Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 1 Camera dei Deputati — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2781 — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI VASCON, ANGHINONI, BALOCCHI, DALLA ROSA, DOZZO, FONTAN, PAROLO, RIZZI, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI Norme in materia di utilizzazione dei cani da caccia Presentata il 27 novembre 1996 ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il rapporto canecacciatore da sempre nei secoli è un binomio inscindibile. Infiniti ed innumerevoli sono gli esempi che rinveniamo nella storia dell’arte. Ampliamente sia il cane che il cacciatore sono presenti nella letteratura. Quasi sempre la valenza e l’abilità venatoria del cane non sono da sole determinanti, in quanto spesso è il rapporto che lega da sempre cane e uomo che costituisce la base del rendimento del cane. Anticamente non erano esistenti tutte le razze che oggi compongono il mondo venatorio cinofilo; dopo lunghissime, attente e scrupolose selezioni abbiamo oggi noi un patrimonio nazionale cinogenetico tra i migliori al mondo in assoluto. L’utilizzo del cane e la sua diffusione nel secolo scorso hanno fatto sı̀ che l’esercizio venatorio potesse avere adepti e seguaci anche tra le categorie di cittadini meno abbienti eliminando cosı̀ l’antica esclusiva per i nobili e notabili di un tempo. La caccia con i cani da ferma e da seguita è sopravvissuta nel proprio territorio d’origine, tramandandosi senza sostanziali variazioni sino ai nostri giorni ed interessando via via strati sociali più bassi. La ratio di questa proposta di legge consiste proprio nel disciplinare con chiarezza quella che, come si evince da quanto detto sopra, rappresenta una vera e propria tradizione popolare, che si lega inscindibilmente agli usi e costumi locali delle società in cui si è radicata l’attività venatoria con l’ausilio del cane. Chiaramente la tendenza prevalente nell’elaborazione della presente proposta risulta essere costituita dalla volontà di esprimere norme nuove e moderne, affinché l’utilizzo dell’ausiliario sia effettuato in maniera attenta e con il massimo della tutela per l’animale stesso. Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 2 — Camera dei Deputati — 2781 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. 1. Il cane da caccia di qualunque razza deve essere sempre e comunque considerato come ausiliario del cacciatore. 2. Il cacciatore o il conduttore del cane o dei cani, oltre a provvedere alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge, è tenuto ad assicurare il cane con una polizza di responsabilità civile. 3. È sempre vietato al cacciatore condurre cani « liberi o sciolti » nelle immediate vicinanze di strade, ferrovie, luoghi di lavoro o comunque di aree ove non è consentita l’attività venatoria. 4. Non è consentito praticare l’esercizio venatorio con l’utilizzo di una muta di cani mista da « seguita » e da « ferma », e comunque in ogni forma di caccia con l’uso del cane deve essere chiaramente distinta la specializzazione. ART. 2. 1. Non è consentito l’utilizzo di cani di sesso femminile quando gli stessi sono interessati dal cosiddetto « periodo di estro ». 2. Il cacciatore che durante l’attività venatoria rileva lo stato fisico di « estro » del cane femmina deve provvedere all’immediato allontanamento. 3. Non è considerato deterrente nei confronti delle emanazioni odorose prodotte dall’« estro » l’uso di spray repellenti o di altri prodotti atti alla copertura delle emanazioni che l’« estro » diffonde. ART. 3. 1. Il cacciatore può utilizzare il cane da riporto anche a capanno e quindi per la caccia da appostamento sia fisso che tem- — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 3 — Camera dei Deputati — 2781 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI poraneo. Il cacciatore che usa il cane da riporto durante la caccia da appostamento deve condurre l’animale a guinzaglio sino all’interno del medesimo e può essere liberato solo quando il cacciatore ha effettivamente abbattuto il selvatico. 2. Il cacciatore che pratica la caccia da appostamento « in botte » in zona lagunare può utilizzare il cane da riporto o recupero. Quest’ultimo deve essere sempre custodito e può essere liberato e mandato al recupero della preda solo ed esclusivamente dopo che il cacciatore ha abbattuto la preda stessa. 3. Il cacciatore o il conduttore di cani da tana, specificatamente utilizzati, può praticare tale esercizio venatorio tutto l’anno, ma deve comunque essere accompagnato dalle guardie venatorie provinciali quando la stazione venatoria è chiusa. Ogni uscita deve essere autorizzata dagli uffici provinciali competenti ed il rilascio del nulla osta deve essere comunicato anche a mezzo fax o telegramma, entro le 24 ore antecedenti l’uscita prevista. ART. 4. 1. Al fine di esercitare una corretta conduzione del cane da ferma di età non superiore a due anni, il cacciatore è autorizzato a addestrare il cane a partire dal primo giorno di chiusura della caccia sino al 30 aprile di ogni anno. Rimangono comunque in vigore le norme che prevedono i giorni di silenzio venatorio. L’addestramento deve essere praticato in zone ove sia concesso l’esercizio venatorio o presso aree autorizzate all’addestramento. Chi conduce il cane deve portare con sè il libretto sanitario del medesimo, recante la data di nascita, il numero di tatuaggio o di matricola e le attestazioni delle vaccinazioni eseguite, nonché il tagliando della polizza dell’assicurazione per la responsabilità civile. 2. Al fine di addestrare il cane da seguita di età non superiore a mesi 12, il cacciatore o il conduttore può condurre il cane dal primo giorno di chiusura della caccia sino al giorno della riapertura come — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 4 — Camera dei Deputati — 2781 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI previsto nel calendario venatorio, per l’addestramento genetico concesso nelle settimane antecedenti l’apertura della stagione venatoria. ART. 5. 1. Le regioni, allo scopo di tutelare e valorizzare le peculiarità tipiche dell’attività venatoria esercitata sul proprio territorio, possono emanare normative specifiche anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, 3 e 4 della presente legge. 2. Le deroghe disposte dal comma 1 del presente articolo possono essere concesse solo ed esclusivamente per scopi legati alla tutela di attività venatorie tradizionali riconosciute a livello regionale, tenendo conto anche degli usi e costumi delle popolazioni locali. DDL13-2781 Lire 500