammesse sono i rimborsi spesa L’organizzazione deve assicurare i volontari contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività PRESTAZIONE OCCASIONALE DI LAVORO Come si gestisce un rapporto di “prestazione o collaborazione occasionale” fra una associazione ed un collaboratore esterno? 203 L’unico adempimento obbligatorio da parte dell’associazione, oltre all’erogazione del compenso al collaboratore esterno, è il versamento di ritenuta a titolo di acconto del 20%. Affinché tale forma di collaborazione risulti legittima, è necessario che l’opera svolta dal collaboratore presenti le seguenti caratteristiche: assenza di ogni vincolo di subordinazione e di un orario di lavoro da rispettare (il collaboratore dovrà naturalmente prestare la propria opera per un certo numero di giornate, senza l’osservanza di un preciso orario di lavoro); mancanza di precise regole organizzative da seguire (al collaboratore potranno naturalmente essere indicate norme generali di comportamento, ma spetterà a lui organizzarsi l’attività in maniera autonoma); l’opera dovrà essere svolta dal collaboratore in modo occasionale e con una durata nel tempo limitata (la durata di tre mesi non dovrà essere necessariamente prestabilita) (formula 5.3). Se questa condizioni di svolgimento del servizio non possono essere rispettate, è necessario optare per l’oneroso (a livello di adempimenti formali e di costo) rapporto di lavoro dipendente part-time a tempo determinato. Obblighi assicurativi dei lavoratori autonomi • Reddito percepito per effetto dell’esercizio per professione • abituale anche se non esclusiva di attività di lavoro autonomo Reddito percepito per effetto • dell’esercizio di una attività professionale coordinata e continuativa professionisti iscritti a Casse di Previdenza obbligatorie: contributi secondo l’entità e le modalità stabilite dalla Fonte Istitutiva, con o senza rivalsa nei confronti del cliente Professionisti non iscritte a Casse di Previdenza obbligatorie: contributo pari al 10% del compenso da versare alla gestione separata INPS, a cura del professionista, con facoltà di rivalsa nei confronti del cliente in misura pari al 4% contributo pari la 10% del compenso, da versare alla gestione separa INPS, a cura del cliente ripartito per 1/3 a carico del lavoratore, e per 2/3 a carico del cliente COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI UNA ASSOCIAZIONE I membri del consiglio direttivo di una associazione possono ricevere un compenso per l’attività svolta all’interno della associazione? La questione di legittimità del compenso ai membri del Consiglio direttivo è dubbia solo se questi membri risultino essere anche soci dell’Associazione, in quanto si può configurare una distribuzione di utili vietata, in generale, per le organizzazioni senza scopo di lucro, dal nostro ordinamento giuridico. Fermo restando che per le associazioni di volontariato tutte le cariche associative devono essere necessariamente gratuite, per le associazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione 204 della legge 266/91, la possibilità di erogare un compenso ai membri del Consiglio direttivo è implicitamente riconosciuta dalla nuova normativa fiscale delle ONLUS. Infatti dall’art. 10 co. 6 del D.Lgs. 460/97 si desume che non si configura una fattispecie di distribuzione di utili, neppure indiretta, se vengono corrisposti ai componenti degli organi amministrativi emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dalla legge per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Anche se la norma citata si trova all’interno di un provvedimento fiscale, non ci sembra di escludere che abbia un importante riflesso civilistico e, quindi, tale da legittimare il compenso alle cariche associative, almeno entro certi limiti quantitativi. Se accettiamo questa nuova ( anche se non ancora consolidata) prospettiva, l’associazione si configura come sostituto di imposta per il versamento di ritenute di acconto sui compensi erogati ai membri del Consiglio direttivo che svolgano attività quali lavoratori autonomi per l’associazione. COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI UNA O.V. Il presidente di una associazione di volontariato, che oltre a ricoprire tale carica, svolge all’interno dell’associazione un’opera continuata con mansioni impegnative, può, e se sì in quale forma, ricevere un compenso? In caso di risposta negativa, esiste per tale figura l’obbligo di iscriversi all’INPS e/o all’INAIL? Può il presidente di una associazione essere anche dipendente della stessa? In caso che l’associazione di volontariato decida di assumere un dipendente, qual è la tipologia di contratto collettivo nazionale applicabile o, in mancanza di un contratto specifico, a quale settore lavorativo occorre fare riferimento? In base al co. 2 art. 2, al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabilite dalle organizzazioni stesse. In base al co. 3 art. 2, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale l’organizzazione di cui fa parte. In base al co. 3 art.3, negli accordi degli aderenti nell’atto costitutivo e nello statuto.... devono essere espressamente previsti.... la gratuità delle cariche associative. Non risulta pertanto ammissibile alcuna forma di compenso erogata dall’associazione al presidente in quanto massima carica associativa (assenza di pagamento di contributi all’INPS), l’eventuale assicurazione dello stesso deve avere natura privatistica e non sarà quindi gestita dall’INAIL. Non essendo ancora stato stipulato un contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle organizzazioni di volontariato (e neppure per quelle no profit in generale) – ciò per la mancata definizione di uno status giuslavoristico di lavoratore del terzo settore – alcune grandi organizzazioni di rilievo nazionale hanno stipulato con le forze sindacali un proprio contratto, largamente applicato nelle associazioni aderenti. Se non esiste questa possibilità, altre organizzazioni si sono riferite a contratti di settori di attività similari (es: assistenti sociali, case di riposo). DONAZIONE DI SANGUE EFFETTUATA NEL PERIODO FERIALE L’associazione chiede di conoscere se il giorno entro il quale viene eseguita la donazione di sangue durante il periodo feriale debba essere intesa come giornata di lavoro così come precisato dall’art. 13 L. 4/5/1990 n. 107, e quindi rimborsata al datore di lavoro dal Fondo sanitario nazionale attraverso l’INPS e conseguentemente aggiunta al normale periodo di ferie. 205 Come già segnalato nella redazione del quesito, la legge 107/90 sancisce il diritto per il lavoratore alla giornata di riposo. L’art. 13 della stessa, infatti, sostituisce il primo articolo della L. 13/7/1967 n. 584, ribadendo: “ i donatori di sangue e di emo-componenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’art. 8 della L. 23/4/1981n. 155” .La richiamata legge 584/67 prosegue aggiungendo all’art.2 “ ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione di cui all’articolo precedente. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all’istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il lavoratore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni all'indennità economica di malattia per durata ed ammontare". Non vi è pertanto dubbio rispetto al fatto che un lavoratore dipendente che si assenta dal lavoro a causa della donazione ha diritto alla giornata di riposo che deve essergli corrisposta per intero, sia per quel che riguarda la retribuzione salariale, sia per quella contributiva, con facoltà per il datore di lavoro di richiedere il rimborso all’INPS. tuttavia il decreto ministeriale 8/4/1968, contenente le norme di attuazione della legge 584/67, così recita all’art. 3 “ la giornata di riposo di cui all’art. 1 viene computata in ventiquattr’ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione del prelievo del sangue”. tale precisazione lascia intendere che la giornata di riposo post-donazione spetta al lavoratore nel momento in cui si assenta dal lavoro e non nel caso in cui questi interrompa le proprie ferie per recarsi a donare il sangue. L’ipotesi indicata nel quesito, che la giornata dedicata alla donazione durante un periodo di ferie, pur regolarmente documentata, “debba essere intesa come giornata di lavoro così come previsto dall’art.13, L. 4/5/1990, n. 107, quindi rimborsata al datore di lavoro dal Fondo sanitario nazionale attraverso l’INPS e conseguentemente aggiunta al normale periodo di ferie”, risulta una forzatura priva di fondamento. Infatti l’art.13 della legge 107/90 non dice affatto che la giornata della donazione deve essere intesa come giornata di lavoro, bensì che essa è considerata come tale ai fini retributivi e previdenziali, tanto è vero che per essa si parla di “ contribuzione figurativa” 206 207 Formula 5.1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA In data odierna tra i sig.ri: ________________________________, quale Presidente e legale rappresentante dell’Associazione ______________________________________ con sede in ____________________________ C.F. __________________________________ E _______________________________, nato a _______________________il ____________________________, residente in __________________ C.F. _____________________________________PREMESSO che l’Associazione _______________________________ , quale associazione di volontariato iscritta nel registro regionale ai sensi della Legge 266/91, ha stipulato con l’ASL n. ______ di _____________________ una convenzione per l’assistenza domiciliare di malati oncologici, in conformità alle proprie finalità istituzionali; che per adempiere ai propri impegni intende avvalersi, oltre che di personale volontario, anche di operatori professionali retribuiti; che il sig. _________________ è iscritto all’albo degli infermieri professionali di _____________________ al n. ____________________ SI CONVIENE QUANTO SEGUE 1. Il sig. _________________________ presterà la propria opera professionale a favore dei soggetti sopra indicati per un complessivo di 24 ore settimanali per un compenso di Lit. _________________ orarie, al lordo delle ritenute di legge, secondo turni ed orari da convenire e concordare in base alle esigenze di assistenza e della citata convenzione. 2. Le prestazioni professionali, da svolgersi secondo deontologia professionale, saranno in sintesi rappresentate da iniezioni i.m./s.c./i.d.; medicazioni di ferite, ecc; lavaggi cavita vesc. e int.; cateterismo femminile; assistenza alimentazione artificiale; prelievi ematici e umorali; terapia del dolore; igiene generale della persona e della cute; rilewvazione di parametri vitali; enteroclismi; assistenza all’ossigenoterapia; assistenza interventi del medico; educazione dei pazienti e dei familiari alla gestione della malattia; 3. La presente scrittura ha effetto dal _____________________ al __________________ e non è tacitamente rinnovbile; 4. Il pagamento del compenso sarà effettuato mensilmente entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento dietro presentazione di documentazione fiscalmente valida. 5. La sottoscritta __________________ dichiara di non essere soggetto passivo IVA ai sensi del DPR 633/72 e di essere soggetta alla ritenuta previdenziale del 12% che sarà ripartita secondo disposizione di legge. 6. Per le altre disposizioni si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di lavoro autonomo Data __________ Firma Associazione Firma collaboratore 208 Formula 5.2 RICEVUTA PER COMPENSO DA LAVORO AUTONOMO – COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Il sottoscritto __________________________________, nato a ___________________________, il ___________________________ domicilio fiscale in _______________________________, dichiara di ricevere in data odierna dall’Associazione __________________________ con sede in ______________________________ C.F. ____________________________ compenso per la collaborazione coordinata e continuativa consistente in ____________________, così rappresentato: Compenso lordo Rit. Acc.to 20% Quota rit. Prev. 12% Netto ricevuto _________________ ________________ ________________ ____________________ La ritenuta fiscale e quella previdenziale andranno versate nei termini di Legge. Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non essere soggetto passivo IVA ai sensi del DPR 633/1972 e di essere soggetto alla ritenuta previdenziale del 12% Data, ____________________ Firma 209 Formula 5.3 RICEVUTA PER COMPENSO DA LAVORO AUTONOMO – PRESTAZIONE OCCASIONALE COLLABORAZIONE OCCASIONALE Collaboratore Ricevuta N……….. Nome e cognome Luogo e data di nascita Del Dom. in N. codice fiscale Spett.le Descrizione della prestazione Corrispettivo £. Totale lordo Ritenuta d'acconto 20% - £. £. IMPORTO RICEVUTO = £. ESCLUSA DA IVA AI SENSI DELL'ART.5 D.P.R. 633 del 26.10.1972 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Imposta di bollo Per quietanza Firma del collaboratore 210 211 212 Appendice 5.A L. 24 giugno 1997, n. 196 (1). Norme in materia di promozione dell'occupazione (1/circ). 1. Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. 1. Il contratto di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata “impresa fornitrice”, iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati “prestatori di lavoro temporaneo”, da essa assunti con il contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata “impresa utilizzatrice”, per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2. 2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso: a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4. 3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione. 4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo: a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (2), e successive modificazioni ed integrazioni; f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: a) il numero dei lavoratori richiesti; b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento; c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali; 213 e) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto; f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo; g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei cntributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice; h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo; i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice. 6. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3. 7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione. 8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. 2. Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. 1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilasciata l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta (2/a). 2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti: a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: “società di fornitura di lavoro temporaneo”; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato; b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonché la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni; 214 d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (3), per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (4), o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (4), o della legge 13 settembre 1982, n. 646 (4), e successive modificazioni. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (5), e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo. 4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (6). 5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 (6/a). 6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2. 7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta. 8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (7), non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni. 3. Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. 1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore: a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice; b) a tempo indeterminato. 2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice. 215 3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio della attività presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti elementi: a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo; b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione all'albo, nonché della cauzione ovvero della fideiussione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c); c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice; d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento; e) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo; f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante; g) la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice; h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività. 4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso. 5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (8), e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto di cui al comma 3. 6. È nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. . Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo. 1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice. 2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. 3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale. 4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennità di 216 disponibilità di cui al comma 3, è al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto importo. 5. Prestazione di lavoro temporaneo e formazione professionale. 1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite dalla commissione prevista dal comma 3, le predette imprese sono tenute a versare un contributo pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. 2. I contratti di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo appositamente costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Hanno priorità nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito, nonché dagli enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (9). 3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è composta da un esperto nella materia di formazione professionale, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre membri in rappresentanza delle regioni, da tre membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da tre membri delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese fornitrici. 4. Il contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici, qualora preveda un corrispondente adeguamento in aumento del contributo previsto nel comma 1, può ampliare, a beneficio dei prestatori di lavoro temporaneo, le finalità di cui al predetto comma 1, con particolare riferimento all'esigenza di garantire ai lavoratori un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro. All'adeguamento del contributo provvede, con decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle previsioni del contratto collettivo. 5. I prestatori di lavoro temporaneo accedono alla formazione professionale presso strutture pubbliche o private, secondo modalità fissate dalla commissione di cui al comma 3. Tra i lavoratori che chiedono di partecipare alle iniziative di cui al comma 2 la precedenza di ammissione è fissata, a parità di requisiti professionali e fatta salva l'applicazione di criteri diversi fissati dalla commissione di cui al comma 3, in ragione dell'anzianità di lavoro da essi maturata nell'ambito delle imprese fornitrici. Il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 1996 (10), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce criteri e modalità di certificazione delle competenze acquisite al termine del periodo formativo. 6. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo per la formazione di cui al comma 2 per le finalità ivi previste. 6. Obblighi dell'impresa utilizzatrice. 217 1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (11), e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. 2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro temporaneo a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia al lvoratore medesimo. 3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori. 4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. 5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di controllo collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. 6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (9). 7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni. 7. Diritti sindacali. 1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (9), e successive modificazioni. 2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. 3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice, che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva. 4. L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui all'articolo 1, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi; b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. 218 8. Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità. 1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 da parte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare dell'indennità di mobilità, qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo dell'indennità di mobilità, ovvero per i periodi in cui è corrisposta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, al medesimo lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto, rispettivamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di indennità di disponibilità e l'indennità di mobilità. Tale differenza è attribuibile fino alla cessazione del periodo di fruibilità dell'indennità di mobilità. Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità. 2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari dell'indennità di mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato, il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (12), e successive modificazioni e integrazioni, è determinato complessivamente con riferimento all'ammontare delle mensilità di indennità di mobilità non fruite dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 ed è concesso allo scadere del periodo di fruibilità di detta indennità da parte del lavoratore medesimo. 3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (13), possono stipulare, con i soggetti di cui all'articolo 2, convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte di questi ultimi di attività mirate a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari dell'indennità di mobilità mediante l'effettuazione di prestazioni di lavoro temporaneo nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 223 del 1991 (12), e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione può prevedere lo svolgimento di attività formative che possono essere finanziate a carico del Fondo di cui all'articolo 5, comma 2. 4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutano l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la Direzione provinciale del lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale, dispone la sospensione dell'indennità di mobilità per un periodo pari a quello del contratto offerto e comunque non inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla Direzione regionale del lavoro che decide, con provvedimento definitivo, entro venti giorni. 9. Norme previdenziali. 1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (14), sono inquadrate nel settore terziario. Sull'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. 2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (15), e successive modificazioni, sono a carico dell'impresa fornitrice. I premi ed i contributi sono determinati in relazione al tipo ed al rischio delle lavorazioni svolte. 3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'articolo 5, comma 2, nonché per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1, la possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (16). Con il medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale 219 i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura. 10. Norme sanzionatorie. 1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonché nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (17). 2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3, ovvero degli elementi di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera g), il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice. 3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso. 4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1. 5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme richiamate nel presente articolo è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso i propri organi periferici. 11. Disposizioni varie. 1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresa utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non imprenditori. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque applicazione le previsioni relative alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge. 3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere rilasciate anche a società, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione. 4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), la determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le organizzazioni sindacali dei datori di 220 lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro trenta giorni successivi alla convocazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua in via sperimentale, con proprio decreto, i predetti casi. 5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, stipulato dalle associazioni rappresentative delle predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse. 6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dai precedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi. 12. Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato. (omissis) 221 222 I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PROFILI FISCALI Dott. Stefano Ragghianti dott. commercialista Premessa Questo breve lavoro ha lo scopo di sintetizzare, sotto il profilo soggettivo, le varie tipologie di enti che non hanno scopo di lucro, al fine di ricordarne, almeno sotto l’aspetto fiscale, le caratteristiche essenziali. Non si vuole quindi entrare nel merito della disciplina fiscale quanto aiutare ad identificare i soggetti, primo passo necessario per poter applicare correttamente la relativa disciplina GLI ENTI NON COMMERCIALI Dal punto di vista fiscale gli enti che non hanno scopo di lucro sono genericamente definiti come ‘enti non commerciali’. La norma identificativa è rappresentata dall’art. 87 del DPR 917/1986, che in sostanza rimanda all’atto costitutivo e allo statuto la qualificazione dell’ente. Tali enti non devono avere per oggetto principale l’esercizio di attività commerciali, ma finalità scopi ed attività di qualsiasi genere (assistenziale, culturale, sportivo ecc.) purchè diverso da quello commerciale. Dopo la riforma del 1997, l’attività principale è considerata quella essenziale per il raggiungimento degli scopi e delle finalità. In sintesi possiamo affermare che l’ente non commerciale deve avere finalità e svolgere attività oggettivamente non commerciali anche se collateralmente e in misura non prevalente può svolgere anche attività commerciali. GLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO Una prima categoria particolare di enti non commerciali, è quella rappresentata dagli enti di tipo associativo, cioè costituiti sotto forma di associazione. E’ del tutto evidente che questi enti rappresentano la grande maggioranza degli enti non commerciali. Il trattamento fiscale riservato a questi enti può essere sintetizzato in questo modo, anche se un po’ sommariamente: l’attività resa in conformità alle finalità istituzionali a favore dei propri associati e partecipanti, non è considerata attività commerciale, salvo alcune eccezioni. Ripetiamo che tale affermazione è approssimativa in quanto , in realtà, alcune attività sono presunte dalla legge in maniera assoluta e sempre di natura commerciale anche se rese a favore dei propri associati; tuttavia, salvo le eccezioni sopra ricordate , non vi è dubbio che tali enti, all’interno della categoria degli enti non commerciali, godono di una disciplina particolare. LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. Tra gli enti di tipo associativo una ulteriore particolarità riguarda le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute con decreto del Ministero degli Interni. Infatti queste associazioni godono di una ulteriore disciplina maggiormente agevolativa rispetto alle altre associazione. Per questo tipo di associazioni infatti, alcune attività -che per gli altri enti sono considerata attività sempre commerciali- possono essere considerate non commerciali, semprechè ovviamente siano rese a propri associati. Ci riferiamo in particolare modo alla somministrazione di alimenti e bevande e all’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, che se effettuate da enti non commerciali diversi dalle associazioni di promozione sociale, sono considerate sempre e comunque attività commerciali. 223 Non entriamo nel merito della disciplina di queste attività, ricordiamo solo che comunque essere associazione di promozione sociale riconosciuta è condizione necessaria, ma non ancora sufficiente per poter considerare queste attività come non commerciali. LE ONLUS. Con decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 2 gennaio 1998, parte prima, supplemento ordinario, sono state istituite, come noto anche le Organizzazioni Non Lucrative di utilità sociale, in sigla Onlus. In pratica si tratta di un gruppo particolare di enti non commerciali, che per caratteristiche soggettive ed oggettive, sono ritenuti meritevoli di particolari e più forti agevolazioni fiscali. Al tempo stesso, per detti soggetti sono previsti adempimenti ed oneri più complessi ed articolati ed un sistema di controlli più profondo. La disciplina relativa alle onlus è una disciplina che per il momento ha natura esclusivamente e solamente di carattere tributario. Si tratta quindi di una serie tipizzata di soggetti, ma solo dal punto di vista fiscale, poiché la normativa generale civilistica è rimasta in tutto e per tutto inalterata. Tale meccanismo, se da una parte ha probabilmente anticipato i tempi di una necessaria riforma fiscale del settore non profit, dall’altra rende più complessa l’applicazione concreta della normativa, in quanto una normativa comune di carattere fiscale si applica, o può applicarsi, a soggetti civilisticamente anche molto diversi tra loro Anche per questo motivo, a differenza di quanto avvenuto nella prima parte del decreto legislativo, la tecnica normativa in materia di onlus è mista: in parte si è disposto una serie di articoli speciali dedicati alle onlus, senza quindi modificare la normativa generale, in parte si è andati nelle singole fonti normative , prevedendo specifiche modifiche riservate ai soli soggetti agevolati fiscalmente. I possibili soggetti. I soggetti che possono essere onlus, sono in linea generale un po’ tutti i soggetti classici del terzo settore. Resta ovviamente inteso che appartenere ad una delle fattispecie normative sotto indicate è condizione necessaria, ma di per sé affatto sufficiente per potersi qualificare come onlus, essendo necessarie oltre a ciò, anche altre condizioni essenziali in assenza delle quali il requisito complessivo non è raggiunto. Possono quindi in astratto qualificarsi come organizzazioni non lucrative: Associazioni, con o senza personalità giuridica; Fondazioni; Comitati; Società cooperative; Enti privati, con o senza personalità giuridica; Viceversa, alcuni altri soggetti, indipendentemente da ogni altra considerazione, non possono mai essere qualificate onlus. In questo caso evidentemente, la forma di questi soggetti è ritenuta dal legislatore incompatibile strutturalmente e funzionalmente alla qualifica di organizzazione di solidarietà sociale. Questi soggetti sono: Tutte le società commerciali diverse dalla cooperative; Gli enti pubblici; Le fondazioni bancarie di cui alla legge 218/1990; 224 Partiti e movimenti politici; Organizzazioni sindacali, di categoria e dei datori di lavoro; Alcuni soggetti, invece , sono qualificati come organismi di solidarietà sociale dalla stessa legge e sono quindi considerati automaticamente Onlus. In questo caso il legislatore evidentemente, in rispetto anche della legge di delegazione ( L. 23 dicembre 1996 n. 662 comma 188) che conteneva esplicitamente tale previsione, ha effettuato una ragionamento inverso: il possedere determinati comporta ‘di diritto’ la qualifica di onlus, ritenendo evidentemente la disciplina onlus, assorbita da quella specifica dei settori. Il comma 8 dell’art 10 del decreto in esame stabilisce infatti che sono ‘in ogni caso’ organizzazioni non lucrative: Gli enti di volontariato iscritti ai registri regionali in base alla legge quadro 266/91; Ricordiamo che questi organismi sono generalmente associazioni non riconosciute, ma non necessariamente solo associazioni; infatti, anche la legge quadro, come detto, non vincola necessariamente l’ente di volontariato aduna forma particolare ; Le organizzazioni non governative riconosciute tali, in base alla legge 49/87; Le cooperative sociale di cui alla legge 381/91. E’ bene sottolineare sin d’ora, che il ricordato comma 8 dell’articolo 10 testualmente afferma che tale riconoscimento automatico ( per gli elencati soggetti) avviene “nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità “ Sotto il profilo semplicemente formale, altra questione è quella relativa alle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 6972/1890, che presentano una problematica specifica: è noto infatti che alcune di loro sono iscritte ai registri regionali in base alla legge 266/91 quali enti riconosciuti di volontariato e quindi in quanto tali soggetti qualificati automaticamente Onlus. Al tempo stesso, tuttavia, abbiamo, come detto, la norma che esclude gli enti pubblici dalla possibilità di rivestire tale qualifica, per cui può nascere una apparente contraddizione della norma. Si ritiene tuttavia, che il divieto per le Ipab debba considerarsi la norma prevalente, nel senso che in questo caso la qualifica di ente di volontariato non è in grado di sanare la situazione. Il divieto dovuto alla forma di ente pubblico si deve quindi ritenere ‘vincente’. I SETTORI DI ATTIVITA L’articolo 10 del decreto in esame elenca tassativamente i settori di attività tipici delle onlus. Essi sono: 1.Assistenza sociale e sociosanitaria; 2.Assistenza sanitaria; 3.beneficenza; 4. Istruzione ; 5. Formazione; 6. Sport dilettantistico; 7. Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico di cui alla legge n. 1089/1939, comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR N. 1409/1963; 8. Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività abituale di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani , speciali e pericolosi di cui al decr. Legsl. 22/1997, 9. Promozione della cultura e dell’arte; 10. Tutela dei diritti; 11. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta da fondazioni o da esse affidate a università , enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente , in ambiti e con modalità da definire con appositi regolamento governativo . 225 Il settore di attività è quindi il primo requisito necessario , anche se non sufficiente, per poter godere della qualifica in oggetto. Occorre ovviamente una duplice condizione in proposito e cioè sia che il settore di attività risulti chiaramente dal contenuto dello statuto e che poi ciò corrisponda alla attività effettivamente e realmente svolta dall’ente. E’ altresì possibile e probabile che alcuni soggetti operino contemporaneamente in più ambiti, specialmente se contigui ed affini, come per esempio il settore sanitario, sociosanitario e di beneficenza. L’individuazione del settore di attività deve avvenire in base a parametri oggettivi. Per alcuni settori, l’individuazione obiettiva è facilitata dalla legislazione inerente la materia stessa. A titolo di esempio, la tutela dell’handicap effettuata da enti non profit è regolata dalla legge 104/92, per cui le associazioni che operano in base a tale disposto possono agevolmente individuare il proprio settore. E’ altresì vero che l’elenco degli undici settori di attività non è esaustivo di tutti i campi di intervento del non profit, per esempio per il volontariato. Sul punto tuttavia interviene con alcuni passi decisivi la stessa relazione Ministeriale al decreto. In merito alla mancata previsione del settore della protezione civile , settore disciplinato dalla legge 996/70 e dal successivo DPR 66/81, la relazione testualmente afferma che “ si è ritenuto superfluo annoverare espressamente fra le onlus le organizzazioni che praticano il volontariato di protezione civile , come invece proposto dalla commissione parlamentare , trattandosi di soggetti normalmente iscritti ai registri del volontariato istituiti dalle regioni ai sensi della legge 266 del 1991 e , come tali considerati in ogni caso onlus in virtù del disposto del comma 8 dell’articolo 10 in esame”. In altri termini, una associazione di volontariato iscritta ai registri, ancorché svolgente una attività non rientrante nell’elenco delle attività tipiche, è comunque e sempre Organizzazione di utilità sociale. L’affermazione è rilevante non solo perché risolve in modo esaustivo la questione specifica, ma anche e soprattutto perché sottintende una interpretazione chiara e poco equivocabile della clausola di automaticità prevista per il volontariato iscritto in base alla legge 266, cosi come per glia ltri soggetti di diritto. Il comma 2 del commentato articolo 10 contiene tuttavia una rilevante distinzione tra gli elencati settori di attività: alcuni sono infatti considerati sempre di solidarietà sociale, mentre altri sono tali solo se rivolte a beneficio di determinati soggetti che si trovino in condizione di particolare svantaggio. In altri termini il legislatore ha considerato che per alcune attività la qualificazione solidaristica è insita ed oggettivamente contenuta nell'attività stessa ( si pensi alla beneficenza), per altre tale scopo è perseguito indirettamente a causa della indivisibilità del risultato che finisce per andare necessariamente a beneficio di una collettività e non di singoli ( si pensi alla tutela del patrimonio storico o ambientale) , mentre per altre ancora il fine solidaristico esiste solo a condizione che siano rivolte a soggetti in situazione di svantaggio ( è il caso dell’assistenza sanitaria, che se rivolta a soggetti non svantaggiati non ha evidentemente finalità solidaristiche). Naturalmente niente toglie che tra i soggetti svantaggiati vi siano anche gli stessi associati o soci dell’ente Onlus,(comma 3 dell’articolo 10 ) giacchè se la condizione di associato non deve portare ingiustificati vantaggi, nemmeno deve essere privativa di servizi. I settori riconosciuti sempre di utilità sociale sono in sostanza: a) Assistenza sociale e socio sanitaria; b) La beneficenza; c) La tutela del patrimonio artistico; d) La tutela della natura. I settori di attività considerati di solidarietà sociale solo se rivolti a determinati soggetti sono invece: a) L’assistenza sanitaria; 226 b) L’istruzione; c) La formazione; d) Lo sport; e) La cultura; f) La tutela dei diritti. Per effetto del disposto del secondo comma dell’articolo 10, per potersi qualificare come attività di solidarietà è necessario che le prestazioni relative a questo secondo gruppo di attività,siano rese a favore di: a) Persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) Componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. La norma è di particolare importanza in quanto la situazione di svantaggio del destinatario della prestazione è condizione essenziale e determinante affinché l’ente possa qualificarsi come Onlus e l’attività goda dei relativi benefici fiscali. La disposizione di legge introduce un parametro, quello di svantaggio, tutt’altro che oggettivo e pacifico, ben potendosi argomentare in modo articolato su tutte le questioni poste. Allo stato attuale, si ritiene che l’ente debba ancorare tale parametro a condizioni il più possibile oggettive e indiscutibili, magari predeterminando i parametri di identificazione, se possibile addirittura nel proprio statuto o almeno in regolamento interno richiamato dallo statuto stesso. Così per esempio , le situazioni di svantaggio economico possono essere individuate con parametri patrimoniali e reddituali al di sotto dei quali le prestazioni sono effettuate a condizioni di particolare favore; ancora, le condizioni di svantaggio fisico possono essere individuate attraverso un elenco esemplificativo di patologie note alla scienza medica, tali da rendere i soggetti del tutto o in parte inabili al lavoro; cosa simile deve dirsi per gli altri ambiti di svantaggio, quello psichico, sociale o familiare. E’ inoltre necessario che la Onlus sia sempre in grado di fornire la prova di dette prestazione e quindi dei destinatari di esse. Ciò ovviamente sia ai fini della individuazione delle attività istituzionali, sia ai fini del possesso di uno dei requisiti fondamentali per la qualificazione di Onlus stessa. La distinzione che l’articolo 10 contiene tra i vari settori è di evidente e chiara rilevanza, con conseguenze pratiche piuttosto gravi: mentre alcuni settori di attività rientreranno sempre nel regime agevolato, altri vi rientrano solo alla rigida condizione già detta. Sul punto era intervenuta con precisione anche la Commissione parlamentare, la quale in sede di parere favorevole aveva suggerito di formalizzare in modo più chiaro la differenza, distinguendo anche formalmente tra settori di ‘solidarietà sociale’ (quelli agevolati indipendentemente dall’indagine sulle caratteristiche soggettive del beneficiario) e settori di ‘utilità sociale’ ( i restanti). Questa distinzione anche formale, che di fatto esiste nella portata concreta della norma, non è recepita dal tenore letterale dell’articolo 10 , che usa un meccanismo in parte diverso per concretizzare la differenza. Anziché formalizzare la distinzione si è preferito inserire il comma 4 che introduce una presunzione assoluta di solidarietà per alcuni settori, indipendentemente da ulteriori indagini di merito. I SOGGETTI SVANTAGGIATI Sul fondamentale concetto di soggetto svantaggiato è intervenuta la prima circolare esplicativa del Ministero delle Finanze, la n. 168/E del 26.06.1998. Con tale documento si è cercato di definire in maniera più precisa i requisiti di svantaggio. In primo luogo si tenta di dare una definizione generale parlando di ‘condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti , a situazioni di devianza , di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale’ (paragrafo 1.4. circolare ministeriale). 