INDICE
PREFAZIONE
pag.3
CAPITOLO 1
La gestione fiscale degli enti non profit
I quesiti
Formule
1.1 opzione per il regime forfetario SIAE
1.2 dichiarazione rilasciata dalla ONLUS in caso di erogazioni liberali
1.3 comunicazione delle ONLUS alla D.R.E.
1.4 modulo per rimborsi spesa ai volontari e collaboratori
Appendice
1.A D.M 25/5/1995
1.B L. 398/91
1.C Circolare 3/92 Dip. D.G. II.DD.
1.D Risoluzione 138/98 del Dip. Delle Entrate
1.E Circolare 32/91 del Dip. D.G. Tasse
1.F D.Lgs. 60/99
pag.4
pag.33
pag.34
pag.35
pag.36
pag.38
pag.40
pag.42
pag.46
pag.47
pag.49
CAPITOLO 2
L’ente non profit nel codice civile
I quesiti
Formule
2.1 Atto costitutivo dell’associazione di volontariato
2.2 Statuto della associazione di volontariato
2.3 Scheda di richiesta di ammissione a socio
2.4 Lo statuto di un comitato-ONLUS
Appendice
2.A Legge 266/91
2.B Proposta di Legge “disciplina dell’associazionismo sociale”
pag.58
pag.71
pag.74
pag.79
pag.81
pag.86
pag.92
CAPITOLO 3
Gli obblighi assicurativi delle Organizzazioni di Volontariato
pag.109
I quesiti
Formule
3.1 Schema di convenzione ai sensi del Decreto Ministro Sanità 18/9/1991
tra USL e associazioni di donatori ( unità di raccolta sangue fissa o mobile)
pag.114
3.2 Schema di convenzione ai sensi del Decreto Ministro Sanità 18/9/1991
tra USL e associazioni di donatori ( invio donatori sangue presso servizi di
immunoematologia o centri trasfusionali)
pag.117
1
Appendice
3.A D.M. 14/2/1992
pag.123
CAPITOLO 4
Procedure, adempimenti e obblighi amministrativi degli enti non profit
I quesiti
Formule
4.1 Istanza per il riconoscimento giuridico di un ente
4.2 Autorizzazione n. 2/1998 del garante per la protezione dei dati personali
4.3 Autorizzazione n. 3/1998 del garante per la protezione dei dati personali
Appendice
4.A D.Lgs. 155/1997
4.B L. 230/1998
4.C L.R. 60/1993
4.D L.R. 28/1993 e L.R. 29/1996
4.E L.R. 36/1990
pag.125
pag.133
pag.134
pag.135
pag.140
pag.145
pag.155
pag.164
pag.167
pag.187
CAPITOLO 5
Il rapporto di lavoro nell’ente non profit
I quesiti
Formule
5.1 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
5.2 Ricevuta per compenso da lavoro autonomo
( collaborazione coordinata e continuativa)
5.3 Ricevuta per compenso da lavoro autonomo
( prestazione occasionale)
Appendice
5.A L.196/1997
pag.190
pag.199
pag.200
pag.201
pag.203
I soggetti del terzo settore: profili fiscali
Di Stefano Ragghianti
pag.212
Il D.Lgs. 460/97
Le circolari applicative n. 168, 124, 127
pag.238
pag.254
2
Prefazione
La presente pubblicazione raccoglie i principali quesiti che le organizzazioni di volontariato hanno
rivolto al Numero Verde 800 005363 messo a disposizione dal Centro Servizi Volontariato
Toscana.
Le materie oggetto di consulenza sono prevalentemente di natura fiscale, tributaria, amministrativa,
legale.
Per ognuna di esse hanno risposto esperti dei migliori settori, che da tempo lavorano a fianco delle
organizzazioni di volontariato e che vogliamo pubblicamente ringraziare per la professionalità con
la quale operano.
Grazie al prezioso lavoro della dott.ssa Gisella Seghettini questo materiale è stato raccolto,
selezionato, rivisto e pubblicato.
Crediamo che questo Quaderno potrà rappresentare non solo uno strumento di consultazione, ma
anche un valido aiuto perché dubbi, quesiti e perplessità possano essere risolti grazie all’esperienza
di altri.
Ci auguriamo di aver reso un servizio utile e confacente le necessità delle organizzazioni di
volontariato
Cristiana Guccinelli
3
CAPITOLO 1
IL REGIME FISCALE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
I quesiti che le associazioni più frequentemente pongono, riguardano la materia fiscale. Le questioni
fiscali sono, infatti, quelle che più preoccupano nella gestione di un ente non profit non è in realtà
facile comprendere, per esempio, se una attività svolta dall’ente sia da considerarsi non
commerciale oppure commerciale e, quindi, imponibile.
Il compito degli amministratori è reso, oggi, più agevole dalla nuova normativa fiscale che in tema
di enti non commerciali ed onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), è stata introdotta
dal decreto legislativo 460/97 che ha posto fine ad un lungo periodo di “frantumazione” legislativa
ed incertezza normativa in materia.
Per una analisi approfondita sulla nuova normativa rimandiamo all’articolo del dott. Stefano
Ragghianti a pag. 212.
I QUESITI
SPONSORIZZAZIONI
L’associazione vorrebbe conoscere la normativa riguardante le sponsorizzazioni a favore di
associazioni. Ci sono differenze a seconda che si tratti di ONLUS oppure no? Quali sono gli
adempimenti e gli obblighi delle associazioni? In quali casi si parla di sponsorizzazioni e in
quali di erogazioni liberali?
Non esiste una normativa sulle sponsorizzazioni, specifica per le associazioni. Il contratto di
sponsorizzazione, non trova neppure riscontro nei contratti tipici previsti dal codice civile. Molti
sono i contratti di sponsorizzazione e presentano notevoli difformità tra loro. In ogni caso si tratta di
contratti pubblicitari che si distinguono, però, dai tradizionali contratti pubblicitari perché il
messaggio pubblicitario si realizza attraverso il collegamento tra il nome-marchio dello sponsor, la
figura, la fama, l’impresa dello sponsorizzato. Il contratto di sponsorizzazione può essere sia a
struttura bilaterale sia a struttura unilaterale. In quest’ultimo caso ci si trova di fronte ad un contratto
con obbligazioni a carico di una sola parte, lo sponsor, che corrisponde una somma di denaro allo
sponsorizzato senza pretendere da questi un determinato comportamento. Le sponsorizzazioni
vengono disciplinate, dal punto di vista fiscale, sia sul versante delle imposte dirette (IRPEG) che su
quello delle imposte indirette (IVA), senza eccezioni particolari per gli enti non commerciali ( in
generale) e le ONLUS ( in particolare).Ricordiamo tuttavia che per le onlus non automatiche vige il
divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali o direttamente connesse alle stesse; quindi
solo potendo qualificare le sponsorizzazione come attività direttamente connesse è possibile
effettuare tali operazioni alle onlus non automatiche.
Il decreto 460/97, relativo alle ONLUS disciplina soltanto il fenomeno delle “erogazioni liberali”
rimanendo estraneo al fenomeno delle sponsorizzazioni. Sotto il profilo delle imposte sul reddito
(IRPEG), l’associazione dovrà individuare anzitutto se l’impresa che eroga il contributo in denaro lo
fa con spirito di liberalità, riservandosi solo il diritto di rendere noto il fatto, oppure se nel
corrispondere la somma si aspetta un ritorno pubblicitario a cui la associazione deve contribuire con
ben determinati comportamenti. Nel primo caso, si tratterà di una erogazione liberale in denaro
disciplinata- con esclusivo riferimento alle ONLUS- dal nuovo art. 13 del decreto 460/97. Nel
4
secondo caso, siamo alla presenza di un vero e proprio contratto di sponsorizzazione. naturalmente,
le conseguenze fiscali risultano diverse e così è schematicamente rappresentate:
• erogazioni liberali in denaro: operazione non commerciale detraibile nei limiti previsti dall’art.
65 TUIR sexies. Questa, sicuramente, è l’alternativa più conveniente per l’associazione in quanto
rimane nell’ambito della non commercialità;
• sponsorizzazione: operazione commerciale: nel caso di corresponsione di somme a titolo di
sponsorizzazione vera e propria, tali somme possono essere dedotte ai sensi del c. 2, art. 74 del
TUIR, a titolo di spese di pubblicità, queste ultime sono deducibili nell’esercizio in cui sono state
sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Questo è il
motivo per cui gli imprenditori ( e in genere, i titolari di partita IVA), preferiscono optare per il
contratto di sponsorizzazione ( si manifesta pertanto un interesse contrastante con quello
manifestato dall'associazione). Per quanto concerne gli adempimenti dell'associazione, nell’ipotesi
di attività di sostegno occasionale essa potrà evitare la tenuta della contabilità fiscale in quanto il
reddito ottenuto dall’operazione (che rimane tuttavia commerciale) non rientrerà nella tipologia
“redditi di impresa” quanto in quella dei “redditi diversi”. Anche per ciò che riguarda l’IVA
bisognerebbe stabilire se il versamento del contributo costituisca o meno il corrispettivo di un
obbligo specifico di pubblicità a carico dell’associazione. Tuttavia anche se la pubblicità
rappresenta un provento commerciale, in virtù dell’art. 8 L.266/91 per le organizzazioni di
volontariato iscritte queste entrate non sono rilevanti ai fini IVA in virtù dell’esclusione soggettiva
in questa norma prevista. Ciò significa che l’associazione non dovrà emettere alcuna fattura per le
prestazioni erogate ( nel caso di sponsorizzazione), e non sarà obbligata alla tenuta dei relativi
registri e delle scritture contabili ai fini IVA, sempre che, ripetiamo, sia iscritta al registro regionale
del volontariato.
ATTIVITA’ EDITORIALE DELLA ASSOCIAZIONE
La nostra associazione di volontariato svolge un’attività editoriale pubblicando un periodico
con piccola tiratura. Attualmente opera con il regime della “resa” e tassazione al 4% solo per
le pubblicazioni non distribuite ai soci. Cosa prevede la legge 266/91 in merito?
Se le pubblicazioni sono cedute prevalentemente a terzi, non si può applicare la disposizione
agevolativa ( non commercialità dell’attività prevista nel c. 3 art. 111 DPR 917/86). La legge quadro
sul volontariato, al quarto comma dell’art. 8, prevede che “ i proventi derivanti da attività
commerciali produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche ( IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia
documentato il loro totale impiego per fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato”.
In base al D.M. 25/5/1995, (Appendice 1.A.) questo tipo di attività editoriale potrebbe rientrare nel
novero delle attività marginali in quanto attività di prestazione di servizi rese in conformità alle
finalità istituzionali, non riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 1111, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi.... verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del
50% i costi di diretta imputazione”. L’attività editoriale deve essere comunque svolta “ senza
l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali
l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei
corrispondenti esercizi commerciali, di distinzione dell’impresa”.
VENDITA DI BENI PRODOTTI DA DETENUTI
La nostra associazione iscritta all’albo regionale del volontariato, svolge diverse attività
culturali a favore del reinserimento sociale delle persone detenute, sia attraverso il sostegno
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alla persona che con manifestazioni pubbliche all’interno della propria sede. Nell’ambito di
queste pensavamo di favorire quei detenuti che producono oggetti artigianali in proprio o
all’interno dei laboratori ricreativi che il carcere mette loro a disposizione. Crediamo che non
sussistano particolari problemi fiscali se ciò avvenisse nella forma della donazione. Ossia i
detenuti donerebbero all’associazione i loro prodotti che questa mostrerà al pubblico con
libere offerte da ridonare ai detenuti stessi. Vi chiediamo pertanto una conferma alla nostra
ipotesi con relativi riferimenti legislativi o altri riferimenti.
Siamo dell’avviso che la fase problematica dell’operazione posta in essere possa essere la seconda,
vale a dire la cessione dei prodotti artigianali fabbricati dai detenuti al pubblico. Infatti potrebbero
sussistere gli estremi di una attività di intermediazione di natura commerciale almeno sotto il
profilo fiscale.
In effetti, il tipo di attività (vendita verso corrispettivo, sempre esistente anche se libero), l’abitualità
(quotidianità dell’esposizione dei prodotti), l’organizzazione (impiego di strutture, ad es. i punti
vendita, non certo irrilevanti), sono 3 elementi chiave che integrano con ogni probabilità la
fattispecie reddituale (d’impresa) prevista dall’art. 51 del DPR 917/86.
Stesse conclusioni anche sul piano dell’IVA, dove non sono delineabili ipotesi di esclusione (ai
sensi dell’art. 2 DPR 633/72) o di esenzione (ai sensi dell’art. 10) specifiche per queste cessioni. La
dimensione sicuramente marginale dell’attività purtroppo, per quanto riguarda il lato fiscale (e
anche quello amministrativo – rapporti con il comune) non risulta idonea a modificare la natura
delle operazioni poste in essere.
Bisogna anche dire tuttavia che ai sensi dell’art. 2 del decreto 460 /97, non è considerata
commerciale l’attività di raccolta fondi anche se effettuata occasionalmente tramite cessione di beni
di modico valore. Bisogna quindi fare attenzione al requisito della occasionalità ed al concetto di
modico valore.
Inoltre, ai sensi del DM 25.5.95 (Appendice 1.A.) sono operazioni commerciali marginali le cessioni
di beni prodotti dai propri associati e assistiti, sempre che non effettuati con i requisiti della
concorrenzialità.
L’iscrizione al REC, tuttavia, può rappresentare la condizione amministrativa per la vendita di
questi prodotti che da ora in avanti dovranno presi in considerazione anche sul piano fiscale
(imposte dirette o indirette).
Al contrario, risulta irrilevante sotto il profilo fiscale, la cessione gratuita di beni all’associazione,
come pure sono esenti da IRPEG, IVA ed ogni altro tributo – ai sensi dei commi 1 – 2 dell’art.2 del
decreto 460/97 – i fondi pervenuti all’associazione a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente (quindi, non sistematicamente con una periodicità definita) in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione anche mediante offerta di beni di modico
valore (prodotti artigianali fabbricati dai detenuti ).
Il terzo passaggio dell’operazione, donazioni di denaro ai detenuti, può rientrare in una specifica
attività di “beneficenza”, considerata istituzionale (e quindi non commerciale) dal punto 3), lett. a),
co. 1, art. 10 del decreto 460/97.
ATTIVITA’ DI CONCESSIONE DI LOCULI AI SOCI
L’associazione iscritta all’albo regionale del volontariato, avendo la gestione di alcune tombe
nel cimitero, non sa come comportarsi per la concessione per anni cinquanta di loculi agli
iscritti non potendo fare attività commerciale dopo la nuova Legge sulle ONLUS. Si precisa
che le concessioni possono essere al massimo 3 o 4 all’anno e il ricavato totale di 4 o 5 milioni.
Quale contratto stipulare o ricevuta rilasciare? Fino a oggi è stata adottata la formula delle
erogazioni liberali.
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L’attività di concessione di loculi ai soci di un’associazione è considerata, secondo l’interpretazione
più prudenziale del decreto 460/97 di natura commerciale. Infatti, dall’analisi degli articoli 10 e 12
del citato decreto, si desume per la seguente associazione:
• la possibilità di svolgere questo tipo di attività, in quanto direttamente connessa a quella
istituzionale (secondo il nostro parere rappresenta, nei limiti dei ricavi indicati nel quesito,
un’attività accessoria per natura, a quelle statutarie e istituzionali, in quanto integrative delle
stesse)
• l’intassabilità dei proventi derivanti da questa attività, in quanto le attività connesse non
concorrono alla formazione del reddito imponibile,
• l’obbligo limitatamente a questa attività, di tenere le scritture contabili previste dalle vigenti
disposizioni fiscali per gli esercenti attività commerciali; nel caso specifico poiché i ricavi
annuali risultano inferiori ai trenta milioni di lire, agli adempimenti contabili prescritti in via
generale ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, si possono sostituire quelli prescritti
dall’art.3 c. 166 della L. 662/96. In particolare, se si usufruisce di questo regime
supersemplificato, l’associazione può annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota,
delle operazioni di concessione dei loculi effettuati in ciascun mese, entro il quindici del mese
successivo, nei registri previsti ai fini IVA ovvero nell’apposito prospetto riepilogativo. Inoltre
l’associazione dovrà annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell’IVA,
l’importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti indicando l’imposta
detraibile nell’apposito registro o nel prospetto sopra menzionato.
ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME PER
L’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE MATERNE
Un centro periferico di un ente morale intende organizzare un corso di preparazione
all’esame per l’insegnamento nelle scuole materne. Deve emettere fattura o basta una ricevuta
per le quote che riceverà dai corsisti? La ricevuta deve avere un bollo?
In caso di attività svolta nei confronti di terzi dietro pagamento di un corrispettivo specifico, siamo
di fronte ad attività commerciale e quindi all’obbligo di fatturazione con partita IVA. Per gli enti
associativi, tuttavia, non è attività commerciale quella resa a favore dei propri associati in
conformità alle finalità dell’ente. In questo caso non è necessaria la fattura. L’esenzione, inoltre,
dall’imposta di bollo è prevista solo per le associazioni iscritte al registro regionale del volontariato
ai sensi della L. 266/91 o per le ONLUS.
IL BAR GESTITO DA UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Una associazione di volontariato possiede un piccolo bar. Vorrebbe avere chiarimenti
riguardo alla sua gestione.
Per la gestione di un bar ( somministrazione di alimenti e bevande) di un ente non commerciale, è
sancita ( dal nuovo co. 4bis art.111 D.P.R. 917/86 introdotto dal DLgs 460/97 e dalla successiva
circolare ministeriale interpretativa n. 124/E del 12/5/1998) la non commercialità esclusivamente a
favore delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3 comma 6 lett.
e), della legge 25/8/1991, n. 287 ( cioè gli enti a carattere nazionale – acli, arci, anspi...- le cui
finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno) Per tutti gli altri enti non
commerciali di tipo associativo ( es. Misericordie), l’ultima circolare ministeriale conferma
l’orientamento già espresso in sede amministrativa ( ris. 217/E del 17/7/1995), in base al quale è
7
stato affermato il carattere commerciale dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei
bar interni alle associazioni, anche se svolta nei confronti dei propri associati.
In questa ultima ipotesi, sotto il profilo contabile è necessario tenere una contabilità separata per
determinare il reddito di impresa imponibile ai fini irpeg e IVA. Naturalmente se il volume di affari
è ridotto, sono previste delle agevolazioni formali ( determinazione forfetaria del reddito,
semplificazione nella tenuta dei libri contabili).
Si richiama l’attenzione sul fatto che in casi del genere potrebbe risultare utile la disciplina fiscale di
cui alla legge 398/1991.
ADEMPIMENTI FISCALI PER IL BAR DI UN CENTRO SOCIALE DURANTE UNA FESTA
PUBBLICA
Come si deve comportare dal punto di vista contabile-fiscale una associazione di volontariato
che gestisca un centro sociale con bar, in occasione di feste organizzate con licenza
temporanea concessa dall’Amministrazione Comunale?
Deve rilasciare scontrino fiscale ai soci e ai non soci?
Per tutto il periodo della festa per la quale è stata rilasciata autorizzazione temporanea, il centro
sociale diventa esercizio pubblico a tutti gli effetti e per tanto non usufruisce delle agevolazioni
fiscali previste per gli enti non commerciali. Deve quindi munirsi di partita IVA e rilasciare
scontrini fiscali. Qualora non raggiunga il volume di affari di lire 130 milioni l’anno circa, può
chiedere l’opzione in base alla Legge 398/91 (Appendice 1.B) e di conseguenza non è obbligato al
rilascio di scontrini fiscali ma deve presentare distinta d’incasso alla SIAE versando il 50%
dell’IVA incassata.
GESTIONE DI UN BAR APERTO AL PUBBLICO
Desideriamo informazioni circa gli obblighi contabili e fiscali di un comitato che gestisce un
chiosco bar e svolge commercio equo e solidale.
Il problema che si presenta per l’attività del bar e per il commercio equo e solidale è che se coloro
che accedono al bar sono soci del comitato, lo stesso non è soggetto di imposta per le
somministrazioni del bar stesso. E’ comunque soggetto per il commercio. Pare, però, che il bar e il
commercio siano aperti a tutti: se così è, oltre alla autorizzazione amministrativa di vendita da
rilasciarsi dall’amministrazione comunale, diventando soggetto di imposta, deve munirsi di Partita
IVA, tenere una contabilità semplificata, e presentare denuncia IVA e denuncia dei redditi tramite il
modello 760. Se il volume di affari non raggiunga la somma di L. 130.000.000 è possibile fare
opzione per la legge 398/91 (Appendice 1.B) che dà la possibilità di forfetizzare il pagamento
dell’IVA attraverso la SIAE e di abbattere l’imponibile del 94% per la denuncia dei redditi.
GESTIONE A TERZI DEL BAR DEL CIRCOLO
Un circolo che gestisca un bar con licenza pubblica può darlo in gestione ad una ditta con un
contratto nel quale la stessa si faccia carico di tutte le spese, compreso l’affitto, il lavoro e si
impegna ad un contributo mensile di tre, quattrocento mila lire al circolo per la sua attività?
Il compenso deve essere dichiarato se inerente allo svolgimento di attività commerciale. Se invece
fosse possibile slegare il contributo dalla contro –prestazione e poterlo legittimamente qualificare
come liberalità, allora non andrebbe dichiarato.
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RIMBORSI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE
Un’associazione che ha optato per il regime fiscale e contabile semplificato di cui alla Legge
398/91, (Appendice 1.B) si trova ad istituire corsi di formazione professionale finanziati dalla
Provincia.
Le somme rimborsate a piè di lista dalla Provincia per lo svolgimento dei corsi, devono
considerarsi proventi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1 della citata legge, oppure,
avendo natura meramente compensativa, non rientrano nel plafond?
Si ritiene che tali proventi possano considerarsi non commerciali qualora rientrino nell’ipotesi
prevista dall’articolo 108 TUIR e cioè se tali ricavi non superino i costi di diretta imputazione e se
le attività istituzionali siano realizzate senza specifica organizzazione. Si consiglia comunque di
verificare il disposto dell’articolo 2 del decreto 460/97 che esclude dalla sfera commerciale i
proventi derivanti da convenzione con la Pubblica Amministrazione avente carattere sociale.
REGIME FORFETARIO AI SENSI DELLA LEGGE 398/91 (Appendice 1.B)
Una associazione svolge attività di produzione e diffusione di spettacoli per ragazzi in
collaborazione con altri gruppi e con i Comuni ed emette fattura per i compensi ricevuti.
Può applicare il regime forfetario SIAE?
Il regime forfetario della 398/91 (Appendice 1.B) in genere è particolarmente favorevole: permette,
infatti di forfetizzare il pagamento dell’IVA attraverso la SIAE e abbattere l’imponibile del 94% per
la denuncia dei redditi. In particolare, il decreto legislativo in tema di imposta sugli spettacoli ha
reintrodotto per tutto il 1999 la detrazione forfetaria dell’IVA per le attività spettacolistiche e per
associazioni in regime di legge 398/91, (Appendice 1.B) nella misura dei 2/3 anziché del 50%., al
contrario di quanto aveva previsto la legge di riforma dell’IVA entrata in vigore il 1 Gennaio 1999.
Alla prima scadenza per l’IVA per l’anno ’99 la SIAE applicherà, molto probabilmente, la riduzione
del 50%, poiché, attualmente, è in vigore questo regime. Il decreto legislativo approvato, tuttavia,
specifica che “I versamenti d’imposta in eccedenza, determinati a decorrere dal 1° gennaio 1999 con
l’applicazione della percentuale di detrazione forfetaria nella misura del cinquanta per cento,
possono essere compensati in sede delle liquidazioni periodiche successive alla data di entrata in
vigore del presente decreto”. Entrata in vigore che avverrà successivamente alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
OPZIONE SIAE AI SENSI DELLA L. 398/91
Quali sono le procedure e i limiti per avere l’opzione IVA con il pagamento da effettuarsi
mediante la SIAE?
Per poter optare per il regime di cui alla Legge 398/91 (Appendice 1.B) bisogna:
• che l’associazione non abbia scopo di lucro
• che abbia conseguito ricavi commerciali non superiori a 130 milioni di lire circa
• comunichi l’opzione in sede di dichiarazione di inizio attività mediante raccomandata agli uffici
IVA (formula 1.1)
Può procedere poi all’apertura della propria posizione SIAE presso l’ufficio competente.
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Il Regime forfetario SIAE (Legge 398/91)
Requisito soggettivo
Requisito oggettivo
Associazioni senza fine
di lucro
Limite dei proventi derivanti
da attività commerciali non
superiori a Lit. 125.647.000
(per il 1996)
Il reddito imponibile ai fini delle imposta dirette
viene determinato applicando all’ammontare dei
proventi commerciali il coefficiente di redditività
del 6% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali
L’IVA viene assolta tramite la SIAE versando 1/3
dell’imposta incassata da quella assolta sugli
acquisti. Non c’è obbligo di dichiarazione
Conseguenze
Esonero dall’obbligo di
tenuta
dei
registri
contabili
Assoggettamento a tutte
le altre imposte indirette
Conservazione
dei
documenti d’incasso e di
spesa,
numerati
progressivamente
Obbligo di presentazione
della dichiarazione dei
redditi (mod. 760)
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IVA SUGLI ACQUISTI EFFETTUATI DALLE O.O.V.V.
L’associazione chiede chiarimenti in merito all’IVA sull’acquisto di apparecchiature mediche
e di beni mobili registrati.
La questione dell’IVA sugli acquisti per le associazioni i di volontariato è cosa assai controversa.
Con circolare n.3 del 1992 (Appendice 1.C) il Ministero delle finanze ha ricompreso nella
previsione esentiva anche gli acquisti di beni mobili registrati quali autoambulanze.
Successivamente, con diverse pronunce, il Ministero senza mai rettificare esplicitamente la citata
circolare ha fatto intendere che le associazioni iscritte devono pagare normalmente l’IVA sugli
acquisti. Proprio di recente con risoluzione ministeriale 138/98, (Appendice 1.D) lo stesso ministero
delle finanze torna sulla questione negando ad una associazione di volontariato l’esenzione per
l’acquisto di strumenti medici, ma non in via generale ed assoluta, ma perché non si tratta di mobili
registrati: il che evidentemente lascia intendere, senza dirlo, che la originaria circolare n. 3/92 resta
valida. In sintesi, premesso che un intervento del legislatore appare necessario, si ritiene pur con
notevole margine di dubbio e qualche rischio che limitatamente ai beni mobili registrati ci si possa
avvalere della esenzione in questione.
AGEVOLAZIONI IVA PER LA STAMPA DI MANIFESTI ED INVITI
La nostra associazione è iscritta al registro regionale del volontariato. Vorremmo sapere se ci
siano delle agevolazioni fiscali per quanto riguarda l’IVA?
In particolare vorremmo sapere se la stampa dei manifesti e degli inviti per le manifestazioni
organizzate dall’associazione, possano rientrare tra le prestazioni pubblicitarie finalizzate a
promuovere le attività istituzionali, che per le ONLUS, sono fuori campo IVA e se quindi
potremmo chiedere alla tipografia di fare il lavoro in esenzione IVA.
Le uniche agevolazioni IVA sugli acquisti sono limitate agli acquisti di beni mobili registrabili,
quali ambulanze e mezzi di soccorso in genere. Sono poi escluse da IVA ai sensi dell’articolo 3
DPR 633/72 le operazioni di divulgazione pubblicitaria rese da chiunque a favore di associazioni
con scopi educativi, culturali, assistenziali, sportive o religiose. Alcuni autori ritengono tuttavia che
tale agevolazione sia riferita limitatamente alle cessioni gratuite di operazioni di divulgazione
pubblicitaria.
VENDITA DI AUTOMEZZI USATI
L’associazione intende vendere automezzi usati ad altre associazioni o privati. Tale
operazione è esente da pagamento IVA?
Le associazioni di volontariato iscritte ai registri regionali pagano normalmente l’IVA sugli acquisti.
Tuttavia una circolare ministeriale ( n.3 del 25/02/1992) interpretando in maniera estensiva l’art. 8
della legge 266/91 ha ricompreso in tale esenzione anche gli acquisti di beni mobili registrati di
sicuro impiego istituzionale, quali ambulanze e simili. In caso di vendita di tali beni ad altre
associazioni l’operazione è esente da IVA ai sensi dell’art.10 DPR 633/72 soltanto se non è stata
detratta a monte la relativa imposta in base all’art. 19 dello stesso decreto
TRASPORTO DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO
12
Si richiedono chiarimenti in merito alle modifiche introdotte alla normativa IVA dal decreto
460/97.
Si desidera capire se in regime di convenzione con la USL la fornitura di un servizio di
trasporto di carattere sociale da parte di una associazione di volontariato a favore di persone
in stato di disagio, da e per i presidi soci-sanitari, siano esenti o meno dall’imposizione IVA.
Il decreto legislativo 460/97 non modifica sul punto la disciplina IVA che resta, quindi, invariata.
Si deve ritenere che l’esenzione sia indicata su base al punto 14 o 15 dell’art.10 del DPR 633/72.
ESENZIONE IVA PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE
L’associazione chiede se il regime di esenzione di cui all’art. 10, punto 27-ter del DPR 633/72,
relativo alla prestazioni socio-sanitarie sia applicabile solo in caso in cui i servizi siano erogati
direttamente dalle ONLUS.
La Commissione Finanze della Camera ha approvato (3/2/1999) in sede deliberante il disegno di
legge fiscale omnibus che, per quanto riguarda l’IVA ( art. 4), prevede l’esenzione dalla imposta
sul valore aggiunto delle prestazioni socio-sanitarie effettuate da enti non profit ed ONLUS anche se
non compiute direttamente. L’esenzione opera, dunque, anche quando la prestazione è fornita in
base a convenzioni ed appalti ( mod. art 10 num. 27ter D.P.R. 633/72: la parola “direttamente” è
soppressa).
LOCAZIONE DEI LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE
Per la pigione del locale dell’associazione viene emessa fattura con IVA da parte del locatore.
Si chiede, quindi, se con la registrazione della associazione nel registro del volontariato, tale
fattura debba essere ancora soggetta ad IVA. In caso di sub affitto del locale stesso o parte di
esso come uso sala a terzi qual è il regime da applicare?
L’iscrizione nel registro regionale del volontariato non muta il regime IVA per ciò che concerne
l’utilizzo da parte di enti non commerciali ( nella specie organizzazioni di volontariato) di immobili
di terzi. L’esenzione IVA introdotta dal comma 2 dell’art. 8 L. 266/91riguarda solo le operazioni
attive delle O.O.V.V. , non quelle passive ( di acquisto) con la sola eccezione dell’acquisto di beni
mobili registrati ( es., mezzi di soccorso). Se l’associazione utilizza l’immobile in locazione per le
proprie attività istituzionali, gli oneri che sostiene per il canone ( ma anche per la gestione,
manutenzione, ristrutturazione, ecc.) non avranno alcuna rilevanza fiscale; vale a dire non saranno
deducibili dal reddito complessivo né risulta comunque detraibile l’IVA ai sensi dell’art. 19-ter del
DPR 633/72.
Nel caso di sublocazione dell’immobile ( o parte di esso) a terzi, il regime fiscale in relazione alle
principali imposte del nostro ordinamento è il seguente:
IVA: Il Ministero delle Finanze, con circolare 21/6/1991 n. 32/430213 (Appendice 1.E) ha chiarito
che l’attività svolta da enti non commerciali concernente la locazione di beni immobili comunque
acquisiti, nell’ambito delle finalità istituzionali non è idonea di per sé a far assumere agli enti stessi
la soggettività passiva agli effetti del tributo. Infatti, l’utilizzazione di tali beni, finalizzata all
riscossione di canoni, concretizza lo sfruttamento economico di beni patrimoniali e non l’esercizio
di impresa, neppure nei sensi previsti dall’art. 4 del D.P.R. 633/72, non configurandosi nella
fattispecie svolgimento di attività commerciale”. Risulta chiaro, quindi, che se l’associazione
effettua una sublocazione del locale a terzi, ciò non costituisce attività di impresa e non comporta,
per l’immobile non precedentemente iscritto nel libro inventari o nel registro dei cespiti
13
ammortizzabili quale “immobile relativo all’impresa, un passaggio a tale regime. In altri termini, i
canoni di locazione non saranno soggetti ad IVA ed i relativi introiti saranno dichiarati solo ai fini
delle imposte dirette come redditi di fabbricati.
IRPEG: per l’associazione, l’immobile, utilizzato da terzi concorre alla formazione del reddito
complessivo indipendentemente dal fatto che l’associazione ne tragga o meno un corrispettivo (
anche cioè in caso di comodato) sulla base della determinazione catastale dei redditi fondiari ( art.
22 DPR 917/86); non esiste, pertanto, alcuna differenza con quanto avviene nell’ipotesi di utilizzo
diretto. Nel caso di immobile concesso in locazione ( o sub locazione), il reddito viene determinato
in base a quanto prescrive l’art. 34 del DPR 917/86, tenendo però presente il canone con la
riduzione forfetaria: questo importo viene considerato reddito medio ordinario dell’unità
immobiliare, se superiore al reddito determinato su base catastale.
TRATTAMENTO FISCALE DI CONTRIBUTI PUBBLICI “ A FONDO PERDUTO” E QUOTE
PAGATE ALL’ASSOCIAZIONE DA ARTISTI PER PARTECIPARE A MANIFESTAZIONI
ARTISTICHE
Vorrei ricevere informazioni riguardanti il funzionamento delle associazioni culturali senza
scopo di lucro; in particolare in merito al trattamento fiscale delle erogazioni pubbliche a
fondo perduto e delle quote pagate all’associazione da artisti (non soci) per la partecipazione a
mostre manifestazioni artistiche e altri eventi culturali.
In merito al primo quesito, le somme versate a titolo di sovvenzione, contributo o liberalità, da parte
di persone fisiche o di enti (pubblici o privati) sostanziandosi in erogazioni estranee ad una logica di
corrispettività, dovrebbero essere destinatarie:
dell’esclusione oggettiva dall’ambito di applicazione dell’IVA, in quanto non afferenti ad
operazioni di prestazione di servizi (art.3 DPR 633/72).
• della non imponibilità IRPEG, nella misura in cui non possano considerarsi compenso per una
attività commerciale.
E’ stata usata la forma condizionale perché la esclusione oggettiva dell’IVA è certamente
sussistente quando il contributo pubblico sia del tutto indipendente e liberale, e non determini poi
l’obbligo a certi comportamenti da parte dell’associazione. Ad esempio, basterebbe una semplice
azione di diffusione del nome dell’ente erogante perché il fisco possa desumere la ricorrenza di un
accordo di sponsorizzazione. per quanto riguarda le imposte dirette, l’irrilevanza dell’erogazione
presuppone che la stessa non afferisca un’attività commerciale, altrimenti non solo il contributo
costituisce reddito imponibile, ma se erogato da enti pubblici, è soggetto alla ritenuta d’acconto
(art.28 DPR 600/73). Riguardo al secondo quesito il comma primo, art. 111 DPR 917/86 (in materia
di imposte dirette) e il comma 4 art. 4 del DPR 633/72 (in materia di IVA) escludono dal campo
della commercialità soltanto l’attività associativa svolta nei confronti dei soli soci. Se, infatti,
l’attività è rivolta a terzi (artisti non soci) verso corrispettivi, questi ultimi rappresentano certamente
materia imponibile ai fini IRPEG ed IVA. L’unica possibilità per ottenere l’irrilevanza fiscale è
quella di fare acquisire la qualifica di socio al partecipante a mostre, concorsi e altri eventi
organizzati pur sempre in conformità alle finalità istituzionali dell’associazione. In questo caso, la
quota di adesione rimane immune da rilevanza fiscale.
•
CERTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI
Quale è la giusta prassi di certificazione dei contributi erogati dalla USL, con la quale
abbiamo stipulato una convenzione nell’ambito del progetto “ consumi nuove droghe”,
14
considerato che l’associazione di cui facciamo parte non ha partita IVA ma solo codice
fiscale? I compensi agli associati impegnati nel progetto dovranno essere soggetti alla ritenuta
di acconto? In caso di risposta affermativa quali sono le modalità di versamento?
La natura e il contenuto della convenzione spingono a ritenere che ci si trovi di fronte ad attività
commerciale con obbligo di acquisire il numero di partita IVA, con tutti gli adempimenti sia a fini
IVA, sia ai fini delle imposte dirette, secondo la disciplina generale. Se le organizzazioni in oggetto
sono enti di volontariato iscritte nei registri regionali l’operazione può configurarsi come operazione
fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 della legge 266/91 e quindi non vi sarebbero adempimenti IVA
ma solo ai fini delle imposte dirette. Per la seconda questione l’ente diventa sostituto di imposta:
deve effettuare una ritenuta di acconto del 20% sui compensi lordi. tale ritenuta deve essere versata
al competente concessionario entro il giorno quindici del mese successivo a quello di pagamento.
entro il 28 febbraio dell’anno successivo l’ente deve certificare i compensi europei ai rispettivi
percettori entro il 31 ottobre, compilare e presentare la dichiarazione modello 770.
APERTURA DI UN AMBULATORIO
La nostra associazione iscritta al registro regionale del volontariato aprirà alcuni ambulatori
nei prossimi mesi in cui opereranno medici di base e medici specialisti.
I medici pagheranno alla nostra associazione una quota a titolo di rimborso spese forfetario.
Vorremmo sapere se:
• tale rimborso forfetario è soggetto ad IVA e se sì a che aliquota;
• se i ricavi da tale attività sono soggetti ad imposte sui redditi o se ne sono esentati in
quanto attività connesse a quella istituzionale con proventi inferiori al 66% delle spese
complessive dell’organizzazione.
Il Comune, inoltre rimborserà per detta attività un contributo spese forfetario e quindi
vorremmo sapere se questo rimborso va fatturato al Comune, se è soggetto ad IVA ed ad
imposte sui redditi.
Se il rimborso avviene anche per l’utilizzo di servizi, apparecchiature e simili si ritiene che il
corrispettivo sia da assoggettare ad IVA, mentre se avviene a solo titolo di subaffitto dei locali si
ritiene che l’operazione possa qualificarsi come fuori campo IVA.
Difficile qualificare tale attività come connessa anche per la mancanza di precisazioni sul punto. Ad
oggi le circolari ministeriali esistenti parlano o di attività rientranti nei settori tipici delle ONLUS
ma rivolte a soggetti non svantaggiati, oppure di attività integrative e migliorative di attività
istituzionali.
Per quanto riguarda l’ultimo punto, se l’entrata si potesse qualificare come vero contributo, come
sostegno indiretto dell’amministrazione alla attività istituzionale dell’ente senza ricevere alcuna
contro prestazione in cambio, allora il contributo non avrebbe rilevanza fiscale. In caso contrario sì,
anche se si segnala che in base all’art. 2 DLgs. 460/97 non concorrono alla formazione della base
imponibile IRPEG i proventi derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi
carattere sociale: bisogna, quindi, verificare se tale convenzione possa qualificarsi come tale.
Attività istituzionali e attività connesse delle ONLUS
Attività istituzionali
Attività connesse
15
Assistenza
sanitaria
sociale
e
socio
Attività accessorie per natura
(vendita di depliant e di
magliette pubblicitarie ed altri
oggetti di modico valore, ecc.)
Assistenza sanitaria svolta a
favore di oggetti svantaggiati
Attività accessorie per natura
(vendita di depliant e di
magliette pubblicitarie ed altri
oggetti di modico valore, ecc.)
Assistenza sanitaria svolta a
favore di soggetti diversi da
quella a cui è rivolta l’attività
istituzionale
Beneficenza
Attività accessorie per natura
(vendita di depliant e di
magliette pubblicitarie ed altri
oggetti di modico valore, ecc.)
Istruzione svolta a favore di
soggetti svantaggiati
Attività accessorie per natura
(vendita di depliant e di
magliette pubblicitarie ed altri
oggetti di modico valore, ecc.)
Istruzione svolta a favore di
soggetti diversi da quella a cui è
rivolta l’attività istituzionale
Formazione svolta a favore di
soggetti svantaggiati
Attività accessorie per natura
(vendita di depliant e di
magliette pubblicitarie ed altri
oggetti di modico valore, ecc.)
Formazione svolta a favore di
soggetti diversi da quella a cui è
rivolta l’attività istituzionale
16
Sport dilettantistico a favore di
soggetti svantaggiati
Attività accessorie per natura
(vendita di depliant e di
magliette pubblicitarie ed altri
oggetti di modico valore, ecc.)
Sport dilettantistico svolta a
favore di soggetti diversi da
quella a cui è rivolta l’attività
istituzionale
Tutela,
promozione
valorizzazione delle cose
interesse artistico e storico
cui alla Legge 1-6-1939
1089,
ivi
comprese
biblioteche di beni di cui
D.P.R. 1409/63
e
di
di
n.
le
al
Attività accessorie per natura
(vendita di depliant e di
magliette pubblicitarie ed altri
soggetti di modico valore, ecc.)
Tutela e valorizzazione della
natura e dell’ambiente con
esclusione
dell’attività,
esercitata
abitualmente
di
raccolta e riciclaggio di rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di
cui all’art. 7 del D. lgs. 22/97
Attività accessorie per natura
(vendita di depliant e di
magliette pubblicitarie ed altri
oggetti di modico valore, ecc.)
Promozione della cultura e
dell’arte svolta a favore di
soggetti svantaggiati
Attività accessorie per natura
(vendita di depliant e di
magliette pubblicitarie ed altri
oggetti di modico valore, ecc.)
Promozione della cultura e
dell’arte svolta a favore di
soggetti diversi da quella a cui è
rivolta l’attività istituzionale
Promozione della cultura e
dell’arte per le quali sono
riconosciuti apporti economici
da parte delle amministrazioni
centrali dello stato
Attività accessorie per natura
(vendita di depliant e di
magliette pubblicitarie ed altri
oggetti di modico valore, ecc.)
17
Tutela dei diritti civili svolta a
favore di soggetti svantaggiati
Attività accessorie per natura
(vendita di depliant e di
magliette pubblicitarie ed altri
oggetti di modico valore, ecc.)
Tutela dei diritti civile svolta a
favore di soggetti diversi da
quella a cui è rivolta l’attività
istituzionale
Ricerca scientifica di particolare
interesse
sociale
svolta
direttamente da fondazioni
ovvero da esse affidata a
Università, Enti di ricerca e altre
Fondazioni che la svolgono
direttamente in ambiti e secondo
modalità da definire con
apposito
regolamento
governativo
Attività accessorie per natura
(vendita di depliant e di
magliette pubblicitarie ed altri
oggetti di modico valore, ecc.)
Lo svolgimento delle attività connesse deve essere previsto nello statuto. Inoltre, per mantenere lo
status di ONLUS, occorre che le attività connesse:
non siano prevalenti rispetto alle attività istituzionali;
non generino proventi superiori al 66% del totale delle spese sostenute dalla ONLUS
CESSIONI GRATUITE DI BENI A FAVORE DI O.O.V.V.
Mia moglie ed io gestiamo un piccolo negozio che presto cesserà l’attività. Vorremmo cedere
gratuitamente della merce (abbigliamento, cartoleria e merceria) ad alcune associazioni di
volontariato. Che cosa prevede la nuova normativa sulle ONLUS in materia di cessioni
gratuite di beni?
L’articolo 13 comma 4 del decreto 460/97 prevede che:
•
La comunicazione della ditta cedente all’ufficio delle entrate non è dovuta in caso di cessioni di
modico valore;
•
La ONLUS beneficiaria debba rilasciare semplice dichiarazione (non deve essere resa nella
forma dell’atto notorio) di voler utilizzare i beni direttamente per gli scopi istituzionali;
•
L’impresa cedente deve annotare nei registri IVA la qualità e la quantità dei beni ceduti.
La ditta deve emettere infine un normale documento di trasporto con causale (donazione). Non
sono necessari altri adempimenti.
18
AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’APERTURA DI UN C/C BANCARIO E DETRAZIONI
FISCALI PER LE IMPRESE IN CASO DI EROGAZIONI LIBERALI
Esistono agevolazioni per la tenuta di un conto corrente bancario?
Il presidente di una associazione di volontariato può operare a tempo pieno o parziale e
ricevere un compenso?
In caso di offerte da parte di aziende quali facilitazioni hanno queste ultime per scaricarle
fiscalmente?
• Se l’associazione è iscritta nei registri regionali del volontariato può chiedere l’esenzione
dall’imposta di bollo in base all’art. 8 della legge 266/91.
• Nelle associazioni di volontariato le cariche associative e le prestazioni degli aderenti devono
essere gratuite.
• La disciplina delle detrazioni fiscali per le aziende è regolata dall’art. 13 del decreto 460/97. Le
imprese possono detrarre dal loro reddito un importo fino a L. 4.000.000 o al 2% del reddito
dichiarato per somme elargite alle ONLUS. Il pagamento deve avvenire tramite versamento in c/c
bancario, postale o tramite assegno circolare. E’ poi prevista una disciplina speciale per donazioni in
natura. I beni relativi all’impresa ceduti gratuitamente sono esenti da IVA e da imposta purché sia
effettuata apposita comunicazione all’ufficio delle entrate.
DONAZIONE DI UN IMMOBILE ALLA ASSOCIAZIONE
Una signora vuole donare ad una associazione un appartamento che diventerà la sede di
questa. Quali adempimenti fiscali deve compiere?
La proprietà di un bene immobile non destinato all’area commerciale da parte di un ente non
commerciale produce un reddito di natura fondiaria (reddito di fabbricati). Il trattamento tributario e
la qualificazione di questa categoria reddituale di questa categoria sono sanciti dagli articoli 22 e
seguenti del TUIR (testo unico imposte sui redditi). In particolare, il reddito da fabbricati è
costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare posseduta, a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale dall’ente. Il reddito medio ordinario è computato mediante
l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite secondo le norme della Legge catastale per ciascuna
categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale, mediante stima diretta. Per
quanto riguarda le agevolazioni previste nel momento dell’acquisizione del bene, se la scrivente
associazione è iscritta al registro regionale del volontariato è considerata ONLUS di diritto e,
dunque, in virtù dell’art. 10 comma 8 decreto 460/97, può scegliere se applicare la normativa
relativa alle ONLUS o quella dettata dalla normativa speciale (L. 266/91) ponderando la
convenienza tra le diverse previsioni in relazione a ciascuna imposta o tributo oggetto
d’agevolazioni. Nel caso specifico le norme più favorevoli sono contenute nell’art. 8 L.266/91 che
al primo comma prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per gli atti connessi allo
svolgimento delle attività dell’associazione e al secondo comma introduce l’esenzione da ogni
imposta (ipotecarie e catastali) a carico delle organizzazioni per le donazioni, eredità e legati.
SOMME DONATE DALLA ASSOCIAZIONE A PERSONE IN DIFFICOLTA’
Una associazione di volontariato, iscritta al registro regionale, vorrebbe dare dei soldi ad una
signora per il suo sostentamento. Come inserire tali somme in bilancio?
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Tale uscita può essere normalmente registrata come liberalità effettuata nella contabilità di tipo
istituzionale. In particolare in base all’art. 8 della legge 266/91 se associazione iscritta nel registro
regionale, l’operazione è fuori campo IVA
DESTINAZIONE GRATUITA DI BENI MOBILI O IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLO
STATO
L’esenzione dal pagamento dell’IVA riferito alle associazioni di volontariato ( protezione
civile) riguarda anche l’acquisto di indumenti o altre attrezzature come il computer?
La risposta è no.. Ricordiamo, comunque, che “ i beni mobili e immobili registrati di proprietà dello
Stato, compresi quelli del ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati ( e non soltanto
quelli divenuti inservibili), possono essere destinati, a titolo gratuito, alle associazioni di
volontariato, purché siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attività di protezione civile
( DL 12/11/1996 n. 677, art 7 , comma 2 bis )
ORGANIZZAZIONE DI UNA PESCA DI BENEFICENZA
Una associazione, iscritta al registro regionale del volontariato chiede come possa organizzarsi
una pesca di beneficenza, i cui premi siano donati dai commercianti.
La associazione, ONLUS di diritto, ha la possibilità di organizzare, ai sensi dell’art.24 del D.Lgs
460/97, previa autorizzazione della Direzione delle Entrate competente, lotterie in ambito
provinciale il cui ricavato non superi 100 milioni di lire, tombole ad ambito comunale i cui premi
non superino 25 milioni di lire, pesche e banchi di beneficenza il cui ricavato non ecceda i 100
milioni di lire.
Per l’organizzazione di queste operazioni devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dall’art.
40 del r.d.l. 1933/38
EROGAZIONI LIBERALI
Come vanno registrate le donazioni di denaro nel caso in cui il beneficiario sia un’associazione
di volontariato?
Per quanto riguarda i contributi che gli enti non commerciali ricevono a titolo di elargizione liberale
è di estrema importanza ricordare che essi rappresentano sovvenzioni generiche, non considerate
rilevanti sotto il profilo fiscale perché finalizzate a sostenere lo svolgimento dell’attività
istituzionale dell’ente. Questi proventi devono essere contabilizzati come entrate di natura
istituzionale e devono essere contabilizzati come entrate di natura istituzionale di volontariato.
L’articolo 13 del decreto 460/97, allo scopo di incentivare questa forma di finanziamento, ha
introdotto sostanziali agevolazioni, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti che effettuano
donazioni liberali a favore delle ONLUS. In particolare le persone fisiche, le società semplici e gli
enti non commerciali possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% degli oneri
sostenuti per le erogazioni liberali in denaro fino al limite di 4 milioni a condizione che i versamenti
siano effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca; ufficio
postale; sistemi previsti dall’art. 23 del decreto del 9 luglio 97 n° 241 ossia carte di debito, carte di
credito, carte pre-pagate, assegni circolari e bancari (circolare 26 giugno 98, 168/E). L’articolo 13
0del decreto 460/97, che ha modificato l’articolo 65, comma 2 del TUIR, prevede, inoltre la
deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS per un
20
importo non superiore a quattro milioni di lire o al due per cento del reddito d’impresa dichiarato
(formula 1.2).
RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI ED EROGAZIONI LIBERALI
Un associazione che svolge attività di raccolta fondi da destinare al terzo mondo ed iscritta nel
registro regionale del volontariato ha qualche adempimento alla luce del decreto 460/97? Se sì
quale? Una variazione della sede sociale o del domicilio dei soci, necessita di un nuovo atto
pubblico? I componenti che non partecipano alla vita dell’associazione, possono essere
depennati con un semplice verbale d’assemblea? A livello fiscale, come certificare ad un
eventuale donatore la somma elargita in modo che egli la possa detrarre dalle tasse? Quali
sono per noi gli obblighi conseguenti? Quando acquistiamo del materiale necessario per la
realizzazione delle iniziative possiamo in qualche modo ottenere uno sconto? Il codice fiscale è
equiparato alla partita iva oppure necessita anche quella?
Le ONLUS che effettuano raccolta pubblica di fondi devono, oltre alla redazione del bilancio
generale, redigere un prospetto per singola iniziativa in base all’art. 8 del decreto 460/97.
Le variazioni di statuto possono essere effettuate anche mediante semplice scrittura privata
registrata all’ufficio del Registro in esenzione d’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8
della Legge 266/91.
Per l’esclusione dei soci bisogna vedere che cosa dice sul punto il vostro statuto.
Per la detraibilità fiscale potete predisporre uno schema di dichiarazione dalla quale deve risultare:
la somma o la data della liberalità, che siete ONLUS ai sensi del decreto 460/97 in quanto
associazione iscritta nel registro regionale del volontariato e che i fondi saranno impiegati ai fini
istituzionali dell’ente.
In sede di acquisto non ci sono particolari agevolazioni tranne in caso di iva su acquisto di beni
mobili registrabili. Con circolare n. 3 del 1992, infatti il Ministero delle finanze ha riconosciuto
l’esenzione IVA di cui all’art. 8 della L. 266/1991 anche agli acquisti di beni mobili quali
ambulanze e simili. Sulla questione tuttavia, esiste notevole incertezza.
Erogazioni liberali delle Imprese
In natura
Natura
dell’erogazione
liberale
Limiti di
deducibilità
Vincoli formali
Prestito di dipendenti
5 per mille delle spese di
lavoro dipendente
Il dipendente “prestato”
deve essere assunto a
tempo indeterminato
21
Prodotti alimentari o
farmaceutici alla cui
produzione o al cui
scambio è diretta
l’attività d’impresa
Nessuno
Comunicazione
all’ufficio delle entrate,
attestazione Onlus per
destinazione beni,
annotazione beni ceduti
sul registro
Beni diversi da prodotti
alimentari o farmaceutici
alla cui produzione o al
cui scambio è diretta
l’attività d’impresa
Costo specifico non
superiore a 4 milioni o al
2% del reddito di
impresa
Comunicazione
all’ufficio delle entrate,
attestazione Onlus per
destinazione beni,
annotazioni beni ceduti
su registro
In denaro
Soggetto erogante
Risparmio fiscale
Vincoli formali
Persona fisica non
titolare di reddito
d’impresa
Detrazione d’imposta
del 19% su un
ammontare massimo di
4 milioni
Versamento tramite
banca, posta o altri
strumenti ammessi dalla
norma
Persona fisica che eroga
a favore di
organizzazioni non
governative per aiuti a
paesi in via di sviluppo
Deduzione
dell’imponibile fino al
2% del reddito
complessivo
Versamento tramite
banca, posta o altri
strumenti ammessi dalla
norma
Persona fisica titolare di
reddito di impresa
Deduzione dal reddito di
impresa per un importo
non superiore a 4
milioni o al 2% del
reddito complessivo
-
ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO PER LE ONLUS E LE O.O.V.V.
E’ esente da imposta di bollo il c.c. bancario che l’associazione utilizza per i propri fini
istituzionali.
Si possono far valere in questo caso le disposizioni del decreto 460/97 in quanto l’associazione,
iscritta al registro regionale del volontariato, è Onlus di diritto?
22
Si ritiene che l’esenzione spetti sia in base all’art.17 del decreto 460/97 sia anche, per le
associazioni iscritte nei registri regionali in base alla legge 266/91, ai sensi dell’art. 8 della
medesima legge e quindi fin dal 1991. La lettera dell’art.17, poi, è molto ampia, nel senso che
essendo una agevolazione soggettiva che spetta alle ONLUS è sufficiente tale qualifica per la
esenzione. Tuttavia con discutibile interpretazione la circolare n. 168/E del Ministero delle Finanze
ha precisato che l’elenco dell’art.17 ( atti, documenti, istanze, contratti) deve intendersi tassativo e
quindi gli atti non espressamente elencati anche se ricompresi nella tabella della imposta di bollo
non possono considerarsi esenti. La questione resta ancora incerta e non definitivamente chiarita.
PAGAMENTO DEL BOLLO DELLA AUTOEMOTECA
Un’autoemoteca di una associazione di volontariato di donatori di sangue è esente dal
pagamento del bollo? Se sì in base a quale legge e quale la procedura necessaria per richiedere
l’esenzione?
Agli automezzi immatricolati come mezzi speciali, classe nella quale è possibile inserire anche una
emoteca, è riservata una riduzione del bollo e non l’esenzione. Se l’autoemoteca in questione è
immatricolata nella classe suddetta sarà possibile ottenere la relativa tariffa agevolata. Occorrerà,
pertanto, presentarsi muniti di libretto di circolazione presso una qualsiasi delegazione ACI per
verificare la tipologia di immatricolazione e conoscere la relativa quota bollo da pagare.
REGISTRAZIONE DELL’ATTO DI SCIOGLIMENTO DI UNA ASSOCIAZIONE
L’associazione desidera sapere se sia necessario, per lo scioglimento della stessa, il pagamento
dell’imposta all’Ufficio del Registro presso il quale l’associazione è stata registrata.
La registrazione dell’atto di scioglimento è opportuna. Se l’associazione è iscritta ai registri
regionali in base alla legge 266/91 l’atto può essere registrato in esenzione dell’imposta di bollo e di
registro ai sensi dell’art. 8 della stessa legge. Se invece l’associazione è ONLUS per opzione e non
automatica esiste l’esenzione dall’imposta di bollo, mentre l’atto è soggetto a tassa fissa di lire
250.000. Se infine, l’ente si qualificasse come ente non commerciale ordinario sarebbe dovuta sia
l’imposta di bollo che di registro.
IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI
Una associazione di volontariato ha organizzato uno spettacolo a favore di bambini con il
patrocinio del comune che ha solo messo a disposizione il luogo e le sedie. La SIAE ha fatto
pagare oltre i diritti di autore anche la normale tassa sugli spettacoli. L’entrata era ad offerta
libera. L’associazione vorrebbe sapere in quale modo possa riavere quanto versato e non
dovuto alla SIAE.
Se l’imposta sugli spettacolo non era effettivamente dovuta, occorre fare apposita istanza di
rimborso alla Direzione Regionale delle Entrate. In caso di rifiuto o di mancata risposta nel termine
di 180 giorni si può iniziare il normale contenzioso.
Facciamo presente che in data 26/2/1999 il Presidente della Repubblica ha emanato il d.Lgs. n. 60 in
materia di imposta sugli spettacoli, (Appendice 1.F) il quale prevede la eliminazione dell’imposta
spettacoli e la sua sostituzione con una imposta sugli intrattenimenti che graverà solo su una parte
degli spettacoli, mentre le altre manifestazioni saranno soggette solo all’IVA con aliquota diversa a
seconda delle loro caratteristiche. Nel caso di manifestazioni soggette all’imposta sugli
23
intrattenimenti, i cui introiti siano destinati ad enti pubblici o ad ONLUS per essere utilizzati a fini
di beneficenza ( art.5), la base imponibile è ridotta del 50%. La riduzione è riconosciuta ”purché gli
intrattenimenti- organizzati dal medesimo soggetto- non superino nel corso dell’anno quattro
giornate di attività:” “ I fondi raccolti, inoltre, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore
ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all’ente beneficiario”
Restano, inoltre, ferme le disposizioni agevolative previste dall’art. 23 del D.lgs. 460/97 ( attività di
intrattenimento in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione).
ESENZIONE DALL’IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI
L’associazione intende sapere se sia valida l’esenzione dall’imposta sugli spettacoli per le
attività svolte occasionalmente (in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagna di
sensibilizzazioni), in particolare dalle ONLUS.
L’articolo 13 del decreto 460/97 stabilisce che l’imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività
spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972 n° 640 realizzate
occasionalmente dalle ONLUS e dagli enti associativi di cui all’art. 111 comma 3 del TUIR in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, ecc. a condizione che di tale attività sia data
comunicazione prima dell’inizio di ciascuna manifestazione alla SIAE territorialmente competente.
Si ritiene che l’esenzione prevista per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di formazione sociale e di formazione extrascolastica della persona, riguardanti gli spettacoli svolti non solo nei confronti degli associati e
partecipanti, ma anche nei confronti di terzi in quanto né la norma in esame né la circolare
esplicativa al decreto 460/97 del 26 giugno 1998, n° 168/E emanata dal Ministero delle Finanze
impongono un simile vincolo.
ADEMPIMENTI FISCALI PER I BENI IMMOBILI IN PROPRIETA’
Una associazione di volontariato iscritta al registro regionale, intende conoscere quali siano gli
adempimenti contabili e fiscali previsti per le ONLUS nel caso in cui sia proprietaria di beni
immobili.
Il possesso di beni immobili non destinati all’area commerciale da parte di enti non commerciali
produce un reddito di natura fondiaria: il trattamento tributario e la qualificazione di questa
categoria reddituale sono sanciti dagli articoli 22 e seguenti del TUIR; in particolare il reddito dei
fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare posseduta
da ciascuna unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale,
dall’ente. Il reddito medio ordinario è computato tramite l’applicazione delle tariffe d’estimo
stabilite secondo le norme della Legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i
fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta (art. 34 del Tuir).
Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni previste nel momento dell’acquisizione del bene,
l’organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui alla Legge 266/91, è considerata ONLUS
di diritto e, dunque, in virtù dell’art. 10 comma 8 del decreto 460/97 può scegliere se applicare la
normativa relativa alle ONLUS o quella dettata dalla normativa speciale, ponderando la
convenienza tra le diverse previsioni in relazione a ciascuna imposta o tributo oggetto di
agevolazione (circolare 26 giugno 1998 n° 168/E). Nel caso specifico le norme più favorevoli sono
contenute nell’art 8 della Legge 266/91 che, al comma 1 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e
dall’imposta di registro per gli atti connessi allo svolgimento delle attività dell’associazione di
volontariato e al comma 2 introduce l’esenzione da ogni imposta a carico delle organizzazioni per le
24
donazioni e le attribuzioni di eredità e di legato. In conclusione le organizzazioni di volontariato
che ricevono in donazione un immobile, destinato agli scopi istituzionali, possono godere, non solo
dell’esclusione dalle imposte di registro e di bollo, ma anche dell’esclusione dalle imposte
ipotecarie e catastali e ciò in funzione del combinato disposto dai commi 1 e 2, secondo periodo
dell’art. 8 della Legge 266/91. Si ritiene, inoltre, che tale trattamento di favore, come confermato
dalla sentenza della commissione tributaria provinciale di Pesaro, sezione II, 19 novembre 96, n°
65, sia applicabile anche ai beni immobili acquisiti dall’associazione a titolo oneroso.
ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA PARTE DI UNA O.V.
L’associazione domanda chiarimenti in merito alla esenzione sull’acquisto immobili e
rivendita degli stessi. In particolare per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 8 L.266/91
sugli acquisti.
Se l’ente si qualifica come ONLUS l’art.22 del decreto 460/97 subordina l’agevolazione ai fini
dell’imposta di registro alla duplice condizione che la ONLUS dichiari (con atto notarile) di
utilizzare direttamente i beni e che l'utilizzo diretto sia fatto entro due anni dall'acquisto.
Se l'ente, invece, è iscritto al registro regionale del volontariato sia applica l'articolo 8 della L.
266/91 che non prevede un periodo di tempo d’utilizzo ma che talvolta è interpretato nel senso che
l’agevolazione si perda al momento della vendita o comunque se non si sia in grado di dimostrare
l’utilizzo effettivo per l’attività istituzionale.
Imposte
Enti non commerciali
Tipo di imposta
Caratteristiche
•
•
Imposta di registro
•
Imposta di bollo
•
•
25
Non esistono regole particolari
Qualunque atto che rientri nella tariffa
allegata al DPR n.131/1986 va sottoposto a
registrazione in termine fisso
L’atto costitutivo (che comporti, o meno,
l’obbligo per i soci di effettuare
conferimenti) va registrato a tassa fissa:
In ogni caso se redatto in forma
solenne
I caso d’uso se redatto in forma
privata
Non esistono regole particolari
Bisogna verificare, caso per caso, se l’atto
rientra nella tabella allegata al DPR n.
642/1972
Imposta comunale sull’incremento di valore
degli immobili
•
Esistono alcune ipotesi di esenzione e di
esclusione sia per l’INVIM ordinaria, sia per
l’INVIM decennale
Imposta sulle successioni e sulle donazioni
•
Esistono alcune ipotesi di esenzione
Imposte ipotecarie e catastali
•
Esenzione nei casi in cui c’è esenzione
dall’imposta sulle successioni e sulle
donazioni
•
Si possono organizzare lotterie, tombole,
pesche e banchi di beneficenza a con
particolari modalità
Ci sono agevolazioni per l’organizzazione di
manifestazioni a premio
Lotterie e operazioni a premio
•
•
Tasse sulle concessioni governative
•
•
Imposta comunale sugli immobili
•
Non c’è l’obbligo di corrispondere la tassa
pere il riconoscimento della personalità
giuridica di associazioni, fondazioni ed altre
istituzioni
Rimane l’obbligo di corrispondere la tassa
fissa in funzione del numero delle pagine dei
libri e registri da sottoporre a bollatura
esenzione per gli immobili destinati
esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali,
previdenziali,
sanitarie,
didattiche, ricettiva, culturali, ricreative,
sportive di culto
Altre fattispecie di esenzione ex art. 7 del D.
Lgs. N.504/1992
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle •
pubbliche affissioni
Norme agevolative (artt. 16 e 20 del D.Lgs.
n.507/93) e di esenzione (art. 17 del D.Lgs.
n.507/1993)
•
Riduzioni
per
quanto
riguarda
l’organizzazione di manifestazioni ed
esenzioni per occupazioni effettuate con
determinate finalità (artt. 45 e 49 del D.Lgs.
n.507/1993)
•
Non esistono esenzioni
•
Si applica a determinate attività che possono
essere organizzate anche da enti non
commerciali
Alcune agevolazioni
Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
Tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani
interni
Imposta sugli spettacoli
•
26
Le organizzazioni di volontariato
Tipo di imposta
Caratteristiche
Imposta di registro
Imposta di bollo
•
Gli atti costitutivi e quelli connessi allo
svolgimento dell’attività sono esenti da
imposta
•
Gli atti costitutivi e quelli connessi allo
svolgimento dell’attività sono esenti da
imposta (art.8)
•
Anche se prive di personalità giuridica,
possono accettare donazioni e lasciti
testamentari, destinando i beni ricevuti e le
loro rendite esclusivamente al conseguimento
di determinate finalità
L e donazioni e le attribuzioni di eredità o di
legato sono esenti da imposta (artt. 5 e 8)
Imposta sulle successioni e donazioni
•
Imposte ipotecarie e catastali
•
L e donazioni e le attribuzioni di eredità o di
legato sono esenti da imposta (artt. 5 e 8)
Le onlus
Tipo di imposta
Caratteristiche
•
Riduzioni per la registrazione degli atti
costitutivi e delle modifiche statutarie e dei
trasferimenti immobiliari (art.22)
Imposta di bollo
•
Esenzione per alcuni atti (art.17)
Imposta comunale sull’incremento di valore
degli immobili
•
esenzione per gli incrementi degli immobili
acquistati a titolo gratuito; non è dovuta
l’imposta sostitutiva (art.20)
Imposta sulle successioni e donazioni
•
Esclusione per i trasferimenti a favore
(art.19)
•
Inclusione nel novero dei soggetti che
possono essere autorizzati a svolgere lotterie,
pesche o banchi di beneficenza (art.24)
Imposta di registro
Lotterie
27
Tasse sulle concessioni governative
•
esenzione per gli atti e provvedimenti
concernenti Onlus (art.18)
Imposta sugli spettacoli
•
Esenzione per gli spettacoli organizzati
occasionalmente, in determinate circostanze
(art. 23)
IVA SULL’ACQUISTO DI IMMOBILI
Quali sono le agevolazioni IVA, per le ONLUS, nel caso di acquisto di immobili?
L’articolo 10, n. 27-quinquies del DPR 633/72, introdotto dall’articolo 1, comma 4 del decreto 2
settembre 97 n. 313, che recepisce le disposizioni dell’art. 13 delle sesta direttiva comunitaria
(direttiva Cee 77/388 del 17 maggio 77), sancisce l’esenzione per le cessioni che hanno per oggetto
beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta”. Si ritiene
pertanto che la fattispecie prevista dalle nuove norme riguardanti l’esenzione dell’IVA per la
rivendita di beni importati o acquistati senza che il soggetto abbia avuto il diritto alla detrazione
della relativa imposta pagata: il trattamento di esonero riguarda evidentemente l’IVA sulle cessioni
e non quella sugli acquisti. In questo senso la sentenza della corte di giustizia Ce del 25.6.97, causa
C-45/95, censurava il comportamento dello stato italiano, in quanto avendo istituito la normativa
che non esentava dall’IVA le cessioni di beni destinate esclusivamente all’esercizio di una attività
esentata o comunque esclusi dal diritto a detrazione non rispettava gli obblighi in conventi ai sensi
dell’art. 13 parte B, lettera C della sesta direttiva. La stessa commissione dei trenta ha affermato che
l’introduzione di una norma che agevoli ai fini IVA l’acquisto di beni strumentali da parte di
ONLUS è preclusa dalla normativa comunitaria e in particolare dalla direttiva Cee 92/77 che non fa
menzione di tali operazioni tra quelle soggette ad aliquota agevolata.
COMUNICAZIONE PER LA QUALIFICA DI ONLUS
L’associazione è stata costituita in data 01/07/98 senza dare comunicazione alla direzione
regionale delle entrate della qualifica di ONLUS. Vorrebbe sapere se possa ancora diventare
ONLUS.
Le associazioni di nuova costituzione hanno trenta giorni di tempo per inviare la comunicazione
all’ufficio regionale delle entrate, da quando è stato redatto l’atto pubblico di costituzione o la
registrazione, se atto privato. Questo se si vuole essere ONLUS fin dall’inizio della vita dell’ente,
altrimenti non vi è termine alcuno da rispettare in quanto la comunicazione può essere effettuata in
qualsiasi momento. L’effetto è quello di posticipare le agevolazioni, nel senso che l’ente diventa
ONLUS, (e applica la relativa disciplina ) successivamente.
Ovviamente per potersi qualificare correttamente come ONLUS, è necessario non solo effettuare la
comunicazione all’anagrafe tributaria, ma anche e soprattutto essere in regola con lo statuto e
rispettare tutti i limiti e condizioni poste dall’art. 10 del decreto 460/97, sia per quanto concerne i
settori di attività, sia per quanto concerne gli altri limiti (formula 1.3).
SPORT DILETTANTISTICO TRA LE ATTIVITÀ ONLUS
Un club aereo che svolge attività di tipo turistico – sportiva vorrebbe aggiornare il proprio
statuto e divenire una ONLUS o comunque rimanere un ente non commerciale
28
Ciò è possibile?
L’attività turistico – sportiva, sembra non rientrare in uno degli undici settori di attività delle
ONLUS, previsti nel co. 1 del decreto 460/97. Appare quantomeno forzato, ricomprendere l’attività
svolta dal club nello “sport dilettantistico” di cui al punto 6 della citata norma. Anche se l’attività
rientrasse nella categoria dello “sport dilettantistico”, per qualificarsi come ONLUS, mancherebbe il
requisito dell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale dell’ente. Infatti le attività
delle ONLUS devono essere rivolte a “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari”.
Se invece l’ente effettuasse le proprie prestazioni prevalentemente a soggetti svantaggiati nel senso
voluto dalla legge e precisato dalla successiva circolare ministeriale, allora potrebbe qualificarsi
come organismo non lucrativo.
Le agevolazioni fiscali possono essere colte con maggiore sicurezza e certezza, nel versante degli
enti non commerciali, a condizione che l’oggetto esclusivo o principale del club sia non
commerciale. Per verificare ciò, è necessario analizzare il bilancio per poter applicare i parametri di
prevalenza di cui all’art. 6 del decreto. Tuttavia nell’ipotesi che il club si qualifichi non
commerciale, si precisa che la normativa di riferimento non prevede nessun tipo di adeguamento o
comunicazione, tranne ovviamente l’adeguamento dello statuto alle clausole imposte dall’art. 5 del
decr. Lgs. 460/97
La circolare n° 124/E del 12 maggio 98 precisa che per “associazioni sportive dilettantistiche” si
intendono solo quelle associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle
federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti ai sensi delle leggi
vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, per associazioni di formazione extra
scolastica della persona solo quel limitato ambito di associazioni che privilegia la crescita
intellettuale dell’individuo, mirata allo sviluppo delle sua personalità complessiva.
QUALIFICA DI ONLUS PER GLI ENTI ECCLESIASTICI
Gli enti ecclesiastici sono considerati ONLUS? Se sì possono devolvere , in caso di
scioglimento, il loro patrimonio a uno degli enti ecclesiastici delle confessioni religiose di cui al
comma 9 dell’art10 Decreto 460/97 che esercitino una delle attività di cui alla lettera a) del
comma 17?
Il regime agevolativo previsto dal D.lgs. 460/97 si applica anche agli enti riconosciuti dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi e intese di cui all’art. 10
comma 7 del suindicato decreto. Tali enti, considerati onlus limitatamente all’esercizio delle attività
di cui al comma I lettera a) del medesimo articolo e a condizione che per tali attività sia tenuta una
contabilità separata, siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dall’art 10 e sia
data comunicazione all’anagrafe delle onlus, si ritiene che il patrimonio vincolato sia solo quello
acquisito nell’ambito di tali attività agevolate. In questa seconda fattispecie l’ente ecclesiastico
riconosciuto assume, quindi, nella sua globalità la qualifica di onlus, ma può usufruire ( su opzione),
sulle sole attività oggettivamente titolate, degli stessi benefici fiscali.
A questo proposito, la circolare al decreto 460/97, n. 168/E, dopo aver richiamato, per gli enti
ecclesiastici della chiesa cattolica, il documento conclusivo della Commissione paritetica ( con il
quale è stato precisato che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono applicabili le
disposizioni del codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione e destinazione delle
persone giuridiche private) stabilisce che tali enti debbano comunque predisporre un regolamento,
nella forma della scrittura privata registrata, al fine di recepire le clausole dell’art.10, comma 1 del
29
decreto 460/97. La citata circolare ha inoltre chiarito che la perdite di qualifica equivale ai fini della
destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell’ente e quindi la ONLUS dovrà devolvere il
patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
REGIME CONTABILE DELLE ONLUS
Quali sono gli obblighi contabili per una associazione di genitori ONLUS regolarmente
iscritta all’anagrafe delle ONLUS, con codice di attività 1?
Il comma 1, lettera a) dell’art.20 bis del DPR 600/73, dispone nei confronti delle ONLUS l’obbligo
di redigere relativamente all’attività complessivamente svolta, comprensiva cioè sia dell’attività
istituzionale che delle attività connesse , scritture contabili cronologiche e sistematiche redatte in
modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo
della gestione. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, inoltre, le onlus deve
predisporre un apposito documento dal quale risulti la situazione patrimoniale economica e
finanziaria dell’ente. In questo documento, dunque, dovrà essere riportato il bilancio o rendiconto
annuale, richiesto dall’art.10, comma 1, lettera g) del decreto legislativo. La norma chiarisce,
comunque che si devono considerare assolti detti obblighi qualora la contabilità consti del libro
giornale e del libro degli inventari tenuti in conformità alla disposizione di cui agli artt. 2216 e 2217
del codice civile. Qualora le ONLUS svolgano attività direttamente connesse alle attività
istituzionali, essendo queste considerate ai fini tributari attività commerciali- pur non concorrendo i
relativi redditi alla formazione del reddito imponibile esse dovranno tenere e, relativamente a tali
attività, tutte le scritture contabili previste negli articoli da 14 a 18 del DPR 600/73 per gli esercenti
attività di impresa. L’art. 25 del decreto 460/97 prevede anche alcuni sistemi contabili semplificati
per le ONLUS minori, cioè per quelle ONLUS con ridotti volumi di affari.
Norme speciali valgono poi anche per le ONLUS organismi di volontariato iscritti al registro
regionale, in quanto questi enti possono adempiere alle scritture contabili mediante semplice
redazione di un rendiconto delle entrate e delle uscite, semprechè non svolgano anche attività
commerciale.
CONTABILITA’ DI UNA FONDAZIONE CHE SVOLGE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Una fondazione svolge attività di formazione professionale sia in convenzione con enti
pubblici che in favore di privati. Considerata la commercialità dell’attività di formazione si
ritiene: spettano le agevolazioni di cui all’art.108 comma 2 bis del TUIR per contributi
corrispettivo percepiti da enti pubblici? Si deve adattare contabilità separata per le attività di
formazione professionale svolte con enti non pubblici?
In generale l’attività di formazione professionale è considerata di natura commerciale. In base alle
disposizioni di cui agli artt. 87 e 111 bis del TUIR, la fondazione non può qualificarsi come ente
non commerciale e usufruire dello specifico trattamento di favore statuito per tale tipologia di
soggetti. In particolare l’agevolazione introdotta dal comma 2 bis dell’art. 108 per i contributi
corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di
accreditamento si applica ai soli enti non commerciali sempre che abbiano finalità sociale e siano
svolte in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Per quanto concerne il secondo quesito il
comma due dell’art.109 del TUIR introduce l’obbligo ai fini della determinazione del reddito degli
enti non commerciali, della contabilità separata per l’attività commerciale esercitata. Tuttavia per le
considerazioni esposte in precedenza, la fondazione nel caso in cui perda lo status di ente non
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commerciale dovrà tenere una contabilità unica per tutte le prestazioni svolte indipendentemente
dalle peculiarità degli utenti.
CONTABILITA’DI UNA OV CHE SVOLGA ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA’ECONOMICHE
MARGINALI (appendice legislativo 1.A)
Siamo un’associazione di volontariato che svolge esclusivamente attività economiche
marginali. Che tipo di contabilità bisogna tenere e il rendiconto relativo alla gestione che
forma deve avere?
A fini fiscali è possibile fare a meno della contabilità qualora l’associazione, come in questo caso,
non sia soggetto di imposte ai sensi dell’art. 8 della Legge 266/91. Si consiglia comunque di tenere
almeno un libro di prima nota su cui annotare le entrate e le uscite soprattutto per permettere agli
organi interni dell’associazione stessa di verificare la correttezza della gestione. Per quanto riguarda
il rendiconto questo può essere redatto in forma semplice con indicazione delle entrate e delle
uscite.
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Scritture contabili e bilancio per le ONLUS
Scritture contabili
scritture contabili complessive
(attività istituzionali e attività connesse)
Scritture contabili delle attività connesse
devono essere: sistematiche, cronologiche e le attività connesse sono soggette alle scritture
rappresentare con compiutezza la gestione;
contabili previste per gli enti non commerciali
(artt.20 e 14-15-16-18 del D.P.R. 600/73),
allorché esercitano attività commerciali
scritture contabili semplificate
l’obbligo si considera assolto quando la
contabilità consti di un libro giornale e di un
libro degli inventari (art. 2216 e 2217 c.c.)
l’obbligo è assolto in maniera semplificata
attraverso il rendiconto delle entrate e delle spese
complessive per:
• I soggetti che nell’esercizio di attività
istituzionali e connesse non superino i 100
milioni di ricavi annui
• Le organizzazioni di volontariato (L. 266/91)
e le organizzazioni non governativa (L.49/87)
E’
prevista
inoltre
una
contabilità
supersemplificata (art.3, c.166 della L. 662/1996)
per le organizzazioni i cui ricavi annui non siano
superiori a 30 milioni per le prestazioni di servizi
o a 50 milioni per le altre attività
Bilancio
Il bilancio o rendiconto annuale deve rappresentare:
la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria
la distinzione tra le attività istituzionali e quelle
connesse
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RIMBORSI SPESA AI VOLONTARI
E’ possibile dare un rimborso spese ( benzina) a volontari impegnati in sevizi funebri e se
questo vada ad incidere sulla pensione del volontario stesso?
Il rimborso spese è possibile e non costituisce reddito imponibile a condizione che siano tutte
spese documentate o rimborsi chilometrici per viaggi per conto dell’associazione previa
autorizzazione all’uso del mezzo proprio e su tabelle ACI. Si richiama l’attenzione sul fatto che al
di fuori di queste ipotesi non si può legittimamente parlare di rimborso spese (formula 1.4).
MODIFICHE STATUTARIE AI SENSI DLGS 460/97
Un’associazione senza scopo di lucro, deve modificare lo statuto per ottenere le agevolazioni
previste dal Decreto 460/97?
Una associazione senza scopo di lucro deve modificare il proprio statuto qualora voglia usufruire
delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs 460/97.
Le clausole da inserire, se l’ente intende qualificarsi come sembra, come ente non commerciale
ordinario sono previste dal decreto suindicato all’art. 5 e sono le seguenti:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le
disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi , principio del voto singolo di cui all'articolo 2532,
secondo comma, del Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i
criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni
religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.".
33
34
Formula 1.1
OPZIONE PER IL REGIME FORFETARIO SIAE
RACCOMANDATA
All’Ufficio IVA
___________________________ (luogo)
e p.c. All’Ufficio Distrettuale II.DD.
___________________________ (luogo)
e p.c. Alla SIAE
___________________________ (luogo)
Oggetto: Opzione per l’applicazione forfetaria di IVA-IRPEG-ILOR ai sensi della legge 398/1991.
