Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca DISTRETTO SCOLASTICO N. 20 Via A. Moro – CORIGLIANO CALABRO (CS) – Tel. Segret0983/82023 – Dirigente-DSGA 0983/83910 Fax 0983/81668 C.M.: CSIC8AG00G - C.F.: 84000610786 Sito Web:www.icguidi.gov.it – e-mail: [email protected] pec [email protected] ___________________________________________________________________________________________________ REGOLAMENTO D'ISTITUTO Anno Scolastico 2014-2015 L’Istituto Comprensivo “ COSTABILE GUIDI” propone il seguente Regolamento d’Istituto. Premessa I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza civile agli episodi più gravi di violenze e bullismo, hanno determinato l’opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con D.P.R. n.249/1998. La scuola, luogo di crescita civile e culturale della persona, ha il compito di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere, per formare cittadini dotati di senso di identità, appartenenza e responsabilità. Pertanto, si rende necessario introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con più adeguata severità sanzionatoria. La scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai ragazzi la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. Di fronte a tale situazione, la scuola deve rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti. I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità , secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l’infrazione disciplinare commessa. L’inasprimento delle sanzioni, per gravi o gravissimi episodi, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale. Il presente regolamento individua: 1) Le mancanze disciplinari, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta. 2) Le sanzioni. 3) Gli organi competenti a comminare le sanzioni. Titolo I – Norme Generali Art. 1 - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI Lo studente ha diritto al rispetto della propria dignità personale da parte di chiunque operi nella scuola. Ha diritto di inserirsi armoniosamente nella comunità. Ha diritto di imparare. Ha diritto di operare in un ambiente favorevole al suo sviluppo. Ha il dovere di studiare con impegno e con assiduità. Ha il dovere di rispettare le norme che sono alla base della convivenza civile nella scuola. Ha il dovere di rispettare le regole per poter raggiungere una crescita culturale, sociale e democratica. Art. 2 – FREQUENZA E GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE Per essere riammesso alle lezioni, lo studente deve giustificare l’assenza utilizzando il libretto delle giustificazioni (obbligatorio per tutti gli alunni della scuola Secondaria di 1° grado). La giustificazione deve essere presentata, alla prima ora, all’insegnante che controfirma e annota sul registro di classe l’avvenuta giustificazione. Lo studente, sprovvisto di giustificazione, può essere, eccezionalmente, riammesso a scuola, ma deve regolarizzare il giorno seguente, altrimenti dovrà essere accompagnato dai genitori. Lo studente che si assenta per più di 5 giorni, per motivi di salute, dovrà esibire il certificato medico attestante l’avvenuta guarigione. In caso di assenza arbitraria e collettiva, gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori obbligatoriamente. I docenti sorvegliano se ci sono assenze frequenti, ripetute in determinati giorni e ne daranno comunicazione al Dirigente. Art. 3 – ENTRATA, USCITE, RITARDI Gli studenti entrano a scuola puntuali (8,20-Scuola Secondaria di 1°grado/8,30 Scuola Primaria) Il personale docente deve trovarsi in aula cinque (5) minuti prima, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni. Sono ammessi ritardi per gli alunni solo per validi e comprovati motivi, quali ritardi di mezzi di trasporto, problemi medici. Lo studente che arriva dopo le 8,30 può essere ammesso esclusivamente con il permesso del Dirigente o di un suo delegato e con successiva convocazione del genitore. E’ consentito uscire prima del termine delle lezioni solo per gravi motivi e su richiesta personale dei genitori.