227 E’ quindi evidente che la situazione di svantaggio deve avere la caratteristica della ‘gravità’, nel senso della sua obiettiva capacità di ridurre sensibilmente le opportunità sociali del soggetto. La citata circolare contiene poi anche un elenco, non tassativo ma semplicemente esemplificativo di condizioni soggettive presunte tali; così possono per esempio ritenersi soggetti svantaggiati: - disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; - tossicodipendenti; - alcolisti; - indigenti; - anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; - minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; - profughi; - immigrati non abbienti. E’ chiaro tuttavia come anche in questo modo l’individuazione non sia del tutto pacifica , poiché anche queste definizioni possono avere margini di discrezionalità e opinabilità: aiuteranno nel caso, dove presenti, le singole normative: per esempio dichiarazioni di indigenza delle autorità competenti, trattamenti alternativi previsti dalla legislazione in materia di tossico dipendenze, certificazioni mediche e così via. A titolo di esempio, per la individuazione dello stato di tossicodipendenza si potrà fare riferimento a criteri, tipologie di sostanze usate e quantità stabilite dai decreti del Ministero della Sanità, oppure riferirsi a soggetti membri di strutture autorizzate alla riabilitazione ed al reinserimento di tali soggetti, quali per esempio gli ‘enti ausiliari’ di cui all’art. 92 della Legge 26 giugno 1990 n.162. Resta solo da sottolineare la importanza determinante di una corretta qualificazione di questi soggetti: essa infatti è condizione necessaria per distinguere in primo luogo tra attività istituzionali e attività connesse,( almeno in alcuni settori), ma anche e soprattutto, per poter addirittura qualificare l’ente come onlus oppure no. Bisogna ancora sottolineare quindi che per i settori ritenuti di utilità sociale solo a condizione che le prestazioni siano rese a tali soggetti, l’applicazione della disciplina onlus resta assai problematica, da valutare con grande attenzione e in qualche caso di obiettivamente difficile applicazione. Alcuni settori ‘speciali’ Bisogna poi richiamare l’attenzione sul fatto che alcuni settori sopra indicati sono disciplinati in maniera parzialmente autonoma, ancorando il beneficio anche ad altre condizioni oltre a quelle sopra descritte. Tali ulteriori parametri sono indicati dal comma 4 dell’articolo in commento. Cosi per esempio la tutela e promozione delle cose di interesse artistico è ancorata ai beni di cui alla legge 1089 del 1 giugno 89 e a quelli elencati nel DPR 30 settembre 1963 n. 1409. Per l’attività di tutela ambientale invece bisogna escludere l’attività abituale di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi indicati dal Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997. Anche l’attività di ricerca scientifica deve essere svolto da fondazioni e deve rivestire il carattere di ‘particolare interesse’ in ambiti e secondo modalità che saranno definiti con successivo decreto ministeriale. Da ultimo poi le attività di promozione della cultura e dell’arte, affinché possano essere qualificate di solidarietà devono godere di “apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello stato”. Sul punto si deve sottolineare che, se da una parte l’espressione ‘apporti economici’ è assai ampia e comprensiva di qualsiasi provento economico ( contributo, convenzione ecc.), la seconda espressione esclude che contributi da parte di amministrazioni diverse da quella centrale ( esempio comuni, provincie) possano qualificare l’attività come attività solidaristica. 228 La circolare Mistero delle finanze nr. 168/E del 26.06.98, ha poi precisato su indicazione del Ministero dei beni Culturali, che i soggetti che possono avvalersi del regime onlus dovrebbero essere quelli che godono di apporti economici in base ad alcune disposizioni specifiche: 1. legge 17.10.1996 n. 534, Norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali; 2. legge 15.10.1990 n. 418 festival dei due Mondi; 3. legge 1.12.1997 n. 420 Fond. Rossini festival- Fond. Ravenna Manifestazioni; 4. legge 26.07.1984 n. 414 società di cultura la Biennale di Venezia . Il provvedimento citato al n. 1 appare assai ampio, anche se la lettera della norma parlava genericamente di apporti economici. L’elenco deve intendersi provvisorio, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte di altre amministrazioni diverse dal Ministero dei beni Culturali, preposte alla erogazione di fondi e contributi al settore artistico e culturale, in quanto la lettera della legge parla genericamente di amministrazione diretta centrale dello stato. Anche questa normativa, apparentemente assai semplice può tuttavia creare qualche problema: è noto infatti che in molti casi i contributi dell’amministrazione diretta centrale dello stato vengono erogati in periodi talvolta anche molto distanti dal momento in cui è stata effettuata la domanda e che la certezza del contributo la si può avere solo al momento della effettiva erogazione. Si presentano quindi gravi problemi per taluni organismi culturali che avendo presentato domanda di contributo in un esercizio, si trovassero per qualsivoglia motivo a non percepire effettivamente tale contributo, magari avendo la certezza del diniego solo a distanza di tempo. Resta poi inteso , come del resto precisato dalla stessa circolare che qualora l’attività culturale fosse rivolta prevalentemente a soggetti in condizioni di svantaggio, tale attività sarebbe perfettamente compatibile con il regime onlus. L’intento del legislatore appare piuttosto evidente. Vista la difficoltà di valutazione della valenza solidaristica di tali attività, nonché la obiettiva contiguità con attività commerciali pure, la natura solidaristica è individuata non già attraverso i destinatari delle prestazioni, ma attraverso la sussistenza di altre condizioni, sopra richiamate. I REQUISITI FORMALI DEGLI STATUTI. Oltre alla tassativa indicazione del settore di attività, in qualche caso ancorato a parametri di individuazione dei soggetti beneficiari, è altresì condizione essenziale che gli statuti delle Onlus contengano alcune altre clausole essenziali ai fini della loro qualificazione, sempre elencati dal medesimo articolo 10. L’insieme di queste clausole, in generale non particolarmente innovative rispetto alla generalità del cosiddetto terzo settore , tendono nel loro complesso a due obiettivi sostanziali: il primo tende a salvaguardare almeno entro certi limiti la ‘purezza’ della Organizzazione Non Lucrativa come ente non commerciale ed alla effettività del rapporto associativo ove esistente; il secondo è un obiettivo di trasparenza e di tutela dei terzi in senso generale. Vediamo le singole clausole indicate e richieste: b) esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche: E’ quindi opportuno che tale intento sia esplicitamente menzionato e che non sia solo ricavabile dalle finalità generali dell’associazione Ovviamente tale asserzione non può essere in contrasto né con la situazione effettivamente e di fatto svolta , né con altre finalità o attività dichiarate in atto, che devono avere tutte obiettiva natura solidaristica. In altri termini, come meglio diremo poi, non è possibile prevedere attività che non abbiano oggettivamente tale natura, almeno nel senso inteso dalla legge. 229 c) divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse: Si tratta appunto della esplicita previsione di quanto sopra appena detto, nel senso che il perseguimento ‘esclusivo’ di attività solidaristiche, implica necessariamente e conseguentemente il divieto di svolgere attività diverse da quelle che hanno tale requisito. Tale divieto deve però essere esplicitato nello statuto e tale esplicitazione rende evidentemente non compatibili espressioni generali, talvolta presenti nei patti associativi, tese a considerare possibile ogni attività che ‘anche indirettamente si possa ritenere utile o opportuna per l’ ente.’ Resta inteso ovviamente che la Onlus ben può operare in più di un settore, purchè tutti compresi nell’elenco dell’articolo 10. In sostanza, la onlus non può svolgere altra attività che non quella prevista dallo statuto e contemporaneamente prevista dall’art. 10. La clausola in commento tuttavia è interessante soprattutto perché, come ben si può leggere, tale divieto di svolgere altre attività non è assoluto, ma ammette la importante eccezione delle attività connesse, pur se entro determinati limiti e a precise condizioni. La purezza non commerciale della Organizzazione Non Lucrativa, non è quindi assoluta e rigida, ma ammette importante eccezione di carattere relativo. L’eccezione è di carattere relativo nel senso che poiché i limiti quantitativi sono rappresentati dalla prevalenza o meno dell’attività istituzionale, nonché da una percentuale tra attività connesse e spese complessive dell’ente , variano da ente a ente in ragione della rispettiva attività svolta. Il divieto assoluto e rigido di svolgere anche minimamente attività diverse è parso al legislatore, e giustamente, eccessivamente oneroso e penalizzante per le Onlus, che non avrebbero avuto quindi altra forma di finanziamento che non la propria attività istituzionale . Tale impostazione, se da una parte avrebbe salvaguardato fino al limite massimo la purezza non commerciale della organizzazione Non Lucrativa, dall’altro si sarebbe tradotto in un risvolto penalizzante per le Onlus, in direzione opposta alla stessa legge di delegazione. Sul punto si ritiene inoltre che mentre le attività istituzionali devono essere tassativamente e dettagliatamente elencate, la individuazione delle attività connesse non sia necessaria , essendo sufficiente la dizione richiamata dalla norma. E’ invece chiaro che le attività connesse effettivamente svolte devono avere tale requisito, giacchè se così non fosse ci troveremmo di fronte non solo ad una attività commerciale, ma anche al venire meno di un presupposto essenziale per la qualificazione di onlus, con il venire meno di tutto il regime speciale e non solo di un aspetto di esso. d) divieto di distribuire , anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. La presente clausola statutaria non ha caratteristiche particolarmente nuove, essendo generalmente prevista , in modo più o meno chiaro, in praticamente tutti gli statuti degli enti non commerciali. La norma semmai regola in maniera più rigorosa e dettagliata tale divieto, estendendolo oltre che agli utili e agli avanzi dei gestione anche a fondi, riserve e capitale dell’ente. Con tali espressioni, che tendono in pratica ad abbracciare tutti gli aspetti della patrimonializzazione sia contabile sia economica degli enti, si rende impossibile qualsiasi fuoriuscita economica da parte della Onlus stessa. 230 L’impossibilità di distribuire in qualsiasi modo utili e patrimonio dell’ente è uno degli elementi, anche se non il solo, di distinzione tra soggetti profit e non profit: il vincolo di destinazione è quindi elemento essenziale per la qualificazione di ogni ente non commerciale. Il successivo comma 6 del commentato articolo 10, contiene poi una serie di presunzioni assolute di distribuzione indiretta di utili o avanzi. Vengono individuate infatti cinque comportamenti patologici che , oltre ad altri non elencati, sono sempre considerati distribuzione di utili, senza possibilità di prova contraria e a prescindere da ogni altro esame di merito. Queste manifestazioni di distribuzione di utili sono rappresentate da: 1. cessione di beni e prestazioni di servizi rese a soci, associati o partecipanti, fondatori o componenti degli organi dell’ ente a coloro che ne facciano comunque parte o che operino per l’ente ai loro parenti entro il terzo grado agli affini entro il secondo, nonché alle società da questi soggetti direttamente o anche indirettamente controllate effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Questa regola ammette tuttavia eccezioni: per i settori della tutela delle cose artistiche e della tutela della natura e dell’ambiente è possibile accordare benefici ai propri associati e partecipanti nonché ai soggetto che effettuano erogazioni liberali, aventi significato onorifico e valore economico modico. Il disposto tende evidentemente ad evitare che la distribuzione di utili avvenga facendo pagare sottocosto beni e servizi resi ai soggetti sopra indicati in ragione della loro qualifica. Ovviamente la norma non vieta in assoluto che l’ente ceda o presti eccezionalmente servizi sotto costo; vieta solo che tale fatto avvenga a favore di determinati soggetti che non devono trarre vantaggio dalla loro natura. Può essere persino superfluo, ma occorre richiamare l’attenzione sulla disposizione in commento, poiché è frequente che invece lo status di associato sia accompagnato da più o meno modesti vantaggi, che tendono appunto a giustificare tale posizione. 2. L’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che senza valide ragioni economiche siano superiori al loro valore normale: Un altro modo esattamente uguale e contrario per distribuire utili, sarebbe quello di pagare a terzi beni e servizi ad un prezzo più alto del loro valore intrinseco, facendo quindi uscire dall’ente maggiori risorse economiche del necessario. Anche in questo caso la natura della norma è evidente, anche se il concetto di valore normale può risultare tutt’altro che pacifico. Il valore normale è quello mediamente praticato in condizioni di concorrenza, per cui eventuali sovraprezzi devono essere giustificati da obiettive ragioni economiche quali per esempio possono essere quelle di dover ricorrere ad una prestazione altamente specialistica e quindi in condizioni di non perfezione della concorrenza. Sul punto poi la relazione ministeriale a decreto ricorda che non è stata accolta la proposta della Commissione Parlamentare tesa a prevedere il divieto di pagare compenso superiori al 20 % delle tariffe professionali, poiché tale divieto è già compreso nella norma più astratta e generale qui prevista. 3. Corresponsione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso previsto dalle tariffe dei revisori contabili per il presidente del collegio sindacale della società per azioni. Come ben si può comprendere la norma non considera distribuzione indiretta di utili il pagamento ai componenti degli organi di controllo ed amministrativi di compensi per le loro funzioni, ma pone solo dei limiti in verità assai ampi. 231 E’ quindi consentito retribuire i componenti degli organi entro i limiti sopra indicati, in ragione proprio della loro funzione. Il legislatore in considerazione del fatto che la gestione delle Organizzazioni Non Lucrative comporta senza dubbio dispendio di tempo, alta responsabilità nonché professionalità sempre maggiore, ha ritenuto non ostativo con le finalità solidaristiche il fatto che i componenti degli organi sociali percepiscano compensi per la loro attività. Tale divieto sarebbe infatti risultato penalizzante per le onlus , per la tutela degli interessi dei loro appartenenti e quindi in ultima analisi anche per la esternalità delle prestazioni. Occorre semmai ricordare che tale divieto resta per le associazioni di volontariato iscritte ai registri regionali in base alla legge 266/1991, secondo la quale le cariche sociali devono essere oltre che democratiche, anche gratuite. Tale requisito è infatti uno dei più rilevanti che caratterizza il volontariato rispetto al terzo settore. 4. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari autorizzati di interessi passivi in dipendenza di prestiti di ogni specie superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; la Onlus può ovviamente investire in forme remunerative la propria liquidità, ma ciò deve avvenire verso istituti bancari o comunque intermediari finanziari autorizzati. Se l’operazione avviene verso terzi, la norma pone un ragionevole limite, nel senso che è considerata distribuzione indiretta di utili remunerare i terzi finanziatori un tasso superiore di 4 punti percentuali rispetto al tasso ufficiale di sconto. E’ quindi resa impossibile o comunque fortemente limitata una eventuale manovra tesa a distribuire in questo modo risorse dell’ente. 5.La corresponsione a lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento gli importi previsti dai contratti collettivi di lavoro. Valgono in sostanza le considerazioni già svolte: la norma tende ad evitare entro certi limiti, che attraverso il pagamento di compensi per lavoro dipendente superiori alle retribuzioni contrattuali, si effettui una distribuzione indiretta. e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. Si tratta in buona sostanza di una ripetizione e specificazione del divieto di distribuire utili. Le risorse economiche derivanti dallo svolgimento dell’attività devono restare dentro l’ente e impiegate per le finalità dello stesso. Tali utili di gestione godono di agevolazioni fiscali rilevanti, ma tale vantaggio è riconosciuto in considerazione del loro ulteriore impiego a finalità di utilità sociale. E’ opportuna semmai la specificazione che tali avanzi possono indifferentemente essere impiegati sia per le attività istituzionali che per quelle connesse; l’ente può quindi ben finanziari tali attività con gli avanzi complessivi dell’ente. E’ necessario tuttavia che ogni operazione sia collegata almeno indirettamente con le finalità solidaristiche: la manutenzione di un immobile, l’ammodernamento di attrezzature, l’acquisto di beni deve avere in ultima ipotesi questo oggettivo riscontro. f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione , in caso di scioglimento per qualsiasi causa , ad altre onlus o a fini di pubblica utilità,s entito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Il divieto di distribuire avanzi, utili o comunque capitale dell’ente permane quindi anche in fase finale della vita dell’ente stesso e cioè in fase di liquidazione. Anzi, una vera e propria fase di liquidazione non sussiste nemmeno, in quanto il patrimonio deve restare tale. Semmai è possibile 232 che tale patrimonio venga tradotto in denaro, con congruo e corrispondente ammontare e tale denaro sia devoluto nei modi stabiliti dalla legge La norma non è nuova in assoluto ( si pensi alla legge sul volontariato), ma così formulata può presentare controversi aspetti. Il patrimonio dell’ente è stato accumulato anche grazie alle rilevanti agevolazioni fiscali previste dalla legge, per cui la finalità solidaristica deve permanere anche in caso di estinzione dell’ente. Ci si domanda in sostanza se per ‘scioglimento della onlus’ si deve anche intendere la semplice perdita di uno dei requisiti legali per qualificarsi tali, con la conseguenza della decadenza dai benefici fiscali, ma anche la sopravvivenza come ente non commerciale ordinario oppure se la norma si riferisca a una vera e propria estinzione del soggetto giuridico nel suo insieme . E’ chiaro che nella prima ipotesi la scelta di entrare nel regime deve essere valutata con ancora maggiore attenzione di quanto non debba già avvenire. g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Anche questo obbligo non rappresenta una novità assoluta per la maggioranza degli statuti. E’ utile che gli accordi statutari regolino almeno in parte tale obbligo nel senso di prevedere per esempio modalità e termini di approvazione. La norma in esame deve quindi essere opportunamente coordinata con l’articolo 25 del medesimo decreto, che. modificando l’art. 20 del DPR 600 del 29 settembre 1973, prevede che la onlus rediga entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il bilancio o rendiconto consuntivo . Il termine riveste anche importanza ai fini del termine della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, prevista entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio anche se si deve notare che il termine sopra indicato è relativo alla redazione del rendiconto e non alla sua approvazione. Tale espressione deriva probabilmente dal fatto che essendo la norma di carattere generale, si rivolge anche a quelle Onlus che costituite in forme diverse dall’associazione ( per esempio la fondazione9 potrebbero non avere una vera e propria procedura di approvazione del bilancio. h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Si deve intendere che la clausola in esame si applica esclusivamente a quelle Onlus costituite sotto la forma giuridica della associazione e non in altre forme perfettamente compatibili con lo ‘status’ di onlus. La norma tende a verificare l’effettività del rapporto associativo, salvaguardando la democraticità della struttura e la sua effettività. Anche questa disposizione si qualifica come onere, non come obbligo, nel senso che il carattere democratico deve sussistere per poter godere dei benefici. Dal tenore della legge si può desumere che rimane compatibile la qualifica di Onlus con la previsione statutaria, spesso presente in molti accordi, di diverse categorie di soci. Tuttavia, per tutte le categorie di soci (fondatori, sostenitori ecc.) deve essere almeno previsto il diritto di voto in due momenti fondamentali della vita associativa: la costituzione e la modifica dei patti associativi; la nomina delle cariche associative nei vari organi. Non è pertanto ammissibile escludere categorie di associati dal diritto di voto su questi argomenti . Poiché inoltre la prima parte della clausola statutaria prevede una ‘disciplina uniforme del rapporto associativo’ si ritiene che in generale diversità di trattamento tra categorie e gruppi di soci non sia in 233 generale ammissibile, almeno che non siano obiettivamente giustificati da condizioni oggettive di utilità. Occorre poi che lo statuto escluda in modo esplicito e palese la temporaneità del vincolo associativo; l’intento antielusivo della norma è palese e simile a quello usato del resto per tutti gli enti non commerciali. Si vuole evitare che lo status di associato sia acquisto esclusivamente e transitoriamente per usufruire, magari in forma agevolata, di prestazioni da parte dell’ente. Ovviamente niente può garantire che l’associato partecipi effettivamente e in modo continuativo alla vita dell’ente: la norma chiede soltanto che comunque tutti gli associati siano almeno messi in grado di poterlo fare, almeno in via potenziale e di diritto. i) l’uso della denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”. E’ una norma ispirata prevalentemente alla tutela e garanzia dei terzi, anche se tale qualificazione non può che essere gradita all’ente stesso. E’ dubbio se tale norma comporti una modifica della denominazione dell’ente , con la relativa aggiunta. Alla lettera infatti si impone un uso obbligatorio, non anche una denominazione obbligatoria. Si deve ritenere, come del resto specificato dalla citata circolare in materia di onlus, che la modifica non riguardi anche i soggetti che si qualificano Onlus per effetto automatico di legge e quindi per esempio le associazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui alla legge 266 e le cooperative sociali di cui alla L, 381/91. E’ poi evidente che almeno l’acronimo deve essere usato in ogni comunicazione esterna e quindi in ogni segno distintivo, compreso carta intestata, ricevute ecc. ATTIVITA ISTITUZIONALI ATTIVITA CONNESSE Il comma 5 dell’articolo 10 cerca di definire in maniera più precisa le attività connesse, cioè quelle sole attività diverse da quelle istituzionali, consentite alle Organizzazioni non lucrative per il disposto del primo comma del medesimo articolo. Come già in parte detto, il disposto consente alle onlus di svolgere, oltre le attività istituzionali e quindi principali, anche altre attività che possono servire da finanziamento e sostentamento dell’organizzazione non lucrativa. Per le attività connesse non esiste quindi alcun vincolo di destinazione nel senso che possono essere rivolte a tutti, indipendentemente da situazioni di svantaggio indicate invece per una parte delle attività istituzionali. Tuttavia, tali attività subiscono altri e diversi limiti altrettanto importanti e determinanti. In primo luogo tali attività non devono essere comunque prevalenti rispetto a quelle istituzionali, come esplicitamente recita il medesimo comma 5. E’ chiaro infatti che le attività solidaristiche e cioè istituzionali devono essere maggioritarie rispetto a quelle connesse. Il secondo importante limite è anch’esso di carattere quantitativo: i proventi delle attività connesse non devono superare il 66% delle spese complessive dell’organizzazione. In altri termini queste attività possono coprire, al massimo, il 66 per cento delle spese complessive dell' ente stesso, dovendo il resto pervenire dall’attività istituzionale. Questo limite, teoricamente assai semplice e verificabile, pone tuttavia almeno allo stato attuale alcuni problemi. In primo luogo si chiede un confronto tra proventi di attività connesse e spese dell’ente. Ci si deve chiedere in altri termini se il termine ‘spese’ deve essere inteso nel suo senso letterale o se si deve 234 intendere in senso di costo. In pratica cioè , è dubbio se un costo di competenza dell’esercizio ma non materialmente pagato possa o meno rientrare nel computo del calcolo. Ma l’aspetto più controverso rimane ad oggi quello della definizione di ‘connessione’. Infatti le attività connesse devono avere oggettiva analogia con quelle istituzionali, essere cioè operazione di integrazione, miglioramento e perfezionamento di quelle istituzionale. In pratica si tratta di normali attività commerciali, rivolte alla generalità dei terzi verso pagamento di corrispettivi specifici, possibili solo a certe condizioni da parte delle Onlus. Sul punto, la relazione ministeriale parla di “ operazioni di completamento o di migliore fruibilità delle attività istituzionali , quali, per esempio, la vendita di depliant o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione”. Occorre quindi un vincolo di collegamento obiettivo e strutturale con le attività statutarie istituzionali. Ovviamente il problema più delicato si pone per quei settori di attività che rivestono la qualifica solidaristica solo se rivolti a determinati soggetti, mentre meno forte è il problema per quei settori che possono indifferentemente rivolgersi a tutti. Ed infatti il comma cinque del citato articolo espressamente prevede che si considerino connesse le attività svolte nei settori dell’assistenza sanitaria, istruzione, formazione sport dilettantistico promozione della cultura e dell’arte, nonché dei diritti civili, anche in assenza delle richieste condizioni di vincolo di destinazione, nonché più in generale quelle attività “ accessorie per natura” a quelle istituzionali statutarie. Si può quindi affermare che mentre per le Onlus operanti in settori valutati solidaristici solo a condizione che siano rivolte a particolari categorie di soggetti, le attività connesse possono essere rappresentate dalle medesime attività questa volta rivolte a tutti, nonché da altre attività strettamente collegate alle prime, rivolte sempre a tutti, per le Onlus che operano in settori di attività valutati solidaristici sempre, le attività connesse sono solo attività strettamente collegate alle prime, che non si differenziano quindi per la loro destinazione, bensì per il loro contenuto oggettivo. Così, a mero titolo di esempio per il,settore sanitario, è possibile considerare attività connessa l’attività di prestazione sanitarie a terzi non svantaggiati, purchè ovviamente nei limiti sopra detti. Ancora, si ritiene compatibile con la natura di Onlus attività di raccolta pubblicitaria da parte di associazione sportiva dilettantistica, oppure l’organizzazione di corsi a pagamento rivolti a terzi, purché sempre l’attività sportiva istituzionale sia rivolta prevalentemente a soggetti svantaggiati. Per il settore della beneficenza, può considerarsi legittima una attività tesa a reperire fondi da destinare a scopi benefici, purché limitata ai parametri sopra indicati. E’ appena il caso di sottolineare che lo svolgimento di attività non connesse è vietato alle Onlus e quindi il superamento dei sopra elencati limiti, sia quantitativi sia qualitativi ha il grave effetto di far perdere la qualifica di Organizzazione Non lucrativa. E la perdita della qualificazione di onlus, non si limita all’effetto pur rilevante di rendere non più applicabili le agevolazione fiscali, ma può avere anche gravi conseguenze in ordina alla destinazione del patrimonio. Se infatti si deve intendere che la perdita della qualifica di onlus, è una causa di scioglimento della stessa, si pone il problema della devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità. ( lettera f articolo 10 comma 1 decreto leg. 460/97) Che la questione della distinzione tra attività istituzionali, direttamente connesse ed accessorie sia tutt’altro che pacifica, lo dimostra il fatto che anche la Commissione Parlamentare sulle deleghe tributarie, richiamava l’attenzione sul punto, suggerendo addirittura la necessita di una distinzione effettuata in base a decreto ministeriale . Se da una parte appare difficile riuscire al delimitare il campo con fonte normativa secondaria, data l’eterogeneità del ‘terzo settore’ è anche vero che per il momento appare insufficiente il dettato della normativa primaria per poter serenamente distinguere tra settori e all’interno di ogni settore. 235 Quello che appare chiaro ad oggi è che risulta difficile pensare alle attività direttamente connesse come attività commerciali del tutto diverse ed autonome rispetto alla attività istituzionale e questo anche nella perfetta convinzioni che tali attività servano per finanziare l’attività propria della onlus. Si deve trattare quindi di prestazioni analoghe e contigue a quelle istituzionali che si concretizzano in una effettuazione più ampia e generale della medesima attività o quanto meno del medesimo settore. Sulla questione è intervenuta anche la già citata circolare ministeriale n. 168/E, che in pratica riepiloga la distinzione in due gruppi di attività connesse: 1 attività analoghe a quelle istituzionali; 1. attività accessorie per natura quelle istituzionali. Per il primo gruppo non si presentano gravi problemi: in pratica si tratta di quelle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nell’ambito delle attività dell’assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, rese a soggetti non svantaggiati. Si tratta solo di rispettare i requisiti quantitativi e i limiti indicati dalla legge. Problematica risulta invece la corretta individuazione del secondo gruppo, del tutto atipico e generale. Per queste attività la citata circolare parla di ‘ attività strutturalmente funzionali sotto l’aspetto materiale a quelle istituzionali’ , tese al reperimento di fondi che tuttavia non può rappresentare ‘ un’autonoma attività, ma deve svolgersi nel contesto dell’attività istituzionale e in stretta connessione con quest’ultima’. Si tratta, come ben si può capire, di una interpretazione piuttosto restrittiva , che tende a salvaguardare una volontà del legislatore di fare delle onlus una categoria speciale di enti non commerciali quasi puri. Per quanto quindi questo secondo gruppo di attività connesse per natura, non sia tipicizzato dalla legge, e quindi teoricamente assai ampio, si deve ritenere che analogamente a quanto detto per il primo gruppo di attività connesse, debba trattarsi di una attività molto simile, contigua ed analoga a quella istituzionale. E’ solo il caso di ricordare che lo svolgimento di una attività non connessa, anche in limiti molto modesti, è in grado di far perdere la qualifica di organizzazione non lucrativa all’ente. E’ opportuno poi sottolineare una ulteriore differenza tra attività istituzionale e attività connesse: infatti il nuovo art 111 ter del testo unico delle imposte dirette,( introdotto dal decreto legislativo onlus) mentre considera ‘non commerciali’ le prime , si limita ad escludere dalla base imponibile le seconde. Nel primo caso cioè si toglie per effetto di legge uno dei presupposti per la tassazione, mentre nel secondo caso si introduce una esenzione soggettiva riservata alle Onlus. Se gli effetti sono simili, cioè la non assoggettabilità di entrambe le categorie di attività ad imposizione diretta, sotto il profilo formale vi è una rilevante differenza. Mentre le attività istituzionali non soccombono agli obblighi fiscali di tenuta di scritture, le seconde, essendo intrinsicamente commerciali, ancorché non imponibili, sottostanno agli obblighi di tenuta di scritture contabili fiscalmente rilevanti. La questione è specificamente affrontata dal successivo articolo 25 del decreto 460, che introducendo l’articolo 20 bis al DPR 600 del 29 settembre 1973, regola il regime di tenuta delle scritture contabili delle Onlus. La lettera b) del citato articolo 25 ribadisce infatti tale concetto, cioè la necessità di scritture fiscali per le attività connesse. LE ONLUS DI DIRITTO 236 Come già detto alcuni soggetti sono considerati automaticamente e sempre organizzazioni non lucrative indipendentemente dal possesso di altri requisiti, già sopra indicati. Nel rispetto della stessa legge di delegazione, il comma 8 del solito articolo 10 dispone che siano considerati tali in ogni caso e nel rispetto della loro struttura e finalità : gli organismi di volontariato di cui alla legge 266/91 iscritti nei registri regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano; le organizzazioni Non Governative riconosciute idonee in base alla legge 26 febbraio 1987 n. 49; le cooperative sociali di cui alla legge 381 del 8 novembre 1991. In questo caso evidentemente il legislatore, sia delegato che delegante, ha effettuato un ragionamento diverso. Per questi soggetti non è né il settore di attività, né le modalità di svolgimento delle stesse, né il possesso di altri requisiti formali o sostanziali che qualifica l’ente come solidaristico, bensì la sua forma originaria, cioè la sua natura soggettiva. Il possesso dei requisiti legali previsti per essere qualificati come soggetto di volontariato, per esempio, è ritenuto sufficiente al possesso dei requisiti di onlus, in quanto evidentemente si ritiene che i primi comprendano e per certi aspetti superino i secondi. Considerazione analoga vale per cooperativa sociali e organizzazioni non governative. Come ricorda la già citata relazione ministeriale, tale principio e criterio direttivo trava fondamento non del decreto delegato, ma nella legge di delegazione , per cui ogni diversa previsione, così come ogni diversa lettura, avrebbe rappresentato un evidente e per certi aspetti clamoroso eccesso di delega. Questa previsione di automaticità ha notevoli conseguenze sia di ordine pratico che sostanziale. In primo luogo, poiché la norma esplicitamente prevede che questo organismi siano onlus “ nel rispetto della loro struttura e finalità”, essi non devono procedere alla eventuale integrazione e modifica dei propri statuti o patti tra aderenti, cosa che invece devono fare gli altri organismi qualora i propri statuti non prevedano già le clausole sopra esaminate. Per questi soggetti non è necessaria nemmeno la modifica statutaria di cui alla lettera i) del primo comma art. 10, relativa all’uso nella denominazione della espressione per intero o in sigla di onlus. In questo senso la circ. min. 168/E datata 26.06.98 è stata ulteriormente chiara ed esplicita sul punto, per la verità già sufficientemente chiaro. E’ di tutta evidenza che niente viete che questi organismi, in altre comunicazioni al pubblico, ( corrispondenza, segni distintivi ecc.) usi, legittimamente tale qualificazione che certamente gli spetta per effetto automatico di legge. La seconda rilevante conseguenza è che i soggetti onlus automatici non devono evidentemente adempiere alla comunicazione prevista invece dall’articolo 11 per gli altri soggetti. Su tale questione è intervenuto anche il ministero delle finanze che nelle istruzione specifica chiaramente tale concetto, piuttosto implicito per la verità già nella normativa generale. Anche la sopra citata circolare ribadisce ulteriormente tale concetto. Ma la terza e più importante conseguenze è quella che, per i soggetti onlus di diritto, non si applicano nemmeno gli altri limiti previsti dall’articolo 10. Per quanto il punto necessiti di ulteriore chiarimento, la relazione ministeriale al decreto onlus testualmente afferma che i benefici spettano “ senza necessità di dover previamente modificare la loro struttura organizzativa e funzionale , né di dover rispettare i requisiti richiesti nell’articolo 1 per la generalità delle Onlus. Il tenore letterale della legge di delega ha impedito di accogliere il suggerimento della Commissione parlamentare , tendente a consentire l’ingresso delle organizzazioni in argomento nel sistema delle Onlus, subordinatamente al rispetto dei requisiti predetti.” L’affermazione è, come si può vedere, molto chiara e netta, senza grandi margini di dubbio: l’iscrizione nei registri di volontariato in base alla legge quadro, l’essere cooperativa sociale o organizzazione non governativa in base alle rispettive legge, è condizione sufficiente per poter essere qualificati “in ogni caso” onlus. 237 Il problema che si pone in merito è relativo al fatto che gli organismi di diritto possono operare e generalmente lo fanno, anche in settori diversi da quelli indicati dal decreto legislativo in esame. Volontariato e cooperazione sociale, quest’ultima addirittura per disposizione di legge, ben possono operare in settori diversi da quelli ai quali sono vincolate la generalità delle organizzazioni non lucrative, ma ciò è una evidente volontà della legge. La questione è senza dubbio delicata perché comporta conseguenze pratiche piuttosto contrastanti con le finalità generali della legge. Essa comporta poi un problema pratico di vasta portata in ordina alla impossibile distinzione tra attività istituzionali e connesse, in quanto non essendoci la norma che individua il settore, manca anche la disposizione che fissa il criterio di distinzione: così per queste attività eventualmente svolte, non è possibile individuare la istituzionalità sulla base dell’indagine delle condizioni soggettive dei beneficiari. E’ legittimo ritenere che se il soggetto onlus ‘di diritto’, svolge quindi anche una attività non rientrante nell’elenco di cui al decreto onlus, né legittimamente qualificabile come attività direttamente connessa, tale attività sia compatibile con lo statu s di onlus, ma debba essere ovviamente trattata fiscalmente in modo ordinario, cioè sottoponendola a tassazione secondo disciplina ordinaria. In concreto, il problema si pose soprattutto per le organizzazioni di volontariato, in quanto le cooperative sociali, per quanto onlus, non godono della agevolazione ai fini delle imposte dirette. L’articolo 12 decreto 460/97 infatti esclude tali soggetti dal beneficio. ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. LA LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. La legge 11 agosto 1991 n. 266 nota come ‘legge quadro sul volontariato’ è una legge che è andata a regolare i rapporti tra associazioni di volontariato e Stato sotto molteplici aspetti, tra i quali in maniera non completa ma tuttavia significativa, anche quelli di carattere fiscale. Si tratta forse del primo provvedimento legislativo che riconosce e formalizza le associazioni di volontariato, ne regola alcuni aspetti, impone obblighi e attribuisce benefici. Tale normativa ha solo in parte risolto e disciplinato gli aspetti fiscali degli enti di volontariato, né poteva essere altrimenti: vi è un indubbio collegamento sia funzionale che pratico tra legge quadro del 1991 e nuovo decreto Onlus, che presenta aspetti rilevanti e talvolta assai complessi, che devono essere ben approfonditi. In questa sede ci limitiamo ad una breve illustrazione degli aspetti fiscali della legge 266 del 1991 e delle relative problematiche, senza ignorare del tutto quei collegamenti di carattere generale che un esame del genere comporta. Per effetto della clausola di automaticità la legge del 91 trova quindi una nuova e ritrovata importanza, almeno sotto il profilo fiscale. E' noto che il possesso dei requisiti per qualificarsi ente di volontariato comporta anche il possesso dei requisiti per essere qualificati ONLUS. LE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMBITO SOGGETTIVO. Secondo la legge quadro per associazione di volontariato deve intendersi ‘ogni organismo’ che avvalendosi dell’opera prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dei volontari persegua esclusivamente fini di solidarietà. ( art 2 e 3 ). In primo luogo occorre ricordare come dalla lettera della norma sia evidente che la forma giuridica è giustamente irrilevante ai fini della qualifica di associazione di volontariato. 238 Resta ovviamente inteso, come si è notato sin dalla introduzione della legge, che le società commerciali, per la loro natura intrinseca, non possono essere riconosciute come associazioni di volontariato. Più controversa è la questione se le società cooperative, in modo particolare le cooperative sociali di cui alla legge 381 del 1991 possano assumere tale qualifica. La questione è ancora aperta e piuttosto controversa, anche se a nostro parere le cooperative non possono assumere la qualifica di associazioni di volontariato secondo la legge 266 del 91. A nostro parere osta a questa soluzione e in modo determinante il fatto che all’interno delle cooperative è prevista la figura di soci lavoratori retribuiti. Del resto, come già detto precedentemente, questa sembra l’opinione del Ministero delle finanze che con la citata risoluzione 6 giugno 1994 protocollo 12-0011, ha escluso, con tali argomentazioni, che le cooperative possano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge in esame. Requisiti per godere dei benefici fiscali. L’iscrizione ai registri regionali. La prima condizione essenziale per poter godere dei benefici fiscali è l’iscrizione nei registri del volontariato tenuti dalle regioni e dalle provincie autonome ( art. 6 ). L’iscrizione è tuttavia un diritto per le associazioni che hanno i requisiti di cui all’art. 3 In primo luogo, l’attività deve essere svolta prevalentemente dalle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Tuttavia l’art. 3 comma 4° della stessa legge ammette la possibilità che l’associazione possa avvalersi di lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo ‘’ nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta ‘’. Si ritiene che sia un limite piuttosto ampio e flessibile; la prevalenza o meno del lavoro volontario dovrebbe essere valutata in base per esempio del numero delle persone retribuite , delle ore effettivamente lavorate, della natura della prestazione. L’ATTO COSTITUTIVO E I PATTI TRA GLI ADERENTI. Anche l’atto costitutivo deve possedere alcuni requisiti affinché possa sorgere legittimamente il diritto all’iscrizione nei registri regionali. Ciò naturalmente fermo restando la libertà di associazione e il rispetto delle altre norme specifiche del Codice Civile in materia di associazioni. REQUISITI FORMALI DEGLI STATUTI. 1. ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO Deve essere espressamente prevista l’assenza dello scopo di lucro. E’ cioè necessario che tale affermazione sia resa esplicita nello statuto, con affermazioni del tipo ‘ l’associazione non ha scopo di lucro, nemmeno indiretto’ o equivalente. Non sembra che sul punto possano esistere problemi. Tale requisito è generalmente presente in ogni atto costitutivo di qualsiasi ente non commerciale ordinario, e non rappresenta quindi una specificità per il volontariato. 2. CARETTERE DEMOCRATICO DELL’ASSOCIAZIONE 239 Sempre l’art. 3 impone la democraticità delle struttura. Anche su questo punto non sembra che possano sorgere particolari problemi, giacché la maggioranza delle associazioni già risponde largamente a questa richiesta. Riteniamo che questo requisito sia assolto già dalla previsione di una assemblea generale dei soci che abbia le normali competenze di qualsiasi organo assembleare; primo fra tutti il diritto di voto assicurato ad ogni iscritto. L’assemblea dovrà quindi riunirsi almeno una volta l’anno, per l’approvazione dei bilanci e dei rendiconti. Come si vedrà, anche questo requisito viene ripreso dalla normativa del decreto 460/97, sia per le Onlus che per gli enti non commerciali ordinari, in modo più organico e preciso di quanto non faccia la legge 266/91. La legge quadro del 1991 è semmai sul punto più generica dell'attuale normativa limitandosi a fissare genericamente tale principio; il nuovo decreto invece fissa con maggiore puntualità alcuni requisiti minimi per poter considerare la struttura democratica. E' comunque chiaro che il diritto di voto deve essere riconosciuto a tutti gli associati su tutte le questioni interne dell'associazione, non ritenendo compatibile con il carattere democratico alcuna esclusione o limitazione di tale fondamentale diritto. 3. ELETTIVITA E GRATUITA DELLE CARICHE. Occorre che le cariche associative ( Presidente, Direttore, sindaci revisori), siano elettive e gratuite. Occorre cioè che non esistano cariche di diritto o rinnovi automatici. Occorre inoltre a nostro avviso che le cariche abbiano scadenza periodica ragionevole e che l’assemblea eserciti effettivamente il suo potere-dovere di rinnovarle. A ben guardare si tratta di una ulteriore specificazione del carattere democratico che l'ente deve avere, essendo evidentemente inammissibile una carica di fonte non democratica e quindi elettiva. La gratuità di queste stesse cariche è poi in linea con la filosofia della legge quadro: chi ha cariche associative non può essere retribuito in alcun modo, per cui la possibilità di assumere personale dipendente o lavoratori autonomi, esclude che possa trattarsi di persone che ricoprono cariche associative. La gratuità delle cariche è quindi una rilevante specificità del volontariato, che distingue e qualifica tali enti in modo del tutto diverso da qualsiasi altro soggetto non commerciale, comprese le stesse organizzazioni non lucrative. E' infatti noto che per le Onlus non vale il principio della gratuità delle cariche , che possono essere quindi retribuite, anche se la nuova legge pone solo dei limiti massimi di compenso, oltre il quale si presume una distribuzione di utili. Naturalmente anche a questi soggetti spetta comunque il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’associazione, nei modi e nelle forme stabilite dalla disciplina fiscale. 3. GRATUITA DELLE PRESTAZIONI. Requisito fondamentale è poi che le prestazioni prevalenti siano volontarie, cioè che l’attività svolta si basi prevalentemente sulle prestazioni rese dai volontari, salva la possibilità prevista e già ricordata di potersi avvalere di collaboratori, dipendenti o indipendenti, retribuiti. Anche ai volontari spetta comunque il diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio della loro attività. E’ opportuno che anche questi elementi siano esplicitati nell’atto costitutivo. Questo parametro non è sempre agevole da individuare. Riteniamo che quando ci si avvalga di persone retribuite per lo svolgimento di mansioni altamente specializzate, non facilmente sostituibili da qualsiasi soggetto, tali prestazioni siano largamente compatibili con lo ‘status’ di associazione di volontariato. Evidentemente, invece, sussistono limiti, in caso di mansioni ordinarie, 240 istituzionale e ripetitive. In questo caso la prevalenza del lavoro gratuito e volontario deve prevalere rispetto a quello retribuito, in qualsiasi modo. Come è evidente anche questa rappresenta una assoluta specificità del volontariato, anche se la genericità della norma che si limita a fissare il principio generale , non sempre ha reso chiaramente applicabile il concetto. Si ritiene che in queste due ultime specificità trovi fondamento sia generale che giuridico, la clausola di automaticità che qualifica automaticamente le organizzazioni di volontariato iscritte come organismi non lucrativi di utilità sociale, indipendentemente dal rispetto degli altri requisiti, necessari invece per la generalità delle altre organizzazioni 4. CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI. L’atto costitutivo deve prevedere i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti. Riteniamo che per soddisfare questo requisito sia sufficiente che vengano fissati criteri abbastanza oggettivi e non completamente discrezionali di entrata e di uscita; in genere è corretto un riferimento alla adesione allo scopo associativo, alla condivisione delle finalità istituzionali e all’impegno a prestare la propria opera in favore dell’associazione. E’ poi legittimo prevedere cause di incompatibilità e quindi di esclusione, purché non siano rimesse al mero arbitrio degli organi associativi. 5. OBBLIGHI E DIRITTI. Devono essere elencati e resi palesi obblighi e diritti degli associati; è evidente che in modo particolare deve essere previsto il diritto di voto, a nostro parere senza limitazione alcuna. Si tratta di fissare regole minime di convivenza , nonché di togliere ogni potere discrezionale e arbitrario agli organi direttivi. La norma tende a specificare il carattere democratico dell'ente e, come vedremo, è anche questa norma che nella sostanza sarà ripresa dal nuovo decreto Onlus: essa tende a rendere effettivo il rapporto associativo, nonché a rendere effettivo lo status di associato. 6. LIQUIDAZIONE FINALE. Il comma 5° dell’ art. 5 poi prevede che in tutti i casi di scioglimento della associazione, una volta esaurita la fase di liquidazione , i beni che residuano devono essere devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in settore identico o analogo. La norma non è in verità chiarissima perché avere esaurito la fase di liquidazione significa tecnicamente aver esaurito e liquidato tutto il patrimonio; in ogni modo è opportuno che anche questo obbligo trovi esplicitazione nello statuto. A nostro parere il carattere sostanziale della norma va ritrovato nel fatto che il divieto di divisione degli utili deve essere rispettato anche in questa fase finale, nel senso che non è ammissibile, suddividere il patrimonio eventualmente residuale tra gli associati. Come per molte altre, anche questa norma sarà ripresa, non a caso, dal decreto delegato Onlus: quando il patrimonio dell'ente è costituito e accantonato anche in considerazioni di agevolazioni fiscali, la sua devoluzione non può che essere a fini di pubblica utilità. 7. OBBLIGO DI BILANCIO 241 Lo stesso art. 3 della legge quadro richiede che lo statuto preveda l’obbligo del bilancio ‘’ dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti ‘’. L’obbligo di bilancio è quindi chiaramente previsto dalla legge sul volontariato. Bisogna chiarire bene che questo obbligo è del tutto diverso, autonomo ed indipendente dall’eventuale obbligo di bilancio fiscale previsto per quelle associazioni, anche non di volontariato inteso nel senso della legge 266, che abbiano scelto o siano obbligate alla contabilità ordinaria. Il bilancio di cui stiamo trattando in questa sede è in primo luogo un bilancio complessivo, istituzionale dell’ente, al quale sono quindi tenute anche quelle associazioni iscritte nei registri regionali che eventualmente non svolgessero alcuna attività commerciale. In secondo luogo, poiché questo non è un bilancio fiscale, esso non è soggetto né alle formalità né ai criteri di formazione di quello. Per questo motivo non è affatto detto che sia tenuto secondo le regole della partita doppia , ben potendo essere tenuto secondo le norme della contabilità pubblica ( bilancio di cassa e di competenza). Il requisito richiesto dal comma 3 dell’art. 3 della legge quadro è solo quello che dal bilancio devono comunque risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti , cosa che dovrebbe evidentemente risultare da qualsiasi bilancio comunque tenuto. Tale vincolo non risulta quindi affatto aggiuntivo, ma dovrebbe essere compreso in qualsiasi bilancio redatto con criteri di verità. Naturalmente deve intendersi che quello indicato è il contenuto minimo che comunque deve risultare in bilancio, oltre ovviamente tutto il resto. E’ chiaro tuttavia che prevedere l’obbligo di bilancio significa anche prevedere a monte un minimo di tenuta di contabilità. Per assolvere a questo tipo di bilancio tuttavia può essere sufficiente anche una contabilità elementare , più o meno complessa, a seconda della effettiva struttura dell’associazione. In ordine poi alle modalità di approvazione conviene sottolineare due fatti. In primo luogo il bilancio deve passare dalla approvazione dell’assemblea degli associati e non ovviamente di altro organo; secondariamente dovrà essere previsto un termine entro il quale si deve procedere alla sua approvazione. E’ bene sottolineare che questo termine può influire anche sul termine di presentazione della dichiarazione dei redditi su modello 760, che scade come detto entro un mese dalla approvazione del bilancio, per cui è utile prevede un congruo termine dalla chiusura dell’esercizio. Dal punto di vista concreto poi, l’obbligo della redazione del bilancio incombe agli amministratori, i quali possono anche delegarlo a soggetti specializzati, restandone tuttavia responsabili personalmente sotto ogni profilo. Rapporto e coordinamento tra discipline. La disciplina del volontariato, regolata come noto dalla legge 266/91, si trova quindi dall’entrata in vigore del decreto n.460/97, intersecata e coordinata con la disciplina onlus. Infatti sempre il comma 8 dell’articolo 10 del decreto onlus prevede che siano comunque fatte salve le previsioni di maggior favore relative ai tre organismi considerati di diritto onlus ( associazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non governative) previste dalle relative leggi istitutive, che quindi restano perfettamente in vigore. La ‘clausola di salvaguardia’ tutela quindi le rispettive specificità e la disciplina delle organizzazioni non lucrative supera la normativa specifica senza tuttavia cancellarla. Da questo sistema, che dal punto di vista teorico appare assai chiaro ed apprezzabile, sorgono tuttavia alcune problematiche di carattere pratico piuttosto complesse. Vediamo allora in sintesi in 242 tentare un coordinamento tra l’articolo 8 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e la disciplina del decreto 460/97. E’ bene tuttavia chiarire sin da ora che il disposto del comma 8 dell’articolo 10 non pone alcune alternatività tra le due discipline, per cui non si pone il problema di quale scegliere. Il decreto legislativo sulle onlus, si limita ad introdurre nuove norme, specificando semplicemente che restano in vigore le precedente disposte specificamente per alcune tipologie. La clausola di automaticità ‘impone’ un beneficio fiscale e non può in nessun caso trasformarsi né esplicitamente né implicitamente in conseguenze negative. Scegliere una agevolazione fiscale ai fini delle imposte dirette in base al decreto 460/97, non impedisce affatto a nostro avviso di applicare una diversa agevolazione prevista dalla legge 266/91 o viceversa. Disciplina IVA. Il secondo comma dell’art. 8 L.266/91 esclude dal campo di applicazione dell’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dagli organismi di volontariato iscritti ai registri regionali di cui alla medesima legge. In pratica la norma toglie il presupposto di imposta alle operazioni attive effettuate dalle organizzazioni di volontariato, che quindi effettuano operazioni non già esenti, bensì fuori campo applicazione IVA. La norma come noto, rappresenta solo in parte un vantaggio, poiché in questo modo l’ente di volontariato finisce per essere a tutti gli effetti un contribuente finale ai fini IVA, sopportandone per intero il costo in sede di acquisto di beni e servizi. In pratica, poiché l’ente di volontariato non ha IVA a debito sulle operazioni attive, non può detrarre IVA sugli acquisti, nemmeno su quelli di carattere commerciale. La disciplina IVA delle organizzazioni non lucrative invece è in sostanza regolata dagli articoli 3 e 4 del DPR 26 ottobre 1973 n. 633, cosi come modificati dall’articolo 14 del decreto 460/97. Tale disciplina, in sintesi, assai simile a quella prevista per gli enti non commerciali ordinari prevede una distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale, attività quest’ultima normalmente assoggettabile ad IVA, almeno che il tipo di attività non sia considerata esente da IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/ 1973. Da questa considerazione ne deriva che talvolta potrebbe risultare più conveniente l’applicazione della disciplina ordinaria IVA piuttosto che quella prevista dall’art. 8 della legge quadro sul volontariato. La disciplina ordinaria infatti, prevedendo operazioni imponibili, ammette entro i limiti e con le modalità della normale disciplina 00IVA, la detrazione dell’ IVA assolta a monte sugli acquisti di carattere commerciale, a condizione che sia tenuta una contabilità separata ai fini IVA. In pratica l’ente iscritto a i registri del volontariato in base alla legge quadro del 1991, ha possibilità di scegliere se applicare la relativa disciplina IVA, e quindi non essere soggetto di imposta IVA, oppure se applicare la disciplina del nuovo decreto e quindi essere soggetto passivo IVA. La circ. min. 26.06.1998 n. 168/E, nell’affrontare la tematica generale del coordinamento tra le due discipline , ha puntualizzato due aspetti: in primo luogo la scelta non si configura dal punto di vista tecnico come opzione e quindi nessuna comunicazione all’erario deve essere fatto sul punto. Si tratta quindi di un comportamento di fatto che l’ente deve seguire sotto ogni profilo sia sostanziale che formale. Secondariamente la circolare precisa che il regime deve essere unitario, nel senso che la scelta deve essere seguita per tutte le operazioni che il soggetto svolge durante l’anno , rilevanti ai fini IVA. In altri termini, non è possibile alternare operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 legge 266/91 e operazioni imponibili IVA ai sensi decr, lgs. 460/97: o si sceglie un sistema o si sceglie l’altro. 243 La precisazione, per quanto opportuna, arriva tuttavia in un periodo di imposta già in corso e nel quale le organizzazioni di volontariato avevano probabilmente già effettuato determinate operazioni. In sintesi quindi la disciplina IVA degli enti iscritti in base alla legge quadro sul volontariato può così sintetizzarsi: 1. Operazioni fuori campo IVA ai sensi art. 8 legge 266/91: l’ente non deve avere partita IVA, non ha adempimenti dichiarativi, scritture contabili , non detrae IVA assolta sugli acquisti. 2. Operazioni imponibili IVA ai sensi del dpr 633/72: l’ente è soggetto passivi IVA, tiene scritture contabili IVA, effettua dichiarazione annuale, compie operazioni imponibili, non imponibili e/o esenti, detrae IVA pagata sugli acquisti nei limiti e nelle modalità stabilite dalla legge. Questione tipica per il regime iva degli organismi di volontariato iscritti, è poi se l’alternatività dei regimi IVA si pone per tutte le attività di questi organismi oppure se tale alternatività si pone per gruppi di attività. In altri termini è lecito chiedersi se un ente che svolge molteplici attività, per esempio assistenza sociale e formazione, debba scegliere un unico regime per entrambe le attività, oppure possa decidere di considerare una attività esclusa ai sensi dell’art. 8 legge quadro ed una attività imponibile ai sensi del decreto 633. Mentre infatti il paragrafo 5.2 della citata circolare 168/E del 26.06.1998, parla in un primo memento di mantenimento della scelta ‘per tutte le operazioni che il soggetto svolge nell’anno solare’, nell’esempio fatto poche righe oltre si parla di medesimo regime per le medesime attività. Poiché tra l’altro tale regime alternativo non è disposto dalla legge, ma dalla interpretazione posta dalla citata circolare, si propende per ritenere che tale regime alternativo si ponga per gruppi di stesse attività, ma non per l’insieme delle attività svolte. Così se un ente di volontariato decide di effettuare le prestazioni di formazione in regime di esclusione ai sensi della legge 266/91 dovrà effettuare , per un intero periodo di imposta IVA, tutte le operazioni di formazione in tale regime, mentre potrà effettuare operazioni diverse in regime di imponibilità, ancorchè esenti. Resta ovviamente inteso che tale comportamento implica un coerente atteggiamento in sede di gestione dell’IVA assolta sugli acquisti, nel senso che l’imposta pagata sugli acquisti relativi ad operazioni gestite in regime di esclusione IVA, risulterà imposta non ammessa in detrazione secondo la discipline generale del decreto IVA e quindi l’ente dovrà gestire una contabilità ai fini iva di tipo separato. Se invece l’ente di volontariato decide di svolgere tutta l’attività in base al più volte ricordato disposto dell’articolo 8 legge 266/91, allora perde le caratteristiche di soggetto passivo di imposta e come del resto già chiarito dalla circolare nr. 3 del 1992, non dovrà sottostare nemmeno agli obblighi formali degli altri soggetti, quali tenuta discritture dichiarazioni ecc. E’ chiaro quindi che nel calcolo di convenienza tra i due sistemi tutti gli elementi devono essere considerati. Disciplina imposte dirette. Sempre in base all’articolo 8 della legge quadro 266, per gli organismi di volontariato non si considerano imponibili ai fini delle imposizione diretta le attività commerciali marginali cosi come definite dal successivo D.M. 25.5.1995. . Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attivita` commerciali e produttive marginali le seguenti attivita`: 244 a) attivita` di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarieta` svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato; b) attivita` di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreche` la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; d) attivita` di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; e) attivita` di prestazione di servizi rese in conformita` alle finalita` istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 19806, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. . Le attivita` devono essere svolte: a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991; b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita` sul mercato, quali l'uso di pubblicita` dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa. …… Si tratta quindi di una agevolazione fiscale limitata a questo gruppo di attività che servono da finanziamento e sostentamento dell’ente. Anche le organizzazioni non lucrative godono di una doppia agevolazione ai fini delle imposte dirette: in primo luogo l’attività istituzionale statutaria nei settori indicati dall’articolo 10 e alle condizioni ivi previsti, non si considera attività commerciale; secondariamente le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, (purché non prevalenti le prime ed entro il limite del 66 per cento delle spese complessive) non concorrono a formare la base imponibile. ( articolo 12 comma 1 e 2 decreto 460). Come ben si può comprendere l’agevolazione prevista per le Onlus ha carattere più generale rispetto alla precedente, abbracciando in pratica tutte le attività possibili per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La previsione normativa si concretizza quindi in una più ampia previsione di esenzione, che mira ad abbracciare tutta l’attività istituzionale e non solo le limitate e poco rilevanti attività commerciali marginali. A differenza di quanto avviene per la disciplina IVA, in questo caso nessuna alternatività si pone tra le due agevolazioni, che ben possono coesistere. A ben guardare i due concetti non sono affatto lontani: il concetto di attività connesse, almeno quelle ‘per natura’, non è lontano da quello di attività commerciali marginali usato dalla legge sul volontariato; semmai è più ampio e soprattutto atipico, non formalizzato da norma giuridica. Nessun particolare problema si pone per quegli organismi di volontariato che operano in settori ritenuti sempre di solidarietà sociale, vedendo tali enti allargarsi la sfera di esenzione a tutta l’attività istituzionale, cosa che prima non necessariamente era. Qualche problema di interpretazione si pone per quei settori ritenuti di solidarietà solo a condizione che i soggetti destinatari versino in condizioni di svantaggio. Sembra tuttavia che la portata letterale della clausola che rende onlus sempre questi organismi, superi la distinzione, ritenendo quindi sempre tale attività esonerata da imposta diretta. Il delicato problema che si pone a questo riguardo semmai, anche se non nuovo, ma reso attualissimo dall’entrata in vigore della nuova disciplina è cosa accade a quelle organizzazioni di volontariato che effettuano anche attività diverse e maggiori di quelle marginali, che qualora 245 abbiano anche carattere istituzionale esulano dalla sfera tassativamente indicata dai settori dell’articolo 10. Se0condo una autorevole dottrina , formata da diversi commentatori si ritiene che la associazioni di volontariato non possano svolgere attività commerciale se non marginale. L’argomentazione di fondo si base sull’assunto della tassatività dell’elenco contenuto nell’articolo 5 della legge 266/91, che, dettagliando le risorse degli enti di volontariato, prevede, tra le altre, le attività commerciali marginali, ma non altre attività commerciali. Lo svolgimento di una attività commerciale pura, quindi, ancorchè di carattere istituzionale e ai soli fini di finanziamento dell’ente sarebbe radicalmente e irrimediabilmente incompatibile con lo ‘status’ di associazione di volontariato. Una tesi contraria, e soprattutto una pratica assai diffusa almeno sino ad oggi, sostiene invece che una attività commerciale pura sia perfettamente compatibile con la natura di organismo di volontariato, così come concepito dalla legge del 1991, così come del resto per ogni altro ente non commerciale. Solo che non godrebbe di agevolazione fiscale. Tecnicamente questa teoria è suffragata da due rilevanti argomentazioni: in primo luogo, sotto un profilo generale non è consentito ‘presumere’ un divieto, che deve essere esplicito ; cosa che tra l’altro, è invece nella nuova legislazione delle onlus, dove esplicitamente si richiede che gli statuti prevedano il divieto di svolgere altre attività oltre quelle istituzionali e connesse; in secondo luogo il successivo articolo 9 della legge sul volontariato esplicitamente prevede che agli organismi di volontariato si applichi la normativa generale in materia di imposte dirette. Difficile sostenere che il richiamo riguardi solo gli eventuali redditi diversi da quelli di impresa ( di fabbricati, di capitale ecc.) perché anche in questo caso occorrerebbe presumere una norma non esplicitata. Da tutto ciò ne può evidentemente derivare che una associazione di volontariato potrà svolgere l’attività istituzionale tipica della Onlus, con abbinate attività connesse, godendo della agevolazione prevista dall’articolo 12 del decreto onlus; potrà svolgere le attività marginale come definite dal decreto relativo, godendo della agevolazione prevista stavolta dall’articolo 8 della legge 266; e in ultimo anche una vera e propria attività commerciale, per la quale ovviamente non godrà di alcuna agevolazione fiscale. Per quanto questa interpretazione debba essere suffragata ufficialmente dall’amministrazione finanziaria, essa sembra essere la logica conseguenza di una interpretazione corretta del termine ‘in ogni caso’ e ‘nel rispetto della struttura’, contenuti nella clausola di automaticità dell’articolo 10. La tesi opposta a questa è quella che considererebbe tutta l’attività della onlus automatica non imponibile ai fini irpeg. In altri termini , la previsione dell’articolo 12 decr. Lgs 460/97, introduttivo del nuovo art 111 ter al testo unico delle imposte sul reddito, abbraccerebbe tutta l’ attività dell’ente non essendo ammissibile che una onlus, anche se automatica possa avere attività imponibile qualificabile come reddito di impresa. Per quando l’ipotesi in esame sia limitata a casi probabilmente limitati e comunque ‘anomali’ rispetto alla generalità degli enti iscritti nei registri del volontariato, la possibilità di considerare ogni e qualsiasi attività delle associazioni di volontariato non imponibili ai fini irpeg, risulta per quanto sostenibile, piuttosto prematura. Altri tributi. Per quanto riguarda invece altre imposte, tasse e tributi in generale, possiamo affermare che in parte le norme della legge quadro e del decreto onlus, tendono a coincidere in parte no; dove non coincidono affermiamo che in linea generale le previsioni esentative del decreto 460/97, sono quasi sempre più ampie. 246 Imposta di registro. La previsione esentativa prevista dall’articolo 8 della legge quadro risulta, per gli enti di volontariato, più ampia, sia in termini economici sia in termini di presupposto. Dispone infatti la normativa sul volontariato che sono esenti da imposta di registro gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato. Con risoluzione ministeriale 6 giugno 1994, prot. 8 -–16, in verità non isolata, il Ministero delle finanze ha precisato che nella previsione esonerativa ‘’possono ricomprendersi anche i trasferimenti immobiliari’’, a condizione che l’ente dichiari in atto la connessione dell’acquisto alla propria attività solidaristica. In tal modo la previsione legale diventa più favorevole di quella prevista dall’articolo 22 del decreto 460, che invece sottopone alla imposta fissa di 250.000 lire gli atti di trasferimento di beni immobili a favore della Onlus. Per effetto della clausola di ‘miglio favore’ gli enti di volontariato iscritti ai registri regionali possono quindi continuare a chiedere la esenzione in base alla normativa precedente. Bollo. Le due previsioni, quella dell’articolo 8 legge 266 e quella dell’articolo 17 decreto Onlus, tendono a coincidere nel senso dell’esenzione dal bollo per gli atti costitutivi e connessi alla propria attività. Semmai, bisogna segnalare una maggiore ed opportuna specificazione da parte della normativa più recente. Inoltre la legge quadro sul volontariato esigeva un vincolo tra atto e attività istituzionale che la nuova disposizione non richiede, trattandosi anche in questo caso di una agevolazione soggettiva. Successioni e donazioni. Anche in questo caso il confronto è tra articolo 8 legge 266/91 e art 19 decreto legislativo 460/97. Non nuova quindi per il volontariato nemmeno questa agevolazione. Le due norme hanno infatti una identica efficacia . Per la loro esclusiva natura fiscale sia la prima che la più recente lasciano tuttavia aperti i noti problemi di accettazione di eredità e donazioni per gli organismi non provvisti di personalità giuridica. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO. Problemi oltremodo delicati si pongono nell’ipotesi che l’ente venisse ad essere cancellato dal registro regionale del volontariato previsto dalla legge 266 del 1991, per perdita di uno o più requisiti previsti dalla legge. E’ evidente infatti che così come l’iscrizione ha l’effetto di qualificare automaticamente l’ente come onlus, la sua cancellazione avrebbe al pari l’effetto automatico di far perdere automaticamente tale qualifica. Tale effetto prevede delle conseguenze assai gravi ed in particolare quella prevista dalla lettera f) dell’art 10 decreto onlus che impone la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ‘per qualunque causa’ a fini di pubblica utilità o utilità sociale. Allo stato attuale della normativa , stante la portata letterale della norma, sembra difficile prevedere ipotesi diverse da quella indicata nel senso che la perdita della qualifica di ente di volontariato comporterebbe automaticamente la necessita di devoluzione del patrimonio. Analoga norma del resto è prevista dalla stessa legge quadro sul volontariato. 247 Tuttavia , come chiarito dalle stesse circolari, qualora l’ente subisca la cancellazione dal registro del volontariato abbia sempre la possibilità di qualificarsi come onlus non automatica, se e in quanto ne ricorrano i presupposti. In questa ipotesi si applicherà ovviamente la piena disciplina valida per la generalità delle onlus e cioè la necessità di adeguare lo statuto secondo le disposizioni di legge, la necessità di effettuare la comunicazione all’anagrafe tributaria, la necessità di rispettare tutti gli altri limiti previsti dalla normativa. 248 Legge 460/97 Decreto Legislativo recante: disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) Sezione I Modifiche alla disciplian degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto Articolo 1 (Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l’oggetto esclusivo o principale di attività) 1. Nel testo unico delle imposte sul redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 87, il comma 4 sono sostituiti dal seguenti: “4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. 4-bis. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica si applica in ogni caso agli enti non residenti.” Articolo 2 (Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività) 1. Nell’articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concedente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87: i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.” 2. Le attività indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto , sono esente da ogni altro tributo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 , n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché esercizio delle attività di cui all’articolo 108, comma 2-bis lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale. Articolo 3 249 (Determinazione dei redditi e contabilità separata) 1. All’articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate seguenti modificazioni: i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguenti: “2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata. 3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 77, commi 1 e 3-bis. 3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e- proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.”; il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.”. Articolo 4 (Regime forfetario di determinazione del reddito) 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 109 è inserito il seguente: “Articolo 109-bis - (Regime forfetario degli enti non commerciali) - 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni della legge 6 febbraio 1962. n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata al sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica ‘.19 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ‘ ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del redditi di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57: a) attività di prestazioni di servizi: 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento; da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento; b) altre attività: 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento; 2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento. 2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni servizi. 3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati. 4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso dei quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella. dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e presentata. 250 5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.”. Articolo 5 (Enti di tipo associativo) 1 All’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi. Approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l’attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.”; dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti: “4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 4-ter. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nel relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190. della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per 251 l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazione, dei bilanci o rendiconti; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.”. 2 Nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all’esercizio di imprese ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole “e sportive” sono sostituite, dalle seguenti: “sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona”, nello stesso comma il terzo periodo è soppresso; b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole “e sportive” sono sostituite dalle seguenti: “sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona”; dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti: “Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considera commerciale. anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; 252 e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.” 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto. ai sensi dell’articolo 111, comma 4quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell’articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b). 4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Articolo 6 (Perdita della qualifica di ente non commerciale) 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. dopo l’articolo 111, è inserito il seguente: “Articolo 111-bis - (Perdita della qualifica di ente non commerciale) - 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta. 2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle: immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti rispetto alle restanti attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni aderenti le attività istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese. 3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.”. 2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, all’articolo 4, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: “Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 111 - bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.” Articolo 7 (Enti non commerciali non residenti) 253 1. All’articolo 114 del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole “senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 109" sono sostituite dalle seguenti: “si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell’articolo 109". Articolo 8 (Scritture contabili degli enti non commerciali) 1. Nell’articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, i seguenti: “Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria dei reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.”. Articolo 9 (Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali) 1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull’incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente cessionario, a condizione che l’ente dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l’unica azienda dell’imprenditore cedente, questi ha l’obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d’imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sul redditi e dell’imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto dei Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408 e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l’imposta sostitutiva è stabilita con l’aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990, dall’articolo 26 comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l’aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento. 254 2. L’ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per certo del valore dell’immobile medesimo, determinato con i criteri di cui articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell’ente stesso non acquistato nell’esercizio di impresa indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l’acquisto e l’utilizzo dell’impresa. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste al commi 1 e 2. Sezione II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale Articolo 10 (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell’arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; 255 d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l’obbligo li redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo è delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”. 2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. 3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2. 4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto dei Presidente della Repubblica, 30 settembre 1963, n° 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legare 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato; 5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 9 e 10 del comma 1 lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali. in quanto integrative delle stesse. L’esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del 256 comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui al numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accorciati a soci, associati o partecipanti ed al soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico; b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale, c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto dei Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto - legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti. di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 8. Sono in ogni caso considerate ONLUS, nel rispetto della loro struttura e dello loro finalità, ali organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sono considerate ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma 1. 10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria. Articolo 11 (Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni) 257 1. È istituita presso il Ministero delle finanze l’anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del presidente, della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività previste all’articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all’articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS. 2. L’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto. 3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dall’entrata in vigore dei presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio dei controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione dello stesso. Articolo 12 (Agevolazioni. ai fini delle ripose sui redditi) 1. Nel testo unico delle imposte sul redditi, approvano con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, dopo l’articolo 111-bis, introdotto dall’articolo 6, comma 1, del presente decreto, è aggiunto il seguente: “Articolo 111-ter - (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. 2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.” Articolo 13 (Erogazioni liberali) l. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo l3-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel comma 1, relativa alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: “i- bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto dei Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"; 2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole ‘’Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)” sono sostituite con le seguenti: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) i) ed i- bis)”; 258 b) nell’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, le seguenti: “c -sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS; c-septies) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.”. c) nell’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole ‘’oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: oneri indicati alle lettere a), g), h), 1) e i- bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis”; d) nell’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti dal società ed enti commerciali non residenti, le parole “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g). h). i) ed i- bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis”; e) nell’articolo 114, comma 1 - bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole ”oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis sono sostituite” dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i- bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis”. 2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta ]attività d’impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l’acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dei predetto testo unico. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell’impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l’effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registi previsti al fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente ente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall’obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l’applicazione delle richiamate disposizioni. 5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto 259 erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico. 6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2. 7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), dei testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114. Articolo 14 (Disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, recante la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole ”solidarietà sociale,” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),”; b) all’articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall’imposta, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel numero 12), dopo le parole “studio o ricerca scientifica” sono aggiunte le seguenti: “e alle ONLUS”; 2) nel numero 15), dopo le parole “effettuate da imprese autorizzate” sono aggiunte le seguenti: “e da ONLUS”; 3) nel numero 19), dopo le parole “società di mutuo soccorso con personalità giuridica” sono inserite le seguenti: “e da ONLUS”; 4) nel numero 20), dopo le parole “rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni” sono inserite le seguenti: “e da ONLUS”; 5) nel numero 27-ter), dopo le parole “o da enti aventi finalità di assistenza sociale” sono inserite le seguenti: “e da ONLUS”; c) nell’articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole “di cui all’articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 20 e 20-bis”. Articolo 15 (Certificazione dei corrispettivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto) 1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale. Articolo 16 (Disposizioni in materia di ritenute alla fonte) l. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 260 2. Sui redditi di capitale di cui all’articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l’articolo 5, comma 1, dei decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. Articolo 17 (Esenzioni dall’imposta di bollo) 1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo l’articolo 27, è aggiunto il seguente: “Art. 27-bis -1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Articolo 18 (Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative) 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l’articolo 13, è inserito il seguente: “Art. 13-bis - (Esenzioni) - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucratile di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.” Articolo 19 (Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni) 1. Nell’articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all’imposta, dopo le parole ”altre finalità di pubblica utilità” sono aggiunte le seguenti: “, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”. Articolo 20 (Esenzioni dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva) 1. Nell’articolo 25, primo comma, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, relativo all’esenzione dall’imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole “pubblica utilità”, sono aggiunte le seguenti“, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”. 2. L’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Articolo 21 (Esenzione in materia di tributi locali) 1. I comuni, le province, le regioni, e le province autonome Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti. Articolo 22 261 (Agevolazioni in materia di imposta di registro) 1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 13 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto il seguente: “Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater) : lire 250.000.”; nel medesimo articolo, dopo la nota Il-ter), è aggiunta la seguente: “II-quater) A condizione che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto. In caso dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l’imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.”; b) dopo l’articolo 11 è aggiunto il seguente: “Art. 11-bis n° 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.”. Articolo 23 (Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli) 1. L’imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all’articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. 2. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l’esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale. Articolo 24 (Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza) 1. Nell’articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole “enti morali,” sono aggiunte le seguenti: “organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),”; b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole “enti morali” è aggiunta la seguente: “ONLUS,”; c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole “enti morali,” è aggiunta la seguente: ”ONLUS”. Articolo 25 (Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo 20, è inserito il seguente: 262 “Articolo 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono: a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall’articolo 22; b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18; nell’ipotesi in cui l’ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti dei libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile. 3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell’esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e- delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all’articolo 20. 4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all’articolo 20. 5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.”. 2. Ai soggetti dà cui all’articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma I si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a). Articolo 26 (Norma di rinvio) 1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto. Articolo 27 (Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale) 1. L’uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole ”organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS. Articolo 28 263 (Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori) Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie: a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvolgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all’articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni; b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all’articolo 11, comma 4; c) chiunque contravviene al disposto dell’articolo 27 è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni. 2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell’articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall’ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS. 3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati. Articolo 29 (Titoli di solidarietà) 1. Per l’emissione di titoli da denominarsi “di solidarietà” è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all’emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione del presente articolo. Articolo 30 (Entrata in vigore) 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il I° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dei 31 dicembre 1997. 264 Circolare 168 ONLUS Premessa 1. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ONLUS 1.1 Tipologie di enti 1.2 Vincoli statutari 1.3 Settori di attività 1.4 Finalità di solidarietà sociale 1.5 Attività connesse 1.6 Finalità non lucrative 1.7 Obbligatorietà del bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma 1, lett. g) 1.8 Disciplina dei rapporti associativi (art. 10, comma 1, lett. h) 1.9 Uso della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS” (art. 10, comma 1, lett. i) 1.10 Enti considerati in ogni caso ONLUS 1.11 Soggetti considerati ONLUS limitatamente a determinate attività 1.12 ONLUS ed enti non commerciali 2. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11 2.1 Termini di presentazione 2.2 Effetti della comunicazione 2.3 Decorrenza del regime agevolativo 2.4 Adeguamento dell’atto costitutivo o dello statuto 2.5 Modello di comunicazione 2.6 Sanzioni 3. TRATTAMENTO FISCALE DELLE ONLUS IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI 3.1 Attività istituzionali e attività connesse 3.2 Altri redditi 3.3 Società cooperative 3.4 Ritenute alla fonte 4. EROGAZIONI LIBERALI 4.1 Erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche enti non commerciali, anche non residenti, società ed enti commerciali non residenti 4.2 Erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese e società 4.3 Erogazioni liberali in natura 5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 5.1 Esclusioni ed esenzioni 5.2 Applicazione delle previsioni di maggior favore per le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali 6. ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI I.V.A. 7. ALTRE AGEVOLAZIONI 7.1 Esenzioni dall’imposta di bollo 7.2 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative 7.3 Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni 265 7.4 Esenzioni dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva 7.5 Esenzioni in materia di tributi locali 7.6 Agevolazioni in materia di imposta di registro 7.7 Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli 7.8 Agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza 8. SCRITTURE CONTABILI 9. SANZIONI E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI DELLE ONLUS DEI RAPPRESENTANTI LEGALI E DEGLI 10. RINVIO ALLA NORMATIVA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI Premessa Con circolare n.124/E del 12 maggio 1998 sono stati forniti i chiarimenti necessari al fine di assicurare uniformità di interpretazione da parte degli uffici interessati relativamente alle norme concernenti il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali, contenute nella Sezione I (artt. 1-9) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460. Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni per l’applicazione delle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), contenute nella Sezione II (artt. 10-29) del medesimo decreto legislativo n.460 del 1997, che hanno dato attuazione alla delega recata dall’art. 3, commi 188 e 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta fermo che ulteriori chiarimenti saranno forniti anche sulla base dei contributi interpretativi del costituendo organismo di controllo di cui al medesimo art. 3, commi 190, 191 e 192, della menzionata legge n.662 del 1996. circa la natura delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale si precisa innanzitutto che le stesse - individuate sulla base di criteri di qualificazione diversi da quelli degli enti non commerciali - costituiscono un’autonoma e distinta categoria di enti rilevante solo ai fini fiscali, destinataria di un regime tributario di favore in materia di imposte sui redditi, d’imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette nonché di ulteriori specifici tributi. Le disposizioni agevolative in favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale integrano e modificano le vigenti leggi d’imposta che disciplinano i singoli tributi, mentre la delimitazione dei requisiti che qualificano le ONLUS assume valenza generale nel sistema tributario. Si ricorda che le disposizioni recate dal decreto legislativo n.460 del 1997 sono entrate in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997. 1. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ONLUS 1.1 Tipologie di enti L’art. 3, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nel dettare i principi e i criteri direttivi in materia di disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha delimitato l’ambito dei soggetti inquadrabili in tale categoria soggettiva, individuando esattamente gli enti ai quali non è concesso assumere la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In particolare la citata disposizione alla lett. a) esclude dall’ambito dei soggetti qualificabili come ONLUS “gli enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria”. 266 In attuazione dei criteri impartiti dalla legge delega n.662 del 1996, il decreto legislativo n.460 del 1997, all’art. 10, comma 1, individua positivamente i soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS, stabilendo che, ricorrendone i presupposti, “Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica”. Il comma 10 del medesimo art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 dispone che “Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e di categoria”. Dall’esame delle disposizioni menzionate risulta in sostanza che possono assumere la qualifica di ONLUS solo gli enti privati, mentre sono espressamente esclusi dal regime tributario delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale gli enti pubblici. Nell’ambito degli enti di diritto privato la norma elenca espressamente i soggetti in ogni caso esclusi dalla categoria delle ONLUS, mentre lascia ampia facoltà di scelta nella individuazione della forma giuridica da assumere ai fini della inquadrabilità fra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Si può in sintesi tracciare il seguente quadro riassuntivo. Soggetti ammessi I soggetti che possono assumere la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale sono i seguenti: - associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute; - comitati; - fondazioni; - società cooperative; - altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica. La norma non fa riferimento ai consorzi di cooperative che, pertanto, non possono assumere la qualifica di ONLUS. Soggetti esclusi I soggetti esclusi dal particolare regime fiscale delle ONLUS, sono i seguenti: - enti pubblici; - società commerciali, diverse da quelle cooperative; - enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.218; - partiti e movimenti politici; - organizzazioni sindacali; - associazioni di datori di lavoro; - associazioni di categoria. Enti non residenti I requisiti necessari per la qualificazione di un soggetto nell’ambito delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, indicati nel comma 1 art.10 del decreto legislativo n.460 del 1997, non consentono di ricomprendere in tale tipologia soggettiva gli enti non residenti, ciò anche in assenza di un’espressa esclusione normativa in tal senso. Infatti, le disposizioni contenute nella Sez. II del decreto legislativo n.460 del 1997, in forza del richiamo che le stesse fanno ad istituti propri del diritto interno (es. atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata, contratti collettivi nazionali di lavoro) ed a leggi nazionali (es. per il limite del compenso massimo dei componenti gli organi amministrativi e di controllo viene fatto riferimento al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n.336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni), non possono che riferirsi esclusivamente ad enti residenti. 267 Peraltro, per gli enti non residenti non sarebbe di fatto esperibile il controllo sulla sussistenza dei requisiti dell’articolo 10 del decreto legislativo in esame (es. esclusività dell’attività nei settori art. 10, comma 1, lett.a). 1.2 Vincoli statutari Gli enti che presentano i requisiti tipologici per essere inquadrati fra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale devono redigere lo statuto o l’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata al fine di acquisire tale qualifica. L’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 fissa il contenuto di tali atti, indicando le clausole che gli stessi devono espressamente prevedere. Si tratta di clausole che impongono agli enti che intendono qualificarsi come ONLUS i seguenti vincoli: “a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell’arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; 268 i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”. È del tutto ovvio come le clausole imposte statutariamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale costituiscono vincoli ai quali di fatto le stesse devono necessariamente adeguarsi. 1.3 Settori di attività L’art. 10, comma 1, lett.a) del decreto legislativo n.460 del 1997 delimita i settori di attività in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’art. 10, comma 1, lett. c), del medesimo decreto legislativo n.460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività al di fuori di quelle espressamente elencate, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse. La norma individua, quindi, in modo tassativo undici settori di attività - riportati nel paragrafo precedente - in cui le ONLUS possono impegnarsi istituzionalmente in via esclusiva e diretta. In sostanza, si tratta di attività alle quali il legislatore delegato riconosce carattere di interesse collettivo, in attuazione di una precisa indicazione al riguardo contenuta nell’art. 3, comma 189, lett.a) della legge delega n.662 del 1996. Ai fini dell’esatta individuazione dell’ambito di attività consentito alle ONLUS in ciascuno degli undici settori indicati nell’art. 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.460 si devono tuttavia tener presente le precisazioni fornite nel paragrafo seguente. 1.4 Finalità di solidarietà sociale L’art. 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n.460 del 1997 stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 10 delimitano il concetto di solidarietà sociale, dettando precise indicazioni sulla qualificazione solidaristica delle attività proprie di ciascun settore indicato nell’art. 10, comma 1, lett.a), dello stesso decreto legislativo n.460 del 1997. In particolare i commi 2 e 3 dell’art. 10 in esame prevedono: “2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. “3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.”. Il successivo comma 4 del medesimo art. 10 stabilisce poi che: “4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, nonché le attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato.”. In sostanza 269 i settori di attività elencati art. 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.460 del 1997 vengono distinti ai fini dell’individuazione delle finalità di solidarietà sociale in due categorie: 1) settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate alle condizioni dei destinatari; 2) settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano immanenti, per espressa previsione normativa. 1) Settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate alla condizione dei destinatari. Tali settori sono i seguenti: -assistenza sanitaria; -istruzione; -formazione; -sport dilettantistico; -promozione della cultura e dell’arte; -tutela dei diritti civili. Il comma 2 art. 10 del decreto legislativo in esame stabilisce che negli anzidetti settori vengono perseguite finalità solidaristiche solo qualora l’attività ad essi relativa sia diretta a procurare vantaggi a soggetti svantaggiati esterni all’organizzazione. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti: a) soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. In via di principio, pertanto, nei suddetti settori le attività non devono essere a beneficio dei soci, associati o partecipanti della ONLUS, ovvero dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado e dei loro affini entro il secondo grado. Viene, tuttavia, precisato nel comma 3 art. 10 in esame che questi ultimi soggetti, qualora versino nelle stesse condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, che qualificano come solidaristica l’attività dell’ente, possono essere beneficiari delle attività istituzionali dell’organizzazione. Nozione di persone svantaggiate. La valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale. Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei seguenti casi: - disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; - tossico-dipendenti; - alcolisti; - indigenti; - anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; - minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; - profughi; - immigrati non abbienti. 2) Settori per i quali si considerano immanenti, per espressa previsione normativa, le finalità di solidarietà sociale. Si tratta di settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si intendono perseguite a prescindere dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari dell’attività. Come precisato dal comma 4 art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 si considerano, comunque, inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei seguenti settori: - attività di assistenza sociale e socio-sanitaria; - beneficenza; 270 - tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409; - tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22; - attività di promozione della cultura e dell’arte, per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato; - ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400. Il fine solidaristico è considerato immanente per alcune attività, come l’assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficenza, per le quali la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell’attività stessa, senza necessità di ulteriori precisazioni normative. Per altri settori, quali la tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ovvero della natura e dell’ambiente e la ricerca scientifica, il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa. Promozione della cultura e dell’arte L’attività di promozione della cultura e dell’arte ha una posizione del tutto peculiare tra le varie attività previste art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Il comma 2 dello stesso articolo ricomprende infatti tale attività tra quelle per le quali la finalità di solidarietà sociale è correlata alla condizione dei destinatari. In via generale l’attività di promozione della cultura e dell’arte fa parte quindi della prima categoria di settori di attività, di cui si è in precedenza trattato, per i quali è necessario che l’attività sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o ai componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Tuttavia, il comma 4 dello stesso articolo 10, elencando le attività per le quali le finalità di solidarietà sociale sono considerate inerenti senza necessità di verificare la qualità dei soggetti beneficiari, ricomprende tra queste anche le attività di promozione della cultura e dell’arte a condizione che alle stesse vengano riconosciuti “apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato”. Si evidenzia che la norma in esame prevede espressamente che l’apporto economico sia erogato dall’amministrazione centrale dello Stato con esclusione, quindi, di quello effettuato da altri enti. Il legislatore ha voluto estendere il regime agevolativo delle ONLUS a quelle attività per le quali, prescindendo dalla condizione di svantaggio dei destinatari, è riconosciuto un apporto economico da parte dell’amministrazione centrale dello Stato. Il riconoscimento di apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato è “condicio sine qua non” per essere ammessi a fruire della normativa ONLUS. Al riguardo il Ministero dei Beni culturali ha precisato che “gli Istituti che perseguono fini di promozione della cultura e dell’arte e che potrebbero avvalersi della normativa ONLUS possono essere individuati tra i destinatari degli apporti economici erogati da questa Amministrazione (Beni Culturali) ai sensi delle seguenti disposizioni: 1) Legge 17 ottobre 1996, n.534, “Norme per l’erogazione di contributi statali alle Istituzioni Culturali”. 2) Legge 15 dicembre 1990, n. 418, Fondazione Festival dei Due mondi. 3) Legge 1 dicembre 1997, n. 420, Fond. Rossini Festival - Fond. Ravenna Manifestazioni. 4) Legge 26 luglio 1984, n. 414 - “Società di cultura la Biennale di Venezia”. Si evidenzia che l’art. 1 della citata legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 22 ottobre 1996, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1997, le istituzioni 271 culturali in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della stessa legge sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l’inserimento nell’apposita tabella. Si fa presente che la suddetta tabella delle istituzioni culturali, ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1997-1999, è stata pubblicata con decreto del Ministro per i Beni culturali e Ambientali nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 1 ottobre 1997. Si fa riserva di ulteriori chiarimenti, relativamente al settore in esame, sulla base di elementi che verranno a tal fine forniti dalle amministrazioni competenti all’attribuzione degli apporti economici di cui trattasi. Attività di ricerca scientifica Per quanto riguarda il settore di attività di ricerca scientifica, art. 10, comma 1, lett.a) del decreto legislativo n.460 del 1997, rinvia ad apposito regolamento governativo la definizione degli ambiti e delle modalità in cui l’attività di ricerca scientifica potrà essere svolta da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Ciò comporta che non tutta l’attività di ricerca scientifica può consentire il riconoscimento della qualifica di ONLUS, ma solo quella svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità che devono essere stabilite da norme regolamentari. 1.5 Attività connesse L’art. 10, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n.460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività diverse da quelle istituzionali nei settori tassativamente individuati, ad eccezione di quelle a queste direttamente connesse. Lo stesso articolo 10, comma 5, primo periodo, fornisce la seguente nozione di attività direttamente connesse: “Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5) 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse”. La norma riconduce in sostanza le attività connesse a due tipologie fondamentali: 1) attività analoghe a quelli istituzionali; 2) attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse. 1) Attività analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori dell’assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili. Si è precisato nel paragrafo precedente che nei settori dell’assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, le finalità di solidarietà sociale si ritengono perseguite solo se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie sono dirette alle persone svantaggiate o ai componenti le collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Negli stessi settori si considerano attività direttamente connesse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti che non versino nelle anzidette condizioni, semprechè vengano rispettati le condizioni e i limiti stabiliti dalla norma, in seguito specificati. 2) Attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Questo secondo gruppo di attività comprende le attività direttamente connesse a quelle statutarie per ciascuno degli undici settori elencati nell’articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.460 del 1997. Sono attività strutturalmente funzionali, sotto l’aspetto materiale, a quelle istituzionali, quali ad esempio la vendita di depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione. 272 È da considerare attività accessoria per natura, in quanto integrativa di quelle istituzionali, la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all’interno dell’organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche. Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali di entrambe le tipologie descritte costituiscono, come precisa la relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997, fonti per il “reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali” dell’organizzazione. Si segnala, tuttavia, che il concetto di accessorietà per natura o di attività integrative comporta che l’attività di reperimento dei fondi non può costituire un’autonoma attività, ma deve svolgersi nel contesto dell’attività istituzionale e in stretta connessione con quest’ultima. Condizioni e limiti per l’esercizio delle attività connesse. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo in esame stabilisce la relazione che deve intercorrere fra l’attività istituzionale, che deve restare l’attività principale, e le attività connesse. La norma dispone che “l’esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione”. In sostanza sono consentite alle ONLUS le attività direttamente connesse a quelle istituzionali semprechè siano rispettate le seguenti condizioni: 1) le attività direttamente connesse non siano prevalenti rispetto all’attività istituzionale; 2) i proventi delle attività direttamente connesse non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione. Secondo la relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997, affermare il carattere non prevalente delle attività connesse “è di fondamentale importanza per caratterizzare in senso solidaristico la struttura operativa e funzionale delle ONLUS, evitando che le stesse possano svolgere, all’opposto, in via esclusiva o principale attività “connesse””. Il criterio della prevalenza comporta, quindi, l’esame di una pluralità di elementi rilevanti ai fini del raffronto fra attività istituzionali e quelle direttamente connesse, quali ad esempio gli investimenti, l’impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle prestazioni effettuate. La verifica della prevalenza va fatta con riferimento a ciascun periodo d’imposta e in relazione ad ogni singolo settore (attività statutaria relativa ad uno specifico settore ed attività connessa all’attività istituzionale propria del settore considerato). Si precisa che il criterio della prevalenza è autonomo rispetto all’ulteriore criterio indicato al punto 2), che prende in esame i proventi delle attività direttamente connesse in rapporto alle spese complessive dell’organizzazione. 1.6 Finalità non lucrative Alle ONLUS sono imposti tre specifici vincoli: a) divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione; b) destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione; c) devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente. a) Divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione (Art. 10, comma 1, lett. d) Il divieto è analogo a quello imposto a particolari tipologie di associazioni dall’art. 111, comma 4quinquies, del T.U.I.R. e dall’art. 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 (v. Circolare n.124/E del 12 maggio 1998, par. 5.3.). Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è prevista l’ulteriore possibilità di destinare gli utili o avanzi di gestione ad altre ONLUS. Per quanto riguarda le cooperative in possesso dei requisiti necessari per avvalersi della disciplina delle ONLUS si precisa che è consentita la destinazione del tre per cento degli utili ai fondi 273 mutualistici da parte delle società cooperative, quale destinazione imposta dalla legge 31 gennaio 1992, n.59 (art. 11). Il comma 6 art. 10 del decreto legislativo in esame individua particolari fattispecie che costituiscono “in ogni caso indiretta distribuzione di utili o avanzi di gestione” ed assumono pertanto valore di presunzione assoluta. Il testo del comma 6 art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 è il seguente: “6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico; b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche”. La norma vieta, innanzitutto, di cedere beni o servizi a condizioni economiche più favorevoli a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della ONLUS o ne facciano parte e a coloro che sovvenzionano l’organizzazione. La disposizione non si applica nel caso in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono relative alle attività statutarie proprie dei settori della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico o storico e della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (art. 10, comma 1, lett.a) nn. 7 e 8), purché i vantaggi accordati ai soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali e ai familiari degli stessi abbiano significato onorifico e valore economico modico. È altresì vietato corrispondere, senza valide ragioni economiche, corrispettivi superiori al valore normale dei beni o servizi acquistati. Si ritiene che in tale fattispecie sia da ricondurre la corresponsione ai consulenti della ONLUS di corrispettivi superiori a quelli stabiliti dalle tariffe professionali. La lettera c) del comma 6 dell’art. 10 in esame impone, inoltre, di non corrispondere ai componenti gli organismi amministrativi e di controllo emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Alla lett. d) dello stesso comma 6 viene fissata la misura massima degli interessi passivi che possono corrispondersi a soggetti diversi dagli istituti di credito e intermediari finanziari. Detti interessi non possono essere superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto. È, infine, vietato alle ONLUS di corrispondere stipendi superiori del 20 per cento a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche (si fa riferimento a tal fine alla media nazionale). 274 b) Destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione (art. 10, comma 1, lett. e) Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse. L’obbligo è assolto anche con la costituzione di riserve vincolate agli anzidetti fini. c) Devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento (art. 10, comma 1, lett. f) Lo scioglimento per qualsiasi causa della ONLUS impone a questa di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. La devoluzione del patrimonio sarà posta in essere sotto il controllo dell’istituendo organismo previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662. È fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, quale quella prevista per le società cooperative dall’art. 11 della legge n.59 del 1992. Si precisa che la perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell’ente. A tale conclusione si perviene in considerazione della ratio della disposizione in argomento intesa ad impedire all’ente, che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo in esame. Non si ritiene, infatti, di poter consentire all’ente vincolato quale ONLUS nella distribuzione e nella destinazione degli utili o avanzi di gestione di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di ONLUS. Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONULS dovrà devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il menzionato organismo di controllo. 1.7 Obbligatorietà del bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma 1, lett. g). È imposto alle ONLUS l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale a prescindere da specifiche previsioni civilistiche. Come evidenzia la relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997, le disposizioni che precisano tale obbligo sono dettate all’art. 25 dello stesso decreto. Istruzioni in proposito sono contenute nel paragrafo relativo alle scritture contabili. È appena il caso di segnalare che le cooperative, ivi comprese quelle sociali, restano assoggettate alla normativa civilistica in materia nonché agli ordinari adempimenti contabili prescritti per le società ed enti commerciali. 1.8 Disciplina dei rapporti associativi (art. 10, comma 1, lett. h) È imposto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la presenza di un ordinamento democratico, garantito dalla esclusione di ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa e dalla previsione per gli associati o partecipanti maggiori di età del diritto di voto al fine di consentire il controllo più ampio possibile da parte dei soggetti interessati sull’attività dell’organizzazione, sul suo effettivo svolgimento e sul rispetto degli obblighi di legge. Il vincolo di cui trattasi non trova applicazione per espressa previsione art. 10, comma 7, del decreto legislativo n.460 del 1997 nei confronti delle fondazioni e degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto si richiamano i chiarimenti forniti con circolare n.124/E del 12 maggio 1998, relativamente all’analogo vincolo imposto ad alcuni tipi di enti associativi destinatari di uno specifico regime di favore. In particolare in tale sede è stata esclusa la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, mentre è stato precisato “che per le organizzazioni complesse a carattere nazionale si deve tener conto della pratica impossibilità di garantire la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell’associazione nonché del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato; pertanto 275 per tali organizzazioni è consentita l’espressione del voto da parte degli associati mediante delega da conferire ad altri associati”. 