L’associazione ______________________________________________________________
con sede legale a ______________________________________________________
(prov.) _______________________________________
in Via/Viale/Piazza __________________________________________
n. ____________________
titolare della partita IVA n. ________________________________________________
titolare del codice fiscale n. _____________________________________________________
in persona del suo legale rappresentante ______________________________________________
premesso
di svolgere l’attività senza alcun scopo di lucro;
di aver conseguito nell’anno _______ proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciale per
un importo non superiore a lire _________________ (è il limite fissato ogni anno con D.P.C.M.)
dichiara
di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte Dirette in maniera forfetaria ex art. 2 L.
398/1991.
L’opzione ha effetto dal giorno ______________________
_________________________ (luogo e data) _______________________________- (firma)
35
Formula 1.2
DICHIARAZIONE RILASCIATA DALLE ONLUS IN CASO DI EROGAZIONI LIBERALI
Data ____________________Spett.le Ente/Ditta/Istituto
Il
sottoscritto
___________________________________________
nato
a
________________________________ il _________________________________ residente a
_________________ in Via ________________________________________________________
in qualità di Presidente/legale rappresentante dell’Ente in intestazione
DICHIARA
di aver ricevuto da codesto Ente un contributo di Lit. _____________________ ;
che questo Ente, non commerciale per statuto, svolge attività morale-assistenziale, ed è iscritto
al Registro Regionale del Volontariato con decreto n. _________________ del
______________________ e quindi ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma 8, del Decreto
Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997;
che il contributo di cui sopra a titolo di sostegno a tale attività morale-assistenziale non soggetto
pertanto a ritenuta fiscale ed al di fuori del campo di applicazione IVA.
Si rilascia la presente dichiarazione a titolo di quietanza nonché ai fini di quanto previsto
dall’art. 28, II comma, del DPR 60071973, sollevando codesto Ente da ogni qualsiasi responsabilità
circa la mancata effettuazione della ritenuta fiscale ivi prevista.
In fede
Firma
Si ricorda che per tale erogazione, purché di importo inferiore a Lit. 4.000.000. o al 2% del reddito
d’impresa (ex art. 65 del DPR 917/86), è prevista la detrazione di imposta a condizione che il
versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall’art. 23 (1) del Decreto Legislativo del 9 luglio 1997, n. 241.
(1) Art. 23
Pagamento con mezzi diversi dal contante.
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2
le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni
bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o
comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento
omesso.
36
2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con
convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro.
Formula 1.3
COMUNICAZIONE DELLE ONLUS ALLA D.R.E
ALLA
MINISTERO DELLE FINANZE
COMUNICAZIONE DELLE
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA’ SOCIALE
(art. 11 D.lgs. 40dicembre 1997, n. 460)
DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
BARRARE LA CASELLA IN CASO DI UTILIZZO DEL
MODELLO PER VARIAZIONI SUCCESSIVE
?
CODICE FISCALE
DATI RELATIVI
PREFISSO
TEL.
FAX
DENOMINAZIONE
ALLA ONLUS
SEDE LEGALE
COMUNE
PROV. (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO
CAP
__________________________________________________________________________________
DOMICILIO
FISCALE (se
diverso dalla sede
legale
COMUNE
PROV. (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO
CAP
__________________________________________________________________________________
SETTORE DI ATTIVITA’
DATA DELLO STATUO
O ATTO COSTITUTIVO
SOCIETA’
ALTRO
COOPERATIVA
DATI RELATIVI AL
CODICE FISCALE
RAPPRSENTANTE
COGNOME (per le donne inserire il cognome da nubile)
LEGALE
RESIDENZA
ANAGRAFICA
PREFISSO
TEL.
FAX
NOME (senza abbreviazioni)
COMUNE
PROV. (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO
CAP
__________________________________________________________________________________
DOMICILIO
FISCALE (se
Diverso dalla residenza
Anagrafica)
COMUNE
PROV. (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO
CAP
PERDITA
QUALIFICA ONLUS _____________________________________________________________________________________________
(specificare la variazione che
comporta
la
perdita
_____________________________________________________________________________________________
qualifica)
37
della
_______________________________________________________________________________________________
_
FRIRMA DELLA
COMUNICAZIONE
DATA
FIRMA DEL RAPRESENTANTE LEGALE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(1)
La data non deve essere indicata dai soggetti già costituiti alla data del 1° gennaio 1998 il cui statuto o atto costitutivo è in corso di
adeguamento (vedi istruzioni).
38
Formula 1.4
MODULO PER RIMBORSI SPESA AI VOLONTARI E AI COLLABORATORI
Cognome ________________________________
Nome ___________________________
Località _________________________________________________________________________
Motivo _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data ____________________________
VIAGGIO
________________________________________________________________________________
MEZZO
ITINERARIO
IMPORTO
£
.
£
.
£
.
£
.
x£
£
.
TOTALE SPESA VIAGGIO
£
.
£
.
£
.
£
.
£
.
£
.
Auto privata
Autostrada
Tipo di vettura
Km
VARIE
TOTALE SPESE VARIE
N. ________________ allegati spesa
TOTALE SPESE SOSTENUTE
Data e Firma interessato
Data e Firma Amm.tore
39
______________________________
_________________________
40
41
Appendice 1.A
D.M. 25 maggio 1995 (1).
Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle
organizzazioni
di volontariato.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto l'art. 8, comma 4, primo periodo, della legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo il quale "i
proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi
imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui
redditi (ILOR),
qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell'organizzazione di volontariato";
Visto l'art. 8, comma 4, secondo periodo, della medesima legge n. 266 del 1991, nel testo sostituito
dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994,
n. 413, il quale stabilisce che i criteri relativi al concetto di marginalità sono fissati dal Ministro
delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali;
Vista la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio
per la famiglia e la solidarietà sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
gennaio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22 del 27 gennaio 1995);
Considerato che occorre provvedere al riguardo;
Decreta:
1. 1. Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (2), si considerano attività
commerciali e produttive marginali le seguenti attività:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di
celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione
che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata
direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni,
celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili
nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (3), verso pagamento di
corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
42
2. Le attività devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta
nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato,
quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei
corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.
3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli
derivanti da convenzioni.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1995, n. 134.
43
Appendice 1.B
L. 16 dicembre 1991, n. 398 (1).
Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche (1/a) (1/circ).
1. 1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni
sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi
vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno
conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100
milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.
L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un
triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella
dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (2), e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte
sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta
giorni successivi.
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del
periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni
della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore
medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente. Con il
medesimo decreto si stabilisce l'adeguamento del limite di lire 100 milioni di cui ai commi 1 e 2
nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati (2/a).
2. 1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di
tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (3), e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (2).
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione
di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640 (4), opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio
di attività commerciali.
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad
applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (2).
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno
solare e conservate a norma dell'articolo 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (2), e dell'articolo 22 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (3). Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio
1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
44
1978, n. 627 (2), in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla
legge 26 gennaio 1983, n. 18 (5), in materia di scontrino fiscale.
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti
di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di
attività commerciali il coefficiente di redditività del 6 per cento e aggiungendo le plusvalenze
patrimoniali.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui
al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione.
3. 1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della L. 23 marzo 1981, n.
91 (6), e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla
determinazione del reddito dei soggetti stessi (7).
4. 1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive
di cui alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre 1991, n. 295.
(1/a) Con D.M. 18 maggio 1995 (Gazz. Uff. 14 giugno 1995, n. 137) sono stati approvati i modelli
di distinta e di dichiarazione d'incasso e le relative modalità di compilazione.
(1/circ) Vedi Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 26 giugno
1998, n. 168/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 4 aprile 1997, n. 97/E, emanata da:
Ministero delle finanze; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E, emanata da: Ministero delle finanze.
(2/a) Il D.P.C.M. 14 dicembre 1993 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299) ha disposto che il limite
di 100 milioni di lire, già elevato a lire 105,3 milioni per il periodo d'imposta 1992, è ulteriormente
elevato per il periodo d'imposta 1993 a lire 110 milioni. Tale limite è stato successivamente elevato,
per il periodo d'imposta 1994, a L. 114.510.000 con D.P.C.M. 24 novembre 1994 (Gazz. Uff. 19
dicembre 1994, n. 295); per il periodo di imposta 1995, a lire 119.892.000 con D.P.C.M. 7
novembre 1995 (Gazz. Uff. 23 novembre 1995, n. 274); per il periodo di imposta 1996 a L.
125.647.000 con D.P.C.M. 12 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 21 gennaio 1997, n. 16); per il periodo di
imposta 1997 a L. 128.411.000 con D.P.C.M. 28 novembre 1997 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1997, n.
294).
(7) Così sostituito dall'art. 2, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre 1996, n. 222),
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586 (Gazz. Uff. 20 novembre
1996, n. 272).
45
Appendice 1.C
Circolare n.3 del 25/02/92
DIPARTIMENTO D.G. II.DD.
Con legge n.266 dell'11 agosto 1991, pubblicata nella G.U. n.196 del 22 agosto 1991,
concernente le attivita' di volontariato, sono state, tra l'altro, introdotte agevolazioni fiscali
nei confronti dei soggetti destinatari della legge stessa.
L'attivita' di volontariato cosi' come definita dall'art.2 della legge, e' quella prestata in modo
personale spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione, di cui il volontario fa parte, senza fini
di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'". Al volontario possono essere
soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.
L'art.3 della legge n.266 stabilisce che le organizzazioni i volontariato "possono assumere la
forma giuridica che ritengono piu' adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il
limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico"; lo stesso articolo stabilisce poi che " negli
accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto......devono essere espressamente previsti
l'assenza di fini di lucro…….. i criteri di ammissione e di esclusione" degli aderenti.
Si osserva al riguardo che la compatibilita' con lo scopo solidaristico, la previsione di
criteri di escludibilita' degli aderenti e, soprattutto, la necessita' dell'assenza di fini di lucro rende
impossibile per le organizzazione di volontariato destinatarie della legge in oggetto, ai fini
fiscali, la costituzione in forma societaria, considerato in particolare il disposto dell' art.2247
del codice civile, che prevede come finalita' essenziale del contratto di societa' "l'esercizio in
comune di una attivita' economica allo scopo di dividerne gli utili".
Sono escluse, pertanto, anche le societa' cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci
traggono, comunque, una utilita' diretta incompatibile con le finalita' solidaristiche della legge
n.266.
Peraltro, va considerato che la recente legge n.381 dell'8 novembre 1991 ha introdotto una
particolare disciplina per le cooperative sociali che "hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini".
E' da rilevare che ai fini fiscali le organizzazioni di volontariato costituite in forma di
associazioni o di fondazione hanno, in considerazione dei fini statutari, la natura di enti
non commerciali.
I benefici tributari, con riferimento ai tributi sul reddito, sono recati dall'art.8 - commi 3 e 4 e dall'art.9.
L'applicazione dei benefici medesimi e' condizionata all'iscrizione delle organizzazioni nei
registri generali delle organizzazioni di volontariato" tenuti dalle regioni e dalle province
autonome, ai sensi dell'art.6 della legge in esame.
In particolare il comma 3 dell'art.8 ha aggiunto il comma 1 ter all'art.17 della legge 29
dicembre 1990, n.408, come modificato dall'art.1 della legge 25 marzo 1991, n.102.
Detto comma 1 ter e' cosi' formulato: "Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e
secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le
erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato
costituite
esclusivamente ai fini disolidarieta', purche' le attivita' siano destinate a finalita' di volontariato,
riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza
interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di
cui alla lettera a) del comma 1, dovra' essere prevista la deducibilita' delle predette erogazioni,
46
ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, e successive
modificazioni ed integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini
del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per
cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".
La disciplina delle misure agevolative in favore delle erogazioni liberali e' quindi rinviata ai
decreti legislativi previsti dalla norma di delega di cui all'art.17 della legge n.408 del 1990.
Il comma 4 dell'art.8 della legge n.266 stabilisce che " i proventi derivanti da attivita' commerciali
e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito
delle
persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia
documentato il loro totale impiego per i fini
istituzionali dell'organizzazione di
volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entita' delle
attivita', decide il Ministro delle Finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per
gli Affari Sociali".
Per quanto riguarda la definizione sotto l'aspetto oggettivo dell'ambito applicativo della
disposizione, si e' dell'avviso che
per "attivita' commerciali e produttive marginali"
dovrebbero intendersi esclusivamente le attivita' di carattere commerciale ovvero produttive di
beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite: a) degli
assistiti, ai fini della loro riabilitazione e del loro inserimento sociale, b) dei volontari,
intendendo per volontari quelli che svolgono l'attivita' secondo i criteri e nei limiti stabiliti
dall'art.2 della legge n.266. Le attivita' stesse non debbono essere organizzate nella forma
imprenditoriale, di cui agli articoli 2080 ss.cod.civ., siano esse industriali o artigiane.
Il beneficio, per cio' che concerne l'imposizione sui redditi e' condizionato al totale impiego
dei proventi in questione per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato, impiego
che deve essere idoneamente documentato.
In particolare, per cio' che concerne " l'entita'" delle attivita', pur non essendo questa
ancorata ad una specifica percentuale delle entrate dell'organizzazione,
dovra' essere
individuata sulla base di parametri correlati a diverse situazioni di fatto quali, a titolo
esemplificativo, la occasionalita' dell'attivita', la non concorrenzionalita' (che puo' essere anche
ricondotta a radicate tradizioni locali che riservino al volontariato determinati servizi in
favore della comunita' locale) dell'attivita' sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e
ricavi, il rapporto tra i ricavi dell'attivita' e i servizi resi dall'organizzazione.
In ordine alla presentazione delle "domande di esenzione" di cui al comma 4 dell'art.8 della
legge n.266 ed al procedimento relativo al loro accoglimento o diniego, si osserva quanto segue.
La disposizione recata dal comma 4 dell'art.8 della citata legge n.266, dopo aver stabilito
che "i proventi derivanti da attivita' commerciali e produttive' marginali non costituiscono
redditi imponibili ai fini dell'IPPEG e dell'ILOR, qualora sia documentato il loro totale impiego
per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato" prevede che "sulle domande di
esenzione, previo accertamento della natura e dell'entita' delle attivita', decide il Ministro delle
Finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali".
Al riguardo e' opportuno premettere che la procedura di accertamento mediante decreto
interministeriale costituisce una novita' nel sistema dei procedimenti finalizzati al
riconoscimento di agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi, finora di competenza
degli uffici delle imposte dirette, nelle forme e nei modi stabiliti da fonti normative, nel quadro
della potesta' di accertamento ad essi attribuita.
La legge n.266 del 1991 nulla prevede in ordine alla procedura da seguire per ottenere il
decreto interministeriale di cui al comma 4 in argomento.
Si forniscono, pertanto, di seguito le seguenti istruzioni.
47
Le "domande di esenzione" in argomento vanno presentate all'ufficio distrettuale delle imposte
dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale delle singole organizzazioni istanti.
Gli Uffici devono trasmettere a questa Direzione Generale, entro 6 mesi dalla data del
ricevimento, le domande prodotte, corredandole del parere istruttorio reso sulla base
dell'accertamento di fatto della "natura" e della "entita'" delle attivita' per cui e' stato chiesto il
trattamento di favore.
Le domande di esenzione devono contenere una analitica e precisa descrizione delle attivita'
commerciali e produttive marginali, per le quali viene chiesta l'ammissione al beneficio, nonche'
della loro entita'.
Le domande devono essere corredate, oltre che del certificato di iscrizione nei registri generali
delle organizzazioni di volontariato di cui all'art.6 della legge n.266, anche dell'atto costitutivo
dal quale deve risultare il fine esclusivo di solidarieta', e dello statuto o degli accordi degli
aderenti, del bilancio e di ogni idonea documentazione atta a provare il totale impiego dei
proventi delle attivita' in questione per i fini istituzionali delle organizzazioni.
Dette domande possono essere presentate una sola volta e spiegare effetto anche per gli
esercizi successivi, salvo una revoca del provvedimento di accoglimento delle domande
medesime, conseguente alla cancellazione delle organizzazioni dai registri di cui all'art.6
ovvero al venir meno delle condizioni poste dal quarto comma dell'art.8 (la decorrenza
iniziale dell'esenzione va riferita al periodo d'imposta per il quale la domanda e' presentata).
Annualmente, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi,
deve, invece, essere presentata agli Uffici delle imposte dirette competenti copia del bilancio
corredata da
una sintetica relazione sull'attivita' svolta onde fornire documentazione
dell'impiego dei proventi esonerati dall'imposizione.
Gli uffici segnalano alla commissiome interministeriale di cui al paragrafo successivo l'eventuale
omissione di tale adempimento.
Per quanto concerne poi l'emanazione del decreto interministeriale di accoglimento delle
domande di cui al comma 4 dell' art.B (ovvero di diniego o di revoca) verra' istituita, con
decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Dipartimento degli affari Sociali, una
apposita Commissione istruttoria costituita da rappresentanti del Ministero delle Finanze e del
Dipartimento degli Affari Sociali, al fine di un esame congiunto delle domande di esenzione
finalizzato all'emanazione del decreto stesso, cio' in coerenza con i principi in materia di
semplificazione dell'azione amministrativa dettati dal capo IV della legge 7 agosto 1990, n.241,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo.
L'art.9 della legge n.266 del 1991 ha, poi, stabilito che: "alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo
comma , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.598, come
sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n.954".
Tale disposizione rende applicabile alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
tenuti dalle regioni e dalle province autonome di cui all'art.6 della legge n.266, siano esse
enti di tipo associativo o non, la particolare normativa prevista per gli enti non commerciali
di tipo associativo dal gia' vigente primo comma dell'art.20 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n.596 (ora recepita dai commi 1, 2 e 3 dall'art.III del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986 , n.917).
Cio' comporta l'applicazione in favore dei soggetti interessati della disciplina secondo cui le
somme versate alle organizzazioni dagli associati o partecipanti a titolo di contributo quote
associative non concorrono a formare il reddito imponibile delle organizzazioni
Viene ad applicarsi, inoltre, nei confronti delle organizzazioni in parola il disposto dell'ultima
parte del primo comma dell'art.20 del D.P.R. n. 598 (recepito nel terzo comma dell'art.III
T.U.I.R.), secondo il quale per le associazioni assistenziali non si considerano effettuate
48
nell'esercizio di attivita' commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso
pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformita' alle finalita' istituzionali, nei
confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e
che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o
nazionale, nonche' dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive
organizzazioni nazionali.
Per quanto
concerne
l'imposizione
indiretta
le agevolazioni fiscali sono contenute
nei commi 1 e 2 dell'art.8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di
volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarieta' e siano inscritte nei cennati
registri tenuti dalle regioni e province autonome. Al comma 1 e' previsto che gli atti costitutivi
delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento della loro attivita' sono esenti
dall'imposta di bollo e di registro: Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalita'
della
registrazione, agli effetti dell'imposta di registro, dovra' essere eseguita senza pagamento di
imposta.
Al comma 2 si prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto delle operazioni effettuate dalle organizzazioni medesime, con l'effetto che nessun
adempimento fiscale
va osservato in relazione alle dette operazioni. Nella previsione
esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette
organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri o natanti di
soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attivita' sociale da queste svolte.
E' prevista infine l'esenzione generalizzata da ogni imposta per quanto riguarda gli atti di
donazione e le attribuzioni di eredita', o di legato a favore delle organizzazioni di volontariato.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la piu' ampia diffusione al contenuto della
presente circolare.
49
Appendice 1.D
Risoluzione n.138 del 08/09/1998
DIPARTIMENTO Entrate
Con la nota n. U.G. EV/N. 6476 del 9 maggio 1997 l'Associazione di volontariato per
le
malattie
cardiovascolari "Gli amici del cuore" ha rappresentato alla scrivente il problema
concernente l'applicazione dell'IVA sugli acquisti
di
apparecchiature mediche effettuati
dall'Associazione per essere donate ad enti ed organismi della Sanita' pubblica.
Al riguardo si fa presente che la legge dell'11 agosto 1991, n. 266, ha disciplinato
l'attivita'
delle organizzazioni di volontariato, ed, all'articolo 8, ha previsto alcune ipotesi di agevolazioni
fiscali a favore delle dette organizzazioni.
Relativamente all'IVA, il comma 2 del citato articolo recita che: "le operazioni effettuate dalle
organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di
solidarieta' non si considerano cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto".
Con la circolare n. 3 del 25 febbraio del 1992 sono stati forniti chiarimenti in merito
all'applicazione del citato articolo 8 al comma 2 della legge n. 266 del 1991 nel senso che
l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e' limitata alle operazioni
effettuate dalle organizzazioni di volontariato, ma nel contempo sono stati ritenuti compresi nella
previsione esentativa anche gli acquisti di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri
o natanti di soccorso, effettuati dalle sopracitate organizzazioni.
Ulteriori estensioni dell'agevolazione di cui trattasi risulterebbero in contrasto con le disposizioni
comunitarie contenute nella VI Direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977.
Per quanto sopra esposto e rilevato che le apparecchiature mediche di cui all'oggetto non possono
essere considerate beni mobili registrati ne deriva che i
relativi
acquisti non fruiscono
dell'agevolazione di cui al citato articolo 8 e restano pertanto assoggettati al tributo.
L'Ufficio IVA di Modena, che legge per notizia, e' pregato di portare a conoscenza dell'istante il
contenuto della presente.
50
Appendice 1.E
Circolare n.32 del 21/06/1991
DIPARTIMENTO D.G. Tasse
L'articolo 35 bis della legge 27 aprile 1989, n. 154 che ha convertito il D.L 2 marzo 1989, n.
69, ha riformulato il punto 8 dell'articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dettando una
nuova disciplina, agli effetti dell'IVA, delle locazioni non finanziarie di immobili.
La nuova disposizione contenuta nel cennato articolo 10, n. 8, prevede l'esenzione dal
tributo per le "locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di
terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali
gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria ed i fabbricati,
comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio
degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso
di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la
rivendita".
Con riferimento a detta disposizione lo Scrivente con circolare n. 36, prot. 550751 del 21 luglio
1989 ha gia' precisato che in relazione al requisito della soggettivita' passiva di imposta, le
locazioni poste in essere da enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole (cosiddetti enti non commerciali)
vanno considerate effettuate nell'esercizio di impresa, ai sensi del quarto comma dello stesso
articolo 4 del decreto n. 633, soltanto se effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali o
agricole. Pertanto, le mere locazioni di immobili da parte di detti enti non commerciali
rientrano nel campo di applicazione dell'IVA se poste in essere nell'ambito di altre attivita'
aventi natura commerciale, come ad esempio nel caso di locazioni effettuate da aziende autonome.
Cio' si premette in quanto pervengono allo Scrivente da piu' parti richieste di ulteriori
delucidazioni in ordine al trattamento, agli effetti dell'IVA, da applicare alle attivita' di
locazione di immobili poste in essere dai detti enti non commerciali, quali gli enti pubblici
territoriali, le unita' sanitarie locali, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza, quelli di
previdenza ecc.
Al riguardo si deve premettere che l'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni definisce, agli effetti
dell'applicazione dell'IVA, l'esercizio di impresa come "l'esercizio per professione abituale,
ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135
del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa".
Il quarto comma del medesimo articolo 4 prevede, poi, che gli enti pubblici o privati che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole sono da
considerare soggetti passivi di imposta limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni
di servizi poste in essere nell'esercizio di attivita' commerciali od agricole.
L'attivita' svolta da enti non commerciali concernente la locazione di beni immobili, comunque
acquisiti, nell'ambito delle finalita' istituzionali non e' idonea di per se' a far assumere agli enti
stessi la soggettivita' passiva agli effetti del tributo. Infatti, l'utilizzazione di tali beni,
finalizzata alla riscossione di canoni, concretizza lo sfruttamento economico di beni
patrimoniali e non l'esercizio di impresa, neppure nei sensi previsti dal richiamato articolo 4 del
D.P.R. n. 633 del 1972, non configurandosi nella fattispecie svolgimento di attivita'
commerciale.
51
Restano, naturalmente, soggette al tributo le locazioni di beni immobili poste in essere
nell'ambito di altre attivita', eventualmente esercitate, qualificabili come attivita' di impresa,
come, del resto, gia' precisato con la richiamata circolare n. 36 del 21 luglio 1989.
Premessi i suesposti concetti di carattere generale, si chiarisce che in tale ultima fattispecie le
locazioni di fabbricati destinati ad uso di civile abitazione poste in essere dagli enti di
rassegna fruiscono del trattamento di esenzione dall'IVA previsto dall'articolo 10, n. 8) del
ripetuto decreto n. 633, non ricorrendo, di norma, il requisito della "costruzione per la
vendita o dell'acquisto per la rivendita" ivi previsto per l'assoggettamento al tributo. Qualora,
invece, le locazioni sempre nell'ambito di altre attivita' commerciali poste in essere riflettono
fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni, le stesse vanno assoggettate al tributo con applicazione
dell'aliquota ordinaria del 19 per cento.
Torna appena utile precisare che, vertendosi nelle ipotesi di locazione poste in essere
nell'ambito di altra attivita' soggetta ad IVA, anche le operazioni concernenti gli immobili
comunque poste in essere nell'ambito dell'attivita' stessa (acquisti di beni e di servizi, cessione
degli immobili stessi ecc.) rilevano agli effetti del tributo, come si desume ex adverso dalle
precisazioni fornite nel paragrafo 16 della circolare n. 29 del 2 giugno 1982.
52
Appendice 1.F
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 (1).
Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 288,
nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 640 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli
intrattenimenti e dei giochi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina
concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio
1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per i beni e le attività culturali;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Imposta sugli intrattenimenti
1. Presupposto dell'imposta. - 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Presupposto dell'imposta). - 1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le
altre attività indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello
Stato.".
2. Soggetti d'imposta. - 1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Soggetti d'imposta). - 1. È soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le
altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.
2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è
soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.".
3. Base imponibile. - 1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Base imponibile). - 1. La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli titoli di
accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o
dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività
elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.
2. Costituiscono altresì base imponibile:
53
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti
radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da
chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione
degli intrattenimenti e delle altre attività.
3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano organizzati da enti, società o
associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:
a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico
scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività;
b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attività soggetta
all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività;
c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attività fra le
somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito
connesso all'esercizio del gioco.
5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa
obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a
cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.".
4. Aliquote. - 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Aliquote). - 1. Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite dalla tariffa annessa al presente
decreto in vigore al momento iniziale dell'intrattenimento.".
5. Finalità di beneficenza. - 1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Finalità di beneficenza). - 1. In caso di intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono
destinati a enti pubblici ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base
imponibile relativa a tali introiti, è ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è riconosciuta purché gli
intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno
dodici giornate di attività.
2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al
netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario.
3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione
prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese
relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non è dovuta,
purché siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.
5. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, per le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al presente decreto svolte in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel
rispetto degli adempimenti ivi previsti.".
54
6. Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta. - 1. L'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta). - 1. Gli
esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o
spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori
fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie
automatizzate già in servizio, purché conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali
previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni
dell'intrattenimento può autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di
accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta può essere
inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.
3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da
terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per
l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici
centralizzati, nonché per i relativi controlli.".
7. Abbonamenti. - 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo
l'articolo 6 è inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Abbonamenti). - 1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile è pari
all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni od attività cui l'abbonamento stesso
dà diritto e il tributo è liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso.
2. Sono ammessi abbonamenti anche per attività organizzate da più soggetti in diversi locali.
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione del presente
articolo.".
8. Imponibili medi. - 1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Imponibili medi). - 1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma
2:
a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie
obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;
b) per le attività di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad
altre che non vi sono soggette.
2. Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile è
determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le
attività di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile è costituita dal 50 per cento dei
proventi conseguiti, sempreché i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo
non superiore a cinquanta milioni di lire.
3. È data facoltà di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria.".
9. Apparecchi da divertimento e intrattenimento. - 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
55
"Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi da divertimento
e intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici, l'imposta è assolta attraverso
l'acquisto di schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi stessi.
2. Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell'esercente o gestore e
distribuite dall'ufficio accertatore, debbono essere conformi al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze, che ne stabilisce anche le modalità di utilizzo.
3. Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile è stabilita forfettariamente con decreto del
Ministero delle finanze, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.".
10. Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. - 1. L'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti). - 1. Per quanto riguarda gli
adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'articolo 2, nonché per le modalità
ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'articolo
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
11. Concessione del servizio. - 1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica";
b) nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Annualmente il Ministero delle finanze
provvede alla relativa regolazione contabile".
2. La convenzione con il concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è prorogata sino al 31 dicembre 1999, ferme restando le
percentuali di aggio fissate per il 1997 e con esclusione di qualunque procedura di adeguamento
delle medesime. Alla Società italiana degli autori e degli editori possono essere affidate, anche in
costanza della convenzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, nel rispetto della normativa vigente, attività di controllo, accertamento e
riscossione di entrate erariali e locali diverse dall'imposta sugli intrattenimenti.
12. Vigilanza. - 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituita dalla seguente:
"c) al personale del concessionario di cui all'articolo 17, con rapporto professionale esclusivo,
previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito
elenco comunicato al Ministero delle finanze.".
13. Dichiarazione di effettuazione di attività. - 1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Dichiarazione di effettuazione di attività). - 1. Gli esercenti e gli organizzatori degli
intrattenimenti e delle altre attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al
competente ufficio accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui
agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I
soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia
diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta.".
56
14. Titoli di ingresso a riduzione. - 1. Nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, dopo il primo comma, è aggiunto in fine il seguente: "Per i titoli di accesso
venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore,
l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.".
15. Titoli di accesso gratuiti. - 1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Titoli di accesso gratuiti). - 1. Per le attività previste dal presente decreto che si svolgono
con carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono
soggetti all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna
categoria di posti.
2. Per le attività a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i titoli di accesso gratuiti
limitamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.
3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attività, senza una capienza determinata
le percentuali di cui ai precedenti commi vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a
pagamento esitati.
4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi precedenti l'imposta è dovuta
in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.
5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non vanno computate le tessere e i
titoli di accesso rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari
funzioni o compiti di istituto.".
16. Termini di decadenza - Rimborsi. - 1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Termini di decadenza - Rimborsi). - 1. L'accertamento del tributo e delle violazioni e
l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal
giorno nel quale è stata commessa la violazione.
2. Entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere, a
pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate.".
TITOLO II
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
17. Modifiche al regime I.V.A. per il settore degli intrattenimenti e dei giochi. - 1. Il sesto comma
dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile
dell'imposta
sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di
cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle
operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche
prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di
57
trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si
applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le
operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa
televisiva e di trasmissione radiofonica.
I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione,
tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa
televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli
obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si
applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà
di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario
di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio
delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un
quinquennio.".
18. Regime I.V.A. per le attività spettacolistiche. - 1. Dopo l'articolo 74-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 74-quater (Disposizioni per le attività spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi indicate
nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto
stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle
manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è
dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei
corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali
ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio
1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in
cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura
dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento
identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono
essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle
finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per
l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data
preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al
luogo in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui
alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella
misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale
indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive
dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per
l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della
58
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è
comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per
l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui
all'articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici delle entrate
anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi
compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di
servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla
repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici
dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e
con le facoltà di cui all'articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di
constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi
secondo e terzo. Le facoltà di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario di
cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto
professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione
e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del
Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le
manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui
al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le
disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta, in fine, la tabella
C, allegata al presente decreto.
19. Disposizioni di coordinamento. - 1. Il numero 123) della tabella A, parte terza, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "123)
Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante,
spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;".
2. Per l'anno 1999 la detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continua ad
applicarsi nella misura di due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. I versamenti di
imposta in eccedenza, determinati a decorrere dal 1° gennaio 1999 con l'applicazione della
percentuale di detrazione forfettaria nella misura del cinquanta per cento, possono essere
compensati in sede di liquidazioni periodiche successive alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
1. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
quarto comma, è inserito il seguente: "Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le
prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente
decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone,
limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni
quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo
la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.".
59
4. All'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, le parole: "di cui all'articolo 74, ultimo comma", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 74, sesto comma"; nel medesimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74-quater".
20. Credito di imposta per esercenti sale cinematografiche. - 1. Agli esercenti sale cinematografiche
è riconosciuto un credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento
dell'imposta sugli spettacoli che non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere
compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per i beni e le attività culturali, sono determinati l'ammontare del
credito, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonché le modalità dei controlli.
3. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-bis) è
aggiunta, in fine, la seguente:
"h-ter) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche."
21. Norma di copertura a norma dell'articolo 1 comma 1, lettera o), della legge di delega.
1. Nei concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), la quota destinata allo stesso ente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29
dicembre 1988, n. 555, è determinata nella misura del 23 per cento.
2. Per i concorsi pronostici indicati nel comma 1, l'aliquota dell'imposta unica prevista dalla legge
22 dicembre 1951, n. 1379, è fissata nella misura del 29 per cento della base imponibile.
3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, è abrogato.
22. Disposizioni transitorie e finali. - 1. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quelle
recate dall'articolo 11, comma 2, si applicano dal 1° gennaio 2000 e con la medesima decorrenza
sono abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, la tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituita da quella di cui all'allegato A al presente decreto.
3. I richiami all'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, contenuti in altre norme debbono intendersi riferiti all'imposta sugli intrattenimenti
disciplinata dal presente decreto legislativo.
Allegato A
Punto Tariffa
Genere di attività
Aliquata
1
Esecuzioni musicali di qualisiasi genere, ad esclusione
dei concerti musicali vocali e strumentali , e trattenimenti
danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando
l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al
cianquanta per cento dell’orario complessivo di apertura
al pubblico dell’esercizio
16 per cento
60
2
3
4
Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei
bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a
gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o
trattenimento, anche se automatico o semiautomatico,
installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia
in circoli o associazioni di qualunque specie;
utilizzazione ludica di strumenti multimediali: giochi del
bowling; noleggio go-kart
Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente
riservati all’esercizio delle scommesse
Esercizio del gioco delle case da gioco e negli altri luoghi
a ciò destinati
8 per cento
60 per cento
10 per cento
NOTE:
1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono
soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno
maggiore analogia.
2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri
non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote,
l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di
ciascuna componente.
3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 14-bis,
comma 1, l'aliquota è fissata al 6 per cento.
Allegato B
TABELLA C
SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al
pubblico anche se in circoli e sale private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate
in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al
50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a
mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchature similari a gettone o a moneta;
lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e
manifestazioni similari;
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante,
spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne
cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni
similari;
61
6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari,
trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso
condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 1999, n. 59.
62
CAPITOLO 2
L’ENTE NON PROFIT NEL CODICE CIVILE
Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una organica definizione civilistica degli enti non
profit.
La tipologia di questi soggetti, fa’, infatti, ancora riferimento alle figure tipicamente previste dal
codice civile: associazioni riconosciute e non, fondazioni e comitati ed è quindi inadeguata a
disciplinare sia l’organizzazione dei soggetti che svolgono questo tipo di attività, sia i rapporti che
questi instaurano con gli enti for profit, gli enti pubblici e gli altri enti impegnati nel mondo del
sociale.
Ciò non toglie che il legislatore sia intervenuto in ambiti specifici. Si ricordano in particolare gli
interventi in materia di volontariato ( L.266/91 Appendice 2.A), e di cooperazione sociale (L.
381/91).
In tema di associazionismo sociale è in discussione alla camera una proposta di legge che intende
dare una disciplina organica all’associazionismo la cui attività istituzionale sia finalizzata “alla
promozione politica, sociale e civile della popolazione; allo sviluppo della personalità umana; alla
pratica della solidarietà; alla rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei
cittadini; alla promozione delle pari opportunità; alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico,
artistco, e ambientale; alla crescita dell’istruzione e dell’educazione permanente; allo sviluppo del
turismo sociale; alla diffusione della pratica sportiva”.(Appendice 2.B)
I QUESITI
COME SI COSTITUISCE UNA ASSOCIAZIONE
Quale forma deve avere uno statuto per la costituzione di una associazione?
Per la costituzione (e la modifica) dello statuto di una associazione non riconosciuta è sufficiente
una scrittura privata non autenticata oppure una scrittura privata autenticata dal notaio. Per la
costituzione e la modifica di una associazione riconosciuta, è invece, indispensabile l’atto pubblico.
Visti i rilevanti costi notarili se ad una associazione non interessa essere riconosciuta quale persona
giuridica, è sufficiente un atto scritto nella forma di scrittura privata non autenticata e registrata. Si
ricorda che per le associazioni di volontariato è prevista l’esenzione sia dall’imposta di bollo
(quindi gli statuti sono redatti in carta libera e non in carta bollata) che dall’imposta di registro
(formule 2.1 e 2.2).
63
Strutture Giuridiche degli Enti non profit
Attività no profit
•
Personalità giuridica
•
Controlli
costitutivi
operatori pubblicistici
•
Responsabilità limitata
e
•
Assenza
giuridica
di
personalità
•
Responsabilità
rappresentanti
sussidiaria
•
Assenza
di
amministrativi
controlli
Associazioni
riconosciute
Fondazioni
non
Associazioni
riconosciute
Responsabilità sulla raccolta
e destinazione dei fondi
Comitati
LEGGI SPECIALI
•
•
•
Cooperative Sociali
Società Sportive
IPAB non disciolte
64
DURATA DELL’ASSOCIAZIONE E DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
Nello statuto, è necessario inserire un articolo relativo alla durata dell’associazione?
Le cariche possono essere annuali e non quinquennali?
L’indicazione della durata dell’associazione non è necessaria né a fini civilistici, né a fini fiscali, né
a fini pratici. In relazione alla durata delle cariche (il periodo può essere scelto liberamente
dall’assemblea dei soci), si può dire che al diminuire del periodo di durata delle cariche, in questo
caso da cinque a un anno, diminuisce la stabilità politica (decisionale e strategica) dell’associazione,
con una conseguente maggiore difficoltà di sviluppare efficacemente progetti a medio lungo
periodo.
Responsabilità e Rappresentanza per le obbligazioni assunte
Enti non profit
Rappresentanza
Responsabilità
Persone Giuridiche
(Artt.11-35 Cod. Civ.)
Enti non riconosciuti
(Artt.36-42 Cod. Civ.)
Effettiva oppure in assenza
dell’iscrizione della modifica nel
registro delle imprese
Di colui o coloro cui sia/siano
stato/i conferito/i il/i potere/i
Interna
Dell’ente col fondo comune di
colui che ha agito avendone il
potere e degli amministratori che
hanno inciso nel processo
decisionale
•
Competenza originaria art. 18
Cod. Civ.
Esterna
• Responsabilità della persona
giuridica
con
il
suo
patrimonio (art.33, c.4, Cod.
Civ.)
• Responsabilità personale e
solidale di amministratori e
rappresentanti unitamente alla
persona giuridica prima della
registrazione (art.33, c.4,
Cod. Civ.)
65
RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
Sono membro del consiglio direttivo di una associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36
e segg. del c.c. Quali sono le responsabilità cui potrei andare incontro nella gestione dell’ente?
L’art. 38 del c.c. dispone che delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l’associazione non riconosciuta risponde l’associazione medesima con il fondo comune e
personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Da ciò si desume che:
1. l’associazione risponde delle obbligazioni assunte da chi abbia agito in nome e per conto di essa
soltanto se il soggetto agente sia provvisto, per atto o norma interna, del potere di rappresentarla
2. risponde dell’obbligazione assunta non soltanto colui che ha sottoscritto il negozio ma anche
tutti coloro che abbiano deciso di assumere la detta obbligazione ( per esempio non soltanto il
Presidente ma anche i membri del Consiglio direttivo).
Diversamente qualora si tratti di obbligazioni da fatto illecito commesso da soggetti che prestino la
loro opera per l’associazione.
In quest’ultimo caso si ritiene che la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 possa
essere esclusa in quanto la norma fa riferimento esclusivamente alle obbligazioni negoziali dal
momento che viene richiesto il potere rappresentativo per la valida assunzione delle stesse.
Ne consegue che in tali ipotesi si potrà configurare oltre la responsabilità personale dell’autore
dell’illecito la eventuale concorrente responsabilità della sola associazione con il relativo
patrimonio.
Per le associazioni riconosciute il regime normativo relativo alla responsabilità è diverso: le
obbligazioni regolarmente assunte faranno capo esclusivamente all’ente che ne risponderà con il suo
patrimonio.
Obbligazioni da fatto illecito
Persone giuridiche
Enti non riconosciuti
Responsabilità dell’autore
dell’illecito
Responsabilità dell’ente col suo fondo
66
QUORUM PER L’ASSEMBLEA DEI SOCI
La legge prevede quorum specifici per l’assemblea dei soci di una associazione?
L’assemblea dei soci assume deliberazioni seguendo il metodo collegiale sulla base del principio
maggioritario e ad ogni socio spetta un voto. Quorum costitutivi e deliberativi semplici e rafforzati
sono previsti dall’art. 21 del c.c. anche se nessuno discute sulla loro derogabilità. Alcuni ritengono
comunque irrinunciabile la disposizione che richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati per deliberare lo scioglimento anticipato dell’associazione e la devoluzione del patrimonio
residuo.
Assemblea dei soci: i quorum previsti dal del Codice Civile
(art.21 c.c.)
Tipo di Assemblea
Numero minino
delle presenze
Numero minimo di
voti
Ordinaria: 1°
convocazione
Soci che
rappresentano la
metà dei voti
esistenti
Maggioranza dei
voti presenti
Ordinaria: 2°
convocazione
Nessun limite
minimo
Maggioranza dei
voti presenti
Straordinaria
convocazione per
modifica atto
costitutivo e statuto
Soci che
rappresentano i ¾
dei voti esistenti
Maggioranza dei
voti presenti
Straordinaria
convocazione per
scioglimento
associazione e
devoluzione
patrimonio
Soci che
rappresentano
almeno i ¾ dei voti
esistenti
Voto Favorevole ¾
dei voti presenti
67
BENEFICI CIVILISTICI E TRIBUTARI DELLA FIGURA ASSOCIATIVA
La nostra associazione svolge prevalentemente attività didattica in favore di bambini dai sei ai
dodici anni (soci e non ). Dobbiamo modificare la forma giuridica dell’ente, oppure possiamo,
pur in presenza di una attività prevalentemente commerciale, mantenere immutata la nostra
struttura? Premettiamo che solo gli insegnanti percepiscono compensi dall’associazione.
Le alternative più adeguate che ha di fronte l’associazione sembrano essere le seguenti:
1. lasciare immutata la propria struttura
2. scorporare l’attività commerciale costituendo una società commerciale o mutualistica
3. trasformare l’associazione in cooperativa sociale
Per agevolare i responsabili dell’associazione a fare una scelta oculata, consigliamo di prendere in
considerazione, oltre alla variabile fiscale, altri importanti parametri di scelta.
Pertanto la seguente tabella, che orienta, in modo abbastanza univoco la scelta verso il
mantenimento della forma associativa attuale.
Ricordiamo che, comunque, l’orientamento ministeriale è nel senso che la perdita della qualifica di
ente non commerciale può avere riflessi civilistici.
Benefici civilistici e tributari della figura associativa
Livello di analisi
Fiscale
Alternativa preferibile
Motivi
Neutro, è rilevante solo il puntuale
Per il nostro ordinamento
e corretto adempimento degli
tributario, la forma giuridica
obblighi tributari (formali e
e gli scopi sono
sostanziali) previsti per le attività sostanzialmente neutri ai fini
commerciali.
dell’imposizione fiscale. Ciò
che conta è la commercialità
o meno dell’attività
esercitata.
Gestione personale
retribuito
Neutro, è rilevante solo il rispetto
dei contratti di lavoro e, quindi,
l’adempimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali.
Civilistico
1.
68
Non esiste ancora nel nostro
ordinamento, la figura del
lavoratore nelle
organizzazioni non profit.
La forma associativa è quella
che garantisce più di tutte le
altre la massima autonomia
statutaria e i minimi
adempimenti amministrativi
Finanziario
Promozionale
1.
1.
La forma associativa è quella
che attira più le risorse
private (fund raising, presso
famiglie, imprese o
fondazioni bancarie) e
pubbliche (partecipazione a
progetti finanziati a livello
locale o europeo)
La natura di movimento, il
valore della proposta
culturale e i principi ideali di
riferimento, risultano poco
compatibili con forme
alternative o con una
gemmazione di attività profit.
CAMBIAMENTO DELLA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione che non si trova più in possesso di una sede, chiede se questo pregiudichi la
rielezione del presidente che si trova allo scadere della sua carica.
La sede è requisito indispensabile per il codice civile e per la L.R.T. 29/96 sul volontariato. E’
necessario pertanto procedere ad un aggiornamento dello statuto nelle forme che l’assemblea riterrà
più opportune. Nell’attesa può essere opportuno spostare la sede al domicilio del presidente o di un
altro socio. Così facendo sarebbe legittimo continuare a far aderire nuovi soci e procedere alla
rielezione del presidente.
APERTURA DI NUOVA SEDE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NAZIONALE
Un’associazione di volontariato a carattere nazionale, divisa in delegazioni, ha la propria sede
legale della delegazione Toscana a Livorno; questa delegazione ha poi altre sedi operative
sparse su diverse province. E’ stato ora chiesto all’associazione di aprire una nuova sede a
Firenze, come deve comportarsi?
Sotto il profilo giuridico, l’associazione dovrà modificare l’art. 1 del proprio regolamento (allegato
A dell’atto costitutivo, di cui è parte integrante).
Non essendo prevista nell’atto costitutivo/statuto, alcuna clausola riferita alla modificazione
dell’atto stesso, e non esistendo – in quanto associazione non riconosciuta – alcuna disposizione
legislativa in merito, l’associazione ha di fronte a sé due alternative:
•
modifica art. 1 del regolamento (aggiunta nuova sede operativa) ad opera del notaio, in un
assemblea straordinaria;
69
•
scioglimento dell’associazione e ricostituzione di una identica (con la sola variazione delle sedi
operative), senza l’intervento del notaio, con semplice scrittura privata, eventualmente registrata
all’ufficio del registro.
La seconda alternativa proposta, se più onerosa all’inizio, risulterà più conveniente in fase di
funzionamento dell’associazione la quale, durante la propria vita, non dovrà fare più riferimento alla
presenza e ai costi del notaio.
Ciò è possibile solo in assenza di riconoscimento (richiesta personalità giuridica) dell’associazione.
Le forme giuridiche delle Organizzazioni di volontariato
Organizzazioni di
Volontariato
Associazione
Comitato
TENUTA DEI LIBRI SOCIALI E LEGGE SULLA PRIVACY
La scrivente associazione desidera avere dei chiarimenti sul libro soci e in particolare:
1) dati che devono risultare per ogni socio;
2) se può essere tenuto meccanograficamente;
3) se deve essere vidimato inizialmente;
4) se in base alla legge sulla privacy è necessario avere delle autorizzazioni specifiche dai soci.
L’associazione, in quanto regolata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, non ha da un punto
di vista civilistico alcun obbligo contabile, previsto invece per le imprese commerciali dagli articoli
2214 e seguenti della stessa legge. Anche i libri sociali, fra cui il libro soci, non sono obbligatori;
essi possono essere utili per dimostrare l’esistenza di un effettivo vincolo associativo ( requisito
70
questo indispensabile per godere, ad esempio , delle agevolazioni fiscali previste per gli enti di tipo
associativo con finalità agevolata di cui all’art. 111 del DPR 917/86) (formula 2.3).
La tenuta del libro soci, come di altri libri sociali ( dei verbali dell’assemblea, del consiglio direttivo
ecc. ecc.) non rappresenta dunque per l’associazione un obbligo giuridico bensì uno strumento in
grado di soddisfare le esigenze informative di coloro, soci o terzi, che sono interessati alla vita
associativa.
A ciò si aggiunga che la tenuta dei libri sociali può rappresentare anche uno strumento di verifica in
ordine al perseguimento degli scopi sociali. Da ciò discende che il libro soci ( e gli altri libri sociali)
non è soggetto a particolari formalità, regole di tenuta e quindi nemmeno a vidimazione iniziale e/o
annuale.
Diversa è la natura e la funzione del registro ( obbligatorio) degli aderenti, disciplinato da due
decreti ministeriali del 1992 in attuazione della norma assicurativa di cui all’art.4 L. 266/91.
Tale registro non è altro che un libro che è soggetto ai seguenti adempimenti:
• prima di utilizzare il registro, occorre che sia numerato progressivamente in ogni pagina e
bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale o da un altro pubblico ufficiale
abilitato a tali adempimenti ( modalità più economica)
• nel registro devono essere iscritti solo gli aderenti alla associazione che prestano effettivamente
attività di volontariato ( soci o volontari attivi), precisando nome, cognome, luogo e data di
nascita;
• il registro deve essere barrato con un rigo ogniqualvolta si annoti una variazione degli aderenti (
appena sotto all’ultimo nominativo elencato), indicando i nuovi volontari e depennando quelli
che non svolgono più l’attività di volontariato;
• il soggetto preposto alla tenuta del registro ( o un suo delegato) deve apporvi la data e la propria
firma, dopo ogni variazione di cui al punto precedente;
A seguito dell’entrata in vigore della legge 675/96 ( c. d.. Legge sulla Privacy), mirante a tutelare il
diritto alla riservatezza di ogni singolo individuo, chiunque è in possesso d’informazioni riservate di
natura personale relative a singoli cittadini e chiunque tratta “ dati sensibili” dei cittadini stessi ( dati
cioè relativi alle convinzioni politiche, religiose, filosofiche, l’adesione ad associazioni oppure
l’origine razziale ed etnica o lo stato di salute) è tenuto a svolgere particolari adempimenti al fine di
garantire una maggiore riservatezza all’individuo stesso. L’organo preposto, per legge, al controllo e
all’osservanza di detti adempimenti è l’Authority per la privacy. Il garante per la privacy ha emesso
una specifica circolare, l’autorizzazione del garante n. 3/98 (formule 4.3), per stabilire i
comportamenti che gli enti non profit ( e quindi anche l’associazione scrivente) devono tenere in
relazione a questo specifico campo legislativo. Il garante, a mezzo della sopracitata autorizzazione,
ha concesso agli enti senza scopo di lucro una dilazione temporanea ( valevole fino al trenta
settembre 1999) che li sospende dal richiedere una autorizzazione espressa al garante per il
trattamento dei dati. Di conseguenza, non è necessario alcun permesso formale per gli enti non
profit relativo al trattamento dei dati purché detti enti si attengano scrupolosamente al rispetto di
quanto indicato dal garante nella sopracitata autorizzazione. 3/98 (Formule 4.3).
L’unica eccezione riguarda il trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita
sessuale, per i quali è richiesta l’autorizzazione da parte del garante.
Quindi, se l’associazione raccoglie dati anagrafici non dovrà richiedere autorizzazione al garante a
condizione però che non raccolga dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale.
In ogni caso, però, deve fornire l’informativa scritta o orale agli interessati al momento della
raccolta dei dati indicante: la- finalità e la modalità del trattamento, la natura dei dati sensibili, il
titolare del trattamento e la facoltà per l’interessato di esercitare i diritti di cui all’art. 13 della legge.
E’ necessario anche che venga dato il consenso scritto della persona alla quale tali dati si
riferiscono. Inoltre, i dati trattati dall’ente non profit, devono essere conservati solamente per il
71
tempo necessario per perseguire le finalità o gli scopi statutari oppure per compiere quelle
operazioni che risultino necessarie per l’attività dell’ente stesso, facendo attenzione a non richiedere
e a non trattare dati che non hanno alcuna pertinenza o che risultino superflui alla reale utilità
relativamente all’attività svolta dall’ente non profit..
ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI ONLUS DI UN COMITATO
Un comitato vorrebbe sapere come diventare una ONLUS. Chiede inoltre se sia sufficiente
l’atto costitutivo o sia necessario comunque uno statuto.
La legge e la prassi distinguono tra atto costitutivo e statuto. Si tratta di due documenti distinti che
danno origine però ad un unico negozio giuridico: il contratto di associazione. Anche se nella prassi
l’atto costitutivo contiene solo la volontà delle parti di dar vita al contratto associativo e lo statuto (
allegato all’atto costitutivo) specifica in dettaglio i termini del rapporto e le norme organizzative che
regolano l’attività e il funzionamento dell’ente, il contenuto del contratto di associazione può
indifferentemente essere recepito nell’uno o nell’altro documento (formula 2.4).
Il comitato per acquisire la qualifica di ONLUS deve:
1) adeguare il proprio statuto prevedendo espressamente nell’atto: il divieto di distribuire anche in
modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione, l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività, l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662 ( l’istituenda Authority per il terzo settore);
l’esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa; l’uso, nella
denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell’acronimo ONLUS;
2) effettuare quanto prima, la comunicazione alla direzione generale delle Entrate.
SCISSIONE DI UN COMITATO
Quanti soci devono essere presenti alla deliberazione per la proposta di divisione di un
comitato?
La Legge che riguarda le associazioni non riconosciute (non dotate cioè di personalità giuridica ai
fini civilistici), non prevede niente a proposito, per cui le uniche fonti normative in materia sono
rappresentate dagli statuti e dai regolamenti.
Ciò che viene identificato come divisione di un comitato, rappresenta una vera e propria scissione,
quindi una operazione straordinaria della gestione per la quale è necessaria la convocazione di
un’assemblea (straordinaria) e una deliberazione specifica normalmente presa con una maggioranza
qualificata.
Al di fuori della delibera assembleare, non esistono pertanto altre vie legali per procedere a tale
operazione, salvo la costituzione di un nuovo ente che verrebbe indubbiamente pregiudicato per
quanto riguarda il Know-how e l’esperienza acquisita (curriculum), indispensabili per l’accesso a
convenzioni e ai finanziamenti regionali previsti dalla L. 90/36.
Questa ultima soluzione non comporterebbe particolari problemi per la distribuzione del patrimonio
(si potrebbero ad esempio ipotizzare cessioni gratuite) e per la gestione dei giovani obiettori di
coscienza .
Il problema è e rimane quindi di natura politico strategica poiché ha a che fare con i rapporti di forza
tra le varie componenti della compagine associativa.
72
Soggetto non profit e organizzazione statutaria
ASSOCIAZIONE
STATUTO
REGOLAMENTO
Modalità
operative
ORGANI
•
Assemblea
•
Amministratori
•
Organi di controllo e
soluzione conflitti interni
•
Perseguimento scopi
istituzionali
FONDAZIONE
STATUTO
REGOLAMENTO
Norme
operative
Poteri amministrativi
73
Perseguimento scopi
MODALITA’ DI SCIOGLIMENTO DI UNA ASSOCIAZIONE
Come si deve procedere allo scioglimento di una associazione?
L’associazione viene sciolta dall’assemblea straordinaria dei soci convocata dal consiglio direttivo,
o se questo di fatto non esiste più perché i suoi membri si rendono latitanti il consiglio dei revisori
dei conti o una qualsivoglia maggioranza di soci (anche uno solo, l’importante è che sia previsto
dallo statuto) e avente come ordine del giorno lo scioglimento dell’associazione ad avvenuto
pagamento degli eventuali debiti residui.
Lo statuto deve prevedere che per la terza convocazione è sufficiente qualsiasi numero di soci (però
almeno due) e che per la delibera basta la maggioranza relativa dei presenti (il numero dei soci
consenzienti sia maggiore del numero dei soci astenuti e di quello dei contrari): quindi è sufficiente
anche una maggioranza inferiore a metà più uno dei presenti.
In caso in cui l’assemblea deliberi di sciogliere l’associazione, l’assemblea stessa nomina uno o più
liquidatori con il compito di pagare eventuali debiti residui, di vendere beni di proprietà
dell’associazione stessa, dopodiché il liquidatore, ai sensi dell’art. 5 della Legge quadro, donerà in
nome e per conto dell’associazione, ad un altro ente di volontariato quanto rimane di beni e/o di
denaro e/o di crediti. Ultimate tutte le procedure, il liquidatore convoca per l’ultima volta
l’assemblea straordinaria che prende atto che tutto è stato compiuto e decreta la fine a tutti gli effetti
dell’associazione. Per questa ultima convocazione, qualsiasi numero dei presenti (almeno due)
nonché la maggioranza relativa dei voti favorevoli (tanto questa riunione è una pura formalità).
MODALITA’ PER IL RICONOSCIMENTO DI UNA O.N.G.
Come è possibile fare per richiedere il riconoscimento di organizzazione non governativa?
Attualmente per poter richiedere il riconoscimento di “organizzazione non governativa” è
necessario essere associazione riconosciuta, ai sensi dell’art. 12 e seguenti del codice civile e non
associazione non riconosciuta, come previsto dagli art. 36/39 del codice civile per le associazioni di
volontariato.
E’ giacente alla camera dei deputati una proposta di Legge che supera questo ostacolo ma ancora
non è stata calendarizzata la discussione.
DONAZIONE DI IMMOBILE
Una associazione (ONLUS), si trova nella possibilità di ricevere una donazione di un bene
immobile da parte di un’altra associazione in fase di scioglimento.
Vorrebbe conoscere:
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•
•
•
Quali presupposti devono esistere nell’associazione donante e nella donataria perché la
donazione possa perfezionarsi?
Esiste un problema di riconoscimento e/o autorizzazione per l’associazione donataria? Se
si la nuova normativa anche nelle varie circolari non prevede alcunché? E’ possibile avere
maggiori dettagli sulla procedura di riconoscimento e/o autorizzazione?
Qual è il trattamento fiscale riservato alle donazioni sia per l’associazione donante non
ONLUS che per la donataria ONLUS?
Il presupposto di base è la piena capacità di disporre dei propri beni (art. 774 c.c.) da parte
dell’associazione donante. Inoltre, la donazione deve essere fatta per atto pubblico, a pena di nullità.
L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso con atto pubblico posteriore; in quest’ultimo caso la
donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante
(prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro
dichiarazione).
L’art. 13 della Legge n° 127 (Bassanini bis) così recita: “ L’art. 17 del codice civile e la Legge 21
giugno 1986 n° 218 sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono
autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte
di persone giuridiche, associazioni e fondazioni”
Non è necessario pertanto attivare alcuna procedura di riconoscimento per l’associazione donataria,
anche in virtù del comma 2 art. 5 della L. 266/91: “ le organizzazioni di volontariato, prive di
personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all’art. 6 .... possono inoltre, in deroga agli articoli
600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e con beneficio di inventario, lasciti testamentari,
destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste
dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallo statuto”.
Il bene immobile donato, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, è intestato all’organizzazione
(ai fini della trascrizione del relativo acquisto si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile).
DONAZIONE MODALE
La nostra associazione ha ricevuto una donazione in denaro per sostenere l’attività di studio e
ricerca di nuove terapie per le popolazioni affette da emofilia. Nell’atto di donazione si fa
esplicito riferimento affinché i fondi siano destinati all’erogazione di due borse di studio
intitolate alla memoria. Quali costi sono ammissibili nella erogazione di una borsa di studio?
Esiste una bozza di contratto cui fare riferimento?
L’atto cui si fa riferimento nel quesito è un contratto di donazione modale gravata da uno specifico
onere ( erogazione di due borse di studio intitolate alla memoria). Le modalità per adempiere
correttamente questo onere – con lo specifico riferimento ai costi ammissibili nell’erogazione delle
borse di studio- possono essere desuntedalle seguenti due fonti:
• comma 2 art. 793 c.c.: il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore
della cosa donata-questa norma non fornisce evidentemente indicazioni utili alla soluzione del
problema posto;
• contratto di donazione- se il contenuto dell’onere è espresso solo e precisamente dalla frase
riportata nel quesito, si desume che il valore della somma destinata dovrebbe coincidere
tendenzialmente con il compenso erogato ai borsisti al lordo delle spese di pubblicazione del
bando, della selezione dei candidati e dei rimborsi spesa inerenti alla ricerca
Il corretto adempimento dell’onere può essere messo in discussione- attraverso la risoluzione del
contratto solo se prevista nell’atto di donazione- non solo dal donante, bensì da qualsiasi interessato
( ad esempio, il borsista che ritiene eccessiva la quota della somma donata destinata alla
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pubblicizzazione dell’evento a scapito del suo compenso netto), anche durante la vita del donante
stesso. Non esistono naturalmente degli schemi o parametri economici tipo a cui riferirsi. Si
consiglia- per ragioni cautelative e per evitare l’insorgere di future controversie- di leggere bene
l’atto e di indire in via preliminare, se possibile, una riunione con il donante per concordare i costi e
le modalità di erogazione delle borse di studio
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Formula 2.1
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
In data __________ a ___________ Via ______________________ si sono riuniti i seguenti sigg.:
- ____________ ,
nato a __________________ il ____________________, residente a
_______________________________________ cittadino ___________________________, codice
fiscale ____________________________________________;
- ____________ ,
nato a __________________ il ____________________, residente a
_______________________________________ cittadino ___________________________, codice
fiscale ____________________________________________;
- ____________ ,
nato a __________________ il ____________________, residente a
_______________________________________ cittadino ___________________________, codice
fiscale ____________________________________________;
- ____________ ,
nato a __________________ il ____________________, residente a
_______________________________________ cittadino ___________________________, codice
fiscale ____________________________________________;
- ____________ ,
nato a __________________ il ____________________, residente a
_______________________________________ cittadino ___________________________, codice
fiscale ____________________________________________;
- ____________ ,
nato a __________________ il ____________________, residente a
_______________________________________ cittadino ___________________________, codice
fiscale ____________________________________________;
che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:
ART. 1 - È costituita fra i suddetti comparenti l’associazione di volontariato costituita ai sensi della
legge 266/91 avente la seguente denominazione: _______________________________
ART. 2 -L'associazione ha sede in ____________________Via ____________________________
ART. 3 - L'associazione ha come scopo di _______________________________________
ART. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 5 - L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato
Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro,
esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale,democraticità della struttura, elettività,
gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità
dell’assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle
economiche marginali.
ART. 6 - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia
composto da tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le
cariche:
-Sig. __________________ Presidente;
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-Sig. __________________ Vice-Presidente;
-Sig. _____________________ Segretario.
ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.
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Formula 2.2
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
(________________________)
ART. 1- l’ Associazione di volontariato ____________________________ più avanti chiamata per
brevità associazione, con sede in _____________________________, costituita ai sensi della legge
266/91 e della L.R. ______________________ persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale,
umana, civile, culturale _________________________________
ART. 2 - L’associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di
lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti ( salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per
conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali ( Consiglio direttivo,
collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei
soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali ( Presidente, vicepresidente, segretario,
tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono
essere soci.
ART. 3 – L’associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato
nelle seguenti aree di intervento ( ad esempio assistenza sanitaria, attività ricreativa, culturale,
ambientale ecc.).
ART. 4 – Per perseguire gli scopi sopraindicati, l’associazione realizza i seguenti interventi:
(descrizione dell’attività che svolge l’associazione).
SOCI
ART. 5 – Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono
nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.
La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’associazione.
Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o
straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e
manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni
riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di
voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello
svolgimento della stessa.
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Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi
previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio,
introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine
ART. 6 – La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali
regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati
all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato
contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.
ART. 7 – Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta
giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
ART.8 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile
ART.9 – Gli aderenti dell’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore
dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per
qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
ORGANI SOCIALI
ART. 10 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:
- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.
- ( altri organi: collegio dei revisori ___________)
ART. 11 - L’assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.
Il consiglio deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro il trenta
Aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.
La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e di
seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni
prima.
ART. 12 – L’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio
direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea
elegge un proprio Presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di
stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di
intervenire e la validità delle deleghe.
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ART.13 - L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria L’assemblea ordinaria è
regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto
di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione
l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a
maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è valida
in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e
delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei soci con diritto di voto.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà
convocare un’assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in
prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda
convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità
gli amministratori non hanno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammessa una sola delega per ciascun socio
ART.14 - L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione
e in particolare:
- nomina ( o sostituzione ) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio
direttivo;
- approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
- redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione
dell’assemblea è inappellabile;
ART. 15 – Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’assemblea straordinaria
ART. 16 - Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci
sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea
redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
ART. 17 – Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 5 membri ( Presidente, vice-presidente
segretario tesoriere ecc) e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio direttivo dura in carica
per un triennio e può venire rieletto.
ART. 18 – Compiti del Consiglio direttivo:
E’ di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza
esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In
particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:
- eseguire le delibere dell’assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione
economica dell’anno sociale;
- deliberare circa l’ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
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-
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa
affidati;
ART. 19 - I compiti principali del Presidente sono:
- rappresentare l’associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell’associazione al di fuori di quanto stabilito
dall’assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno
dall’Assemblea ordinaria.
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di
competenza dell’assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell’associazione.
ART.20- Il collegio dei revisori è nominato dall’assemblea dei soci composto da tre ( o cinque)
membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci.
Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di
membro del consiglio direttivo
Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le
seguenti funzioni:
- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente
redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione
all’Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all’assemblea;
- ( altro)
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
ART. 21 – Le entrate della associazione sono costituite da:
- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il patrimonio sociale ( indivisibile) è costituito da:
- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.
ART. 22 – L’esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre
di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all’Assemblea la
relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in
corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione
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_____________ giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne
visione.
ART. 23- Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i
fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.
ATTIVITA’ SECONDARIE
ART. 24 – L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di
lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 25– La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di
una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere
sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di
volontariato che operino in identico o analogo settore. L’assemblea provvede anche alla nomina di
uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
NORME RESIDUALI
ART. 26 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni,
dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle
leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
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Formula 2.3
SCHEDA DI RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
INTESTAZIONE ASSOCIAZIONE + INDIRIZZO
Il (La) sottoscritto(a) ____________________________________________________________
nato a ________________________ il ______________________ di nazionalità _______________
residente a __________________________ cap ___________ via __________________________
tel. ___________________ codice fiscale _______________________________ di professione
_________________________________ (seguono gli altri requisiti richiesti per essere ammessi)
Chiede
di essere iscritto(a) all’associazione di volontariato _____________________________ .
Dichiara di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione nonché dello
Statuto e dei Regolamenti ______________________ (di un’eventuale Federazione Nazionale alla
quale è iscritta l’Associazione) e di accettarli incondizionatamente, assumendosi ogni responsabilità
civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, animali e cose, sia
involontariamente che per infrazione alle norme emanate dagli Statuti e Regolamenti sopracitati.
In fede
(luogo e data)
____________________________________________
(in caso di minore firma dell’esercente la patria potestà)
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO
Il/La sottoscritto/a, acquisisce le informazioni verbali di cui all’articolo 10 della Legge 675/96
(Legge sulla Privacy) concernenti le modalità e le finalità del trattamento, acconsente al trattamento
dei dati personali propri (o del/della minore) “sensibili” (come più sotto elencati) e “non sensibili”
(tutti gli altri) nonché della loro divulgazione soltanto nei casi indispensabili; è a conoscenza che, a
norma dell’art. 22 della norma citata, sono compresi nel novero dei dati “sensibili”, di cui al
presente consenso, i seguenti dati idonei a rivelare (depennare i tipi che non interessano): l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
(luogo e data)
____________________________________________
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(in caso di minore firma dell’esercente la patria potestà)
Decisione del rappresentante legale dell’associazione
AMMESSO / NON AMMESSO (depennare la voce non ricorrente).
Se non ammesso dettaglio motivi: _______________________________________________
(luogo e data)
Il Presidente
______________
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Formula 2.4
LO STATUTO DI UN COMITATO - ONLUS
ART. 1 – Denominazione
E’ costituito il comitato senza fini di lucro denominato “__________________________” –
organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
ART. 2 – Sede
Il comitato ha sede in _____________________ via _________________________ n. _____.
Con delibera del Consiglio direttivo, potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie
amministrative.
ART. 3 – Durata
Il comitato ha durata fino _________________________________
ART. 4 - Scopo
Il comitato intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso lo
svolgimento delle seguenti attività istituzionali: ___________________________ ( i settori di
attività sono indicati tassativamente dall’art. 10 del d.Lgs. 460/97).
E’ fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse.
ART. 5 – Promotori
Il numero dei promotori è illimitato.
Possono essere promotori del comitato tutte le persone fisiche e gli enti che condividano gli scopi
dell’organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e
capacità, a realizzarli.
E’ esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato.
La qualifica di promotore del comitato e intrasmissibile.
ART. 6 - Diritti dei promotori
I promotori hanno i seguenti diritti:
- eleggere il Consiglio direttivo;
- approvare il rendiconto annuale;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata al comitato;
- partecipare alle iniziative organizzate dal comitato.
ART. 7 – Doveri dei promotori
I promotori hanno i seguenti doveri:
- versare la quota associativa iniziale e la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell’anno;
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
- tenere un comportamento verso gli altri soci o terzi improntato alla correttezza e all’assoluta
buona fede.
ART. 8 – Esclusione dei soci
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Il promotore che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal
comitato con delibera del Consiglio direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente
eventuali giustificazioni, da inviarsi a domicilio indicato dall’aderente all’atto dell’iscrizione
almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.
Il Consiglio direttivo può deliberare l’esclusione del promotore nei seguenti casi:
- inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore a favore del comitato;
- mancato pagamento della quota associativa;
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto o di eventuali regolamenti o delle delibere degli
altri organi sociali;
- per altro grave motivo;
ART. 9 – Organi sociali
Sono organi del comitato:
- l’Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
ART. 10 – Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea si compone di tutti i promotori del comitato regolarmente iscritti nel libro dei
promotori.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
ART. 11 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio direttivo.
Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto, contenente sia per la prima convocazione che
per la seconda convocazione il giorno, l’ora e il luogo dove si terrà la riunione, l’ordine del giorno;
da inviarsi presso il domicilio di ciascun promotore entro quindici giorni dalla data della prima
convocazione.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto
annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
ART. 12 – Validità dell’Assemblea
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei
promotori, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri promotori; ciascun
promotore non può avere più di n. ____ deleghe.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti
all’Assemblea, in proprio o a mezzo delega, con le modalità indicate sopra.
ART. 13 – Votazioni
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti.
I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle approvazioni del rendiconto
annuale e in quelle che riguardano le loro responsabilità.
Nei casi di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto e per deliberare lo scioglimento del comitato
e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti dei promotori e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 14 –Verbalizzazione
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Le delibere delle assemblee vengono riassunte in un verbale redatto da un componente
dell’assemblea e sottoscritto dal Presidente.
Il verbale può essere consultato da tutti i promotori che hanno diritto di trarne copia
ART. 15 – Composizione del Consiglio direttivo
Il comitato è amministrato da un Consiglio direttivo composto da n. _________ membri eletti
dall’Assemblea dei promotori tra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni.
ART. 16 – Convocazione del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente del comitato con avviso scritto, indicante il giorno,
l’ora e il luogo dove si terrà la riunione, l’ordine del giorno, da inviarsi presso il domicilio del
consigliere entro cinque giorni dalla data della convocazione.
ART. 17 – Validità del Consiglio direttivo
Le delibere del Consiglio direttivo sono valide se prese alla presenza e con il voto favorevole di
almeno ________ dei consiglieri.
ART. 18 – Funzioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria del comitato.
ART. 19 – Verbali
Le delibere del Consiglio direttivo vengono riassunte in un verbale redatto da un consigliere e
sottoscritto dal Presidente.
Il Presidente ne cura la custodia presso i locali del comitato.
ART. 20 – Presidente del comitato
Il Presidente del comitato è anche Presidente del Consiglio direttivo.
Il Presidente del comitato è eletto dall’Assemblea tra i consiglieri.
Il Presidente è unico rappresentante del comitato nei confronti dei terzi, cura l’esecuzione delle
deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
ART. 21 – Compensi
I consiglieri e il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.
Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico ricevuto.
ART. 22 Beni del comitato
I beni del comitato sono: immobili, mobili e mobili registrati.
I beni mobili e mobili registrati possono essere acquistati dal comitato e devono essere intestati al
comitato stesso.
Tutti i beni appartenenti al comitato sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede
del comitato e consultabile da tutti i promotori.
ART. 23 – Patrimonio
Il patrimonio del comitato è costituito da:
- quote di iscrizione dei promotori,
- contributi e liberalità ricevute;
- riserve formate con utili;
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- altre riserve accantonate.
ART. 25 –Esercizio sociale
L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 26 – Rendiconto annuale
Al termine dell’esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale e lo
sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il
rendiconto si riferisce.
ART. 27 – Destinazione degli utili
Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le riserve e i fondi di gestione ed il
capitale durante la vita del comitato.
ART. 28 – Devoluzione del Patrimonio
All’atto dello scioglimento è fatto obbligo del comitato di devolvere il patrimonio residuo ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive
modificazioni ed integrazioni.
ART. 29 – Norme residuali
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle
disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi
vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
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91
Appendice 2.A
Legge 11 agosto 1991, n. 266 (1).
Legge-quadro sul volontariato (1/a) (1/circ).
1. Finalità e oggetto della legge.
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale,
civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel
disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri
cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
2. Attività di volontariato.
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
3. Organizzazioni di volontariato.
1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di
svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più
adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice
civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente
previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche
associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di
esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di
formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le
modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento
oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
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5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e
nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di
volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché
per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
5. Risorse economiche.
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per
lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui
all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo
svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice
civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni
ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi,
dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi
acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed
indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della
liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo
settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza,
secondo le disposizioni del codice civile.
6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle
organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per
stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui,
rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
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3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti
di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli
accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al
fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da
parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione
dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è
ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo
regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del
tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio
nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione
relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti
eroganti.
7. Convenzioni.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui
all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei
diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di
controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri
relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
8. Agevolazioni fiscali.
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono
esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti
da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati. 3.
(2).
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi
imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui
redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo
precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro
per gli affari sociali (2/a).
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9. Valutazione dell'imponibile.
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598 (3), come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954 (4).
10. Norme regionali e delle province autonome.
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di
iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che
formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture
convenzionate con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6
alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la
stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6
ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni,
dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni
stesse.
11. Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le
disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (5).
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
12. Osservatorio nazionale per il volontariato.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari
sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari
sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle
federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale,
dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza
delle attività da esse svolte;
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b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze
sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di
competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle
normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento
per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla
circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale
partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati (5/a).
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il
Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del
comma 1 (5/b).
13. Limiti di applicabilità.
1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente
legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre
1972, n. 772 (6).
14. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di
cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di
cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: “Legge- quadro sulle organizzazioni di volontariato”.
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate
complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si
fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991,
all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: “Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato”.
15. Fondi speciali presso le regioni.
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1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (7),
devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri
proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del
comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni
al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle
organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne
l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di
cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime
finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate
ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto
25 aprile 1929, n. 967 (8), e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (8/a).
16. Norme transitorie e finali.
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi
contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
17. Flessibilità nell'orario di lavoro.
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter
espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di
lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con
l'organizzazione aziendale.
2. (omissis).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1991, n. 196.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 72, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(1/circ) Vedi Circ. 7 maggio 1996, n. DAS/6174/1/VOL/154, emanata da: Presidenza del Consiglio
dei Ministri; Circ. 31 ottobre 1997, n. 2298, emanata da: Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Sociali; Circ. 19 maggio 1998, n. 127/E, emanata da: Ministero delle
finanze; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 16 luglio 1998,
n. 188/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 25 gennaio 1996, n. 15, emanata da: Ministero
per i beni culturali e ambientali; Circ. 5 novembre 1996, n. 137, emanata da: Ministero per i beni
culturali e ambientali; Circ. 21 novembre 1997, n. 723, emanata da: Ministero per la pubblica
istruzione; Circ. 16 luglio 1997, n. 7, emanata da: Ministero affari esteri.
(2) Aggiunge il comma 1-ter all'art. 17, L. 29 dicembre 1990, n. 408, riportata alla voce Imposte e
tasse in genere.
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(2/a) Periodo così sostituito dall'art. 18, D.L. 29 aprile 1994, n. 260, riportato alla voce Imposte e
tasse in genere. Con D.M. 25 maggio 1995, riportato al n. DD/IV, sono stati fissati i criteri per
l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di
volontariato.
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Appendice 2.B
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LUCA', SODA, CHIAVACCI, ACCIARINI, MUSSI, GIOVANNI
BIANCHI, APREA, MORONI, MATTIOLI, POZZA TASCA, TASSONE, AMATO,
BIASCO, BIRICOTTI, BIELLI, BOATO, BONITO, BORROMETI, BOVA,
BRUNALE, BUFFO, CAMBURSANO, CARLI, CAMOIRANO, CAMPATELLI,
CENNAMO, CHIUSOLI, FURIO COLOMBO, CORDONI, LEONE DELFINO, DE
SIMONE, DI BISCEGLIE, DI ROSA, DI STASI, DUCA, GAMBALE, GATTO,
GIACCO, GIANNOTTI, GUERRA, FILOCAMO, GERARDINI, INNOCENTI,
JERVOLINO RUSSO, LENTO, LORENZETTI, LUCCHESE, LUCIDI, LUMIA,
MANZINI, MASELLI, MASSA, MASTROLUCA, MELANDRI, MERLO, NOVELLI,
OLIVERIO, OLIVIERI, OLIVO, PAISSAN, PARRELLI, MARIO PEPE,
PISCITELLO, PISTONE, PITTELLA, RICCI, ROMANO CARRATELLI,
ROTUNDO, RUZZANTE, SAONARA, SCHMID, SCOZZARI, SERAFINI,
SINISCALCHI, SOAVE, SOLAROLI, STANISCI, STELLUTI, SUSINI,
TATTARINI, TURCI, VALETTO BITELLI, VALPIANA, VIGNALI, VIGNI,
VOGLINO
Disciplina dell'associazionismo sociale
Presentata il 9 maggio 1996
PROGETTO DI LEGGE - N. 577
Onorevoli Colleghi! - L'approvazione di una legge organica sull'associazionismo è indispensabile
per completare nel nostro ordinamento il diritto delle istituzioni sociali. Da tempo
l'associazionismo, nelle sue varie accezioni, è impegnato in un percorso di crescita della propria
autonomia e di sviluppo di una nuova identità sociale ed istituzionale. L'associazionismo, in altri
termini, è da tempo alla ricerca di un ruolo nuovo nella società, un ruolo che gli compete per il
fermento che rappresenta, per l'interpretazione dei bisogni dei più deboli, per la capacità di dare
risposte concrete ad esigenze che sono alla base della convivenza civile.
Tale cammino, che ha avuto tra i suoi momenti di maggiore significato e di più evidente visibilità
con la Convenzione dell'associazionismo e di altri cartelli e coordinamenti: "Educare e non punire",
"Democrazia è partecipazione", la "Conferenza dei presidenti delle associazioni del volontariato",
"Un nuovo patto sociale", il "Forum del terzo settore", si poneva come obiettivo prioritario una
legislazione per il mondo associativo, che innanzitutto permettesse di sottrarre questo mondo
all'immagine dell'assistenza protetta, del volontariato di supplenza, del finanziamento clientelare.
Obiettivo raggiunto, ma solo in parte. Non solo, infatti, alle leggi per il volontariato e per la
cooperazione sociale non si è ancora opportunamente affiancata una legge quadro per
l'associazionismo, ma anche quelle ottenute, si pensi alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono ancora
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largamente inattuate. In un recente Forum del CNEL, svoltosi il 16 maggio 1994, sulla
rappresentanza dei diritti, è stata richiamata l'importanza di questo cammino, lungo il quale
"l'associazionismo solidaristico ha preso coscienza della necessità di un riconoscimento del proprio
peculiare ruolo nell'arricchire la rete della partecipazione democratica, sino a costituire a fianco
dell'associazionismo politico e sindacale il terzo pilastro della libertà".
Su questo versante è allora da valorizzare il cospicuo lavoro che le associazioni svolgono, anche in
forme non appariscenti ma certamente diffuse ed efficaci, per alimentare quella che i giuristi
chiamano la "Costituzione materiale" dello Stato. Le associazioni, infatti, attraverso progetti, azioni,
campagne informative, promozione di servizi, convegni, ricerche, contribuiscono alla crescita
morale, sociale e culturale della società e a innovare il senso "acquisito" del diritto nei diversi ambiti
del proprio impegno. Ciò è certamente importante a livello nazionale ma questa azione diretta è
assai più rilevante a livello locale. L'associazionismo diviene molto spesso, infatti, un soggetto di
decentramento attivo delle politiche sociali.