(Si fa presente che l’assenza sarà conteggiata nel monte ore previsto dalla legge). Non è consentito uscire dalla propria aula, durante le lezioni, se non per particolari e gravi motivi, ma solo su autorizzazione del docente; in particolare, non è consentito recarsi in altre aule per prestarsi materiale vario. Gli alunni non possono accedere alla Segreteria se non nelle ore indicate dal medesimo ufficio. Nel trasferimento da e verso i laboratori, o da e verso la palestra, ciascun alunno deve tenere un comportamento ordinato e silenzioso. Durante il cambio dell’ora gli alunni sono tenuti a rimanere in silenzio e seduti. Ogni docente controllerà che gli alunni si comportino in modo educato verso i compagni e tutto il personale scolastico; in particolare, si curerà che gli alunni salutino con rispetto, usino un linguaggio corretto, non mastichino chewing-gum, non siano con le mani in tasca, non parlino a voce alta, non si rincorrano per i corridoi, curino l’igiene personale, siano ordinati nel vestire e utilizzino un abbigliamento adatto all’ambiente scolastico. Le alunne non devono usare cosmetici e trucco. Saranno puniti quegli alunni che assumono atteggiamenti arroganti e compiono atti di violenza nei riguardi di altri alunni, sia dentro che fuori la scuola. Art. 4 – SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE La ricreazione si effettua all’interno delle aule e sotto la vigilanza del docente della seconda ora. I ragazzi si recheranno al bagno uno alla volta, le ragazze due alla volta e dovranno rientrare sollecitamente nelle aule. I docenti sono tenuti a vigilare sul comportamento degli alunni. I ragazzi potranno essere autorizzati solo in caso di necessità, a recarsi al bagno anche fuori dalla ricreazione, ma non oltre le 12,30. Durante le ore di attività pomeridiane, è vietato agli alunni accedere ai servizi igienici, salvo casi eccezionali di cui si prenderà nota sul giornale di classe. Art. 5 – USO DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE E DELLE AULE SPECIALI Ogni studente deve mantenere efficienti le attrezzature e le strutture che la scuola mette a sua disposizione, pena il risarcimento del danno. Art. 6 – REGOLAMENTO PER LE AULE SPECIALI I posti delle aule speciali sono numerati. Ogni alunno occupa il posto assegnatogli dall’insegnante ed è responsabile dell’attrezzatura del proprio posto. Ogni alunno fa presente, all’inizio dell’ora, eventuali problemi sul proprio posto. I docenti non lasceranno soli gli alunni durante le ore di lezione nelle aule speciali e li controlleranno all’entrata e all’uscita. I collaboratori scolastici, dopo ogni lezione, ispezioneranno i posti segnalando eventuali danni. E’ assolutamente vietato entrare nelle aule speciali senza i docenti. Art. 7 – FOTOCOPIATRICE La fotocopiatrice è strumento a disposizione di docenti ed alunni per particolari esigenze didattiche previo acquisto della apposita scheda. Le fotocopie sono richieste sempre da docenti che ne attestino necessità in funzione integrativa e complementare dei testi o delle esercitazioni. La fotocopiatrice non può essere usata per fotocopiare pagine del libro di testo a favore di alunni privi di quest’ultimo. Art. 8 – REGOLAMENTO PER LE AULE NORMALI Ogni alunno ha la responsabilità del proprio banco e della propria sedia. I docenti controlleranno che banchi e sedie non vengano danneggiati o imbrattati con colori o altro materiale. Essi segnaleranno al Dirigente eventuali responsabili, i cui genitori saranno chiamati a risarcire i danni arrecati dai figli. Ogni classe è responsabile delle suppellettili varie e di tutto ciò che arreda la classe. E’ vietato scrivere sui muri e danneggiare la porta d’ingresso delle aule. Art. 9 – PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA Tutte le componenti scolastiche possono disporre di spazi murali per affiggere materiale riguardante la vita scolastica. Il locale dell’auditorium e la palestra sono a disposizione della comunità per manifestazioni culturali, seminari di studi, conferenze, mostre, proiezioni di film, attività teatrali, attività sportive su delibera del Consiglio d’Istituto e nel rispetto della normativa che regola l’uso delle attrezzature e dei locali scolastici. Art. 10 – FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA La biblioteca della scuola è dotata di numerosi libri; essa può costituire un notevole contributo alla crescita e all’approfondimento degli interessi culturali di tutti i componenti la comunità scolastica. Favorisce l’aggiornamento di studenti e di docenti. I servizi della biblioteca sono prestati gratuitamente agli studenti, al personale docente e non docente e, previa specifica deliberazione del Consigli d’Istituto, a quanti ne facciano specifica richiesta. La biblioteca è aperta in ore