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FONDIARIA - SAI S.p.A. Divisione Sai www.fondiaria-sai.it
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI
SAI DRIVER (AUTO, MOTO E TEMPO LIBERO)
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della
sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della
proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la
Nota informativa
FONDIARIA - SAI S.p.A.
Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino - www.fondiaria-sai.it
NOTA INFORMATIVA
Prodotto SAI DRIVER AUTO / MOTO
(ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del
Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione
della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
FONDIARIA-SAI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, è la società capogruppo del Gruppo
assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 030).
Sede Legale e Direzione in Torino (Italia): 10126 - Corso Galileo Galilei, 12; tel. (+39)
0116657111.
Direzione di Firenze: 50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1; tel. (+39) 05547941.
Sito Internet: www.fondiaria-sai.it.
Email: [email protected]
La società è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984
pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I
dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l’Isvap al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati a 04.2012)
In base all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 1.251.352.709, con
capitale sociale pari ad € 494.731.136 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 756.621.573.
L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità
disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla
gestione dei rami danni è pari a 128,4%.
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute
nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della società www.fondiaria-sai.it
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
GLOSSARIO
Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di
assicurazione:
Apparecchio terapeutico: dispositivo utilizzato nel trattamento di contenzione articolare o
distrettuale, o per ostosintesi, reso necessario da lesioni traumatiche da infortunio.
Frattura: soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da infortunio. S’intende pertanto
esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto cartilagineo o dai soli altri tessuti aventi rapporti di
continuità e contiguità con l’osso.
Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con
gesso da modellare o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica. I
metodi di contenzione Ilizarov e F.E.A. (Fissatore Esterno Assiale), sono considerati gessatura.
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Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali
obiettivamente constatabili.
Infortunio extraprofessionale: quello verificatosi durante lo svolgimento di ogni attività di natura
non professionale.
Infortunio stradale del Conducente dell’autoveicolo: quello subito dalla persona che si trovi alla
guida del veicolo indicato in polizza (auto ad uso privato, autofurgone, autocarro o autovettura ad
uso promiscuo), in conseguenza di fatto derivante dalla circolazione stradale.
Infortunio stradale del motociclista: quello subito dalla persona che si trovi alla guida del
ciclomotore (veicolo a due o tre ruote che non consente il trasporto di altra persona oltre il
Conducente, che non sviluppa una velocità superiore a 45 Km/h e che ha un motore di cilindrata
non superiore a 50 cm3 se termico), motociclo (veicolo a due ruote destinato al trasporto di
persone, in numero non superiore a due compreso il Conducente) o motoveicolo (destinato al
trasporto promiscuo), nonché motocarro (destinato al trasporto di cose), indicato in polizza, in
conseguenza di fatto derivante dalla circolazione stradale.
Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un
qualsiasi lavoro proficuo.
Istituto di cura: ospedale o clinica dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la
terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all’erogazione di assistenza ospedaliera.
Ricovero: degenza in istituto di cura che comporta almeno un pernottamento.
Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la
Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo.
AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata
dalla parte recedente all’altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni
prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto
dall’art. 12 “Proroga dell’Assicurazione e periodo assicurativo” delle Condizioni Generali di
Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle coperture assicurative Infortuni del
conducente di veicoli a motore e/o Infortuni extra-professionali – Tempo libero.
Ciascuna copertura offre all’Assicurato in caso di Infortunio la corresponsione di un indennizzo
sulla base del seguente pacchetto unico di garanzie:
- Morte, con pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti
uguali tra loro.
- Invalidità permanente, con pagamento dell’indennizzo a seconda della percentuale di
Invalidità permanente accertata; negli Infortuni del conducente la modalità di calcolo
dell’indennizzo varia oltre la soglia di Euro 50.000 di somma assicurata.