Tutto ciò esprime una domanda complessa: rendere espressiva la società civile e rendere le
istituzioni capaci di governare realmente. Ma tale impegno rischia di trasformarsi in vuota velleità
se non ci si convince che attraverso l'associazionismo, il volontariato, la cooperazione sociale può
prendere corpo una proposta di convivenza civile improntata sull'esigenza di una più rigorosa
moralità nella vita pubblica come in quella privata: non è più sopportabile la logica del clientelismo
e dello "scambio"; si deve poter uscire da una logica di sussidi e di finanziamenti assistenziali, da
una tendenza alla protezione e al paternalismo; dai rischi del collateralismo e del colonialismo dei
partiti.
La presente proposta di legge rappresenta il tentativo di stabilire alcune regole certe che orientino il
rapporto tra associazionismo ed istituzioni, sia nelle relazioni nazionali che in quelle locali, che
facciano uscire questo rapporto dalla discrezionalità, dall'arbitrarietà di questo o quel politico, di
questo o quell'assessore. Ci ha mosso la convinzione che, proprio perché l'associazionismo non è un
soggetto occasionale della cittadinanza, la sua funzione va resa visibile, concreta, costante. In questo
senso, la scelta dell'autonomia può trovare nella legge quadro un sostegno significativo, anche per
determinare una legislazione conseguente a scala regionale e per una estensione vera
dell'applicazione dell'articolo 49 della Costituzione, che indica nei partiti i soggetti demandati a
realizzare il diritto dei cittadini di "associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale".
La Repubblica, per assicurare una partecipazione più ampia dei cittadini alla vita democratica e allo
sviluppo della società e delle istituzioni, ha interesse ad ampliare, riconoscere e sollecitare una
pluralità di forme e di presenze associative.
Diventa allora importante riconoscere il ruolo di soggetti che operano nel variegato campo della
promozione politica, sociale e civile della popolazione e dello sviluppo della personalità umana in
tutte le sue espressioni, per valorizzare un canale fondamentale di partecipazione popolare e di
cittadinanza attiva. Si tratta di attivare meccanismi di sostegno - finanziario e di servizi reali - a
favore di soggetti che contribuiscono alla realizzazione del principio costituzionale della
partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese di
definire un quadro di riferimento coerente circa le possibili forme di collaborazione tra questi
soggetti e le istituzioni pubbliche.
Nella XI legislatura, in stretta connessione con la legge quadro sul volontariato, con la legge quadro
sull'handicap e con quella sulla cooperazione sociale, sono state presentate alla Camera e al Senato,
distinte proposte di legge, alcune di carattere generale, altre più limitative e settoriali.
Nelle prime sono affrontati i temi dello statuto e dei requisiti delle associazioni, in relazione
soprattutto all'accesso ai contributi e ai finanziamenti pubblici; nelle seconde sono disciplinati
particolari aspetti prevalentemente di natura fiscale.
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La scelta realizzata con la presente proposta di legge è quella di integrare entrambi gli aspetti in un
unico testo, tenendo comunque conto del prezioso lavoro svolto in precedenza. Anche il dibattito
che ancora recentemente si è sviluppato sull'argomento ed il confronto realizzato attraverso
numerosi incontri con le associazioni a carattere nazionale e con il Forum del terzo settore hanno
consentito di acquisire proposte ed indicazioni importanti inserite nel testo che presentiamo.
L'articolo 1 indica i contenuti e le finalità della legge proposta, che detta i princìpi fondamentali e le
norme per la valorizzazione dell'associazionismo e regola i rapporti con lo Stato, le regioni, le
province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici.
Con gli articoli 2 e 3 si definiscono le associazioni sociali - e si individuano gli ambiti di attività -,
che sono quelle finalizzate alla promozione politica, sociale e civile della popolazione; allo sviluppo
della personalità umana; alla pratica della solidarietà; alla rimozione degli ostacoli che limitano la
libertà e l'uguaglianza dei cittadini; alla promozione delle pari opportunità; alla tutela e
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale; alla crescita dell'istruzione e
dell'educazione permanente; allo sviluppo del turismo sociale; alla diffusione della pratica sportiva.
I contenuti essenziali da inserirsi nello statuto delle associazioni sono indicati nell'articolo 4. Con
l'articolo 5 vengono esplicitamente indicate le varie voci riferite alle risorse economiche per il
funzionamento e lo svolgimento delle attività che, in sintesi, sono: quote e contributi agli associati,
eredità e donazioni, contributi pubblici, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati,
proventi dalle concessioni di beni e servizi, erogazioni liberali e altri derivanti da iniziative di
autofinanziamento.
L'articolo 6 prevede le forme della rappresentanza legale dell'associazione.
L'articolo 7 ha carattere derogatorio alla disciplina del codice civile per le disposizioni a favore
dell'associazione non riconosciuta, altrimenti soggetta al riconoscimento per evitare l'inefficacia
della disposizione testamentaria o della donazione ricevuta.
Gli articoli 8, 9, 10 e 11 si riferiscono ai registri istituiti a livello nazionale, regionale e provinciale,
ai quali devono iscriversi le associazioni intenzionate ad avvalersi di quanto previsto dalla
normativa nazionale e regionale con riferimento a contributi pubblici, stipula di convenzioni,
trattamento fiscale. In particolare è importante richiamare il termine di centottanta giorni per
approvare le leggi regionali contenenti la disciplina riguardante i registri regionali e provinciali.
Con gli articoli 12 e 13, in analogia con quanto previsto dalla legge n. 266 del 1991 per le
organizzazioni di volontariato, si disciplina l'istituzione, la composizione, il funzionamento e le
attribuzioni dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo.
Esso, fra l'altro, sostiene le iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle
attività associative, nonché progetti di informatizzazione e di banche dati; approva progetti
sperimentali elaborati dalle associazioni per far fronte a particolari emergenze sociali. L'articolo 14
istituisce un Fondo per l'associazionismo finalizzato a sostenere i progetti e le iniziative delle
associazioni. L'articolo 15 prevede la istituzione di osservatori regionali con funzioni e modalità di
funzionamento da stabilirsi con legge regionale. L'articolo 16 prevede l'assistenza dell'ISTAT per
l'effettuazione di indagini statistiche da parte dell'Osservatorio e l'articolo 17 indica le modalità di
collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato.
L'articolo 18 prevede la nomina di 10 membri del CNEL da parte dei due Osservatori sopracitati
scelti fra le persone indicate dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato.
Il capo I del titolo III, con gli articoli 19, 20 e 21, tratta delle prestazioni degli associati, che
debbono essere volontarie, libere e gratuite, dell'assicurazione dei prestatori di attività
convenzionate e della flessibilità nell'orario di lavoro, anche in questo caso con riferimento alle
norme previste dalla legge n. 266 del 1991.
Il capo II è diretto a configurare un complesso di norme, che riconosca ed esalti, sul piano del
trattamento fiscale e delle provvidenze di sostegno, il valore costituzionale dell'associazionismo in
101
conformità al principio fondamentale dell'ordinamento repubblicano sull'anteriorità della persona e
delle formazioni sociali nelle quali essa si esprime e si realizza (articolo 2 della Costituzione).
L'articolo 22, attraverso l'equiparazione dei fini statutari delle associazioni sociali agli scopi di
educazione, di assistenza e altre finalità pubbliche (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346), consente di escludere i trasferimenti a favore delle associazioni sociali
dall'assoggettamento all'imposta sulle successioni e donazioni.
E' quindi una disposizione che sollecita e favorisce i sentimenti di altruismo e solidarietà nelle scelte
di destinazione dei propri beni a finalità di carattere sociale, civile, culturale, di promozione umana.
L'articolo 23 richiede, per la sua comprensione, una breve premessa sull'attuale disciplina fiscale
degli enti non commerciali di tipo associativo.
Nel nostro sistema tributario, la disciplina degli enti non commerciali, fra i quali debbono
annoverarsi, in linea generale, le associazioni sociali, è contenuta prevalentemente nell'articolo 87 e
negli articoli 108 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, modificato dal decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 503.
Secondo l'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico, gli enti pubblici e privati diversi
dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetti esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciale, sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
L'articolo 108 del testo unico detta il contenuto e la formazione del reddito complessivo degli enti
non commerciali, stabilendo che esso è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi,
ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Per questi enti non si considerano attività
commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile, rese in
conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di
corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
Per gli enti di tipo associativo, in particolare, l'articolo 111 del testo unico, precisa che non è
considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati e partecipanti, in conformità
alle finalità istituzionali delle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo
associativo.
Il comma 2 dello stesso articolo però fa rientrare - salvo la deroga di cui al comma 3, prevista per le
associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o
partecipanti verso pagamenti di corrispettivi specifici.
In sostanza la disciplina legislativa esclude dalla nozione di esercizio di attività commerciale le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nelle quali possano ravvisarsi le seguenti condizioni:
a) che siano ricomprese nell'oggetto dell'attività dell'ente;
b) che siano fornite esclusivamente ai soci e agli associati;
c) che i corrispettivi applicati non eccedano i costi di diretta imputazione.
Vengono così attratte nella sfera della tassazione (con i conseguenti obblighi di contabilità, di
formazione del bilancio fiscale e di presentazione della denuncia dei redditi) tutte le altre, pur
modeste e non lucrative, attività commerciali e produttive, poste in essere dalle associazioni quale
strumento per conseguire le indispensabili risorse finalizzate al proseguimento degli scopi ideali
statutari, quali ad esempio la marginale attività di circolazione di beni e servizi, la limitata
prestazione di servizi strumentali agli scopi sociali che eccedano i costi di diretta imputazione.
La rilevanza costituzionale delle associazioni sociali sollecita di porre anche per queste attività una
disciplina differenziata dalle imprese lucrative.
Per questo gli articoli 23, 24 e 25 prevedono alcune agevolazioni fiscali relative alle imposte dirette,
all'IVA e al trattamento tributario delle attività destinate a raccogliere fondi per autofinanziamento.
102
Alla stessa ratio è ispirata l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da quelle ipotecarie e
catastali, di cui all'articolo 26, commi 1 e 2.
Gli articoli 27, 28 e 29 sottraggono le attività delle associazioni sociali, di organizzazione non
lucrativa del tempo libero e di manifestazione all'esterno della loro esistenza e delle loro iniziative,
dall'applicazione delle imposte sugli spettacoli, sulla pubblicità, con la riduzione altresì delle tariffe
postali e delle telecomunicazioni.
In particolare il comma 2 dell'articolo 29 modifica la legge 28 dicembre 1995, n. 549, includendo
nel regime agevolato le spedizioni postali delle pubblicazioni periodiche delle associazioni sociali e
delle organizzazioni di volontariato, di cui al capo I del titolo II del libro I del codice civile,
precedentemente escluse.
L'articolo 30 prevede, sempre nel quadro della finalità di crescita e di sostegno delle associazioni
sociali, la deducibilità dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, ILOR e IRPEG delle erogazioni
liberali per un ammontare annuo non superiore a lire 2.000.000 ovvero, ai fini del reddito di
impresa, per un ammontare di lire 5.000.000 o, in relazione evidentemente alla dimensione della
società o dell'impresa erogante, per il maggiore ammontare fino alla concorrenza del 2 per cento del
reddito dichiarato e comunque per somma non superiore a cento milioni di lire.
L'adeguamento degli importi deducibili al mutamento del potere di acquisto della lira è assicurato,
nel comma 2, dalla previsione di collegamento agli indici ISTAT.
L'articolo 31 estende alle associazioni sociali provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle
leggi vigenti per le cooperative e i loro consorzi.
Con l'articolo 32 è consentito, con la finalità anche di contrastare il livello di mercificazione del
cittadino sottoposto a continue sollecitazioni commerciali, alle associazioni sociali e alle
organizzazioni di volontariato di accedere al servizio radiotelevisivo pubblico per brevissime ma
significative trasmissioni di messaggi di utilità sociale inerenti i loro fini istituzionali.
L'articolo 33 estende alle pubblicazioni periodiche delle associazioni sociali le provvidenze per
l'editoria di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416.
Con l'articolo 34 è disposta l'applicazione alle associazioni sociali della disciplina sul diritto
all'informazione e accesso ai documenti amministrativi di interesse per la loro attività, di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Infine con l'articolo 35 è prevista la capacità processuale delle associazioni sociali per la tutela dei
loro diritti e interessi avanti l'autorità giudiziaria e gli organi di giustizia amministrativa.
Il titolo IV disciplina i rapporti fra associazionismo sociale, Unione europea, regioni, province e
comuni.
L'articolo 36 prevede un percorso atto a favorire l'accesso delle associazioni sociali e delle
organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo.
L'articolo 37 detta i princìpi generali delle leggi regionali per disciplinare l'attività
dell'associazionismo; in particolare per le forme di sostegno e per la partecipazione degli aderenti
alle associazioni ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti
nell'ambito delle competenze delle regioni.
L'articolo 38 tratta delle convenzioni che possono essere stipulate dallo Stato, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e dagli enti pubblici con le associazioni.
L'articolo 39 indica l'obbligo per i comuni di prevedere nei propri statuti le forme ed i modi per
l'utilizzazione non onerosa di strutture idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative
dell'associazionismo e del volontariato. Le province ed i comuni, inoltre, possono concedere agli
stessi in comodato mobili ed immobili non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle
proprie attività costitutive.
La disposizione sulla lotteria nazionale della solidarietà di cui all'articolo 40 con- sente di finanziare
il modesto costo della legge attraverso la sollecitazione della solidarietà dei cittadini senza oneri sul
bilancio dello Stato.
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L'articolo 41 detta una compiuta previsione della copertura finanziaria, anche per l'ipotesi in cui la
lotteria non conseguisse un ricavato corrispondente agli oneri modesti previsti dalla legge.
L'articolo 42, infine, è una disposizione di chiusura sull'applicabilità della normativa in vigore per le
associazioni non riconosciute, per quanto non previsto dalla presente proposta di legge.
PROPOSTA DI LEGGE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge).
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue
molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo
sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia;
favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e
culturale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18
della Costituzione, detta i princìpi fondamentali e le norme per la valorizzazione
dell'associazionismo e ne regola i rapporti con lo Stato, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici.
Art. 2.
(Associazioni sociali).
1. Sono considerate associazioni sociali le associazioni, i movimenti, i gruppi, i coordinamenti o
federazioni di associazioni o di gruppi liberamente costituiti al fine di svolgere le attività di cui
all'articolo 3.
2. Non sono considerate associazioni sociali, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali
e di categoria, e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela di interessi economici degli
associati anche identificati sulla base delle attività lavorative o con riferimento a specifiche
qualifiche.
3. Non costituiscono altresì associazioni sociali i circoli privati e le associazioni comunque
denominate che, organizzando attività per i propri soci o anche per terzi, non perseguono finalità di
interesse generale o non promuovono attività di interesse pubblico o che comunque dispongono
limitazioni, per condizioni economiche o professionali, all'ammissione degli associati o prevedono
il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che infine, collegano, in
qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 3.
(Ambiti di attività).
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1. Ai fini della presente legge sono considerate attività delle associazioni sociali, svolte a favore di
associati o di terzi, quelle finalizzate alla valorizzazione dei princìpi della pace, della cultura
multietnica e della solidarietà tra i popoli; alla promozione, sociale e civile della popolazione; allo
sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni; alla pratica della solidarietà sociale e al
superamento di tutte le forme di disagio sociale; alla rimozione degli ostacoli che limitano la libertà
e l'uguaglianza dei cittadini e di tutti i residenti, anche immigrati; alla promozione e realizzazione
delle pari opportunità tra uomo e donna; alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico
e ambientale; alla realizzazione di un moderno sistema di sicurezza sociale e di tutela della salute;
alla crescita dell'istruzione e dell'educazione permanente; alla tutela dei diritti dei consumatori; allo
sviluppo del turismo sociale, alla diffusione della pratica sportiva; alla promozione di una efficace
organizzazione della protezione civile.
Capo II
COSTITUZIONE E ORGANI
Art. 4.
(Atto costitutivo e statuto).
1. Le associazioni sociali possono costituirsi con atto pubblico o con scrittura privata registrata.
2. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo e nello statuto debbono essere espressamente
previsti:
a) la denominazione dell'associazione, l'indicazione della sede legale e dell'ambito territoriale della
propria attività;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro con il divieto di distribuire in qualsiasi forma utili agli associati;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democraticità e di equivalenza dei diritti
per tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
f) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, i loro diritti e obblighi;
g) l'obbligo di redazione di rendiconti consuntivi e di esposizione dello stato patrimoniale, nonché le
modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
h) le modalità di scioglimento dell'associazione;
i) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione,
dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Art. 5.
(Risorse economiche).
1. Le associazioni sociali traggono le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento
delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
105
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni a premi.
2. Le associazioni sociali sono tenute per almeno due anni alla conservazione della documentazione
relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) e g), con l'indicazione
nominativa dei soggetti eroganti.
Art. 6.
(Rappresentanza).
1. L'atto costitutivo e lo statuto indicano, fra i componenti degli organi direttivi, le persone che
hanno la rappresentanza legale dell'associazione.
2. L'associazione è direttamente responsabile degli atti negoziali e non negoziali compiuti
nell'interesse dell'associazione stessa dai suoi rappresentanti e dagli organi direttivi.
3. Le associazioni sociali sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è
conferita la rappresentanza legale.
Art. 7.
(Acquisto di beni).
1. Le associazioni iscritte nei registri, ancorché prive di personalità giuridica, possono acquisire beni
mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono
inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, ricevere donazioni e, con beneficio di
inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al
conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto. I beni sono
intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659
e 2660 del codice civile.
TITOLO II
REGISTRI E OSSERVATORIO
NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO
Capo I
REGISTRI NAZIONALE, REGIONALE
E PROVINCIALE
Art. 8.
(Registri).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un
registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le
associazioni sociali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, che svolgono attività a
carattere nazionale da almeno un anno.
2. Si intendono a carattere nazionale le associazioni sociali che svolgono attività in almeno cinque
regioni ed in almeno trenta province del territorio nazionale.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le province istituiscono registri su
scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di
cui agli articoli 2 e 3, che svolgono attività rispettivamente in ambito regionale o provinciale.
106
4. Le province, con propri regolamenti, approvano la disciplina dei registri provinciali in conformità
alla legge regionale di cui all'articolo 9, comma 2.
Art. 9.
(Disciplina per le iscrizioni).
1. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale per
l'associazionismo di cui all'articolo 12, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina l'iscrizione, la cancellazione, le
annotazioni, la vigilanza e la periodica revisione del registro nazionale, di cui all'articolo 8.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplinano, con legge da approvare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione, le iscrizioni,
le cancellazioni, le annotazioni, la vigilanza e la periodica revisione dei registri regionali e
provinciali; trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale
per l'associazionismo.
3. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per
stipulare le convenzioni e per l'applicazione della disciplina fiscale, secondo le disposizioni della
presente legge e delle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
4. La cancellazione dai registri è disposta con provvedimento motivato.
Art. 10.
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri).
1. Nei registri di cui all'articolo 8 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede
dell'associazione e gli organi di rappresentanza.
2. Nei registri debbono iscriversi altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il
trasferimento della sede, la sostituzione degli organi di rappresentanza, le deliberazioni di
scioglimento.
Art. 11.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi
alle iscrizioni e alle cancellazioni).
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è
ammesso ricorso, entro trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale competente, che decide,
entro il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica,
al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.
Capo II
OSSERVATORIO NAZIONALE
DELL'ASSOCIAZIONISMO
Art. 12.
(Istituzione e composizione).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato
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"Osservatorio", presieduto dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, composto da 23
componenti, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente
rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e da 3
esperti.
2. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione associativa.
3. L'Osservatorio si riunisce almeno quattro volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti
non possono essere nominati per più di due mandati.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per gli anni 1996 e
seguenti.
Art. 13.
(Funzionamento e attribuzioni).
1. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei suoi compiti si dota di un apposito regolamento da
approvare entro sessanta giorni dall'insediamento e si avvale di personale, di mezzi e di servizi
messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, nella
tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di
attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività
associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della
presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte
alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione
civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle
associazioni nazionali iscritte nei registri di cui all'articolo 8 per far fronte a particolari emergenze
sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
g) manifestazione di parere sullo schema di disegno di legge finanziaria;
h) promozione di scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra le associazioni sociali italiane
e fra queste e le associazioni straniere;
i) organizzazione con scadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla
quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate.
3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i) è autorizzata la spesa di lire 50
milioni per l'anno 1996.
Art. 14.
(Fondo per l'associazionismo).
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il
Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente, le iniziative ed i progetti di
cui alle lettere d) ed f) del comma 2 dell'articolo 13.
2. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per gli anni 1996 e
seguenti.
Art. 15.
108
(Osservatori regionali).
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di
funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 9, comma 2.
Art. 16.
(Osservatorio e ISTAT).
1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio ogni adeguata
assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale.
Art. 17.
(Rapporti con l'Osservatorio nazionale
per il volontariato).
1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il
volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune
interesse.
2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta comune
almeno due volte all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale o
di un suo delegato. Entrambi sono tenuti a comunicare al Parlamento i nomi delle associazioni e
delle organizzazioni di volontariato che beneficiano di eventuali contributi da parte dello Stato.
Art. 18.
(Partecipazione alla composizione
del CNEL).
1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle
associazioni sociali e dalle organizzazioni del volontariato maggiormente rappresentative.
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal
seguente: "Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti
dell'associazionismo sociale e del volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero
di centoventuno, oltre il presidente, secondo la seguente ripartizione:".
3. All'articolo 2, comma 1 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il capoverso I, è inserito il
seguente:
"I-bis) dieci rappresentanti dell'associazionismo sociale e del volontariato dei quali, rispettivamente,
cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati
dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;".
4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I rappresentanti delle associazioni sociali e delle organizzazioni del volontariato sono
designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio
dei ministri".
TITOLO III
PRESTAZIONI DI ATTIVITA' E DI SERVIZI DEGLI ASSOCIATI E
DISCIPLINA FISCALE DELLE ATTIVITA'
109
Capo I
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI
Art. 19.
(Prestazioni degli associati).
1. Le associazioni si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e
gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo a propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare
funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essi svolta.
Art. 20.
(Assicurazione dei prestatori
di attività convenzionate).
1. Le associazioni sociali che svolgono attività mediante le convenzioni di cui all'articolo 38,
debbono assicurare i propri aderenti che prestano l'attività, contro gli infortuni e le malattie
connesse con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche
numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 21.
(Flessibilità nell'orario di lavoro).
1. I lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 8, per poter
espletare le attività previste nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 38, hanno diritto di
usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o
dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
Capo II
DISCIPLINA FISCALE, DIRITTI
ED ALTRE PROVVIDENZE
Art. 22.
(Equiparazione ai fini di beneficenza
e di istruzione).
1. Agli effetti di cui all'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346, i fini delle associazioni sociali, iscritte nei registri di cui all'articolo 8, sono equiparati agli
scopi di educazione, di assistenza, studio, ricerca scientifica o altre finalità di pubblica utilità.
Art. 23.
(Proventi).
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1. I proventi, derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore dei propri associati,
utilizzati per il raggiungimento delle finalità dell'associazione, non costituiscono ricavi ai fini delle
imposte di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'associazione.
Art. 24.
(Disciplina ai fini IVA).
1. I corrispettivi per la cessione di beni e le prestazioni di servizi derivanti dalle attività di cui
all'articolo 23 non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. I soggetti di cui alla presente legge possono usufruire dell'applicazione dell'aliquota IVA del
quattro per cento per l'acquisto di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, ovvero
di beni strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività sociale di importo unitario superiore al
milione di lire, purché utilizzati esclusivamente per le attività di cui alla presente legge.
Art. 25.
(Raccolte di fondi).
1. Attività poste in essere nei confronti di terzi al fine di raccogliere fondi destinati ad essere
utilizzati per specifiche iniziative rientranti nell'ambito istituzionale e/o iniziative di solidarietà
sociale sono assimilate ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA alla disciplina degli articoli 23 e 24
della presente legge. Di tali specifiche attività dovrà tenersi separata contabilità, secondo le norme
di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile a pena di decadenza delle agevolazioni.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte previa comunicazione alla divisione regionale
competente per territorio, allegando una dettagliata descrizione delle iniziative.
Art. 26.
(Imposte di bollo e di registro).
1. Gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi derivanti
da legge o regolamento statale o regionale delle associazioni sociali, sono esenti dalle imposte di
bollo e di registro, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, nonché da ogni altra tassa e onere di natura fiscale o amministrativa.
2. Gli acquisti e le concessioni di immobili non sono soggetti alle imposte di registro e a quelle
ipotecarie e catastali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
3. In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione delle associazioni, i beni che residuano
dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti a finalità di utilità sociale.
Art. 27.
(Imposta sugli spettacoli).
1. Non sono soggette all'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640 e successive modificazioni, gli spettacoli e le altre attività indicate nella tariffa allegata al
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, promossi e organizzati dalle
associazioni sociali e dalle organizzazioni di volontariato.
Art. 28.
111
(Imposta sulla pubblicità).
1. Le insegne, le iscrizioni, i manifesti e tutte le forme di pubblicità visiva ed acustica, riguardanti le
associazioni sociali e le organizzazioni di volontariato, non sono soggetti al pagamento dell'imposta
e del diritto di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 29.
(Riduzione delle tariffe postali).
1. Le tariffe per i servizi postali e per le telecomunicazioni, riguardanti le attività delle associazioni
sociali e delle organizzazioni di volontariato che ne fanno richiesta, sono ridotte del 50 per cento.
2. All'articolo 2, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "di cui ai capi II e III"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai primi tre capi".
Art. 30.
(Deducibilità).
1. Le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sociali sono deducibili dal reddito
imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IRPEG per un ammontare non superiore a lire due
milioni, ovvero, ai fini del reddito di impresa, per un ammontare di lire 5 milioni o per il maggior
ammontare fino al 2 per cento del reddito dichiarato entro il limite massimo di lire cento milioni.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale, sentito l'Osservatorio, i limiti di cui al comma 1 sono adeguati, ogni tre anni, agli
incrementi del costo della vita secondo gli indici ISTAT.
Art. 31.
(Credito agevolato e privilegiato).
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro
consorzi, sono estese alle associazioni sociali e alle organizzazioni di volontariato che, nell'ambito
delle convenzioni di cui all'articolo 38, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di
opere e di servizi di interesse pubblico inerenti le finalità costitutive.
2. I crediti delle associazioni sociali per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni
hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2571-bis del codice
civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla
lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.
Art. 32.
(Messaggi di utilità sociale).
1. Le associazioni sociali e le organizzazioni del volontariato di carattere nazionale determinano i
messaggi di utilità sociale inerenti i loro fini istituzionali che la concessionaria pubblica del servizio
radiotelevisivo è obbligata a trasmettere ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni.
2. Alla trasmissione dei messaggi di utilità sociale di cui al comma 1 sono riservati tempi non
inferiori allo 0,50 per cento di ogni ora di programmazione e allo 0,30 per cento dell'orario
settimanale di ciascuna rete.
Art. 33.
112
(Pubblicazioni).
1. Alle pubblicazioni periodiche delle associazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato
sono estese, in quanto compatibili, le provvidenze di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni.
Art. 34.
(Diritto all'informazione
ed accesso ai documenti amministrativi).
1. Alle associazioni sociali si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle associazioni sociali.
Art. 35.
(Tutela degli interessi sociali e collettivi).
1. Le associazioni sociali hanno diritto:
a) ad instaurare controversie giurisdizionali, ovvero a resistervi e ad intervenirvi, a tutela
dell'interesse dell'associazione;
b) ad intervenire in giudizi per danni relativi alle finalità generali perseguite dall'associazione a
tutela di interessi collettivi;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi relativi alle
finalità di cui alla lettera b).
TITOLO IV
RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, LE REGIONI, LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, LE PROVINCE E I COMUNI
Capo I
RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
Art. 36.
(Accesso al Fondo sociale europeo).
1. Il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni
iniziativa per favorire l'emanazione di direttive dell'Unione europea che prevedano l'accesso delle
associazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale ai finanziamenti del
Fondo sociale europeo per progetti finalizzati a promuovere l'istruzione permanente della persona.
Capo II
RAPPORTI CON LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI
BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI
113
Art. 37.
(Norme regionali e delle province
autonome).
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo, salvaguardandone l'autonomia di
organizzazione e di iniziativa.
2. Le leggi regionali e provinciali disciplinano in particolare:
a) i princìpi generali cui debbono uniformarsi le associazioni per lo svolgimento delle prestazioni
che formano oggetto delle attività di associazionismo all'interno delle strutture pubbliche e delle
strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 8,
alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti e i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle associazioni per la stipulazione
delle convenzioni di cui all'articolo 38, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) le forme di vigilanza secondo quanto previsto dall'articolo 9;
e) le forme di sostegno delle attività svolte dalle associazioni;
f) la partecipazione degli aderenti alle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 8, ai corsi di
formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle
province autonome e dagli enti locali, da enti di formazione professionale riconosciuti, nei settori di
diretto intervento delle associazioni stesse.
Art. 38.
(Convenzioni).
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri
enti pubblici possono stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto
sociale, con le associazioni sociali, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 8, che
dimostrino attitudini e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalla Convenzione. Devono inoltre
prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di
rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 20 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri
relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 39.
(Strutture per manifestazioni pubbliche).
1. I consigli comunali, in base alle disposizioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, devono
prevedere nei loro statuti le forme e i modi per l'utilizzazione non onerosa di strutture idonee ad
ospitare manifestazioni e iniziative delle associazioni sociali e delle organizzazioni del volontariato.
2. Gli statuti debbono altresì dettare le disposizioni generali per garantire alle associazioni e alle
organizzazioni del volontariato le forme di accesso alle strutture predette nel rispetto dei princìpi di
trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
3. Le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà
non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni sociali e alle organizzazioni del volontariato per
lo svolgimento delle proprie attività costitutive.
114
4. Al contratto di comodato di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1803 e
seguenti del codice civile.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi comunali di costruzione, di recupero, di restauro,
di adattamento e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di
cui al comma 3, per la dotazione delle relative attrezzature e strumentazioni e per la loro gestione, è
istituito presso il Ministero dell'interno un fondo da ripartire tra i comuni che ne facciano richiesta.
Alla ripartizione si provvede ogni anno con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, considerando prioritariamente
i programmi che prevedano il recupero o il restauro conservativo dei beni culturali.
6. Sono escluse dalla modalità di finanziamento previsto dalla presente legge le istituzioni
scientifiche e di alta cultura riconosciute, che godono di un contributo ministeriale diretto.
7. Per il funzionamento del fondo di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per gli
anni 1996 e seguenti.
Art. 40.
(Lotteria Nazionale).
1. E' istituita la lotteria nazionale della solidarietà cui si applicano le norme della legge 4 agosto
1955, n. 722.
Art. 41.
(Copertura finanziaria).
1. I proventi della lotteria di cui all'articolo 40 sono versati all'entrata in bilancio dello Stato e
finalizzati alla copertura degli oneri di cui alla presente legge.
2. Qualora i proventi della lotteria di cui all'articolo 40 risultino inferiori agli oneri recati dalla
presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a ridurre in pari misura gli stanziamenti iscritti ai
capitoli della categoria quarta del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le
relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.
115
CAPITOLO 3
GLI OBBLIGHI ASSICURATIVI DELLE OO.VV.
L’art. 4 della legge 266/91 (Appendice 2.A) prevede espressamente l’obbligo per le organizzazioni
di volontariato di assicurare i propri aderenti per i danni da infortunio e malattia e per responsabilità
civile verso i terzi. Si tratta dell’introduzione di una vera e propria assicurazione obbligatoria che
non avviene tramite l’Inail ma stipulando polizze con le assicurazioni private. Tale previsione
normativa dimostra il favore che il legislatore rivolge alla attività di volontariato considerata come “
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e rivolta al conseguimento di finalità di
carattere sociale civile e culturale”.
I QUESITI
OBBLIGO ASSICURATIVO DEI VOLONTARI DI UNA O.V. CHE OPERA IN CONVENZIONE
CON LA ASL
L’associazione, che lavora in convenzione con la ASL, chiede se sia possibile assicurare per
infortuni e contro terzi, i propri associati che lavorano in riferimento alla su citata
convenzione.
L’art. 4 della Legge 266/91 stabilisce l’obbligo per le associazioni di volontariato di assicurare i
propri aderenti contro i danni derivati da:
- infortuni
- malattie
- responsabilità civile verso terzi
Due Decreti Ministeriali successivi chiariscono quali sono gli obblighi da rispettare.
E’ quindi certo che esista l’obbligo della copertura assicurativa per tutte le associazioni di
volontariato. La legge fa riferimento a tutti gli aderenti all’associazione, noi riteniamo che l’obbligo
riguardi quei volontari che svolgono attivamente l’attività nell’associazione che quindi non è
necessario assicurare quei soci che siano soltanto sostenitori simpatizzanti senza prendere parte
attiva alle attività. Ricordiamo che i volontari devono essere elencati in apposito registro degli
aderenti vidimato inizialmente dal segretario comunale.
La legge non indica uno schema di polizza tipo e non prevede un massimale o delle somme
assicurative in caso di morte o invalidità permanente ed il rimborso delle spese mediche sostenute,
nella polizza contro le malattie una diaria giornaliera in caso di ricovero ospedaliero e nella polizza
di responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi o ad altri associati un
massimale per il risarcimento di tali danni. Da ricordare inoltre che gli aderenti debbono essere
assicurati in quanto tali e non a seconda della professione che svolgono nella loro attività lavorativa
quotidiana. Alcune compagnie assicurative offrono polizze che calcolano il costo sui volontari in
servizio contemporaneo o sul monte ore di volontariato.
Consigliamo tale soluzione sicuramente più economica.
In caso di convenzione con ente pubblico, la legge quadro sul volontariato, prevede che il costo
sulla copertura assicurative sia a carico dell’ente. Quando l’associazione svolga una parte delle
attività in convenzione ed un’altra non in convenzione, l’ente deve pagare una quota parte
proporzionale del premio assicurativo.
116
POLIZZE ASSICURATIVE DEI VOLONTARI DELLE OO.VV.
Quali sono le polizze obbligatorie per le associazioni di volontariato, tenendo conto che oltre la
normale attività di lavoro, l’associazione scrivente, ha un circolo ricreativo riservato ai soci e
organizza feste e sagre?
I due decreti del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (DM 14/2/92 e DM
16/11/92) emanati in materia di assicurazione delle associazioni di volontariato fissano il
fondamentale principio che le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi
dall’esercizio dell’attività medesima, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle
OOVV, che prestano attività di volontariato. Tutti gli aderenti attivi, dunque, devono essere
assicurati. Nulla vieta inoltre, che venga fatta un’assicurazione (facoltativa) contro gli infortuni
delle diverse categorie di utenti dell’associazione. Se non vengono adempiuti i predetti obblighi
assicurativi la legge non prevede sanzioni di nessun tipo, ma ciò non toglie che vi possano essere
conseguenze comunque negative nel caso in cui un volontario rimanga vittima di un infortunio nello
svolgimento della propria attività (Appendice 3.A).
SOMME NECESSARIE PER ASSICURARE I VOLONTARI
Vorremmo sapere per quale somma è necessario assicurare i volontari ai sensi dell’art. 4 L.
266/91.
La legge non dice nulla sulle somme per le quali assicurarsi: ciò significa che anche una
assicurazione per somme modeste soddisfa l’obbligo assicurativo, rimane naturalmente da vedere se
soddisfa anche le esigenze del volontariato. Distinguiamo il problema della assicurazione di
responsabilità civile da quello degli infortuni e delle malattie.
•
•
Responsabilità civile: è consigliabile avere un massimale di un miliardo unico 0 di
1.500/700/300 milioni; nel caso di un incidente mortale o lesioni gravi (ed è proprio per questi
casi gravi, anche se rarissimi che è indispensabile l’assicurazione) solo questi importi possono
essere considerati cautelativi.
Infortuni e malattie: spetta all’associazione scegliere i casi (morte, invalidità permanente, diaria,
rimborso spese) e i capitali per i quali assicurare i volontari, a seconda la gravità dei rischi cui
sono sottoposti e delle disponibilità economiche dell’associazione, normalmente può essere
ritenuta adeguata una assicurazione infortuni per ciascun aderente di 50 milioni per il caso di
morte 50 – 100 milioni per la invalidità permanente, mentre per la malattia una diaria di9 20.000
– 30.000 lire al giorno per un massimo di 90 – 180 giorni l’anno.
Polizze cumulative e numeriche:
Nel contratto di assicurazione non dovranno essere elencati i singoli soci ma soltanto il numero
totale dei volontari attivi ed eventualmente il numero massimo di quelli che sono in servizio
contemporaneamente.
ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI CHE A TURNO SVOLGONO ATTIVITA’ PER
L’ASSOCIAZIONE
117
Vorremmo sapere come assicurare i volontari che svolgono attività all’interno
dell’associazione: questi volontari sono 100 ma soltanto 30 a rotazione svolgono giornalmente
le proprie mansioni. Possiamo registrare tutti i 100 volontari nel libro degli aderenti e poi
assicurarne 30?
La risposta è affermativa ma tale forma assicurative deve essere pattuita con il proprio assicuratore e
regolarmente contrattualizzata sulle polizze dell’associazione di volontariato. In particolare le
polizze devono fare esplicito riferimento al registro degli aderenti ed al numero massimo di
volontari in servizio contemporaneo nonché al registro delle presenze giornaliere.
ASSICURAZIONE DI PERSONE CHE PARTECIPANO A VISITE GUIDATE
La nostra associazione di volontariato organizza visite guidate gratuite sul territorio, le
persone che partecipano a tali iniziative non sono coperte da assicurazione. A quali
conseguenze potremo andare incontro?
Nel quesito non viene specificato se l’associazione abbia in corso le polizze assicurative previste
dalla Legge contro gli infortuni e le malattie e responsabilità civile verso terzi. Si deve supporre che
tali coperture siano operanti in quanto l’associazione è iscritta al registro regionale. E’ importante
che in tali contratti sia ben specificato che fra le attività svolte c’è anche quella indicata nel quesito
e che la copertura è pienamente operante durante tali eventi. Una dichiarazione resa dai partecipanti
non solleva l’associazione da una eventuale responsabilità in quanto è comunque obbligato a
risarcire il danno chi ponga in essere qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno
ingiusto. Tuttavia è consigliabile far sottoscrivere una dichiarazione al fine di dimostrare di aver
fatto il possibile per evitare il danno.
ASSICURAZIONE DI BAMBINI IN GITA
La nostra associazione svolge attività con bambini in relazione ad un programma di
socializzazione e assistenza per casi difficili. Qualora organizzassimo delle gite, a piedi o con lo
scuolabus, dobbiamo assicurare i partecipanti?
In quanto associazione di volontariato questa è tenuta a stipulare polizze anche per la responsabilità
civile verso i terzi e quindi anche per i bambini. Questi durante il viaggio sono assicurati tramite
l’assicurazione obbligatoria ex L. 990/1969 che copre lo scuolabus, è necessario porre particolare
attenzione su quanto indicato sul libretto in relazione al numero delle persone trasportabili e all’età
dei bambini trasportati.
ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI DI UNA ASSOCIAZIONE DI DIABETICI
Un’associazione di diabetici come può adempiere all’obbligo assicurativo ai sensi della legge
266/91 visto che le compagnie assicuratrici si rifiutano di assicurarla?
In relazione alla questione particolare posta, le compagnie assicurative possono legittimamente non
stipulare polizze riguardanti soggetti affetti da particolari patologie. Infatti le polizze di
assicurazione normalmente comprendono solo le malattie sorte solo dopo la data della loro
stipulazione; le malattie pregresse come il diabete non sono coperte da assicurazione, perché
quest’ultima si fonda sempre sul rischio e sulla possibilità di verificarsi o meno di un evento
dannoso. L’assicuratore in genere è poco propenso a derogare all’esclusione dalle polizze le persone
118
affette da determinate gravi malattie come il diabete, a meno che non si tratti di una associazione di
grandi dimensioni o di una convenzione che riguardi più gruppi di volontariato
ASSICURAZIONE DEI DONATORI DI SANGUE
Nelle associazioni di donatori di sangue i donatori sono già assicurati dalla ASL. Questa
assicurazione è sufficiente ai fini di quanto previsto dalla Legge 266/91 o devono essere
assicurati anche i consiglieri nel caso in cui non rientrino tra i donatori effettivi?
In relazione all’attività volontaria di donazione, i soci sono assicurati dall’azienda ASL, così come
regolato dallo schema tipo di convenzione in vigore in toscana per la raccolta del sangue presso i
servizi trasfusionali (art. 7) presso i centri di raccolta (art. 4). I consiglieri della associazione devono
essere assicurati con polizza specifica in relazione alla loro attività associativa ai sensi dell’art. 4 L.
266/91, anche nel caso in cui siano donatori effettivi e godano dell’assicurazione per danni e di
infortunio correlati alla donazione (formule 3.1 e 3.2).
119
120
Formula 3.1
Schema di convenzione ai sensi Decreto Ministro Sanità 18.9.91, tra U.S.L. ed associazioni di
donatori, che gestisce un’unità di raccolta sangue e plasma fissa o mobile.
Convenzione
tra l’U.SL. ____________________________________________ n. _____________________
sede ____________________________________________________________________________
in persona del suo legale rappresentante
e
l’associazione di donatori ___________________________________________________________
sede ____________________________________________________________________________
che gestisce l’unità di raccolta _______________________________________________________
in persona del suo legale rappresentante.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’associazione garantisce presso l’unità di raccolta lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 7,
legge 4.5.90, n. 107, nel rispetto della normativa vigente in ordine all’idoneità dei locali, delle
attrezzature, del personale impiegato e delle procedure di prelievo e controllo dei donatori (Decreto
Ministro Sanità 27.12.90 “Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emoderivati” e
Decreto Ministro Sanità 15.1.91 “Protocolli per l’accertamento dell’idoneità del donatore di sangue
ed emoderivati”).
La raccolta di sangue intero e del plasma è programmata dal comitato di coordinamento, viste le
indicazioni del CRE e del piano sangue regionale.
La programmazione deve prevedere la separazione del plasma entro sei ore dalla raccolta da parte
della struttura trasfusionale.
Il sangue intero deve essere prelevato con metodologie idonee alla separazione del plasma e
trasferito tempestivamente alla struttura trasfusionale.
Il plasma ottenuto mediante emaferesi deve essere congelato in un arco di tempo e ad una
temperatura che permette di mantenere adeguatamente i fattori labili della coagulazione in uno stato
funzionale (art. 18 Decreto Ministro Sanità 27.12.90).
Art. 2
Il personale dell’unità di raccolta deve essere numericamente adeguato e tecnicamente preparato
secondo le varie modalità di prelievo. In ogni caso l’accertamento d’idoneità del donatore ed il
prelievo dovranno essere eseguiti dal personale e con le modalità di cui ai punti 4 e 5, art. 3 legge
107/90.
L’unità di raccolta opera sotto la direzione tecnica del responsabile dell’U.O. del servizio di
immunoematolgia e trasfusione o centro trasfusionale con cui è collegata.
Di norma l’USL mette a disposizione dell’unità di raccolta il proprio personale medico e
paramedico. Ove ciò non sia possibile, l’associazione è autorizzata a provvedere con personale
121
ritenuto idoneo dal responsabile del servizio d’immunoematologia e trasfusione o centro
trasfusionale cui fa riferimento l’unità di raccolta.
Art. 3
L’U.S.L. fornisce, gratuitamente, all’unità di raccolta tutto il materiale sanitario occorrente e
prescritto per il prelievo del sangue e del plasma mediante emaferesi e per gli esami preventivi
previsti dalla vigente normativa a tutela del donatore.
Gli esami diagnostici e strumentali periodici del donatore ed i controlli immunoematologici sui
campioni di sangue del donatore, prescritti dal D.M. 15.1.91, sono garantiti quelli ritenuti neccessari
e richiesti dal medico dell’unità di raccolta.
Il servizio d’immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale provvede a tutte le operazioni
di classificazione e distribuzione delle unità di sangue e plasma ricevute dall’unità di raccolta.
Art. 4
L’Unità Sanitaria Locale provvede ad assicurare i donatori che affluiscono all’unità di raccolta,
gestita dall’associazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, punto 5, D.M. 18.9.91.
Ciascun donatore deve essere assicurato, per danni ed infortunio, anche in itinere, correlati alla
donazione, almeno per i seguenti massimali:
- Lire 500.000.000. per morte;
- Lire 500.000.000. per invalidità permanente;
- Lire 40.000. giornaliere per invalidità temporanea;
- Lire 10.000.000. per rimborso spese di cura;
con rinuncia della società assicuratrice ad esercitare l’azione di rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 c.c.
verso i terzi responsabili.
Qualora, per ragioni diverse, l’U.S.L. non assicuri i donatori dell’Unità di raccolta, a ciò provvede
l’associazione.
Art. 5
Ai sensi dell’accordo regionale del _________________________________ i contributi dovuti alle
associazioni per le spese istituzionali associative, propaganda, chiamata ed i rimborsi spese di cui
alla presente convenzione, sono liquidati trimestralmente nei termini economici previsti
dall’allegata tab. B contenente l’analisi dei costi per le unità di raccolta.
L’associazione provvede alla compilazione del foglio riepilogativo e di conteggio, conforme
all’apposito modello in quattro copie, una per l’ente associativo regionale, una per la associazione di
base, una per il C.R.E. e una per l’U.S.L..
Il riepilogo delle unità trasfusionali raccolta nell’arco di tre mesi è rimesso ai componenti uffici
dell’U.S.L. che deve effettuare il pagamento.
In ogni caso sono corrisposti i contributi per spese istituzionali, associative e di propaganda e
chiamata del donatore.
Per le altre voci sono corrisposti i rimborsi solo per quelle rimaste a carico dell’associazione.
Art. 7
122
Le parti convengono che i donatori periodici iscritti alla associazione hanno la facoltà di effettuare
le donazioni sia presso l’unità di raccolta sia presso il servizio d’immunoematologia e trasfusione o
centro trasfusionale di riferimento.
Art. 8
La presente convenzione ha validità annua dal 1° gennaio al 31 dicembre ed è tacitamente
rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da effettuarsi almeno tre mesi prima
della scadenza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e salvo nuove disposizioni di legge e
regolamenti di livello superiore.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8,
comma 1 della legge 11.8.91, n. 266.
123
Formula 3.2
Schema di convenzione ai sensi Decreto Ministeriale Sanità 18.9.91 fra U.S.L. ed associazione
di donatori sangue per l'invio di donatori sangue presso servizi di immunoematologia e
trasfusione o centri trasfusionali.
CONVENZIONE
Tra l'U.S.L. n. ____________________ sede __________________________________________
______________________________________________________________________________ch
e garantisce il Servizio d'immunoematologia e trasfusione o Centro trasfusionale presso il presidio
ospedaliero di ____________________________________________________________
in persona del suo legale rappresentante _____________________________________________
e
l'associazione di donatori di sangue _________________________________________________
rappresentata da ________________________________________________________________
abilitato alla sottoscrizione del presente atto
Si conviene e si stipula quanto segue
Art.1
Le associazioni di donatori di sangue concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario
Nazionale concernenti le attività trasfusionali tramite
- la donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
- la tutela dei propri donatori;
- l'attuazione di attività di propaganda e promozione al dono del sangue in collaborazione con i
comitati di coordinamento delle Unità Sanitarie Locali;
- l'iscrizione presso un solo servizio d'immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale dei
propri donatori;
- l'invio tramite chiamata dei donatori iscritti in conformità ai programmi definiti dal comitato di
coordinamento di cui al successivo punto 12.
La chiamata del donatore è, di norma, effettuata dall'associazione.
Nel caso di urgenza, il medico trasfusionista, dopo aver interpellato senza risultato l'associazione,
può prevedere, per delega dell'associazione medesima, a chiamare direttamente i donatori. La
chiamata sarà successivamente notificata all'associazione. In ogni caso il donatore periodico
associato, trascorso l'intervallo di tempo previsto, può accedere direttamente al Servizio
trasfusionale se non stabilito diversamente dalla propria associazione.
Art.2
L'U.S.L. garantisce presso il servizio d'immunoematologia e trasfusionale o centro trasfusionale
tutte le attività di cui agli art. 5 e 6, legge 107/90 , in particolare lo sviluppo della plasmaferesi
produttiva per l'ottenimento di plasma da inviare all'azienda convenzionata con la Regione per la
produzione di emoderivati.
Art.3
124
I programmi di raccolta sono definiti dal comitato di coordinamento di cui al successivo art. 12,
visto il piano sangue regionale e le indicazioni fornite dal C.R.E.
Il servizio d'immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale sottopone a prelievo di sangue o
aferesi tutti i donatori, ritenuti idonei, inviati dall'associazione.
I prelievi devono essere effettuati anche oltre le necessità dei presidi ospedalieri dell'U.S.L., al fine
di garantire la cessione o gli scambi con altre UU.SS.LL. e l'invio di plasma per la produzione di
emoderivati.
Nell'ambito della programmazione della raccolta l'USL assicura il funzionamento della struttura
trasfusionale anche nei giorni festivi in relazione sia alle esigenze di invio di donatori da parte delle
associazioni convenzionate che alla separazione e conservazione del sangue e del plasma
proveniente dalle unità di raccolta fisse o mobili.
Nel caso in cui il centro trasfusionale non sia in grado di assicurare il servizio di prelievo per sette
giorni la settimana, il turno di chiusura non può coincidere, di norma, con la domenica.
L'attività di prelievo è da classificarsi come "urgenza" e pertanto da assicurarsi anche durante le
astensioni dal lavoro per sciopero del personale dipendente.
Art.4
Le raccolte di sangue promosse dalle associazioni presso le unità di raccolta sono programmate in
collaborazione con i comitati di coordinamento e con il C.R.E. il quale può disporre la consegna del
sangue a struttura trasfusionale diversa da quella cui normalmente
l'unità di raccolta è collegata. I programmi delle raccolte sono trimestrali.
Art.5
Al fine di perseguire lo scopo di ampliare la cerchia delle persone che avvertono come dovere
sociale la necessità di donare il sangue, l'U.S.L. si impegna a consentire la presenza presso il
Servizio d'immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale della associazione locale per la
sensibilizzazione dei donatori occasionali.
Le parti danno atto che deve essere esclusa ogni forma di pressione coercitiva o di ricatto morale sui
parenti o amici dell'ammalato, al fine di incentivare la donazione.
Art.6
Se possibile, è riservata un'area di gratuito parcheggio dei mezzi di trasporto dei donatori ,
all'interno dell'ospedale , da utilizzarsi in occasione delle donazioni.
Art.7
Le Unità Sanitarie Locali provvedono ad assicurare i donatori in conformità a quanto disposto art.
4,punto 5, D.M. 18.9.91.
Ciascun donatore deve essere assicurato per danni ed infortuni , anche in itinere , correlati alla
donazione , almeno per i seguenti massimali:
L. 500.000.000 in caso di morte;
L. 500.000.000 per invalidità permanente;
L. 40.000 giornaliere per invalidità temporanea;
L. 10.000.000 per rimborso spese di cura;
125
con rinuncia della società assicuratrice ad esercitare l'azione di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 C.C.,
verso i terzi responsabili.
Art.8
L'accertamento d'idoneità del donatore per l'ammissione all'associazione è eseguito da medico del
servizio d'immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale secondo il "protocollo per
l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue ed emoderivati" fissato dal D.M. Sanità 15. 1.
91.
Parimenti i controlli ad ogni donazione e quelli periodici per i donatori sono eseguiti a norma del
citato D.M. presso il servizio, o presso altre strutture sanitarie se ritenuto necessario, senza oneri per
il donatore o l'associazione.
Il servizio trasfusionale garantisce il pieno rispetto dei criteri di protezione del donatore (art. 8 e
seguenti D.M. 15. 1. 91 .
Il risultato degli esami e visite sarà comunicato nel più breve tempo possibile alla direzione sanitaria
dell'Associazione locale, valendo naturalmente le norme sul segreto professionale per i sanitari e per
coloro che ne vengono a conoscenza.
Art.9
Il Servizio d'immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale rilascia, su richiesta,
certificazione dell'avvenuto prelievo o apposita certificazione nel caso in cui il donatore non abbia
potuto effettuare la donazione per cause indipendenti dalla propria volontà.
I donatori, che hanno effettuato la donazione , hanno diritto ad ottenere il rilascio di apposita
certificazione ai fini della corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti, ai sensi legge
13. 7. 67 n. 584, come modificata dall'art. 13 legge 4. 5. 90 n. 107.
Art.10
Ai sensi dell'art. ___________ dell'accordo regionale del _______________ sia i contributi dovuti
alle associazioni per spese istituzionali ed associative per ogni donazione effettuata e liquidati
trimestralmente nei termini economici previsti dalla allegata tabella (A) che fa parte contestuale del
presente atto. La misura dell'accredito diretto all'ente regionale, cui l'associazione locale medesima
appartiene è indicato nella tabella sopra citata.
L'associazione locale deve provvedere alla compilazione del foglio riepilogativo e di conteggio,
conforme all'apposito modello, in quattro copie, una per la sede associativa di base, una per il
C.R.E. e una per l'U.S.L., allegandovi le certificazioni del servizio d'immunoematologia e
trasfusione o centro trasfusionale.
Il riepilogo delle donazioni effettuate nell'arco dei tre mesi è rimesso ai competenti uffici dell'U.S.L.
che deve effettuare il pagamento.
Art.11
Dopo ogni donazione l'U.S.L. fornisce gratuitamente un adeguato ristoro al donatore.
Qualora sussistano concrete difficoltà per l'erogazione del ristoro da parte dell'U.S.L., a questo
provvede l'associazione dietro un rimborso delle spese pari a L. 3.000 per donatore, previo specifico
accordo.
Art.12
126
Al fine di garantire la partecipazione delle associazioni alla programmazione e sviluppo dell'attività
di raccolta dei servizi trasfusionali e garantire contemporaneamente la presenza delle componenti
istituzionali, tecniche ed associative, viene costituito presso ogni servizio d'immunoematologia e
trasfusione o centro trasfusionale un comitato di coordinamento composto da:
1. Il responsabile del servizio d'immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale;
2. membro designato dal rappresentante legale della U.S.L.;
3. rappresentanti delle associazioni convenzionate fino ad un massimo di tre, uno per associazione,
in base al numero di donazioni effettuate nell'anno precedente presso il servizio trasfusionale.
Il responsabile del servizio o centro trasfusionale presiede il comitato, che deve essere convocato
almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due componenti.
Il comitato è automaticamente costituito con la sottoscrizione della presente convenzione.
Le associazioni, che ne hanno titolo, devono comunicare all'U.S.L. il nominativo del proprio
rappresentante.
Il comitato di coordinamento ha in particolare i seguenti compiti:
1) dirimere le controversie sulla interpretazione della presente convenzione;
2) discutere, proporre e favorire la soluzione dei problemi relativi alla organizzazione del servizio,
alle attività promozionali e di propaganda, alla tutela del donatore;
3) verificare se il servizio trasfusionale abbia disponibilità di personale e di attrezzature
proporzionate all'attività trasfusionale e proporre agli organi competenti l'eventuale adeguamento;
4) promuovere e favorire lo scambio delle unità di sangue;
5) coordinare la propaganda e le raccolte nel proprio ambito territoriale;
6) favorire il corretto funzionamento del servizio trasfusionale.
Le presenti funzioni sono svolte in stretta collaborazione operativa con il centro di riferimento e
compensazione (C.R.E.).
Art.13
Il supporto per l'informazione tecnico-scientifica destinato alla promozione del dono del sangue ed
in particolare per la plasmaferesi produttiva, nel rispetto della tutela della salute dei donatori, è
fornito dal C.R.E.
Art.14
Per il trasporto dei donatori le associazioni locali possono stipulare con l'U.S.L. locale
convenzionata apposito, specifico, accordo, che disciplini tempi e modalità del trasporto, che deve
avvenire esclusivamente in forma collettiva e previa autorizzazione dell'U.S.L. convenzionata.
Per trasporto collettivo si intende il trasporto di almeno quattro donatori (oltre l'autista) in un unico
viaggio.
Le tariffe di rimborso sono quelle stabilite dal vigente accordo regionale per il trasporto sanitario tra
Regione - Anci - Associazioni volontariato. La presente disciplina è integrativa di tale accordo.
Art.15
Al fine di assicurare il rispetto di quanto prescritto dall'art.9, lett. e, L.R. 7.5.85 n. 58, Le
associazioni di base presentano alla Unità Sanitaria Locale titolare del rapporto convenzionale entro
127
il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo o il rendiconto delle spese dell'anno precedente
relativo ai contributi derivanti dalla convenzione.
L'associazione deve, a richiesta della Unità Sanitaria Locale, esibire la documentazione probatoria
presso la sede dell'associazione stessa o presso la sede della Unità Sanitaria Locale.
Art.16
La presente convenzione ha validità annua dal 1° gennaio al 31 dicembre ed è tacitamente
rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da effettuarsi almeno tre mesi prima
della scadenza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e salvo nuove disposizioni di
legge e regolamenti di livello superiore.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
in calce:
La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8
comma 1 della legge 11. 8 .1991 n. 266
128
129
Appendice 3.A
D.M. 14 febbraio 1992 (1).
Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano
attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività
stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio
dell'attività medesima (2).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, in particolare il
comma 2, che prevede la individuazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive,
per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato, e la disciplina dei relativi controlli;
Decreta:
1. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato. - 1. Le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (3), sono obbligate ad assicurare i propri
aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi
dall'esercizio dell'attività medesima.
(3) Riportata al n. DD/I.
2. Polizze assicurative. - 1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in
forma collettiva o in forma numerica.
2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo
contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di
soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3.
3, 4. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3,
devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che
prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di
iscrizione nel registro (4).
5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative
perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.
6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate
le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente
alla iscrizione nel registro previsto dall'art. 3 (5).
130
(4) L'attuale comma 3 così sostituisce gli originari commi 3 e 4 per effetto dell'art. 1, D.M. 16
novembre 1992 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1992, n. 285).
(5) Comma così sostituito dall'art. 2, D.M. 16 novembre 1992 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1992, n. 285).
3. Adempimenti delle organizzazioni di volontariato. - 1. Le organizzazioni di volontariato debbono
tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto
in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio,
o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che
ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di
fogli che lo compongono (6).
2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data
di nascita e la residenza.
3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di
istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi
a far parte dell'organizzazione.
4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa
cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo
stesso giorno in cui la cessazione si verifica.
5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano
attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve
apporvi la data e la propria firma (7).
(6) Comma così sostituito dall'art. 3, D.M. 16 novembre 1992 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1992, n. 285).
(7) Comma così sostituito dall'art. 4, D.M. 16 novembre 1992 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1992, n. 285).
4. Controllo. - 1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP) nei limiti delle proprie competenze.
2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui
territorio esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta
stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art. 1 entro i trenta giorni successivi
a quello della stipulazione delle polizze stesse.
131
CAPITOLO 4
PROCEDURE, ADEMPIMENTI E OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI NON PROFIT
In questo capitolo sono raccolti i pareri che riguardano le procedure amministrative da seguire per
ottenere dalla Pubblica Amministrazione i provvedimenti necessari per la vita di un ente non profit:
dal riconoscimento della personalità giuridica alla iscrizione al registro regionale del volontariato,
dal piano di autocontrollo ai sensi del D.Lgs. 155/97 alla omologazione di un mezzo di soccorso.
I QUESITI
ACQUISTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA
Una associazione non iscritta all’albo regionale (non di volontariato) quali vantaggi può avere
se prende la personalità giuridica, e quali sono gli obblighi a cui deve sottostare?
Quali sono le procedure per l’acquisizione della personalità giuridica?
Il vantaggio sostanziale connesso all’acquisizione della personalità giuridica da parte di una
associazione risiede nella limitazione della responsabilità patrimoniale al fondo comune
dell’associazione per le obbligazioni contratte.
In effetti non risponderà più solidalmente e illimitatamente, chi ha agito in nome e per conto
dell’associazione (normalmente il presidente), bensì l’ente stesso con il proprio patrimonio.
Le opportunità per il riconoscimento – crescenti all’aumentare del volume di attività economica
svolte e delle politiche di raccolta fondi attuate – risultano naturalmente contemperate da alcuni
vincoli:
•
•
•
•
minore libertà operativa (cioè minore libertà statutaria);
lunghezza, burocratizzazione e discrezionalità relative alle procedure di riconoscimento;
presenza di un patrimonio congruo rispetto alle finalità da perseguire (molte volte, infatti, viene
rifiutato il riconoscimento per motivi relativi all’esigenza di tutelare il credito);
forma pubblica (redatto da notaio) dell’atto costitutivo e dello statuto.
Procedure per l’acquisizione della personalità giuridica
Per l’attribuzione della personalità giuridica è necessario anzitutto che l’atto costitutivo e lo statuto
dell’associazione soddisfino i seguenti requisiti:
•
•
art. 14 c.c. la forma dell’atto costitutivo deve essere pubblica, cioè l’atto deve essere redatto da
un notaio;
art. 16 c.c. lo statuto deve contenere almeno i seguenti elementi: denominazione, scopo,
patrimonio, sede, norme sull’ordinamento e l’amministrazione, diritti ed obblighi dei soci,
condizioni per l’ammissione dei soci;
132
L’associazione acquista la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro che fa capo al ramo di amministrazione
con il quale hanno più diretto riferimento i fini dell’associazione, e può essere preceduto – ma non
obbligatoriamente – dal parere del consiglio di stato. L’art. 14 del DPR 616/77 ha sostituito l’art.
12, co. 2 c.c. delegando alle regioni l’esercizio delle funzioni amministrative di organi periferici e
centrali dello stato concernenti le persone giuridiche che operano esclusivamente nelle materie di
cui al decreto citato. Se l’associazione esercita l’attività nell’ambito di una sola provincia, il prefetto
può essere delegato dalle autorità governative ad emettere il decreto di riconoscimento.
Per ottenere il riconoscimento occorre fare una apposita domanda al prefetto del luogo in cui ha la
sede l’associazione o al Presidente della Regione, (Formula 4.1) accompagnata dai seguenti
documenti:
•
•
•
copie autentiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
perizia giurata degli eventuali immobili che costituiscono il patrimonio;
perizia giurata per gli eventuali titoli posseduti (non quotati in borsa).
Il Ministro competente formula una proposta di decreto di riconoscimento che verrà poi emanato dal
Presidente della Repubblica. Se il Ministro decide di non concedere il riconoscimento, deve farlo
attraverso un provvedimento motivato che respinge la domanda di riconoscimento.
Se l’associazione si vede respingere la propria domanda di riconoscimento, rimane nella condizione
giuridica di associazione non riconosciuta e come tale potrà continuare ad operare.
Procedure per l’acquisizione della personalità giuridica
Caratteristiche
dell’associazione
A chi presentare la
domanda?
Chi concede il
riconoscimento?
Opera in ambito
provinciale
in
materie diverse da
quelle
indicate
dall’art. 117 Cost.
Prefetto
Ministro competente
ovvero Prefetto se
delegato
dal
Governo
Opera in ambito
regionale
nelle
materie
indicate
dall’art. 117 Cost.
Giunta regionale
Giunta regionale
Si trova in una
situazione
diversa
dalle precedenti
Prefetto
Ministro competente
133
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE DELLE MODIFICHE ALLO
STATUTO
L’iscrizione al registro delle persone giuridiche fatta al tribunale, deve essere ripetuta dopo
avere modificato lo statuto ed averlo adeguato alla normativa delle ONLUS.
Ogni modificazione statutaria, oltre ad essere approvato dall’autorità amministrativa (la stessa che
ha concesso il riconoscimento della personalità giuridica) ed ogni cambio di sede che riguardi un
persona giuridica deve essere iscritto, ex art. 34 c.c. nel registro delle persone giuridiche.
La mancata pubblicità rende inefficaci nei confronti dei terzi le modifiche, a meno che non si provi
che questi in altro modo ne erano venuti a conoscenza, e comporta una responsabilità degli
amministratori che non vi provvedono: una sanzione amministrativa da lire ventimila ad un milione
(art. 34 comma 2 c.c.).
Le modalità attraverso cui ottenere l’autorizzazione governativa sono descritte all.art. 4 delle
disposizioni di attuazione del codice civile: domanda al prefetto accompagnata da una copia
autentica della deliberazione assembleare e dai documenti che dimostrino l’osservanza delle
maggioranze previste dall’art. 21 c.c. Gli amministratori devono chiedere l’approvazione entro 30
giorni dalla deliberazione.
Entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento del prefetto gli amministratori hanno
l’obbligo di chiedere entro 15 giorni l’iscrizione delle modificazioni nel registro delle persone
giuridiche
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
E’ possibile che una associazione di volontariato faccia attività di “commercio equo e solidale”
creando un punto vendita dei prodotti acquisiti attraverso i canali di questo tipo di
commercio?
Con quali obblighi fiscali e quali licenze sono necessarie?
Una associazione può effettuare il commercio equo e solidale.
Le normative da rispettare sono le seguenti:
Se la vendita è rivolta al pubblico (e cioè anche ai non soci) bisogna richiedere una licenza di
vendita al comune.
Se la vendita è effettuata solamente per i soci, deve essere tenuta in un locale interno (senza accesso
alla strada pubblica).
Si ricorda che in entrambe le ipotesi è necessaria l’iscrizione al R.E.C. e che la riforma del
Commercio prevede la licenza anche per gli spacci interni
In ambedue i casi, inoltre, bisogna richiedere l’autorizzazione sanitaria per i locali utilizzati per
questa attività e degli addetti devono munirsi del libretto socio sanitario.
E’ comunque necessario munirsi di partita IVA e dei libri contabili regolari, in quanto tale attività è
soggetto d’imposta (art. 4 del DPR 633/72 – art. 111 del TUIR – art. 6 del DLG 460/97).
Se il volume d’affari è inferiore a circa 130 milioni annui si può usufruire del regime agevolativo di
cui alla legge 398/91 (Appendice 1.B).
134
ADEMPIMENTI NECESSARI PER L’APERTURA DI UN PUNTO DI VENDITA DI PRODOTTI
DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Una associazione intende aprire un punto vendita di prodotti del Commercio Equo e Solidale.
quali sono gli adempimenti amministrativi previsti?
Gli adempimenti amministrativi previsti sono i seguenti:
• richiesta al comune del certificato di agibilità dei locali nei quali si svolge l’attività
commerciale: le autorità comunali accertano che l’utilizzazione dei locali corrisponde a quella
prevista dalla licenza edilizia o da un provvedimento successivo e che la destinazione catastale o
urbanistica corrisponde a quella che si intende dare ai locali;
• Richiesta alla ASL della autorizzazione igienico-sanitaria relativa ai locali nei quali si svolge
l’attività commerciale;
• richiesta di autorizzazione comunale ( licenza) per la vendita dei prodotti al dettaglio, tenendo
conto del regime transitorio introdotto dalla riforma del commercio D.L. 114/98 Decreto
Bersani: una significativa deroga al piano del commercio comunale ( e alla legge sul
commercio) può essere fatta valere se i prodotti della bottega vengano venduti esclusivamente ai
soci dell’associazione e se la stessa risulta già affiliata ad un ente di carattere nazionale (
esempio: ACLI, ARCI, ANSPI, AICS) le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal
Ministero dell’Interno.
• introduzione della procedura di auto-controllo ( sistema HACCP) introdotta dal DLgs. 155/97 al
fine di garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari venduti (Appendice 4.A).
• denuncia al REA ( Repertorio Economico Amministrativo ) tenuto dalla Camera di Commercio.
PIANO DI AUTOCONTROLLO AI SENSI DELLA LEGGE 155/97
L’associazione che gestisce un bar aperto ai soci, vorrebbe sapere come si redige il piano di
autocontrollo previsto dal D.Lgs. 155/97 così come imposto dalla ASL – sez. igiene degli
alimenti e L’associazione, che gestisce un bar aperto ai soci, vorrebbe sapere come si redige il
piano di nutrizione per l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande.
Il D.Lgs. 155/97 (Appendice 4.A) stabilisce le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le
modalità di verifica dell’osservanza di tali norme. Destinatari di tali norme sono tutti i soggetti
pubblici e privati con o senza fini di lucro, che svolgano, tra le altre, attività di manipolazione,
vendita, fornitura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari anche occasionalmente
L’associazione è dunque tenuta al rispetto della suindicata normativa.
OMOLOGAZIONE DI UN MEZZO DI SOCCORSO
Quali sono gli adempimenti burocratici circa l’omologazione di un’auto (mezzo speciale) con
dispositivi supplementari ai sensi dell’art. 117 C.D.S. ?
Per omologare un mezzo di soccorso avanzato non vengono richiesti solo documenti, ma è richiesta
una procedura molto più complessa (per esempio si richiede il collaudo del mezzo) che viene
eseguito dalle carrozzerie autorizzate. L’iscrizione all’albo del volontariato è condizione necessaria
per poter stipulare convenzioni con l’ente pubblico. Per il trasporto del plasma e degli organi è poi
in discussione la possibilità di convenzionarsi solo con Misericordia, Croce Rossa e Pubblica
Assistenza.
135
AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO DI INFERMI E FERITI
Un’associazione impegnata nel trasporto sanitario ordinario di tipo “B”, convenzionata con la
ASL competente, chiede se possa effettuare trasporti di pazienti su richiesta di privati
cittadini, in assenza di certificato medico e quali incombenze debba adempiere, sia essa stessa
che il richiedente. Come debba comportarsi per il rimborso del trasporto, in considerazione
del fatto che non è in possesso di partita IVA, in quanto esente come associazione senza scopo
di lucro.
L’associazione può effettuare il servizio non autorizzato da certificazione medica e quindi fuori dal
Rapporto convenzionale con l’ASL di pertinenza, (accordo quadro regionale del 4.12.95 titolo II art.
8 comma 2). Il servizio dovrà essere effettuato con ambulanza di tipo “B” come disposto dal D.M.
553/87 e dalla L.R. 60/93 (Appendice 4.C) e deve possedere le caratteristiche stabilite dalle relative
norme.
In particolare, la legge suindicata elenca la documentazione necessaria per avere l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività che consiste in:
• atto costitutivo e statuto nel quale risulti tra i fini statutari, il servizio sanitario;
• l’elenco degli autoveicoli e dei mezzi che si intendono destinare al trasporto swanitario con
l’indicazione del numero di targa e delle caratteristiche tecniche e delle attrezzature fisse
• elenco delle attrezzature sanitarie mobili
• elenco del personale dipendente o a rapporto libero professionale che si intende adibire
all’attività di trasposto
• dichiarazione che il personale addetto alla guida è in possesso dei requisiti previsti dalla legge e
che, per il personale dipendente, l’ente è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali di legge
• indicazione dei punti di chiamata e della sede di stanziamento principale dei mezzi di trasporto,
vengano poi indicati i requisiti tecnici e sanitari, gli obblighi del titolare dell’autorizzazione, la
vigilanza ed il controllo e le eventuali sanzioni, nonché le tasse sulle concessioni regionali.
L’associazione potrà richiedere all’assistito il rimborso del viaggio tramite regolare fattura esente da
imposta (DPR 633/72 art. 10 comma 15).
TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 SULLA PRIVACY
Che provvedimenti deve adottare una associazione ONLUS che ha in carico una banca dati
con indirizzi di privati e di associazioni e che edita una rivista con conseguente indirizzario
degli abbonati, per quanto riguarda la recente legge sulla privacy?
I dati sensibili possono essere trattati solo dopo aver acquisito il consenso scritto dell’interessato e
previa autorizzazione del garante ( art. 22 c. 1 L. 675/96). Il consenso può essere acquisito al
momento in cui si raccolgono le adesioni alle associazioni, riportando la seguente formula standard
sul modulo di iscrizione: ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi
dell’art. 10 della L. n. 675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari. Si precisa, inoltre, che le associazioni senza scopo di lucro sono
esonerate dall’obbligo di notificazione al garante se perseguono finalità lecite, relativamente ai dati
inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l’associazione ( art. 7 comma 5 ter L. 675/96 ). Per quanto riguarda il mero rinnovo delle adesioni,
la legge suindicata non pone difficoltà alle procedure già in uso. Per ciò che riguarda le nuove
adesioni, il garante ha rilevato che, generalmente, può essere utilizzata la formula di cui sopra. Per
136
quanto riguarda gli indirizzi relativi agli abbonati, è necessario distinguere due ipotesi disciplinate
in modo diverso dalla legge 675: quella in cui il periodico viene spedito solo ad iscritti alla
associazione, e quella in cui il periodico è inviato ad abbonati, a prescindere dalla loro iscrizione
alla associazione. Nel primo caso ( art. 22) i dati personali relativi agli abbonati hanno natura
sensibile in quanto sono idonei a rivelare l’adesione ad una associazione; nel secondo caso, invece,
si tratta di dati personali comuni. In caso di dati sensibili è necessario acquisire il consenso scritto
dell’interessato e l’autorizzazione del garante (formule 4.2 e 4.3).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI AD UN PROGETTO IN
CONVENZIONE CON ENTE PUBBLICO
L’associazione vorrebbe sapere come comportarsi, avendo ricevuto dall’amministrazione
comunale, al momento di una rendicontazione, la richiesta dell’elenco dei partecipanti ad uno
specifico progetto, i quali sono soci dell’associazione stessa e inoltre minori.
L’art. 20 della Legge 675/96 (normativa relativa alla privacy) prevede che i soggetti privati (quindi
anche un associazione) possano fornire elenchi di nominativi ad enti pubblici solo con il consenso
espresso dell’interessato (o dei genitori se minore). Il nome e cognome sono considerati dati
personali (e non sensibili) e di conseguenza detto consenso può essere espresso anche solo in forma
orale.
PRESUPPOSTI PER L’OTTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE
DEL VOLONTARIATO
L’associazione intende saper se sia necessario attendere almeno sei mesi prima di inoltrare la
richiesta di iscrizione all’albo regionale del volontariato oppure può rientrare nell’art. 5 della
legge regionale 26/93, in quanto facente parte di associazione nazionale?
Il comma 1, art. 1, L.R.T. 28/93 e successive modifiche, (Appendice 4.D) dispone che il termine di
sei mesi non è richiesto per la iscrizione di organizzazioni affiliate ad associazioni o federazioni
rappresentative delle O.O.V.V. iscritte al registro regionale del volontariato. La scrivente
associazione non è tenuta, dunque, alla attesa del termine semestrale.
ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO E ALL’ALBO
PROVINCIALE DELL’ASSOCIAZIONISMO
Una associazione iscritta al Registro regionale del volontariato, può essere iscritta anche
all’albo provinciale dell’associazionismo? Il riconoscimento è automatico o sono due cose
diverse?
Da una lettura delle leggi in questione, L. 266/91 e L.R.T. 36/90, non emergono:
• ipotesi esplicite o implicite di alternatività fra la qualifica di O.V. ai sensi della L. 266/91, e la
qualifica di associazione senza scopo di lucro ai sensi L R.T. 36/90 (Appendice 4.E);
• divieti espliciti di cumulabilità dei vantaggi derivanti dal possesso delle suddette qualifiche
giuridiche;
• fattispecie di incompatibilità fra il registro regionale del volontariato e l’albo provinciale delle
associazioni senza scopo di lucro.
Da ciò si desume che una associazione iscritta al registro regionale del volontariato possa essere
iscritta anche all’albo provinciale dell’associazionismo; tuttavia, in ragione della diversità
137
strutturale e funzionale dei due elenchi, l’iscrizione all’albo non è automatica. Risulta pertanto
necessario avanzare apposita richiesta ai sensi dell’art. 2 dell L. 36/90.
ADEMPIMENTI NECESSARI PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA TOMBOLA
Quali sono gli obblighi e gli adempimenti necessari per una Associazione di volontariato
(iscritta ) che intenda organizzare una tombola?
Occorre specificare il tipo di tombola. Se si tratta di una tombola organizzata in occasione di una
festa ( e quindi occasionale) deve essere richiesta l’autorizzazione alla direzione regionale delle
Entrate se il gettito è previsto oltre i quindici milioni, oppure al Comune se il gettito stesso è
inferiore. Deve essere versata una cauzione del 30% sul valore dei premi e deve essere pagato il
10% sull’incasso effettuato. Le tombole tradizionali ( non occasionali), sono abusive in quanto non
è ancora stata emanata la legge apposita richiesta da diversi parlamentari su sollecitazione delle
associazioni. Queste sono tollerate se:
• si svolgano nei locali dell’associazione;
• prevedano la partecipazione di soli tesserati e non siano pubblicizzate;
• prevedano premi in natura ( e non in denaro);
ADEMPIMENTI NECESSARI PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA LOTTERIA
L’associazione vorrebbe organizzare una lotteria, quali sono gli adempimenti amministrativi
da assolvere?
Esiste una specifica normativa in materia di tombole, lotterie e pesche di beneficenza che riguarda
tutti gli enti senza scopo di lucro (RDL 19/19/38 n° 1933 conv. L. 56/38, n°973 e successive
modifiche) da questa normative si deduce che per ottenere l’autorizzazione ad effettuare la lotteria,
l’associazione deve presentare, almeno 15 giorni prima della data di estrazione, una domanda in
carta da bollo di lire ventimila, al servizio lotterie dell’Intendenza di Finanza territorialmente
competente. La domanda, con allegato l’elenco in carta semplice dei premi in palio con
specificazione del loro valore commerciale, dovrà indicare:
• la denominazione dell’associazione
• la data e l’ora dell’estrazione
• il luogo in cui avverrà l’estrazione
• il quantitativo dei biglietti che sono stati posti in vendita e il loro prezzo unitario
• il destinatario dell’intero ricavato
L’articolo 19 della legge collegata alla finanziaria 98 ha previsto:
• l’abolizione della tassa di lotteria (10% dell’ammontare lordo della somma ricavata)
• l’emanazione di un regolamento di revisione della normativa
Si deve tenere presente che l’abolizione della suddetta tassa non ha fatto venir meno l’obbligo di
richiedere l’autorizzazione prevista.
PRESENTAZIONE DEL DECRETO D’ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEL
VOLONTARIATO PER L’APERTURA DI UN C/C
L’associazione domanda se sia possibile, al momento di apertura del conto corrente, non
dover rilasciare copia conforme del decreto di iscrizione all’albo regionale del volontariato,
per ottenere l’esenzione di bollo.
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L’associazione ONLUS è esente in modo assoluto anche per questa disciplina dall’imposta di bollo,
art. 17 del decreti 460/97.
Per avvalersi di questa agevolazione fiscale, come di tutte le altre previste dalla nuova normativa, le
organizzazioni iscritte ai sensi della C.M. n° 127/E del 19.05.98, non sono tenute ad effettuare la
comunicazione di cui all’art. 11 del decreto 460/97.
Negli enti pubblici e privati (banche), almeno la copia del decreto di iscrizione al registro regionale
dovrebbe essere presentata per attestare la qualifica tributaria – e conseguire i relativi benefici fiscali
– presumibilmente esclusa dall’ambito di operatività della semplificazione amministrativa avviata
dai provvedimenti della Legge “Bassanini”.
DOMANDA PER OTTENERE OBIETTORI DI COSCIENZA
Quali sono le condizioni per cui un’associazione non di volontariato può avere obiettori di
coscienza e quali sono le procedure per richiederli.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato (8 Gennaio 1999) lo schema di regolamento per
l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio nazionale del servizio civile che si sostituirà al
Ministero della Difesa nella valutazione delle domande e nell’assegnazione degli obiettori.
