ORGANISMO NAZIONALE DELLA MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE E FORMAZIONE S.R.L. REGOLAMENTO DI PROCEDURA REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 INDICE Art. 1 Applicazione del Regolamento………………………………………………………………..PAG. 1 Art. 2 Avvio della Mediazione……………………………………………………………………..PAG. 1 Art. 3 Luoghi e tempi della Mediazione……………………………………………………………...PAG. 2 Art. 4 La Mediazione Telematica…………………………………………………………………...PAG. 3 Art. 5 Scelta, nomina e sostituzione del Mediatore…………………………………………………….PAG. 5 Art. 6 Tirocinio assistito…………………………………………………………………………...PAG. 6 Art. 7 Scelta e nomina di Esperti…………………………………………………………………...PAG. 8 Art. 8 Le Parti: presenza, responsabilità e rappresentanza……………………………………………...PAG. 8 Art. 9 Svolgimento della Mediazione e poteri del Mediatore……………………………………………..PAG. 9 Art. 10 La proposta del Mediatore……………………………………………………………….....PAG.10 Art. 11 Conclusione della Mediazione………………………………………………………………PAG.11 Art. 12 Obblighi di riservatezza……………………………………………………………………PAG.12 Art. 13 Rinvio normativo………………………………………………………………………….PAG.13 Allegati: A. Sedi di Mediazione; B. Caratteristiche Tecniche della Mediazione Telematica; C. Scheda di Valutazione; D. Spese di Mediazione e Criteri di Determinazione delle Indennità; E. Codice Europeo del Mediatore. Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi(Mediazione ai sensi del DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011) per le controversie che le parti decidono di risolvere bonariamente per disposizione di legge, su invito del giudice, avvalendosi di una clausola contrattuale o per scelta volontaria. 2. Il Regolamento disciplina le mediazioni amministrate dall’ Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. di seguito denominato O.N.M.C.F. in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento. 3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro quindici giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE 1. La parte di una controversia che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede legale di O.N.M.C.F. utilizzando il mezzo ritenuto più consono alle proprie esigenze: - A mezzo posta all’indirizzo: via Platania, 10 – 92016 Ribera(Ag); - A mezzo fax al numero 09251956467; - A mezzo email a [email protected] ; - A mezzo PEC – posta elettronica certificata – a [email protected] ; La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma cartacea, da richiedere alla segreteria di O.N.M.C.F. , sia on line pubblicata sul sito www.organismodellamediazione.it . La domanda deve contenere : ______________________________________________________________________________ 1 Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. a) Il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni; c) L’oggetto della lite; d) Le ragioni della pretesa; e) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Nel caso in cui il valore della lite sia indeterminabile barrare la casella apposita predisposta nell’istanza. 2. Il procedimento viene attivato solo ed esclusivamente dopo che la parte attivante abbia provveduto a corrispondere le spese di avvio e alleghi alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità e ricevuta dell’effettivo pagamento dei diritti di segreteria. 3. O.N.M.C.F. comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante, in aggiunta a O.N.M.C.F. , per effettuare le comunicazioni alla controparte può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, previa indicazione sul modulo della domanda di mediazione. 4. La parte convocata deve comunicare la propria adesione con la sottoscrizione del modello predisposto di adesione allegando ricevuta di effettiva corresponsione delle spese di segreteria e copia di un documento di identità in corso di validità. 5. O.N.M.C.F. può, con il consenso delle parti e con un consono preavviso, modificare o rinviare la data fissata per l’incontro. ART.3 LUOGHI E TEMPI DELLA MEDIAZIONE 1. La Mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza. 2. Il procedimento si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia, consultabili sul sito internet o dall’ Allegato A del presente Regolamento. In alternativa O.N.M.C.F., può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore. 2 Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. ART. 4 MEDIAZIONE TELEMATICA 1. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti coinvolte potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche che vengono di seguito descritte con particolare riferimento alla fase dell’incontro di mediazione. 2. In ogni caso l’accesso alla mediazione non può svolgersi esclusivamente attraverso modalità telematiche. 3. L’uso della modalità telematica è attuabile solo se tutte le parti sono d’accordo e manifestano il proprio consenso. 4. E’ sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in video conferenza e l’altra, previo accordo, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede di O.N.M.C.F. . 