Atti Parlamentari
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XIII LEGISLATURA
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Camera dei Deputati
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
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DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2781
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PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
VASCON, ANGHINONI, BALOCCHI, DALLA ROSA, DOZZO, FONTAN, PAROLO, RIZZI, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI
Norme in materia di utilizzazione dei cani da caccia
Presentata il 27 novembre 1996
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il rapporto canecacciatore da sempre nei secoli è un binomio inscindibile.
Infiniti ed innumerevoli sono gli esempi
che rinveniamo nella storia dell’arte. Ampliamente sia il cane che il cacciatore sono
presenti nella letteratura. Quasi sempre la
valenza e l’abilità venatoria del cane non
sono da sole determinanti, in quanto
spesso è il rapporto che lega da sempre
cane e uomo che costituisce la base del
rendimento del cane.
Anticamente non erano esistenti tutte le
razze che oggi compongono il mondo venatorio cinofilo; dopo lunghissime, attente
e scrupolose selezioni abbiamo oggi noi un
patrimonio nazionale cinogenetico tra i
migliori al mondo in assoluto.
L’utilizzo del cane e la sua diffusione
nel secolo scorso hanno fatto sı̀ che l’esercizio venatorio potesse avere adepti e seguaci anche tra le categorie di cittadini
meno abbienti eliminando cosı̀ l’antica
esclusiva per i nobili e notabili di un
tempo. La caccia con i cani da ferma e da
seguita è sopravvissuta nel proprio territorio d’origine, tramandandosi senza sostanziali variazioni sino ai nostri giorni ed
interessando via via strati sociali più bassi.
La ratio di questa proposta di legge
consiste proprio nel disciplinare con chiarezza quella che, come si evince da quanto
detto sopra, rappresenta una vera e propria tradizione popolare, che si lega inscindibilmente agli usi e costumi locali
delle società in cui si è radicata l’attività
venatoria con l’ausilio del cane. Chiaramente la tendenza prevalente nell’elaborazione della presente proposta risulta essere
costituita dalla volontà di esprimere norme
nuove e moderne, affinché l’utilizzo dell’ausiliario sia effettuato in maniera attenta e con il massimo della tutela per
l’animale stesso.
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
1. Il cane da caccia di qualunque razza
deve essere sempre e comunque considerato come ausiliario del cacciatore.
2. Il cacciatore o il conduttore del cane
o dei cani, oltre a provvedere alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge, è
tenuto ad assicurare il cane con una polizza di responsabilità civile.
3. È sempre vietato al cacciatore condurre cani « liberi o sciolti » nelle immediate vicinanze di strade, ferrovie, luoghi di
lavoro o comunque di aree ove non è
consentita l’attività venatoria.
4. Non è consentito praticare l’esercizio
venatorio con l’utilizzo di una muta di cani
mista da « seguita » e da « ferma », e comunque in ogni forma di caccia con l’uso
del cane deve essere chiaramente distinta
la specializzazione.
ART. 2.
1. Non è consentito l’utilizzo di cani di
sesso femminile quando gli stessi sono
interessati dal cosiddetto « periodo di
estro ».
2. Il cacciatore che durante l’attività
venatoria rileva lo stato fisico di « estro »
del cane femmina deve provvedere all’immediato allontanamento.
3. Non è considerato deterrente nei
confronti delle emanazioni odorose prodotte dall’« estro » l’uso di spray repellenti
o di altri prodotti atti alla copertura delle
emanazioni che l’« estro » diffonde.
ART. 3.
1. Il cacciatore può utilizzare il cane da
riporto anche a capanno e quindi per la
caccia da appostamento sia fisso che tem-
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poraneo. Il cacciatore che usa il cane da
riporto durante la caccia da appostamento
deve condurre l’animale a guinzaglio sino
all’interno del medesimo e può essere liberato solo quando il cacciatore ha effettivamente abbattuto il selvatico.
2. Il cacciatore che pratica la caccia da
appostamento « in botte » in zona lagunare
può utilizzare il cane da riporto o recupero. Quest’ultimo deve essere sempre custodito e può essere liberato e mandato al
recupero della preda solo ed esclusivamente dopo che il cacciatore ha abbattuto
la preda stessa.
3. Il cacciatore o il conduttore di cani
da tana, specificatamente utilizzati, può
praticare tale esercizio venatorio tutto
l’anno, ma deve comunque essere accompagnato dalle guardie venatorie provinciali
quando la stazione venatoria è chiusa.
Ogni uscita deve essere autorizzata dagli
uffici provinciali competenti ed il rilascio
del nulla osta deve essere comunicato anche a mezzo fax o telegramma, entro le 24
ore antecedenti l’uscita prevista.
ART. 4.
1. Al fine di esercitare una corretta
conduzione del cane da ferma di età non
superiore a due anni, il cacciatore è autorizzato a addestrare il cane a partire dal
primo giorno di chiusura della caccia sino
al 30 aprile di ogni anno. Rimangono comunque in vigore le norme che prevedono
i giorni di silenzio venatorio. L’addestramento deve essere praticato in zone ove sia
concesso l’esercizio venatorio o presso aree
autorizzate all’addestramento. Chi conduce il cane deve portare con sè il libretto
sanitario del medesimo, recante la data di
nascita, il numero di tatuaggio o di matricola e le attestazioni delle vaccinazioni
eseguite, nonché il tagliando della polizza
dell’assicurazione per la responsabilità civile.
2. Al fine di addestrare il cane da
seguita di età non superiore a mesi 12, il
cacciatore o il conduttore può condurre il
cane dal primo giorno di chiusura della
caccia sino al giorno della riapertura come
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previsto nel calendario venatorio, per l’addestramento genetico concesso nelle settimane antecedenti l’apertura della stagione
venatoria.
ART. 5.
1. Le regioni, allo scopo di tutelare e
valorizzare le peculiarità tipiche dell’attività venatoria esercitata sul proprio territorio, possono emanare normative specifiche anche in deroga a quanto disposto
dagli articoli 1, 3 e 4 della presente legge.
2. Le deroghe disposte dal comma 1 del
presente articolo possono essere concesse
solo ed esclusivamente per scopi legati alla
tutela di attività venatorie tradizionali riconosciute a livello regionale, tenendo
conto anche degli usi e costumi delle popolazioni locali.
DDL13-2781
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Progetto di legge della XIII legislatura