1.9 Uso della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS” (art. 10, comma 1, lett. i) Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico le ONLUS, al fine della immediata riconoscibilità e a tutela della fede pubblica, devono utilizzare la locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”. L’art. 10, comma 7, del decreto legislativo in esame stabilisce che non sono tenuti ad uniformarsi a tale previsione gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Si segnala che l’art.27 del decreto legislativo n.460 del 1997 vieta a soggetti diversi dalle ONLUS l’uso della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS” e di ogni altra analoga parola o locuzione, anche in lingua straniera. Una specifica sanzione è prescritta per l’abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale dall’art. 28, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n.460 del 1997, come si precisa nel paragrafo relativo alle sanzioni per responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori. 1.10 Enti considerati in ogni caso ONLUS Art. 10, comma 8, del decreto legislativo n.460 del 1997 prevede che: “Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n.266 del 1991, n.49 del 1987 e n.381 del 1991”. La norma, in attuazione della delega recata dall’art. 3, comma 189, lett. b) della legge n.662 del 1996, sancisce l’automatica qualifica come ONLUS dei seguenti soggetti: - organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 6 della medesima legge; - organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49; - cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni. Con circolare n.127/E del 19 maggio 1998 è stato chiarito che l’automatica qualificazione come ONLUS per gli enti sopra elencati comporta che gli stessi non sono tenuti ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni del citato art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997, ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso comma, concernente l’uso nella denominazione della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”. La relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997 evidenzia in proposito che dall’estensione automatica della “soggettività fiscale ONLUS” consegue che gli enti in questione possono beneficiare anche delle norme agevolative recate dal decreto legislativo n.460 del 1997 “senza necessità di dover previamente modificare la loro struttura organizzativa e funzionale, né di dover rispettare i requisiti richiesti nell’articolo 10 per la generalità delle ONLUS”. La disposizione in commento dà attuazione altresì al disposto del comma 188 dell’art. 3 della legge n.662 del 1996 secondo il quale “sono fatte salve le disposizioni di maggiore favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, alle cooperative sociali di cui 276 alla legge 8 novembre 1991, n.381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49”. Al riguardo si ritiene che l’individuazione della norma di maggior favore possa essere frutto di una valutazione soggettiva da parte del destinatario (organizzazione di volontariato, organizzazione non governativa, cooperativa sociale) in relazione a ciascun imposta o tributo oggetto di agevolazioni. In sostanza l’ente può scegliere se applicare la normativa relativa alle ONLUS o quella dettata dalla normativa speciale (rispettivamente legge n.266 del 1991, legge n.49 del 1987 e legge n.381 del 1991), ponderando la convenienza tra le diverse previsioni agevolative. Ovviamente la scelta può essere effettuata in relazione alle sole ipotesi in cui sia configurabile una alternatività tra le normative considerate, dovuta al fatto che la stessa fattispecie trovi disciplina sia nelle disposizioni recate dalla specifica normativa sulle ONLUS sia nelle disposizioni recate dalle citate leggi speciali. La problematica relativa all’applicazione delle norme di maggior favore assume particolare rilievo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Si rinvia in proposito al paragrafo concernente le agevolazioni in materia di I.V.A. per ulteriori chiarimenti. 1.11 Soggetti considerati ONLUS limitatamente a determinate attività L’art. 10, comma 9, del decreto legislativo n.460 del 1997 prevede: “Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, introdotto dall’articolo 25, comma 1". La norma introduce due eccezioni al principio sancito alla lett. c), comma 1, del medesimo art. 10, secondo il quale è vietato alle ONLUS di svolgere attività diverse da quelle relative agli undici settori tassativamente elencati alla lett.a), comma 1, dello stesso articolo. Gli enti ai quali è consentito derogare all’anzidetto principio sono i seguenti: 1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; 2) associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno. Gli enti sopra elencati hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle proprie dei settori elencati art. 10, comma 1, lett.a), come definiti nei paragrafi precedenti, e di configurarsi come ONLUS solo parzialmente cioè limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nell’anzidetta disposizione. Ciò comporta che i soggetti di cui trattasi possono accedere al regime tributario previsto in favore delle ONLUS dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo n.460 del 1997 limitatamente ai settori di cui al comma 1, lett.a), art. 10 menzionato a condizione che per tali attività: a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’art.20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, introdotto dall’art. 25, comma 1 del decreto legislativo in esame (v. paragrafo relativo alle scritture contabili); b) siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso art. 10, nonché l’onere della comunicazione imposto dall’art. 11 dello stesso decreto. 277 Ai fini dell’applicazione dei vincoli formali e sostanziali richiamati devono tenersi presenti anche le norme pattizie che regolamentano gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. In particolare, con riferimento agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, va tenuto presente il documento conclusivo della Commissione paritetica italo-vaticana, pubblicato nel supplemento ordinario n.210 alla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1997, n.241 con il quale è stato precisato che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti “non sono..... applicabili.... le norme, dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l’ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private”. Tali enti devono, tuttavia, comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le clausole art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997. 1.12 ONLUS ed enti non commerciali Si ritiene di dover precisare che la riconducibilità nella categoria soggettiva delle ONLUS prescinde da qualsiasi indagine sull’oggetto esclusivo o principale dell’ente e, quindi, sulla commercialità o meno dell’attività di fatto dallo stesso svolta. Vengono, infatti, assunti come criteri di differenziazione e qualificazione dell’ente come organizzazione non lucrativa di utilità sociale i requisiti esclusivamente stabiliti art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 in precedenza descritti. Non trovano, pertanto, applicazione nei confronti delle ONLUS le disposizioni dell’art. 87, comma 1, lett. c), e comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, nonché quelle relative alla perdita della qualifica di ente non commerciale recate dall’art. 111-bis dello stesso Testo Unico, sulle quali sono stati forniti chiarimenti con la già menzionata circolare n.124/E del 12 maggio 1998, paragrafo 1. 2. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11 L’art. 11 del decreto legislativo n.460 del 1997, dispone ai commi 1 e 2 che: “1. È istituita presso il Ministero delle finanze l’anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581, i soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività previste all’articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all’articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS. 2. L’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto”. Pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti di cui art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, che intendono avvalersi delle agevolazioni introdotte dal decreto legislativo in esame, devono darne comunicazione, mediante la presentazione dell’apposito modello, alla Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione prescritta dall’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997, esclusivamente i seguenti enti: - organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge; - organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49; 278 - cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni; per i quali, come già illustrato nel paragrafo 1.10, relativo agli enticonsiderati in ogni caso ONLUS, il comma 8 art. 10, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 189, lett. b), della legge n.662 del 1996, ha disposto un’estensione automatica della soggettività fiscale ONLUS. 2.1 Termini di presentazione L’art. 11, comma 1, del decreto legislativo in esame, fissa i seguenti termini entro cui deve essere effettuata la comunicazione. a) Organizzazioni di nuova costituzione Le organizzazioni che si costituiscono a partire dal 1 gennaio 1998, in possesso dei requisiti elencati art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 ed interessate ad accedere al regime tributario riservato alle ONLUS, devono effettuare la comunicazione prescritta dall’art. 11 dello stesso decreto legislativo n.460 del 1997, entro 30 giorni dalla data: - di redazione dello statuto o dell’atto costitutivo, se in forma di atto pubblico; - di autenticazione o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata. b) Organizzazioni già costituite Alle organizzazioni già costituite alla data del 1 gennaio 1998 e che a tale data svolgevano le attività previste dall’articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, è stata riconosciuta la possibilità di fruire delle agevolazioni, introdotte a favore delle ONLUS, a decorrere dal 1 gennaio 1998, data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal decreto legislativo n.460 del 1997. Tale disposizione, tuttavia, trova applicazione nei confronti dei soggetti interessati a condizione che gli stessi, entro il termine del 31 gennaio 1998, abbiano provveduto ad effettuare, ai sensi dell’art. 11 in commento, la prescritta comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate competente. 2.2 Effetti della comunicazione La comunicazione prevista dall’art. 11 del decreto legislativo in esame, per i soggetti che svolgono la propria attività nei settori elencati art. 10, comma 1, lett. a), dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, si configura come un onere, cui assolvimento costituisce condizione necessaria per accedere al regime tributario riservato alle ONLUS. Pertanto, gli enti e le società cooperative - ad eccezione, come precisato, delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali - che abbiano tutti i requisiti prescritti dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, non possono essere ammessi a beneficiare delle agevolazioni introdotte dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, in mancanza dell’anzidetta comunicazione. 2.3 Decorrenza del regime agevolativo Per i soggetti che si costituiscono a partire dal 1 gennaio 1998, tenuti ad effettuare la comunicazione prescritta dall’art. 11 del decreto legislativo n.460 del 1997 entro 30 giorni dalla data dell’atto costitutivo o dello statuto, le agevolazioni si applicano a decorrere dalla data di costituzione. Si segnala al riguardo, che la comunicazione tardiva, effettuata quindi oltre il menzionato termine stabilito dalla norma, non comporta la perdita in via definitiva dei benefici fiscali ma ne differisce unicamente la decorrenza alla data di presentazione del modello di comunicazione. Per quanto riguarda, invece, le organizzazioni già costituite alla data del 1 gennaio 1998, come in precedenza precisato, le stesse sono state ammesse a godere dei benefici fiscali introdotti per le ONLUS a decorrere dal 1 gennaio 1998, a condizione che le anzidette organizzazioni abbiano provveduto ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 11 del decreto legislativo in commento entro il 31 gennaio 1998. 279 Pertanto, la presentazione del modello di comunicazione oltre il termine del 31 gennaio 1998 determina lo slittamento della decorrenza delle agevolazioni, delle quali sarà possibile beneficiare a partire dalla data di presentazione della comunicazione stessa. 2.4 Adeguamento dell’atto costitutivo o dello statuto L’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997, come illustrato al paragrafo 1.2, indica espressamente le clausole che devono essere contenute negli atti costitutivi o negli statuti delle ONLUS. Per le organizzazioni già operanti alla data del 1 gennaio 1998 nei settori di attività individuati dall’art. 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo in esame, si rende quindi necessario adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni dettate dal citato art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, al fine di recepire le clausole statutarie richieste dalla nuova normativa in materia di ONLUS. Si segnala al riguardo che con le istruzioni al modello di comunicazione, approvato unitamente alle stesse con D.M. 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 1998, è stato precisato che le organizzazioni già operanti alla data del 1 gennaio 1998, le quali abbiano effettuato la comunicazione ai sensi dell’art. 11 in esame, possono fruire delle agevolazioni recate dal decreto legislativo n.460 del 1997 adeguando i propri statuti o atti costitutivi entro il termine del 30 giugno 1998. Si precisa che entro il 30 giugno 1998 è sufficiente che lo statuto o l’atto costitutivo, conformi alle disposizioni art. 10 del decreto legislativo in commento, siano approvati dall’organo assembleare, ancorché non sia intervenuta, ove richiesta, l’autorizzazione dell’autorità di controllo competente. Resta fermo che la mancata osservanza nei fatti di tutte le prescrizioni contenute art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, nonché la mancata definitiva approvazione delle clausole anzidette, comportano il venir meno, fin dall’inizio, del regime agevolativo riservato in via esclusiva alle ONLUS. Le organizzazioni che adeguano i propri statuti o atti costitutivi sono tenute a darne comunicazione, entro 30 giorni dall’avvenuto adeguamento, alla Direzione Regionale delle Entrate competente. Lo statuto non deve essere allegato al modello di comunicazione. 2.5 Modello di comunicazione La comunicazione prevista dall’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 deve essere effettuata utilizzando il modello approvato con il menzionato decreto ministeriale 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 1998. La comunicazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente, deve essere spedita mediante raccomandata in plico senza busta e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. La stessa, inoltre, può essere consegnata in duplice esemplare direttamente alla Direzione Regionale delle Entrate competente la quale, previa apposizione del timbro a calendario e degli estremi di protocollazione, ne restituisce uno per ricevuta. A tale riguardo, si ritiene opportuno ribadire in questa sede quanto già precisato con circolare n.82/E del 12 marzo 1998 ed in particolare che si intendono validamente effettuate esclusivamente le comunicazioni redatte utilizzando il modello pubblicato nella menzionata Gazzetta Ufficiale, o copia fotostatica dello stesso, ed indirizzate alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’ente interessato. Comunicazione delle variazioni Il modello di cui trattasi deve essere utilizzato anche per comunicare le variazioni intervenute che comportano per l’ente la perdita della qualifica di ONLUS. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi della variazione e la stessa dovrà essere specificata nel riquadro appositamente previsto. 280 Si precisa, inoltre, che deve essere comunicata alla Direzione Regionale competente, entro trenta giorni, ogni variazione dei dati, già forniti in sede di presentazione della comunicazione prescritta dall’art. 11, comma 1, del decreto legislativo in esame, eventualmente verificatasi. 2.6 Sanzioni Si ritiene opportuno evidenziare che la mancata effettuazione della comunicazione prescritta dall’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997, comporta l’applicazione, nei confronti dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi delle ONLUS, di una specifica sanzione, prevista dall’art. 28, comma 1, lett. b) dello stesso decreto, il cui testo è il seguente: “b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettano di inviare le comunicazioni previste dall’articolo 11, comma 1". Si precisa al riguardo che detta sanzione si applica nell’ipotesi in cui la ONLUS fruisca dei benefici fiscali recati dalla Sez. II del decreto legislativo n.460 del 1997 senza effettuare la prescritta comunicazione. Nel caso in cui l’ente che abbia tutti i requisiti della ONLUS non si avvalga tuttavia del regime fiscale di favore anzidetto, nessuna sanzione potrà essere applicata per omessa comunicazione. La sanzione fissata dall’art. 28 del decreto legislativo n.460 del 1997 si applica in ogni caso per mancata comunicazione delle variazioni che comportino la perdita della qualifica ONLUS. 3. TRATTAMENTO DELLE ONLUS IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI 3.1. Attività istituzionali e attività connesse L’art. 12 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha introdotto nel Testo Unico delle imposte sui redditi l’art. 111-ter che disciplina il trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte dalle ONLUS. Detta disposizione stabilisce che: “1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. 2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile”. Il legislatore ha operato una netta distinzione tra attività istituzionali indicate al comma 1, lett.a), art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 intese all’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e attività connesse. Le attività istituzionali sono, infatti, del tutto escluse dall’area della commercialità; conseguentemente tali attività sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi. A differenza delle attività istituzionali, le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono, per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 111-ter del T.U.I.R., alla formazione del reddito imponibile. Il diverso trattamento tributario fra attività istituzionali e attività connesse ha conseguenze sul piano degli adempimenti contabili prescritti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’art. 20-bis, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dall’art.25 del decreto legislativo n.460 del 1997, ha, infatti, sancito l’obbligo, limitatamente alle attività connesse, della tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti attività commerciali (v. paragrafo relativo alle scritture contabili). 3.2 Altri redditi Occorre premettere che l’art.26 del decreto legislativo n.460 del 1997 dispone:” alle ONLUS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali”. Ciò comporta che per le ONLUS il reddito complessivo si determina, a norma dell’art. 108 del T.U.I.R., sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali (redditi fondiari, di capitale, d’impresa e redditi diversi). 281 Pertanto, poiché le agevolazioni recate dall’art.111-ter del T.U.I.R. interessano esclusivamente il reddito di impresa, le ONLUS sono assoggettate all’IRPEG relativamente alle categorie dei redditi fondiari, di capitale e diversi. 3.3. Società cooperative Si fa presente che le disposizioni in esame recate dall’art.111-ter del T.U.I.R. non si applicano alle società cooperative, ivi comprese le cooperative sociali. Ciò si rileva dalla formulazione letterale del comma 1, dell’art.111-ter anzidetto che, utilizzando la locuzione “ad eccezione delle società cooperative”, esclude espressamente dal regime di decommercializzazione delle attività istituzionali tutte le cooperative, senza ulteriori distinzioni fra società cooperative in generale e cooperative sociali. Peraltro, il comma 2 dell’art.111-ter, non facendo alcun riferimento ai soggetti destinatari della disposizione dallo stesso recata, lascia intendere, sulla base di una interpretazione di tipo logicosistematico della norma, che gli enti ai quali esso si riferisce non possono che essere quelli espressamente indicati nel comma 1 dello stesso art.111-ter, cioè le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ad eccezione delle società cooperative. Per queste ultime, ancorché destinatarie delle altre disposizioni agevolative in materia di ONLUS, resta applicabile il regime fiscale proprio delle società di capitali di cui all’art.87, comma 1, lett.a) del T.U.I.R., fatta salva l’applicabilità, ove ne ricorrano le condizioni, della disciplina fiscale in favore delle cooperative recata dal titolo III del D.P.R. n.601 del 1973 e dall’art.12 della legge n.904 del 1977. 3.4. Ritenute alla fonte L’art.16, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 ha stabilito che: “Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600". Detta disposizione, in sostanza, prevede l’esonero dalla ritenuta del 4 per cento stabilita dall’art.28 del D.P.R. n.600 richiamato sui contributi corrisposti ad imprese esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali, da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici; si precisa che la disposizione in esame trova applicazione anche nei confronti delle società cooperative ONLUS. Per quanto concerne, poi, i redditi di capitale corrisposti alle ONLUS si fa presente che il comma 2 dello stesso art.16 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha disposto che: “Sui redditi di capitale di cui all’articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati”. Poiché la norma ora citata fa esplicito richiamo “ai redditi di capitale” si ritiene che la medesima non riguardi le società cooperative, ivi comprese le cooperative sociali, il cui reddito complessivo, in quanto enti di cui all’art.87, comma 1, lett.a) del T.U.I.R., è formato da un’unica categoria reddituale, quella del reddito d’impresa. 4. EROGAZIONI LIBERALI 4.1 Erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali, anche non residenti, società ed enti commerciali non residenti L’art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, ha modificato l’art.13-bis del T.U.I.R., recante la disciplina delle “detrazioni per oneri”, con l’aggiunta, al comma 1, della lett. i-bis), la cui formulazione è la seguente: “i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo 282 non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n.3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”. Il comma 3, del predetto art.13-bis del T.U.I.R., concernente la detraibilità degli oneri sostenuti dalle società semplici, è stato modificato come segue: “3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini dell’imputazione del reddito.” Per le società semplici le erogazioni liberali in denaro sono detraibili, da parte dei singoli soci, in proporzione ai redditi ad essi imputati sulla base della loro quota di partecipazione agli utili della società come previsto dal comma 1, dell’art.5 del T.U.I.R. L’art.110-bis, comma 1, del T.U.I.R., riguardante le detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, è stato modificato al fine di ricomprendere tra tali oneri anche quelli recati dalla lett. i-bis), aggiunta al comma 1 dell’art.13-bis del T.U.I.R. Pertanto, il comma 1, dell’art.110-bis del T.U.I.R., come modificato dall’art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, è il seguente: “1. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento dell’onere rimborsato.”. Ai fini della disciplina delle detrazioni d’imposta spettanti per gli oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, è stato modificato il comma 2-bis, dell’art.113, del T.U.I.R., aggiungendo tra gli oneri detraibili ivi previsti quelli di cui alla citata lett. i-bis), del comma 1, dell’art.13-bis del T.U.I.R. Il testo, come riformulato, è il seguente: “2-bis. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis. Si applica la disposizione dell’art.110-bis, comma 1, ultimo periodo.”. Per la detrazione d’imposta relativa agli oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, è stato modificato l’art.114, comma 1-bis, del T.U.I.R., il cui attuale testo è il seguente: “1-bis. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell’art.110-bis, comma 1, terzo periodo.” In merito a quanto sopra riportato, va anzitutto precisato che, sebbene il terzo periodo del comma 1, dell’art.110-bis del T.U.I.R., stabilisca che nel caso “di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento dell’onere rimborsato”, tale percentuale deve essere correttamente intesa nella misura del 19 per cento. A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che la disciplina relativa alle ONLUS si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998 e che da questa stessa data la percentuale di detrazione degli oneri di cui trattasi, precedentemente fissata 283 nella misura del 22 per cento, è stata ridotta al 19 per cento, come confermato con circolare n.3/E del 9 gennaio 1998. In sostanza, la norma stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda spetta per un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a 4 milioni di lire, semprechè tali oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi. La disposizione recata dall’art.13-bis, comma 1, lett. i-bis), in esame subordina la detraibilità delle erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS ai limiti e alle condizioni di seguito illustrate. Vengono, infatti, disposte, in modo tassativo, le modalità di versamento delle somme oggetto delle erogazioni liberali cui è condizionato il diritto alla detrazione. Gli anzidetti versamenti, infatti, dovranno essere effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti sistemi di pagamento: - banca; - ufficio postale; - sistemi di pagamento previsti dall’art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e cioè carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La previsione delle anzidette modalità di versamento trova la propria ratio nella necessità, da parte dell’amministrazione finanziaria, di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in parola, nonché nell’esigenza di prevenire eventuali abusi. Il comma 5 dell’art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, ha sancito la non cumulabilità tra le detrazioni d’imposta spettanti per le anzidette erogazioni liberali in favore delle ONLUS, ai sensi dell’art.13-bis, comma 1, lett.1- bis del T.U.I.R., con gli oneri deducibili, spettanti ai sensi art. 10, comma 1, lett.g), dello stesso T.U.I.R., per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di organizzazioni non governative. La formulazione letterale del comma 5, dell’art.13, del decreto legislativo n.460 del 1997 in esame, è la seguente: “5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, prevista art. 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.”. Si precisa che laddove la norma surriportata parla di “deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alle legge 26 febbraio 1987”, la deducibilità di cui trattasi è da intendersi correttamente riferita non al reddito imponibile, bensì al reddito complessivo. Precisato quanto sopra, si chiarisce che non è parimenti consentita, per espressa previsione del comma 7, dell’art.13, dello stesso decreto legislativo n.460 del 1997, la cumulabilità tra la detrazione d’imposta spettante ai sensi dell’art.114, comma 1-bis, del T.U.I.R., per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS, con gli oneri deducibili, spettanti ai sensi dell’art.114, comma 2-bis, lettere a) e b), del T.U.I.R., per le erogazioni a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e fondazioni legalmente riconosciute che svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale e quelle a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale, nonché gestita da associazioni e fondazioni private legalmente riconosciute, effettuate per sostenere attività finalizzate alla conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dei predetti ambiti protetti. 4.2 Erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese e società 284 L’art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, ha modificato l’art.65, comma 2, del T.U.I.R., aggiungendo, tra l’altro, la seguente lettera: “c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;”. La norma in esame sancisce la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS per un importo non superiore a quattro milioni di lire o al due per cento del reddito d’impresa dichiarato. La deducibilità di tali oneri non è consentita se il soggetto erogante usufruisce per le medesime liberalità delle deduzioni previste dalle lettere a) e b) del medesimo art.65, comma 2, del T.U.I.R., per le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica (lett.a)) o per le erogazioni liberali a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica (lett. b)). 4.3 Erogazioni liberali in natura Notevole rilevanza riveste la disciplina fiscale delle erogazioni liberali in natura in favore delle ONLUS, introdotta per la prima volta nell’ordinamento tributario dall’art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997 in esame. Le nuove forme di erogazioni liberali sono previste in primo luogo nell’art.13, comma 1, lett. b), che ha aggiunto al comma 2, dell’art.65 del T.U.I.R., anche la seguente lett.c-septies): “ c-septies) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.”. La disposizione prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle spese sostenute per lavoratori dipendenti le cui prestazioni sono rese a beneficio di una ONLUS. È riconosciuta, quindi, alle imprese, ferma restando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro di cui all’art.62, comma 1, del T.U.I.R., la possibilità di “prestare” i propri dipendenti ad una ONLUS beneficiando di un’ulteriore deduzione nel limite del 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese sostenute dall’azienda per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. La deducibilità è ammessa semprechè si tratti di lavoratori assunti a tempo indeterminato. I commi 2 e 3, dello stesso art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, recano le seguenti disposizioni concernenti le erogazioni liberali consistenti in cessioni gratuite di beni: “2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa all’usuale eliminazione del circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. 3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l’acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies, del predetto testo unico.”. In sostanza le due norme sopra riportate, al fine di incentivare le erogazioni in natura, recano una speciale disciplina che mira a neutralizzare gli effetti dell’art.53, comma 2, del T.U.I.R., il quale considera ricavi, fra l’altro, il valore normale dei beni, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa stessa. 285 In particolare è consentito alle imprese di cedere alle ONLUS, gratuitamente e senza alcun limite, derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa stessa, altrimenti destinati all’usuale eliminazione dal circuito commerciale. Si precisa che la disposizione si applica limitatamente alle derrate alimentari o ai prodotti farmaceutici che vengono esclusi dal circuito commerciale per difetti di confezionamento o altre cause che, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto, non ne impediscono tuttavia l’utilizzo (es. prodotti prossimi alla scadenza). Le imprese possono, altresì, cedere gratuitamente, come previsto al comma 3, dell’art.13 in esame, anche altri beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici destinati all’eliminazione dal circuito commerciale, a condizione che siano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, nonché all’ulteriore condizione che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a due milioni di lire. Tale costo specifico, d’importo complessivamente non superiore a due milioni di lire, concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità (fino a 4 milioni di lire o al 2% del reddito d’impresa dichiarato) previsto dalla nuova lett. c-sexies), dell’art.65 del T.U.I.R.. In merito a quanto sopra, si precisa che per costo specifico di un bene deve intendersi quello nel quale rientrano tutti i costi sostenuti dall’impresa per la realizzazione del bene stesso e che concorrono quindi a comporre il valore di quest’ultimo, quali, ad esempio, il costo delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, degli altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti, degli imballaggi utilizzati, etc.. La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dai commi 2 e 3, dell’art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, è subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali previsti dal comma 4 dello stesso art.13, gravanti sia sul cedente che sulla ONLUS beneficiaria: preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, da parte dell’impresa cedente, al competente ufficio delle entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall’obbligo della comunicazione preventiva; dichiarazione da parte della ONLUS beneficiaria, da conservare agli atti dell’impresa, attestante l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l’effettivo utilizzo diretto, a pena di decadenza dai benefici fiscali per essa previsti; annotazione, da parte dell’impresa cedente, nei registri previsti ai fini I.V.A. o in apposito prospetto, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni. Si fa presente che le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa, godono dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, per effetto della modifica apportata art.10, n.12, del D.P.R. n.633 del 1972, per la cui trattazione si rinvia al successivo paragrafo concernente le agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto. 5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 5.1 Esclusioni ed esenzioni L’art. 14 del decreto legislativo n. 460 del 1997, detta la disciplina relativa all’imposta sul valore aggiunto applicabile a determinate operazioni poste in essere in favore delle ONLUS nonché ad alcune operazioni attive poste in essere da dette organizzazioni, apportando modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633. Le modifiche in parola consistono nell’estendere alle ONLUS particolari disposizioni di esclusione o di esenzione dall’applicazione del tributo, già disposte dal D.P.R. n. 633 del 1972 per operazioni aventi particolare rilevanza sociale, in conformità alle norme comunitarie dettate in materia dalla VI direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977. 286 In particolare la lett.a) del citato art.14 modifica l’art.3, terzo comma, primo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, inserendo dopo le parole: “solidarietà sociale”, le seguenti: “nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. A seguito di tale modifica risultano, quindi, non rilevanti ai fini dell’I.V.A. le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attività istituzionali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La successiva lett. b), del medesimo art.14 del decreto legislativo n.460 del 1997, individua le cessioni di beni effettuate in favore delle ONLUS nonché le attività poste in essere da tali enti che rientrano nel regime di esenzione dal tributo ai sensi art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972. A tal fine vengono modificati i numeri 12), 15),19),20) e 27-ter) del citato articolo 10, inserendo le ONLUS nelle previsioni esentative di carattere soggettivo ivi disciplinate. Per effetto della modifica art. 10, n.12) in esame, risultano esenti dall’I.V.A. le cessioni di beni, previste dall’art.2, n.4), del D.P.R. n.633 del 1972, per le quali l’imprenditore ha operato la detrazione all’atto dell’acquisto o dell’importazione, effettuate in favore delle ONLUS. Si precisa, altresì, che le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa restano comunque escluse dal campo di applicazione del tributo, ivi comprese quelle effettuate nei confronti delle ONLUS, ai sensi dell’art.19-bis1, comma 1, lett. h) e dell’art.2, n. 4, del D.P.R. n. 633 del 1972. A seguito delle modifiche apportate ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter) art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, le esenzioni dall’I.V.A. si estendono alle ONLUS, nei limiti delle attività loro consentite come precisato nel paragrafo 1 relativo ai requisiti per la qualificazione delle ONLUS. Le prestazioni esenti da I.V.A. e indicate nei numeri sopra richiamati sono le seguenti: - prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati (art. 10, n. 15); - prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto (art. 10, n. 19); - prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati alle strutture di detti organismi (art. 10, n 20); - prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese direttamente (art. 10, n.27-ter). Si evidenzia che detta disposizione individua come destinatari delle prestazioni socio-sanitarie agevolate solo alcuni dei soggetti considerati dall’art. 10, comma 2, lett.a), del decreto legislativo n.460 del 1997. Tale ultima disposizione ricollega, infatti, il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale alla circostanza che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano rese nei confronti della più ampia categoria delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Pertanto, le prestazioni socio-sanitarie rese nei confronti di soggetti svantaggiati non menzionati art. 10, n.27-ter) del D.P.R. n. 633 del 1972 non godono del trattamento di esenzione ivi previsto rimanendo, quindi, assoggettate ad imposta con applicazione della aliquota ordinaria. In relazione alle prestazioni di cui al n.27-ter) art. 10 in esame, occorre precisare che di recente l’art.17, comma 38, della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha modificato art. 10, n.27-ter) del D.P.R. n.633 del 1972. La previgente formulazione era la seguente: “27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli 287 handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere”. In forza della modifica apportata dal citato art.17, comma 38, della legge n.449 del 1997, le parole “sia direttamente che in esecuzione di contratti d’appalto, convenzioni e contratti in genere” sono state sostituite con la parola “direttamente”. Ne consegue che rientrano nella previsione di esenzione in esame le sole prestazioni socio-sanitarie che le ONLUS rendono ai soggetti appartenenti alle categorie menzionate nel citato art. 10, n.27 ter), in esecuzione di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente nei confronti dei soggetti interessati. Restano, invece, assoggettate all’I.V.A., con applicazione della aliquota ordinaria, le prestazioni di cui trattasi rese dalle ONLUS in favore delle predette categorie di soggetti svantaggiati ma in esecuzione di contratti d’appalto, convenzioni, contratti in genere stipulati o conclusi con soggetti terzi. Ad esempio, resta esclusa dall’esenzione l’ipotesi in cui l’obbligo di rendere la prestazione socio-sanitaria sia assunto dalla ONLUS nei confronti di un Comune committente del servizio di assistenza socio-sanitaria. Si rammenta che un’analoga limitazione non è stata introdotta nel n.41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede l’applicazione dell’aliquota del 4% alle prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sia direttamente che in esecuzione di contratti d’appalto e di convenzioni in genere. In riferimento alla richiamata voce n.41-bis) della citata tabella A, verranno forniti chiarimenti nel paragrafo seguente. 