5. O.N.M.C.F. assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico e predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e la riservatezza in ogni momento del procedimento. 6. La piattaforma telematica utilizzata è disponibile all’indirizzo web dedicato: https://www.conciliaonline.net/organismo/onmcf Le caratteristiche tecniche della piattaforma e di altri servizi aggiuntivi sono riportate nell’ Allegato B. 7. Il deposito della domanda per via telematica avviene per PEC(posta elettronica certificata) e può essere firmata con apposita firma digitale. 8. L’accesso al servizio telematico per le fasi successive del procedimento è comunque possibile anche per gli utenti che presentano l’istanza in modo tradizionale(cartacea) manifestando la propria volontà di accesso al servizio con l’indicazione predisposta nei modelli di istanza di O.N.M.C.F. Allo stesso modo, parte convenuta in apposito modello di adesione deve esprimere il proprio consenso. 9. Il processo di mediazione telematica avviene tramite “stanze virtuali” create e abilitate ad hoc che consentono l’accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita l’assoluta riservatezza delle informazioni. ______________________________________________________________________________ 3 Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. 10. Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico. La mediazione telematica: è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet tramite ADSL (banda minima 500 Kbs per le sessioni video) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio; permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione; consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza; qualora l’utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell’altra parte) comunque recarsi presso la sede dell’organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo; la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata). 11. Se le parti, entrambe dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite Pec – Posta Elettronica Certificata). 12. I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalla Parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l’autenticità della sottoscrizione. 13. In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell’incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza. 14. Il verbale di avvenuta conciliazione con il relativo testo dell’accordo, il verbale di mancata conciliazione, quello di mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, sono messi a disposizione delle Parti nell’area loro riservata cui possono accedere attraverso le proprie credenziali di accesso. 15. La Segreteria O.N.M.C.F. provvederà a supportare lo scambio tra le Parti della documentazione sottoscritta in originale. ______________________________________________________________________________ 4 Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. 16. Per quanto non specificamente disposto nei punti sopracitati, al servizio telematico si applicano le previsioni del presente Regolamento di Procedura. ART. 5 SCELTA, NOMINA E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE 1. Il mediatore è nominato tra i professionisti iscritti presso l’elenco di O.N.M.C.F. , consultabile sul sito www.organismodellamediazione.it ; 2. Ai sensi del DI 145/2011, i Mediatori inseriti nell’elenco O.N.M.C.F. devono essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, nonché aver partecipato nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito ad almeno venti casi di mediazione svolti tramite Organismi iscritti al Ministero della Giustizia. 3. La designazione del mediatore più idoneo avviene in base ai seguenti criteri: - eventuale preferenza espressa, di comune accordo, dalle Parti; - specifiche competenze personali desunte anche dal percorso formativo intrapreso e dalla tipologia di laurea posseduta; - esperienza maturata in procedimenti di mediazione in base ai seguenti parametri: numero di mediazioni svolte, numero di accordi raggiunti, materie trattate in mediazione, periodo di svolgimento dell’attività; - vicinanza geografica del mediatore rispetto alla sede scelta dall’istante; - grado di difficoltà della controversia; A parità di condizioni e competenze si da corso a un sistema di turnazione fra i mediatori iscritti presso questo Organismo. 4. Tenuto conto del necessario continuo aggiornamento normativo che investe il settore della mediazione, è onere dell’ O.N.M.C.F. verificare trimestralmente tramite apposito esame, la preparazione e l’idoneità dei propri mediatori, al fine di poter garantire ai propri clienti la massima professionalità. Nel sistema di turnazione si tiene in dovuta considerazione l’autonomo aggiornamento del professionista che in qualunque momento deve possedere le adeguate conoscenze del settore in cui opera. 5. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori. L’accettazione della nomina e la dichiarazione di imparzialità devono essere inviati alla segreteria entro e non oltre tre giorni dal conferimento dell’incarico di mediazione. 5 Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. 6. In casi eccezionali, O.N.M.C.F. può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari o maggiore esperienza. 7. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’ imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, O.N.M.C.F. informerà le Parti e provvederà alla sua sostituzione. ART. 6 TIROCINIO ASSISTITO DEI MEDIATORI 1. Il tirocinio assistito è la specifica formazione pratica richiesta al mediatore nel biennio di aggiornamento, consistente nella partecipazione, sotto la guida dei mediatori per essi designati, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso Organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. 2. Il tirocinio assistito non istituisce alcun rapporto di natura economica fra O.N.M.C.F. tirocinante, e si intende gratuito per entrambe le parti. e il 3. Il mediatore che assiste alla procedura è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione a cui assiste. 4. Essere iscritti nell’ elenco dei mediatori O.N.M.C.F. è un requisito necessario per partecipare come tirocinanti agli incontri di mediazione. 5. Per richiedere l’inserimento nella lista dei mediatori O.N.M.C.F. si deve compilare e firmare apposita domanda, redatta in conformità al modello disponibile su www.organismodellamediazione.it, e allegando il proprio curriculum vitae va inviata a [email protected] . Seguirà uno screening dei migliori cv, considerati anche rispetto al numero delle mediazioni trattate e al numero dei mediatori iscritti nella lista della/e sede/i presso cui si dichiara la disponibilità. Se il successivo colloquio conoscitivo con il Responsabile dell’Organismo dà esito positivo, la segreteria provvede a fornire la modulistica O.N.M.C.F. da inviare al Ministero della Giustizia per l’accredito del nuovo mediatore. ______________________________________________________________________________ 6 Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. 6. I mediatori già iscritti presso questo Organismo che abbiano partecipato ai corsi di formazione e/o di aggiornamento tenuti da O.N.M.C.F. hanno accesso diretto al tirocinio. Terminato il corso la Segreteria rilascia in automatico il libretto del tirocinante. 7. I mediatori già iscritti presso questo Organismo che non abbiano mai partecipato a nessun corso di formazione possono fare istanza di tirocinio assistito, comunicandolo alla Segreteria. 8. In ogni caso tutti i mediatori ammessi a tirocinio assistito presso O.N.M.C.F. tengono apposito libretto, preventivamente numerato e vistato dal responsabile, dove vengono annotati: - nome e cognome; - numero di procedura di mediazione alla quale assiste; - data della sessione seguita; Al termine di ogni tirocinio assistito il libretto va inviato in copia alla segreteria. A conclusione delle venti sessioni di tirocinio, o a seguito della sua interruzione, il tirocinante potrà richiedere alla segreteria di O.N.M.C.F. certificazione del numero di casi di mediazione a cui ha partecipato, riconsegnando, o inviando tramite lettera raccomandata A/R, il libretto di tirocinio alla segreteria di O.N.M.C.F. , in via Platania n. 10, 92016 Ribera (Ag). La segreteria, una volta visionato il libretto ed effettuati i necessari controlli, invierà la certificazione richiesta. 9. Il responsabile di O.N.M.C.F. e il mediatore designato valuteranno di volta in volta il numero di tirocinanti ammissibili alle singole sessioni di mediazione, considerando la capacità di accoglienza dei locali, il numero delle parti, le esigenze di riservatezza, la delicatezza degli argomenti trattati e gli altri requisiti necessari al corretto svolgimento della sessione di mediazione. Nell’assegnazione del tirocinio assistito avranno sempre priorità i discenti O.N.M.C.F. . ______________________________________________________________________________ 7 Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. 10. Il responsabile di O.N.M.C.F. vigila sull’effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei mediatori, esplicando i compiti di vigilanza con i mezzi da lui ritenuti più opportuni, anche per mezzo di supervisori nominati presso le sedi secondarie. ART. 7 SCELTA E NOMINA DI ESPERTI 1. Nel caso in cui vi sia la necessità e/o l’opportunità, il mediatore può avvalersi di esperti già iscritti come mediatori presso questo Organismo se competenti nella materia richiesta o di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali o di esperti indicati da entrambe le Parti. 2. Il compenso di eventuali esperti o consulenti nominati da O.N.M.C.F. con il consenso delle parti per parere su specifiche competenze tecniche, viene determinato secondo le tariffe professionali se esistenti o come diversamente concordato con le Parti. Tale compenso rimane comunque a carico delle Parti. ART. 8 LE PARTI: PRESENZA, RAPPRESENTANZA E RESPONSABILITA’ 1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. 2. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. In questo ultimo caso: - la delega deve essere rilasciata dalla parte ad una persona che interviene nella mediazione; - il delegato non può a sua volta delegare un’altra persona; - la delega deve contenere espressi riferimenti alla mediazione e all’oggetto della domanda; ______________________________________________________________________________ 8 Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. 3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. 4. E’ di competenza esclusiva delle Parti: - l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo; - le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione; - l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; - l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; - la determinazione del valore della controversia; - la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante; - le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita a O.N.M.C.F. o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura. 5. Eventuali responsabilità per atti od omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento e la conclusione del procedimento non possono essere addebitati a O.N.M.C.F. , al Responsabile dell’Organismo , al Mediatore designato o ai loro collaboratori, tranne in caso di dolo o colpa grave. ART. 9 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE 1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le Parti. Alcune fasi della mediazione ______________________________________________________________________________ 9 Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. possono svolgersi, previo consenso di tutte le Parti, in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore. 2. Il mediatore può aggiornare l’incontro di mediazione affinché le Parti possano analizzare specifiche proposte , raccogliere nuove informazioni , predisporre documenti o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare il buon esito del procedimento. 3. Le Parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi da O.N.M.C.F. in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura. 4. Il mediatore e le Parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati. ART. 10 LA PROPOSTA DEL MEDIATORE 1. Il mediatore, ove sia espressamente richiesto da entrambe le parti oppure ove lo ritenga opportuno, può formulare una proposta conciliativa. 2. Il mediatore, prima di formulare la proposta, ha l’obbligo di informare le parti su quanto previsto dall’articolo 13 del d.lgs. 28/2010: in caso di rifiuto della proposta di conciliazione, qualora il provvedimento del giudice corrisponderà alla proposta conciliativa, la parte che ha rifiutato la proposta, anche se vincitrice del giudizio, non avrà diritto alla liquidazione delle spese di giudizio, ma anzi potrà essere condannata al rimborso delle spese nei confronti della parte soccombente. 3. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta: a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione; b. nel caso in cui almeno una Parte vi si opponga espressamente; c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più Parti; d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi. ______________________________________________________________________________ 10 Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. 4. Tuttavia la proposta di cui sopra può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o di più Parti al procedimento di mediazione. 5. Sentite le parti, O.N.M.C.F. può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge. Per il caso di cui all’ultimo inciso al comma 3 dell’art. 11 D.Lgs 28/2010, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le Parti compiano uno degli atti di cui all’art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia “autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. 6. In caso di proposta del mediatore le Parti possono comunicare per iscritto l’accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata. 7. In ogni caso, se non vi è diverso accordo tra le Parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. ART. 11 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE 1. Il procedimento di mediazione si considera concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi: - mancata comparizione: nessuna delle Parti convocate partecipa all’incontro; - avvenuta conciliazione: quando le Parti raggiungono un accordo; - mancato accordo: quando le Parti non raggiungono un accordo; - quando una delle Parti abbandona il procedimento; 2. Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle Parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una Parte a sottoscriverlo. ______________________________________________________________________________ 11 Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. 