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TRIBUNALE DI
CATANZARO
Prima sezione civile
Procedura esecutiva n. 13/93
R.G. Espr.
Il Giudice dell’esecuzione, dott.ssa Giovanna
Gioia, visti gli atti,
dispone procedersi alla vendita
senza incanto dei seguenti beni:
lotto 4 quota pari a 1/3 di terreno edificatorio
Carrefita in San Vito Ionio, in catasto al foglio 9 p.lle 404, 407, 480;
al prezzo di € 19.713,00;
lotto 5 quota pari a 1/3 di appartamento in
San Vito Ionio Corso Umberto 63, in catasto
al foglio 10 p.lla 329 sub 13 e 332 al prezzo
di euro 1.587,00;
gli immobili venduti nello stato di fatto e di dirittop in cui si trovano, sono meglio descritti nella
relazione di stima consultabile nella cancelleria
di questo tribunale, L'offerente depositando offerta, dichiara di conoscere lo stato dell'immobile.
Fissa per la presentazione delle offerte d’acquisto il termine del 13.03.2012 ore 12,00, le offerte devono contenere un assegno recante un
importo almeno pari al 10% del prezzo base
d'asta.
L'udienza per la deliberazione sulle offerte ex
art. 572 c.p.c. e per l'eventuale gara fra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. è fissata per il
14.03.2012., con aumento minimo in caso di
gara di euro 100,00.
L’aggiudicatario dovrà versare il prezzo d’acquisto, dedotta la cauzione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
Le spese di trasferimento saranno a carico dell'aggiudicatario.
Il Giudice
TRIBUNALE DI
LAMEZIA TERME
Causa civile iscritta al
n° 1856/2008 RGAC
Giudice : Dr. Marino Reda
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta
all'udienza del 07.12.2011, letti gli atti del citato
procedimento civile con ad oggetto "divisione di
beni non caduti in successione" instaurato da
“omissis”, ha emesso la seguente
ORDINANZA DI VENDITA ALL'INCANTO
esaminate le richieste avanzate da parte attrice;
-rilevato che non risultano prodotte richieste da
parte dei condividenti in ordine ad eventuale
acquisto diretto; -considerato che per l'udienza
del 07.12.2011 non sono state prodotte istanze
di partecipazione all'asta; -reputato che sussistono le condizioni per procedere alla fissazione di una nuova vendita all'incanto, così
come richiesto dalle parti, con l'applicazione
della riduzione di un quarto rispetto al valore accertato, nonché precedentemente fissato con
ordinanza del 06.06.2011; -visti gli artt. 503,
576, 591 e 788 c.p.c.
ORDINA
Che si proceda alla vendita all'incanto del seguente immobile, nello stato di fatto e di diritto
in cui esso si trova, quale risulta dalla perizia
agli atti del fascicolo, cui si fa integrale riferimento in questa sede, anche con riferimento
alla condizione edilizia ed urbanistica dei beni:
“ terreni e fabbricati ormai inagibili posti in
zona edificatoria del Comune di Lamezia
Terme. All'interno di detti terreni sono presenti diversi fabbricati industriali in disuso,
in pessimo stato di manutenzione, e non utilizza bili direttamente anche per la presenza
di elementi di copertura contenenti amianto.
I beni immobiliari vengono rappresentati in
pianta nella Tavola 1 riportata nell'allegato
B dove si identificano le particelle catastali
tutte riportate nel foglio di mappa n. 25 dell'ex Comune di Nicastro. I terreni quindi possono essere divisi in tre grandi categorie:
1) quelli edificabili per un totale di 10.325 mq
circa di cui una quota parte pari a 2650 mq
ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario;
2) quelli potenzialmente edificabili, ma ricompresi nella fascia di rispetto ferroviario,
per un totale di 2049mq;
3) quello compreso nella fascia di rispetto
fluviale per la quale occorrerebbe per edificare il nulla osta preventivo della Sovrintendenza Ambientale Regionale.
I fabbricati tutti fatiscenti e in pessimo stato
manutentivo, hanno una superficie complessiva di circa 1200 mq, e non sono idonei
direttamente ad ospitare attività industriali
o residenze domestiche.
