Operazioni straordinarie
•Trasformazione
•Fusione
•Scissione
[email protected]
Trasformazione (artt. 2498/2500 novies c.c.)
La trasformazione avviene per volontà dei soci, può avvenire anche per
evitare la messa in liquidazione della società.
Ex:
•Riduzione del capitale sociale: al di sotto del minimo legale (art. 2447
c.c. 2482 ter c.c.)
•Impossibilità di ricostituire la compagine dei soci accomandanti o
accomandatari entro sei mesi (art.2323 c.c.)
Cambia la nozione di trasformazione:
Sono ammesse tutti i tipi di trasformazione (omogenee ed eterogenee)
Società lucrative ed enti idonei all’attività di impresa
L’ampliamento della nozione di trasformazione rende lecita anche la
trasformazione di società semplice in altre società, o di società
irregolari in società regolari diverse: ad ex. Società in nome collettivo
irregolare in società a responsabilità limitata.
Se si parla di trasformazione da società semplice è importante ricordare
che la trasformazione richiede anche una contestuale modifica
dell’oggetto sociale
Trasformazione omogenea ed eterogenea
Cambiamento del tipo societario
Passaggio dal tipo di
società inizialmente
adottato a quello he i soci
decidono di adottare
quando lo ritengono
opportuno per meglio
soddisfare le proprie
esigenze
Omogenea
Cambiamento da società di capitali in
un ente non societario
Passaggio permesso
dalla riforma del 2003,
secondo la dottrina è
possibile anche parlare
di trasformazione da
società di persone
(Consorzi, fondazioni,
comunioni d’azienda)
Eterogenea
Condizioni per l’esercizio della trasformazione:
•Fin quando la società non si è estinta
•Anche in caso di pendenze di procedure concorsuali con finalità
conservative (amministrazione controllata, concordato
preventivo…)purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo
stato della stessa.
•Non è ammessa nel caso di procedure concorsuali quali il fallimento,
liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria ad
indirizzo liquidatorio, se sono già entrate nella fase liquidatoria, sino
alla chiusura della procedura
•Non è ammessa la trasformazione se sono state emesse obbligazioni
e siano ancora in circolazione
•In caso di liquidazione volontaria, sinchè è possibile revocare tale stato
FORME
Società di persone
Società di capitali
Deve risultare da ATTO PUBBLICO
(al contrario, è sufficiente la sola scrittura privata autenticata)
Deve contenere le indicazioni per l’atto costitutivo del tipo di società
adottato prescritte dalla lex
L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina
prevista per il tipo di società adottato.
PUBBLICITA’
Ogni atto è
soggetto:
Alle forme di pubblicità
previste dalla legge per il tipo
di società adottato
È obbligatoria la cancellazione dal Registro Imprese della società o
ente che effettua la trasformazione
La pubblicità decorre dal giorno della cancellazione dell’ente trasformato
EFFICACIA
Garantisce la perfetta
informazione dei terzi
INVALIDITA’
ART.2500 bis:
Una volta effettuata la pubblicità richiesta non
potrà più essere richiesta l’invalidità dell’atto stesso
Ciò non limita i partecipanti all’ente trasformato e i terzi
danneggiati ad esercitare il diritto al risarcimento del danno verso i
soggetti cui sia imputabile la causa di invalidità
Trasformazione di
società di persone in società di capitali
La delibera deve essere presa a maggioranza dei soci determinata
secondo la parte attribuita a ciascun socio agli utili (salvo diversa
disposizione dell’atto costitutivo)
Non essendo più richiesta la delibera all’unanimità viene data ai soci:
Assenti
Dissenzienti
Astenuti
Esercitare il diritto di
recesso
Garanzie
Responsabilità illimitata e solidale
Responsabilità limitata
È necessario sottoporre la situazione economico
patrimoniale ad una stima:
S.r.l. deve essere fatta da un revisore nominato dal socio (art. 2465 c.c)
Spa/Sapa deve essere fatta da un esperto nominato dal Tribunale
(responsabilità civile e penale)
Dalla stima deve risultare il capitale sociale della società risultante dalla
trasformazione, sulla base dei VALORI ATTUALI DELL’ATTIVO E
DEL PASSIVO (si ha una rivalutazione delle voci di Stato Patrimoniale)
Relazione di stima
• Società di persone in società di capitali:
Relazione dell’esperto anche s il capitale è solo DANARO.