antimeridiane, nei giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Il servizio della biblioteca comprende il patrimonio librario, le videocassette e l’emeroteca. La biblioteca è affidata a un docente responsabile del patrimonio librario, dei vari sussidi audiovisivi e di tutto l’inventario. Il Dirigente, il personale addetto alla biblioteca e un comitato tecnico-scientifico di n.3 docenti, designati dal Collegio dei docenti, propone eventuali acquisti. Ogni materiale, libri o documenti audiovisivi, è scritto nel registro cronologico d’ingresso con il numero progressivo e il timbro della scuola. La biblioteca deve avere: un registro per i volumi; un registro per le riviste e le pubblicazioni; un registro per gli audiovisivi; un catalogo a schede per argomenti e per autori; un registro per il prestito. La dotazione libraria è divisa in 3 sezioni: la prima è formata da opere e pubblicazioni che si possono consultare solo in sede; la seconda è formata da libri che si possono concedere in prestito affinché possano essere utilizzati per l’approfondimento delle varie discipline; la terza è formata da testi scolastici in adozione, dati in comodato agli studenti. Al momento della richiesta del prestito il richiedente deve compilare una scheda o un registro dei prestiti, trascrivendo l’autore, il titolo e deve apporre la propria firma con a fianco quella del responsabile della biblioteca. Alla restituzione dei testi, il lettore si assicurerà che accanto alla propria firma, sia scritta la data dell’ avvenuta riconsegna. I libri della prima e seconda sezione devono essere riconsegnati entro il 31 maggio. L’addetto alla biblioteca comunicherà al D.G.S.A. le eventuali mancate restituzioni. Gli alunni delle prime e seconde classi, se ammessi alla classe successiva, consegneranno i libri dati loro in comodato e da essi non usati nell’anno scolastico successivo, entro dieci giorni dall’inizio delle lezioni di tale anno scolastico. Gli alunni delle terze classi consegneranno i libri di testo avuti in prestito, subito dopo gli esami di licenza media e comunque entro il 30 giugno, altrimenti non sarà consegnato l’attestato di frequenza alle scuole superiori. Chi non consegna le opere prese in prestito o le riconsegna danneggiate, deve risarcire la biblioteca dell’Istituto, o acquistando una copia o versando una somma corrispondente al prezzo, a favore del bilancio scolastico. A fine anno gli addetti alla biblioteca aggiornano gli elenchi e consegnano in segreteria e al Dirigente una relazione e una statistica sui vari testi consultati e sulla frequentazione della biblioteca. Possono essere costituite biblioteche di classe. Art. 11 – RISPETTO DELL’AMBIENTE SCOLASTICO L’ambiente scolastico in cui i ragazzi operano, deve essere rispettato. Non devono essere danneggiati le strutture, gli arredamenti, le suppellettili varie e gli spazi comuni. Eventuali danni dovranno essere risarciti dal diretto responsabile e, se non se ne individua l’autore, da tutta la classe. Alla fine delle lezioni o quando si spostano dalla propria aula, i ragazzi devono evitare rumori e devono parlare a voce bassa. E’ assolutamente vietato usare il cellulare. In caso di necessità, gli alunni potranno usare il telefono della scuola. I docenti dovranno sequestrare agli alunni, quando ne facciano uso, il cellulare, che gli sarà riconsegnato al termine delle lezioni. E’ vietato, inoltre, festeggiare a scuola onomastici, compleanni o altre ricorrenze. In occasione di circostanze eccezionali ciò potrà avvenire, previa autorizzazione del Dirigente. E’ obbligo degli alunni tenere puliti i locali scolastici (aule, corridoi, atrio e spazi aperti, facendo uso dei cestini per la raccolta della spazzatura. E’ vietato chiedere agli alunni denaro da parte di singoli, associazioni o enti vari senza autorizzazione del Dirigente. Art. 12 – VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE La scuola organizza visite guidate e viaggi d’istruzione inseriti nella programmazione. Essi costituiscono arricchimento culturale e attività didattiche integrative. Art. 13 – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA I genitori di tutti gli alunni sono convocati per conoscere la situazione d’ingresso e la proposta d’intervento, nonché il giudizio quadrimestrale e finale dei propri figli. Ciascun docente, al fine di favorire il dialogo con le famiglie, dedicherà un’ora settimanale