TERRENI
. Particella n. 4: terreno ad uso pascolo di superficie pari a circa 696 mq in prossimità della
linea ferrata e ricadente per intero entro la fascia di rispetto per la quale occorre il Nulla Osta
dell’esercente (Ferrovia dello Stato S.P.A.) per
poter consentire la costruzione di manufatti. Comunque la superficie della particella può essere
utilizzata nella determinazione della volumetria
edificabile se non dovesse essere impiegata a
tale scopo;
. Particella n. 5: terreno ad uso pascolo di superficie pari a circa 449 mq in prossimità della
linea ferrata e ricadente quasi per intero entro
la fascia di rispetto per la quale occorre il Nulla
Osta dell’esercente (Ferrovia dello Stato) per
poter consentire la costruzione di manufatti. Comunque la superficie della particella può essere utilizzata nella determinazione della
volumetria edificabile anche se non dovesse
essere impiegata a tale scopo;
Venerdì 2 Marzo 2012
.Particella n. 211: terreno incolto di superficie
pari a circa 610 mq in prossimità della linea ferrata e ricadente quasi per intero entro la fascia
di rispetto per la quale occorre il Nulla Osta
dell’esercente (Ferrovia dello Stato) per poter
consentire la costruzione di manufatti. Comunque la superficie della particella può essere utilizzata nella determinazione della volumetria
edificabile anche se non dovesse essere impiegata a tale scopo;
. Particella n. 212: terreno ad uso pascolo di superficie pari a circa 220 mq in prossimità della
linea ferrata e ricadente per intero entro la fascia di rispetto per la quale occorre il Nulla
Osta dell’esercente (Ferrovia dello Stato) per
poter consentire la costruzione di manufatti. Comunque la superficie della particella può essere utilizzata nella determinazione della
volumetria edificabile anche se non dovesse
essere impiegata a tale scopo;
. Particella n. 9: terreno di superficie pari a 1720
mq formalmente indicato come coltivato ma, di
fatto, ormai occupato da una parte del fabbricato dell’ex sansificio. Il terreno ricade interamente in area edificabile ma deve essere
prevista la demolizione del fabbricato esistente
(rappresentato nelle fotografie dal n. 1 alla n.
10 nell’allegato A);
Particella n.22: terreno ad uso seminativo irriguo della superficie di 8558 mq, ricadente interamente in area edificabile. Allo stato non è
occupata da fabbricati ed è costituita da seminativo arboreo e pascolo. Per una quota parte
di 2650 mq ricade entro la fascia di rispetto per
la quale occorre il Nulla Osta dell’esercente
(Ferrovia dello Stato) per poter consentire la costruzione di manufatti. Comunque la superficie
della particella può essere utilizzata interamente nella determinazione della volumetria
edificabile anche se non dovesse essere impiegata a tale scopo;
.Particella n.21: formalmente è terreno incolto
per una superficie di 660 mq circa ricadente
nella fascia di rispetto fluviale del Torrente
Canne per la quale l’edificabilità è subordinata
al rilascio del Nulla Osta da parte della Sovrintendenza Ambientale della Calabria. La particella è stata erosa dall’ampliamento dei
margini del Torrente Canne e dall’occupazione
di fatto da parte del Comune con una tubazione fognaria a servizio della popolazione viciniore. Anche in
questo caso si può
considerare la superficie nel calcolo della volumetria edificabile anche se la particella non
verrà ad opere edilizie per la presenza di fatto
della rete fognaria.
FABBRICATI.
Particelle n. 6,8 e 10: sono formalmente classificate come fabbricati rurali ma di fatto gli stessi
non esistono più e quindi sono assimilabili ai
terreni originariamente circostanti. Sono tutte di
piccola superficie che quindi è stata sommata
nei valori dei terreni;.
Particella n. 7 Sub 2 e sub 3: sono i fabbricati
che vengono meglio rappresentati nella planimetria catastale del Catasto Fabbricati in Tavola
2 nell’Allegato B. Si tratta dell’opificio propriamente detto e di un fabbricato accessorio con
funzione di deposito rappresentati nelle fotografie dalla n. 1 alla n. 10 in Allegato A. All’interno
ci sono tracce della fornace per la produzione
della sansa che ormai è ridotta ad un mero simulacro di se stessa e mancano del tutto le apparecchiature
necessarie
al
suo
funzionamento ed al confezionamento del prodotto finito. Mancano inoltre le parti del magazzino destinate allo stoccaggio delle merci prima
e dopo la lavorazione. Le tettoie esterne e le
parti seminterrate presentano vistosi degradi
delle strutture portanti in muratura che, visto il
periodo di costruzione (immediato dopoguerra)
non rispondono sicuramente ai moderni requisiti antisismici che ne potrebbero consentire
l’eventuale riutilizzo a seguito di semplice manutenzione ordinaria.
La loro superficie è di circa 1200 mq con diversi
locali a diverse altezze variabili da 4 a 10 metri
indicate nella pianta riportata in allegato B della
Relazione Tecnica.
DETERMINA
Il prezzo base dell’incanto in €. 2.500.000,00
Il deposito della cauzione in €. 250.000,00
L’aumento minimo da parte da apportare alle
offerte pari a €. 25.000,00
DISPONE
Che la pubblicità dell’incanto avvenga almeno
quaranta giorni prima della data fissata per l’incanto, sia nelle forme ordinarie, sia mediante
affissione di manifesti murali in quindici punti
della città di Lamezia Terme. Pone a carico di
parte attrice l’onere di anticipare, provvisoriamente, le spese di pubblicità e di adempiere
alle relative formalità
DISPONE
Che l’incanto abbia luogo presso il Tribunale
alle ore 12.00 del giorno 30.04.2012 nell’aula di
udienza del sottoscritto Giudice.
Ogni concorrente deve presentare, entro le ore
13.00 del giorno 23.04.2012, nella cancelleria
di questo giudice, istanza di partecipazione in
carta bollata e depositare, nelle forme dei depositi giudiziari, la somma di € 250.000,00 (pari
al 10% del prezzo base) a titolo di cauzione. Il
termine per il versamento del residuo prezzo
non potrà essere superiore ai sessanta giorni
dalla aggiudicazione. Entro il medesimo termine a pena di decadenza l’aggiudicatario
dovrà versare, nelle forme dei depositi giudiziari, il 20% del prezzo di aggiudicazione a titolo
di deposito per le presumibili spese di trasferimento.
