ORGANISMO NAZIONALE DELLA MEDIAZIONE,
CONCILIAZIONE E FORMAZIONE S.R.L.
REGOLAMENTO DI PROCEDURA
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE
Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011
INDICE
Art. 1 Applicazione del Regolamento………………………………………………………………..PAG. 1
Art. 2 Avvio della Mediazione……………………………………………………………………..PAG. 1
Art. 3 Luoghi e tempi della Mediazione……………………………………………………………...PAG. 2
Art. 4 La Mediazione Telematica…………………………………………………………………...PAG. 3
Art. 5 Scelta, nomina e sostituzione del Mediatore…………………………………………………….PAG. 5
Art. 6 Tirocinio assistito…………………………………………………………………………...PAG. 6
Art. 7 Scelta e nomina di Esperti…………………………………………………………………...PAG. 8
Art. 8 Le Parti: presenza, responsabilità e rappresentanza……………………………………………...PAG. 8
Art. 9 Svolgimento della Mediazione e poteri del Mediatore……………………………………………..PAG. 9
Art. 10 La proposta del Mediatore……………………………………………………………….....PAG.10
Art. 11 Conclusione della Mediazione………………………………………………………………PAG.11
Art. 12 Obblighi di riservatezza……………………………………………………………………PAG.12
Art. 13 Rinvio normativo………………………………………………………………………….PAG.13
Allegati:
A. Sedi di Mediazione;
B. Caratteristiche Tecniche della Mediazione Telematica;
C. Scheda di Valutazione;
D. Spese di Mediazione e Criteri di Determinazione delle Indennità;
E. Codice Europeo del Mediatore.
Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l.
ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi(Mediazione ai
sensi del DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011) per le controversie che le parti decidono di
risolvere bonariamente per disposizione di legge, su invito del giudice, avvalendosi di una clausola
contrattuale o per scelta volontaria.
2. Il Regolamento disciplina le mediazioni amministrate dall’ Organismo Nazionale della Mediazione,
Conciliazione e Formazione S.r.l. di seguito denominato O.N.M.C.F. in relazione a controversie nazionali.
Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso
proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro quindici giorni dalla data di sospensione o
cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la
procedura è in corso.
ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE
1. La parte di una controversia che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di
avvio presso la sede legale di O.N.M.C.F. utilizzando il mezzo ritenuto più consono alle proprie
esigenze:
- A mezzo posta all’indirizzo: via Platania, 10 – 92016 Ribera(Ag);
- A mezzo fax al numero 09251956467;
- A mezzo email a [email protected] ;
- A mezzo PEC – posta elettronica certificata – a [email protected] ;
La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma cartacea, da richiedere alla segreteria di
O.N.M.C.F. , sia on line pubblicata sul sito www.organismodellamediazione.it .
La domanda deve contenere :
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Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l.
a) Il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti
presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
c) L’oggetto della lite;
d) Le ragioni della pretesa;
e) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Nel
caso in cui il valore della lite sia indeterminabile barrare la casella apposita predisposta nell’istanza.
2. Il procedimento viene attivato solo ed esclusivamente dopo che la parte attivante abbia provveduto a
corrispondere le spese di avvio e alleghi alla domanda copia di un documento di identità in corso di
validità e ricevuta dell’effettivo pagamento dei diritti di segreteria.
3. O.N.M.C.F. comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo
svolgimento della procedura. L’istante, in aggiunta a O.N.M.C.F. , per effettuare le comunicazioni alla
controparte può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, previa indicazione sul modulo della
domanda di mediazione.
4. La parte convocata deve comunicare la propria adesione con la sottoscrizione del modello
predisposto di adesione allegando ricevuta di effettiva corresponsione delle spese di segreteria e copia
di un documento di identità in corso di validità.
5. O.N.M.C.F. può, con il consenso delle parti e con un consono preavviso, modificare o rinviare la
data fissata per l’incontro.
ART.3 LUOGHI E TEMPI DELLA MEDIAZIONE
1. La Mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi dal deposito dell’istanza.
In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal
giudice per il deposito dell’istanza.
2. Il procedimento si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia,
consultabili sul sito internet o dall’ Allegato A del presente Regolamento.
In alternativa O.N.M.C.F., può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più
idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.
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ART. 4 MEDIAZIONE TELEMATICA
1. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti coinvolte potranno avvenire anche attraverso
procedure telematiche che vengono di seguito descritte con particolare riferimento alla fase
dell’incontro di mediazione.
2. In ogni caso l’accesso alla mediazione non può svolgersi esclusivamente attraverso modalità
telematiche.