Tale regolamento, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce
struttura e organico dell’Ufficio. Il primo atto ( previsto entro il mese di Aprile) sarà il passaggio,
lento e graduale, dal Ministero della Difesa all’ufficio stesso delle convenzioni siglate con gli enti
presso i quali è possibile svolgere il servizio civile.
Con tutta probabilità non tutte le convenzioni saranno rinnovate in quanto la legge 230/1998
(Appendice 4.b) prevede criteri più restrittivi di quelli attuali. ( dimostrazione di aver svolto
attività continuativa da non meno di tre anni, di avere capacità organizzativa e di essere idonei a
provvedere all’addestramento degli obiettori.
Le associazioni che intendano, dunque, richiedere in tale periodo di transizione, obiettori di
coscienza devono rivolgersi alla LEVADIFE ( tel. 06/47351) chiedendo della seconda sessione
ufficio servizio civile per verificare se la richiesta debba essere inoltrata direttamente all’ufficio
nazionale servizio civile o se verrà trasferita agli uffici competenti in un secondo momento.
LEGISLAZIONE IN TEMA DI BENI CULTURALI AMBIENTALI E NATURALISTICI
L’associazione avrebbe necessità di conoscere: la nuova legge sui beni culturali; se esista una
legge sui beni ambientali; se esista una legge sui beni naturalistici; le disposizioni o leggi
regionali che riguardano tali materie.
Per i beni culturali possiamo fornire i seguenti riferimenti legislativi:
• legge del 8/10/1997 n. 352 “ disposizioni sui beni culturali”; inoltre, a livello nazionale esiste
una proposta di legge in Applicazione della legge Bassanini;
• L.R. del 18/2/1998 n. 12 “ Norme in materia di sostegno alle attività delle istituzioni culturali di
rilievo regionale”.Per i beni ambientali e naturalistici indichiamo alcune leggi regionali che si
riferiscono a questo soggetto, a titolo di esempio:
• L.R. 17/10/94 n. 76 “ Disciplina delle attività agri-turistiche;
• L.R. 10/6/96 n. 42 “ Disciplina delle attività regionali di protezione civile”;
• L.R. 23/01/98 n. 7 “ Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale”.
139
140
Formula 4.1
ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DI UN ENTE
Al Ministero ____________________________
per il tramite della Prefettura di _____________
Oggetto: Ente __________________________________________
(denominazione)
Istanza di riconoscimento giuridico.
Il/la sottoscritt_____________________________________________ nat______________ a
____________________________________ (prov.) _____________ il _____________________
domiciliato e residente a _____________________________ in via _________________________
n. _____________ in qualità di (qualifica) _____________________________________________
e rappresentante legale (denominazione dell’Ente) _______________________________________
con sede a _____________________________________ in via ____________________________
chiede
in nome e per conto del suddetto Ente il riconoscimento giuridico ai sensi dell’art. 12 del
C.C.
A tal fine allega la seguente documentazione:
•
•
•
•
•
Atto costitutivo e Statuto (4 copie autenticate dal notaio di cui una in bollo);
relazione sull’attività dell’Ente (4 copie);
relazione sulla situazione economica-finanziaria dell’ente (4 copie);
bilanci preventivi e conti consuntivi approvati nell’ultimo triennio o nel periodo antecedente la
presentazione dell’istanza, qualora il sodalizio abbia già operato come Ente non riconosciuto;
elenco dei componenti gli organi direttivi, con indicazione del numero dei sodali (qualora
trattasi di associazioni);
_______________________________________________________________________
Comunicazioni ai sensi della L. 241/90 possono essere effettuate a:
________________________________________________________________________________
(nome, cognome e indirizzo)
Luogo e data
Firma
141
_____________________
Formula 4.2
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Autorizzazione n. 2/1998 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale.
IL GARANTE
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della medesima legge, il quale individua come "sensibili" i
dati personali idonei a rivelare, tra l'altro, lo stato di salute e la vita sessuale;
Rilevato che tali dati possono essere trattati dai soggetti pubblici solo in presenza di una
disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le
rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, senza necessità, pertanto, di un'autorizzazione di
questa Autorità (art. 22, comma 3, legge n. 675/1996);
Constatato che i soggetti pubblici possono avvalersi di una disposizione transitoria, in base alla
quale i trattamenti di dati sensibili iniziati prima dell'8 maggio 1997 possono essere proseguiti fino
all'8 novembre 1998 anche in mancanza di una disposizione di legge avente le caratteristiche
predette, purché si effettui una comunicazione a questa Autorità (art. 41, comma 5, legge n.
675/1996, come modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135);
Rilevato che gli organismi sanitari pubblici possono avvalersi di tale disposizione transitoria,
oppure, a loro scelta, di una disposizione speciale che permette di trattare i dati inerenti alla salute
(fatta eccezione, quindi, degli altri dati sensibili) anche in mancanza di una puntuale disposizione di
legge e del consenso scritto dell'interessato, qualora perseguano finalità di tutela dell'incolumità
fisica e della salute di un terzo o della collettività ed osservino le prescrizioni dell'autorizzazione
rilasciata da questa Autorità (art. 23 della legge n. 675/1996);
Considerato che la legge n. 675/1996 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie possono
trattare: a) i dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche senza l'autorizzazione di questa Autorità,
qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute degli
interessati che abbiano manifestato il proprio consenso per iscritto; b) i dati idonei a rivelare lo stato
di salute, sulla base di un'autorizzazione, qualora il consenso scritto non sia o non possa essere
prestato e i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un
terzo o della collettività; c) i dati idonei a rivelare la vita sessuale, sulla base del consenso scritto e
dell'autorizzazione;
Considerato che gli enti pubblici economici ed ogni altro soggetto privato, inclusi gli organismi
sanitari, possono trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale solo sulla base del
consenso scritto e dell'autorizzazione;
Considerato che il Garante può rilasciare l'autorizzazione anche d'ufficio, nei confronti di singoli
titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art.
41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9
maggio 1997, n. 123);
Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 27 novembre 1997 relativa al trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana il 29 novembre 1997 e avente efficacia fino al 30 settembre 1998;
Rilevato che è all'esame del Parlamento il disegno di legge governativo che prevede il differimento
al 31 luglio 1999 del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 676/1996 e che,
entro tale data, dovrebbero essere emanati alcuni decreti legislativi per il completamento della
disciplina sulla protezione dei dati personali, anche in attuazione della raccomandazione N.R (97) 5
adottata dal Consiglio d'Europa in materia di dati sanitari;
142
Constatato che tali decreti dovranno tener conto del principio affermato nella citata
raccomandazione, secondo il quale i dati sanitari devono essere trattati, di regola, solo nell'ambito
dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza di efficacia pari a quelle previste in tale
ambito;
Ritenuto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione generale volta a proseguire l'intento di
semplificazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni
da impartire e a favorire la funzionalità dell'Ufficio del Garante;
Considerata l'opportunità che anche le nuove autorizzazioni generali non rechino disposizioni
particolarmente dettagliate in una fase tuttora transitoria stante la prevista adozione di norme
integrative e correttive in materia, e ciò allo scopo di evitare che l'attività dei titolari sia soggetta a
modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo, ferme restando alcune garanzie per gli
interessati;
Ritenuto pertanto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione provvisoria, anche in conformità a
quanto previsto dall'emanando regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'Ufficio di questa Autorità;
Ritenuta, tuttavia, la necessità che anche la nuova autorizzazione prenda in considerazione le
finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della
diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti è
prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della
notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-quater);
Considerata la necessità che sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni
principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero
comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per
quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale, principi valutati anche sulla base della citata
raccomandazione del Consiglio d'Europa;
Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute è
effettuato per finalità di prevenzione e di cura, o che riguardano, in particolare, la gestione di servizi
socio-sanitari, la ricerca scientifica e la fornitura di prestazioni, beni o servizi all'interessato, e che è
pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi
dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
Autorizza:
a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i
dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della
collettività, e l'interessato non abbia prestato il proprio consenso per iscritto o non possa prestano
per effettiva irreperibilità, per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere;
b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, con il consenso scritto dell'interessato;
c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici
allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute
qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della
collettività;
2) manchi il consenso scritto (art. 23, comma 1, ultimo periodo, legge n. 675/1996), in quanto
l'interessato non lo ha prestato o non può prestarlo per effettiva irreperibilità, per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
3) il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che specifichi i dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.
1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.
143
1.1. L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:
a) ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e agli altri esercenti le
professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi;
b) al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che esercita l'attività in regime
di libera professione;
c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando non operino in rapporto con il
Servizio sanitario nazionale.
In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata al fine di consentire ai destinatari di adempiere o di esigere
l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti
o dalla normativa comunitaria, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di
prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di cura e di diagnosi, di riabilitazione
degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle malattie infettive e diffusive,
di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica e di assistenza sanitaria alle attività sportive
o di accertamento, in conformità alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento sportivo. Il
trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri
documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui
utilizzazione sia necessaria per i fini suindicati.
Qualora il perseguimento ditali fini richieda l'espletamento di compiti di organizzazione o di
gestione amministrativa, i destinatari della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili
e gli incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse regole di segretezza alle
quali sono sottoposti i medesimi destinatari della presente autorizzazione.
1.2. L'autorizzazione è rilasciata, altresì, ai seguenti soggetti:
a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi privati, per scopi
di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o
della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, allorché si debba intraprendere uno
studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o indagini su interventi sanitari di tipo
diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la
disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di
raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il consenso (fermo restando quanto previsto
dall'art. 23, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 675/1996), e il trattamento successivo alla
raccolta non deve permettere di identificare gli interessati anche indirettamente, salvo che
l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed
essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto. I risultati della ricerca non
possono essere diffusi se non in forma anonima;
b) alle organizzazioni di volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive
norme statutarie;
c) alle comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di riposo, limitatamente ai dati e
alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare,
nelle rispettive norme statutarie;
d) agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni religiose riconosciute, ivi comprese le confessioni
religiose e le comunità religiose, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire
scopi determinati e legittimi previsti, ove esistenti, nelle rispettive norme statutarie;
e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e ad altri organismi,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi anche
precontrattuali derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi.
Se il rapporto intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o riguarda valori mobiliari,
devono considerarsi indispensabili i soli dati ed operazioni necessari per fornire specifici prodotti o
144
servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto può riguardare anche la fornitura di strumenti di ausilio
per la vista, per l'udito o per la deambulazione;
f) alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi che gestiscono
impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare
l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche.
1.3. La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, quando il trattamento sia necessario:
a) ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice dì procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;
b) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da parte di un terzo, semprechè il
diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento.
2) Categorie di dati oggetto di trattamento.
Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle
finalità di cui al punto 1), e può comprendere le informazioni relative a stati di salute pregressi.
Devono essere considerati sottoposti all'ambito di applicazione della presente autorizzazione, anche
i seguenti dati:
a) le informazioni relative ai nascituri, che devono essere trattate alla stregua dei dati personali in
conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione N.R (97) 5 del Consiglio d'Europa;
b) i dati genetici, limitatamente alle informazioni e alle operazioni indispensabili per tutelare
l'incolumità fisica e la salute dell'interessato, di un terzo o della collettività, sulla base del consenso
scritto ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 675/1996. In mancanza del consenso, se il
trattamento è volto a tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, il
trattamento può essere iniziato o proseguito solo previa apposita autorizzazione del Garante. I dati
genetici non possono essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere c), d), e) ed f). Le
informative all'interessato previste dall'art. 10 della legge n. 675/1996 devono porre in particolare
evidenza il diritto dell'interessato di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati genetici che
lo riguardano. Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato che darà attuazione alla citata
autorizzazione in applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i dati genetici trattati per fini
di prevenzione, dì diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato, ovvero per finalità di ricerca
scientifica, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità o per consentire all'interessato di
prendere una decisione libera e informata, ovvero per finalità probatorie in sede civile o penale, in
conformità alla legge.
3) Modalità di trattamento.
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti
i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il
profilo o la personalità degli interessati, e il trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato unicamente con logiche e
forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui
al punto 1).
Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto dell'interessato e di informare
l'interessato medesimo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10, 22 e 23 della legge n.
675/1996. Se l'interessato è minore di età, il consenso può essere prestato disgiuntamente da coloro
che esercitano la potestà. Per le informazioni relative ai nascituri, il consenso è prestato dalla
gestante.
4) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati idonei a rivelare lo stato dì salute e la vita sessuale possono essere conservati per
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un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto
1), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate, verificando anche periodicamente la stretta
pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati.
5) Comunicazione e diffusione dei dati.
Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996, i dati idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere diffusi solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione
riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia
manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono essere comunicati, nei limiti
strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti pubblici e
privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono
attività strettamente correlate all'esercizio dì professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di
beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od
organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.
6) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non
sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che
si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di
adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento
medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in
difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia
giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella
presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone
interessate.
7) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa
comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali
e, in particolare:
a) dall'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, il quale prevede che la rilevazione
statistica della infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano
l'identificazione della persona;
b) dall'art. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di
cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono
inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione che non faccia menzione
dell'identità della donna;
c) dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità
o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.
Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a
proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi
deontologici previsti, in particolare, dal Codice di deontologia medica adottato il 25 giugno 1995
dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in
particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione
o all'informazione di carattere sanitario.
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8) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal l° ottobre, fino al 30 settembre 1999.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 1998
Il presidente: Rodotà
Formula 4.3
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Autorizzazione n. 3/1998 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo
associativo e delle fondazioni.
IL GARANTE
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come
"sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Rilevato che tali dati possono essere trattati dai soggetti pubblici solo in presenza di una
disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le
rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, senza necessità, pertanto, di un'autorizzazione di
questa Autorità (art. 22, comma 3, legge n. 675/1996);
Constatato che i soggetti pubblici possono avvalersi di una disposizione transitoria, in base alla
quale i trattamenti di dati sensibili iniziati prima dell' 8 maggio 1997 possono essere proseguiti fino
all'8 novembre 1998 anche in mancanza di una disposizione di legge avente le caratteristiche
predette, purché si effettui una comunicazione a questa Autorità (art. 41, comma 5, legge n.
675/1996, come modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135);
Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa
autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati, e che occorre quindi
riferire solo a tali soggetti l'ambito di applicazione delle autorizzazioni, fatta eccezione per il
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, che forma oggetto
dell'autorizzazione n. 2/1997;
Considerato che il Garante può rilasciare le autorizzazioni anche d'ufficio, nei confronti di singoli
titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art.
41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9
maggio 1997, n. 123);
Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 28 novembre 1997 relativa al trattamento dei dati
sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il 29 novembre 1997 e avente efficacia fino al 30 settembre
1998;
Rilevato che è all'esame del Parlamento il disegno di legge governativo che prevede il differimento
al 31luglio 1999 del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 676/1996 e che, entro
tale data, dovrebbero essere emanati alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina
sulla protezione dei dati personali, anche in attuazione delle raccomandazioni adottate in materia dal
Consiglio d'Europa;
Ritenuto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione generale volta a proseguire l'intento di
semplificazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni
da impartire e a favorire la funzionalità dell'Ufficio del Garante;
147
Considerata l'opportunità che anche le nuove autorizzazioni generali non rechino disposizioni
particolarmente dettagliate in una fase tuttora transitoria stante la prevista adozione di norme
integrative e correttive in materia, e ciò allo scopo di evitare che l'attività dei titolari sia soggetta a
modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo, ferme restando alcune garanzie per gli
interessati;
Ritenuto pertanto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione provvisoria, anche in conformità a
quanto previsto dall'emanando regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'Ufficio di questa Autorità;
Ritenuta, tuttavia, la necessità che anche la nuova autorizzazione prenda in considerazione le
finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della
diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di questi aspetti
è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della
notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-quater);
Considerata la necessità che sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni
principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero
comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per
quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale, principi valutati anche sulla base delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati sensibili è effettuato da enti ed
organizzazioni di tipo associativo e da fondazioni, per la realizzazione di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo, ove esistenti, e
che è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi
dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
Autorizza
il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996 da parte di
associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, secondo le prescrizioni di
seguito indicate:
1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:
a) alle associazioni anche non riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità
religiose, i partiti e i movimenti politici, le associazioni e le organizzazioni sindacali, i patronati, le
associazioni di categoria, le organizzazioni assistenziali o di volontariato, nonché le federazioni e
confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, all'atto
costitutivo o ad un contratto collettivo;
b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro,
dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS);
c) alle cooperative sociali e alle società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8
novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818.
L'autorizzazione è rilasciata altresì agli istituti scolastici anche di tipo non associativo,
limitatamente al trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose e per le operazioni
strettamente necessarie per l'applicazione dell'art. 310 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento
di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche ai tipo non professionistico,
di istruzione anche con riguardo alla libertà di scelta dell'insegnamento religioso, di formazione, di
ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle cose d'interesse artistico e storico, di
salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.
148
La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, anche da parte di terzi, sempreché il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a
quello dell'interessato, e i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo
strettamente necessario per il suo perseguimento.
Per i fini predetti, il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture
contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa
dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso organismo, o per l'adempimento di
obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.
Qualora i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) si avvalgano di persone giuridiche o di altri organismi
con scopo di lucro per perseguire le predette finalità, ovvero richiedano ad essi la fornitura di beni,
prestazioni o servizi, la presente autorizzazione è rilasciata anche ai medesimi organismi e persone
giuridiche. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c), possono comunicare alle persone giuridiche e agli
organismi con scopo di lucro, titolari di un autonomo trattamento, i soli dati sensibili strettamente
indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità, con particolare riferimento alle
generalità degli interessati e ad indirizzari, sulla base di un atto scritto che individui con precisione
le informazioni comunicate, le modalità del successivo utilizzo e le particolari misure di sicurezza
adottate. La dichiarazione scritta di consenso degli interessati deve porre tale circostanza in
particolare evidenza, e deve recare la precisa menzione dei titolari del trattamento e delle finalità da
essi perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro, oltre a quanto previsto nei
punti 3) e 5) in tema di pertinenza e di non eccedenza dei dati, possono trattare i dati così acquisiti
solo per scopi di ausilio alle finalità predette, ovvero per scopi amministrativi e contabili.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:
a) agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui al
punto 1), ai relativi familiari e conviventi;
b) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di
ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione o il diverso
organismo;
c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione o dal
diverso organismo, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all'atto costitutivo,
ove esistenti;
e) agli studenti iscritti o che hanno presentato domanda di iscrizione agli istituti di cui al punto 1) e,
qualora si tratti di minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potestà;
f) ai lavoratori dipendenti degli associati e dei soci, limitatamente ai dati idonei a rivelare l'adesione
a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale e alle operazioni necessarie per
adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi anche aziendali.
3) Categorie di dati oggetto di trattamento.
L'autorizzazione non riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ai quali si
riferisce l'autorizzazione generale n. 2/1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 29 novembre 1997, n. 279.
Il trattamento può avere per oggetto gli altri dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.
Il trattamento può riguardare i dati e le operazioni indispensabili per perseguire le finalità di cui al
punto 1) o, comunque, per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti, dai contratti
collettivi o dalla normativa comunitaria.
149
A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta
pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto ai predetti obblighi e finalità, in particolare per
quanto riguarda i dati che rivelano le opinioni e le intime convinzioni.
4) Modalità di trattamento.
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti
i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il
profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei
dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei
dati strettamente correlate alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 1).
Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto dell'interessato e di informare
l'interessato medesimo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10 e 22 della legge n.
675/1996.
5) Conservazione dei dati
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per perseguire le finalità e gli scopi di cui al punto 1), ovvero per adempiere agli obblighi
ivi menzionati.
Le verifiche di cui al punto 3) devono riguardare anche la pertinenza e la non eccedenza dei dati
rispetto all'attività svolta dall'interessato o al rapporto che intercorre tra l'interessato e l'associazione,
la fondazione, il comitato o il diverso organismo, tenendo presente il genere di prestazione, di
beneficio o di servizio offerto all'interessato e la posizione di quest'ultimo rispetto all'associazione,
alla fondazione, al comitato o al diverso organismo.
6) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati sensibili possono essere comunicati, e ove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti
alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 1) e tenendo presenti le altre prescrizioni
sopraindicate.
7) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non
sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che
si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di
adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento
medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in
difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia
giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella
presente autorizzazione.
8) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa
comunitaria che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali.
Restano inoltre ferme le norme volte a prevenire discriminazioni, e in particolare le disposizioni
contenute nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e
di delitti di genocidio.
9) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 1998, fino al 30 settembre 1999.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 1998
Il presidente: Rodota'
150
151
Appendice 4.A
D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (1).
Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari
(1/circ).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1997, n. 136, S.O.
(1/circ) Vedi Circ. 26 gennaio 1998, n. 1, emanata da: Ministero della Sanità; Circ. 7 agosto 1998,
n.
11, emanata da: Ministero della sanità.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 32;
Vista la direttiva 93/43/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Vista la direttiva 96/3/CE, della Commissione del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme
della direttiva 93/43/CEE, con riguardo al trasporto marittimo di oli e grassi liquidi sfusi;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio
1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche, le norme
generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene": tutte le misure necessarie per
garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi
successive alla produzione primaria, che include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la
mungitura, e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento,
152
il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la
somministrazione, al consumatore;
b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una
o più delle seguenti attività; la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la
fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari;
c) alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal punto di vista igienico;
d) autorità competente: il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, i comuni e le unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978,
n. 833 (2), e successive modificazioni;
e) responsabile dell'industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare ovvero il responsabile
specificatamente delegato.(2) Riportata alla voce Sanità pubblica.
3. Autocontrollo.
1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la
fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la
vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in
modo igienico.
2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che
potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate,
applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti
princìpi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points):
a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere
alla sicurezza dei prodotti;
d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività,
dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.
3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorità competente
preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati relativi alla
procedura di cui al comma 2.
4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell'industria alimentare
constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal
commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizioni tecnologiche simili
informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al
ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la
responsabilità dell'autorità sanitaria locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della
stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o trattato in modo da
garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell'industria alimentare.
5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle più
dettagliate o rigorose attualmente vigenti purché non costituiscano restrizione o ostacolo agli
scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della
sanità previo espletamento delle procedure comunitarie.
153
4. Manuali di corretta prassi igienica.
1. Al fine di facilitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3, possono essere predisposti
manuali di corretta prassi igienica tenendo conto, ove necessario, del Codice internazionale di prassi
raccomandato e dei princìpi generali di igiene del Codex Alimentarius.
2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 è effettuata dai settori dell'industria alimentare e
dai rappresentanti di altre parti interessate quali le autorità competenti e le associazioni dei
consumatori, in consultazione con i soggetti sostanzialmente interessati tenendo conto, se
necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei princìpi generali di igiene del
Codex Alimentarius.
3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche dall'Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI).
4. Il Ministero della sanità valuta la conformità all'articolo 3 dei manuali di cui ai commi 1 e 2
secondo le modalità da esso stabilite e, se li ritiene conformi, li trasmette alla Commissione
europea.
5. Ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e della predisposizione dei manuali di
corretta prassi igienica, le industrie alimentari possono tenere anche conto delle norme europee della
serie EN 29000 ovvero ISO 9000.
5. Controlli.
1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari osservino le prescrizioni previste
dall'articolo 3, si effettua conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
123 (3); per tale controllo si deve tener conto dei manuali di corretta prassi igienica di cui
all'articolo 4.
2. Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una valutazione generale dei rischi
potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti, in relazione alle attività svolte dall'industria
alimentare, prestando una particolare attenzione ai punti critici di controllo dalla stessa evidenziati,
al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e di verifica siano state effettuate correttamente
dal responsabile.
3. Al fine di determinare il rischio per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari si tiene
conto del tipo di prodotto, del modo in cui è stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra
operazione cui esso è sottoposto prima della vendita o della fornitura, compresa la
somministrazione al consumatore, nonché delle condizioni in cui è esposto o in cui è
immagazzinato.
4. I locali utilizzati per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), vengono ispezionati con
la frequenza, ove prevista, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 (4),
pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995;
tale frequenza può tuttavia essere modificata in relazione al rischio.
5. Il controllo di prodotti alimentari in importazione si effettua in conformità al decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 123 (3).
(3) Riportato al n. A/CXCI.
(4) Riportato al n. A/CCVIII.
(3) Riportato al n. A/CXCI.
6. Educazione sanitaria in materia alimentare.
154
1. Il Ministero della sanità, d'intesa con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le
unità sanitarie locali, promuove campagne informative dei cittadini sull'educazione sanitaria in
materia di corretta alimentazione, anche, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, nelle
scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di
educazione fisica, nell'ambito delle attività didattiche previste dalla programmazione annuale.
7. Modifiche di talune disposizioni preesistenti.
1. All'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (5), dopo la parola:
"alimentazione" sono inserite le seguenti: ", materiali e oggetti destinati a venire a contatto con
sostanze alimentari" e, dopo la parola: "campioni" le parole: "delle sostanze stesse" sono sostituite
dalle seguenti: "di tali sostanze, materiali e oggetti".
2. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 777 (6), introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono
soppresse le parole: "di zinco".
(5) Riportata al n. A/X.
(6) Riportato al n. A/CXXVI.
8. Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare è punito con:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza
dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o
non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per
l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione
degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'articolo 3, comma 4.
2. L'Autorità incaricata del controllo procede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al
comma 1, lett. a) e b), qualora il responsabile dell'industria alimentare non provveda ad eliminare il
mancato o non corretto adempimento delle norme di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 5, entro un
congruo termine prefissato (6/a).
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione dell'obbligo di ritiro
dal commercio previsto dall'articolo 3, comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la
sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire seicentomila a
lire sessanta milioni.
(6/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 15 giugno 1998, n. 182, riportato alla voce Latte,
burro e formaggi.
9. Norme transitorie e finali.
1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi
dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano
155
prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della
sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni
alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (7), e per la
somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (8), nonché per la
produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di vendita al
dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi, l'autorità sanitaria
competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.
(7) Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico.
(8) Riportata alla voce Turismo.
Allegato
Introduzione
1. I capitoli da V a X di questo allegato si applicano a tutte le fasi successive alla produzione
primaria, ossia: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto,
distribuzione, manipolazione e vendita o fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore.
I rimanenti capitoli dell'allegato si applicano come segue:
- il capitolo I a tutti i locali tranne quelli contemplati dal capitolo III,
- il capitolo II a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati, trattati o trasformati, tranne quelli
contemplati dal capitolo III ed esclusi i locali adibiti a mensa,
- il capitolo III ai locali elencati nel titolo del capitolo,
- il capitolo IV a tutti i tipi di trasporto.
2. Le espressioni "ove opportuno" e "ove necessario" utilizzate in questo allegato mirano a garantire
la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.
Capitolo I
Requisiti generali per i locali (diversi da quelli precisati al capitolo III).
1. I locali devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni.
2. Lo schema, la progettazione, la costruzione e le dimensioni dei locali nei quali si trovano prodotti
alimentari devono:
a) consentire un'adeguata pulizia o disinfezione;
b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia e il contatto con materiali tossici, la penetrazione
di particelle nei prodotti alimentari e, per quanto fattibile, la formazione di condensa o muffa
indesiderabile sulle superfici;
c) consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione crociata, durante le
operazioni, fra prodotti alimentari, apparecchiatura, materiali, acqua, ricambio d'aria o interventi del
personale ed escludendo agenti esterni di contaminazione quali insetti e altri animali nocivi;
d) fornire, ove necessario, adeguate condizioni di temperatura per la lavorazione e
l'immagazzinamento igienici dei prodotti.
3. Devono essere disponibili un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e indicati per
lavarsi le mani. Gabinetti disponibili in numero sufficiente devono essere collegati ad un buon
156
sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli
alimenti.
4. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un
sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio dei prodotti alimentari
devono essere separati dai lavabi.
5. Si deve assicurare una corretta aereazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di
aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aereazione devono essere tali da
permettere un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere puliti o sostituiti.
6. Tutti gli impianti sanitari che si trovano nei locali dove si lavorano gli alimenti devono disporre
di un buon sistema di aereazione, naturale o meccanico.
7. Nei locali deve esserci una adeguata illuminazione, naturale o artificiale.
8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da
evitare il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari.
9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il
personale.
Capitolo II
Requisiti specifici all'interno dei locali in cui i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o
trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa e quelli specificati nel capitolo III).
1. Nei locali dove i prodotti alimentari sono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a
mensa):
a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e ove necessario
da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico,
a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali
possano essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno la superficie dei pavimenti deve
assicurare un sufficiente scorrimento;
b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e ove necessario
da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico
e una superficie liscia fino ad un'altezza opportuna per le operazioni, a meno che gli operatori
alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati
appropriatamente;
c) i soffitti e le attrezzature sopraelevate devono essere progettati, costruiti e rifiniti in modo da
vitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffe indesiderabili e lo
spargimento di particelle;
d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia
e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere se necessario munite di reti
antinsetti facilmente amovibili per la pulizia. Qualora l'apertura di finestre provochi contaminazioni
di alimenti, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;
e) le porte devono avere superfici facilmente pulibili e se necessario disinfettabili e a tale fine si
richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino
all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
f) i piani di lavoro (comprese le superfici degli impianti) a contatto con gli alimenti devono essere
mantenuti in buone condizioni ed essere facili da pulire e se necessario da disinfettare. A tal fine, si
richiedono materiali lisci, lavabili e in materiale non tossico, a meno che gli operatori alimentari
non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.
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2. Se necessario, si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e la disinfezione degli
strumenti di lavoro e degli impianti, i quali devono essere in materiale resistente alla corrosione,
facili da pulire e avere una adeguata erogazione di acqua calda e fredda.
3. Ove opportuno, si devono prevedere adeguate disposizioni per le necessarie operazioni di
lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti
deve disporre di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda o fredda onde poter essere
mantenuti puliti.
Capitolo III
Requisiti per i locali mobili o temporanei (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita
autotrasportati), locali utilizzati principalmente come abitazione privata, locali utilizzati
occasionalmente a scopo di approvvigionamento e distributori automatici.
1. I locali e i distributori automatici debbono essere situati, progettati e costruiti nonché mantenuti
puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare, per quanto ragionevolmente
possibile, rischi di contaminazione degli alimenti e di annidamento di agenti nocivi.
2. In particolare e laddove necessario:
a) devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata igiene personale
(compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali
adibiti a spogliatoi);
b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni e facilmente lavabili e se
necessario disinfettabili. A tale fine si richiedono materiali lisci, lavabili e non tossici, a meno che
gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono
adatti allo scopo;
c) si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e se necessario la disinfezione degli
strumenti di lavoro e degli impianti;
d) si devono prevedere adeguate disposizioni per la pulitura degli alimenti;
e) deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda o fredda;
f) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in
condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei residui (liquidi o solidi);
g) devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate
condizioni di temperatura dei cibi;
h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente
possibile, i rischi di contaminazione.
Capitolo IV
Trasporto
1. I veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti
puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di
contaminazione e devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale da consentire
un'adeguata pulitura e disinfezione.
2. Salvo quanto previsto al capitolo IV-A i vani di carico dei veicoli o i contenitori non debbono
essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi possono
risultarne contaminati.
Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati in vani di carico o
contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta
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una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro
utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente per prodotti
alimentari".
3. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta agli alimenti o di
differenti tipi di alimenti contemporaneamente, si deve provvedere a separare in maniera efficace i
vari prodotti ove necessario per impedire il rischio di contaminazione.
4. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di
differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro
per evitare il rischio di contaminazione.
5. I prodotti alimentari nei veicoli o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da
rendere minimo il rischio di contaminazione.
6. Laddove necessario, i veicoli o i contenitori utilizzati per trasportare gli alimenti debbono poter
mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e, se del caso, essere progettati in
modo che la temperatura possa essere controllata.
Capitolo IV-A
Trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi
1. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che devono essere sottoposti a
lavorazione e che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo,
in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti
condizioni:
a) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in serbatoi
rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente
deve essere un prodotto alimentare o un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili
di cui all'appendice 1;
b) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli indicati alla
lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza, in detti serbatoi devono essere prodotti alimentari o
carichi inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'appendice 1.
2. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che non devono essere
sottoposti a ulteriore lavorazione e che sono destinati al consumo umano o potrebbero essere
utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è
consentito alle seguenti condizioni:
a) i serbatoi devono essere di acciaio inossidabile o essere rivestiti di resina epossidica, o di un suo
equivalente tecnico;
b) i tre carichi trasportati in precedenza devono essere prodotti alimentari.
3. Il comandante d'imbarcazioni marittime che trasportano in serbatoi oli e grassi liquidi sfusi,
destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, conserva un'accurata
documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti dei serbatoi in oggetto e in merito
all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro.
4. Qualora il carico sia stato trasbordato, oltre alla documentazione di cui al paragrafo 3, il
comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva accurata documentazione comprovante
che il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura applicato
sull'altra nave tra un carico e l'altro.
5. Ove richiestone, il comandante della nave fornisce alle competenti autorità di controllo la
documentazione probatoria di cui ai paragrafi 3 e 4.
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Capitolo V
Requisiti per l'apparecchiatura
Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono
essere mantenuti puliti e:
a) essere progettati e costruiti in materiale tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e
sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione degli alimenti;
b) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, devono essere progettati e costruiti in
materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione restino sempre
assolutamente puliti e, se necessario, sufficientemente disinfettati in funzione degli scopi previsti;
c) essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area circostante.
Capitolo VI
Residui alimentari
1. I residui alimentari e altri scarti non devono essere ammucchiati nelle aree di trattamento degli
alimenti tranne se ciò sia inevitabile ai fini di un corretto funzionamento dell'industria alimentare.
2. I residui alimentari e altri scarti devono essere depositati in contenitori chiudibili a meno che gli
operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di contenitori utilizzati sono
adatti allo scopo. Questi contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone
condizioni igieniche e ove necessario essere facilmente pulibili e disinfettabili.
3. Si devono prevedere opportune disposizioni per la rimozione e il deposito dei residui alimentari e
di altri scarti. Le aree di deposito dei rifiuti devono essere tali da poter essere mantenute facilmente
pulite e da impedire l'accesso di insetti e di altri animali nocivi e la contaminazione dei prodotti
alimentari, dell'acqua potabile, degli impianti o locali.
Capitolo VII
Rifornimento idrico
1. Il rifornimento di acqua potabile deve essere adeguato, come specificato nel D.P.R. 24 maggio
1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e usato, ove
necessario, per garantire che gli alimenti non siano contaminati.
2. Ove opportuno, il ghiaccio deve essere prodotto con acqua conforme alle specifiche di cui al
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (9), e deve essere impiegato, ogni qualvolta necessario, in modo tale
da garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati. Deve essere fabbricato, maneggiato e
conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione.
3. Il vapore direttamente a contatto con i prodotti alimentari non deve contenere alcuna sostanza che
presenti un rischio per la salute o possa contaminare il prodotto.
4. L'acqua non potabile adoperata per la produzione di vapore, la refrigerazione, i sistemi
antincendio e altri scopi analoghi non concernenti gli alimenti deve passare in condotte separate,
facilmente individuabili e prive di alcun raccordo o possibilità di riflusso rispetto al sistema di
acqua potabile.
(9) Riportato al n. A/CLXIII.
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Capitolo VIII
Igiene personale
1. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di prodotti alimentari deve mantenere uno
standard elevato di pulizia personale ed indosserà indumenti adeguati, puliti e, se del caso,
protettivi.
2. Nessuna persona riconosciuta o sospetta di essere affetta da malattia o portatrice di malattia
trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle,
piaghe o soffra di diarrea può essere autorizzata a lavorare in qualsiasi area di trattamento degli
alimenti, a qualsiasi titolo qualora esista una probabilità, diretta o indiretta di contaminazione degli
alimenti con microrganismi patogeni.
Capitolo IX
Disposizioni applicabili ai prodotti alimentari
1. Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti se risultano contaminati, o
si può logicamente presumere che siano contaminati da parassiti, microrganismi patogeni o tossici,
decomposti o sostanze estranee che, anche dopo le normali operazioni di cernita o le procedure
preliminari o di trattamento eseguite in maniera igienica, non siano adatte al consumo umano.
2. Le materie prime e gli ingredienti immagazzinati nello stabilimento devono essere
opportunamente conservati, in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione.
3. Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati, collocati e trasportati, devono essere
protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per
la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali
condizioni. In particolare, gli alimenti devono essere collocati o protetti in modo da ridurre al
minimo qualsiasi rischio di contaminazione. Devono essere previsti procedimenti appropriati per
garantire il controllo degli agenti nocivi.
4. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, sui quali possono proliferare
microrganismi patogeni, o formarsi tossine devono essere conservati a temperature che non
provochino rischi per la sanità pubblica. Compatibilmente con la sicurezza degli alimenti, è
permesso derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora ciò sia necessario per
motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto, l'immagazzinamento, l'esposizione e la
fornitura, compresa la somministrazione, degli alimenti.
5. Se gli alimenti devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, è necessario raffreddarli il
più rapidamente possibile, al termine dell'ultimo trattamento termico o dell'ultima fase di
preparazione se non è applicato un trattamento termico ad una temperatura che non provochi rischi
per la salute.
6. Le sostanze pericolose o non commestibili, compresi gli alimenti per animali, devono essere
adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi.
Capitolo X
Formazione
I responsabili dell'industria alimentare devono assicurare che gli addetti siano controllati e abbiano
ricevuto un addestramento o una formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di
attività.
161
Appendice 1
ELENCO DEI CARICHI PRECEDENTI ACCETTABILI
Omissis
162
Appendice 4.B
60. FORZE ARMATE
E) Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica
L. 8 luglio 1998, n. 230 (1).
Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.
1. 1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero,
coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla
Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano
l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di
leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e
autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della
Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Princìpi fondamentali" della Costituzione. Tale servizio si
svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.
2. 1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:
a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(2), e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera
h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (3), come sostituito
dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (3). Ai cittadini soggetti agli obblighi
di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di
concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di
obiezione di coscienza;
b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle
Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato,
nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego
che comporti l'uso delle armi;
c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto,
importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;
d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante
violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità
organizzata.
3. 1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita
menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.
4. 1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare
domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere
dal 1° gennaio 1999 il predetto termine è ridotto a quindici giorni. La domanda non può essere
sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della
presente legge nonché l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della
163
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2.
Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreché la domanda
medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al
presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999.
2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area
vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti
del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione
prescelta.
A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali
esperienze o titoli di studio o professionali utili.
3. Fino al 31 dicembre 1999 gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare
per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti
al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente
la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non
pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.
5. 1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa
l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla
presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la
reiezione, motivandola.
2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999.
4. Fino al 31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile e,
comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può
ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione
ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si
osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto
applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, può
sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi
motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal
diritto di prestare il servizio civile. 5. Dalla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il giudice competente ai fini di quanto previsto dal
comma 4 è il tribunale in composizione monocratica di cui all'articolo 50-ter del codice di
procedura civile, introdotto dall'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998.
6. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il servizio
militare per la durata prescritta.
6. 1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti,
anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva.
Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefìci volti a compensare
la condizione militare.
2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento
economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del
settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce
il servizio di leva.
3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con
lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli
impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei
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concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di
tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.
4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 7.
7. 1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella
lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste
originarie per l'arruolamento di terra o di mare.
2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.
8. 1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera a), e all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (4), e successive
modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il
servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di
cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale
dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto previsto dalla legge
23 agosto 1988, n. 400 (4), e successive modificazioni. L'Ufficio è organizzato in una sede centrale
e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed
una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di
coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni
convenzionati di cui alla lettera b);
b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati
inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per
l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione,
reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo
sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del
patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di
impieghi burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa
con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di
preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori
ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al
servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la
consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il
rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle
lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a
campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche
per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di
sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;
165
f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui
alle lettere a) e b);
g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione,
d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena
conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge;
h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli
obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione
delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto
previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è
emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle
province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (5), e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le
norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 19. La
gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare
entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono
emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l).
Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di
cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione
annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in
posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre
Amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi resi
disponibili dai distretti militari.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a
decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 1. Il Ministro della difesa rasmette mensilmente all'Ufficio nazionale per il servizio civile i
nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate
da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 è trasmesso l'elenco di tutti gli obiettori.
2. Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati,
entro il termine di un anno dall'accoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui
all'articolo 11, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 19,
166
che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione,
l'obiettore è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva.
3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e
compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da
lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo
conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, fermo restando
quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo
di formazione e un periodo di attività operativa. In attesa dell'istituzione del Servizio civile
nazionale, il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di
addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli
obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si
ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere
previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà
prestata l'attività operativa.
5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, può essere svolto in un altro Paese, salvo che per la
durata, secondo le norme ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per
il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.
6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio
civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (6), e successive modificazioni,
per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.
7. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso
cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni
umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda
l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità
militare.
8. Non è punibile l'obiettore che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia
svolto la sua attività all'estero anche al di fuori delle condizioni previste al comma 7.
9. E' facoltà dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza,
ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine gli
obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle
dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.
10. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di
cui ai commi 7 e 9, l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché
l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono
responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati
all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine
comporta accoglimento della domanda.
11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati
per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.
12. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai
commi 7 e 9 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno.
Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui
all'articolo 6.
10. 1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle
organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta
della lista degli obiettori.
167
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita la Consulta nazionale per il
servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il
medesimo Ufficio.
3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un
rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti
convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti
convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi
rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale, nonché da due rappresentanti
scelti nelle Amministrazioni dello Stato coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui
all'articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del
servizio e sul modello di convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.
11. 1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del
servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione
con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera
b);
c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione
all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi
devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per
l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro
distribuzione nei vari luoghi di servizio.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a
fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed
organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e
organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio.
All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese
sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta
nazionale per il servizio civile.
4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere
per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio
civile.
5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego
in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del
cittadino.
6. E' condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della
idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile previsto dai precedenti
articoli.
7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e
dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.
8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il
tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o
dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.
168
9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori
alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.
12. 1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa
l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.
2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene
tempestivamente comunicazione.
13. 1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15
dicembre 1972, n. 772 (7), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti coloro i quali si
siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 (8), sono soggetti, sino all'età
prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai
sensi del comma 1.
3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla
presente legge per gli ammessi al servizio civile.
4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio
civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le
condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa.
14. 1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei
mesi a due anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio
civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di
coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.
3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve
essere svolto il servizio civile o il servizio militare.
4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di
leva.
5. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza
addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del
servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il
suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata
del servizio militare di leva.
6. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al
servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata
presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta
domanda di prestare servizio nelle Forze armate.
7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è
ridotto a tre mesi.
8. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è
computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.
15. 1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a
compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate
all'articolo 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata
prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un
169
periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della
leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.
3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e
richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di
leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per
essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.
5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano
fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni
richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso
enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi
e sistemi di armi.
6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella
fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle
munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più
grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (9), e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione
abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefìci previsti dalla presente legge. E' fatto
divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi
autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per
l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza,
nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per
qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.
16. 1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare
attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che
impediscano il normale espletamento del servizio.
2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione
geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1.
3. A chi si trova già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.
17. 1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la
natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a) la diffida per iscritto;
b) la multa in detrazione della paga;
c) la sospensione di permessi e licenze;
d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso
incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente
recupero dei periodi di servizio non prestato.
2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i), stabilisce i
criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente
o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.
170
4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti
notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in
luogo di quelle già adottate.
5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di
prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.
18. 1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle
disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono
soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con
provvedimento motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio
nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio
presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto,
tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.
3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al
tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o
dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.
19. 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle
disponibilità del Fondo.
3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal
1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre
1972, n. 772 (10), e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, all'unità previsionale di base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello stato
di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni
successivi.
20. 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno,
una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.
21. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio
dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver
acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa deve
attivare le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza l'Ufficio nazionale
per il servizio civile assume la responsabilità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettere b),
c) e d), nonché della gestione amministrativa degli obiettori in servizio.
22. 1. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove
convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano
valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa
precedente.
23. 1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772 (11), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.
171
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 163.
172
Appendice 4.C
LEGGE REGIONALE 11 agosto 1993, n. 60
Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario per infermi e
feriti.
20.8.1993 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52
ARTICOLO 1
(Ambiti di applicazione)
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell’art. 48 della legge 23-12-1972, n. 833,
l’autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti, il controllo e la
vigilanza della
attività
nonché
la
definizione
delle caratteristiche funzionali delle
autoambulanze.
2. La disciplina di cui alla presente legge non si applica ai servizi di autoambulanza gestiti da
Corpi dello Stato, quali Forze Armate e Vigili del Fuoco, da Enti pubblici nazionali non
appartenenti al servizio sanitario nazionale e ai servizi svolti da autoambulanze immatricolate in
altre Regioni in transito temporaneo nella regione toscana.
3. E’ vietato a chiunque, salvo quanto previsto dal comma 2, esercitare sul territorio regionale il
trasporto sanitario con autoambulanze che non siano state oggetto di autorizzazione ai sensi della
presente legge.
ARTICOLO 2
(Autorizzazione all’esercizio delle attività)
1. Il soggetto interessato a ottenere l’autorizzazione all’esercizio delle attività di trasporto
sanitario per infermo e feriti, deve presentare al Presidente della Giunta regionale apposita
domanda motivata, con firma autenticata, completa di generalità, domicilio e/o sede, codice
fiscale, denominazione dell’organizzazione di soccorso e/o trasporto, sede legale, eventuali sedi
operative. La domanda e’ corredata dalla seguente documentazione:
a) nel caso di impresa, certificato di iscrizione al registro delle imprese nonché, nel caso di
impresa gestita in forma societaria, copia autenticata dell’atto costitutivo;
b) nel caso di ente o associazione, atto costitutivo e statuto dal quale risulti, fra i fini
statutari, il trasporto sanitario. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale
istituito con la LR 25 aprile 1993, n. 28 sono esonerate da produrre il predetto documento. Esse
devono, tuttavia, indicare nella domanda gli estremi del provvedimento del Presidente della
Giunta Regionale con il quale e’ stata decisa l’iscrizione dell’associazione richiedente al predetto
registro regionale delle associazioni di volontariato;
c) elenco degli autoveicoli o dei mezzi che si intendono destinare al trasporto sanitario con
l’indicazione del numero di targa e delle caratteristiche tecniche e delle attrezzature fisse;
d) elenco delle attrezzature sanitarie mobili individuate con provvedimento del Consiglio
regionale nell’apposita tabella 2 ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), presenti nella sede;
e) elenco del personale dipendente o a rapporto libero professionale che si intende
adibire all’attività di trasporto, con allegati, per il personale medico, i certificati di
iscrizione all’Ordine provinciale e di insussistenza di provvedimenti disciplinari in corso ed
173
elenco del personale volontario - ove si tratti di organizzazioni di volontariato - con l’indicazione
delle mansioni;
f) dichiarazione che il personale addetto alla guida è in possesso dei requisiti previsti dalla
legge e che, per il personale dipendente, l’Ente e’ in regola con il pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali di legge;
g) indicazione dei punti di chiamata e della sede di stazionamento principale dei mezzi
di trasporto e delle eventuali sedi o autorimesse distaccate con l’indicazione dell’ambito
territoriale per lo svolgimento dell’attività’ e del relativo orario.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, accertati i
requisiti avvalendosi dei servizi della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, adotta il
decreto di autorizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e dalla
programmazione regionale dei servizi sanitari. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo
stesso termine, il Presidente della Giunta regionale adotta decreto motivato di diniego. Contro il
provvedimento di diniego e’ ammesso ricorso agli Organi giurisdizionali secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti.
3. Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione, e comunque prima dell’inizio dell’attività,
deve essere trasmessa al Presidente della Giunta regionale copia della polizza assicurativa
relativa alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla
circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell’attività’ di soccorso, e della polizza
assicurativa contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale
addetto all’attività’ di trasporto. Per il personale dipendente sono trasmesse le assicurazioni
previste dalla legge.
4. In caso di acquisto da parte di un soggetto in possesso dell’autorizzazione regionale di cui
all’art. 1 di nuove autoambulanze, sia in sostituzione di altre già’ in esercizio, sia in aggiunta al
parco macchine in dotazione, il medesimo è tenuto a
segnalare, per
gli opportuni
aggiornamenti dell’autorizzazione concessagli, i predetti acquisti al Presidente della Giunta
Regionale, entro 30 giorni dalla loro effettuazione, comunicando i dati e le notizie di cui alle lett.
c) e d) del comma 1, nonché inviando copia della polizza assicurativa di cui al comma 3. Nel
caso di sostituzione del mezzo, analogamente ne deve essere data comunicazione.
5. Copia della domanda di autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario deve essere
inviata per notizia da parte del richiedente anche all’unità sanitaria locale competente per
territorio. Alla stessa devono essere trasmesse copia di tutte le segnalazioni di cui al comma 4,
riguardanti l’aggiornamento dell’elenco delle autoambulanze per le quali e’ stata rilasciata la
predetta autorizzazione al trasporto sanitario.
6. La Giunta regionale, in sede di istruttoria della domanda di cui al comma 1, può sentire
l’unità sanitaria locale per territorio competente, alla quale è comunque trasmessa copia
dell’autorizzazione concessa.
7. Le organizzazioni, iscritte nel registro regionale del volontariato organizzato di cui all’art.
4 della LR 26 aprile 1993, n. 28, possono inoltrare la domanda di cui al comma 1, con i relativi
allegati, tramite le rispettive rappresentanze regionali.
8. Si applicano al rilascio dell’autorizzazione le norme previste dall’art. 7 della legge 19-3-1990,
n. 55 "Norme sulla criminalità’ mafiosa".
174
ARTICOLO 3
(Requisiti tecnici e sanitari)
1. Gli autoveicoli destinati al trasporto di infermi e feriti devono essere dei tipi previsti dall’art.
1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 553 e possedere le
caratteristiche tecniche stabilite dal medesimo decreto.
2. Ciascun tipo di ambulanza deve essere dotato del personale, delle attrezzature e del materiale
sanitario di cui alle tabelle approvate ai sensi dell’art. 8.
ARTICOLO 4
(Obblighi del titolare dell’autorizzazione)
1. Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare alla Giunta regionale e all’Unità sanitaria locale
competente per territorio le variazioni concernenti la documentazione prodotta ai sensi del comma
1, dell’art. 2.
2. Quando si tratti di associazione di volontariato le variazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. e),
avvenute in ciascun anno solare, devono essere comunicate entro il 15 gennaio dell’anno
successivo.
3. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a:
a) sottoporre le autoambulanze che hanno trasportato i malati
infetti o sospetti infetti a
procedimento di disinfezione secondo la normativa vigente;
b) sottoporre a generale pulizia e disinfezione, almeno una volta ogni 6 mesi, gli ambienti, gli
arredi, le autoambulanze;
c) garantire la perfetta efficienza delle autoambulanze, sia nell’aspetto tecnico che sanitario;
d) assicurare il possesso dei requisiti da parte del personale individuato dalla tabella 1 di cui
all’art. 8, comma 1, lett. a);
e) assicurare la dotazione sulle autoambulanze delle attrezzature e del materiale sanitario previsti
dalla tabella 2 di cui all’art. 8 comma 1, lett. b);
f) assicurare il rispetto degli articoli 1, 2, 7 e 8 del Decreto del Ministro della sanità 28 settembre
1990.
4. Inoltre il titolare dell’autorizzazione comunica alla unità sanitaria competente per territorio i
periodi di sospensione dell’attività, precisandone le cause, e alla Regione toscana tutte le notizie
pertinenti l’attività’ da questa ritenute utili.
5. Nei casi di successione nella rappresentanza legale, il nuovo rappresentante deve comunicare
l’avvenuta nomina entro 10 giorni al Presidente della Giunta regionale.
ARTICOLO 5
(Vigilanza e controllo)
1. L’unità sanitaria locale competente per territorio sulla base della ubicazione delle sedi o
delle autorimesse di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), esercita l’attività di vigilanza e controllo nel
rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge.
175
In occasione della domanda di autorizzazione esegue, a richiesta della Giunta regionale, gli
accertamenti connessi alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3.
2. L’unità sanitaria locale almeno una volta ogni due anni dal rilascio dell’autorizzazione,
procede d’ufficio alla verifica dei requisiti di cui sopra, redigendo apposita relazione da
inviare, entro 30 giorni, alla Giunta regionale da ciascun titolare del servizio interessato.
3. L’unità sanitaria locale si avvale per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo
delle proprie unità operative ed, in particolare, delle seguenti:
a) "igiene ed organizzazione delle strutture sanitarie" per quanto attiene l’organizzazione
tecnico sanitaria e la rispondenza del personale e delle attrezzature alle disposizioni
contenute nella presente legge;
b) "igiene pubblica del territorio" per quanto attiene all’igiene ambientale:
c) "assistenza farmaceutica" per quanto concerne la conservazione e la distribuzione dei farmaci.
ARTICOLO 6
(Sanzioni)
1. L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario senza l’autorizzazione regionale di cui
all’art. 2 comporta l’assoggettamento ad una sanzione amministrativa per un importo compreso
da un minimo di lire 3.000.000 a un massimo di lire 18.000.000.
2. L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario senza la autorizzazione regionale di cui all’art. 2
comporta il divieto di autorizzare il soggetto interessato al trasporto sanitario per un periodo di tre
anni.
3. L’inosservanza degli obblighi di cui all’art. 4 comporta la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
4. Indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti commi,
quando vengono violate una o più norme contenute nella presente legge, il Presidente della Giunta
regionale, invita il titolare dell’autorizzazione a procedere alla regolarizzazione entro un termine
non superiore a 20 giorni, scaduto inutilmente il quale, commina la sanzione della
sospensione dell’autorizzazione per un periodo da due ad un anno.
5. I periodi di sospensione sono raddoppiati nel minimo e nel massimo in caso di recidiva. Agli
effetti della presente legge è recidivo colui che, dopo aver commesso una infrazione, commette la
stessa infrazione nei 5 anni successivi.
6. Il Presidente della Giunta regionale dispone la revoca dell’autorizzazione:
a) quando, decorso il periodo di sospensione disposto ai sensi del precedente comma, il titolare
non abbia provveduto alla regolarizzazione o agli adempimenti dovuti;
b) a seguito di ripetute infrazioni delle norme previste dalla presente legge che abbiano
determinato l’adozione di più provvedimenti di sospensione;
c) qualora si siano verificati fatti da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute
pubblica.
176
7. La revoca dell’autorizzazione di cui al comma 6 comporta il divieto di autorizzazione il
soggetto titolare della precedente autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario per un
periodo di tre anni.
8. Il provvedimento di autorizzazione decade in caso di mancato svolgimento dell’attività di
trasporto sanitario per un periodo superiore ad un anno.
ARTICOLO 7
(Procedimento per l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 6)
1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria l’accertamento delle
violazioni di cui alla presente legge e’ di competenza degli addetti ai servizi delle Unità sanitarie
locale di cui all’art. 5.
2. La violazione deve essere contestata al trasgressore nei modi e nelle forme previste dall’art. 14
della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Il funzionario o l’agente che ha accertato l’infrazione presenta rapporto, con la prova delle
avvenute contestazioni o notificazioni, al presidente della Giunta regionale.
4. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione l’interessato può far pervenire al
Presidente della Giunta regionale scritti difensivi e documenti e può chiede di essere sentito dalla
medesima autorità. Tale disposizione non si applica nei casi di cui all’art. 6, comma 6.
5. Il Presidente della Giunta regionale, acquisito il rapporto, esaminati eventuali scritti difensivi e
sentito l’interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento, con
ordinanza motivata dispone i provvedimenti previsti per le violazioni di cui all’art. 6 e notifica
il provvedimento all’interessato.
6. Quando non ritenga fondato l’accertamento, il Presidente della Giunta regionale emette
ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale a chi
ha accertato la violazione ed e’ data comunicazione all’interessato.
7. Ai fini dell’applicazione dell’art. 6, comma 4, e 5, i provvedimenti emessi per violazione di
norme della presente legge devono essere annotati in calce all’originale dell’atto di
autorizzazione ed alle copie in possesso del titolare.
8. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
ARTICOLO 8
(Personale, attrezzature e materiali)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Federazione degli Ordini dei Medici
della Toscana e la Consulta regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui all’art. 7 della LR
26 aprile 1993, n. 28, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva le seguenti
tabelle:
a) tabella n. 1 con la quale, in relazione al trasporto ordinario
individuati i requisiti del personale dell’autoambulanze;
177
e al trasporto di soccorso, sono
b) tabella 2 con la quale, in relazione alle predette tipologie, sono individuate le attrezzature e il
materiale di cui ogni titolare del servizio deve essere dotato.
2. Le disposizioni contenute nelle tabelle di cui al comma 1,approvate dal Consiglio regionale
hanno carattere prescrittivo.
ARTICOLO 9
(Tasse sulle concessioni regionali)
1. Ai provvedimenti amministrativi, di cui all’art. 2, si applica la disciplina sulle concessioni
regionali previste dalla legge regionale 15 maggio 1990, n. 54 e successive modificazioni.
2. La tariffa da applicare è quella di cui al Decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, titolo
I, numero 5, punto secondo.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di volontariato per
le quali il rilascio dell’autorizzazione al trasporto sanitario prevista dalla presente legge e
l’adozione dei successivi provvedimenti di aggiornamento non sono soggetti a gravami di alcun
genere.
ARTICOLO 10
(Norma transitoria)
1. Tutti i soggetti che alla data di pubblicazione della presente legge gestiscono attività di trasporto
sanitario sono tenuti a richiedere l’autorizzazione prevista dall’art. 2 entro i successivi due
anni.
2. Al fine di fruire del termine previsto dal comma precedente i soggetti esercenti il trasporto
sanitario alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro il termine perentorio di 90
giorni, comunicare alla unità sanitaria locale competente per territorio:
a - le generalità del titolare della attività;
b - la sede principale e le eventuali sedi secondarie;
c - il tipo di trasporto sanitario esercitato;
d - l’elenco delle autoambulanze utilizzate per il trasporto;
e - la dotazione del personale dipendente o a rapporto libero professionale e - ove si tratti
di associazione di volontariato - del personale volontario.
3. I soggetti già convenzionati con le unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della
presente legge, fermo restando l’obbligo del primo comma, non sono tenuti ad effettuare la notifica
prevista dal comma precedente.
4. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti specifici di cui alla tabella 1 prevista
ai sensi dell’art. 8, comma q, lett. a), relativamente al personale non medico con specifico
addestramento nell’attività di primo soccorso già in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge presso le organizzazioni di volontariato, le stesse notificano, entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni del Consiglio regionale previste
dal citato art. 8, alla unità sanitaria competente per territorio i nominativi dei volontari in
178
possesso di attestato di frequenza e superamento di apposito corso svolto dalle associazioni
medesime.
5. Fino all’entrata in vigore della disciplina nazionale in materia di requisiti tecnici delle
autoambulanze, anche per il "soccorso avanzato" secondo le caratteristiche strutturali simili a
quelle in uso nei Paesi CEE, i mezzi di soccorso gestiti dagli Enti di cui all’art. 1, comma 2,
nonché’ il relativo personale addetto agli stessi, quando l’attività è svolta e disciplinata in
esecuzione di un atto convenzionale con la Regione o con le Unita’ sanitarie locali devono
possedere i requisiti previsti dalla presente legge.
6. L’unita’ sanitaria locale competente per territorio accerta la sussistenza dei requisiti di cui ai
precedenti commi.
179
Appendice 4.D
LEGGE REGIONALE 26 aprile 1993, n. 28
Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e
gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato.
5.5.1993 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 27
ARTICOLO 1
(Oggetto della legge)
1. Per il conseguimento dei fini istituzionali di cui agli artt.3, 4 e 5 dello Statuto regionale e nel
rispetto dei principi posti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, "Legge quadro sul volontariato" ,
la presente legge:
- determina i criteri e le modalita’ con i quali la Regione riconosce e favorisce lo sviluppo
delle attivita’ di volontariato che autonomamente concorrono, nell’ambito del territorio
regionale, al conseguimento delle finalita’ di carattere sociale, sanitario, civile e culturale e
per l’attuazione dei principi di liberta’, giustizia, uguaglianza sanciti dalla Costituzione della
Repubblica;
- determina le modalita’ di partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’esercizio delle
funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse
operano;
- disciplina i rapporti della Regione, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici con le
organizzazioni di volontariato.
ARTICOLO 2
(Attivita’ di volontariato)
1. Ai fini della presente legge si intendono attivita’ di volontariato quelle prestate, in modo
personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente
per fini di solidarieta’, tramite
l’organizzazione di cui il volontariato fa parte.
2. Costituiscono attivita’ di cui al comma 1, le prestazioni volte al raggiungimento delle
finalita’ di interesse generale indicate dall’art. 1 e che si esplicano in azioni direttamente volte
alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettivita’.
3. Le prestazioni di cui al comma 2, devono essere erogate dall’organizzazione con
continuita’, anche se con cadenza periodica, purche’ non occasionale, e rivolgersi alla generalita’
della popolazione e non
esclusivamente agli aderenti all’organizzazione medesima.
ARTICOLO 3
(Organizzazioni di volontariato)
1. Sono riconoscibili come organizzazioni di volontariato quelle costituite nelle forme e con le
caratteristiche di cui all’art. 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266, al fine di svolgere, senza scopo
di lucro, le attivita’ di cui all’art. 2, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle
prestazioni gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti
od autonomi, solo per lo sviluppo di attivita’ per cui sia richiesta una specifica
180
professionalita’ o,
in caso
di particolari
necessarie ad assicurare il regolare funzionamento.
esigenze dell’organizzazione, di attivita’
3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni di
volontariato devono essere espressamente previsti i requisiti di cui ai precedenti commi, nonche’
la sede dell’organizzazione.
ARTICOLO 4
(Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato)
1. E’ istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Ad esso sono iscritte tutte
quelle organizzazioni che, in possesso dei requisiti indicati dai precedenti articoli, al momento
della presentazione della domanda siano costituite ed operanti da almeno sei mesi nel territorio
regionale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16.
2. La domanda di iscrizione e’ presentata al Presidente della Giunta regionale unitamente alla
seguente documentazione:
a) copia autentica dell’atto conoscitivo e dello statuto ovvero dell’accorso degli aderenti dai quali
risultino, oltre ai requisiti di cui all’art. 3, la sede dell’organizzazione;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
c) relazione concernente l’attivita’ associativa e quella in programma nonche’ i dati finanziari
di acquisizione e utilizzazione delle risorse;
d) elenco dei beni immobili patrimoniali con l’indicazione della loro destinazione nonche’ dei beni
mobili;
e) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n.
15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di
firme" , sottoscritta dal rappresentante legale, concernente la determinante e prevalenza del
numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti
convenzionati.
Copia della domanda e della relativa documentazione e’ trasmessa all’organizzazione richiedente
al Comune nel cui territorio e’ubicata la sede della stessa.
3. Il Sindaco del Comune, entro il termine di quarantacinque giorni, trasmette al presidente della
Giunta regionale il parere del Comune sull’effettivo svolgimento dell’attivita’ indicata nell’atto
costitutivo nello statuto o negli accordi degli aderenti all’organizzazione nonche’ sulla
corrispondenza della stessa ai requisiti di cui all’art. 2, comma 3.
Decorso il predetto termine in assenza di apposita comunicazione del Sindaco, il parere si considera
espresso in modo favorevole.
4. Il Presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, tenuto
conto del parere di cui al comma 3, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta il
decreto per l’iscrizione dell’organizzazione nel registro regionale, indicando le attivita’ per
le quali l’iscrizione stessa e’ disposta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso
termine, il Presidente della Giunta adotta il decreto motivato di diniego.
181
5. I provvedimenti di cui al comma 4, sono comunicati all’organizzazione richiedente ed al
Sindaco del Comune di cui al comma 3. Il provvedimento di iscrizione, con l’indicazione delle
attivita’ per cui essa e’ disposta, e’ pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. I termini di cui ai commi 3, e 4, sono sospesi nel caso in cui per l’espletamento dell’istruttoria sia
necessaria l’acquisizione di ulteriori documenti o l’integrazione di quelli acquisiti.
Detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti
richiesti.
7. Possono essere iscritte in sezioni separate del registro regionale anche le organizzazioni di
volontariato di cui all’art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266. E’ fatta salva la normativa di
settore che disciplina l’attivita’ delle suddette organizzazioni.
8. Sono altresi’ iscritte, in apposita sezione del registro regionale,
le associazioni o
federazioni regionali rappresentative delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro stesso
ed operanti nei Comuni della Regione. Di tali associazioni o
federazioni, quelle
che
rappresentano organizzazioni che esercitano attivita’ in Comuni compresi in almeno sei province,
esprimono rappresentanti nella Consulta.
9. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione nel registro e’ ammesso ricorso agli
organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
ARTICOLO 5
(Consultazioni delle organizzazioni di volontariato)
1. La Giunta regionale promuove, con la collaborazione delle Province e della Consulta di cui
all’art. 7, conferenze di programmazione con le organizzazioni di volontariato, in occasione
della predisposizione o dell’aggiornamento di piani e programmi relativi a settori in cui le stesse
operano.
ARTICOLO 6
(Rapporto fra iscrizioni al
organizzazioni di volontariato)
registro regionale ed iscrizioni ad altri albi o registri delle
1. L’iscrizione ad albi o registri delle organizzazioni di volontariato eventualmente istituite da
Comuni o Province e’ subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.
2. L’erogazione di contributi pubblici e la possibilita’ di convenzionamento con enti ed
istituzioni pubbliche e’ comunque riservata alle sole organizzazioni di volontariato che siano
iscritte nel registro regionale e nelle sezioni separate di cui all’art. 4.
ARTICOLO 7
(Consulta regionale)
1. E’ istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato.
2. Il Consiglio e la Giunta regionale chiedono alla Consulta delle organizzazioni di volontariato
il parere sulle proposte di legge, su atti amministrativi di particolare rilievo, su programmi e
direttive nei settori in cui operano le organizzazioni stesse, da esprimersi non oltre 20
182
giorni dalla richiesta. La Consulta puo’ avanzare proposte al Consiglio e alla Giunta regionale al
fine dell’adozione dei provvedimenti sopra citati.
3. Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere alla Consulta, ai fini dell’espressione del
parere di cui al comma 2, di sentire gli organismi di partecipazione e di coordinamento delle
organizzazioni di volontariato previsti dagli statuti comunali e provinciali.
4. La Consulta delle organizzazioni di volontariato e’ composta di due membri, uno effettivo ed
uno supplente, per ciascuna delle associazioni o federazioni rappresentative iscritte nella sezione del
registro regionale di cui all’a 4, comma 8. I membri supplenti partecipano alle riunioni della
Consulta senza diritto di voto; in caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti
con pienezza di diritti.
5. I membri della Consulta sono nominati, su designazione delle rispettive associazioni o
federazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per un triennio.
6. La Consulta elegge nel proprio seno, a maggioranza degli aventi diritto al voto, il Presidente
che ne convoca e presiede le sedute.
7. Il Presidente e’ coadiuvato da tre membri, nominati dalla Consulta con voto limitato a due,
con i quali forma l’Ufficio di presidenza. L’Ufficio di presidenza predispone l’ordine del giorno
delle sedute e nomina i relatori sugli affari posto in discussione. In caso di votazioni all’interno
di tale ufficio, a parita’ di voti, prevale il voto del Presidente.
8. La Consulta si riunisce ogni tre mesi in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, quando ne
facciano richiesta un terzo dei componenti o l’ufficio di presidenza, a decisione unanime.
9. Ai componenti della Consulta viene corrisposto il rimborso spese in conformita’ di quanto
disposto dall’art. 5 della LR 4 agosto 1986, n. 37, in quanto applicabile.
10. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale appositamente designato
dalla Giunta regionale.
11. La Consulta adotta con il voto della maggioranza degli aventi diritto il voto stesso, un
regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
ARTICOLO 8
(Contributi regionali per la qualificazione e l’aggiornamento dei volontari)
1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, acquisito il parere della Consulta
nelle forme di cui all’art. 7, comma 3, presenta al Consiglio una proposta di deliberazione
contenente indirizzi per la predisposizione da parte delle Province di programmi di corsi di
qualificazione ed aggiornamento dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro di
cui all’art. 4, da realizzarsi a cura delle organizzazioni stesse. Con tale atto sono individuati i
settori e le tipologie dei corsi da organizzare, i criteri di ammissibilita’, i documenti da
acquisire, i criteri di rendicontazione delle iniziative svolte. La deliberazione del Consiglio
regionale, da adottarsi entro il 30 novembre, e’ pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione.
183
2. Sulla base dell’atto di indirizzo di cui al comma 1, le Province, esaminate le richieste di
finanziamento presentate entro il 31 gennaio dalle organizzazioni di volontariato con sede nel
proprio territorio, predispongono entro il 31 marzo, per il successivo inoltro alla Giunta regionale,
il programma dei corsi, indicando l’entita’ dei finanziamenti necessari alla loro realizzazione.
Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, acquisita la documentazione,
predispone direttamente il programma.
3. La Giunta regionale propone al Consiglio, entro il 31 maggio, la deliberazione di finanziamento
dei corsi che e’ approvata dal Consiglio stesso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
4. I finanziamenti regionali di cui al comma 3, sono erogati alle province e da queste trasmessi
alle organizzazioni di volontariato. Le Province accertano che le organizzazioni abbiano rilasciato
preventivamente apposita dichiarazione con la quale si attesta di non aver richiesto finanziamenti
ad altri Enti pubblici per la stessa iniziativa nonche’ si attesta l’impegno a non richiederne in
futuro.
Le organizzazioni di volontariato sono vincolate alla realizzazione del corso individuato nel
piano regionale e devono presentare alle Province, entro tre mesi dalla conclusione del corso,
apposita rendicontazione dell’iniziativa svolta, sulla base di criteri individuati ai sensi del comma
2.
Nel caso in cui l’organizzazione non adempia all’obbligo di rendicontazione la Provincia
esclude eventuali iniziative dell’organizzazione del programma di cui al comma 3, relativo
all’anno successivo a quello della erogazione.
Nel caso in cui l’organizzazione non abbia realizzato il corso, la Provincia provvede al recupero
delle somme erogate, dandone comunicazione alla Regione.
5. La Provincia annualmente presenta una relazione alla Giunta regionale sui risultati dei corsi
finanziati. La Giunta regionale, trasmette al Consiglio le relazioni con proprie osservazioni.
ARTICOLO 9
(Studi e ricerche sull’attivita’ di volontariato)
1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo, la Giunta
regionale patrocina, promuove, esplica direttamente o partecipa alle iniziative di studio e di ricerca
sul volontariato.
2. Le organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale, accedono gratuitamente ai
risultati delle ricerche e alla documentazione in possesso della Giunta regionale che, a tale
riguardo, provvede a dare adeguate informazioni e comunicazioni.
ARTICOLO 10
(Convenzioni)
1. Al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, la
Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono convenzionarsi con le organizzazioni di
volontariato iscritte da sei mesi nell’albo di cui all’art. 4.
L’attivita’ convenzionata deve consistere in prestazioni integrative e non sostitutive di quelle
erogate dai servizi pubblici, fatti salvi gli accordi regionali le convenzioni – tipo di cui al comma
4.
184
2. Le convenzioni devono contenere:
a) l’indicazione della attivita’ oggetto del rapporto convenzionale;
b) l’indicazione del numero dei volontari adibiti all’erogazione delle prestazioni oggetto della
convenzione nonche’ degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi con specificazione della
loro qualifica;
c) l’individuazione delle modalità ed i tempi di impiego degli addetti di cui alla precedente lett. b);
d) l’indicazione nominativa dei responsabili delle attivita’ oggetto della convenzione;
e) disposizioni atte a garantire il rispetto delle norme di cui all’art. 4 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, in materia di assicurazione del personale volontario, adibito all’erogazione delle prestazioni,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni stesse nonche’ per
la responsabilita’ civile verso terzi;
f) l’elencazione dei beni immobili, delle attrezzature, delle risorse con cui l’organizzazione di
volontariato assicura lo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, messi a
disposizione dall’organizzazione stessa o ad essa concesse in comodato dall’ente convenzionato;
g) l’indicazione delle spese rimborsabili, le modalita’ e i tempi di accertamento e di rimborso delle
stesse;
h) disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni e di controllo della
loro qualita’;
i) disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale dell’organizzazione di
volontariato della normativa
regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell’utente;
l) nel caso previsto dall’art. 11, una clausola espressa con cui si autorizza e di disciplina l’accesso
nelle strutture ivi indicate da parte dell’Organizzazione di volontariato, individuando tempi e
modalita’ per l’erogazione delle prestazioni nonche’ modalita’ per l’acquisizione dell’assenso di
cui al comma 1 dello stesso articolo;
m) disposizioni atte a garantire l’obbligo di comunicazione delle variazioni degli elementi di cui
alle lett. b), c), d), f) del presente comma da parte dell’organizzazione di volontariato all’ente
convenzionato;
n) durata delle convenzioni e casi e modalita’ di disdetta delle stesse.
3. Le convenzioni possono prevedere le modalita’ di artecipazione dei volontari aderenti
all’organizzazione a corsi professionali organizzati dagli enti pubblici.
4. Il Consiglio regionale puo’, per settori specifici di intervento, approvare accordi regionali e
convenzioni - tipo in cui sia previsto espressamente quali sono le clausole inderogabili da
parte dell’ente contraente e quali invece possono essere derogate.
In ogni caso le convenzioni possono prevedere clausole aggiuntive ed integrative rispetto a quelle di
cui alla convenzione - tipo.
ARTICOLO 11
(Svolgimento delle prestazioni all’interno di strutture pubbliche e di strutture convenzionate con
enti locali)
1. In attuazione dell’art. 3, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro
regionale con le quali non siano in atto rapporti convenzionali per lo svolgimento delle
prestazioni che formano oggetto della propria attivita’, debbano entrare in strutture pubbliche o
convenzionate con enti pubblici, e’ necessario che l’Amministrazione interessata rilasci la
propria autorizzazione.
185
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 puo’ essere prevista in via generale con apposita norma
contenuta nel regolamento interno delle strutture ivi indicate, nella quale sono specificati la
tipologia delle prestazioni autorizzate, i tempi e le modalita’ di erogazione delle stesse da parte del
volontariato.
In tale caso deve essere espressa dal responsabile dell’organizzazione di volontariato
all’Amministrazione interessata formale accettazione delle condizioni previste dal regolamento.
ARTICOLO 12
(Requisiti e criteri che danno titolo di priorita’ nella scelta delle organizzazioni di volontariato
per la stipula di convenzioni.)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 4, nella scelta delle organizzazioni con cui
stipulare la convenzione, l’Amministrazione, oltre a verificare il requisito dell’iscrizione
al registro regionale di cui all’art. 4, deve dare priorita’ alle organizzazioni in possesso dei
seguenti requisiti:
a) qualificazione del personale volontario in relazione alle
prestazioni da erogare con
particolare riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale;
b) presenza della sede dell’organizzazione nell’ambito territoriale dell’Amministrazione;
c) rilevante prevalenza dell’impiego di volontari rispetto al personale dipendente o convenzionato
in relazione al tipo di attivita’ erogata:
d) continuita’ di presenza degli stessi operatori tale da garantire un adeguato svolgimento
dell’attivita’ in relazione alle finalita’ da perseguire.
ARTICOLO 13
(Stipula delle convenzioni)
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici procedono, con provvedimento motivato,
alla approvazione ed alla stipulazione di convenzioni, conformi a quanto previsto dall’art. 10, con
organizzazioni di volontariato specificatamente individuate sulla base dei criteri prefissati
all’art. 12.
ARTICOLO 14
(Revisione periodica del registro regionale delle organizzazioni di volontariato)
1. Per consentire la verifica del permanere dei requisiti di base ai quali e’ stata disposta l’iscrizione
al registro regionale, in previsione della revisione del registro stesso, le organizzazioni di
volontariato, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune di cui all’art.
4, commi 2 e 3:
a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15 con la quale si attesta che gli accordi istitutivi, l’atto costitutivo e lo statuto, nonche’ i dati di
cui all’art. 4, comma 2, lett. b), d), e), sono restati immutati o si attestano le modificazioni
intervenute. Dai predetti dati sono esclusi quelli concernenti i beni mobili, ad eccezione di
quelli relativi ai veicoli di trasporto e di soccorso;
b) relazione sulla attivita’ svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari
di acquisizione ed utilizzazione delle risorse.
186
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno al fine della revisione annuale del registro regionale il
Sindaco del Comune trasmette al Presidente della Giunta regionale i dati acquisiti ai sensi del
comma 1, nonche’ una relazione dalla quale risultino:
a) la valutazione sul permanere della corrispondenza della attivita’ di volontariato ai requisiti
di cui all’art. 2, comma 3;
b) le eventuali variazioni del patrimonio dell’organizzazione.
3. Il Sindaco del Comune nel termine di cui al comma 2, invia al Presidente della Giunta regionale
un elenco delle organizzazioni che non abbiano adempiuto all’obbligo di cui al comma 1, lett. a),
b) e che, diffidate a provvedere all’invio della documentazione entro congruo termine, siano
restate inadempienti.
4. E’ fatta salva la facolta’ della Giunta regionale di provvedere direttamente alla verifica
della permanenza dei requisiti delle organizzazioni di volontariato di cui e’ stata disposta
l’iscrizione, anche in via sostitutiva in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui ai
precedenti comma 2 e 3.
ARTICOLO 15
(Cancellazione dal registro regionale)
1. Quando da comunicazioni effettuate dal Comune ai sensi dell’art. 14, comma 3, o da
verifiche effettuate ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, il Presidente della Giunta
regionale accerti che una organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale non e’ piu’ in
possesso di uno o piu’ requisiti previsti dalla presente legge o che nonostante diffida, non ha
adempiuto all’obbligo di cui all’art. 14, comma 1, dispone con decreto motivato la cancellazione
della stessa dal registro.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e’ comunicato all’organizzazione interessata
nonche’ al Comune in cui ha sede l’organizzazione di volontariato ed e’ pubblicato, per estratto,
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La cancellazione di una organizzazione di volontariato dal registro regionale comporta per
Regioni, Enti locali ed altri Enti pubblici l’obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto
con l’organizzazione stessa.
4. Contro il provvedimento di cancellazione e’ ammesso ricorso agli organi
secondo quanto previsto dalledisposizioni vigenti.
giurisdizionali
ARTICOLO 16
(Norme transitorie)
1. Per un anno dall’entrata in vigore della presente legge resta operante l’albo regionale istituito ai
sensi dell’art. 3 della LR 7 maggio 1985, n. 58.
L’iscrizione a tale albo produce gli stessi effetti di quelli derivanti dall’iscrizione al registro
regionale di cui all’art. 4, sia ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, sia ai sensi della presente
legge.
187
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le organizzazioni iscritte
all’albo di cui al comma 1 fanno domanda al Presidente della Giunta regionale per essere iscritte
nel registro regionale istituito con la presente legge. A tal fine devono produrre tutti i documenti
di cui alle lett. b), c), d), e) dell’art. 4, comma 2. Dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorieta’ di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 dovra’ risultare altresi’:
- che l’atto sostitutivo, o lo statuto, a suo tempo presentati, non hanno subito variazioni o,
comunque, le loro eventuali variazioni intervenute non gia’ comunicate ai sensi della vigente
normativa;
- che in base allo statuto sussiste l’obbligo di formare il bilancio con le relative modalita’ di
approvazione.
3. Copia della domanda di cui al comma 2, e’ inviata al Comune in cui l’organizzazione ha sede
legale che nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento esprime il parere di cui all’art.
4, comma 3.