3. Al termine del procedimento il mediatore deposita il verbale e relativo fascicolo presso la Segreteria O.N.M.C.F. .Su richiesta delle Parti con apposito modulo, l’Organismo rilascia copia del verbale, attestato di conclusione del procedimento con eventuale testo dell’accordo. 4. Nei casi di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria O.N.M.C.F. rilascia attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, firmato dal mediatore ai sensi dell’art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010. 5. Quando la mediazione si conclude positivamente, viene redatto il testo dell’accordo da allegare al verbale. L’accordo diviene legalmente valido solo se redatto in forma scritta, firmato dalle parti o dai loro rappresentanti muniti degli adeguati poteri. 6. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo. Ove sia stato richiesto dalle Parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. 7. Redatto il verbale, a conclusione del procedimento, a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, Allegato C del presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. ART. 12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. ______________________________________________________________________________ 12 Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. 2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio per O.N.M.C.F. o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle Parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. 4. Le Parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione. 5. O.N.M.C.F. assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento. 6. Tutti i dati in possesso di O.N.M.C.F. sono trattati in conformità alle disposizioni di legge previste dal decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche. ART. 13 RINVIO NORMATIVO 1. Il Mediatore o chiunque presti propria opera o servizio presso O.N.M.C.F. è tenuto al rispetto e all’applicazione delle norme contenute in questo Regolamento. 2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di Procedura si rinvia alla normativa vigente in materia. Questo Regolamento è in vigore dal 05/05/2012 _____________________________________________________________________________ 13 Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. Allegato A del Regolamento di Procedura Presente in 15 Regioni: ABRUZZO – CAMPANIA - EMILIA ROMAGNA - FRIULI VENEZIA GIULIA – LAZIO – LIGURIA- LOMBARDIA – MARCHE- PIEMONTE – PUGLIA – SARDEGNA – SICILIA – UMBRIA – TOSCANA - VENETO Con 27 sedi di Mediazione Acireale (CT) Via Eugenio Montale 10 Agrigento (AG) Piazza Diodoro Siculo 2 Agrigento (AG) via Ezio D’Errico, 6 Ancona (AN) Via Esino 60 Bari (BA) Via De Ruggiero 50 Bollate (MI) Via IV Novembre 98 Bologna (BO) Via Speranza 24 Firenze (FI) Via del Pollaiolo 113/B Genova (GE) Via Sottoripa 1 Gorizia (GO) Via Favetti n 7 Monte Monte Urano(FM)Viale Rimembranza 18 Napoli (NA) Piazza Garibaldi 101 Padova (PD) Via Santa Rita 6 Palermo (PA) Piazza Amendola 31 Perugia (PG) Via Mario Angeloni 62 Pescara (PE) Via Gole di S. Venanzio Ribera (AG) Via Buoni Amici 17 Ribera (AG) Via Platania 10 Ribera(AG) Via Smeraldo, 37 Roma (RM) Viale Ettore Franceschini 73 Roma (RM) Via Lorenzo Il Magnifico 158 Sassari (SS) via Oslo 1 Sciacca (AG) Via Giovanni Meli 85 Sona (VR) Via Casetta 11 Torino (TO) Corso Vercelli 91 Udine (UD) Via San Vito al Tagliamento 7 Venezia/Marghera (VE) Via Trieste 159 Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. Allegato B del Regolamento di Procedura L’infrastrutturadell’Organismo Dalpuntodivistadell'infrastrutturatecnologicaperlagestionedelleproceduretelematiche l'Organismo utilizza primario partner italiano, sia per la gestione sistemistica che per la gestioneapplicativadeiservizi,attraversounospecificocontrattodiservizio. Connettività LaServerFarmusufruiscediconnettività adinternetediservizidialtissimaqualità . Il dimensionamento della banda è studiato ed allocato in modo tale da garantire la banda necessaria in funzione del numero di stanze virtuali in contemporanea contrattualizzate dall'organismo. Server L'infrastruttura Server con specializzazione delle funzioni (server applicativo, server data base, server videoconferenza) garantisce la fruibilità dei servizi e la scalabilità delle prestazioni. I server vengono dimensionati ed aggiornati sulla base delle evoluzionitecnologiche e delle esigenzeapplicative,inmododagarantireleprestazioniadeguate. I server sono dotati di hard disk e alimentazioni ridondate e monitorati in tempo reale dal puntodivistasistemistico. Iserversonocollegatiallaretetramiteopportunifirewall. Infrastruttura L'infrastrutturadellaserverfarmè caratterizzatada: Trasformatoriridondati Gruppidicontinuità Gruppoelettrogeno Impiantodiclimatizzazione Sistemadicontrollodegliaccessi