Sportello unico per le attività produttive Linee guida per i procedimenti in variante urbanistica A cura di Luigi Rizzolo INDICE Provincia di Padova Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica PreSENTAZIONE 7 Presidente Barbara Degani Mirko Patron Assessore all’Urbanistica e Pianificazione territoriale Assessorato all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale Mirko Patron Prefazione A cura di Luigi Rizzolo 9 Luigi Rizzolo Responsabile SUAP, Settore Urbanistica e Pianificazione territoriale della Provincia di Padova Autori Andrea Farinelli Nicoletta Susanna Luigi Rizzolo PARTE PRIMA Si ringrazia per la collaborazione Antonella Ballarin Regione Veneto Anna Za Provincia di Belluno Segretaria di redazione Michela Marcato Antonella Chieco Bianchi Grafiche Turato Edizioni via Pitagora, 16 - Rubano (Padova) t. 049 630933 - www.graficheturato.it ISBN: 978-88-89524-55-8 Barbara Degani Presidente della Provincia di Padova 15 1. Introduzione 23 2. Le disposizioni normative in Veneto 27 3. Nascita del Suap e sua evoluzione 31 4. Attività ammesse al Suap Tutti i diritti riservati. Non è consentito alcun utilizzo senza previa autorizzazione scritta dei detentori del copyright. © 2013 - Provincia di Padova 37 5. Tipologie di procedimenti 37 La Provincia di Padova è a disposizione di tutti gli eventuali proprietari di diritti sulle immagini riprodotte, nel caso non si fosse riusciti a reperilrli per chiedere la debita autorizzazione. Procedimenti senza interventi/attività di tipo urbanistico-edilizio 39 Procedimenti che prevedono anche interventi/attività di tipo urbanistico-edilizio PARTE SECONDA PARTE QUARTA 39 Procedimento automatizzato 41 Procedimento Unico 109 10.MODULISTICA SUAP 44 Procedimento in variante 110 Rigetto istanza, indizione e convocazione della conferenza di servizi 47 6. Disciplina dei procedimenti 113 Relazione del responsabile del procedimento 47 Nuova Legge Regionale n. 55 del 31.12.2012 119 48 • Non varianti (art. 2 L.R. n. 55/2012) Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza 48 • Le deroghe (art. 3 L.R. n. 55/2012) 123 Verbale tipo della conferenza di servizi decisoria 49 • Le varianti allo strumento urbanistico generale 126 Delibera tipo per approvazione variante al PRG ai sensi dell’art. 8 Dpr 160/2010 56 • Iter e precisazioni 132 Provvedimento autorizzatorio conclusivo tipo 67 Precisazioni 69 • Rapporto tra sportello unico e piano degli interventi 69 • Procedimento SUAP in variante al PAT e al PI 137 COMPENDIO NORMATIVO 79 7. Criteri per la valutazione degli interventi 81 85 8. Documentazione a corredo dell’istanza di SUAP Qualità architettonica e mitigazione ambientale in variante PARTE TERZA 89 9. Esempi di applicazione del procedimento suap in variante al prg 89 Esempio 1 – Attività industriale 102 Esempio 2 – Attività artigianale Allegato alla terza di copertina, il cd contenente la modulistica in formato “word”, personalizzabile e compilabile e il pdf stampabile del compendio normativo. La semplificazione amministrativa e una più efficace organizzazione di servizi alle imprese sono la strada maestra per aiutare i Comuni, i cittadini e gli imprenditori ad uscire dalla crisi puntando sull’innovazione. Con questo spirito la Provincia di Padova è da tempo impegnata nel dare attuazione ad una serie di azioni destinate ad avviare un profondo processo di ammodernamento nei servizi pubblici. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) rappresenta quindi un’occasione a disposizione delle Amministrazioni comunali per diventare il motore di questa trasformazione. Grazie al Suap, infatti, è possibile fare un salto di qualità elevando il Comune da ente di controllo e certificazione burocratica a un vero e proprio partner dell’impresa e dell’utente. Questo servizio nasce dall’esigenza di risolvere il problema della complessità degli adempimenti a carico delle imprese per la localizzazione o la trasformazione di un impianto produttivo. Come Provincia abbiamo dunque voluto realizzare questo manuale con le leggi, le normative e i consigli utili per aiutare il Comune a diventare un unico interlocutore per tutto il complesso degli atti amministrativi che riguardano la vita di un impianto produttivo. Nel testo si possono trovare informazioni pratiche, spiegate in modo esaustivo, destinate ad aiutare i funzionari e gli uffici ad avere a portata di mano linee guida ed elementi interpretativi utili a garantire l’uniformità dell’istruttoria, pur nel rispetto della specificità di ogni realtà comunale. Come Provincia, noi faremo quindi di tutto per essere accanto ai nostri imprenditori e cittadini. Padova, centro direzionale, zona Stanga. Foto Barbato Mirko Patron Assessore all’Urbanistica Provincia di Padova Barbara Degani Presidente Provincia di Padova 7 Prefazione L’esperienza maturata sino ad oggi nell’applicazione dei DPR 447/98 e 440/00 “norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione degli impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi”, ovvero del regolamento relativo all’applicazione dello “Sportello Unico per le Imprese”, ha suggerito l’opportunità di integrare e di chiarire alcune previsioni già contenute nella Circolare regionale 16 del 31/7/2001. è necessario facilitare l’applicazione delle procedure e metodologie previste dalle norme soprarichiamate in modo uniforme su tutto il territorio della Provincia di Padova, anche nel rispetto della nuova normativa nazionale: art. 38 della Legge 133/08, DPR 159/10 e art. 8 DPR 160/10. Per quanto finora applicato nella Regione Veneto, la sfida del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive è quella di riuscire a coniugare la tutela ambientale con lo sviluppo sostenibile delle attività turistico/ricettive/produttive/agricole in uno specifico contesto territoriale, come quello veneto. L’obiettivo è costruire un modello di Sportello con “certificazione di qualità” che in qualche modo attesti la sostenibilità della struttura “produttiva”. Già nel 2004, nel manuale dello Sportello Unico per le Imprese del Veneto, poi nel quaderno n. 37 del 2005 “L’empowerment delle pubbliche amministrazioni”, redatti dal FORMEZ, Dipartimento 9 Sportello unico per le attività produttive della Funzione Pubblica, Raffaele Grazia, allora Assessore Regionale all’Occupazione, alla Formazione, all’Organizzazione e Autonomie, e Antonio Padoin, Assessore Regionale alle Politiche per il Territorio, scrivevano che: “Se davvero vogliamo … far diventare realtà le riforme …, dobbiamo, da un lato, riconoscere gli oggettivi ritardi e difficoltà, con la dovuta umiltà e realismo, ma anche con la carica di positività e con la voglia di migliorare che devono sempre sorreggere l’impegno quotidiano di tutti i protagonisti in gioco; e, dall’altro lato, prendere atto del fatto che ci troviamo ancora nella fase di rodaggio di tale sistema. [...] Un lavoro complesso, in grado di ricondurre a un sistema coerente, trasparente ed efficace una molteplicità di istanze amministrative e tecniche, non più per “concedere” ma per assicurare le autorizzazioni necessarie alle iniziative imprenditoriali”. Un work in progress, che deve essere ulteriormente agevolato, accelerato e diffuso sull’intero territorio padovano. La considerazione di fondo nell’ambito della quale si muove la riforma dello Sportello Unico, si inserisce nel contesto di un disegno riformatore di più ampio respiro, rappresentando solamente una delle misure poste in essere dal legislatore. Tale misura ha trovato esaustiva regolamentazione, per quanto concerne l’implementazione delle attività produttive, nella nuova “Legge 133/2008” che ha convertito in Legge il Decreto Legge 112/2008, all’articolo 38 – “Impresa in un giorno” – ove si ribadisce e si sancisce l’obbligo di dover “garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 della Costituzione, l’avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e di tutelarlo sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio”. Lo stesso art. 38 afferma che: “Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, […], misure per assicura10 Prefazione Cinto Euganeo, veduta. Archivio Apt re, nel rispetto delle libertà fondamentali, l’efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione.” Non da ultimo la nuova Legge regionale n. 55/2012 rappresenta un nuovo e più moderno pensiero per l’applicazione univoca su tutto il territorio veneto delle modalità e delle semplificazioni possibili messe in atto dalla normativa stessa. Ogni processo di trasformazione se da un lato rappresenta una opportunità sicuramente dall’altro può comportare dei 11 Sportello unico per le attività produttive rischi. È fondamentale che gli Enti locali colgano, ancora una volta, l’occasione di trovare nello Sportello Unico lo stimolo a mettere in discussione il proprio ruolo, i modelli di sviluppo e le caratteristiche della macchina amministrativa, superando la cultura del mero “adempimento” che finirebbe per tradurre questa innovazione in semplice adeguamento formale. È un mutamento che impone un cambiamento di rotta alla Pubblica Amministrazione, attraverso il sistema qualità: questo è un processo in cui i risultati vanno conquistati continuamente, con costanza, giorno dopo giorno. Istituire e promuovere servizi sempre più orientati all’utente, nei quali diventano prioritari gli aspetti di comunicazione e condivisione delle informazioni tra pubblici servizi, Enti e “utente imprenditore”, in un clima di massima collaborazione, è la sola strategia possibile affinché questo istituto assolva al suo scopo innovativo. La prospettiva è quella di porre la Pubblica Amministrazione al servizio del sistema delle Imprese, instaurando un rapporto di proficua collaborazione tra Enti Pubblici ed Imprese e non più di sterile antagonismo. Il dialogo e la consultazione dovranno sostituire, con grande beneficio per l’intera collettività, quella cultura della diffidenza reciproca che da un lato ha prodotto, il proliferare di carte e di atti amministrativi a volte inutili e ridondanti e, dall’altro, ha prodotto la costituzione di procedure amministrative farraginose, volte solo a cautelare la Pubblica Amministrazione, con tempi di rilascio delle autorizzazioni inadeguati alla velocità del mercato in cui le imprese operano. Se davvero vogliamo “far diventare realtà le riforme”, dobbiamo riconoscere gli oggettivi ritardi e difficoltà, con la dovuta umiltà e realismo, ma anche con la voglia di migliorare che deve sempre sorreggere l’impegno quotidiano di tutti i protagonisti in gioco. Tuttavia dobbiamo prendere atto del fatto che ci troviamo ancora nella fase di rodaggio di tale sistema. 12 Prefazione Diversamente non sarebbe potuto essere, se consideriamo che lo Sportello Unico è un servizio innovativo, per non dire rivoluzionario, che fin dal suo nascere si è trovato all’incrocio delle principali direttrici di riforma della nostra amministrazione: semplificazione (tesa alla trasparenza dei procedimenti ed alla partecipazione dei cittadini), devolution (federalismo amministrativo), e-government (informatizzazione degli uffici), marketing territoriale (promozione del territorio). Perciò, come ogni riforma che si rispetti, anche questa necessiterà a lungo di aggiustamenti e di “rifasature in progress”. Bisogna riconoscere che l’inesorabile conditio sine qua non per pervenire a qualsivoglia risultato è che gli uomini e le donne che “fanno” gli Sportelli Unici, nonché le compagini politiche che determinano gli indirizzi strategici delle amministrazioni, credano davvero e fino in fondo alla reale necessità e bontà del nuovo istituto, non mossi dal formale seppur doveroso rispetto di uno dei tanti obblighi di legge, ma dal puro e semplice senso civico. E le amministrazioni pubbliche stanno dimostrando di aver ormai compreso, almeno nella stragrande maggioranza, che l’efficienza amministrativa rappresenta sempre di più un determinante ed irrinunciabile fattore di competitività del proprio territorio, in grado di influenzare nella fattispecie le scelte localizzative delle imprese. L’organizzazione dello Sportello Unico deve avvenire su base interistituzionale, con modalità negoziali e non gerarchiche: questo è il futuro di tutta la Pubblica Amministrazione. Questo è lo spirito con cui presentiamo oggi questo ulteriore testo dedicato al procedimento SUAP in variante, frutto della passione e della competenza del gruppo di lavoro. Luigi Rizzolo 13 PARTE PRIMA 1 - Introduzione L’istituzione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive – SUAP (prevista a livello statale dal decreto legislativo 112/1998 e disciplinata dal DPR 447/1998, poi modificato dal DPR 440 del 2000) ha costituito un’innovazione significativa sul piano dell’organizzazione amministrativa e su quello della semplificazione procedimentale delle pubbliche amministrazioni. Oggi, a distanza di oltre 10 anni, non solo si evidenzia la volontà del legislatore di proseguire nella direzione intrapresa ma si può ragionevolmente sostenere che questa volontà viene enfatizzata dalla presenza di una continua produzione normativa volta alla semplificazione e alla certezza dei tempi di risposta delle pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti che interessano sia i cittadini e i loro bisogni (abitazione, servizi pubblici, qualità ambientale) sia, soprattutto, il mondo produttivo e le sue implicazioni economico-sociali (occupazione, valore della produzione). Ecco di seguito un elenco delle ultime disposizioni normative che contengono importanti semplificazioni procedurali che interessano anche il sistema produttivo: • la nuova disciplina della conferenza di servizi definita dagli articoli da 14 a 14-quinquies della Legge 241/90, come recentemente modificati dal decreto Legge 78/2010, converCantine a Cinto Euganeo. Archivio Apt, Campanile 15 Sportello unico per le attività produttive • • • • • tito con modificazioni nella Legge 122/2010, e dalla Legge 106 del 2011; l’introduzione della SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dall’art. 19 della stessa Legge 241/1990 in sostituzione della DIA - Dichiarazione di Inizio Attività; la “liberalizzazione” di alcune tipologie di interventi edilizi (art. 5 della Legge 73 del 2010 che modifica l’art. 6 del DPR 380/2001); il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica disciplinato dal DPR 139/2010; la revisione complessiva della normativa del settore attività economiche di scambio di beni e/o fornitura di servizi prevista dal D. Lgs. 59/2010, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”; il decreto Legge 70/2011, convertito con modificazioni nella Legge 106/2011, che introduce, tra l’altro, una serie di interessanti novità in materia di contratti pubblici e di costruzioni private, tra le quali l’introduzione del “silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire, l’estensione della SCIA agli interventi edilizi, l’obbligo di pubblicazione del Piano Regolatore e dell’elenco degli atti e documenti necessari per ottenere i provvedimenti amministrativi nel sito internet del Comune. Introduzione Ristrutturazione di fabbricati artigianali. Vista da nord, nord-est Lo stesso DPR 160/2010, che ribadisce ed in parte modifica l’attuale disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive, presenta alcune interessanti novità che potremo così sintetizzare: - attribuzione ope legis (per effetto della legge) della responsabilità del servizio SUAP al segretario comunale (art. 4, co. 4); - individuazione del SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi nonché quelli di localizzazione, realizzazione, trasfor16 Vista nord-est, rendering 17 Sportello unico per le attività produttive mazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività comprese quelle di cui al D. Lgs. 59/2010 - recepimento della direttiva servizi (art. 2, co. 1); • individuazione del canale telematico quale unica modalità di presentazione delle domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni concernenti le attività di cui al punto precedente (art. 2, co. 2); • istituzione del portale nazionale “impresainungiorno.gov.it” con funzioni di supporto e di collegamento tra SUAP, imprese e autorità competenti (art. 3); • attribuzione al SUAP delle competenze in materia di edilizia produttiva (art. 4, co. 6); • collegamento telematico tra SUAP e registro imprese (art. 4, co. 8); • individuazione della CCIAA quale soggetto abilitato a svolgere le funzioni di raccolta, gestione e trasmissione al SUAP competente delle relative istanze telematiche nell’eventualità in cui il Comune non abbia istituito il servizio o lo stesso Comune non sia in possesso dei requisiti previsti (art. 4, co 11); • creazione di un sistema telematico unico di versamento per il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di Leggi statali e regionali vigenti; • istituzione delle agenzie per le imprese quali soggetti privati accreditati a funzioni di verifica, istruttorie e autorizzative nei procedimenti SUAP. Si ritiene inoltre importante mettere in evidenza le ultime modifiche alla disciplina dello Sportello Unico, introdotte dal cosiddetto decreto sviluppo (D.L. 70/2011, convertito con modificazioni nella Legge 106/2011). La prima modifica riguarda l’art. 38, co. 3, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge 133/2008, al quale so18 Introduzione no stati aggiunti i commi 3-bis e 3-ter che, in buona sostanza, prevedono la nomina da parte del Prefetto di un commissario ad acta nei Comuni che entro la data del 30 settembre 2011 non abbiano provveduto ad accreditare gli Sportelli (art. 6, co.2, lett. f-bis della Legge 106/2011) o a fornire alle Camere di Commercio gli elementi necessari per potersi avvalere delle stesse per l’esercizio delle funzioni inerenti lo sportello. La nomina viene effettuata dal Prefetto sentita la Regione competente e previa diffida da inviare al Comune inadempiente entro i 30 giorni successivi allo scadere del termine. Si demanda inoltre ad un Decreto Interministeriale l’individuazione di eventuali misure indispensabili all’attuazione del SUAP e a garantire la continuità della funzione amministrativa anche con deroghe parziali alla relativa disciplina. Viene ribadito infine che i Comuni devono assicurare comunque le funzioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive “attraverso misure organizzative e tecniche che risultino necessarie”; questo comma dovrebbe garantire la mancanza di “tempi morti” del servizio anche nell’eventuale attesa che il Commissario ad acta perfezioni l’accordo con le CCIAA o provveda a dotare il Comune interessato degli strumenti minimi necessari all’accreditamento. La seconda modifica integra le disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 445/2000 con l’aggiunta dell’art. 43-bis che prevede, peraltro, una clausola di invarianza finanziaria. Con riferimento alla certificazione e alla documentazione d’impresa la nuova norma ne prevede la trasmissione da parte dello Sportello Unico (SUAP) alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento. Prevede altresì l’invio alla Camera di Commercio territorialmente competente – sempre da parte del SUAP – del duplicato informatico di tutti i documenti, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e della relativa conservazione in un fascicolo informatico. 19 Sportello unico per le attività produttive Lo svolgimento di tutte le attività di comunicazione è previsto esclusivamente in modalità telematica1, mentre è fatto divieto alle amministrazioni di richiedere ai soggetti interessati la documentazione da acquisire. La Provincia di Padova ha curato questo manuale divulgativo nell’intento di offrire un sussidio alle Amministrazioni locali, ai responsabili degli Sportelli Unici, ai tecnici progettisti ed al mondo produttivo in generale; atteso che il nuovo SUAP porterà ad un salto culturale indispensabile per garantire la competitività del nostro territorio e della nostra economia. 1 Si rammenta che il codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 82/2005, è stato recentemente modificato, per cui il fatto che le comunicazioni debbano avvenire “esclusivamente in modalità telematica” non offre sufficiente chiarezza sulla natura del documento trasmesso. Se esso è un documento informatico segue un’apposita disciplina ai sensi dell’articolo 20 del codice, mentre se è soltanto la copia informatica di un documento analogico segue la diversa normativa di cui all’articolo 22 del codice; infine, se si tratta di una mera riproduzione informatica di un documento cartaceo segue la disciplina di cui all’articolo 23-quater del codice. In merito ai duplicati e copie informatiche di documenti informatici, ai sensi dell’articolo 23bis del codice hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di Legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 (dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 281/1997, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA, seguendo le discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale e le normative dell’Unione europea). Il comma 2 del medesimo articolo 23-bis, peraltro, si riferisce alle sole “copie” ed “estratti” informatici (ma non ai duplicati) del documento informatico, per conferire loro, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte (purché la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, sia attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta). 20 Introduzione Quadro riassuntivo sull’accredimento dei SUAP da www.impresainungiorno.gov.it alla data dell’11 luglio 2011 21 2 – Le disposizioni normative in Veneto La Regione Veneto, in attuazione del DPR 447/98 e sue modifiche ed integrazioni, ha provveduto ad emanare una serie di provvedimenti normativi atti a disciplinare la materia dello Sportello Unico per le Attività Produttive e in particolare i procedimenti previsti dall’art. 5 dello stesso Decreto relativi ai progetti che comportano la variazione di strumenti urbanistici. La Circolare regionale 16/2001, (approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 2000/2001) “Sportello Unico per le attività produttive (art. 2 e 5 del DPR 447/98), indirizzi in materia urbanistica” è il primo atto dispositivo/operativo finalizzato all’individuazione dei presupposti, dei limiti, dei criteri e degli aspetti procedurali in merito all’applicabilità del nuovo istituto. L’entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale 11/2004 abrogando la L.R. 35/2002 che disciplinava alcuni determinanti aspetti urbanistico-edilizi del settore produttivo, ha dato origine ad una serie di modifiche legislative finalizzate a mantenere in vita l’applicabilità del SUAP fino ad oggi: • L.R. 20/2004, art. 1, co. 1, di “ultrattività” della L.R. 35/2002 fino al 28 febbraio 2005; • L.R. 23/2005, art. 2, co. 3, che introduceva una specifica disposizione alla Legge Urbanistica Regionale (co. 7 bis 2 Filari. Archivio Apt, Sabbion 23 Sportello unico per le attività produttive all’art. 48) in merito alla possibilità di continuare ad applicare il SUAP fino all’approvazione del primo PAT; • L.R. 18/2006, art. 2, co. 1, che modificava il predetto art. 48, co. 7 bis 2 introducendo una nuova tipologia di interventi ammissibili: la “trasposizione” di zona finalizzata alla tutela ambientale e della salute; • L.R. 4/2008, art. 7, co. 4, che riformulava il co. 7 bis 2, art. 48 della L.R. 11/2004 sostituendo l’intervento di “trasposizione” di zona con il “trasferimento” dell’attività non più compatibile con il contesto ambientale in cui la stessa è ubicata; altre importanti modifiche apportate dalla L.R. 4/2008 consistono: - nella possibilità di adottare le varianti conseguenti al procedimento SUAP anche fino all’approvazione del piano degli interventi (PI), e comunque non oltre il termine massimo del 31 dicembre 2009. Detto termine del 31 dicembre 2009 è stato prorogato una prima volta al 31 dicembre 2010 con la L.R. 26/2009, ed infine al 31 dicembre 2011 con la L.R. 30/2010; - nell’introduzione di alcune tipologie di interventi che non necessitano dell’assenso Regionale (o della Provincia in caso di trasferimento delle deleghe nella materia urbanistica). • L.R. 55/2012, “Procedure urbanistiche semplificate di Sportello Unico per le Attività Produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”. Con Deliberazione della Giunta Regionale 832/2010 è stato emanato l’Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 46 della L.R. 11/2004 recante “Criteri per l’applicazione della procedura dello Sportello Unico di cui all’articolo 13, comma 1, lettera n) della L.R. 24 Le disposizioni normative in Veneto 11/2004,” importante provvedimento per la disciplina a regime e nella fase transitoria. Di particolare importanza era anche il contenuto dell’art. 7, co. 6 della L.R. 4/2008, che prevede l’intervento sostitutivo regionale per quei Comuni che a seguito di presentazione di istanza SUAP da parte del privato non attivano il procedimento ovvero non assumono alcuna determinazione in merito. Tale istituto continua ad applicarsi anche in vigenza del nuovo DPR 160/2010. Riportiamo il testo della disposizione: “Nelle procedure relative allo Sportello Unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 447/1998, e successive modifiche, decorsi inutilmente i termini fissati dall’articolo 4, commi 1, 1 bis e 3 del medesimo decreto, senza che il responsabile del procedimento presso la struttura dello Sportello Unico comunale o intercomunale abbia comunicato al richiedente il provvedimento conclusivo, ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui all’articolo 4, commi 3 e seguenti, il richiedente può presentare istanza alla struttura regionale competente in materia di Sportello Unico per le imprese affinché, entro quindici giorni dalla richiesta, convochi una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l’eventuale prosecuzione del procedimento. Le medesime procedure si applicano nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 447/1998 e successive modifiche, non sia stato comunicato il rigetto dell’istanza”. Purtroppo il legislatore regionale con la nuova L.R. n. 55/2012 ha abrogato la prevsione sopra riportata, operando così in netto contrasto con quanto poco tempo prima era stato determinato dal legislatore nazionale che, con le Leggi n. 35/2012 e n. 134/2012, aveva provveduto a modificare l’art. 2, commi 9 bis - ter e quater, della legge 241/1990, prevedendo l’obbligatorietà di un soggetto cui attribuire il potere sostitutivo, in caso di inerzia dell’Amministrazione competente, per la conclusione del procedimento 25 Sportello unico per le attività produttive Distribuzione geografica dei procedimenti SUAP in variante al PGR Provincia di Padova - anno 2010 3 – Nascita del SUAP e sua evoluzione dati a cura del servizio SUAP della Provincia di Padova 26 Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato istituito dall’art. 25 del Decreto Legislativo 112/1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 59/1997” (meglio noto come “Decreto Bassanini”), e regolamentato con DPR 447/1998, successivamente modificato ed integrato con DPR 440/2000. Con il D. Lgs. 112/1998 veniva completata la fase di trasferimento di compiti e funzioni alle Regioni ed agli Enti locali: in particolare, gli articoli da 23 a 27 del decreto attribuivano le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi al Comune, in quanto livello di governo più vicino al cittadino. La novità introdotta dalla norma del 1998, rimasta in buona parte disattesa, consisteva nell’attribuzione di una nuova competenza al Comune il quale si doveva organizzare in modo che un’unica struttura fosse responsabile dell’intero procedimento per la localizzazione, la realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione di un’attività produttiva. Tale struttura, denominata “Sportello Unico per le Attività Produttive” (SUAP), doveva garantire tutte le informazioni nonché svolgere tutti gli adempimenti necessari per le procedure autorizzative in materia di insediamenti produttivi indicate nel DPR 447/1998. 27 Sportello unico per le attività produttive Nascita del SUAP e sua evoluzione Il SUAP, quindi, nasceva dall’incalzante esigenza di semplificazione burocratica rivolta al mondo imprenditoriale. In quest’ottica, dunque, il SUAP comunale si poneva come unico interlocutore nei confronti dell’imprenditore e come responsabile del procedimento unico finalizzato ad autorizzare la realizzazione di un intervento. Le altre Amministrazioni pubbliche (Provincia, ULSS, ARPAV, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, Genio Civile, ecc.) intervenivano nel procedimento unico, ciascuna secondo le proprie competenze, rilasciando atti istruttori “endoprocedimentali”, comunque denominati e previsti dalle normative vigenti. procedimenti SUAP in variante - nuova edificazione approvata superficie coperta suddivisa per categorie - anno 2010 - dati in mq. artigianale 7.771 misto artigianale/commerciale 2.678 commerciale 2.057 industriale 46.937 Il provvedimento rilasciato dal SUAP comunale era, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento richiesto. Gli atti emessi dalle altre Amministrazioni pubbliche competenti operavano, dunque, esclusivamente all’interno del procedimento unico. È anche importante sottolineare che ciascuna Amministrazione era (e rimane) competente nelle materie alla stessa assegnate da specifiche normative. 28 Con il nuovo DPR 160/2010, previsto dall’art. 38, co. 3, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge 133/2008, si rinnova la disciplina regolamentare del precedente DPR 447/1998, apportando significative modifiche procedurali ma lasciando pressoché immutati i principi e le finalità: unicità del procedimento e dell’interlocutore “pubblico”, riduzione degli adempimenti e dei tempi di risposta dell’apparato burocratico, conclusione certa del procedimento. Viene inoltre ribadito che la conclusione positiva del procedimento ordinario mediante conferenza di servizi porta ad un unico provvedimento abilitativo che include tutti gli altri “endoprocedimenti” delle Amministrazioni comunque coinvolte; detto provvedimento oltre ad autorizzare gli eventuali interventi urbanisticoedilizi autorizza anche l’esercizio dell’attività richiesta (fatta salva la verifica sull’agibilità dei locali che, ovviamente, non può che essere fatta successivamente all’esecuzione dei lavori stessi). Da ultimo si ricorda quanto previsto dall’art. 6 della Legge 340/2000, che aggiunge l’art. 27 bis al D. Lgs. 112/1998, disposizione ancora efficace: “Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27 [Sportello Unico per le Imprese – ndr], attività istruttorie nell’àmbito del procedimento […], per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all’adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie”. Tale assunto, visti anche gli artt. 16 e 17 della L. 241/90 modificati dalla L. 69/2009, è avvalorato anche dal D.L. 70/2011 convertito nel c.d. “Decreto Sviluppo” il quale aggiunge all’art. 38 del D.L. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008, i commi 3 bis e 3 ter, che dispongono: 3 bis “[…] Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono individua29 Sportello unico per le attività produttive te le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina. 3 ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i Comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie”. Galzignano Terme. Archivio Apt, Turlon 30 4 – Attività ammesse al SUAP Rispetto a quanto previsto dal DPR 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il nuovo Sportello Unico per le Attività Produttive amplia il proprio ambito oggettivo di applicazione. Lo stesso, già di per sé molto vasto, che includeva [e include] gli adempimenti inerenti alla localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione e riattivazione di tutti gli impianti produttivi di beni e servizi, ora prevede anche tutti i procedimenti (non necessariamente di tipo urbanistico-edilizio) che hanno ad oggetto l’esercizio dei suddetti impianti e attività e, quindi, rivolti a quei provvedimenti autorizzativi che potremo definire di carattere prettamente amministrativo. In merito ai tipi di attività che possono accedere al SUAP, la Circolare regionale 16/2001, aveva già chiarito tale aspetto. Nel nuovo disposto normativo non sono previste restrizioni; viene confermata la definizione di “attività produttive e di prestazione di servizi” che oltre alle attività industriali, comprende sicuramente anche: - le attività agricole; - le attività commerciali e artigiane; - le attività turistiche e alberghiere; - i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari; Il DPR 160/2010 precisa anche che il SUAP è l’unico sog31 Sportello unico per le attività produttive Attività ammesse al SUAP Interporto di Padova. Foto Susanna getto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti amministrativi che abbiano ad oggetto l’esercizio delle attività di cui al D. Lgs. 59/2010 di “attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. Diversamente, sono esclusi dall’applicazione delle procedure SUAP per esplicita menzione (art. 2, co. 4, DPR 160/2010): - gli impianti e le infrastrutture energetiche, 32 - le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, - gli impianti nucleari e di smaltimento dei rifiuti radioattivi, - le attività di prospezione, ricerca, e coltivazione di idrocarburi, - gli insediamenti produttivi strategici e le infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui agli articoli 161 e seguenti del D. Lgs. 163/2006. 33 Sportello unico per le attività produttive Attività ammesse al SUAP Procedimenti suap in Variante provincia di Padova - anno 2011 - dati quantitativi degli ampliamenti approvati 50000 25 23 45000 40000 20 35000 15 25000 30000 10 7 15000 5 10000 2 5000 0 34 5 numero istanze superficie coperta in mq. 30000 artigianale commerciale mista artigianale commerciale 0 industriale superficie coperta totale 7771 2057 2670 4637 superficie coperta media 338 411 1339 6705 numero istanze 23 5 2 7 35 PARTE SECONDA 5 - Tipologie di procedimenti Come sopra accennato e fatte salve le esclusioni elencate a pag. 23-33, il nuovo SUAP prevede che ogni tipologia di autorizzazione, parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato, sia esso di tipo urbanistico-edilizio sia di natura diversa, inerente il settore produttivo, “passi” attraverso il canale telematico del servizio SUAP del Comune interessato, il quale può gestirlo in forma singola o associata. Una prima distinzione tra le diverse tipologie di procedimenti SUAP attivabili può essere quella che distingue: 1. i procedimenti senza interventi/attività di tipo urbanisticoedilizio; 2. i procedimenti che prevedono anche interventi/attività di tipo urbanistico-edilizio. Procedimenti senza interventi/attività di tipo urbanistico-edilizio Riguardano essenzialmente autorizzazioni, rilasciate in modo espresso o attraverso la SCIA, all’esercizio di una determinata attività (agenzie d’affari varie, commercio, servizi alla persona – barbiere, parrucchiera, estetista - ecc.) in locali già idonei sia dal punto di vista urbanistico-edilizio che igienico-sanitario in base alle disposizioni di Legge o regolamentari. 37 Sportello unico per le attività produttive La Regione del Veneto ha già iniziato la predisposizione della modulistica relativa a questa tipologia di interventi, e la stessa è scaricabile dal seguente link del sito istituzionale dell’Ente: http://www.regione.veneto.it/Economia/Attivita+Produttive/ Cliccando nel menù in alto a sinistra è presente il collegamento alla pagina dove sono elencati i procedimenti e relativa modulistica. La stessa modulistica è scaricabile anche dal sito: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/suap-veneto 38 Tipologie di procedimenti Procedimenti che prevedono anche interventi/attività di tipo urbanistico-edilizio Sono ovviamente quelli che necessitano anche di atto autorizzativo unico di SUAP o SCIA nella materia indicata. Per le finalità di questo manuale distingueremo due ulteriori “macro categorie” di procedimenti o, meglio, di quelli che in precedenza abbiamo definito come “endoprocedimenti”: 1. urbanistico-edilizi conformi agli strumenti urbanistici vigenti o Comunali; 2. urbanistico-edilizi difformi dagli stessi. Ci soffermeremo a puntualizzare i presupposti per l’attivazione e le varie fasi operative di questi ultimi, fino ad arrivare all’adozione e approvazione della variante urbanistica (al PRG, al PAT o al PI) e del titolo unico per la realizzazione dell’intervento e l’esercizio delle attività richieste. Prima però, apriamo una breve parentesi sugli altri tipi di procedimenti previsti dal DPR 160/2010: quello automatizzato di cui all’art. 5 e quello unico previsto dall’art. 7 del DPR 160/2010. Procedimento automatizzato Trova la sua disciplina primaria nell’art. 5 del DPR 160/2010 ed è previsto in tutti i casi in cui l’esercizio di attività produttive e di servizi, compresi i titoli abilitativi urbanistico–edilizi, sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all’art. 19 della Legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni. In buona sostanza, per tutti quegli interventi e/o adempimenti che l’interessato deve o vuole effettuare, disciplinati da disposizioni di Legge e/o regolamentari per i quali è prevista la SCIA, si applica il “procedimento automatizzato” che consente di iniziare i lavori subito dopo la presentazione della documentazione necessaria: la ricevuta di presentazione (telematica, rilasciata dal SUAP) costituisce titolo autorizzatorio. 39 Sportello unico per le attività produttive In caso di diniego è prevista la possibilità, per il diretto interessato, di richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14 – quinquies della Legge 241/1990 con le modalità in seguito specificate. Il richiedente deve inoltrare istanza telematica al SUAP competente completa di tutte le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni ed elaborati tecnici necessari. Il SUAP deve effettuare: 1. la verifica sulla completezza formale della SCIA e dei relativi allegati, 2. in caso di verifica positiva rilascia ricevuta 3. e trasmette, sempre in via telematica, la SCIA e relativi allegati alle Amministrazioni e agli uffici competenti. Ristrutturazione di fabbricati artigianali. Vista dall’ingresso sud-ovest Vista sud-ovest (ingresso), rendering 40 Tipologie di procedimenti Procedimento Unico Previsto dall’art. 7 del DPR 160/2010, viene definito “Unico” ma in realtà comprende perlomeno tre distinte modalità operative. Si distingue dal procedimento automatizzato in quanto si conclude con un provvedimento espresso rilasciato dal SUAP. Anche in questo caso l’istanza è presentata in modalità telematica al SUAP competente, il quale entro i successivi 30 giorni verifica la completezza della stessa ed eventualmente provvede a richiedere le integrazioni necessarie all’istruttoria della pratica. Da questo punto distinguiamo tre differenti percorsi a seconda che vi sia: 1. mancanza della necessità del parere di uffici ed Enti esterni al SUAP; 2. necessità di acquisire il parere di uffici ed Enti esterni al SUAP con relativi procedimenti che hanno durata inferiore ai 90 giorni; 3. necessità di acquisire il parere di uffici ed Enti esterni al SUAP con relativi procedimenti che hanno durata superiore ai 90 giorni, oppure quando vi sia una specifica previsione di Legge o, ancora, su richiesta dell’interessato di indizione della Conferenza di Servizi. Il tutto viene schematizzato nel diagramma di flusso in seguito pubblicato. Si ricorda comunque che in base al disposto di cui all’art. 38, co. 3 lett. h), del Decreto Legge 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008: “in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi”. 41 Sportello unico per le attività produttive Tipologie di procedimenti oppure Ipotesi 3 - necessità pareri enti terzi per procedimenti con durata superiore ai 90gg. PROCEDIMENTO ORDINARIO art. 7 d.P.R. 160/2010 workflow procedurale ISTANZA presentata al SUAP in via telematica entro 30 giorni conferenza di servizi verifica della completezza dell’istanza ed eventuale richiesta di integrazioni entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza o 30 giorni dalla presentazione delle integrazioni obbligatoria nel caso in cui i procedimenti per acquisire i pareri degli enti terzi abbiano durata superiore a 90 giorni ovvero quando previsto dalla normativa regionale, o ancora, su richiesta dell’interessato. Ipotesi 1 - mancanza necessità pareri enti terzi indizione della conferenza di servizi disciplinata dagli artt. 14 - 14 quinquies della L. 241/1990. qualora esista una specifica disciplina di settore conferenza di servizi disciplinata da specifica normativa di settore entro 90 giorni (se non è prevista la VIA) preceduto dalla verifica di conformità dell’intervento alla normativa urbanistico-edilizia e di settore o, comunque, relativa all’attività richiesta. autorizzazione all’esecuzione delle attività richieste conclusione dei lavori della conferenza di servizi che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o inviate ma risultate assenti. autorizzazione rigetto Ipotesi 2 - necessità pareri enti terzi per procedimenti con durata inferiore ai 90gg oppure richiesta parere Enti terzi comunque coinvolti nel procedimento in modalità telematica in alternativa alla conferenza di servizi in caso di procedimenti di durata inferiore ai 90 giorni. oppure adozione del provvedimento conclusivo nel caso in cui non sia necessario acquisire il parere di enti terzi autorizzazione all’esecuzione delle attività richieste parere reso parere non reso il procedimento va comunque concluso Art. 7, co. 3, ultimo periodo d.P.R. 160/2010 oppure se è prevista la VIA la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima e, quindi, il termine previsto di 90 giorni per la conclusione della conferenza rimane sospeso per un massimo di ulteriori 90 giorni dopo i quali l’amministrazione competente alla VIA si esprime all’interno della conferenza di servizi che si conclude nei 30 giorni successivi. Quest’ultimo termine può essere prorogato di altri 30 giorni per approfondimenti istruttori. con il motivato dissenso di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità la questione è rimessa dall’amministrazione precedente al Consiglio dei Ministri che si pronuncia entro 60 giorni. se il motivato dissenso è espresso dalla Regione (o dalla Provincia nel caso della materia urbanistica) in una delle materie di propria competenza il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione del Presidente della Regione. autorizzazione provvedimento conclusivo positivo del procedimento rigetto preceduto è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione e per lo svolgimento delle attività richieste rigetto 42 43 Sportello unico per le attività produttive Procedimento in variante Come già avvenuto in passato con il DPR 447/1998 [oggi abrogato dall’art. 12, co. 7, DPR 160/2010] anche il nuovo regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al più volte citato DPR 160/2010, prevede la possibilità di gestire interventi che si pongono in contrasto con la disciplina urbanistica. In questa ipotesi, (principalmente contemplata da questo manuale), l’art. 8 del DPR 160/2010, recependo il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 26 giugno 2001 e conformandosi alla prassi conseguentemente consolidatasi, prevede l’obbligatorietà dell’assenso della Regione [ovvero della Provincia in caso di trasferimento delle deleghe nella materia urbanistica come nel caso della Provincia di Padova] in seno alla conferenza di servizi indetta dal responsabile del servizio SUAP al fine di verificare l’esistenza dei presupposti per addivenire alla variante allo strumento urbanistico vigente. Con la nuova L.R. n. 55/2012 risultano possibili le varianti al Piano degli Interventi (senza necessità del parere della Provincia) qualora il Comune abbia il Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato e l’intervento proposto risulti conforme allo stesso, ovvero le varianti al PAT, così come previsto dalla disciplina regolamentare di cui alla DGRV 832 del 15 marzo 2010, queste ultime con l’assenso obbligatorio della Provincia di Padova. Risulta utile ricordare che l’art. 8 del DPR 160/2010, lo stesso che disciplina i procedimenti SUAP in variante alla pianificazione urbanistica comunale fa salva l’applicazione della disciplina regionale in materia e, quindi, anche quella definita dalla DGRV 832/2010 citata. In merito alla possibilità di approvare Sportelli Unici per le Attività Produttive in variante al PAT approvato, riportiamo in seguito quanto disposto in merito dalla DGRV 832/2010: “A tal 44 Tipologie di procedimenti fine, fatte salve le specifiche previsioni contenute nei PAT/PATI, si ritiene che il ricorso alla procedura di variante al PAT e PATI mediante Sportello Unico sarà giustificabile nei casi di ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, in relazione a fabbricati adibiti ad uso di impresa già esistenti, qualora detti interventi si pongano esplicitamente in contrasto con i suddetti piani. Qualora si tratti, invece, di interventi di realizzazione o localizzazione di nuovi impianti produttivi, la variante ai PAT/PATI, data la natura strategica di detti piani strutturali, sarà ammissibile solo laddove gli stessi piani espressamente contengano criteri, limiti e condizioni per poter derogare alle proprie previsioni, fatte salve tutte le procedure valutative necessarie cui la variante è sottoposta (Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Compatibilità Idraulica, Valutazione di Incidenza Ambientale, ecc.)”. Questa affermazione è stata modificata con quanto disposto dall’art. 4 della nuova L.R. n. 55/2012 ove è prevista la possibilità di modificare/variare PAT/PATI a seguito di una valutazione di sostenibilità ambientale. Diversamente, le varianti al Piano degli Interventi conseguenti alla conclusione del procedimento SUAP sono da ritenersi ammissibili alle condizioni in seguito precisate. Se il procedimento SUAP comporta variante al PAT [nei casi previsti dalla DGRV 832 del 15 marzo 2010] l’iter da seguire dovrà rispettare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 in merito di Valutazione Ambientale Strategica, nonché dalle disposizioni relative alle varianti al PAT di cui all’art. 14 della L.R. 11/2004, con riferimento alle fasi di deposito, pubblicazione e raccolta delle osservazioni. In caso di variante al Piano degli Interventi si dovranno osservare le disposizioni di cui all’art. 18 della L.R. 11/2004 sempre in riferimento alle fasi di deposito, pubblicazione e raccolta delle osservazioni. 45 6 - Disciplina dei procedimenti Nuova Legge Regionale n. 55 del 31.12.2012 La nuova legge regionale pone fine ad una disciplina transitoria iniziata nel mese di febbraio 2004 e conclusa con la pubblicazione sul BUR n. 110 del 31.12.2012 . Il nuovo dispositivo introduce diverse novità, che più avanti saranno trattate punto per punto, senza distinzione tra i vari livelli di pianificazione. Più precisamente non vi è più differenza di procedura a seconda che ci si trovi in regime di PRG vigente, PAT - PATI adottato e/o approvato o PI, tant’è che già nel titolo della legge e poi nei vari articoli della stessa, le procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per l’attività produttiva trovano come solo riferimento la definizione di varianti allo “strumento urbanistico generale”. Le nuove procedure vengono così definite: a) Interventi edilizi che non si configurano come variante allo strumento urbanistico generale; b) Interventi edilizi realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale; c) Interventi edilizi realizzabili in variante allo strumento urbanistico generale. Con l’introduzione delle nuove disposizioni, le circolari regionali n. 16/2001 e n. 2/2009 e l’atto di indirizzo n. 832/2010 47 Sportello unico per le attività produttive rimangono ancora un valido punto di riferimento sia per la definizione delle differenti tipologie d’intervento (localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione/ attivazione, riconversione nonché il trasferimento) sia per le modalità operative per l’attivazione e conclusione dei procedimenti. Non varianti (art. 2 L.R. n. 55/2012) Non si configurano variante allo strumento urbanistico i seguenti interventi: a) ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistentre e comunque non oltre i 100 mq di superficie coperta; a) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate. L’iter procedurale per questa tipologia è quello previsto dall’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 “Procedimento unico”, modalità operative che in questo manuale non vengono trattate. Le deroghe (art. 3 L.R. n. 55/2012) In questa parte del manuale ci occuperemo delle varianti al Piano Regolatore Generale i cui procedimenti sono iniziati successivamente alla piena efficacia della Legge Regionale, mentre verrà tralasciata la disciplina previgente cui sono sottoposte le istanze già presentate prima dell’entrata in vigore della legge . La classificazione degli interventi edilizi che rientrano nella definizione di cui all’art. 3 della L.R. n. 55/2012, cioè in 48 Disciplina dei procedimenti deroga allo strumento urbanistico generale, è la seguente: a) ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento purché entro il limite massimo dell’80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente ; a) mutamento delle destinazioni d’uso dei fabbricati esistenti nelle quantità e nei limiti come al punto a). Il responsabile SUAP, a seguito dell’esito favorevole dell’istruttoria o della conferenza di servizi, deve sottoporre la pratica al Consiglio Comunale per il parere di approvazione della deroga che, se decorsi inutilmente 60 giorni, si intende reso in senso positivo. Va inoltre precisato che gli interventi previsti in deroga dovranno rispettare le procedure previste dall’art. 7 del D.P. R. n. 160/2010 (procedimento unico), che, come sopra riportato, in questo manuale non vengono trattate. Le varianti allo strumento urbanistico generale Il nuovo procedimento per la formazione delle varianti urbanistiche conseguenti al procedimento SUAP, rispetto alla precedente disciplina regolamentare, presenta alcune novità introdotte sia dall’articolo 8 del più volte citato DPR 160/2010 sia dal nuovo art. 4 della L.R- n. 55/2012. Abano Terme, centro storico 49 Sportello unico per le attività produttive Per quanto riguarda la Legge Regionale sopra richiamata, val la pena ricordare che, con esclusione dei sopra evidenziati punti 1a e 1b, uniformemente in tutto il territorio Veneto è possibile attivare varianti allo strumento urbanistico generale, sia esso PRG, PAT, PATI o PI, per interventi di edilizia produttiva ex art. 2 della Circolare Regionale n. 16/2001, senza più limitazioni e con conseguente estensione dell’applicazione anche alla localizzazione e realizzazione di nuove attività. Pur non entrando nel dettaglio tecnico dell’art. 4 della nuova legge regionale, è necessario evidenziare le novità previste. Il comma 5 ha stabilito che tutte le varianti SUAP, qualora approvate in sede di conferenza di servizi, devono essere depositate presso la segreteria del Comune per 10 giorni. La cittadinanza deve esserne informata tramite pubblicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito all’albo pretorio e nel sito internet del Comune (e non più anche della Provincia) ed eventualmente mediante altre forme che ritenesse opportune (pubblicità con manifesti, ecc..). Nei successivi 20 giorni chiunque può presentare osservazioni (vengono così modificati i precedenti 30+30 giorni previsti dalla L.R. n.11/2004). Sarà obbligatorio la stipula di una convenzione, così come definita dal’art. 5, nella quale in particolare dovrà essere sarà riportato il divieto, per 2 anni dal rilascio del certificato di agibilità, di mutamento di destinazione d’uso e di frazionamento in più unità immobiliari. Dispiace far notare che il legislatore veneto non abbia riproposto quanto previsto dall’art. 10 del DPR 160/2010 in tema di modalità di chiusura dei lavori e di collaudo per l’uso e la messa in funzione dell’impianto. Anche l’art. 8 del Decreto sopra citato rivela importanti carenze sia in merito ai presupposti che alla consistenza degli interventi che possono portare ad una variazione degli strumenti urbanistici comunali. Per definire quindi il modello istruttorio di questi particolari tipi di istanze ci aiuteremo attingendo dalle 50 Disciplina dei procedimenti norme generali sul procedimento con particolare riferimento alla Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, a quelle urbanistiche di cui alla L.R. 55/2012, nonché alle circolari e agli indirizzi regionali in materia di Sportello Unico in quanto applicabili. Nell’eventualità di varianti che necessitano dell’assenso obbligatorio della Provincia e/o della Regione, occorrerà fare un’ulteriore distinzione tra varianti al PAT/PATI e varianti al PRG. Si evidenzia come, nel caso in cui il PAT/PATI sia solo adottato, si dovrà obbligatoriamente tener conto delle varianti allo strumento urbanistico vigente, alias PRG, approvate tramite procedura SUAP ai fini della determinazione della SAU prima della definitiva approvazione del PAT/PATI (cfr. art. 5 comma 5 dell’atto di indirizzo della regione Veneto n 832/2010). Il caso delle medie e grandi strutture di vendita. Nel tentare di costruire un flusso organizzativo-procedurale giuridicamente corretto partiamo da quella che potrebbe sembrare una certezza: il procedimento SUAP “in variante” è escluso alle medie e grandi strutture di vendita per esplicita previsione normativa (art. 8, co. 3, DPR 160/2010). Il dato letterale della norma porta a sostenere che l’esclusione sia totale e cioè vale sia nel caso in cui la media (o la grande) struttura di vendita pre-esista allo Sportello Unico in variante, sia nel caso in cui la stessa diventi tale per effetto dell’intervento richiesto e, ancora, per qualsiasi tipologia di intervento. Vale l’esempio di un esercizio di vicinato che tramite l’ampliamento richiesto acquisirebbe una dimensione tale da essere classificato quale media (o grande) struttura di vendita ovvero quello di una media (o grande) struttura di vendita che necessiti di ulteriori spazi e chieda di attivare il procedimento SUAP; in nessuno dei due casi l’intervento può essere oggetto di “Sportello Unico in variante”. 51 Sportello unico per le attività produttive Disciplina dei procedimenti Albignasego, centro commerciale In realtà la disposizione appena citata, letta nell’attuale contesto normativo complessivo e quindi, tenuto conto anche della cd “direttiva servizi” del 2010 e della disciplina urbanistica regionale, porta a ritenere che non possa essere inibito in modo generalizzato e per tutte le tipologie di intervento il procedimento semplificato di variante urbanistica relativo alle medie e grandi strutture di vendita. Accettando questa tesi resta da capire la portata residua della prescrizione disciplinare del comma 3 dell’art. 8, DPR 160/2010. L’unica tesi plausibile potrebbe essere quella che conduce alla separazione tra procedimento urbanistico edilizio di variante e approvazione del progetto e procedimento autorizzativo proprio della disciplina del commercio. 52 A tal proposito il Ministero dello Sviluppo Economico in una lettera di chiarimenti all’art. 8 del DPR 160/2010, a firma del Direttore Generale, dichiara in data 29/05/2012: “Pertanto, la richiesta di autorizzazione commerciale per una media o grande struttura di vendita che necessiti di una variante urbanistica, per la quale è quindi necessaria la convocazione della conferenza di servizi, può essere effettuata previa positiva conclusione del relativo procedimento di variante”. Interpretando la nota ministeriale, appare possibile approvare una variante urbanistica per l’individuazione puntuale di un’area in cui insediare una media o una grande struttura di vendita, senza però poter tuttavia autorizzare la relativa attività (in base alla disciplina sul commercio) all’interno dello stesso procedimento SUAP. 53 Sportello unico per le attività produttive I presupposti per l’attivazione dello “Sportello Unico in variante” sono alquanto generici e ridotti rispetto al passato. Viene confermata la sola verifica circa la mancanza o la carenza di aree destinate agli insediamenti produttivi già presente, seppur con diversa dizione, rispetto al superato art. 5 del DPR 447/1998. L’oggetto della verifica non cambia e rimane lo stesso già puntualmente specificato nella Circolare regionale 16/2001. “Si ritiene che, con l’espressione anzidetta, [aree insufficienti - ndr] il regolamento statale intenda riferirsi alle situazioni in cui non sia possibile per un’impresa insediarsi in un determinato Comune perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva, o perché queste non consentono quel determinato tipo di insediamento a causa della insufficiente dimensione, o comunque per la presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente; vi è infine insufficienza di aree anche nelle ipotesi in cui le aree a destinazione produttiva siano inidonee da un punto di vista qualitativo (es. attività che richiedono particolari infrastrutture; rimessaggio di cantieri navali che richiedono il facile accesso al mare; la necessità, per il tipo di attività, della vicinanza di strutture ferroviarie ecc.). Appare evidente che per aree “disponibili”, dal punto di vista urbanistico, ci si debba riferire alla disponibilità effettiva; rientrano quindi in tale nozione anche le aree contenute in piani attuativi approvati e realizzati solo parzialmente. La verifica circa la sussistenza del requisito della insufficienza delle aree non è necessaria nei soli casi di interventi consistenti nell’ampliamento, nella cessazione/riattivazione o nella ristrutturazione dell’attività produttiva.” Ulteriore presupposto per l’applicazione del procedimento SUAP in variante è la conformità alla disciplina regionale. Allo stato attuale il quadro normativo regionale di riferimento è così individuato: L.R. n. 55/2012, DGRV 832/2010, Circolare regionale 16/2001 e Circolare regionale 2/2008. Queste nor54 Disciplina dei procedimenti Veduta dall’alto di Padova. Foto Barbato. 55 Sportello unico per le attività produttive me andranno ovviamente armonizzate tra loro e con il nuovo Regolamento Statale. Detto questo, in merito al procedimento del “SUAP in variante” allo strumento urbanistico, potremo ipotizzare la suddivisione dello stesso nelle varie fasi appresso elencate e riassunte nel diagramma di flusso più avanti riportato. Lo start up del procedimento ha origine dall’accertamento della difformità dell’intervento proposto rispetto al vigente PRG. Quest’accertamento viene fatto o direttamente dal richiedente o dal responsabile dello SUAP, su presentazione di specifica istanza dell’interessato. Tutto questo in conformità ai termini indicati nell’art. 38, co. 3, lett. g), della Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 secondo il quale: “per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l’attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento”. Inutile dire che se l’intervento risultasse conforme al PRG non dovremo più seguire il procedimento in variante ma quello ordinario/unico disciplinato dall’art. 7, del DPR 160/2010 sopra indicato. Iter e precisazioni In buona sostanza, riassumendo questo primo blocco di adempimenti, in presenza della dichiarazione di “difformità” urbanistica e della richiesta di attivazione della conferenza dei servizi avremo: 1. Presentazione al SUAP da parte dell’interessato della domanda [in modalità telematica così come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 160/2010] e relativi allegati [diversi a seconda del 56 Disciplina dei procedimenti tipo di attività e comunque individuati e diffusi dal servizio SUAP attraverso il proprio portale] del titolo unico alla realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste; 2. Convocazione della conferenza di servizi entro i 30 giorni successivi di cui agli artt. da 14 a 14-quinquies della Legge 241/1990 o alle normative di settore qualora esistenti, “in seduta pubblica”. La convocazione della conferenza di servizi merita alcune precisazioni. In primo luogo il presupposto cui accennavamo in precedenza circa la verifica dell’esistenza di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze prospettate dall’interessato con le modalità indicate dalla Regione Veneto nella circolare 16/2001. Diversamente [e giustamente – ndr] non è più prevista la pre-verifica di conformità ambientale, sanitaria e sulla sicurezza del lavoro di cui al co. 1, art. 5, DPR 447/1998 in quanto gli Enti preposti a verificare detti requisiti sono chiamati ad esprimersi all’interno della conferenza di servizi e non preventivamente. Se così non fosse l’esigenza di celerità dei procedimenti prevista dall’art. 38 della Legge 133/2008, verrebbe vanificata dall’attesa (precedente alla conferenza dei servizi) dei pareri degli stessi Enti che devono dichiarare e accertare la conformità sopra citata. Proseguendo, si evidenziano due aspetti importanti circa la convocazione della conferenza dei servizi prevista dalla nuova disciplina: - sono fatte salve le conferenze previste da specifiche norme di settore. Si ricordano in particolare quelle previste dalla normativa statale e regionale in materia ambientale (D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni) che prevalgono su quella relativa alla disciplina generale dei procedimenti di cui agli artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990; 57 Sportello unico per le attività produttive - la conferenza dei servizi è convocata in “seduta pubblica”, quindi massima apertura alla partecipazione popolare. In merito alla pubblicità della conferenza dei servizi, in mancanza di specifica previsione normativa, si ritiene di osservare quanto già disposto dalla Regione del Veneto con la circolare 16/2001: “Rispetto alla disciplina prevista dalla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, l’art. 5 del DPR 447/98 [oggi art. 8 del DPR 160/2010] prevede un ulteriore adempimento procedimentale, consistente nell’obbligo di dare contestualmente pubblico avviso dell’indizione, al fine di consentire a qualunque soggetto l’opportunità di intervenire e presentare osservazioni”. In questa fase si reputa che un termine di 15 giorni di preavviso mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, nei pubblici esercizi e negli spazi pubblici, nonché nel portale Web del SUAP sia da ritenersi sufficiente. La convocazione in “seduta pubblica” della conferenza, similmente a quanto avviene per il Consiglio comunale, non prevede la possibilità di inserire alcun tipo di “filtro” alla partecipazione come semplici uditori. Una “distinzione” dovrà invece esser fatta in merito ai partecipanti con capacità di intervento. Saranno ammessi ad intervenire con diritto di voto le Amministrazioni Pubbliche o preposte alla tutela di un interesse pubblico comunque coinvolte nel procedimento. Conformemente a quanto già stabilito dalla circolare 16/2001, potranno intervenire senza diritto di voto “i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto. In relazione alle modalità di partecipazione è ammissibile sia la partecipazione personale del privato alla conferenza di servizi, sia la partecipazione mediante il deposito di osservazioni documentali. 58 Disciplina dei procedimenti Conferenza di servizi La presenza dei privati deve intendersi limitata ad un apporto collaborativo, ed è quindi esclusa la possibilità di una loro partecipazione al voto in seno alla conferenza. Conseguentemente la partecipazione dei privati non può incidere ai fini del conteggio della maggioranza di cui all’art. 14 ter della L. 241/90, perché partecipano al voto le sole amministrazioni pubbliche. Si osserva infine che dal verbale della conferenza di servizi devono comunque risultare le proposte, opposizioni e osservazioni formulate dai privati”. Sull’obbligatorietà dell’indizione della conferenza dei servizi, l’art. 8 del DPR 160/2010 non è sufficientemente esplicito. Tuttavia, considerato che l’art. 14-bis, co. 1, della Legge 241/1990 prevede la possibilità di convocare la conferenza dei servizi su richiesta motivata dell’interessato al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assen59 Sportello unico per le attività produttive so, anche sulla base di uno studio di fattibilità, si ritiene che vada comunque effettuata la convocazione della conferenza dei servizi di cui all’art. 8 del DPR 160/2010, fatta salva la conformità alla legislazione regionale in materia. A supporto di quanto sopra, non si può non evidenziare il dato letterale dell’art. 8 del DPR 160/2010: “l’interessato può richiedere al responsabile SUAP la convocazione della conferenza dei servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della Legge 241/1990” che sembra mettere in capo al solo interessato la discrezionalità se attivare o meno la stessa conferenza di servizi. In merito poi alla necessità dell’assenso della Provincia in sede di conferenza dei servizi riportiamo i contenuti della Circolare regionale 16/2001, sicuramente ancora validi: “La partecipazione della Regione [con il trasferimento delle deleghe in materia urbanistica avvenute a seguito dell’approvazione del PTCP con DGRV 4234/2009, oggi, dove è scritto Regione si deve Leggere Provincia - ndr] alla conferenza di servizi convocata per avviare le procedure di formazione della variante urbanistica di cui all’art. 5 del DPR 447/98 [oggi art. 8, co. 1, DPR 160/2010 ndr] è necessaria in quanto la Regione è co-titolare del potere di gestione del territorio insieme all’amministrazione comunale. Giova sottolineare in tal senso che il piano regolatore è un atto complesso costituito da un provvedimento comunale e da un provvedimento regionale. Il provvedimento regionale che nella procedura ordinaria si traduce nell’atto di approvazione, nella procedura semplificata di cui all’art. 5 del DPR 447/98, viene anticipato in sede di conferenza di servizi e di conseguenza, essendo assimilabile ad una “approvazione anticipata”, il parere della Regione concorre con gli atti comunali alla perfezione della variante urbanistica. Alle conferenze di servizi indette per l’esame del progetto in variante al piano regolatore la presenza della Regione è garantita da un rappresentante della Direzione Urbanistica Regionale autorizzato con atto di delega del Presidente della Giunta Regionale. 60 Disciplina dei procedimenti Il motivato dissenso espresso dalla Regione in sede di conferenza di servizi impedisce l’ulteriore iter di approvazione della variante. Infatti la Corte Costituzionale con la sentenza 206 del 26 giugno 2001, pronunciata a seguito del ricorso promosso dalla Regione Veneto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 112/1998, nella parte in cui prevede che ‘ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della Regione’. In particolare è stato affermato che ‘la previsione secondo cui la proposta di variante può essere approvata definitivamente dal Consiglio comunale, senza l’ulteriore approvazione regionale, equivale a consentire che lo strumento urbanistico sia modificato senza il consenso della Regione, con conseguente lesione della competenza regionale in materia urbanistica’. Alla luce delle chiare affermazioni della Corte Costituzionale pertanto il parere positivo della Regione espresso in sede di conferenza di servizi è condizione necessaria perché la variante possa essere legittimamente approvata dal Consiglio comunale. Conseguentemente, in sintesi, secondo la disciplina della conferenza di servizi di cui alla Legge 241/90, come modificata dalla L. 340 del 2000, ed integrata dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale, la Regione che partecipa alla conferenza di servizi: a) può esprimere il proprio assenso; b) può esprimere il proprio motivato dissenso nel qual caso la procedura deve intendersi conclusa con esito negativo; c) se ne esistono i presupposti, può subordinare il proprio assenso all’accoglimento di specifiche modifiche progettuali (art. 14 quater, comma 1, L. 241/90). In questo caso la procedura può proseguire solo se sono recepite le indicazioni espresse dalla Regione”. 61 Sportello unico per le attività produttive Disciplina dei procedimenti 3. Indizione della conferenza di servizi da parte del responsabile del SUAP ai sensi e per gli effetti degli articoli da 14 a 14-quinquies della Legge 241/1990 (o delle normative di settore qualora esistenti) e successive modificazioni ed integrazioni e conseguente convocazione telematica degli Enti interessati (Provincia, ULSS, Genio Civile, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, ecc.) nonché contestuale pubblicazione, nelle forme indicate, del relativo avviso. Conferenza di servizi, secondo incontro Si rammenta, infine, che il procedimento che stiamo analizzando è un procedimento complesso che racchiude in sé sia il procedimento di variante urbanistica che il procedimento edilizio di approvazione del progetto, nonché quello di autorizzazione all’esercizio dell’attività richiesta. Ogni Amministrazione Pubblica o, comunque, Ente preposto alla tutela di un interesse pubblico, è chiamato a partecipare per la propria competenza. Fatte le precisazioni sopra riportate, riprendiamo la sintesi degli steps procedurali dal punto in cui eravamo rimasti e quindi, dalla richiesta dell’interessato di convocazione della conferenza dei servizi sul rigetto dell’istanza, in difformità dal PRG vigente. 62 4. Primo incontro della conferenza di servizi nella data e nel luogo fissati dalla convocazione di cui al punto precedente. Questa prima fase servirà per illustrare il progetto, per discutere con gli Enti coinvolti nel procedimento e verbalizzare le eventuali richieste integrative e/o modificative all’intervento proposto, nonché per raccogliere le eventuali dichiarazioni e/o memorie dei partecipanti senza diritto di voto. 5. Il secondo incontro da tenersi entro i termini stabiliti dall’art. 14-ter della Legge 241/1990 o dalle altre normative di settore, generalmente prevede la conclusione della conferenza di servizi e conseguentemente l’approvazione o il diniego del progetto presentato. In caso di approvazione il verbale della conferenza di servizi è trasmesso al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale che lo sottopone a votazione nella prima seduta utile. Se il Consiglio approva la variante urbanistica conseguente al progetto presentato il responsabile SUAP adotterà il titolo unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste e i relativi lavori dovranno essere iniziati e conclusi secondo le modalità di cui all’art. 15 del DPR 380/2001. In caso il Consiglio comunale non approvi la variante conseguente al progetto presentato, il SUAP rigetterà in maniera definitiva l’istanza, fatta salva la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo avverso il diniego stesso. 63 Sportello unico per le attività produttive Si pone in evidenza il fatto che la nuova disciplina degli interventi SUAP in variante di cui al DPR 160/2010, debba essere armonizzata con la legislazione e la prassi consolidatasi nella Regione Veneto sul procedimento in argomento, laddove non prevede nessuna fase di deposito e raccolta delle eventuali osservazioni alla variante stessa. Se così non fosse tutto il procedimento di contraddittorio, di raccolta e di controdeduzioni alle eventuali osservazioni presentate andrebbe gestito all’interno della conferenza dei servizi: così facendo avremo problemi relativi alla gestione dei tempi della conferenza stessa, in considerazione del fatto che il progetto potrebbe anche essere modificato al fine di adeguarsi alle eventuali prescrizioni degli Enti pubblici coinvolti e, quindi, con riduzione dei tempi sia per valutare l’entità definitiva del progetto sia per la presentazione delle eventuali osservazioni da parte dei controinteressati. Infine la stessa DGRV 832 del 15 marzo 2010 al punto 4 “RAPPORTO TRA SPORTELLO UNICO E PIANO DEGLI INTERVENTI” precisa che: “….. Anche in questo caso [varianti al Piano degli Interventi - ndr] si ricorda che gli interventi in deroga alla pianificazione urbanistica mediante SUAP devono rispettare quanto previsto da: 1. […] 2. disposizioni relative alle varianti di cui all’articolo 18, in relazione alle procedure afferenti deposito-pubblicazione-osservazioni.” Pertanto, fatti salvi i termini e le modalità di deposito-pubblicazione e raccolta osservazioni relativamente al piano che viene modificato, si ritiene ancora applicabile la fase di procedimento SUAP in variante successiva alla conclusione della conferenza di servizi così come disciplinata dalla circolare 16/2001: “il verbale di conclusione della conferenza dei servizi, comprensivo dell’indicazione delle amministrazioni dissenzienti e del64 Disciplina dei procedimenti Conferenza di servizi le ragioni del motivato dissenso, costituisce la proposta-adozione della variante urbanistica; l’esito della conferenza di servizi deve essere pubblicato e oggetto di osservazioni, proposte e opposizioni formulate da chiunque vi abbia interesse ai sensi della L. 1150/42; […], la procedura ed i tempi per la pubblicazione della variante (ndr 10 + 20 giorni), la presentazione delle osservazioni e la definitiva approvazione comunale devono essere individuati nell’art. 4, commi 5 e 6, della L.R. n. 55/2012. …….; l’atto con cui il Consiglio comunale si pronuncia definitivamente entro 30 gg. dalla scadenza del termine per proporre osservazioni sulla variante costituisce approvazione definitiva della medesima.” Ulteriore importante precisazione sulla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990, come da ultimo modificati dall’articolo 49 del D.L. 78/2010, convertito 65 Sportello unico per le attività produttive con modificazioni nella Legge 122 del 2010, riguardano i seguenti punti: 1. art. 14-ter, comma 7: “Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”. 2. art. 14-ter, comma 2: “I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali”. 3. art. 14-quater, comma 1: “Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 152/2006, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”. 66 Disciplina dei procedimenti Precisazioni Per effetto dell’entrata in vigore della L.R. n. 55/2012, potremmo quindi dire che, in merito ai procedimenti SUAP, finisce la fase transitoria disciplinata dall’art. 48, comma 7 bis 2 della L.R. 11/2004 ed inizia quella a regime. La DGRV 832/2010, entrando nello specifico, stabilisce che: “In generale, nella elaborazione dei PAT/PATI deve essere tenuto conto delle attività produttive esistenti che necessitano di interventi di ristrutturazione, ampliamento, cessazione, attivazione, riattivazione correlati alle necessità produttive contingenti, spesso legate all’andamento dei mercati. … In particolare, i PAT/PATI, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. n) della L.R. 11/2004, devono indicare, in relazione alle procedure applicative dello Sportello Unico, i seguenti criteri minimi da prevedere nel PI: a) la disciplina degli ampliamenti delle attività produttive esistenti indispensabili per adeguare le attività a obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie; b) la disciplina sugli ampliamenti delle attività produttive esistenti in qualsiasi zona del territorio comunale; c) i limiti agli ampliamenti di attività produttive esistenti in zona impropria; d) l’individuazione delle aree del territorio sottratte alle procedure di Sportello Unico per ragioni di tutela paesaggistica, ambientale e sanitaria, o di altra natura, adeguatamente motivate; e) la disciplina per gli interventi di varianti finalizzati alla trasposizione di zone e/o superfici; f) le ipotesi di applicazione della procedura di Sportello Unico che non costituiscono variante al PAT/PATI. 67 Sportello unico per le attività produttive Disciplina dei procedimenti Si evidenzia altresì che i PAT/PATI devono indicare, ai sensi del predetto articolo 13, i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria”. *** L’art. 38, comma 2, della legge n. 133/2008 sancisce l’obbligo di rispettare i “…livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”: di conseguenza le disposizioni previste dalle norme regionali risultano essere criterio omogeneo e livello essenziale atti a garantire condizione e metodologia operativa per tutto il territorio veneto. La variante al PI, diversamente, non ha vincoli predeterminati se non la conformità al PAT. Riportiamo le parti della DGRV 832 del 15 marzo 2010 che confermano questa conclusione: trebaseleghe san giorgio in bosco camposampiero santa giustina in colle campo san martino massanzago san giorgio delle pertiche borgoricco Rapporto tra sportello unico e piano degli interventi In relazione all’applicazione dello Sportello Unico in variante al Piano degli Interventi, in virtù del suo carattere gestionale mediante il quale vengono attuati interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA), così come in passato per i PRG, non sussistono motivi ostativi all’approvazione di varianti al suddetto piano degli interventi attraverso le procedure SUAP. Anche in questo caso si ricorda che gli interventi in deroga alla pianificazione urbanistica mediante SUAP devono rispettare quanto previsto da: 1. Delibera della Giunta Regionale 791/09 avente per oggetto “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 152/2006, cd. “Codice Ambiente”, apportata dal D.Lgs. 4/2008, Indicazioni metodologiche e procedurali.” 2. Disposizioni relative alle varianti di cui all’articolo 18, in relazione alle procedure afferenti deposito-pubblicazione-osservazioni. Si ricorda che i Comuni, in base all’art. 17, comma 1 lettera i) della L.R. 11/2004, devono individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l’eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all’articolo 36 della L.R. 11/2004 e l’utilizzo di eventuali compensazioni di cui all’articolo 37 della medesima Legge. campodarsego villanova di camposampiero Procedimento SUAP in variante al PAT e al PI Alta Padovana. Graticolato romano 68 Con riferimento ai presupposti ed alla parte iniziale del procedimento in variante al PAT ed al PI potremo sicuramente sostenere quanto già indicato nei capitoli precedenti. 69 Sportello unico per le attività produttive Le fasi di deposito-pubblicazione e raccolta delle eventuali osservazioni devono rispettare i termini e le modalità stabilite dall’articolo 4 comma 5 e 6 della L.R. n. 55/2012. Ricapitolando: 1. presentazione al SUAP da parte dell’interessato della domanda [in modalità telematica così come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 160/2010] e relativi allegati [diversi a seconda del tipo di attività e comunque individuati e diffusi dal servizio SUAP attraverso il proprio portale] del titolo unico alla realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste; 2. entro i 30 giorni successivi indizione della conferenza di servizi di cui agli artt. da 14 a 14-quinquies della Legge 241/1990 o alle normative di settore qualora esistenti, “in seduta pubblica” e conseguente convocazione telematica Cinta muraria, Archivio Storico A destra: Mappa di Cittadella 70 Sportello unico per le attività produttive 3. 4. 5. 6. 72 degli Enti/Servizi coinvolti nel procedimento (Provincia, ULSS, Genio Civile, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, ecc.) nonché contestuale pubblicazione nelle forme indicate del relativo avviso; primo incontro della conferenza di servizi nella data e nel luogo fissati dalla convocazione di cui al punto precedente. Questa prima fase servirà per l’illustrazione del progetto e una prima discussione con gli Enti coinvolti nel procedimento, per la verbalizzazione delle eventuali richieste integrative e/o modificative all’intervento proposto, nonché per la raccolta delle eventuali dichiarazioni e/o memorie dei partecipanti senza diritto di voto; il secondo incontro da tenersi entro i termini stabiliti dall’art. 14-ter della Legge 241/1990 o dalle altre normative di settore, generalmente prevede la conclusione della conferenza di servizi e, conseguentemente, l’approvazione o il diniego del progetto presentato; in caso di approvazione il verbale della conferenza di servizi (che costituisce atto di adozione della variante) e i relativi elaborati di progetto, entro otto giorni, sono depositati a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio del Comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; scaduti i termini di cui al punto precedente il verbale ed i relativi allegati sono trasmessi al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale che lo sottopone a votazione nella prima seduta utile. Se il Consiglio approva la variante urbanistica conseguente al progetto presentato il responsabile SUAP adotterà il titolo unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste e i relativi Disciplina dei procedimenti lavori dovranno essere iniziati e conclusi secondo le modalità di cui all’art. 15 del DPR 380/2001. 7. Nel caso in cui il Consiglio comunale non approvi la variante conseguente al progetto presentato, il SUAP concluderà il procedimento con provvedimento di diniego. Risulta abbastanza ovvio sostenere che laddove al procedimento SUAP consegua una variante al PAT, la stessa, a cascata, interesserà anche il PI e quindi avremo contestualmente variante al PAT e variante al PI. 73 Sportello unico per le attività produttive Disciplina dei procedimenti se è prevista la VIA la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima e, quindi, il termine previsto di 90 giorni per la conclusione della conferenza rimane sospeso per un massimo di ulteriori 90 giorni dopo i quali l’amministrazione competente alla VIA si esprime all’interno della conferenza di servizi che si conclude nei 30 giorni successivi. Quest’ultimo termine può essere prorogato di altri 30 giorni per approfondimenti istruttori. SUAP IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO art. 8 d.P.R. 160/2010 workflow procedurale - ipotesi 1 con richiesta di attivazione della conferenza di servizi PRESENTAZIONE ISTANZA in via telematica al SUAP competente con il motivato dissenso di un amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità la questione è rimessa dall’amministrazione procedente al Consiglio dei Ministri che si pronuncia entro 60 giorni. (art. 14-quater, co.3) entro 30 giorni (art. 38, co. 3, lett. g) L.133/2008) RIGETTO DELL’ISTANZA E INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI prima riunione entro 15 giorni ovvero 30 in caso di progetti di particolare complessità IN SEDUTA PUBBLICA ai sensi degli artt. da 14 a 14 - quinquies L. 241/1990 l’intervento prevede la VIA all’istanza vanno allegati: - documentazione ed elaborati previsti per il tipo di intervento richiesto (come da elenco elaborati e modelli tipo in seguito riportati); - richiesta di indizione della conferenza di servizi per opere in difformità dal Piano Regolatore Comunale; se il motivato dissenso è espresso dalla Regione in una delle materie di propria competenza il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti della Regione. se il motivato dissenso è espresso dalla Regione (o dalla Provincia) nel caso della materia urbanistica il procedimento si intende concluso negativamente. In caso di esito positivo il verbale della conferenza di servizi costituisce atto di adozione della variante urbanistica (o delle eventuali altre normative di settore) PRIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI nel primo incontro verrà effettuata l’illustrazione del progetto e una prima discussione con gli Enti coinvolti nel procedimento e la verbalizzazione delle eventuali richieste integrative e/o modificative all’intervento proposto, nonché la raccolta delle eventuali dichiarazioni e/o memorie dei partecipanti senza diritto di voto. entro 90 giorni (se non è prevista la VIA) art. 14-ter, co. 3 conclusione dei lavori della conferenza di servizi che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o inviate ma risultate assenti. 74 deposito, pubblicazione e raccolta osservazioni deposito: 10 giorni; variante al PRG pubblicazione albo pretorio comunale e altre forme; raccolta osservazioni: 20 giorni variante al PI deposito: 10 giorni; pubblicazione albo pretorio comunale e altre forme; raccolta osservazioni: 20 giorni variante al PAT deposito: 10 giorni; pubblicazione albo pretorio comunale e altre forme; raccolta osservazioni: 20 giorni provvedimento conclusivo del procedimento è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione e per lo svolgimento delle attività richieste approvazione consiglio comunale nella prima seduta utile diniego la variante non è approvata e l’interessato non può procedere ad ese75 guire gli interventi Sportello unico per le attività produttive Disciplina dei procedimenti se è prevista la VIA la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima e, quindi, il termine previsto di 90 giorni per la conclusione della conferenza rimane sospeso per un massimo di ulteriori 90 giorni dopo i quali l’amministrazione competente alla VIA si esprime all’interno della conferenza di servizi che si conclude nei 30 giorni successivi. Quest’ultimo termine può essere prorogato di altri 30 giorni per approfondimenti istruttori. SUAP IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO art. 8 d.P.R. 160/2010 workflow procedurale - ipotesi 2 senza richiesta di attivazione della conferenza di servizi PRESENTAZIONE ISTANZA in via telematica al SUAP competente con il motivato dissenso di un amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità la questione è rimessa dall’amministrazione procedente al Consiglio dei Ministri che si pronuncia entro 60 giorni. all’istanza vanno allegati la documentazione e gli elaborati previsti per il tipo di intervento richiesto; entro 30 giorni entro 30 giorni RIGETTO DELL’ISTANZA E INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI prima riunione entro 15 giorni ovvero 30 in caso di progetti di particolare complessità IN SEDUTA PUBBLICA l’intervento prevede la VIA RIGETTO DELL’ISTANZA se il motivato dissenso è espresso dalla Regione in una delle materie di propria competenza il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti della Regione. se il motivato dissenso è espresso dalla Regione (o dalla Provincia) nel caso della materia urbanistica il procedimento si intende concluso negativamente. In caso di esito positivo il verbale della conferenza di servizi costituisce atto di adozione della variante urbanistica ai sensi degli artt. da 14 a 14 - quinquies L. 241/1990 (o delle eventuali altre normative di settore) deposito, pubblicazione e raccolta osservazioni PRIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI nel primo incontro verrà effettuata l’illustrazione del progetto e una prima discussione con gli Enti coinvolti nel procedimento e la verbalizzazione delle eventuali richieste integrative e/o modificative all’intervento proposto, nonché la raccolta delle eventuali dichiarazioni e/o memorie dei partecipanti senza diritto di voto. deposito: 10 giorni; variante al PRG pubblicazione albo pretorio comunale e altre forme; raccolta osservazioni: 20 giorni variante al PI deposito: 10 giorni; pubblicazione albo pretorio comunale e altre forme; raccolta osservazioni: 20 giorni variante al PAT deposito: 10 giorni; pubblicazione albo pretorio comunale e altre forme; raccolta osservazioni: 20 giorni entro 90 giorni (se non è prevista la VIA) art. 14-ter, co. 3 conclusione dei lavori della conferenza di servizi che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o inviate ma risultate assenti. 76 provvedimento conclusivo del procedimento è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione e per lo svolgimento delle attività richieste approvazione consiglio comunale nella prima seduta utile diniego la variante non è approvata e l’interessato non 77 può procedere ad eseguire gli interventi 7 - Criteri per la valutazione degli interventi La Circolare regionale 16/2001 ha indicato alcuni criteri, sia generali sia specifici, utili tanto per le Amministrazioni Comunali quanto per gli Enti terzi coinvolti nel procedimento, ai quali attenersi nell’utilizzo della procedura di variante straordinaria e nella valutazione dei progetti. Tali criteri sono da ritenersi attuali anche a seguito delle modifiche introdotte dal DPR 160/2010. •È assodato che l’iter amministrativo introdotto sia dal DPR 447/1998 e s.m.i. che dal DPR 160/2010 è solo ed esclusivamente una procedura di snellimento tesa ad avvicinare i tempi dell’imprenditoria e dell’economia ai tempi dell’urbanistica e che tale semplificazione procedimentale non può essere interpretata in modo tale da comportare un sovvertimento dei princìpi e delle regole essenziali per un corretto uso del territorio. Non si tratta dunque di un nuovo strumento urbanistico, né tantomeno di uno strumento idoneo a consentire localizzazioni in contrasto con le peculiari caratteristiche del territorio, ma semplicemente di una procedura abbreviata che consente di ridurre i tempi del procedimento, laddove quanto proposto sia meritevole di approvazione, sebbene in variante. Ne consegue che i criteri Case sull’argine a Bovolenta. Archivio Apt, Mattoschi 79 Sportello unico per le attività produttive di valutazione dei progetti in variante al PRG o al PRC, ammessi alla procedura del SUAP, non possono essere diversi dai criteri normalmente utilizzati nella valutazione delle varianti ordinarie; • l’approvazione della variante di cui all’art. 5 del DPR 447/1998 e s.m.i. e, oggi, dell’art. 8 del DPR 160/2010, potrà essere conseguita solo qualora vi sia la confluenza tra l’interesse pubblico ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio e l’interesse dell’impresa, sottolineando che devono essere presi in particolare considerazione gli effetti indotti sul territorio dall’approvazione della variante e che la decisione conclusiva dovrà essere il risultato della comparazione di tutti gli interessi pubblici, privati e diffusi coinvolti. Pertanto, le valutazioni compiute dal Comune dovranno essere espresse nel provvedimento con cui è assunta la determinazione di conclusione del procedimento e nel provvedimento del Consiglio comunale con cui è approvata la variante. Nella valutazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti indicazioni: a) l’estensione dell’area interessata dal progetto non può eccedere le esigenze produttive prospettate nello stesso; b) deve essere garantito il rispetto degli standard urbanistici; c) deve essere verificato l’integrale rispetto delle prescrizioni contenute nella pianificazione di livello regionale e provinciale; d) è necessario “convenzionare” le opere di urbanizzazione relative all’intervento; e) è necessario prevedere ogni altro intervento utile per mitigare l’impatto ambientale dell’attività produttiva; f) particolare attenzione per gli interventi nei centri storici: è necessario valutare che il progetto non sia in contrasto con la disciplina igienico-sanitaria e con le caratteristiche morfologiche del contesto in cui si inserisce; 80 Criteri per la valutazione degli interventi g) è da escludere la possibilità di applicare il procedimento SUAP in variante ai casi di progetti che occupino aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano, sottraendole in tal modo ad aree pubbliche o di interesse pubblico; h) è da escludere la possibilità di applicare il procedimento SUAP in variante agli impianti e alle strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive (inagibili), ubicate in zona impropria, che devono invece essere trasferite in aree urbanisticamente idonee; i) non sono assentibili ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio; j) non sono assentibili ampliamenti lesivi dell’integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, crinali, visuali panoramiche ecc.; k) vanno rispettate le norme sulle distanze dalle strade. Qualità architettonica e mitigazione ambientale Ulteriori elementi di valutazione finalizzati all’approvazione del progetto di insediamento produttivo in variante allo strumento urbanistico sono sicuramente la qualità architettonica dell’intervento e il suo inserimento nel contesto ambientale. La Provincia di Padova già da tempo ha dimostrato interesse alla risoluzione delle implicazioni e delle pressioni sul territorio derivanti dalla realizzazione di impianti produttivi. Nell’anno 2001 sono state redatte delle linee guida per la progettazione ambientale delle aree destinate agli insediamenti produttivi in cui si mettevano in evidenza oltre ai criteri per la localizzazione delle aree industriali, anche quelli per la verifica della capacità di carico (intesa come il livello soglia di attività antropiche oltre il quale si verifica il degrado delle risorse naturali) sia di un determinato ambito che del singolo edificio. 81 Sportello unico per le attività produttive Criteri per la valutazione degli interventi flusso progettuale del SUAP di un’azienda vitivinicola – dagli schizzi alla definizione esecutiva degli interventi prospettiva sud ovest prospettiva sud fotoinserimento 82 83 Sportello unico per le attività produttive Nella pubblicazione citata (in seguito divenuta quaderno del Piano Territoriale Provinciale), è stata posta particolare attenzione alla progettazione con indirizzo ecologico e al ruolo fondamentale svolto dalla realizzazione delle aree verdi nelle sue varie funzioni di: 1. controllo dell’inquinamento diffuso: • inquinamento atmosferico (particolato solido/inquinanti gassosi/ciclo biochimico del carbonio); • inquinamento acustico; • inquinamento idrico (i processi di depurazione/Zone umide artificiali/Relazioni pianta-terreno); 2. regolazione idro-termica dell’ambiente e salvaguardia del suolo; 3. equilibrio tra le specie; 4. riduzione dell’impatto ambientale; 5. miglioramento del paesaggio. Pontelongo. Archivio Apt, Sabbion 84 8 - Documentazione a corredo dell’istanza di SUAP in variante 1. Il progetto edilizio, firmato da un tecnico abilitato all’elaborazione di strumenti urbanistici (architetto, ingegnere, urbanista), completo di: a) planimetria della sistemazione esterna nello stato di fatto e di progetto in scala adeguata (1:200 o in casi di grossi impianti 1:500) con individuate le superfici a standard (verde e parcheggi) completo di una tabella con il dimensionamento di tali superfici; devono altresì risultare la superficie fondiaria, la superficie coperta, il rapporto di copertura, il calcolo delle superfici a servizi, la viabilità interna e gli accessi all’area, nonché, qualora necessari, le opere previste per garantire il corretto inserimento del nuovo impianto nel contesto e per mitigare eventuali impatti o per ridurre possibili situazioni di conflittualità con altre funzioni (architetture in terra e/o fasce arboree ed arbustive per limitarne la vista, pavimentazioni esterne atte a garantire la massima permeabilità delle acque meteoriche, corsie di sosta esterne all’impianto per non confliggere con i flussi di traffico in scorrimento lungo la viabilità di accesso, ecc.); b) estratti della pianificazione urbanistica (PRG, PAT e PI) e territoriale (PTCP e PTRC), vigente o adottata com85 Sportello unico per le attività produttive pleti di legenda e dello stralcio delle Norme tecniche relative; c) estratto mappa con individuati i fogli ed i mappali interessati dall’intervento e relative proprietà; 2. relazione tecnico-aziendale, a firma della ditta e del libero professionista di fiducia della stessa, illustrativa della struttura societaria e dell’attività della ditta richiedente corredata: a) della consistenza attuale dello stabilimento e della produzione; delle strategie di sviluppo dell’azienda; b) del ciclo produttivo dell’ampliamento, corredato di eventuali diagrammi di flusso della produzione, qualora efficacemente rappresentativi; c) dei criteri di localizzazione dell’ampliamento; d) delle motivazioni in merito alla richiesta di ampliamento e della conseguente variante urbanistica straordinaria evidenziando le eventuali prospettive occupazionali; e) delle previsioni del PRG, PAT, PI vigente; f) della difformità urbanistica del progetto rispetto agli stessi; g) dei dati urbanistici dell’intervento; h) della conformità con strumenti di pianificazione sovraordinata; i) della valutazione degli effetti indotti dall’ampliamento dell’attività sul contesto circostante, sulla viabilità e sulla capacità della stessa a smaltire eventuali incrementi di traffico; j) della dichiarazione che l’ambito sia o meno individuato come sito di importanza comunitaria (SIC) o come zona di protezione speciale (ZPS); k) intervento soggetto alla Valutazione di Impatto Ambientale; 3. adeguata documentazione fotografica dell’impianto e dell’intorno; 86 Documentazione da presentare a corredo dell’istanza di SUAP in variante 4. il rigetto espresso dal responsabile SUAP ovvero dichiarazione del professionista incaricato che metta in evidenza tutti gli elementi di contrasto con il PRG/PRC, sia in relazione alla cartografia e alla destinazione di zona, sia in relazione alle NTA e al Regolamento Edilizio; 5. la relazione/scheda istruttoria del responsabile del procedimento SUAP, dalla quale emergano le motivazioni che hanno determinato l’attivazione della procedura (vedi modello allegato a pag. 107); 6. la Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/1997 e della DGRV 3173/2006; 7. la Valutazione di Compatibilità Idraulica di cui al punto 2 della D.G.R.V. 3637/2002 e la successiva D.G.R.V. 1841/2007, sottoscritta da un tecnico abilitato, o l’asseverazione del tecnico estensore della variante di cui al punto 4 della stessa D.G.R.V. per interventi inferiori a mq. 200 di nuova superficie impermeabilizzata. La valutazione di compatibilità idraulica dovrà essere sufficientemente esaustiva sotto il profilo dell’individuazione delle misure di mitigazione da adottare (volumi di laminazione da riportare anche negli elaborati grafici allegati al progetto) nonché della rete di scarico esistente e/o di progetto fino ai collettori consorziali. Al fine di verificare la fattibilità dell’intervento o le misure limitative previste, sia la Valutazione di Compatibilità Idraulica che la relazione istruttoria del responsabile del procedimento SUAP dovranno obbligatoriamente indicare se le aree oggetto di intervento ricadono in aree soggette al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e dovrà pertanto essere indicata la classificazione di pericolosità idraulica corrispondente se presente; 8. rendering a colori che illustri l’inserimento del progetto nel contesto ambientale esistente e le sue ricadute paesaggistiche; 9. fac-simile della convenzione tra le parti (Comune e privato). 87 PARTE terza 9 - Esempi di applicazione del procedimento suap in variante al prg Al fine di facilitare la comprensione del procedimento SUAP presentiamo di seguito due esempi concreti di approvazione del progetto e relativa variante urbanistica di attività produttive ubicate nel territorio provinciale. Esempio 1 – attività industriale Zona industriale Padova. Foto Barbato 89 Sportello unico per le attività produttive Descrizione dell’attività La Società si occupa della produzione di terminali, connettori e relative macchine per la realizzazione di cablaggi compresa la progettazione e la costruzione di tutti i componenti necessari per gli stampi dei suddetti terminali e connettori. Lo stabilimento è pertanto classificabile come una tipica azienda metalmeccanica con inseriti cicli di trattamento superficiale mediante processi galvanici. a) La tipologia della produzione è composta da:connessioni elettriche ed elettroniche senza saldatura: - terminali standard e prodotti per applicazioni speciali; - connettori e capsule isolanti in plastica; b) attrezzature e macchine per la produzione di cablaggi. La produzione è indirizzata ai seguenti settori merceologici: - elettrodomestici; - motori elettrici e componentistica; - illuminazione; - autovetture e veicoli vari; - videocitofonia. Motivazioni in merito alla necessità dell’ampliamento richiesto Al fine di mantenere gli attuali livelli occupazionali e di consentire lo sviluppo tecnologico della produzione si rende necessaria la riorganizzazione dei cicli lavorativi e della logistica aziendale. In particolare l’ampliamento richiesto serve ad ospitare gli impianti necessari per la realizzazione degli stampi per la modellazione delle materie plastiche e la tranciatura del metallo. Attualmente questo reparto si trova in uno stabilimento di circa 3500 mq in un Comune diverso da quello in cui sono ubicati gli immobili oggetto di SUAP, distante una decina di chilometri, e questo implica un continuo dispendio di energie e di 90 Esempi di applicazione del procedimento suap in variante al prg tempo “perso” in continui trasporti tra zona di produzione e zona di assemblaggio. L’ampliamento pertanto è finalizzato alla creazione di un’unità locale totalmente indipendente in grado di ospitare l’intero ciclo produttivo così da garantire il mantenimento di alti livelli di competitività all’interno dell’attuale mercato e in prospettiva dei mutamenti futuri. Nondimeno, l’accorpamento delle unità locali persegue l’obiettivo nazionale della riduzione del carico ambientale in termini di produzione di CO2 e, anche, “l’alleggerimento” del traffico veicolare pesante, in particolare quello che interessa l’ attraversamento dei centri abitati. Dati stereometrici di progetto Superficie area di pertinenza mq. esistente 28.452,00 di progetto 9.015,00 area totale 37.467,00 Superficie coperta mq. esistente 10.420,00 di progetto 1.500,00 area totale 11.920,00 standard urbanistici (verde e parcheggi) mq. quantità minima prevista per Legge (art. 25 L.R. 61/85) 3.747,00 di progetto 5.679,00 a parcheggi 4.253,00 a verde 1.426,00 (10% della superficie di pertinenza) 91 Sportello unico per le attività produttive Esempi di applicazione del procedimento suap in variante al prg 3 Reparto stampaggio materia plastica In questo reparto sono presenti presse a iniezione per lo stampaggio della materia plastica. La materia prima viene aspirata a bordo macchina tramite un impianto automatico centralizzato sito in adiacenza dell’imballaggio. Una volta stampata la materia plastica con le presse il prodotto viene depositato automaticamente su cassette le quali poi vanno trasportate alla zona di imballaggio. Vista prospettica principale dell’attività produttiva, esistente e rendering nuova soluzione Ciclo tecnologico-produttivo dettagliato 1 Magazzino automatico materia prima Le materie prime di più largo impiego arrivano su trasporto gommato. I camion una volta entrati nello stabilimento si posizionano nelle rampe di carico in modo da consentire le operazioni di carico e scarico materiale. Per mezzo del carrello elevatore, i coils e le scatole vengono scaricati dal camion e appoggiati a terra dove vengono momentaneamente accatastate. Nella successiva fase l’addetto al caricamento preleva con il muletto i coils o le scatole e le portano all’ingresso del magazzino materia prima dove un transelevatore preleva il materiale e lo deposita in una cella di carico vuota per lo stoccaggio. 2 Reparto stampaggio metallo All’interno di questo reparto vengono prodotti i capicorda, produzione primaria dell’impresa. Qui il nastro della materia prima, che è stato prelevato dal magazzino automatico, viene stampato tramite presse e avvolto per mezzo di bobinatrici su bobine. Queste vengono caricate dall’addetto alla pressa su un carrello per poi essere destinate all’imballaggio o, quando necessario, al trattamento galvanico e poi all’imballaggio. 92 4 Attrezzeria Qui vengono assemblati gli stampi sia per le presse della materia plastica che del metallo. Viene inoltre fatta la manutenzione degli stessi e piccole lavorazioni di ripresa. In questo reparto sono presenti macchine quali fresatrici, trapani, rettificatrici, banchi di lavoro ecc. 5 Reparto galvanica Al reparto galvanica vengono avviati i capicorda che debbono subire i trattamenti superficiali di finitura. All’interno di detto reparto sono presenti n° 4 impianti di elettrodeposizione galvanica oltre a centrifughe per l’asciugatura delle bobine dei capicorda trattati, poste alla fine delle linee di trattamento. Più precisamente sono presenti i seguenti impianti: a) n° 2 impianti di stagnatura a telaio; b) n° 1 impianto di nichelatura e trattamento stagno (impianto FILO) c) n° 1 impianto di ramatura-nichelatura-stagnatura a rotobarile. 5.1 Impianto automatico a telaio La linea a telaio presenta un volume di vasche per trattamenti chimici ed elettrochimici complessivo pari a 106,8 mc. L’impianto è completamente automatizzato, anche per quanto riguarda il carico e lo scarico del prodotto. Il materiale che deve essere trattato, proveniente dal reparto stampaggio, avvolto su bobine e collocato su carrelli, viene sistemato dall’operatore nell’area di posizionamento. Qui uno spintore fa traslare quattro bobine per volta che successivamente vengono prelevate da un manipolatore e posizionate su un telaio galvanico. Una volta caricato il telaio con 8 bobine inizia il processo di galvanizzazione che prevede fasi di sgrossatura, di lavaggio e di elettrodeposito dello stagno. 93 Sportello unico per le attività produttive Terminato il trattamento il telaio automaticamente arriva alla zona di scarico dove, un traslatore robotizzato, provvede a prelevare 4 bobine alla volta e a depositarle nelle camere di asciugatura delle centrifughe. La gestione di questi processi è totalmente robotizzata e gestita da PLC. L’intera area è protetta da pannelli a rete metallica con porte di ingresso provviste di interruttori di sicurezza. Una volta concluso il processo di asciugatura le bobine vengono prese in automatico e depositate su un nastro trasportatore. Da qui, caricate sui carrelli i quali, manualmente, verranno portati all’imballaggio per il successivo immagazzinamento e stoccaggio. 5.2 Impianto di nichelatura e trattamento stagno (impianto a filo) L’impianto viene esercitato in maniera discontinua per circa 10 gg/mese. Il ciclo di lavoro prevede le seguenti fasi: - Passaggio del filo nelle vasche di sgrassatura anodica e catodica contenenti tensioattivi e soda caustica - Passaggio del filo in vasca di lavaggio; l’acqua di lavaggio va successivamente al trattamento per la rigenerazione con recupero su torri a resine - Passaggio del filo in vasche di neutralizzazione acida con acido cloridrico e cloruro di nichel - Passaggio del filo in vasca di lavaggio; l’acqua di lavaggio va successivamente al trattamento per la rigenerazione con recupero su torri a resine - Passaggio del filo in vasche di neutralizzazione acida con acido solfammico - Passaggio del filo in vasca di lavaggio; l’acqua di lavaggio va successivamente al trattamento per la rigenerazione con recupero su torri a resine - Nichelatura del filo in bagno di nichel solfammato - Passaggio del filo in vasca di lavaggio; l’acqua di lavaggio va successivamente al trattamento per la rigenerazione con recupero su torri a resine - Neutralizzazione acida con acido metansolfonico. - Passaggio del filo in vasca di lavaggio; l’acqua di lavaggio va successivamente al trattamento per la rigenerazione con recupero su torri a resine - Trattamento di stagnatura acida 94 Esempi di applicazione del procedimento suap in variante al prg - - - - - - - - - - - - - - - - - - Passaggio del filo in vasca di lavaggio; l’acqua di lavaggio va successivamente al trattamento per la rigenerazione con recupero su torri a resine Lavaggio finale con acqua calda; detto lavaggio non comporta scarico idrico ma solamente perdite di acqua per evaporazione Asciugatura del filo trattato con aria calda Scarico della linea. 5.3 Impianto di ramatura-nichelatura-stagnatura a rotobarile Il ciclo di lavoro prevede le seguenti fasi: Presgrassatura dei pezzi in buratto Carico dei capicorda nei rotobarili Passaggio dei rotobarili nelle vasche di sgrassatura anodica e catodica contenenti tensioattivi e soda caustica Sgrassatura con ultrasuoni Prelavaggio con recupero Passaggio dei rotobarili in due vasche di lavaggio; l’acqua di lavaggio va successivamente al trattamento per la rigenerazione con recupero su torri a resine Passaggio in vasche di ramatura con cianuro di rame e cianuro di potassio in soda caustica Passaggio in due vasche di lavaggio; sono presenti due vasche di lavaggio dove l’acqua è in controcorrente rispetto all’andamento dei pezzi nella vasca; l’acqua va successivamente al concentratore per la depurazione delle acque contenenti rame Passaggio del rotobarile in vasche di neutralizzazione acida con acido solforico Passaggio in vasca di lavaggio; l’acqua di lavaggio va successivamente al trattamento per la rigenerazione con recupero su torri a resine Nichelatura in bagno di cloruro di nichel e solfato di nichel Passaggio del rotobarile in due vasche di lavaggio; sono presenti due vasche dove l’acqua è in controcorrente rispetto all’andamento dei pezzi nella vasca; l’acqua di lavaggio va successivamente al trattamento per la rigenerazione con recupero su torri a resine Stagnatura acida con solfato stannoso e acido solforico Passaggio dei pezzi in due vasche di lavaggio; l’acqua di lavaggio va successivamente al trattamento per la rigenerazione con recupero su torri a resine 95 Sportello unico per le attività produttive - - Scarico dei pezzi dai rotobarili Asciugatura dei pezzi con aria calda all’interno di centrifughe. 6 Depurazione L’impianto chimico fisico di depurazione delle acque, sito internamente all’edificio industriale, è limitrofo al reparto galvanica. In questo locale avvengono tutti i trattamenti di rigenerazione, recupero e re immissione delle acque del ciclo galvanico tramite torri di resine a scambio ionico, decantatori, filtropressa, concentratore, evaporatore e vasche di recupero. 7 Imballaggio In quest’area vengono imballati sia i particolari sfusi, sia i particolari bobinati. Per imballare i pezzi sfusi viene fatta una pesatura campione e poi tramite un impianto automatico si confezionano le scatole con le quantità richieste. Per i particolari in bobina vengono messe, a seconda del tipo di prodotto da 4 a 6 bobine per scatola, il tutto sempre tramite impianto automatico che prepara la scatola, preleva le bobine dal nastro trasportatore, le inserisce nella scatola poi chiusa con un nastro adesivo e le invia al magazzino automatico per lo stoccaggio. 8 Magazzino prodotti finiti Il materiale precedentemente confezionato passa tramite un lettore di codice a barre e viene prelevato da uno dei tre transelevatori che lo va a depositare in una cella di carico libera dove viene stoccato. Qui a seconda della commessa vengono prelevati dai transelevatori le scatole richieste per formare, tramite robot, il pallet da spedire. Questo viene avvolto con un film estensibile e fatto uscire dall’area imballaggio dove poi viene sollevato tramite muletto e portato nella zona di carico dei camion. 9 Pallettizzazione Qui a seconda della commessa vengono prelevati dai transelevatori le scatole richieste per formare, tramite robot, il pallet da spedire. Questo viene avvolto con un film estensibile e fatto uscire dall’area imballaggio dove poi viene sollevato tramite muletto e portato nella zona di carico dei camion. 96 Esempi di applicazione del procedimento suap in variante al prg 10 Controllo qualità In questo ufficio vengono fatti i controlli della qualità sia della merce in ingresso che in uscita. Si effettuano anche tutte le prove e i collaudi sui nuovi prodotti prima della produzione. 11 Reparto costruzioni meccaniche In questo reparto viene realizzato sia il montaggio e il collaudo di macchine che assemblano connettori e terminali, sia il cablaggio di componenti elettrici prodotti dalla ditta stessa. 12 Il nuovo reparto lavorazioni meccaniche In questo reparto vengono effettuate lavorazioni di alta precisione con macchine utensili. Qui vengono prodotti i componenti sia per gli stampi per la produzione di articoli in metallo, sia per quelli per la produzione di materie plastiche. Vengono inoltre realizzati molti dei componenti per le macchine applicatrici di produzione propria. A tal fine sono impiegate principalmente: frese, centri di lavoro, rettifiche, macchie per elettroerosione. Per inciso l’elettroerosione a tuffo riproduce in un pezzo metallico la forma di un utensile chiamato elettrodo. Gli stampi ad iniezione per i pezzi in plastica sono lavorati molto spesso a tuffo. La forma data all’elettrodo è quella che avrà l’oggetto stampato. Nella zona di lavorazione ogni scarica crea un cratere nel pezzo (asportazione di materiale) e un impatto sull’utensile (usura dell’utensile elettrodo). Non c’è mai un contatto meccanico tra l’elettrodo e il pezzo. L’elettrodo è molto spesso in rame o in grafite. L’elettroerosione a filo taglia un contorno programmato tramite un filo metallico (elettrodo). Le matrici di estrusione, i punzoni di taglio sono molto frequentemente lavorati a filo. Nella zona di lavorazione ogni scarica crea un cratere nel pezzo (asportazione di materiale) e un impatto sul filo (usura dell’utensile-elettrodo). Il filo può inclinarsi consentendo così di creare pezzi con spoglie o con profili differenti nella parte superiore e inferiore del pezzo. Il filo è molto spesso in rame ricoperto o in ottone. Il filo ha un diametro tra 0.02 e 0.33 mm. Macchine Utensili sono indispensabili per la superfinitura di superfici e per la precisione dimensionale. 97 Sportello unico per le attività produttive Esempi di applicazione del procedimento suap in variante al prg stato di fatto stato di fatto rendering rendering 98 99 Sportello unico per le attività produttive Elaborati allegati all’istanza Elaborati tecnici - relazione tecnica; - documentazione fotografica; - relazione barriere architettoniche; - misure preventive e protettive lavori in quota; - analisi dei flussi di traffico (dipendenti, merci in entrata e in uscita); - valutazione previsionale di impatto acustico; - valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.); - valutazione di compatibilità idraulica; - parere di conformità antincendio. Elaborati grafici Tav. 01 – inquadramento generale; Tav. 02 – sistemazione aree esterne e viabilità; Tav. 03 – progetto: pianta piano terra; Tav. 03a – stato di fatto: pianta piano terra; Tav. 04 – progetto: pianta piano primo; Tav. 04a – stato di fatto: pianta piano primo; Tav. 05 – progetto: pianta piano copertura; Tav. 05a – stato di fatto: pianta piano copertura; Tav. 06 – progetto: layout di stabilimento e comparativa; Tav. 07 – progetto: prospetti e sezioni; Tav. 07a – stato di fatto: prospetti e sezioni; Tav. 08 – particolare costruttivo; Tav. 09 – reti di scarico; Tav. 10 – accessibilità; Tav. 11 – sicurezza in copertura; Tav. 12 – fotoinserimento; 100 Esempi di applicazione del procedimento suap in variante al prg Verifica di conformità dell’intervento Il fabbricato in questione risulta essere ubicato in zona territoriale omogenea classificata dal vigente Piano Regolatore Generale come zona agricola – sottozona E3. Per effetto di tale previsione il complesso industriale non ha ulteriori possibilità di edificazione. Tuttavia l’art. 48, co. 7 bis 2 della L.R. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni prevede la possibilità di approvare varianti al PRG conseguenti a procedimenti SUAP relativamente ad interventi di ampliamento di edifici produttivi ubicati anche in zona c.d. “impropria” purché entro i limiti prestabiliti dallo stesso articolo. Detti limiti, applicabili fino all’approvazione del primo PAT, sono determinati nell’ 80% della superficie coperta esistente con un massimo di 1.500 mq. Trattandosi di intervento in zona impropria è stata richiesta un’attenzione particolare alla mitigazione ambientale e alla qualità architettonica. La ditta interessata ha risposto presentando in fase di approvazione del progetto alcune viste fotorealistiche dell’intervento richiesto che sono state valutate positivamente dalla conferenza di servizi. 101 Sportello unico per le attività produttive Esempi di applicazione del procedimento suap in variante al prg Esempio 2 – attività artigianale Silos, intervento migliorativo. Foto di Mario Fletzer, primo concorso fotografico “Diari della terra”, finanziato dal programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007/2013, premio miglior artista veneto. - coclee conico verticali di diverse dimensioni e per i vari riduttori per carri miscelatori “unifeed”. Descrizione dell’attività La ditta in questione, classificabile come impresa artigianale a conduzione familiare, realizza, mediante specifiche tecniche in regime di esclusiva nazionale, assemblati meccanici per macchine prevalentemente agricole. Come appena citato, la produzione è rivolta all’industria delle macchine agricole e delle attrezzature per l’agricoltura e, segnatamente, consiste in: - settori a passo singolo, ottenuti mediante sagomatura a freddo, garantiscono precisione e facilità nel montaggio e vengono realizzati con qualsiasi tipo di profilo esterno (cilindrico-dentato-conico); - coclee orizzontali lavorate a disegno con diametro esterno e lunghezze a richiesta del cliente; 102 Motivazioni in merito alla necessità dell’ampliamento richiesto L’attuale condizione lavorativa risulta particolarmente difficoltosa a causa della mancanza di spazi: spesso accade che l’uso di alcune macchine escluda il contemporaneo utilizzo di altre. Analogamente problematico è lo stoccaggio dei materiali che nelle attuali condizioni è causa di ossidazione degli stessi con conseguenti oneri aggiuntivi. Non da ultimo necessita migliorare le attuali condizioni di sicurezza dei lavoratori che abbisognano di spazi fisici aggiuntivi. La necessità di ampliamento dell’impresa produttiva in questione diventa anche occasione di riqualificazione ambientale dell’intero ambito di pertinenza del fabbricato oltre che di riqualificazione architettonica dell’edificio esistente secondo i principi dell’ecoso-stenibilità, del risparmio energetico e della riduzione degli inquinanti. 103 Sportello unico per le attività produttive Esempi di applicazione del procedimento suap in variante al prg Dati stereometrici di progetto Superficie area di pertinenza mq. esistente 2.659,00 di progetto 1.509,00 area totale 4.168,00 Superficie coperta mq. esistente 568,13 di progetto 454,15 area totale 1.022,28 standard urbanistici (verde e parcheggi) mq. quantità minima prevista per Legge (art. 25 L.R. 61/85) 416,80 di progetto 757,03 a parcheggi 429,53 a verde 327,50 stato attuale (10% della superficie di pertinenza) Ciclo tecnologico-produttivo dettagliato Le materie prime e/o semilavorate, consistenti in tubolari di ferro, piastre tagliate a laser, viti e bulloni, arrivano in azienda da fornitori esterni. Il materiale viene depositato e accatastato nel piazzale esterno dell’azienda e nel magazzino interno. La fase produttiva prevede uno step iniziale dove avviene la lavorazione dei tubi metallici e la tornitura degli stessi. Successivamente alla tornitura e dentatura dei perni abbiamo la fresatura delle flange e delle spirali, la sagomatura con calandre, l’assemblaggio dei tubi e la fase finale di saldatura. Tutte le lavorazioni avvengono a freddo. rendering stato attuale rendering 104 105 Sportello unico per le attività produttive Esempi di applicazione del procedimento suap in variante al prg Tav. n. 6 – progetto: prospetti e sezioni; Tav. n. 7 – comparativa: prospetti e sezioni; Tav. n. 8 – Legge 13/89, DM LL.PP. 236/89 e DGRV 509/2010; Tav. n. 9 – lavori in quota; fotorendering. stato attuale rendering Elaborati allegati all’istanza Elaborati tecnici - relazione tecnica descrittiva; - Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.); - documentazione fotografica; Verifica di conformità dell’intervento Il progetto prevede l’ampliamento per ulteriori mq. 454,15 di un’attività artigianale esistente ubicata in zona impropria di superficie coperta pari a mq. 568,13. Il rapporto tra superficie coperta in ampliamento e superficie coperta esistente risulta essere pari al 79,94%. L’intervento proposto, quindi, risulta essere conforme a quanto disposto dall’art. 48, co. 7 bis 2 della L.R. 11/2004: “… sono consentite varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello Sportello Unico per le attività produttive di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, 447 e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento ... Qualora l’attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, l’ampliamento è consentito fino ad un massimo di 1.500 mq. e comunque nel limite dell’80 per cento della superficie coperta esistente”. Elaborati grafici Tav. n. 1 – estratti di mappa e planimetrie; Tav. n. 1a – planimetria parcheggi e verde privato ad usi pubblico; Tav. n. 2 – schema fognario e recinzione; Tav. n. 3 – progetto: mitigazione e sistemazione esterna; Tav. n. 4 – stato di fatto; Tav. n. 5 – progetto: pianta; 106 107 PARTE QUARTA 10 - MODULISTICA SUAP Di seguito si riportano alcuni schemi degli atti amministrativi per il SUAP, che vogliono essere solo una semplice traccia ed indicazione da contestualizzare alla situazione specifica ed alle esigenze amministrative comunali. Si ricorda che gli stessi dovranno essere compilati, sottoscritti e inviati esclusivamente in via telematica unitamente alla documentazione allegata. Zona Industriale Padova. Foto Barbato 109 Sportello unico per le attività produttive Modulistica suap RIGETTO ISTANZA, INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI Spett.le Ditta Via Città Egr. Arch. / Ing. Via Città Egr. Sig. Sindaco del Comune Via Città Spett.le SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL VENETO Via Aquileia, 7 30139 PADOVA Spett.le PROVINCIA DI PADOVA Settore Pianificazione Territoriale ed Urbanistica Piazza Bardella, 2 35121 – PADOVA Spett.le MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITà CULTURALI Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto Palazzo Cà Michiel delle Colonne Cannaregio, 4314 30121 VENEZIA Spett.le SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI Santa Croce, 770 Palazzo Soranzo Cappello 30135 VENEZIA OGGETTO: richiesta di Spett.le ULSS Settore Igiene e Sanità Pubblica Via Spett.le GENIO CIVILE DI PADOVA Corso Milano, 20 35139 PADOVA Spett.le COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA Via S. Fidenzio, 3 35128 PADOVA [specificare la tipologia di intervento: ampliamento, conversione, trasferimento, ecc…] dell’attività produttiva con sede a In relazione alla richiesta di permesso di costruire presentata dal sig. nato a il nella sua qualità di della ditta con sede a Via P.I. per l’intervento di [specificare la tipologia di intervento: ampliamento, conversione, trasferimento, ecc…] dell’attività produttiva in oggetto citata relativamente al complesso produttivo ubicato nel Comune di in Via n. agli atti del protocollo di questo servizio n. del si comunica il RIGETTO dell’istanza in quanto la stessa risulta in difformità alle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PRG / PAT /PI vigente. Si comunica inoltre che, non essendo individuati motivi ostativi e vista la richiesta presentata dalla ditta interessata agli atti in data n. prot. ai sensi del combinato disposto dagli art. 38, comma 3, punto g), del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge 133/2008, e art. 8 del DPR 160/2010, viene indetta la conferenza dei servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990, per le finalità previste dalle disposizioni normative testé citate. La prima riunione della conferenza di servizi, da tenersi in seduta pubblica e alla quale sono invitati a partecipare i soggetti in indirizzo, è convocata per il giorno alle ore presso la sala consiliare del Comune. In detta sede saranno esplicitati tutti gli elaborati progettuali relativi al procedimento e sarà valutata preliminarmente la possibilità di pervenire alla formazione di una proposta di una variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010, in relazione alla pratica in oggetto citata. Si rammenta che ai sensi dell’art. 14/ter, co.6, della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni “Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.” Si dispone inoltre la pubblicazione immediata dell’avviso di indizione ai sen- Via Pratica SUAP n. 110 RIGETTO ISTANZA, INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI . 111 Sportello unico per le attività produttive Modulistica suap si del punto 4, della Circolare regionale 16/2001 (Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 2000/2001) con le modalità indicate nell’atto di indirizzo Comunale approvato con atto deliberativo di n. del A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. Il responsabile del procedimento Sportello Unico Attività Produttive RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Comune di Provincia di Padova Sportello Unico per le Attività Produttive Pratica SUAP n. ditta sita in Via All.ti: copia completa degli elaborati tecnici e grafici così individuati: ; ; relazione del responsabile del procedimento; SCHEDA ISTRUTTORIA sez. 1 – generalità Ragione Sociale attività Via Sede legale Ubicazione degli immobili oggetto del procedimento SUAP n. Via n. Descrizione dettagliata dell’attività in generale e delle fasi produttive Specificazione delle motivazioni sulla necessità di realizzazione dell’intervento proposto Veduta della città dalla torre della Provincia di Padova. Foto Susanna 112 113 Sportello unico per le attività produttive Modulistica suap sez. 2 – procedimento Domanda intesa ad ottenere il permesso di costruire sez. 4 - vincoli Presentata al Comune in data: prot. n.: Tipologia di intervento Motivazione del contrasto con lo strumento urbanistico generale vigente e/o adottato Comparazione con previsioni del PATI / PAT / PI sez. 3 – progetto Dati catastali Fg. Titolarità La ditta richiedente dichiara di essere proprietaria dell’immobile. paesaggistico (corsi d’acqua - D. Lgs. 42/2004); Si No (zone boscate - D. Lgs. 42/2004); Si No (elementi ed aree di notevole interesse pubblico - D. Lgs. 42/2004); Si No (parchi regionali - D. Lgs. 42/2004); Si No archeologico (D. Lgs. 42/2004) Si No beni culturali (artt. 10 e 12 - D. Lgs. 42/2004) Si No Idrologico forestale (RD. 3267/1923) Si No stradale Si No ferroviario Si No aeroporto Si No cimiteriale Si No depuratore Si No elettrodotti Si No oleodotti Si No metanodotti Si No Zone militari Si No Aree a rischio di incidente rilevante Si No Si No mappale/i Descrizione dettagliata del progetto Piano di Assetto Idrogeologico (in caso affermativo specificare la classe di pericolosità idraulica) La superficie fondiaria dell’attuale impianto ammonta Dati stereometrici dello stato attuale a mq. La superficie utile di pavimento è di mq. L’altezza max e di ml. 114 Altri Si No (specificare) 115 Sportello unico per le attività produttive Modulistica suap sez. 5 – PROCEDIMENTI CORRELATI V.I.A. Il progetto è soggetto / non è soggetto* al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; *[barrare la parte non interessata] V.Inc.A. In merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V. Inc.A.), la stessa è stata presentata secondo le indicazione di cui alla d.G.R. 3173/2006 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”. [In alternativa] è stato presentato lo screening nel quale viene escluso il verificarsi di effetti significativi negativi nei siti della rete Natura 2000. V. C. I. è stata presentata la Valutazione di Compatibilità Idraulica di cui al punto 2 della D.G.R.V. 3637/2002 e la successiva D.G.R.V. 1841/2007, sottoscritta da tecnico abilitato, ovvero l’asseverazione del tecnico estensore della variante di cui al punto 4 della stessa D.G.R.V.. Aziende a rischio di Incidente rilevante La ditta ha presentato dichiarazione di non assoggettabilità alla disciplina di cui al D. Lgs. 334/1999 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” così come modificato dal D. Lgs. 238/2005. sez. 7 – CONCLUSIONI Con riferimento alle indicazioni prescrittive di cui alla Circolare 16/2001, punto 3) si attesta che: - l’estensione dell’area interessata dall’intervento in esame non eccede le esigenze produttive prospettate nel progetto; - viene garantito il rispetto degli standards urbanistici indicati dall’art. 25 della L.R. 61/85 (ovvero dall’art. 31 della L.R. 11/2004); - è verificato il rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 41 delle NTA del PTRC e di quelle contenute nella pianificazione provinciale e regionale; - è stato presentato schema di convenzione per le opere di urbanizzazione relative all’intervento; - sono previsti interventi utili per mitigare l’impatto ambientale dell’attività produttiva; - non vengono recuperati edifici non più funzionali alla conduzione fondo; - l’intervento non ricade in centro storico; - il progetto non occupa aree destinate a servizi. Non si determina alcuna nuova zonizzazione, ma si ha variazione del piano regolatore generale nella misura minima necessaria a consentire l’attuazione dell’intervento. PRESCRIZIONI [inserire eventuali prescrizioni] Valutazione sull’opportunità di accoglimento di tale richiesta. [inserire le motivazioni che inducono l’Amministrazione Comunale a ritenere l’istanza assentibile] sez. 6 – COMPATIBILITà CON IL PTCP In merito alla verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si rileva che l’intervento proposto è interessato dalle seguenti previsioni normative 1. [specificare l’eventuale previsione normativa] 2. [specificare l’eventuale previsione normativa] 3. [specificare l’eventuale previsione normativa] 4. [specificare l’eventuale previsione normativa] Il progetto presentato potrà essere approvato solo qualora risulti conforme alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza sul lavoro così come certificato dagli Enti preposti alla verifica delle stesse. [nell’eventualità di interventi di trasferimento dell’attività ovvero di nuova edificazione occorre precisare quanto segue] Si precisa che lo strumento urbanistico Comunale è caratterizzato dalla mancanza di aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi con classificazione di zona idonea al tipo di richiesta presentata, ovvero, le aree previste dal medesimo strumento urbanistico sono da ritenersi insufficienti in relazione al progetto presentato. Al fine della valutazione di ammissibilità dell’intervento richiesto si ritiene necessaria l’acquisizione dei pareri, dei seguenti Enti o Aziende: oltre a quello della Provincia di Padova. 116 117 Sportello unico per le attività produttive sez. 8 – DATI STATISTICI Incremento occupazionale Il progetto è / non è* funzionale ad una riorganizzazione produttiva con incremento del numero delle unità occupate pari a …………………….. *[barrare la parte non interessata] Il responsabile del procedimento Sportello Unico Attività Produttive Padova, veduta dall’alto. Foto di Susanna Modulistica suap DICHIARAZIONE di non necessitÀ della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R.V. 3173 DEL 10 ottobre 2006 Il/La sottoscritto/a nato/a a il in tel. / in qualità di prov. ( ) e residente nel Comune di prov. ( fax / ) CAP VISTI: la Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”; la Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, concernente la “conservazione degli uccelli selvatici”; il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR n. 120/03, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE; le DD.GG.RR. n° 1180 del 18.04.2006, n° 4059 del 11.12.07, n° 4003 del 16.12.2008 e n° 220 del 01.03.2011 relative all’individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) costituenti rete ecologica europea Natura 2000 del Veneto; la D.G.R. n. 220 del 01/03/2011 ad oggetto: “Rete ecologica europea Natura 2000. Individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria a mare in ottemperanza agli obblighi derivanti dall’applicazione delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati”; la D.G.R. n° 3173 del 10.10.2006 ad oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la Valutazione d’Incidenza. Procedure e modalità operative”; CONSIDERATO che l’allegato A. par. 3, alla D.G.R. n° 3173 del 10.10.2006 individua le fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza relativamente a piani, progetti o interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente 118 119 Sportello unico per le attività produttive ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 e di seguito riportate: A. all’interno dei siti: 1) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente; 2) piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un’area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali; 3) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell’ambito delle misure di conservazione di cui all’art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371; 4) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della destinazione d’uso diversa da quella residenziale, purché la struttura non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie della flora e della fauna; 5) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche. B. all’esterno dei siti: 1) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente; 2) i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un’area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali; 120 Modulistica suap 3) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell’ambito delle misure di conservazione di cui all’art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371; 4) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d’uso diversa da quella residenziale e comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari; 5) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche; 6) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. DICHIARA che per l’istanza presentata non è necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 Ottobre 2006 in quanto compresa nella seguente fattispecie di cui precedentemente descritta: D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto I) D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto II) D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto III) D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto IV) D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto V) D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto I) D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto II) D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto III) D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto IV) D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto V) D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto VI) Si allega alla presente copia del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, una breve descrizione del piano, progetto o intervento in esame e un inquadramento spaziale del medesimo con riferimento ai siti della Rete Natura 2000. Data Il Dichiarante Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non espli- 121 Sportello unico per le attività produttive Modulistica suap citamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. VERBALE TIPO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta. Verbale della conferenza di servizi decisoria, ai fini dell’eventuale approvazione di Variante Urbanistica ai sensi degli artt. 8 del DPR 160/2010, 14ter, 14-quater Legge 241/1990 e s.m.i. e del punto 4 della Circolare regionale 16/2001. del Procedimento SUAP n. Data Ditta con sede a Il Dichiarante Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l’archiviazione delle istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. Il Titolare del trattamento è: con sede in Via n. , CAP Il Responsabile del trattamento è: con sede in Via n. , CAP , , Le competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Data 122 Il Dichiarante via Premesso che in data n° di prot. la ditta ha inoltrato istanza ai sensi dell’art. 8 del DPR 447/1998 e dell’art. 4 della Circolare regionale 16/2001, intesa al rilascio del permesso di costruire relativo a lavori di dell’immobile ubicato in Via n. censito catastalmente al fg. n° mappale/i n° che in data n° di prot. il responsabile del SUAP comunale comunicava alla ditta di che trattasi il rigetto dell’istanza e, contestualmente, convocava la conferenza di servizi prevista dagli artt. da articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990, per il giorno ; che in data alle ore presso la sala consiliare del Comune di si è tenuta la prima conferenza dei servizi nella quale è stato illustrato il progetto in argomento e, in quella sede, gli Enti interessati dal procedimento hanno formulato le loro richieste esplicative ed integrative agli atti presentati così come dal relativo verbale; che la ditta interessata ha provveduto ad integrare al SUAP la documentazione richiesta in sede di conferenza di servizi in data e che lo stesso SUAP ha inoltrato agli Enti competenti la stessa documentazione in data con nota n. di prot., in data ; che con nota n. di prot. del è stata convocata la conferenza di servizi decisoria di cui al presente verbale e alla quale sono stati invitati i seguenti Enti 123 Sportello unico per le attività produttive Modulistica suap che gli avvisi della convocazione della conferenza di servizi sono stati pubblicati dal al nelle forme previste dall’atto deliberativo di n. del Tutto ciò premesso in data , alle ore , presso , il Sindaco del Comune di assume la presidenza della conferenza indetta e il responsabile del SUAP Comunale assume le funzioni di segretario e verbalizzante. CONSTATA la presenza dei Signori: Servizio SUAP della Provincia di Padova – settore pianificazione territoriale ed urbanistica – dott. rappresentante della Provincia di Padova con delega n. del ; Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici arch. con delega n. del ; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova ing. con delega n. del ; ULSS n. arch. del ; – Servizio Igiene e Sanità Pubblica con delega n. Responsabile del SUAP comunale – arch. Ditta con progettista arch. / ing CONSTATATO che: in data è pervenuto parere favorevole di di cui alla nota n. Prot. , con le seguenti prescrizioni: ; ; , del a) in data è pervenuto parere favorevole dell’Unità periferica del Genio Civile di Padova di cui alla nota n. Prot. del , con le seguenti prescrizioni: B) ecc. Il Presidente illustra brevemente per maggior comprensione il contenuto del progetto e delle integrazioni presentate dalla ditta e richieste a seguito della precedente conferenza di servizi istruttoria del . Invita i rappresentati degli enti presenti ad esprimere il loro parere. 124 Viene data la parola al dott rappresentante della Provincia di Padova che esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: Viene data la parola al dott ULSS il quale conferma il precedente parere espresso con prescrizioni in data ; Viene data la parola all’ing. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova il quale conferma il precedente parere espresso con prescrizioni in data Viene data la parola al Sindaco del Comune di il quale esprime il parere favorevole dell’Amministrazione comunale per l’intervento in oggetto; Tutto ciò premesso, visti i pareri ed uditi gli interventi di cui alle premesse la conferenza di servizi, con voti unanimi dei presenti aventi diritto al voto Comune di , Provincia di Padova, ULSS , Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il progetto si intende approvato e, conseguentemente, adottata la variante urbanistica a favore della ditta con le prescrizioni contenute nei pareri espressi, allegati al presente verbale e con le condizioni riportate nello stesso. Alle ore il Presidente dichiara chiusa la seduta. Il Segretario Il Presidente legale rappresentante Amministrazione Comunale: Per la Provincia di Padova: Per il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ULSS n. : Per il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova: ecc. 125 Sportello unico per le attività produttive DELIBERA TIPO PER APPROVAZIONE VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL’ ART. 8 DPR 160/2010 Premesso che: Il Decreto Legislativo 112/1998 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi. L’art. 38, co. 3, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge 133/2008, stabilisce che: “Con regolamento, […], si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al DPR 447/1998, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 241/1990”; In linea con gli obiettivi contenuti nell’art. 38 del D.L. 112/2008, appena citato, volti allo snellimento delle procedure relative agli impianti produttivi, l’articolo 8 del DPR 160/2010, relativamente alla variazione dello strumento urbanistico, dispone che: “Nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.” La conferenza di servizi disciplinata dagli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni, si configura come pubblica assemblea la cui dinamica si svolgerà tra valutazioni tecniche degli organi delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento e valutazioni di opportunità. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, il verbale conseguente costituisce proposta di variante sul quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della L.1150/1942, si pronuncia definitivamente, nei termini previsti, il Consiglio comunale. Vista la L.R. n. 55/2012 la Giunta Regionale con propria deliberazione 2000/2001 ha emanato la circolare 16 del 31 luglio 2001, con oggetto “Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 2 e 5 del DPR 447/98), indirizzi in materia di urbanistica” e in data 15 gennaio 2009 la circolare n. 2 “Legge regionale 4/2008, Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture. Articoli da 1 a 15. Note esplicative.” Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 832 del 15 marzo 2010 è stato inoltre emanato l’Atto di indirizzo recante “Criteri per l’applicazione della procedura dello Sportello Unicodi cui all’articolo 13, comma 1, lettera n) della L.R. 11/2004”. 126 Modulistica suap In data è stata presentata al Comune di , dalla ditta la richiesta intesa ad ottenere il provvedimento autorizzativo per i lavori di dell’edificio produttivo, costituito dalla realizzazione di [descrizione intervento] ubicati in Via ; Il progetto edilizio presentato, con identificazione catastale: Comune censuario di – Fg. , mapp. - non risulta conforme alle norme tecniche di PRG in quanto: , nonché l’ampliamento si realizza in un ambito che il vigente PRG classifica ; Per le motivazioni sopra elencate, in data il progetto è stato rigettato ed a seguito di tale rigetto, si sono tenute due conferenze di servizi, convocate dal responsabile del SUAP, tenutesi in data la prima, e la seconda il giorno , con funzione decisoria. In sede di conferenza di servizi decisoria i rappresentanti degli Enti coinvolti nel procedimento unico hanno espresso parere favorevole all’intervento ri chiesto come risulta dall’allegato verbale compreso di tutti i pareri rilasciati dagli organi competenti. Dal al è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di l’avviso di “variante parziale” al PRG /PAT / PI di che trattasi e lo stesso avviso è stato depositato [indicare le forme di pubblicità in conformità alle previsioni di legge]; nei venti giorni (oppure 30 in caso di variante al PAT / PI) successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni al Comune di giusta attestazione del responsabile del SUAP in data , prot. n. Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo finale diviene pertanto necessario approvare una variante parziale al PRG /PAT / PI ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto 832 del 15 marzo 2010. Vista la verifica positiva della Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della D.G.R.V. 3173/2006 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”, svolta dal dott. incaricato dall’Amministrazione comunale, come da istruttoria agli atti presso il SUAP comunale; La Commissione Consiliare Urbanistica ha esaminato in data l’argomento. 127 Sportello unico per le attività produttive Il consiglio comunale Visto il progetto presentato, nonché il verbale della conferenza di servizi decisoria con la quale gli Enti coinvolti nel procedimento unico hanno espresso parere favorevole all’intervento richiesto nel rispetto di alcune prescrizioni così come riportato nei pareri allegati al verbale della conferenza di servizi decisoria in data Uditi gli interventi Con voti Delibera 1) di approvare per le motivazioni di cui alle premesse, la variante parziale al PRG /PAT / PI per l’interfvento di all’edificio produttivo di proprietà della ditta con sede in Via , così come proposto dalla conferenza di servizi decisoria in data di cui all’allegato verbale (sub. A) composta dai seguenti elaborati grafici: 1. Variante urbanistica (PRG vigente, PRG in variante, carta tecnica regionale, estratto di mappa, parametri urbanistici) 2. Variante urbanistica (relazione tecnica- motivazioni aziendali) 3. Relazione tecnica 4. Documentazione fotografica con rendering fotografico 5. Stato di fatto (planimetria generale, piante, sezioni e prospetti) 6. Progetto (planimetria generale con inserimento volume in amplia mento,calcolo del volume in ampliamento, piante prospetti, sezioni, particolari costruttivi ) 7. Tavola comparativa (piante, prospetti, sezioni) 8. Tavola allacciamenti tecnologici 9. Valutazione ai sensi della L. 13/1989 10. Convenzione urbanistica 11. Relazione inerente le valutazioni sulla mobilità 12. Asseverazione ai sensi della D.G.R.V. 3637/2002 13. Valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 92/42/CE 14. Relazione geologica e geotecnica 15. Relazione tecnico acustica Modulistica suap 3) di dare atto che il responsabile dello Sportello Unico per le Attività produt tive del Comune di provvederà all’esecuzione della presente deliberazione; 4) di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. del D. Lgs. 267/2000 al fine di consentire alla ditta di iniziare i lavori entro la fine del corrente anno. 5) di dare atto che gli interventi relativi al progetto sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR 380/2001. 2) di dare atto altresì che i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 risul tano espressi nel frontespizio della presente deliberazione; 128 129 Sportello unico per le attività produttive Modulistica suap Ospedale di Monselice, rendering Ospedale di Monselice, rendering 130 131 Sportello unico per le attività produttive Modulistica suap PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO CONCLUSIVO TIPO d) ULSS n. Settore Igiene e Sanità Pubblica; e) Genio civile di Padova; f) Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova; g) ; Il responsabile dello sportello unico attività produttive Premesso che, ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010, in data è stata presentata dalla ditta prot. n con sede a , via la domanda di dell’edificio produttivo sito a in via , consistente nel , [descrizione intervento]. Visto il progetto allegato alla domanda, redatto dall’ing./arch. , con Studio Tecnico in , via , così composto: 1. Variante urbanistica (PRG/PAT/PI vigente, PRG/PAT/PI in variante, carta tecnica regionale, estratto di mappa, parametri urbanistici e dati stereometrici di progetto); 2. Variante urbanistica (relazione tecnica- motivazioni aziendali); 3. Relazione tecnica; 4. Documentazione fotografica con rendering fotografico; 5. Stato di fatto (planimetria generale, piante, sezioni e prospetti); 6. Progetto (planimetria generale con inserimento volume in amplia mento, calcolo del volume in ampliamento, piante prospetti, sezioni, particolari costruttivi); 7. Tavola comparativa (piante, prospetti, sezioni); 8. Tavola allacciamenti tecnologici; 9. Valutazione ai sensi della L. 13/1989; 10. Convenzione urbanistica; 11. Relazione inerente le valutazioni sulla mobilità; 12. Valutazione di incidenza ambientale; 13. Relazione geologica e geotecnica; 14. Relazione tecnico acustica.; Considerato che la domanda ha dato luogo all’avvio del procedimento ordinario di cui all’art. 8 del Regolamento approvato con DPR 160/2010. Considerato che la domanda medesima riguarda un intervento per il quale sono stati coinvolti gli Enti e/o Amministrazioni di seguito elencati, per gli atti istruttori e/o pareri tecnici di loro competenza: a) Amministrazione Comunale di ; b) Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici; c) Provincia di Padova – Settore Pianificazione Territoriale ed Urbanistica; 132 Considerato che le Amministrazioni medesime hanno provveduto al riguardo e sono pervenute alle seguenti determinazioni espresse in sede di conferenza di servizi: Amministrazione Comunale di – SUAP Istruttoria del : parere Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici - Parere Favorevole del – Prot. n. con prescrizioni: a) ULSS n. – Settore Igiene e Sanità Pubblica - Parere Favorevole del – Prot. n. con prescrizioni: a) Provincia di Padova Parere Favorevole del Genio Civile di Padova Parere Favorevole del con prescrizioni: a) Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova del Parere Favorevole del con prescrizioni: a) Considerato che il contributo previsto dall’art. 16 del DPR 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dal provvedimento del Consiglio comunale n. , salvo conguaglio, è determinato in complessivi Euro così suddivisi: Euro per ; Euro per oneri di urbanizzazione primari e secondari; Considerato che sussistono le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue. Vista la determinazione n. del 133 Sportello unico per le attività produttive Modulistica suap con il quale il geom./Ing. /Arch. è stato incaricato della titolarità della Posizione Organizzativa quale responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, e n. del con la quale sono stati fissati gli obiettivi e gli indirizzi operativi e di gestione. Visti i verbali delle conferenze di servizi preliminare e decisoria tenutesi ri spettivamente in data e in data Vista la delibera di Consiglio comunale n. adottata nella seduta del , dichiarata immediatamente eseguibile. Visto l’art. 38, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge 133/2008, e il DPR 160/2010. Vista la Legge 1150/1942, nonché le Legge regionale 55/2012, e la Deliberazione della Giunta Regionale 832 del 15 marzo 2010. Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana nonché il Regolamento sullo Sportello Unico per le Attività Produttive approvato con delibera di Giunta Comunale n. del Visto che il richiedente ha comprovato di avere titolo ad ottenere la presente autorizzazione sulla base di diritto reale o personale compatibile con l’intervento da realizzare. Fatti comunque salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, adotta il seguente: Provvedimento autorizzativo conclusivo in base alle determinazioni delle Amministrazioni competenti pervenute, allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale, quale titolo unico, per la realizzazione dei lavori di del fabbricato industriale ubicato in Via a , di proprietà della ditta , censito al foglio , mappali e consistente in [descrizione intervento] e per lo svolgimento delle attività richieste. - Obblighi e responsabilità Il committente titolare del provvedimento finale, il direttore e l’assuntore dei lavori sono responsabili per ogni violazione delle norme generali di Legge e di regolamento, nonché delle modalità esecutive fissate nel presente provvedimento conclusivo finale. È fatto obbligo al committente di notificare gli estremi del provvedimento alle aziende erogatrici dei pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas, ecc.) alle quali saranno richieste forniture per l’esecuzione dei lavori. - Termine di inizio e di ultimazione dei lavori I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del provvedimento finale ed ultimati entro tre anni dal loro inizio. L’inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dello stesso, così come comporta lo stesso effetto l’entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, con le quali l’autorizzazione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio. Il titolare del provvedimento finale deve comunicare allo Sportello Unico per le Attività Produttive la data di inizio dei lavori utilizzando apposito modulo 5 giorni prima dell’inizio dei medesimi. In mancanza di tale denuncia è assunta come data di inizio dei lavori la data di notifica della concessione edilizia. - Adempimenti Nel cantiere deve essere esposto all’esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di m. 1,00x0,50 nel quale devono essere indicati: il titolare e gli estremi del provvedimento autorizzatorio, il direttore dei lavori specificando se trattasi di opera in economia, l’assuntore dei lavori specificando se trattasi di lavori in economia, il progettista degli impianti, ove previsto per Legge, l’oggetto e la destinazione d’uso dell’opera oggetto dell’intervento, la data di inizio dei lavori. Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. All’uopo dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc.) atte ad eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed a terzi. Copia integrale del progetto approvato deve essere conservato in cantiere fino all’ultimazione dei lavori. Dopo l’ultimazione dei lavori il proprietario deve conseguire il certificato di abitabilità e/o collaudo, con le modalità indicate all’art. 10, co. 1, del DPR 160/2010, prima di abitare o far abitare il fabbricato medesimo, onde evitare le sanzioni previste dall’art. 221 u.c. del T.U.LL.SS approvato con R.D. 1265/1934. Devono essere osservate tutte le prescrizioni contenute nei Regolamenti Comunali di Edilizia e di Igiene. L’edificio ed i suoi componenti in opera dovranno essere realizzati secondo i requisiti acustici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di attuazione alla Legge 497/1995. Dovranno, pertanto, essere attuati tutti gli accorgi menti atti al rispetto dei limiti imposti dalla Legge, sia per quanto concerne i servizi a funzionamento continuo (impianto di riscaldamento, aeratori, condizionatori ecc.), a fine di garantire i requisiti acustici passivi dei componenti dell’edificio e delle sorgenti sonore al suo interno. 134 (inserire eventuali altre prescrizioni/indicazioni in base alle procedure comunali o delle leggi vigenti) 135 Sportello unico per le attività produttive 1) Al presente provvedimento sono allegati i seguenti atti e/o pareri: - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici - Provincia di Padova – Settore Pianificazione Territoriale ed Urbanistica Settore Igiene e Sanità Pubblica - ULSS n. - Genio Civile di Padova - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova - 2) Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante notifica e copia dello stesso viene trasmessa alle Amministrazioni interessate. 3) Si certifica che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di per ( ) giorni consecutivi. 4) Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 lettera b) della Legge 1034/1971, gli interessati possono proporre ricorso giuri sdizionale al T.A.R. Veneto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del DPR 1199/1971 entro 120 giorni sempre dalla data di notifica. data Il responsabile del procedimento Sportello Unico Attività Produttive 136 COMPENDIO NORMATIVO • L. 241/1990 e s.m.i. – Nuove norme in materia di procedimento ammini strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. • L. 127/1997 – Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. • L. 59/1997 – Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. • D.LGS. 112/1998 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 59/1997. • DPR 447/1998, e s.m.i.– Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’e secuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della Legge 59/1997. • Deliberazione della Giunta Regionale n. 2000 del 27 luglio 2001 Circolare n. 16. • Deliberazione della Giunta Regionale n. 4146 del 30 dicembre 2008 Circolare n. 2. • Deliberazione della Giunta Regionale 832 del 15 marzo 2010 -Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 46 della L.R. 11/2004 recante “Criteri per l’applicazione della procedura dello Sportello Unico di cui all’articolo 13, comma 1, lettera n) della L.R. 11/2004”. • L.R. 55/2012 - Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante. 137 Sportello unico per le attività produttive Decreto-Legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008, – Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Art. 38. Impresa in un giorno 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 della Costituzione, l’avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. 2. Ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l’efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell’ articolo 117, primo comma, della Costituzione. 3. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della L. 400/1988, su proposta del Ministro 138 Compendio normativo dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 281/1997, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al DPR 447/1998, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 241/1990: a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall’ articolo 9 del decreto-legge 7/2007, convertito con modificazioni dalla legge 40/2007, lo Sportello Unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’articolo 14-quater, comma 3, della legge 241/1990; a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell’impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’ articolo 9 del decreto-legge 7/2007, convertito con modificazioni dalla legge 40/2007, e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; b) le disposizioni si applicano sia per l’espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; c) l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell’Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello Sportello Unico; d) i Comuni che non hanno istituito lo Sportello Unico, ovvero il cui Sportello Unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo Sportello Unico delegandole alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura le qua- li mettono a disposizione il portale “impresa.gov” che assume la denominazione di “impresainungiorno”, prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI; e) l’attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo Sportello Unico; f) lo Sportello Unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell’intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/19901. g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti 1 A norma del comma 4-ter dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale. 139 Sportello unico per le attività produttive con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l’attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.2 3-bis. Per i Comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall’ articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al DPR 160/2010, non hanno provveduto ad accreditare lo Sportello Unico per le Attività Produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, ar- 2 La Corte costituzionale, con sentenza 13 - 21 gennaio 2010, n. 15 (Gazz. Uff. 27 gennaio 2010, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 3, sollevata con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna. 140 Compendio normativo tigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell’avvalimento della stessa, ai sensi dell’ articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al DPR 160/2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la Regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei Comuni, delle Regioni o delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo Sportello Unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina. 4. ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli Sportelli Unici per le Attività Produttive, i Comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie. 5. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della Legge 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 281/1997, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l’attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. 6. Il Comitato per la semplificazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 4/2006, convertito con modificazioni dalla legge 80/2006, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l’esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo. 7. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L.R. 4/2008 – Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla Legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture. Art. 7 - Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 11/2004 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni. […] 5. Il limite massimo di ampliamento di 1.500 mq. e dell’80 per cento della superficie coperta, previsto dal comma 4 per le attività produttive in zona impropria, può essere conseguito, dall’entrata in vigore della presente legge, anche con più varianti, purché con le stesse il suddetto limite non sia complessivamente superato. 6. Nelle procedure relative allo Sportello Unico per le attività produttive di cui al decreto le Presidente della Repubblica 447/1998 e successive modifiche, decorsi inutilmente i termini fissati dall’articolo 4. commi 1, 1 bis e 3 del medesimo decreto, senza che il responsabile del procedimento presso la struttura dello Sportello Unico comunale o intercomunale abbia comunicato al richiedente il provvedimento conclusivo, ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui all’articolo 4, commi 3 e seguenti, il richiedente può presentare istanza alla struttura regionale competente in materia di Sportello Unico per le imprese affinché, entro quindici giorni dalla ri- 141 Sportello unico per le attività produttive chiesta, convochi una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l’eventuale prosecuzione del procedimento. Le medesime procedure si applicano nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto le Presidente della Repubblica 447/1998 e successive modifiche, non sia stato comunicato il rigetto dell’istanza. Compendio normativo CIRCOLARE 16 del 31 luglio 2001 (Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 27 luglio 2001, n. 2000). Sportello Unico per le attività produttive (art. 2 e 5 del DPR 447/1998), indirizzi in materia urbanistica. (Indirizzata ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto; ai Signori Presidenti delle Amministrazioni Provinciali del Veneto; e, p.c. alla Direzione Regionale Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo; al Direttore Generale dell’A.R.P.A.V.; ai Sig. Presidenti Dei Parchi; ai Direttori generali della A.S.L. Loro Sedi). Premessa La disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di Sportello Unico è contenuta negli articoli 23 e seguenti del D. lgs. 112/1998, nel regolamento approvato con DPR 447/1998, nonché, per quanto concerne la normativa regionale, negli articoli 38 e seguenti della legge regionale 11/2001. Tali disposizioni hanno anche introdotto per l’insediamento di attività produttive in contrasto con lo strumento urbanistico delle procedure di formazione di varianti urbanistiche che derogano alle altre procedure ordinarie già previste dalla normativa regionale vigente. Durante i primi anni di applicazione della disciplina introdotta con il DPR 447/98, sono emersi alcuni aspetti critici nel coordinamento tra la disciplina statale e la disciplina urbanistica regionale, che si 142 sono ulteriormente aggravati a seguito della recente nuova disciplina della conferenza dei servizi (art. 9 e seguenti della legge 340/2000) e delle modifiche apportate dal DPR 440/2000, al DPR 447/98. La Corte Costituzionale è recentemente intervenuta, a seguito di un ricorso promosso dalla Regione Veneto, con la sentenza 26 giugno 2001 n. 206, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 112/1998 nella parte in cui tale norma prevede che “ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della Regione”. Per effetto della pronuncia sono stati conseguentemente modificati i meccanismi di funzionamento della conferenza di servizi indetta per la formazione della variante urbanistica a seguito della presentazione di progetti in difformità agli strumenti urbanistici (art. 5 del DPR 447/98), in modo tale che il consenso della Regione, espresso in sede di conferenza di servizi, diviene, dopo la sentenza, presupposto necessario affinché la variante possa essere legittimamente approvata dal Consiglio comunale. Considerata la complessità della problematica si ritiene opportuno procedere ad un particolare approfondimento degli aspetti urbanistici. 1. Ambito di applicazione (art. 1 dpr 447/98). Il DPR 447/98 ha per oggetto la “localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 114/1998”. A chiarimento dell’art. 1, comma 1 si rendono necessarie due precisazioni: la prima attiene alla categoria dei “beni e servizi” che ricadono nell’ambito di applicazione del DPR 447/98, la seconda concerne l’ambito degli interventi consentiti. Per quanto riguarda l’individuazione dei “beni e servizi” il comma 1 bis (introdotto dal DPR 440/00) ha provveduto ad ampliare in misura considerevole l’ambito di applicazione della norma. Sono state infatti previste, a titolo esemplificativo, anche le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazione, lasciando quindi aperta la possibilità di assoggettare a tale disciplina qualsiasi tipo di attività di produzione di beni o servizi. Per quanto attiene alla tipologia degli interventi consentiti si precisa il significato dei termini: 1.1 Localizzazione Per localizzazione si intende l’individuazione delle aree destinate all’insediamento degli impianti produttivi di beni e servizi. Tale localizzazione 143 Sportello unico per le attività produttive Compendio normativo massimo del raddoppio dell’esistente superficie coperta e/o volume. Si ritiene infatti che una quantità superiore configurerebbe nella sostanza una nuova realizzazione, conformemente ad una prassi interpretativa ormai consolidata seguita nell’applicazione dell’art. 126 della legge regionale 61/1985, come modificato dalla legge regionale 11/1987, e successive modifiche ed integrazioni; 1.5 Cessazione/riattivazione Mentre la cessazione si riferisce ad attività produttive esistenti, la riattivazione si riferisce all’avvio della medesima attività prima esistente e ora dismessa; Casone delle Sacche, Valle Mille Campi, Codevigo (PD). Foto Capovilla di aree deve seguire il procedimento previsto dall’art. 2 del DPR 447/98; 1.2 Realizzazione Per realizzazione si intende l’attività di costruzione di nuovi impianti con conseguente zonizzazione dell’area relativa al nuovo impianto. Si intendono compresi in tale categoria gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione in quanto comportano di fatto la creazione di un nuovo insediamento. Tuttavia si segnala che, poiché si determina una significativa variazione sul territorio, è opportuno che tale intervento sia inserito in un contesto di programmazione generale e che le aree siano previamente individuate secondo la procedura prevista dall’art. 2 del 144 DPR 447/98. Se non è stata adottata la variante prevista dall’art. 2, la domanda di realizzazione di un nuovo impianto può essere accolta, solo se ne ricorrono tutti i presupposti, secondo la procedura prevista dall’art. 5 del DPR 447/98, con conseguente nuova zonizzazione; 1.3 Ristrutturazione Per ristrutturazione si intendono le modifiche degli impianti che mantengono la medesima destinazione produttiva ricomprese nell’ambito degli interventi di cui all’art. 31, comma 1, lett. d) della legge 457/1978; 1.4 Ampliamento Per ampliamento si intende l’aumento della precedente dimensione dell’attività in atto sino al limite 1.6 Riconversione Per riconversione si intende il mutamento del ciclo merceologico dell’attività produttiva. La fattispecie presuppone la preesistenza di un’attività e, pertanto, la riconversione non è un intervento cumulabile con la cessazione o la riattivazione; 1.7 Opere Interne Per opere interne si intendono le attività edilizie aventi ad oggetto lo stabile in cui è insediata una determinata attività produttiva, senza che tali opere configurino gli estremi della ristrutturazione. Per quanto concerne i singoli interventi sopra descritti, si ritiene che siano tra loro cumulabili, ad eccezione degli interventi di cessazione/riattivazione e riconversione per la loro evidente alternatività (presupposto logico della riconversione è infatti la preesistenza di un’attività produttiva). 2. Individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi (art. 2 DPR 447/98). L’art. 2 del DPR 447/98 disciplina l’individuazione delle aree da destinare all’insediamento degli impianti produttivi. Tale individuazione di aree è opportuna per le Amministrazioni Comunali il cui piano regolatore risulti carente di aree già destinate all’insediamento di attività produttive. Nei casi in cui il Comune intenda procedere alla formazione di una variante per individuare aree produttive ulteriori rispetto a quelle già disponibili nel proprio piano regolatore, può predisporre una variante secondo la normativa regionale vigente e nel rispetto della pianificazione regionale esistente (PTRC e Piani di Area) d’intesa con le amministrazioni eventualmente interessate. L’art. 2 del DPR 447/98 dispone che tale variante sia approvata “in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera a) della L. 47/85” (cfr. art. 2). La vigente legge urbanistica regionale (L.R. 61/85) non dà puntuale applicazione a tale previsione normativa statale. La variante potrà quindi seguire, ove ne ricorrano i presupposti, le procedure previste: * dall’art. 50, 9° comma L.R. 61/85; * dall’art. 50, 3° comma L.R. 61/85. L’art. 2 prevede inoltre che la variante “sia subordinata alla preventiva intesa tra le altre amministrazioni eventualmente competenti. Intesa da assumere in conferenza dei servizi ...”. 145 Sportello unico per le attività produttive Compendio normativo Lo sbocco al mare di Padova, Valle Mille Campi, Codevigo. Foto Capovilla Si ritiene che non sia obbligatorio concludere la suddetta intesa per la trasmissione della variante in Regione in quanto detta variante dovrà essere assunta secondo le procedure della L.R. 61/85 che non richiede alcuna intesa con le altre amministrazioni, anche perchè un coordinamento tra le amministrazioni si realizza all’interno delle commissioni consultive regionali. L’intesa prevista dall’art. 2 rimane comunque una facoltà per l’amministrazione comunale che potrà indire, con il valore e per gli effetti previsti dall’art. 14 comma 1 della L. 241/90 (conferenza istruttoria facoltativa), una conferenza di servizi ove consideri opportuno esaminare contestualmente i vari interessi pubblici coinvolti dalla variante. 146 Si sottolinea, a titolo esemplificativo, l’opportunità di assumere in fase di istruttoria della variante per nuovi insediamenti produttivi il parere di amministrazioni o enti portatori di interessi pubblici quali l’ANAS, l’ENEL, i Consorzi di Bonifica, la Protezione Civile, la Soprintendenza se sussistono aree soggette a vincolo, ecc. Le varianti per gli insediamenti produttivi, per quanto attiene ai contenuti, dovranno conformarsi alle indicazioni della pianificazione di livello regionale, del vigente P.T.R.C., dei Piani d’Area, degli strumenti di pianificazione superiore esistenti e dei piani coordinati per gli insediamenti produttivi previsti dall’art. 63 della L.R. 5/2000. L’art. 2 ai commi 2 e 3 del DPR 447/98 demanda al Consiglio comunale la facoltà di subordinare l’attuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi, in mancanza del quale la realizzazione degli interventi resta comunque subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. L’individuazione delle nuove aree produttive qui descritta può avvenire, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R 447/1998, solo seguendo i procedimenti previsti dalla legislazione regionale e non invece ricorrendo alla conferenza dei servizi prevista dall’ art. 5 del DPR 447/98, la cui applicazione è circoscritta ai soli casi di varianti per la realizzazione di progetti. 3. Richiesta di insediamento di attività produttiva in contrasto con lo strumento urbanistico (art. 5 DPR 447/98). Qualora venga presentato un progetto per una nuova attività produttiva in contrasto con il piano regolatore, il responsabile del procedimento è tenuto a rigettare l’istanza (art. 5, comma 1, DPR 447/1998). L’art. 5 oltre al rigetto che costituisce l’ipotesi ordinaria, prevede anche l’ipotesi eccezionale, che consiste nell’avviare le procedure per la formazione di una variante urbanistica, conseguente all’approvazione del progetto, con decisione da assumere mediante l’indizione di una conferenza di servizi. Questa ipotesi essendo eccezionale e di natura derogatoria alle pro- cedure ordinarie non ammette applicazioni estensive o analogiche, richiedendo peraltro una adeguata motivazione. Pertanto il ricorso a tale procedura è ammesso solo alle tassative condizioni previste dall’art. 5, comma 2, del DPR 447/1998, che sono le seguenti: 1) il progetto presentato deve essere conforme alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza del lavoro; 2) lo strumento urbanistico: A. deve essere caratterizzato dalla mancanza di aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi, con classificazione di zona idonea al tipo di richiesta presentata; B. oppure le aree previste dal medesimo strumento urbanistico devono risultare insufficienti in relazione al progetto presentato; 3) della conferenza deve essere dato pubblico avviso in quanto ogni soggetto portatore di interessi pubblici, privati o diffusi, cui possa derivare pregiudizio dalla realizzazione dell’impianto, deve poter intervenire alla conferenza dei servizi presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare. La sussistenza di tali presupposti deve essere verificata dal responsabile del procedimento antecedentemente alla convocazione della conferenza di servizi. Inoltre la sussistenza di tutte queste condizioni deve altresì risultare dalla motivazione della convocazione della confe- 147 Sportello unico per le attività produttive renza, in quanto è sulla base di tutti i requisiti di legge che il responsabile del procedimento potrà “motivatamente” dare avvio alla procedura di formazione della variante urbanistica prevista dell’art. 5 del DPR 447/98. è opportuno anche precisare il significato dell’espressione aree “insufficienti rispetto al progetto presentato” contenuta nel comma 2, dell’art. 5, del DPR 447/1998. Si ritiene che, con l’espressione anzidetta, il regolamento statale intenda riferirsi alle situazioni in cui non sia possibile per un’impresa insediarsi in un determinato Comune perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva, o perchè queste non consentono quel determinato tipo di insediamento a causa della insufficiente dimensione, o comunque per la presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente; vi è infine insufficienza di aree anche nelle ipotesi in cui le aree a destinazione produttiva siano inidonee da un punto di vista qualitativo (es. attività che richiedono particolari infrastrutture; rimessaggio di cantieri navali che richiedono il facile accesso al mare; la necessità, per il tipo di attività, della vicinanza di strutture ferroviarie ecc.). Appare evidente che per aree “disponibili”, dal punto di vista urbanistico, ci si debba riferire alla disponibilità effettiva; rientrano quindi in tale nozione anche le aree contenute in piani attuativi approvati e realizzati solo parzialmente. 148 Compendio normativo La verifica circa la sussistenza del requisito della insufficienza delle aree non è necessaria nei soli casi di interventi consistenti nell’ampliamento, nella cessazione/riattivazione o nella ristrutturazione dell’attività produttiva. Occorre anche precisare che nelle ipotesi di riconversione deve essere adottata una maggiore cautela se il cambio di attività produttiva comporta anche una radicale modifica rispetto alle attività produttive preesistenti nell’area, determinando cambiamenti che possono avere rilevanti ripercussioni sul contesto urbanistico esistente. In tali casi si rende necessaria una attenta valutazione sull’impatto che tale attività può determinare sul territorio prima dell’indizione della conferenza di servizi per la formazione della variante urbanistica. Inoltre poiché il regolamento sullo Sportello Unico trova la propria “ratio” nell’esigenza di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive, ed a tale scopo introduce procedure speciali che derogano alle procedure ordinarie, è evidente che l’impatto urbanistico consentito dall’approvazione di varianti conseguenti alla presentazione di progetti deve essere circoscritto al solo intervento da realizzare e alla sola durata dello stesso. Conseguentemente si determina una nuova zonizzazione oltre che nell’ipotesi in cui sia approvata una variante ai sensi dell’art. 2 del DPR 447/98, nella sola ipotesi di intervento consistente nella realizzazio- ne di un nuovo impianto (intervento indicato al punto 1.2) che determina una “zonizzazione” del territorio diversa dalla preesistente limitatamente all’area interessata. Mentre negli altri casi (ristrutturazione di cui al punto 1.3; ampliamento di cui al punto 1.4; cessazione/riattivazione di cui al punto 1.5; riconversione di cui al punto 1.6; opere interne di cui al punto 1.7) non si determina alcuna nuova zonizzazione, ma si ha variazione del piano regolatore generale nella misura minima necessaria a consentire l’ attuazione dell’intervento medesimo. Nella valutazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti indicazioni: a) l’estensione dell’area interessata dal progetto non può eccedere le esigenze produttive prospettate nel progetto; b) deve essere garantito il rispetto degli standards urbanistici indicati dall’art. 25 della L.R. 61/85; c) deve essere verificato l’integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 41 delle NTA del PTRC e nelle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale; d) è necessario convenzionare le opere di urbanizzazione relative all’intervento; e) è necessario prevedere ogni altro intervento utile per mitigare l’impatto ambientale dell’attività produttiva; f) è sempre esclusa la possibilità di recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive. g) per gli interventi nei centri storici è necessario valutare che il progetto non sia in contrasto con la disciplina igienico-sanitaria e con le caratteristiche morfologiche del contesto in cui si inserisce; h) è da escludere la possibilità di applicare le procedure dell’art. 5 ai casi di progetti che occupino aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano, sottraendole in tal modo ad aree pubbliche o di interesse pubblico. La procedura da adottare per la variante urbanistica prevista dall’art. 5 del DPR 447/98, che si desume in parte dal regolamento statale ed in parte dalla L.R. 61/85, è la seguente: a) il verbale di conclusione della conferenza dei servizi, comprensivo dell’indicazione delle amministrazioni dissenzienti e delle ragioni del motivato dissenso, costituisce la proposta-adozione della variante urbanistica; b) l’esito della conferenza di servizi deve essere pubblicato e oggetto di osservazioni, proposte e opposizioni formulate da chiunque vi abbia interesse ai sensi della L. 1150/42; c) poiché il rinvio operato dall’art. 5 del DPR 447/98 alla L. 1150/42 è limitato alla sola individuazione degli “aventi titolo” a presentare osservazioni, proposte e opposizioni e non si estende invece alle procedure ed ai tempi di pubblicazione e approvazione della variante, e rilevato inoltre che sulla proposta di adozione si pronuncia definitivamente il Consiglio 149 Sportello unico per le attività produttive comunale entro 60 giorni, la procedura ed i tempi per la pubblicazione della variante, la presentazione delle osservazioni e la definitiva approvazione comunale devono essere individuati nell’art. 50, commi 6 e seguenti della L.R. 61/85 come modificata dalla L.R. 21/98. Diversamente, seguendo invece la procedura ordinaria, non potrebbe essere rispettato il termine di 60 giorni previsto dall’art. 5, comma 2, del DPR 447/98; d) l’atto con cui il Consiglio comunale si pronuncia definitivamente sulla variante costituisce approvazione definitiva della medesima. 4. La conferenza di servizi di cui all’ art. 5 DPR 447/98 La nuova disciplina della conferenza di servizi, introdotta dalla legge 340/00, rende opportuno svolgere alcune precisazioni anche perché per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 26 giugno 2001, debbono ora ritenersi modificati i meccanismi di funzionamento della conferenza di servizi indetta per la formazione della variante urbanistica a seguito della presentazione di progetti in difformità agli strumenti urbanistici (art. 5 del DPR 447/98). La conferenza di servizi prevista dall’art. 5, del DPR 447/98 è la conferenza prevista per l’acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati, disciplinata dall’art. 14, comma 2 della L. 241/90. 150 Compendio normativo Rispetto alla disciplina prevista dalla legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni l’art. 5 del DPR 447/98 prevede un ulteriore adempimento procedimentale, consistente nell’obbligo di dare contestualmente pubblico avviso dell’indizione, al fine di consentire a qualunque soggetto l’opportunità di intervenire e presentare osservazioni. a) la partecipazione dei privati: l’intervento in conferenza di servizi dei privati è consentito ai soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto. In relazione alle modalità di partecipazione è ammissibile sia la partecipazione personale del privato alla conferenza di servizi, sia la partecipazione mediante il deposito di osservazioni documentali. La presenza dei privati deve intendersi limitata ad un apporto collaborativo, ed è quindi esclusa la possibilità di una loro partecipazione al voto in seno alla conferenza. Conseguentemente la partecipazione dei privati non può incidere ai fini del conteggio della maggioranza di cui all’art. 14 ter della L. 241/90, perché partecipano al voto le sole amministrazioni pubbliche. Si osserva infine che dal verbale della conferenza di servizi devono comunque risultare le pro- poste, opposizioni e osservazioni formulate dai privati. b) la partecipazione della Regione: La partecipazione della Regione alla conferenza di servizi convocata per avviare le procedure di formazione della variante urbanistica di cui all’art. 5 del DPR 447/98 è necessaria in quanto la Regione è co-titolare del potere di gestione del territorio insieme all’amministrazione comunale. Giova sottolineare in tal senso che il piano regolatore è un atto complesso costituito da un provvedimento comunale e da un provvedimento regionale. Il provvedimento regionale che nella procedura ordinaria si traduce nell’atto di approvazione, nella procedura semplificata di cui all’art. 5 del DPR 447/98, viene anticipato in sede di conferenza di servizi e di conseguenza, essendo assimilabile ad una “approvazione anticipata”, il parere della Regione concorre con gli atti comunali alla perfezione della variante urbanistica. Alle conferenze di servizi indette per l’esame del progetto in variante al piano regolatore la presenza della Regione è garantita da un rappresentante della Direzione Urbanistica Regionale autorizzato con atto di delega del Presidente della Giunta Regionale. Il motivato dissenso espresso dalla Regione in sede di conferenza di servizi impedisce l’ulteriore iter di approvazione della variante. Infatti la Corte Costituzionale con la sentenza n. 206 del 26 giugno 2001, pronunciata a seguito del ricorso promosso dalla Regione Veneto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 112/1998, nella parte in cui prevede che “ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della Regione”. In particolare è stato affermato che “la previsione secondo cui la proposta di variante può essere approvata definitivamente dal Consiglio comunale, senza l’ulteriore approvazione regionale, equivale a consentire che lo strumento urbanistico sia modificato senza il consenso della Regione, con conseguente lesione della competenza regionale in materia urbanistica”. Alla luce delle chiare affermazioni della Corte Costituzionale pertanto il parere positivo della Regione espresso in sede di conferenza di servizi è condizione necessaria perché la variante possa essere legittimamente approvata dal Consiglio comunale. Conseguentemente, in sintesi, secondo la disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 241/90, come modificata dalla L. 340 del 2000, ed integrata dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale, la 151 Sportello unico per le attività produttive Regione che partecipa alla conferenza di servizi: a) può esprimere il proprio assenso; b) può esprimere il proprio motivato dissenso nel qual caso la procedura deve intendersi conclusa con esito negativo; c) se ne esistono i presupposti, può subordinare il proprio assenso all’accoglimento di specifiche modifiche progettuali (art. 14 quater, comma 1 L. 241/90). In questo caso la procedura può proseguire solo se sono recepite le indicazioni espresse dalla Regione. Si rammenta infine che nella prima riunione della conferenza, le pubbliche amministrazioni devono stabilire il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione (art. 14 ter L. 241/90). Successivamente alla prima riunione possono esservi riunioni intermedie, a valenza istruttoria o per raggiungere l’intesa tra le amministrazioni. L’ultima riunione, da convocarsi nel rispetto dei tempi di conclusione fissati, è quella in cui si definisce e si formalizza la determinazione della conferenza di servizi che costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il Consiglio comunale. 6. Indicazioni conclusive Occorre infine evidenziare, in una prospettiva generale, che l’esercizio della facoltà di cui è titolare il Comune di variare la propria strumentazione urbanistica in relazione a singoli progetti, presenta delicati 152 Compendio normativo aspetti ai fini di una corretta e razionale gestione del territorio. Sotto tale profilo sembra opportuno evidenziare che le semplificazioni procedimentali introdotte dalla normativa statale sullo Sportello Unico non possono essere interpretate in modo tale da comportare un sovvertimento dei principi e delle regole essenziali per un corretto uso del territorio. Il ricorso alla procedura semplificata di approvazione delle varianti ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/1998 non può quindi essere inteso come uno strumento idoneo a consentire che l’intervento proposto dall’impresa possa essere localizzato prescindendo dalle peculiari caratteristiche del territorio. Pertanto solo quando vi sia la confluenza tra l’interesse pubblico ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio e l’interesse dell’impresa può pervenirsi all’approvazione della variante di cui all’art. 5 del DPR 447/98. In particolare debbono essere oggetto di autonoma considerazione gli effetti sul territorio che la modifica al piano regolatore è destinata a produrre e la decisione conclusiva dovrà necessariamente essere il risultato della comparazione di tutti gli interessi pubblici, privati e diffusi coinvolti. Le valutazioni compiute dall’amministrazione comunale debbono in tal senso essere espresse nella motivazione che accompagna l’indizione della conferenza di servizi, nel successivo provvedimento con cui e assunta la determinazione di conclusione del procedimento e nel provvedimento del Consiglio comunale con cui è approvata la variante. Per ogni ulteriore chiarimento in merito all’applicazione della suddetta circolare si possono chiedere informazioni alla Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali (tel. 041/2792334; 041/2792335; per gli aspetti amministrativi all’ufficio affari generali 041/2792339). Il Presidente On. Dott. Giancarlo Galan Circolare 2 del 15 gennaio 2008 Legge regionale 4/2008, Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla Legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture. Articoli da 1 a 15. Note esplicative. (approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 4146 del 30 dicembre 2008). 3. articolo 7, della Legge regionale 4/2008, “Modifica l’articolo 48 della Legge regionale 11/2004”. […] c) Il comma 4 sostituisce il comma 7 bis 2 dell’articolo 48 (Sportello unico): “7 bis 2. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT, sono consentite varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello Sportello Unico per le attività produttive di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 447/1998, e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività produttive esistenti, ivi comprese le attività commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere e i servizi resi dalle banche, considerate non più compatibili con il contesto insediativo in cui ricadono, previo parere della pro- 153 Sportello unico per le attività produttive vincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde. La partecipazione regionale alla conferenza di servizi è preceduta dalla valutazione tecnica regionale di cui all’articolo 27. Nel caso di trasferimento di attività, con le medesime modalità e procedure può essere riclassificata l’area su cui insiste l’attività da trasferire ed essere previsto l’utilizzo dei crediti edilizi di cui al comma 4 dell’articolo 36 in aree appositamente identificate. Qualora l’attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, l’ampliamento è consentito fino ad un massimo di 1.500 mq. e comunque nel limite dell’80 per cento della superficie coperta esistente. Sono di competenza esclusivamente comunale e non necessitano del parere regionale in sede di conferenza di servizi, le varianti al piano regolatore generale di cui all’articolo 5 del DPR 447/1998 e successive modificazioni che interessano: a) ampliamenti delle attività realizzati mediante mutamento di destinazione d’uso di manufatti esistenti, purché non comportino modifiche della sagoma e/o del volume; b) ampliamenti che si rendano indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento e comunque non oltre i 100 mq. di superficie coperta; c) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del- 154 Compendio normativo la Repubblica 447/1998 e successive modificazioni, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate; d) esecuzione di strutture di servizi e/o impianti tecnologici e/o opere non quantificabili in termini di volume e superficie.”. Rispetto a quanto già disposto dal previgente comma in relazione alle attività assentibili tramite lo Sportello Unico, la nuova disposizione si differenzia per l’aver introdotto, in sostituzione della trasposizione di z.t.o. D, la tipologia relativa al trasferimento delle attività produttive (commerciali ed artigiane, attività turistiche ed alberghiere, servizi resi dalle banche, non più compatibili con il contesto insediativo in cui ricadono), introducendo altresì la possibilità di utilizzare l’istituto del credito edilizio. La norma inoltre assegna ai Comuni, in ipotesi tassativamente previste, la competenza ad approvare progetti mediante la procedura di Sportello Unico. In questo caso, si rammenta che la norma in questione non richiama la previa acquisizione del parere della provincia, che risulta pertanto non necessario. In relazione all’ipotesi dell’ampliamento di un’attività produttiva, fermo restando quanto previsto con la Circolare 16 del 2001, si forniscono le seguenti precisazioni. ampliamento di attività produttiva in zona impropria: questa ipotesi ricorre di regola quando l’attività produttiva è già stata riconosciuta con l’art. 126 della L.R. 61/85 (come modificato con la L.R. 11/87), o con apposita scheda prevista in applicazione dell’art. 30 della L.R. 61/85. in questi casi il riconoscimento dell’attività produttiva non ha comportato la corrispondente zonizzazione dell’area, e quindi l’ampliamento dell’attività seguirà le medesime previsioni urbanistiche senza comportare alcuna zonizzazione, in quanto sia l’intervento originario che l’ampliamento continueranno ad essere in zona impropria. ampliamento in zona impropria di attività produttiva in zona propria: questa ipotesi ricorre nel caso in cui l’attività produttiva esistente è correttamente inserita da un punto di vista urbanistico, mentre l’ampliamento proposto ricade in tutto o in parte in zona impropria. in questa ipotesi appare corretto prevedere per l’area su cui ricadrà l’ampliamento la medesima zonizzazione dell’area su cui insiste l’attività principale. Si evidenzia che non è in alcun modo assentibile un progetto relativo ad un’attività abusiva; la procedura dello “Sportello Unico” prevede infatti delle semplificazioni procedurali per quanto attiene alle attività produttive, ma non prevede alcuna possibilità di sanatoria o di interventi relativi ad edifici che non siano mai stati legalmente riconosciuti sotto il profilo urbanistico. Nei casi di nuovo impianto derivanti da ampliamento, o comunque nel caso di necessità di nuova zonizzazione, la richiesta da trasmettere alla Regione in occasione della conferenza dei servizi dovrà essere corredata dalla dichiarazione del Comune in merito all’osservanza dell’art. 41 del PTRC, relativamente all’assenza nel PRG di aree idonee, oppure alla insufficienza delle aree previste rispetto al progetto proposto. d) Comma 5 dell’articolo 7 della L.R. 4/2008 “5.Il limite massimo di ampliamento di 1.500 mq. e dell’80 per cento della superficie coperta, previsto dal comma 4 per le attività produttive in zona impropria, può essere conseguito, dall’entrata in vigore della presente legge, anche con più varianti, purché con le stesse il suddetto limite non sia complessivamente superato”. Trattasi di una norma che fa diretto riferimento alle previsioni del nuovo comma 7bis 2, di cui al precedente punto c), mediante la previsione di un limite massimo di ampliamento consentito nelle zone improprie; poiché essa non modifica la legge regionale 11 del 2004, il suo contenuto rimane incorporato nella legge regionale 4 del 2008. e) Comma 6 dell’articolo 7 della L.R. 4/2008 “6.Nelle procedure relative allo Sportello Unico per le attivi- 155 Sportello unico per le attività produttive tà produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 447/1998, e successive modifiche, decorsi inutilmente i termini fissati dall’articolo 4, commi 1, 1 bis e 3 del medesimo decreto, senza che il responsabile del procedimento presso la struttura dello Sportello Unico comunale o intercomunale abbia comunicato al richiedente il provvedimento conclusivo, ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui all’articolo 4, commi 3 e seguenti, il richiedente può presentare istanza alla struttura regionale competente in materia di Sportello Unico per le imprese affinché, entro quindici giorni dalla richiesta, convochi una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l’eventuale prosecuzione del procedimento. Le medesime procedure si applicano nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 447/1998 e successive modifiche, non sia stato comunicato il rigetto dell’istanza”. Trattasi di una previsione normativa che intende favorire l’attuazione delle norme in materia di Sportello Unico consentendo al privato, che non abbia ricevuto risposta da parte del comune, di intervenire tramite l’amministrazione regionale al fine di attivare la conseguente procedura. 156 Compendio normativo Deliberazione della Giunta Regionale n. 832 del 15 marzo 2010 Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 46 della L.R. 11/2004 recante “Criteri per l’applicazione della procedura dello Sportello Unico di cui all’articolo 13, comma 1, lettera n) della L.R. 11/2004”. Lo “Sportello Unico per le Attività Produttive” (SUAP) rappresenta uno strumento innovativo di semplificazione amministrativa ed operativa al tempo stesso dei rapporti fra Pubblica Amministrazione ed Imprese, garante di un sistema amministrativo efficiente, semplice e rapido a servizio delle Imprese, per le quali la raggiunta semplificazione procedimentale riduce i costi operativi e le condizioni di incertezza sullo stato delle pratiche, ottenendo così la diminuzione delle restrittività della regolamentazione. La legge regionale 11 del 2004 “Norme per il governo del territorio” prevede un sistema di pianificazione fondato su due nuovi strumenti che assieme formano il Piano Regolatore Comunale: il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il Piano degli Interventi (PI), disciplinati dagli articoli da 13 a18 della legge regionale medesima. Mentre al primo (PAT) è attribuita la funzione di definire le strategie territoriali, il secondo (PI) ha contenuti prevalentemente operativi legati alla programmazione dell’amministrazione comunale. I due strumenti sono quindi il risultato della scomposizione del vecchio Piano Regolatore Generale (PRG) che as- sumeva in sé tutte le scelte, sia di carattere strutturale che operative. In questa ottica di rinnovamento, che ha visto l’amministrazione regionale emanare una serie di atti di indirizzo per attuare la riforma urbanistica, si colloca anche lo Sportello Unico che rappresenta uno strumento di rilievo primario, sia in relazione alla innovata disciplina urbanistica, che a seguito della crescente importanza allo stesso assegnata dalla normativa comunitaria e nazionale. A tal proposito si richiamano le disposizioni contenute nella direttiva 2006/123/ CE del Parlamento Europeo del 12/12/2006, nel DPR 447/1998, così come modificato dal DPR 440/2000, nell’articolo 10 del dlgs 82/2005 e nell’articolo 38 della D.L. 112/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 133/2008. Risultano pertanto necessarie le opportune precisazioni per una sua concreta e conforme applicazione sull’intero territorio regionale. A tal fine, l’articolo 46, comma 2, lett. c), della legge urbanistica regionale prevede l’emanazione da parte della Giunta Regionale di un apposito atto di indirizzo e coordinamento per l’elaborazione da parte dei Comuni dei criteri per l’applicazione dello Sportello Unico. L’atto di indirizzo da parte della Regione si pone quindi come strumento necessario ad assicurare l’assolvimento dei compiti normativamente previsti per i Comuni che devono dotarsi dei suddetti criteri in sede di formazione del PAT, garantendo un’applicazione omogenea sull’intero territorio comunale dello Sportello Unico, in coerenza con la sua doppia finalità di strumento di semplificazione amministrativa e di mezzo di promozione dello sviluppo del sistema produttivo. Si ritiene quindi di definire i seguenti indirizzi, sulla base dei quali i Comuni individuano i criteri per la predisposizione, nei propri Piani di Assetto del Territorio, delle modalità applicative dello Sportello Unico anche in variante agli strumenti urbanistici. Formano oggetto del presente atto di indirizzo i rapporti tra il procedimento di Sportello Unico e: • STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA • LIMITI QUANTITATIVI DI ZONA AGRICOLA TRASFORMABILE • TAVOLO DI CONCERTAZIONE 1. Rapporto tra sportello unico e pianificazione urbanistica La disciplina relativa allo Sportello Unico si differenzia a seconda dello strumento urbanistico comunale vigente. Nelle more dell’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici, infatti, trova applicazione l’art. 48, comma 7 bis2 della L.R. 11/2004, che consente interventi finalizzati alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività produttive esistenti, ivi comprese le attività commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere e i servizi resi dalle banche, secondo le procedure ivi dettate; la predetta norma è stata successivamente inte- 157 Sportello unico per le attività produttive grata dall’art. 7, commi 5 e 6 della L.R. 4/2008. La disciplina a regime, invece, trova la sua regolamentazione direttamente nei PAT/PATI e nei PI, nel rispetto della superiore normativa statale e regionale. La variante allo strumento urbanistico comunale, disciplinata dalla legge regionale 11 del 2004 e dall’art. 5 del DPR 447/1998 come modificato ed integrato con DPR 440/2000, si verifica quando si presenta un’esigenza di sviluppo o di trasformazione degli insediamenti produttivi non conforme alle previsioni urbanistiche degli strumenti vigenti. Nell’ipotesi di un progetto contrastante con la strumentazione urbanistica comunale, la disciplina del SUAP prevede che il progetto sia respinto, residuando in capo al responsabile del procedimento la convocazione, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990, di un’apposita Conferenza dei Servizi. Ciò è possibile solo qualora venga riscontrato che il progetto proposto in variante risponda a tutte le indicazioni tecniche di cui al punto 3 “Richiesta di insediamento di attività produttiva in contrasto con lo strumento urbanistico (art. 5 DPR 447/1998)” della Circolare regionale 16 del 2001 “Sportello Unico per le Attività Produttive (artt. 2 e 5 del DPR 447/98)”. Indirizzi in materia urbanistica”. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, te- 158 Compendio normativo nuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 1150/1942, il Consiglio comunale si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni. Si rileva come detta procedura di variante non sia finalizzata ad adattare la disciplina urbanistica locale alle esigenze imprenditoriali, quanto piuttosto a risolvere specifiche situazioni esistenti che richiedono di essere aggiornate alle mutevoli dinamiche di sviluppo economico e territoriale. Occorre altresì ricordare che in fase transitoria di passaggio al nuovo modello di pianificazione delineato dalla legge regionale 11/2004, si possono determinare le seguenti situazioni che di seguito vengono sintetizzate: a) COMUNE CON PRG vigente: in questo caso i criteri per l’applicazione della procedura dello Sportello Unico per le attività produttive e gli interventi sono quelli previsti dall’art. 48, comma 7 bis 2, della L.R. 11/2004, dall’art. 7, commi 5 e 6, della L.R. 4/2008 e dalla Circolare regionale 16 del 2001 “Sportello Unico per le Attività Produttive (artt. 2 e 5 del DPR 447/98)”; b) COMUNE CON PAT/PATI approvato e con PRG vigente che ha acquisito valore ed efficacia di PI per le parti compatibili con il PAT/ PATI (il Comune non ha approvato il PI ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004). In questo caso, in attesa che si completi la nuova pianificazione, la procedura del- lo Sportello Unico per le attività produttive e gli interventi ammessi sono quelli previsti dall’art. 48, comma 7 bis 2, della L.R. 11/2004, dall’art. 7, commi 5 e 6, della L.R. 4/2008 e dalla Circolare regionale 16 del 2001 “Sportello Unico per le Attività Produttive (artt. 2 e 5 del DPR 447/98)”; c) COMUNE CON PAT/PATI approvato e con P.I. PARZIALE approvato ai sensi art. 18 della L.R. 11/2004: in questo caso il Comune si è dotato del nuovo P.I. solo per determinate aree: solo in tali aree si applicano le procedure previste dalla nuova pianificazione (PAT/PATI e PI); per la restante parte di territorio sottoposta a PRG compatibile, invece, si applicano le disposizioni transitorie contenute nell’art. 48, comma 7 bis 2, della L.R. 11/2004, nell’art. 7, commi 5 e 6, della L.R. 4/2008 e nella Circolare regionale 16 del 2001 “Sportello Unico per le Attività Produttive (artt. 2 e 5 del DPR 447/98)”. In seguito all’APPROVAZIONE DI PAT/PATI e PI (ai sensi art. 18 della L.R. 11/2004), e quindi in presenza di una completa disciplina a regime per l’intero territorio comunale, trovano invece applicazione le disposizioni in materia di Sportello Unico contenute nel PAT/PATI e nel PI. 2. Indirizzi per l’elaborazione dei pat/pati In relazione all’ambito di operatività dello Sportello Unico si pone la necessità di dettare criteri unitari ed omogenei per la redazione dei PAT/ PATI, anche in previsione di eventuali progetti comportanti la variazione dei nuovi strumenti urbanistici. In generale, nella elaborazione dei PAT/PATI deve essere tenuto conto delle attività produttive esistenti che necessitano di interventi di ristrutturazione, ampliamento, cessazione, attivazione, riattivazione correlati alle necessità produttive contingenti, spesso legate all’andamento dei mercati. Nella elaborazione dei piani i Comuni devono pertanto considerare la possibilità di realizzare i suddetti interventi indicando, eventualmente, specifici limiti applicativi in ragione della particolarità del proprio territorio e delle sue specificità. Anche nella individuazione delle aree da destinare agli insediamenti per attività produttive i Comuni dovranno prevedere la possibilità di espansione o modifica del ciclo produttivo di dette attività, assicurando la compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con il quadro di invarianti, fragilità e tutele definito dal PAT/PATI e con i vincoli imposti dalla pianificazione territoriale sovra ordinata. In particolare, i PAT/PATI, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. n) della L.R. 11/2004, devono indicare, in relazione alle procedure applicative dello Sportello Unico, i seguenti criteri minimi da prevedere nel PI: a) la disciplina degli ampliamenti delle attività produttive esistenti indispensabili per adeguare le attività a obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie; 159 Sportello unico per le attività produttive b) la disciplina sugli ampliamenti delle attività produttive esistenti in qualsiasi zona del territorio comunale; c) i limiti agli ampliamenti di attività produttive esistenti in zona impropria; d) l’individuazione delle aree del territorio sottratte alle procedure di Sportello Unico per ragioni di tutela paesaggistica, ambientale e sanitaria, o di altra natura, adeguatamente motivate; e) la disciplina per gli interventi di varianti finalizzati alla trasposizione di zone e/o superfici; f) le ipotesi di applicazione della procedura di Sportello Unico che non costituiscono variante al PAT/PATI. Si evidenzia altresì che i PAT/PATI devono indicare, ai sensi del predetto articolo 13, i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria. 2.1. Interventi in variante alla pianificazione urbanistica mediante suap Si ricorda che gli interventi in variante alla pianificazione urbanistica mediante SUAP devono in ogni caso rispettare quanto previsto da: 1. Delibera della Giunta Regionale n. 791 del 31.03.09 avente per oggetto “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 152/ 2006, cd. “Codice Ambiente”, apportata dal D.Lgs. 4/2008, Indicazioni 160 Compendio normativo metodologiche e procedurali.” 2. disposizioni relative alle varianti al piano che si intende modificare (PAT o PATI), in relazione alle procedure di legge afferenti deposito-pubblicazione-osservazioni. Va infine sottolineato che per l’approvazione definitiva della variante è necessario l’assenso della Regione oppure, qualora si sia già perfezionato il trasferimento delle competenze in materia urbanistica, della Provincia competente, nelle forme previste dalle norme vigenti. 3. Indirizzi per l’adeguamento di pat/pati già approvati In questa sede occorre valutare anche la problematica relativa all’applicazione della procedura di Sportello Unico nei PAT o PATI approvati che risultino carenti della disciplina necessaria per l’applicazione della suddetta procedura. Nelle more di un loro adeguamento, in assenza o in carenza di indicazioni per l’applicazione della procedura dello Sportello Unico, appare utile individuare un criterio omogeneo che tenga anche conto degli indirizzi sopra riportati per l’elaborazione dei piani strutturali. A tal fine, fatte salve le specifiche previsioni contenute nei PAT/PATI, si ritiene che il ricorso alla procedura di variante al PAT e PATI mediante Sportello Unico sarà giustificabile nei casi di ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, in relazione a fabbricati adibiti ad uso di impresa già esisten- ti, qualora detti interventi si pongano esplicitamente in contrasto con i suddetti piani. Qualora si tratti, invece, di interventi di realizzazione o localizzazione di nuovi impianti produttivi, la variante ai PAT/PATI, data la natura strategica di detti piani strutturali, sarà ammissibile solo laddove gli stessi piani espressamente contengano criteri, limiti e condizioni per poter derogare alle proprie previsioni, fatte salve tutte le procedure valutative necessarie cui la variante è sottoposta (Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Compatibilità Idraulica, Valutazione di Incidenza Ambientale, ecc.). 4. Rapporto tra sportello unico e piano degli interventi In relazione all’applicazione dello Sportello Unico in variante al Piano degli Interventi, in virtù del suo carattere gestionale mediante il quale vengono attuati interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA), così come in passato per i PRG, non sussistono motivi ostativi all’approvazione di varianti al suddetto piano degli interventi attraverso le procedure SUAP. Anche in questo caso si ricorda che gli interventi in deroga alla pianificazione urbanistica mediante SUAP devono rispettare quanto previsto da: 1. Delibera della Giunta Regionale n. 791 del 31.03.09 avente per oggetto “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 152/ 2006, cd. “Codice Ambiente”, apportata dal D.Lgs. 4/2008, Indicazioni metodologiche e procedurali.” 2. disposizioni relative alle varianti di cui all’articolo 18, in relazione alle procedure afferenti deposito-pubblicazione-osservazioni. Si ricorda che i Comuni, in base all’art. 17, comma 1 lettera i) della L.R. 11/2004, devono individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l’eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all’articolo 36 della L.R. 11/2004 e l’utilizzo di eventuali compensazioni di cui all’articolo 37 della medesima legge. 5. Rapporto tra sportello unico e sau (SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA) Con la delibera n. 3650 del 2008 la Giunta regionale ha emanato la metodologia di calcolo del limite massimo quantitativo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola. Con tali indicazioni la Giunta regionale ha quindi definito la media regionale del rapporto tra superficie agricola utilizzata (SAU) e superficie territoriale comunale (STC). La determinazione di tale limite rientra tra i contenuti del PAT ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. f), della legge regionale 11 del 2004. La predetta norma consente inoltre la deroga a tale limite previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Provincia interessata, per interventi di rilievo sovra comunale. 161 Sportello unico per le attività produttive Ciò premesso occorre chiarire quali sono gli effetti e le conseguenze dell’approvazione di una variante conseguente alla procedura di Sportello Unico in relazione al limite fissato dal PAT/PATI. è noto che la disciplina regionale è finalizzata a contenere il consumo di territorio agricolo, poiché la percentuale di SAU trasformabile determinata dal PAT rappresenta un limite alla trasformabilità della zona agricola da osservarsi in sede di formazione del PI. La questione si pone quindi sotto un duplice profilo: in relazione ai PAT/ PATI adottati ed a quelli approvati cui segue il PI. In ordine ai PAT adottati, si tratta di piani ancora in itinere per i quali i mutamenti intervenuti a seguito degli interventi di Sportello Unico saranno considerati in sede di determinazione della SAU, prima dell’approvazione. Per quanto riguarda i PAT/PATI già approvati che costituiscono quindi limite ai PI, l’approvazione di una variante con le procedure dello sportello in zone ricomprese nel calcolo SAU deve rispettare il limite quantitativo di superficie agricola trasformabile se la variante conseguente comporta cambio di destinazione di zona. 6. Tavolo di concertazione Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 3 del DPR 447/1998, è una struttura preordinata alla semplificazione delle procedure amministrative che regolano gli interventi a scopo pro- 162 Compendio normativo duttivo, sia di beni che di servizi; la sua azione, infatti, spazia dall’attività informativa a quella autorizzatoria. Le richieste fino ad oggi pervenute hanno evidenziato la validità e l’efficacia di questa struttura ma, sempre più frequentemente, anche la continua evoluzione delle dinamiche economiche e territoriali che richiedono un pronto spirito di adeguamento, pur nei limiti posti dalla normativa vigente. In tale contesto la Giunta regionale ha il compito di coordinamento, assistenza, standardizzazione delle procedure di Sportello Unico nonché di elaborazione e trasferimento di buone pratiche. A tal proposito va richiamata la legge finanziaria regionale 2/2007 che all’articolo 44 “Funzioni di competenza regionale in materia di servizi e assistenza alle Imprese” prevede che “la Giunta regionale coordina le attività di assistenza alle Imprese di cui al DPR 447/1998, come modificato ed integrato dal DPR 440/ 2000, in particolare attraverso l’istituzione di un nuovo servizio per le analisi e modellizzazione dei sistemi informativi, analisi e modellizzazione di Sportello Unico specialistico per le attività produttive, promozione e adattamento dei modelli messi a punto, assistenza on line e on site agli sportelli imprese veneti e il trasferimento di buone pratiche”. In tale contesto, al fine di favorire il confronto e la soluzione di casi di particolare complessità nonché l’elaborazione di azioni di semplificazione e la definizione di modelli a sostegno dei sistemi informati- vi, viene istituito presso la Direzione Urbanistica un “Tavolo di concertazione”. Il Tavolo di concertazione, coordinato dal Dirigente della Direzione Urbanistica, è composto da rappresentanti della Regione e degli Enti locali competenti nelle materie individuate dall’articolo 27, comma 2, della L.R. 11/2004 “Norme per il governo del territorio”; in relazione a particolari problematiche il Tavolo può essere integrato con i rappresentanti di altre strutture. In particolare esso svolge le seguenti funzioni: a) attività di monitoraggio sulle procedure di Sportello Unico mediante la costituzione di una banca dati integrata; b) formazione del personale incaricato all’attività di Sportello Unico; c) individuazione delle azioni più idonee per l’attuazione degli interventi relativi agli sportelli unici, anche in riferimento alle modalità di dismissione delle attività produttive in zona impropria e al recupero delle aree industriali dismesse. DPR 160/2010, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008” Capo I - Principi generali ed ambito applicativo Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata : «Agenzia»): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008; b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico; c) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 580/1993; d) «CAD»: il Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 82/2005; e) «comunicazione unica»: l’istituto di cui all’articolo 9 del decreto-legge 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 40/2007; f) «decreto-legge»: il decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008; 163 Sportello unico per le attività produttive g) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990, come sostituito dall’articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge; h) «dichiarazione di conformità»: l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa; i) «attività produttive»: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell’articolo 38 del decreto-legge; j) «impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi; k) «portale»: il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso 164 Compendio normativo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività; l) «registro imprese»: il registro di cui all’articolo 8 della legge 580/1993, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall’Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia; m) «Sportello Unico per le attività produttive» (di seguito denominato: «SUAP»): l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento; n) «sistema INA-SAIA»: il sistema di servizi che consente l’interconnessione e lo scambio anagrafico fra i Comuni e le pubbliche amministrazioni; o) «sistema pubblico di connettività» (di seguito denominato: «SPC»): l’insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità’ di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione; p) «interoperabilità»: la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o prodotti, nel rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC. Art. 2. Finalità e ambito di applicazione 1. Per le finalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 59/2010. 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all’articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto. 3. In conformità alle modalità di cui all’articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel pro- cedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. 4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 163/2006. Art. 3. Il portale «impresainungiorno» 1. Il portale: a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l’espletamento delle loro attività, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3; b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l’attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali; c) prevede l’utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica; d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. L’interessato, anche mediante l’Agenzia per le 165 Sportello unico per le attività produttive Imprese di cui all’articolo 1 lettera a), versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi dell’articolo 12, comma 5; e) costituisce punto di contatto a livello nazionale per le attività di cui al decreto legislativo 59/2010, e assicura il collegamento con le autorità competenti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera i), del medesimo decreto legislativo. 2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 196/2003, interopera con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o Enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici. 3. Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato, secondo le regole di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008, ed in coerenza con quanto previsto all’articolo 12, commi 1, 5 e 6. Capo II - Funzioni e organizzazione del SUAP Art. 4. Funzioni e organizzazione del SUAP 1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e 166 Compendio normativo tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. 2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. 3. Il SUAP, nel rispetto dell’articolo 24 della legge 241/1990, cura l’informazione attraverso il portale in relazione: a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l’immediato avvio dell’intervento; b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall’ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti; c) alle informazioni, che sono ga- rantite dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 59/2010. 4. L’ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli Comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell’individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l’esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP. 5. I Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio. 6. Salva diversa disposizione dei Comuni interessati e ferma restando l’unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello Sportello Unico per l’edilizia produttiva. 7. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell’amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall’Allegato tecni- co di cui all’articolo 12, comma 5. La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all’articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione. 8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall’Allegato tecnico di cui all’articolo 12, comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 196/2003. 9. Il collegamento di cui al comma 8: a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all’impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese; b) garantisce, anche ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 59/2010, che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 196/2003, e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l’avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso; 167 Sportello unico per le attività produttive c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l’anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA; d) garantisce l’aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all’articolo 9 del DPR 581/1995, con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP. 10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le modalità previste dall’articolo 4, comma 2, dell’Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all’articolo 38, comma 3, lettera a) e abis), del decreto-legge e all’articolo 2, comma 2, del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell’elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all’articolo 11. 11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l’esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di com- 168 Compendio normativo mercio territorialmente competente, con le modalità previste dall’Allegato tecnico di cui all’articolo 12, comma 5, che assicura la partecipazione dell’ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI. 12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l’attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all’interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte. 13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell’interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso. 14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti. Capo III - Procedimento automatizzato Art. 5. Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze 1. Nei casi in cui le attività di cui all’articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), la segnalazione è presentata al SUAP. 2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4. 3. La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 241/1990. 4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all’Allegato tecnico di cui all’articolo 12, commi 5 e 6. 5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 241/1990, può avviare immediatamente l’intervento o l’attività. 6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comu- nali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie. 7. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell’amministrazione. 8. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 20 della legge 241/1990, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all’articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell’istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide. Art. 6. Funzioni dell’agenzia e avvio immediato dell’attività d’impresa 1. Nei casi di cui all’articolo 5, il soggetto interessato può avvalersi dell’Agenzia per le funzioni di cui all’articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge. 2. L’Agenzia, compiuta l’istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività e 169 Sportello unico per le attività produttive per l’avvio immediato dell’intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell’attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell’articolo 11. 3. L’Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l’Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 5. 4. L’interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall’Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un’amministrazione pubblica. Capo IV - Procedimento ordinario Art. 7. Procedimento unico 1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all’interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l’istanza si intende correttamente presentata. 2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo en- 170 Compendio normativo tro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3. 3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell’Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l’articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge. 4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP. 5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l’Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera c), del decretolegge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L’Agenzia fornisce assistenza per l’individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all’esercizio delle attività pro- duttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l’Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi. 6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 241/1990, è ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste. 7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi. Art. 8. Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici 1. Nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR 380/ 2001. 2. è facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all’ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell’eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti. 3. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 114/1998, o alle relative norme regionali di settore. Capo V - Disposizioni comuni Art. 9. Chiarimenti tecnici 1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell’impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell’interessa- 171 Sportello unico per le attività produttive to o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 241/1990. La convocazione della riunione non comporta l’interruzione dell’attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo. Art. 10. Chiusura dei lavori e collaudo 1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l’ultimazione dei lavori, trasmettendo: a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l’interessato non proponga domanda ai sensi dell’articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR 380/2001; b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato; 2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l’immediato esercizio dell’attività. 3. Il SUAP cura la trasmissione en- 172 Compendio normativo tro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l’effettiva rispondenza dell’impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell’opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell’impresa, dandone contestualmente comunicazione all’interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l’intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell’imprenditore stesso. 4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all’articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento. 5. In conformità al procedimento di cui all’articolo 7, l’imprenditore comunica al SUAP l’inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell’impianto produttivo. Capo VI - Monitoraggio istituzionale Art. 11. Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico 1. I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l’ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, predispongono forme di monitoraggio sull’attività e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all’articolazione sul territorio delle attività imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese, prevedendo altresì la possibilità, per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare criticità. I monitoraggi che comportino il trattamento di dati personali sono realizzati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono informati, ove necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche interessate, anche ai fini dell’attivazione di controlli e verifiche di competenza. 2. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 38, comma 5, del decreto-legge, i Ministri di cui al comma 1 predispongono, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo a carico della finanza pubblica, un piano di formazione dei dipendenti pubblici, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, dell’ANCI e di Unioncamere, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l’esercizio del diritto di iniziativa economica di cui all’articolo 38 del decreto-legge. Capo VII - Disposizioni finali Art. 12. Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione 1. Il presente regolamento ha efficacia: a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 10; b) in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 2. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del DPR 160/2010, e successive modificazioni. 3. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di le- 173 Sportello unico per le attività produttive ale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 131/2003, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 281/1997, in sede di Conferenza unificata, al fine di definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l’operatività del sistema di sportelli unici e per l’attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli accordi di cui al periodo precedente sono, altresì, finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l’unificazione, quantomeno in ambito regionale, della modulistica delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti, nonché la definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale. 4. Fino alla definizione dei criteri minimi di omogeneità della modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si potrà avvalere di quanto predisposto dai SUAP già operativi. 5. L’Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 196/2003. Eventuali modifiche all’allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l’innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 174 6. Fermo restando l’esigenza di garantire le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in conformità alle regole tecniche del SPC, sentito il DigitPA e per quanto di loro competenza, l’allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 7. Il DPR 447/1998, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lettera b). 8. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Aggiornato a tutto maggio 2012 Finito di stampare nel mese di giugno 2013 dalle Grafiche Turato, Rubano (Padova)