- Diaria, con pagamento della somma pattuita per ciascun giorno di ricovero o di
applicazione di gessatura/apparecchio terapeutico fino a un massimo di 100 giorni per
Infortunio.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio su tutte le prestazioni sopra elencate si rinvia a quanto
previsto al capitolo “Garanzie” delle condizioni di assicurazione.
AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di
operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o
il mancato pagamento dell’indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a
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quanto previsto all’interno dei capitoli “Garanzie” e “Delimitazioni”, nonché delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di
indennizzo, nonché franchigie (espresse in punti percentuali di Invalidità, in giorni o in cifra
fissa) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
La franchigia può variare a seconda delle Somme Assicurate e della quantificazione del
danno accertato; può inoltre essere “relativa”, scomparendo dall’indennizzo una volta che
venga superata dal danno accertato (e quindi l’indennizzo risulta integrale) oppure
“assoluta”, venendo cioè in ogni caso detratta dall’indennizzo riconosciuto all’Assicurato.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di
assicurazione all’interno dei suddetti capitoli “Garanzie” e “Delimitazioni” e nella scheda di
Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.
Esempio di franchigia assoluta: somma assicurata per Infortuni del Conducente pari a Euro
75.000, Invalidità permanente accertata pari al 7%, franchigia pari al 5% sull’eccedenza di
Euro 50.000 per Invalidità inferiori al 15%, indennizzo pari a Euro 4.500 (7% x 50.000 + 2% x
25.000).
Esempio di franchigia relativa: somma assicurata per Infortuni del Conducente pari a Euro
75.000, Invalidità permanente accertata pari al 20%, franchigia pari al 5% sull’eccedenza di
Euro 50.000 per Invalidità inferiori al 15% e nulla per Invalidità pari o superiori al 15%,
indennizzo pari a Euro 15.000 (20% x 50.000 + 20% x 25.000).
Esempio di limite di indennizzo: degenza a seguito di ricovero pari a 150 giorni, diaria
giornaliera pari a Euro 25, limite di indennizzo pari a 100 giorni, indennizzo corrisposto Euro
2.500 (100 giorni x 25).
AVVERTENZA: non sono assicurate le persone di età superiore a 80 anni. Per gli aspetti di
maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 8 “Limiti di età – Persone non
assicurate” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in
sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’indennizzo
o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione o nel veicolo
L’Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del
rischio, pena la possibile perdita del diritto all’indennizzo o sua riduzione o la cessazione del
contratto stesso ai sensi dell’art. 1898 del codice civile. E’ altresì possibile comunicare l’avvenuta
diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla
base delle nuove esigenze.
A titolo esemplificativo negli Infortuni del conducente costituisce aggravamento di rischio (o
diminuzione nell’ipotesi opposta) una variazione del veicolo al quale è riferita la Polizza da “auto a
uso privato” ad “auto in locazione”, in considerazione della maggior frequenza di utilizzo di
quest’ultima; negli Infortuni extra-professionali costituisce aggravamento di rischio (o diminuzione
nell’ipotesi opposta) una variazione dell’attività svolta dall’Assicurato rispetto a quella dichiarata in
polizza che comporti il passaggio da “operaio” a “disoccupato”, in considerazione del maggior
tempo libero che quest’ultimo ha a disposizione.
6. Premi
La periodicità di pagamento del Premio è annuale.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47
del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e
attivati presso l’intermediario.
Il Premio minimo pro-rata non può essere inferiore a Euro 25.
Il Premio può essere frazionato in rate semestrali (con aumento del 3% sul Premio annuo lordo).
L’eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.
AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto
l’intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.
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Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di
una riduzione, che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata
annuale (art. 1899, 1° comma, del codice civile).
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Il premio e le somme assicurate non sono soggette ad adeguamento.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto,
nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 10 “Recesso in caso di Sinistro” delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di
recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899,
1° comma, del codice civile).
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da
quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo
ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 10 giorni dallo stesso
o da quando ne ha avuto la possibilità, pena la perdita del diritto all’indennizzo o la sua riduzione ai
sensi dell’art. 1915 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il
rischio è ubicato in Italia.
E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella
italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la
prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste
dall'ordinamento italiano.
11. Regime fiscale
Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della
garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: Il Sinistro si intende avvenuto al verificarsi dell’Infortunio. Il
Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all’intermediario
entro 10 giorni dall’Infortunio o dal momento in cui ne ha avuto la possibilità. L’Assicurato
deve consentire la visita di medici o qualsiasi altro accertamento o indagine che la Società
ritenga necessari. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si
rinvia a quanto previsto agli artt. 3 “Denuncia dell’Infortunio e obblighi relativi” e 4 “Criteri
di indennizzabilità – liquidazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:
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Società: Fondiaria-Sai S.p.A.
Funzione: Relazioni Industriali e Servizio Clienti - Servizio Clienti
Indirizzo: Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino
Fax: (+39) 011-6533745
Email: [email protected]
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l’esposto con la copia
del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale
recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del
motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le
relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore
vanno presentati direttamente all’ISVAP.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità
Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’ISVAP), si ricorda che per eventuali
reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente
domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’ISVAP oppure direttamente al sistema estero
competente, individuabile accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato
Per la risoluzione di controversie di natura medica sulla natura delle lesioni da Infortunio e sulle
loro conseguenze o sulla misura degli indennizzi le parti possono demandare la decisione a un
collegio arbitrale secondo la procedura definita all’art. 7 “Controversie – Arbitrato irrituale” delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell’istituto di medicina legale più vicino al luogo
di residenza dell’Assicurato.
AVVERTENZA: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi
all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
Fondiaria-SAI s.p.a. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle
notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 12.2010
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SAIDRIVER
Auto, moto e tempo libero.
Edizione 12.2010
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
GARANZIE
SAIDRIVER prevede le seguenti garanzie:
A) gli infortuni stradali del Conducente dell’autoveicolo identificato sulla relativa scheda copertura;
B) gli infortuni stradali del Conducente del motociclo, ciclomotore, motoveicolo o quadriciclo identificato
sulla relativa scheda copertura;
C) gli infortuni extraprofessionali, con esclusione di quelli derivanti dalla guida di autoveicoli, motocicli, ciclomotori, motoveicoli o quadricicli.
La scelta delle garanzie, della combinazione e delle relative somme assicurate, deve risultare sulla scheda
copertura barrando, ove previsto, le relative caselle.
MORTE. In caso di morte la FONDIARIA - SAI corrisponde la somma che risulta assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro. Se il decesso avviene all’estero, la FONDIARIA - SAI rimborsa in eccedenza alla somma assicurata le spese sostenute per il viaggio di trasferimento della salma in patria con il limite del 10% della somma assicurata per questa garanzia.
INVALIDITÀ PERMANENTE. In caso di invalidità permanente la FONDIARIA - SAI liquida, secondo le
condizioni e le percentuali di seguito riportate, un indennizzo calcolato sulla somma che risulta assicurata. Se
la somma che risulta assicurata per gli infortuni stradali del Conducente, di cui alle predette lettere A) e B), supera € 50.000, sull’eccedenza di € 50.000 non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% dell’invalidità permanente totale; se invece essa risulta superiore al 5% l’indennizzo viene corrisposto sulla parte eccedente; se il grado di invalidità permanente è pari
o superiore al 15%, l’indennizzo viene corrisposto integralmente, senza applicazione di alcuna franchigia.
DIARIA. La FONDIARIA - SAI corrisponde l’indennità giornaliera che risulta assicurata per ogni giorno di
degenza nei casi di:
– ricovero, a seguito infortunio, in Italia o all’estero presso istituto di cura;
– infortunio che comporti frattura radiograficamente accertata di uno o più arti con conseguente applicazione di apparecchio terapeutico, diverso dalla gessatura, da parte di personale medico o paramedico;
– infortunio che comporti gessatura.
Nel caso di infortunio che comporti gessatura ad uno o più arti, anche senza ricovero, la FONDIARIA - SAI
corrisponde l’indennità giornaliera dal giorno del ricovero, ovvero in mancanza di questo, dal giorno
dell’applicazione della gessatura a quello della sua rimozione. Parimenti la garanzia opera in caso di infortunio che comporti frattura di uno o più arti – radiograficamente accertata – ed applicazione di apparecchio
terapeutico diverso dalla gessatura da parte di personale medico o paramedico. La presente garanzia DIARIA è operativa dal giorno del ricovero ovvero in mancanza di questo, dal giorno dell’applicazione degli apparecchi predetti a quello della loro rimozione ed in ogni caso sino ad un periodo massimo di 100 giorni
per ogni infortunio riferito a ciascuna persona assicurata. La presente indennità è sostituita per il periodo di degenza, dall’indennità giornaliera durante ricovero. Ai fini del computo dei giorni spettanti,
nel caso dell’applicazione di apparecchio terapeutico non removibile, deve essere presentata documentazione medica attestante l’avvenuta guarigione.
Estensioni di assicurazione. L’assicurazione comprende:
– l’asfissia causata da fuga di gas o vapore, le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze (compreso l’avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive), l’annegamento;
– l’assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed
atmosferiche;
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– alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, esclusa la malaria e le malattie tropicali;
– le ernie addominali traumatiche e le lesioni da sforzo;
– gli infortuni sofferti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
– gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
– gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non
vi abbia preso parte attiva.
Estensioni relative alle garanzie infortuni stradali del conducente
Relativamente alle garanzie Infortuni Stradali del Conducente dell’autoveicolo ed Infortuni Stradali del Motociclista, l’assicurazione è estesa rispettivamente agli infortuni subiti come Conducente dell’autovettura o
come Conducente del ciclomotore, motociclo, motoveicolo o quadriciclo indicati in polizza in occasione della salita o della discesa dal veicolo nonché a quelli subiti in conseguenza delle operazioni effettuate in caso
di fermata accidentale: per mettere lo stesso in condizione di riprendere la marcia; per spostarlo dal flusso
del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo.
Estensioni relative alla sola garanzia infortuni extraprofessionali – Tempo libero
A–Rischio volo: l’assicurazione è estesa agli infortuni subiti durante viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri, durante voli turistici o di trasferimento. Sono esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da società di lavoro aereo non in occasione di trasporto pubblico passeggeri
o da Aeroclub. Il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’areomobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
La presente estensione di assicurazione non è valida nel caso di polizze di durata inferiore ad un
anno.
B–Guida natanti: purché la persona sia abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
Rinuncia all’azione di rivalsa
Qualora l’infortunio subito dalla persona assicurata sia imputabile a responsabilità di terzi, la FONDIARIA
- SAI rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’art.1916 del Codice Civile.
DELIMITAZIONI
L’assicurazione non comprende gli infortuni derivanti da:
– guida di veicoli se la persona infortunata non è abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
– abuso di alcoolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
– azioni delittuose dell’Assicurato;
– guida ed uso di mezzi di locomozione aerei, salvo quanto stabilito all’Estensione A – Rischio volo;
– pratica di sports aerei, del paracadutismo, del salto dal trampolino con sci o idrosci e dello sci acrobatico e del bob;
– partecipazione a corse e gare (e relativi allenamenti) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, ciclomotori, motocicli o quadricicli salvo si tratti di gare di regolarità pura.
Sono inoltre escluse le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio, gli infarti miocardici e qualsiasi tipo di ernia, salvo quanto stabilito a “Estensioni
di assicurazione”.
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L’assicurazione non opera altresì:
– se a bordo del ciclomotore, motociclo, motoveicolo o quadriciclo le persone trasportate sono in numero superiore a quello indicato nella carta di circolazione ovvero se il Conducente non è autorizzato al trasporto di persone;
– se i veicoli indicati in polizza vengono utilizzati contro la volontà del proprietario, nonché in tutti i casi in cui il Conducente ne sia venuto in possesso in conseguenza di azioni delittuose o fraudolentemente.
PERCENTUALI DI VALUTAZIONE PER L’ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITA’ PERMANENTE
(Allegato 1 alla Legge degli infortuni sul lavoro del 30/6/65 n. 1124 -INAIL)
PERDITA TOTALE:
DESTRO
SINISTRO
– di un arto superiore
85%
75%
– di un avambraccio
75%
65%
– di una mano
70%
60%
– di un arto inferiore sopra il ginocchio
65%
– di un arto inferiore all’altezza o sotto il ginocchio
50%
– di un piede
50%
– del pollice
28%
23%
– dell’indice
15%
13%
– del mignolo
12%
– del medio
12%
– dell’anulare
8%
– dell’alluce
7%
– di ogni altro dito del piede
3%
– della facoltà visiva di ambedue gli occhi
100%
– della facoltà visiva di un occhio
35%
– della capacità uditiva di ambedue gli orecchi
60%
– della capacità uditiva di un orecchio
15%
Condizioni di valutazione per l’accertamento della Invalidità Permanente
In caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte, riferite all’arto superiore destro, si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate
vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti la valutazione viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Parimenti nel caso di più infortuni verificatisi nel corso della validità
della polizza, la valutazione complessiva non può eccedere il limite del 100% di invalidità permanente.
Al raggiungimento del limite del 100% di invalidità permanente l’assicurazione cessa di avere effetto
nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite.
La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la
perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di un qualunque altro
dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi non specificati la valutazione dell’invalidità permanente è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dal suindicato Allegato 1 alla Legge degli infortuni sul lavoro, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente
dalla professione svolta. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già
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minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
La valutazione dell’invalidità permanente è effettuata con rinuncia della FONDIARIA - SAI all’applicazione della franchigia prevista dalla legge predetta.
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del
giorno di decorrenza indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha
effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle
ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati presso l’intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del
Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso
l’intermediario.
Art. 2 – Esclusioni – Sono esclusi altresì dall’assicurazione i danni causati da: fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art. 3 – Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi – La denuncia dell’infortunio con l’indicazione
del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico,
deve essere fatta per iscritto all’Agenzia cui è assegnato il contratto, entro dieci giorni dall’infortunio o
dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità. L’Assicurato o i suoi familiari devono presentare idonea documentazione e, in caso di ricovero, copia della
cartella clinica e consentire la visita dei medici della FONDIARIA - SAI e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Art. 4 – Criteri di indennizzabilità - liquidazione – L’assicurazione è valida purchè la morte o l’invalidità permanente o il ricovero si siano verificati entro due anni dal giorno dell’infortunio, anche
se successivamente alla scadenza del contratto. La FONDIARIA - SAI corrisponde l’indennizzo per
le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della polizza, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’ infortunio sono conseguenze indirette e quindi
non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennizzo per
invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’ infortunio come se
esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del penultimo capoverso delle “Condizioni di valutazione”. La liquidazione è effettuata a guarigione avvenuta e dopo gli accertamenti del caso, entro
30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato
delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzi alcuno dei casi previsti dalle Delimitazioni o Esclusioni. La FONDIARIA - SAI non è tenuta a corrispondere anticipi sugli indennizzi. Relativamente alla garanzia Diaria da ricovero, ai fini del computo dei giorni di ricovero, si tiene conto del numero dei pernottamenti.
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Art. 5 – Cumulo di indennizzi – Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente,
ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la
FONDIARIA - SAI corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma che
risulta assicurata per il caso Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che
l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la FONDIARIA - SAI paga
l’importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti alla garanzia Morte.
Art. 6 – Estensione territoriale – L’assicurazione vale in tutto il mondo, con l’intesa che la valutazione
dell’invalidità permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi in euro. I ricoveri effettuati nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino si considerano come avvenuti in Italia.
Art. 7 – Controversie – Arbitrato irrituale – Le divergenze sulla natura delle lesioni da infortunio e
sulle loro conseguenze o sulla misura degli indennizzi, possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più
vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con
dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è
fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione sul
luogo ove deve riunirsi il Collegio (Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di
residenza dell’Assicurato).
E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo
dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso può concedere una
provvisionale sull’indennizzo.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà
alle spese del terzo medico.
Art. 8 – Limiti di età - Persone non assicurate – Ferme le altre delimitazioni previste, non sono assicurate le persone che hanno età superiore a 80 anni, ovvero sono affette da infermità mentale, alcolismo
o tossicodipendenza.
Art. 9 – Foro competente – Si intende quale foro competente la città sede di Istituto di medicina legale
più vicina alla città di residenza dell’assicurato, anche nell’ipotesi che questi non sia contraente di polizza.
Art. 10 – Recesso in caso di sinistro – Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento
o rifiuto dell’indennizzo, la FONDIARIA - SAI e il Contraente possono recedere dal contratto, a condizione che sia già stato indennizzato o rifiutato un altro precedente sinistro.
Se il recesso viene esercitato dalla FONDIARIA - SAI questo ha effetto dopo 30 giorni, ed entro quindici giorni dalla data di efficacia dello stesso, la FONDIARIA - SAI rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 11 – Altre assicurazioni – Il Contraente non è obbligato a denunciare alla FONDIARIA - SAI altri
contratti infortuni stipulati o che dovesse stipulare in futuro a favore delle persone assicurate con la presente polizza.
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Art. 12 – Proroga dell’Assicurazione e periodo assicurativo – In mancanza di disdetta, data da una
delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei
quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo assicurativo, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata nel qual caso esso
coincide con la durata del contratto.
Art. 13 – Forma delle comunicazioni – Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’Assicurato o
i beneficiari sono tenuti, hanno efficacia dal momento in cui sono pervenute alla FONDIARIA - SAI e
solo se fatte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Sede della
FONDIARIA - SAI o all’Agenzia della FONDIARIA - SAI alla quale è assegnato il contratto.
Art. 14 – Oneri fiscali – Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 15 – Rinvio alle norme di legge – Per tutto quanto non regolato dal presente contratto, valgono le
norme di legge.
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Infortunio extraprofessionale: quello verificatosi durante lo svolgimento di ogni attività di natura non
professionale.
Infortunio stradale del Conducente dell’autoveicolo: quello subito dalla persona che si trovi alla guida
del veicolo indicato in polizza (auto ad uso privato, autofurgone, autocarro o autovettura ad uso promiscuo), in conseguenza di fatto derivante dalla circolazione stradale.
Infortunio stradale del motociclista: quello subito dalla persona che si trovi alla guida del ciclomotore (veicolo a due o tre ruote che non consente il trasporto di altra persona oltre il Conducente, che non
sviluppa una velocità superiore a 45 Km/h e che ha un motore di cilindrata non superiore a 50 cm3 se
termico), motociclo (veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone, in numero non superiore a
due compreso il Conducente) o motoveicolo (destinato al trasporto promiscuo), nonché motocarro (destinato al trasporto di cose), indicato in polizza, in conseguenza di fatto derivante dalla circolazione stradale.
Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo.
Ricovero: degenza in istituto di cura che comporta almeno un pernottamento.
Istituto di cura: ospedale o clinica dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia
di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all’erogazione di assistenza ospedaliera.
Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da
modellare o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica. I metodi di contenzione Ilizarov e F.E.A.(Fissatore Esterno Assiale), sono considerati gessatura.
Frattura: soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da infortunio. S’intende pertanto esclusa
qualsiasi lesione al solo tessuto cartilagineo o dai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l’osso.
Apparecchio terapeutico: dispositivo utilizzato nel trattamento di contenzione articolare o distrettuale, o
per ostosintesi, reso necessario da lesioni traumatiche da infortunio.
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