Le spese relative alla vendita ed al passaggio
di proprietà sono poste a carico dell’aggiudicatario, unitamente alle spese di eventuali sanatorie o condoni ed alle eventuali spese di
cancellazione di pignoramenti ed ipoteche. Gli
offerenti indichino il proprio codice fiscale, dichiarino la propria residenza ed eleggano il proprio domicilio nel Comune di Lamezia Terme.
Lamezia Terme, 20 gennaio 2012.
Il Giudice Fto
Dott. Marino Reda
Depositato in Cancelleria oggi 23.01.2012
Funzionario Giudiziario fto. Antonella Anna
Priolo
TRIBUNALE DI
LOCRI
- UFFICIO ESECUZIONI SI RENDE NOTO
che il Giudice dell’Esecuzione,
dr. SERGIO MALGERI,
nella Procedura Esecutiva n. 37/2003 R. Es.
Imm.
promossa da INTESA GESTIONE CREDITI
S.p.A. all’udienza del 28.10.2011
HA DISPOSTO PROCEDERSI ALLA VENDITA DEI SEGUENTI
BENI IMMOBILI:
LOTTO UNICO: “Appartamento posto al secondo piano di un fabbricato di quattro piani
fuori terra adibito a civile abitazione, ubicato
in Marina di Gioiosa Jonica (RC), in via Giacomo Matteotti n. 26, riportato in catasto al
foglio 17, p.lla 691, Cat. A/3, classe 2, vani 6,
rc 291,28”
Prezzo base d’asta: Euro 88.368,00
Deposito per cauzione: Euro 8.836,80
Deposito per spese: Euro 13.255,20
VENDITA CHE AVVERRA’ ALLE
SEGUENTI PRINCIPALI CONDIZIONI:
LA VENDITA SENZA INCANTO, in cui si procederà all’esame delle singole offerte ai sensi
degli artt. 572 e 573 cpc, AVVERRA’ ALL’UDIENZA DEL 27.04.2012, con la riduzione
di 1/5+1/5+1/5 del prezzo base d’asta.
Entro le ore 12,00 del giorno antecedente la
vendita, l’offerente deve presentare nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari domanda
in bollo (vedi ordinanza di vendita per la compilazione) per partecipare alla vendita senza incanto con l’indicazione del prezzo che si
intende offrire (che, a pena di inefficacia, non
potrà essere inferiore al prezzo base indicato
poc’anzi.
l’offerta deve essere inserita in busta chiusa, al
cui esterno non sarà consentito annotare nessun altro elemento e specialmente quelli che
possono condurre ad identificare il bene oggetto dell’offerta;
l’offerta deve essere accompagnata dal deposito della cauzione, pari al 10% del prezzo offerto, da versare con assegni circolari “NON
TRASFERIBILI” intestati all’offerente, da inserirsi, a cura dell’offerente, nella medesima busta
contenente l’offerta;
le offerte in aumento, nel caso di cui all’art. 573
cpc, non potranno essere inferiori al 3% del
prezzo base;
l’aggiudicatario dovrà versare il saldo e l’importo delle spese secondo quanto previsto nei
pimtu 12 e 13 dell’ordinanza di vendita (ovvero
deposito entro 60 gg. dall’aggiudicazione del residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione
già versato, e dell’importo complessivo per le
spese collegate alla vendita, all’uopo comunicato dalla cancelleria e necessarie per l’emanazione del decreto di trasferimento);
il mancato versamento del prezzo residuo nei
termini indicati comporterà la decadenza dell’aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed
esporrà l’aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all’art. 587 co II cpc (richiamato
dall’art. 574, III co, cpc);
OVE SI DEBBA PROCEDERE AI SENSI
DEGLI ARTT. 571,572 E 573 C.P.C., LA VENDITA AL PUBBLICO INCANTO AVVERRA’
ALL’UDIENZA DEL 25.05.2012, CON IL
PREZZO RIDOTTO COME NELLA UDIENZA
SENZA INCANTO (del 27.04.2012).
ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà
depositare, sino all’inizio effettivo dell’udienza
di vendita, domanda di partecipazione all’incanto da presentarsi in busta chiusa a pena di
irricevibilità dell’offerta, unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, ciascun offerente
dovrà depositare una somma pari al 10% del
prezzo base d’asta sopraindicato a titolo di cauzione, mediante consegna in Cancelleria - Ufficio Esecuzioni Immobiliari - di assegni circolari
NON TRASFERIBILI intestati all’offerente; le
offerte in aumento non potranno essere inferiori
al 3% del prezzo base; se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita
nella misura stabilita dall’art. 580 cpc; l’aggiudicatario dovrà versare il saldo e l’importo delle
spese secondo quanto previsto per la vendita
senza incanto, ferma restando la decadenza e
la perdita della cauzione di cui all’art. 587 cpc
in caso di mancato deposito..