5.2 Applicazione delle previsioni di maggior favore per le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali Come chiarito nel paragrafo 1.10, relativo agli enti considerati in ogni caso ONLUS, art. 10, comma 8, del decreto legislativo n.460 del 1997, fa salve le previsioni di maggior favore per i soggetti considerati automaticamente ONLUS. La norma acquista particolare rilievo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, poiché la convenienza della scelta fra disposizioni agevolative dettate dalla legislazione speciale (legge n.266 del 1991, legge n.49 del 1987 e legge n.381 del 1991) e quelle recate dall’art.14 del decreto legislativo n.460 del 1997 non risulta immediatamente dal confronto fra i diversi regimi agevolativi bensì dall’analisi concreta delle circostanze in cui il soggetto interessato svolge l’attività. Le disposizioni recate dalla normativa speciale in favore degli enti in argomento sono le seguenti: - l’art.8, comma 2, della legge n.266 del 1991, il quale dispone che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi e pertanto sono escluse dal campo di applicazione dell’I.V.A.; - gli artt.14, comma 4, e 29, comma 4, della legge n.49 del 1987, i quali stabiliscono, rispettivamente, che alcune operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e delle associazioni non governative che provvedono al trasporto e alla spedizione di beni all’estero, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto al pari delle importazioni di beni destinati alle medesime finalità e che le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative sono da considerarsi attività di natura non commerciale; - l’art.7, comma 3, della legge n.381 del 1991, che ha aggiunto alla Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n.633 del 1972, il n.41-bis), assoggettando all’aliquota del 4% le prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali. Tale voce 41-bis) della Tabella A è stata oggetto di numerosi interventi modificativi, da ultimo apportati dall’art.4-bis del decreto legge 2 ottobre 1995, n.415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n.507, in base al quale risultano attualmente assoggettate all’aliquota del 4% le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di 288 AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. Si precisa al riguardo che la norma sopra riportata non torna applicabile alle cooperative diverse da quelle sociali di cui alla legge n.381 del 1991, che si qualificano come ONLUS ai sensi del decreto legislativo n.460 del 1997. Dette società cooperative-ONLUS applicano, infatti, per le suddette prestazioni la disposizione di cui art. 10, n.27-ter) del D.P.R. n.633 del 1972, in forza della quale le prestazioni stesse sono esenti dall’applicazione dell’I.V.A, mentre le cooperative sociali possono applicare, fra le due, la disposizione di maggior favore, ai sensi del menzionato articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n.460 del 1997. Si chiarisce che la scelta fra le diverse previsioni agevolative, anche se non è configurabile come opzione in senso tecnico e quindi non necessita di una comunicazione agli Uffici secondo le modalità indicate dal regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n.442, disciplinante le opzioni, deve essere mantenuta per tutte le operazioni che il soggetto svolge nell’anno solare. Ciò risponde sia ad esigenze di cautela fiscale, che richiedono chiarezza e coerenza nei comportamenti dei contribuenti, sia alle caratteristiche del tributo, essendo l’I.V.A. un’imposta che si determina nell’arco di un intero periodo d’imposta e non per singole operazioni. Pertanto, qualora, ad esempio, la cooperativa sociale intenda applicare l’aliquota I.V.A. del 4% ad alcune prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo, ai sensi della legge n.381 del 1991, non potrà avvalersi nel corso dello stesso anno d’imposta delle disposizioni esentative previste dal D.P.R. n.633 del 1972, art. 10, n.27-ter), per altre prestazioni socio-sanitarie, e n.20), per ulteriori prestazioni educative. Analogamente le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le organizzazioni non governative non possono avvalersi, nello stesso anno d’imposta, delle disposizioni recate dall’art.14 del decreto legislativo n.460 del 1997 unitamente alle norme dell’art.8, comma 2, della legge n.266 del 1991 e degli articoli 14, comma 4, e 29, comma 4, della legge n.49 del 1987, che rispettivamente le riguardano. 6. ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI I.V.A.. L’art.15 del decreto legislativo n.460 del 1997 contiene una disposizione agevolativa in materia di osservanza degli obblighi contabili prescritti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare, non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, mediante l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, le operazioni riconducibili alle attività istituzionali svolte dalle ONLUS elencate dall’articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.460 del 1997. Sono, invece, soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi le operazioni direttamente connesse a quelle istituzionali. Permane, tuttavia, per tutte le attività di natura commerciale, sia istituzionali che connesse, l’obbligo di emissione della fattura prevista dall’articolo 21 del D.P.R. n.633 del 1972, qualora non ricorrano i presupposti di legge di cui al menzionato articolo 22 dello stesso decreto, come, si evince dal disposto dell’articolo 15 del decreto legislativo in esame. Resta inteso che in tutte le cennate ipotesi di operazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, indipendentemente dalla natura istituzionale o meno dell’attività esercitata, dovranno essere osservati gli adempimenti contabili previsti dal titolo secondo del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 e cioè l’obbligo di registrazione, di liquidazione del tributo, e relative annotazioni, nonché quello di presentare le dichiarazioni. 7. ALTRE AGEVOLAZIONI 289 Il decreto legislativo n.460 del 1997, agli articoli dal 17 al 24 ha previsto numerose agevolazioni a favore delle ONLUS in materia di imposte indirette, tasse e tributi locali, in conformità a quanto previsto dall’art.3, comma 189, lett.g) della legge n.662 del 1996. 7.1 Esenzioni dall’imposta di bollo L’art.17 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha introdotto nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, l’art.27-bis. Detta disposizione stabilisce che sono esenti dal tributo in esame gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”. Si sottolinea che l’agevolazione introdotta riguarda le ONLUS sia come enti destinatari degli atti che come soggetti che li pongono in essere. Poiché l’elencazione degli atti esenti deve ritenersi tassativa, gli atti non espressamente elencati ma ricompresi nella tariffa del bollo, approvata con D.M. 20 agosto 1992 e successive modificazioni, non possono godere del beneficio in parola. 7.2 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative L’art.18 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, l’art.13-bis, il quale stabilisce che: “gli atti e provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”. 7.3 Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni L’art.19 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha modificato il testo dell’art.3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, relativo ai trasferimenti non soggetti all’imposta, aggiungendo, dopo le parole: “altre finalità di pubblica utilità “le seguenti”, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”. Il nuovo testo dell’art.3, comma 1, del testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni risulta, quindi, così formulato: “Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”. Si precisa che in forza del richiamo all’art.3 del decreto legislativo n.346 del 1990, contenuto negli artt.1 e 10 del decreto legislativo n.347 del 1990, concernente il testo unico delle imposte ipotecarie e catastali, l’esenzione è estesa anche alle imposte ipotecarie e catastali relativamente ai medesimi trasferimenti. 7.4 Esenzioni dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva L’art.20, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 ha modificato il testo dell’art.25, primo comma, lett.c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, recante disciplina dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, relativo all’esenzione dall’imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, aggiungendo, dopo le parole: “pubblica utilità” le seguenti “, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”. Il nuovo testo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 25 del D.P.R. n.643 del 1972, prevede l’esenzione dall’INVIM” degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti qualora la donazione, l’istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. 290 Evidentemente l’esenzione si riferisce alle donazioni in quanto l’acquisto a titolo gratuito per causa di morte trova la sua disciplina nel secondo comma dello stesso art.20 del decreto legislativo n.460 del 1997. Con il secondo comma del precitato art.20 viene introdotta, in favore delle ONLUS, l’esenzione dall’imposta sostitutiva dell’INVIM di cui all’art.11 del decreto legislativo 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 1997, n.140. Il testo del secondo comma dell’art.20 del decreto legislativo n.460 del 1997, è il seguente: “L’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. Appare opportuno, al riguardo, riportare il testo dell’art.11, comma 3, del decreto-legge n.79 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n.140 del 1997: “In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, è dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprietà, oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili, pari all’uno per cento del loro valore complessivo alla data dell’apertura della successione, se detto valore supera 250 milioni di lire. L’imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui all’art.18 del citato decreto n.643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli 29, comma 1, lettera n-bis), e 30 comma 1, lettere b) e c). Per l’accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n.643 del 1972. L’imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1 gennaio 2003". Le disposizioni esonerative sopra citate hanno effetto dal 1 gennaio 1998 e quindi si applicano alle donazioni poste in essere ed alle successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 1998. 7.5 Esenzioni in materia di tributi locali Con l’art.21 del decreto legislativo n.460 del 1997 viene attribuito ai comuni, alle province, alle regioni nonché alle province autonome di Trento e Bolzano il potere di deliberare in favore delle ONLUS riduzioni od esenzioni dal pagamento di tributi di pertinenza degli enti stessi e dei connessi adempimenti. Trattasi di un potere discrezionale esercitabile dall’ente locale con propria deliberazione. Si richiama a tal fine l’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che disciplina la potestà regolamentare delle province e dei comuni in materia di entrate, anche tributarie. 7.6 Agevolazioni in materia di imposta di registro Con l’art. 22 del decreto legislativo n.460 del 1997 vengono disposte modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. In particolare l’anzidetto art.22, alla lett.a), introduce nell’art.1 della tariffa, parte prima, allegata al menzionato testo unico del 1986, dopo il settimo periodo, un ottavo periodo così formulato “se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000” e aggiunge, inoltre, dopo la nota IIter) dello stesso art.1 della tariffa, la nota II-quater) che espressamente dispone: “A condizione che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l’imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta”. 291 La lettera b) del medesimo art.22 del decreto legislativo n.460 del 1997 aggiunge, alla citata tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di registro, l’articolo 11-bis che dispone l’applicazione dell’imposta fissa di lire 250.000 per gli “atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. Con le norme sopra riportate viene introdotto a regime, ai fini dell’imposta di registro, il trattamento agevolato degli atti posti in essere dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In particolare la lettera a) dell’art.22 in esame introduce un trattamento di favore, consistente nell’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa, pari a lire duecentocinquantamila, per “i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento” nei confronti delle ONLUS, purché ricorrano le condizioni, di seguito esplicitate, dettate dalla nota II- quater) della tariffa, parte prima. Per usufruire del regime di cui si tratta è fatto obbligo alla ONLUS di rendere nell’atto di acquisto la dichiarazione di intento dalla quale risulti la volontà di utilizzare direttamente il bene acquistato per lo svolgimento della propria attività; l’utilizzo diretto del bene deve essere realizzato entro due anni dalla data di acquisto. Il regime agevolato spetta, quindi, solo nell’ipotesi in cui gli immobili entro due anni dall’acquisto vengano destinati, in quanto strumentali, allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’organizzazione. Nell’ipotesi in cui sia stata resa nell’atto di acquisto una dichiarazione d’intento mendace, ovvero non sia stato realizzato, nel biennio previsto, l’utilizzo diretto del bene ai fini istituzionali della ONLUS, è disposta la decadenza dal beneficio tributario e, quindi, il recupero dell’imposta di registro nella misura ordinaria, nonché l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta. In relazione alla lettera b) dello stesso art.22 del medesimo decreto legislativo n.460 del 1997, si osserva che, in presenza delle condizioni previste, vengono agevolati anche gli atti costitutivi e gli atti recanti modifiche statutarie delle ONLUS per i quali è stabilita l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa. A tale proposito, considerata la genericità della previsione normativa, appare evidente che sono compresi nel regime di favore gli atti sopra individuati che recano, tra l’altro, conferimenti di proprietà o di diritti reali di godimento su beni mobili ed immobili. Con riferimento al trattamento tributario riservato agli atti costitutivi ed alle modifiche statutarie si precisa che l’agevolazione compete anche prima dell’effettuazione della comunicazione prevista dall’art.11 del decreto legislativo n.460 del 1997 e che pertanto gli Uffici, in tale ipotesi, sono tenuti successivamente ad accertare che i soggetti beneficiari del regime di favore abbiano provveduto alla suddetta comunicazione nei termini prescritti dalla norma secondo quanto precisato nel precedente paragrafo relativo alle comunicazioni. L’Ufficio, conseguentemente, provvederà a recuperare le normali imposte qualora, dai controlli effettuati successivamente, non risultino rispettate le previsioni dell’art.11 sopra richiamato. 7.7 Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli L’art.23 del decreto legislativo n.460 del 1997 stabilisce che: “1. L’imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, svolte occasionalmente dalle ONLUS, nonché dagli enti associativi di cui all’articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. 2. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l’esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerasi occasionale.” 292 La disposizione in esame prevede l’esenzione dall’imposta sugli spettacoli per le attività spettacolistiche svolte occasionalmente sia dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sia dalle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Le attività spettacolistiche per le quali non è dovuta l’imposta sugli spettacoli sono quelle indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.640 del 1972. L’esenzione spetta a condizione che l’attività spettacolistica: 1) sia svolta occasionalmente; 2) sia svolta in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 3) sia data comunicazione della attività all’ufficio accertatore territorialmente competente (SIAE) prima dell’inizio della stessa. 7.8 Agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza L’art.24 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha esteso alle ONLUS il regime agevolato per le lotterie, tombole e pesche di beneficenza già previsto per gli enti morali, le associazioni ed i comitati senza fini di lucro dall’art.40, comma 1 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.1933, convertito dalla legge 5 giugno 1939, n.973. Ai sensi dell’art.40 del regio decreto n.1933 del 1938 come modificato dal decreto legislativo n.460 del 1997, l’Ufficio delle Entrate, o la Direzione Regionale delle Entrate ove esso non sia stato ancora attivato, può autorizzare, previo nulla osta della Prefettura: “1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di biglietti staccati dai registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della provincia; 2) le tombole promosse e dirette da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purché i premi non superino complessivamente la somma di lire 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto; 3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché l’operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 100.000.000.”. Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione, i soggetti promotori delle suindicate iniziative devono produrre apposita istanza in carta da bollo all’Ufficio delle Entrate o alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio. All’istanza deve essere allegata la documentazione prevista dall’articolo 90 del Regolamento sui servizi del lotto (Regio decreto 25 luglio 1940, n.1077). Si ritiene che sia estensibile anche alle ONLUS, quali soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n.460 del 1997 a promuovere lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, il disposto del penultimo comma dell’art.40 del sopracitato regio decreto-legge n.1933 del 1938, introdotto dall’articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n.62, che prevede un particolare regime per le tombole i cui premi non superino complessivamente tre milioni di lire e per le pesche di beneficenza il cui ricavato non ecceda la somma diL.15.000.000, promosse in occasioni di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse. Dette manifestazioni sono considerate trattenimenti ai sensi dell’art.69 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.733, e, pertanto, soggette alla sola autorizzazione 293 amministrativa rilasciata da Comuni ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616. Per quanto concerne, infine, il regime fiscale relativo alle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, si segnala che, a seguito dell’abolizione, per espressa previsione del comma 3 dell’articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n.449, della tassa di lotteria, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dette iniziative sono assoggettate alla sola ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, nella misura del 10 per cento del valore dei premi, ai sensi dell’art.30 del D.P.R. n.600 del 1973. Detta ritenuta non è dovuta per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale. 8. SCRITTURE CONTABILI DELLE ONLUS L’art.25 del decreto legislativo n.460 del 1997, introduce nel D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, l’art.20-bis, il quale, a fronte delle agevolazioni tributarie riconosciute alle ONLUS, stabilisce obblighi formali e contabili intesi come strumento di trasparenza ed efficienza della gestione delle ONLUS medesime. Il testo dell’art.20-bis del D.P.R. n.600 del 1973 è il seguente: “1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono: a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall’articolo 22; b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, e 18; nell’ipotesi in cui l’ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli atri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile. 3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell’esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.398, possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all’articolo 20. 4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49 possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all’articolo 20. 5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.”. Le norme riportate, in sostanza, prevedono che le ONLUS, diverse da quelle costituite in forma di società cooperativa, per le quali restano fermi gli adempimenti contabili propri delle società ed enti commerciali, per espressa disposizione legislativa devono assolvere, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, una serie di 294 adempimenti che di seguito si illustrano. Il comma 1, lett.a), dell’art.20-bis, del D.P.R. n.600 del 1973, dispone nei confronti delle ONLUS l’obbligo di redigere, relativamente all’attività complessivamente svolta, comprensiva cioè sia dell’attività istituzionale che delle attività connesse, scritture contabili cronologiche e sistematiche redatte in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione. Inoltre, deve essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, un apposito documento contenente la situazione matrimoniale, economica e finanziaria della ONLUS, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Sostanzialmente in detto documento dovrà essere riportato il bilancio o rendiconto annuale, richiesto dall’art.10, comma 1, lett.g) del decreto legislativo n.460 del 1997, opportunamente elaborato al fine di porre in rilievo le diverse attività svolte dalla ONLUS. Le scritture in argomento non necessitano di particolari formalità di vidimazione o di bollatura, ma vanno conservate, unitamente alla relativa documentazione ai sensi dell’art.22 del D.P.R. n.600 del 1973. Il comma 2, dell’art.20-bis, dello stesso D.P.R. n.600 del 1973, considera assolti gli obblighi di cui al precedente comma 1, lett.a), qualora la contabilità della ONLUS consti del libro giornale, tenuto in conformità a quanto stabilito all’art.2216 del codice civile e del libro inventari di cui all’art. 2217 del codice civile. Il comma 1, lett.b), dell’art.20-bis in esame, impone alle ONLUS, relativamente alle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, di tenere le scritture contabili previste dagli artt.14, 15, 16 e 18 del D.P.R. n.600 del 1973. Trattasi, in definitiva, di una contabilità specifica concernente le attività di cui all’art.10, comma 5, del decreto legislativo n.460 del 1997. Ovviamente detta contabilità non si pone come alternativa agli obblighi sopra illustrati previsti dalla precedente lett.a), dell’art.20-bis, del D.P.R. n.600 del 1973, ma coesiste con gli stessi che, come sopra accennato, si riferiscono a tutte le attività, istituzionali e connesse, svolte dalla ONLUS. Si evidenzia, inoltre, che il citato comma 1, lett.b), dell’art.20-bis consente alle ONLUS che conseguono annualmente, in relazione alle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ricavi per un ammontare non superiore a 30 o a 50 milioni di lire, rispettivamente per le attività di prestazione di servizi e per gli altri casi, di assolvere gli adempimenti contabili, in luogo di quelli prescritti in via generale ai fini dell’I.V.A. e quelli prescritti per le attività connesse ai fini delle imposte sui redditi, secondo le disposizioni di cui all’art.3, comma 166 della legge 23 dicembre 1996, n.662. In particolare, i predetti soggetti possono annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni effettuate in ciascun mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell’I.V.A. ovvero nell’apposito prospetto riepilogativo, che tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, pubblicato nella G.U. n.37 del 14 febbraio 1997, ed alle relative istruzioni. Inoltre, i soggetti medesimi devono annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell’I.V.A., l’importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni indicando l’imposta detraibile nel registro di cui all’art.25 del D.P.R. n.633 del 1972 o nel prospetto sopra menzionato di cui al modello approvato con il citato D.M. 11 febbraio 1997 (circolare ministeriale n.10/E del 17 gennaio 1997). Un’ulteriore semplificazione in relazione agli adempimenti contabili è prevista, dal comma 3 dell’art.20-bis del D.P.R. n.600 del 1973, per le ONLUS che nel corso del periodo d’imposta non abbiano conseguito, dall’esercizio delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, proventi per un ammontare superiore a lire 100 milioni, limite modificato annualmente secondo le modalità previste dall’art.1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.398 (cioè con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno precedente). Le ONLUS in possesso di tale requisito possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili cronologiche e sistematiche di cui al primo comma, lett.a), dell’art.20-bis,del D.P.R. n.600 del 1973 (ferme 295 restando le scritture contabili prescritte per le attività connesse dello stesso art.20-bis, lett.b) e gli adempimenti contabili stabiliti ai fini dell’I.V.A.) nonché della situazione patrimoniale, economica e finanziaria ivi prevista, il rendiconto delle entrate e delle spese complessive nei termini e nei modi di cui all’art.20 del D.P.R. n.600 del 1973, nel testo integrato dall’art.8 del decreto legislativo n.460 del 1997. Detto rendiconto, pertanto, dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per esigenze di trasparenza e di maggiore chiarezza, il rendiconto potrà essere accompagnato da una relazione illustrativa. Il comma 4 dell’art.20-bis del D.P.R. n.600 del 1973, prevede una disciplina semplificata per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art.6 della legge 11 agosto 1991, n.266, e per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49. Detti soggetti possono, in luogo delle scritture contabili cronologiche e sistematiche, previste dall’art.20-bis, comma 1, lett.a) del D.P.R. n.600 del 1973, redigere e tenere un rendiconto delle entrate e delle spese relative all’attività complessivamente esercitata nei termini e nei modi di cui all’art.20, del D.P.R. n.600 del 1973, come integrato dall’art.8 del decreto legislativo n.460 del 1997, indipendentemente dall’ammontare dei proventi conseguiti Il rendiconto va redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e accompagnato da una relazione illustrativa ove lo richiedano esigenze di trasparenza e di maggior chiarezza. Il comma 5 dell’art.20bis del D.P.R. n.600 del 1973, introduce un particolare onere nei confronti delle ONLUS i cui proventi complessivi superino, per due anni consecutivi, l’ammontare di due miliardi di lire, importo modificabile annualmente secondo le modalità previste dall’art.1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.398, già in precedenza illustrate. Pertanto, qualora il detto ammontare di due miliardi di lire venga superato consecutivamente per il secondo periodo d’imposta, già per il periodo medesimo dovrà essere predisposta, in allegato al bilancio di competenza del periodo stesso ed al rendiconto previsto dal decreto legislativo n.460 del 1997, una relazione di controllo sottoscritta da uno o più iscritti nel registro dei revisori contabili. Il comma 2, dell’art.25 del decreto legislativo n.460 del 1997, stabilisce, poi, espressamente che per gli enti ecclesiastici e per le associazioni di promozione sociale di cui all’art.10, comma 9, dello stesso decreto legislativo n.460 del 1997, l’applicazione degli obblighi contabili di cui all’art.20-bis del D.P.R. n.600 del 1973, anziché all’attività complessivamente svolta dai soggetti stessi, è limitata alle sole attività, istituzionali e a quelle ad esse connesse, ammesse al regime proprio delle ONLUS. La separata tenuta delle scritture contabili relativamente alle predette attività costituisce condizione essenziale ai fini dell’applicabilità ai soggetti stessi delle disposizioni agevolative introdotte dal decreto legislativo n.460 del 1997, così come previsto dal citato comma 9 dell’art.10 del decreto medesimo. 9. SANZIONI E RESPONSABILITÀ DEI RAPPRESENTANTI LEGALI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ONLUS L’art.28 del decreto legislativo n.460 del 1997, ferme restando le altre sanzioni previste dalle leggi tributarie, stabilisce specifiche sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni in esso contenute. Il testo dell’art.28 è il seguente: “1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie: a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all’articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni; b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all’articolo 11, comma 1; c) chiunque contravviene al disposto dell’articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni. 296 2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell’articolo 54, primo comma e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dall’ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS. 3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati”. Il comma 1, lett.a), dell’articolo in esame prevede l’applicazione di una specifica sanzione nei confronti dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi della ONLUS qualora la stessa usufruisca dei benefici recati dal decreto legislativo n.460 del 1997, in assenza dei necessari requisiti di carattere soggettivo od oggettivo, espressamente previsti dal comma 1 dell’art.10 del citato decreto, o allorché siano state violate le disposizioni statutarie in relazione al divieto di svolgere attività diverse da quelle espressamente previste dall’art.10 o al divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, di cui rispettivamente alle lettere c) e d), del comma 1, dell’art.10 del decreto legislativo n.460 del 1997. La sanzione prevista è determinata in misura variabile tra un limite minimo di lire 2 milioni ed un limite massimo di lire 12 milioni. La seconda violazione, prevista dal comma 1, lett.b), dell’art.28 del decreto legislativo n.460 del 1997, come già precisato al paragrafo concernente la comunicazione, si rende applicabile nei confronti dei soggetti sopra menzionati qualora non risulti effettuata la comunicazione prescritta dall’art.11, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997. Si precisa al riguardo che la sanzione in commento trova applicazione nel caso in cui l’ente, in mancanza della predetta comunicazione, abbia usufruito delle agevolazioni riservate alle ONLUS. La sanzione è stabilita in misura variabile tra un limite minimo di lire 200 mila e un limite massimo di lire 2 milioni. Ulteriore fattispecie di violazione, individuata dall’art.28, comma 1, in esame ha carattere generale essendo rivolta a chiunque abusi dell’acronimo ONLUS ovvero di altre parole anche in lingua straniera o locuzioni analoghe idonee a trarre in inganno circa la qualifica dell’ente. In quest’ultimo caso la sanzione è determinata in misura variabile tra un limite minimo di lire 600 mila e un limite massimo di lire 6 milioni. Competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui sopra è l’Ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale della ONLUS. Si fa presente che l’art. 28 del decreto legislativo in esame, al comma 2, richiama l’art. 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che è stato abrogato dall’art.16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della determinazione delle sanzioni fissate dallo stesso articolo 28 deve farsi, pertanto, riferimento all’art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. 10. RINVIO ALLA NORMATIVA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI L’art. 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997 contiene una norma di carattere residuale con la quale viene precisato che si applica alle ONLUS, per quanto non specificamente disciplinato, la normativa relativa agli enti non commerciali. La disposizione in particolare richiama gli articoli 2 e 9 dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, concernenti rispettivamente agevolazioni per le occasionali raccolte pubbliche di fondi e per i contributi corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento convenzionato di attività e agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali. Da Ciò consegue, in particolare, che le ONLUS, al pari degli enti non commerciali, possono svolgere attività di raccolta pubblica di fondi in via occasionale alle condizioni e limiti stabiliti dall’art.2 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Si rinvia, pertanto, per i chiarimenti in merito alle anzidette norme, alla circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, paragrafi 2 e 7. Si ritiene di dover precisare che le disposizioni concernenti gli enti non commerciali, ivi comprese quelle recate dai richiamati articoli 2 e 9 del decreto legislativo n. 460 del 1997, non si applicano, in quanto incompatibili, alle società cooperative ONLUS, atteso che queste ultime, come già precisato, sono inquadrabili fra i soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. a) del T.U.I.R. e sono, pertanto, 297 assoggettate alla disciplina tributaria delle società ed enti commerciali. Si pregano gli Uffici in indirizzo di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Circolare 124 PREMESSA 1. QUALIFICAZIONE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI 1.1 Nozione di ente non commerciale 1.2 Individuazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività 1.3 Perdita della qualifica di ente non commerciale 1.4 Decorrenza della perdita della qualifica di ente non commerciale 2. REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI. OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI E CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO CONVENZIONATO DI ATTIVITÀ 2.1 Reddito complessivo degli enti non commerciali. Art. 108, commi 1 e 2, del T.U.I.R. 2.2 Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività. Art. 108, comma 2-bis, del T.U.I.R. 3. DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E CONTABILITÀ SEPARATA 4. REGIMI FORFETARI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI 4.1 Regime generale 4.2 Regime forfetario per le associazioni sportive, associazioni senza scopo di lucro e pro-loco 4.3 Regime forfetario per l’attività di assistenza fiscale resa dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo 5. ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO 5.1 Premessa 5.2 Imposte sui redditi 5.2.1 Disciplina generale degli Enti associativi 5.2.2 Regime agevolativo per particolari tipologie di enti associativi 5.3 Vincoli statutari per associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona Art. 111, commi 4-quinques e 4-sexies, del T.U.I.R. 5.3.1 Termini per la predisposizione o l’adeguamento degli statuti 5.4 Imposta sul valore aggiunto 6. SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI 7. AGEVOLAZIONI TEMPORANEE PER IL TRASFERIMENTO DI BENI PATRIMONIALI 7.1 Trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni 7.1.1 Ambito oggettivo, condizioni e limiti 7.1.2 Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi 7.1.3 Agevolazioni ai fini delle imposte indirette 7.1.4 Trasferimento dell’unica azienda dell’imprenditore cedente 298 7.2 Esclusione dal patrimonio dell’impresa dell’ente non commerciale degli immobili strumentali per destinazione 7.2.1 Condizione per avvalersi dell’opzione 7.2.2 Determinazione del valore cui applicare le aliquote 7.2.3 Effetti del mancato esercizio dell’opzione 7.2.4 Modalità di presentazione della dichiarazione di opzione PREMESSA Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 (pubblicato nel supplemento ordinario n.1/L alla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 1998) ha dato attuazione alle deleghe recate nei commi 186187 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali, e nei commi 188-189 del medesimo articolo 3, concernenti la disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Il menzionato decreto legislativo è strutturato in due sezioni, la prima riservata al riordino delle norme tributarie relative agli enti non commerciali, la seconda alla definizione e regolamentazione delle ONLUS. Sul piano sistematico il decreto legislativo in argomento non costituisce una legge speciale in materia di enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali è operato prevalentemente attraverso modifiche ed integrazioni del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, istitutivo dell’imposta sul valore aggiunto. Per le ONLUS il regime agevolativo discende in gran parte da interventi su singole leggi di imposta. Le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 sono entrate in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997. Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti necessari al fine di assicurare uniformità di interpretazione da parte degli uffici interessati relativamente alle norme concernenti il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali, contenute nella Sezione I (artt. 1-9) del decreto legislativo in oggetto. Con successiva circolare verranno fornite istruzioni per l’applicazione delle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, contenute nella Sezione II del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997. 1. QUALIFICAZIONE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI 1.1 Nozione di ente non commerciale Il decreto legislativo n. 460 del 1997, nel riordinare la disciplina degli enti non commerciali, non ha apportato modifiche alla disposizione recata dall’art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. che fornisce la nozione generale di “ente non commerciale”, individuando tale tipologia soggettiva negli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. L’elemento distintivo degli enti non commerciali, anche a seguito del citato decreto legislativo n.460 del 1997, è costituito, quindi, dal fatto di non avere tali enti quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale, intendendosi per tale l’attività che determina reddito d’impresa ai sensi dell’art. 51 del T.U.I.R. Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell’ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l’assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati. 1.2 Individuazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività L’art. 87, comma 4, del T.U.I.R. stabilisce i criteri per l’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’ente. Tale disposizione è stata modificata dall’art. 1 del decreto legislativo n.460 del 299 1997 che ha, altresì, aggiunto allo stesso art. 87 un ulteriore comma 4-bis. Nella previgente formulazione l’anzidetto comma 4 dell’art. 87 disponeva che “l’oggetto esclusivo o principale dell’ente è determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata”. La disposizione recata dal nuovo testo del comma 4 dell’art. 87 stabilisce che: “4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”. Il successivo comma 4-bis prevede che: “4-bis. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti”. Le novità introdotte dal nuovo testo del comma 4 dell’art. 87 nonché dal successivo comma 4-bis sono le seguenti. 1) Il nuovo testo del comma 4 dell’art. 87, oltre che operare un esplicito riferimento alla “legge” e allo “statuto” - modifiche queste di natura meramente formale - contiene il riferimento, assente nella previgente disposizione, alla “scrittura privata registrata”. è sufficiente, cioè, per l’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività dell’ente non commerciale, l’esistenza dell’atto costitutivo o dello statuto nella forma della scrittura privata registrata, in alternativa all’atto pubblico o alla scrittura privata autenticata. 2) Vengono, inoltre, differenziati i criteri per l’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività, a seconda che l’ente sia o meno residente nel territorio dello Stato. a) Enti residenti. Per gli enti residenti l’oggetto esclusivo o principale dell’attività è determinato in base alla legge (di regola per gli enti pubblici), all’atto costitutivo o allo statuto, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza degli anzidetti atti o delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l’oggetto principale dell’ente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata. b) Enti non residenti. Per gli enti non residenti il comma 4-bis dell’art. 87 prevede che l’esame dell’oggetto principale dell’attività deve essere, in ogni caso, svolto sulla base dell’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. 