3. L’uso della modalità telematica è attuabile solo se tutte le parti sono d’accordo e manifestano il
proprio consenso.
4. E’ sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in video conferenza e
l’altra, previo accordo, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede di O.N.M.C.F. .
5. O.N.M.C.F. assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso
riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di
informazioni in formato elettronico e predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e la
riservatezza in ogni momento del procedimento.
6. La piattaforma telematica utilizzata è disponibile all’indirizzo web dedicato:
https://www.conciliaonline.net/organismo/onmcf
Le caratteristiche tecniche della piattaforma e di altri servizi aggiuntivi sono riportate nell’ Allegato B.
7. Il deposito della domanda per via telematica avviene per PEC(posta elettronica certificata) e può
essere firmata con apposita firma digitale.
8. L’accesso al servizio telematico per le fasi successive del procedimento è comunque possibile anche
per gli utenti che presentano l’istanza in modo tradizionale(cartacea) manifestando la propria volontà di
accesso al servizio con l’indicazione predisposta nei modelli di istanza di O.N.M.C.F.
Allo stesso modo, parte convenuta in apposito modello di adesione deve esprimere il proprio consenso.
9. Il processo di mediazione telematica avviene tramite “stanze virtuali” create e abilitate ad hoc che
consentono l’accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà
al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in
presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita l’assoluta riservatezza delle
informazioni.
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Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l.
10. Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico.
La mediazione telematica:

è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata
ad Internet tramite ADSL (banda minima 500 Kbs per le sessioni video) e corredata di webcam,
microfono e cuffie/casse audio;

permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza,
direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici
dell'organismo di mediazione;

consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le
parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;

qualora l’utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà
(con il consenso dell’altra parte) comunque recarsi presso la sede dell’organismo e collegarsi con
l'ausilio di un referente dell'organismo;

la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale),
sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).
11. Se le parti, entrambe dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso
di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in
formato elettronico (tramite Pec – Posta Elettronica Certificata).
12. I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalla Parti con firma digitale e devono essere inviati
al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l’autenticità
della sottoscrizione.
13. In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso
dell’incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali
provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un
pubblico ufficiale. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la
corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.
14. Il verbale di avvenuta conciliazione con il relativo testo dell’accordo, il verbale di mancata
conciliazione, quello di mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua
accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, sono messi a disposizione delle Parti
nell’area loro riservata cui possono accedere attraverso le proprie credenziali di accesso.
15. La Segreteria O.N.M.C.F. provvederà a supportare lo scambio tra le Parti della documentazione
sottoscritta in originale.
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Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l.
16. Per quanto non specificamente disposto nei punti sopracitati, al servizio telematico si applicano le
previsioni del presente Regolamento di Procedura.
ART. 5 SCELTA, NOMINA E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
1. Il mediatore è nominato tra i professionisti iscritti presso l’elenco di O.N.M.C.F. , consultabile sul
sito www.organismodellamediazione.it ;
2. Ai sensi del DI 145/2011, i Mediatori inseriti nell’elenco O.N.M.C.F. devono essere in possesso di
una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, nonché aver partecipato nel
biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito ad almeno venti casi di mediazione svolti
tramite Organismi iscritti al Ministero della Giustizia.
3. La designazione del mediatore più idoneo avviene in base ai seguenti criteri:
- eventuale preferenza espressa, di comune accordo, dalle Parti;
- specifiche competenze personali desunte anche dal percorso formativo intrapreso e dalla tipologia di
laurea posseduta;
- esperienza maturata in procedimenti di mediazione in base ai seguenti parametri: numero di
mediazioni svolte, numero di accordi raggiunti, materie trattate in mediazione, periodo di svolgimento
dell’attività;
- vicinanza geografica del mediatore rispetto alla sede scelta dall’istante;
- grado di difficoltà della controversia;
A parità di condizioni e competenze si da corso a un sistema di turnazione fra i mediatori iscritti presso
questo Organismo.
4. Tenuto conto del necessario continuo aggiornamento normativo che investe il settore della
mediazione, è onere dell’ O.N.M.C.F. verificare trimestralmente tramite apposito esame, la preparazione
e l’idoneità dei propri mediatori, al fine di poter garantire ai propri clienti la massima professionalità.
Nel sistema di turnazione si tiene in dovuta considerazione l’autonomo aggiornamento del
professionista che in qualunque momento deve possedere le adeguate conoscenze del settore in cui
opera.
5. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una
dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta
per mediatori. L’accettazione della nomina e la dichiarazione di imparzialità devono essere inviati alla
segreteria entro e non oltre tre giorni dal conferimento dell’incarico di mediazione.
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Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l.
6. In casi eccezionali, O.N.M.C.F. può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di
mediazione con un altro della propria lista di pari o maggiore esperienza.
7. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa
limitare l’ imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento,
O.N.M.C.F. informerà le Parti e provvederà alla sua sostituzione.
ART. 6 TIROCINIO ASSISTITO DEI MEDIATORI
1. Il tirocinio assistito è la specifica formazione pratica richiesta al mediatore nel biennio di
aggiornamento, consistente nella partecipazione, sotto la guida dei mediatori per essi designati, ad
almeno venti casi di mediazione svolti presso Organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro
tenuto presso il Ministero della Giustizia.
2. Il tirocinio assistito non istituisce alcun rapporto di natura economica fra O.N.M.C.F.
tirocinante, e si intende gratuito per entrambe le parti.
e il
3. Il mediatore che assiste alla procedura è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza
rispetto all’intero procedimento di mediazione a cui assiste.
4. Essere iscritti nell’ elenco dei mediatori O.N.M.C.F. è un requisito necessario per partecipare come
tirocinanti agli incontri di mediazione.
5. Per richiedere l’inserimento nella lista dei mediatori O.N.M.C.F. si deve compilare e firmare apposita
domanda, redatta in conformità al modello disponibile su www.organismodellamediazione.it, e
allegando il proprio curriculum vitae va inviata a [email protected] .
Seguirà uno screening dei migliori cv, considerati anche rispetto al numero delle mediazioni trattate e al
numero dei mediatori iscritti nella lista della/e sede/i presso cui si dichiara la disponibilità. Se il
successivo colloquio conoscitivo con il Responsabile dell’Organismo dà esito positivo, la segreteria
provvede a fornire la modulistica O.N.M.C.F. da inviare al Ministero della Giustizia per l’accredito del
nuovo mediatore.
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6. I mediatori già iscritti presso questo Organismo che abbiano partecipato ai corsi di formazione e/o
di aggiornamento tenuti da O.N.M.C.F. hanno accesso diretto al tirocinio. Terminato il corso la
Segreteria rilascia in automatico il libretto del tirocinante.
7. I mediatori già iscritti presso questo Organismo che non abbiano mai partecipato a nessun corso di
formazione possono fare istanza di tirocinio assistito, comunicandolo alla Segreteria.
8. In ogni caso tutti i mediatori ammessi a tirocinio assistito presso O.N.M.C.F. tengono apposito
libretto, preventivamente numerato e vistato dal responsabile, dove vengono annotati:
- nome e cognome;
- numero di procedura di mediazione alla quale assiste;
- data della sessione seguita;
Al termine di ogni tirocinio assistito il libretto va inviato in copia alla segreteria.
A conclusione delle venti sessioni di tirocinio, o a seguito della sua interruzione, il tirocinante potrà
richiedere alla segreteria di O.N.M.C.F. certificazione del numero di casi di mediazione a cui ha
partecipato, riconsegnando, o inviando tramite lettera raccomandata A/R, il libretto di tirocinio alla
segreteria di O.N.M.C.F. , in via Platania n. 10, 92016 Ribera (Ag).
La segreteria, una volta visionato il libretto ed effettuati i necessari controlli, invierà la certificazione
richiesta.
9. Il responsabile di O.N.M.C.F. e il mediatore designato valuteranno di volta in volta il numero di
tirocinanti ammissibili alle singole sessioni di mediazione, considerando la capacità di accoglienza dei
locali, il numero delle parti, le esigenze di riservatezza, la delicatezza degli argomenti trattati e gli altri
requisiti necessari al corretto svolgimento della sessione di mediazione.
Nell’assegnazione del tirocinio assistito avranno sempre priorità i discenti O.N.M.C.F. .
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Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l.
10. Il responsabile di O.N.M.C.F. vigila sull’effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei mediatori,
esplicando i compiti di vigilanza con i mezzi da lui ritenuti più opportuni, anche per mezzo di
supervisori nominati presso le sedi secondarie.
ART. 7 SCELTA E NOMINA DI ESPERTI
1. Nel caso in cui vi sia la necessità e/o l’opportunità, il mediatore può avvalersi di esperti già iscritti
come mediatori presso questo Organismo se competenti nella materia richiesta o di esperti iscritti negli
albi dei consulenti presso i Tribunali o di esperti indicati da entrambe le Parti.