Siti Internet sui quali sono pubblicati l’ordinanza
di vandita e la relazione di stima: www.portaleimmobili.it
www.portaleaste.it
www.aste.eugenius.it
Maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari di questo Tribunale. - Custode Giudiziario:
Avv. FRANCESCO PUGLIESE
ESTRATTO CONFORME PER USO PUBBLICITA’.
Locri, 20 febbraio 2012
- CONDIZIONI DI VENDITA
IMMOBILIARE ALLEGATE AL VERBALE DI
UDIENZA - P.E. 37-2003
1)L’immobile pignorato sarà posto in vendita a
corpo nella consistenza indicata nella perizia di
stima da intendersi qui per intero richiamata e
trascritta, anche con riferimento alla condizione
urbanistica del bene;
2)ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale,
anche per persona da nominare (art. 579, ultimo comma cpc);
3)entro le ore 12,00 del giorno antecedente la
vendita, l’offerente deve presentare, anche a
mezzo di persona diversa, nella cancelleria
delle esecuzioni immobiliari domanda corredata
da marca da bollo e diritti di cancelleria come
previsti per legge per partecipare alla vendita
senza incanto, contenente A) l’indicazione del
prezzo che si intende offrire (che, a pena di inefficacia, non può essere inferiore del prezzo
base suindicato, salve eventuali e successive
riduzioni); B) la data della vendita e la procedura cui si riferisce; C) le generalità (compreso
il codice fiscale) proprie e - se in regime di comunione legale del coniuge; D) l’indicazione
della volontà di avvalersi, ove ne sussistano i
presupposti, dei benefici fiscali per la prima
casa; E) le indicazioni circa il tempo (comunque
non superiore a 60 giorni dalla aggiudicazione,
limite che si riterrà implicitamente ricollegato nel
massimo, alla mancata indicazione di un termine diverso), il modo del pagamento o ogni
altro elemento utile alla valutazione dell’offerta;
F) la dichiarazione di aver letto la relazione di
stima (consultabile sull’apposito sito internet o
presso la cancelleria esecuzioni) e di averne
compreso il contenuto ed, inoltre, di conoscere
lo stato dell’immobile; G) copia di valido documento di identità del soggetto che sottoscrive
l’offerta; H) in caso di offerta presentata per
conto e per nome di una società, certificato
della Cancelleria Commerciale dal quale risulti
la costituzione della società ed i poteri conferiti
all’offerente in udienza nonché l’indicazione
della partita IVA: I) la dichiarazione di residenza
o l’elezione di domicilio nel comune nel quale
ha sede il Tribunale competente per l’esecuzione (art. 174 disp. att. cod. proc. civ.), pena
l’effettuazione delle comunicazioni presso la
cancelleria dello stesso ufficio; L) la sottoscrizione dei genitori esercenti l potestà e l’autorizzazione del giudice tutelare ove l’offerente sia
un minore;
4)l’offerta deve essere inserita in una busta
chiusa, al cui esterno il cancelliere annoterà
esclusivamente: A) il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato che provvederà alla vendita; B) la data fissata per
l’esame delle offerte: C) i dati della persona che
materialmente ha provveduto al deposito; non
sarà consentito annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che possono condurre ad identificare il bene per il quale l’offerta
è prestata;
5)l’offerta deve essere accompagnata dal deposito della cauzione, pari alla decima parte dl
prezzo offerto, da versare tramite assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all’offerente, che a cura dell’offerente, dovranno
essere inseriti nella medesima busta;
6)l’offerta non sarà considerata efficace: A) se
perviene oltre il termine appositamente indicato;
B) se è inferiore al prezzo base, eventualmente
ribassato; C) se l’offerente non presta cauzione,
con le modalità e nella misura appena indicate;
7)l’offerta si considera irrevocabile ad eccezione delle ipotesi in cui: A) il giudice, in presenza di più offerte valide, disponga la gara tra
gli offerenti (art. 573 cpc); B) il giudice, nonostante le offerte, ordini l’incanto (es. art. 572
cpc); C) siano decorsi centoventi giorni dalla
sua presentazione e la stessa non sia stata accolta;
8)l’offerente (od il procuratore legale a norma
degli artt. 571 e 579 c.p.c.) dovrà presentarsi il
giorno fissato presso il Tribunale di Locri, sala
delle pubbliche udienze, ore 9,00 e ss., per assistere all’esame delle offerte;
9)l’udienza di vendita senza incanto è fissata
per il giorno (VEDI SOPRA), e si terrà presso il
Tribunale di Locri, sala delle pubbliche udienze,
ore 9,00 e ss.; ivi si procederà all’esame delle
singole offerte, ai sensi degli artt. 572 (per l’ipotesi in cui vi sia una sola offerta) e 573 cpc (ove
vi siano più offerte);
10)in presenza di più offerte valide, alla stessa
udienza si inviteranno gli offerenti alla gara di
cui all’art. 573 cpc, ove le offerte in aumento
non potranno essere inferiori al 3% DEL
PREZZO BASE.