3) La previsione più innovativa e di maggior rilievo rispetto alla previgente disciplina è costituita dalla definizione dell’oggetto principale dell’attività, recata dal novellato comma 4 dell’art. 87. Secondo tale disposizione, per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. Pertanto, ai fini della qualificazione dell’ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell’atto costitutivo o nella legge. Nell’ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell’ente occorre fare riferimento all’attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l’ente medesimo. Se l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari è non commerciale, l’ente deve annoverarsi fra quelli non commerciali, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, deve essere rispettivamente assoggettato alla disciplina recata dal Titolo II, Capo III, del T.U.I.R. e dall’art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 nonché alla disciplina contabile prevista per tale categoria di enti. Diversamente, l’ente, ancorché dichiari finalità non lucrative, è considerato ente commerciale quando l’attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale. La definizione di ente non commerciale risultante dal riformulato comma 4 dell’art. 300 87 del T.U.I.R. deve, tuttavia, essere confrontata con la previsione dell’art. 6 del decreto legislativo n.460 del 1997 concernente “la perdita della qualifica di ente non commerciale”. 1.3 Perdita della qualifica di ente non commerciale L’art. 6 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha introdotto nel T.U.I.R. l’art. 111-bis, che, ai commi 1 e 2, dispone: “1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta. 2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività. Il raffronto va effettuato tra le immobilizzazioni relative all’attività commerciale - tra le quali devono comprendersi tutte le tipologie indicate nell’articolo 2424 del codice civile e cioè le immobilizzazioni materiali quali fabbricati, impianti, macchinari, automezzi, mobili, ecc., le immobilizzazioni immateriali quali brevetti, diritti d’autore, avviamento, spese di impianto e così via e le immobilizzazioni finanziarie - e gli investimenti relativi alle attività istituzionali ivi compresi gli investimenti relativi alle attività decommercializzate. b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative. Il raffronto va effettuato fra i componenti positivi del reddito d’impresa e le entrate derivanti dall’attività istituzionale. Al riguardo si precisa che, per ragioni di ordine logico e sistematico, in coerenza con quanto stabilito nella successiva lettera d), la locuzione “redditi derivanti da attività commerciali”, contenuta nella disposizione in esame, deve essere correttamente intesa come riferita ai componenti positivi del reddito d’impresa. Si precisa, inoltre, che da entrambi i termini del raffronto vanno esclusi i contributi percepiti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociale in regime di convenzione o accreditamento; detti contributi, infatti, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali ai sensi dell’art. 108, comma 2-bis, del T.U.I.R.. d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese”. L’art. 6 in esame ha dato attuazione al criterio dettato dall’art. 3, comma 187, lett. a), della legge delega n.662 del 1996, secondo cui il legislatore avrebbe dovuto procedere alla “definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all’attività effettivamente esercitata”, provvedendo ad individuare elementi di carattere oggettivo, la cui presenza consente di verificare in termini di effettività l’attività prevalente. La norma fondamentale, per verificare in termini di effettività la natura dell’ente dichiarata nell’atto costitutivo o nello statuto, è quella recata dal primo comma dell’art. 111-bis del T.U.I.R. che contiene una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente eserciti quale attività principale un’attività commerciale (in base all’art. 51 del T.U.I.R.). La qualifica di ente non commerciale, impressa dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, che consente all’ente di fruire della disciplina degli enti non commerciali su base dichiarativa, va verificata, pertanto, prendendo in esame l’attività effettivamente svolta. Il secondo comma dell’art. 111-bis indica, inoltre, alcuni parametri che costituiscono “fatti indice di commercialità”, i quali non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale, ma sono particolarmente significativi e inducono ad un giudizio complessivo sull’attività effettivamente esercitata. Questa norma, in sostanza, non contiene presunzioni assolute di commercialità, ma traccia un percorso logico, anche se non vincolante quanto alle conclusioni, per la qualificazione dell’ente non commerciale, individuando parametri dei quali deve tenersi anche conto (e non solo quindi) unitamente ad altri elementi di giudizio. Non è, pertanto, sufficiente il verificarsi di una o più delle condizioni stabilite dal secondo comma dell’art. 301 111-bis per poter ritenere avvenuto il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni caso, un giudizio complesso, che tenga conto anche di ulteriori elementi, finalizzato a verificare che l’ente abbia effettivamente svolto per l’intero periodo d’imposta prevalentemente attività commerciale. Come risulta espressamente dalla relazione illustrativa del decreto legislativo in esame, i parametri indicati nel comma 2 dell’art. 111-bis del T.U.I.R. costituiscono indizi valutabili in concorso con altri elementi significativi, ivi comprese le caratteristiche complessive dell’ente. Il verificarsi di una o più delle circostanze indicate nel citato comma 2 dell’art. 111-bis in capo ad enti la cui attività essenziale sia di natura obiettivamente non commerciale (es., partiti politici, associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL) non può di per sé far venir meno la qualifica non commerciale dell’ente, risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto, purché l’attività effettivamente esercitata corrisponda in modo obiettivo a quella espressamente indicata nelle previsioni statutarie. Resta fermo che per l’attività commerciale svolta dai predetti enti si applicano le disposizioni in materia di reddito di impresa. Per quanto riguarda il significato dell’espressione “intero periodo d’imposta”, contenuta nel comma 1 dell’art. 111-bis, occorre chiarire che tale lasso di tempo costituisce soltanto una proiezione temporale di osservazione dell’attività dell’ente, essendo poi sufficiente, per valutare la prevalenza dell’attività commerciale, che tale prevalenza sussista per la maggior parte del periodo d’imposta. Quindi, in presenza di attività commerciale prevalente per la maggior parte del periodo d’imposta l’ente perde la qualifica di ente non commerciale a decorrere dall’inizio del medesimo periodo. Si precisa, inoltre, che le attività “decommercializzate” di cui agli artt. 108 e 111 del T.U.I.R. non devono essere computate ai fini dell’applicazione dei parametri di cui al comma 2 citato, in quanto, per espressa previsione normativa, non danno luogo a reddito d’impresa. Si evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell’art. 6 del decreto legislativo n.460 del 1997 stabilisce espressamente che la perdita della qualifica di ente non commerciale ai fini delle imposte sui redditi vale anche ai fini dell’I.V.A.. Le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale, per esplicita previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 111-bis del T.U.I.R., non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili. Per gli anzidetti enti valgono, comunque, i criteri dettati dall’art. 87 del T.U.I.R.. In ogni caso, per l’attività commerciale eventualmente svolta da tali enti si applicano le disposizioni in materia di reddito di impresa. 1.4 Decorrenza della perdita della qualifica di ente non commerciale Il comma 3 dell’art. 111-bis prevede che: ”3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689". Il tenore letterale della norma comporta che, a differenza di quanto previsto da altre disposizioni tributarie, il mutamento di qualifica spiega effetti fin dall’inizio del periodo di imposta in cui lo stesso si verifica. In tal modo viene assicurata una perfetta corrispondenza tra le modalità di tassazione e l’effettiva attività svolta dall’ente nel periodo di imposta stesso, evitando nel contempo possibili manovre elusive. Si rende, pertanto, necessario, per l’ente interessato, operare fin dall’inizio del periodo di imposta una valutazione prospettica della propria attività ai fini della corretta qualificazione tributaria. Da quanto sopra discende per l’ente l’opportunità di porre in essere gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente per gli enti commerciali fin dall’inizio del periodo di imposta nel quale l’ente stesso ritenga di assumere la qualifica di ente commerciale, onde evitare la ricostruzione del reddito sulla base di elementi presuntivi nonché l’applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme relative alla tenuta della contabilità. È appena il caso di precisare che, ai fini dell’istituzione della predetta contabilità, occorre attivare un prospetto delle 302 attività e delle passività redatto con i criteri di cui al D.P.R. n.689 del 1974 nonché le scritture contabili di cui agli artt. 14 e seguenti del D.P.R. n.600 del 1973. 2. REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI. OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI E CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO CONVENZIONATO DI ATTIVITÀ 2.1 Reddito complessivo degli enti non commerciali. Art. 108, commi 1 e 2, del T.U.I.R. Il decreto legislativo n.460 del 1997 non ha apportato modifiche ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del T.U.I.R., che stabiliscono i principi fondamentali per la determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali. Il testo dei commi 1 e 2 dell’art. 108 è il seguente. “1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. 2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell’articolo 8". Si ricorda, in proposito, che per gli enti non commerciali, a differenza di quanto avviene per le società e per gli enti commerciali, il reddito complessivo imponibile non è formato da un’unica categoria reddituale (reddito di impresa) nella quale confluiscono i proventi di qualsiasi fonte; infatti, per tali enti, il reddito complessivo si determina sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali (redditi fondiari, di capitale, redditi d’impresa e redditi diversi). La norma non attribuisce rilevanza né al luogo di produzione dei redditi né alla destinazione degli stessi. Si segnala che è rimasta invariata la previsione di non commercialità delle prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. Continua, altresì, ad applicarsi la disposizione recata dall’articolo 8 del T.U.I.R. concernente, tra l’altro, il riporto delle perdite derivanti dall’esercizio delle imprese commerciali in contabilità ordinaria. 2.2 Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività. Art. 108, comma 2-bis, del T.U.I.R. In attuazione del disposto del comma 187, lettere b) e d), dell’art.3, della legge n.662 del 1996, che indicavano quali criteri direttivi per il legislatore delegato l’esclusione dall’imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali” e l’esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”, l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 ha aggiunto all’articolo 108 del T.U.I.R. il comma 2-bis. Tale comma prevede che: “2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art. 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. 303 “Il comma 2 dello stesso articolo 2 del decreto legislativo n.460 del 1997 prevede, inoltre, che: “2. Le attività indicate nell’art. 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.” Le disposizioni sopra riportate vengono di seguito esaminate. a) Occasionali raccolte pubbliche di fondi. La lettera a) del comma 2-bis dell’art. 108 del T.U.I.R. sottrae dall’imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte. La norma trova un precedente analogo nella disposizione dell’art. 1, lett. a), del D.M. 25 maggio 1995, concernente le attività marginali delle organizzazioni di volontariato. Per espressa previsione del comma 2 dell’art. 2 del decreto legislativo n.460 del 1997 le anzidette attività fruiscono, oltre che dell’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che locale. L’esclusione delle iniziative in argomento dall’imposizione tributaria, che tende ad incentivare una delle forme più cospicue di finanziamento per molti enti non commerciali, è subordinata alle seguenti condizioni: 1) deve trattarsi di iniziative occasionali; 2) la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 3) i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore. Si segnala che a tutela della fede pubblica è prevista dall’art. 8 del decreto legislativo n. 460 del 1997 una rigorosa rendicontazione delle attività di raccolta dei fondi, di cui si tratterà nel paragrafo relativo alle scritture contabili degli enti non commerciali. b) Contributi per lo svolgimento convenzionato di attività. La lett. b) del nuovo comma 2-bis dell’articolo 108 prevede che non concorrono a formare il reddito degli enti non commerciali i contributi loro corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento (tale ultimo regime è tipico dell’area sanitaria). L’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni: 1) deve trattarsi di attività aventi finalità sociali; 2) le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Le finalità sociali devono ricomprendersi fra le finalità tipiche dell’ente. Circa la natura dei contributi agevolati si fa presente che la norma, facendo riferimento in generale ai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’ente, non opera alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi. Si deve ritenere, pertanto, che rientrano nella sfera applicativa dell’agevolazione anche i contributi che assumono natura di corrispettivi. 3. DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E CONTABILITÀ SEPARATA L’art. 3 del decreto legislativo n.460 del 1997 modifica l’art. 109 del T.U.I.R. concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali. Le modifiche apportate non riguardano il comma 1 dell’art. 109 in esame, di cui rimane, pertanto, invariata l’attuale formulazione: “1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie”. Vengono, invece, sostituiti i commi 304 2 e 3 dello stesso articolo, viene aggiunto un ulteriore comma 3-bis e viene modificato il comma 4bis. Si riportano i commi 2, 3 e 3-bis del citato articolo 109: “2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata. 3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 77, commi 1 e 3-bis. 3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto”. Dal punto di vista sostanziale la sostituzione del comma 2 risulta di particolare rilevanza, perché tale comma introduce una disposizione del tutto innovativa. La disposizione recata dal previgente comma 2 dell’art. 109 del T.U.I.R consentiva agli enti non commerciali di tenere una contabilità unica e comprensiva sia dei fatti commerciali che di quelli istituzionali. La norma del nuovo comma 2 del citato art. 109 , nell’intento di rendere più trasparente la contabilità commerciale degli enti non commerciali e di evitare ogni commistione con l’attività istituzionale, anche al fine di individuare più agevolmente l’oggetto principale dell’ente e la sua reale qualificazione, impone, in via generale, agli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata l’obbligo della contabilità separata a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997. Riguardo alle spese e agli altri componenti negativi relativi ai beni e servizi adibiti promiscuamente per l’esercizio di attività commerciali e per altre attività, il criterio per la loro deducibilità è indicato nell’attuale comma 3-bis, che riproduce sostanzialmente il secondo periodo del previgente comma 2. Il limite di deducibilità delle spese e dei componenti negativi anzidetti è determinato sulla base del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per gli immobili utilizzati promiscuamente si deduce la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte corrispondente a detto rapporto. Il comma 3 dell’art. 109, nel testo introdotto dal decreto legislativo n.460 del 1997, chiarisce, poi, che per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni recate dall’art. 77, commi 1 e 3-bis del T.U.I.R. relative all’impresa individuale in rapporto ai beni personali della persona fisica; con ciò presupponendo la previa inclusione degli stessi nell’inventario anche in caso di provenienza dal patrimonio relativo all’attività istituzionale. L’art. 7 del decreto legislativo n.460 del 1997, nel modificare l’art. 114 del T.U.I.R., estende agli enti non residenti l’obbligo, previsto dal comma 2 del citato art. 109, relativo alla tenuta della contabilità separata per l’attività commerciale svolta nel territorio dello Stato nonché l’applicabilità delle disposizioni recate dai commi 3 e 3-bis dello stesso art. 109 del T.U.I.R.. Ai sensi del comma 4-bis dell’art. 109, l’obbligo di tenere la contabilità separata non si applica agli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti. 4. REGIMI FORFETARI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI 4.1 Regime generale L’art. 4 del decreto legislativo n.460 del 1997 dà attuazione al comma 187, lett. e), dell’art. 3 della legge n.662 del 1996, secondo il quale il riordino della disciplina degli enti non commerciali doveva essere informato, fra l’altro, alla “previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da attività commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante 305 l’adozione di coefficienti o di imposte sostitutive”. In particolare la norma in commento inserisce, dopo l’art. 109 del T.U.I.R., l’art. 109-bis che introduce un regime forfetario per la determinazione del reddito d’impresa, generalizzato a tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600. La norma non prevede parallelamente regimi di imposizione semplificata in materia di imposta sul valore aggiunto, in ordine alla quale restano applicabili i criteri generali previsti dalla normativa recata dal D.P.R. n.633 del 1972 in relazione alle specifiche attività esercitate. Si precisa che possono fruire del regime di determinazione forfetaria del reddito di cui all’art. 109-bis in esame solo gli enti non commerciali nei confronti dei quali ricorrano i presupposti dell’art. 18 del D.P.R. n.600 del 1973 citato. Il reddito d’impresa si determina forfetariamente applicando anzitutto all’ammontare dei ricavi di cui all’art. 53 del T.U.I.R. conseguiti nell’esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività, differenziato per tipo di attività (attività di prestazioni di servizi e altre attività) e per scaglioni di ricavi. I coefficienti di redditività sono i seguenti. a) Attività di prestazioni di servizi: fino a lire 30.000.000 di ricavi 15% da lire 30.000.001 fino a lire 360.000.000 di ricavi 25% b) Altre attività: fino a lire 50.000.000 di ricavi 10% da lire 50.000.001. fino a lire 1.000.000.000 di ricavi 15% Si precisa che, qualora i predetti limiti di ricavi (lire 360 milioni e lire 1 miliardo) risultino superati alla chiusura del periodo d’imposta, non potrà trovare applicazione per il periodo medesimo il regime di determinazione forfetaria del reddito. Nell’ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di prestazioni di servizi e di altre attività si applica il coefficiente stabilito per l’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi (comma 2 dell’art. 109-bis). Al reddito determinato applicando i coefficienti di redditività si aggiunge poi l’ammontare dei componenti positivi del reddito d’impresa di cui agli articoli 54 (plusvalenze patrimoniali), 55 (sopravvenienze attive), 56 (dividendi ed interessi) e 57 (proventi immobiliari) del T.U.I.R.. Il regime forfetario di determinazione del reddito in esame può trovare applicazione fino a quando non vengono superati i limiti sopraindicati. I commi 4 e 5 dell’art. 109-bis del T.U.I.R. stabiliscono le modalità per fruire del regime forfetario in argomento attraverso l’esercizio di una specifica opzione. Si riporta di seguito il testo dei citati commi 4 e 5. “4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata. 5. Gli enti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”. Si deve tuttavia precisare che i predetti commi 4 e 5 dell’art. 109-bis del T.U.I.R. sono da ritenersi superati in forza dei principi generali che emergono dalle disposizioni contenute nel regolamento recante il “riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette”, approvato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 (pubblicato nella G.U. n. 298 del 23 dicembre 1997). Infatti, anche se il predetto regolamento fa esplicito riferimento alle opzioni o revoche “di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili” deve ritenersi che le previsioni in esso contenute in ordine al riconoscimento dei “comportamenti concludenti del contribuente” trovino applicazione anche ai fini della determinazione forfetaria del reddito. A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che il predetto regime di determinazione forfetaria del reddito, si correla ad un regime di contabilità semplificata (art. 18 e art. 20, comma 3, del DPR n.600 del 1973.) Peraltro, poiché il comportamento concludente correlato all’applicazione del regime forfetario di determinazione del reddito si esplica e si esaurisce in sede di dichiarazione 306 dei redditi, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti del contribuente si ritiene non necessaria la comunicazione dell’opzione prevista dall’art. 2 del DPR n. 442 del 1997. Detta comunicazione di opzione non si rende necessaria neppure ai fini dell’adozione delle particolari semplificazioni contabili previste dall’art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, estese - in forza del nuovo comma 3 dell’art. 20 del DPR n. 600 del 1973 ( introdotto con l’art. 8 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ) - agli enti non commerciali che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle prestazioni di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi e che sono pertanto assoggettabili alla determinazione forfetaria del reddito. Infatti, come chiarito con la circolare n. 10/ E del 17 gennaio 1997, i contribuenti che si avvalgono delle predette semplificazioni contabili non sono tenuti ad assolvere alcun particolare adempimento di carattere formale, non dovendo comunicare alcuna opzione agli Uffici finanziari. Al riguardo si precisa che, in presenza dei citati presupposti, la contabilità semplificata di cui al citato art. 3, comma 166, della legge n. 662 del 1996, resta valida ancorché, nel periodo d’imposta in cui detta contabilità semplificata è adottata, vengano superati i limiti previsti per l’applicazione del regime forfetario di determinazione del reddito (lire 360 milioni o 1 miliardo di ricavi) e, pertanto, detto regime forfetario non si renda di fatto più applicabile all’ente non commerciale che conseguentemente determina il reddito secondo le regole generali. Per gli specifici chiarimenti concernenti gli adempimenti connessi all’adozione della predetta contabilità semplificata, si fa rinvio al paragrafo concernente le scritture contabili. 4.2 Regime forfetario per le associazioni sportive, associazioni senza scopo di lucro e pro-loco Per espressa previsione del nuovo art. 109-bis, comma 1, del T.U.I.R. è fatto salvo il particolare regime forfetario di determinazione del reddito già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco. Il regime forfetario in favore delle associazioni sportive dilettantistiche è stato introdotto dalla legge 16 dicembre 1991, n.398, ed è stato esteso, in forza del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n.66, alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro-loco. Considerato che l’anzidetto regime è richiamato dall’art. 109-bis del T.U.I.R. concernente “regime forfetario degli enti non commerciali”, deve ritenersi confermato l’orientamento assunto con circolare della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette n.1 datata 11 febbraio 1992, secondo il quale a tale regime le anzidette associazioni possono accedere semprechè si qualifichino come enti non commerciali sulla base di quanto chiarito nei precedenti paragrafi. Il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 6% ai proventi di natura commerciale e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. Il regime forfetario si applica alle associazioni che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo complessivo limitato, aggiornato di anno in anno, e da ultimo fissato, con D.M. 28 novembre 1997, in lire 128.411.000. Si precisa inoltre che, per quanto concerne le modalità di esercizio dell’opzione per il regime di cui alla citata legge n. 398 del 1991, si deve tener conto delle disposizioni del richiamato D.P.R. n. 442 del 1997. 4.3 Regime forfetario per l’attività di assistenza fiscale resa dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo Il regime forfetario previsto in via generale dall’art. 109-bis del T.U.I.R. per gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata non ha abrogato il regime forfetario disciplinato dall’art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come successivamente integrato dall’art. 62, comma 1, lett. a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.427. Quest’ultimo regime, infatti, limitato all’attività di assistenza fiscale resa nei confronti degli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, si configura come regime naturale, per le anzidette associazioni che possono, invece, su opzione determinare il reddito e l’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. Per l’attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, 307 pertanto, il reddito imponibile e l’IVA si determinano di regola forfetariamente, secondo il citato art. 78, comma 8, della legge n.413 del 1991, salvo opzione per il regime di determinazione del reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. In particolare l’art. 78, comma 8, in esame al terzo periodo prevede che per l’attività di assistenza fiscale resa agli associati da associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9% e l’imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del loro ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Per le attività commerciali eventualmente esercitate, diverse da quelle di assistenza fiscale di cui all’art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991, può applicarsi il regime forfetario generale disciplinato dall’art. 109-bis del T.U.I.R. semprechè, ovviamente, sussistano i presupposti ivi previsti. Al riguardo si precisa che i ricavi derivanti da tali altre attività commerciali eventualmente esercitate devono essere autonomamente considerati sia ai fini del limite dei ricavi che dei coefficienti di redditività indicati nell’art. 109-bis citato. 5. ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO 5.1 Premessa Gli enti non commerciali di tipo associativo sono destinatari di uno speciale regime tributario di favore sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tali enti costituiscono, pertanto, una specie del più ampio genere degli enti non commerciali. Ciò comporta, in sostanza, che gli enti di tipo associativo, che devono qualificarsi come enti non commerciali in base ai criteri dettati dall’art. 87 del T.U.I.R. e dall’art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 nonché alla luce della disposizione dell’articolo 111-bis dello stesso T.U.I.R., sono assoggettati, in via generale, sia in materia di imposte sui redditi che in materia d’imposta sul valore aggiunto, alla disciplina propria degli enti non commerciali, ma relativamente alle attività rese all’interno della vita associativa fruiscono di un trattamento agevolato in presenza delle condizioni espressamente indicate a tal fine dalla legge. 5.2 Imposte sui redditi. In materia di imposte sui redditi si applicano in particolare agli enti associativi le disposizioni dettate dall’art. 108 del T.U.I.R., ivi comprese quelle del nuovo comma 2-bis, concernenti l’intassabilità della occasionale raccolta di fondi e dei contributi pubblici corrisposti per attività svolte in regime di convenzione o di accreditamento. Trovano, altresì, applicazione nei confronti di tali enti le norme recate dagli articoli 109, 109-bis e 110 del T.U.I.R. La disciplina di favore propria degli enti non commerciali di tipo associativo è recata dall’art. 111 del T.U.I.R. Tale articolo è stato modificato dall’art. 5 del decreto legislativo n.460 del 1997. In materia di obblighi contabili, agli enti non commerciali di tipo associativo si applicano le disposizioni dell’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, come modificato dall’art. 8 del decreto legislativo in esame (v. paragrafo relativo alle scritture contabili). 5.2.1 Disciplina generale degli Enti associativi. ART. 111, COMMI 1 E 2, DEL T.U.I.R.. Riguardo al regime agevolativo proprio degli enti associativi recato dall’art. 111 del T.U.I.R. si precisa che le modifiche apportate dall’art. 5 del decreto legislativo in argomento non interessano i commi 1 e 2 dell’articolo in esame. Pertanto, restano invariate le disposizioni recate da tali commi il cui testo è il seguente: “1. Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 308 dell’articolo 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità”. Il comma 1 dell’art. 111 sancisce l’esclusione dall’ambito della commercialità dell’attività svolta da associazioni, consorzi ed altri enti associativi nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività, e la conseguente intassabilità delle somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi. Il comma 2 dello stesso art. 111 conferma la natura commerciale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, ancorché in conformità alle finalità istituzionali, agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Le quote differenziate costituiscono in sostanza il corrispettivo dovuto in base ad un rapporto sinallagmatico instaurato tra soci ed ente. I corrispettivi specifici resi per cessioni di beni e prestazioni di servizi ad associati o partecipanti si considerano componenti del reddito d’impresa o redditi diversi, secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o occasionalità. È appena il caso di precisare che l’attività “esterna” degli enti associativi, quella cioè resa da tali enti nei confronti dei terzi, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione dell’art. 111 del T.U.I.R.. 5.2.2 Regime agevolativo per particolari tipologie di enti associativi Le novità introdotte nell’art. 111 del T.U.I.R. dal decreto legislativo n.460 del 1997 riguardano la disciplina agevolativa dettata per singole tipologie di associazioni, “privilegiate” in relazione al carattere specifico dell’attività esercitata. Tale disciplina era contenuta nel previgente testo dell’art. 111, comma 3, secondo il quale: “3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali, in deroga al comma 2, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d’età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale.” L’art. 5 del decreto legislativo in esame ha modificato il comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. e ha aggiunto allo stesso articolo, in funzione di completamento della disciplina agevolativa e di delimitazione dei presupposti del regime agevolativo recato dallo stesso comma 3 dell’art. 111, gli ulteriori commi da 4-bis a 4-sexies. Le modifiche al comma 3 dell’art. 111 nonché l’introduzione dei commi da 4-bis a 4-sexies sono disposte in attuazione della delega recata dall’art. 3, comma 187, lett. c), della legge n.662 del 1996 che fra i criteri e principi direttivi in materia di riordino della disciplina degli enti non commerciali ha previsto l’esclusione dall’ambito dell’imposizione, per gli enti di tipo associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi all’attività effettivamente esercitata, nonché sulla base di criteri statutari diretti a prevenire 309 fattispecie elusive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi rese agli associati nell’ambito dell’attività propria della vita associativa. ART. 111, COMMA 3, DEL T.U.I.R.. 1) Attività rese agli associati in diretta attuazione degli scopi istituzionali Il novellato comma 3, dell’art. 111 del T.U.I.R. prevede: “3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”. Nella nuova formulazione il comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R., che riproduce sostanzialmente sotto l’aspetto contenutistico la disposizione agevolativa recata dal primo periodo del previgente comma 3, opera una parziale deroga alla regola generale espressa nel comma 2 dello stesso art. 111, secondo la quale sono considerate commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese agli associati e partecipanti verso corrispettivi specifici, ancorché si tratti di attività conformi alle finalità istituzionali. Il regime agevolativo recato dal comma 3, nel testo modificato dal decreto legislativo in esame, consiste, infatti, nella esclusione del carattere commerciale delle attività rese da talune tipologie associative, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici. Detto regime agevolativo si rende pertanto applicabile qualora sussistano congiuntamente i seguenti presupposti: a) le attività agevolate devono essere effettuate da particolari tipologie di associazioni; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese agli associati; c) le stesse attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”. a) Tipologie di associazioni agevolate. In ordine al primo dei requisiti sopra indicati si segnala che la nuova disposizione del comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo in argomento. Continuano ad essere destinatarie dell’anzidetta disciplina, senza alcuna modifica, le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e culturali. Riguardo alle associazioni sportive, si evidenzia che la nuova disposizione delimita l’ambito applicativo del trattamento di favore alle “associazioni sportive dilettantistiche”. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1998, non tutte le associazioni sportive, ma solo le associazioni sportive dilettantistiche, sono destinatarie del riformulato comma 3 dell’art. 111. La limitazione, che ha finalità antielusiva, è intesa ad identificare gli enti destinatari della previsione di non commercialità delle attività rese ai propri iscritti, associati o partecipanti, dietro pagamento di corrispettivi specifici, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, con gli enti associativi individuati dalla legge 16 dicembre 1991, n.398. Risulta, pertanto, circoscritta l’applicabilità del comma 3 dell’art. 111 alle associazioni sportive, come delimitate dalla legge n.398 del 1991, definite anche alla luce della circolare n.1 dell’11 febbraio 1992 della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette e del decreto del Ministro delle finanze del 18 maggio 1995, come associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, intendendosi per tali le attività sportive esclusivamente dilettantistiche come definite nell’ambito della normativa regolamentare dei predetti organismi cui l’associazione è affiliata. In base alla nuova formulazione del comma 3 dell’art. 111 risultano, inoltre, destinatarie del regime di favore recato dallo stesso comma, le seguenti due tipologie di associazioni non contemplate dal testo previgente: - associazioni di promozione sociale; 310 - associazioni di formazione extra-scolastica della persona. Si possono ritenere associazioni di promozione sociale quelle associazioni che promuovono la solidarietà e il volontariato nonché l’aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali o sportive al fine di innalzare la qualità della vita, come ad esempio le ACLI e l’ARCI. Per quanto concerne le associazioni di formazione extra-scolastica della persona si osserva, in primo luogo, che tali associazioni per poter essere ricondotte nell’ambito applicativo dell’art. 111 del T.U.I.R. non devono svolgere come attività principale l’organizzazione di corsi, atteso che tale circostanza comporterebbe la loro qualificazione come enti commerciali. Peraltro, l’espressione “formazione extra-scolastica della persona” non individua, in via generale, l’intero settore dell’attività di formazione, ma un più limitato ambito di tale attività che privilegia la crescita intellettuale dell’individuo, mirata allo sviluppo della sua personalità complessiva e che esclude la formazione professionale, intesa all’apprendimento di conoscenze specifiche finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro e alla particolare specializzazione professionale. In sintesi, l’ambito soggettivo di applicazione del nuovo comma 3 dell’art. 111 è costituito dalle seguenti tipologie di associazioni: - associazioni politiche; - associazioni sindacali; - associazioni di categoria; - associazioni religiose; - associazioni assistenziali; - associazioni culturali; - associazioni sportive dilettantistiche; - associazioni di promozione sociale; - associazioni di formazione extra-scolastica della persona. In relazione all’inquadramento di un ente nell’ambito di una delle tipologie associative sopra individuate, emerge che lo stesso assumerà rilievo solo dopo aver appurato l’esatta qualificazione dell’ente e cioè se lo stesso debba ricomprendersi tra gli enti non commerciali. Infatti, l’associazione deve essere preventivamente qualificata come ente non commerciale sulla base dell’oggetto principale dell’attività, intesa, come in precedenza evidenziato, quale attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente. Ai fini della successiva qualificazione dell’ente quale associazione riconducibile in una specifica tipologia indicata nel comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. si richiama l’indirizzo espresso in proposito dalla Corte Costituzionale, con sentenza 5-19 novembre 1992, n.467, che afferma l’insufficienza dell’autoqualificazione dell’ente (come associazione politica, sindacale, di categoria, religiosa, culturale, ecc.) sulla base della sola definizione statutaria e, quindi, la necessità di una valutazione della reale natura dell’ente e dell’attività in concreto esercitata, alla stregua di obiettivi criteri desumibili dall’insieme delle norme dell’ordinamento. In sostanza, poiché la riconducibilità di un ente in una delle tipologie associative indicate nel comma 3 dell’art. 111 comporta la possibilità di fruire di un trattamento tributario di favore, al fine di evitare che sia l’associazione “arbitra della propria tassabilità” va verificata la natura e la caratteristica della stessa, in mancanza di specifici e manifesti riconoscimenti, sulla base di criteri obiettivi che qualificano nell’ordinamento le finalità politiche, sindacali, di categoria, religiose ecc.. Ad esempio, le associazioni a carattere religioso che non siano state civilmente riconosciute come tali (secondo le regole poste sulla base di intese o secondo la disciplina della legge 24 giugno 1929, n.1159) devono comprovare la natura e la caratteristica dell’organizzazione secondo i criteri che qualificano nell’ordinamento dello Stato i fini di religione e di culto, desumibili dal Concordato fra Stato e Chiesa cattolica e dalle Intese stipulate con altre confessioni religiose. b) Destinatari delle attività agevolate 311 Circa i destinatari delle attività agevolate, si segnala che vengono menzionati espressamente nel nuovo testo, accanto agli associati o partecipanti, “gli iscritti” non richiamati dal previgente testo, riferendosi la norma agevolativa anche alle associazioni politiche e sindacali. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono, pertanto, essere rese nei confronti “degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali”. c) Attività agevolate Le attività ammesse al regime di favore secondo la disposizione del novellato comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. devono essere svolte “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”. L’individuazione dell’attività che può ritenersi svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali deve essere effettuata, secondo le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale 5-19 novembre 1992, n.467 già in precedenza richiamata, alla stregua di criteri obiettivamente riscontrabili e non sulle base di un’autoqualificazione risultante dalla sole indicazioni statutarie. Si vuole con Ciò precisare che l’attività svolta “in diretta attuazione degli scopi istituzionali” non è quella genericamente rientrante fra le finalità istituzionali dell’ente, in quanto il legislatore subordina l’applicazione del regime di favore alla circostanza che l’anzidetta attività costituisca il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo. 2) Cessioni anche a terzi di pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati Un’ulteriore disposizione agevolativa, che conferma sostanzialmente il previgente assetto normativo, è recata dallo stesso comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. Secondo tale norma non sono considerate commerciali le cessioni di pubblicazioni effettuate anche a terzi alle seguenti condizioni: a) devono essere effettuate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche e di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona; b) devono essere effettuate prevalentemente agli associati, anche se a titolo gratuito. ART. 111, COMMA 4, DEL T.U.I.R. Presunzione di commercialità. Il decreto legislativo in esame non apporta alcuna modifica al comma 4 dell’art. 111 del T.U.I.R.. Il menzionato comma 4 stabilisce che per tutti gli enti associativi, compresi quelli indicati al precedente comma 3, alcune prestazioni, ancorché rese agli associati, sono in ogni caso commerciali. La norma reca in sostanza una presunzione di commercialità per le seguenti prestazioni: - cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; - somministrazione di pasti; - erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; - prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito; - prestazioni di servizi portuali e aeroportuali - gestione di spacci aziendali e di mense; - organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; - gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; - pubblicità commerciale; - telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. ART. 111, COMMI 4-BIS - 4-TER, DEL T.U.I.R. Le disposizioni dei commi 4-bis e 4-ter, aggiunte all’art. 111 del T.U.I.R. dall’art. 5 del decreto legislativo in esame, riguardano solo alcune specifiche tipologie di associazioni e costituiscono una novità rispetto alla previgente normativa. Il testo dei commi 4-bis e 4-ter è il seguente: 312 “4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nel confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 4-ter. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, semprechè sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3". - Somministrazione di alimenti e bevande (Art. 111, comma 4-bis, del T.U.I.R.). Associazioni di promozione sociale. Per la somministrazione di alimenti e bevande è sancita la non commercialità esclusivamente a favore delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287 ( cioè gli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno) e semprechè ricorrano le seguenti condizioni: a) l’attività deve essere effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale; b) l’attività deve essere svolta nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; c) deve trattarsi di attività strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Riguardo alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar o servizi similari interni all’associazione si chiarisce che l’espressa previsione di non commercialità, a decorrere dal 1 gennaio 1998, nei confronti esclusivamente delle associazioni di promozione sociale, conferma per tutti gli altri enti di tipo associativo l’orientamento già espresso in sede amministrativa (ris. n. 217/E del 17 luglio 1995), in base al quale è stato affermato il carattere commerciale dell’attività di somministrazione di alimenti o bevande nei bar interni ai circoli ricreativi, anche se svolta nei confronti dei propri associati. - Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (Art. 111, comma 4-bis e 4-ter, del T.U.I.R.). Associazioni di promozione sociale, associazioni politiche, sindacali, di categoria e associazioni religiose. È considerata non commerciale l’attività di organizzazione di viaggi ;e soggiorni turistici se svolta da associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera e), della legge n.287 del 1991, da associazioni politiche, sindacali, di categoria nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, alle seguenti condizioni: a) destinatari siano gli iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale e i tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali; b) si tratti di attività strettamente complementari a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Quest’ultima condizione comporta la necessità di verificare in concreto che l’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sia funzionale alla completa realizzazione degli scopi 313 istituzionali (es. viaggio e soggiorno organizzati per gli iscritti o associati in occasione di un congresso nazionale o meeting internazionale). ART. 111, COMMA 4-QUATER, DEL T.U.I.R. Il comma 4-quater dell’art. 111 del T.U.I.R., introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo n.460 del 1997, è il seguente: “4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione”. - Cessioni di pubblicazioni di contratti collettivi nazionali. Associazioni sindacali e di categoria. Non sono considerate commerciali le cessioni delle pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi nazionali di lavoro se effettuate dalle associazioni sindacali e di categoria, anche in deroga al limite imposto dal comma 3 dell’art. 111. La non commercialità è in tali ipotesi riconosciuta anche se le pubblicazioni sono cedute prevalentemente a terzi, a condizione che i corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione. Si precisa che la locuzione costi di diretta imputazione va intesa secondo i criteri già adottati in precedenza con riferimento ai c.d. costi specifici nella circolare della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette n.40 del 26 novembre 1981. - Assistenza in materia di contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro. Associazioni sindacali e di categoria. Nei confronti delle associazioni sindacali e di categoria, a decorrere dal 1 gennaio 1998, non si considera effettuata nell’esercizio di attività commerciale l’assistenza in materia di applicazione di contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro a condizione che: . l’attività sia prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti; . i corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione. - Attività di assistenza fiscale. Per completezza di esposizione si fa presente che rimane in vigore la norma recata dall’art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo la quale le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri di assistenza fiscale “si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall’associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall’esercizio dell’attività”. 5.3 Vincoli statutari per associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. Art. 111, commi 4-quinquies e 4-sexies, del T.U.I.R. Novità di notevole rilevanza sono contenute nella disposizione recata dall’art. 4-quinquies del nuovo art. 111 del T.U.I.R.. Tale norma consente l’applicabilità del trattamento di favore recato dal comma 3 dell’art. 111, nonché quello previsto dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, dello stesso art. 111, a condizione che le associazioni destinatarie degli anzidetti regimi: 1. abbiano redatto l’atto costitutivo o lo statuto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata; 2. l’atto costitutivo o lo statuto siano conformi alle clausole indicate nello stesso comma 4quinquies dell’art. 111, dirette a garantire la non lucratività dell’associazione e ad evitare fenomeni elusivi. Le anzidette clausole possono essere riportate nell’atto costitutivo o nello statuto anche con formulazioni diverse da quelle previste espressamente dal menzionato comma 4-quinques dell’art. 111 del T.U.I.R., purché di portata univoca. 314 I principi enunciati dalle suddette clausole devono risultare dagli atti costitutivi o dagli statuti ai fini dell’applicabilità del regime di favore nei confronti delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona che fruiscono delle citate disposizioni agevolative. Tali principi tendono ad assicurare: a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine dovrà essere sentito l’istituendo organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale ultima prescrizione procedimentale relativa all’organismo di controllo deve essere di fatto osservata ancorché non sia necessario riprodurla, quale clausola espressa, nello statuto o atto costitutivo; c) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; d) l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; f) l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Si precisa che i vincoli statutari sopra indicati non si applicano per gli enti associativi che, pur beneficiando della disposizione del comma 1 dell’art. 111 del T.U.I.R., relativa alla non imponibilità delle quote associative, non si avvalgono del regime agevolativo recato dai commi 3, 4bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo. - Distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione e evoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente (lettere a) e b), comma 4-quinquies dell’art. 111 del T.U.I.R.) Riguardo ai vincoli statutari imposti dal comma 4-quinquies dell’art. 111 del T.U.I.R. si ritiene di dovere evidenziare la novità e la rilevanza, anche ai fini dei principi generali in materia di enti non commerciali, delle clausole riportate alle lettere a) e b) di detto comma. In sostanza l’obbligo di non distribuzione degli utili, anche in modo indiretto, nonché l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento dell’associazione, ad altro ente associativo con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, comporta che le particolari tipologie di enti associativi destinatari del regime agevolativo recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 111 del T.U.I.R. si configurino quali enti non lucrativi. Assume, pertanto, rilievo ai fini della decommercializzazione di determinate attività l’assenza, in capo ad alcuni enti non commerciali di tipo associativo, del fine di lucro che si realizza attraverso il divieto di distribuzione di utili. La finalità non lucrativa costituisce un’ulteriore condizione cui è subordinato il regime di favore illustrato nei paragrafi precedenti recati dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 111. Circa la clausola concernente il divieto di distribuzione di utili si rileva che la norma non fornisce alcuna indicazione in ordine alla nozione di “distribuzione indiretta” di utili o di avanzi di gestione. Si chiarisce, tuttavia, che ai fini della interpretazione di tale nozione possono soccorrere i criteri stabiliti all’art. 10, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997. 315 Tale norma, infatti, nell’individuare particolari fattispecie che “costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione”, seppure inserita fra le disposizioni della Sezione II del decreto legislativo n. 460 in esame relativa alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, può configurarsi come norma di riferimento anche per gli enti di tipo associativo. - Disciplina dei rapporti associativi e libera eleggibilità degli organi amministrativi (lettere c) ed e), comma 4-quinquies, dell’art. 111 del T.U.I.R.) La disciplina del rapporto associativo e il principio di democraticità comprendente il diritto al voto degli associati o partecipanti maggiori di età e il diritto di nomina degli organi amministrativi (già recata dal secondo periodo del previgente testo del comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R.) è estesa a tutte le tipologie di associazioni ammesse al regime tributario recato dal comma 3 e dai commi 4bis, 4-ter e 4-quater più volte richiamati, (lettere c) ed e) del comma 4-quinquies dell’art. 111 del T.U.I.R.) ad eccezione delle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato, patti, accordi o intese, nonché delle associazioni politiche, sindacali e di categoria. Infatti, le clausole riportate sotto le lettere c) ed e) del comma 4-quinquies dell’art. 111 del T.U.I.R., relative alla disciplina del rapporto associativo e alla libera eleggibilità degli organi amministrativi, non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria (comma 4-sexies dell’art. 111 del T.U.I.R.). Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, si ricorda che nella relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997 è stato esplicitamente chiarito quanto segue: “Non si è ritenuto di ammettere i soci ad esprimere per corrispondenza il proprio voto, così come proposto dalla Commissione parlamentare, sul rilievo che la ratio della norma, diretta a prevenire fattispecie elusive (articolo 3, comma 187, lettera c) della legge di delega), richiede la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell’associazione”. Si precisa, tuttavia, in proposito che per le organizzazioni complesse a carattere nazionale si deve tener conto della pratica impossibilità di garantire la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell’associazione nonché del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato; pertanto per tali organizzazioni è consentita l’espressione del voto da parte degli associati mediante delega da conferire ad altri associati. - Obbligo di redigere il rendiconto (lettera d), comma 4-quinquies, dell’art.111 del T.U.I.R.) Viene imposto alle associazioni ammesse a fruire del regime agevolativo in argomento l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario riferito sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata, indipendentemente dal regime contabile, ordinario o semplificato, adottato dall’ente non commerciale. Si chiarisce che la redazione del bilancio soddisfa tale obbligo. Il rendiconto annuale, redatto secondo le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell’ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria dell’associazione. Deve trattarsi di documento che evidenzia anche l’attività decommercializzata. La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, deve essere conservata con le modalità previste dal D.P.R. n.600 del 1973, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l’applicazione di un particolare trattamento di favore. La mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale, determina la non applicabilità delle disposizioni concernenti la non commercialità recate dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 111 del T.U.I.R. citato. 5.3.1 Termini per la predisposizione o l’adeguamento degli statuti Fino al 31 dicembre 1997 le associazioni ammesse a fruire del trattamento tributario previsto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. potevano fruire dell’anzidetto regime agevolativo anche in mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto. A decorrere dal 1 gennaio 1998 316 viene imposto alle menzionate associazioni un onere nuovo ed ulteriore, consistente, appunto, nella predisposizione dell’atto costitutivo o dello statuto nella specifica forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. A decorrere dalla stessa data del 1 gennaio 1998 le associazioni, che già abbiano l’atto costitutivo o lo statuto, devono altresì verificare la compatibilità del contenuto dei predetti atti con le clausole sopra richiamate a pena di inammissibilità del regime recato dal nuovo testo del comma 3 dell’art. 111, nonché dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo. I termini per predisporre o adeguare gli atti costitutivi o statuti o regolarizzare gli atti medesimi nelle predette forme sono i seguenti: - 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.460 del 1997 (pertanto entro il 30 giugno 1998), per le associazioni religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona; - 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.460 del 1997 (pertanto entro il 31 dicembre 1998), per le associazioni politiche, sindacali e di categoria. Si precisa che entro i termini sopraindicati è sufficiente che lo statuto o l’atto costitutivo, conformemente alle disposizioni dell’art. 111, comma 4-quinquies, sia approvato dall’organo assembleare, ancorché non sia intervenuta, ove richiesta, l’approvazione dell’autorità di controllo competente. Per le associazioni a più larga valenza nazionale, come le associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché per le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale è sufficiente che, entro il predetto termine del 31 dicembre 1998, le clausole statutarie siano approvate dall’organo direttivo, in attesa del successivo recepimento da parte dell’assemblea o del congresso generale. Resta fermo che la mancata osservanza nei fatti nonché la mancata definitiva approvazione delle clausole anzidette comportano il venir meno, fin dall’inizio, del regime agevolativo recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 111 del T.U.I.R.. 5.4 Imposta sul valore aggiunto L’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997, apporta modifiche all’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali modifiche sono intese a coordinare le disposizioni in materia di I.V.A. relative agli enti di tipo associativo con le novità introdotte ai fini delle imposte sui redditi, allo scopo di escludere dal campo di applicazione dell’I.V.A. le stesse attività non soggette ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi. - ART. 4, COMMA 4, DEL D.P.R. N.633 DEL 1972 Viene modificato l’ambito soggettivo di applicazione della norma recata dal comma 4 dell’art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972, nella parte in cui prevede la non commercialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, ancorché dietro pagamento di corrispettivi specifici, ai soci, associati o partecipanti, ad associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Continuano ad essere destinatarie dell’anzidetta disciplina, senza alcuna modifica, le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e culturali, mentre per le associazioni sportive la nuova disposizione delimita, a decorrere dal 1 gennaio 1998, l’ambito applicativo del trattamento di favore “alle associazioni sportive dilettantistiche”. Il nuovo comma 4 dell’art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 ha, inoltre, esteso il regime di favore dal medesimo recato alle associazioni di promozione ;sociale ed alle associazioni di formazione extrascolastica della persona. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1998, le tipologie associative destinatarie della disposizione in esame sono le seguenti: - associazioni politiche; 317 - associazioni sindacali; - associazioni di categoria; - associazioni religiose; - associazioni assistenziali; - associazioni culturali; - associazioni sportive dilettantistiche; - associazioni di promozione sociale; - associazioni di formazione extra-scolastica della persona. Viene parimenti modificato l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione del comma 5, lett. a), dell’art. 4, relativamente alla previsione di non commercialità delle cessioni di pubblicazioni cedute prevalentemente ai propri associati. Le associazioni beneficiarie di tale regime sono le stesse sopra elencate. - ART. 4, COMMI 6, 7, 8, DEL D.P.R. N.633 DEL 1972 All’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 vengono aggiunti, dopo il quinto comma, ulteriori tre commi. Il nuovo sesto comma dell’art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 riproduce il comma 4-bis dell’art. 111 del T.U.I.R., relativo alle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera e), della legge n.287 del 1991, limitatamente alla previsione di non commercialità della somministrazione di alimenti e bevande. Si sottolinea che, diversamente da quanto previsto dal comma 4-bis dell’art. 111 del T.U.I.R., ai fini dell’IVA non è riconosciuto carattere “non commerciale” all’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuata dalle stesse associazioni di promozione sociale, le quali, pertanto, restano assoggettate al tributo in base alla presunzione assoluta di commercialità disposta dall’art. 4, quinto comma, lett. g), del D.P.R. n.633 del 1972. Il nuovo settimo comma dell’art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 subordina l’applicabilità delle disposizioni agevolative recate dai commi quarto, secondo periodo, e sesto dello stesso art. 4 alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, nonché alla condizione che le associazioni interessate si conformino alle specifiche clausole indicate nella medesima disposizione. Dette clausole coincidono con quelle indicate nell’art. 111, comma 4-quinquies, del T.U.I.R. (vedi paragrafo 5.3 relativo ai vincoli statutari per gli enti di tipo associativo). Il nuovo comma ottavo dell’art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 riproduce il comma 4-sexies del citato art. 111 del T.U.I.R. che esonera le associazioni religiose riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese nonché le associazioni politiche, sindacali e di categoria dal recepimento delle clausole recate dalle lettere c) ed e) del precedente comma, relative alla disciplina del rapporto associativo e della libera eleggibilità degli organi amministrativi, e ciò al fine di salvaguardare la peculiare struttura delle anzidette organizzazioni. Si evidenzia che, diversamente da quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 111 del T.U.I.R., ai fini dell’imposta del valore aggiunto non è stata sancita la “decommercializzazione” delle attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate dalle associazioni politiche, sindacali, di categoria e dalle associazioni riconosciute da confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nei confronti dei soci, associati o partecipanti. Tali attività, pertanto, ancorché svolte dalle predette associazioni sono assoggettate all’I.V.A.. Sono ugualmente imponibili ai fini dell’IVA, in assenza di una norma espressa di esclusione analoga a quella recata dal comma 4-quater dell’art.111 del T.U.I.R., le cessioni di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro, qualora le stesse non siano effettuate prevalentemente a favore dei soci o degli associati, nonché le prestazioni di assistenza in materia di applicazione di contratti collettivi di lavoro, e di legislazione sul lavoro effettuate nei confronti di terzi. Per i chiarimenti relativi alle modifiche apportate al testo dell’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, si rinvia a quanto precisato nei paragrafi precedenti in relazione alle corrispondenti norme contenute 318 nei commi 4-bis, relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande, 4-quinquies e 4-sexies dell’art. 111 del T.U.I.R.. 6. SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI L’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, che reca disposizioni in ordine agli obblighi contabili degli enti non commerciali, è stato integrato, con l’aggiunta di ulteriori due commi, dall’art. 8 del decreto legislativo n.460 del 1997. Nessuna modifica è stata apportata al comma 1 dell’anzidetto art. 20 del D.P.R. n. 600 del 1973 il cui testo è il seguente: “Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”. I commi introdotti nel citato art. 20 del D.P.R. n.600 del 1973 dal decreto legislativo n.460 del 1997, dispongono: “Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662". Con il nuovo secondo comma dell’articolo 20 del D.P.R. n.600 del 1973, ferma restando la obbligatorietà delle scritture contabili previste dal primo comma del medesimo articolo, viene introdotto uno specifico obbligo di rendicontazione in relazione all’agevolazione recata dal comma 2-bis dell’art. 108 del T.U.I.R. (introdotto dall’art. 2 del decreto legislativo n.460 del 1997) per le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente dagli enti non commerciali in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione. Dette attività devono essere oggetto - al fine, tra l’altro, di salvaguardare in modo scrupoloso i principi di trasparenza e di rappresentare correttamente i fatti della gestione nell’interesse di coloro che intendono partecipare a tali attività - di una rigorosa rendicontazione, indipendentemente anche dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario di cui agli artt. 111, comma 4quinquies, del T.U.I.R. e 4, settimo comma, del D.P.R. n.633 del 1972. Deve, pertanto, essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n.600 del 1973. Ne consegue che, al pari degli altri documenti contabili, il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l’accertamento relativo al periodo d’imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall’art. 2220 del codice civile. Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) previste dall’art. 108, comma 2-bis, lett. a) del T.U.I.R., che hanno originato le entrate e le spese medesime. Il rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette. 319 È appena il caso di precisare che il predetto rendiconto deve essere redatto sia dagli enti non commerciali che si avvalgono del regime di contabilità ordinaria sia da quelli che si avvalgono del regime di contabilità semplificata previsto dall’art. 18 del D.P.R. n.600 del 1973. Con il nuovo terzo comma dell’art. 20 del D.P.R. n.600 del 1973, introdotto dall’art. 8 del decreto legislativo n.460 del 1997, viene stabilito che gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito, ai sensi dell’art. 109-bis del T.U.I.R., e che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alla attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’art. 18 del D.P.R. n.600 del 1973 secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662. In particolare, permanendo, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, i soggetti stessi possono annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate in ciascun mese, con riferimento allo stesso mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini I.V.A. ovvero nell’apposito prospetto riepilogativo, che tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, pubblicato nella G.U. n.37 del 14 febbraio 1997, ed alle relative istruzioni. Inoltre, i soggetti medesimi devono annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell’I.V.A., l’importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisiti e delle importazioni indicando l’imposta detraibile nel registro di cui all’art. 25 del D.P.R. n.633 del 1972 o nel prospetto sopra menzionato di cui al modello approvato con il citato D.M. 11 febbraio 1997 (circolare ministeriale n.10/E del 17 gennaio 1997). Si precisa, infine, che i soggetti in questione, che fruiscono delle predette semplificazioni contabili, devono, comunque, osservare l’obbligo di redigere l’apposito rendiconto previsto dal nuovo comma 2 dell’art. 20 del D.P.R. n.600 del 1973. 7. AGEVOLAZIONI TEMPORANEE PER IL TRASFERIMENTO DI BENI PATRIMONIALI 7.1 Trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 introduce un regime agevolativo transitorio relativo ai trasferimenti a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali effettuati entro il 30 settembre 1998, al fine di favorire il potenziamento patrimoniale degli stessi. Il trasferimento può essere effettuato indistintamente da persone fisiche, da società semplici, da imprese commerciali esercitate in forma sia individuale che societaria e da enti non commerciali. Il soggetto destinatario del trasferimento di aziende o beni deve essere un ente non commerciale o una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, escluse le società cooperative. 7.1.1 Ambito oggettivo, condizioni e limiti Il trasferimento a titolo gratuito deve riguardare aziende, complessi aziendali o singoli rami di azienda nonché singoli beni e deve essere effettuato a titolo gratuito con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998. L’ente non commerciale beneficiario deve dichiarare nell’atto di trasferimento che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività, con la conseguenza che per gli stessi non è ammessa la possibilità di utilizzo non strumentale all’attività esercitata dall’ente, intendendosi per tale sia quella istituzionale che quella commerciale eventualmente esercitata. Considerata la finalità della norma, che è quella di realizzare un potenziamento patrimoniale dell’ente non commerciale, si ritiene che la medesima è parimenti rispettata qualora l’ente non commerciale proceda alla cessione dei beni acquisiti gratuitamente impiegando l’intero corrispettivo conseguito nell’acquisto di altri beni strumentali da utilizzare nell’ambito dell’attività propria dell’ente stesso. 7.1.2 Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi Ai sensi del comma 1 dell’art. 9 in esame nei confronti del soggetto cedente il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni non da luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione 320 di plusvalenze o minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento mentre per l’ente non commerciale beneficiario la predetta acquisizione di beni non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei suoi confronti. 7.1.3 Agevolazioni ai fini delle imposte indirette Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali, Invim e relativa imposta sostitutiva e non è soggetto all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. b), del D.P.R. n. 633 del 1972. 7.1.4 Trasferimento dell’unica azienda dell’imprenditore cedente Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo. n.460 del 1997 nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto l’unica azienda dell’imprenditore cedente, questi ha l’obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione di imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRPEG pari al 25 per cento. Al riguardo, si precisa che il codice tributo utilizzabile per il versamento dell’imposta sostitutiva è il 1674 denominato “Imposta sostitutiva Irpef, Irpeg, Ilor, Iva, su riserve e fondi in sospensione di imposta e su saldi attivi di rivalutazione”. Il periodo di riferimento da indicare sui modelli di versamento è l’anno per il quale si effettuano i versamenti. Relativamente alle modalità di versamento si fa richiamo alla nota del 24 febbraio 1998, prot. n.1998/21572 della Direzione Centrale per la Riscossione con la quale è stato precisato quanto segue. Nel caso in cui il versamento dell’imposta sostitutiva in argomento è dovuto da soggetti non titolari di partita I.V.A. lo stesso va effettuato ai concessionari del servizio della riscossione competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, utilizzando la distinta Mod. 8 ovvero il bollettino di conto corrente postale Mod. 11. Le persone fisiche e le società di persone possono effettuare il versamento anche mediante delega alla banca, utilizzando il modello di delega unica di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995 (grafica colore azzurro). Nell’ipotesi in cui il medesimo versamento è dovuto da soggetti titolari di partita I.V.A. lo stesso va effettuato ai concessionari per il servizio della riscossione competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, utilizzando rispettivamente la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D, ovvero, nel caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino Mod. 31. I pagamenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 24 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, saranno eseguiti secondo le modalità di cui al decreto stesso, attualmente in corso di perfezionamento. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n.408 e della legge 30 dicembre 1991, n.413 relative alle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni, smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l’imposta sostitutiva delle imposte di cui sopra è fissata nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta previsto dall’art. 4, comma 5 della citata legge n.408 del 1990 e dell’art. 26, comma 5 della predetta legge n.413 del 1991. Anche per detta imposta sostitutiva il codice tributo è il 1674 e per il versamento valgono le medesime modalità sopra richiamate. L’ultima parte del comma 1 dell’art. 9 in commento stabilisce che le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell’art. 105 del T.U.I.R. sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con aliquota rispettivamente del 5 per cento e del 10 per cento. In proposito, si ritiene che la norma possa trovare applicazione nei confronti dei soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare per i quali non spiega ancora effetto l’art. 1, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.467, concernente disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari; resta inteso, invece, che per il periodo d’imposta in cui si applica la disciplina dell’affrancamento 321 obbligatorio delle riserve da assoggettare a maggiorazione di conguaglio l’imposta sostitutiva sulle anzidette riserve sarà quella determinata con le percentuali previste dal citato decreto legislativo n.467 del 1997 e non quella determinata con le percentuali previste dall’art. 9 del decreto legislativo n.460 del 1997. Ai fini del versamento della predetta imposta, si fa presente che il codice tributo, così come precisato con la citata nota del 24 febbraio 1998, è il 1675 denominato “Imposta sostitutiva sui fondi in sospensione di imposta e soggetti a maggiorazione di conguaglio”. Anche in questo caso sono applicabili le medesime modalità di versamento già richiamate. 7.2 Esclusione dal patrimonio dell’impresa dell’ente non commerciale degli immobili strumentali per destinazione L’art. 9, comma 2, del decreto legislativo. n.460 del 1997 stabilisce che l’ente non commerciale che alla data del 1 gennaio 1998 utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 40 del T.U.I.R. (immobili strumentali per destinazione) può, entro il 30 settembre 1998, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dall’anno 1998, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell’IRPEG e dell’I.V.A.. L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 5 per cento del valore dell’immobile determinato con i criteri dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Ai fini dell’applicazione delle predette disposizioni, l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 9 in esame prevede che per bene proveniente dal patrimonio deve ritenersi il bene, di proprietà dell’ente stesso non acquistato nell’esercizio dell’impresa, indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l’acquisto e l’utilizzazione nell’impresa. Ne consegue che sono da ritenere immobili non provenienti dal patrimonio dell’ente quelli acquistati per essere adibiti nell’attività di impresa quando tale circostanza risulti dall’atto di acquisto ovvero quelli indicati nelle scritture contabili cronologiche (libro giornale o registro degli acquisti) relative al periodo d’imposta nel quale l’acquisizione si è verificata i quali hanno avuto una incidenza nella gestione dell’attività commerciale stessa avendo, ad esempio, consentito la detrazione dell’I.V.A. pagata all’acquisto o la deduzione di quote di ammortamento. Sulla base di quanto precede, deve ritenersi che gli immobili che sono transitati dal patrimonio dell’ente a quello dell’impresa in periodi di imposta successivi a quello di acquisizione non sono da considerarsi acquistati in regime di impresa, a nulla rilevando che gli stessi siano indicati nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili e/o siano state portate in deduzione le relative quote di ammortamento agli effetti della determinazione del reddito di impresa. 7.2.1 Condizione per avvalersi della opzione Possono avvalersi dell’opzione in esame gli enti che, con riferimento alla data in cui l’opzione viene esercitata continuano a svolgere attività commerciali, con la conseguenza che tale facoltà resta preclusa nelle ipotesi in cui detta attività sia venuta a cessare. Si precisa che l’attività di impresa è da ritenersi cessata anche nell’ipotesi di affitto o di concessione in usufrutto dell’unica azienda, atteso che per l’intera durata dell’affitto o della concessione in usufrutto detta attività viene a mancare, come si desume, agli effetti delle imposte sui redditi, dall’art. 81, comma 1, lett. h), del T.U.I.R.. 7.2.2 Determinazione del valore cui applicare le aliquote Ai fini della determinazione del valore cui applicare le aliquote del 5 o del 10 per cento, secondo i criteri previsti dal comma 4 dell’art. 52 del D.P.R. n.131 del 1986, richiamato dal comma 2 dell’art. 9 del decreto legislativo n.460 del 1997, va assunta la rendita catastale attribuita all’unita’ immobiliare, determinata a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990 (in G.U. del 7 febbraio 1990, n.31), moltiplicata per i coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991. Per le unita’ immobiliari non 322 ancora censite in catasto vanno assunte le rendite catastali attribuite alle unita’ immobiliari similari già censite. Al riguardo, si fa presente che il codice tributo stabilito per il pagamento della predetta imposta sostitutiva è 1676 denominato “imposta sostitutiva Irpeg, Ilor, Iva - art. 9, comma 2, D.Lgs n.460/97". Il periodo di riferimento da indicare sui modelli di versamento è l’anno per il quale si effettuano i versamenti. Relativamente alle modalità di versamento si richiamano le relative istruzioni indicate nella nota della Direzione Centrale della riscossione del 24 febbraio 1998 più volte citata. 7.2.3 Effetti del mancato esercizio dell’opzione Il mancato esercizio dell’opzione e/o l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva dovuta entro la data del 30 settembre 1998 comporta che gli immobili strumentali in argomento continuano ad essere considerati relativi all’attività di impresa dell’ente non commerciale. Restano salve, ai fini dei controlli della regolarità delle dichiarazioni di opzione e dei relativi versamenti dell’imposta sostitutiva, le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 in materia di accertamento e quelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 in materia di riscossione. 7.2.4 modalità di presentazione della dichiarazione di opzione Con istruzioni che verranno emanate con decreto del Ministro delle finanze, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato stabilito che la dichiarazione di opzione, conforme allo schema allegato al predetto decreto ministeriale, va predisposta in carta libera e spedita a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, all’ufficio delle Imposte Dirette ovvero, ove esistente, all’Ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione stessa. Si ricorda che nella dichiarazione di opzione vanno riportati gli estremi del versamento dell’imposta sostitutiva e alla dichiarazione stessa va allegata copia della distinta rilasciata dal concessionario o, se il versamento è fatto mediante il servizio postale, l’attestazione rilasciata dal competente ufficio. Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Circolare 127 Roma, in data 19. 05. 98 Pervengono presso questa Direzione Centrale richieste di chiarimento da parte di organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 Agosto 1991, ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge, di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, riguardo alle seguenti questioni relative all’applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460: necessità di produrre, da parte di tali enti, il modello di comunicazione previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460; necessità di modificare il proprio statuto inserendo nella denominazione la locuzione ”organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ”ONLUS”. Riguardo alla questione esposta al punto n. 1), si fa presente che nelle istruzioni al modello di comunicazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1998, n.17, è stato chiarito che non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997 I seguenti enti considerati ”in ogni caso” ONLUS dall’articolo 10, comma 8 dell’anzidetto decreto legislativo: le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge; le organizzazioni di volontariato riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49; le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nella ”sezione cooperazione sociale” del registro 323 prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni. Per quanto concerne la problematica esposta al punto n. 2), si ritiene che le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali sopra citate, in quanto considerate ”in ogni caso” Organizzazioni non lucrative di utilità” sociale ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997, ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso comma, concernente l’uso nella denominazione della locuzione ”organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo ”ONLUS”. 324