Il fine è di EVIDENZIARE LA REALE CONSISTENZA PATRIMONIALE
DELLA SOCIETA’ consentendo di accertare quale sia il NETTO
PATRIMONIALE da imputare a capitale, in modo da garantire il
raggiungimento del minimo legale richiesto per le società di capitali, e per
evitare che si possa supervalutare il capitale sociale.
Contenuto relazione :
Deve essere redatta secondo i principi e i criteri di VALUTAZIONE DEL
BILANCIO DEVE AVERE AD OGGETTO L’INTERO PATRIMONIO
SOCIALE E DEVE ESSERE ANALITICO(deve descrivere e valutare ogni
elemento patrimoniale ATTIVO E PASSIVO, e deve indicar i CRITRI DI
VALUTAZIONE ADOTTATTI, considerando sempre il
PRINCIPIO DI PRUDENZA
La relazione si conclude con l’identificazione del PATRIMONIO NETTO di
cui la società dispone.
Il CAPITALE SOCIALE risultante dalla trasformazione deve essere fissato in una
cifra NON SUPERIORE AL NETTO PATRIMONIALE.
La DATA della relazione ha una fondamentale importanza per la validità della
trasformazione. Deve riferirsi a VALORI DI BILANCIO AGGIORNATI.
EX: (Trib. Bologna 26 aprile 1995) la relazione redatta oltre i 60 giorni dalla
trasformazione è stata considerata poco aggiornata, ragion per cui l’operazione
straoridnariaè stata considerata illeggittima.
Se la società trasformata è una S.p.a. o una S.a.p.a sarà necessario
sottoporre la relazione di stima all’analisi dei Sindaci e dagli
Amministratori, e qualora il valore effettivo del patrimonio risulti
inferiore di oltre 1/5 rispetto al valore periziale sarà necessario:
•Ridurre il capitale sociale, sempre che non vada al di sotto del
minimo legale
•Apportare la differenza in danaro (nuovo conferimento *)
Ogni socio ha diritto ad un numero di azioni/quote corrispondente
alla sua partecipazione.
ASSEGNAZIONE PROPRORZIONALE
SOCIO D’OPERA:
Avrà diritto ad un numero di azioni o di quote sempre in misura
PROPORZIONALE alla sua partecipazione riportata nell’atto costitutivo
o in mancanza di accordo tra i soci, quella determinata dal Giudice
secondo equità.
Responsabilità dei soci
La trasformazione libera i soci dalla responsabilità illimitata per le
obbligazioni sociali precedenti solo se i terzi non abbiano effettuato
opposizione.
Amministratori
Devono dare comunicazione ai terzi dell’avvenuta trasformazione
mediante lettera raccomandata
Terzi
Devono entro 60 giorni dare comunicazione del loro dissenso, in
mancanza liberano i soci dalla responsabilità illimitata (SILENZIO
ASSENSO) e saranno garantiti dal solo capitale sociale.
Trasformazione di società di capitali in società di persone
(art. 2500 sexies c.c.)