Sistemadirilevamentoantientrusione,antifumo,antiincendio,antiallagamento Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. ServizieSLA Iservizisonofruibilih24. I servizi di assistenza applicativa sono fruibili lunedi-venerdi in orari 9-17, con risposta/interventoentro4orelavorativedallarichiesta. AssistenzaSistemistica Monitoraggio server h24 attraverso software dedicati e segnalazioni via email/sms all'assistenzasistemisticaspecializzata. Backupincrementalegiornalieroecompletosettimanalesiadeidatichedelleapplicazioni. Durante le sessioni di mediazione on line l'organismo monitora autonomamente la banda occupatadallesessionistesse,alfinediindividuareeventualiproblematichedirallentamenti dellesessionidelleparticoinvolteodelmediatore, Piattaformaon-line Edisponibileall’indirizzowebdedicato: https://www.conciliaonline.net/organismo/onmcf Lapiattaformadell’Organismoè conformeatuttiirequisitidisicurezzaeriservatezzaprevisti dallavigentenormativa. Lastessaè dotatadeiseguentirequisiti: ProtocollodisicurezzaHTTPSchegarantiscelariservatezzadellecomunicazioni. Password di accesso crittografate con scadenza e richiesta di modifica ogni 3 mesi come richiestodallenormativeperiltrattamentodeidati(DLGS196/2003eseguenti). InfrastrutturaserverdotatadiFirewallantiintrusione. Requisiti Perpoteraccedereallaproceduradimediazionetelematica,lepartieilmediatoredovranno esseredotatedeiseguentirequisititecnicihardware/software: Personal Computer DeskTop o Notebook dotato di browser web e collegamento ad Internet conADSL(bandaminima500Kbsperlesessionivideo). Accessori:Webcam,Microfono,Cuffie/AuricolarioppureCasseacustiche. Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. Accessoriservato L’accessoallapiattaformaè riservatoallesoleparticoinvoltenelprocedimentodimediazione, ai loro rappresentanti, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali con le password crittografate sono generate automaticamente dal sistema al momento della registrazione dell'utente e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso. Le credenziali danno diritto all’accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso di competenza delle parti, dei loro rappresentanti o del mediatore incaricato. Proceduradimediazionetelematica Ognisingolafasedellaproceduradimediazionetelematica,dallapresentazionedellaistanza di attivazione fino all'accordo finale, avviene on-line. L'incontro di mediazione avviene attraverso l’utilizzo della piattaforma CONCILIAONLINE(modulo CONCILIA meet) e secondo unaproceduracontrollataeriservata. Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di “stanze virtuali” riservate, in modalità audio/video corredatadaaltristrumentidiinterazione(statusutente,chat,condivisionedidocumentiin formatoelettronico)asupportodell’interoprocessodimediazione. Il sistema di videoconferenza ed in particolare le “stanza virtuali” messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottateperlagestionedellapiattaforma. Serviziaggiuntivi Alfinedipoterusufruiredelprocessoditrasmissionetelematicadeidocumenti,occorre: casella di posta elettronica certificata (PEC). Alfinedipoterusufruiredelprocessodifirmadigitale: kit certificato di firma digitale. Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l’attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale)è subordinataallasussistenzadapartedientrambelepartideirequisitinecessari. Qualora non fosse richiesta o possibile l’attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazioneverrà conclusaconlemodalità riconosciutedallavigentenormativa. Postaelettronicacertificata Il circuito P.E.C. è il sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa(DPR11Febbraio2005n.68). Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. ConilsistemadiPostaCertificataè garantitalacertezzadelcontenuto:iprotocollidisicurezza utilizzatifannosichenonsianopossibilimodifichealcontenutodelmessaggioeaglieventuali allegati. Igestoricertificanoquindiconleproprie"ricevute": che il messaggio è stato spedito; che il messaggio è stato consegnato; che il messaggio non è stato alterato. Inogniavvisoinviatodaigestoriè appostoancheunriferimentotemporalechecertificadatae oradiognunadelleoperazionidescritte.Igestoriinvianoovviamenteavvisiancheincasodi erroreinunaqualsiasidellefasidelprocesso(accettazione,invio,consegna)inmodochenon ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrirelericevute,latracciainformaticadelleoperazionisvolte,conservatadalgestoreper 30mesi,consentelariproduzione,conlostessovaloregiuridico,dellericevutestesse. Firmadigitale La Firma Digitale è l'equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, ed il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria. La Firma Digitale è quindi associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che ne attestano con certezza l'integrità, l'autenticità e la non ripudiabilità. Il principale standard tecnico di riferimento per la firma digitale è il PKCS#7. L'elemento di rilievo del sistema di firma è rappresentato dal Certificato Digitale di sottoscrizione che gli Enti Certificatori rilasciano al titolare di una Smart Card. Il Certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge: al suo interno sono conservate informazioni che riguardano l'identità del titolare, la propria chiave pubblica comunicata, il periodo di validità del Certificato stesso ed i dati dell'Ente Certificatore. Il certificato, conforme agli standard internazionali (es. RFC 5280) e alle norme di legge, garantisce l'associazione tra una chiave pubblica e l'identità del suo titolare, in modo inalterabile e verificabile da chiunque. Il certificato è normalmente allegato alla firma digitale, consentendo a chi riceve un documento firmato di accertarne l'origine e l'attendibilità. La firma digitale è generalmente fruibile con appositi Kit, generalmente composti da: Dispositivo Sicuro di Generazione delle Firme (Smart Card) Lettore di Smart Card Software di Firma e Verifica Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. Allegato C del Regolamento di Procedura DATA_________________ NOME _________________________________________________________ ORGANISMO NAZIONALE DELLA MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE E FORMAZIONE S.r.l. Scala di valutazione. 1= valore minimo – 5= valore massimo 1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l’incontro di mediazione: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□ b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□ 2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□ b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale ?: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□ 3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□ b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□ 4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI: ________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________ Firma Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. Allegato D del Regolamento di Procedura SPESE DI MEDIAZIONE & CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA’ Ai sensi dell’art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011 Le indennità dovute dalle parti comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte. SPESE DI AVVIO - €. 48,40 (importo dovuto da ciascuna parte, comprensivo di Iva). E’ versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. - Rimborso spese postali: si intendo le spese postali effettivamente sostenute da O.N.M.C.F. per l’avvio, lo svolgimento e/o la conclusione del procedimento. Per qualunque tipo di comunicazione via email, Pec, fax non è previsto alcun importo aggiuntivo e sono da considerarsi gratuite. SPESE DI MEDIAZIONE 1. Le spese di mediazione sono calcolate in base al valore della controversia indicato nella domanda di mediazione. 2. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, O.N.M.C.F. decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 3. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferire alla metà e devono essere versate per intero prima del rilascio del verbale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. 4. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo. 5. È fatto divieto, in conformità al D.lgs. n. 28/ 2010, di corrispondere le spese di mediazione direttamente al mediatore, al mediatore ausiliario o al responsabile di sede. 6. La spesa per ciascuna parte è commisurata al valore della controversia e si calcola in base allo scaglione di riferimento tra quelli indicati nella Tabella A. O.N.M.C.F. applica i prezzi della Tabella A per tutti i procedimenti di mediazione avviati presso questo Organismo, siano essi di materia obbligatoria, delegati dal giudice, previsti da clausola contrattuale o volontari. Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. Valore della lite Fino a Euro 1.000 Spesa (per ciascuna parte) €. 52,00 Da Euro 1.001 a Euro 5.000 €. 103,00 Da Euro 5.001 a Euro 10.000 €. 192,00 Da Euro 10.001 a Euro 25.000 €. 288,00 Da Euro 25.001 a Euro 50.000 €. 479,00 Da Euro 50.001 a Euro 250.000 €. 800,00 Da Euro 250.001 a Euro 500.000 €. 1.210,00 Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 €. 2.299,00 Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 €. 3.146,00 Oltre Euro 5.000.000 €. 5.566,00 Tabella A Gli importi sono comprensivi di Iva al 21% e già ridotti ex art. 16, comma 4, lett. D, D.M. 145/11. Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. EVENTUALI POSSIBILI AUMENTI Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del DM 180/2010, come modificato dall’art. 5 del DM 145/2011. 1. Nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del D.lgs 28/10 (condominio – diritti reali – divisione – successioni ereditarie – patti di famiglia – locazione – comodato affitto di aziende – risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità – contratti assicurativi, bancari e finanziari), in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità: Si applica un incremento del 25% calcolato sulle spese di mediazione(tabella A) quando il procedimento ha esito positivo e si giunge quindi a conciliazione. 2. Con l’esclusione delle materie di mediazione obbligatoria sopracitate, per tutti gli altri procedimenti: Si applica un aumento del 20% calcolato sulle spese di mediazione(tabella A) se il mediatore formula una proposta conciliativa. IN CASO DI MANCATA COMPARIZIONE Nel caso in cui nessuna delle controparti di un procedimento avviato presso O.N.M.C.F., aderisca alla mediazione, le spese di mediazione dell’istante per l’emissione del verbale negativo sono articolate come descritto nella Tabella B. Valore della lite Spesa(per ciascuna parte) Inferiore a Euro 1.000 €. 48,40 Superiore a Euro 1.001 €. 60,50 Tabella B Gli importi sono comprensivi di Iva al 21%. Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. MODALITA’ DI PAGAMENTO 1. Le spese di avvio devono essere corrisposte dall’istante al momento del deposito della domanda e dalla controparte al momento della sua adesione al procedimento. Il pagamento delle spese di avvio è condizione necessaria per il deposito dell’istanza. 2. Le spese di mediazione devono essere corrisposte in misura non inferiore alla metà almeno tre giorni prima dell’incontro di mediazione. 3. L’eventuale parte di indennità non versata prima dell’incontro, il rimborso delle spese postali e/o possibili aumenti devono essere corrisposti al termine della procedura. Il saldo delle spese di mediazione è condizione necessaria per l’ emissione del verbale e/o l’ attestato di conclusione del procedimento. 4. Il pagamento dovrà essere eseguito esclusivamente con bonifico a Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. Intesa San Paolo - CORSO UMBERTO I N. 12 - 92016 RIBERA (AG) IBAN: IT 14 Z030 6983 0911 0000 0011 990 AGEVOLAZIONI FISCALI 1. In caso di successo della mediazione, entrambe le parti hanno un credito di imposta sulle indennità fino a concorrenza di €. 500,00 . 2. In caso di insuccesso della mediazione, il credito di imposta è ridotto della metà. 3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di €. 50.000,00 . GRATUITO PATROCINIO 1. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda la parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli articoli 76 e 92 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di Giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dovrà depositare presso O.N.M.C.F. : apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; modello ISEE; dichiarazione dei redditi con allegata la ricevuta telematica di trasmissione; certificazione del soggetto che ha inviato la dichiarazione reddituale attestante la veridicità dei dati ivi contenuti; certificato di stato di famiglia aggiornato alla data della richiesta dell’ammissione al gratuito tirocinio; - dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la non convivenza con altre persone; Per i conviventi risultanti dallo stato di famiglia il richiedente dovrà altresì allegare: dichiarazione dei redditi con allegata la ricevuta telematica di trasmissione; certificazione del soggetto che ha inviato la dichiarazione reddituale attestante la veridicità dei dati ivi contenuti; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’assenza di reddito. Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. Allegato E del Regolamento di Procedura Codice europeo di condotta per mediatori I mediatori di O.N.M.C.F. aderiscono al codice di condotta redatto a Bruxelles il 2 luglio 2004. ART.1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI 1.1 Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione. 1.2 Nomina Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito. 1.3 Onorari Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate. 1.4 Promozione dei servizi del mediatore I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso. ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’ 2.1. Indipendenza Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: – qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; – qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione; – il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento. Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l. 2.2. Imparzialità Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione. ART. 3 L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA 3.1. Procedura Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente. 3.2. Correttezza del procedimento Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui: – sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o – il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia. 3.3. Fine del procedimento Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo. ART. 4 RISERVATEZZA Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge. Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l.