8 TRIBUNALE DI CATANZARO Prima sezione civile Procedura esecutiva n. 13/93 R.G. Espr. Il Giudice dell’esecuzione, dott.ssa Giovanna Gioia, visti gli atti, dispone procedersi alla vendita senza incanto dei seguenti beni: lotto 4 quota pari a 1/3 di terreno edificatorio Carrefita in San Vito Ionio, in catasto al foglio 9 p.lle 404, 407, 480; al prezzo di € 19.713,00; lotto 5 quota pari a 1/3 di appartamento in San Vito Ionio Corso Umberto 63, in catasto al foglio 10 p.lla 329 sub 13 e 332 al prezzo di euro 1.587,00; gli immobili venduti nello stato di fatto e di dirittop in cui si trovano, sono meglio descritti nella relazione di stima consultabile nella cancelleria di questo tribunale, L'offerente depositando offerta, dichiara di conoscere lo stato dell'immobile. Fissa per la presentazione delle offerte d’acquisto il termine del 13.03.2012 ore 12,00, le offerte devono contenere un assegno recante un importo almeno pari al 10% del prezzo base d'asta. L'udienza per la deliberazione sulle offerte ex art. 572 c.p.c. e per l'eventuale gara fra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. è fissata per il 14.03.2012., con aumento minimo in caso di gara di euro 100,00. L’aggiudicatario dovrà versare il prezzo d’acquisto, dedotta la cauzione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’aggiudicazione; Le spese di trasferimento saranno a carico dell'aggiudicatario. Il Giudice TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Causa civile iscritta al n° 1856/2008 RGAC Giudice : Dr. Marino Reda Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.12.2011, letti gli atti del citato procedimento civile con ad oggetto "divisione di beni non caduti in successione" instaurato da “omissis”, ha emesso la seguente ORDINANZA DI VENDITA ALL'INCANTO esaminate le richieste avanzate da parte attrice; -rilevato che non risultano prodotte richieste da parte dei condividenti in ordine ad eventuale acquisto diretto; -considerato che per l'udienza del 07.12.2011 non sono state prodotte istanze di partecipazione all'asta; -reputato che sussistono le condizioni per procedere alla fissazione di una nuova vendita all'incanto, così come richiesto dalle parti, con l'applicazione della riduzione di un quarto rispetto al valore accertato, nonché precedentemente fissato con ordinanza del 06.06.2011; -visti gli artt. 503, 576, 591 e 788 c.p.c. ORDINA Che si proceda alla vendita all'incanto del seguente immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, quale risulta dalla perizia agli atti del fascicolo, cui si fa integrale riferimento in questa sede, anche con riferimento alla condizione edilizia ed urbanistica dei beni: “ terreni e fabbricati ormai inagibili posti in zona edificatoria del Comune di Lamezia Terme. All'interno di detti terreni sono presenti diversi fabbricati industriali in disuso, in pessimo stato di manutenzione, e non utilizza bili direttamente anche per la presenza di elementi di copertura contenenti amianto. I beni immobiliari vengono rappresentati in pianta nella Tavola 1 riportata nell'allegato B dove si identificano le particelle catastali tutte riportate nel foglio di mappa n. 25 dell'ex Comune di Nicastro. I terreni quindi possono essere divisi in tre grandi categorie: 1) quelli edificabili per un totale di 10.325 mq circa di cui una quota parte pari a 2650 mq ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario; 2) quelli potenzialmente edificabili, ma ricompresi nella fascia di rispetto ferroviario, per un totale di 2049mq; 3) quello compreso nella fascia di rispetto fluviale per la quale occorrerebbe per edificare il nulla osta preventivo della Sovrintendenza Ambientale Regionale. I fabbricati tutti fatiscenti e in pessimo stato manutentivo, hanno una superficie complessiva di circa 1200 mq, e non sono idonei direttamente ad ospitare attività industriali o residenze domestiche. TERRENI . Particella n. 4: terreno ad uso pascolo di superficie pari a circa 696 mq in prossimità della linea ferrata e ricadente per intero entro la fascia di rispetto per la quale occorre il Nulla Osta dell’esercente (Ferrovia dello Stato S.P.A.) per poter consentire la costruzione di manufatti. Comunque la superficie della particella può essere utilizzata nella determinazione della volumetria edificabile se non dovesse essere impiegata a tale scopo; . Particella n. 5: terreno ad uso pascolo di superficie pari a circa 449 mq in prossimità della linea ferrata e ricadente quasi per intero entro la fascia di rispetto per la quale occorre il Nulla Osta dell’esercente (Ferrovia dello Stato) per poter consentire la costruzione di manufatti. Comunque la superficie della particella può essere utilizzata nella determinazione della volumetria edificabile anche se non dovesse essere impiegata a tale scopo; Venerdì 2 Marzo 2012 .Particella n. 211: terreno incolto di superficie pari a circa 610 mq in prossimità della linea