4. Il Presidente della Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge, acquisito il parere di cui al comma 3 ed accertato il possesso dei requisiti previsti dalla
presente legge, iscrive la organizzazione nel registro regionale indicando le attivita’ da essa
svolte. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, pronuncia decreto
nominativo di diniego. Contro tale provvedimento e’ ammesso il ricorso in conformita’ di
quanto previsto dall’art. 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
5. Nel caso in cui una organizzazione non abbia provveduto, entro il termine di cui al comma 2, alla
presentazione della domanda ed all’invio della documentazione ivi indicata, il Presidente della
Giunta regionale diffida la stessa a provvedere entro congruo termine. Trascorso inutilmente il
quale, il Presidente della Giunta regionale dispone la cancellazione dall’albo regionale di cui
all’art. 3 della LR 7 maggio 1985, n. 58.
6. Il provvedimento di cui al comma 5 e’ comunicato all’organizzazione interessata che, se
intende essere iscritta al registro regionale, deve presentare domanda secondo quanto previsto
dall’art. 4.
Lo stesso provvedimento e’ comunicato al Comune in cui l’organizzazione di volontariato
ha sede ed e’ pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Il periodo di iscrizione all’albo di cui all’art. 3 della LR 7 maggio 1985 n. 58 si somma a tutti
gli effetti a quello di iscrizione all’albo regionale istituito ai sensi della presente legge.
8. Entro il termine di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina
della Consulta regionale di cui all’art. 7 della presente legge. Fino al suddetto termine resta in
carica la Consulta regionale istituita ai sensi dell’art. 5 della LR 7 maggio 1985 n. 58.
ARTICOLO 17
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri di spesa derivanti nel corso del 1993 dall’attuazione degli articoli 8 e 9 e
quantificati in L. 100.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del cap. 17020 del bilancio 1993 la
cui declaratoria e’ sostituita dalla seguente:
188
"Interventi e iniziative a sostegno associazioni volontariato
28)."
(art. 8 e 9 LR 26 aprile 1993, n.
2. Agli oneri di spesa per gli interventi di cui all’art. 7, sesto comma, quantificati per l’anno
1993 in L. 6.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del cap. 720 del bilancio 1993.
3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fara’ fronte con le relative leggi di bilancio.
ARTICOLO 18
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate la LR 7 maggio 1985, n. 58 "Norme relative ai rapporti con le associazioni di
volontariato con la Regione e con gli Enti Locali" e la LR 209 luglio 1992, n. 33 "Disciplina
transitoria per l’estensione degli effetti dell’iscrizione all’albo regionale del volontariato" di cui
all’art. 3 della LR 7 maggio 1985 n. 58 in applicazione dell’art. 6 della legge 11 agosto 1991 n.
266 "Legge quadro sul volontariato" .
E’ altresi’ abrogato il comma 4 dell’art. 1 della LR 9 aprile 1990 n. 36.
LEGGE REGIONALE 15 aprile 1996, n. 29
Modifiche alla LR 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle
organizzazioni di volontariato con la Regione gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione
del registro regionale delle organizzazioni del volontariato. 24.4.1996 Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana - n. 23
ARTICOLO 1
(Modificazioni all’art. 2 della LR 26 aprile 1993, n. 28)
1. I commi 2 e 3 dell’art. 2 della LR 28/93 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Costituiscono attivita’ di cui al comma 1, le prestazioni volte al raggiungimento delle finalita’
di interesse generale indicate dall’art. 1 e che si esplicano in azioni direttamente volte alla
prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettivita’
o per servizi di rilevante interesse sociale.
3. Le prestazioni di cui al comma 2 devono essere caratterizzate da una documentata
presenza dell’organizzazione sul territorio, rivolgersi alla generalita’ della popolazione e non
esclusivamente agli aderenti all’organizzazione medesima".
ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’art. 4 della LR 28/93)
1. L’art. 4 della LR 28/93 e’ sostituito dal seguente:
"Art. 4
(Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato)
189
1. E’ istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato in sezioni
provinciali. A tale registro sono iscritte tutte quelle organizzazioni che, in possesso dei requisiti
indicati dai precedenti articoli, al momento della presentazione della domanda siano costituite ed
operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale. Il termine di sei mesi non e’ richiesto per
l’iscrizione di organizzazioni aderenti ad associazioni o federazioni di cui al successivo comma 9.
2. La domanda di iscrizione e’ presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede
legale l’organizzazione, unitamente alla seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto ovvero dell’accordo degli aderenti dai quali
risulti, oltre ai requisiti di cui all’art. 3, la sede dell’organizzazione;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
c) relazione concerente l’attivita’ associativa svolta e quella in programma;
d) bilancio consuntivo fferente l’esercizio finanziario precedente ed approvato dall’assemblea,
con indicati contributi, beni e lasciti, nonche’ lo stato patrimoniale;
e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale concernente la determinante prevalenza
del numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti
convenzionati.
3. Il Presidente della Provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati
i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta il decreto per l’iscrizione dell’organizzazione
nella sezione provinciale del registro regionale, indicando le attivita’ per le quali l’iscrizione
stessa e’ disposta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il
Presidente della Provincia adotta il decreto motivato di diniego.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono comunicati all’organizzazione richiedente, al
Sindaco del Comune ove ha sede legale l’organizzazione e al Presidente della Giunta regionale,
entro trenta giorni dalla data della loro adozione. Il provvedimento
di iscrizione, con
l’indicazione delle attivita’ per cui essa e’ disposta, e’ pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale
della Regione.
5. La Provincia richiede pareri e dati conoscitivi utili agli effetti dell’istruttoria. A tal fine, il
parere del Comune in cui ha sede l’organizzazione richiedente, e’ obbligatorio."
6. I termini di cui al comma 3 sono sospesi nel caso in cui per l’espletamento dell’istruttoria
sia necessaria l’acquisizione di ulteriori documenti o l’integrazione di quelli acquisiti. Detti
termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti
richiesti.
7. Possono essere iscritte in sezioni separate del registro regionale anche le organizzazioni di
volontariato di cui all’art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266. E’ fatta salva la normativa di
settore che disciplina l’attivita’ di tali organizzazioni.
8. Sono altresi’ iscritte, in apposita sezione del registro regionale, le associazioni o federazioni
rappresentative delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro stesso ed operanti in almeno
due Comuni della Regione.
190
9. Le associazioni o federazioni regionali o nazionali - aventi sede legale in Toscana -che
rappresentano organizzazioni che esercitano attivita’ in almeno sei Province, esprimono
rappresentanti nella Consulta di cui all’art. 7.
10. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione nel registro e’ ammesso ricorso agli
organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
11. Annualmente, entro il trenta novembre, e’ pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione,
a cura degli uffici regionali competenti, il registro regionale delle organizzazioni di
volontariato iscritte alla data del trenta settembre."
ARTICOLO 3
(Sostituzione dell’art. 6 della LR 28/93)
1. L’art. 6 della LR 28/93 e’ sostituito dal seguente:
"Art. 6
(Consulte comunali e provinciali delle organizzazioni di volontariato)
1. Le Consulte istituite presso i Comuni e le Province ai
disciplinate da appositi regolamenti.
sensi dei rispettivi statuti, sono
2. L’erogazione di contributi pubblici e la possibilita’ di convenzionamento con enti ed
istituzioni pubbliche, nell’ambito del volontariato, e’ riservata alle sole organizzazioni di
volontariato che siano iscritte nel registro regionale."
ARTICOLO 4
(Sostituzione dell’art. 7 della LR 28/93)
1. L’art. 7 della LR 28/93 e’ sostituito dal seguente:
"Art. 7
(Consulta regionale)
1. E’ istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato.
2. Il Consiglio e la Giunta regionale chiedono alla Consulta delle organizzazioni di volontariato
il parere sulle proposte di legge e sui programmi concernenti i settori in cui operano
le organizzazioni stesse, da esprimersi non oltre venti giorni dalla richiesta. La Consulta puo’
avanzare proposte al Consiglio e alla Giunta regionale al fine dell’adozione di tali
provvedimenti.
3. Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere alla Consulta, ai fini dell’espressione del
parere di cui al comma 2, di sentire gli organismi di partecipazione e di coordinamento delle
organizzazioni di volontariato previsti dagli statuti comunali e provinciali.
4. La Consulta delle organizzazioni di volontariato e’ cosi’ composta:
191
a) due membri, uno effettivo ed uno supplente, designati da ciascuna delle associazioni o
federazioni rappresentative iscritte nella sezione del registro regionale di cui all’art. 4, comma
8;
b) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dalle consulte provinciali
del
volontariato e scelti tra rappresentanti di organizzazioni non aderenti ad associazioni o
federazioni regionali di cui all’art. 4, comma 8, purche’ iscritte al registro regionale, con le
modalita’ stabilite nei rispettivi regolamenti.
5. I membri supplenti partecipano alle riunioni della Consulta senza diritto di voto; in caso di
assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti.
6. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e
restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.
7. La Consulta elegge nel proprio seno, a maggioranza degli aventi diritto al voto, il
Presidente che ne convoca e presiede le sedute.
8. Il Presidente e’ coadiuvato da tre membri, nominati dalla Consulta con voto limitato a due,
con i quali forma l’Ufficio di presidenza. L’Ufficio di presidenza predispone l’ordine del giorno
delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione. In caso di votazioni all’interno di
tale ufficio, a parita’ di voti, prevale il voto del Presidente.
9. La Consulta si riunisce quando e’ attivata ai sensi del comma 2, ovvero almeno ogni tre mesi
in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, qualora ne facciano richiesta un terzo dei componenti
o l’Ufficio di presidenza, a decisione unanime.
10. Ai componenti della Consulta e’ corrisposto il rimborso spese in conformita’ di quanto
disposto dall’art. 5 della LR 4 agosto 1986, n. 37, e successive modificazioni, in quanto
applicabile.
11. I compiti di segreteria della Consulta ed il raccordo con il centro direzionale e gli uffici del
Consiglio regionale sono assicurati dalla competente articolazione organizzativa regionale.
12. La Consulta adotta, con il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto stesso, un
regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
13. La Giunta regionale individua locali idonei per lo svolgimento delle attivita’ della
consulta."
ARTICOLO 5
(Sostituzione dell’art. 8 della LR 28/93)
L’art. 8 della LR 28/93 e’ sostituito dal seguente:
"Art. 8
(Qualificazione ed aggiornamento dei volontari)
1. La preparazione e l’aggiornamento dei quadri e degli operatori delle organizzazioni di
volontariato iscritte al registro regionale e’ attuata nell’ambito del piano regionale per la
192
formazione professionale di cui all’art. 14 della LR 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in
materia di formazione professionale", sentite le proposte relative ai programmi formulati dalle
Consulte provinciali del volontariato.
2. Per specifiche attivita’ formative attinenti agli aderenti alle organizzazioni di volontariato
iscritte si fa riferimento alle leggi regionali o statali che disciplinano i settori dell’assistenza
sociale e sanitaria, del patrimonio storico,artistico e culturale, della protezione ambientale, della
protezione civile, del tempo libero, secondo le modalita’ in esse contenute ove siano presenti
piani di formazione e aggiornamento per volontari di organizzazioni iscritte al registro.
3. Le convenzioni di cui all’art. 10, fra enti pubblici e associazioni di volontariato iscritte al
registro possono prevedere il rimborso all’organizzazione di una quota riservata alla
formazione e all’aggiornamento dei volontari da contabilizzare separatamente e da utilizzare
periodicamente per tale fine."
ARTICOLO 6
(Modificazioni all’art. 9 della LR 28/93)
1. Il comma 1 dell’art. 9 (Studi, ricerche e sperimentazione sull’attivita’ di volontariato) e’
sostituito dal seguente:
"1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo, la Giunta
regionale patrocina, promuove, esplica direttamente e partecipa ad iniziative di studio, ricerca,
informazione e sperimentazione sul volontariato. Allo scopo, entro il 28 febbraio di ogni anno,
il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma di utilizzo delle somme
disponibili per l’anno in corso individuando le priorita’, le modalita’ di finanziamento e di
rendicontazione."
ARTICOLO 7
(Modificazioni all’art. 10 della LR 28/93)
1. Il comma 1 dell’art. 10 della LR 28/93 e’ sostituito dal seguente:
"1. Al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, la
Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono convenzionarsi
con le
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’art. 4. L’attivita’ convenzionata
deve consistere in prestazioni anche integrative di quelle erogate dai servizi pubblici, fatti salvi
gli accordi regionali e le convenzioni- tipo di cui al comma 4."
2. Dopo il comma 2 dell’art. 10 della LR 28/93 e’ inserito il seguente comma 2 bis:
"2 bis. Gli oneri delle convenzioni devono essere rendicontati all’ente erogatore con cadenza
periodica e/o finale".
ARTICOLO 8
(Sostituzione dell’art. 14 della LR 28/93)
1. L’art. 14 della LR 28/93 e’ sostituito dal seguente:
193
"Art. 14
(Revisione periodica del registro regionale)
1. Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali e’ stata disposta
l’iscrizione al registro regionale, in previsione della revisione del registro stesso, le organizzazioni
di volontariato inviano, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Provincia in cui hanno sede legale:
a) dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che gli accordi istitutivi, l’atto
costitutivo e lo statuto, nonche’ i dati di cui all’art. 4, comma 2, lett. b) ed e) sono restati
immutati o si attestano le modificazioni intervenute;
b) relazione sulla attivita’ svolta nel precedente anno solare;
c) copia del bilancio consultivo afferente l’esercizio precedente, con indicati contributi,
beni e lasciti, nonche’ lo stato patrimoniale, approvato dall’assemblea.
2. La Provincia e’ tenuta a svolgere verifiche sul permanere della corrispondenza delle attivita’
di volontariato ai requisiti di cui all’art. 2.
3. Il Presidente della Provincia, effettuate le verifiche di cui ai commi 1 e 2, trasmette al
Presidente della Giunta regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, l’elenco delle
organizzazioni di volontariato la cui verifica abbia avuto esito positivo, per la successiva
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
4. E’ fatta salva la facolta’ della Giunta regionale di provvedere direttamente alla verifica
della permanenza dei requisiti delle organizzazioni di volontariato di cui e’ stata disposta
l’iscrizione, anche in via sostitutiva, in caso di mancato rispetto degli adempimenti."
ARTICOLO 9
(Sostituzione dell’art. 15 della LR 28/93)
1. L’art. 15 della LR 28/93 e’ sostituito dal seguente:
"Art. 15
(Cancellazione dal registro regionale)
1. Il Presidente della Provincia, qualora abbia accertato, dalle verifiche effettuate, che
un’organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale non e’ piu’ in possesso di uno o
piu’ requisiti previsti dalla presente legge o che, nonostante diffida, non ha adempiuto all’obbligo di
cui all’art. 14, comma 1, dispone la cancellazione della stessa dal registro, con decreto
motivato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e’ comunicato all’organizzazione interessata, al
Comune in cui ha sede l’organizzazione di volontariato, nonche’ alla Giunta regionale
per la pubblicazione, per estratto, sul bollettino ufficiale della Regione.
3. La cancellazione di una organizzazione di volontariato dal registro regionale comporta per
Regione, enti locali ed altri enti pubblici l’obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali
in atto con l’organizzazione stessa.
194
4. Contro il provvedimento di cancellazione dal registro e’ ammesso ricorso agli organi
giurisdizionali, secondo quanto previsto dalle disposizioni statali vigenti."
ARTICOLO 10
(Modifica dell’art. 17 della LR 28/93)
1. Il capoverso del comma 1 dell’art. 17 "Norma finanziaria" della LR 28/93 e’ sostituito dal
seguente:
"Interventi e iniziative a
26/04/1993, n. 28)."
sostegno delle
organizzazioni di volontariato (art. 9 della LR
ARTICOLO 11
(Nuove norme transitorie per le domande di iscrizione pendenti e per la revisione periodica del
registro)
1. Le domande di iscrizione al registro di cui all’art. 4, presentate alla data di entrata in vigore
della presente legge e la cui istruttoria non sia stata definita, sono trasmesse alla Provincia ove
ha sede legale l’organizzazione richiedente, unitamente ai fascicoli afferenti le organizzazioni
iscritte, entro trenta giorni dalla data suddetta. La Provincia provvede alla conclusione
dell’istruttoria ed all’emanazione dei relativi provvedimenti nel rispetto del termine di novanta
giorni dall’acquisizione da parte dell’amministrazione provinciale delle domande.
2. Per l’anno 1996, le procedure di revisione periodica del registro previste dall’art. 14 della
LR 28/93, continuano ad essere esercitate dalla Giunta regionale. A tale scopo, le disposizioni
di cui agli artt. 14 e 15 della LR 28/93, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, conservano efficacia fino al 30 settembre 1996.
195
Appendice 4.E
LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 36
Promozione e sviluppo dell’associazionismo.
18.4.1990 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 25
ARTICOLO 1
(Finalità’)
1. La Regione riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione
e fattore di libertà’, di solidarietà’, di progresso civile ed economico.
2. Nell’ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza in particolare la funzione di
promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite
senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive,
ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico,
culturale, artistico.
3. La Regione favorisce inoltre il ruolo degli Enti locali nella diffusione e valorizzazione delle
realtà associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa, che concorrono alla vita
democratica.
4. Le associazioni che presentano i requisiti previsti dalla legge regionale 7 maggio 1985, n.
58 sono esclusi dalla disciplina della presente legge.
5. Le associazioni pro loco di cui alla legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9, art. 2, escluse
dalla disciplina della presente legge, sono disciplinate da apposita legge regionale.
ARTICOLO 2
(Albo delle associazioni)
1. E’ istituito presso ogni Amministrazione provinciale l’albo delle associazioni senza scopo di
lucro aventi le finalità’ di cui all’art. 1.
2. Possono richiedere l’iscrizione all’albo le associazioni che operano per una o più delle finalità
suddette da almeno un biennio e che hanno la loro sede legale nel territorio della Provincia.
Possono altresì richiedere l’iscrizione all’albo le associazioni a carattere nazionale o regionale
che svolgono, tramite una loro sezione, attivati’ nell’ambito della provincia.
3. Possono essere iscritte all’albo le associazioni che, per previsione statutaria, dispongono di
organi democrativamente eletti.
4. Le domande di iscrizione sono presentate alla Amministrazione provinciale dal
legale
rappresentante unitamente a copia dell’atto costitutivo e dello statuto, dell’elenco dei soggetti
che ricoprono le cariche sociali, all’indicazione della consistenza associativa, delle
eventuali adesioni ad altre organizzazioni e di quelle aderenti.
196
5. Alla documentazione concernente i dati e i requisiti richiesti è unita una relazione sulle attività’
svolte nell’ultimo biennio e la dichiarazione di eventuali contributi ricevuti da enti pubblici.
L’Amministrazione provinciale, accertati i requisiti, delibera l’iscrizione all’albo delle
associazioni, dandone comunicazione al Comune territorialmente competente.
6. Per gli adempimenti di cui alla presente legge le Amministrazioni provinciali si
avvalgono del personale regionale assegnato o trasferito con le procedure di cui alla LR 11
settembre 1989, n. 62.
7. E’ istituito inoltre un albo regionale delle associazioni a carattere regionale o nazionale con
rappresentanza nel territorio regionale, che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a
diecimila o una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in questo ultimo caso,
che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di aver svolto,
per lo stesso periodo, attività’ continuativa.
8. La domanda di iscrizione è presentata all’ Amministrazione regionale corredata dalla
documentazione prevista ai commi precedenti, Successivamente all’accertamento dei requisiti di
cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio decreto l’iscrizione
all’albo.
9. Ogni variazione dell’atto costitutivo
all’amministrazione competente.
e
dello
statuto
è comunicata entro tre mesi
10. La perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione comporta la cancellazione dall’albo.
11. Entro il 30 gennaio di ciascun anno ogni Provincia comunica alla Giunta regionale l’elenco
delle Associazioni iscritti all’albo.
12. La Giunta provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di tali elenchi nonché’
dell’elenco regionale di cui al settimo comma del presente articolo.
ARTICOLO 3
(Iniziativa degli enti locali)
1. In relazione alle finalità’ di cui all’art. 1, e con particolare riferimento alle materie
delegate, gli enti locali favoriscono le attività’ delle associazioni anche tramite:
- l’assistenza tecnica e progettuale;
- la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore
di determinate categorie di cittadini, mediante convenzioni
stabilite secondo le procedure di cui al successivo art. 4;
- il sostegno a progetti specifici di attività’, nell’ambito
delle rispettive disponibilità’ finanziarie;
- la messa a disposizione, di spazi, impianti o attrezzature
pubbliche per iniziative rivolte anche ai soli associati, con
criteri atti a garantirne la fruizione da parte di ogni
associazione interessata.
197
2. Restano ferme le disposizioni a favore dell’ associazionismo di cui all’art. 14 della legge
regionale del 30 giugno 1984, n. 41 cosi’ come specificato dalla deliberazione del Consiglio
regionale n. 225 del 9 giugno 1987, art. 4.
ARTICOLO 4
(Convenzioni)
1. Per il perseguimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad iniziative e sperimentazioni
volte ad integrare servizi e finalità’ socio - culturali nelle materie delegate, gli enti locali
stipulano apposite convenzioni con una o più’ associazioni iscritte agli albi regionali e provinciali.
2. Sono requisiti per la stipula di dette convenzioni:
a) la presentazione di un progetto all’ente locale da parte dell’associazione;
b) l’indicazione delle risorse e dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
c) la determinazione delle modalità’ per l’eventuale utilizzazione di strutture pubbliche;
d) la previsione di forme di verifica all’adempimento degli interventi e dei risultati finali;
e) la documentazione dell’attività’ svolta nell’ anno precedente;
f) l’indicazione di eventuali altri contributi pubblici richiesti per l’iniziativa.
ARTICOLO 5
(Progetti di rilievo regionale)
1. Le condizioni e i requisiti per l’ammissione ai finanziamenti regionali di specifici piani e
progetti di attività’ presentati da associazioni iscritte all’albo regionale, sono disciplinati dalle
leggi regionali di settore.
2. Per progetti di rilevante interesse regionale, la Regione promuove la realizzazione di
apposite convenzioni con organizzazioni associative, sentiti gli enti locali e con il loro eventuale
concorso. Tali convenzioni sono stipulate con l’osservanza delle condizioni previste al
precedente art. 4, comma 2.
ARTICOLO 6
(Consulta regionale dell’associazionismo)
1. La consulta regionale dell’associazionismo, può’ esprimere parere sulle proposte di legge,
programmi ed altri atti regionali che interessino i campi d’intervento delle associazioni. La
consulta può’ altresì’ avanzare proposte alla Giunta e al Consiglio regionale.
2. Qualora i pareri di cui al comma precedente siano richiesti dagli organi regionali, i pareri stessi
sono espressi entro venti giorni dalla richiesta.
3. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Essa è composta
di un membro per ciascuna delle associazioni iscritte all’albo regionale nonché’ di due membri
designati complessivamente dalle associazioni iscritte a ciascun albo provinciale non aderenti ad
associazioni regionali o nazionali.
4. La consulta regionale dell’associazionismo, con il voto della maggioranza dei componenti,
elegge nel proprio seno un presidente che ne convoca e presiede le sedute.
198
5. La consulta si riunisce almeno tre volte l’anno. Essa è convocata obbligatoriamente dal
Presidente quando almeno un quinto dei membri ne facciano unitamente richiesta,
specificando gli argomenti da trattare.
Essa, inoltre, si riunisce ogni qualvolta ne sia richiesto il parere ai sensi del precedente comma 2.
6. Il presidente è coadiuvato da quattro membri, nominati dalla consulta, con il voto limitato a due,
con i quali forma l’ufficio di presidenza. L’ufficio di presidenza predispone l’ordine del giorno
delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione.
7. Ai componenti la consulta, per spostarsi dal loro comune di residenza al luogo di riunisce
della consulta stessa e per partecipare al lavoro dei suoi organi, compete il trattamento di
missione previsto per il personale regionale di qualifica dirigenziale.
8. I compiti di segreteria sono svolti da personale designato dalla Giunta regionale.
9. I membri della consulta restano in carica tre anni.
10. La consulta ha accesso all’albo regionale nonché’ agli albi provinciali.
ARTICOLO 7
(Formazione e aggiornamento professionale)
1. La Regione e gli enti da essa delegati assumono tra gli obiettivi e gli interventi in materia di
formazione professionale progetti di formazione degli operatori da impiegare per le attività’
delle associazioni ai sensi dei precedenti articoli.
2. la realizzazione degli interventi programmati può’ essere affidata alle stesse associazioni o ad
enti di loro emanazione, alle condizioni previste dall’articolo 7 della LR 21-2-1985 n. 16 e
successive modificazioni.
ARTICOLO 8
(Diritto di informazione)
1. In attuazione di quanto stabilito nell’art. 72 dello Statuto, la Regione garantisce alle
associazioni iscritte agli albi, e a qualunque altra associazione che ne faccia richiesta,
l’informazione sull’attività’ regionale relativa ai settori nei quali opera l’associazionismo.
2. In accordo con la Consulta regionale sull’associazionismo e con gli Enti Locali, la Regione
promuove iniziative di studio e di ricerca sui temi della realtà’ associativa, favorendo la più’ larga
diffusione delle conoscenze e dei dati informativi.
ARTICOLO 9
(Oneri finanziari)
1. Agli oneri di spesa derivanti nel 1990 per il funzionamento della Consulta di cui all’art. 6, si
fa fronte con i fondi del capitolo 00720 del bilancio.
199
2. Agli oneri di spesa derivanti dagli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con i
finanziamenti gai’ previsti in bilancio nei capitoli relativi alle leggi regionali di settore.
3. Agli oneri per i successivi esercizi si provvederà’ con legge di bilancio utilizzando allo scopo le
disponibilità’ recate sui capitoli corrispondenti a quelli indicati nel 1o e 2o comma.
200
CAPITOLO 5
IL RAPPORTO DI LAVORO NELL’ENTE NON PROFIT
Gli enti non profit, analogamente agli enti non commerciali, possono, per conseguire i loro obiettivi,
stipulare contratti di collaborazione con terzi.
I due contratti di lavoro più comuni sono quelli di lavoro autonomo e di lavoro subordinato.
Un limite alla costituzione di questi rapporti è previsto dall’art. 3 della Legge 266/91 relativa alle
organizzazioni di volontariato: si prevede, infatti che queste “ possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro
regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o a specializzare l’attività da esse svolte.”
I QUESITI
RAPPORTI DI LAVORO NELL’ENTE NO-PROFIT
Quali forme di collaborazione lavorative sono possibili per le associazioni di volontariato?
E’ possibile la collaborazione occasionale? Il compenso con codice 1040, a quale forma di
rapporto lavorativo è collegato?
Le associazioni di volontariato sono assimilate a tutti gli altri datori di lavoro; pertanto è possibile
instaurare qualunque tipo di rapporto: lavoro dipendente, collaborazione occasionale,
collaborazione coordinata e continuativa, rapporto occasionale di lavoro autonomo, lavoro
temporaneo (Appendice 5.A).
Il codice 1040 viene utilizzato per il versamento da parte del sostituto di imposta, della ritenuta di
acconto effettuata su fatture inerenti un rapporto di collaborazione di tipo professionale, riferito,
pertanto, a professionisti iscritti nei rispettivi ordini professionali (commercialisti, avvocati,
ingegneri, ecc.); più in generale, possiamo dire che il codice 1040 si utilizza in riferimento a redditi
da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti o professioni.
Rapporto di lavoro negli enti non profit
Contratti di lavoro
subordinato
•
•
•
•
A tempo indeterminato
A tempo determinato
A Tempo parziale
Contratto di apprendistato
201
•
Contratti di lavoro
autonomo
•
•
•
A titolo gratuito
•
•
A titolo oneroso
•
•
Prestazioni rese da soggetti che svolgono abitualmente
attività professionale (avvocati, commercialisti, ecc.)
Prestazioni rese da soggetti che svolgono occasionalmente
attività autonoma
Collaborazioni coordinate e continuative
Quando riguarda obbligazioni assunte con l’atto di adesione o
associazione
Volontariato ex L. 266/1991
Soci volontari delle cooperative sociali
Conseguente a una attività derivante dal contratto di adesione
o di associazione
In relazione a un distinto contratto di lavoro sia autonomo sia
subordinato
RAPPORTO DI LAVORO NELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Le associazioni che non hanno dipendenti possono dare un gettone di presenza giornaliera a
chi svolge l’attività?
Possono considerare questa attività come lavoro occasionale?
Possono considerare la somma come rimborso spese?
Ai sensi del comma 4 art. 3 Legge 266/91, le organizzazioni di volontariato possono assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti
necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da
esse svolta.
Da ciò si desume che il ricorso a personale retribuito deve rappresentare l’eccezione, non la regola,
e deve essere attuato solo per acquisire determinate competenze che non sono presenti nel personale
volontario che deve rimanere, all’interno dell’organizzazione, determinante e prevalente.
Si ritiene pertanto che l’apporto di collaboratori retribuiti possa concretizzarsi non tanto nello
svolgimento del servizio, quanto piuttosto nel curare gli aspetti tecnici e organizzativi affinché il
servizio possa aver luogo.
La posizione retributiva dei collaboratori deve tenere conto dei vincoli sopra esposti, per non
incorrere nella perdita di qualifica di organizzazione di volontariato.
•
•
Si esclude la possibilità di corrispondere un gettone di presenza; tale forma di compenso –
peraltro esclusa per le cariche sociali delle organizzazioni di volontariato ( co. 3 art. 3 L. 266/91)
– è prevista in generale solo per gli amministratori, membri di commissione, sindaci, ecc.
L’attività svolta da collaboratori esterni, qualora non si tratti di volontari, può essere inquadrata
in tre tipologie:
prestazione occasionale
collaborazione coordinata e continuativa
202
•
•
•
•
•
lavoro dipendente
La prestazione occasionale è giuridicamente consentita se: il servizio svolto dagli educatori non
presenta alcun vincolo di subordinazione con l’associazione; il servizio ha i requisiti della
occasionalità e della durata nel tempo limitata.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è consentito a patto che vengano
rispettati i seguenti requisiti: redazione di un contratto in forma scritta che preveda la natura e la
durata dell’incarico, il corrispettivo predeterminato (che verrà corrisposto su base mensile,
bimestrale, ecc.); l’assenza di ogni vincolo di subordinazione e di un orario di lavoro da
rispettare; la mancanza di precise regole organizzative da seguire (formula 5.1).
Se si scegliesse la via della prestazione occasionale, l’unico adempimento obbligatorio è il
versamento della ritenuta d’acconto del 20%, che dovrà essere versata entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di pagamento. Entro febbraio l’associazione dovrà rilasciare una
certificazione per compensi erogati e delle ritenute effettuate. nel caso della prestazione
coordinata e continuativa, invece, è obbligatoria anche l’iscrizione nella gestione separata
dell’INPS e il relativo versamento del contributo del 12% (formula 5.2).
L’associazione (in quanto ente non commerciale ai fini fiscali) è soggetto passivo IRAP, anche
se si applicano particolari modalità di determinazione della base imponibile formata dai
compensi erogati ai collaboratori.
Per quanto riguarda la questione del rimborso spese, il co. 2 art. 2 della Legge 266/91 prevede
che al volontario possano essere rimborsate dall’associazione di appartenenza le spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse. Si deve trattare di spese documentate ed effettivamente sostenute e
devono rimanere entro i limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione.
Il lavoro volontario e gratuito
•
Il lavoro gratuito ai
sensi della Legge
266/1991
•
•
•
•
•
•
Deve essere reso tramite l’organizzazione di cui il volontario fa
parte
Deve essere prestato in modo personale
Deve essere gratuito, senza fini di lucro anche indiretti
Deve essere reso esclusivamente per fini di solidarietà
Non devono esserci mai rapporti di contenuto patrimoniale con
l’organizzazione
Le uniche erogazioni ammesse sono i rimborsi spesa
L’organizzazione deve assicurare i volontari contro i rischi
derivanti dallo svolgimento dell’attività
PRESTAZIONE OCCASIONALE DI LAVORO
Come si gestisce un rapporto di “prestazione o collaborazione occasionale” fra una
associazione ed un collaboratore esterno?
203
L’unico adempimento obbligatorio da parte dell’associazione, oltre all’erogazione del compenso al
collaboratore esterno, è il versamento di ritenuta a titolo di acconto del 20%. Affinché tale forma di
collaborazione risulti legittima, è necessario che l’opera svolta dal collaboratore presenti le seguenti
caratteristiche: assenza di ogni vincolo di subordinazione e di un orario di lavoro da rispettare (il
collaboratore dovrà naturalmente prestare la propria opera per un certo numero di giornate, senza
l’osservanza di un preciso orario di lavoro); mancanza di precise regole organizzative da seguire (al
collaboratore potranno naturalmente essere indicate norme generali di comportamento, ma spetterà
a lui organizzarsi l’attività in maniera autonoma); l’opera dovrà essere svolta dal collaboratore in
modo occasionale e con una durata nel tempo limitata (la durata di tre mesi non dovrà essere
necessariamente prestabilita) (formula 5.3). Se questa condizioni di svolgimento del servizio non
possono essere rispettate, è necessario optare per l’oneroso (a livello di adempimenti formali e di
costo) rapporto di lavoro dipendente part-time a tempo determinato.
Obblighi assicurativi dei lavoratori autonomi
•
Reddito percepito per effetto
dell’esercizio per professione •
abituale anche se non esclusiva
di attività di lavoro autonomo
Reddito percepito per effetto •
dell’esercizio di una attività
professionale
coordinata
e
continuativa
professionisti iscritti a Casse di Previdenza obbligatorie:
contributi secondo l’entità e le modalità stabilite dalla Fonte
Istitutiva, con o senza rivalsa nei confronti del cliente
Professionisti non iscritte a Casse di Previdenza obbligatorie:
contributo pari al 10% del compenso da versare alla gestione
separata INPS, a cura del professionista, con facoltà di rivalsa
nei confronti del cliente in misura pari al 4%
contributo pari la 10% del compenso, da versare alla gestione
separa INPS, a cura del cliente ripartito per 1/3 a carico del
lavoratore, e per 2/3 a carico del cliente
COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI UNA ASSOCIAZIONE
I membri del consiglio direttivo di una associazione possono ricevere un compenso per
l’attività svolta all’interno della associazione?
La questione di legittimità del compenso ai membri del Consiglio direttivo è dubbia solo se questi
membri risultino essere anche soci dell’Associazione, in quanto si può configurare una distribuzione
di utili vietata, in generale, per le organizzazioni senza scopo di lucro, dal nostro ordinamento
giuridico. Fermo restando che per le associazioni di volontariato tutte le cariche associative devono
essere necessariamente gratuite, per le associazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione
204
della legge 266/91, la possibilità di erogare un compenso ai membri del Consiglio direttivo è
implicitamente riconosciuta dalla nuova normativa fiscale delle ONLUS. Infatti dall’art. 10 co. 6 del
D.Lgs. 460/97 si desume che non si configura una fattispecie di distribuzione di utili, neppure
indiretta, se vengono corrisposti ai componenti degli organi amministrativi emolumenti individuali
annui non superiori al compenso massimo previsto dalla legge per il presidente del collegio
sindacale delle società per azioni.
Anche se la norma citata si trova all’interno di un provvedimento fiscale, non ci sembra di escludere
che abbia un importante riflesso civilistico e, quindi, tale da legittimare il compenso alle cariche
associative, almeno entro certi limiti quantitativi.
Se accettiamo questa nuova ( anche se non ancora consolidata) prospettiva, l’associazione si
configura come sostituto di imposta per il versamento di ritenute di acconto sui compensi erogati ai
membri del Consiglio direttivo che svolgano attività quali lavoratori autonomi per l’associazione.
COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI UNA O.V.
Il presidente di una associazione di volontariato, che oltre a ricoprire tale carica, svolge
all’interno dell’associazione un’opera continuata con mansioni impegnative, può, e se sì in
quale forma, ricevere un compenso? In caso di risposta negativa, esiste per tale figura
l’obbligo di iscriversi all’INPS e/o all’INAIL? Può il presidente di una associazione essere
anche dipendente della stessa? In caso che l’associazione di volontariato decida di assumere
un dipendente, qual è la tipologia di contratto collettivo nazionale applicabile o, in mancanza
di un contratto specifico, a quale settore lavorativo occorre fare riferimento?
In base al co. 2 art. 2, al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di
appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente
stabilite dalle organizzazioni stesse.
In base al co. 3 art. 2, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e di ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale l’organizzazione di cui fa
parte.
In base al co. 3 art.3, negli accordi degli aderenti nell’atto costitutivo e nello statuto.... devono
essere espressamente previsti.... la gratuità delle cariche associative.
Non risulta pertanto ammissibile alcuna forma di compenso erogata dall’associazione al presidente
in quanto massima carica associativa (assenza di pagamento di contributi all’INPS), l’eventuale
assicurazione dello stesso deve avere natura privatistica e non sarà quindi gestita dall’INAIL.
Non essendo ancora stato stipulato un contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle
organizzazioni di volontariato (e neppure per quelle no profit in generale) – ciò per la mancata
definizione di uno status giuslavoristico di lavoratore del terzo settore – alcune grandi
organizzazioni di rilievo nazionale hanno stipulato con le forze sindacali un proprio contratto,
largamente applicato nelle associazioni aderenti. Se non esiste questa possibilità, altre
organizzazioni si sono riferite a contratti di settori di attività similari (es: assistenti sociali, case di
riposo).
DONAZIONE DI SANGUE EFFETTUATA NEL PERIODO FERIALE
L’associazione chiede di conoscere se il giorno entro il quale viene eseguita la donazione di
sangue durante il periodo feriale debba essere intesa come giornata di lavoro così come
precisato dall’art. 13 L. 4/5/1990 n. 107, e quindi rimborsata al datore di lavoro dal Fondo
sanitario nazionale attraverso l’INPS e conseguentemente aggiunta al normale periodo di
ferie.
205
Come già segnalato nella redazione del quesito, la legge 107/90 sancisce il diritto per il lavoratore
alla giornata di riposo. L’art. 13 della stessa, infatti, sostituisce il primo articolo della L. 13/7/1967
n. 584, ribadendo: “ i donatori di sangue e di emo-componenti con rapporto di lavoro dipendente
hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione,
conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi
previdenziali sono accreditati ai sensi dell’art. 8 della L. 23/4/1981n. 155” .La richiamata legge
584/67 prosegue aggiungendo all’art.2 “ ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue
gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione di cui all’articolo precedente.
La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il
rimborso all’istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il lavoratore, anche in
deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni all'indennità economica di malattia per durata
ed ammontare". Non vi è pertanto dubbio rispetto al fatto che un lavoratore dipendente che si
assenta dal lavoro a causa della donazione ha diritto alla giornata di riposo che deve essergli
corrisposta per intero, sia per quel che riguarda la retribuzione salariale, sia per quella contributiva,
con facoltà per il datore di lavoro di richiedere il rimborso all’INPS. tuttavia il decreto ministeriale
8/4/1968, contenente le norme di attuazione della legge 584/67, così recita all’art. 3 “ la giornata di
riposo di cui all’art. 1 viene computata in ventiquattr’ore a partire dal momento in cui il lavoratore
si è assentato dal lavoro per l’operazione del prelievo del sangue”. tale precisazione lascia intendere
che la giornata di riposo post-donazione spetta al lavoratore nel momento in cui si assenta dal lavoro
e non nel caso in cui questi interrompa le proprie ferie per recarsi a donare il sangue. L’ipotesi
indicata nel quesito, che la giornata dedicata alla donazione durante un periodo di ferie, pur
regolarmente documentata, “debba essere intesa come giornata di lavoro così come previsto
dall’art.13, L. 4/5/1990, n. 107, quindi rimborsata al datore di lavoro dal Fondo sanitario nazionale
attraverso l’INPS e conseguentemente aggiunta al normale periodo di ferie”, risulta una forzatura
priva di fondamento. Infatti l’art.13 della legge 107/90 non dice affatto che la giornata della
donazione deve essere intesa come giornata di lavoro, bensì che essa è considerata come tale ai fini
retributivi e previdenziali, tanto è vero che per essa si parla di “ contribuzione figurativa”
206
207
Formula 5.1
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
In data odierna tra i sig.ri:
________________________________, quale Presidente e legale rappresentante dell’Associazione
______________________________________ con sede in ____________________________ C.F.
__________________________________
E
_______________________________,
nato
a
_______________________il
____________________________,
residente
in
__________________
C.F.
_____________________________________PREMESSO
che l’Associazione _______________________________ , quale associazione di volontariato
iscritta nel registro regionale ai sensi della Legge 266/91, ha stipulato con l’ASL n. ______ di
_____________________ una convenzione per l’assistenza domiciliare di malati oncologici, in
conformità alle proprie finalità istituzionali;
che per adempiere ai propri impegni intende avvalersi, oltre che di personale volontario, anche
di operatori professionali retribuiti;
che il sig. _________________ è iscritto all’albo degli infermieri professionali di
_____________________ al n. ____________________
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Il sig. _________________________ presterà la propria opera professionale a favore dei
soggetti sopra indicati per un complessivo di 24 ore settimanali per un compenso di Lit.
_________________ orarie, al lordo delle ritenute di legge, secondo turni ed orari da convenire
e concordare in base alle esigenze di assistenza e della citata convenzione.
2. Le prestazioni professionali, da svolgersi secondo deontologia professionale, saranno in sintesi
rappresentate da iniezioni i.m./s.c./i.d.; medicazioni di ferite, ecc; lavaggi cavita vesc. e int.;
cateterismo femminile; assistenza alimentazione artificiale; prelievi ematici e umorali; terapia
del dolore; igiene generale della persona e della cute; rilewvazione di parametri vitali;
enteroclismi; assistenza all’ossigenoterapia; assistenza interventi del medico; educazione dei
pazienti e dei familiari alla gestione della malattia;
3. La presente scrittura ha effetto dal _____________________ al __________________ e non è
tacitamente rinnovbile;
4. Il pagamento del compenso sarà effettuato mensilmente entro il giorno 5 del mese successivo a
quello di riferimento dietro presentazione di documentazione fiscalmente valida.
5. La sottoscritta __________________ dichiara di non essere soggetto passivo IVA ai sensi del
DPR 633/72 e di essere soggetta alla ritenuta previdenziale del 12% che sarà ripartita secondo
disposizione di legge.
6. Per le altre disposizioni si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di lavoro autonomo
Data __________
Firma Associazione
Firma collaboratore
208
Formula 5.2
RICEVUTA PER COMPENSO DA LAVORO AUTONOMO – COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
Il sottoscritto __________________________________, nato a ___________________________,
il ___________________________ domicilio fiscale in _______________________________,
dichiara di ricevere in data odierna dall’Associazione __________________________ con sede in
______________________________ C.F. ____________________________ compenso per la
collaborazione coordinata e continuativa consistente in ____________________, così
rappresentato:
Compenso lordo
Rit. Acc.to 20%
Quota rit. Prev. 12%
Netto ricevuto
_________________
________________
________________
____________________
La ritenuta fiscale e quella previdenziale andranno versate nei termini di Legge.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non essere soggetto passivo IVA ai sensi del
DPR 633/1972 e di essere soggetto alla ritenuta previdenziale del 12%
Data, ____________________
Firma
209
Formula 5.3
RICEVUTA PER COMPENSO DA LAVORO AUTONOMO – PRESTAZIONE OCCASIONALE
COLLABORAZIONE OCCASIONALE
Collaboratore
Ricevuta
N………..
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Del
Dom. in
N. codice fiscale
Spett.le
Descrizione della prestazione
Corrispettivo
£.
Totale lordo
Ritenuta d'acconto 20%
-
£.
£.
IMPORTO RICEVUTO
=
£.
ESCLUSA DA IVA AI SENSI DELL'ART.5 D.P.R. 633 del 26.10.1972 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI
Imposta di bollo
Per quietanza
Firma del collaboratore
210
211
212
Appendice 5.A
L. 24 giugno 1997, n. 196 (1).
Norme in materia di promozione dell'occupazione (1/circ).
1. Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
1. Il contratto di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro
temporaneo, di seguito denominata “impresa fornitrice”, iscritta all'albo previsto dall'articolo 2,
comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati “prestatori di lavoro temporaneo”, da
essa assunti con il contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la
prestazione lavorativa, di seguito denominata “impresa utilizzatrice”, per il soddisfacimento di
esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.
2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa
utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi
aziendali;
c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.
3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica,
e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via
sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della
sperimentazione.
4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi
nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi;
b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo
che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto;
d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce la fornitura;
e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (2), e
successive modificazioni ed integrazioni;
f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente
pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti
elementi:
a) il numero dei lavoratori richiesti;
b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;
c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore
del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali;
213
e) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti
retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna
mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;
f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri
retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro
temporaneo;
g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice,
dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento
dei cntributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di
rivalsa verso l'impresa fornitrice;
h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;
i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.
6. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice
di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui
all'articolo 3.
7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del
lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.
8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati
dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi
nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi.
2. Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in
apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro
sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma
2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due
anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i
trenta giorni successivi rilasciata l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla
verifica del corretto andamento dell'attività svolta (2/a).
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di
altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole:
“società di fornitura di lavoro temporaneo”; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta
attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una
sua dipendenza nel territorio dello Stato;
b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di
fornitura di manodopera nonché la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei
corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di
un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel
territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di
una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700
milioni;
214
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (3), per delitti contro il patrimonio, per delitti
contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di
previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (4), o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (4), o della legge
13 settembre 1982, n. 646 (4), e successive modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di
produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno
cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (5), e
che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle
giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti
dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di
lavoro temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla
società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la
sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (6).
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della
richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 (6/a).
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei
soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e
sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.
7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o
succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le
informazioni da questa richiesta.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (7), non si applicano all'impresa fornitrice con
riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti
lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette
disposizioni.
3. Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.
1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto con il quale l'impresa
fornitrice assume il lavoratore:
a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa
utilizzatrice;
b) a tempo indeterminato.
2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione
lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la
direzione ed il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il
lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione
lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.
215
3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e copia di esso è
rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio della attività presso l'impresa utilizzatrice. Il
contratto contiene i seguenti elementi:
a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione all'albo, nonché della cauzione ovvero
della fideiussione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);
c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;
d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento;
e) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;
f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante;
g) la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa
utilizzatrice;
h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.
4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del
lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale
di categoria.
Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il
caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.
5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la
salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di
lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in
conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (8), e
successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura può prevedere che tale obbligo sia
adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto di cui al
comma 3.
6. È nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facoltà del lavoratore di
accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo.
. Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo.
1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite
dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre
all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti
dell'impresa utilizzatrice.
2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno
diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. I contratti collettivi delle imprese
utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni
economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti
o collegati all'andamento economico dell'impresa.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo
indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile
in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore
stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo
e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in
caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale.
4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività prestata presso l'impresa
utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennità di
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disponibilità di cui al comma 3, è al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino
a concorrenza del predetto importo.
5. Prestazione di lavoro temporaneo e formazione professionale.
1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo
di cui alla presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato
alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite dalla commissione prevista dal comma 3, le
predette imprese sono tenute a versare un contributo pari al 5 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3.
2. I contratti di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo appositamente costituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinati al finanziamento, anche con il
concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei
lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. I criteri e le modalità di utilizzo delle
disponibilità del Fondo di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Hanno priorità nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche
congiuntamente dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e
costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito, nonché
dagli enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b), della legge 21
dicembre 1978, n. 845 (9).
3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una commissione nominata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, è composta da un esperto nella materia di formazione professionale,
con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, da tre membri in rappresentanza delle regioni, da tre membri in rappresentanza
delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da
tre membri delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese fornitrici.
4. Il contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici, qualora preveda un corrispondente
adeguamento in aumento del contributo previsto nel comma 1, può ampliare, a beneficio dei
prestatori di lavoro temporaneo, le finalità di cui al predetto comma 1, con particolare riferimento
all'esigenza di garantire ai lavoratori un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro.
All'adeguamento del contributo provvede, con decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base delle previsioni del contratto collettivo.
5. I prestatori di lavoro temporaneo accedono alla formazione professionale presso strutture
pubbliche o private, secondo modalità fissate dalla commissione di cui al comma 3. Tra i lavoratori
che chiedono di partecipare alle iniziative di cui al comma 2 la precedenza di ammissione è fissata,
a parità di requisiti professionali e fatta salva l'applicazione di criteri diversi fissati dalla
commissione di cui al comma 3, in ragione dell'anzianità di lavoro da essi maturata nell'ambito delle
imprese fornitrici. Il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
novembre 1996 (10), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, su proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce criteri e modalità di certificazione delle
competenze acquisite al termine del periodo formativo.
6. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto
a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione
amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni
amministrative sono versati al Fondo per la formazione di cui al comma 2 per le finalità ivi previste.
6. Obblighi dell'impresa utilizzatrice.
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1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una
sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il
lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (11),
e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del
medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è
responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti
collettivi.
2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro temporaneo a mansioni
superiori, deve darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia
al lvoratore medesimo.
3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite della garanzia previsto dall'articolo 2,
comma 2, lettera c), dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non
adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di
informazione previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti
al lavoratore occupato in mansioni superiori.
4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui
godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui
godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento
di una determinata anzianità di servizio.
5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini
dell'applicazione di normative di legge o di controllo collettivo, fatta eccezione per quelle relative
alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice
comunica alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (9).
7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di
lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.
7. Diritti sindacali.
1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge
20 maggio 1970, n. 300 (9), e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare
presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle
assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice, che operano presso diverse
imprese utilizzatrici, compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le
modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle
rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di
fornitura di cui all'articolo 1, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il
contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o
conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la
durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
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8. Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità.
1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 da parte di un'impresa fornitrice di
lavoratore titolare dell'indennità di mobilità, qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la
prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo
dell'indennità di mobilità, ovvero per i periodi in cui è corrisposta l'indennità di disponibilità di cui
all'articolo 4, comma 3, al medesimo lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto,
rispettivamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di indennità di disponibilità e l'indennità di
mobilità. Tale differenza è attribuibile fino alla cessazione del periodo di fruibilità dell'indennità di
mobilità. Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle liste di
mobilità.
2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari dell'indennità di mobilità con il contratto per
prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato, il contributo di cui all'articolo 8, comma 4,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (12), e successive modificazioni e integrazioni, è determinato
complessivamente con riferimento all'ammontare delle mensilità di indennità di mobilità non fruite
dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 ed è concesso allo scadere del periodo di fruibilità di
detta indennità da parte del lavoratore medesimo.
3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (13),
possono stipulare, con i soggetti di cui all'articolo 2, convenzioni che prevedano lo svolgimento da
parte di questi ultimi di attività mirate a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari
dell'indennità di mobilità mediante l'effettuazione di prestazioni di lavoro temporaneo nel rispetto
delle condizioni previste dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 223 del 1991
(12), e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione può prevedere lo svolgimento di
attività formative che possono essere finanziate a carico del Fondo di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutano l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice
convenzionata ai sensi del comma 3, la Direzione provinciale del lavoro, su segnalazione della
sezione circoscrizionale, dispone la sospensione dell'indennità di mobilità per un periodo pari a
quello del contratto offerto e comunque non inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento è
ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla Direzione regionale del lavoro che decide, con
provvedimento definitivo, entro venti giorni.
9. Norme previdenziali.
1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative,
sono a carico delle imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9
marzo 1989, n. 88 (14), sono inquadrate nel settore terziario. Sull'indennità di disponibilità di cui
all'articolo 4, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga
alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (15), e successive modificazioni, sono a
carico dell'impresa fornitrice. I premi ed i contributi sono determinati in relazione al tipo ed al
rischio delle lavorazioni svolte.
3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di
cui all'articolo 5, comma 2, nonché per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro
temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal
contributo di cui all'articolo 5, comma 1, la possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico
del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (16). Con
il medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale
219
i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i
periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero
abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza
della medesima misura.
10. Norme sanzionatorie.
1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 2, 3, 4 e 5, nonché nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente
senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge
23 ottobre 1960, n. 1369 (17).
2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da
quest'ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta
del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma 5. In
caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui
all'articolo 3, ovvero degli elementi di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera g), il contratto per
prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze
dell'impresa fornitrice.
3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato
o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della
retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno
successivo. La predetta maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del
lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il
lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del
termine stesso.
4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di
lavoro temporaneo è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e
dell'ammenda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la
cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1.
5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme richiamate nel presente
articolo è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso i
propri organi periferici.
11. Disposizioni varie.
1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo riguardi prestatori con
qualifica dirigenziale non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresa utilizzatrice sono applicabili
anche a soggetti non imprenditori. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano
comunque applicazione le previsioni relative alla trasformazione del rapporto a tempo
indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere rilasciate anche a società,
direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione
dell'occupazione.
4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia
intervenuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), la determinazione da parte dei contratti
collettivi nazionali dei casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le organizzazioni sindacali dei datori di
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lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di
mancata stipulazione dell'accordo entro trenta giorni successivi alla convocazione, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale individua in via sperimentale, con proprio decreto, i predetti casi.
5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto
un contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo,
stipulato dalle associazioni rappresentative delle predette imprese e dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
convoca le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.
6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede ad una
verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dai precedenti articoli in
materia di prestazioni di lavoro temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi.
12. Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato.
(omissis)
221
222
I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PROFILI FISCALI
Dott. Stefano Ragghianti dott. commercialista
Premessa
Questo breve lavoro ha lo scopo di sintetizzare, sotto il profilo soggettivo, le varie tipologie di enti
che non hanno scopo di lucro, al fine di ricordarne, almeno sotto l’aspetto fiscale, le caratteristiche
essenziali. Non si vuole quindi entrare nel merito della disciplina fiscale quanto aiutare ad
identificare i soggetti, primo passo necessario per poter applicare correttamente la relativa disciplina
GLI ENTI NON COMMERCIALI
Dal punto di vista fiscale gli enti che non hanno scopo di lucro sono genericamente definiti come
‘enti non commerciali’. La norma identificativa è rappresentata dall’art. 87 del DPR 917/1986, che
in sostanza rimanda all’atto costitutivo e allo statuto la qualificazione dell’ente. Tali enti non
devono avere per oggetto principale l’esercizio di attività commerciali, ma finalità scopi ed attività
di qualsiasi genere (assistenziale, culturale, sportivo ecc.) purchè diverso da quello commerciale.
Dopo la riforma del 1997, l’attività principale è considerata quella essenziale per il raggiungimento
degli scopi e delle finalità. In sintesi possiamo affermare che l’ente non commerciale deve avere
finalità e svolgere attività oggettivamente non commerciali anche se collateralmente e in misura non
prevalente può svolgere anche attività commerciali.
GLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO
Una prima categoria particolare di enti non commerciali, è quella rappresentata dagli enti di tipo
associativo, cioè costituiti sotto forma di associazione. E’ del tutto evidente che questi enti
rappresentano la grande maggioranza degli enti non commerciali.
Il trattamento fiscale riservato a questi enti può essere sintetizzato in questo modo, anche se un po’
sommariamente: l’attività resa in conformità alle finalità istituzionali a favore dei propri associati e
partecipanti, non è considerata attività commerciale, salvo alcune eccezioni.
Ripetiamo che tale affermazione è approssimativa in quanto , in realtà, alcune attività sono presunte
dalla legge in maniera assoluta e sempre di natura commerciale anche se rese a favore dei propri
associati; tuttavia, salvo le eccezioni sopra ricordate , non vi è dubbio che tali enti, all’interno della
categoria degli enti non commerciali, godono di una disciplina particolare.
LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.
Tra gli enti di tipo associativo una ulteriore particolarità riguarda le associazioni di promozione
sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute con decreto del Ministero degli Interni. Infatti
queste associazioni godono di una ulteriore disciplina maggiormente agevolativa rispetto alle altre
associazione. Per questo tipo di associazioni infatti, alcune attività -che per gli altri enti sono
considerata attività sempre commerciali- possono essere considerate non commerciali, semprechè
ovviamente siano rese a propri associati. Ci riferiamo in particolare modo alla somministrazione di
alimenti e bevande e all’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, che se effettuate da enti non
commerciali diversi dalle associazioni di promozione sociale, sono considerate sempre e comunque
attività commerciali.
223
Non entriamo nel merito della disciplina di queste attività, ricordiamo solo che comunque essere
associazione di promozione sociale riconosciuta è condizione necessaria, ma non ancora sufficiente
per poter considerare queste attività come non commerciali.
LE ONLUS.
Con decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 2 gennaio
1998, parte prima, supplemento ordinario, sono state istituite, come noto anche le Organizzazioni
Non Lucrative di utilità sociale, in sigla Onlus.
In pratica si tratta di un gruppo particolare di enti non commerciali, che per caratteristiche
soggettive ed oggettive, sono ritenuti meritevoli di particolari e più forti agevolazioni fiscali.
Al tempo stesso, per detti soggetti sono previsti adempimenti ed oneri più complessi ed articolati ed
un sistema di controlli più profondo.
La disciplina relativa alle onlus è una disciplina che per il momento ha natura esclusivamente e
solamente di carattere tributario.
Si tratta quindi di una serie tipizzata di soggetti, ma solo dal punto di vista fiscale, poiché la
normativa generale civilistica è rimasta in tutto e per tutto inalterata.
Tale meccanismo, se da una parte ha probabilmente anticipato i tempi di una necessaria riforma
fiscale del settore non profit, dall’altra rende più complessa l’applicazione concreta della
normativa, in quanto una normativa comune di carattere fiscale si applica, o può applicarsi, a
soggetti civilisticamente anche molto diversi tra loro
Anche per questo motivo, a differenza di quanto avvenuto nella prima parte del decreto legislativo,
la tecnica normativa in materia di onlus è mista: in parte si è disposto una serie di articoli speciali
dedicati alle onlus, senza quindi modificare la normativa generale, in parte si è andati nelle singole
fonti normative , prevedendo specifiche modifiche riservate ai soli soggetti agevolati fiscalmente.
I possibili soggetti.
I soggetti che possono essere onlus, sono in linea generale un po’ tutti i soggetti classici del terzo
settore.
Resta ovviamente inteso che appartenere ad una delle fattispecie normative sotto indicate è
condizione necessaria, ma di per sé affatto sufficiente per potersi qualificare come onlus, essendo
necessarie oltre a ciò, anche altre condizioni essenziali in assenza delle quali il requisito
complessivo non è raggiunto.
Possono quindi in astratto qualificarsi come organizzazioni non lucrative:
Associazioni, con o senza personalità giuridica;
Fondazioni;
Comitati;
Società cooperative;
Enti privati, con o senza personalità giuridica;
Viceversa, alcuni altri soggetti, indipendentemente da ogni altra considerazione, non possono mai
essere qualificate onlus.
In questo caso evidentemente, la forma di questi soggetti è ritenuta dal legislatore incompatibile
strutturalmente e funzionalmente alla qualifica di organizzazione di solidarietà sociale.
Questi soggetti sono:
Tutte le società commerciali diverse dalla cooperative;
Gli enti pubblici;
Le fondazioni bancarie di cui alla legge 218/1990;
224
Partiti e movimenti politici;
Organizzazioni sindacali, di categoria e dei datori di lavoro;
Alcuni soggetti, invece , sono qualificati come organismi di solidarietà sociale dalla stessa legge e
sono quindi considerati automaticamente Onlus.
In questo caso il legislatore evidentemente, in rispetto anche della legge di delegazione ( L. 23
dicembre 1996 n. 662 comma 188) che conteneva esplicitamente tale previsione, ha effettuato una
ragionamento inverso: il possedere determinati comporta ‘di diritto’ la qualifica di onlus, ritenendo
evidentemente la disciplina onlus, assorbita da quella specifica dei settori.
Il comma 8 dell’art 10 del decreto in esame stabilisce infatti che sono ‘in ogni caso’ organizzazioni
non lucrative:
Gli enti di volontariato iscritti ai registri regionali in base alla legge quadro 266/91;
Ricordiamo che questi organismi sono generalmente associazioni non riconosciute, ma non
necessariamente solo associazioni; infatti, anche la legge quadro, come detto, non vincola
necessariamente l’ente di volontariato aduna forma particolare ;
Le organizzazioni non governative riconosciute tali, in base alla legge 49/87;
Le cooperative sociale di cui alla legge 381/91.
E’ bene sottolineare sin d’ora, che il ricordato comma 8 dell’articolo 10 testualmente afferma che
tale riconoscimento automatico ( per gli elencati soggetti) avviene “nel rispetto della loro struttura e
delle loro finalità “
Sotto il profilo semplicemente formale, altra questione è quella relativa alle Istituzioni Pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 6972/1890, che presentano una problematica
specifica: è noto infatti che alcune di loro sono iscritte ai registri regionali in base alla legge 266/91
quali enti riconosciuti di volontariato e quindi in quanto tali soggetti qualificati automaticamente
Onlus. Al tempo stesso, tuttavia, abbiamo, come detto, la norma che esclude gli enti pubblici dalla
possibilità di rivestire tale qualifica, per cui può nascere una apparente contraddizione della norma.
Si ritiene tuttavia, che il divieto per le Ipab debba considerarsi la norma prevalente, nel senso che in
questo caso la qualifica di ente di volontariato non è in grado di sanare la situazione. Il divieto
dovuto alla forma di ente pubblico si deve quindi ritenere ‘vincente’.
I SETTORI DI ATTIVITA
L’articolo 10 del decreto in esame elenca tassativamente i settori di attività tipici delle onlus. Essi
sono:
1.Assistenza sociale e sociosanitaria;
2.Assistenza sanitaria;
3.beneficenza;
4. Istruzione ;
5. Formazione;
6. Sport dilettantistico;
7. Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico di cui alla legge n.
1089/1939, comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR N. 1409/1963;
8. Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività abituale di
raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani , speciali e pericolosi di cui al decr. Legsl. 22/1997,
9. Promozione della cultura e dell’arte;
10. Tutela dei diritti;
11. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta da fondazioni o da esse affidate a
università , enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente , in ambiti e con
modalità da definire con appositi regolamento governativo .
225
Il settore di attività è quindi il primo requisito necessario , anche se non sufficiente, per poter godere
della qualifica in oggetto.
Occorre ovviamente una duplice condizione in proposito e cioè sia che il settore di attività risulti
chiaramente dal contenuto dello statuto e che poi ciò corrisponda alla attività effettivamente e
realmente svolta dall’ente.
E’ altresì possibile e probabile che alcuni soggetti operino contemporaneamente in più ambiti,
specialmente se contigui ed affini, come per esempio il settore sanitario, sociosanitario e di
beneficenza.
L’individuazione del settore di attività deve avvenire in base a parametri oggettivi. Per alcuni
settori, l’individuazione obiettiva è facilitata dalla legislazione inerente la materia stessa. A titolo di
esempio, la tutela dell’handicap effettuata da enti non profit è regolata dalla legge 104/92, per cui le
associazioni che operano in base a tale disposto possono agevolmente individuare il proprio settore.
E’ altresì vero che l’elenco degli undici settori di attività non è esaustivo di tutti i campi di
intervento del non profit, per esempio per il volontariato.
Sul punto tuttavia interviene con alcuni passi decisivi la stessa relazione Ministeriale al decreto. In
merito alla mancata previsione del settore della protezione civile , settore disciplinato dalla legge
996/70 e dal successivo DPR 66/81, la relazione testualmente afferma che “ si è ritenuto superfluo
annoverare espressamente fra le onlus le organizzazioni che praticano il volontariato di protezione
civile , come invece proposto dalla commissione parlamentare , trattandosi di soggetti normalmente
iscritti ai registri del volontariato istituiti dalle regioni ai sensi della legge 266 del 1991 e , come
tali considerati in ogni caso onlus in virtù del disposto del comma 8 dell’articolo 10 in esame”. In
altri termini, una associazione di volontariato iscritta ai registri, ancorché svolgente una attività
non rientrante nell’elenco delle attività tipiche, è comunque e sempre Organizzazione di utilità
sociale.
L’affermazione è rilevante non solo perché risolve in modo esaustivo la questione specifica, ma
anche e soprattutto perché sottintende una interpretazione chiara e poco equivocabile della clausola
di automaticità prevista per il volontariato iscritto in base alla legge 266, cosi come per glia ltri
soggetti di diritto.
Il comma 2 del commentato articolo 10 contiene tuttavia una rilevante distinzione tra gli elencati
settori di attività: alcuni sono infatti considerati sempre di solidarietà sociale, mentre altri sono tali
solo se rivolte a beneficio di determinati soggetti che si trovino in condizione di particolare
svantaggio.
In altri termini il legislatore ha considerato che per alcune attività la qualificazione solidaristica è
insita ed oggettivamente contenuta nell'attività stessa ( si pensi alla beneficenza), per altre tale
scopo è perseguito indirettamente a causa della indivisibilità del risultato che finisce per andare
necessariamente a beneficio di una collettività e non di singoli ( si pensi alla tutela del patrimonio
storico o ambientale) , mentre per altre ancora il fine solidaristico esiste solo a condizione che siano
rivolte a soggetti in situazione di svantaggio ( è il caso dell’assistenza sanitaria, che se rivolta a
soggetti non svantaggiati non ha evidentemente finalità solidaristiche).
Naturalmente niente toglie che tra i soggetti svantaggiati vi siano anche gli stessi associati o soci
dell’ente Onlus,(comma 3 dell’articolo 10 ) giacchè se la condizione di associato non deve portare
ingiustificati vantaggi, nemmeno deve essere privativa di servizi.
I settori riconosciuti sempre di utilità sociale sono in sostanza:
a) Assistenza sociale e socio sanitaria;
b) La beneficenza;
c) La tutela del patrimonio artistico;
d) La tutela della natura.
I settori di attività considerati di solidarietà sociale solo se rivolti a determinati soggetti sono invece:
a) L’assistenza sanitaria;
226
b) L’istruzione;
c) La formazione;
d) Lo sport;
e) La cultura;
f) La tutela dei diritti.
Per effetto del disposto del secondo comma dell’articolo 10, per potersi qualificare come attività di
solidarietà è necessario che le prestazioni relative a questo secondo gruppo di attività,siano rese a
favore di:
a) Persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) Componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
La norma è di particolare importanza in quanto la situazione di svantaggio del destinatario della
prestazione è condizione essenziale e determinante affinché l’ente possa qualificarsi come Onlus e
l’attività goda dei relativi benefici fiscali.
La disposizione di legge introduce un parametro, quello di svantaggio, tutt’altro che oggettivo e
pacifico, ben potendosi argomentare in modo articolato su tutte le questioni poste.
Allo stato attuale, si ritiene che l’ente debba ancorare tale parametro a condizioni il più possibile
oggettive e indiscutibili, magari predeterminando i parametri di identificazione, se possibile
addirittura nel proprio statuto o almeno in regolamento interno richiamato dallo statuto stesso. Così
per esempio , le situazioni di svantaggio economico possono essere individuate con parametri
patrimoniali e reddituali al di sotto dei quali le prestazioni sono effettuate a condizioni di particolare
favore; ancora, le condizioni di svantaggio fisico possono essere individuate attraverso un elenco
esemplificativo di patologie note alla scienza medica, tali da rendere i soggetti del tutto o in parte
inabili al lavoro; cosa simile deve dirsi per gli altri ambiti di svantaggio, quello psichico, sociale o
familiare.
E’ inoltre necessario che la Onlus sia sempre in grado di fornire la prova di dette prestazione e
quindi dei destinatari di esse. Ciò ovviamente sia ai fini della individuazione delle attività
istituzionali, sia ai fini del possesso di uno dei requisiti fondamentali per la qualificazione di Onlus
stessa.
La distinzione che l’articolo 10 contiene tra i vari settori è di evidente e chiara rilevanza, con
conseguenze pratiche piuttosto gravi: mentre alcuni settori di attività rientreranno sempre nel regime
agevolato, altri vi rientrano solo alla rigida condizione già detta.
Sul punto era intervenuta con precisione anche la Commissione parlamentare, la quale in sede di
parere favorevole aveva suggerito di formalizzare in modo più chiaro la differenza, distinguendo
anche formalmente tra settori di ‘solidarietà sociale’ (quelli agevolati indipendentemente
dall’indagine sulle caratteristiche soggettive del beneficiario) e settori di ‘utilità sociale’ ( i restanti).
Questa distinzione anche formale, che di fatto esiste nella portata concreta della norma, non è
recepita dal tenore letterale dell’articolo 10 , che usa un meccanismo in parte diverso per
concretizzare la differenza.
Anziché formalizzare la distinzione si è preferito inserire il comma 4 che introduce una presunzione
assoluta di solidarietà per alcuni settori, indipendentemente da ulteriori indagini di merito.
I SOGGETTI SVANTAGGIATI
Sul fondamentale concetto di soggetto svantaggiato è intervenuta la prima circolare esplicativa del
Ministero delle Finanze, la n. 168/E del 26.06.1998.
Con tale documento si è cercato di definire in maniera più precisa i requisiti di svantaggio. In primo
luogo si tenta di dare una definizione generale parlando di ‘condizioni di obiettivo disagio, connesso
a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti , a situazioni di devianza , di degrado o grave
disagio economico-familiare o di emarginazione sociale’ (paragrafo 1.4. circolare ministeriale).
227
E’ quindi evidente che la situazione di svantaggio deve avere la caratteristica della ‘gravità’, nel
senso della sua obiettiva capacità di ridurre sensibilmente le opportunità sociali del soggetto. La
citata circolare contiene poi anche un elenco, non tassativo ma semplicemente esemplificativo di
condizioni soggettive presunte tali; così possono per esempio ritenersi soggetti svantaggiati:
- disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
- tossicodipendenti;
- alcolisti;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
- profughi;
- immigrati non abbienti.
E’ chiaro tuttavia come anche in questo modo l’individuazione non sia del tutto pacifica , poiché
anche queste definizioni possono avere margini di discrezionalità e opinabilità: aiuteranno nel caso,
dove presenti, le singole normative: per esempio dichiarazioni di indigenza delle autorità
competenti, trattamenti alternativi previsti dalla legislazione in materia di tossico dipendenze,
certificazioni mediche e così via.
A titolo di esempio, per la individuazione dello stato di tossicodipendenza si potrà fare riferimento a
criteri, tipologie di sostanze usate e quantità stabilite dai decreti del Ministero della Sanità, oppure
riferirsi a soggetti membri di strutture autorizzate alla riabilitazione ed al reinserimento di tali
soggetti, quali per esempio gli ‘enti ausiliari’ di cui all’art. 92 della Legge 26 giugno 1990 n.162.
Resta solo da sottolineare la importanza determinante di una corretta qualificazione di questi
soggetti: essa infatti è condizione necessaria per distinguere in primo luogo tra attività istituzionali e
attività connesse,( almeno in alcuni settori), ma anche e soprattutto, per poter addirittura qualificare
l’ente come onlus oppure no.
Bisogna ancora sottolineare quindi che per i settori ritenuti di utilità sociale solo a condizione che le
prestazioni siano rese a tali soggetti, l’applicazione della disciplina onlus resta assai problematica,
da valutare con grande attenzione e in qualche caso di obiettivamente difficile applicazione.
Alcuni settori ‘speciali’
Bisogna poi richiamare l’attenzione sul fatto che alcuni settori sopra indicati sono disciplinati in
maniera parzialmente autonoma, ancorando il beneficio anche ad altre condizioni oltre a quelle
sopra descritte.
Tali ulteriori parametri sono indicati dal comma 4 dell’articolo in commento.
Cosi per esempio la tutela e promozione delle cose di interesse artistico è ancorata ai beni di cui
alla legge 1089 del 1 giugno 89 e a quelli elencati nel DPR 30 settembre 1963 n. 1409.
Per l’attività di tutela ambientale invece bisogna escludere l’attività abituale di raccolta e
riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi indicati dal Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio
1997.
Anche l’attività di ricerca scientifica deve essere svolto da fondazioni e deve rivestire il carattere di
‘particolare interesse’ in ambiti e secondo modalità che saranno definiti con successivo decreto
ministeriale.
Da ultimo poi le attività di promozione della cultura e dell’arte, affinché possano essere qualificate
di solidarietà devono godere di “apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello
stato”. Sul punto si deve sottolineare che, se da una parte l’espressione ‘apporti economici’ è assai
ampia e comprensiva di qualsiasi provento economico ( contributo, convenzione ecc.), la seconda
espressione esclude che contributi da parte di amministrazioni diverse da quella centrale ( esempio
comuni, provincie) possano qualificare l’attività come attività solidaristica.
228
La circolare Mistero delle finanze nr. 168/E del 26.06.98, ha poi precisato su indicazione del
Ministero dei beni Culturali, che i soggetti che possono avvalersi del regime onlus dovrebbero
essere quelli che godono di apporti economici in base ad alcune disposizioni specifiche:
1. legge 17.10.1996 n. 534, Norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali;
2. legge 15.10.1990 n. 418 festival dei due Mondi;
3. legge 1.12.1997 n. 420 Fond. Rossini festival- Fond. Ravenna Manifestazioni;
4. legge 26.07.1984 n. 414 società di cultura la Biennale di Venezia .
Il provvedimento citato al n. 1 appare assai ampio, anche se la lettera della norma parlava
genericamente di apporti economici.
L’elenco deve intendersi provvisorio, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte di altre
amministrazioni diverse dal Ministero dei beni Culturali, preposte alla erogazione di fondi e
contributi al settore artistico e culturale, in quanto la lettera della legge parla genericamente di
amministrazione diretta centrale dello stato.
Anche questa normativa, apparentemente assai semplice può tuttavia creare qualche problema: è
noto infatti che in molti casi i contributi dell’amministrazione diretta centrale dello stato vengono
erogati in periodi talvolta anche molto distanti dal momento in cui è stata effettuata la domanda e
che la certezza del contributo la si può avere solo al momento della effettiva erogazione. Si
presentano quindi gravi problemi per taluni organismi culturali che avendo presentato domanda di
contributo in un esercizio, si trovassero per qualsivoglia motivo a non percepire effettivamente tale
contributo, magari avendo la certezza del diniego solo a distanza di tempo.
Resta poi inteso , come del resto precisato dalla stessa circolare che qualora l’attività culturale fosse
rivolta prevalentemente a soggetti in condizioni di svantaggio, tale attività sarebbe perfettamente
compatibile con il regime onlus.
L’intento del legislatore appare piuttosto evidente. Vista la difficoltà di valutazione della valenza
solidaristica di tali attività, nonché la obiettiva contiguità con attività commerciali pure, la natura
solidaristica è individuata non già attraverso i destinatari delle prestazioni, ma attraverso la
sussistenza di altre condizioni, sopra richiamate.
I REQUISITI FORMALI DEGLI STATUTI.
Oltre alla tassativa indicazione del settore di attività, in qualche caso ancorato a parametri di
individuazione dei soggetti beneficiari, è altresì condizione essenziale che gli statuti delle Onlus
contengano alcune altre clausole essenziali ai fini della loro qualificazione, sempre elencati dal
medesimo articolo 10.
L’insieme di queste clausole, in generale non particolarmente innovative rispetto alla generalità del
cosiddetto terzo settore , tendono nel loro complesso a due obiettivi sostanziali: il primo tende a
salvaguardare almeno entro certi limiti la ‘purezza’ della Organizzazione Non Lucrativa come ente
non commerciale ed alla effettività del rapporto associativo ove esistente; il secondo è un obiettivo
di trasparenza e di tutela dei terzi in senso generale.
Vediamo le singole clausole indicate e richieste:
b) esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche:
E’ quindi opportuno che tale intento sia esplicitamente menzionato e che non sia solo ricavabile
dalle finalità generali dell’associazione
Ovviamente tale asserzione non può essere in contrasto né con la situazione effettivamente e di fatto
svolta , né con altre finalità o attività dichiarate in atto, che devono avere tutte obiettiva natura
solidaristica. In altri termini, come meglio diremo poi, non è possibile prevedere attività che non
abbiano oggettivamente tale natura, almeno nel senso inteso dalla legge.
229
c) divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse:
Si tratta appunto della esplicita previsione di quanto sopra appena detto, nel senso che il
perseguimento ‘esclusivo’ di attività solidaristiche, implica necessariamente e conseguentemente il
divieto di svolgere attività diverse da quelle che hanno tale requisito.
Tale divieto deve però essere esplicitato nello statuto e tale esplicitazione rende evidentemente non
compatibili espressioni generali, talvolta presenti nei patti associativi, tese a considerare possibile
ogni attività che ‘anche indirettamente si possa ritenere utile o opportuna per l’ ente.’
Resta inteso ovviamente che la Onlus ben può operare in più di un settore, purchè tutti compresi
nell’elenco dell’articolo 10.
In sostanza, la onlus non può svolgere altra attività che non quella prevista dallo statuto e
contemporaneamente prevista dall’art. 10.
La clausola in commento tuttavia è interessante soprattutto perché, come ben si può leggere, tale
divieto di svolgere altre attività non è assoluto, ma ammette la importante eccezione delle attività
connesse, pur se entro determinati limiti e a precise condizioni.
La purezza non commerciale della Organizzazione Non Lucrativa, non è quindi assoluta e rigida,
ma ammette importante eccezione di carattere relativo. L’eccezione è di carattere relativo nel senso
che poiché i limiti quantitativi sono rappresentati dalla prevalenza o meno dell’attività istituzionale,
nonché da una percentuale tra attività connesse e spese complessive dell’ente , variano da ente a
ente in ragione della rispettiva attività svolta.
Il divieto assoluto e rigido di svolgere anche minimamente attività diverse è parso al legislatore, e
giustamente, eccessivamente oneroso e penalizzante per le Onlus, che non avrebbero avuto quindi
altra forma di finanziamento che non la propria attività istituzionale .
Tale impostazione, se da una parte avrebbe salvaguardato fino al limite massimo la purezza non
commerciale della organizzazione Non Lucrativa, dall’altro si sarebbe tradotto in un risvolto
penalizzante per le Onlus, in direzione opposta alla stessa legge di delegazione.
Sul punto si ritiene inoltre che mentre le attività istituzionali devono essere tassativamente e
dettagliatamente elencate, la individuazione delle attività connesse non sia necessaria , essendo
sufficiente la dizione richiamata dalla norma.
E’ invece chiaro che le attività connesse effettivamente svolte devono avere tale requisito, giacchè
se così non fosse ci troveremmo di fronte non solo ad una attività commerciale, ma anche al venire
meno di un presupposto essenziale per la qualificazione di onlus, con il venire meno di tutto il
regime speciale e non solo di un aspetto di esso.
d) divieto di distribuire , anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o
capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
La presente clausola statutaria non ha caratteristiche particolarmente nuove, essendo generalmente
prevista , in modo più o meno chiaro, in praticamente tutti gli statuti degli enti non commerciali.
La norma semmai regola in maniera più rigorosa e dettagliata tale divieto, estendendolo oltre che
agli utili e agli avanzi dei gestione anche a fondi, riserve e capitale dell’ente. Con tali espressioni,
che tendono in pratica ad abbracciare tutti gli aspetti della patrimonializzazione sia contabile sia
economica degli enti, si rende impossibile qualsiasi fuoriuscita economica da parte della Onlus
stessa.
230
L’impossibilità di distribuire in qualsiasi modo utili e patrimonio dell’ente è uno degli elementi,
anche se non il solo, di distinzione tra soggetti profit e non profit: il vincolo di destinazione è quindi
elemento essenziale per la qualificazione di ogni ente non commerciale.
Il successivo comma 6 del commentato articolo 10, contiene poi una serie di presunzioni assolute di
distribuzione indiretta di utili o avanzi. Vengono individuate infatti cinque comportamenti
patologici che , oltre ad altri non elencati, sono sempre considerati distribuzione di utili, senza
possibilità di prova contraria e a prescindere da ogni altro esame di merito.
Queste manifestazioni di distribuzione di utili sono rappresentate da:
1. cessione di beni e prestazioni di servizi rese a soci, associati o partecipanti, fondatori o
componenti degli organi dell’ ente a coloro che ne facciano comunque parte o che operino per
l’ente ai loro parenti entro il terzo grado agli affini entro il secondo, nonché alle società da questi
soggetti direttamente o anche indirettamente controllate effettuate a condizioni più favorevoli in
ragione della loro qualità.
