Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Montezemolo” di Roma
REGOLAMENTO
DI
ISTITUTO
Giuseppe Montezemolo
Padre Lais
Tintoretto
Tre Fontane
1
Premessa (pag. 4)
Norme generali (pag. 4)
A. NORME CHE REGOLANO LA VITA DELLA SCUOLA (pag. 5-6)
A. 1. Orari
A. 2. Ingresso e uscita
A. 3. Norme di comportamento degli alunni
A. 4. Ritardi
A. 5. Uscite anticipate
A. 6. Assenze e giustificazioni
A. 7. Presentazione certificato medico
B. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA (pag. 6-8)
B. 1. Le famiglie
B. 2. Patto educativo di corresponsabilità tra famiglie e scuola
B. 3. Comunicazione scuola - famiglia
B. 4. Deleghe e recapiti
B. 5. Accesso dei genitori ai locali scolastici
B. 6. In caso di sciopero
B. 7. Esoneri
B. 8. Pre e post scuola
B. 9. Incontri scuola-famiglia
B. 10. Utilizzo spazi scolastici gestiti da genitori
B. 11. Diffusione materiale informativo/pubblicitario
C. PERSONALE DELLA SCUOLA (pag. 9-11)
C. 1. Docenti
C. 2. Vigilanza da pare dei Docenti
C. 3. Norme di comportamento dei Docenti
C. 4. Personale Amministrativo
C. 5. Personale A.T.A. – Collaboratori scolastici
C. 6. Assistenza e vigilanza dei Collaboratori scolastici
C. 7. Norme di comportamento dei Collaboratori scolastici
C. 8. Norme di comportamento di tutto il personale della scuola
D. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (pag. 11-14)
D. 1. Valutazione del comportamento degli studenti
D. 2. Normativa disciplinare
D. 3. Sanzioni disciplinari
D. 4. Commissione disciplinare
D. 5. Organo di garanzia interno alla scuola
D. 6. Organo di garanzia esterno alla scuola
D. 7. Disposizioni finali
E. ATTUAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (pag. 13)
ALLEGATI AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO
ALL. 1 F. SALUTE (pag. 15-16)
F. 1. Infortuni e/o malori
F. 2. Somministrazione farmaci
F. 3. Igiene personale
F. 4. Comunicazioni mediche dalle famiglie
F. 5. Mensa
F. 6. Commissione Mensa
ALL. 2 G. SICUREZZA (pag. 16-18)
G. 1. Vigilanza sui minori
G. 2. Sicurezza degli alunni
G. 3. Rischio ed emergenza
G. 4. Piani di emergenza e Addetti alla gestione delle emergenze
G. 5. Obblighi dei lavoratori
G. 6. Accesso di estranei nei locali scolastici
G. 7. Accesso e sosta
G. 8. Accesso animali domestici
ALL. 3 H. PREVENZIONE (pag. 18)
H. 1. Polizza assicurativa regionale
H. 2. Polizza assicurativa integrativa
ALL. 4 I. GESTIONE DELLE RISORSE (pag. 18-20)
I. 1. Uso temporaneo dei locali scolastici da parte di Enti e Associazioni estranei
all’amministrazione scolastica
2
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Uso dei laboratori e aule speciali
Sussidi didattici
Uso esterno della strumentazione tecnica
Donazioni
Utilizzo dell’area cortiliva in orario scolastico
Diritto d’autore
Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
ALL. 5 L. FORMAZIONE CLASSI E ASSEGNAZIONE DOCENTI (pag. 20)
L. 1. Formazione delle classi
L. 2. Criteri per l’ammissione alla scuola primaria e secondaria di primo grado
L. 3. Criteri di assegnazione dei docenti alle sezioni ed alle classi
ALL. 6 M. VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE (pag. 20-22)
M. 1. Gestione
M. 2. Visite guidate e viaggi d’istruzione
M. 3. Procedure
M. 4. Destinatari
M. 5. Territori
M. 6. Consenso
M. 7. Documenti
M. 8. Accompagnatori
M. 9. Orario
M. 10. Scelta ditte di trasporto e agenzie
M. 11. Oneri finanziari
M. 12. Assicurazioni
M. 13. Campi scuola
M. 14. Farmaci
M. 15. Epidemie o eventi straordinari
Norme
ALL. 7 N. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO (pag. 22)
N. 1 Valutazione dei servizi dell’Offerta Formativa all’utenza
N. 2 Autovalutazione dell’Istituto
ALL. 8 O. ATTIVITA’ NEGOZIALE (pag. 22-24)
O.
O.
O.
O.
1.
2.
3.
4.
Tipologia dei contratti
Contratti di sponsorizzazione
Concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici
Contratti di prestazione d’opera
ALL. 9 P. FAMIGLIA E PRIVACY (pag.24-26)
P. 1 Riprese effettuate dai genitori per fini privati
P. 2 Riprese effettuate da docenti, a fini didattici.
P. 3 Riprese effettuate da un fotografo
P. 4 Trattamento dei dati personali
P. 5. Liberatorie per i genitori
ALL. 10 Q. REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI (pag. 26-35)
Premessa
QA. NORME GENERALE DEGLI OO.CC. (pag. 26-27)
QA. 1. Norme generali
QA. 2. Programmazione delle attività degli Organi Collegiali
QA. 3. Svolgimento coordinato delle attività
QA. 4. Durata degli Organi Collegiali
QA. 5. Decadenza delle cariche
QA. 6. Dimissioni
QA. 7. Processo verbale
QB. GLI ORGANI COLLEGIALI (pag. 27-34)
QB. 1. Consiglio di Interclasse/Intersezione
QB. 2. Collegio dei Docenti
QB. 3. Il Consiglio d’Istituto
QB. 4. Cariche interne al Consiglio d’Istituto
QB. 5. Surroghe ed elezioni suppletive
QB. 6. Convocazione del Consiglio d’istituto
QB. 7. Validità delle sedute
QB. 8. Assenza dal Consiglio d’Istituto
QB. 9. Svolgimento delle seduta
QB. 10. Atti del Consiglio d’Istituto
QB. 11. Partecipazione del DSGA al Consiglio d’Istituto
QB. 12. Partecipazione di esterni con diritto di parola
QB. 13. Pubblicità delle sedute
3
QB.
QB.
QB.
QB.
QB.
QB.
QB.
QB.
QB.
QB.
QB.
QB.
QB.
QB.
QB.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Contegno del pubblico eventualmente ammesso alle sedute
Funzioni del Presidente
Processo verbale del Consiglio d’istituto
Ordine della trattazione degli argomenti – inversione dell’O.d.G.
Norme da seguire nell’ordine della discussione
Interrogazioni e mozioni
Mozione Pregiudiziale e Sospensiva
Diritto di intervento
Fatto personale
Esito delle proposte
Dichiarazione di voto
Votazioni
Segretario di seduta del Consiglio d’Istituto
Revoca del mandato al Presidente e alla Giunta
Aggiunte e modifiche
QC. LE ASSEMBLEE (pag. 34-35)
QC. 1. Diritto di Assemblea
QC. 2. Assemblea dei Genitori
PREMESSA
1. Premesso che, per tutto quanto non espressamente previsto nel testo che segue, si fa riferimento
alla normativa vigente in materia, con il presente Regolamento si intende fissare i criteri
fondamentali dell’attività scolastica dell’Istituto Comprensivo Montezemolo di Roma al fine di
permettere il funzionamento armonico di tutte le componenti in una linea di effettiva e democratica
partecipazione.
Nessuna norma del regolamento può o potrà essere in ogni caso in contrasto con le disposizioni di
legge, con quanto stabilito dal Contratto Collettivo comparto scuola e con qualunque altra fonte di
carattere superiore al Regolamento medesimo.
2. Ad ogni componente della scuola è richiesta l’adesione al progetto educativo e al presente
regolamento. L’efficacia di questo Regolamento è dato dalla collaborazione e dall’assunzione di
responsabilità da parte di tutti: alunni, docenti, genitori, personale amministrativo e ausiliario.
3. Nella redazione del presente Regolamento si è scelto di isolare un corpo centrale di norme di
principio e di cornice per poi demandare la disciplina nel dettaglio a distinti documenti allegati.
Con ciò non si intende affatto negare importanza ad alcuni ambiti della vita della scuola, poiché si
tratta semplicemente di una tecnica di redazione finalizzata a garantire la gestibilità del
Regolamento in termini di fruizione e di aggiornamento.
L’approvazione del presente Regolamento non esclude che per singoli ambiti vengano emanate
norme specifiche.
I documenti allegati al presente Regolamento ne costituiscono parte integrante e hanno dunque la
medesima efficacia. Ogni documento allegato potrà essere approvato congiuntamente o
separatamente rispetto al presente Regolamento. Ogni allegato potrà essere modificato o integrato
autonomamente secondo la procedura di approvazione o di emanazione ad esso propria, senza che
ciò comporti la necessità di approvare nuovamente l’intero Regolamento.
In tale ipotesi, tuttavia, l’organo competente all’approvazione del Regolamento di Istituto potrà
decidere di espungere dai documenti allegati al Regolamento l’allegato modificato o integrato.
Qualora si interessa aggiungere un nuovo allegato, tale aggiunta dovrà essere approvata secondo la
procedura prevista per l’approvazione del Regolamento di Istituto.
4. I
F.
G.
H.
I.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
documenti allegati sono:
Salute
Sicurezza
Prevenzione
Gestione delle risorse
Formazione classi e assegnazione docente
Visite guidate e viaggi d’istruzione
Valutazione del servizio scolastico
Attività negoziale
Famiglia e privacy
Regolamento Organi Collegiali
NORME GENERALI
Nella Scuola un contegno ed un linguaggio corretti, e il rispetto delle persone e del lavoro da parte di
tutti, alunni, genitori, docenti e personale ATA sono considerati tratti salienti della scuola, così come
un comportamento basato sulla cordialità e gentilezza nei rapporti reciproci e con gli esterni. Nessun
componente della scuola può prevaricare o usare ingerenze nel ruolo e negli incarichi di altri
componenti.
La scuola si propone di essere coerente con i suoi scopi educativi e i principi che ne sono alla base
anche nelle attività che pone in essere non direttamente finalizzate all’insegnamento.
4
A. NORME CHE REGOLANO LA VITA DELLA SCUOLA
A. 1. ORARI
1. L’attività didattica dell’Istituto è articolata, per ciascun ordine di scuola, secondo l’orario previsto
ed esposto in ogni singolo plesso.
2. Qualsiasi cambiamento di orario delle lezioni deve essere preventivamente comunicato al genitore
con avviso che deve essere restituito debitamente sottoscritto per presa visione.
A. 2. INGRESSO E USCITA
1. Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dai docenti a seconda delle
disposizioni previste nei singoli plessi.
2. Durante l’orario di funzionamento delle scuole, a tutte le persone non facenti parte del personale
scolastico in servizio, l’accesso ai locali è permesso solo nel rispetto della regolamentazione
specifica.
3. I genitori in attesa o in accompagnamento dei figli, o le persone autorizzate con delega, devono
sempre rimanere all'esterno della porta di ingresso dell'edificio scolastico. Al di fuori degli orari di
accesso, i cancelli dei plessi scolastici restano chiusi per ragioni di sicurezza e per riservare alle
classi l’eventuale uso degli spazi esterni per attività didattiche.
A. 3. NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
1. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui;
saranno pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che dovessero
verificarsi tra gli alunni sia all’interno sia nel cortile della scuola.
2. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei
compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. Sono inoltre tenuti a
rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti,
il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza
di una classe o di un gruppo di alunni.
3. Al cambio di insegnante nella classe non è consentito agli alunni di uscire dall’aula e/o di
schiamazzare nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell’attività didattica nelle altre classi.
4. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra o nelle aule speciali solo con l’autorizzazione o
sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
5. Durante gli intervalli sia all’interno dell’edificio sia nei vari cortili, gli alunni dovranno seguire le
indicazioni degli insegnanti preposti in servizio di assistenza secondo le regole vigenti nei diversi
plessi dell’Istituto, in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo.
6. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale
merenda dove non viene distribuita. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore
(cellulare, MP3, I-pod, ecc.). La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.
7. È comunque vietato utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche durante lo
svolgimento delle attività didattiche. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia
è a disposizione il telefono della scuola.
8. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli
affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della scuola o del
Comune saranno tenuti a risarcire i danni.
9. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di
igiene e pulizia. Nelle aule e nei cortili ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti; è
necessario utilizzarli correttamente.
10. L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato alle attività
proposte.
11. Gli alunni della scuola primaria fino alla terza classe compresa devono indossare il grembiule.
Bianco per le bambine e blu per i bambini.
12. Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai coordinatori di plesso e
mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere come momento educativo anche
quello del pasto.
A. 4. RITARDI
1. E’ considerato ritardo, l’ingresso dopo 5 (cinque) minuti dal suono della campanella.
2. Nella scuola primaria dopo il terzo ritardo in un mese il docente è tenuto a segnalare al Dirigente
Scolastico i ripetuti ritardi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado, i ritardi reiterati consentono l’ingresso in aula solo alla 2°
ora e verranno annotati sul registro di classe. Dovranno essere giustificati dai genitori il giorno
successivo, tramite il libretto personale, all’inizio della prima ora di lezione all’insegnante che
provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro.
4. Dopo il terzo ritardo registrato nello stesso mese, i genitori dell’alunno (scuola primaria e
secondaria di primo grado) interessato verranno convocati dal Dirigente Scolastico su segnalazione
dei docenti coordinatori della classe
A. 5. USCITE ANTICIPATE ED ENTRATE POSTICIPATE
1. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In
caso di necessità i genitori dovranno prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto
un’altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento) tramite
richiesta scritta da consegnare al personale ausiliario di ogni singolo plesso.
2. Nella scuola secondaria di primo grado l’uscita e l’ingresso non sono consentiti nelle frazioni
dell’ora di lezione, ma solo alla fine, salvo gravi e comprovati motivi.
5
3. . Nella scuola secondaria di primo grado gli ingressi posticipati per visite mediche e/o analisi
cliniche sono possibili entro e non oltre le ore 10,00 per i corsi di 6 ore, mentre per il tempo pieno è
possibile entrare in aula fino alle 11,00.
A. 6. ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
1. Le assenze, anche di un solo giorno, devono essere giustificate da un genitore (o da chi ne fa le
veci) al docente in servizio alla prima ora, esclusivamente tramite il libretto scolastico per le
comunicazioni scuola-famiglia; le giustificazioni sul diario personale sono accettate solo per gli alunni
della scuola primaria. È indispensabile che il libretto scolastico, in quanto strumento privilegiato nel
mantenimento dei rapporti scuola-famiglia, sia ben conservato e costantemente inserito nello zaino.
2. Il libretto scolastico viene consegnato ai genitori (tutori o delegati) all’inizio dell’anno scolastico,
previo deposito delle firme di entrambi su apposito registro e sul libretto stesso. Gli stessi genitori
sono tenuti ad accertare lo stato di conservazione e le comunicazioni scuola-famiglia riportate.
3. In caso di mancata giustificazione, lo studente è ammesso in classe, ma deve giustificare entro il
giorno successivo; in caso contrario, la Direzione Scolastica si riserva di contattare telefonicamente
la famiglia. La mancata giustificazione tempestiva viene annotata sul registro di classe.
4. Per assenze ripetute e ingiustificate la scuola provvede a contattare la famiglia.
5. In caso di periodi prolungati di assenze ingiustificate, il Dirigente Scolastico, dopo gli opportuni
accertamenti, informa le Autorità Civili competenti.
6. Per eventuali periodi di assenza programmata si chiede una comunicazione preventiva, e con un
certo anticipo, ai docenti di classe, che potranno così fornire eventuali indicazioni di lavoro da
espletare in tempi ragionevoli.
7. Prima del rientro a scuola, tutti gli alunni assenti sono tenuti a informarsi personalmente sul
lavoro svolto in classe, sui compiti assegnati e sulle verifiche programmate.
A. 7. PRESENTAZIONE CERTIFICATO MEDICO
1. Dopo 5 giorni consecutivi di assenza per motivi di salute (inclusi sabato e domenica), l’alunno è
riammesso a scuola solo con certificato medico.
2. In caso di mancata certificazione gli insegnanti, a seguito delle disposizioni dell’ ASL, non possono
accettare l’alunno nella scuola.
3. Se l’assenza di oltre i 5 giorni non è dovuta a malattia, è necessario avvertire in anticipo
l’insegnante. In questo caso non è richiesto il certificato medico, ma la dichiarazione motivata del
genitore.
4. Per la pratica dell’attività sportiva integrativa, dovrà essere presentato il certificato di stato di
buona salute compilato dal medico ASL.
5. Per la partecipazione ai Giochi della Gioventù il medico ASL compila gratuitamente il certificato di
stato di buona salute solo sul modulo consegnato dalla scuola.
B. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
B. 1. LE FAMIGLIE
1. I genitori hanno diritto ad essere informati sull’andamento didattico e disciplinare dell’allievo, a
tale scopo tutti gli insegnanti dispongono di un’ora bisettimanale di ricevimento e due volte l’anno
sono indetti colloqui pomeridiani;
2 . E’ possibile incontrare il coordinatore di classe o il Dirigente Scolastico previo appuntamento.
3. Il Dirigente Scolastico in collaborazione con il coordinatore, dopo la pubblicazione dello
scrutinio finale, è tenuto ad ascoltare i genitori e gli alunni che lo richiedono.
4. Tutti i genitori hanno diritto di riunirsi in gruppi o associazioni, per attività o questioni attinenti
alla funzione educativa, previa richiesta scritta e ordine del giorno al Dirigente Scolastico, con
almeno 5 giorni di anticipo. L’istituto garantisce l’utilizzo dei locali e delle strutture, secondo le
proprie possibilità e compatibilmente con le esigenze interne. L’orario e le modalità delle riunioni
vanno concordate, di volta in volta, con il dirigente.
5. I genitori, tramite i propri rappresentanti, hanno diritto di contribuire con suggerimenti,
idee e proposte alla soluzione di problemi scolastici e al miglior funzionamento dell’Istituto.
6. Le eventuali attività di volontariato svolte dai genitori nell'ambito dei servizi offerti dalla scuola
vanno preventivamente concordate col Dirigente e sottoposte all'approvazione del collegio dei
docenti e del consiglio d'istituto.
B. 2. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA GENITORI E SCUOLA
1. Le famiglie in quanto componenti essenziali della comunità scolastica e prime responsabili
dell’educazione e della crescita degli alunni, sono tenute a condividere con la scuola tale funzione.
2. Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere il
seguente Patto Educativo di Corresponsabilità consegnato al momento dell’iscrizione in cui
i genitori si impegnano a:
• trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro
futuro e la loro formazione culturale;
• stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, rispettandone la professionalità e
adottando atteggiamenti improntati a fiducia, reciproca stima, scambio e comunicazione;
• controllare, leggere e firmare puntualmente le comunicazioni sul libretto personale e/o
sul diario;
• partecipare con regolarità alle riunioni previste;
• favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla scuola;
• osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite
anticipate;
6
• attivarsi affinché l’alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia ai
suoi doveri scolastici;
• curare l’igiene personale e l’abbigliamento dei propri figli affinché sia consono
all’ambiente scolastico ed alle attività proposte;
• curare che l’alunno diventi più responsabile nel presentarsi a scuola con tutto il
materiale occorrente per le attività didattiche;
• responsabilizzare i propri figli al rispetto dell’ambiente scolastico e dei materiali della
scuola, impegnandosi a risarcire eventuali danni arrecati;
• condividere gli obiettivi formativi dell’Istituzione Scolastica riguardanti l’educazione
alimentare con particolare riferimento al momento della mensa e dell’intervallo.
3. I genitori inoltre esprimono il proprio consenso (ai sensi del D.Lgs. 196/03 sulla riservatezza dei
dati personali) affinché il proprio figlio partecipi ai Progetti di screening proposti dalla scuola. I dati
rilevati verranno trattati con procedure idonee a tutelare la riservatezza. La valutazione individuale
verrà svolta dal psicopedagogista incaricato dall’Istituto.
4. Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori,
soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo e/o di vandalismo, per eventuali
danni causati dai figli a persone o cose durante le attività didattiche, si ritiene opportuno far
presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili
dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità.
B. 3. COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA
1. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico per le primarie e il libretto personale
per le secondarie di primo grado, che rappresentano il mezzo di comunicazione costante tra scuola
e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali
annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa
visione.
B. 4. DELEGHE E RECAPITI
1. I genitori, degli alunni della scuola primaria, possono autorizzare la scuola ad affidare il proprio
figlio ad altra persona maggiorenne di famiglia o di fiducia. In questo caso sono tenuti a consegnare
agli insegnanti di classe una dichiarazione scritta con valore annuale e/o occasionale, accompagnata
dalla fotocopia del documento delle persone delegate.
2. Gli alunni della scuola primaria non possono essere affidati ad altro minore o uscire da scuola da
soli.
3. Al fine di garantire comunicazioni urgenti o per situazioni di emergenza tutti i genitori sono tenuti
a lasciare oltre al proprio recapito, altri recapiti utili
B. 5. ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio e
al termine delle attività didattiche, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal Dirigente Scolastico e le
esigenze di accoglienza della Scuola dell’Infanzia in caso d’ ingresso comune.
2. Non è consentito ai genitori, interrompere il normale funzionamento delle lezioni, per consegnare
ai propri figli il materiale occorrente per le attività didattiche dimenticato o la merenda;
3. I genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado possono accedere ai locali scolastici
nelle ore di ricevimento dei docenti e per colloqui urgenti e improrogabili.
4. In ogni caso i genitori potranno accedere ai locali della scuola in orario di lezione qualora la loro
presenza rientri in attività programmate nelle assemblee di classe o nelle riunioni di interclasse
d’accordo con i docenti che avvertiranno la portineria.
5. I genitori di alunni diversamente abili o temporaneamente ostacolati nella deambulazione sono
autorizzati ad accompagnare i propri figli fino alle aule se questo compito non fosse previsto o
predisposto con personale coadiuvante. Altresì sono autorizzati ad entrare nella scuola 5 minuti
prima del suono della campanella per prenderli.
6. E’ consentito l’accesso dei genitori membri della commissione mensa, limitatamente ai locali della
cucina e del refettorio. In nessun caso i medesimi possono interferire nella relazione educativa, che
resta di esclusiva competenza dei docenti.
B. 6. IN CASO DI SCIOPERO