al ricevimento dei genitori, che figurerà sul quadro orario e che sarà comunicata dallo stesso docente all’alunno. Ai genitori devono essere fornite tutte le informazioni sulle condizioni dei propri figli, come previsto dalla legge. La scuola terrà i contatti con le famiglie mediante comunicazioni scritte, fatte pervenire ai genitori tramite i ragazzi oppure tramite l’Ufficio di segreteria. Art. 14 – PERSONALE ATA Il personale ATA deve esigere rispetto da parte degli alunni e segnalerà alla presidenza quei ragazzi il cui comportamento non risulti corretto. Lo stesso personale deve comportarsi con rispetto nei riguardi degli alunni, deve mostrarsi cordiale con il pubblico e, soprattutto, con i genitori degli alunni. Il personale collaboratore scolastico non abbandonerà il posto assegnato, tranne che per servizio. Vigilerà sull’ingresso del pubblico, facendo in modo che nessuna persona non autorizzata raggiunga le aule; assicurerà la sorveglianza degli alunni nei corridori e nei bagni durante la ricreazione. Lo stesso personale è tenuto, in caso di esigenze dei docenti di allontanarsi dalle aule, di darne immediata comunicazione alla presidenza; in attesa che si provveda alla sostituzione, spetta ai collaboratori scolastici di vigilare sulla classe. Spetta altresì ai collaboratori sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori, nella palestra e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza dei docenti durante le ore di lezione. Lo stesso personale deve contribuire a regolare in modo ordinato il flusso degli alunni sia all’inizio che al termine delle lezioni, affinché non si verifichino incidenti. TITOLO II: Vigilanza sugli alunni Art. 15- COMPITO DEI DOCENTI Rientra tra gli obblighi del personale docente la sorveglianza sugli alunni all’ingresso e all’uscita della scuola nonché durante gli intervalli fra le lezioni. Tale obbligo ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio, rientrando la vigilanza sugli alunni nel generale dovere di vigilanza sui minori. I docenti sono, pertanto, responsabili dei danni arrecati dagli alunni a se stessi, a terzi o alle cose durante il tempo in cui sono affidati alla loro vigilanza. A tal fine, i docenti non abbandoneranno mai la classe, tranne che, temporaneamente, per particolari improrogabili esigenze, dopo averla affidata alla vigilanza di un collaboratore scolastico. Durante il cambio dei docenti, gli insegnanti non abbandoneranno la classe prima dell’arrivo del collega; qualora debbano raggiungere un’altra classe, affideranno gli alunni alla vigilanza del personale collaboratore. In ogni caso, il cambio dei docenti dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. Per le lezioni di educazione fisica, gli alunni, disposti in fila, sono prelevati e accompagnati in palestra dal docente, o in caso di materiale impedimento di quest’ultimo, dal personale collaboratore scolastico. Art. 16 – Vigilanza all’uscita Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avverrà in maniera ordinata e silenziosa, sotto l’attenta vigilanza dei docenti dell’ultima ora di lezione e dei collaboratori scolastici, secondo quanto indicato all’art.14. I docenti accompagnano i propri alunni, disposti in fila per due, alla porta d’ingresso della scuola. Titolo III : Organi collegiali e assemblee dei genitori Art. 17- Tutti gli organi collegiali si costituiscono e si rinnovano secondo le leggi e le norme ministeriali vigenti. Art. 18 – Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Art. 19- Ciascun ordine collegiale nel rispetto delle sue competenze, programma le proprie attività nel tempo, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento. Art. 20 – La convocazione di ogni ordine collegiale deve essere disposta dal suo presidente in orario pomeridiano e al di fuori dell’orario delle lezioni, con congruo preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data fissata per la riunione, mediante lettera di convocazione o avviso esposto all’albo della scuola, recante gli argomenti da trattare. L’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, scritto a pagine numerate. Art. 21 – Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente, secondo le modalità dell’art.7 del D.L.vo 16.4.1994, n.297, ogniqualvolta ne avvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni hanno luogo durante l’orario di servizio, in ore coincidenti con l’orario di lezione. Art. 22- Il Consiglio di Classe è convocato ed è presieduto dal Dirigente o da un suo delegato, scelto tra i membri del consiglio medesimo di propria iniziativa, o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente. Si riunisce almeno una volta al mese, in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. In assenza del Dirigente, i consigli di classe sono presieduti dal collaboratore vicario se trattasi di scrutini, dai coordinatori delle classi in tutti gli altri casi. Art. 23 – Il Consiglio d’Istituto è convocato e presieduto per la prima volta dal Dirigente, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti. Art. 24 – Nella prima seduta, il Consiglio d’Istituto, presieduto dal Dirigente, elegge a scrutinio segreto il presidente. Sono candidati tutti i genitori, membri del consiglio. Ogni membro del consiglio può votare un solo nominativo dei genitori. Viene eletto il genitore che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. Se non si raggiunge la predetta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto nelle successive votazioni, a maggioranza relativa dei votanti, sempre che sia presente alla votazione la maggioranza legale dei componenti in carica. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente secondo le modalità previste nei commi 2 e seguenti del presente articolo. Art. 25 – Il Consiglio d’Istituto, nella sua prima seduta,elegge,a scrutinio segreto la Giunta esecutiva d’Istituto, secondo le seguenti modalità: a) partecipano alla votazione della giunta tutti i componenti del Consiglio,compreso il Dirigente; b) i componenti di diritto della Giunta non possono essere eletti dal Consiglio; c) ogni componente del Consiglio può votare un nominativo di genitore,uno di docente e uno di personale ATA. L’elezione avverrà a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età. Art. 26 -La Giunta esecutiva d’Istituto è convocata dal Dirigente ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal suo Presidente su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Art. 27 -Le riunioni del Consiglio d’Istituto sono aperte al pubblico che non dovrà disturbare lo svolgimento dei lavori;in caso contrario,il pubblico sarà fatto allontanare. Art. 28 – La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto deve avvenire mediante dell’Istituto della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal L’affissione all’albo deve avvenire entro otto giorni dalla deliberazione a cura Consiglio e deve durare dieci giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone,salvo contraria richiesta scritta degli interessati. affissione all’albo Consiglio stesso. del segretario del e le deliberazioni Art. 29 -La Giunta Esecutiva predispone,alla fine di ogni anno scolastico,entro la prima decade del mese di settembre,la relazione annuale del Consiglio d’Istituto prevista dall’Art.6 del D.P.R.31 maggio 1974,n.416;la relazione in parola sarà oggetto di discussione ed approvata dal Consiglio medesimo, in ogni caso prima del rinnovo dell’organo collegiale medesimo. La relazione, approvata, sarà inviata al C.S.A. e al Consiglio Scolastico Provinciale entro quindici giorni. Art. 30 – Il Comitato di valutazione del servizio dei docenti è rinnovato ogni anno dal Collegio dei docenti ed è convocato e presieduto dal Dirigente nei seguenti casi: a) entro il 31 agosto oppure nella prima decade del mese di settembre, per la valutazione dell’anno di formazione dei docenti in prova; b) i periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta dai docenti interessati: c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità; Art. 31 -Tutte le deliberazioni degli organi collegiali, compresa quella riguardante l’adozione dei libri di testo da parte del Collegio dei docenti, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone. Art. 32 -I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono costituire un comitato dei genitori, al fine di promuovere la partecipazione dei genitori, con l’eventuale presentazione di proposta agli organi collegiali e d’Istituto. Il comitato dei genitori può richiedere la convocazione dell’assemblea dei genitori. Art. 33 – l’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe; l’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta: a) del Presidente dell’assemblea, se eletto; b) della maggioranza del Comitato dei genitori; c) di cento genitori. Il Dirigente, sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la convocazione, che sarà effettuata a cura dei genitori promotori, mediante affissione all’albo dell’ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni. Art. 34 – Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa esplicito riferimento alle disposizioni di legge vigenti, in particolare al D.L.vo n.297/94 e al CCNL per il comparto scuola. Art. 35 -E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare e di far rispettare il presente regolamento che, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 9.12.97, è stato emanato in applicazione dell’art.6, lettera a, del D.P.R. 31.5.74, n.416 delle norme contenute nella Carta dei Servizi Scolastici di cui al D.P.C.M. del 7.6.1995. Esso è parte integrante del P.E.I., dovrà essere letto e commentato in tutte le classi dai docenti, in particolare da quelli di Educazione Civica e sarà inserito nella programmazione didattica nell’ambito dell’educazione alla legalità. Titolo IV: Regolamento di disciplina Art. 36 Statuto delle studentesse e degli studenti. In applicazione del DPR n.235 del 21.11.2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998 n. 249 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria, sono indicate le mancanze determinatesi in violazione dei doveri dell’alunno in quanto membro della comunità scolastica, le punizioni disciplinari e gli organi competenti ad infliggerli. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della scuola. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’inflazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle, ove possibile, in attività a favore della comunità scolastica. Considerata l’età degli alunni, si ritiene importante coinvolgere il più possibile la famiglia nei problemi disciplinari dei figli, in quanto, quale istituzione naturalmente responsabile dell’educazione degli allievi, essa costituisce l’interlocutore privilegiato per gli operatori scolastici. Art.37 – Infrazioni e sanzioni disciplinari 1. Mancanza ai doveri scolastici (continui ritardi, frequenze irregolari, negligenza abituale, assenze ingiustificate). In caso di reiterazione, ammonimento scritto del Dirigente e comunicazione alla famiglia o convocazione della stessa; penalizzazione sulla valutazione del comportamento. 2. Comportamento scorretto (uso del cellulare, uso di parolacce, linguaggio o atteggiamento arrogante nei confronti dei compagni, atti non gravi di violenza nei riguardi dei compagni sia dentro sia fuori la scuola, violazione norme di sicurezza e uso improprio delle scale di emergenza). Penalizzazione sulla valutazione del comportamento. Sospensione dalle lezioni o sanzioni alternative (ved. Principi Generali). 3. Ammonizioni ripetute (ammonizioni scritte gravi, superiori a tre, è prevista la privazione dei privilegi (es. partecipazione a visite guidate e/o viaggio d’istruzione) e la sospensione dalle lezioni dopo la riunione del C.d.C.) 4. Assenze arbitrarie e/o collettive Convocazione della famiglia e penalizzazione sulla valutazione del comportamento. 5. Fatti non gravi che turbino il regolare andamento della scuola: Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni. Comunicazione alla famiglia Sanzioni alternative. 6. Danni arrecati al patrimonio della scuola (danneggiamento alle strutture, agli arredi, alle suppellettili, ai macchinari, agli spazi comuni, scritte sui muri, non restituzione o danneggiamento dei libri in prestito ). Risarcimento o riparazione del danno, secondo le modalità indicate nel regolamento d’Istituto. 7. Fatti gravi e ripetuti che turbino il regolare andamento della scuola ( reiterate infrazioni disciplinari o mancato risarcimento, mancata riparazione di un danno al patrimonio della scuola, offese al decoro personale , alle Istituzioni, offese alla morale, oltraggio all’Istituto, al corpo docente e ad altro personale scolastico ).Allontanamento fino a 15 giorni, con la riparazione del danno e con attività a favore della scuola, da definire da parte dello stesso Consiglio di classe. 8. Reiterazione delle infrazioni indicate al numero precedente. Allontanamento dalla scuola, per una durata definita e commisurata alla gravità del reato o dell’infrazione grave, da parte del Consiglio di classe. La punizione può essere commutata con richiesta, ove possibile, della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica, su deliberazione del Consiglio di classe. 9. Reati che violino la dignità ed il rispetto della persona (violenza privata, minaccia, percorse, ingiurie, reati di natura sessuale), oppure seria situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (incendio, allagamento). Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni e comunque adeguato alla gravità dell’infrazione. 10. Reato di particolare gravità, perseguibile d’ufficio o per il quale l’autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale o se vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. Allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni e sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale. La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica o in altra scuola. 11. Situazione di recidiva nei casi di reati che violino la dignità ed il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni. Nei casi più gravi dei suddetti reati, il Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi. E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità dello studente. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa, nel rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Di norma, le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello studente e seguono quest’ultimo in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o nel passaggio da un grado all’altro di scuola. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma segue il suo iter sino alla conclusione. Per quando non specificato nel presente Regolamento, si rinvia al DPR n.249 del 24.6.98 ed alle sue modifiche e integrazioni riportate nel DPR n. 235 del 21 novembre del 2007. Art. 38- PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti, che può avvenire in forma orale o scritta, in modo che l’alunno possa giustificarsi. L’ammonizione privata in classe e l’allontanamento dalla lezione sono annotati dal docente sul giornale di classe insieme con le giustificazioni dell’alunno. Per l’ammonimento scritto, il Dirigente, procede, preliminarmente, alla contestazione verbale degli addebiti e all’annotazione sul registro di classe delle giustificazioni addotte dagli alunni. Per i procedimenti di competenza del Consiglio di classe, il Dirigente provvede a comunicare ai genitori dell’alunno, per iscritto le contestazioni, invitando quest’ultimo a presentarsi per le giustificazioni dinnanzi al Consiglio di classe appositamente riunito. L’alunno può presentare le giustificazioni anche per iscritto e ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. L’allievo sarà accompagnato dal genitore o da un legale di fiducia. Il Consiglio di classe, ascoltate le giustificazioni dell’alunno, può votare nella stessa riunione o in una successiva sulle deliberazioni da adottare. Il provvedimento, motivato, è comunicato per iscritto al genitore dell’alunno. Il Consiglio di classe, nell’erogazione della punizione, dovrà considerare le circostanze attenuanti, il profitto dell’alunno e la condotta precedente. Nei periodi di allontanamento dalla scuola sarà data all’alunno la possibilità di consultare il registro di classe, allo scopo di annotare le lezioni svolte nelle varie discipline e prepararsi per il rientro a scuola. Art. 39- LE IMPUGNAZIONI Per quanto attiene alle impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro “la snellezza e rapidità del procedimento” che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori-studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola che, di norma, è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico , da un docente designato dal Consiglio d’Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori. Art. 40 –PATTO DI CORRESPONSABILITA’ In applicazione delle indicazioni contenute nella Nota Ministeriale del 31 luglio 2008 (DPR n.235 del 21/11/2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998 n.249 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria) le scuole predisporranno il Patto di corresponsabilitàattraverso il quale i contraenti (studenti,docenti,genitori) si impegnano al rispetto di precisi doveri al fine di realizzare l’obiettivo comune di accrescere l’efficacia e la fruibilità dell’insegnamento, per un’armonica e proficua formazione e crescita dell’alunno. Il Patto -adeguatamente discusso e pubblicizzato- sarà sottoscritto dai genitori all’atto dell’iscrizione e comunque entro i primi quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico.