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nella misura forfetaria di Euro 10,33 annui, applicando la maggiorazione nella misura
sopra indicata.
Ciò in quanto la Regione Sicilia ha fissato in tale importo la tassa per i veicoli
u1tratrentennali.
Contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, il competente ufficio del P.R.A.
ha interpretato la suddetta norma in senso più restrittivo, ritenendo che il pagamento
della tassa debba avvenire in misura piena, ovvero, Euro 3 per KW di potenza del
motoveicolo storico maggiorata del 50 %.
Tuttavia, il citato ufficio, richiamando la circolare ACI, Direzione Centrale Servizi
delegati, prot. 6237 /p del 13 ottobre 2003, ritiene che il pagamento
in misura
forfetaria, comunque maggiorato del 50%, sarà accettato, solo se corredato da parere
conforme espresso dal titolare del tributo e prodotto dalla parte.
Tanto premesso, il contribuente
chiede di conoscere se in ordine alla fattispecie
proposta possa beneficiare della norma prevista dall'art. 18 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, effettuando il pagamento nella misura di Euro 10,33 annui, con la dovuta
maggiorazione del 50% oppure se debba corrispondere la tassa in misura piena.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene di dovere versare per i propri motoveicoli ultratrentennali la somma di
Euro 10,33 oltre la maggiorazione del 50%, con una retroattività" triennale a decorrere
dalla presentazione dell'istanza di reiscrizione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha previsto l'esenzione dal pagamento
della tassa automobilistica per i veicoli ed i motoveicoli a decorrere dall'anno in cui si
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compie il trentesimo anno dalla loro costruzione.
A tal fine, non è necessario il possesso di requisiti ulteriori.
Il beneficio spetta in via automatica, senza che sia necessario presentare alcuna
domanda, né iscrizione in alcun registro storico.
Per verificare
risultante
se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione
dal libretto di circolazione.
Se tali veicoli sono messi in circolazione su strade pubbliche sono tenuti al pagamento
di una tassa forfetaria in misura fissa dovuta a titolo di tassa di circolazione che, nella
Regione Sicilia, è stata determinata nella misura di Euro 10,33.
L'importo è sempre lo stesso indipendentemente dalla potenza del motore.
Per i veicoli radiati d'ufficio, ovvero non più iscritti nei pubblici registri, è stato
consentito ai proprietari la possibilità di rei scrivere il proprio mezzo conservando, in
deroga alla normativa vigente, targhe e documenti originali del veicolo, previa
attestazione
del pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50%.
Al riguardo, l'art. 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che "per i veicoli
storici e d'epoca nonché per i veicoli storici d'epoca, in deroga alla normativa vigente,
è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse
arretrate maggiorate del 50%. Le predette tasse non possono superare la retro attività
triennale. La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti
originari del veicolo".
La norma consente pertanto, la reiscrizione al P.r.a. dei cd veicoli storici e d'epoca
nonché dei veicoli storici d'epoca, intendendosi come tali, quelli previsti dall'art. 60
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal Regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
In particolare, l'art. 215 del Decreto del Presidente della Repubblica, 16 dicembre
1992, n. 495 "Regolamento di attuazione del codice della Strada", classifica come
d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei
registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati
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della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche
tecniche.
Dal combinato disposto delle citate disposizioni ne deriva che al fine di ottenere la
reiscrizione l'interessato deve essere in possesso dell'iscrizione nei predetti registri
storici, deve possedere le targhe e dei documenti originari e dimostrare l'avvenuto
pagamento delle tasse arretrate.
Ebbene, ai fini della questione in esame occorre in primo luogo verificare se l'istante
abbia titolo per godere della norma agevolativa prevista dalla leggè 289/2002 e, in
caso affermativo, in che misura debba essere effettuato il pagamento.
Per ciò che concerne il primo punto, dalla richiesta d'interpello, sembrerebbe che il
contribuente sia in possesso delle targhe e dei documenti originali, mentre non si rileva
se abbia già conseguito il titolo d'iscrizione in uno dei predetti registri, e pertanto, ove
questo non sia presente, non si potrà beneficiare della disposizione in esame.
Relativamente
al secondo aspetto, ovvero in che misura deve essere effettuato il
pagamento, l'art. 18 della legge 289/2002 subordina la reiscrizione nei pubblici registri
al versamento delle tasse arretrate, maggiorate del 50%, senza dire alcunché in merito
alla determinazione
del loro importo, ovvero se questo debba avvenire in misura
forfetaria, come per i veicoli ultratrentennali, o se debba essere corrisposto in misura
piena, rapportato ai KW di potenza del mezzo.
I competenti uffici del P.R.A. sin dalle prime applicazioni della disposizione hanno
ritenuto che il pagamento debba avvenire in misura piena, Euro 3 per KW di potenza
del motoveicolo storico, maggiorato del 50 %.
Tuttavia, gli stessi uffici, hanno subordinato il riconoscimento dell'agevolazione
al
parere conforme espresso dal titolare del tributo e prodotto dalla parte ( Circolare ACI,
Direzione Centrale Servizi delegati, prot. 6237/p del 13 ottobre 2003).
Ebbene, rilevato che nelle Regioni a Statuto speciale, la gestione del tributo è
riservata,
sotto ogni aspetto,
agli uffici dell'amministrazione
finanziaria
e,
segnatamente, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate presenti sul territorio, a parere
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della scrivente, in presenza dei primi due requisiti, nulla osta al riconoscimento del
beneficio del pagamento nella misura forfetaria di Euro 10,33.
Nel silenzio della legge circa la misura del versamento, si ritiene che alla fattispecie
proposta possano essere applicate le disposizioni previste dall'art. 63 della legge 21
novembre 200, n. 342.
Tale norma, come già ricordato, ha previsto l'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica per i veicoli ed i motoveicoli a decorrere dall'anno in cui si compie il
trentesimo anno dalla loro costruzione, assoggettando invece, gli stessi, ad una tassa
forfetaria
in misura fissa, ove tali veicoli siano messi in circolazione
su strade
pubbliche.
Argomentando a contrario, si arriverebbe a trattare in modo differente due situazioni
sostanzialmente identiche, infatti, per i motoveicoli ultratrentennali si pagherebbe la
tassa nella misura fissa di Euro 10,33, di contro, per i veicoli radiati d'ufficio, anch'essi
ultratrentennali, la tassa verrebbe calcolata in modo analogo ai veicoli ordinari, ovvero
in base ai KW di potenza.
Ciò posto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene, ove ovviamente
venga riscontrata
la presenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 18 della legge
289/2002, ovvero, l'iscrizione nei registri storici e il possesso delle targhe e dei
documenti originari, di condividere la soluzione prospettata dal contribuente.
Conseguentemente
il versamento dovrà avvenire, per ciascun motoveicolo,
nella
misura di Euro 10,33, oltre la maggiorazione del 50%, con una retroattività triennale a
decorrere dalla presentazione dell'istanza di reiscrizione.
IL DIRETTORi
Dott.
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REGIONALE
c. ~~ortone
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Circolare Agenz. Entrate reiscrizione veicoli radiati