1. Nel caso in cui non si possa garantire il normale svolgimento delle lezioni dopo l’apertura della
scuola, gli alunni presenti saranno suddivisi in gruppi e affidati per la sola sorveglianza ai docenti e/o
collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite
opportune disposizioni.
2. Le famiglie saranno preavvisate con congruo anticipo - almeno tre giorni - sul servizio che la
scuola potrà garantire, e dovranno firmare tempestivamente la comunicazione sul diario.
I genitori avranno cura di verificare la data, la durata dello sciopero e di accertarsi dell’avvenuta
apertura della scuola.
B. 7. ESONERI
1. Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni pratiche di scienze motorie,
dovranno presentare al Dirigente Scolastico il certificato medico e la domanda di esonero firmata dal
genitore.
2. L’esonero temporaneo dalle lezioni pratiche di scienze motorie è concesso dal docente dopo
presentazione del certificato medico relativo.
7
B. 8. PRE E POST SCUOLA
1. I genitori che necessitano di avvalersi per i loro figli dei servizi aggiuntivi previsti con delibera di
autorizzazione del Consiglio d’Istituto, riguardanti l’anticipo dell’orario d’ingresso e/o la permanenza
nella scuola primaria oltre l’orario regolare delle lezioni, devono rivolgersi alle rispettive agenzie che
gestiscono autonomamente il servizio, per cui l’Istituzione Scolastica declina ogni responsabilità.
B. 9. INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA
1. I rapporti Scuola-Famiglia sono articolati nel seguente modo:
• incontri con le famiglie degli allievi frequentanti l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia
e le classi quinte della Scuola Primaria, finalizzati alla conoscenza dell’istituzione
scolastica e del POF;
• assemblea di classe all’inizio dell’anno scolastico per illustrare la programmazione
didattica e per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse e
Classe;
• partecipazione dei rappresentanti dei genitori ai Consigli di Interclasse e Classe previsti
dal Piano Annuale delle Attività;
• incontri individuali, preceduti da una breve assemblea di classe, in occasione della
distribuzione della Scheda di Valutazione quadrimestrale;
• incontri individuali pomeridiani per informare le famiglie degli alunni sull’andamento
educativo/didattico secondo modalità comunicate di volta in volta ai genitori;
• colloqui individuali nell’orario di ricevimento dei docenti, in base al calendario fornito
all’inizio di ogni anno scolastico, preferibilmente su appuntamento.
• i genitori possono anche richiedere di incontrare i docenti su appuntamento, al di fuori
dei colloqui prefissati, per eventuali, improvvise esigenze. Gli incontri dovranno avvenire
esclusivamente in orario extrascolastico o nelle ore in cui il docente è libero da impegni
di servizio;
• assemblee e colloqui si tengono in assenza degli alunni; in caso di loro presenza è
necessario che i genitori vigilino i figli stessi per assicurare un corretto svolgimento della
riunione;
• in caso di specifiche necessità educative e/o didattiche richieste dai genitori e/o dagli
insegnanti possono effettuarsi assemblee di classe aggiuntive nei locali scolastici, previa
richiesta scritta al Dirigente Scolastico, con preavviso di almeno cinque giorni, indicando
la data e gli orari, gli argomenti all’ordine del giorno, il nominativo di chi presiederà
l’assemblea (genitore o docente).
B. 10. UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI GESTITI DAI GENITORI
1. Gli incontri dei genitori a scuola per manifestazioni educative e culturali varie vengono autorizzati
solo per iniziative non a fini di lucro, che coinvolgano tutti gli alunni, i genitori, gli insegnanti di uno
o più plessi interessati e i membri del Consiglio di Circolo.
2. Nella richiesta scritta deve essere precisato quanto segue:
• le finalità previste da raggiungere, le date e gli orari, anche in previsione del personale
ATA obbligatorio da attivare;
• l’impegno a rispettare, usare correttamente e rilasciare in ordine i locali scolastici
richiesti e le attrezzature presenti;
• il nome o i nominativi dei responsabili delle manifestazioni che si vogliono attuare;
• i nominativi di persone estranee che partecipano come animatori o relatori alle
manifestazioni;
• le richieste di autorizzazione debitamente compilate e firmate dal o dai responsabili
devono essere inoltrate al Dirigente Scolastico con 15 giorni di anticipo.
B. 11. DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO/PUBBLICITARIO
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o
comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro
scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino,
mostre, ricerche).
3. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali ecc.
4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e
speculativo.
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
6. Per gli alunni si prevede di:
• distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della
scuola;
• autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello
Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
• autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul
territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di
collaborazione con la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.
7. I materiali e le informazioni pubblicitarie di aziende ed Enti privati con scopo di lucro saranno
diffusi solo previa delibera del Consiglio d’Istituto
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C. PERSONALE DELLA SCUOLA
C. 1. I DOCENTI
1. I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nel luogo predisposto secondo i Regolamenti dei
singoli plessi, almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
1. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli
dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione (scuola
primaria e secondaria). Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere
sprovvisto di giustificazione, segnalerà il nominativo al Dirigente Scolastico.
2. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta
di giustificazione e ammetterlo in classe.
3. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente il docente
dovrà annotare l’uscita sul registro di classe ed accertarsi che l’alunno sia prelevato dal genitore
stesso o da persona delegata per iscritto che dovrà presentare un documento di riconoscimento.
4. I docenti della scuola secondaria di primo grado devono indicare sempre sul registro di classe le
verifiche assegnate e gli argomenti svolti.
C. 2. VIGILANZA DA PARTE DEI DOCENTI IN ORARIO SCOLASTICO
1. Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente
titolare se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di
vigilanza e comunque solo in caso di improrogabile necessità.
2. Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni, rispettando le indicazioni e i prospetti
predisposti dai coordinatori di plesso. I docenti in servizio di assistenza si dispongono negli spazi
destinati agli alunni in posizione strategica in maniera tale da poter controllare e prevenire situazioni
di pericolo. Se un docente con turno di assistenza dovesse essere sostituito, il collega supplente si
farà carico anche del turno di assistenza.
3. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta
eccezione per i casi seriamente motivati.
4. Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si
trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano subentrare
reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico.
5. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori), il docente si
deve accertare che tutti gli alunni abbiano lasciato in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse
e siano pronti ed ordinatamente disposti prima di iniziare il trasferimento.
6. Al termine delle lezioni i docenti si accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e i
materiali siano riposti negli appositi spazi
7. Gli insegnanti accompagnano gli alunni della classe fino all’uscita dell’edificio, verificando che nel
tragitto gli alunni rimangano ordinati. Il personale addetto collaborerà alla gestione delle operazioni
di uscita evitando in particolare che si formino assembramenti e intralci di qualsiasi tipo.
C. 3. NORME DI COMPORTAMENTO DEI DOCENTI
1. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono inoltre conoscere le fondamentali
norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi
tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas,
solventi, ecc.
3. Prima di proporre agli alunni attività che richiedano l’uso di sostanze particolari o alimentari
(pasta, farina, legumi, ecc.) verificare tramite comunicazione scritta alle famiglie che non vi siano
casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
4. E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e
le uscite di sicurezza.
5. E’ fatto divieto di accatastare in classe materiale cartaceo a rischio incendio.
6. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Direzione.
7. I docenti comunicano alla Direzione con nota scritta in riservato eventuali stati di disagio degli
alunni o comportamenti impropri.
8. I registri (personale e di classe) devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e
rimanere nel cassetto personale a disposizione del Dirigente Scolastico
9. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Direzione. I danni provocati vengono
risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi
interessate ne discuteranno in Consiglio d’Istituto con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in
modo collettivo
10. Ogni docente deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In
ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro si
intendono regolarmente notificati.
11. I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche come previsto
anche dalla Circolare Ministeriale 25 agosto 1998, n. 362, sia per consentire un sereno ed efficace
svolgimento delle attività, sia per offrire agli alunni un modello educativo di riferimento esemplare
da parte degli adulti.
12. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.
13. I docenti devono informare le famiglie circa le attività didattiche extracurricolari che saranno
svolte durante l’anno.
9
14. Gli insegnanti presenti in mensa abitueranno gli alunni ad un adeguata igiene personale come
lavarsi le mani e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un corretto
comportamento.
15. In ogni caso i docenti sono tenuti a seguire le indicazioni/istruzioni della medicina scolastica
riguardo la profilassi.
16. Gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare la classe in fila all’uscita e, nella scuola primaria
vigilano affinché gli alunni siano affidati ai genitori o ai maggiorenni delegati.
C. 4. PERSONALE AMMINISTRATIVO
1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e
la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il
conseguimento delle finalità educative.
2. Il personale amministrativo si qualifica al pubblico per il proprio settore di lavoro ed al telefono
risponde con la denominazione dell’Istituzione scolastica ed il proprio nome.
3. Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso
alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
4. Il DSGA è il responsabile del procedimento amministrativo.
5. La qualità del rapporto con il pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto
esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo
tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
6. Tutto il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio.
7. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.
C. 5. PERSONALE A.T.A. (COLLABORATORI SCOLASTICI)
1. I collaboratori scolastici svolgono nei plessi le mansioni previste dal CCNL relative al proprio
profilo professionale e quelle derivanti indicate nel contratto d’Istituto.
2. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.
3. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di
sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
C. 6. ASSISTENZA E VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
1. Il personale ATA sorveglia corridoi e accessi alla scuola per tutta la durata di apertura di ogni
edificio e non consente l'ingresso a estranei che non si qualifichino.
2. Vigila gli alunni qualora manchi un docente in attesa dell’arrivo del docente supplente. Se i tempi
d’attesa si prolungano, il docente delegato di plesso individuerà eventuali risorse di docenti in
compresenza.
3. Durante lo svolgimento di attività o corsi per alunni in orario extrascolastico, i collaboratori
scolastici in servizio controllano e sorvegliano corridoi e altri ambienti attinenti, come durante le ore
di scuola, esplicando le consuete mansioni, con suddivisione interna dell’incarico.
4. Vigila che gli alunni non si trattengano a lungo nei corridoi o nei bagni durante questi spostamenti
e che non danneggino gli arredi, ma è anche sua funzione intervenire in caso di richiesta di aiuto da
parte degli alunni.
C. 7. NORME DI COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
1. Si qualificano per i compiti e le mansioni a loro assegnate.
2. Sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza.
3. Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo.
4. Comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l’eventuale assenza
dell’insegnate dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita.
5. Favoriscono l’integrazione degli alunni portatori di handicap e svolgono funzioni di assistenza
qualora titolari dell’art. 7 dell’allegato al CCNL comparto scuola o di incarichi specifici.
6. Possono svolgere su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi o le
visite d’istruzione.
7. Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi,
sostano nei corridoi.
8. Impediscono, con le buone maniere, che alunni di altre classi/corsi possano svolgere azioni di
disturbo al piano di propria pertinenza, riconducendoli con garbo alle loro classi.
9. Evitano di parlare ad alta voce.
10. Controllano che i servizi igienici siano sempre decorosi, puliti e accessibili, occupandosi del
ripristino se necessario.
11. Provvedono al quotidiano ripristino delle aule e degli spazi di pertinenza nonché delle
suppellettili delle aule affidate.
12. Provvedono quotidianamente all’accensione dei termoconvettori elettrici se necessari,
occupandosi dello spegnimento dei medesimi al momento della sospensione del servizio di
riscaldamento.
13. I collaboratori scolastici in servizio nella primaria di secondo grado si prenderanno cura delle
pulizie delle aule, dei bagni e dei corridoi.
14. Non si allontanano dal posto di servizio, se non per gli incaricati, nei giorni e orari stabiliti, della
consegna e ritiro della posta in Direzione. Solo in caso di gravi ed urgenti motivi il collaboratore
potrà assentarsi, previo consenso del Dirigente Scolastico o del DSGA, tenendo conto che il servizio
deve essere in tal caso assicurato dal personale restante.
15. Prendono visione del calendario di riunione dei Consigli di classe, dei Collegi dei docenti, o dei
Consigli di Istituto, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio.
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16. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente
comunicarlo in segreteria.
17. Segnalano sempre in segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di
procedere alla sostituzione.
18. Accolgono il genitore dell’alunno che vuole richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata.
19. Devono apporre la propria firma per pressa visione sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso
tutte le circolari e gli avvisi affissi all’Albo della scuola o inseriti nei Registri degli Avvisi della scuola
si intendono regolarmente notificati al personale tutto.
20. E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei
locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo e di assumere i
ruoli a loro assegnati.
C. 8. NORME DI COMPORTAMENTO DI TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
1. Attenersi scrupolosamente e puntualmente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore: piano
di valutazione del rischio e norme di evacuazione.
2. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e di igiene richiamate da
specifici cartelli o indicate dai propri superiori.
3. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione.
4. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta
conoscenza. In caso di dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore.
5. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata.
6. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare
e/o impedire, anche solo parzialmente l’accesso alle uscite di sicurezza, il transito sulle vie di fuga
(corridoi, scale di sicurezza ecc.) in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi,
ed in generale la normale circolazione.
7. Ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del contenuto.
8. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, ne abbandonare quelle vuote
sul posto di lavoro.
9. Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo
rilevata.
10. In caso di infortunio riferire per iscritto entro le 48 ore ed esattamente ai propri superiori sulle
circostanze dell’evento.
11. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso chiedere con nota scritta al DSGA di
ripristinare la scorta.
12. Mantenere pulito e in ordine il proprio posto di lavoro.
13. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi e il materiale di uso comune.
14. Adoperare gli attrezzi solamente per l’uso a cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando
l’uso di mezzi di fortuna o da attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi
modifiche di qualsiasi genere.
15. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell’ergonomia delle norme
di legge e di buona tecnica.
16. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc.) mantenere la
schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente ai muscoli delle
gambe.
Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se
necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia.
17. Manipolare vetri e materiale pungente con i guanti.
18. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti.
19. Non dare in uso scale e utensili e attrezzi a personale di ditte esterne che si trovino a lavorare
nella scuola.
20. Negli archivi il materiale va disposto lasciando corridoi di 90 cm.
21. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche dopo l’uso
22. Rispettare la privacy di alunni e operatori non divulgando informazioni di alcun tipo su di loro.
D. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
D.1. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
D.L. 1 settembre 2008, n. 137, art. 2 - Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare
degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e
finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella
sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi
realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata
mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe,
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non
ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della
presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e
oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità
applicative del presente articolo.
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4. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10 in sede di scrutinio
finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del
comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
• nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui
al comma 2;
• successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria
previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti
cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità
educative di cui all’articolo 1 del Decreto.
D. 2. NORMATIVA DISCIPINARE
1. Fatto salvo, per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, quanto stabilito
dalla normativa vigente ed in particolare allo Statuto delle studentesse e degli studenti – DPR
249/98 e successive modifiche si precisa che:
• compito preminente della scuola è educare e formare, non punire;
• le eventuali sanzioni disciplinari devono rispettare i principi di gradualità, proporzionalità e
giustizia e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti
e devono tener conto della situazione personale dello studente;
• nessuno può essere sottoposto ad una sanzione disciplinare senza prima esporre le proprie
ragioni;
• solo in casi eccezionali, e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica, si può
ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo;
• la convocazione dei genitori non deve mai configurarsi come sanzione disciplinare ed anzi,
nello spirito di collaborazione scuola/famiglia, deve essere intesa come mezzo di reciproca
informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero dello studente;
• la scuola si propone, nella scelta delle sanzioni da applicare al singolo caso, di considerare
come priorità irrinunciabile il recupero del ragazzo alla comunità scolastica;
• l’allontanamento temporaneo deve costituire un occasione guidata di recupero e non semplice
esclusione dalla comunità. Per questo la scuola si adopera per mettere in atto strategie di
recupero attraverso attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica
ricorrendo anche a forme di collaborazione con associazioni esterne ritenute idonee ad
affiancarla.
• La sospensione può determinare una valutazione nel comportamento inferiore ai 6/10
D. 3. SANZIONI DISCIPLINARI
1. Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico,
visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto lo statuto degli studenti e delle studentesse, visto il
patto formativo condiviso con le famiglie degli alunni, l’Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da
irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme.
2. E’ fatto obbligo ai docenti segnalare al Dirigente Scolastico i comportamenti sanzionabili di tutti gli
alunni per garantire una giusta ed equa applicazione del Regolamento di disciplina.
3. Le sanzioni disciplinari comminate allo studente verranno segnalate nel fascicolo personale dello
stesso e lo seguiranno nel suo iter scolastico.
4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro
quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia d’Istituto che dovrà
esprimersi nei successivi dieci giorni.
5. Lo schema riepilogativo delle sanzioni disciplinari è pubblicata a pagina 14 del presente
Regolamento
D. 4. ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALLA SCUOLA
1. Il funzionamento dell’Organo interno di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e
famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti.
2. Una delle più grandi innovazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti è l'introduzione
di strumenti di tutela: l'Organo di Garanzia - uno interno ad ogni istituto ed uno regionale - che ha il
compito di controllare l'effettivo rispetto dello Statuto e la conformità ad esso dei Regolamenti
d'Istituto, oltre a quello di dirimere le controversie.
3. I componenti dell’Organo di garanzia non devono essere direttamente coinvolti nel ricorso
esaminato.
4. L’Organo di Garanzia interno, in carica tre anni, è presieduto dal Dirigente Scolastico e si
compone di:

due genitori designati dal Consiglio d’Istituto, più 1 supplente nel caso di diretto
coinvolgimento;

un membro del personale A.T.A. designato dal Consiglio d’Istituto, più 1 supplente nel
caso di diretto coinvolgimento;

due docenti designati dal Collegio Docenti, più 1 supplente nel caso di diretto
coinvolgimento;
5. L'Organo di Garanzia si riunisce ogni volta che viene presentato un ricorso, la convocazione spetta
al Presidente , che designa di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va
fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta.
6. L'Organo di Garanzia decide su richiesta di un genitore, di un gruppo di genitori, del Direttivo
dell'Associazione Genitori, o di chiunque vi abbia interesse o lo ritenga opportuno, sui conflitti che
sorgano in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti.
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7. Il ricorso deve essere presentato per iscritto entro 15 giorni dalla comunicazione della loro
irrogazione e l'Organo deve esprimere parere non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso
medesimo.
8. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno del componenti. Il
componente, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia,
possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
9. Ciascun componente dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è
palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli
elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione
dell'oggetto all'ordine del giorno.
11. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato,
alle persone interessate.
D. 5. ORGANO DI GARANZIA ESTERNO ALLA SCUOLA
1. Contro il provvedimento di allontanamento è ammesso ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale (art. 328 commi 2 e 4 del D. lgs.
n. 297/94).
D. 6. DISPOSIZIONI FINALI REGOLAMENTO DISCIPLINARE
1. Il presente Regolamento di Disciplina è parte integrante del POF, potrà essere modificato
con delibere del Consiglio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto.
2. Tale Regolamento di Disciplina è applicabile interamente alla Scuola Secondaria di primo grado e,
in casi gravi, alla Scuola Primaria.
3. Dopo la delibera del Consiglio d’Istituto e la consegna allo studente sarà immediatamente
esecutivo.
E. ATTUAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO
E. 1. Il presente Regolamento d’Istituto è parte integrante del POF ed entrerà in vigore dieci giorni
dopo la pubblicazione della delibera del Consiglio d’Istituto nel quale sarà approvato, annullando
ogni altro regolamento eventualmente preesistente. Ogni modifica ed integrazione del presente
Regolamento dovrà essere deliberata dal Consiglio d’Istituto.
Letto e approvato nella seduta del Consiglio D’Istituto del 7 febbraio 2011
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SANZIONI DISCIPLINARI
comportamento
sanzionabile
organo
competente
sanzione
in caso di reiterazione
in caso di continuo
reitero
ritardo
assenza non giustificata
insegnante
annotazione sul registro
di classe
alla terza volta in un mese
comunicazione scritta ai
genitori e al dirigente
scolastico
alla quarta volta in un mese
comunicazione scritta ai
genitori e possibile diminuzione
di un voto in condotta
mancanza
del materiale
insegnante
ammonizione verbale ed
eventuale attività
alternativa
alla terza volta in un mese
comunicazione scritta ai
genitori
alla quarta volta in un mese
comunicazione scritta ai
genitori e possibile diminuzione
di un voto in condotta
mancato svolgimento
dei compiti
insegnante
ammonizione verbale ed
eventuale carico di
lavoro aggiuntivo
alla terza volta in un mese
comunicazione scritta ai
genitori
alla quarta volta in un mese
comunicazione scritta ai
genitori possibile diminuzione
di un voto in condotta
disturbo al regolare
svolgimento delle
lezioni
insegnante
dirigente scolastico
consiglio di classe
annotazione scritta
sul libretto personale
alla terza volta annotazione
sul registro di classe e
comunicazione scritta ai
genitori, esclusione dalle
attività esterne della scuola
(uscite ecc)
alla quarta volta annotazione
sul registro di classe,
convocazione dei genitori,
attività a favore della comunità
scolastica e possibile
diminuzione di un voto in
condotta
mancato rispetto delle
regole interne
insegnante
dirigente scolastico
consiglio di classe
annotazione sul registro
di classe e
comunicazione scritta ai
genitori
alla terza volta annotazione
sul registro di classe,
convocazione dei genitori e
esclusione dalle attività
esterne della scuola (uscite
ecc)
alla quarta volta annotazione
sul registro di classe,
convocazione dei genitori.
attività a favore della comunità
scolastica e possibile
abbassamento di un voto in
condotta
uso di telefoni cellulari o di
altri dispositivi elettronici
durante le lezioni
insegnante
dirigente scolastico
consiglio di classe
annotazione sul libretto
personale
annotazione sul registro di
classe, comunicazione scritta
ai genitori e esclusione dalle
attività esterne della scuola
(uscite ecc)
annotazione sul registro di
classe, convocazione dei
genitori, attività a favore della
comunità scolastica e possibile
diminuzione di un voto in
condotta
danneggiamento delle
cose proprie o altrui
insegnante e
dirigente scolastico
consiglio di classe
annotazione sul registro
di classe,
comunicazione scritta ai
genitori e riparazione
economica del danno
alla seconda volta
annotazione sul registro di
classe, convocazione dei
genitori, riparazione
economica del danno e
esclusione dalle attività
esterne della scuola (uscite,
ecc)
alla terza volta annotazione sul
registro di classe, convocazione
dei genitori, riparazione
economica del danno,
provvedimento di sospensione
con attività a favore della
comunità scolastica e possibile
abbassamento di un voto in
condotta
danneggiamento a
strutture o attrezzature
scolastiche
insegnante e
dirigente scolastico
consiglio di classe
annotazione sul registro
di classe,
comunicazione ai
genitori, riparazione
economica del danno e
attività a favore della
comunità scolastica
alla seconda volta
annotazione sul registro di
classe, convocazione dei
genitori, riparazione
economica del danno e
esclusione dalle attività
esterne della scuola (uscite,
ecc)
alla terza volta annotazione sul
registro di classe, convocazione
dei genitori, riparazione
economica del danno,
provvedimento di sospensione
con attività a favore della
comunità scolastica e possibile
abbassamento di un voto in
condotta
comportamento lesivo
della propria o altrui
incolumità
insegnante
dirigente scolastico
consiglio di classe
annotazione sul registro
di classe e convocazione
dei genitori riparazione
economica del danno e
attività a favore della
comunità scolastica
alla seconda volta
annotazione sul registro di
classe, convocazione dei
genitori e esclusione dalle
attività esterne della scuola
(uscite ecc) e possibile
abbassamento di un voto in
condotta
alla terza volta annotazione sul
registro di classe, convocazione
dei genitori, riparazione
economica del danno e
provvedimento di sospensione
con attività a favore della
comunità scolastica e possibile
abbassamento di un voto in
condotta
scorrettezze, offese o
molestie verso i compagni
insegnante
dirigente scolastico
consiglio di classe
annotazione sul registro
di classe e richiamo
scritto del consiglio di
classe, convocazione
dei genitori e attività a
favore della comunità
scolastica
alla seconda volta
annotazione sul registro di
classe, convocazione dei
genitori e provvedimento di
sospensione con esclusione
dalle attività esterne della
scuola (uscite, ecc) e
possibile abbassamento di un
voto in condotta
alla terza volta annotazione sul
registro di classe, convocazione
dei genitori, e provvedimento
di sospensione con attività a
favore della comunità scolastica
e possibile abbassamento di un
voto in condotta
scorrettezze, offese
verso gli insegnanti o il
personale ATA
insegnante
dirigente scolastico
consiglio di classe
annotazione sul registro
di classe, richiamo
scritto del consiglio di
classe, convocazione
dei genitori e attività a
favore della comunità
scolastica
alla seconda volta
annotazione sul registro di
classe, convocazione dei
genitori e provvedimento di
sospensione con esclusione
dalle attività esterne della
scuola (uscite, ecc)
alla terza volta annotazione sul
registro di classe, convocazione
dei genitori, provvedimento di
sospensione con attività a
favore della comunità scol. e
possibile abbassamento di un
voto in condotta
violenza intenzionale,
offese gravi alla dignità
delle persone
(turpiloquio, blasfemia)
insegnante
dirigente scolastico
consiglio di classe
annotazione sul registro
di classe, convocazione
dei genitori,
provvedimento di
sospensione con
attività a favore della
comunità scolastica ed
esclusione dalle attività
esterne della scuola
(uscite, ecc)
alla seconda volta
annotazione sul registro di
classe con provvedimento di
sospensione anche superiori
ai quindici giorni con attività
a favore della comunità
scolastica e possibile
abbassamento di un voto in
condotta
alla terza volta provvedimento
di sospensione superiore ai
quindici giorni con eventuale
esclusione dallo scrutinio finale
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ALLEGATI AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO
ALL. 1
F. SALUTE
F. 1. INFORTUNI E/O MALORI
1. Fermo restando che la responsabilità degli insegnanti in caso di infortuni agli alunni è limitata a
situazioni accertate di dolo, colpa grave, violazione dei propri doveri in ordine alla tutela dei minori
affidati e mancanze nell’obbligo di custodia, in presenza di casi di infortunio o problemi di salute
occorso ad alunno i docenti debbono procedere come segue:
• offrire le prime cure del caso, utilizzando il materiale di pronto soccorso a disposizione
compatibilmente con una ragionevole valutazione dell’entità dell’infortunio;
• rivolgersi per ottenere aiuto, al lavoratore formato con apposito corso, presente nella
struttura scolastica;
• avvertire i genitori dell’alunno utilizzando ogni possibile mezzo (telefono, collaboratore
scolastico;
• nel caso si renda necessario il pronto soccorso ospedaliero per un infortunio di grave
entità, telefonare al 118;
2. In caso di irreperibilità o indisponibilità dei genitori è opportuno che l’insegnante di classe
accompagni in ambulanza al presidio ospedaliero l’alunno infortunato sia per motivi psicologici e sia
per non incorrere nel reato di omissione di soccorso.
L’obbligo di soccorso prescinde dal ruolo, dal servizio e da qualsiasi altra valutazione personale.
3. Affidare la classe dell’insegnante accompagnatore a personale disponibile o dividerla tra le altre.
4. Avvertire immediatamente la Direzione e la segreteria dell’accaduto allo scopo di predisporre le
pratiche di competenza. Si ricorda che tale segnalazione riveste carattere di obbligatorietà.
5. Far pervenire all’ufficio di Direzione o segreteria un breve ma dettagliato rapporto dell’accaduto
accludendo il referto ospedaliero in originale e dichiarazioni di eventuali testimoni.
Anche tale adempimento riveste carattere di obbligatorietà.
6. Nel caso che la famiglia non ritenga opportuno sottoporre il figlio alle cure del Pronto Soccorso,
deve rilasciare una dichiarazione scritta in merito.
7. In tutti i casi di malori o infortuni che non richiedano il ricorso a cure mediche immediate, i
genitori devono essere avvisati telefonicamente per l’eventuale ritiro, o per iscritto, se non reperibili.
F. 2. SOMMINISTRAZIONE FARMACI
1. Il 25.11.2005 il MIUR e il Ministero della Salute hanno predisposto un Atto di Raccomandazioni
contenente le linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che
necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.
2. In particolare l’art.4 del predetto Atto di raccomandazioni prevede che:
“La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori
degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una
certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei
farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo
per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai
genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della
somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o
loro delegati. Gli operatori scolasti tra il personale docente e ATA che abbia seguito i corsi di pronto
soccorso ai sensi del Decreto legislativo n.626/94. …..OMISSIS …..
Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla
somministrazione da parte del personale scolastico, o non vi siano i requisiti professionali necessari
a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastico possono procedere, nell’ambito delle
prerogative scaturenti dalla normativa vigente in materia di autonomia scolastica, all’individuazione
di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.
Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere
all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati
per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il
ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato(es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).
In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione
formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di
residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.”
F. 3. IGIENE PERSONALE
1. La sistematica attenzione alla cura e all’igiene della persona è tutela di salute e di benessere.
2. Si richiama l’attenzione all’igiene e alla costante pulizia dei capelli, in particolare per la
prevenzione e il controllo di fenomeni di pediculosi. Il genitore provvederà personalmente al
trattamento specifico e al controllo periodico e sistematico dei capelli.
3. In caso di pediculosi il genitore avrà cura di accertarsi della completa scomparsa dei pidocchi e
delle lendini prima di riaccompagnare il proprio figlio a scuola.
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F. 4. COMUNICAZIONI MEDICHE DALLE FAMIGLIE
1. I genitori sono tenuti a comunicare agli insegnanti per iscritto situazioni particolari di salute
dell’alunno: allergie, intolleranze alimentari ecc..
2. Per intolleranze alimentari le certificazioni dovranno essere consegnate all’Ufficio Scuola del
Municipio Roma XI per concordare un menù personalizzato.
F. 5. MENSA
1. L’attività mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e di opportunità formativa.
2. Nei 4 plessi del nostro Istituto funziona la mensa scolastica autogestita, assegnata alla ditta
Sodexo Italia per il periodo 1.09.2007/30.06.2012.
3. Nell’ Istituto funzionano tre cucine ubicate nei seguenti Plessi: Padre Lais - Tintoretto - Tre
Fontane, il cibo viene poi portato con mezzi e contenitori igienicamente adeguati al Plesso G.
Montezemolo.
4. Gli ambienti destinati alla mensa, con il bagno e lo spogliatoio per il personale, si trovano al piano
terra dell’edificio scolastico e, per quanto riguarda gli spazi, gli arredi e le strutture essi sono
conformi alla loro destinazione d’uso.
5. Non possono essere consumati, in mensa, cibi e bevande provenienti dall’esterno.
6. Il menù deve essere affisso nelle sedi scolastiche . Il vitto, definito secondo menù calibrati all’età
degli alunni da parte delle autorità tecnico-sanitarie competenti del Comune di Roma, è soggetto a
controlli sistematici da parte della Commissione mensa.
7. Agli alunni della scuola primaria viene fornita anche la merenda.
8. In occasione di feste o altre ricorrenze in classe, per motivi di igiene e di garanzia della salute,
non può essere consentito il consumo di cibi e bevande portati dall’esterno.
F. 6. COMMISSIONE MENSA
1. I genitori, senza limite di numero, costituiscono una Commissione controllo mensa con valenza
triennale. Tale Commissione autorizzata dal Consiglio d’Istituto e dall’ XI Municipio, ha lo scopo di
verificare:
• la qualità e la conservazione dei cibi;
• la corretta preparazione e distribuzione dei cibi corrispondenti al menù fornito;
• le condizioni igieniche generali.
2. La Commissione può riunirsi autonomamente all'interno di ogni plesso e partecipare ad incontri
con l'Ente erogatore del servizio e, se necessario, potrà sollecitare tali incontri.
3. I problemi sollevati dovranno avere rilevanza generale e non riferirsi ai singoli casi.
4. Le riunioni della commissione dovranno essere verbalizzate e tali verbali dovranno essere inviati
alla Direzione che provvederà a farli pervenire al Consiglio di Circolo.
ALL. 2
G. SICUREZZA
G. 1. VIGILANZA SUI MINORI
1. In materia di vigilanza sui minori si richiama l’art. 2048 del Codice Civile e l’art. 591 del Codice
Penale.
2. La vigilanza sugli alunni non ha soluzione di continuità per cui la responsabilità della stessa passa
senza interruzione dalla famiglia alla scuola e viceversa, nell’ambito di un orario ben definito, quello
appunto individuato come “tempo scuola”, determinato dall’ora di ingresso e dall’ora di uscita.
3. La scuola è responsabile della sorveglianza dell’alunno dal momento in cui questo accede nei
locali scolastici fino al momento in cui esce.
4. I genitori assumono la diretta responsabilità sulla sorveglianza nel momento in cui l’alunno esce
dalla pertinenza scolastica.
5. La puntualità nell’accompagnare in ingresso o nel prelevare in uscita l’alunno, è elemento di
responsabilità e di garanzia per la vigilanza sul minore e per la sua sicurezza
6. Per la responsabilità in vigilando dei minori senza soluzione di continuità:

Ai genitori compete l’obbligo di legge di accompagnamento in consegna alla scuola dei
propri figli fino al punto d’ingresso dell’edificio scolastico;

Ai docenti, della scuola primaria, il dovere di consegnare i minori al termine delle attività
didattiche ai genitori o a persone maggiorenni regolarmente delegate dagli stessi,
mentre nella secondaria di primo grado, i docenti accompagnano i minori all’ingresso
dell’edificio e a quel punto i genitori riassumono direttamente la responsabilità in
vigilando del minore;
7. Il genitore che abitualmente e sistematicamente contravviene a tali regole (compreso il rispetto
dell’orario scolastico) potrebbe trovarsi in situazione di irregolarità nei confronti dell’alunno, dei
docenti e della scuola, incorrendo nella grave e spiacevole situazione di “abbandono di minore” e di
alterazione del “diritto allo studio”.
G. 2. SICUREZZA DEGLI ALUNNI
1. La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta.
2. Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata
scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.) perché venga
previsto ed eliminato ogni possibile rischio. In particolare devono:
• rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio;
• controllare scrupolosamente la classe sia negli spazi chiusi sia in quelli aperti;
• stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva;
16
• applicare le modalità di plesso per accoglienza/uscita/gestione delle pause nella
didattica/cambio docenti;
• programmare e condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale
controllo ed un tempestivo intervento;
• valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente;
• porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi;
• non consentire l’uso di palle, palloni in vicinanza di vetri, lampioni o in altre situazioni a
rischio;
• porre attenzione a strumenti e materiali (sassi, legni, liquidi…) che possono rendere
pericolose attività che di per se stesse non presentano rischi particolari;
• evitare da parte degli alunni l’uso di oggetti appuntiti o comunque pericolosi per
l’incolumità propria e altrui;
• richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento.
3. Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in
relazione alla sicurezza, deve:
• svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza
degli insegnanti;
• tenere chiuse e controllate le uscite;
• controllare la stabilità degli arredi;
• tenere chiuso l’armadietto del pronto soccorso;
• custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non
accessibile agli alunni;
• pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;
• tenere asciutti i pavimenti.
G. 3. RISCHIO ED EMERGENZA
1. l’Istituto nomina un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che può essere un
soggetto esterno. Le sue mansioni sono:
• tenere i necessari contatti con il responsabile individuato dall’Istituto all’interno di ogni
plesso
• individuare le situazioni di possibile rischio e/o pericolo, sia all’interno dell’edificio sia
nell’area di pertinenza e/o utilizzo esterna, e segnalarle al Dirigente Scolastico;
• collaborare alla stesura del Documento Valutazione Rischi;
• predisporre ed affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza ed attuare
e/o verificare tutti gli adempimenti ad esso collegati;
• collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento;
• verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli;
• curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti;
• eventuali chiavi, pur collocate in modo non accessibile agli alunni, devono essere di
presa immediata;
• accertarsi che materiali e/o sistemi necessari per le uscite di emergenza siano sempre
a disposizione degli addetti;
• coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di norma,
all’inizio dell’anno scolastico e in primavera).
G. 4. PIANO DI EMERGENZA E ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZA
1. Il piano di emergenza è affisso all’Albo di ciascuna delle sedi dell’Istituto. Il prospetto degli
incarichi di emergenza assegnati è annualmente aggiornato in base al personale scolastico
effettivamente in servizio presso le sedi; copia di detto prospetto viene affissa nell’atrio e in tutti i
corridoi di ciascuna sede. E in maniera chiara e di immediata lettura sul sito della scuola.
G. 5. OBBLIGHI DEI LAVORATORI
1. Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni. Ogni lavoratore deve:
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti;
• segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature, apparecchiature e ogni
condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
• adoperarsi in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per
eliminare o ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestivamente informazione ai
preposti e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici;
•non compiere atti o operazioni di non competenza e adempiere insieme al datore di
lavoro e ai preposti, a tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque
necessari per tutelare la sicurezza e la salute propria e degli altri.
G. 6. ACCESSO ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto
dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli
"esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento
delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta
del docente.
2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente
Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
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3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio
di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'Albo
d'Istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di
segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.
5. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di
riconoscimento
6. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali e operatori della ASL per
l’espletamento delle loro funzioni, devono comunque essere forniti di autorizzazione rilasciata dal
Dirigente Scolastico o suo delegato.
G. 7. ACCESSO E SOSTA
1. È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici, ove è possibile l’ingresso, ai
genitori o chi ne fa le veci di alunni portatori di handicap per un ingresso e un’ uscita più agevoli e
lontani dal flusso degli altri alunni.
2. L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono
riservati agli insegnanti ed al personale ATA.
3. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica
ed i veicoli per la mensa che sono autorizzati ad entrare nelle aree devono procedere a passo
d'uomo e con prudenza.
G. 8. ACCESSO ANIMALI DOMESTICI
1. Non è consentito l’ingresso di animali domestici all’interno dell’edificio scolastico.
2. E’ consentito l’ingresso nel cortile, agli animali domestici - se non è possibile lasciarli all’esterno
del cancello - solo se al guinzaglio e muniti di museruola.
3. I genitori e/o le persone delegate, che entrino nel cortile della scuola accompagnati da animali
domestici, sono responsabili della pulizia dalle deiezioni eventualmente lasciate dai loro animali.
ALL. 3
H. PREVENZIONE
H. 1. POLIZZA ASSICURATIVA REGIONE LAZIO
(14 01 2008 capitolato speciale leggi)
1. Un'assicurazione, stipulata direttamente dalla Regione, copre da i rischi di infortunio gli alunni
delle scuole, iscritti negli appositi registri scolastici previsti dalle norme vigenti.
2. L'assicurazione copre anche ogni infortunio che possa verificarsi all'alunno nel tratto da casa a
scuola e viceversa, nel corso delle attività didattiche o di attività culturali, ricreative e sportive
promosse dalle autorità scolastiche o con il consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico,
inclusi i percorsi per accedere alle attività stesse, compresi viaggi e gite di istruzione in qualunque
parte del mondo; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli alunni e del personale di vigilanza
con qualsiasi mezzo avvenga.
H. 2. POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA
1. L'assicurazione obbligatoria, stipulata dalla Regione Lazio per tutti gli studenti, copre solo in parte
i rischi di infortunio e di invalidità.
2. Ogni studente, però, può usufruire di un'assicurazione integrativa proposta dalla scuola, le cui
garanzie si aggiungono a quelle dell'assicurazione regionale (esempio: la Responsabilità Civile verso
terzi).
4. Chi vuole stipulare l'assicurazione integrativa, deve versare la quota annua sul c/c postale
intestato Istituto Comprensivo G. Montezemolo, causale "assicurazione integrativa" e consegnare la
ricevuta in segreteria.
ALL. 4
I. GESTIONE DELLE RISORSE
I. 1. USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI ENTI E ASSOCIAZIONI
ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
1. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dall’orario di servizio
scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale,
sociale e civile a meno che esse non servano per attività dedicate al POF.
2. Il Comune ha facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso del Consiglio
d’Istituto.
L’autorizzazione viene trasmessa, di volta in volta, per iscritto agli interessati che hanno tratto
formale istanza e deve stabilire le modalità dell’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla
sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio e ogni liberatoria delle responsabilità per
l’uso, da parte dell’ente richiedente.
3. Nel caso in cui il POF dell’Istituzione Scolastica prevede l’uso dei locali e/o delle palestre in orario
extracurricolare per attività debitamente programmate, calendarizzate e deliberate dagli OO.CC., il
Consiglio d’Istituto ha facoltà di negare la concessione d’uso degli stessi locali/palestre al richiedente
nonché all’Ente locale.
4. Gli spazi dell’area cortiliva di ogni plesso fanno parte integrante degli edifici scolastici e i criteri e i
limiti della loro utilizzazione negli orari extrascolastici sono stati stabiliti dal piano di sicurezza, dai
criteri fissati dal Consiglio d’Istituto e autorizzati per iscritto dal Dirigente Scolastico.
5. La richiesta di uso da parte di Enti e Associazioni, in orari al di fuori di quelli scolastici, implica una
finalizzazione compatibile con gli scopi formativi e culturali della scuola e con la destinazione
prioritaria agli alunni stessi.
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6. La responsabilità, in tali orari, per l’uso corretto e la custodia degli spazi, degli arredi, delle
attrezzature e per la tutela fisica delle persone frequentanti i corsi, è a solo carico dei
richiedenti.
I. 2. USO DEI LABORATORI E AULE SPECIALI
1. I docenti e gli alunni possono utilizzare gli spazi della scuola, interni ed esterni, garantendo la
cura e la custodia del materiale didattico e degli arredi.
2. L’utilizzo dei laboratori e delle aule speciali deve essere effettuato esclusivamente alla presenza
dell’insegnante che ha in carico la classe/gruppo di alunni, e avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni
lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato.
3. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti
all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.
4. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il
docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e
a segnalare per iscritto la situazione tempestivamente in Direzione e al DSGA per l’immediato
ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili per i quali si
rimanda a quanto previsto dal “Regolamento di disciplina”.
5. Il DSGA provvede all’inoltro della denuncia al Commissariato di P.S. in caso di furto.
6. La Direzione procede, nel caso di individuazione dei responsabili all’identificazione delle
responsabilità e alla richiesta di risarcimento dei beni e dei danni.
7. All’inizio di ogni anno scolastico viene affisso alla porta delle aule speciali un orario di utilizzo.
8. Tutti gli spazi attrezzati sono chiusi e le chiavi sono custodite in segreteria e/o presso il personale
ausiliario dei vari piani e ad essi vanno restituite dopo l’uso.
9. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro
controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo
studente o al gruppo di studenti.
10. Ai sub consegnatari dei laboratori, nominati ogni anno dal Dirigente Scolastico con
l’approvazione del Collegio Docenti, sono affidati compiti di:
• custodire il materiale didattico, tecnico-scientifico in dotazione al laboratorio/aula
speciale;
• definire e controllare le modalità di utilizzo e funzionamento del laboratorio o aula
speciale nell’ambito delle direttive generali emanate dal Consiglio d’Istituto nei
regolamenti specifici;
• coordinare le richieste dei vari docenti per l’acquisto di materiali o attrezzature;
• proporre iniziative per l’aggiornamento relativo alle attrezzature presenti in
laboratorio/aula speciale.
I. 3. SUSSIDI DIDATTICI
1. I sussidi didattici presenti nelle scuole e consistenti in materiali vari per favorire esercitazioni
pratiche disciplinari, visionare prodotti multimediali, ecc…, devono essere conservati in un ambienti
appositi.
2. L’utilizzo da parte dei docenti deve avvenire secondo criteri di equità, assicurando un'opportuna
rotazione nel tempo.
3. Tutti sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.
4. Sussidi integrazione disabili saranno affissi all’interno dei locali;
I. 4. USO ESTERNO DELLA STRUMENTAZIONE
1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente
Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del
responsabile.
2. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli
strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna
e le eventuali segnalazioni di danno.
I. 5. DONAZIONI
1. In caso di donazione di beni mobili (es. computer) è vietato acquisire detto bene direttamente in
classe da parte dei docenti. Il donatore è tenuto a comunicare per iscritto al DSGA il proprio intento
descrivendo dettagliatamente le caratteristiche del bene che intende donare.
2. In caso di donazione di personal computer o materiale multimediale coperto da licenza è
necessario fornire la stessa in originale.
I. 6. UTILIZZO DELL’AREA CORTILIVA IN ORARIO SCOLASTICO
1. L’area cortiliva delle scuole è protetta da recinzione e cancelli che vanno sempre mantenuti chiusi
durante gli orari di lezione. I docenti, per le loro attività didattiche, sportive e/o ricreative con gli
alunni, possono disporre degli spazi esterni, mantenendo su di loro ogni responsabilità di controllo.
2. Durante i tempi ricreativi dell’intervallo antimeridiano e del dopo mensa pomeridiano, gli spazi
esterni delle scuole sono utilizzabili, in relazione alle condizioni meteorologiche, a discrezione degli
insegnanti e secondo possibili regole interne di suddivisione degli spazi tra le classi.
3. La vigilanza degli insegnanti in cortile, nei tempi liberi, dovrà essere sempre continua ed attenta,
evitando che gli alunni si rechino in spazi non consentiti o non visibilmente controllabili.
I. 7. DIRITTO D'AUTORE
1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore,
quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
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I. 8. USO DEGLI STRUMENTI DI SCRITTURA E DUPLICAZIONE
1. Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, computer,
stampante, ciclostile) oltre al primario uso didattico e amministrativo, sono utilizzate da collaboratori
scolastici annualmente preposti per attività di esclusivo interesse per la scuola. E’ fatto divieto di
utilizzare gli strumenti della scuola per scopi personali.
2. L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato esclusivamente
al personale incaricato.
3. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno 24 ore il materiale da
riprodurre previa disponibilità di fondi di bilancio della scuola.
4. L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico usato dagli alunni e dagli insegnanti,
nei limiti degli stanziamento di bilancio fissati annualmente.
5. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il
richiedente, il numero di fotocopie eseguite.
ALL. 5
L. FORMAZIONE CLASSI E ASSEGNAZIONE DOCENTI
L. 1. FORMAZIONE DELLE CLASSI
1. La formazione delle classi è effettuata, nel mese di giugno, da apposite Commissioni presiedute
dal Dirigente Scolastico.
2. Al fine di garantire, per quanto possibile, una formazione equilibrata delle stesse, sia in senso
qualitativo che quantitativo, nella suddivisione degli iscritti tra più sezioni si tiene conto dei seguenti
elementi:
• Suddivisione equa tra maschi e femmine;
• Suddivisione equa per età (nati entro il 31 dicembre e nati entro il 30 aprile*);
• Parere degli insegnanti della scuola dell’infanzia/ scuola primaria;
• Elementi desunti dai documenti di valutazione degli anni scolastici precedenti;
• Equa distribuzione degli alunni diversamente abili e stranieri;
• Equa distribuzione dei casi problematici;
• Inserimento, a piccoli gruppi, di alunni provenienti dalla stessa classe o plesso;
• Presenza in famiglia di alunni frequentanti la stessa sezione;
• Volontà espressa dai genitori in presenza di gemelli e/o fratelli iscritti alla
medesima classe.
3. Le richieste dei genitori sono prese in considerazione compatibilmente con i criteri elencati, in
assenza di eventuale parere contrario degli insegnanti di scuola dell’infanzia/primaria.
4. Le iscrizioni alle classi successive alla prima, oppure ad anno scolastico iniziato sono disposte da il
Dirigente Scolastico nel rispetto dell’equilibrio numerico e dei criteri sopra riportati. Le richieste
specifiche delle famiglie sono tenute in considerazione compatibilmente con i criteri indicati.
5. Gli alunni ripetenti sono automaticamente inseriti nella stessa classe, salvo diversa volontà dei
genitori e parere del Consiglio di classe.
6. Il trasferimento di un alunno da una sezione all’altra, a richiesta della famiglia, è concesso solo in
casi eccezionali e dopo attenta valutazione del Dirigente Scolastico.
* Rispetto all’opportunità dell’anticipo, viene consigliata una consulenza alla famiglia da parte dei
docenti della scuola dell’infanzia per alunni che presentano particolari problematiche
L. 2. CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Precedenze:
1. alunno in situazione di obbligo di istruzione;
2. alunno iscritto nel plesso nell’anno scolastico precedente;
3. alunno con uno o più fratelli iscritti nello stesso plesso;
4. alunno proveniente da un plesso di scuola primaria dell’Istituto;
5. alunno non residente, ma con genitore che lavora nel municipio del plesso.
Criteri per stilare una graduatoria a parità di precedenza:
a) alunno in situazione di handicap;
b) alunno segnalato dai Servizi Sociali;
c) alunno con genitori o fratelli in situazione di handicap;
d) alunno con uno o più fratelli iscritti anche in altri plessi dello stesso municipio.
L. 3. ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE SEZIONI ED ALLE CLASSI
1. L’assegnazione dei docenti alle sezioni ed alle classi spetta al Dirigente Scolastico che tiene conto
dei seguenti criteri:
• continuità didattica;
• equa ripartizione tra docenti di ruolo e precari nelle diverse sezioni, nei limiti del
possibile;
• valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico in presenza di situazioni particolari e
riservate.
2. Le richieste personali dei docenti sono prese in considerazione compatibilmente con i criteri sopra
indicati.
ALL. 6
M. VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
M. 1. GESTIONE
1. I docenti non si occupano della gestione di denaro nella scuola.
20
2. A tale compito sono delegati i rappresentanti dei genitori delle classi, solo per attività e iniziative
previste all’interno del POF: progetti, visite guidate, spettacoli ecc.
M. 2. VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
1. La scuola considera: i viaggi d’istruzione, le visite guidate ai musei, mostre, manifestazione
culturali, di interesse didattico o professionale, le lezioni con esperti, la partecipazione ad attività
teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, i gemellaggi con altre scuole nonché la
partecipazione a concorsi provinciali, regionali e nazionali come parte integrante e qualificante
dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e relazionale.
2. Le visite guidate e i viaggi d’istruzione seguono le direttive delle normativa vigente.
3. Le visite e i viaggi d’istruzione dovranno rientrare nella programmazione generale di inizio anno
adottata dagli Organi Collegiali, rispondere alle finalità ed agli obiettivi culturali e formativi indicati
dal Collegio Docenti.
4. In base alla loro tipologia si distinguono:

Viaggi di integrazione culturale: finalizzati alla conoscenza di aspetti paesaggistici,
monumentali, partecipazione a manifestazioni o concorsi.

Viaggi di integrazione e di preparazione: visite ad aziende, unità di produzione,
partecipazione a mostre.

Viaggi connessi ad attività sportive: tornei sportivi, campi scuola ecc.

Visite guidate: presso musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico e artistico,
parchi naturali da effettuarsi in una sola giornata

Uscite didattiche: ovvero le visite guidate che implicano la partecipazione a
manifestazioni diverse (conferenze, spettacoli teatrali, mostre, gare sportive ecc.)
oppure visite ad aziende – laboratori – scuole – biblioteche – edifici e strutture pubbliche
– ubicate nel territorio comunale.
M. 3 PROCEDURE
1. Proposta dei Docenti – da far pervenire in Direzione – per l’inoltro agli OO.CC. di competenza,
entro la seconda decade di ottobre di ogni anno scolastico, attraverso la compilazione di un apposito
modulo predisposto dall’Ufficio attestante:
1.
Classe/i coinvolta/e
2.
Numero alunni partecipanti
3.
Individuazione dei Docenti accompagnatori
4.
Destinazione
5.
Periodo scelto
6.
Mezzo utilizzato
7.
Costi presunti sulla base di preventivi raccolti
M. 4. DESTINATARI
1. Alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione possono partecipare tutti gli alunni della Scuola.
2. Può essere prevista la partecipazione di esperti in funzione delle finalità che si intendono
perseguire con le visite o i viaggi d’istruzione.
3. Considerate le finalità didattiche e l’obbligo di fornire il servizio scolastico a tutti gli alunni è
auspicabile la partecipazione dell’intera classe. Possono essere fatte eccezioni solo per gravi motivi.
4. Gli alunni che non partecipano all’uscita sono tenuti alla frequenza delle lezioni, saranno inseriti
nella classi/sezioni del plesso. Coloro che non si presenteranno a scuola dovranno giustificare
l’assenza.
5. Non è prevista la partecipazione dei genitori, salvo casi eccezionali e autorizzati dal Consiglio
d’Istituto o dal Dirigente Scolastico.
M. 5. TERRITORIO
1. Sono previsti viaggi e visite nel Comune, nella Provincia, nella Regione, in altre Regioni e in altri
Stati.
2. Sono inoltre previste visite del quartiere, del territorio e della città di Roma, che offre
innumerevoli occasioni di interesse artistico e culturale; ove possibile per le classi del secondo
biennio della Scuola Primaria e per quelle della Scuola Secondaria di primo grado, tali visite possono
essere effettuate a piedi, anche utilizzando mezzi pubblici, previa autorizzazione dei genitori. Di
norma si utilizzeranno comunque le ditte di trasporto autorizzate.
M. 6. CONSENSO
1. Deve essere acquisito di volta in volta, il consenso scritto da parte dei genitori o di chi esercita la
patria potestà.
2. Per le sole uscite nel quartiere o nella città è possibile acquisire un permesso di validità annuale.
3. Gli alunni sprovvisti di autorizzazione non parteciperanno all’uscita e verranno accolti in altre
classi.
M. 7. DOCUMENTI
1. Le richieste di autorizzazione, corredate di tutta la documentazione richiesta dall’apposito
modello, devono essere presentate almeno 30 giorni prima per i viaggi d’istruzione, almeno 10
giorni prima per le visite guidate, almeno 5 giorni prima per le uscite con i mezzi pubblici.
2. Ogni alunno dovrà essere fornito di documento di identificazione valido per le uscite e i viaggi da
effettuare.
3. Gli insegnanti accompagnatori devono portare con sé l’elenco dei partecipanti con recapiti
telefonici dei genitori o di chi ne fa le veci.
21
M. 8. ACCOMPAGNATORI
1. Gli accompagnatori saranno gli insegnanti della classe in numero sufficiente, e comunque non
inferiore ad un insegnante ogni 15 alunni, affinché sia garantita la sicurezza e il raggiungimento
degli obiettivi didattici prefissati.
2. Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili è prevista la presenza di un insegnante di
sostegno ogni 1-2 alunni e dell’unità AEC eventualmente assegnata al bambino.
3. Nelle classi in cui vi sia la presenza di bambini con problemi psicofisici può essere prevista la
partecipazione del genitore dell’alunno a discrezione dell’insegnante.
4. I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di attenta e assidua vigilanza esercitata a tutela sia
dell’incolumità
degli
alunni
che
del
patrimonio
artistico
e
ambientale
de l luogo
visitato.
5. Deve essere sempre previsto un docente accompagnatore supplente che all’occorrenza sia pronto
a sostituire un collega che, per gravi e imprevisti motivi, non sia in grado di intraprendere o
continuare il viaggio.
M. 9. ORARIO
1. Le visite guidate hanno durata massima di un giorno; qualora si concludano prima del normale
orario delle lezioni, le classi osserveranno il consueto orario d’uscita.
2. Qualora venisse superato, per cause di forza maggiore, l’orario scolastico, gli insegnanti sono
tenuti ad avvertire tempestivamente la scuola e/o il rappresentante di classe del ritardo e della
presunta ora di rientro.
M. 10. SCELTA DITTE DI TRASPORTO E AGENZIE
1. La scelta dell’agenzia di viaggi o della ditta di autotrasporti è regolamentata dal D.I. 44/01 che
prevede la richiesta di almeno tre preventivi.
2. L’individuazione della ditta di autotrasporti ha validità per l’intero anno solare e viene effettuata,
per tutte le uscite, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. L’individuazione dell’agenzia di viaggi viene effettuata per ciascun viaggio programmato, nel
rispetto del capitolato d’oneri sottoscritto tra MIUR e FIAVET (trasmesso con nota ministeriale n.
1902 del 20.12.02).
4. La scelta di ditte ed agenzie deve tener conto sia del miglior rapporto qualità/prezzo, sia
dell’affidabilità dimostrata nel servizio sperimentato.
5. I preventivi delle aziende devono essere richiesti per iscritto e recapitati in busta chiusa entro i
termini fissati.
M. 11. ONERI FINANZIARI
1. Le spese di realizzazione di visite didattiche e viaggi d’istruzione, riportate sugli appositi capitoli di
bilancio, sono a carico dei partecipanti.
2. Per il pagamento il rappresentate dei genitori provvederà personalmente ad effettuare
il
versamento su conto corrente bancario o postale intestato alla scuola e consegnerà
in segreteria la ricevuta in originale dell’avvenuto pagamento almeno 15 giorni prima
dell’uscita.
3. Il pagamento dei costi dei viaggi e delle visite guidate saranno effettuate dagli uffici della
segreteria, dietro presentazione di fattura o altro documento giustificativo.
4. I genitori degli alunni che non potranno partecipare per gravi sopravvenuti motivi documentati
prenderanno contatto con gli uffici della segreteria per l’eventuale rimborso, a seconda delle diverse
tipologie di impegno contabile già effettuato.
5. Deve essere evitata l’esclusione di alunni per motivi economici attendendosi al seguente criterio:

I genitori in condizioni di disagio, fa fede il modello ISEE (Indicatore di Stato Economico
Equivalente), devono presentare attraverso la segreteria richiesta in forma riservata al
Dirigente Scolastico per la valutazione del caso.
6. I genitori devono essere consapevoli che in caso di motivato annullamento dell’uscita può
verificarsi la parziale e/o totale perdita della quota versata.
M. 12. ASSICURAZIONE
1. In materia di assicurazioni, si ritiene utile ribadire quanto segue:
a.
Docenti ed alunni, ove l’abbiano sottoscritta, potranno beneficiare della polizza
assicurativa prevista, sul piano nazionale, per i rischi connessi di attività di educazione
fisica, secondo l’intesa con questo Ministero.
b.
Tale forma assicurativa copre, infatti anche l’area delle gite, delle visite guidate e dei
viaggi di istruzione svolti sia in Italia che all’estero, nonché l’area delle attività sportive
scolastiche ex lettera f) dell’art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n 416 anch’esse svolte sia
in territorio nazionale che all’estero […]
c.
Docenti e alunni, ove abbiano sottoscritto, possono beneficiare della polizza assicurativa
integrativa per la copertura delle responsabilità civili per eventuali danni a terzi.
M. 13. CAMPI SCUOLA
1. Per i campi scuola si fa riferimento all’apposito regolamento in convenzione con
il
Comune di Roma, ferme restando le procedure di sicurezza per il mezzo di trasporto attinenti alla
scuola.
M. 14. FARMACI
1. E’ vietato ai Docenti somministrare farmaci agli alunni a seguito di iniziative personali al di fuori
del disposto di cui all’art. F. 2 All. 1 del Regolamento d’Istituto
22
M. 15 EPIDEMIE O EVENTI STRAORDINARI
1. In caso di epidemie, particolari condizioni meteorologiche o eventi straordinari che
compromettano le condizioni di sicurezza o sconsigliano il raggruppamento di alunni il Dirigente
Scolastico ha facoltà di disporre l’annullamento dell’uscita.
NORME
Le possibilità di effettuare viaggi e/o visite è regolata da normativa del:
C.M. n. 291 del 1992
C.M. n. 380 del 1995
D.L. vo n. 111 del 1995
C.M. 623 del 1996
Legge n. 59 del 1997
ALL. 7
N. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
N. 1 VALUTAZIONE DEI SERVIZI DELL’OFFERTA FORMATIVA ALL’UTENZA.
1. Il Piano dell’Offerta Formativa previsto dal D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999 in attuazione dell’art. 21
della Legge Delega n. 59/1997, è il documento rappresentativo dell’identità culturale, pedagogica,
progettuale e organizzativa che l’intera scuola elabora e propone alle famiglie e agli alunni.
2. E’ competenza del Consiglio d’Istituto l’adozione del documento come approvazione finale
dell’atto, verificando che sia tenuto conto degli indirizzi formulati, delle scelte metodologiche, della
valorizzazione delle professionalità, della partecipazione delle varie componenti, ecc…
3. Essendo dichiarati nel POF vari tipi di risultati attesi, tale dichiarazione comporta che la Scuola al
suo interno organizzi le conseguenti indagini per accertare il raggiungimento effettivo delle scelte
educative ed il livello percentuale ottenuto.
4. L’Istituto Comprensivo Montezemolo cura la valutazione ed autovalutazione di sistema, riflettendo
su quanto attua e produce, attraverso i processi di rilevazione dei dati informativi.
5. Il compito di provvedere all’intero impianto e di formulare ed effettuare la raccolta d’informazioni,
è affidato ad un docente, con la responsabilità del coordinamento delle attività, e ad una
Commissione ad hoc che si occupano di: POF, Autonomia e Qualità della Scuola.
N. 2 AUTOVALUTAZIONE DELL’ISTITUTO
1. L’autovalutazione d’ Istituto è prevista ed approntata verso la fine di ogni anno scolastico, per
cogliere l’articolazione del processo:
• cosa tenere sotto controllo;
• in quali tempi;
• con quali strumenti;
• come leggere i dati e a chi;
• quale utilizzo dei dati.
2. Le indagini vengono condotte mediante questionari liberi e anonimi sui livelli di gradimento del
servizio scolastico, rivolti a:
• genitori;
• docenti.
3. I questionari mirano a rilevare qualità o carenze di prestazioni e indagini sul clima interno in
merito a: comunicazione, collaborazione, coinvolgimento nell’attuazione del POF, ecc.
4. Sul versante della progettazione delle attività formative, vengono approntati i modelli di:
• Autovalutazione dell’efficacia degli interventi attuati dal POF, in rapporto ai suoi
principi ispiratori;
• Monitoraggio dell’efficacia/ efficienza dei progetti programmati nel POF.
5. Le tabelle riassuntive dei risultati emersi, con le medie e le percentuali dei vari temi presi in
considerazione, vengono presentate e discusse in sede di Collegio dei Docenti per individuare i punti
deboli e i punti forti dell’offerta attuata, in funzione dei miglioramenti possibili. Nella stesura del POF
vengono inserite le tabelle delle valutazioni degli anni precedenti, per evidenziare la pubblicizzazione
di tali indagini e lo stretto rapporto tra valutazione e progettazione.
ALL. 8
O. ATTIVITA’ NEGOZIALE
O. 1. TIPOLOGIA DEI CONTRATTI
1. Con il presente regolamento, il Consiglio di Istituto determina i criteri per lo svolgimento delle
attività negoziali previste dall’art. 33 comma 2 del D.I. 44/01.
D.I. 44/01 art. 33 comma 2
Comma 2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali.
3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del
Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente
autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere,
qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.
23
O. 2. CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
1. L’eventuale stipulazione di contratti di sponsorizzazione deve rispettare le condizioni previste
dall’art.41 del D.I. 44/01.
2. L’accettazione di eventuali contributi (di tipo finanziario o altro) non deve vincolare la
progettazione e la realizzazione delle attività della scuola.
D.I. 44/01 art. 41
1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze
abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della
adolescenza.
3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto,
anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
O. 3. CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI
1. La concessione dei locali scolastici non deve comportare limitazioni alle attività didattiche, né
interferire con le condizioni organizzative dell’Istituto.
2. I locali possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi
finalità di promozione culturale, sociale e civile, senza fini di lucro.
3. Il contratto di utilizzo temporaneo tra l’Istituto scolastico e l’ente concessionario deve prevedere
le seguenti condizioni:
• durata della concessione;
• specificazione dei locali e dei tempi di utilizzo;
• criteri per l’utilizzo delle strutture e di eventuali attrezzature;
• criteri per i servizi di sorveglianza e di pulizia;
• responsabilità a carico dell’ente concessionario;
• obbligo di polizza assicurativa per l’ente concessionario;
• eventuale contributo per spese di gestione;
• condizioni per eventuali revoche.
4. Limitatamente alla concessione dell’aula magna o di singoli spazi all’Ente locale proprietario, ad
altri istituti scolastici o a soggetti della Pubblica Istruzione per attività che si realizzano nell’arco di
una sola giornata, il Dirigente Scolastico può disporre l’utilizzo, su richiesta scritta del soggetto
interessato, mediante procedura semplificata.
5. Fino ad avvenuta stipulazione di specifica convenzione con l’Ente locale proprietario dell’edificio
scolastico, l’Istituto si impegna a dare comunicazione al Comune di ogni contratto sottoscritto.
O. 4. CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA
1. Le collaborazioni con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti vengono individuate
preferibilmente all’inizio di ciascun anno scolastico, in fase di predisposizione del piano dell’offerta
formativa, o in corso d’anno in presenza di iniziative non preventivabili e di adeguate disponibilità
finanziarie.
2. Per le attività che hanno carattere di univocità o che richiedono specifiche competenze
professionali, a garanzia di una corretta ed adeguata realizzazione del progetto, i contratti vengono
stipulati direttamente con il soggetto (ente o persona) contattato.
ALL. 9
P. FAMIGLIA E PRIVACY
P. 1. RIPRESE EFFETTUATE DAI GENITORI PER FINI PRIVATI.
1. Le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante recite e saggi scolastici, non violano
la privacy (Comunicati del Garante del 17 dicembre 2003 e del 6 Giugno 2007). Si tratta, infatti, di
immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito
familiare o amicale: il loro uso è quindi del tutto legittimo. Il titolare del trattamento dei dati è il
genitore, nel senso che è lui che effettua le riprese, ed è lui che poi detiene i negativi o comunque le
riprese memorizzate.
2. Va però rispettata la volontà dei genitori che non hanno dato il proprio consenso al fatto che il
proprio figlio venga ripreso o fotografato, la "conseguenza del mancato conferimento” comporta che
il proprio figlio potrebbe venire escluso da eventi come feste o recite, nel corso delle quali vengono
scattate foto o effettuate riprese filmiche.
P. 2. RIPRESE EFFETTUATE DA DOCENTI, A FINI DIDATTICI.
1. Quando il titolare del trattamento dei dati, non è il genitore ma l'Istituto, vale il principio che
qualsiasi trattamento di dati operato da una Pubblica Amministrazione è consentito solo per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Innanzitutto è necessario una decisione collegiale (Consiglio di Istituto), dove si autorizza e si
istituzionalizza tale prassi, e si elencano le funzioni istituzionali per lo svolgimento delle quali può
essere consentito l'utilizzo di immagini.
3. fornire l'informativa ai genitori; data ai genitori al momento dell’iscrizione o al momento dell'inizio
del ciclo scolastico, per cui sarà necessario verificare che l'informativa comprenda, tra le modalità
e/o finalità del trattamento, la possibilità di effettuare foto o riprese filmiche a fini didattici;
4. acquisire il consenso da parte dei genitori, e laddove non sia dato tenerne conto escludendo
l'alunno dalle riprese.
P. 3. RIPRESE EFFETTUATE DA UN FOTOGRAFO
1. In questo caso sarà comunque opportuno fornire l'informativa e acquisire il consenso da parte dei
genitori o tutori, e rispettare eventuali volontà contrarie.
24
2. Nel caso in cui il fotografo richieda i nominativi dei genitori, sarà necessario inquadrarlo in qualità
di responsabile esterno del trattamento dei dati, ed evidenziare nell'informativa che i dati dei
genitori potrebbero venire comunicati o portati a conoscenza di fotografi o studi fotografici e di
elaborazione multimediale.
P. 5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto Comprensivo G. Montezemolo di Roma, si
adegua a quanto disposto della Legge 31/12/1996 n.675, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente regolamento non si applica al trattamento dei dati raccolti dal personale docente e
ricercatore della Scuola effettuato per la propria attività didattica e di ricerca, purché tali dati siano
raccolti in forma aggregata e anonima.
3. La Scuola è titolare del trattamento dei dati personali in suo possesso, raccolti o meno in
banche di dati, automatizzate o cartacee.
4. La Scuola deve assicurare l'esattezza dei dati personali in suo possesso. Essa svolge attività
periodiche di controllo tendenti ad accertare tale esattezza e, se del caso, adotta le eventuali
necessarie misure di correzione o aggiornamento.
P. 6. LIBERATORIE PER GENITORI PER FINI DIDATTICI
OGGETTO: Autorizzazione pubblicazione lavori e riprese/foto scolastiche effettuate da docenti, a FINI DADITTICI.
Ai sensi delle norme che tutelano la privacy, la scuola chiede l’autorizzazione ai genitori per pubblicare i lavori realizzati;
le fotografie/riprese filmate degli alunni, scattate all’interno della scuola e/o durante manifestazioni esterne a scopo
didattico; da utilizzare per • FINI DIDATTICI E PROMOZIONE DELL’ISTITUTO • la mancata autorizzazione esclude
lo studente dalle attività, di cui la foto/ripresa della propria persona e/o del lavoro da lui realizzato, sono supporto.
Si prega di riconsegnare alla scuola, debitamente compilata e firmata, la dichiarazione riportata in calce alla
presente.
IL DIRGENTE INCARICATO
(……………………………………………………………………………………)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
genitore dell’alunno/a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
iscritto all’anno scolastico …………………………………classe………………………………………sezione………………………………………………………
Plesso scuola…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

presta il consenso alla pubblicazione dei lavori /fotografie/riprese filmate

non presta il consenso alla pubblicazione dei lavori /fotografie/riprese filmate
Data …………………………………………….………
Firma……………………………………..………..…………………………………………………………………………..
25
P. 6. 1. LIBERATORIE PER GENITORI PER FOTOGRAFO ESTERNO
OGGETTO: Autorizzazione foto e riprese video scolastiche effettuate da FOTOGRAFO
Ai sensi delle norme che tutelano la privacy, la scuola chiede l’autorizzazione ai genitori per realizzare fotografie e/o
riprese filmate degli alunni a cura di un fotografo esterno, da utilizzare per • FOTO E RIPRESE RICORDO DA
DISTRIBURE ALLE FAMIGLIE • Si informa che, il fotografo che richieda i nominativi dei genitori, sarà ritenuto
dall’Istituto responsabile esterno del trattamento dei dati, e che tali dati potrebbero venire comunicati o portati a
conoscenza di fotografi o studi fotografici e di elaborazione multimediale.
Si prega di riconsegnare alla scuola, compilata e firmata, la dichiarazione riportata in calce alla presente.
IL DIRIGENTE INCARICATO
(….…………………………..…….………..……….………….)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto …………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
genitore dell’alunno/a………………………………………….………………….……………………………………………………………………..…………………
iscritto nell’ a.s. …………..…... alla classe……...….sezione….…..… scuola…………………….……………………………………………………


presta il consenso alle riprese effettuate da fotografo esterno alla scuola per immagini ricordo
non presta il consenso alle riprese effettuate da fotografo esterno alla scuola per immagini ricordo
Data ……………………………..………
ALL. 10
Firma………………………………..………………………………………………………………………..
Q. REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI
PREMESSA
Il Consiglio è il massimo organo deliberativo operante a livello di Istituto.
Ad esso è affidata la programmazione di tutta l’attività che viene svolta all’interno dell’Istituzione
Scolastica che, necessariamente, fa capo al bilancio. Esso esercita la sua podestà deliberativa, in
particolare, attraverso la capacità di tradurre le esigenze della comunità scolastica in termine di
previsione degli stanziamenti di spesa. Il bilancio di previsione, ai sensi del D. L. n. 44/2001 è
denominato Programma Annuale; ad esso in corso d’anno, secondo la stessa normativa, vengono
apportate variazioni di bilancio a seguito degli accertamenti di entrata e di spesa secondo i termini
previsti dall’Amministrazione e dalle norme vigenti. Al termine di ogni esercizio finanziario viene
redatto il conto consuntivo.
Tutte le operazioni finanziarie, soggette a deliberazioni del Consiglio d’Istituto, sono sottoposte al
controllo di regolarità dei Revisori dei Conti.
Le attribuzioni del Consiglio d’Istituto sono definite principalmente dall’art. 1 del D. L. n. 44/2001;
art. 8-9-10 del D. L. n. 297/94; D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’Autonomia.
Tutte le delibere del Consiglio sono immediatamente esecutive, nei termini di legge e non devono
essere in contrasto con le norme vigenti.
QA. FUNZIONAMENTO GENERALE
QA. 1. NORME GENERALI
1. La convocazione degli Organi Collegiali (Consiglio d’Istituto, Collegio dei Docenti e Consiglio
d’interclasse/Intersezione) deve essere disposta con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni di
calendario rispetto alla data della riunione, tranne nei casi di urgenza in cui la convocazione
dell’organo collegiale assume carattere di straordinarietà e può essere effettuata con un preavviso di
sole 48 ore.
2. La comunicazione e l’avviso di convocazione degli organi collegiali deve indicare:
a) data, orario e luogo dello svolgimento della riunione
b) ordine del giorno
c) tempi previsti della durata della seduta
d) varie ed eventuali.
L’ordine del giorno è fissato dal Presidente del singolo organo collegiale e può essere modificato solo
all’inizio della seduta su votazione dell’assemblea.
3. Di ogni seduta viene redatto il verbale nel quale sono contenuti:
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a) i nomi dei partecipanti
b) l’oggetto della discussione rispetto ai diversi punti all’ordine del giorno
c) il resoconto sommario ma chiaro e definitivo della discussione
e) le succinte esposizioni e le proposte formulate
f) le votazioni con i relativi risultati e la proclamazione fattane.
4. La convocazione viene effettuata a cura dei rispettivi Presidenti mediante lettera circolare
indirizzata ai plessi scolastici per i componenti del Collegio dei Docenti e mediante lettera diretta ai
membri del Consiglio d’Istituto e del Consiglio d’Interclasse/Intersezione, negli ultimi due casi
l’avviso può essere trasmesso ai rappresentanti dei genitori anche per tramite dei rispettivi figlioli o
per invio e-mail.
Per quegli organi che si riuniscono in sede pubblica, copia dell’avviso di convocazione deve essere
affissa all’albo esterno dei singoli plessi scolastici e della Direzione Didattica
QA. 2. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo in rapporto alle
specifiche competenze, allo scopo di organizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse e
promuovendo incontri e scambi fra le componenti dei diversi organi, affermando in tal modo la
centralità della famiglia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
QA. 3. SVOLGIMENTO COORDINATO DELLE ATTIVITA’
1. Ciascun Organo Collegiale opera in modo coordinato con gli altri Organi che esercitano
competenze parallele, ma con rilevanza diversa nelle specifiche materie. Pertanto, con frequenza
almeno bimestrale, (fatti salvi problemi di rilevanza particolare) le riunioni degli Organi Collegiali
risultano normalmente così distribuite, quando l’O.d.G. riguardi gli stessi argomenti:
Consiglio d’Interclasse/Intersezione;
Collegio dei Docenti;
Consiglio d’Istituto.
QA. 4. DURATA DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Gli Organi Collegiali hanno diversa durata:
a) il Consiglio d’Interclasse/Intersezione ha durata annuale e l’elezione ha luogo entro il 31
ottobre di ogni anno scolastico, fatte salve diverse disposizioni degli Organi Scolastici Superiori
b) Il Collegio dei Docenti è insediato ogni anno al 1° di settembre
c) Il Consiglio d’Istituto ha durata triennale
QA. 5. DECADENZA DELLE CARICHE
1. I membri dell’Organo Collegiale di carattere elettivo sono dichiarati decaduti quando perdono i
requisiti richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per 3 (tre) sedute successive senza giustificati
motivi.
Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
QA. 6. DIMISSIONI
1. I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni
sono date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi
all’Organo Collegiale.
2. L’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito o prendere atto delle
dimissioni. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono
definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle
dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei
componenti l’Organo Collegiale medesimo.
QA. 7. PROCESSO VERBALE
1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della
riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei
presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no,
l'ordine del giorno).
2. Per ogni punto all'ordine del giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse
durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei
votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
3. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
4. Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni
singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
5. I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da
trascrivere a cura del segretario sul verbale.
6. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate,
timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati
progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.
7. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
• essere redatti direttamente sul registro;
• se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi
timbrati e vidimati da Segretario e Presidente in ogni pagina;
• se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui
pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
8. Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell’Organo Collegiale con la
convocazione della seduta successiva. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della
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seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta
immediatamente successiva.
QB. GLI ORGANI COLLEGIALI
QB. 1. CONSIGLIO D’INTERCLASSE/INTERSEZIO
1. Il Consiglio d’Interclasse/Intersezione con la presenza dei genitori ha una struttura variabile e può
essere costituito dai rappresentanti dei:
a) genitori e/o docenti degli alunni delle sezioni della scuola dell’infanzia, del monoennio o delle
classi di uno stesso biennio nell’ambito del plesso;
b) genitori e/o docenti degli alunni di classi/sezioni parallele nell’ambito del Circolo o del plesso;
c) genitori e/o docenti degli alunni di tutte le classi/sezioni di un plesso.
2. Il verbale del Consiglio di Interclasse/Intersezione viene pubblicato all’Albo dei Plessi 15 (quindici)
e può essere consultato in ogni momento dai consiglieri di Interclasse/Intersezione e di Circolo che
ne facciano richiesta alla Direzione Didattica ai sensi della legge 241/90.
3. Il Consiglio di Interclasse/Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un insegnante
delegato dal Dirigente stesso.
4. E’ convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei
suoi componenti, escluso dal computo il Presidente.
5. Il Consiglio si riunisce di regola, almeno ogni due mesi. La prima riunione del Consiglio di
Interclasse/Intersezione ha luogo non oltre la prima metà del mese di Novembre.
Art. 5 del D. Leg. N. 297/94 – Testo Unico
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di
classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso
nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola
elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di
interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari
delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante
eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due
rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già
parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di
lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle
esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti
tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai
docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del
consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al
consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli
alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside
oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni,
col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare
esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145,
167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti
alla loro competenza.
9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n.
653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo.
10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che
decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a
cui appartiene l'alunno.
11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925,
n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai
sensi dell'articolo 10, comma 11.
QB. 2. COLLEGIO DEI DOCENTI
1. Il Collegio dei Docenti – costituito ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 (recepito
dall’art. 7 del D. Leg. n. 297/94) – si riunisce per la prima volta all’inizio di ciascun anno scolastico
e, comunque entro e non oltre l’inizio delle lezioni.
2. Le funzioni del Collegio dei Docenti sono sancite dallo stesso art. 7 del D. Leg. n. 297/94 e dalle
successive norme correlate.
Art. 7 del D. Leg. N. 297/94 – Testo Unico
1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed
è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai
sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più
istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata
mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la
programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo
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Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad
esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto
conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in
due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli
orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento
dell'attività scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità
finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e
seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a
900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col
preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui
all'articolo 6 , le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap
anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due
docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani
emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare
comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo
continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare
del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione
delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990 n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua
competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il
preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque,
almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a
norma del precedente comma 2, lettera h).
QB. 3. IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
1. Le competenze del Consiglio d’Istituto sono disciplinate dall’articolo 8 e 10 del D. Leg. N. 297/94,
dal D.P.R. 275/97, dal D. Leg.. 44/01 e successive modifiche e integrazioni alle suddette norme.
2. Tutte le volte che il Consiglio d’Istituto lo ritenga opportuno sono convocati pubblici incontridibattito con le componenti docenti, ATA e genitori per dibattere argomenti preventivamente
specificati.
3. Il Consiglio d’Istituto promuove, inoltre, incontri con i rappresentanti degli Enti Locali e con tutte
le Agenzie e Istituzioni che concorrano al soddisfacimento delle finalità formative.
Art. 8 del D. Leg. N. 297/94 – Testo Unico
1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14
componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei
genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è
costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla
popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti
eletti dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al
secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 .
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o
nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli
studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti
che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il
presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato
amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside,
che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche
funzioni di segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è
chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del
triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La
rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio
stesso.
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Art. 10 del D. Leg. N. 297/94 – Testo Unico
1. Il Consiglio d’Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto
concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto.
3. Il Consiglio d’Istituto fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse e di
classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della
vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

adozione del regolamento interno d’Istituto che deve tra l’altro stabilire le modalità per il funzionamento
delle biblioteche e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni
durante l’ingresso e la permanenza nella scuola e durante l’uscita, per la partecipazione del pubblico alle
sedute dei consigli ai sensi dell’art. 42;

acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scentifiche e dei sussidi didattici, compresi
quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto di materiali di consumo occorrenti per le
esercitazioni;

adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

criteri generali per la programmazione educativa;

criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche
con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite
guidate e ai viaggi d’istruzione;

promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze
e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere assunte dall’Istituto.
4. Indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti,
all’andamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento
organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico e
amministrativo dell’Istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e di aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette all’educazione della salute e alla
prevenzione della tossicodipendenza previste dall’articolo 106 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al
consiglio scolastico provinciale.
10. La Giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio d’istituto,
fermo restando il diritto d’iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all’ultimo
comma dell’art. 5 del D.L. 297/94. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via
definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene
l’alunno.
Art. 21 del D. Leg. N. 297/94 – Testo Unico
1. I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento
amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.
2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio
scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale.
3. I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore delle istituzioni di cui al comma 1 sono
erogati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o
istituto nonché delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di attività, dai competenti
provveditori agli studi con ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione con aperture di credito dal Ministero della
pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e professionali e di istruzione artistica dotati di personalità giuridica le aperture
di credito ai provveditori agli studi comprendono, oltre il contributo ordinario previsto nel decreto istitutivo dei singoli
istituti, gli eventuali contributi messi a disposizione dal Ministero ad integrazione del contributo ordinario stesso.
4. Le aperture di credito di cui al comma 3, che possono essere emesse senza limite di somma, sono soggette alla resa
del conto, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 60 e 61 della vigente legge di contabilità generale dello
Stato. Il controllo sui rendiconti è esercitato dalle ragionerie regionali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte
dei Conti competenti per territorio.
5. Il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, educative e dei distretti scolastici è affidato all'Ente poste Italiane, che
lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa,
anche ai fini della graduale attuazione del predetto sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra
l'Ente poste italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con
il Ministro del tesoro emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie.
6. I pagamenti sono effettuati unicamente su ordini di pagamento firmati, oltre che dal presidente della giunta esecutiva
del consiglio di circolo o di istituto, da altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa e dal segretario.
7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio
stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.
8. Per le assegnazioni di contributi per le attività di aggiornamento e di fondi per l'acquisto dell'arredamento scolastico si
applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 283 e 97.
9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 27, comma 4.
10. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla
base della consistenza provinciale del personale.
11. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle
assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione
decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed
educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili
sopravvenute esigenze.
12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli
di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei
poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive
inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.
13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma
possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
14. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione
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del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per i relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione
finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.
15. Agli istituti o scuole di ogni ordine e grado, alle fondazioni, ad ogni altra istituzione avente finalità di educazione,
ovvero di assistenza scolastica, la autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili, per l'accettazione di donazioni, eredità
o legati è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, su proposta del provveditore agli
studi, osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia.
16. Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di liberalità disposte con atti mortis causa, il prefetto della provincia dà
comunicazione delle relative disposizioni ai successibili ex lege mediante avviso ad apponendum da pubblicarsi nelle
forme prescritte dall'articolo 3 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
17. Resta attribuita all'autorità governativa centrale la competenza ad autorizzare l'accettazione di donazioni, eredità o
legati disposti in favore di persone giuridiche con l'obbligo che siano destinate a costituire il patrimonio iniziale di
fondazioni.
18. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne l'autorizzazione per l'acquisto, a titolo oneroso, di beni
immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per l'accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni
immobili il cui valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento del valore è effettuato attraverso apposite
relazioni di stima del competente Ufficio tecnico erariale.
19. I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti tutti gli altri istituti ed enti sono approvati dal
provveditore agli studi.
20. I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al comma 15 devono essere pubblicati in sunto, a cura del
Ministero della pubblica istruzione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 1 del D. Leg. N. 44/01
1. Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è
stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
2. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21,
comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del
1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di
formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta
formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.
Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie
o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali
finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.
QB. 4. CARICHE INTERNE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
1. La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei
relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, presieduta dal Dirigente Scolastico, il Consiglio d’Istituto elegge il Presidente,
il Vicepresidente, e i membri della Giunta Esecutiva secondo le modalità stabilite dall’art. 5 del
D.P.R. n. 416, D. L. 297 del 1994 e dell’O.M. n. 15/1991 e successive integrazioni. L'elezione ha
luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio d’Istituto. È
considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al
numero dei componenti del Consiglio d’Istituto.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in
carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M.
26 luglio 1983).
4. Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori
componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso
di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente o, in mancanza
anche di questi, il consigliere più anziano di età.
QB. 5. SURROGHE ED ELEZIONI SUPPLETIVE
1. In caso di decadenza dei consiglieri di qualsiasi tipologia di componente, per la perdita di requisiti
o dimissioni, l’Istituzione scolastica deve provvedere alle surroghe. Qualora i membri di ciascuna
componente siano inferiori al numero stabilito dalla norma, una volta esaurite le surroghe, si
procede ad elezioni suppletive per coprire le cariche dei consiglieri rimaste scoperte nelle singole
componenti.
2. Le elezioni suppletive sono indette secondo i termini previsti annualmente dal MIUR.
3. Qualora il Presidente, il Vicepresidente o i membri della Giunta, nel corso del triennio, si
dimettano o perdano i requisiti di eleggibilità a Consiglieri d’Istituto e sia necessario procedere alla
surroga dei membri cessati ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 416/74, il Consiglio di Istituto deve
procedere a nuove elezioni per coprire le cariche rimaste scoperte.
4. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’Organo
Collegiale.
QB. 6. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
1. Il Consiglio d’Istituto viene convocato, in seduta ordinaria, almeno una volta ogni 2 (due) mesi
dal suo Presidente, il quale è, comunque, tenuto a disporre la convocazione entro 10 (dieci) giorni
dalla presentazione della richiesta, qualora essa pervenga:

dalla Giunta Esecutiva;

da almeno un terzo dei componenti del Consiglio d’Istituto;

dalla maggioranza dei componenti dei genitori dell’Istituto;

da almeno un terzo dei componenti il Collegio Docenti.
La richiesta di convocazione da parte degli organi suddetti deve essere presentata al Presidente per
iscritto con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni sulla data fissata e con l’indicazione degli
argomenti da porre all’O.d.G.
2. La convocazione del Consiglio d’Istituto con carattere d’urgenza deve essere effettuata con
almeno 2 (due) giorni di anticipo, ogni volta che sia ritenuto necessario dal Presidente, dalla Giunta
Esecutiva o da un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
31
In questi casi il Presidente è tenuto a provvedere alla immediata convocazione del Consiglio.
QB. 7. VALIDITÀ DELLE SEDUTE
1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con
la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non
ancora sostituiti.
3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento delle
votazioni.
QB. 8. ASSENZA DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO
1. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono
dichiarati decaduti dallo stesso Consiglio.
2. Eventuali giustificazioni devono pervenire alla Direzione Didattica prima della seduta del Consiglio
di Istituto.
QB. 9. SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA
1. Ogni seduta inizia con la lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente, si può
ovviare alla lettura del verbale solo se precedentemente inviato via e-mail a tutti i consiglieri.
2. Dopo di che può far seguito la relazione della Giunta Esecutiva e quella di eventuali Commissioni
incaricate di studiare e approfondire determinati argomenti, fatta eccezione per quei casi in cui
debbano riferire esperti e specialisti appositamente invitati.
3. Trascorsi 30 (trenta) minuti dall’ora indicata nell’avviso di convocazione, qualora non sia presente
il numero legale dei membri del Consiglio, la seduta viene rinviata.
QB. 10. ATTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
1. Gli atti del Consiglio d’Istituto vengono resi pubblici mediante affissione di una copia integrale
delle deliberazioni adottate all’Albo della Direzione Didattica e all’Albo dei Plessi.
2. L’affissione all’Albo ha luogo entro 10 (dieci) giorni dalla seduta del Consiglio per un periodo di 15
(quindici) giorni, a cura e sotto la responsabilità del DSGA.
3. Non sono soggetti a pubblicazione all’Albo, gli atti concernenti le persone, salvo apposita richiesta
dell’interessato.
4. I membri del Consiglio, durante l’orario di servizio, possono accedere agli uffici di segreteria
previo appuntamento con il DSGA, per richiedere tutte le informazioni e prendere visione degli atti
relativi alle materie di competenza del Consiglio.
5. Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte
della Giunta, delle delibere adottate.
6. E’ espressamente escluso qualunque accertamento su comportamenti specifici di persone operanti
nella comunità, e qualsiasi interferenza nelle competenze disciplinari delle Autorità Scolastiche
QB. 11. PARTECIPAZIONE DEL DSGA AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
1. Il DSGA partecipa alle sedute del Consiglio d’Istituto allo scopo di esporre le informazioni di
carattere finanziario e di bilancio e questioni relative alla gestione e organizzazione della scuola che
implica la partecipazione del personale ATA, nonché su altri argomenti di cui i consiglieri intendano
assumere notizie per le deliberazioni.
QB. 12. PARTECIPAZIONE DI ESTERNI CON DIRITTO DI PAROLA
1. Al Consiglio d’Istituto possono partecipare a titolo consuntivo e su esplicito invito del Presidente
soggetti esterni con diritto di parola purché intervengano esclusivamente in relazione ai punti posti
all’ordine del giorno al fine di rendere le informazioni più approfondite per le deliberazioni.
QB. 13. PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
1. Le sedute del Consiglio d’Istituto sono pubbliche secondo le condizioni previste dalla vigente
normativa giuridica e amministrativa.
2. Alle sedute del Consiglio d’Istituto sono ammessi Docenti, Non Docenti e Genitori, di norma senza
diritto di parola. La parte della sede a loro destinata deve essere separata da quella dove siede il
Consiglio.
3. La seduta è segreta e si terrà a porte chiuse con esclusione di estranei al Consiglio:

quando si discute di questioni concernenti persone singole;

per motivi di particolare gravità quando sia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi
componenti
QB. 14. CONTEGNO DEL PUBBLICO EVENTUALMENTE AMMESSO ALLE SEDUTE
1. Qualora il pubblico sia ammesso ad assistere alle sedute deve stare nello spazio ad esso
riservato, in silenzio e senza manifestare qualsiasi segno di approvazione e disapprovazione.
QB. 15. FUNZIONI DEL PRESIDENTE
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, mantiene l’ordina fa osservare il
seguente ordinamento, concede la parola, annuncia il risultato delle votazioni.
QB. 16. PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
1. Il riferimento va operato in conformità al punto QA 7 - All. 10 del presente Regolamento
QB. 17. ORDINE DELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI – INVERSIONE DELL’O.d.G.
1. Esaurite le formalità preliminari il Presidente da inizio alla discussione sugli argomenti all’ordine
del giorno, seguendo la progressione numerica dello stesso, iniziando da quelli da trattare
eventualmente in seduta privata.
32
2. Tuttavia il Presidente o un Consigliere può proporre che l’ordine in discussione sia mutato e la
proposta di inversione dell’ordine del giorno, si ritiene senz’altro accettata.
3. Se qualche consigliere si oppone, la proposta sarà sottoposta al voto del Consiglio.
QB. 18. NORME DA SEGUIRE NELL’ORDINE DELLA DISCUSSIONE
1. La discussione degli argomenti seguirà l’ordine seguente:

introduzione dell’argomento da trattare;

discussione generale sull’argomento;

discussione particolareggiata sull’argomento, nei suoi articoli o nelle sue parti, con
eventuale
presentazione di emendamenti, sottoemendamenti ed aggiunte;

votazione complessiva sull’argomento, o su mozioni o ordini del giorno che fossero stati
presentati.
QB. 19. INTERROGAZIONI E MOZIONI
1. Ogni componente del Consiglio d’Istituto può presentare quesiti scritti o verbali al Presidente del
Consiglio d’Istituto o della Giunta Esecutiva, chiedendo risposta.
2. Ogni Consigliere può presentare mozioni sulle quali chiedere un’apposita votazione del Consiglio.
3. Il Presidente è tenuti a inserire all’O.d.G. della seduta successiva tutte le interrogazioni per le
quali sia richiesta risposta nella seduta stessa, nonché le mozioni scritte che non siano pervenute
alla Direzione Didattica prima della convocazione del Consiglio d’Istituto.
QB. 20. MOZIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA
1. Prima della discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta
può presentare una mozione per il non svolgimento della predetta discussione ("questione
pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione
sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
2. Sulla mozione possono parlare un membro a favore ed uno contro.
3. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia il Consiglio d’Istituto a maggioranza con votazione
palese.
4. L'accoglimento della mozione determina la sospensione immediata della discussione
dell'argomento all'ordine del giorno al quale si riferisce.
QB. 21. DIRITTO DI INTERVENTO
1. Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire,
secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato
quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
QB. 22. FATTO PERSONALE
1. Sussiste fatto personale quando si faccia riferimento a persone componenti o meno il Consiglio.
2. Chi chiede la parola per fatto personale, alla presenza dei soli Consiglieri, deve precisare in che
esso si concreti; il Presidente decide se esso sussiste o meno.
3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente decide il Consiglio con votazione
segreta e senza discussione.
QB. 23. ESITO DELLE PROPOSTE
1. L’argomento posto in discussione può essere approvato, respinto, rinviato o approvato con
modifiche. Si intende approvato l’argomento che, dopo esaurita l’eventuale discussione è posto in
votazione ed ha ottenuto la maggioranza dei voti come da leggi o dal presente regolamento.
2. Il Consiglio può a maggioranza dei voti come da presente regolamento, rinviare un argomento ad
una successiva seduta, come può, osservate le norme di cui sopra apportare ad una proposta quelle
modifiche che ritiene opportuno.
QB. 24. DICHIARAZIONE DI VOTO
1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di
voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o
contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve
essere riportata nel verbale della seduta.
2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la
parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
QB. 25. VOTAZIONI
1. Ogni proposta comporta distinta votazione
2. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano.
3. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone, deve essere
espressamente richiesto e approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
4. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle
schede segrete.
5. La votazione non può validamente avere luogo, se i componenti non si trovano in numero legale.
6. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a
rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che
disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi,
prevale il voto del Presidente.
33
8. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e
non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è
diverso da quello dei votanti.
QB. 26. SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
1. La funzione del segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio
stesso.
QB. 27. REVOCA DEL MANDATO AL PRESIDENTE E ALLA GIUNTA
1. Il Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, può revocare il mandato al
Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste
all’ordine del giorno su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano per appello nominale.
QB. 28. AGGIUNTE E MODIFICHE
1. Il Consiglio d’Istituto può, a maggioranza assoluta dei componenti apportare aggiunte o modifiche
al presente regolamento.
QC. LE ASSEMBLEE
QC. 1. DIRITTO DI ASSEMBLEA
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola previa richiesta
preventiva al Dirigente Scolastico specificandone l’ordine del giorno, la durata, la funzione di
presidente dell’assemblea, secondo le modalità previste dagli art. 12 e 15 del D. Leg. 297 del 1994
Art. 12 - D. Leg. 297 del 1994
1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto
di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Art. 15 - D. Leg. 297 del 1994
1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei
genitori del circolo o dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse
debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei
consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente
dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento
genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000,
trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la
convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche
l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al
consiglio di circolo o di istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee
di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il
preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.
QC. 2. ASSEMBLEA DEI GENITORI
1. L’assemblea può risultare così costituita:

genitori degli alunni di una sezione;

genitori degli alunni di un plesso;

genitori degli alunni di tutto l’Istituto.
2. L’istituto riconosce la costituzione del Comitato Genitori quale forma di organizzazione dei
Genitori dell’istituto che abbia prodotto e accettato uno statuto che ne regoli l’operato.
3. Qualora le assemblee dei Genitori si svolgano nei locali scolastici, la data, l’orario di svolgimento e
l’O.d.G. devono essere concordati, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, con il Dirigente
Scolastico che dovrà darne autorizzazione scritta.
4. L’assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di
Interclasse/Intersezione o dagli insegnanti.
5. L’assemblea di plesso è convocata su richiesta di un terzo dei genitori componenti il Consiglio di
Interclasse/Intersezione, o dalla metà degli insegnanti del plesso, oppure da un quinto delle famiglie
degli alunni del plesso.
6. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Presidente del Comitato Genitori, ove sia stato
eletto previo accordo con il Dirigente, oppure dal Comitato stesso che si autoconvoca a data
successiva.
L’assemblea è convocata anche su richiesta scritta del 50% dei Rappresentanti di classe di un
singolo plesso, del 20% dei membri del Comitato e del 10% dei genitori dell’Istituto di un singolo
plesso.
7. L’O.d.G. dell’Assemblea dei Genitori deve essere reso pubblico, a cura dei genitori promotori,
mediante affissione all’Albo dei plessi interessati almeno 5 (cinque) giorni prima della data della
riunione.
8. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti
9. All’ Assemblea dei Genitori possono partecipare con diritto di parola (ma non di voto) il Dirigente
Scolastico, gli Insegnanti, il Presidente e i Consiglieri del Consiglio d’Istituto, i membri delle
Commissioni, ogni genitore di un alunno dell’Istituto.
34
10. Dai lavori delle assemblee viene redatto un verbale , a cura del segretario o di uno dei
componenti.
11. Copia del verbale viene inviato alla Direzione dell’Istituto
Statuto del Comitato Genitori I. C. Giuseppe Montezemolo
Art. 1 Il Comitato dei Genitori dell’Istituto comprensivo G. Montezemolo è costituito dai rappresentanti di tutte le classi
presenti nell’Istituto, nei quattro plessi (Montezemolo, Padre Lais, Tre Fontane e Tintoretto) e dai genitori degli alunni
frequentanti le classi dell'Istituto che volontariamente partecipino ai lavori del Comitato e che aderiscano al Comitato
sottoscrivendo, per accettazione, il presente Statuto.
Art.2 Il Comitato dei Genitori ha struttura democratica e viene costituito per un efficiente collegamento tra le famiglie
e la scuola, non persegue fini di lucro, è un organo autonomo e indipendente da ogni organizzazione partitica o
movimento politico e/o confessionale. Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è basato sulla
solidarietà e sulla partecipazione, perseguendo finalità di carattere sociale, civile e culturale. Tutte le cariche associative
sono pertanto gratuite e gratuite sono le prestazioni degli associati.
Art.3 Il Comitato dei Genitori favorisce lo scambio di informazioni tra i rappresentanti di classe, le relazioni con gli altri
organi collegiali e con la Direzione Didattica su ogni aspetto legato alla vita scolastica, facendosi altresì portavoce dei
genitori che segnalino problemi particolari o situazioni di disagio. Formula proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio
d’Istituto (e collabora alla realizzazione delle stesse) su ogni aspetto della vita scolastica.
Art.4 Il Comitato dei Genitori collabora con le Commissioni o gruppi di lavoro, formate liberamente da genitori che
individuano uno specifico compito, affrontano tematiche particolari relative alla vita della scuola, presentano proposte
all’Assemblea del Comitato e ne promuovono le iniziative.
Il Comitato dei genitori promuove, ogni volta che se ne individui la necessità, assemblee di tutti i genitori di ogni plesso
e/o dell’intero Istituto.
Art.5 Il Comitato dei Genitori elegge al suo interno un Presidente e un Segretario a maggioranza relativa con il
compito di promuovere e coordinare le attività del Comitato.
Presidente e Segretario durano in carica un anno. L’elezione è consentita per un massimo di tre anni consecutivi. La
carica di Presidente è incompatibile con quella di componente del Consiglio d’Istituto.
Il Presidente ha inoltre il compito di:
a) presiedere le Assemblee del Comitato e assicurarne il regolare svolgimento;
b) rappresentare il Comitato dei Genitori nei confronti dei genitori, degli altri organi collegiali della Scuola, del Dirigente
scolastico, dei Comitati Genitori di altre scuole, del Comune, degli Enti Locali.
Il Segretario ha inoltre il compito di:
c) fissare l'ordine del giorno e convocare l'Assemblea del Comitato dei Genitori;
d) garantire la redazione del verbale delle Assemblee ed assicurarne la pubblicità;
e) mantenere i contatti con gli altri organi collegiali.
Art.6 Il Comitato elegge al suo interno sempre a maggioranza relativa una Giunta esecutiva di 5 componenti, formata
da un Coordinatore per ciascun plesso dell’Istituto (compreso Tre Fontane succursale medie), che affiancherà il
Presidente nelle attività informative, di documentazione, di allestimento delle proposte e di rapporti con gli altri organi
collegiali. La giunta resta in carica per un anno.
Art.7 Il Comitato dei Genitori si riunisce, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in Assemblee che si svolgono nei
locali dell’Istituto al di fuori dell’orario scolastico. L’Assemblea è convocata dal Presidente previo accordo con il Dirigente
Scolastico. Le date di svolgimento sono proposte dallo stesso Presidente, oppure dal Comitato che si autoconvoca a data
successiva, oppure su richiesta del 50% dei Rappresentanti di classe di un singolo plesso, oppure del 20% dei membri
del Comitato, oppure del 10% dei genitori dell’Istituto di un singolo plesso.
Art.8 L’assemblea del Comitato dei Genitori deve essere convocata, con almeno 5 giorni di preavviso tramite affissione
dell’ordine del giorno nella bacheca dei Genitori di ciascun plesso e invio di comunicazione e-mail a tutti i rappresentanti
di classe. In caso di necessità ed urgenza l’assemblea può essere convocata tramite comunicazione sul diario degli
studenti o attraverso i rappresentanti di classe con un preavviso di 3 giorni lavorativi.
Art.9 L’Assemblea del Comitato dei Genitori è validamente costituita qualunque sia il numero dei Rappresentanti di
classe presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione di cui all’art. 7 e all’art. 8. L’assemblea
regolarmente convocata è valida anche in assenza del Presidente. In questo caso un membro della Giunta esecutiva, per
quella seduta, presiederà il dibattito. Ogni membro del Comitato può delegare un genitore della sua classe a partecipare
all'Assemblea in sua vece. L’Assemblea del Comitato delibera a maggioranza dei membri del Comitato (e dei loro
eventuali delegati) presenti. Se per una classe sono presenti più rappresentanti, quella classe ha diritto a un solo voto.
Art. 10 Alle Assemblee del Comitato possono partecipare con diritto di parola (ma non di voto) il Dirigente Scolastico,
gli Insegnanti, il Presidente e i Consiglieri del Consiglio d’Istituto, i membri delle Commissioni, ogni genitore di un alunno
dell’Istituto.
Art. 11 Un resoconto di ogni Assemblea del Comitato viene distribuito a tutti i Rappresentanti di classe, affisso nella
bacheca del Comitato dei Genitori di ciascun plesso e trasmesso alla Direzione Didattica, al Collegio dei Docenti e al
Consiglio di Istituto qualora esistano comunicazioni a loro riferite.
Art. 12 Fin dai suoi primi incontri del nuovo anno scolastico il Comitato dei Genitori persegue l’obiettivo di creare delle
commissioni di lavoro con la funzione di garantire la continuità delle attività del Comitato e dei rapporti con la
presidenza, con i docenti, con gli organi collegiali, nonché con i genitori e gli studenti. Possono far parte delle
commissioni di lavoro tutti i genitori degli studenti dell’Istituto.
La partecipazione alle commissioni di lavoro può essere diretta, con la partecipazioni a riunioni, contatti e indagini, o
indiretta, mettendo a disposizione di chi vi partecipa direttamente conoscenze ed esperienze ed offrendo la disponibilità
ad essere consultati sulla materia specifica.
L’efficacia della commissione dipende dal tempo, dalla collaborazione, dall’impegno, dalla responsabilità e dalla creatività
che i suoi componenti vi dedicano.
Art. 13 Il presente statuto viene affisso alla bacheca dei genitori di ciascun plesso, viene trasmesso al Dirigente
Scolastico e allegato al Regolamento d’Istituto per farne parte integrante e sostanziale.
Letto e approvato dal Comitato genitori il 22 marzo 2010
35
I.C. GIUSEPPE MONTEZEMOLO
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado
www.icmontezemolo.it
[email protected]
Giuseppe Montezemolo
Via A. di Bonaiuto, 16
tel. 06 50.30.846
fax 06 51.96.30.16
Padre Lais
Via Padre Lais, 9
tel. e fax 06 51.91.231
Tintoretto
Via A. del Castagno, 175
tel. e fax 06 5940.846
Tre Fontane
Viale del Tintoretto, 371
tel. e fax 06 51.91.776
36
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Regolamento Istituto