La delibera di trasformazione deve essere approvata dalle
maggioranze richieste per la modifica dell’atto costitutivo (se nel
contratto sociale non è previsto un diverso quorum deliberativo)
Soci assenti
Soci dissenzienti
Soci astenuti
Diritto di recesso
È NECESSARIO IL CONSENSO DEI SOCI CHE ASSUMONO
LA RESPONSABILITA’ ILLIMITATA
TRASFORMANDSOSI ASSUMONO LA RESPONSABILITA’
ILLIMITATA PER TUTTI GLI ATTI SOCIETARI SORTI DAL
MOMENTO DELLA COSTITUIZIONE
RELAZIONE: gli amministratori devono redigere una relazione
all’interno della quale devono essere inserite le motivazioni e gli
effetti della trasformazione
Deve essere depositata presso la sede sociale almeno
30 giorni prima dell’assemblea
I soci possono prenderne visione e ottenerne copia
Una volta approvata la trasformazione i soci avranno diritto ad
una partecipazione proporzionale al valore delle azioni /quote
TRASFORMAZIONE ETEROGENEA
(ART. 2500 septies C.C)
Consorzio
Società consortile
S.p.a S.r.l.
S.a.p.a.
Società cooperativa
Associazione non riconosciuta
Comunione aziendale
Fondazione
Relazione dell’amministratore da depositare presso la sede sociale
almeno 30 giorni prima dell’assemblea che deve deliberare con il voto
favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto ed è necessario il
consenso di tutti i soci che acquistano la responsabilità illimitata.
Ad ogni socio sarà attribuita una partecipazione PROPORZIONALE
alla quota e alle azioni precedentemente possedute(no la fondazione)
Consorzio
Società consortile
Società cooperativa
Associazione non riconosciuta
Comunione di azienda
Fondazione
S.p.a.
S.r.l.
S.a.p.a
.
È ammessa solo se l’atto costitutivo non la esclude e se l’ente non ha
ricevuto contributi pubblici, liberalità del pubblico
Sono diverse le maggioranze richieste per l’approvazione della delibera
di trasformazione a seconda che si tratti di:
•Consorzio: maggioranza dei consorziati
•Società consortili: maggioranze richieste dalla lex o dall’atto
costitutivo in caso di scioglimento anticipato
•Comunioni di aziende: unanimità
•Associazioni riconosciute: come le società consortili, salvo diverso
accordo tra gli associati
Per le FONDAZIONI la trasformazione deve essere disposta
dall’autorità governativa, su proposta dell’organo competente.
La distribuzione delle quote avviene secondo la disposizione dell’atto di
fondazione o a seconda di quanto disposto dall’art. 31 c.c.
Il capitale sociale risultante dalla trasformazione viene diviso in parti
uguali tra gli associati, salvo diverso accordo tra le parti.
Effetti della trasformazione eterogenea:
Ha effetto trascorsi 60 giorni dall’ultimo adempimento pubblicitario
quale la cancellazione dell’ente dal Registro Imprese.
Opposizione dei creditori (art.2500 novies c.c.)
Diversamente dalla trasformazione omogenea, i terzi possono
opporsi alla trasformazione sospendendo l’esecuzione, sempre che
il Tribunale ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i
creditori o se la società presti idonea garanzia (termine per
l’esercizio dell’opposizione è pari a 60 giorni)
I creditori che non hanno dato il consenso all’operazione se viene saldato
dalla società il loro credito non possono più esercitare opposizione
Fusione (art. 2501 / 2505 quater c.c.)
Fusione per
unione
Fusione per
incorporazione
Società coinvolte si estinguono e
confluiscono in una società di
nuova costituzione
La società incorporante
assorbe la società incorporata
Diretta: l’incorporante sia socia
dell’incorporanda
Inversa: incorporante è la società
controllata dalla incorporanda
Fusione omogenea
Fusione eterogenea
Tra società dello
stesso tipo
Tra società di tipo
diverso
Tale tipo di fusione comporta
anche trasformazione delle
società che si fondono
Le fusioni eterogenea, di riflesso alla trasformazione,
risultano legittimate in forme più amplie (ex art. 2545
decies, che prevede la trasformazione da società
cooperative a società lucrative anche consorzi)
Le società che si trovano in stato di liquidazione e che abbiano iniziato la
distribuzione dell’attivo non possono procedere alla fusione.
È ammessa la fusione che coinvolge società sottoposte a procedure
concorsuali (il curatore fallimentare potrà procedere alla fusione in
un’unica società delle società assoggettate ad un medesimo fallimento).
La fusione si caratterizza, sotto il profilo giuridico, per la riduzione ad
unità dei patrimoni delle singole società, e la confluenza di tutti i soci in
una unica struttura organizzativa, che prosegue l’attività di tutte le
società preesistenti mentre queste ultime si estinguono
Fasi della fusione:
 Progetto di fusione
Delibera di fusione
Atto di fusione
PROGETTO DI FUSIONE (ART. 2501 ter C.C.)
Redatto da tutti gli AMMINISTRATORI delle società fuse.
Vengono fissate le condizioni e le modalità dell’operazione che devono
poi essere sottoposte all’approvazione dell’assemblea.
CONTENUTO
•TIPO, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, SEDE
DELLE SOCIETà PARTECIPANTI ALLA FUSIONE
•ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETà RISULTANTE DALLA
FUSIONE O DI QUELLA INCORPORANTE CON LE
EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARE (EX. Modifica
dell’oggetto sociale)
•RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI O QUOTE
(rapporto di concambio) rapporto tra le azioni delle società fuse con
la società incorporante o della nuova società (10 azioni della società
incorporata A danno diritto a 15 azioni della incorporante B)
Eventualmente si proceda ad un annullamento delle azioni dei soci, si può
provvedere con un conguaglio in danaro che è sottoposto ad un limite:
Il conguaglio non può superar per legge il 10% del valore
nominale delle azioni o quote assegnate
Il rapporto di cambio viene stabilito dagli amministratori, i quali
devono tenere conto durante tale compito di determinati principi
quali: diritto del socio alla continuità della partecipazione sociale e alla
parità di trattamento
La legge ammette in caso di fusione la cosi detta retroattività
contabile della fusione
Anticipazione della data di decorrenza contabile della fusione
(ex. Fusione deliberata in data 30.03.03 decorrenza contabile 01.01.03)
Il progetto di fusione deve essere depositato presso il Registro delle
Imprese, ove ha sede la società partecipante alla fusione, 30 giorni
prima della delibera a meno che i soci non rinuncino a tale termine, in
tal caso è necessario il consenso unanime.
Ulteriori documenti da allegare sono:
Bilancio di fusione (bilancio straordinario)
•Situazione patrimoniale
•Relazione dell’organo amministrazione
•Relazione degli esperti
Bilancio di fusione
Deve rappresentare la situazione economica e patrimoniale della
società ad una data non superiore a 120 gg dalla data di deposito del
progetto di Fusione.
L’art. 2501 quater stabilisce che non è necessaria la redazione del
bilancio straordinario, se il bilancio annuale è stato chiuso non oltre
180 giorni prima del deposito del progetto presso il registro imprese
Deve osservare i criteri di valutazione tipici della redazione del bilancio
annuale, il così detto bilancio di funzionamento
La ratio del bilancio di fusione sta nel dare il maggior numero di
informazione ai terzi, per poter eventualmente esercitare il loro diritto
di opposizione
Relazione degli amministratori
Predisposizione di una unica relazione (per tutte le società partecipanti
alla fusione) dove vengono illustrate e giustificate le motivazioni della
fusione sotto il profilo economico e giuridico, e in particolare il
rapporto di cambio.
Relazione degli esperti
Uno o più esperti devono redigere una relazione sulla congruità del
rapporto di cambio adottato da ciascuna società, devono inoltre
redigere un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi adottati
dagli amministratori
Progetto di fusione
Relazione organo
amministrativo e degli esperti
Situazione patrimoniale di
tutte le società
Bilanci degli ultimi 3 esercizi
Devono essere depositate 30 giorni
prima dell’assemblea di
approvazione dell’operazione,
presso tutte le sedi sociali
Tale termine può essere derogato per volontà unanime di tutti i soci
Procedura semplificata
Si ha una procedura meno rigida in caso di fusione tra società
interamente possedute o possedute al 90%
Nel progetto di fusione non deve essere indicato il rapporto di
cambio; non è necessaria la relazione degli amministratori e degli
esperti.
Lo statuto può prevedere che la fusione così detta TOTALITARIA
venga decisa dagli organi amministrativi delle società che si
fondono, e la delibera deve risultare da atto pubblico
DELIBERA DI FUSIONE
La fusione viene deliberata dall’assemblea dei soci di ciascuna società, e
i quorum richiesti per la validità di approvazione varieranno a seconda
che si tratti di società di capitali o di persone.
Il legislatore ha previsto che l’amministratore può apportare delle
modifiche alo progetto di fusione senza dover rifare il procedimento di
fusione, sempre che non vengano modificati o intaccati i diritti dei soci
o dei terzi.
In caso di fusione Eterogenea i soci assenti o dissenzienti o astenuti
possono esercitare il DIRITTO DI RECESSO
È ammesso anche per la fusione di società quotate che vedono
assegnate azioni non quotate.
Delibere di approvazione devono essere iscritte nel
Registro imprese (dopo il controllo del notaio verbalizzante)
Solo se la società risultante è una
SOCIETA’ DI CAPITALI
TUTELA DEI CREDITORI SOCIALI:
I creditori sociali hanno tempo 60 giorni che decorrono dal giorno del
deposito del progetto di fusione per fare opposizione
Non è ammessa opposizione da parte dei terzi se :
•è stato effettuato il pagamento dei crediti dei soggetti opponenti
•sono state depositate presso una banca le somme dovute
•Se la relazione degli esperti è stata redatta da una società di revisione
che asseveri che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società
partecipanti alla fusione non rende necessaria la presentazione di
garanzie a tutela dei creditori sociali.
ATTO DI FUSIONE
La fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dall’espletamento
dell’ultima forma pubblicitaria richiesta
Dopo il deposito di tutte le delibere di
approvazione di tutte le società aderenti
Il procedimento di fusione di conclude con la stipulazione dell’atto di
fusione che deve risultare da ATTO PUBBLICO e deve essere
depositato dal notaio presso il Registro Imprese entro 30 giorni .
Il deposito della società incorporante o neo costituita non può
precedere quello delle società incorporate.
Una volta eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione prescritte dalla
legge l’INVALIDITA’ DELL’ATTO DI FUSIONE NON PUO’
PIU’ ESSERE PRONUNCIATA
I SOCI O I TERZI DANNEGIATI POSSONO SOLO
CHIEDERE IL RIASRCIMENTO DELL’EVENTUALE DANNO
DA ESERCITARE VERSO GLI AMMINISTRATORI DELLA
SOCIETA’ PARTECIPANTE ALLA FUSIONE
ART. 2504 BIS comma 4
BILANCIO POST FUSIONE
DISCIPLINA ANTITRUST
Se il fatturato di tutte le imprese coinvolte supera i 421.000.000 euro
Se il fatturato della singola impresa acquista supera i 42.000.000 euro
È NECESSARIO COMUNICARE L’OPERAZIONE ALL’AUTORITA’ ANTITRUST
COMPITO DEGLI AMMINITRATORI
Entro 5 giorni dalla comunicazione l’autorità ne dà notizia al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’Industria.
Entro 30giorni o si apre un procedimento istruttorio o non si procede
ad indagini perchè l’operazione non è considerata pericolosa
SCISSIONE
CON LA SCISSIONE IL PATRIMONIO DI UNA SOCIETA’ E’ SCOMPOSTO E
VIENE ASSEGNATO TUTTO O IN PARTEAD ALTRE SOCIETA’ CON
CONTESTUALE ASSEGNAZIONE AI SOCI DELLA SOCIETA’ SCISSA DI AZIONI
O QUOTE DELLA SOCIETA’ BENEFICIARIA. (DIFFERENZA FONDAMENTALE
CON IL CONFERIMENTO DI AZIENDA – LE AZIONI O LE QUOTE SONO
ACQUISITE DIRETTAMENTE DAI SOCI E NON DALLA SOCIETA’)
Scissione totale e parziale
SCISSIONE TOTALE Nella scissione totale, l’INTERO PATRIMONIO della società che
si scinde viene TRASFERITO a più società. La società scissa si estingue senza procedere
però alla fase di liquidazione, dato che l’attività continua tramite la nuova società,
quest’ultima ASSUME I DIRITTI E GLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA QUOTA DI
PATRIMONIO TRASFERITA
SCISSIONE PARZIALE Solo PARTE DEL PATRIMONIO della società che si scinde
viene trasferito ad una o più società. Quindi la società scissa resta IN VITA ANCHE SE
CON UN PATRIMONIO RIDOTTO e continua l’attività parallelamente alla società
beneficiaria, di cui entrano a far parte i soci della società scissa.
Scissione in senso stretto e per incorporazione:
I beneficiari della scissione posso essere:
-Società di nuova costituzione che nascono contemporaneamente alla scissione (unico atto)
[inquesto caso i soci della società scissa sono i soli soci delle società risultanti] scissione in
senso stretto
- Società preesistenti che vedono incrementare il loro patrimonio e la compagine sociale con
l’ingresso dei soci della società scissa. E la società scissa o si estingue o continua ad esistere a
seconda che si parli di scissione parziale o totale scissione per incorporazione
PROCEDIMENTO
Il procedimento di scissione ricalca quello della FUSIONE :
•
Progetto di scissione unico redatto da tutti gli amministratori delle società
coinvolte ed è sottoposto sempre alla iscrizione nel registro imprese.deve contenere
gli stessi dati stabiliti per il progetto di fusione e in più deve contenere l’ESATTA
DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI (attività e passività) da
trasferire a ciascuna delle società beneficiari e l’eventuale conguaglio in danaro e i
criteri di distribuzione ai soci delle quote delle società nate dalla scissione
A seconda che la scissione sia parziale o totale cambia la sorte degli elementi attivi
e passivi la cui destinazione non è desumibile dal progetto di scissione:
1.
Totale: le attività di incerta attribuzione sono ripartite tra le società beneficiarie in
proporzione alla parte di patrimonio netto trasferito a ciascuna, mentre le passività di
dubbia imputazione coinvolgono tutte le società beneficiarie in solido.
2.
Parziale: rispondono in solido per le passività di dubbia imputazione le società
beneficiarie in solido con la società scissa, visto che quest’ultima non cessa ma
continua a svolgere attività di impresa.
La responsabilità solidale delle società beneficiarie è limitata al
valore effettivo del patrimonio netto trasferito
Altri documenti:
Situazione patrimoniale
Relazione amministratori
Relazione degli esperti
CI SI RIFA’ A QUANTO DETTO PER LA FUSIONE.
Gli amministratori però possono essere esonerati dalla redazione di tali documenti
con il consenso unanime dei soci e dei possessori di strumenti finanziari con diritto
di voto.
Delibera di scissione
Pubblicità
Opposizione dei creditori
Stipula dell’atto di scissione
Se si tratta di scissione in senso stretto l’atto di scissione in forma di atto pubblico
vale anche come atto costitutivo della stessa NewCo.
La scissione è EFFICACE a partire dalla data di iscrizione nel registro delle imprese
dell’atto di scissione
Buon lavoro e buone vacanze
Laura Mastrangelo
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Le operazioni straordinarie - Dott.ssa