ferrata e ricadente quasi per intero entro la fascia di rispetto per la quale occorre il Nulla Osta dell’esercente (Ferrovia dello Stato) per poter consentire la costruzione di manufatti. Comunque la superficie della particella può essere utilizzata nella determinazione della volumetria edificabile anche se non dovesse essere impiegata a tale scopo; . Particella n. 212: terreno ad uso pascolo di superficie pari a circa 220 mq in prossimità della linea ferrata e ricadente per intero entro la fascia di rispetto per la quale occorre il Nulla Osta dell’esercente (Ferrovia dello Stato) per poter consentire la costruzione di manufatti. Comunque la superficie della particella può essere utilizzata nella determinazione della volumetria edificabile anche se non dovesse essere impiegata a tale scopo; . Particella n. 9: terreno di superficie pari a 1720 mq formalmente indicato come coltivato ma, di fatto, ormai occupato da una parte del fabbricato dell’ex sansificio. Il terreno ricade interamente in area edificabile ma deve essere prevista la demolizione del fabbricato esistente (rappresentato nelle fotografie dal n. 1 alla n. 10 nell’allegato A); Particella n.22: terreno ad uso seminativo irriguo della superficie di 8558 mq, ricadente interamente in area edificabile. Allo stato non è occupata da fabbricati ed è costituita da seminativo arboreo e pascolo. Per una quota parte di 2650 mq ricade entro la fascia di rispetto per la quale occorre il Nulla Osta dell’esercente (Ferrovia dello Stato) per poter consentire la costruzione di manufatti. Comunque la superficie della particella può essere utilizzata interamente nella determinazione della volumetria edificabile anche se non dovesse essere impiegata a tale scopo; .Particella n.21: formalmente è terreno incolto per una superficie di 660 mq circa ricadente nella fascia di rispetto fluviale del Torrente Canne per la quale l’edificabilità è subordinata al rilascio del Nulla Osta da parte della Sovrintendenza Ambientale della Calabria. La particella è stata erosa dall’ampliamento dei margini del Torrente Canne e dall’occupazione di fatto da parte del Comune con una tubazione fognaria a servizio della popolazione viciniore. Anche in questo caso si può considerare la superficie nel calcolo della volumetria edificabile anche se la particella non verrà ad opere edilizie per la presenza di fatto della rete fognaria. FABBRICATI. Particelle n. 6,8 e 10: sono formalmente classificate come fabbricati rurali ma di fatto gli stessi non esistono più e quindi sono assimilabili ai terreni originariamente circostanti. Sono tutte di piccola superficie che quindi è stata sommata nei valori dei terreni;. Particella n. 7 Sub 2 e sub 3: sono i fabbricati che vengono meglio rappresentati nella planimetria catastale del Catasto Fabbricati in Tavola 2 nell’Allegato B. Si tratta dell’opificio propriamente detto e di un fabbricato accessorio con funzione di deposito rappresentati nelle fotografie dalla n. 1 alla n. 10 in Allegato A. All’interno ci sono tracce della fornace per la produzione della sansa che ormai è ridotta ad un mero simulacro di se stessa e mancano del tutto le apparecchiature necessarie al suo funzionamento ed al confezionamento del prodotto finito. Mancano inoltre le parti del magazzino destinate allo stoccaggio delle merci prima e dopo la lavorazione. Le tettoie esterne e le parti seminterrate presentano vistosi degradi delle strutture portanti in muratura che, visto il periodo di costruzione (immediato dopoguerra) non rispondono sicuramente ai moderni requisiti antisismici che ne potrebbero consentire l’eventuale riutilizzo a seguito di semplice manutenzione ordinaria. La loro superficie è di circa 1200 mq con diversi locali a diverse altezze variabili da 4 a 10 metri indicate nella pianta riportata in allegato B della Relazione Tecnica. DETERMINA Il prezzo base dell’incanto in €. 2.500.000,00 Il deposito della cauzione in €. 250.000,00 L’aumento minimo da parte da apportare alle offerte pari a €. 25.000,00 DISPONE Che la pubblicità dell’incanto avvenga almeno quaranta giorni prima della data fissata per l’incanto, sia nelle forme ordinarie, sia mediante affissione di manifesti murali in quindici punti della città di Lamezia Terme. Pone a carico di parte attrice l’onere di anticipare, provvisoriamente, le spese di pubblicità e di adempiere alle relative formalità DISPONE Che l’incanto abbia luogo presso il Tribunale alle ore 12.00 del giorno 30.04.2012 nell’aula di udienza del sottoscritto Giudice. Ogni concorrente deve presentare, entro le ore 13.00 del giorno 23.04.2012, nella cancelleria di questo giudice, istanza di partecipazione in carta bollata e depositare, nelle forme dei depositi giudiziari, la somma di € 250.000,00 (pari al 10% del prezzo base) a titolo di cauzione. Il termine per il versamento del residuo prezzo non potrà essere superiore ai sessanta giorni dalla aggiudicazione. Entro il medesimo termine a pena di decadenza l’aggiudicatario dovrà versare, nelle forme dei depositi giudiziari, il 20% del prezzo di aggiudicazione a titolo di deposito per le presumibili spese di trasferimento. Le spese relative alla vendita ed al passaggio di proprietà sono poste a carico dell’aggiudicatario, unitamente alle spese di eventuali sanatorie o condoni ed alle eventuali spese di cancellazione di pignoramenti ed ipoteche. Gli offerenti indichino il proprio codice fiscale, dichiarino la propria residenza ed eleggano il proprio domicilio nel Comune di Lamezia Terme. Lamezia Terme, 20 gennaio 2012. Il Giudice Fto Dott. Marino Reda Depositato in Cancelleria oggi 23.01.2012 Funzionario Giudiziario fto. Antonella Anna Priolo TRIBUNALE DI LOCRI - UFFICIO ESECUZIONI SI RENDE NOTO che il Giudice dell’Esecuzione, dr. SERGIO MALGERI, nella Procedura Esecutiva n. 37/2003 R. Es. Imm. promossa da INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A. all’udienza del 28.10.2011 HA DISPOSTO PROCEDERSI ALLA VENDITA DEI SEGUENTI BENI IMMOBILI: LOTTO UNICO: “Appartamento posto al secondo piano di un fabbricato di quattro piani fuori terra adibito a civile abitazione, ubicato in Marina di Gioiosa Jonica (RC), in via Giacomo Matteotti n. 26, riportato in catasto al foglio 17, p.lla 691, Cat. A/3, classe 2, vani 6, rc 291,28” Prezzo base d’asta: Euro 88.368,00 Deposito per cauzione: Euro 8.836,80 Deposito per spese: Euro 13.255,20 VENDITA CHE AVVERRA’ ALLE SEGUENTI PRINCIPALI CONDIZIONI: LA VENDITA SENZA INCANTO, in cui si procederà all’esame delle singole offerte ai sensi degli artt. 572 e 573 cpc, AVVERRA’ ALL’UDIENZA DEL 27.04.2012, con la riduzione di 1/5+1/5+1/5 del prezzo base d’asta. Entro le ore 12,00 del giorno antecedente la vendita, l’offerente deve presentare nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari domanda in bollo (vedi ordinanza di vendita per la compilazione) per partecipare alla vendita senza incanto con l’indicazione del prezzo che si intende offrire (che, a pena di inefficacia, non potrà essere inferiore al prezzo base indicato poc’anzi. l’offerta deve essere inserita in busta chiusa, al cui esterno non sarà consentito annotare nessun altro elemento e specialmente quelli che possono condurre ad identificare il bene oggetto dell’offerta; l’offerta deve essere accompagnata dal deposito della cauzione, pari al 10% del prezzo offerto, da versare con assegni circolari “NON TRASFERIBILI” intestati all’offerente, da inserirsi, a cura dell’offerente, nella medesima busta contenente l’offerta; le offerte in aumento, nel caso di cui all’art. 573 cpc, non potranno essere inferiori al 3% del prezzo base; l’aggiudicatario dovrà versare il saldo e l’importo delle spese secondo quanto previsto nei pimtu 12 e 13 dell’ordinanza di vendita (ovvero deposito entro 60 gg. dall’aggiudicazione del residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato, e dell’importo complessivo per le spese collegate alla vendita, all’uopo comunicato dalla cancelleria e necessarie per l’emanazione del decreto di trasferimento); il mancato versamento del prezzo residuo nei termini indicati comporterà la decadenza dell’aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l’aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all’art. 587 co II cpc (richiamato dall’art. 574, III co, cpc); OVE SI DEBBA PROCEDERE AI SENSI DEGLI ARTT. 571,572 E 573 C.P.C., LA VENDITA AL PUBBLICO INCANTO AVVERRA’ ALL’UDIENZA DEL 25.05.2012, CON IL PREZZO RIDOTTO COME NELLA UDIENZA SENZA INCANTO (del 27.04.2012). ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino all’inizio effettivo dell’udienza di vendita, domanda di partecipazione all’incanto da presentarsi in busta chiusa a pena di irricevibilità dell’offerta, unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto, ciascun offerente dovrà depositare una somma pari al 10% del prezzo base d’asta sopraindicato a titolo di cauzione, mediante consegna in Cancelleria - Ufficio Esecuzioni Immobiliari - di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all’offerente; le offerte in aumento non potranno essere inferiori al 3% del prezzo base; se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita nella misura stabilita dall’art. 580 cpc; l’aggiudicatario dovrà versare il saldo e l’importo delle spese secondo quanto previsto per la vendita senza incanto, ferma restando la decadenza e la perdita della cauzione di cui all’art. 587 cpc in caso di mancato deposito.. Siti Internet sui quali sono pubblicati l’ordinanza di vandita e la relazione di stima: www.portaleimmobili.it www.portaleaste.it www.aste.eugenius.it Maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari di questo Tribunale. - Custode Giudiziario: Avv. FRANCESCO PUGLIESE ESTRATTO CONFORME PER USO PUBBLICITA’. Locri, 20 febbraio 2012 - CONDIZIONI DI VENDITA IMMOBILIARE ALLEGATE AL VERBALE DI UDIENZA - P.E. 37-2003 1)L’immobile pignorato sarà posto in vendita a corpo nella consistenza indicata nella perizia di stima da intendersi qui per intero richiamata e trascritta, anche con riferimento alla condizione urbanistica del bene; 2)ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche per persona da nominare (art. 579, ultimo comma cpc); 3)entro le ore 12,00 del giorno antecedente la vendita, l’offerente deve presentare, anche a mezzo di persona diversa, nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari domanda corredata da marca da bollo e diritti di cancelleria come previsti per legge per partecipare alla vendita senza incanto, contenente A) l’indicazione del prezzo che si intende offrire (che, a pena di inefficacia, non può essere inferiore del prezzo base suindicato, salve eventuali e successive riduzioni); B) la data della vendita e la procedura cui si riferisce; C) le generalità (compreso il codice fiscale) proprie e - se in regime di comunione legale del coniuge; D) l’indicazione della volontà di avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, dei benefici fiscali per la prima casa; E) le indicazioni circa il tempo (comunque non superiore a 60 giorni dalla aggiudicazione, limite che si riterrà implicitamente ricollegato nel massimo, alla mancata indicazione di un termine diverso), il modo del pagamento o ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; F) la dichiarazione di aver letto la relazione di stima (consultabile sull’apposito sito internet o presso la cancelleria esecuzioni) e di averne compreso il contenuto ed, inoltre, di conoscere lo stato dell’immobile; G) copia di valido documento di identità del soggetto che sottoscrive l’offerta; H) in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società, certificato della Cancelleria Commerciale dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza nonché l’indicazione della partita IVA: I) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale competente per l’esecuzione (art. 174 disp. att. cod. proc. civ.), pena l’effettuazione delle comunicazioni presso la cancelleria dello stesso ufficio; L) la sottoscrizione dei genitori esercenti l potestà e l’autorizzazione del giudice tutelare ove l’offerente sia un minore; 4)l’offerta deve essere inserita in una busta chiusa, al cui esterno il cancelliere annoterà esclusivamente: A) il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato che provvederà alla vendita; B) la data fissata per l’esame delle offerte: C) i dati della persona che materialmente ha provveduto al deposito; non sarà consentito annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che possono condurre ad identificare il bene per il quale l’offerta è prestata; 5)l’offerta deve essere accompagnata dal deposito della cauzione, pari alla decima parte dl prezzo offerto, da versare tramite assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all’offerente, che a cura dell’offerente, dovranno essere inseriti nella medesima busta; 6)l’offerta non sarà considerata efficace: A) se perviene oltre il termine appositamente indicato; B) se è inferiore al prezzo base, eventualmente ribassato; C) se l’offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura appena indicate; 7)l’offerta si considera irrevocabile ad eccezione delle ipotesi in cui: A) il giudice, in presenza di più offerte valide, disponga la gara tra gli offerenti (art. 573 cpc); B) il giudice, nonostante le offerte, ordini l’incanto (es. art. 572 cpc); C) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; 8)l’offerente (od il procuratore legale a norma degli artt. 571 e 579 c.p.c.) dovrà presentarsi il giorno fissato presso il Tribunale di Locri, sala delle pubbliche udienze, ore 9,00 e ss., per assistere all’esame delle offerte; 9)l’udienza di vendita senza incanto è fissata per il giorno (VEDI SOPRA), e si terrà presso il Tribunale di Locri, sala delle pubbliche udienze, ore 9,00 e ss.; ivi si procederà all’esame delle singole offerte, ai sensi degli artt. 572 (per l’ipotesi in cui vi sia una sola offerta) e 573 cpc (ove vi siano più offerte); 10)in presenza di più offerte valide, alla stessa udienza si inviteranno gli offerenti alla gara di cui all’art. 573 cpc, ove le offerte in aumento non potranno essere inferiori al 3% DEL PREZZO BASE. 11)in caso di mancata aggiudicazione, l’importo versato a titolo di cauzione verrà restituito alla chiusura delle operazioni di vendita; 12)in caso di aggiudicazione, l’offerente dovrà, nel termine perentorio di gg. 60 dall’aggiudicazione, depositare il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato, in un libretto di deposito postale intestato alla Procedura e vincolato all’ordine del Giudice dell’Esecuzione; 13)in caso di aggiudicazione, inoltre, l’offerente dovrà versare nel medesimo libretto di deposito (intestato alla Procedura e vincolato all’ordine del Giudice dell’esecuzione), e nello stesso termine, l’importo complessivo delle spese collegate alla vendita, che saranno all’uopo comunicate dalla cancelleria e che saranno necessarie per l’emanazione del decreto di trasferimento; 14)il mancato versamento del prezzo residuo nei termini indicati comporterà la decadenza dell’aggiudicazione e la perdita della cauzione, 9 ed esporrà l’aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all’art. 587 co II cpc (richiamato dall’art. 574, III co., cpc); 15)maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la cancelleria del Tribunale di Locri ; 16)la presente ordinanza dovrà essere affissa almeno 45 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, all’Albo del Tribunale di Locri per tre giorni continui a cura della Cancelleria - nel rispetto del combinato disposto degli artt. 490 e 570 cpc e dovrà contenere: A) gli estremi identificativi del bene previsti nell’art. 555 cpc; B) il valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 cpc; C) il sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima; D) il nome ed il recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l’avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del Tribunale o dal predetto custode; 17)la stessa ordinanza, sempre 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, dovrà essere pubblicata, a cura del custode giudiziario con costo a carico del creditore procedente o degli altri creditori, ovvero a carico della Custodia, se in attivo - autorizzando il custode giudiziario al prelievo degli importi necessari per la pubblicità dal libretto della procedura - sia mediante manifesti murali da affiggersi nei Comuni indicati nell’ordinanza di vendita più recente in cui è contenuta la descrizione dei lotti (invitando ad allegare copia di n. 1 manifesto murale; fattura relativa alle spese di stampa dei manifesti murali e fattura relativa alle spese di affissione dei manifesti murali) nonché mediante pubblicazione per una volta su PROGETTO ASTE (quotidiano Il Domani + mensili Qu Economia e Asteinfoappalti + siti Internet, nei quali la pubblicazione dell’ordinanza avrà luogo unitamente alla relazione di stima, www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it www.aste.eugenius.it; in particolare: A) fatture e copie dei manifesti murali dovranno essere depositate in Cancelleria, fino all’udienza di vendita; B) l’attestato di avvenuta pubblicazione sul PROGETTO ASTE dovrà essere inviato mediante fax direttamente dalla società che gestisce il servizio (Mediatag s.p.a.) presso la Cancelleria del Tribunale, al n. 0964.20732; 18)ove si debba procedere all’incanto, e cioè per il caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’art. 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’art. 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione (es.: gara in aumento non tenuta per mancanza di adesioni, art. 573 cpc), si fissa fin d’ora per l’udienza del (VEDI SOPRA) il pubblico incanto, che avverrà secondo quanto previsto nei punti che precedono, ad eccezione di quanto appresso specificato; 19)in particolare, ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino all’inizio effettivo dell’udienza di vendita, domanda di partecipazione all’incanto da presentarsi in busta chiusa a pena di irricevibilità dell’offerta; all’esterno della busta il cancelliere annoterà esclusivamente: A) il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato che provvederà alla vendita; B) la data fissata per l’esame delle offerte; C) i dati della persona che materialmente ha provveduto al deposito ; non sarà consentito annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che possono condurre ad identificare il bene per il quale l’offerta è prestata; unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto, ciascun offerente dovrà depositare una somma pari al 10% del prezzo base d’asta sopraindicato a titolo di cauzione, mediante consegna in Cancelleria - Ufficio Esecuzioni Immobiliari - di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all’offerente; 20)la domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto ed i dati del coniuge; in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società, dovrà essere prodotto Certificato della Cancelleria Commerciale dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza nonché l’indicazione della Partita IVA; in tale istanza dovrà essere anche indicato se l’offerente intende avvalersi delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa; 21)le forme di pubblicità sono le stesse previste per la vendita senza incanto, con la differenza che il termine di 45 giorni deve essere calcolato a ritroso dalla data dell’incanto; 22)se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo; in tal caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta alla procedura in vista della futura distribuzione; 23)l’aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo e l’importo delle spese secondo quanto previsto ai punti 12 e 13, ferma restando la decadenza di cui all’art. 587 cpc in caso di mancato deposito; 24)ad incanto avvenuto, potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di giorni dieci, da presentarsi nelle Venerdì 2 Marzo 2012 forme di cui all’art. 571 cpc (cfr. punti 2, 3 e 4), ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà superiore di almeno 1/5 superiore rispetto a quello raggiunto in sede d’incanto (art. 584 cpc) e se l’offerta non sarà accompagnata dal deposito di una somma pari al doppio della cauzione versata per partecipare all’incanto; 25)su tali offerte il giudice, verificatone la regolarità, indìce la gara, cui possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine appositamente fissato abbiano integrato la cauzione nella misuta di cui al punto 24); 26)se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dell’esecuzione; 27)alla medesima udienza fissata per l’incanto, ove lo stesso vada deserto, si procederà a valutare le istanze di assegnazione eventualmente depositate, oppure ad adottare i provvedimenti di cui all’art. 591 cpc. IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE ***** Cancelleria Esecuzioni Immobiliari SI RENDE NOTO ai sensi del combinato disposto degli art.490 e 570 c.p.c., che, Il Giudice dell’Esecuzione, dr Sergio MALGERI, nella procedura esecutiva N. 59/2005 promossa da BANCA CARIME SPA all’udienza del 23/09/2011 ha disposto procedersi alla vendita dei seguenti beni immobili: DESCRIZIONE IMMOBILI: LOTTO 1: Immobile costituito da magazzino, sito in Marina di Gioiosa Jonica, angolo via I maggio e via C. Alberto, riportato al NCEU al foglio 20 – particella 469 – sub 1 – piano terra PREZZO BASE: € 86.000,00; CAUZIONE: 10% DEL PREZZO LOTTO 2: Immobile costituito da alloggio (mq circa 98,00), sito in Marina di Gioiosa Jonica, angolo via I maggio e via C.Alberto, riportato al NCEU al fg 20 – particella 469 – sub 3 – piano terzo fuori terra PREZZO BASE: € 89.662,50; CAUZIONE: 10% DEL PREZZO Ove si debba procedere ai sensi degli artt. 571, 572 e 573 cpc, CON IL il pubblico incanto avverrà all’udienza del 27/04/2012 con il prezzo sopra riportato 23/09/2011 /ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino all’inizio effettivo dell’udienza di vendita, domanda di partecipazione all’incanto da presentarsi in busta chiusa a pena di irricevibilità dell’offerta: unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto, ciascun offerente dovrà depositare una somma pari al 10% del prezzo base d’asta sopraindicato a titolo di cauzione, mediante consegna in Cancelleria - Ufficio di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all’offerente; Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a: 3% del prezzo base; se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita nella misura stabilita dall’art.580 c.p.c.; l’aggiudicatario dovrà versare il saldo e l’importo delle spese secondo quanto previsto per la vendita senza incanto, ferma restando la decadenza e las perdita della cauzione di cui all’art.587cpc in caso di mancato deposito. SITI INTERNET sui quali sono pubblicate l’ordinanza di vendita e la relazione di stima: www.asteimmobili.it, www.portaleaste.it, www.aste.eugenius.it CUSTODE GIUDIZIARIO: Avv. GROLLINO Comuni per l’affissione sono: Gioiosa Jonica/Marina di Gioiosa J/Roccella Jonica Si avvisa che maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari di questo Tribunale. Locri, 20/02/2012 Il Cancelliere f.to Antico CONDIZIONI DI VENDITA IMMOBILIARE ALLEGATE AL VERBALE DI UDIENZA – REG. ESEC n°…… l’immobile pignorato sarà posto in vendita a corpo e nella consistenza indicata nell’ultima perizia di stima da intendersi qui per intero richiamata e trascritta, anche con riferimento alla condizione urbanistica del bene; ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche per persona da nominare (art.579, ultimo comma, cp.c.); entro le ore 12,00 del giorno antecedente la vendita, l’offerente deve presentare, anche a mezzo di persona diversa, nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari domanda corredata da marca da bollo e diriti di cancelleria come previsti per legge per partecipare alla vendita senza incanto, contente: A) l’indicazione del prezzo che si intende offrire (che a pena di inefficacia, non può essere inferiore al prezzo base indicato poc’anzi, salve eventuali e successive riduzioni); B) la data della vendita e la procedura cui si riferisce; C) le generalità (compreso il codice fiscale) proprio e – se in regime di comunione legale del coniuge; D) l’indicazione di avvalersi, ove ne sussistono i presupposti, dei benefici fiscali per la prima casa; E) le indicazioni circa il tempo (comunque non superiore a 60 giorni dalla aggiudicazione, limite che si riterrà implicitamente ricollegato, nel massimo, alla mancata indicazione di un termine diverso), il modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; F) la dichiarazione di aver letto la relazione di stima (consultabile sull’apposito sito internet o presso la cancelleria esecuzioni) e di averne compreso il contenuto ed, inoltre, di conoscere lo stato dell’immobile; G) copia di valido documento di identità del soggetto che sottoscrive l’offerta; H) in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società, certificato della Cancelleria Commerciale dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza nonché l’indicazione della partita IVA; I) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale competente per l’esecuzione (art.174 disp. att. cod. proc. civ.), pena l’effettuazioni delle comunicazioni presso la cancelleria dello stesso ufficio; L) la sottoscrizione dei genitori esercenti la potestà e l’autorizzazione del giudice tutelare ove l’offerente sia un minore; l’offerta deve essere inserita in busta chiusa, al cui esterno il cancelliere annoterà esclusivamente: A) il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato che provvederà alla vendita; B) la data fissata per l’esame delle offerte; C) i dati della persona che materialmente ha provveduto al deposito; non sarà consentito annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che possano condurre ad identificare il bene per il quale l’offerta è prestata; l’offerta deve essere accompagnata dal deposito della cauzione, pari alla decima parte del prezzo offerto, da versare con assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all’offerente, che, a cura dell’offerente, dovranno essere inseriti nella medesima busta; l’offerta non sarà considerata efficace: A) se perviene oltre il termine appositamente indicato; B) se è inferiore al prezzo base, eventualmente ribassato; C) se l’offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura appena indicate; l’offerta si considera irrevocabile, ad eccezione delle ipotesi in cui: A) il giudice, in presenza di più offerte valide, disponga la gara tra gli offerenti (art.573 cpc.); B) il giudice, nonostante le offerte, ordini l’incanto (es. art.572 cpc); C) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; l’offerente (od il procuratore legale a norma degli artt. 571 e 579 c.p.c.) dovrà presentarsi, il giorno fissato, presso il Tribunale di Locri, sala delle pubbliche udienze, ore 9,00 e ss., per assistere all’esame delle offerte; l’udienza di vendita senza incanto è fissata per il giorno (vedi sopra) e si terrà presso il Tribunale di Locri, sala delle pubbliche udienze, ore 9,00 e ss.; ivi si procederà all’esame delle singole offerte, ai sensi degli artt.572 (per l’ipotesi in cui vi sia una sola offerta) e 573 cod. proc. civ. (ove vi siano più offerte); in presenza di più offerte valide, alla stessa udienza si inviteranno gli offerenti alla gara di cui all’art.573 cpc, ove le offerte in aumento non potranno essere inferiori al 3% DEL PREZZO BASE; in caso di mancata aggiudicazione, l’importo versato a titolo di cauzione verrà restituito alla chiusura delle operazioni di vendita; in caso di aggiudicazione, l’offerente dovrà, nel termine perentorio di gg.60 dall’aggiudicazione, depositare il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato, in un libretto di deposito postale intestato alla Procedura e vincolato all’ordine del Giudice dell’Esecuzioni; in caso di aggiudicazione, inoltre, l’offerente dovrà versare nel medesimo libretto di deposito (intestato alla Procedura e vincolato all’ordine del Giudice dell’Esecuzione), e nello stesso termine, l’importo complessivo per le spese collegate alla vendita, che saranno all’uopo comunicate dalla cancelleria e che saranno necessarie per l’emanazione del decreto di trasferimento; il mancato versamento del prezzo residuo nei termini indicati comporterà, la decadenza dall’aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l’aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all’art.587 co II cpc.(richiamato dall’art.574, III co., cpc); maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la cancelleria del Tribunale di Locri, oppure presso il custode giudiziario; la presente ordinanza dovrà essere affissa, almeno 45 venti giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, all’albo del Tribunale di Locri per tre giorni continui a cura della Cancelleria –nel rispetto del combinato disposto degli artt.490 e 570 cpc- e dovrà contenere: A) gli estremi identificativi del bene previsti nell’art.555 cpc; B) il valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 cpc; C) il sito Iternet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima; D) il nome ed il recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l’avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del Tribunale o dal predetto custode; la stessa ordinanza, sempre 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, dovrà essere pubblicata, a cura del custode giudiziario, con costo a carico del creditore procedente o degli altri creditori, ovvero a carico della Custodia, se in attivo – autorizzando il custode giu- diziario al prelievo degli importi necessari per la pubblicità dal libretto della procedura- sia mediante manifesti murali da affiggersi nei Comuni indicati nell’ordinanza di vendita più recente in Cui è contenuta la descrizione dei lotti (invitando all’uopo il creditore ad allegare copia di n. 1 manifesto murale; fattura relativa alle spese di stampa dei manifesti murali e fattura relativa alle spese di affissione dei manifesti murali) nonché mediante pubblicazione per una volta su PROGETTO ASTE (quotidiano Il Domani + mensile Qui Economia e AsteInfoappalti + SitiIternet nei quali la pubblicazione dell’ordinanza avrà luogo unitamente alla relazione di stima, www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it www.aste.eugenius.it, in particolare: A fatture e copie dei manifesti murali dovranno essere depositate in Cancelleria , fino all’udienza di vendita, B) l’attestato di avvenuta pubblicazione sul PROGETTO ASTE dovrà essere inviato mediante fax direttamente dalla società che gestisce il servizio (Mediatag s.p.a.) presso la Cancelleria del Tribunale al n. 096420732; ove si debba procedere all’incanto, e cioè per il caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’art.571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione (es. gara in aumento che non è tenuta per mancanza di adesioni: art.573 cpc), si fissa fin d’ora per l’udienza del (vedi sopra) il pubblico incanto, che avverrà secondo quanto previsto nei punti che precedono, ad eccezione di quanto appresso specificato; in particolare, ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino all’inizio effettivo dell’udienza di vendita, domanda di partecipazione all’incanto da presentarsi in busta chiusa a pena di irricevibilità dell’offerta; all’esterno della busta il cancelliere annoterà esclusivamente: A) il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato che provvederà alla vendita; B) la data fissata per l’esame delle offerte; C) i dati della persona che materialmente ha provveduto al deposito; non sarà consentito annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che possano condurre ad identificare il bene per il quale l’offerta è prestata; unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto, ciascun offerente dovrà depositare una somma pari al 10% del prezzo base d’asta sopraindicato a titolo di cauzione, mediante consegna in Cancelleria –Ufficio Esecuzioni Immobiliari- di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all’offerente; la domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale, e nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto ed i dati del coniuge; in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società, dovrà essere prodotto certificato della Cancelleria Commerciale dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza nonché l’indicazione della partita IVA; in tale istanza dovrà anche essere indicato se l’offerente intende avvalersi delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa; le forme di pubblicità sono le stesse previste per la vendita senza incanto con la differenza che il termine di 45 giorni deve essere calcolato a ritroso dalla data dell’incanto; se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo; in tal caso la cauzione è restituita solo nella misura del nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta alla procedura in vista della futura distribuzione; l’aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo e l’importo delle spese secondo quanto previsto ai punti 12 e 13, ferma restando la decadenza di cui all’art. 587 cpc in caso di mancato depositoad incanto avvenuto, potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di giorni dieci, da presentarsi nelle forme di cui all’art.571 cpc (cfr. punti 2, 3 e 4) ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà superiore di almeno 1/5 superiore rispetto a quello raggiunto in sede d’incanto (art.584 c.p.c.) e se l’offerta non sarà accompagnata da deposito da una somma pari al doppio della cauzione versata per partecipare all’incanto; su tali offerte il giudice, verificatane la regolarità, indice la gara, cui possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al predente incanto che, entro il termine appositamente fissato abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al punto 24); se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; alla medesima udienza fissata per l’incanto, ove lo stesso vada deserto, si procederà a valutare le istanze di assegnazione eventualmente depositate, oppure ad adottare i provvedimenti di cui all’art.591-----------------------------------------------------------------------------------------------IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE