Pagina 2 di 5 nella misura forfetaria di Euro 10,33 annui, applicando la maggiorazione nella misura sopra indicata. Ciò in quanto la Regione Sicilia ha fissato in tale importo la tassa per i veicoli u1tratrentennali. Contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, il competente ufficio del P.R.A. ha interpretato la suddetta norma in senso più restrittivo, ritenendo che il pagamento della tassa debba avvenire in misura piena, ovvero, Euro 3 per KW di potenza del motoveicolo storico maggiorata del 50 %. Tuttavia, il citato ufficio, richiamando la circolare ACI, Direzione Centrale Servizi delegati, prot. 6237 /p del 13 ottobre 2003, ritiene che il pagamento in misura forfetaria, comunque maggiorato del 50%, sarà accettato, solo se corredato da parere conforme espresso dal titolare del tributo e prodotto dalla parte. Tanto premesso, il contribuente chiede di conoscere se in ordine alla fattispecie proposta possa beneficiare della norma prevista dall'art. 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, effettuando il pagamento nella misura di Euro 10,33 annui, con la dovuta maggiorazione del 50% oppure se debba corrispondere la tassa in misura piena. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'istante ritiene di dovere versare per i propri motoveicoli ultratrentennali la somma di Euro 10,33 oltre la maggiorazione del 50%, con una retroattività" triennale a decorrere dalla presentazione dell'istanza di reiscrizione. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha previsto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ed i motoveicoli a decorrere dall'anno in cui si 920-129/2009 Pagina 3 di 5 compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. A tal fine, non è necessario il possesso di requisiti ulteriori. Il beneficio spetta in via automatica, senza che sia necessario presentare alcuna domanda, né iscrizione in alcun registro storico. Per verificare risultante se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione dal libretto di circolazione. Se tali veicoli sono messi in circolazione su strade pubbliche sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria in misura fissa dovuta a titolo di tassa di circolazione che, nella Regione Sicilia, è stata determinata nella misura di Euro 10,33. L'importo è sempre lo stesso indipendentemente dalla potenza del motore. Per i veicoli radiati d'ufficio, ovvero non più iscritti nei pubblici registri, è stato consentito ai proprietari la possibilità di rei scrivere il proprio mezzo conservando, in deroga alla normativa vigente, targhe e documenti originali del veicolo, previa attestazione del pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50%. Al riguardo, l'art. 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che "per i veicoli storici e d'epoca nonché per i veicoli storici d'epoca, in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50%. Le predette tasse non possono superare la retro attività triennale. La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo". La norma consente pertanto, la reiscrizione al P.r.a. dei cd veicoli storici e d'epoca nonché dei veicoli storici d'epoca, intendendosi come tali, quelli previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. In particolare, l'art. 215 del Decreto del Presidente della Repubblica, 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di attuazione del codice della Strada", classifica come d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati 920-129/2009 Pagina 4 di 5 della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche. Dal combinato disposto delle citate disposizioni ne deriva che al fine di ottenere la reiscrizione l'interessato deve essere in possesso dell'iscrizione nei predetti registri storici, deve possedere le targhe e dei documenti originari e dimostrare l'avvenuto pagamento delle tasse arretrate. Ebbene, ai fini della questione in esame occorre in primo luogo verificare se l'istante abbia titolo per godere della norma agevolativa prevista dalla leggè 289/2002 e, in caso affermativo, in che misura debba essere effettuato il pagamento. Per ciò che concerne il primo punto, dalla richiesta d'interpello, sembrerebbe che il contribuente sia in possesso delle targhe e dei documenti originali, mentre non si rileva se abbia già conseguito il titolo d'iscrizione in uno dei predetti registri, e pertanto, ove questo non sia presente, non si potrà beneficiare della disposizione in esame. Relativamente al secondo aspetto, ovvero in che misura deve essere effettuato il pagamento, l'art. 18 della legge 289/2002 subordina la reiscrizione nei pubblici registri al versamento delle tasse arretrate, maggiorate del 50%, senza dire alcunché in merito alla determinazione del loro importo, ovvero se questo debba avvenire in misura forfetaria, come per i veicoli ultratrentennali, o se debba essere corrisposto in misura piena, rapportato ai KW di potenza del mezzo. I competenti uffici del P.R.A. sin dalle prime applicazioni della disposizione hanno ritenuto che il pagamento debba avvenire in misura piena, Euro 3 per KW di potenza del motoveicolo storico, maggiorato del 50 %. Tuttavia, gli stessi uffici, hanno subordinato il riconoscimento dell'agevolazione al parere conforme espresso dal titolare del tributo e prodotto dalla parte ( Circolare ACI, Direzione Centrale Servizi delegati, prot. 6237/p del 13 ottobre 2003). Ebbene, rilevato che nelle Regioni a Statuto speciale, la gestione del tributo è riservata, sotto ogni aspetto, agli uffici dell'amministrazione finanziaria e, segnatamente, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate presenti sul territorio, a parere 920-12912009 Pagina 5 di 5 della scrivente, in presenza dei primi due requisiti, nulla osta al riconoscimento del beneficio del pagamento nella misura forfetaria di Euro 10,33. Nel silenzio della legge circa la misura del versamento, si ritiene che alla fattispecie proposta possano essere applicate le disposizioni previste dall'art. 63 della legge 21 novembre 200, n. 342. Tale norma, come già ricordato, ha previsto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ed i motoveicoli a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, assoggettando invece, gli stessi, ad una tassa forfetaria in misura fissa, ove tali veicoli siano messi in circolazione su strade pubbliche. Argomentando a contrario, si arriverebbe a trattare in modo differente due situazioni sostanzialmente identiche, infatti, per i motoveicoli ultratrentennali si pagherebbe la tassa nella misura fissa di Euro 10,33, di contro, per i veicoli radiati d'ufficio, anch'essi ultratrentennali, la tassa verrebbe calcolata in modo analogo ai veicoli ordinari, ovvero in base ai KW di potenza. Ciò posto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene, ove ovviamente venga riscontrata la presenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 18 della legge 289/2002, ovvero, l'iscrizione nei registri storici e il possesso delle targhe e dei documenti originari, di condividere la soluzione prospettata dal contribuente. Conseguentemente il versamento dovrà avvenire, per ciascun motoveicolo, nella misura di Euro 10,33, oltre la maggiorazione del 50%, con una retroattività triennale a decorrere dalla presentazione dell'istanza di reiscrizione. IL DIRETTORi Dott. 920-129/2009 REGIONALE c. ~~ortone