11)in caso di mancata aggiudicazione, l’importo
versato a titolo di cauzione verrà restituito alla
chiusura delle operazioni di vendita;
12)in caso di aggiudicazione, l’offerente dovrà,
nel termine perentorio di gg. 60 dall’aggiudicazione, depositare il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato, in un libretto di
deposito postale intestato alla Procedura e vincolato all’ordine del Giudice dell’Esecuzione;
13)in caso di aggiudicazione, inoltre, l’offerente
dovrà versare nel medesimo libretto di deposito
(intestato alla Procedura e vincolato all’ordine
del Giudice dell’esecuzione), e nello stesso termine, l’importo complessivo delle spese collegate alla vendita, che saranno all’uopo
comunicate dalla cancelleria e che saranno necessarie per l’emanazione del decreto di trasferimento;
14)il mancato versamento del prezzo residuo
nei termini indicati comporterà la decadenza
dell’aggiudicazione e la perdita della cauzione,
9
ed esporrà l’aggiudicatario inadempiente alle
conseguenze di cui all’art. 587 co II cpc (richiamato dall’art. 574, III co., cpc);
15)maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la cancelleria del Tribunale di
Locri ;
16)la presente ordinanza dovrà essere affissa
almeno 45 giorni prima del termine fissato per
la presentazione delle offerte, all’Albo del Tribunale di Locri per tre giorni continui a cura della
Cancelleria - nel rispetto del combinato disposto degli artt. 490 e 570 cpc e dovrà contenere:
A) gli estremi identificativi del bene previsti
nell’art. 555 cpc; B) il valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 cpc; C) il sito Internet sul quale è pubblicata la relativa
relazione di stima; D) il nome ed il recapito telefonico del custode nominato in sostituzione
del debitore, con l’avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del Tribunale o dal predetto custode;
17)la stessa ordinanza, sempre 45 giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte,
dovrà essere pubblicata, a cura del custode
giudiziario con costo a carico del creditore procedente o degli altri creditori, ovvero a carico
della Custodia, se in attivo - autorizzando il custode giudiziario al prelievo degli importi necessari per la pubblicità dal libretto della procedura
- sia mediante manifesti murali da affiggersi nei
Comuni indicati nell’ordinanza di vendita più recente in cui è contenuta la descrizione dei lotti
(invitando ad allegare copia di n. 1 manifesto
murale; fattura relativa alle spese di stampa dei
manifesti murali e fattura relativa alle spese di
affissione dei manifesti murali) nonché mediante pubblicazione per una volta su PROGETTO ASTE (quotidiano Il Domani + mensili
Qu Economia e Asteinfoappalti + siti Internet,
nei quali la pubblicazione dell’ordinanza avrà
luogo unitamente alla relazione di stima,
www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it www.aste.eugenius.it; in particolare: A) fatture
e copie dei manifesti murali dovranno essere
depositate in Cancelleria, fino all’udienza di
vendita; B) l’attestato di avvenuta pubblicazione
sul PROGETTO ASTE dovrà essere inviato
mediante fax direttamente dalla società che gestisce il servizio (Mediatag s.p.a.) presso la
Cancelleria del Tribunale, al n. 0964.20732;
18)ove si debba procedere all’incanto, e cioè
per il caso in cui non siano proposte offerte
d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per
il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi
dell’art. 571, ovvero per il caso in cui si verifichi
una delle circostanze previste dall’art. 572,
terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui
la vendita senza incanto non abbia luogo per
qualsiasi altra ragione (es.: gara in aumento
non tenuta per mancanza di adesioni, art. 573
cpc), si fissa fin d’ora per l’udienza del (VEDI
SOPRA) il pubblico incanto, che avverrà secondo quanto previsto nei punti che precedono,
ad eccezione di quanto appresso specificato;
19)in particolare, ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi
alla vendita, dovrà depositare, sino all’inizio effettivo dell’udienza di vendita, domanda di partecipazione all’incanto da presentarsi in busta
chiusa a pena di irricevibilità dell’offerta; all’esterno della busta il cancelliere annoterà
esclusivamente: A) il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato che provvederà alla vendita; B) la data fissata per
l’esame delle offerte; C) i dati della persona che
materialmente ha provveduto al deposito ; non
sarà consentito annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che possono condurre ad identificare il bene per il quale l’offerta
è prestata; unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto, ciascun offerente dovrà depositare una somma pari al 10% del prezzo base
d’asta sopraindicato a titolo di cauzione, mediante consegna in Cancelleria - Ufficio Esecuzioni Immobiliari - di assegni circolari NON
TRASFERIBILI intestati all’offerente;
20)la domanda di partecipazione all’incanto
dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale
prescelto ed i dati del coniuge; in caso di offerta
presentata per conto e per nome di una società,
dovrà essere prodotto Certificato della Cancelleria Commerciale dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti
all’offerente in udienza nonché l’indicazione
della Partita IVA; in tale istanza dovrà essere
anche indicato se l’offerente intende avvalersi
delle agevolazioni previste per l’acquisto della
prima casa;
21)le forme di pubblicità sono le stesse previste
per la vendita senza incanto, con la differenza
che il termine di 45 giorni deve essere calcolato
a ritroso dalla data dell’incanto;
22)se l’offerente non diviene aggiudicatario, la
cauzione è immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non
abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo; in tal
caso la cauzione è restituita solo nella misura
dei nove decimi dell’intero e la restante parte è
trattenuta alla procedura in vista della futura distribuzione;
23)l’aggiudicatario, invece, dovrà versare il
saldo e l’importo delle spese secondo quanto
previsto ai punti 12 e 13, ferma restando la decadenza di cui all’art. 587 cpc in caso di mancato deposito;
24)ad incanto avvenuto, potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro
il termine di giorni dieci, da presentarsi nelle
Venerdì 2 Marzo 2012
forme di cui all’art. 571 cpc (cfr. punti 2, 3 e 4),
ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non
sarà superiore di almeno 1/5 superiore rispetto
a quello raggiunto in sede d’incanto (art. 584
cpc) e se l’offerta non sarà accompagnata dal
deposito di una somma pari al doppio della cauzione versata per partecipare all’incanto;
25)su tali offerte il giudice, verificatone la regolarità, indìce la gara, cui possono partecipare,
oltre gli offerenti in aumento e l’aggiudicatario,
anche gli offerenti al precedente incanto che,
entro il termine appositamente fissato abbiano
integrato la cauzione nella misuta di cui al punto
24);
26)se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo
comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed
il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui
al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come
rinveniente a tutti gli effetti dell’esecuzione;
27)alla medesima udienza fissata per l’incanto,
ove lo stesso vada deserto, si procederà a valutare le istanze di assegnazione eventualmente depositate, oppure ad adottare i
provvedimenti di cui all’art. 591 cpc.
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
*****
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
SI RENDE NOTO
ai sensi del combinato disposto
degli art.490 e 570 c.p.c.,
che, Il Giudice dell’Esecuzione,
dr Sergio MALGERI,
nella procedura esecutiva N. 59/2005
promossa da BANCA CARIME SPA
all’udienza del 23/09/2011
ha disposto
procedersi alla vendita dei
seguenti beni immobili:
DESCRIZIONE IMMOBILI:
LOTTO 1: Immobile costituito da magazzino,
sito in Marina di Gioiosa Jonica, angolo via
I maggio e via C. Alberto, riportato al NCEU
al foglio 20 – particella 469 – sub 1 – piano
terra
PREZZO BASE: € 86.000,00;
CAUZIONE: 10% DEL PREZZO
LOTTO 2: Immobile costituito da alloggio
(mq circa 98,00), sito in Marina di Gioiosa
Jonica, angolo via I maggio e via C.Alberto,
riportato al NCEU al fg 20 – particella 469 –
sub 3 – piano terzo fuori terra
PREZZO BASE: € 89.662,50;
CAUZIONE: 10% DEL PREZZO
Ove si debba procedere ai sensi degli artt. 571,
572 e 573 cpc, CON IL il pubblico incanto avverrà all’udienza del 27/04/2012 con il prezzo
sopra riportato 23/09/2011
/ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà
depositare, sino all’inizio effettivo dell’udienza
di vendita, domanda di partecipazione all’incanto da presentarsi in busta chiusa a pena di
irricevibilità dell’offerta: unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, ciascun offerente
dovrà depositare una somma pari al 10% del
prezzo base d’asta sopraindicato a titolo di cauzione, mediante consegna in Cancelleria - Ufficio di assegni circolari NON TRASFERIBILI
intestati all’offerente;
Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a: 3% del prezzo base;
se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita nella misura stabilita dall’art.580 c.p.c.; l’aggiudicatario dovrà versare il
saldo e l’importo delle spese secondo quanto
previsto per la vendita senza incanto, ferma restando la decadenza e las perdita della cauzione di cui all’art.587cpc in caso di mancato
deposito.
SITI INTERNET sui quali sono pubblicate l’ordinanza di vendita e la relazione di stima:
www.asteimmobili.it,
www.portaleaste.it,
www.aste.eugenius.it
CUSTODE GIUDIZIARIO: Avv. GROLLINO
Comuni per l’affissione sono: Gioiosa
Jonica/Marina di Gioiosa J/Roccella Jonica
Si avvisa che maggiori informazioni potranno
essere acquisite presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari di questo Tribunale.
Locri, 20/02/2012
Il Cancelliere
f.to Antico
CONDIZIONI DI VENDITA IMMOBILIARE ALLEGATE AL VERBALE DI UDIENZA
– REG. ESEC n°……
l’immobile pignorato sarà posto in vendita a
corpo e nella consistenza indicata nell’ultima
perizia di stima da intendersi qui per intero richiamata e trascritta, anche con riferimento alla
condizione urbanistica del bene;
ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire
per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche
per persona da nominare (art.579, ultimo
comma, cp.c.);
entro le ore 12,00 del giorno antecedente la
vendita, l’offerente deve presentare, anche a
mezzo di persona diversa, nella cancelleria
delle esecuzioni immobiliari domanda corredata
da marca da bollo e diriti di cancelleria come
previsti per legge per partecipare alla vendita
senza incanto, contente: A) l’indicazione del
prezzo che si intende offrire (che a pena di inefficacia, non può essere inferiore al prezzo base
indicato poc’anzi, salve eventuali e successive
riduzioni); B) la data della vendita e la procedura cui si riferisce; C) le generalità (compreso
il codice fiscale) proprio e – se in regime di comunione legale del coniuge; D) l’indicazione di
avvalersi, ove ne sussistono i presupposti, dei
benefici fiscali per la prima casa; E) le indicazioni circa il tempo (comunque non superiore a
60 giorni dalla aggiudicazione, limite che si riterrà implicitamente ricollegato, nel massimo,
alla mancata indicazione di un termine diverso),
il modo di pagamento e ogni altro elemento utile
alla valutazione dell’offerta; F) la dichiarazione
di aver letto la relazione di stima (consultabile
sull’apposito sito internet o presso la cancelleria
esecuzioni) e di averne compreso il contenuto
ed, inoltre, di conoscere lo stato dell’immobile;
G) copia di valido documento di identità del
soggetto che sottoscrive l’offerta; H) in caso di
offerta presentata per conto e per nome di una
società, certificato della Cancelleria Commerciale dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza
nonché l’indicazione della partita IVA; I) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale
competente per l’esecuzione (art.174 disp. att.
cod. proc. civ.), pena l’effettuazioni delle comunicazioni presso la cancelleria dello stesso ufficio; L) la sottoscrizione dei genitori esercenti la
potestà e l’autorizzazione del giudice tutelare
ove l’offerente sia un minore;
l’offerta deve essere inserita in busta chiusa, al
cui esterno il cancelliere annoterà esclusivamente: A) il nome del giudice dell’esecuzione o
del professionista delegato che provvederà alla
vendita; B) la data fissata per l’esame delle offerte; C) i dati della persona che materialmente
ha provveduto al deposito; non sarà consentito
annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che possano condurre ad identificare il bene per il quale l’offerta è prestata;
l’offerta deve essere accompagnata dal deposito della cauzione, pari alla decima parte del
prezzo offerto, da versare con assegni circolari
NON TRASFERIBILI intestati all’offerente, che,
a cura dell’offerente, dovranno essere inseriti
nella medesima busta;
l’offerta non sarà considerata efficace: A) se
perviene oltre il termine appositamente indicato;
B) se è inferiore al prezzo base, eventualmente
ribassato; C) se l’offerente non presta cauzione,
con le modalità e nella misura appena indicate;
l’offerta si considera irrevocabile, ad eccezione
delle ipotesi in cui: A) il giudice, in presenza di
più offerte valide, disponga la gara tra gli offerenti (art.573 cpc.); B) il giudice, nonostante le
offerte, ordini l’incanto (es. art.572 cpc); C)
siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta;
l’offerente (od il procuratore legale a norma
degli artt. 571 e 579 c.p.c.) dovrà presentarsi, il
giorno fissato, presso il Tribunale di Locri, sala
delle pubbliche udienze, ore 9,00 e ss., per assistere all’esame delle offerte;
l’udienza di vendita senza incanto è fissata per
il giorno (vedi sopra) e si terrà presso il Tribunale di Locri, sala delle pubbliche udienze, ore
9,00 e ss.; ivi si procederà all’esame delle singole offerte, ai sensi degli artt.572 (per l’ipotesi
in cui vi sia una sola offerta) e 573 cod. proc.
civ. (ove vi siano più offerte);
in presenza di più offerte valide, alla stessa
udienza si inviteranno gli offerenti alla gara di
cui all’art.573 cpc, ove le offerte in aumento non
potranno essere inferiori al 3% DEL PREZZO
BASE;
in caso di mancata aggiudicazione, l’importo
versato a titolo di cauzione verrà restituito alla
chiusura delle operazioni di vendita;
in caso di aggiudicazione, l’offerente dovrà, nel
termine perentorio di gg.60 dall’aggiudicazione,
depositare il residuo prezzo, detratto l’importo
per cauzione già versato, in un libretto di deposito postale intestato alla Procedura e vincolato
all’ordine del Giudice dell’Esecuzioni;
in caso di aggiudicazione, inoltre, l’offerente
dovrà versare nel medesimo libretto di deposito
(intestato alla Procedura e vincolato all’ordine
del Giudice dell’Esecuzione), e nello stesso termine, l’importo complessivo per le spese collegate alla vendita, che saranno all’uopo
comunicate dalla cancelleria e che saranno necessarie per l’emanazione del decreto di trasferimento;
il mancato versamento del prezzo residuo nei
termini indicati comporterà, la decadenza dall’aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed
esporrà l’aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all’art.587 co II cpc.(richiamato
dall’art.574, III co., cpc);
maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la cancelleria del Tribunale di Locri,
oppure presso il custode giudiziario;
la presente ordinanza dovrà essere affissa, almeno 45 venti giorni prima del termine fissato
per la presentazione delle offerte, all’albo del
Tribunale di Locri per tre giorni continui a cura
della Cancelleria –nel rispetto del combinato disposto degli artt.490 e 570 cpc- e dovrà contenere: A) gli estremi identificativi del bene previsti