Questa regola ammette tuttavia eccezioni:
per i settori della tutela delle cose artistiche e della tutela della natura e dell’ambiente è possibile
accordare benefici ai propri associati e partecipanti nonché ai soggetto che effettuano erogazioni
liberali, aventi significato onorifico e valore economico modico.
Il disposto tende evidentemente ad evitare che la distribuzione di utili avvenga facendo pagare
sottocosto beni e servizi resi ai soggetti sopra indicati in ragione della loro qualifica.
Ovviamente la norma non vieta in assoluto che l’ente ceda o presti eccezionalmente servizi sotto
costo; vieta solo che tale fatto avvenga a favore di determinati soggetti che non devono trarre
vantaggio dalla loro natura.
Può essere persino superfluo, ma occorre richiamare l’attenzione sulla disposizione in commento,
poiché è frequente che invece lo status di associato sia accompagnato da più o meno modesti
vantaggi, che tendono appunto a giustificare tale posizione.
2. L’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che senza valide ragioni economiche siano superiori
al loro valore normale:
Un altro modo esattamente uguale e contrario per distribuire utili, sarebbe quello di pagare a terzi
beni e servizi ad un prezzo più alto del loro valore intrinseco, facendo quindi uscire dall’ente
maggiori risorse economiche del necessario. Anche in questo caso la natura della norma è evidente,
anche se il concetto di valore normale può risultare tutt’altro che pacifico. Il valore normale è quello
mediamente praticato in condizioni di concorrenza, per cui eventuali sovraprezzi devono essere
giustificati da obiettive ragioni economiche quali per esempio possono essere quelle di dover
ricorrere ad una prestazione altamente specialistica e quindi in condizioni di non perfezione della
concorrenza.
Sul punto poi la relazione ministeriale a decreto ricorda che non è stata accolta la proposta della
Commissione Parlamentare tesa a prevedere il divieto di pagare compenso superiori al 20 % delle
tariffe professionali, poiché tale divieto è già compreso nella norma più astratta e generale qui
prevista.
3. Corresponsione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti
individuali annui superiori al compenso previsto dalle tariffe dei revisori contabili per il
presidente del collegio sindacale della società per azioni.
Come ben si può comprendere la norma non considera distribuzione indiretta di utili il pagamento ai
componenti degli organi di controllo ed amministrativi di compensi per le loro funzioni, ma pone
solo dei limiti in verità assai ampi.
231
E’ quindi consentito retribuire i componenti degli organi entro i limiti sopra indicati, in ragione
proprio della loro funzione.
Il legislatore in considerazione del fatto che la gestione delle Organizzazioni Non Lucrative
comporta senza dubbio dispendio di tempo, alta responsabilità nonché professionalità sempre
maggiore, ha ritenuto non ostativo con le finalità solidaristiche il fatto che i componenti degli organi
sociali percepiscano compensi per la loro attività. Tale divieto sarebbe infatti risultato penalizzante
per le onlus , per la tutela degli interessi dei loro appartenenti e quindi in ultima analisi anche per la
esternalità delle prestazioni.
Occorre semmai ricordare che tale divieto resta per le associazioni di volontariato iscritte ai registri
regionali in base alla legge 266/1991, secondo la quale le cariche sociali devono essere oltre che
democratiche, anche gratuite. Tale requisito è infatti uno dei più rilevanti che caratterizza il
volontariato rispetto al terzo settore.
4. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari autorizzati di interessi
passivi in dipendenza di prestiti di ogni specie superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
la Onlus può ovviamente investire in forme remunerative la propria liquidità, ma ciò deve avvenire
verso istituti bancari o comunque intermediari finanziari autorizzati. Se l’operazione avviene verso
terzi, la norma pone un ragionevole limite, nel senso che è considerata distribuzione indiretta di
utili remunerare i terzi finanziatori un tasso superiore di 4 punti percentuali rispetto al tasso ufficiale
di sconto. E’ quindi resa impossibile o comunque fortemente limitata una eventuale manovra tesa a
distribuire in questo modo risorse dell’ente.
5.La corresponsione a lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento gli importi
previsti dai contratti collettivi di lavoro.
Valgono in sostanza le considerazioni già svolte: la norma tende ad evitare entro certi limiti, che
attraverso il pagamento di compensi per lavoro dipendente superiori alle retribuzioni contrattuali, si
effettui una distribuzione indiretta.
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle direttamente connesse.
Si tratta in buona sostanza di una ripetizione e specificazione del divieto di distribuire utili. Le
risorse economiche derivanti dallo svolgimento dell’attività devono restare dentro l’ente e
impiegate per le finalità dello stesso.
Tali utili di gestione godono di agevolazioni fiscali rilevanti, ma tale vantaggio è riconosciuto in
considerazione del loro ulteriore impiego a finalità di utilità sociale.
E’ opportuna semmai la specificazione che tali avanzi possono indifferentemente essere impiegati
sia per le attività istituzionali che per quelle connesse; l’ente può quindi ben finanziari tali attività
con gli avanzi complessivi dell’ente.
E’ necessario tuttavia che ogni operazione sia collegata almeno indirettamente con le finalità
solidaristiche: la manutenzione di un immobile, l’ammodernamento di attrezzature, l’acquisto di
beni deve avere in ultima ipotesi questo oggettivo riscontro.
f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione , in caso di scioglimento per qualsiasi
causa , ad altre onlus o a fini di pubblica utilità,s entito l’organismo di controllo di cui all’art. 3
comma 190 legge 23 dicembre 96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Il divieto di distribuire avanzi, utili o comunque capitale dell’ente permane quindi anche in fase
finale della vita dell’ente stesso e cioè in fase di liquidazione. Anzi, una vera e propria fase di
liquidazione non sussiste nemmeno, in quanto il patrimonio deve restare tale. Semmai è possibile
232
che tale patrimonio venga tradotto in denaro, con congruo e corrispondente ammontare e tale denaro
sia devoluto nei modi stabiliti dalla legge
La norma non è nuova in assoluto ( si pensi alla legge sul volontariato), ma così formulata può
presentare controversi aspetti.
Il patrimonio dell’ente è stato accumulato anche grazie alle rilevanti agevolazioni fiscali previste
dalla legge, per cui la finalità solidaristica deve permanere anche in caso di estinzione dell’ente.
Ci si domanda in sostanza se per ‘scioglimento della onlus’ si deve anche intendere la semplice
perdita di uno dei requisiti legali per qualificarsi tali, con la conseguenza della decadenza dai
benefici fiscali, ma anche la sopravvivenza come ente non commerciale ordinario oppure se la
norma si riferisca a una vera e propria estinzione del soggetto giuridico nel suo insieme . E’ chiaro
che nella prima ipotesi la scelta di entrare nel regime deve essere valutata con ancora maggiore
attenzione di quanto non debba già avvenire.
g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
Anche questo obbligo non rappresenta una novità assoluta per la maggioranza degli statuti.
E’ utile che gli accordi statutari regolino almeno in parte tale obbligo nel senso di prevedere per
esempio modalità e termini di approvazione. La norma in esame deve quindi essere opportunamente
coordinata con l’articolo 25 del medesimo decreto, che. modificando l’art. 20 del DPR 600 del 29
settembre 1973, prevede che la onlus rediga entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il
bilancio o rendiconto consuntivo .
Il termine riveste anche importanza ai fini del termine della presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi, prevista entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio anche se si deve notare
che il termine sopra indicato è relativo alla redazione del rendiconto e non alla sua approvazione.
Tale espressione deriva probabilmente dal fatto che essendo la norma di carattere generale, si
rivolge anche a quelle Onlus che costituite in forme diverse dall’associazione ( per esempio la
fondazione9 potrebbero non avere una vera e propria procedura di approvazione del bilancio.
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il
diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Si deve intendere che la clausola in esame si applica esclusivamente a quelle Onlus costituite sotto
la forma giuridica della associazione e non in altre forme perfettamente compatibili con lo ‘status’
di onlus.
La norma tende a verificare l’effettività del rapporto associativo, salvaguardando la democraticità
della struttura e la sua effettività.
Anche questa disposizione si qualifica come onere, non come obbligo, nel senso che il carattere
democratico deve sussistere per poter godere dei benefici.
Dal tenore della legge si può desumere che rimane compatibile la qualifica di Onlus con la
previsione statutaria, spesso presente in molti accordi, di diverse categorie di soci. Tuttavia, per tutte
le categorie di soci (fondatori, sostenitori ecc.) deve essere almeno previsto il diritto di voto in due
momenti fondamentali della vita associativa: la costituzione e la modifica dei patti associativi; la
nomina delle cariche associative nei vari organi.
Non è pertanto ammissibile escludere categorie di associati dal diritto di voto su questi argomenti .
Poiché inoltre la prima parte della clausola statutaria prevede una ‘disciplina uniforme del rapporto
associativo’ si ritiene che in generale diversità di trattamento tra categorie e gruppi di soci non sia in
233
generale ammissibile, almeno che non siano obiettivamente giustificati da condizioni oggettive di
utilità.
Occorre poi che lo statuto escluda in modo esplicito e palese la temporaneità del vincolo
associativo; l’intento antielusivo della norma è palese e simile a quello usato del resto per tutti gli
enti non commerciali. Si vuole evitare che lo status di associato sia acquisto esclusivamente e
transitoriamente per usufruire, magari in forma agevolata, di prestazioni da parte dell’ente.
Ovviamente niente può garantire che l’associato partecipi effettivamente e in modo continuativo
alla vita dell’ente: la norma chiede soltanto che comunque tutti gli associati siano almeno messi in
grado di poterlo fare, almeno in via potenziale e di diritto.
i) l’uso della denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo
“ONLUS”.
E’ una norma ispirata prevalentemente alla tutela e garanzia dei terzi, anche se tale qualificazione
non può che essere gradita all’ente stesso. E’ dubbio se tale norma comporti una modifica della
denominazione dell’ente , con la relativa aggiunta.
Alla lettera infatti si impone un uso obbligatorio, non anche una denominazione obbligatoria.
Si deve ritenere, come del resto specificato dalla citata circolare in materia di onlus, che la
modifica non riguardi anche i soggetti che si qualificano Onlus per effetto automatico di legge e
quindi per esempio le associazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui alla legge 266
e le cooperative sociali di cui alla L, 381/91.
E’ poi evidente che almeno l’acronimo deve essere usato in ogni comunicazione esterna e quindi in
ogni segno distintivo, compreso carta intestata, ricevute ecc.
ATTIVITA ISTITUZIONALI ATTIVITA CONNESSE
Il comma 5 dell’articolo 10 cerca di definire in maniera più precisa le attività connesse, cioè quelle
sole attività diverse da quelle istituzionali, consentite alle Organizzazioni non lucrative per il
disposto del primo comma del medesimo articolo.
Come già in parte detto, il disposto consente alle onlus di svolgere, oltre le attività istituzionali e
quindi principali, anche altre attività che possono servire da finanziamento e sostentamento
dell’organizzazione non lucrativa.
Per le attività connesse non esiste quindi alcun vincolo di destinazione nel senso che possono essere
rivolte a tutti, indipendentemente da situazioni di svantaggio indicate invece per una parte delle
attività istituzionali.
Tuttavia, tali attività subiscono altri e diversi limiti altrettanto importanti e determinanti.
In primo luogo tali attività non devono essere comunque prevalenti rispetto a quelle istituzionali,
come esplicitamente recita il medesimo comma 5. E’ chiaro infatti che le attività solidaristiche e
cioè istituzionali devono essere maggioritarie rispetto a quelle connesse.
Il secondo importante limite è anch’esso di carattere quantitativo: i proventi delle attività connesse
non devono superare il 66% delle spese complessive dell’organizzazione.
In altri termini queste attività possono coprire, al massimo, il 66 per cento delle spese complessive
dell' ente stesso, dovendo il resto pervenire dall’attività istituzionale.
Questo limite, teoricamente assai semplice e verificabile, pone tuttavia almeno allo stato attuale
alcuni problemi.
In primo luogo si chiede un confronto tra proventi di attività connesse e spese dell’ente. Ci si deve
chiedere in altri termini se il termine ‘spese’ deve essere inteso nel suo senso letterale o se si deve
234
intendere in senso di costo. In pratica cioè , è dubbio se un costo di competenza dell’esercizio ma
non materialmente pagato possa o meno rientrare nel computo del calcolo.
Ma l’aspetto più controverso rimane ad oggi quello della definizione di ‘connessione’.
Infatti le attività connesse devono avere oggettiva analogia con quelle istituzionali, essere cioè
operazione di integrazione, miglioramento e perfezionamento di quelle istituzionale.
In pratica si tratta di normali attività commerciali, rivolte alla generalità dei terzi verso pagamento
di corrispettivi specifici, possibili solo a certe condizioni da parte delle Onlus.
Sul punto, la relazione ministeriale parla di “ operazioni di completamento o di migliore fruibilità
delle attività istituzionali , quali, per esempio, la vendita di depliant o di magliette pubblicitarie e
altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione”.
Occorre quindi un vincolo di collegamento obiettivo e strutturale con le attività statutarie
istituzionali.
Ovviamente il problema più delicato si pone per quei settori di attività che rivestono la qualifica
solidaristica solo se rivolti a determinati soggetti, mentre meno forte è il problema per quei settori
che possono indifferentemente rivolgersi a tutti. Ed infatti il comma cinque del citato articolo
espressamente prevede che si considerino connesse le attività svolte nei settori dell’assistenza
sanitaria, istruzione, formazione sport dilettantistico promozione della cultura e dell’arte, nonché
dei diritti civili, anche in assenza delle richieste condizioni di vincolo di destinazione, nonché più in
generale quelle attività “ accessorie per natura” a quelle istituzionali statutarie.
Si può quindi affermare che mentre per le Onlus operanti in settori valutati solidaristici solo a
condizione che siano rivolte a particolari categorie di soggetti, le attività connesse possono essere
rappresentate dalle medesime attività questa volta rivolte a tutti, nonché da altre attività strettamente
collegate alle prime, rivolte sempre a tutti, per le Onlus che operano in settori di attività valutati
solidaristici sempre, le attività connesse sono solo attività strettamente collegate alle prime, che non
si differenziano quindi per la loro destinazione, bensì per il loro contenuto oggettivo.
Così, a mero titolo di esempio per il,settore sanitario, è possibile considerare attività connessa
l’attività di prestazione sanitarie a terzi non svantaggiati, purchè ovviamente nei limiti sopra detti.
Ancora, si ritiene compatibile con la natura di Onlus attività di raccolta pubblicitaria da parte di
associazione sportiva dilettantistica, oppure l’organizzazione di corsi a pagamento rivolti a terzi,
purché sempre l’attività sportiva istituzionale sia rivolta prevalentemente a soggetti svantaggiati.
Per il settore della beneficenza, può considerarsi legittima una attività tesa a reperire fondi da
destinare a scopi benefici, purché limitata ai parametri sopra indicati.
E’ appena il caso di sottolineare che lo svolgimento di attività non connesse è vietato alle Onlus e
quindi il superamento dei sopra elencati limiti, sia quantitativi sia qualitativi ha il grave effetto di far
perdere la qualifica di Organizzazione Non lucrativa. E la perdita della qualificazione di onlus, non
si limita all’effetto pur rilevante di rendere non più applicabili le agevolazione fiscali, ma può avere
anche gravi conseguenze in ordina alla destinazione del patrimonio.
Se infatti si deve intendere che la perdita della qualifica di onlus, è una causa di scioglimento della
stessa, si pone il problema della devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità. ( lettera f
articolo 10 comma 1 decreto leg. 460/97)
Che la questione della distinzione tra attività istituzionali, direttamente connesse ed accessorie sia
tutt’altro che pacifica, lo dimostra il fatto che anche la Commissione Parlamentare sulle deleghe
tributarie, richiamava l’attenzione sul punto, suggerendo addirittura la necessita di una distinzione
effettuata in base a decreto ministeriale . Se da una parte appare difficile riuscire al delimitare il
campo con fonte normativa secondaria, data l’eterogeneità del ‘terzo settore’ è anche vero che per il
momento appare insufficiente il dettato della normativa primaria per poter serenamente distinguere
tra settori e all’interno di ogni settore.
235
Quello che appare chiaro ad oggi è che risulta difficile pensare alle attività direttamente connesse
come attività commerciali del tutto diverse ed autonome rispetto alla attività istituzionale e questo
anche nella perfetta convinzioni che tali attività servano per finanziare l’attività propria della onlus.
Si deve trattare quindi di prestazioni analoghe e contigue a quelle istituzionali che si concretizzano
in una effettuazione più ampia e generale della medesima attività o quanto meno del medesimo
settore.
Sulla questione è intervenuta anche la già citata circolare ministeriale n. 168/E, che in pratica
riepiloga la distinzione in due gruppi di attività connesse:
1 attività analoghe a quelle istituzionali;
1. attività accessorie per natura quelle istituzionali.
Per il primo gruppo non si presentano gravi problemi: in pratica si tratta di quelle cessioni di beni e
prestazioni di servizi rese nell’ambito delle attività dell’assistenza sanitaria, istruzione, formazione,
sport dilettantistico promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, rese a soggetti non
svantaggiati. Si tratta solo di rispettare i requisiti quantitativi e i limiti indicati dalla legge.
Problematica risulta invece la corretta individuazione del secondo gruppo, del tutto atipico e
generale.
Per queste attività la citata circolare parla di ‘ attività strutturalmente funzionali sotto l’aspetto
materiale a quelle istituzionali’ , tese al reperimento di fondi che tuttavia non può rappresentare ‘
un’autonoma attività, ma deve svolgersi nel contesto dell’attività istituzionale e in stretta
connessione con quest’ultima’.
Si tratta, come ben si può capire, di una interpretazione piuttosto restrittiva , che tende a
salvaguardare una volontà del legislatore di fare delle onlus una categoria speciale di enti non
commerciali quasi puri.
Per quanto quindi questo secondo gruppo di attività connesse per natura, non sia tipicizzato dalla
legge, e quindi teoricamente assai ampio, si deve ritenere che analogamente a quanto detto per il
primo gruppo di attività connesse, debba trattarsi di una attività molto simile, contigua ed analoga a
quella istituzionale.
E’ solo il caso di ricordare che lo svolgimento di una attività non connessa, anche in limiti molto
modesti, è in grado di far perdere la qualifica di organizzazione non lucrativa all’ente.
E’ opportuno poi sottolineare una ulteriore differenza tra attività istituzionale e attività connesse:
infatti il nuovo art 111 ter del testo unico delle imposte dirette,( introdotto dal decreto legislativo
onlus) mentre considera ‘non commerciali’ le prime , si limita ad escludere dalla base imponibile le
seconde.
Nel primo caso cioè si toglie per effetto di legge uno dei presupposti per la tassazione, mentre nel
secondo caso si introduce una esenzione soggettiva riservata alle Onlus.
Se gli effetti sono simili, cioè la non assoggettabilità di entrambe le categorie di attività ad
imposizione diretta, sotto il profilo formale vi è una rilevante differenza.
Mentre le attività istituzionali non soccombono agli obblighi fiscali di tenuta di scritture, le seconde,
essendo intrinsicamente commerciali, ancorché non imponibili, sottostanno agli obblighi di tenuta
di scritture contabili fiscalmente rilevanti.
La questione è specificamente affrontata dal successivo articolo 25 del decreto 460, che
introducendo l’articolo 20 bis al DPR 600 del 29 settembre 1973, regola il regime di tenuta delle
scritture contabili delle Onlus.
La lettera b) del citato articolo 25 ribadisce infatti tale concetto, cioè la necessità di scritture fiscali
per le attività connesse.
LE ONLUS DI DIRITTO
236
Come già detto alcuni soggetti sono considerati automaticamente e sempre organizzazioni non
lucrative indipendentemente dal possesso di altri requisiti, già sopra indicati.
Nel rispetto della stessa legge di delegazione, il comma 8 del solito articolo 10 dispone che siano
considerati tali in ogni caso e nel rispetto della loro struttura e finalità :
gli organismi di volontariato di cui alla legge 266/91 iscritti nei registri regionali e delle
provincie autonome di Trento e Bolzano;
le organizzazioni Non Governative riconosciute idonee in base alla legge 26 febbraio 1987 n. 49;
le cooperative sociali di cui alla legge 381 del 8 novembre 1991.
In questo caso evidentemente il legislatore, sia delegato che delegante, ha effettuato un
ragionamento diverso. Per questi soggetti non è né il settore di attività, né le modalità di
svolgimento delle stesse, né il possesso di altri requisiti formali o sostanziali che qualifica l’ente
come solidaristico, bensì la sua forma originaria, cioè la sua natura soggettiva.
Il possesso dei requisiti legali previsti per essere qualificati come soggetto di volontariato, per
esempio, è ritenuto sufficiente al possesso dei requisiti di onlus, in quanto evidentemente si ritiene
che i primi comprendano e per certi aspetti superino i secondi. Considerazione analoga vale per
cooperativa sociali e organizzazioni non governative.
Come ricorda la già citata relazione ministeriale, tale principio e criterio direttivo trava fondamento
non del decreto delegato, ma nella legge di delegazione , per cui ogni diversa previsione, così come
ogni diversa lettura, avrebbe rappresentato un evidente e per certi aspetti clamoroso eccesso di
delega.
Questa previsione di automaticità ha notevoli conseguenze sia di ordine pratico che sostanziale.
In primo luogo, poiché la norma esplicitamente prevede che questo organismi siano onlus “ nel
rispetto della loro struttura e finalità”, essi non devono procedere alla eventuale integrazione e
modifica dei propri statuti o patti tra aderenti, cosa che invece devono fare gli altri organismi
qualora i propri statuti non prevedano già le clausole sopra esaminate.
Per questi soggetti non è necessaria nemmeno la modifica statutaria di cui alla lettera i) del primo
comma art. 10, relativa all’uso nella denominazione della espressione per intero o in sigla di onlus.
In questo senso la circ. min. 168/E datata 26.06.98 è stata ulteriormente chiara ed esplicita sul
punto, per la verità già sufficientemente chiaro. E’ di tutta evidenza che niente viete che questi
organismi, in altre comunicazioni al pubblico, ( corrispondenza, segni distintivi ecc.) usi,
legittimamente tale qualificazione che certamente gli spetta per effetto automatico di legge.
La seconda rilevante conseguenza è che i soggetti onlus automatici non devono evidentemente
adempiere alla comunicazione prevista invece dall’articolo 11 per gli altri soggetti. Su tale
questione è intervenuto anche il ministero delle finanze che nelle istruzione specifica chiaramente
tale concetto, piuttosto implicito per la verità già nella normativa generale. Anche la sopra citata
circolare ribadisce ulteriormente tale concetto.
Ma la terza e più importante conseguenze è quella che, per i soggetti onlus di diritto, non si
applicano nemmeno gli altri limiti previsti dall’articolo 10.
Per quanto il punto necessiti di ulteriore chiarimento, la relazione ministeriale al decreto onlus
testualmente afferma che i benefici spettano “ senza necessità di dover previamente modificare la
loro struttura organizzativa e funzionale , né di dover rispettare i requisiti richiesti nell’articolo 1 per
la generalità delle Onlus. Il tenore letterale della legge di delega ha impedito di accogliere il
suggerimento della Commissione parlamentare , tendente a consentire l’ingresso delle
organizzazioni in argomento nel sistema delle Onlus, subordinatamente al rispetto dei requisiti
predetti.”
L’affermazione è, come si può vedere, molto chiara e netta, senza grandi margini di dubbio:
l’iscrizione nei registri di volontariato in base alla legge quadro, l’essere cooperativa sociale o
organizzazione non governativa in base alle rispettive legge, è condizione sufficiente per poter
essere qualificati “in ogni caso” onlus.
237
Il problema che si pone in merito è relativo al fatto che gli organismi di diritto possono operare e
generalmente lo fanno, anche in settori diversi da quelli indicati dal decreto legislativo in esame.
Volontariato e cooperazione sociale, quest’ultima addirittura per disposizione di legge, ben possono
operare in settori diversi da quelli ai quali sono vincolate la generalità delle organizzazioni non
lucrative, ma ciò è una evidente volontà della legge.
La questione è senza dubbio delicata perché comporta conseguenze pratiche piuttosto contrastanti
con le finalità generali della legge.
Essa comporta poi un problema pratico di vasta portata in ordina alla impossibile distinzione tra
attività istituzionali e connesse, in quanto non essendoci la norma che individua il settore, manca
anche la disposizione che fissa il criterio di distinzione: così per queste attività eventualmente
svolte, non è possibile individuare la istituzionalità sulla base dell’indagine delle condizioni
soggettive dei beneficiari.
E’ legittimo ritenere che se il soggetto onlus ‘di diritto’, svolge quindi anche una attività non
rientrante nell’elenco di cui al decreto onlus, né legittimamente qualificabile come attività
direttamente connessa, tale attività sia compatibile con lo statu s di onlus, ma debba essere
ovviamente trattata fiscalmente in modo ordinario, cioè sottoponendola a tassazione secondo
disciplina ordinaria.
In concreto, il problema si pose soprattutto per le organizzazioni di volontariato, in quanto le
cooperative sociali, per quanto onlus, non godono della agevolazione ai fini delle imposte dirette.
L’articolo 12 decreto 460/97 infatti esclude tali soggetti dal beneficio.
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.
LA LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO.
La legge 11 agosto 1991 n. 266 nota come ‘legge quadro sul volontariato’ è una legge che è andata a
regolare i rapporti tra associazioni di volontariato e Stato sotto molteplici aspetti, tra i quali in
maniera non completa ma tuttavia significativa, anche quelli di carattere fiscale.
Si tratta forse del primo provvedimento legislativo che riconosce e formalizza le associazioni di
volontariato, ne regola alcuni aspetti, impone obblighi e attribuisce benefici. Tale normativa ha solo
in parte risolto e disciplinato gli aspetti fiscali degli enti di volontariato, né poteva essere altrimenti:
vi è un indubbio collegamento sia funzionale che pratico tra legge quadro del 1991 e nuovo decreto
Onlus, che presenta aspetti rilevanti e talvolta assai complessi, che devono essere ben approfonditi.
In questa sede ci limitiamo ad una breve illustrazione degli aspetti fiscali della legge 266 del 1991 e
delle relative problematiche, senza ignorare del tutto quei collegamenti di carattere generale che un
esame del genere comporta.
Per effetto della clausola di automaticità la legge del 91 trova quindi una nuova e ritrovata
importanza, almeno sotto il profilo fiscale.
E' noto che il possesso dei requisiti per qualificarsi ente di volontariato comporta anche il possesso
dei requisiti per essere qualificati ONLUS.
LE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMBITO SOGGETTIVO.
Secondo la legge quadro per associazione di volontariato deve intendersi ‘ogni organismo’ che
avvalendosi dell’opera prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dei volontari persegua
esclusivamente fini di solidarietà. ( art 2 e 3 ).
In primo luogo occorre ricordare come dalla lettera della norma sia evidente che la forma giuridica è
giustamente irrilevante ai fini della qualifica di associazione di volontariato.
238
Resta ovviamente inteso, come si è notato sin dalla introduzione della legge, che le società
commerciali, per la loro natura intrinseca, non possono essere riconosciute come associazioni di
volontariato.
Più controversa è la questione se le società cooperative, in modo particolare le cooperative sociali
di cui alla legge 381 del 1991 possano assumere tale qualifica.
La questione è ancora aperta e piuttosto controversa, anche se a nostro parere le cooperative non
possono assumere la qualifica di associazioni di volontariato secondo la legge 266 del 91.
A nostro parere osta a questa soluzione e in modo determinante il fatto che all’interno delle
cooperative è prevista la figura di soci lavoratori retribuiti.
Del resto, come già detto precedentemente, questa sembra l’opinione del Ministero delle finanze che
con la citata risoluzione 6 giugno 1994 protocollo 12-0011, ha escluso, con tali argomentazioni, che
le cooperative possano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge in esame.
Requisiti per godere dei benefici fiscali.
L’iscrizione ai registri regionali.
La prima condizione essenziale per poter godere dei benefici fiscali è l’iscrizione nei registri del
volontariato tenuti dalle regioni e dalle provincie autonome ( art. 6 ).
L’iscrizione è tuttavia un diritto per le associazioni che hanno i requisiti di cui all’art. 3
In primo luogo, l’attività deve essere svolta prevalentemente dalle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti.
Tuttavia l’art. 3 comma 4° della stessa legge ammette la possibilità che l’associazione possa
avvalersi di lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo ‘’ nei limiti necessari al loro
regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta ‘’.
Si ritiene che sia un limite piuttosto ampio e flessibile; la prevalenza o meno del lavoro volontario
dovrebbe essere valutata in base per esempio del numero delle persone retribuite , delle ore
effettivamente lavorate, della natura della prestazione.
L’ATTO COSTITUTIVO E I PATTI TRA GLI ADERENTI.
Anche l’atto costitutivo deve possedere alcuni requisiti affinché possa sorgere legittimamente il
diritto all’iscrizione nei registri regionali. Ciò naturalmente fermo restando la libertà di associazione
e il rispetto delle altre norme specifiche del Codice Civile in materia di associazioni.
REQUISITI FORMALI DEGLI STATUTI.
1. ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO
Deve essere espressamente prevista l’assenza dello scopo di lucro.
E’ cioè necessario che tale affermazione sia resa esplicita nello statuto, con affermazioni del tipo ‘
l’associazione non ha scopo di lucro, nemmeno indiretto’ o equivalente.
Non sembra che sul punto possano esistere problemi. Tale requisito è generalmente presente in ogni
atto costitutivo di qualsiasi ente non commerciale ordinario, e non rappresenta quindi una specificità
per il volontariato.
2. CARETTERE DEMOCRATICO DELL’ASSOCIAZIONE
239
Sempre l’art. 3 impone la democraticità delle struttura. Anche su questo punto non sembra che
possano sorgere particolari problemi, giacché la maggioranza delle associazioni già risponde
largamente a questa richiesta.
Riteniamo che questo requisito sia assolto già dalla previsione di una assemblea generale dei soci
che abbia le normali competenze di qualsiasi organo assembleare; primo fra tutti il diritto di voto
assicurato ad ogni iscritto. L’assemblea dovrà quindi riunirsi almeno una volta l’anno, per
l’approvazione dei bilanci e dei rendiconti.
Come si vedrà, anche questo requisito viene ripreso dalla normativa del decreto 460/97, sia per le
Onlus che per gli enti non commerciali ordinari, in modo più organico e preciso di quanto non
faccia la legge 266/91. La legge quadro del 1991 è semmai sul punto più generica dell'attuale
normativa limitandosi a fissare genericamente tale principio; il nuovo decreto invece fissa con
maggiore puntualità alcuni requisiti minimi per poter considerare la struttura democratica.
E' comunque chiaro che il diritto di voto deve essere riconosciuto a tutti gli associati su tutte le
questioni interne dell'associazione, non ritenendo compatibile con il carattere democratico alcuna
esclusione o limitazione di tale fondamentale diritto.
3. ELETTIVITA E GRATUITA DELLE CARICHE.
Occorre che le cariche associative ( Presidente, Direttore, sindaci revisori), siano elettive e gratuite.
Occorre cioè che non esistano cariche di diritto o rinnovi automatici. Occorre inoltre a nostro avviso
che le cariche abbiano scadenza periodica ragionevole e che l’assemblea eserciti effettivamente il
suo potere-dovere di rinnovarle.
A ben guardare si tratta di una ulteriore specificazione del carattere democratico che l'ente deve
avere, essendo evidentemente inammissibile una carica di fonte non democratica e quindi elettiva.
La gratuità di queste stesse cariche è poi in linea con la filosofia della legge quadro: chi ha cariche
associative non può essere retribuito in alcun modo, per cui la possibilità di assumere personale
dipendente o lavoratori autonomi, esclude che possa trattarsi di persone che ricoprono cariche
associative.
La gratuità delle cariche è quindi una rilevante specificità del volontariato, che distingue e qualifica
tali enti in modo del tutto diverso da qualsiasi altro soggetto non commerciale, comprese le stesse
organizzazioni non lucrative.
E' infatti noto che per le Onlus non vale il principio della gratuità delle cariche , che possono essere
quindi retribuite, anche se la nuova legge pone solo dei limiti massimi di compenso, oltre il quale si
presume una distribuzione di utili.
Naturalmente anche a questi soggetti spetta comunque il rimborso delle spese sostenute in nome e
per conto dell’associazione, nei modi e nelle forme stabilite dalla disciplina fiscale.
3. GRATUITA DELLE PRESTAZIONI.
Requisito fondamentale è poi che le prestazioni prevalenti siano volontarie, cioè che l’attività svolta
si basi prevalentemente sulle prestazioni rese dai volontari, salva la possibilità prevista e già
ricordata di potersi avvalere di collaboratori, dipendenti o indipendenti, retribuiti. Anche ai
volontari spetta comunque il diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio della loro
attività. E’ opportuno che anche questi elementi siano esplicitati nell’atto costitutivo.
Questo parametro non è sempre agevole da individuare. Riteniamo che quando ci si avvalga di
persone retribuite per lo svolgimento di mansioni altamente specializzate, non facilmente
sostituibili da qualsiasi soggetto, tali prestazioni siano largamente compatibili con lo ‘status’ di
associazione di volontariato. Evidentemente, invece, sussistono limiti, in caso di mansioni ordinarie,
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istituzionale e ripetitive. In questo caso la prevalenza del lavoro gratuito e volontario deve prevalere
rispetto a quello retribuito, in qualsiasi modo.
Come è evidente anche questa rappresenta una assoluta specificità del volontariato, anche se la
genericità della norma che si limita a fissare il principio generale , non sempre ha reso chiaramente
applicabile il concetto.
Si ritiene che in queste due ultime specificità trovi fondamento sia generale che giuridico, la
clausola di automaticità che qualifica automaticamente le organizzazioni di volontariato iscritte
come organismi non lucrativi di utilità sociale, indipendentemente dal rispetto degli altri requisiti,
necessari invece per la generalità delle altre organizzazioni
4. CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI.
L’atto costitutivo deve prevedere i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti.
Riteniamo che per soddisfare questo requisito sia sufficiente che vengano fissati criteri abbastanza
oggettivi e non completamente discrezionali di entrata e di uscita; in genere è corretto un
riferimento alla adesione allo scopo associativo, alla condivisione delle finalità istituzionali e
all’impegno a prestare la propria opera in favore dell’associazione.
E’ poi legittimo prevedere cause di incompatibilità e quindi di esclusione, purché non siano
rimesse al mero arbitrio degli organi associativi.
5. OBBLIGHI E DIRITTI.
Devono essere elencati e resi palesi obblighi e diritti degli associati; è evidente che in modo
particolare deve essere previsto il diritto di voto, a nostro parere senza limitazione alcuna.
Si tratta di fissare regole minime di convivenza , nonché di togliere ogni potere discrezionale e
arbitrario agli organi direttivi.
La norma tende a specificare il carattere democratico dell'ente e, come vedremo, è anche questa
norma che nella sostanza sarà ripresa dal nuovo decreto Onlus: essa tende a rendere effettivo il
rapporto associativo, nonché a rendere effettivo lo status di associato.
6. LIQUIDAZIONE FINALE.
Il comma 5° dell’ art. 5 poi prevede che in tutti i casi di scioglimento della associazione, una volta
esaurita la fase di liquidazione , i beni che residuano devono essere devoluti ad altre organizzazioni
di volontariato operanti in settore identico o analogo.
La norma non è in verità chiarissima perché avere esaurito la fase di liquidazione significa
tecnicamente aver esaurito e liquidato tutto il patrimonio; in ogni modo è opportuno che anche
questo obbligo trovi esplicitazione nello statuto.
A nostro parere il carattere sostanziale della norma va ritrovato nel fatto che il divieto di divisione
degli utili deve essere rispettato anche in questa fase finale, nel senso che non è ammissibile,
suddividere il patrimonio eventualmente residuale tra gli associati.
Come per molte altre, anche questa norma sarà ripresa, non a caso, dal decreto delegato Onlus:
quando il patrimonio dell'ente è costituito e accantonato anche in considerazioni di agevolazioni
fiscali, la sua devoluzione non può che essere a fini di pubblica utilità.
7. OBBLIGO DI BILANCIO
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Lo stesso art. 3 della legge quadro richiede che lo statuto preveda l’obbligo del bilancio ‘’ dal quale
devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello
stesso da parte dell’assemblea degli aderenti ‘’.
L’obbligo di bilancio è quindi chiaramente previsto dalla legge sul volontariato.
Bisogna chiarire bene che questo obbligo è del tutto diverso, autonomo ed indipendente
dall’eventuale obbligo di bilancio fiscale previsto per quelle associazioni, anche non di volontariato
inteso nel senso della legge 266, che abbiano scelto o siano obbligate alla contabilità ordinaria.
Il bilancio di cui stiamo trattando in questa sede è in primo luogo un bilancio complessivo,
istituzionale dell’ente, al quale sono quindi tenute anche quelle associazioni iscritte nei registri
regionali che eventualmente non svolgessero alcuna attività commerciale.
In secondo luogo, poiché questo non è un bilancio fiscale, esso non è soggetto né alle formalità né ai
criteri di formazione di quello. Per questo motivo non è affatto detto che sia tenuto secondo le
regole della partita doppia , ben potendo essere tenuto secondo le norme della contabilità pubblica (
bilancio di cassa e di competenza).
Il requisito richiesto dal comma 3 dell’art. 3 della legge quadro è solo quello che dal bilancio
devono comunque risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti , cosa che dovrebbe evidentemente
risultare da qualsiasi bilancio comunque tenuto.
Tale vincolo non risulta quindi affatto aggiuntivo, ma dovrebbe essere compreso in qualsiasi
bilancio redatto con criteri di verità.
Naturalmente deve intendersi che quello indicato è il contenuto minimo che comunque deve
risultare in bilancio, oltre ovviamente tutto il resto.
E’ chiaro tuttavia che prevedere l’obbligo di bilancio significa anche prevedere a monte un minimo
di tenuta di contabilità. Per assolvere a questo tipo di bilancio tuttavia può essere sufficiente anche
una contabilità elementare , più o meno complessa, a seconda della effettiva struttura
dell’associazione.
In ordine poi alle modalità di approvazione conviene sottolineare due fatti. In primo luogo il
bilancio deve passare dalla approvazione dell’assemblea degli associati e non ovviamente di altro
organo; secondariamente dovrà essere previsto un termine entro il quale si deve procedere alla sua
approvazione. E’ bene sottolineare che questo termine può influire anche sul termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi su modello 760, che scade come detto entro un mese
dalla approvazione del bilancio, per cui è utile prevede un congruo termine dalla chiusura
dell’esercizio.
Dal punto di vista concreto poi, l’obbligo della redazione del bilancio incombe agli amministratori, i
quali possono anche delegarlo a soggetti specializzati, restandone tuttavia responsabili
personalmente sotto ogni profilo.
Rapporto e coordinamento tra discipline.
La disciplina del volontariato, regolata come noto dalla legge 266/91, si trova quindi dall’entrata in
vigore del decreto n.460/97, intersecata e coordinata con la disciplina onlus. Infatti sempre il comma
8 dell’articolo 10 del decreto onlus prevede che siano comunque fatte salve le previsioni di maggior
favore relative ai tre organismi considerati di diritto onlus ( associazioni di volontariato, cooperative
sociali, organizzazioni non governative) previste dalle relative leggi istitutive, che quindi restano
perfettamente in vigore.
La ‘clausola di salvaguardia’ tutela quindi le rispettive specificità e la disciplina delle
organizzazioni non lucrative supera la normativa specifica senza tuttavia cancellarla.
Da questo sistema, che dal punto di vista teorico appare assai chiaro ed apprezzabile, sorgono
tuttavia alcune problematiche di carattere pratico piuttosto complesse. Vediamo allora in sintesi in
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tentare un coordinamento tra l’articolo 8 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e la disciplina del
decreto 460/97.
E’ bene tuttavia chiarire sin da ora che il disposto del comma 8 dell’articolo 10 non pone alcune
alternatività tra le due discipline, per cui non si pone il problema di quale scegliere.
Il decreto legislativo sulle onlus, si limita ad introdurre nuove norme, specificando semplicemente
che restano in vigore le precedente disposte specificamente per alcune tipologie.
La clausola di automaticità ‘impone’ un beneficio fiscale e non può in nessun caso trasformarsi né
esplicitamente né implicitamente in conseguenze negative.
Scegliere una agevolazione fiscale ai fini delle imposte dirette in base al decreto 460/97, non
impedisce affatto a nostro avviso di applicare una diversa agevolazione prevista dalla legge 266/91
o viceversa.
Disciplina IVA.
Il secondo comma dell’art. 8 L.266/91 esclude dal campo di applicazione dell’IVA le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi effettuate dagli organismi di volontariato iscritti ai registri regionali
di cui alla medesima legge.
In pratica la norma toglie il presupposto di imposta alle operazioni attive effettuate dalle
organizzazioni di volontariato, che quindi effettuano operazioni non già esenti, bensì fuori campo
applicazione IVA.
La norma come noto, rappresenta solo in parte un vantaggio, poiché in questo modo l’ente di
volontariato finisce per essere a tutti gli effetti un contribuente finale ai fini IVA, sopportandone per
intero il costo in sede di acquisto di beni e servizi.
In pratica, poiché l’ente di volontariato non ha IVA a debito sulle operazioni attive, non può detrarre
IVA sugli acquisti, nemmeno su quelli di carattere commerciale.
La disciplina IVA delle organizzazioni non lucrative invece è in sostanza regolata dagli articoli 3 e 4
del DPR 26 ottobre 1973 n. 633, cosi come modificati dall’articolo 14 del decreto 460/97.
Tale disciplina, in sintesi, assai simile a quella prevista per gli enti non commerciali ordinari
prevede una distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale, attività quest’ultima
normalmente assoggettabile ad IVA, almeno che il tipo di attività non sia considerata esente da IVA
ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/ 1973.
Da questa considerazione ne deriva che talvolta potrebbe risultare più conveniente l’applicazione
della disciplina ordinaria IVA piuttosto che quella prevista dall’art. 8 della legge quadro sul
volontariato. La disciplina ordinaria infatti, prevedendo operazioni imponibili, ammette entro i
limiti e con le modalità della normale disciplina 00IVA, la detrazione dell’ IVA assolta a monte
sugli acquisti di carattere commerciale, a condizione che sia tenuta una contabilità separata ai fini
IVA.
In pratica l’ente iscritto a i registri del volontariato in base alla legge quadro del 1991, ha possibilità
di scegliere se applicare la relativa disciplina IVA, e quindi non essere soggetto di imposta IVA,
oppure se applicare la disciplina del nuovo decreto e quindi essere soggetto passivo IVA.
La circ. min. 26.06.1998 n. 168/E, nell’affrontare la tematica generale del coordinamento tra le due
discipline , ha puntualizzato due aspetti:
in primo luogo la scelta non si configura dal punto di vista tecnico come opzione e quindi nessuna
comunicazione all’erario deve essere fatto sul punto. Si tratta quindi di un comportamento di fatto
che l’ente deve seguire sotto ogni profilo sia sostanziale che formale.
Secondariamente la circolare precisa che il regime deve essere unitario, nel senso che la scelta deve
essere seguita per tutte le operazioni che il soggetto svolge durante l’anno , rilevanti ai fini IVA. In
altri termini, non è possibile alternare operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 legge 266/91 e
operazioni imponibili IVA ai sensi decr, lgs. 460/97: o si sceglie un sistema o si sceglie l’altro.
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La precisazione, per quanto opportuna, arriva tuttavia in un periodo di imposta già in corso e nel
quale le organizzazioni di volontariato avevano probabilmente già effettuato determinate
operazioni.
In sintesi quindi la disciplina IVA degli enti iscritti in base alla legge quadro sul volontariato può
così sintetizzarsi:
1. Operazioni fuori campo IVA ai sensi art. 8 legge 266/91: l’ente non deve avere partita IVA, non
ha adempimenti dichiarativi, scritture contabili , non detrae IVA assolta sugli acquisti.
2. Operazioni imponibili IVA ai sensi del dpr 633/72: l’ente è soggetto passivi IVA, tiene scritture
contabili IVA, effettua dichiarazione annuale, compie operazioni imponibili, non imponibili e/o
esenti, detrae IVA pagata sugli acquisti nei limiti e nelle modalità stabilite dalla legge.
Questione tipica per il regime iva degli organismi di volontariato iscritti, è poi se l’alternatività dei
regimi IVA si pone per tutte le attività di questi organismi oppure se tale alternatività si pone per
gruppi di attività.
In altri termini è lecito chiedersi se un ente che svolge molteplici attività, per esempio assistenza
sociale e formazione, debba scegliere un unico regime per entrambe le attività, oppure possa
decidere di considerare una attività esclusa ai sensi dell’art. 8 legge quadro ed una attività
imponibile ai sensi del decreto 633.
Mentre infatti il paragrafo 5.2 della citata circolare 168/E del 26.06.1998, parla in un primo
memento di mantenimento della scelta ‘per tutte le operazioni che il soggetto svolge nell’anno
solare’, nell’esempio fatto poche righe oltre si parla di medesimo regime per le medesime attività.
Poiché tra l’altro tale regime alternativo non è disposto dalla legge, ma dalla interpretazione posta
dalla citata circolare, si propende per ritenere che tale regime alternativo si ponga per gruppi di
stesse attività, ma non per l’insieme delle attività svolte.
Così se un ente di volontariato decide di effettuare le prestazioni di formazione in regime di
esclusione ai sensi della legge 266/91 dovrà effettuare , per un intero periodo di imposta IVA, tutte
le operazioni di formazione in tale regime, mentre potrà effettuare operazioni diverse in regime di
imponibilità, ancorchè esenti.
Resta ovviamente inteso che tale comportamento implica un coerente atteggiamento in sede di
gestione dell’IVA assolta sugli acquisti, nel senso che l’imposta pagata sugli acquisti relativi ad
operazioni gestite in regime di esclusione IVA, risulterà imposta non ammessa in detrazione
secondo la discipline generale del decreto IVA e quindi l’ente dovrà gestire una contabilità ai fini
iva di tipo separato.
Se invece l’ente di volontariato decide di svolgere tutta l’attività in base al più volte ricordato
disposto dell’articolo 8 legge 266/91, allora perde le caratteristiche di soggetto passivo di imposta e
come del resto già chiarito dalla circolare nr. 3 del 1992, non dovrà sottostare nemmeno agli
obblighi formali degli altri soggetti, quali tenuta discritture dichiarazioni ecc.
E’ chiaro quindi che nel calcolo di convenienza tra i due sistemi tutti gli elementi devono essere
considerati.
Disciplina imposte dirette.
Sempre in base all’articolo 8 della legge quadro 266, per gli organismi di volontariato non si
considerano imponibili ai fini delle imposizione diretta le attività commerciali marginali cosi come
definite dal successivo D.M. 25.5.1995.
. Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attivita`
commerciali e produttive marginali le seguenti attivita`:
244
a) attivita` di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarieta` svolte nel corso di
celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
b) attivita` di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione
che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreche` la vendita dei prodotti sia
curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
d) attivita` di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni,
celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attivita` di prestazione di servizi rese in conformita` alle finalita` istituzionali, non
riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 19806, n. 917, verso
pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
. Le attivita` devono essere svolte:
a)
in
funzione
della
realizzazione
del fine istituzionale dell'organizzazione di
volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita` sul
mercato, quali l'uso di pubblicita` dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli
usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa. ……
Si tratta quindi di una agevolazione fiscale limitata a questo gruppo di attività che servono da
finanziamento e sostentamento dell’ente.
Anche le organizzazioni non lucrative godono di una doppia agevolazione ai fini delle imposte
dirette:
in primo luogo l’attività istituzionale statutaria nei settori indicati dall’articolo 10 e alle condizioni
ivi previsti, non si considera attività commerciale;
secondariamente le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, (purché non prevalenti le
prime ed entro il limite del 66 per cento delle spese complessive) non concorrono a formare la base
imponibile. ( articolo 12 comma 1 e 2 decreto 460).
Come ben si può comprendere l’agevolazione prevista per le Onlus ha carattere più generale rispetto
alla precedente, abbracciando in pratica tutte le attività possibili per le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale.
La previsione normativa si concretizza quindi in una più ampia previsione di esenzione, che mira ad
abbracciare tutta l’attività istituzionale e non solo le limitate e poco rilevanti attività commerciali
marginali.
A differenza di quanto avviene per la disciplina IVA, in questo caso nessuna alternatività si pone tra
le due agevolazioni, che ben possono coesistere.
A ben guardare i due concetti non sono affatto lontani: il concetto di attività connesse, almeno
quelle ‘per natura’, non è lontano da quello di attività commerciali marginali usato dalla legge sul
volontariato; semmai è più ampio e soprattutto atipico, non formalizzato da norma giuridica.
Nessun particolare problema si pone per quegli organismi di volontariato che operano in settori
ritenuti sempre di solidarietà sociale, vedendo tali enti allargarsi la sfera di esenzione a tutta
l’attività istituzionale, cosa che prima non necessariamente era.
Qualche problema di interpretazione si pone per quei settori ritenuti di solidarietà solo a condizione
che i soggetti destinatari versino in condizioni di svantaggio.
Sembra tuttavia che la portata letterale della clausola che rende onlus sempre questi organismi,
superi la distinzione, ritenendo quindi sempre tale attività esonerata da imposta diretta.
Il delicato problema che si pone a questo riguardo semmai, anche se non nuovo, ma reso
attualissimo dall’entrata in vigore della nuova disciplina è cosa accade a quelle organizzazioni di
volontariato che effettuano anche attività diverse e maggiori di quelle marginali, che qualora
245
abbiano anche carattere istituzionale esulano dalla sfera tassativamente indicata dai settori
dell’articolo 10.
Se0condo una autorevole dottrina , formata da diversi commentatori si ritiene che la associazioni di
volontariato non possano svolgere attività commerciale se non marginale.
L’argomentazione di fondo si base sull’assunto della tassatività dell’elenco contenuto nell’articolo 5
della legge 266/91, che, dettagliando le risorse degli enti di volontariato, prevede, tra le altre, le
attività commerciali marginali, ma non altre attività commerciali.
Lo svolgimento di una attività commerciale pura, quindi, ancorchè di carattere istituzionale e ai soli
fini di finanziamento dell’ente sarebbe radicalmente e irrimediabilmente incompatibile con lo
‘status’ di associazione di volontariato.
Una tesi contraria, e soprattutto una pratica assai diffusa almeno sino ad oggi, sostiene invece che
una attività commerciale pura sia perfettamente compatibile con la natura di organismo di
volontariato, così come concepito dalla legge del 1991, così come del resto per ogni altro ente non
commerciale. Solo che non godrebbe di agevolazione fiscale.
Tecnicamente questa teoria è suffragata da due rilevanti argomentazioni: in primo luogo, sotto un
profilo generale non è consentito ‘presumere’ un divieto, che deve essere esplicito ; cosa che tra
l’altro, è invece nella nuova legislazione delle onlus, dove esplicitamente si richiede che gli statuti
prevedano il divieto di svolgere altre attività oltre quelle istituzionali e connesse; in secondo luogo il
successivo articolo 9 della legge sul volontariato esplicitamente prevede che agli organismi di
volontariato si applichi la normativa generale in materia di imposte dirette. Difficile sostenere che il
richiamo riguardi solo gli eventuali redditi diversi da quelli di impresa ( di fabbricati, di capitale
ecc.) perché anche in questo caso occorrerebbe presumere una norma non esplicitata.
Da tutto ciò ne può evidentemente derivare che una associazione di volontariato potrà svolgere
l’attività istituzionale tipica della Onlus, con abbinate attività connesse, godendo della agevolazione
prevista dall’articolo 12 del decreto onlus; potrà svolgere le attività marginale come definite dal
decreto relativo, godendo della agevolazione prevista stavolta dall’articolo 8 della legge 266; e in
ultimo anche una vera e propria attività commerciale, per la quale ovviamente non godrà di alcuna
agevolazione fiscale.
Per quanto questa interpretazione debba essere suffragata ufficialmente dall’amministrazione
finanziaria, essa sembra essere la logica conseguenza di una interpretazione corretta del termine ‘in
ogni caso’ e ‘nel rispetto della struttura’, contenuti nella clausola di automaticità dell’articolo 10.
La tesi opposta a questa è quella che considererebbe tutta l’attività della onlus automatica non
imponibile ai fini irpeg.
In altri termini , la previsione dell’articolo 12 decr. Lgs 460/97, introduttivo del nuovo art 111 ter al
testo unico delle imposte sul reddito, abbraccerebbe tutta l’ attività dell’ente non essendo
ammissibile che una onlus, anche se automatica possa avere attività imponibile qualificabile come
reddito di impresa.
Per quando l’ipotesi in esame sia limitata a casi probabilmente limitati e comunque ‘anomali’
rispetto alla generalità degli enti iscritti nei registri del volontariato, la possibilità di considerare
ogni e qualsiasi attività delle associazioni di volontariato non imponibili ai fini irpeg, risulta per
quanto sostenibile, piuttosto prematura.
Altri tributi.
Per quanto riguarda invece altre imposte, tasse e tributi in generale, possiamo affermare che in parte
le norme della legge quadro e del decreto onlus, tendono a coincidere in parte no; dove non
coincidono affermiamo che in linea generale le previsioni esentative del decreto 460/97, sono quasi
sempre più ampie.
246
Imposta di registro.
La previsione esentativa prevista dall’articolo 8 della legge quadro risulta, per gli enti di
volontariato, più ampia, sia in termini economici sia in termini di presupposto.
Dispone infatti la normativa sul volontariato che sono esenti da imposta di registro gli atti costitutivi
e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato. Con risoluzione
ministeriale 6 giugno 1994, prot. 8 -–16, in verità non isolata, il Ministero delle finanze ha precisato
che nella previsione esonerativa ‘’possono ricomprendersi anche i trasferimenti immobiliari’’, a
condizione che l’ente dichiari in atto la connessione dell’acquisto alla propria attività solidaristica.
In tal modo la previsione legale diventa più favorevole di quella prevista dall’articolo 22 del decreto
460, che invece sottopone alla imposta fissa di 250.000 lire gli atti di trasferimento di beni immobili
a favore della Onlus.
Per effetto della clausola di ‘miglio favore’ gli enti di volontariato iscritti ai registri regionali
possono quindi continuare a chiedere la esenzione in base alla normativa precedente.
Bollo.
Le due previsioni, quella dell’articolo 8 legge 266 e quella dell’articolo 17 decreto Onlus, tendono a
coincidere nel senso dell’esenzione dal bollo per gli atti costitutivi e connessi alla propria attività.
Semmai, bisogna segnalare una maggiore ed opportuna specificazione da parte della normativa più
recente.
Inoltre la legge quadro sul volontariato esigeva un vincolo tra atto e attività istituzionale che la
nuova disposizione non richiede, trattandosi anche in questo caso di una agevolazione soggettiva.
Successioni e donazioni.
Anche in questo caso il confronto è tra articolo 8 legge 266/91 e art 19 decreto legislativo 460/97.
Non nuova quindi per il volontariato nemmeno questa agevolazione.
Le due norme hanno infatti una identica efficacia .
Per la loro esclusiva natura fiscale sia la prima che la più recente lasciano tuttavia aperti i noti
problemi di accettazione di eredità e donazioni per gli organismi non provvisti di personalità
giuridica.
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO.
Problemi oltremodo delicati si pongono nell’ipotesi che l’ente venisse ad essere cancellato dal
registro regionale del volontariato previsto dalla legge 266 del 1991, per perdita di uno o più
requisiti previsti dalla legge.
E’ evidente infatti che così come l’iscrizione ha l’effetto di qualificare automaticamente l’ente come
onlus, la sua cancellazione avrebbe al pari l’effetto automatico di far perdere automaticamente tale
qualifica.
Tale effetto prevede delle conseguenze assai gravi ed in particolare quella prevista dalla lettera f)
dell’art 10 decreto onlus che impone la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ‘per
qualunque causa’ a fini di pubblica utilità o utilità sociale.
Allo stato attuale della normativa , stante la portata letterale della norma, sembra difficile prevedere
ipotesi diverse da quella indicata nel senso che la perdita della qualifica di ente di volontariato
comporterebbe automaticamente la necessita di devoluzione del patrimonio. Analoga norma del
resto è prevista dalla stessa legge quadro sul volontariato.
247
Tuttavia , come chiarito dalle stesse circolari, qualora l’ente subisca la cancellazione dal registro del
volontariato abbia sempre la possibilità di qualificarsi come onlus non automatica, se e in quanto ne
ricorrano i presupposti. In questa ipotesi si applicherà ovviamente la piena disciplina valida per la
generalità delle onlus e cioè la necessità di adeguare lo statuto secondo le disposizioni di legge, la
necessità di effettuare la comunicazione all’anagrafe tributaria, la necessità di rispettare tutti gli altri
limiti previsti dalla normativa.
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Legge 460/97
Decreto Legislativo recante: disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)
Sezione I
Modifiche alla disciplian degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta
sul valore aggiunto
Articolo 1
(Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l’oggetto esclusivo o
principale di attività)
1. Nel testo unico delle imposte sul redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 87, il comma 4 sono sostituiti dal seguenti:
“4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente determinato in base alla legge, all’atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o
registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi
primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale
dell’ente residente determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;
tale disposizione si applica si applica in ogni caso agli enti non residenti.”
Articolo 2
(Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività)
1. Nell’articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concedente il reddito complessivo degli enti non
commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui
alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87: i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte
pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi
ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; i
contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento
convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini
istituzionali degli enti stessi.”
2. Le attività indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, come
modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto ,
sono esente da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988 , n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché esercizio delle
attività di cui all’articolo 108, comma 2-bis lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi
occasionale.
Articolo 3
249
(Determinazione dei redditi e contabilità separata)
1. All’articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non
commerciali, sono apportate seguenti modificazioni: i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguenti:
“2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la
contabilità separata.
3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 77,
commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente
all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo
che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e- proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la
parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.”;
il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
“4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati
dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la
contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.”.
Articolo 4
(Regime forfetario di determinazione del reddito)
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 109 è inserito il seguente:
“Articolo 109-bis - (Regime forfetario degli enti non commerciali) - 1. Fatto salvo quanto previsto,
per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le
associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito con modificazioni della legge 6 febbraio 1962. n. 66, gli enti non
commerciali ammessi alla contabilità semplificata al sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica ‘.19 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del
reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ‘ ricavi conseguiti nell’esercizio di attività
commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la
tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del redditi di cui agli articoli
54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento; da lire 30.000.001 a lire 360.000.000,
coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il
coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In
mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni
servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti
indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo
d’imposta nel corso dei quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.
La revoca dell’opzione è effettuata nella. dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio
del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e presentata.
250
5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella
dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.”.
Articolo 5
(Enti di tipo associativo)
1 All’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi. Approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l’attività svolta dagli enti di tipo
associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si
considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o
statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi
di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.”;
dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma
6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui
viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
4-ter. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata
commerciale anche se effettuata, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da
associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di
attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3,
riguardanti contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti,
associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro,
effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta
imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che
le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nel relativi atti costitutivi
o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’articolo 3, comma 190. della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per
251
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le
disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532,
secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i
criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazione, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle
associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.”.
2 Nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo
all’esercizio di imprese ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni
di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole “e sportive” sono sostituite, dalle seguenti:
“sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona”,
nello stesso comma il terzo periodo è soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo
associativo, le parole “e sportive” sono sostituite dalle seguenti: “sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona”; dopo il quinto comma, sono
aggiunti i seguenti:
“Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell’interno, non si considera commerciale. anche se effettuata verso pagamento di
corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui
viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia
strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia
effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le
associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altra associazione con finalità analoghe e ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le
disposizioni statutarie;
252
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532,
secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i
criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni
religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.”
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima
della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto. ai sensi dell’articolo 111, comma 4quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi
dell’articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 6
(Perdita della qualifica di ente non commerciale)
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. dopo l’articolo 111, è inserito il seguente:
“Articolo 111-bis - (Perdita della qualifica di ente non commerciale) - 1. Indipendentemente dalle
previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti
prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle: immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti
rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o
prestazioni aderenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali,
intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le
condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti
parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 dei decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro
sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo
i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come
persone giuridiche agli effetti civili.”.
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto, all’articolo 4, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:
“Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 111 - bis del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”
Articolo 7
(Enti non commerciali non residenti)
253
1. All’articolo 114 del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel
territorio dello Stato, nel comma 2, le parole “senza tenerne contabilità separata si applicano le
disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 109" sono sostituite dalle seguenti: “si applicano le
disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell’articolo 109".
Articolo 8
(Scritture contabili degli enti non commerciali)
1. Nell’articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, riguardante le
scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, i seguenti:
“Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non
commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo
22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui
redditi, approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria dei reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a
lire 30 milioni, relativamente attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri
casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma
166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.”.
Articolo 9
(Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali)
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto
sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e
donazioni, ipotecaria e catastale, sull’incremento di valore degli immobili e relativa imposta
sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze
e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, né
costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente
cessionario, a condizione che l’ente dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per
lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l’unica azienda
dell’imprenditore cedente, questi ha l’obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione
d’imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un’imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dell’imposta locale sul redditi e dell’imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento,
secondo le modalità determinate con decreto dei Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di
rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408 e 30 dicembre 1991, n. 413,
recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l’imposta sostitutiva è stabilita con
l’aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 5, della
predetta legge n. 408 del 1990, dall’articolo 26 comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le
riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell’articolo 105 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l’aliquota,
rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.
254
2. L’ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni
immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 40 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio
dell’impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto,
nella misura del 5 per certo del valore dell’immobile medesimo, determinato con i criteri di cui
articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato
con decreto dei Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi
provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa.
Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell’ente stesso non acquistato
nell’esercizio di impresa indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal periodo di tempo
intercorso tra l’acquisto e l’utilizzo dell’impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione
della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste al commi 1 e 2.
Sezione II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Articolo 10
(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata, prevedono espressamente: lo svolgimento di attività in uno o più dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1°
giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da
esse affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse;
255
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l’obbligo li redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo è delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione;
i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo
“ONLUS”.
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria,
dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e
dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti,
nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività
statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla
lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a
finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza
sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e
i beni di cui al decreto dei Presidente della Repubblica, 30 settembre 1963, n° 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legare 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività
di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte
dell’amministrazione centrale dello Stato;
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela
dei diritti civili, di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 9 e 10 del comma 1 lettera a), svolte in assenza delle
condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie
istituzionali. in quanto integrative delle stesse. L’esercizio delle attività connesse è consentito a
condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del
256
comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non
superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,
nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate effettuate a
condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte
nei settori di cui al numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accorciati a soci, associati
o partecipanti ed al soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato
puramente onorifico e valore economico modico;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori
al loro valore normale,
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti
individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto dei Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto - legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio
sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di
interessi passivi, in dipendenza di prestiti. di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di
sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui
alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerate ONLUS, nel rispetto della loro struttura e dello loro finalità, ali
organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli
organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui,
rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell’interno, sono considerate ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate
alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera
c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del
presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili
previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dall’articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da
quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Articolo 11
(Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni)
257
1. È istituita presso il Ministero delle finanze l’anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le
disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del
presidente, della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l’esercizio delle
attività previste all’articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale
delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale,
in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta
comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto da
parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all’articolo 10. Alla
medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita
della qualifica di ONLUS.
2. L’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare
delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dall’entrata in vigore
dei presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalità di esercizio dei controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso
della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni
previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione dello stesso.
Articolo 12
(Agevolazioni. ai fini delle ripose sui redditi)
1. Nel testo unico delle imposte sul redditi, approvano con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986. n. 917, dopo l’articolo 111-bis, introdotto dall’articolo 6, comma 1, del presente
decreto, è aggiunto il seguente: “Articolo 111-ter - (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società
cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività
istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla
formazione del reddito imponibile.”
Articolo 13
(Erogazioni liberali)
l. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo l3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativa alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta
la seguente: “i- bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a
favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi,
per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso
che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al
fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il
versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto dei Ministro delle finanze
da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice,
afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole ‘’Per gli oneri di cui alle lettere a), g),
h) e i)” sono sostituite con le seguenti: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) i) ed i- bis)”;
258
b) nell’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della
determinazione del reddito d’impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, le seguenti:
“c -sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del
reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato,
utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille
dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano
dalla dichiarazione dei redditi.”.
c) nell’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da enti non
commerciali, le parole ‘’oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis”
sono sostituite dalle seguenti: oneri indicati alle lettere a), g), h), 1) e i- bis) del comma 1
dell’articolo 13-bis”;
d) nell’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti dal società
ed enti commerciali non residenti, le parole “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1
dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g). h). i) ed i- bis)
del comma 1 dell’articolo 13-bis”;
e) nell’articolo 114, comma 1 - bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti dagli enti
non commerciali non residenti, le parole ”oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1
dell’articolo 13-bis sono sostituite” dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i- bis) del
comma 1 dell’articolo 13-bis”.
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale,
vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta ]attività d’impresa diversi da quelli di cui al
comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La
cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non
superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l’acquisto, si considera erogazione
liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dei predetto testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data
preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio
delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti
dell’impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle
finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi
l’effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve
annotare nei registi previsti al fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto,
che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente ente in ciascun
mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall’obbligo
della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori
condizioni cui subordinare l’applicazione delle richiamate disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto
259
erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis),
del medesimo testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 65, comma 2,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni
liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del
medesimo articolo 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 114, comma
2-bis, lettere a) e b), dei testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime
erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta previste dal
comma 1-bis, del medesimo articolo 114.
Articolo 14
(Disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, recante la disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari
di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le
parole ”solidarietà sociale,” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS),”;
b) all’articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall’imposta, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole “studio o ricerca scientifica” sono aggiunte le seguenti: “e alle
ONLUS”;
2) nel numero 15), dopo le parole “effettuate da imprese autorizzate” sono aggiunte le seguenti: “e
da ONLUS”;
3) nel numero 19), dopo le parole “società di mutuo soccorso con personalità giuridica” sono
inserite le seguenti: “e da ONLUS”;
4) nel numero 20), dopo le parole “rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche
amministrazioni” sono inserite le seguenti: “e da ONLUS”;
5) nel numero 27-ter), dopo le parole “o da enti aventi finalità di assistenza sociale” sono inserite le
seguenti: “e da ONLUS”;
c) nell’articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le
parole “di cui all’articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 20 e 20-bis”.
Articolo 15
(Certificazione dei corrispettivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto)
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività
istituzionali non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o
scontrino fiscale.
Articolo 16
(Disposizioni in materia di ritenute alla fonte)
l. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui
all’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,
260
2. Sui redditi di capitale di cui all’articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le
ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l’articolo 5, comma 1, dei
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi,
premi e altri delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
Articolo 17
(Esenzioni dall’imposta di bollo)
1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa
agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo l’articolo 27, è
aggiunto il seguente:
“Art. 27-bis -1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi,
estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Articolo 18
(Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative)
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse
sulle concessioni governative, dopo l’articolo 13, è inserito il seguente:
“Art. 13-bis - (Esenzioni) - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucratile
di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.”
Articolo 19
(Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni)
1. Nell’articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai
trasferimenti non soggetti all’imposta, dopo le parole ”altre finalità di pubblica utilità” sono
aggiunte le seguenti: “, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS)”.
Articolo 20
(Esenzioni dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta
sostitutiva)
1. Nell’articolo 25, primo comma, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre
1972, n. 643, recante disciplina dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, relativo
all’esenzione dall’imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le
parole “pubblica utilità”, sono aggiunte le seguenti“, nonché da organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS)”.
2. L’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui
all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale.
Articolo 21
(Esenzione in materia di tributi locali)
1. I comuni, le province, le regioni, e le province autonome Trento e di Bolzano possono deliberare
nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e
dai connessi adempimenti.
Articolo 22
261
(Agevolazioni in materia di imposta di registro)
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 13 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di
beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il
settimo periodo, è aggiunto il seguente: “Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater) : lire
250.000.”; nel medesimo articolo, dopo la nota Il-ter), è aggiunta la seguente: “II-quater) A
condizione che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo
svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto.
In caso dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria
attività è dovuta l’imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per
cento della stessa imposta.”;
b) dopo l’articolo 11 è aggiunto il seguente: “Art. 11-bis n° 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.”.
Articolo 23
(Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli)
1. L’imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa
allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente
dalle ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all’articolo 111, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione,
prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n.400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l’esercizio delle attività
di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.
Articolo 24
(Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza)
1. Nell’articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante riforma
delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole “enti morali,”
sono aggiunte le seguenti: “organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),”;
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole “enti morali” è
aggiunta la seguente: “ONLUS,”;
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le
parole “enti morali,” è aggiunta la seguente: ”ONLUS”.
Articolo 25
(Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale)
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo 20, è
inserito il seguente:
262
“Articolo 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) - 1. Le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di
decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e
sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni
periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di
conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello
indicato dall’articolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle
disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18; nell’ipotesi in cui l’ammontare annuale dei ricavi
non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire
50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni
di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti dei
libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli
2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell’esercizio delle attività istituzionali e connesse non
abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato
annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo
comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e- delle spese complessive, nei termini e nei modi di
cui all’articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 possono tenere il rendiconto nei termini e nei
modi di cui all’articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire,
modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16
dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più
revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.”.
2. Ai soggetti dà cui all’articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma I si applicano
limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).
Articolo 26
(Norma di rinvio)
1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e in
particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.
Articolo 27
(Abuso della denominazione di organizzazione
non lucrativa di utilità sociale)
1. L’uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico
delle parole ”organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero di altre parole o locuzioni,
anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.
Articolo 28
263
(Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori)
Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvolgono dei
benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all’articolo 10, ovvero violano le
disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2
milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all’articolo 11, comma 4;
c) chiunque contravviene al disposto dell’articolo 27 è punito con la sanzione amministrativa da lire
600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell’articolo 54, primo e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall’ufficio delle
entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno
indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o
consentendo a terzi indebiti risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o
con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.
Articolo 29
(Titoli di solidarietà)
1. Per l’emissione di titoli da denominarsi “di solidarietà” è riconosciuta come costo fiscalmente
deducibile dal reddito d’impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di
riferimento determinato con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero delle
finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle
ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all’emissione dei predetti
titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni
altra disposizione necessaria per l’attuazione del presente articolo.
Articolo 30
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il I° gennaio 1998 e, relativamente alle
imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data dei 31 dicembre 1997.
264
Circolare 168 ONLUS
Premessa
1. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ONLUS
1.1 Tipologie di enti
1.2 Vincoli statutari
1.3 Settori di attività
1.4 Finalità di solidarietà sociale
1.5 Attività connesse
1.6 Finalità non lucrative
1.7 Obbligatorietà del bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma 1, lett. g)
1.8 Disciplina dei rapporti associativi (art. 10, comma 1, lett. h)
1.9 Uso della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”
(art. 10, comma 1, lett. i)
1.10 Enti considerati in ogni caso ONLUS
1.11 Soggetti considerati ONLUS limitatamente a determinate attività
1.12 ONLUS ed enti non commerciali
2. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11
2.1 Termini di presentazione
2.2 Effetti della comunicazione
2.3 Decorrenza del regime agevolativo
2.4 Adeguamento dell’atto costitutivo o dello statuto
2.5 Modello di comunicazione
2.6 Sanzioni
3. TRATTAMENTO FISCALE DELLE ONLUS IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
3.1 Attività istituzionali e attività connesse
3.2 Altri redditi
3.3 Società cooperative
3.4 Ritenute alla fonte
4. EROGAZIONI LIBERALI
4.1 Erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche enti non commerciali, anche non
residenti, società ed enti commerciali non residenti
4.2 Erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese e società
4.3 Erogazioni liberali in natura
5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
5.1 Esclusioni ed esenzioni
5.2 Applicazione delle previsioni di maggior favore per le organizzazioni di volontariato, le
organizzazioni non governative e le cooperative sociali
6. ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI I.V.A.
7. ALTRE AGEVOLAZIONI
7.1 Esenzioni dall’imposta di bollo
7.2 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
7.3 Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni
265
7.4 Esenzioni dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta
sostitutiva
7.5 Esenzioni in materia di tributi locali
7.6 Agevolazioni in materia di imposta di registro
7.7 Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli
7.8 Agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
8. SCRITTURE CONTABILI
9. SANZIONI E RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATORI DELLE ONLUS
DEI
RAPPRESENTANTI
LEGALI
E
DEGLI
10. RINVIO ALLA NORMATIVA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
Premessa
Con circolare n.124/E del 12 maggio 1998 sono stati forniti i chiarimenti necessari al fine di
assicurare uniformità di interpretazione da parte degli uffici interessati relativamente alle norme
concernenti il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali, contenute nella Sezione
I (artt. 1-9) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460. Con la presente circolare si forniscono le
prime istruzioni per l’applicazione delle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS), contenute nella Sezione II (artt. 10-29) del medesimo decreto legislativo
n.460 del 1997, che hanno dato attuazione alla delega recata dall’art. 3, commi 188 e 189, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta fermo che ulteriori chiarimenti saranno forniti anche sulla
base dei contributi interpretativi del costituendo organismo di controllo di cui al medesimo art. 3,
commi 190, 191 e 192, della menzionata legge n.662 del 1996. circa la natura delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale si precisa innanzitutto che le stesse - individuate sulla base di criteri
di qualificazione diversi da quelli degli enti non commerciali - costituiscono un’autonoma e distinta
categoria di enti rilevante solo ai fini fiscali, destinataria di un regime tributario di favore in materia
di imposte sui redditi, d’imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette nonché di ulteriori
specifici tributi.
Le disposizioni agevolative in favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale integrano
e modificano le vigenti leggi d’imposta che disciplinano i singoli tributi, mentre la delimitazione dei
requisiti che qualificano le ONLUS assume valenza generale nel sistema tributario. Si ricorda che le
disposizioni recate dal decreto legislativo n.460 del 1997 sono entrate in vigore il 1 gennaio 1998 e,
relativamente alle imposte sui redditi, trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
1. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ONLUS
1.1 Tipologie di enti
L’art. 3, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nel dettare i principi e i criteri direttivi in
materia di disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha delimitato
l’ambito dei soggetti inquadrabili in tale categoria soggettiva, individuando esattamente gli enti ai
quali non è concesso assumere la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
In particolare la citata disposizione alla lett. a) esclude dall’ambito dei soggetti qualificabili come
ONLUS “gli enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni
bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le
associazioni di categoria”.
266
In attuazione dei criteri impartiti dalla legge delega n.662 del 1996, il decreto legislativo n.460 del
1997, all’art. 10, comma 1, individua positivamente i soggetti che possono assumere la qualifica di
ONLUS, stabilendo che, ricorrendone i presupposti, “Sono organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di
carattere privato con o senza personalità giuridica”.
Il comma 10 del medesimo art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 dispone che “Non si
considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.218, i partiti e i movimenti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e di categoria”.
Dall’esame delle disposizioni menzionate risulta in sostanza che possono assumere la qualifica di
ONLUS solo gli enti privati, mentre sono espressamente esclusi dal regime tributario delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale gli enti pubblici.
Nell’ambito degli enti di diritto privato la norma elenca espressamente i soggetti in ogni caso
esclusi dalla categoria delle ONLUS, mentre lascia ampia facoltà di scelta nella individuazione della
forma giuridica da assumere ai fini della inquadrabilità fra le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale.
Si può in sintesi tracciare il seguente quadro riassuntivo.
Soggetti ammessi
I soggetti che possono assumere la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale sono i
seguenti:
- associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute;
- comitati;
- fondazioni;
- società cooperative;
- altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.
La norma non fa riferimento ai consorzi di cooperative che, pertanto, non possono assumere la
qualifica di ONLUS.
Soggetti esclusi
I soggetti esclusi dal particolare regime fiscale delle ONLUS, sono i seguenti:
- enti pubblici;
- società commerciali, diverse da quelle cooperative;
- enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.218;
- partiti e movimenti politici;
- organizzazioni sindacali;
- associazioni di datori di lavoro;
- associazioni di categoria.
Enti non residenti
I requisiti necessari per la qualificazione di un soggetto nell’ambito delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, indicati nel comma 1 art.10 del decreto legislativo n.460 del 1997, non
consentono di ricomprendere in tale tipologia soggettiva gli enti non residenti, ciò anche in assenza
di un’espressa esclusione normativa in tal senso.
Infatti, le disposizioni contenute nella Sez. II del decreto legislativo n.460 del 1997, in forza del
richiamo che le stesse fanno ad istituti propri del diritto interno (es. atto pubblico, scrittura privata
autenticata o registrata, contratti collettivi nazionali di lavoro) ed a leggi nazionali (es. per il limite
del compenso massimo dei componenti gli organi amministrativi e di controllo viene fatto
riferimento al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1994, n.645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n.336,
e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per
azioni), non possono che riferirsi esclusivamente ad enti residenti.
267
Peraltro, per gli enti non residenti non sarebbe di fatto esperibile il controllo sulla sussistenza dei
requisiti dell’articolo 10 del decreto legislativo in esame (es. esclusività dell’attività nei settori art.
10, comma 1, lett.a).
1.2 Vincoli statutari
Gli enti che presentano i requisiti tipologici per essere inquadrati fra le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale devono redigere lo statuto o l’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata al fine di acquisire tale qualifica.
L’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 fissa il contenuto di tali atti, indicando le
clausole che gli stessi devono espressamente prevedere.
Si tratta di clausole che impongono agli enti che intendono qualificarsi come ONLUS i seguenti
vincoli:
“a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1
giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da
esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti
e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera
a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione;
268
i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo
“ONLUS”. È del tutto ovvio come le clausole imposte statutariamente alle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale costituiscono vincoli ai quali di fatto le stesse devono necessariamente
adeguarsi.
1.3 Settori di attività
L’art. 10, comma 1, lett.a) del decreto legislativo n.460 del 1997 delimita i settori di attività in cui
possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L’art. 10, comma 1, lett. c), del medesimo decreto legislativo n.460 del 1997 vieta alle ONLUS di
svolgere attività al di fuori di quelle espressamente elencate, ad eccezione delle attività ad esse
direttamente connesse.
La norma individua, quindi, in modo tassativo undici settori di attività - riportati nel paragrafo
precedente - in cui le ONLUS possono impegnarsi istituzionalmente in via esclusiva e diretta. In
sostanza, si tratta di attività alle quali il legislatore delegato riconosce carattere di interesse
collettivo, in attuazione di una precisa indicazione al riguardo contenuta nell’art. 3, comma 189,
lett.a) della legge delega n.662 del 1996. Ai fini dell’esatta individuazione dell’ambito di attività
consentito alle ONLUS in ciascuno degli undici settori indicati nell’art. 10, comma 1, lett.a), del
decreto legislativo n.460 si devono tuttavia tener presente le precisazioni fornite nel paragrafo
seguente.
1.4 Finalità di solidarietà sociale
L’art. 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n.460 del 1997 stabilisce che le ONLUS devono
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 10 delimitano il concetto di solidarietà sociale, dettando
precise indicazioni sulla qualificazione solidaristica delle attività proprie di ciascun settore indicato
nell’art. 10, comma 1, lett.a), dello stesso decreto legislativo n.460 del 1997. In particolare i commi
2 e 3 dell’art. 10 in esame prevedono:
“2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria,
dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e
dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti,
nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. “3. Le finalità di solidarietà
sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie
dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.”.
Il successivo comma 4 del medesimo art. 10 stabilisce poi che: “4. A prescindere dalle condizioni
previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività
statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza,
della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1
giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca
scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo
modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n.400, nonché le attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali
sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato.”. In sostanza
269
i settori di attività elencati art. 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.460 del 1997 vengono
distinti ai fini dell’individuazione delle finalità di solidarietà sociale in due categorie:
1) settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate alle condizioni dei destinatari;
2) settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano immanenti, per espressa
previsione normativa.
1) Settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate alla condizione dei destinatari.
Tali settori sono i seguenti:
-assistenza sanitaria;
-istruzione;
-formazione;
-sport dilettantistico;
-promozione della cultura e dell’arte;
-tutela dei diritti civili.
Il comma 2 art. 10 del decreto legislativo in esame stabilisce che negli anzidetti settori vengono
perseguite finalità solidaristiche solo qualora l’attività ad essi relativa sia diretta a procurare
vantaggi a soggetti svantaggiati esterni all’organizzazione. Le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi devono essere dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:
a) soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. In via di principio, pertanto,
nei suddetti settori le attività non devono essere a beneficio dei soci, associati o partecipanti della
ONLUS, ovvero dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, di coloro
che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, di soggetti che effettuano
erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado e dei loro affini
entro il secondo grado. Viene, tuttavia, precisato nel comma 3 art. 10 in esame che questi ultimi
soggetti, qualora versino nelle stesse condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o
familiare, che qualificano come solidaristica l’attività dell’ente, possono essere beneficiari delle
attività istituzionali dell’organizzazione. Nozione di persone svantaggiate. La valutazione della
condizione di “svantaggio” costituisce un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di
soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente
invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di
emarginazione sociale.
Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei seguenti casi:
- disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
- tossico-dipendenti;
- alcolisti;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
- profughi;
- immigrati non abbienti.
2) Settori per i quali si considerano immanenti, per espressa previsione normativa, le finalità di
solidarietà sociale.
Si tratta di settori per i quali le finalità di solidarietà sociale
si intendono perseguite a prescindere dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari
dell’attività. Come precisato dal comma 4 art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 si
considerano, comunque, inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali
svolte nei seguenti settori:
- attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;
- beneficenza;
270
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1
giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n.1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;
- attività di promozione della cultura e dell’arte, per le quali sono riconosciuti apporti economici da
parte dell’amministrazione centrale dello Stato;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n.400. Il fine solidaristico è considerato immanente per alcune
attività, come l’assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficenza, per le quali la condizione di
svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell’attività stessa, senza necessità di ulteriori
precisazioni normative.
Per altri settori, quali la tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ovvero della
natura e dell’ambiente e la ricerca scientifica, il fine solidaristico si intende perseguito
indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa.
Promozione della cultura e dell’arte
L’attività di promozione della cultura e dell’arte ha una posizione del tutto peculiare tra le varie
attività previste art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Il comma 2 dello stesso articolo ricomprende infatti tale attività tra quelle per le quali la finalità di
solidarietà sociale è correlata alla condizione dei destinatari.
In via generale l’attività di promozione della cultura e dell’arte fa parte quindi della prima categoria
di settori di attività, di cui si è in precedenza trattato, per i quali è necessario che l’attività sia diretta
ad arrecare benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali
o familiari o ai componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Tuttavia, il comma 4 dello stesso articolo 10, elencando le attività per le quali le finalità di
solidarietà sociale sono considerate inerenti senza necessità di verificare la qualità dei soggetti
beneficiari, ricomprende tra queste anche le attività di promozione della cultura e dell’arte a
condizione che alle stesse vengano riconosciuti “apporti economici da parte dell’amministrazione
centrale dello Stato”.
Si evidenzia che la norma in esame prevede espressamente che l’apporto economico sia erogato
dall’amministrazione centrale dello Stato con esclusione, quindi, di quello effettuato da altri enti.
Il legislatore ha voluto estendere il regime agevolativo delle ONLUS a quelle attività per le quali,
prescindendo dalla condizione di svantaggio dei destinatari, è riconosciuto un apporto economico da
parte dell’amministrazione centrale dello Stato. Il riconoscimento di apporti economici da parte
dell’amministrazione centrale dello Stato è “condicio sine qua non” per essere ammessi a fruire
della normativa ONLUS.
Al riguardo il Ministero dei Beni culturali ha precisato che “gli Istituti che perseguono fini di
promozione della cultura e dell’arte e che potrebbero avvalersi della normativa ONLUS possono
essere individuati tra i destinatari degli apporti economici erogati da questa Amministrazione (Beni
Culturali) ai sensi delle seguenti disposizioni: 1) Legge 17 ottobre 1996, n.534, “Norme per
l’erogazione di contributi statali alle Istituzioni Culturali”.
2) Legge 15 dicembre 1990, n. 418, Fondazione Festival dei Due mondi.
3) Legge 1 dicembre 1997, n. 420, Fond. Rossini Festival - Fond. Ravenna Manifestazioni.
4) Legge 26 luglio 1984, n. 414 - “Società di cultura la Biennale di Venezia”.
Si evidenzia che l’art. 1 della citata legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.248 del 22 ottobre 1996, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1997, le istituzioni
271
culturali in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della stessa legge sono ammesse, a domanda,
al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l’inserimento nell’apposita tabella. Si fa
presente che la suddetta tabella delle istituzioni culturali, ammesse al contributo ordinario annuale
dello Stato per il triennio 1997-1999, è stata pubblicata con decreto del Ministro per i Beni culturali
e Ambientali nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 1 ottobre 1997.
Si fa riserva di ulteriori chiarimenti, relativamente al settore in esame, sulla base di elementi che
verranno a tal fine forniti dalle amministrazioni competenti all’attribuzione degli apporti economici
di cui trattasi.
Attività di ricerca scientifica
Per quanto riguarda il settore di attività di ricerca scientifica, art. 10, comma 1, lett.a) del decreto
legislativo n.460 del 1997, rinvia ad apposito regolamento governativo la definizione degli ambiti e
delle modalità in cui l’attività di ricerca scientifica potrà essere svolta da parte di organizzazioni non
lucrative di utilità sociale. Ciò comporta che non tutta l’attività di ricerca scientifica può consentire
il riconoscimento della qualifica di ONLUS, ma solo quella svolta direttamente da fondazioni
ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente
in ambiti e secondo modalità che devono essere stabilite da norme regolamentari.
1.5 Attività connesse
L’art. 10, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n.460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere
attività diverse da quelle istituzionali nei settori tassativamente individuati, ad eccezione di quelle a
queste direttamente connesse.
Lo stesso articolo 10, comma 5, primo periodo, fornisce la seguente nozione di attività direttamente
connesse: “Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di
assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte
e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5) 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in
assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle
statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse”.
La norma riconduce in sostanza le attività connesse a due tipologie fondamentali:
1) attività analoghe a quelli istituzionali;
2) attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
1) Attività analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori dell’assistenza sanitaria,
istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti
civili.
Si è precisato nel paragrafo precedente che nei settori dell’assistenza sanitaria, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, le
finalità di solidarietà sociale si ritengono perseguite solo se le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi relativi alle attività statutarie sono dirette alle persone svantaggiate o ai componenti le
collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Negli stessi settori si considerano attività direttamente connesse le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi relative alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti che non versino nelle
anzidette condizioni, semprechè vengano rispettati le condizioni e i limiti stabiliti dalla norma, in
seguito specificati.
2) Attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
Questo secondo gruppo di attività comprende le attività direttamente connesse a quelle statutarie per
ciascuno degli undici settori elencati nell’articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.460
del 1997.
Sono attività strutturalmente funzionali, sotto l’aspetto materiale, a quelle istituzionali, quali ad
esempio la vendita di depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di
modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione.
272
È da considerare attività accessoria per natura, in quanto integrativa di quelle istituzionali, la
preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all’interno dell’organizzazione
per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.
Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali di entrambe le tipologie descritte
costituiscono, come precisa la relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997, fonti per
il “reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali” dell’organizzazione.
Si segnala, tuttavia, che il concetto di accessorietà per natura o di attività integrative comporta che
l’attività di reperimento dei fondi non può costituire un’autonoma attività, ma deve svolgersi nel
contesto dell’attività istituzionale e in stretta connessione con quest’ultima. Condizioni e limiti per
l’esercizio delle attività connesse. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 10 del decreto
legislativo in esame stabilisce la relazione che deve intercorrere fra l’attività istituzionale, che deve
restare l’attività principale, e le attività connesse.
La norma dispone che “l’esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non
siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento
delle spese complessive dell’organizzazione”.
In sostanza sono consentite alle ONLUS le attività direttamente connesse a quelle istituzionali
semprechè siano rispettate le seguenti condizioni:
1) le attività direttamente connesse non siano prevalenti rispetto all’attività istituzionale;
2) i proventi delle attività direttamente connesse non superino il 66 per cento delle spese
complessive dell’organizzazione.
Secondo la relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997, affermare il carattere non
prevalente delle attività connesse “è di fondamentale importanza per caratterizzare in senso
solidaristico la struttura operativa e funzionale delle ONLUS, evitando che le stesse possano
svolgere, all’opposto, in via esclusiva o principale attività “connesse””.
Il criterio della prevalenza comporta, quindi, l’esame di una pluralità di elementi rilevanti ai fini del
raffronto fra attività istituzionali e quelle direttamente connesse, quali ad esempio gli investimenti,
l’impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle prestazioni effettuate.
La verifica della prevalenza va fatta con riferimento a ciascun periodo d’imposta e in relazione ad
ogni singolo settore (attività statutaria relativa ad uno specifico settore ed attività connessa
all’attività istituzionale propria del settore considerato).
Si precisa che il criterio della prevalenza è autonomo rispetto all’ulteriore criterio indicato al punto
2), che prende in esame i proventi delle attività direttamente connesse in rapporto alle spese
complessive dell’organizzazione.
1.6 Finalità non lucrative
Alle ONLUS sono imposti tre specifici vincoli:
a) divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione;
b) destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione;
c) devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente.
a) Divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione (Art. 10, comma 1,
lett. d)
Il divieto è analogo a quello imposto a particolari tipologie di associazioni dall’art. 111, comma 4quinquies, del T.U.I.R. e dall’art. 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n.633 del 1972 (v. Circolare n.124/E del 12 maggio 1998, par. 5.3.).
Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è prevista l’ulteriore possibilità di destinare gli
utili o avanzi di gestione ad altre ONLUS.
Per quanto riguarda le cooperative in possesso dei requisiti necessari per avvalersi della disciplina
delle ONLUS si precisa che è consentita la destinazione del tre per cento degli utili ai fondi
273
mutualistici da parte delle società cooperative, quale destinazione imposta dalla legge 31 gennaio
1992, n.59 (art. 11).
Il comma 6 art. 10 del decreto legislativo in esame individua particolari fattispecie che costituiscono
“in ogni caso indiretta distribuzione di utili o avanzi di gestione” ed assumono pertanto valore di
presunzione assoluta.
Il testo del comma 6 art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 è il seguente:
“6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,
nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a
condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte
nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati
o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato
puramente onorifico e valore economico modico;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori
al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti
individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n.239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio
sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di
interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di
sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche”.
La norma vieta, innanzitutto, di cedere beni o servizi a condizioni economiche più favorevoli a tutti
coloro che sono coinvolti nella gestione della ONLUS o ne facciano parte e a coloro che
sovvenzionano l’organizzazione.
La disposizione non si applica nel caso in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono
relative alle attività statutarie proprie dei settori della tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d’interesse artistico o storico e della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (art. 10,
comma 1, lett.a) nn. 7 e 8), purché i vantaggi accordati ai soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali e ai familiari degli stessi abbiano significato onorifico e valore
economico modico.
È altresì vietato corrispondere, senza valide ragioni economiche, corrispettivi superiori al valore
normale dei beni o servizi acquistati. Si ritiene che in tale fattispecie sia da ricondurre la
corresponsione ai consulenti della ONLUS di corrispettivi superiori a quelli stabiliti dalle tariffe
professionali.
La lettera c) del comma 6 dell’art. 10 in esame impone, inoltre, di non corrispondere ai componenti
gli organismi amministrativi e di controllo emolumenti individuali annui superiori al compenso
massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
Alla lett. d) dello stesso comma 6 viene fissata la misura massima degli interessi passivi che
possono corrispondersi a soggetti diversi dagli istituti di credito e intermediari finanziari. Detti
interessi non possono essere superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto.
È, infine, vietato alle ONLUS di corrispondere stipendi superiori del 20 per cento a quelli previsti
dai contratti collettivi per le medesime qualifiche (si fa riferimento a tal fine alla media nazionale).
274
b) Destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione (art. 10, comma 1, lett. e)
Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle connesse.
L’obbligo è assolto anche con la costituzione di riserve vincolate agli anzidetti fini.
c) Devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento (art. 10, comma 1, lett. f)
Lo scioglimento per qualsiasi causa della ONLUS impone a questa di devolvere il patrimonio ad
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
La devoluzione del patrimonio sarà posta in essere sotto il controllo dell’istituendo organismo
previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
È fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, quale quella prevista per le società
cooperative dall’art. 11 della legge n.59 del 1992.
Si precisa che la perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo
scioglimento dell’ente. A tale conclusione si perviene in considerazione della ratio della
disposizione in argomento intesa ad impedire all’ente, che cessa per qualsiasi ragione di esistere
come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale
privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto
legislativo in esame.
Non si ritiene, infatti, di poter consentire all’ente vincolato quale ONLUS nella distribuzione e nella
destinazione degli utili o avanzi di gestione di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo del
patrimonio a seguito della perdita della qualifica di ONLUS.
Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONULS dovrà devolvere il patrimonio ad altra
organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il menzionato
organismo di controllo.
1.7 Obbligatorietà del bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma 1, lett. g).
È imposto alle ONLUS l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale a prescindere da
specifiche previsioni civilistiche.
Come evidenzia la relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997, le disposizioni che
precisano tale obbligo sono dettate all’art. 25 dello stesso decreto. Istruzioni in proposito sono
contenute nel paragrafo relativo alle scritture contabili.
È appena il caso di segnalare che le cooperative, ivi comprese quelle sociali, restano assoggettate
alla normativa civilistica in materia nonché agli ordinari adempimenti contabili prescritti per le
società ed enti commerciali.
1.8 Disciplina dei rapporti associativi (art. 10, comma 1, lett. h)
È imposto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la presenza di un ordinamento
democratico, garantito dalla esclusione di ogni forma di partecipazione temporanea alla vita
associativa e dalla previsione per gli associati o partecipanti maggiori di età del diritto di voto al
fine di consentire il controllo più ampio possibile da parte dei soggetti interessati sull’attività
dell’organizzazione, sul suo effettivo svolgimento e sul rispetto degli obblighi di legge.
Il vincolo di cui trattasi non trova applicazione per espressa previsione art. 10, comma 7, del decreto
legislativo n.460 del 1997 nei confronti delle fondazioni e degli enti riconosciuti dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto si richiamano i chiarimenti forniti con
circolare n.124/E del 12 maggio 1998, relativamente all’analogo vincolo imposto ad alcuni tipi di
enti associativi destinatari di uno specifico regime di favore.
In particolare in tale sede è stata esclusa la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza,
mentre è stato precisato “che per le organizzazioni complesse a carattere nazionale si deve tener
conto della pratica impossibilità di garantire la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita
dell’associazione nonché del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato; pertanto
275
per tali organizzazioni è consentita l’espressione del voto da parte degli associati mediante delega
da conferire ad altri associati”.
1.9 Uso della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo
“ONLUS” (art. 10, comma 1, lett. i)
Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico le
ONLUS, al fine della immediata riconoscibilità e a tutela della fede pubblica, devono utilizzare la
locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
L’art. 10, comma 7, del decreto legislativo in esame stabilisce che non sono tenuti ad uniformarsi a
tale previsione gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese.
Si segnala che l’art.27 del decreto legislativo n.460 del 1997 vieta a soggetti diversi dalle ONLUS
l’uso della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS” e
di ogni altra analoga parola o locuzione, anche in lingua straniera.
Una specifica sanzione è prescritta per l’abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa
di utilità sociale dall’art. 28, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n.460 del 1997, come si
precisa nel paragrafo relativo alle sanzioni per responsabilità dei rappresentanti legali e degli
amministratori.
1.10 Enti considerati in ogni caso ONLUS
Art. 10, comma 8, del decreto legislativo n.460 del 1997 prevede che: “Sono in ogni caso
considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,
n.381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle
organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi
n.266 del 1991, n.49 del 1987 e n.381 del 1991”.
La norma, in attuazione della delega recata dall’art. 3, comma 189, lett. b) della legge n.662 del
1996, sancisce l’automatica qualifica come ONLUS dei seguenti soggetti:
- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritte nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 6 della medesima
legge;
- organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nella “sezione cooperazione
sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni.
Con circolare n.127/E del 19 maggio 1998 è stato chiarito che l’automatica qualificazione come
ONLUS per gli enti sopra elencati comporta che gli stessi non sono tenuti ad adeguare i propri
statuti o atti costitutivi alle disposizioni del citato art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del
1997, ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso comma, concernente l’uso
nella denominazione della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o
dell’acronimo “ONLUS”.
La relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997 evidenzia in proposito che
dall’estensione automatica della “soggettività fiscale ONLUS” consegue che gli enti in questione
possono beneficiare anche delle norme agevolative recate dal decreto legislativo n.460 del 1997
“senza necessità di dover previamente modificare la loro struttura organizzativa e funzionale, né di
dover rispettare i requisiti richiesti nell’articolo 10 per la generalità delle ONLUS”.
La disposizione in commento dà attuazione altresì al disposto del comma 188 dell’art. 3 della legge
n.662 del 1996 secondo il quale “sono fatte salve le disposizioni di maggiore favore relative alle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, alle cooperative sociali di cui
276
alla legge 8 novembre 1991, n.381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n.49”.
Al riguardo si ritiene che l’individuazione della norma di maggior favore possa essere frutto di una
valutazione soggettiva da parte del destinatario (organizzazione di volontariato, organizzazione non
governativa, cooperativa sociale) in relazione a ciascun imposta o tributo oggetto di agevolazioni.
In sostanza l’ente può scegliere se applicare la normativa relativa alle ONLUS o quella dettata dalla
normativa speciale (rispettivamente legge n.266 del 1991, legge n.49 del 1987 e legge n.381 del
1991), ponderando la convenienza tra le diverse previsioni agevolative. Ovviamente la scelta può
essere effettuata in relazione alle sole ipotesi in cui sia configurabile una alternatività tra le
normative considerate, dovuta al fatto che la stessa fattispecie trovi disciplina sia nelle disposizioni
recate dalla specifica normativa sulle ONLUS sia nelle disposizioni recate dalle citate leggi speciali.
La problematica relativa all’applicazione delle norme di maggior favore assume particolare rilievo
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Si rinvia in proposito al paragrafo concernente le
agevolazioni in materia di I.V.A. per ulteriori chiarimenti.
1.11 Soggetti considerati ONLUS limitatamente a determinate attività
L’art. 10, comma 9, del decreto legislativo n.460 del 1997 prevede:
“Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell’interno, sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate
alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli
stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’articolo
20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, introdotto dall’articolo
25, comma 1".
La norma introduce due eccezioni al principio sancito alla lett. c), comma 1, del medesimo art. 10,
secondo il quale è vietato alle ONLUS di svolgere attività diverse da quelle relative agli undici
settori tassativamente elencati alla lett.a), comma 1, dello stesso articolo.
Gli enti ai quali è consentito derogare all’anzidetto principio sono i seguenti:
1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese;
2) associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lett. e), della
legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell’Interno.
Gli enti sopra elencati hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle proprie
dei settori elencati art. 10, comma 1, lett.a), come definiti nei paragrafi precedenti, e di configurarsi
come ONLUS solo parzialmente cioè limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo perseguimento
di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nell’anzidetta disposizione.
Ciò comporta che i soggetti di cui trattasi possono accedere al regime tributario previsto in favore
delle ONLUS dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo n.460 del 1997 limitatamente ai
settori di cui al comma 1, lett.a), art. 10 menzionato a condizione che per tali attività:
a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’art.20-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, introdotto dall’art. 25, comma 1 del decreto legislativo
in esame (v. paragrafo relativo alle scritture contabili);
b) siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti art. 10 del decreto legislativo
n.460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso art. 10, nonché l’onere
della comunicazione imposto dall’art. 11 dello stesso decreto.
277
Ai fini dell’applicazione dei vincoli formali e sostanziali richiamati devono tenersi presenti anche le
norme pattizie che regolamentano gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
In particolare, con riferimento agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, va tenuto presente il
documento conclusivo della Commissione paritetica italo-vaticana, pubblicato nel supplemento
ordinario n.210 alla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1997, n.241 con il quale è stato precisato che
agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti “non sono..... applicabili.... le norme, dettate dal codice
civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche
private. Non può dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il
possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l’ente ne sia dotato, alle
prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private”.
Tali enti devono, tuttavia, comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata
registrata, che recepisca le clausole art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997.
1.12 ONLUS ed enti non commerciali
Si ritiene di dover precisare che la riconducibilità nella categoria soggettiva delle ONLUS prescinde
da qualsiasi indagine sull’oggetto esclusivo o principale dell’ente e, quindi, sulla commercialità o
meno dell’attività di fatto dallo stesso svolta.
Vengono, infatti, assunti come criteri di differenziazione e qualificazione dell’ente come
organizzazione non lucrativa di utilità sociale i requisiti esclusivamente stabiliti art. 10 del decreto
legislativo n.460 del 1997 in precedenza descritti.
Non trovano, pertanto, applicazione nei confronti delle ONLUS le disposizioni dell’art. 87, comma
1, lett. c), e comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n.917, nonché quelle relative alla perdita della qualifica di ente non commerciale recate
dall’art. 111-bis dello stesso Testo Unico, sulle quali sono stati forniti chiarimenti con la già
menzionata circolare n.124/E del 12 maggio 1998, paragrafo 1.
2. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11
L’art. 11 del decreto legislativo n.460 del 1997, dispone ai commi 1 e 2 che: “1. È istituita presso il
Ministero delle finanze l’anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel
regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, in materia di
istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n.581, i soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività previste all’articolo 10,
ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle
finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla
predetta data, già svolgono le attività previste all’articolo 10. Alla medesima direzione deve essere
altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.
2. L’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare
delle agevolazioni previste dal presente decreto”.
Pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti di cui art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, che
intendono avvalersi delle agevolazioni introdotte dal decreto legislativo in esame, devono darne
comunicazione, mediante la presentazione dell’apposito modello, alla Direzione Regionale delle
Entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione prescritta dall’art. 11, comma 1, del decreto
legislativo n.460 del 1997, esclusivamente i seguenti enti:
- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge;
- organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
278
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella “sezione cooperazione
sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni; per i quali, come già illustrato nel paragrafo
1.10, relativo agli enticonsiderati in ogni caso ONLUS, il comma 8 art. 10, in conformità a quanto
previsto dall’art. 3, comma 189, lett. b), della legge n.662 del 1996, ha disposto un’estensione
automatica della soggettività fiscale ONLUS.
2.1 Termini di presentazione
L’art. 11, comma 1, del decreto legislativo in esame, fissa i seguenti termini entro cui deve essere
effettuata la comunicazione.
a) Organizzazioni di nuova costituzione
Le organizzazioni che si costituiscono a partire dal 1 gennaio 1998, in possesso dei requisiti elencati
art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 ed interessate ad accedere al regime tributario riservato
alle ONLUS, devono effettuare la comunicazione prescritta dall’art. 11 dello stesso decreto
legislativo n.460 del 1997, entro 30 giorni dalla data:
- di redazione dello statuto o dell’atto costitutivo, se in forma di atto pubblico;
- di autenticazione o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata
autenticata o registrata.
b) Organizzazioni già costituite
Alle organizzazioni già costituite alla data del 1 gennaio 1998 e che a tale data svolgevano le attività
previste dall’articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, è stata
riconosciuta la possibilità di fruire delle agevolazioni, introdotte a favore delle ONLUS, a decorrere
dal 1 gennaio 1998, data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal decreto legislativo n.460
del 1997.
Tale disposizione, tuttavia, trova applicazione nei confronti dei soggetti interessati a condizione che
gli stessi, entro il termine del 31 gennaio 1998, abbiano provveduto ad effettuare, ai sensi dell’art.
11 in commento, la prescritta comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate competente.
2.2 Effetti della comunicazione
La comunicazione prevista dall’art. 11 del decreto legislativo in esame, per i soggetti che svolgono
la propria attività nei settori elencati art. 10, comma 1, lett. a), dello stesso decreto legislativo n. 460
del 1997, si configura come un onere, cui assolvimento costituisce condizione necessaria per
accedere al regime tributario riservato alle ONLUS.
Pertanto, gli enti e le società cooperative - ad eccezione, come precisato, delle organizzazioni di
volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali - che abbiano tutti i
requisiti prescritti dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, non possono essere
ammessi a beneficiare delle agevolazioni introdotte dal medesimo decreto legislativo n. 460 del
1997, in mancanza dell’anzidetta comunicazione.
2.3 Decorrenza del regime agevolativo
Per i soggetti che si costituiscono a partire dal 1 gennaio 1998, tenuti ad effettuare la comunicazione
prescritta dall’art. 11 del decreto legislativo n.460 del 1997 entro 30 giorni dalla data dell’atto
costitutivo o dello statuto, le agevolazioni si applicano a decorrere dalla data di costituzione.
Si segnala al riguardo, che la comunicazione tardiva, effettuata quindi oltre il menzionato termine
stabilito dalla norma, non comporta la perdita in via definitiva dei benefici fiscali ma ne differisce
unicamente la decorrenza alla data di presentazione del modello di comunicazione.
Per quanto riguarda, invece, le organizzazioni già costituite alla data del 1 gennaio 1998, come in
precedenza precisato, le stesse sono state ammesse a godere dei benefici fiscali introdotti per le
ONLUS a decorrere dal 1 gennaio 1998, a condizione che le anzidette organizzazioni abbiano
provveduto ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 11 del decreto legislativo in commento
entro il 31 gennaio 1998.
279
Pertanto, la presentazione del modello di comunicazione oltre il termine del 31 gennaio 1998
determina lo slittamento della decorrenza delle agevolazioni, delle quali sarà possibile beneficiare a
partire dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
2.4 Adeguamento dell’atto costitutivo o dello statuto
L’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997, come illustrato al paragrafo 1.2, indica
espressamente le clausole che devono essere contenute negli atti costitutivi o negli statuti delle
ONLUS.
Per le organizzazioni già operanti alla data del 1 gennaio 1998 nei settori di attività individuati
dall’art. 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo in esame, si rende quindi necessario adeguare i
propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni dettate dal citato art. 10 del decreto legislativo n.460
del 1997, al fine di recepire le clausole statutarie richieste dalla nuova normativa in materia di
ONLUS.
Si segnala al riguardo che con le istruzioni al modello di comunicazione, approvato unitamente alle
stesse con D.M. 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 1998, è
stato precisato che le organizzazioni già operanti alla data del 1 gennaio 1998, le quali abbiano
effettuato la comunicazione ai sensi dell’art. 11 in esame, possono fruire delle agevolazioni recate
dal decreto legislativo n.460 del 1997 adeguando i propri statuti o atti costitutivi entro il termine del
30 giugno 1998.
Si precisa che entro il 30 giugno 1998 è sufficiente che lo statuto o l’atto costitutivo, conformi alle
disposizioni art. 10 del decreto legislativo in commento, siano approvati dall’organo assembleare,
ancorché non sia intervenuta, ove richiesta, l’autorizzazione dell’autorità di controllo competente.
Resta fermo che la mancata osservanza nei fatti di tutte le prescrizioni contenute art. 10 del decreto
legislativo n.460 del 1997, nonché la mancata definitiva approvazione delle clausole anzidette,
comportano il venir meno, fin dall’inizio, del regime agevolativo riservato in via esclusiva alle
ONLUS.
Le organizzazioni che adeguano i propri statuti o atti costitutivi sono tenute a darne comunicazione,
entro 30 giorni dall’avvenuto adeguamento, alla Direzione Regionale delle Entrate competente.
Lo statuto non deve essere allegato al modello di comunicazione.
2.5 Modello di comunicazione
La comunicazione prevista dall’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 deve essere
effettuata utilizzando il modello approvato con il menzionato decreto ministeriale 19 gennaio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 1998.
La comunicazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente, deve essere spedita mediante
raccomandata in plico senza busta e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio
postale. La stessa, inoltre, può essere consegnata in duplice esemplare direttamente alla Direzione
Regionale delle Entrate competente la quale, previa apposizione del timbro a calendario e degli
estremi di protocollazione, ne restituisce uno per ricevuta.
A tale riguardo, si ritiene opportuno ribadire in questa sede quanto già precisato con circolare n.82/E
del 12 marzo 1998 ed in particolare che si intendono validamente effettuate esclusivamente le
comunicazioni redatte utilizzando il modello pubblicato nella menzionata Gazzetta Ufficiale, o
copia fotostatica dello stesso, ed indirizzate alla Direzione Regionale delle Entrate competente in
base al domicilio fiscale dell’ente interessato.
Comunicazione delle variazioni
Il modello di cui trattasi deve essere utilizzato anche per comunicare le variazioni intervenute che
comportano per l’ente la perdita della qualifica di ONLUS.
La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi della variazione e la stessa
dovrà essere specificata nel riquadro appositamente previsto.
280
Si precisa, inoltre, che deve essere comunicata alla Direzione Regionale competente, entro trenta
giorni, ogni variazione dei dati, già forniti in sede di presentazione della comunicazione prescritta
dall’art. 11, comma 1, del decreto legislativo in esame, eventualmente verificatasi.
2.6 Sanzioni
Si ritiene opportuno evidenziare che la mancata effettuazione della comunicazione prescritta
dall’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997, comporta l’applicazione, nei confronti
dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi delle ONLUS, di una specifica
sanzione, prevista dall’art. 28, comma 1, lett. b) dello stesso decreto, il cui testo è il seguente:
“b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2
milioni qualora omettano di inviare le comunicazioni previste dall’articolo 11, comma 1".
Si precisa al riguardo che detta sanzione si applica nell’ipotesi in cui la ONLUS fruisca dei benefici
fiscali recati dalla Sez. II del decreto legislativo n.460 del 1997 senza effettuare la prescritta
comunicazione.
Nel caso in cui l’ente che abbia tutti i requisiti della ONLUS non si avvalga tuttavia del regime
fiscale di favore anzidetto, nessuna sanzione potrà essere applicata per omessa comunicazione.
La sanzione fissata dall’art. 28 del decreto legislativo n.460 del 1997 si applica in ogni caso per
mancata comunicazione delle variazioni che comportino la perdita della qualifica ONLUS.
3. TRATTAMENTO DELLE ONLUS IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
3.1. Attività istituzionali e attività connesse
L’art. 12 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha introdotto nel Testo Unico delle imposte sui
redditi l’art. 111-ter che disciplina il trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte
dalle ONLUS.
Detta disposizione stabilisce che:
“1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società
cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività
istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla
formazione del reddito imponibile”.
Il legislatore ha operato una netta distinzione tra attività istituzionali indicate al comma 1, lett.a),
art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 intese all’esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale e attività connesse.
Le attività istituzionali sono, infatti, del tutto escluse dall’area della commercialità;
conseguentemente tali attività sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
A differenza delle attività istituzionali, le attività connesse mantengono la natura di attività
commerciali, ma non concorrono, per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 111-ter
del T.U.I.R., alla formazione del reddito imponibile.
Il diverso trattamento tributario fra attività istituzionali e attività connesse ha conseguenze sul piano
degli adempimenti contabili prescritti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L’art. 20-bis, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dall’art.25 del decreto
legislativo n.460 del 1997, ha, infatti, sancito l’obbligo, limitatamente alle attività connesse, della
tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti attività
commerciali (v. paragrafo relativo alle scritture contabili).
3.2 Altri redditi
Occorre premettere che l’art.26 del decreto legislativo n.460 del 1997 dispone:” alle ONLUS si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali”.
Ciò comporta che per le ONLUS il reddito complessivo si determina, a norma dell’art. 108 del
T.U.I.R., sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali (redditi
fondiari, di capitale, d’impresa e redditi diversi).
281
Pertanto, poiché le agevolazioni recate dall’art.111-ter del T.U.I.R. interessano esclusivamente il
reddito di impresa, le ONLUS sono assoggettate all’IRPEG relativamente alle categorie dei redditi
fondiari, di capitale e diversi.
3.3. Società cooperative
Si fa presente che le disposizioni in esame recate dall’art.111-ter del T.U.I.R. non si applicano alle
società cooperative, ivi comprese le cooperative sociali.
Ciò si rileva dalla formulazione letterale del comma 1, dell’art.111-ter anzidetto che, utilizzando la
locuzione “ad eccezione delle società cooperative”, esclude espressamente dal regime di
decommercializzazione delle attività istituzionali tutte le cooperative, senza ulteriori distinzioni fra
società cooperative in generale e cooperative sociali.
Peraltro, il comma 2 dell’art.111-ter, non facendo alcun riferimento ai soggetti destinatari della
disposizione dallo stesso recata, lascia intendere, sulla base di una interpretazione di tipo logicosistematico della norma, che gli enti ai quali esso si riferisce non possono che essere quelli
espressamente indicati nel comma 1 dello stesso art.111-ter, cioè le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale ad eccezione delle società cooperative.
Per queste ultime, ancorché destinatarie delle altre disposizioni agevolative in materia di ONLUS,
resta applicabile il regime fiscale proprio delle società di capitali di cui all’art.87, comma 1, lett.a)
del T.U.I.R., fatta salva l’applicabilità, ove ne ricorrano le condizioni, della disciplina fiscale in
favore delle cooperative recata dal titolo III del D.P.R. n.601 del 1973 e dall’art.12 della legge n.904
del 1977.
3.4. Ritenute alla fonte
L’art.16, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 ha stabilito che:
“Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui
all’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600".
Detta disposizione, in sostanza, prevede l’esonero dalla ritenuta del 4 per cento stabilita dall’art.28
del D.P.R. n.600 richiamato sui contributi corrisposti ad imprese esclusi quelli per l’acquisto di beni
strumentali, da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici; si precisa che la disposizione in
esame trova applicazione anche nei confronti delle società cooperative ONLUS.
Per quanto concerne, poi, i redditi di capitale corrisposti alle ONLUS si fa presente che il comma 2
dello stesso art.16 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha disposto che:
“Sui redditi di capitale di cui all’articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, corrisposti alle ONLUS, le
ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n.239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi,
premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati”.
Poiché la norma ora citata fa esplicito richiamo “ai redditi di capitale” si ritiene che la medesima
non riguardi le società cooperative, ivi comprese le cooperative sociali, il cui reddito complessivo,
in quanto enti di cui all’art.87, comma 1, lett.a) del T.U.I.R., è formato da un’unica categoria
reddituale, quella del reddito d’impresa.
4. EROGAZIONI LIBERALI
4.1 Erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali, anche non
residenti, società ed enti commerciali non residenti
L’art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, ha modificato l’art.13-bis del T.U.I.R., recante la
disciplina delle “detrazioni per oneri”, con l’aggiunta, al comma 1, della lett. i-bis), la cui
formulazione è la seguente:
“i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo
282
non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano
esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n.3818, al fine di
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il
versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze
da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”.
Il comma 3, del predetto art.13-bis del T.U.I.R., concernente la detraibilità degli oneri sostenuti
dalle società semplici, è stato modificato come segue:
“3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle società semplici
di cui all’articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato articolo 5 ai fini dell’imputazione del reddito.”
Per le società semplici le erogazioni liberali in denaro sono detraibili, da parte dei singoli soci, in
proporzione ai redditi ad essi imputati sulla base della loro quota di partecipazione agli utili della
società come previsto dal comma 1, dell’art.5 del T.U.I.R.
L’art.110-bis, comma 1, del T.U.I.R., riguardante le detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da enti
non commerciali, è stato modificato al fine di ricomprendere tra tali oneri anche quelli recati dalla
lett. i-bis), aggiunta al comma 1 dell’art.13-bis del T.U.I.R.
Pertanto, il comma 1, dell’art.110-bis del T.U.I.R., come modificato dall’art.13 del decreto
legislativo n.460 del 1997, è il seguente:
“1. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis. La
detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei
singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i
quali si è fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il
rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento dell’onere rimborsato.”.
Ai fini della disciplina delle detrazioni d’imposta spettanti per gli oneri sostenuti da società ed enti
commerciali non residenti, è stato modificato il comma 2-bis, dell’art.113, del T.U.I.R.,
aggiungendo tra gli oneri detraibili ivi previsti quelli di cui alla citata lett. i-bis), del comma 1,
dell’art.13-bis del T.U.I.R. Il testo, come riformulato, è il seguente:
“2-bis. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19
per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis. Si
applica la disposizione dell’art.110-bis, comma 1, ultimo periodo.”.
Per la detrazione d’imposta relativa agli oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, è
stato modificato l’art.114, comma 1-bis, del T.U.I.R., il cui attuale testo è il seguente:
“1-bis. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19
per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis. La
detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del
reddito d’impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione
dell’art.110-bis, comma 1, terzo periodo.”
In merito a quanto sopra riportato, va anzitutto precisato che, sebbene il terzo periodo del comma 1,
dell’art.110-bis del T.U.I.R., stabilisca che nel caso “di rimborso degli oneri per i quali si è fruito
della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il rimborso è
aumentata di un importo pari al 22 per cento dell’onere rimborsato”, tale percentuale deve essere
correttamente intesa nella misura del 19 per cento. A tale conclusione si perviene in considerazione
del fatto che la disciplina relativa alle ONLUS si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998 e che da
questa stessa data la percentuale di detrazione degli oneri di cui trattasi, precedentemente fissata
283
nella misura del 22 per cento, è stata ridotta al 19 per cento, come confermato con circolare n.3/E
del 9 gennaio 1998.
In sostanza, la norma stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda spetta per un importo pari al 19
per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un
importo non superiore a 4 milioni di lire, semprechè tali oneri non siano deducibili nella
determinazione dei singoli redditi.
La disposizione recata dall’art.13-bis, comma 1, lett. i-bis), in esame subordina la detraibilità delle
erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS ai limiti e alle condizioni di seguito illustrate.
Vengono, infatti, disposte, in modo tassativo, le modalità di versamento delle somme oggetto delle
erogazioni liberali cui è condizionato il diritto alla detrazione.
Gli anzidetti versamenti, infatti, dovranno essere effettuati esclusivamente utilizzando uno dei
seguenti sistemi di pagamento:
- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento previsti dall’art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e cioè carte
di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
La previsione delle anzidette modalità di versamento trova la propria ratio nella necessità, da parte
dell’amministrazione finanziaria, di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in parola,
nonché nell’esigenza di prevenire eventuali abusi.
Il comma 5 dell’art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, ha sancito la non cumulabilità tra le
detrazioni d’imposta spettanti per le anzidette erogazioni liberali in favore delle ONLUS, ai sensi
dell’art.13-bis, comma 1, lett.1- bis del T.U.I.R., con gli oneri deducibili, spettanti ai sensi art. 10,
comma 1, lett.g), dello stesso T.U.I.R., per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di
organizzazioni non governative.
La formulazione letterale del comma 5, dell’art.13, del decreto legislativo n.460 del 1997 in esame,
è la seguente:
“5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, prevista art. 10, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del
medesimo testo unico.”.
Si precisa che laddove la norma surriportata parla di “deducibilità dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alle legge 26 febbraio 1987”, la
deducibilità di cui trattasi è da intendersi correttamente riferita non al reddito imponibile, bensì al
reddito complessivo.
Precisato quanto sopra, si chiarisce che non è parimenti consentita, per espressa previsione del
comma 7, dell’art.13, dello stesso decreto legislativo n.460 del 1997, la cumulabilità tra la
detrazione d’imposta spettante ai sensi dell’art.114, comma 1-bis, del T.U.I.R., per le erogazioni
liberali in denaro a favore di ONLUS, con gli oneri deducibili, spettanti ai sensi dell’art.114, comma
2-bis, lettere a) e b), del T.U.I.R., per le erogazioni a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di
associazioni e fondazioni legalmente riconosciute che svolgono o promuovono attività dirette alla
tutela del patrimonio ambientale e quelle a favore di organismi di gestione di parchi e riserve
naturali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale, nonché gestita da associazioni
e fondazioni private legalmente riconosciute, effettuate per sostenere attività finalizzate alla
conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dei predetti ambiti protetti.
4.2 Erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese e società
284
L’art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, ha modificato l’art.65, comma 2, del T.U.I.R.,
aggiungendo, tra l’altro, la seguente lettera: “c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;”.
La norma in esame sancisce la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro
in favore delle ONLUS per un importo non superiore a quattro milioni di lire o al due per cento del
reddito d’impresa dichiarato.
La deducibilità di tali oneri non è consentita se il soggetto erogante usufruisce per le medesime
liberalità delle deduzioni previste dalle lettere a) e b) del medesimo art.65, comma 2, del T.U.I.R.,
per le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono finalità di educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica (lett.a)) o
per le erogazioni liberali a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che
perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica (lett. b)).
4.3 Erogazioni liberali in natura
Notevole rilevanza riveste la disciplina fiscale delle erogazioni liberali in natura in favore delle
ONLUS, introdotta per la prima volta nell’ordinamento tributario dall’art.13 del decreto legislativo
n.460 del 1997 in esame.
Le nuove forme di erogazioni liberali sono previste in primo luogo nell’art.13, comma 1, lett. b),
che ha aggiunto al comma 2, dell’art.65 del T.U.I.R., anche la seguente lett.c-septies): “ c-septies)
le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell’ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla
dichiarazione dei redditi.”.
La disposizione prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle spese sostenute per lavoratori
dipendenti le cui prestazioni sono rese a beneficio di una ONLUS. È riconosciuta, quindi, alle
imprese, ferma restando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro di cui all’art.62, comma
1, del T.U.I.R., la possibilità di “prestare” i propri dipendenti ad una ONLUS beneficiando di
un’ulteriore deduzione nel limite del 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese sostenute
dall’azienda per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei
redditi. La deducibilità è ammessa semprechè si tratti di lavoratori assunti a tempo indeterminato.
I commi 2 e 3, dello stesso art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, recano le seguenti
disposizioni concernenti le erogazioni liberali consistenti in cessioni gratuite di beni:
“2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa, che, in alternativa all’usuale eliminazione del circuito commerciale, vengono
ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio
d’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa diversi da quelli di cui al
comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità
estranee all’esercizio d’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. La
cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non
superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l’acquisto, si considera erogazione
liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies, del predetto testo unico.”.
In sostanza le due norme sopra riportate, al fine di incentivare le erogazioni in natura, recano una
speciale disciplina che mira a neutralizzare gli effetti dell’art.53, comma 2, del T.U.I.R., il quale
considera ricavi, fra l’altro, il valore normale dei beni, alla cui produzione o scambio è diretta
l’attività dell’impresa, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa stessa.
285
In particolare è consentito alle imprese di cedere alle ONLUS, gratuitamente e senza alcun limite,
derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
dell’impresa stessa, altrimenti destinati all’usuale eliminazione dal circuito commerciale.
Si precisa che la disposizione si applica limitatamente alle derrate alimentari o ai prodotti
farmaceutici che vengono esclusi dal circuito commerciale per difetti di confezionamento o altre
cause che, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto, non ne
impediscono tuttavia l’utilizzo (es. prodotti prossimi alla scadenza).
Le imprese possono, altresì, cedere gratuitamente, come previsto al comma 3, dell’art.13 in esame,
anche altri beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici destinati all’eliminazione
dal circuito commerciale, a condizione che siano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa, nonché all’ulteriore condizione che il costo specifico complessivo dei beni
ceduti non sia superiore a due milioni di lire.
Tale costo specifico, d’importo complessivamente non superiore a due milioni di lire, concorre,
peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità (fino a
4 milioni di lire o al 2% del reddito d’impresa dichiarato) previsto dalla nuova lett. c-sexies),
dell’art.65 del T.U.I.R..
In merito a quanto sopra, si precisa che per costo specifico di un bene deve intendersi quello nel
quale rientrano tutti i costi sostenuti dall’impresa per la realizzazione del bene stesso e che
concorrono quindi a comporre il valore di quest’ultimo, quali, ad esempio, il costo delle materie
prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, degli altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati
nei prodotti finiti, degli imballaggi utilizzati, etc..
La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dai commi 2 e 3, dell’art.13 del decreto legislativo
n.460 del 1997, è subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali previsti dal comma 4
dello stesso art.13, gravanti sia sul cedente che sulla ONLUS beneficiaria: preventiva
comunicazione delle singole cessioni di beni, da parte dell’impresa cedente, al competente ufficio
delle entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le cessioni di beni facilmente
deperibili e di modico valore sono esonerate dall’obbligo della comunicazione preventiva;
dichiarazione da parte della ONLUS beneficiaria, da conservare agli atti dell’impresa, attestante
l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a
realizzare l’effettivo utilizzo diretto, a pena di decadenza dai benefici fiscali per essa previsti;
annotazione, da parte dell’impresa cedente, nei registri previsti ai fini I.V.A. o in apposito prospetto,
della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale annotazione deve essere
effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni.
Si fa presente che le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio è diretta l’attività
dell’impresa, godono dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, per effetto della modifica
apportata art.10, n.12, del D.P.R. n.633 del 1972, per la cui trattazione si rinvia al successivo
paragrafo concernente le agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto.
5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
5.1 Esclusioni ed esenzioni
L’art. 14 del decreto legislativo n. 460 del 1997, detta la disciplina relativa all’imposta sul valore
aggiunto applicabile a determinate operazioni poste in essere in favore delle ONLUS nonché ad
alcune operazioni attive poste in essere da dette organizzazioni, apportando modifiche al D.P.R. 26
ottobre 1972, n.633.
Le modifiche in parola consistono nell’estendere alle ONLUS particolari disposizioni di esclusione
o di esenzione dall’applicazione del tributo, già disposte dal D.P.R. n. 633 del 1972 per operazioni
aventi particolare rilevanza sociale, in conformità alle norme comunitarie dettate in materia dalla VI
direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977.
286
In particolare la lett.a) del citato art.14 modifica l’art.3, terzo comma, primo periodo, del D.P.R. n.
633 del 1972, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione
pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, inserendo dopo le parole: “solidarietà
sociale”, le seguenti: “nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. A seguito di tale
modifica risultano, quindi, non rilevanti ai fini dell’I.V.A. le prestazioni pubblicitarie volte alla
promozione delle attività istituzionali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
La successiva lett. b), del medesimo art.14 del decreto legislativo n.460 del 1997, individua le
cessioni di beni effettuate in favore delle ONLUS nonché le attività poste in essere da tali enti che
rientrano nel regime di esenzione dal tributo ai sensi art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972. A tal fine
vengono modificati i numeri 12), 15),19),20) e 27-ter) del citato articolo 10, inserendo le ONLUS
nelle previsioni esentative di carattere soggettivo ivi disciplinate.
Per effetto della modifica art. 10, n.12) in esame, risultano esenti dall’I.V.A. le cessioni di beni,
previste dall’art.2, n.4), del D.P.R. n.633 del 1972, per le quali l’imprenditore ha operato la
detrazione all’atto dell’acquisto o dell’importazione, effettuate in favore delle ONLUS.
Si precisa, altresì, che le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra
nell’attività propria dell’impresa restano comunque escluse dal campo di applicazione del tributo,
ivi comprese quelle effettuate nei confronti delle ONLUS, ai sensi dell’art.19-bis1, comma
1, lett. h) e dell’art.2, n. 4, del D.P.R. n. 633 del 1972.
A seguito delle modifiche apportate ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter) art. 10 del D.P.R. n. 633 del
1972, le esenzioni dall’I.V.A. si estendono alle ONLUS, nei limiti delle attività loro consentite
come precisato nel paragrafo 1 relativo ai requisiti per la qualificazione delle ONLUS.
Le prestazioni esenti da I.V.A. e indicate nei numeri sopra richiamati sono le seguenti:
- prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati (art. 10, n. 15);
- prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto
(art. 10, n. 19);
- prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere anche per la
formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le
prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite
da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati alle strutture di
detti organismi (art. 10, n 20);
- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese
direttamente (art. 10, n.27-ter).
Si evidenzia che detta disposizione individua come destinatari delle prestazioni socio-sanitarie
agevolate solo alcuni dei soggetti considerati dall’art. 10, comma 2, lett.a), del decreto legislativo
n.460 del 1997. Tale ultima disposizione ricollega, infatti, il perseguimento delle finalità di
solidarietà sociale alla circostanza che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano rese nei
confronti della più ampia categoria delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari. Pertanto, le prestazioni socio-sanitarie rese nei confronti
di soggetti svantaggiati non menzionati art. 10, n.27-ter) del D.P.R. n. 633 del 1972 non godono del
trattamento di esenzione ivi previsto rimanendo, quindi, assoggettate ad imposta con applicazione
della aliquota ordinaria.
In relazione alle prestazioni di cui al n.27-ter) art. 10 in esame, occorre precisare che di recente
l’art.17, comma 38, della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha modificato art. 10, n.27-ter) del D.P.R.
n.633 del 1972.
La previgente formulazione era la seguente:
“27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e
simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli
287
handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza,
rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza
pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833, o da enti aventi finalità di
assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere”.
In forza della modifica apportata dal citato art.17, comma 38, della legge n.449 del 1997, le parole
“sia direttamente che in esecuzione di contratti d’appalto, convenzioni e contratti in genere” sono
state sostituite con la parola “direttamente”. Ne consegue che rientrano nella previsione di esenzione
in esame le sole prestazioni socio-sanitarie che le ONLUS rendono ai soggetti appartenenti alle
categorie menzionate nel citato art. 10, n.27 ter), in esecuzione di un’obbligazione contrattuale
assunta direttamente nei confronti dei soggetti interessati. Restano, invece, assoggettate all’I.V.A.,
con applicazione della aliquota ordinaria, le prestazioni di cui trattasi rese dalle ONLUS in favore
delle predette categorie di soggetti svantaggiati ma in esecuzione di contratti d’appalto,
convenzioni, contratti in genere stipulati o conclusi con soggetti terzi. Ad esempio, resta esclusa
dall’esenzione l’ipotesi in cui l’obbligo di rendere la prestazione socio-sanitaria sia assunto dalla
ONLUS nei confronti di un Comune committente del servizio di assistenza socio-sanitaria.
Si rammenta che un’analoga limitazione non è stata introdotta nel n.41-bis) della tabella A, parte
seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede l’applicazione dell’aliquota del 4% alle
prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sia direttamente che in esecuzione di
contratti d’appalto e di convenzioni in genere. In riferimento alla richiamata voce n.41-bis) della
citata tabella A, verranno forniti chiarimenti nel paragrafo seguente.
5.2 Applicazione delle previsioni di maggior favore per le organizzazioni di volontariato, le
organizzazioni non governative e le cooperative sociali
Come chiarito nel paragrafo 1.10, relativo agli enti considerati in ogni caso ONLUS, art. 10, comma
8, del decreto legislativo n.460 del 1997, fa salve le previsioni di maggior favore per i soggetti
considerati automaticamente ONLUS.
La norma acquista particolare rilievo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, poiché la convenienza
della scelta fra disposizioni agevolative dettate dalla legislazione speciale (legge n.266 del 1991,
legge n.49 del 1987 e legge n.381 del 1991) e quelle recate dall’art.14 del decreto legislativo n.460
del 1997 non risulta immediatamente dal confronto fra i diversi regimi agevolativi bensì dall’analisi
concreta delle circostanze in cui il soggetto interessato svolge l’attività.
Le disposizioni recate dalla normativa speciale in favore degli enti in argomento sono le seguenti:
- l’art.8, comma 2, della legge n.266 del 1991, il quale dispone che le operazioni effettuate dalle
organizzazioni di volontariato non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi e
pertanto sono escluse dal campo di applicazione dell’I.V.A.;
- gli artt.14, comma 4, e 29, comma 4, della legge n.49 del 1987, i quali stabiliscono,
rispettivamente, che alcune operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e
delle associazioni non governative che provvedono al trasporto e alla spedizione di beni all’estero,
in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione
allo sviluppo, non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto al pari delle importazioni di beni
destinati alle medesime finalità e che le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non
governative sono da considerarsi attività di natura non commerciale;
- l’art.7, comma 3, della legge n.381 del 1991, che ha aggiunto alla Tabella A, parte seconda,
allegata al D.P.R. n.633 del 1972, il n.41-bis), assoggettando all’aliquota del 4% le prestazioni di
carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali.
Tale voce 41-bis) della Tabella A è stata oggetto di numerosi interventi modificativi, da ultimo
apportati dall’art.4-bis del decreto legge 2 ottobre 1995, n.415, convertito dalla legge 29 novembre
1995, n.507, in base al quale risultano attualmente assoggettate all’aliquota del 4% le prestazioni
socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e
simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di
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AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di
devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di
appalto e di convenzioni in generale.
Si precisa al riguardo che la norma sopra riportata non torna applicabile alle cooperative diverse da
quelle sociali di cui alla legge n.381 del 1991, che si qualificano come ONLUS ai sensi del decreto
legislativo n.460 del 1997.
Dette società cooperative-ONLUS applicano, infatti, per le suddette prestazioni la disposizione di
cui art. 10, n.27-ter) del D.P.R. n.633 del 1972, in forza della quale le prestazioni stesse sono esenti
dall’applicazione dell’I.V.A, mentre le cooperative sociali possono applicare, fra le due, la
disposizione di maggior favore, ai sensi del menzionato articolo 10, comma 8, del decreto
legislativo n.460 del 1997.
Si chiarisce che la scelta fra le diverse previsioni agevolative, anche se non è configurabile come
opzione in senso tecnico e quindi non necessita di una comunicazione agli Uffici secondo le
modalità indicate dal regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n.442, disciplinante le
opzioni, deve essere mantenuta per tutte le operazioni che il soggetto svolge nell’anno solare. Ciò
risponde sia ad esigenze di cautela fiscale, che richiedono chiarezza e coerenza nei comportamenti
dei contribuenti, sia alle caratteristiche del tributo, essendo l’I.V.A. un’imposta che si determina
nell’arco di un intero periodo d’imposta e non per singole operazioni.
Pertanto, qualora, ad esempio, la cooperativa sociale intenda applicare l’aliquota I.V.A. del 4% ad
alcune prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo, ai sensi della legge n.381 del 1991, non
potrà avvalersi nel corso dello stesso anno d’imposta delle disposizioni esentative previste dal
D.P.R. n.633 del 1972, art. 10, n.27-ter), per altre prestazioni socio-sanitarie, e n.20), per ulteriori
prestazioni educative.
Analogamente le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le organizzazioni non governative
non possono avvalersi, nello stesso anno d’imposta, delle disposizioni recate dall’art.14 del decreto
legislativo n.460 del 1997 unitamente alle norme dell’art.8, comma 2, della legge n.266 del 1991 e
degli articoli 14, comma 4, e 29, comma 4, della legge n.49 del 1987, che rispettivamente le
riguardano.
6. ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI I.V.A..
L’art.15 del decreto legislativo n.460 del 1997 contiene una disposizione agevolativa in materia di
osservanza degli obblighi contabili prescritti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore
aggiunto.
In particolare, non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, mediante l’emissione
dello scontrino o della ricevuta fiscale, le operazioni riconducibili alle attività istituzionali svolte
dalle ONLUS elencate dall’articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.460 del 1997.
Sono, invece, soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi le operazioni direttamente
connesse a quelle istituzionali.
Permane, tuttavia, per tutte le attività di natura commerciale, sia istituzionali che connesse,
l’obbligo di emissione della fattura prevista dall’articolo 21 del D.P.R. n.633 del 1972, qualora non
ricorrano i presupposti di legge di cui al menzionato articolo 22 dello stesso decreto, come, si evince
dal disposto dell’articolo 15 del decreto legislativo in esame.
Resta inteso che in tutte le cennate ipotesi di operazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, indipendentemente dalla natura istituzionale o meno dell’attività esercitata,
dovranno essere osservati gli adempimenti contabili previsti dal titolo secondo del più volte citato
decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 e cioè l’obbligo di registrazione, di
liquidazione del tributo, e relative annotazioni, nonché quello di presentare le dichiarazioni.
7. ALTRE AGEVOLAZIONI
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Il decreto legislativo n.460 del 1997, agli articoli dal 17 al 24 ha previsto numerose agevolazioni a
favore delle ONLUS in materia di imposte indirette, tasse e tributi locali, in conformità a quanto
previsto dall’art.3, comma 189, lett.g) della legge n.662 del 1996.
7.1 Esenzioni dall’imposta di bollo
L’art.17 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha introdotto nella Tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, relativa agli atti, documenti e registri esenti
dall’imposta di bollo in modo assoluto, l’art.27-bis. Detta disposizione stabilisce che sono esenti dal
tributo in esame gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi,
estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS)”.
Si sottolinea che l’agevolazione introdotta riguarda le ONLUS sia come enti destinatari degli atti
che come soggetti che li pongono in essere.
Poiché l’elencazione degli atti esenti deve ritenersi tassativa, gli atti non espressamente elencati ma
ricompresi nella tariffa del bollo, approvata con D.M. 20 agosto 1992 e successive modificazioni,
non possono godere del beneficio in parola.
7.2 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
L’art.18 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha introdotto nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative,
l’art.13-bis, il quale stabilisce che: “gli atti e provvedimenti concernenti le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”.
7.3 Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni
L’art.19 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha modificato il testo dell’art.3, comma 1, del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n.346, relativo ai trasferimenti non soggetti all’imposta, aggiungendo,
dopo le parole: “altre finalità di pubblica utilità “le seguenti”, nonché quelli a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”.
Il nuovo testo dell’art.3, comma 1, del testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni
risulta, quindi, così formulato: “Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato,
delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e fondazioni o
associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la
ricerca scientifica, l’educazione, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS)”.
Si precisa che in forza del richiamo all’art.3 del decreto legislativo n.346 del 1990, contenuto negli
artt.1 e 10 del decreto legislativo n.347 del 1990, concernente il testo unico delle imposte ipotecarie
e catastali, l’esenzione è estesa anche alle imposte ipotecarie e catastali relativamente ai medesimi
trasferimenti.
7.4 Esenzioni dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta
sostitutiva
L’art.20, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 ha modificato il testo dell’art.25, primo
comma, lett.c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, recante
disciplina dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, relativo all’esenzione dall’imposta
degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, aggiungendo, dopo le parole:
“pubblica utilità” le seguenti “, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”.
Il nuovo testo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 25 del D.P.R. n.643 del 1972, prevede
l’esenzione dall’INVIM” degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da
enti pubblici o privati legalmente riconosciuti qualora la donazione, l’istituzione di erede o il legato
abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica
utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.
290
Evidentemente l’esenzione si riferisce alle donazioni in quanto l’acquisto a titolo gratuito per causa
di morte trova la sua disciplina nel secondo comma dello stesso art.20 del decreto legislativo n.460
del 1997. Con il secondo comma del precitato art.20 viene introdotta, in favore delle ONLUS,
l’esenzione dall’imposta sostitutiva dell’INVIM di cui all’art.11 del decreto legislativo 28 marzo
1997, n.79, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 1997, n.140.
Il testo del secondo comma dell’art.20 del decreto legislativo n.460 del 1997, è il seguente:
“L’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui
all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n.140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale”.
Appare opportuno, al riguardo, riportare il testo dell’art.11, comma 3, del decreto-legge n.79 del
1997, convertito, con modificazioni, nella legge n.140 del 1997:
“In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, per
gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, è dovuta
solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprietà, oppure diritti reali di
godimento sugli immobili medesimi, una imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di
valore degli immobili, pari all’uno per cento del loro valore complessivo alla data dell’apertura
della successione, se detto valore supera 250 milioni di lire. L’imposta non si detrae da quella sulle
successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri.
In luogo della dichiarazione di cui all’art.18 del citato decreto n.643 del 1972, i soggetti tenuti al
pagamento dell’imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli
articoli 29, comma 1, lettera n-bis), e 30 comma 1, lettere b) e c). Per l’accertamento, la riscossione
anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato
decreto n.643 del 1972. L’imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1
gennaio 2003".
Le disposizioni esonerative sopra citate hanno effetto dal 1 gennaio 1998 e quindi si applicano alle
donazioni poste in essere ed alle successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 1998.
7.5 Esenzioni in materia di tributi locali
Con l’art.21 del decreto legislativo n.460 del 1997 viene attribuito ai comuni, alle province, alle
regioni nonché alle province autonome di Trento e Bolzano il potere di deliberare in favore delle
ONLUS riduzioni od esenzioni dal pagamento di tributi di pertinenza degli enti stessi e dei connessi
adempimenti. Trattasi di un potere discrezionale esercitabile dall’ente locale con propria
deliberazione. Si richiama a tal fine l’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che
disciplina la potestà regolamentare delle province e dei comuni in materia di entrate, anche
tributarie.
7.6 Agevolazioni in materia di imposta di registro
Con l’art. 22 del decreto legislativo n.460 del 1997 vengono disposte modifiche al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n.131.
In particolare l’anzidetto art.22, alla lett.a), introduce nell’art.1 della tariffa, parte prima, allegata al
menzionato testo unico del 1986, dopo il settimo periodo, un ottavo periodo così formulato “se il
trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove
ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000” e aggiunge, inoltre, dopo la nota IIter) dello stesso art.1 della tariffa, la nota II-quater) che espressamente dispone: “A condizione che
la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della
propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto. In caso di
dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività
è dovuta l’imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
della stessa imposta”.
291
La lettera b) del medesimo art.22 del decreto legislativo n.460 del 1997 aggiunge, alla citata tariffa,
parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di registro, l’articolo 11-bis che dispone
l’applicazione dell’imposta fissa di lire 250.000 per gli “atti costitutivi e modifiche statutarie
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.
Con le norme sopra riportate viene introdotto a regime, ai fini dell’imposta di registro, il trattamento
agevolato degli atti posti in essere dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In particolare
la lettera a) dell’art.22 in esame introduce un trattamento di favore, consistente nell’applicazione
dell’imposta di registro nella misura fissa, pari a lire duecentocinquantamila, per “i trasferimenti a
titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali
immobiliari di godimento” nei confronti delle ONLUS, purché ricorrano le condizioni, di seguito
esplicitate, dettate dalla nota II- quater) della tariffa, parte prima. Per usufruire del regime di cui si
tratta è fatto obbligo alla ONLUS di rendere nell’atto di acquisto la dichiarazione di intento dalla
quale risulti la volontà di utilizzare direttamente il bene acquistato per lo svolgimento della propria
attività; l’utilizzo diretto del bene deve essere realizzato entro due anni dalla data di acquisto. Il
regime agevolato spetta, quindi, solo nell’ipotesi in cui gli immobili entro due anni dall’acquisto
vengano destinati, in quanto strumentali, allo svolgimento dell’attività istituzionale
dell’organizzazione. Nell’ipotesi in cui sia stata resa nell’atto di acquisto una dichiarazione
d’intento mendace, ovvero non sia stato realizzato, nel biennio previsto, l’utilizzo diretto del bene ai
fini istituzionali della ONLUS, è disposta la decadenza dal beneficio tributario e, quindi, il recupero
dell’imposta di registro nella misura ordinaria, nonché l’applicazione di una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta. In relazione alla lettera b) dello stesso
art.22 del medesimo decreto legislativo n.460 del 1997, si osserva che, in presenza delle condizioni
previste, vengono agevolati anche gli atti costitutivi e gli atti recanti modifiche statutarie delle
ONLUS per i quali è stabilita l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa. A tale
proposito, considerata la genericità della previsione normativa, appare evidente che sono compresi
nel regime di favore gli atti sopra individuati che recano, tra l’altro, conferimenti di proprietà o di
diritti reali di godimento su beni mobili ed immobili. Con riferimento al trattamento tributario
riservato agli atti costitutivi ed alle modifiche statutarie si precisa che l’agevolazione compete anche
prima dell’effettuazione della comunicazione prevista dall’art.11 del decreto legislativo n.460 del
1997 e che pertanto gli Uffici, in tale ipotesi, sono tenuti successivamente ad accertare che i soggetti
beneficiari del regime di favore abbiano provveduto alla suddetta comunicazione nei termini
prescritti dalla norma secondo quanto precisato nel precedente paragrafo relativo alle
comunicazioni. L’Ufficio, conseguentemente, provvederà a recuperare le normali imposte qualora,
dai controlli effettuati successivamente, non risultino rispettate le previsioni dell’art.11 sopra
richiamato.
7.7 Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli
L’art.23 del decreto legislativo n.460 del 1997 stabilisce che:
“1. L’imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa
allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, svolte occasionalmente
dalle ONLUS, nonché dagli enti associativi di cui all’articolo 111, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione.
2. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione,
prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n.400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l’esercizio delle attività
di cui al comma 1 possa considerasi occasionale.”
292
La disposizione in esame prevede l’esenzione dall’imposta sugli spettacoli per le attività
spettacolistiche svolte occasionalmente sia dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sia
dalle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Le attività
spettacolistiche per le quali non è dovuta l’imposta sugli spettacoli sono quelle indicate nella tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.640 del 1972. L’esenzione spetta a condizione
che l’attività spettacolistica:
1) sia svolta occasionalmente;
2) sia svolta in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
3) sia data comunicazione della attività all’ufficio accertatore territorialmente competente (SIAE)
prima dell’inizio della stessa.
7.8 Agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
L’art.24 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha esteso alle ONLUS il regime agevolato per le
lotterie, tombole e pesche di beneficenza già previsto per gli enti morali, le associazioni ed i
comitati senza fini di lucro dall’art.40, comma 1 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.1933,
convertito dalla legge 5 giugno 1939, n.973. Ai sensi dell’art.40 del regio decreto n.1933 del 1938
come modificato dal decreto legislativo n.460 del 1997, l’Ufficio delle Entrate, o la Direzione
Regionale delle Entrate ove esso non sia stato ancora attivato, può autorizzare, previo nulla osta
della Prefettura:
“1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS), associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e
sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di biglietti staccati dai
registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione
non superi la somma di lire 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio
della provincia;
2) le tombole promosse e dirette da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati senza fini di lucro,
aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del
codice civile, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali
e purché i premi non superino complessivamente la somma di lire 25.000.000. La vendita delle
cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve
effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;
3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, ONLUS, associazioni e
comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati
dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché l’operazione sia limitata al territorio del comune
ed il ricavato non ecceda la somma di lire 100.000.000.”. Al fine di ottenere la prescritta
autorizzazione, i soggetti promotori delle suindicate iniziative devono produrre apposita istanza in
carta da bollo all’Ufficio delle Entrate o alla Direzione Regionale delle Entrate
competente per territorio. All’istanza deve essere allegata la documentazione prevista dall’articolo
90 del Regolamento sui servizi del lotto (Regio decreto 25 luglio 1940, n.1077). Si ritiene che sia
estensibile anche alle ONLUS, quali soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 24 del decreto
legislativo n.460 del 1997 a promuovere lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, il
disposto del penultimo comma dell’art.40 del sopracitato regio decreto-legge n.1933 del 1938,
introdotto dall’articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n.62, che prevede un particolare regime per le
tombole i cui premi non superino complessivamente tre milioni di lire e per le pesche di
beneficenza il cui ricavato non ecceda la somma diL.15.000.000, promosse in occasioni di feste o
sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse. Dette manifestazioni
sono considerate trattenimenti ai sensi dell’art.69 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.733, e, pertanto, soggette alla sola autorizzazione
293
amministrativa rilasciata da Comuni ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616. Per
quanto concerne, infine, il regime fiscale relativo alle lotterie, tombole e pesche o banchi di
beneficenza, si segnala che, a seguito dell’abolizione, per espressa previsione del comma 3
dell’articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n.449, della tassa di lotteria, a decorrere dal 1
gennaio 1998, dette iniziative sono assoggettate alla sola ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, nella
misura del 10 per cento del valore dei premi, ai sensi dell’art.30 del D.P.R. n.600 del 1973. Detta
ritenuta non è dovuta per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza promosse in occasione
di feste o sagre a carattere locale.
8. SCRITTURE CONTABILI DELLE ONLUS
L’art.25 del decreto legislativo n.460 del 1997, introduce nel D.P.R. 29 settembre 1973, n.600,
l’art.20-bis, il quale, a fronte delle agevolazioni tributarie riconosciute alle ONLUS, stabilisce
obblighi formali e contabili intesi come strumento di trasparenza ed efficienza della gestione delle
ONLUS medesime. Il testo dell’art.20-bis del D.P.R. n.600 del 1973 è il seguente:
“1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a
pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e
sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni
periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con
obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a
quello indicato dall’articolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle
disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, e 18; nell’ipotesi in cui l’ammontare annuale dei ricavi
non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire
50 milioni negli atri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni
di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del
libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli
2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell’esercizio delle attività istituzionali e connesse non
abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato
annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991,
n.398, possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo
comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui
all’articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi
dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, le organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49 possono tenere il rendiconto nei termini e nei
modi di cui all’articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire,
modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16
dicembre 1991, n.398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più
revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.”. Le norme riportate, in sostanza, prevedono che le
ONLUS, diverse da quelle costituite in forma di società cooperativa, per le quali restano fermi gli
adempimenti contabili propri delle società ed enti commerciali, per espressa disposizione legislativa
devono assolvere, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, una serie di
294
adempimenti che di seguito si illustrano. Il comma 1, lett.a), dell’art.20-bis, del D.P.R. n.600 del
1973, dispone nei confronti delle ONLUS l’obbligo di redigere, relativamente all’attività
complessivamente svolta, comprensiva cioè sia dell’attività istituzionale che delle attività connesse,
scritture contabili cronologiche e sistematiche redatte in modo da conferire trasparenza a tutte le
operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione. Inoltre, deve essere
redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, un apposito documento contenente
la situazione matrimoniale, economica e finanziaria della ONLUS, distinguendo le attività
direttamente connesse da quelle istituzionali. Sostanzialmente in detto documento dovrà essere
riportato il bilancio o rendiconto annuale, richiesto dall’art.10, comma 1, lett.g) del decreto
legislativo n.460 del 1997, opportunamente elaborato al fine di porre in rilievo le diverse attività
svolte dalla ONLUS. Le scritture in argomento non necessitano di particolari formalità di
vidimazione o di bollatura, ma vanno conservate, unitamente alla relativa documentazione ai sensi
dell’art.22 del D.P.R. n.600 del 1973. Il comma 2, dell’art.20-bis, dello stesso D.P.R. n.600 del
1973, considera assolti gli obblighi di cui al precedente comma 1, lett.a), qualora la contabilità della
ONLUS consti del libro giornale, tenuto in conformità a quanto stabilito all’art.2216 del codice
civile e del libro inventari di cui all’art. 2217 del codice civile. Il comma 1, lett.b), dell’art.20-bis in
esame, impone alle ONLUS, relativamente alle attività direttamente connesse a quelle istituzionali,
di tenere le scritture contabili previste dagli artt.14, 15, 16 e 18 del D.P.R. n.600 del 1973. Trattasi,
in definitiva, di una contabilità specifica concernente le attività di cui all’art.10, comma 5, del
decreto legislativo n.460 del 1997. Ovviamente detta contabilità non si pone come alternativa agli
obblighi sopra illustrati previsti dalla precedente lett.a), dell’art.20-bis, del D.P.R. n.600 del 1973,
ma coesiste con gli stessi che, come sopra accennato, si riferiscono a tutte le attività, istituzionali e
connesse, svolte dalla ONLUS. Si evidenzia, inoltre, che il citato comma 1, lett.b), dell’art.20-bis
consente alle ONLUS che conseguono annualmente, in relazione alle attività direttamente connesse
a quelle istituzionali, ricavi per un ammontare non superiore a 30 o a 50 milioni di lire,
rispettivamente per le attività di prestazione di servizi e per gli altri casi, di assolvere gli
adempimenti contabili, in luogo di quelli prescritti in via generale ai fini dell’I.V.A. e quelli
prescritti per le attività connesse ai fini delle imposte sui redditi, secondo le disposizioni di cui
all’art.3, comma 166 della legge 23 dicembre 1996, n.662. In particolare, i predetti soggetti possono
annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni effettuate in ciascun
mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell’I.V.A. ovvero
nell’apposito prospetto riepilogativo, che tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello
approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, pubblicato nella G.U. n.37 del
14 febbraio 1997, ed alle relative istruzioni. Inoltre, i soggetti medesimi devono annotare entro il
termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell’I.V.A., l’importo complessivo imponibile
mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni indicando l’imposta detraibile nel registro
di cui all’art.25 del D.P.R. n.633 del 1972 o nel prospetto sopra menzionato di cui al modello
approvato con il citato D.M. 11 febbraio 1997 (circolare ministeriale n.10/E del 17 gennaio 1997).
Un’ulteriore semplificazione in relazione agli adempimenti contabili è prevista, dal comma 3
dell’art.20-bis del D.P.R. n.600 del 1973, per le ONLUS che nel corso del periodo d’imposta non
abbiano conseguito, dall’esercizio delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse,
proventi per un ammontare superiore a lire 100 milioni, limite modificato annualmente secondo le
modalità previste dall’art.1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.398 (cioè con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla variazione percentuale del valore medio
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, relativo al periodo di
dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno precedente). Le ONLUS in possesso di tale
requisito possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili cronologiche e
sistematiche di cui al primo comma, lett.a), dell’art.20-bis,del D.P.R. n.600 del 1973 (ferme
295
restando le scritture contabili prescritte per le attività connesse dello stesso art.20-bis, lett.b) e gli
adempimenti contabili stabiliti ai fini dell’I.V.A.) nonché della situazione patrimoniale, economica
e finanziaria ivi prevista, il rendiconto delle entrate e delle spese complessive nei termini e nei modi
di cui all’art.20 del D.P.R. n.600 del 1973, nel testo integrato dall’art.8 del decreto legislativo n.460
del 1997. Detto rendiconto, pertanto, dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio. Per esigenze di trasparenza e di maggiore chiarezza, il rendiconto potrà essere
accompagnato da una relazione illustrativa. Il comma 4 dell’art.20-bis del D.P.R. n.600 del 1973,
prevede una disciplina semplificata per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art.6 della legge 11
agosto 1991, n.266, e per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n.49. Detti soggetti possono, in luogo delle scritture contabili cronologiche e
sistematiche, previste dall’art.20-bis, comma 1, lett.a) del D.P.R. n.600 del 1973, redigere e tenere
un rendiconto delle entrate e delle spese relative all’attività complessivamente esercitata nei termini
e nei modi di cui all’art.20, del D.P.R. n.600 del 1973, come integrato dall’art.8 del decreto
legislativo n.460 del 1997, indipendentemente dall’ammontare dei proventi conseguiti Il rendiconto
va redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e accompagnato da una relazione
illustrativa ove lo richiedano esigenze di trasparenza e di maggior chiarezza. Il comma 5 dell’art.20bis del D.P.R. n.600 del 1973, introduce un particolare onere nei confronti delle ONLUS i cui
proventi complessivi superino, per due anni consecutivi, l’ammontare di due miliardi di lire,
importo modificabile annualmente secondo le modalità previste dall’art.1, comma 3, della legge 16
dicembre 1991, n.398, già in precedenza illustrate. Pertanto, qualora il detto ammontare di due
miliardi di lire venga superato consecutivamente per il secondo periodo d’imposta, già per il
periodo medesimo dovrà essere predisposta, in allegato al bilancio di competenza del periodo stesso
ed al rendiconto previsto dal decreto legislativo n.460 del 1997, una relazione di controllo
sottoscritta da uno o più iscritti nel registro dei revisori contabili. Il comma 2, dell’art.25 del decreto
legislativo n.460 del 1997, stabilisce, poi, espressamente che per gli enti ecclesiastici e per le
associazioni di promozione sociale di cui all’art.10, comma 9, dello stesso decreto legislativo n.460
del 1997, l’applicazione degli obblighi contabili di cui all’art.20-bis del D.P.R. n.600 del 1973,
anziché all’attività complessivamente svolta dai soggetti stessi, è limitata alle sole attività,
istituzionali e a quelle ad esse connesse, ammesse al regime proprio delle ONLUS. La separata
tenuta delle scritture contabili relativamente alle predette attività costituisce condizione essenziale ai
fini dell’applicabilità ai soggetti stessi delle disposizioni agevolative introdotte dal decreto
legislativo n.460 del 1997, così come previsto dal citato comma 9 dell’art.10 del decreto medesimo.
9. SANZIONI E RESPONSABILITÀ DEI RAPPRESENTANTI LEGALI E DEGLI
AMMINISTRATORI DELLE ONLUS
L’art.28 del decreto legislativo n.460 del 1997, ferme restando le altre sanzioni previste dalle leggi
tributarie, stabilisce specifiche sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni in esso
contenute. Il testo dell’art.28 è il seguente:
“1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei
benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all’articolo 10, ovvero violano le
disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2
milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all’articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell’articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da
lire 600 mila a lire 6 milioni.
296
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell’articolo 54, primo comma e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dall’ufficio delle
entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno
indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o
consentendo a terzi indebiti risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o
con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati”.
Il comma 1, lett.a), dell’articolo in esame prevede l’applicazione di una specifica sanzione nei
confronti dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi della ONLUS qualora la
stessa usufruisca dei benefici recati dal decreto legislativo n.460 del 1997, in assenza dei necessari
requisiti di carattere soggettivo od oggettivo, espressamente previsti dal comma 1 dell’art.10 del
citato decreto, o allorché siano state violate le disposizioni statutarie in relazione al divieto di
svolgere attività diverse da quelle espressamente previste dall’art.10 o al divieto di distribuzione di
utili o avanzi di gestione, di cui rispettivamente alle lettere c) e d), del comma 1, dell’art.10 del
decreto legislativo n.460 del 1997. La sanzione prevista è determinata in misura variabile tra un
limite minimo di lire 2 milioni ed un limite massimo di lire 12 milioni. La seconda violazione,
prevista dal comma 1, lett.b), dell’art.28 del decreto legislativo n.460 del 1997, come già precisato
al paragrafo concernente la comunicazione, si rende applicabile nei confronti dei soggetti sopra
menzionati qualora non risulti effettuata la comunicazione prescritta dall’art.11, comma 1, del
decreto legislativo n.460 del 1997. Si precisa al riguardo che la sanzione in commento trova
applicazione nel caso in cui l’ente, in mancanza della predetta comunicazione, abbia usufruito delle
agevolazioni riservate alle ONLUS. La sanzione è stabilita in misura variabile tra un limite minimo
di lire 200 mila e un limite massimo di lire 2 milioni. Ulteriore fattispecie di violazione, individuata
dall’art.28, comma 1, in esame ha carattere generale essendo rivolta a chiunque abusi dell’acronimo
ONLUS ovvero di altre parole anche in lingua straniera o locuzioni analoghe idonee a trarre in
inganno circa la qualifica dell’ente. In quest’ultimo caso la sanzione è determinata in misura
variabile tra un limite minimo di lire 600 mila e un limite massimo di lire 6 milioni. Competente ad
irrogare le sanzioni amministrative di cui sopra è l’Ufficio delle Entrate competente in base al
domicilio fiscale della ONLUS. Si fa presente che l’art. 28 del decreto legislativo in esame, al
comma 2, richiama l’art. 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che è stato abrogato dall’art.16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471. Ai fini della determinazione delle sanzioni fissate dallo stesso articolo 28 deve farsi,
pertanto, riferimento all’art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
10. RINVIO ALLA NORMATIVA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
L’art. 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997 contiene una norma di carattere residuale con la
quale viene precisato che si applica alle ONLUS, per quanto non specificamente disciplinato, la
normativa relativa agli enti non commerciali. La disposizione in particolare richiama gli articoli 2 e
9 dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, concernenti rispettivamente agevolazioni per le
occasionali raccolte pubbliche di fondi e per i contributi corrisposti da enti pubblici per lo
svolgimento convenzionato di attività e agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni
patrimoniali. Da Ciò consegue, in particolare, che le ONLUS, al pari degli enti non commerciali,
possono svolgere attività di raccolta pubblica di fondi in via occasionale alle condizioni e limiti
stabiliti dall’art.2 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Si rinvia, pertanto, per i chiarimenti in
merito alle anzidette norme, alla circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, paragrafi 2 e 7. Si ritiene di
dover precisare che le disposizioni concernenti gli enti non commerciali, ivi comprese quelle recate
dai richiamati articoli 2 e 9 del decreto legislativo n. 460 del 1997, non si applicano, in quanto
incompatibili, alle società cooperative ONLUS, atteso che queste ultime, come già precisato, sono
inquadrabili fra i soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. a) del T.U.I.R. e sono, pertanto,
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assoggettate alla disciplina tributaria delle società ed enti commerciali. Si pregano gli Uffici in
indirizzo di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.
Circolare 124
PREMESSA
1. QUALIFICAZIONE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
1.1 Nozione di ente non commerciale
1.2 Individuazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività
1.3 Perdita della qualifica di ente non commerciale
1.4 Decorrenza della perdita della qualifica di ente non commerciale
2. REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI. OCCASIONALI
RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI E CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO
CONVENZIONATO DI ATTIVITÀ
2.1 Reddito complessivo degli enti non commerciali. Art. 108, commi 1 e 2, del T.U.I.R.
2.2 Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività.
Art. 108, comma 2-bis, del T.U.I.R.
3. DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E CONTABILITÀ
SEPARATA
4. REGIMI FORFETARI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEGLI ENTI NON
COMMERCIALI
4.1 Regime generale
4.2 Regime forfetario per le associazioni sportive, associazioni senza scopo di lucro e pro-loco
4.3 Regime forfetario per l’attività di assistenza fiscale resa dalle associazioni sindacali e di
categoria operanti nel settore agricolo
5. ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO
5.1 Premessa
5.2 Imposte sui redditi
5.2.1 Disciplina generale degli Enti associativi
5.2.2 Regime agevolativo per particolari tipologie di enti associativi
5.3 Vincoli statutari per associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della
persona
Art. 111, commi 4-quinques e 4-sexies, del T.U.I.R.
5.3.1 Termini per la predisposizione o l’adeguamento degli statuti
5.4 Imposta sul valore aggiunto
6. SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
7. AGEVOLAZIONI TEMPORANEE PER IL TRASFERIMENTO DI BENI PATRIMONIALI
7.1 Trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni
7.1.1 Ambito oggettivo, condizioni e limiti
7.1.2 Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
7.1.3 Agevolazioni ai fini delle imposte indirette
7.1.4 Trasferimento dell’unica azienda dell’imprenditore cedente
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7.2 Esclusione dal patrimonio dell’impresa dell’ente non commerciale degli immobili strumentali
per destinazione
7.2.1 Condizione per avvalersi dell’opzione
7.2.2 Determinazione del valore cui applicare le aliquote
7.2.3 Effetti del mancato esercizio dell’opzione
7.2.4 Modalità di presentazione della dichiarazione di opzione
PREMESSA
Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 (pubblicato nel supplemento ordinario n.1/L alla
Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 1998) ha dato attuazione alle deleghe recate nei commi 186187 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi al riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali, e nei commi 188-189 del medesimo articolo 3, concernenti la disciplina
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Il menzionato decreto legislativo è
strutturato in due sezioni, la prima riservata al riordino delle norme tributarie relative agli enti non
commerciali, la seconda alla definizione e regolamentazione delle ONLUS. Sul piano sistematico il
decreto legislativo in argomento non costituisce una legge speciale in materia di enti non
commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali è operato prevalentemente attraverso modifiche ed integrazioni del Testo
Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonché dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633,
istitutivo dell’imposta sul valore aggiunto.
Per le ONLUS il regime agevolativo discende in gran parte da interventi su singole leggi di imposta.
Le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 sono entrate in vigore il 1 gennaio
1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, trovano applicazione a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997. Con la presente circolare si
forniscono i chiarimenti necessari al fine di assicurare uniformità di interpretazione da parte degli
uffici interessati relativamente alle norme concernenti il riordino della disciplina tributaria degli enti
non commerciali, contenute nella Sezione I (artt. 1-9) del decreto legislativo in oggetto. Con
successiva circolare verranno fornite istruzioni per l’applicazione delle disposizioni riguardanti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, contenute nella Sezione II del medesimo decreto
legislativo n. 460 del 1997.
1. QUALIFICAZIONE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
1.1 Nozione di ente non commerciale
Il decreto legislativo n. 460 del 1997, nel riordinare la disciplina degli enti non commerciali, non ha
apportato modifiche alla disposizione recata dall’art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. che
fornisce la nozione generale di “ente non commerciale”, individuando tale tipologia soggettiva negli
enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali. L’elemento distintivo degli enti non commerciali, anche a
seguito del citato decreto legislativo n.460 del 1997, è costituito, quindi, dal fatto di non avere tali
enti quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale,
intendendosi per tale l’attività che determina reddito d’impresa ai sensi dell’art. 51 del T.U.I.R.
Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell’ente non commerciale la natura
(pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l’assenza del fine di
lucro o la destinazione dei risultati.
1.2 Individuazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività
L’art. 87, comma 4, del T.U.I.R. stabilisce i criteri per l’individuazione dell’oggetto esclusivo o
principale dell’ente. Tale disposizione è stata modificata dall’art. 1 del decreto legislativo n.460 del
299
1997 che ha, altresì, aggiunto allo stesso art. 87 un ulteriore comma 4-bis. Nella previgente
formulazione l’anzidetto comma 4 dell’art. 87 disponeva che “l’oggetto esclusivo o principale
dell’ente è determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata”. La
disposizione recata dal nuovo testo del comma 4 dell’art. 87 stabilisce che:
“4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o
registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi
primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”. Il successivo comma 4-bis prevede
che:
“4-bis. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale
dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello
Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti”. Le novità introdotte dal
nuovo testo del comma 4 dell’art. 87 nonché dal successivo comma 4-bis sono le seguenti.
1) Il nuovo testo del comma 4 dell’art. 87, oltre che operare un esplicito riferimento alla “legge” e
allo “statuto” - modifiche queste di natura meramente formale - contiene il riferimento, assente nella
previgente disposizione, alla “scrittura privata registrata”. è sufficiente, cioè, per l’individuazione
dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività dell’ente non commerciale, l’esistenza dell’atto
costitutivo o dello statuto nella forma della scrittura privata registrata, in alternativa all’atto
pubblico o alla scrittura privata autenticata.
2) Vengono, inoltre, differenziati i criteri per l’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale
dell’attività, a seconda che l’ente sia o meno residente nel territorio dello Stato.
a) Enti residenti.
Per gli enti residenti l’oggetto esclusivo o principale dell’attività è determinato in base alla legge (di
regola per gli enti pubblici), all’atto costitutivo o allo statuto, se esistente in forma di atto pubblico o
di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza degli anzidetti atti o delle predette forme
(atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l’oggetto principale dell’ente è determinato
in base all’attività effettivamente esercitata.
b) Enti non residenti.
Per gli enti non residenti il comma 4-bis dell’art. 87 prevede che l’esame dell’oggetto principale
dell’attività deve essere, in ogni caso, svolto sulla base dell’attività effettivamente esercitata nel
territorio dello Stato.
3) La previsione più innovativa e di maggior rilievo rispetto alla previgente disciplina è costituita
dalla definizione dell’oggetto principale dell’attività, recata dal novellato comma 4 dell’art. 87.
Secondo tale disposizione, per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari dell’ente indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Pertanto, ai fini della qualificazione dell’ente come commerciale o non commerciale, occorre
anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell’atto costitutivo o nella legge.
Nell’ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura
commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell’ente occorre fare
riferimento all’attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente
il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l’ente medesimo. Se l’attività essenziale per
realizzare direttamente gli scopi primari è non commerciale, l’ente deve annoverarsi fra quelli non
commerciali, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’imposta sul valore aggiunto e,
conseguentemente, deve essere rispettivamente assoggettato alla disciplina recata dal Titolo II, Capo
III, del T.U.I.R. e dall’art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 nonché alla disciplina contabile prevista per
tale categoria di enti. Diversamente, l’ente, ancorché dichiari finalità non lucrative, è considerato
ente commerciale quando l’attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura
commerciale. La definizione di ente non commerciale risultante dal riformulato comma 4 dell’art.
300
87 del T.U.I.R. deve, tuttavia, essere confrontata con la previsione dell’art. 6 del decreto legislativo
n.460 del 1997 concernente “la perdita della qualifica di ente non commerciale”.
1.3 Perdita della qualifica di ente non commerciale
L’art. 6 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha introdotto nel T.U.I.R. l’art. 111-bis, che, ai
commi 1 e 2, dispone:
“1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale
qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti,
rispetto alle restanti attività. Il raffronto va effettuato tra le immobilizzazioni relative all’attività
commerciale - tra le quali devono comprendersi tutte le tipologie indicate nell’articolo 2424 del
codice civile e cioè le immobilizzazioni materiali quali fabbricati, impianti, macchinari, automezzi,
mobili, ecc., le immobilizzazioni immateriali quali brevetti, diritti d’autore, avviamento, spese di
impianto e così via e le immobilizzazioni finanziarie - e gli investimenti relativi alle attività
istituzionali ivi compresi gli investimenti relativi alle attività decommercializzate.
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o
prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attività
commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le
sovvenzioni, le liberalità e le quote associative.
Il raffronto va effettuato fra i componenti positivi del reddito d’impresa e le entrate derivanti
dall’attività istituzionale. Al riguardo si precisa che, per ragioni di ordine logico e sistematico, in
coerenza con quanto stabilito nella successiva lettera d), la locuzione “redditi derivanti da attività
commerciali”, contenuta nella disposizione in esame, deve essere correttamente intesa come riferita
ai componenti positivi del reddito d’impresa. Si precisa, inoltre, che da entrambi i termini del
raffronto vanno esclusi i contributi percepiti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociale in
regime di convenzione o accreditamento; detti contributi, infatti, non concorrono alla formazione
del reddito degli enti non commerciali ai sensi dell’art. 108, comma 2-bis, del T.U.I.R..
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti
spese”.
L’art. 6 in esame ha dato attuazione al criterio dettato dall’art. 3, comma 187, lett. a), della legge
delega n.662 del 1996, secondo cui il legislatore avrebbe dovuto procedere alla “definizione della
nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi
all’attività effettivamente esercitata”, provvedendo ad individuare elementi di carattere oggettivo, la
cui presenza consente di verificare in termini di effettività l’attività prevalente. La norma
fondamentale, per verificare in termini di effettività la natura dell’ente dichiarata nell’atto
costitutivo o nello statuto, è quella recata dal primo comma dell’art. 111-bis del T.U.I.R. che
contiene una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora,
indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente eserciti quale attività principale un’attività
commerciale (in base all’art. 51 del T.U.I.R.). La qualifica di ente non commerciale, impressa dalla
legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, che consente all’ente di fruire della disciplina degli enti
non commerciali su base dichiarativa, va verificata, pertanto, prendendo in esame l’attività
effettivamente svolta. Il secondo comma dell’art. 111-bis indica, inoltre, alcuni parametri che
costituiscono “fatti indice di commercialità”, i quali non comportano automaticamente la perdita di
qualifica di ente non commerciale, ma sono particolarmente significativi e inducono ad un giudizio
complessivo sull’attività effettivamente esercitata. Questa norma, in sostanza, non contiene
presunzioni assolute di commercialità, ma traccia un percorso logico, anche se non vincolante
quanto alle conclusioni, per la qualificazione dell’ente non commerciale, individuando parametri dei
quali deve tenersi anche conto (e non solo quindi) unitamente ad altri elementi di giudizio. Non è,
pertanto, sufficiente il verificarsi di una o più delle condizioni stabilite dal secondo comma dell’art.
301
111-bis per poter ritenere avvenuto il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni caso, un
giudizio complesso, che tenga conto anche di ulteriori elementi, finalizzato a verificare che l’ente
abbia effettivamente svolto per l’intero periodo d’imposta prevalentemente attività commerciale.
Come risulta espressamente dalla relazione illustrativa del decreto legislativo in esame, i parametri
indicati nel comma 2 dell’art. 111-bis del T.U.I.R. costituiscono indizi valutabili in concorso con
altri elementi significativi, ivi comprese le caratteristiche complessive dell’ente. Il verificarsi di una
o più delle circostanze indicate nel citato comma 2 dell’art. 111-bis in capo ad enti la cui attività
essenziale sia di natura obiettivamente non commerciale (es., partiti politici, associazioni sindacali e
di categoria rappresentate nel CNEL) non può di per sé far venir meno la qualifica non commerciale
dell’ente, risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto, purché l’attività effettivamente esercitata
corrisponda in modo obiettivo a quella espressamente indicata nelle previsioni statutarie. Resta
fermo che per l’attività commerciale svolta dai predetti enti si applicano le disposizioni in materia di
reddito di impresa. Per quanto riguarda il significato dell’espressione “intero periodo d’imposta”,
contenuta nel comma 1 dell’art. 111-bis, occorre chiarire che tale lasso di tempo costituisce soltanto
una proiezione temporale di osservazione dell’attività dell’ente, essendo poi sufficiente, per valutare
la prevalenza dell’attività commerciale, che tale prevalenza sussista per la maggior parte del periodo
d’imposta. Quindi, in presenza di attività commerciale prevalente per la maggior parte del periodo
d’imposta l’ente perde la qualifica di ente non commerciale a decorrere dall’inizio del medesimo
periodo. Si precisa, inoltre, che le attività “decommercializzate” di cui agli artt. 108 e 111 del
T.U.I.R. non devono essere computate ai fini dell’applicazione dei parametri di cui al comma 2
citato, in quanto, per espressa previsione normativa, non danno luogo a reddito d’impresa. Si
evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell’art. 6 del decreto legislativo n.460 del 1997 stabilisce
espressamente che la perdita della qualifica di ente non commerciale ai fini delle imposte sui redditi
vale anche ai fini dell’I.V.A.. Le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale, per
esplicita previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 111-bis del T.U.I.R., non si applicano agli enti
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili. Per gli anzidetti enti valgono,
comunque, i criteri dettati dall’art. 87 del T.U.I.R.. In ogni caso, per l’attività commerciale
eventualmente svolta da tali enti si applicano le disposizioni in materia di reddito di impresa.
1.4 Decorrenza della perdita della qualifica di ente non commerciale
Il comma 3 dell’art. 111-bis prevede che:
”3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le
condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti
parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro
sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo
i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689". Il tenore
letterale della norma comporta che, a differenza di quanto previsto da altre disposizioni tributarie, il
mutamento di qualifica spiega effetti fin dall’inizio del periodo di imposta in cui lo stesso si
verifica. In tal modo viene assicurata una perfetta corrispondenza tra le modalità di tassazione e
l’effettiva attività svolta dall’ente nel periodo di imposta stesso, evitando nel contempo possibili
manovre elusive. Si rende, pertanto, necessario, per l’ente interessato, operare fin dall’inizio del
periodo di imposta una valutazione prospettica della propria attività ai fini della corretta
qualificazione tributaria. Da quanto sopra discende per l’ente l’opportunità di porre in essere gli
adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente per gli enti commerciali fin dall’inizio del
periodo di imposta nel quale l’ente stesso ritenga di assumere la qualifica di ente commerciale, onde
evitare la ricostruzione del reddito sulla base di elementi presuntivi nonché l’applicazione delle
sanzioni per la violazione delle norme relative alla tenuta della contabilità. È appena il caso di
precisare che, ai fini dell’istituzione della predetta contabilità, occorre attivare un prospetto delle
302
attività e delle passività redatto con i criteri di cui al D.P.R. n.689 del 1974 nonché le scritture
contabili di cui agli artt. 14 e seguenti del D.P.R. n.600 del 1973.
2. REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI. OCCASIONALI
RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI E CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO
CONVENZIONATO DI ATTIVITÀ
2.1 Reddito complessivo degli enti non commerciali. Art. 108, commi 1 e 2, del T.U.I.R.
Il decreto legislativo n.460 del 1997 non ha apportato modifiche ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del
T.U.I.R., che stabiliscono i principi fondamentali per la determinazione del reddito complessivo
degli enti non commerciali. Il testo dei commi 1 e 2 dell’art. 108 è il seguente.
“1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo
87 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la
destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività
commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in
conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di
corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell’articolo 8". Si ricorda, in
proposito, che per gli enti non commerciali, a differenza di quanto avviene per le società e per gli
enti commerciali, il reddito complessivo imponibile non è formato da un’unica categoria reddituale
(reddito di impresa) nella quale confluiscono i proventi di qualsiasi fonte; infatti, per tali enti, il
reddito complessivo si determina sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie
reddituali (redditi fondiari, di capitale, redditi d’impresa e redditi diversi). La norma non attribuisce
rilevanza né al luogo di produzione dei redditi né alla destinazione degli stessi. Si segnala che è
rimasta invariata la previsione di non commercialità delle prestazioni di servizi non rientranti
nell’art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica
organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
Continua, altresì, ad applicarsi la disposizione recata dall’articolo 8 del T.U.I.R. concernente, tra
l’altro, il riporto delle perdite derivanti dall’esercizio delle imprese commerciali in contabilità
ordinaria.
2.2 Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività.
Art. 108, comma 2-bis, del T.U.I.R.
In attuazione del disposto del comma 187, lettere b) e d), dell’art.3, della legge n.662 del 1996, che
indicavano quali criteri direttivi per il legislatore delegato l’esclusione dall’imposizione dei
contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per
lo svolgimento convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali” e
l’esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche
mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione”, l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 ha aggiunto all’articolo
108 del T.U.I.R. il comma 2-bis. Tale comma prevede che: “2-bis. Non concorrono in ogni caso alla
formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche
mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento
convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art. 8, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n.517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali
degli enti stessi.
303
“Il comma 2 dello stesso articolo 2 del decreto legislativo n.460 del 1997 prevede, inoltre, che: “2.
Le attività indicate nell’art. 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato
dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto, sono esenti
da ogni altro tributo.”
Le disposizioni sopra riportate vengono di seguito esaminate.
a) Occasionali raccolte pubbliche di fondi. La lettera a) del comma 2-bis dell’art. 108 del T.U.I.R.
sottrae dall’imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, i fondi pervenuti a seguito di raccolte
pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o
frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte. La norma trova un precedente analogo nella
disposizione dell’art. 1, lett. a), del D.M. 25 maggio 1995, concernente le attività marginali delle
organizzazioni di volontariato. Per espressa previsione del comma 2 dell’art. 2 del decreto
legislativo n.460 del 1997 le anzidette attività fruiscono, oltre che dell’esclusione dal campo di
applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che
locale. L’esclusione delle iniziative in argomento dall’imposizione tributaria, che tende ad
incentivare una delle forme più cospicue di finanziamento per molti enti non commerciali, è
subordinata alle seguenti condizioni:
1) deve trattarsi di iniziative occasionali;
2) la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
3) i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore. Si segnala che a tutela
della fede pubblica è prevista dall’art. 8 del decreto legislativo n. 460 del 1997 una rigorosa
rendicontazione delle attività di raccolta dei fondi, di cui si tratterà nel paragrafo relativo alle
scritture contabili degli enti non commerciali.
b) Contributi per lo svolgimento convenzionato di attività.
La lett. b) del nuovo comma 2-bis dell’articolo 108 prevede che non concorrono a formare il reddito
degli enti non commerciali i contributi loro corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento di attività
in regime di convenzione o di accreditamento (tale ultimo regime è tipico dell’area sanitaria).
L’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:
1) deve trattarsi di attività aventi finalità sociali;
2) le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Le finalità sociali
devono ricomprendersi fra le finalità tipiche dell’ente. Circa la natura dei contributi agevolati si fa
presente che la norma, facendo riferimento in generale ai contributi corrisposti da amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità
sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’ente, non opera alcuna distinzione tra
contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi. Si deve ritenere, pertanto,
che rientrano nella sfera applicativa dell’agevolazione anche i contributi che assumono natura di
corrispettivi.
3. DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E CONTABILITÀ
SEPARATA
L’art. 3 del decreto legislativo n.460 del 1997 modifica l’art. 109 del T.U.I.R. concernente la
determinazione dei redditi degli enti non commerciali. Le modifiche apportate non riguardano il
comma 1 dell’art. 109 in esame, di cui rimane, pertanto, invariata l’attuale formulazione:
“1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali
sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i
cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le
disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie”. Vengono, invece, sostituiti i commi
304
2 e 3 dello stesso articolo, viene aggiunto un ulteriore comma 3-bis e viene modificato il comma 4bis. Si riportano i commi 2, 3 e 3-bis del citato articolo 109:
“2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la
contabilità separata.
3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 77,
commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente
all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo
che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la
parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto”. Dal punto di vista sostanziale la
sostituzione del comma 2 risulta di particolare rilevanza, perché tale comma introduce una
disposizione del tutto innovativa. La disposizione recata dal previgente comma 2 dell’art. 109 del
T.U.I.R consentiva agli enti non commerciali di tenere una contabilità unica e comprensiva sia dei
fatti commerciali che di quelli istituzionali. La norma del nuovo comma 2 del citato art. 109 ,
nell’intento di rendere più trasparente la contabilità commerciale degli enti non commerciali e di
evitare ogni commistione con l’attività istituzionale, anche al fine di individuare più agevolmente
l’oggetto principale dell’ente e la sua reale qualificazione, impone, in via generale, agli enti non
commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata l’obbligo della contabilità separata
a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
Riguardo alle spese e agli altri componenti negativi relativi ai beni e servizi adibiti promiscuamente
per l’esercizio di attività commerciali e per altre attività, il criterio per la loro deducibilità è indicato
nell’attuale comma 3-bis, che riproduce sostanzialmente il secondo periodo del previgente comma
2. Il limite di deducibilità delle spese e dei componenti negativi anzidetti è determinato sulla base
del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito
d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per gli immobili utilizzati
promiscuamente si deduce la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte
corrispondente a detto rapporto. Il comma 3 dell’art. 109, nel testo introdotto dal decreto legislativo
n.460 del 1997, chiarisce, poi, che per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le
disposizioni recate dall’art. 77, commi 1 e 3-bis del T.U.I.R. relative all’impresa individuale in
rapporto ai beni personali della persona fisica; con ciò presupponendo la previa inclusione degli
stessi nell’inventario anche in caso di provenienza dal patrimonio relativo all’attività istituzionale.
L’art. 7 del decreto legislativo n.460 del 1997, nel modificare l’art. 114 del T.U.I.R., estende agli
enti non residenti l’obbligo, previsto dal comma 2 del citato art. 109, relativo alla tenuta della
contabilità separata per l’attività commerciale svolta nel territorio dello Stato nonché l’applicabilità
delle disposizioni recate dai commi 3 e 3-bis dello stesso art. 109 del T.U.I.R.. Ai sensi del comma
4-bis dell’art. 109, l’obbligo di tenere la contabilità separata non si applica agli enti soggetti alle
disposizioni in materia di contabilità pubblica qualora siano osservate le modalità previste per la
contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.
4. REGIMI FORFETARI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEGLI ENTI NON
COMMERCIALI
4.1 Regime generale
L’art. 4 del decreto legislativo n.460 del 1997 dà attuazione al comma 187, lett. e), dell’art. 3 della
legge n.662 del 1996, secondo il quale il riordino della disciplina degli enti non commerciali doveva
essere informato, fra l’altro, alla “previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini
delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti non commerciali
che hanno conseguito proventi da attività commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante
305
l’adozione di coefficienti o di imposte sostitutive”. In particolare la norma in commento inserisce,
dopo l’art. 109 del T.U.I.R., l’art. 109-bis che introduce un regime forfetario per la determinazione
del reddito d’impresa, generalizzato a tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della
contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600. La norma non
prevede parallelamente regimi di imposizione semplificata in materia di imposta sul valore
aggiunto, in ordine alla quale restano applicabili i criteri generali previsti dalla normativa recata dal
D.P.R. n.633 del 1972 in relazione alle specifiche attività esercitate. Si precisa che possono fruire
del regime di determinazione forfetaria del reddito di cui all’art. 109-bis in esame solo gli enti non
commerciali nei confronti dei quali ricorrano i presupposti dell’art. 18 del D.P.R. n.600 del 1973
citato. Il reddito d’impresa si determina forfetariamente applicando anzitutto all’ammontare dei
ricavi di cui all’art. 53 del T.U.I.R. conseguiti nell’esercizio di attività commerciali un coefficiente
di redditività, differenziato per tipo di attività (attività di prestazioni di servizi e altre attività) e per
scaglioni di ricavi. I coefficienti di redditività sono i seguenti.
a) Attività di prestazioni di servizi: fino a lire 30.000.000 di ricavi 15% da lire 30.000.001 fino a lire
360.000.000 di ricavi 25%
b) Altre attività: fino a lire 50.000.000 di ricavi 10% da lire 50.000.001. fino a lire 1.000.000.000 di
ricavi 15%
Si precisa che, qualora i predetti limiti di ricavi (lire 360 milioni e lire 1 miliardo) risultino superati
alla chiusura del periodo d’imposta, non potrà trovare applicazione per il periodo medesimo il
regime di determinazione forfetaria del reddito. Nell’ipotesi di contemporaneo esercizio di attività
di prestazioni di servizi e di altre attività si applica il coefficiente stabilito per l’ammontare dei
ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano
prevalenti le attività di prestazioni di servizi (comma 2 dell’art. 109-bis). Al reddito determinato
applicando i coefficienti di redditività si aggiunge poi l’ammontare dei componenti positivi del
reddito d’impresa di cui agli articoli 54 (plusvalenze patrimoniali), 55 (sopravvenienze attive), 56
(dividendi ed interessi) e 57 (proventi immobiliari) del T.U.I.R.. Il regime forfetario di
determinazione del reddito in esame può trovare applicazione fino a quando non vengono superati i
limiti sopraindicati. I commi 4 e 5 dell’art. 109-bis del T.U.I.R. stabiliscono le modalità per fruire
del regime forfetario in argomento attraverso l’esercizio di una specifica opzione. Si riporta di
seguito il testo dei citati commi 4 e 5.
“4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo
d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.
La revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio
del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale esercitano l’opzione nella
dichiarazione da presentare ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”.
Si deve tuttavia precisare che i predetti commi 4 e 5 dell’art. 109-bis del T.U.I.R. sono da ritenersi
superati in forza dei principi generali che emergono dalle disposizioni contenute nel regolamento
recante il “riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di
imposte dirette”, approvato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 (pubblicato nella G.U. n. 298 del
23 dicembre 1997). Infatti, anche se il predetto regolamento fa esplicito riferimento alle opzioni o
revoche “di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili” deve ritenersi che le
previsioni in esso contenute in ordine al riconoscimento dei “comportamenti concludenti del
contribuente” trovino applicazione anche ai fini della determinazione forfetaria del reddito. A tale
conclusione si perviene in considerazione del fatto che il predetto regime di determinazione
forfetaria del reddito, si correla ad un regime di contabilità semplificata (art. 18 e art. 20, comma 3,
del DPR n.600 del 1973.) Peraltro, poiché il comportamento concludente correlato all’applicazione
del regime forfetario di determinazione del reddito si esplica e si esaurisce in sede di dichiarazione
306
dei redditi, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti del contribuente si ritiene non
necessaria la comunicazione dell’opzione prevista dall’art. 2 del DPR n. 442 del 1997. Detta
comunicazione di opzione non si rende necessaria neppure ai fini dell’adozione delle particolari
semplificazioni contabili previste dall’art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
estese - in forza del nuovo comma 3 dell’art. 20 del DPR n. 600 del 1973 ( introdotto con l’art. 8 del
decreto legislativo n. 460 del 1997 ) - agli enti non commerciali che abbiano conseguito nell’anno
solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle prestazioni di servizi,
ovvero a lire 50 milioni negli altri casi e che sono pertanto assoggettabili alla determinazione
forfetaria del reddito. Infatti, come chiarito con la circolare n. 10/ E del 17 gennaio 1997, i
contribuenti che si avvalgono delle predette semplificazioni contabili non sono tenuti ad assolvere
alcun particolare adempimento di carattere formale, non dovendo comunicare alcuna opzione agli
Uffici finanziari. Al riguardo si precisa che, in presenza dei citati presupposti, la contabilità
semplificata di cui al citato art. 3, comma 166, della legge n. 662 del 1996, resta valida ancorché,
nel periodo d’imposta in cui detta contabilità semplificata è adottata, vengano superati i limiti
previsti per l’applicazione del regime forfetario di determinazione del reddito (lire 360 milioni o 1
miliardo di ricavi) e, pertanto, detto regime forfetario non si renda di fatto più applicabile all’ente
non commerciale che conseguentemente determina il reddito secondo le regole generali. Per gli
specifici chiarimenti concernenti gli adempimenti connessi all’adozione della predetta contabilità
semplificata, si fa rinvio al paragrafo concernente le scritture contabili.
4.2 Regime forfetario per le associazioni sportive, associazioni senza scopo di lucro e pro-loco
Per espressa previsione del nuovo art. 109-bis, comma 1, del T.U.I.R. è fatto salvo il particolare
regime forfetario di determinazione del reddito già previsto per le associazioni sportive
dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco. Il regime forfetario in favore delle
associazioni sportive dilettantistiche è stato introdotto dalla legge 16 dicembre 1991, n.398, ed è
stato esteso, in forza del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito dalla legge 6 febbraio
1992, n.66, alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro-loco. Considerato che
l’anzidetto regime è richiamato dall’art. 109-bis del T.U.I.R. concernente “regime forfetario degli
enti non commerciali”, deve ritenersi confermato l’orientamento assunto con circolare della
soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette n.1 datata 11 febbraio 1992, secondo il quale a
tale regime le anzidette associazioni possono accedere semprechè si qualifichino come enti non
commerciali sulla base di quanto chiarito nei precedenti paragrafi. Il reddito è determinato
applicando il coefficiente di redditività del 6% ai proventi di natura commerciale e aggiungendo le
plusvalenze patrimoniali. Il regime forfetario si applica alle associazioni che nel periodo d’imposta
precedente abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo
complessivo limitato, aggiornato di anno in anno, e da ultimo fissato, con D.M. 28 novembre 1997,
in lire 128.411.000. Si precisa inoltre che, per quanto concerne le modalità di esercizio dell’opzione
per il regime di cui alla citata legge n. 398 del 1991, si deve tener conto delle disposizioni del
richiamato D.P.R. n. 442 del 1997.
4.3 Regime forfetario per l’attività di assistenza fiscale resa dalle associazioni sindacali e di
categoria operanti nel settore agricolo
Il regime forfetario previsto in via generale dall’art. 109-bis del T.U.I.R. per gli enti non
commerciali ammessi alla contabilità semplificata non ha abrogato il regime forfetario disciplinato
dall’art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come successivamente integrato
dall’art. 62, comma 1, lett. a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito dalla legge 29
ottobre 1993, n.427. Quest’ultimo regime, infatti, limitato all’attività di assistenza fiscale resa nei
confronti degli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, si
configura come regime naturale, per le anzidette associazioni che possono, invece, su opzione
determinare il reddito e l’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. Per l’attività di assistenza
fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo,
307
pertanto, il reddito imponibile e l’IVA si determinano di regola forfetariamente, secondo il citato
art. 78, comma 8, della legge n.413 del 1991, salvo opzione per il regime di determinazione del
reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. In particolare l’art. 78, comma 8, in
esame al terzo periodo prevede che per l’attività di assistenza fiscale resa agli associati da
associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, il reddito imponibile è determinato
applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9% e l’imposta sul valore
aggiunto è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un
terzo del loro ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente gli acquisti e le
importazioni. Per le attività commerciali eventualmente esercitate, diverse da quelle di assistenza
fiscale di cui all’art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991, può applicarsi il regime forfetario
generale disciplinato dall’art. 109-bis del T.U.I.R. semprechè, ovviamente, sussistano i presupposti
ivi previsti. Al riguardo si precisa che i ricavi derivanti da tali altre attività commerciali
eventualmente esercitate devono essere autonomamente considerati sia ai fini del limite dei ricavi
che dei coefficienti di redditività indicati nell’art. 109-bis citato.
5. ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO
5.1 Premessa
Gli enti non commerciali di tipo associativo sono destinatari di uno speciale regime tributario di
favore sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tali enti
costituiscono, pertanto, una specie del più ampio genere degli enti non commerciali. Ciò comporta,
in sostanza, che gli enti di tipo associativo, che devono qualificarsi come enti non commerciali in
base ai criteri dettati dall’art. 87 del T.U.I.R. e dall’art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 nonché alla luce
della disposizione dell’articolo 111-bis dello stesso T.U.I.R., sono assoggettati, in via generale, sia
in materia di imposte sui redditi che in materia d’imposta sul valore aggiunto, alla disciplina propria
degli enti non commerciali, ma relativamente alle attività rese all’interno della vita associativa
fruiscono di un trattamento agevolato in presenza delle condizioni espressamente indicate a tal fine
dalla legge.
5.2 Imposte sui redditi.
In materia di imposte sui redditi si applicano in particolare agli enti associativi le disposizioni
dettate dall’art. 108 del T.U.I.R., ivi comprese quelle del nuovo comma 2-bis, concernenti
l’intassabilità della occasionale raccolta di fondi e dei contributi pubblici corrisposti per attività
svolte in regime di convenzione o di accreditamento. Trovano, altresì, applicazione nei confronti di
tali enti le norme recate dagli articoli 109, 109-bis e 110 del T.U.I.R. La disciplina di favore propria
degli enti non commerciali di tipo associativo è recata dall’art. 111 del T.U.I.R. Tale articolo è stato
modificato dall’art. 5 del decreto legislativo n.460 del 1997. In materia di obblighi contabili, agli
enti non commerciali di tipo associativo si applicano le disposizioni dell’art. 20 del D.P.R. 29
settembre 1973, n.600, come modificato dall’art. 8 del decreto legislativo in esame (v. paragrafo
relativo alle scritture contabili).
5.2.1 Disciplina generale degli Enti associativi.
ART. 111, COMMI 1 E 2, DEL T.U.I.R..
Riguardo al regime agevolativo proprio degli enti associativi recato dall’art. 111 del T.U.I.R. si
precisa che le modifiche apportate dall’art. 5 del decreto legislativo in argomento non interessano i
commi 1 e 2 dell’articolo in esame. Pertanto, restano invariate le disposizioni recate da tali commi il
cui testo è il seguente:
“1. Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in
conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non
commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o
contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia
effettuate nell’esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1
308
dell’articolo 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso
pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in
funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono
alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi
diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità”.
Il comma 1 dell’art. 111 sancisce l’esclusione dall’ambito della commercialità dell’attività svolta da
associazioni, consorzi ed altri enti associativi nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che
la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica
corrispettività, e la conseguente intassabilità delle somme versate dagli associati o partecipanti a
titolo di quote o contributi associativi. Il comma 2 dello stesso art. 111 conferma la natura
commerciale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, ancorché in conformità alle
finalità istituzionali, agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi
i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni
alle quali danno diritto. Le quote differenziate costituiscono in sostanza il corrispettivo dovuto in
base ad un rapporto sinallagmatico instaurato tra soci ed ente. I corrispettivi specifici resi per
cessioni di beni e prestazioni di servizi ad associati o partecipanti si considerano componenti del
reddito d’impresa o redditi diversi, secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità
o occasionalità. È appena il caso di precisare che l’attività “esterna” degli enti associativi, quella
cioè resa da tali enti nei confronti dei terzi, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di
applicazione dell’art. 111 del T.U.I.R..
5.2.2 Regime agevolativo per particolari tipologie di enti associativi
Le novità introdotte nell’art. 111 del T.U.I.R. dal decreto legislativo n.460 del 1997 riguardano la
disciplina agevolativa dettata per singole tipologie di associazioni, “privilegiate” in relazione al
carattere specifico dell’attività esercitata. Tale disciplina era contenuta nel previgente testo dell’art.
111, comma 3, secondo il quale:
“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive,
non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali, in deroga al comma 2, le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in
conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni
che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle
rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da
associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, la disposizione
si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d’età e, per i maggiorenni, a condizione
che questi abbiano il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei
casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a
finalità di utilità generale.”
L’art. 5 del decreto legislativo in esame ha modificato il comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. e ha
aggiunto allo stesso articolo, in funzione di completamento della disciplina agevolativa e di
delimitazione dei presupposti del regime agevolativo recato dallo stesso comma 3 dell’art. 111, gli
ulteriori commi da 4-bis a 4-sexies. Le modifiche al comma 3 dell’art. 111 nonché l’introduzione
dei commi da 4-bis a 4-sexies sono disposte in attuazione della delega recata dall’art. 3, comma
187, lett. c), della legge n.662 del 1996 che fra i criteri e principi direttivi in materia di riordino
della disciplina degli enti non commerciali ha previsto l’esclusione dall’ambito dell’imposizione,
per gli enti di tipo associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva
connessi all’attività effettivamente esercitata, nonché sulla base di criteri statutari diretti a prevenire
309
fattispecie elusive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi rese agli associati nell’ambito
dell’attività propria della vita associativa.
ART. 111, COMMA 3, DEL T.U.I.R..
1) Attività rese agli associati in diretta attuazione degli scopi istituzionali
Il novellato comma 3, dell’art. 111 del T.U.I.R. prevede:
“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si
considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o
statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi
di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”. Nella nuova formulazione il comma
3 dell’art. 111 del T.U.I.R., che riproduce sostanzialmente sotto l’aspetto contenutistico la
disposizione agevolativa recata dal primo periodo del previgente comma 3, opera una parziale
deroga alla regola generale espressa nel comma 2 dello stesso art. 111, secondo la quale sono
considerate commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese agli associati e
partecipanti verso corrispettivi specifici, ancorché si tratti di attività conformi alle finalità
istituzionali. Il regime agevolativo recato dal comma 3, nel testo modificato dal decreto legislativo
in esame, consiste, infatti, nella esclusione del carattere commerciale delle attività rese da talune
tipologie associative, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici. Detto regime agevolativo si rende
pertanto applicabile qualora sussistano congiuntamente i seguenti presupposti:
a) le attività agevolate devono essere effettuate da particolari tipologie di associazioni;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese agli associati;
c) le stesse attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.
a) Tipologie di associazioni agevolate. In ordine al primo dei requisiti sopra indicati si segnala che
la nuova disposizione del comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. ha ampliato l’ambito soggettivo di
applicazione del regime agevolativo in argomento. Continuano ad essere destinatarie dell’anzidetta
disciplina, senza alcuna modifica, le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali e culturali. Riguardo alle associazioni sportive, si evidenzia che la nuova disposizione
delimita l’ambito applicativo del trattamento di favore alle “associazioni sportive dilettantistiche”.
Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1998, non tutte le associazioni sportive, ma solo le associazioni
sportive dilettantistiche, sono destinatarie del riformulato comma 3 dell’art. 111. La limitazione, che
ha finalità antielusiva, è intesa ad identificare gli enti destinatari della previsione di non
commercialità delle attività rese ai propri iscritti, associati o partecipanti, dietro pagamento di
corrispettivi specifici, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, con gli enti associativi
individuati dalla legge 16 dicembre 1991, n.398. Risulta, pertanto, circoscritta l’applicabilità del
comma 3 dell’art. 111 alle associazioni sportive, come delimitate dalla legge n.398 del 1991,
definite anche alla luce della circolare n.1 dell’11 febbraio 1992 della soppressa Direzione Generale
delle Imposte Dirette e del decreto del Ministro delle finanze del 18 maggio 1995, come
associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive
nazionali o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono
attività sportive dilettantistiche, intendendosi per tali le attività sportive esclusivamente
dilettantistiche come definite nell’ambito della normativa regolamentare dei predetti organismi cui
l’associazione è affiliata. In base alla nuova formulazione del comma 3 dell’art. 111 risultano,
inoltre, destinatarie del regime di favore recato dallo stesso comma, le seguenti due tipologie di
associazioni non contemplate dal testo previgente:
- associazioni di promozione sociale;
310
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
Si possono ritenere associazioni di promozione sociale quelle associazioni che promuovono la
solidarietà e il volontariato nonché l’aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività
culturali o sportive al fine di innalzare la qualità della vita, come ad esempio le ACLI e l’ARCI. Per
quanto concerne le associazioni di formazione extra-scolastica della persona si osserva, in primo
luogo, che tali associazioni per poter essere ricondotte nell’ambito applicativo dell’art. 111 del
T.U.I.R. non devono svolgere come attività principale l’organizzazione di corsi, atteso che tale
circostanza comporterebbe la loro qualificazione come enti commerciali. Peraltro, l’espressione
“formazione extra-scolastica della persona” non individua, in via generale, l’intero settore
dell’attività di formazione, ma un più limitato ambito di tale attività che privilegia la crescita
intellettuale dell’individuo, mirata allo sviluppo della sua personalità complessiva e che esclude la
formazione professionale, intesa all’apprendimento di conoscenze specifiche finalizzate
all’inserimento nel mondo del lavoro e alla particolare specializzazione professionale. In sintesi,
l’ambito soggettivo di applicazione del nuovo comma 3 dell’art. 111 è costituito dalle seguenti
tipologie di associazioni:
- associazioni politiche;
- associazioni sindacali;
- associazioni di categoria;
- associazioni religiose;
- associazioni assistenziali;
- associazioni culturali;
- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni di promozione sociale;
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
In relazione all’inquadramento di un ente nell’ambito di una delle tipologie associative sopra
individuate, emerge che lo stesso assumerà rilievo solo dopo aver appurato l’esatta qualificazione
dell’ente e cioè se lo stesso debba ricomprendersi tra gli enti non commerciali. Infatti,
l’associazione deve essere preventivamente qualificata come ente non commerciale sulla base
dell’oggetto principale dell’attività, intesa, come in precedenza evidenziato, quale attività essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente. Ai fini della successiva qualificazione
dell’ente quale associazione riconducibile in una specifica tipologia indicata nel comma 3 dell’art.
111 del T.U.I.R. si richiama l’indirizzo espresso in proposito dalla Corte Costituzionale, con
sentenza 5-19 novembre 1992, n.467, che afferma l’insufficienza dell’autoqualificazione dell’ente
(come associazione politica, sindacale, di categoria, religiosa, culturale, ecc.) sulla base della sola
definizione statutaria e, quindi, la necessità di una valutazione della reale natura dell’ente e
dell’attività in concreto esercitata, alla stregua di obiettivi criteri desumibili dall’insieme delle
norme dell’ordinamento. In sostanza, poiché la riconducibilità di un ente in una delle tipologie
associative indicate nel comma 3 dell’art. 111 comporta la possibilità di fruire di un trattamento
tributario di favore, al fine di evitare che sia l’associazione “arbitra della propria tassabilità” va
verificata la natura e la caratteristica della stessa, in mancanza di specifici e manifesti
riconoscimenti, sulla base di criteri obiettivi che qualificano nell’ordinamento le finalità politiche,
sindacali, di categoria, religiose ecc.. Ad esempio, le associazioni a carattere religioso che non siano
state civilmente riconosciute come tali (secondo le regole poste sulla base di intese o secondo la
disciplina della legge 24 giugno 1929, n.1159) devono comprovare la natura e la caratteristica
dell’organizzazione secondo i criteri che qualificano nell’ordinamento dello Stato i fini di religione
e di culto, desumibili dal Concordato fra Stato e Chiesa cattolica e dalle Intese stipulate con altre
confessioni religiose.
b) Destinatari delle attività agevolate
311
Circa i destinatari delle attività agevolate, si segnala che vengono menzionati espressamente nel
nuovo testo, accanto agli associati o partecipanti, “gli iscritti” non richiamati dal previgente testo,
riferendosi la norma agevolativa anche alle associazioni politiche e sindacali. Le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi devono, pertanto, essere rese nei confronti “degli iscritti, associati o
partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento,
atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali”.
c) Attività agevolate
Le attività ammesse al regime di favore secondo la disposizione del novellato comma 3 dell’art. 111
del T.U.I.R. devono essere svolte “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”. L’individuazione
dell’attività che può ritenersi svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali deve essere
effettuata, secondo le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale 5-19 novembre 1992,
n.467 già in precedenza richiamata, alla stregua di criteri obiettivamente riscontrabili e non sulle
base di un’autoqualificazione risultante dalla sole indicazioni statutarie. Si vuole con Ciò precisare
che l’attività svolta “in diretta attuazione degli scopi istituzionali” non è quella genericamente
rientrante fra le finalità istituzionali dell’ente, in quanto il legislatore subordina l’applicazione del
regime di favore alla circostanza che l’anzidetta attività costituisca il naturale completamento degli
scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo.
2) Cessioni anche a terzi di pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati
Un’ulteriore disposizione agevolativa, che conferma sostanzialmente il previgente assetto
normativo, è recata dallo stesso comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. Secondo tale norma non sono
considerate commerciali le cessioni di pubblicazioni effettuate anche a terzi alle seguenti
condizioni:
a) devono essere effettuate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche e di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della
persona;
b) devono essere effettuate prevalentemente agli associati, anche se a titolo gratuito.
ART. 111, COMMA 4, DEL T.U.I.R.
Presunzione di commercialità.
Il decreto legislativo in esame non apporta alcuna modifica al comma 4 dell’art. 111 del T.U.I.R..
Il menzionato comma 4 stabilisce che per tutti gli enti associativi, compresi quelli indicati al
precedente comma 3, alcune prestazioni, ancorché rese agli associati, sono in ogni caso
commerciali. La norma reca in sostanza una presunzione di commercialità per le seguenti
prestazioni:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- somministrazione di pasti;
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
- gestione di spacci aziendali e di mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
ART. 111, COMMI 4-BIS - 4-TER, DEL T.U.I.R.
Le disposizioni dei commi 4-bis e 4-ter, aggiunte all’art. 111 del T.U.I.R. dall’art. 5 del decreto
legislativo in esame, riguardano solo alcune specifiche tipologie di associazioni e costituiscono una
novità rispetto alla previgente normativa. Il testo dei commi 4-bis e 4-ter è il seguente:
312
“4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma
6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell’Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui
viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici, semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nel confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3. 4-ter. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis
non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria,
nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, semprechè sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma
3".
- Somministrazione di alimenti e bevande (Art. 111, comma 4-bis, del T.U.I.R.). Associazioni di
promozione sociale.
Per la somministrazione di alimenti e bevande è sancita la non commercialità esclusivamente a
favore delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287 ( cioè gli enti a carattere nazionale le cui finalità
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno) e semprechè ricorrano le seguenti
condizioni:
a) l’attività deve essere effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene svolta
l’attività istituzionale;
b) l’attività deve essere svolta nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti anche di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o
statuto fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali;
c) deve trattarsi di attività strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali.
Riguardo alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar o servizi similari interni
all’associazione si chiarisce che l’espressa previsione di non commercialità, a decorrere dal 1
gennaio 1998, nei confronti esclusivamente delle associazioni di promozione sociale, conferma per
tutti gli altri enti di tipo associativo l’orientamento già espresso in sede amministrativa (ris. n. 217/E
del 17 luglio 1995), in base al quale è stato affermato il carattere commerciale dell’attività di
somministrazione di alimenti o bevande nei bar interni ai circoli ricreativi, anche se svolta nei
confronti dei propri associati.
- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (Art. 111, comma 4-bis e 4-ter, del T.U.I.R.).
Associazioni di promozione sociale, associazioni politiche, sindacali, di categoria e associazioni
religiose.
È considerata non commerciale l’attività di organizzazione di viaggi ;e soggiorni turistici se svolta
da associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera e),
della legge n.287 del 1991, da associazioni politiche, sindacali, di categoria nonché da associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, alle
seguenti condizioni:
a) destinatari siano gli iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la
medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica
organizzazione locale o nazionale e i tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
b) si tratti di attività strettamente complementari a quella svolta in diretta attuazione degli scopi
istituzionali.
Quest’ultima condizione comporta la necessità di verificare in concreto che l’attività di
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sia funzionale alla completa realizzazione degli scopi
313
istituzionali (es. viaggio e soggiorno organizzati per gli iscritti o associati in occasione di un
congresso nazionale o meeting internazionale).
ART. 111, COMMA 4-QUATER, DEL T.U.I.R.
Il comma 4-quater dell’art. 111 del T.U.I.R., introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo n.460 del
1997, è il seguente:
“4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio
di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3,
riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti,
associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro,
effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta
imputazione”.
- Cessioni di pubblicazioni di contratti collettivi nazionali. Associazioni sindacali e di categoria.
Non sono considerate commerciali le cessioni delle pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi
nazionali di lavoro se effettuate dalle associazioni sindacali e di categoria, anche in deroga al limite
imposto dal comma 3 dell’art. 111. La non commercialità è in tali ipotesi riconosciuta anche se le
pubblicazioni sono cedute prevalentemente a terzi, a condizione che i corrispettivi percepiti non
eccedano i costi di diretta imputazione. Si precisa che la locuzione costi di diretta imputazione va
intesa secondo i criteri già adottati in precedenza con riferimento ai c.d. costi specifici nella
circolare della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette n.40 del 26 novembre 1981.
- Assistenza in materia di contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro. Associazioni
sindacali e di categoria.
Nei confronti delle associazioni sindacali e di categoria, a decorrere dal 1 gennaio 1998, non si
considera effettuata nell’esercizio di attività commerciale l’assistenza in materia di applicazione di
contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro a condizione che:
. l’attività sia prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti;
. i corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione.
- Attività di assistenza fiscale.
Per completezza di esposizione si fa presente che rimane in vigore la norma recata dall’art. 78,
comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo la quale le prestazioni corrispondenti a
quelle dei Centri di assistenza fiscale “si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti
tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall’associato per ottemperare ad obblighi
di legge derivanti dall’esercizio dell’attività”.
5.3 Vincoli statutari per associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della
persona.
Art. 111, commi 4-quinquies e 4-sexies, del T.U.I.R.
Novità di notevole rilevanza sono contenute nella disposizione recata dall’art. 4-quinquies del
nuovo art. 111 del T.U.I.R..
Tale norma consente l’applicabilità del trattamento di favore recato dal comma 3 dell’art. 111,
nonché quello previsto dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, dello stesso art. 111, a condizione che le
associazioni destinatarie degli anzidetti regimi:
1. abbiano redatto l’atto costitutivo o lo statuto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata;
2. l’atto costitutivo o lo statuto siano conformi alle clausole indicate nello stesso comma 4quinquies dell’art. 111, dirette a garantire la non lucratività dell’associazione e ad evitare fenomeni
elusivi. Le anzidette clausole possono essere riportate nell’atto costitutivo o nello statuto anche con
formulazioni diverse da quelle previste espressamente dal menzionato comma 4-quinques dell’art.
111 del T.U.I.R., purché di portata univoca.
314
I principi enunciati dalle suddette clausole devono risultare dagli atti costitutivi o dagli statuti ai fini
dell’applicabilità del regime di favore nei confronti delle associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona che fruiscono delle citate disposizioni agevolative. Tali
principi tendono ad assicurare:
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
b) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa,
ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge. A tal fine dovrà essere sentito l’istituendo organismo di controllo di cui
all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale ultima prescrizione
procedimentale relativa all’organismo di controllo deve essere di fatto osservata ancorché non sia
necessario riprodurla, quale clausola espressa, nello statuto o atto costitutivo;
c) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione;
d) l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo
le disposizioni statutarie;
e) l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo
2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e
i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte e non rivalutabilità della stessa.
Si precisa che i vincoli statutari sopra indicati non si applicano per gli enti associativi che, pur
beneficiando della disposizione del comma 1 dell’art. 111 del T.U.I.R., relativa alla non
imponibilità delle quote associative, non si avvalgono del regime agevolativo recato dai commi 3, 4bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo.
- Distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione e evoluzione del patrimonio
in caso di scioglimento dell’ente (lettere a) e b), comma 4-quinquies dell’art. 111 del T.U.I.R.)
Riguardo ai vincoli statutari imposti dal comma 4-quinquies dell’art. 111 del T.U.I.R. si ritiene di
dovere evidenziare la novità e la rilevanza, anche ai fini dei principi generali in materia di enti non
commerciali, delle clausole riportate alle lettere a) e b) di detto comma. In sostanza l’obbligo di non
distribuzione degli utili, anche in modo indiretto, nonché l’obbligo di devolvere il patrimonio, in
caso di scioglimento dell’associazione, ad altro ente associativo con analoghe finalità o ai fini di
pubblica utilità, comporta che le particolari tipologie di enti associativi destinatari del regime
agevolativo recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 111 del T.U.I.R. si configurino quali
enti non lucrativi. Assume, pertanto, rilievo ai fini della decommercializzazione di determinate
attività l’assenza, in capo ad alcuni enti non commerciali di tipo associativo, del fine di lucro che si
realizza attraverso il divieto di distribuzione di utili. La finalità non lucrativa costituisce un’ulteriore
condizione cui è subordinato il regime di favore illustrato nei paragrafi precedenti recati dai commi
3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 111. Circa la clausola concernente il divieto di distribuzione di
utili si rileva che la norma non fornisce alcuna indicazione in ordine alla nozione di “distribuzione
indiretta” di utili o di avanzi di gestione. Si chiarisce, tuttavia, che ai fini della interpretazione di
tale nozione possono soccorrere i criteri stabiliti all’art. 10, comma 6, dello stesso decreto
legislativo n. 460 del 1997.
315
Tale norma, infatti, nell’individuare particolari fattispecie che “costituiscono in ogni caso
distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione”, seppure inserita fra le disposizioni della
Sezione II del decreto legislativo n. 460 in esame relativa alla disciplina tributaria delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, può configurarsi come norma di riferimento anche per
gli enti di tipo associativo.
- Disciplina dei rapporti associativi e libera eleggibilità degli organi amministrativi (lettere c) ed e),
comma 4-quinquies, dell’art. 111 del T.U.I.R.)
La disciplina del rapporto associativo e il principio di democraticità comprendente il diritto al voto
degli associati o partecipanti maggiori di età e il diritto di nomina degli organi amministrativi (già
recata dal secondo periodo del previgente testo del comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R.) è estesa a
tutte le tipologie di associazioni ammesse al regime tributario recato dal comma 3 e dai commi 4bis, 4-ter e 4-quater più volte richiamati, (lettere c) ed e) del comma 4-quinquies dell’art. 111 del
T.U.I.R.) ad eccezione delle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo
Stato ha stipulato, patti, accordi o intese, nonché delle associazioni politiche, sindacali e di
categoria. Infatti, le clausole riportate sotto le lettere c) ed e) del comma 4-quinquies dell’art. 111
del T.U.I.R., relative alla disciplina del rapporto associativo e alla libera eleggibilità degli organi
amministrativi, non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di
categoria (comma 4-sexies dell’art. 111 del T.U.I.R.).
Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, si ricorda che nella relazione illustrativa del
decreto legislativo n.460 del 1997 è stato esplicitamente chiarito quanto segue: “Non si è ritenuto di
ammettere i soci ad esprimere per corrispondenza il proprio voto, così come proposto dalla
Commissione parlamentare, sul rilievo che la ratio della norma, diretta a prevenire fattispecie
elusive (articolo 3, comma 187, lettera c) della legge di delega), richiede la partecipazione reale e
fisica dei soci alla vita dell’associazione”.
Si precisa, tuttavia, in proposito che per le organizzazioni complesse a carattere nazionale si deve
tener conto della pratica impossibilità di garantire la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita
dell’associazione nonché del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato; pertanto
per tali organizzazioni è consentita l’espressione del voto da parte degli associati mediante delega
da conferire ad altri associati.
- Obbligo di redigere il rendiconto (lettera d), comma 4-quinquies, dell’art.111 del T.U.I.R.)
Viene imposto alle associazioni ammesse a fruire del regime agevolativo in argomento l’obbligo di
redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario riferito sia all’attività
istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata, indipendentemente dal regime
contabile, ordinario o semplificato, adottato dall’ente non commerciale. Si chiarisce che la
redazione del bilancio soddisfa tale obbligo. Il rendiconto annuale, redatto secondo le modalità
stabilite dallo stesso ente nello statuto, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie
dell’ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione
economica e finanziaria dell’associazione. Deve trattarsi di documento che evidenzia anche
l’attività decommercializzata. La documentazione di supporto di tale documento, anche se non
fiscale, deve essere conservata con le modalità previste dal D.P.R. n.600 del 1973, attesa la
rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico
requisito per l’applicazione di un particolare trattamento di favore. La mancata redazione ed
approvazione del rendiconto annuale, determina la non applicabilità delle disposizioni concernenti
la non commercialità recate dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 111 del T.U.I.R. citato.
5.3.1 Termini per la predisposizione o l’adeguamento degli statuti
Fino al 31 dicembre 1997 le associazioni ammesse a fruire del trattamento tributario previsto delle
disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. potevano fruire dell’anzidetto regime
agevolativo anche in mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto. A decorrere dal 1 gennaio 1998
316
viene imposto alle menzionate associazioni un onere nuovo ed ulteriore, consistente, appunto, nella
predisposizione dell’atto costitutivo o dello statuto nella specifica forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata.
A decorrere dalla stessa data del 1 gennaio 1998 le associazioni, che già abbiano l’atto costitutivo o
lo statuto, devono altresì verificare la compatibilità del contenuto dei predetti atti con le clausole
sopra richiamate a pena di inammissibilità del regime recato dal nuovo testo del comma 3 dell’art.
111, nonché dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo.
I termini per predisporre o adeguare gli atti costitutivi o statuti o regolarizzare gli atti medesimi
nelle predette forme sono i seguenti:
- 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.460 del 1997 (pertanto entro il 30 giugno
1998), per le associazioni religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona;
- 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.460 del 1997 (pertanto entro il 31 dicembre
1998), per le associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Si precisa che entro i termini sopraindicati è sufficiente che lo statuto o l’atto costitutivo,
conformemente alle disposizioni dell’art. 111, comma 4-quinquies, sia approvato dall’organo
assembleare, ancorché non sia intervenuta, ove richiesta, l’approvazione dell’autorità di controllo
competente. Per le associazioni a più larga valenza nazionale, come le associazioni politiche,
sindacali e di categoria, nonché per le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale è
sufficiente che, entro il predetto termine del 31 dicembre 1998, le clausole statutarie siano approvate
dall’organo direttivo, in attesa del successivo recepimento da parte dell’assemblea o del congresso
generale. Resta fermo che la mancata osservanza nei fatti nonché la mancata definitiva
approvazione delle clausole anzidette comportano il venir meno, fin dall’inizio, del regime
agevolativo recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 111 del T.U.I.R..
5.4 Imposta sul valore aggiunto
L’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997, apporta modifiche all’art. 4 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633.
Tali modifiche sono intese a coordinare le disposizioni in materia di I.V.A. relative agli enti di tipo
associativo con le novità introdotte ai fini delle imposte sui redditi, allo scopo di escludere dal
campo di applicazione dell’I.V.A. le stesse attività non soggette ad imposizione ai fini delle imposte
sui redditi.
- ART. 4, COMMA 4, DEL D.P.R. N.633 DEL 1972
Viene modificato l’ambito soggettivo di applicazione della norma recata dal comma 4 dell’art. 4 del
D.P.R. n.633 del 1972, nella parte in cui prevede la non commercialità delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, ancorché dietro pagamento di
corrispettivi specifici, ai soci, associati o partecipanti, ad associazioni che svolgono la medesima
attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o
nazionale, nonché nei confronti dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle
rispettive organizzazioni nazionali.
Continuano ad essere destinatarie dell’anzidetta disciplina, senza alcuna modifica, le associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e culturali, mentre per le associazioni
sportive la nuova disposizione delimita, a decorrere dal 1 gennaio 1998, l’ambito applicativo del
trattamento di favore “alle associazioni sportive dilettantistiche”.
Il nuovo comma 4 dell’art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 ha, inoltre, esteso il regime di favore dal
medesimo recato alle associazioni di promozione ;sociale ed alle associazioni di formazione extrascolastica della persona.
Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1998, le tipologie associative destinatarie della disposizione in
esame sono le seguenti:
- associazioni politiche;
317
- associazioni sindacali;
- associazioni di categoria;
- associazioni religiose;
- associazioni assistenziali;
- associazioni culturali;
- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni di promozione sociale;
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
Viene parimenti modificato l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione del comma 5,
lett. a), dell’art. 4, relativamente alla previsione di non commercialità delle cessioni di pubblicazioni
cedute prevalentemente ai propri associati. Le associazioni beneficiarie di tale regime sono le stesse
sopra elencate.
- ART. 4, COMMI 6, 7, 8, DEL D.P.R. N.633 DEL 1972
All’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 vengono aggiunti, dopo il quinto comma, ulteriori tre commi.
Il nuovo sesto comma dell’art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 riproduce il comma 4-bis dell’art. 111
del T.U.I.R., relativo alle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3,
comma 6, lettera e), della legge n.287 del 1991, limitatamente alla previsione di non commercialità
della somministrazione di alimenti e bevande.
Si sottolinea che, diversamente da quanto previsto dal comma 4-bis dell’art. 111 del T.U.I.R., ai fini
dell’IVA non è riconosciuto carattere “non commerciale” all’attività di organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici effettuata dalle stesse associazioni di promozione sociale, le quali, pertanto,
restano assoggettate al tributo in base alla presunzione assoluta di commercialità disposta dall’art. 4,
quinto comma, lett. g), del D.P.R. n.633 del 1972.
Il nuovo settimo comma dell’art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 subordina l’applicabilità delle
disposizioni agevolative recate dai commi quarto, secondo periodo, e sesto dello stesso art. 4 alla
redazione dell’atto costitutivo e dello statuto nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata, nonché alla condizione che le associazioni interessate si conformino alle
specifiche clausole indicate nella medesima disposizione. Dette clausole coincidono con quelle
indicate nell’art. 111, comma 4-quinquies, del T.U.I.R. (vedi paragrafo 5.3 relativo ai vincoli
statutari per gli enti di tipo associativo).
Il nuovo comma ottavo dell’art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 riproduce il comma 4-sexies del citato
art. 111 del T.U.I.R. che esonera le associazioni religiose riconosciute dalle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese nonché le associazioni politiche, sindacali e
di categoria dal recepimento delle clausole recate dalle lettere c) ed e) del precedente comma,
relative alla disciplina del rapporto associativo e della libera eleggibilità degli organi amministrativi,
e ciò al fine di salvaguardare la peculiare struttura delle anzidette organizzazioni.
Si evidenzia che, diversamente da quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 111 del T.U.I.R., ai fini
dell’imposta del valore aggiunto non è stata sancita la “decommercializzazione” delle attività di
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate dalle associazioni politiche, sindacali, di
categoria e dalle associazioni riconosciute da confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, nei confronti dei soci, associati o partecipanti. Tali attività, pertanto, ancorché
svolte dalle predette associazioni sono assoggettate all’I.V.A..
Sono ugualmente imponibili ai fini dell’IVA, in assenza di una norma espressa di esclusione
analoga a quella recata dal comma 4-quater dell’art.111 del T.U.I.R., le cessioni di pubblicazioni
riguardanti i contratti collettivi di lavoro, qualora le stesse non siano effettuate prevalentemente a
favore dei soci o degli associati, nonché le prestazioni di assistenza in materia di applicazione di
contratti collettivi di lavoro, e di legislazione sul lavoro effettuate nei confronti di terzi.
Per i chiarimenti relativi alle modifiche apportate al testo dell’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, si
rinvia a quanto precisato nei paragrafi precedenti in relazione alle corrispondenti norme contenute
318
nei commi 4-bis, relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande, 4-quinquies e 4-sexies
dell’art. 111 del T.U.I.R..
6. SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
L’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, che reca disposizioni in ordine agli obblighi contabili
degli enti non commerciali, è stato integrato, con l’aggiunta di ulteriori due commi, dall’art. 8 del
decreto legislativo n.460 del 1997.
Nessuna modifica è stata apportata al comma 1 dell’anzidetto art. 20 del D.P.R. n. 600 del 1973 il
cui testo è il seguente:
“Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività
commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone
giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”.
I commi introdotti nel citato art. 20 del D.P.R. n.600 del 1973 dal decreto legislativo n.460 del
1997, dispongono:
“Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non
commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo
22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire
30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri
casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma
166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
Con il nuovo secondo comma dell’articolo 20 del D.P.R. n.600 del 1973, ferma restando la
obbligatorietà delle scritture contabili previste dal primo comma del medesimo articolo, viene
introdotto uno specifico obbligo di rendicontazione in relazione all’agevolazione recata dal comma
2-bis dell’art. 108 del T.U.I.R. (introdotto dall’art. 2 del decreto legislativo n.460 del 1997) per le
raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente dagli enti non commerciali in concomitanza
di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione.
Dette attività devono essere oggetto - al fine, tra l’altro, di salvaguardare in modo scrupoloso i
principi di trasparenza e di rappresentare correttamente i fatti della gestione nell’interesse di coloro
che intendono partecipare a tali attività - di una rigorosa rendicontazione, indipendentemente anche
dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario di cui agli artt. 111, comma 4quinquies, del T.U.I.R. e 4, settimo comma, del D.P.R. n.633 del 1972.
Deve, pertanto, essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, un apposito e
separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n.600 del 1973. Ne
consegue che, al pari degli altri documenti contabili, il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali,
fino a quando non sia divenuto definitivo l’accertamento relativo al periodo d’imposta cui il
rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale
previsto dall’art. 2220 del codice civile.
Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti ciascuna
delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) previste dall’art.
108, comma 2-bis, lett. a) del T.U.I.R., che hanno originato le entrate e le spese medesime. Il
rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa concernente le
entrate e le spese anzidette.
319
È appena il caso di precisare che il predetto rendiconto deve essere redatto sia dagli enti non
commerciali che si avvalgono del regime di contabilità ordinaria sia da quelli che si avvalgono del
regime di contabilità semplificata previsto dall’art. 18 del D.P.R. n.600 del 1973. Con il nuovo terzo
comma dell’art. 20 del D.P.R. n.600 del 1973, introdotto dall’art. 8 del decreto legislativo n.460 del
1997, viene stabilito che gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito,
ai sensi dell’art. 109-bis del T.U.I.R., e che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi
non superiori a lire 30 milioni, relativamente alla attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50
milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’art. 18 del D.P.R. n.600 del 1973
secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662.
In particolare, permanendo, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e certificazione dei
corrispettivi, i soggetti stessi possono annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota,
delle operazioni fatturate in ciascun mese, con riferimento allo stesso mese, entro il giorno 15 del
mese successivo, nei registri previsti ai fini I.V.A. ovvero nell’apposito prospetto riepilogativo, che
tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze
11 febbraio 1997, pubblicato nella G.U. n.37 del 14 febbraio 1997, ed alle relative istruzioni.
Inoltre, i soggetti medesimi devono annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali
dell’I.V.A., l’importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisiti e delle
importazioni indicando l’imposta detraibile nel registro di cui all’art. 25 del D.P.R. n.633 del 1972 o
nel prospetto sopra menzionato di cui al modello approvato con il citato D.M. 11 febbraio 1997
(circolare ministeriale n.10/E del 17 gennaio 1997).
Si precisa, infine, che i soggetti in questione, che fruiscono delle predette semplificazioni contabili,
devono, comunque, osservare l’obbligo di redigere l’apposito rendiconto previsto dal nuovo comma
2 dell’art. 20 del D.P.R. n.600 del 1973.
7. AGEVOLAZIONI TEMPORANEE PER IL TRASFERIMENTO DI BENI PATRIMONIALI
7.1 Trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni
L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 introduce un regime agevolativo
transitorio relativo ai trasferimenti a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non
commerciali effettuati entro il 30 settembre 1998, al fine di favorire il potenziamento patrimoniale
degli stessi.
Il trasferimento può essere effettuato indistintamente da persone fisiche, da società semplici, da
imprese commerciali esercitate in forma sia individuale che societaria e da enti non commerciali. Il
soggetto destinatario del trasferimento di aziende o beni deve essere un ente non commerciale o una
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, escluse le società cooperative.
7.1.1 Ambito oggettivo, condizioni e limiti
Il trasferimento a titolo gratuito deve riguardare aziende, complessi aziendali o singoli rami di
azienda nonché singoli beni e deve essere effettuato a titolo gratuito con atto sottoposto a
registrazione entro il 30 settembre 1998.
L’ente non commerciale beneficiario deve dichiarare nell’atto di trasferimento che intende utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività, con la conseguenza che per gli stessi
non è ammessa la possibilità di utilizzo non strumentale all’attività esercitata dall’ente, intendendosi
per tale sia quella istituzionale che quella commerciale eventualmente esercitata. Considerata la
finalità della norma, che è quella di realizzare un potenziamento patrimoniale dell’ente non
commerciale, si ritiene che la medesima è parimenti rispettata qualora l’ente non commerciale
proceda alla cessione dei beni acquisiti gratuitamente impiegando l’intero corrispettivo conseguito
nell’acquisto di altri beni strumentali da utilizzare nell’ambito dell’attività propria dell’ente stesso.
7.1.2 Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
Ai sensi del comma 1 dell’art. 9 in esame nei confronti del soggetto cedente il trasferimento a titolo
gratuito di aziende o beni non da luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione
320
di plusvalenze o minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di
avviamento mentre per l’ente non commerciale beneficiario la predetta acquisizione di beni non
costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei suoi confronti.
7.1.3 Agevolazioni ai fini delle imposte indirette
Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali è esente dalle
imposte sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali, Invim e relativa imposta sostitutiva e
non è soggetto all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. b), del D.P.R.
n. 633 del 1972.
7.1.4 Trasferimento dell’unica azienda dell’imprenditore cedente
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo. n.460 del 1997 nel caso in cui il trasferimento
abbia ad oggetto l’unica azienda dell’imprenditore cedente, questi ha l’obbligo di affrancare le
riserve o fondi in sospensione di imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento
di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRPEG pari al 25 per cento. Al riguardo, si precisa che il
codice tributo utilizzabile per il versamento dell’imposta sostitutiva è il 1674 denominato “Imposta
sostitutiva Irpef, Irpeg, Ilor, Iva, su riserve e fondi in sospensione di imposta e su saldi attivi di
rivalutazione”.
Il periodo di riferimento da indicare sui modelli di versamento è l’anno per il quale si effettuano i
versamenti.
Relativamente alle modalità di versamento si fa richiamo alla nota del 24 febbraio 1998, prot.
n.1998/21572 della Direzione Centrale per la Riscossione con la quale è stato precisato quanto
segue. Nel caso in cui il versamento dell’imposta sostitutiva in argomento è dovuto da soggetti non
titolari di partita I.V.A. lo stesso va effettuato ai concessionari del servizio della riscossione
competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, utilizzando la distinta Mod. 8 ovvero il
bollettino di conto corrente postale Mod. 11. Le persone fisiche e le società di persone possono
effettuare il versamento anche mediante delega alla banca, utilizzando il modello di delega unica di
cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995 (grafica colore azzurro). Nell’ipotesi in cui il
medesimo versamento è dovuto da soggetti titolari di partita I.V.A. lo stesso va effettuato ai
concessionari per il servizio della riscossione competenti in base al domicilio fiscale del
contribuente, utilizzando rispettivamente la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D,
ovvero, nel caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino Mod. 31. I pagamenti effettuati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione delle disposizioni di cui
all’art. 24 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, saranno eseguiti secondo le modalità di cui al
decreto stesso, attualmente in corso di perfezionamento.
Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n.408 e della legge
30 dicembre 1991, n.413 relative alle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni,
smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
l’imposta sostitutiva delle imposte di cui sopra è fissata nella misura del 10 per cento e non spetta il
credito di imposta previsto dall’art. 4, comma 5 della citata legge n.408 del 1990 e dell’art. 26,
comma 5 della predetta legge n.413 del 1991.
Anche per detta imposta sostitutiva il codice tributo è il 1674 e per il versamento valgono le
medesime modalità sopra richiamate.
L’ultima parte del comma 1 dell’art. 9 in commento stabilisce che le riserve e i fondi indicati nelle
lettere b) e c) del comma 7 dell’art. 105 del T.U.I.R. sono assoggettati ad imposta sostitutiva della
maggiorazione di conguaglio con aliquota rispettivamente del 5 per cento e del 10 per cento. In
proposito, si ritiene che la norma possa trovare applicazione nei confronti dei soggetti il cui periodo
d’imposta non coincide con l’anno solare per i quali non spiega ancora effetto l’art. 1, comma 1 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.467, concernente disposizioni in materia di imposta
sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari; resta
inteso, invece, che per il periodo d’imposta in cui si applica la disciplina dell’affrancamento
321
obbligatorio delle riserve da assoggettare a maggiorazione di conguaglio l’imposta sostitutiva sulle
anzidette riserve sarà quella determinata con le percentuali previste dal citato decreto legislativo
n.467 del 1997 e non quella determinata con le percentuali previste dall’art. 9 del decreto legislativo
n.460 del 1997. Ai fini del versamento della predetta imposta, si fa presente che il codice tributo,
così come precisato con la citata nota del 24 febbraio 1998, è il 1675 denominato “Imposta
sostitutiva sui fondi in sospensione di imposta e soggetti a maggiorazione di conguaglio”. Anche in
questo caso sono applicabili le medesime modalità di versamento già richiamate.
7.2 Esclusione dal patrimonio dell’impresa dell’ente non commerciale degli immobili strumentali
per destinazione
L’art. 9, comma 2, del decreto legislativo. n.460 del 1997 stabilisce che l’ente non commerciale che
alla data del 1 gennaio 1998 utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2
dell’articolo 40 del T.U.I.R. (immobili strumentali per destinazione) può, entro il 30 settembre
1998, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dall’anno 1998,
mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell’IRPEG e dell’I.V.A..
L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 5 per cento del valore dell’immobile determinato
con i criteri dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, approvato con decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, nel caso in cui gli
stessi provengano dal patrimonio personale e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di
impresa.
Ai fini dell’applicazione delle predette disposizioni, l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 9 in
esame prevede che per bene proveniente dal patrimonio deve ritenersi il bene, di proprietà dell’ente
stesso non acquistato nell’esercizio dell’impresa, indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal
periodo di tempo intercorso tra l’acquisto e l’utilizzazione nell’impresa. Ne consegue che sono da
ritenere immobili non provenienti dal patrimonio dell’ente quelli acquistati per essere adibiti
nell’attività di impresa quando tale circostanza risulti dall’atto di acquisto ovvero quelli indicati
nelle scritture contabili cronologiche (libro giornale o registro degli acquisti) relative al periodo
d’imposta nel quale l’acquisizione si è verificata i quali hanno avuto una incidenza nella gestione
dell’attività commerciale stessa avendo, ad esempio, consentito la detrazione dell’I.V.A. pagata
all’acquisto o la deduzione di quote di ammortamento.
Sulla base di quanto precede, deve ritenersi che gli immobili che sono transitati dal patrimonio
dell’ente a quello dell’impresa in periodi di imposta successivi a quello di acquisizione non sono da
considerarsi acquistati in regime di impresa, a nulla rilevando che gli stessi siano indicati
nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili e/o siano state portate in deduzione le relative
quote di ammortamento agli effetti della determinazione del reddito di impresa.
7.2.1 Condizione per avvalersi della opzione
Possono avvalersi dell’opzione in esame gli enti che, con riferimento alla data in cui l’opzione viene
esercitata continuano a svolgere attività commerciali, con la conseguenza che tale facoltà resta
preclusa nelle ipotesi in cui detta attività sia venuta a cessare. Si precisa che l’attività di impresa è
da ritenersi cessata anche nell’ipotesi di affitto o di concessione in usufrutto dell’unica azienda,
atteso che per l’intera durata dell’affitto o della concessione in usufrutto detta attività viene a
mancare, come si desume, agli effetti delle imposte sui redditi, dall’art. 81, comma 1, lett. h), del
T.U.I.R..
7.2.2 Determinazione del valore cui applicare le aliquote
Ai fini della determinazione del valore cui applicare le aliquote del 5 o del 10 per cento, secondo i
criteri previsti dal comma 4 dell’art. 52 del D.P.R. n.131 del 1986, richiamato dal comma 2 dell’art.
9 del decreto legislativo n.460 del 1997, va assunta la rendita catastale attribuita all’unita’
immobiliare, determinata a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro
delle finanze del 20 gennaio 1990 (in G.U. del 7 febbraio 1990, n.31), moltiplicata per i coefficienti
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991. Per le unita’ immobiliari non
322
ancora censite in catasto vanno assunte le rendite catastali attribuite alle unita’ immobiliari similari
già censite. Al riguardo, si fa presente che il codice tributo stabilito per il pagamento della predetta
imposta sostitutiva è 1676 denominato “imposta sostitutiva Irpeg, Ilor, Iva - art. 9, comma 2, D.Lgs
n.460/97". Il periodo di riferimento da indicare sui modelli di versamento è l’anno per il quale si
effettuano i versamenti. Relativamente alle modalità di versamento si richiamano le relative
istruzioni indicate nella nota della Direzione Centrale della riscossione del 24 febbraio 1998 più
volte citata.
7.2.3 Effetti del mancato esercizio dell’opzione
Il mancato esercizio dell’opzione e/o l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva dovuta entro la
data del 30 settembre 1998 comporta che gli immobili strumentali in argomento continuano ad
essere considerati relativi all’attività di impresa dell’ente non commerciale. Restano salve, ai fini
dei controlli della regolarità delle dichiarazioni di opzione e dei relativi versamenti dell’imposta
sostitutiva, le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 in materia di
accertamento e quelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 in materia di riscossione.
7.2.4 modalità di presentazione della dichiarazione di opzione
Con istruzioni che verranno emanate con decreto del Ministro delle finanze, in corso di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato stabilito che la dichiarazione di opzione, conforme allo
schema allegato al predetto decreto ministeriale, va predisposta in carta libera e spedita a mezzo
raccomandata senza avviso di ricevimento, all’ufficio delle Imposte Dirette ovvero, ove esistente,
all’Ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della
dichiarazione stessa. Si ricorda che nella dichiarazione di opzione vanno riportati gli estremi del
versamento dell’imposta sostitutiva e alla dichiarazione stessa va allegata copia della distinta
rilasciata dal concessionario o, se il versamento è fatto mediante il servizio postale, l’attestazione
rilasciata dal competente ufficio.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente
circolare.
Circolare 127
Roma, in data 19. 05. 98
Pervengono presso questa Direzione Centrale richieste di chiarimento da parte di organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 Agosto 1991, ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge, di
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e di
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, riguardo alle seguenti questioni
relative all’applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460: necessità di produrre, da
parte di tali enti, il modello di comunicazione previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n.460; necessità di modificare il proprio statuto inserendo nella denominazione la
locuzione ”organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ”ONLUS”.
Riguardo alla questione esposta al punto n. 1), si fa presente che nelle istruzioni al modello di
comunicazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, approvato con decreto del
Ministro delle Finanze del 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio
1998, n.17, è stato chiarito che non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 11
del decreto legislativo n. 460 del 1997 I seguenti enti considerati ”in ogni caso” ONLUS
dall’articolo 10, comma 8 dell’anzidetto decreto legislativo: le organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge; le organizzazioni di
volontariato riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49; le cooperative sociali
di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nella ”sezione cooperazione sociale” del registro
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prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e
successive modificazioni.
Per quanto concerne la problematica esposta al punto n. 2), si ritiene che le organizzazioni di
volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali sopra citate, in quanto
considerate ”in ogni caso” Organizzazioni non lucrative di utilità” sociale ai sensi dell’articolo 10,
comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997, ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i)
dello stesso comma, concernente l’uso nella denominazione della locuzione ”organizzazione non
lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo ”ONLUS”.
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PREFAZIONE pag.3 CAPITOLO 1 La gestione