2. Il compenso di eventuali esperti o consulenti nominati da O.N.M.C.F. con il consenso delle parti per
parere su specifiche competenze tecniche, viene determinato secondo le tariffe professionali se esistenti
o come diversamente concordato con le Parti. Tale compenso rimane comunque a carico delle Parti.
ART. 8 LE PARTI: PRESENZA, RAPPRESENTANZA E RESPONSABILITA’
1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse
possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia.
2. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. In
questo ultimo caso:
- la delega deve essere rilasciata dalla parte ad una persona che interviene nella mediazione;
- il delegato non può a sua volta delegare un’altra persona;
- la delega deve contenere espressi riferimenti alla mediazione e all’oggetto della domanda;
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3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un
rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
4. E’ di competenza esclusiva delle Parti:
- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni,
prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito
dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
- le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al
litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale
nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa
controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita a O.N.M.C.F. o al mediatore dal deposito
dell’istanza alla conclusione della procedura.
5. Eventuali responsabilità per atti od omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento e la
conclusione del procedimento non possono essere addebitati a O.N.M.C.F. , al Responsabile
dell’Organismo , al Mediatore designato o ai loro collaboratori, tranne in caso di dolo o colpa grave.
ART. 9 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE
1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno,
tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una
rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il
mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le Parti. Alcune fasi della mediazione
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possono svolgersi, previo consenso di tutte le Parti, in videoconferenza o telefonicamente, su
indicazione del mediatore.
2. Il mediatore può aggiornare l’incontro di mediazione affinché le Parti possano analizzare specifiche
proposte , raccogliere nuove informazioni , predisporre documenti o per qualsiasi altra ragione ritenuta
idonea ad agevolare il buon esito del procedimento.
3. Le Parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in
sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni
separate. Gli atti vengono custoditi da O.N.M.C.F. in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e
numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
4. Il mediatore e le Parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di
fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
ART. 10 LA PROPOSTA DEL MEDIATORE
1. Il mediatore, ove sia espressamente richiesto da entrambe le parti oppure ove lo ritenga opportuno,
può formulare una proposta conciliativa.
2. Il mediatore, prima di formulare la proposta, ha l’obbligo di informare le parti su quanto previsto
dall’articolo 13 del d.lgs. 28/2010: in caso di rifiuto della proposta di conciliazione, qualora il
provvedimento del giudice corrisponderà alla proposta conciliativa, la parte che ha rifiutato la proposta,
anche se vincitrice del giudizio, non avrà diritto alla liquidazione delle spese di giudizio, ma anzi potrà
essere condannata al rimborso delle spese nei confronti della parte soccombente.
3. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
b. nel caso in cui almeno una Parte vi si opponga espressamente;
c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più Parti;
d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
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Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l.
4. Tuttavia la proposta di cui sopra può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata
partecipazione di una o di più Parti al procedimento di mediazione.
5. Sentite le parti, O.N.M.C.F. può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la
mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge. Per il
caso di cui all’ultimo inciso al comma 3 dell’art. 11 D.Lgs 28/2010, il legislatore ha previsto la possibilità
di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le Parti compiano uno degli atti di cui all’art.
2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia “autenticata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato”.
6. In caso di proposta del mediatore le Parti possono comunicare per iscritto l’accettazione o il rifiuto
della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto
termine, la proposta si ha per rifiutata.
7. In ogni caso, se non vi è diverso accordo tra le Parti, la proposta non può contenere alcun
riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
ART. 11 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
1. Il procedimento di mediazione si considera concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- mancata comparizione: nessuna delle Parti convocate partecipa all’incontro;
- avvenuta conciliazione: quando le Parti raggiungono un accordo;
- mancato accordo: quando le Parti non raggiungono un accordo;
- quando una delle Parti abbandona il procedimento;
2. Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle Parti e dal
mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una Parte
a sottoscriverlo.
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3. Al termine del procedimento il mediatore deposita il verbale e relativo fascicolo presso la Segreteria
O.N.M.C.F. .Su richiesta delle Parti con apposito modulo, l’Organismo rilascia copia del verbale,
attestato di conclusione del procedimento con eventuale testo dell’accordo.
4. Nei casi di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l’incontro con la
parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria
O.N.M.C.F. rilascia attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata
partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, firmato dal mediatore ai sensi dell’art
11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.
5. Quando la mediazione si conclude positivamente, viene redatto il testo dell’accordo da allegare al
verbale. L’accordo diviene legalmente valido solo se redatto in forma scritta, firmato dalle parti o dai
loro rappresentanti muniti degli adeguati poteri.
6. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto
della mancata conclusione dell’accordo.
Ove sia stato richiesto dalle Parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato
raggiungimento dell’accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della
proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti.
7. Redatto il verbale, a conclusione del procedimento, a ciascuna parte viene consegnata la scheda di
valutazione del servizio, Allegato C del presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro
degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
ART. 12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
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Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio per O.N.M.C.F. o comunque nell’ambito del
procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle
informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle Parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle
informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla
quale provengono le informazioni.
4. Le Parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio,
gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono
presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono
state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. O.N.M.C.F. assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del
procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al
comma che precede o formato durante il procedimento.
6. Tutti i dati in possesso di O.N.M.C.F. sono trattati in conformità alle disposizioni di legge previste
dal decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche.
ART. 13 RINVIO NORMATIVO
1. Il Mediatore o chiunque presti propria opera o servizio presso O.N.M.C.F. è tenuto al rispetto e
all’applicazione delle norme contenute in questo Regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di Procedura si rinvia alla
normativa vigente in materia.
Questo Regolamento è in vigore dal 05/05/2012
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Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l.
Allegato A del Regolamento di Procedura
Presente in 15 Regioni:
ABRUZZO – CAMPANIA - EMILIA ROMAGNA - FRIULI VENEZIA GIULIA – LAZIO –
LIGURIA- LOMBARDIA – MARCHE- PIEMONTE – PUGLIA – SARDEGNA – SICILIA –
UMBRIA – TOSCANA - VENETO
Con 27 sedi di Mediazione
Acireale (CT) Via Eugenio Montale 10
Agrigento (AG) Piazza Diodoro Siculo 2
Agrigento (AG) via Ezio D’Errico, 6
Ancona (AN) Via Esino 60
Bari (BA) Via De Ruggiero 50
Bollate (MI) Via IV Novembre 98
Bologna (BO) Via Speranza 24
Firenze (FI) Via del Pollaiolo 113/B
Genova (GE) Via Sottoripa 1
Gorizia (GO) Via Favetti n 7 Monte
Monte Urano(FM)Viale Rimembranza 18
Napoli (NA) Piazza Garibaldi 101
Padova (PD) Via Santa Rita 6
Palermo (PA) Piazza Amendola 31
Perugia (PG) Via Mario Angeloni 62
Pescara (PE) Via Gole di S. Venanzio
Ribera (AG) Via Buoni Amici 17
Ribera (AG) Via Platania 10
Ribera(AG) Via Smeraldo, 37
Roma (RM) Viale Ettore Franceschini 73
Roma (RM) Via Lorenzo Il Magnifico 158
Sassari (SS) via Oslo 1
Sciacca (AG) Via Giovanni Meli 85
Sona (VR) Via Casetta 11
Torino (TO) Corso Vercelli 91
Udine (UD) Via San Vito al Tagliamento 7
Venezia/Marghera (VE) Via Trieste 159
Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l.
Allegato B del Regolamento di Procedura
L’infrastrutturadell’Organismo
Dalpuntodivistadell'infrastrutturatecnologicaperlagestionedelleproceduretelematiche
l'Organismo utilizza primario partner italiano, sia per la gestione sistemistica che per la
gestioneapplicativadeiservizi,attraversounospecificocontrattodiservizio.
Connettività
LaServerFarmusufruiscediconnettività adinternetediservizidialtissimaqualità .
Il dimensionamento della banda è studiato ed allocato in modo tale da garantire la banda
necessaria in funzione del numero di stanze virtuali in contemporanea contrattualizzate
dall'organismo.
Server
L'infrastruttura Server con specializzazione delle funzioni (server applicativo, server data
base, server videoconferenza) garantisce la fruibilità dei servizi e la scalabilità delle
prestazioni.
I server vengono dimensionati ed aggiornati sulla base delle evoluzionitecnologiche e delle
esigenzeapplicative,inmododagarantireleprestazioniadeguate.
I server sono dotati di hard disk e alimentazioni ridondate e monitorati in tempo reale dal
puntodivistasistemistico.
Iserversonocollegatiallaretetramiteopportunifirewall.
Infrastruttura
L'infrastrutturadellaserverfarmè caratterizzatada:
Trasformatoriridondati
Gruppidicontinuità
Gruppoelettrogeno
Impiantodiclimatizzazione
Sistemadicontrollodegliaccessi
Sistemadirilevamentoantientrusione,antifumo,antiincendio,antiallagamento
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ServizieSLA
Iservizisonofruibilih24.
I servizi di assistenza applicativa sono fruibili lunedi-venerdi in orari 9-17, con
risposta/interventoentro4orelavorativedallarichiesta.
AssistenzaSistemistica
Monitoraggio server h24 attraverso software dedicati e segnalazioni via email/sms
all'assistenzasistemisticaspecializzata.
Backupincrementalegiornalieroecompletosettimanalesiadeidatichedelleapplicazioni.
Durante le sessioni di mediazione on line l'organismo monitora autonomamente la banda
occupatadallesessionistesse,alfinediindividuareeventualiproblematichedirallentamenti
dellesessionidelleparticoinvolteodelmediatore,
Piattaformaon-line
Edisponibileall’indirizzowebdedicato:
https://www.conciliaonline.net/organismo/onmcf
Lapiattaformadell’Organismoè conformeatuttiirequisitidisicurezzaeriservatezzaprevisti
dallavigentenormativa.
Lastessaè dotatadeiseguentirequisiti:
ProtocollodisicurezzaHTTPSchegarantiscelariservatezzadellecomunicazioni.
Password di accesso crittografate con scadenza e richiesta di modifica ogni 3 mesi come
richiestodallenormativeperiltrattamentodeidati(DLGS196/2003eseguenti).
InfrastrutturaserverdotatadiFirewallantiintrusione.
Requisiti
Perpoteraccedereallaproceduradimediazionetelematica,lepartieilmediatoredovranno
esseredotatedeiseguentirequisititecnicihardware/software:
Personal Computer DeskTop o Notebook dotato di browser web e collegamento ad Internet
conADSL(bandaminima500Kbsperlesessionivideo).
Accessori:Webcam,Microfono,Cuffie/AuricolarioppureCasseacustiche.
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Accessoriservato
L’accessoallapiattaformaè riservatoallesoleparticoinvoltenelprocedimentodimediazione,
ai loro rappresentanti, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali con le password
crittografate sono generate automaticamente dal sistema al momento della registrazione
dell'utente e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso. Le
credenziali danno diritto all’accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola
mediazione in corso di competenza delle parti, dei loro rappresentanti o del mediatore
incaricato.
Proceduradimediazionetelematica
Ognisingolafasedellaproceduradimediazionetelematica,dallapresentazionedellaistanza
di attivazione fino all'accordo finale, avviene on-line. L'incontro di mediazione avviene
attraverso l’utilizzo della piattaforma CONCILIAONLINE(modulo CONCILIA meet) e secondo
unaproceduracontrollataeriservata.
Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di
videoconferenza, ed in particolare di “stanze virtuali” riservate, in modalità audio/video
corredatadaaltristrumentidiinterazione(statusutente,chat,condivisionedidocumentiin
formatoelettronico)asupportodell’interoprocessodimediazione.
Il sistema di videoconferenza ed in particolare le “stanza virtuali” messe a disposizione del
mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza
adottateperlagestionedellapiattaforma.
Serviziaggiuntivi
Alfinedipoterusufruiredelprocessoditrasmissionetelematicadeidocumenti,occorre:

casella di posta elettronica certificata (PEC).
Alfinedipoterusufruiredelprocessodifirmadigitale:

kit certificato di firma digitale.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di
mediazione e l’attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma
digitale)è subordinataallasussistenzadapartedientrambelepartideirequisitinecessari.
Qualora non fosse richiesta o possibile l’attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di
mediazioneverrà conclusaconlemodalità riconosciutedallavigentenormativa.
Postaelettronicacertificata
Il circuito P.E.C. è il sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale
equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente
normativa(DPR11Febbraio2005n.68).
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ConilsistemadiPostaCertificataè garantitalacertezzadelcontenuto:iprotocollidisicurezza
utilizzatifannosichenonsianopossibilimodifichealcontenutodelmessaggioeaglieventuali
allegati.
Igestoricertificanoquindiconleproprie"ricevute":

che il messaggio è stato spedito;

che il messaggio è stato consegnato;

che il messaggio non è stato alterato.
Inogniavvisoinviatodaigestoriè appostoancheunriferimentotemporalechecertificadatae
oradiognunadelleoperazionidescritte.Igestoriinvianoovviamenteavvisiancheincasodi
erroreinunaqualsiasidellefasidelprocesso(accettazione,invio,consegna)inmodochenon
ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse
smarrirelericevute,latracciainformaticadelleoperazionisvolte,conservatadalgestoreper
30mesi,consentelariproduzione,conlostessovaloregiuridico,dellericevutestesse.
Firmadigitale
La Firma Digitale è l'equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, ed
il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria. La Firma
Digitale è quindi associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni
che ne attestano con certezza l'integrità, l'autenticità e la non ripudiabilità. Il principale standard
tecnico di riferimento per la firma digitale è il PKCS#7.
L'elemento di rilievo del sistema di firma è rappresentato dal Certificato Digitale di sottoscrizione
che gli Enti Certificatori rilasciano al titolare di una Smart Card. Il Certificato di sottoscrizione è un
file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge: al suo interno sono
conservate informazioni che riguardano l'identità del titolare, la propria chiave pubblica
comunicata, il periodo di validità del Certificato stesso ed i dati dell'Ente Certificatore.
Il certificato, conforme agli standard internazionali (es. RFC 5280) e alle norme di legge, garantisce
l'associazione tra una chiave pubblica e l'identità del suo titolare, in modo inalterabile e verificabile
da chiunque. Il certificato è normalmente allegato alla firma digitale, consentendo a chi riceve un
documento firmato di accertarne l'origine e l'attendibilità.
La firma digitale è generalmente fruibile con appositi Kit, generalmente composti da:
Dispositivo Sicuro di Generazione delle Firme (Smart Card)
Lettore di Smart Card
Software di Firma e Verifica
Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l.
Allegato C del Regolamento di Procedura
DATA_________________
NOME _________________________________________________________
ORGANISMO NAZIONALE DELLA MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE E FORMAZIONE S.r.l.
Scala di valutazione. 1= valore minimo – 5= valore massimo
1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO
a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi
a disposizione durante l’incontro di mediazione:
1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
b) Assistenza della segreteria e completezza delle
informazioni fornite durante tutto il corso della procedura:
1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di
mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale:
1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo,
costi e rischi del ricorso al tribunale ?:
1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE
a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione
del conflitto e della procedura:
1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per
la composizione della lite:
1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Firma
Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l.
Allegato D del Regolamento di Procedura
SPESE DI MEDIAZIONE
&
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA’
Ai sensi dell’art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011
Le indennità dovute dalle parti comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di
mediazione.
Quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
SPESE DI AVVIO
-
€. 48,40 (importo dovuto da ciascuna parte, comprensivo di Iva).
E’ versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte
chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
-
Rimborso spese postali: si intendo le spese postali effettivamente sostenute da O.N.M.C.F.
per l’avvio, lo svolgimento e/o la conclusione del procedimento.
Per qualunque tipo di comunicazione via email, Pec, fax non è previsto alcun importo
aggiuntivo e sono da considerarsi gratuite.
SPESE DI MEDIAZIONE
1. Le spese di mediazione sono calcolate in base al valore della controversia indicato nella domanda di
mediazione.
2. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti
sulla stima, O.N.M.C.F. decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle
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parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo
dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
3. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura
non inferire alla metà e devono essere versate per intero prima del rilascio del verbale di cui all’articolo
11 del decreto legislativo.
4. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di
mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di
mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di
nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione
della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
5. È fatto divieto, in conformità al D.lgs. n. 28/ 2010, di corrispondere le spese di mediazione
direttamente al mediatore, al mediatore ausiliario o al responsabile di sede.
6. La spesa per ciascuna parte è commisurata al valore della controversia e si calcola in base allo
scaglione di riferimento tra quelli indicati nella Tabella A.
O.N.M.C.F. applica i prezzi della Tabella A per tutti i procedimenti di mediazione avviati presso questo Organismo,
siano essi di materia obbligatoria, delegati dal giudice, previsti da clausola contrattuale o volontari.
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Valore della lite
Fino a Euro 1.000
Spesa
(per ciascuna
parte)
€. 52,00
Da Euro 1.001 a Euro 5.000
€. 103,00
Da Euro 5.001 a Euro 10.000
€. 192,00
Da Euro 10.001 a Euro 25.000
€. 288,00
Da Euro 25.001 a Euro 50.000
€. 479,00
Da Euro 50.001 a Euro 250.000
€. 800,00
Da Euro 250.001 a Euro 500.000
€. 1.210,00
Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000
€. 2.299,00
Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000
€. 3.146,00
Oltre Euro 5.000.000
€. 5.566,00
Tabella A
Gli importi sono comprensivi di Iva al 21% e già ridotti ex art. 16, comma 4, lett. D, D.M. 145/11.
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EVENTUALI POSSIBILI AUMENTI
Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del DM 180/2010, come modificato dall’art. 5 del DM 145/2011.
1. Nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del D.lgs 28/10 (condominio – diritti reali – divisione – successioni
ereditarie – patti di famiglia – locazione – comodato affitto di aziende – risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo
di pubblicità – contratti assicurativi, bancari e finanziari), in cui il procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità:
Si applica un incremento del 25% calcolato sulle spese di mediazione(tabella A) quando il
procedimento ha esito positivo e si giunge quindi a conciliazione.
2. Con l’esclusione delle materie di mediazione obbligatoria sopracitate, per tutti gli altri
procedimenti:
Si applica un aumento del 20% calcolato sulle spese di mediazione(tabella A) se il mediatore
formula una proposta conciliativa.
IN CASO DI MANCATA COMPARIZIONE
Nel caso in cui nessuna delle controparti di un procedimento avviato presso O.N.M.C.F.,
aderisca alla mediazione, le spese di mediazione dell’istante per l’emissione del verbale
negativo sono articolate come descritto nella Tabella B.
Valore della lite
Spesa(per ciascuna parte)
Inferiore a Euro 1.000
€. 48,40
Superiore a Euro 1.001
€. 60,50
Tabella B
Gli importi sono comprensivi di Iva al 21%.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Le spese di avvio devono essere corrisposte dall’istante al momento del deposito della
domanda e dalla controparte al momento della sua adesione al procedimento.
Il pagamento delle spese di avvio è condizione necessaria per il deposito dell’istanza.
2. Le spese di mediazione devono essere corrisposte in misura non inferiore alla metà
almeno tre giorni prima dell’incontro di mediazione.
3. L’eventuale parte di indennità non versata prima dell’incontro, il rimborso delle spese
postali e/o possibili aumenti devono essere corrisposti al termine della procedura.
Il saldo delle spese di mediazione è condizione necessaria per l’ emissione del verbale
e/o l’ attestato di conclusione del procedimento.
4. Il pagamento dovrà essere eseguito esclusivamente con bonifico a
Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l.
Intesa San Paolo - CORSO UMBERTO I N. 12 - 92016 RIBERA (AG)
IBAN: IT 14 Z030 6983 0911 0000 0011 990
AGEVOLAZIONI FISCALI
1. In caso di successo della mediazione, entrambe le parti hanno un credito di imposta sulle indennità
fino a concorrenza di €. 500,00 .
2. In caso di insuccesso della mediazione, il credito di imposta è ridotto della metà.
3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di €. 50.000,00 .
GRATUITO PATROCINIO
1. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda la parte che si trova nelle
condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli articoli 76 e 92 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di Giustizia di cui al D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, dovrà depositare presso O.N.M.C.F. :
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; modello ISEE; dichiarazione dei redditi con allegata la ricevuta telematica di
trasmissione; certificazione del soggetto che ha inviato la dichiarazione reddituale attestante la veridicità dei dati ivi contenuti;
certificato di stato di famiglia aggiornato alla data della richiesta dell’ammissione al gratuito tirocinio; - dichiarazione sostitutiva di
notorietà attestante la non convivenza con altre persone;
Per i conviventi risultanti dallo stato di famiglia il richiedente dovrà altresì allegare:
dichiarazione dei redditi con allegata la ricevuta telematica di trasmissione; certificazione del soggetto che ha inviato la dichiarazione
reddituale attestante la veridicità dei dati ivi contenuti; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’assenza di reddito.
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Allegato E del Regolamento di Procedura
Codice europeo di condotta per mediatori
I mediatori di O.N.M.C.F. aderiscono al codice di condotta redatto a Bruxelles il 2 luglio 2004.
ART.1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI
1.1 Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi
rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione
e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla
professione.
1.2 Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima
di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza
necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti
informazioni in merito.
1.3 Onorari
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle
modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione
prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
1.4 Promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’
2.1. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore
o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di
proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della
mediazione;
– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da
quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter
condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso
espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del
procedimento.
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2.2. Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì
di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di
mediazione.
ART. 3 L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA
3.1. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del
procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.
Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano
compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le
disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta
delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il
procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri
nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché
l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il
modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.
Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il
mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle
circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
– il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione
della controversia.
3.3. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti
si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi
dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle
modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo
esecutivo.
ART. 4 RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative
ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui
sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata
all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.
Regolamento di Procedura di Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l.
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