nell’art.555 cpc; B) il valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 cpc; C) il sito
Iternet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima; D) il nome ed il recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del
debitore, con l’avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del Tribunale o dal predetto custode;
la stessa ordinanza, sempre 45 giorni prima del
termine per la presentazione delle offerte, dovrà
essere pubblicata, a cura del custode giudiziario, con costo a carico del creditore procedente
o degli altri creditori, ovvero a carico della Custodia, se in attivo – autorizzando il custode giu-
diziario al prelievo degli importi necessari per la
pubblicità dal libretto della procedura- sia mediante manifesti murali da affiggersi nei Comuni
indicati nell’ordinanza di vendita più recente in
Cui è contenuta la descrizione dei lotti (invitando all’uopo il creditore ad allegare copia di
n. 1 manifesto murale; fattura relativa alle spese
di stampa dei manifesti murali e fattura relativa
alle spese di affissione dei manifesti murali)
nonché mediante pubblicazione per una volta
su PROGETTO ASTE (quotidiano Il Domani +
mensile Qui Economia e AsteInfoappalti + SitiIternet nei quali la pubblicazione dell’ordinanza
avrà luogo unitamente alla relazione di stima,
www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it www.aste.eugenius.it, in particolare: A fatture e
copie dei manifesti murali dovranno essere depositate in Cancelleria , fino all’udienza di vendita, B) l’attestato di avvenuta pubblicazione sul
PROGETTO ASTE dovrà essere inviato mediante fax direttamente dalla società che gestisce il servizio (Mediatag s.p.a.) presso la
Cancelleria del Tribunale al n. 096420732;
ove si debba procedere all’incanto, e cioè per il
caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso
in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’art.571, ovvero per il caso in cui si verifichi una
delle circostanze previste dall’articolo 572, terzo
comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione (es. gara in aumento che non
è tenuta per mancanza di adesioni: art.573
cpc), si fissa fin d’ora per l’udienza del (vedi
sopra) il pubblico incanto, che avverrà secondo
quanto previsto nei punti che precedono, ad eccezione di quanto appresso specificato;
in particolare, ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla
vendita, dovrà depositare, sino all’inizio effettivo
dell’udienza di vendita, domanda di partecipazione all’incanto da presentarsi in busta chiusa
a pena di irricevibilità dell’offerta; all’esterno
della busta il cancelliere annoterà esclusivamente: A) il nome del giudice dell’esecuzione o
del professionista delegato che provvederà alla
vendita; B) la data fissata per l’esame delle offerte; C) i dati della persona che materialmente
ha provveduto al deposito; non sarà consentito
annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che possano condurre ad identificare il bene per il quale l’offerta è prestata;
unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto, ciascun offerente dovrà depositare una
somma pari al 10% del prezzo base d’asta sopraindicato a titolo di cauzione, mediante consegna in Cancelleria –Ufficio Esecuzioni
Immobiliari- di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all’offerente;
la domanda di partecipazione all’incanto dovrà
riportare le complete generalità dell’offerente,
l’indicazione del codice fiscale, e nell’ipotesi di
persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto ed i dati del coniuge; in caso di offerta
presentata per conto e per nome di una società,
dovrà essere prodotto certificato della Cancelleria Commerciale dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti
all’offerente in udienza nonché l’indicazione
della partita IVA; in tale istanza dovrà anche essere indicato se l’offerente intende avvalersi
delle agevolazioni previste per l’acquisto della
prima casa;
le forme di pubblicità sono le stesse previste per
la vendita senza incanto con la differenza che
il termine di 45 giorni deve essere calcolato a
ritroso dalla data dell’incanto;
se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia
omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo; in tal
caso la cauzione è restituita solo nella misura
del nove decimi dell’intero e la restante parte è
trattenuta alla procedura in vista della futura distribuzione;
l’aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo
e l’importo delle spese secondo quanto previsto
ai punti 12 e 13, ferma restando la decadenza
di cui all’art. 587 cpc in caso di mancato depositoad incanto avvenuto, potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro
il termine di giorni dieci, da presentarsi nelle
forme di cui all’art.571 cpc (cfr. punti 2, 3 e 4)
ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non
sarà superiore di almeno 1/5 superiore rispetto
a quello raggiunto in sede d’incanto (art.584
c.p.c.) e se l’offerta non sarà accompagnata da
deposito da una somma pari al doppio della
cauzione versata per partecipare all’incanto;
su tali offerte il giudice, verificatane la regolarità,
indice la gara, cui possono partecipare, oltre gli
offerenti in aumento e l’aggiudicatario, anche gli
offerenti al predente incanto che, entro il termine appositamente fissato abbiano integrato
la cauzione nella misura di cui al punto 24);
se nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo
comma, salvo che ricorra un documentato e
giustificato motivo, la perdita della cauzione, il
cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti
gli effetti dall’esecuzione;
alla medesima udienza fissata per l’incanto, ove
lo stesso vada deserto, si procederà a valutare
le istanze di assegnazione eventualmente depositate, oppure ad adottare i provvedimenti di
cui all’art.591-----------------------------------------------------------------------------------------------IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
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