Settembre 2015
Iª par
te
Prestazioni energetiche e requisiti
minimi degli edifici, breve guida al
nuovo Decreto 26/6/2015
(Prima Parte)
I tre decreti attuativi di cui ci occupiamo in questo articolo
aggiornano in maniera profonda diversi aspetti della
legislazione vigente sulle prestazioni energetiche e i requisiti
minimi degli edifici, aggiornando sia il Dlgs 192/2005, poi
attuato come varie normative regionali, sia la vecchia Legge
10/91 il cui impianto base però rimane ancora attuale.
In particolar modo l’aggiornamento riguarda le definizioni
degli ambiti di intervento ed i parametri di riferimento,
mentre è ancora necessario dimostrare il rispetto dei limiti
e delle prescrizioni di legge tramite la redazione di una
relazione tecnica (ex art. 28 della l.10/91), i cui contenuti sono
però anch’essi oggetto dei presenti aggiornamenti.
Scopo dell’articolo è quindi quello di evidenziare le novità in termini di:
• Ambiti di applicazione;
• La nuova classificazione energetica;
• La questione degli edifici Nzeb e dell’edificio di
riferimento;
• I parametri di conversione dell’energia primaria
al fine di calcolare un indicatore globale di
prestazione energetica.
• I nuovi parametri di trasmittanza degli elementi
tecnici;
NOTA: Dal momento che i tre decreti pubblicati cambiano profondamente la legislazione vigente, si è scelto di occuparsi del primo dei tre,
indagando sugli ambiti di applicazione e sui nuovi parametri di riferimento da rispettare, inserendo anche qualche esempio pratico.
Si rimanda a prossime pubblicazioni l’approfondimento sugli altri due, peraltro spesso citati nel primo.
Note generali
I decreti sono tre. Cerchiamo di capire di cosa parlano
e le finalità di ognuno di essi
requisiti minimi di prestazione energetica degli
edifici:
1.Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni dei requisiti minimi degli edifici:
• Si tratta dell’aggiornamento delle modalità di
compilazione della relazione tecnica ex art. 28
in base alle modifiche apportate dal decreto
precedente. Si trova quindi l’edificio di riferimento
e si trovano i riferimenti ai coefficienti di
trasformazione dell’energia primaria oltre a nuove
sezioni specificamente pensate per l’utilizzo delle
energie rinnovabili.
• Si tratta di un aggiornamento della pre
esistente legislazione 192/2005 e s.m.i. al fine di
promuovere la costruzione di edifici ad energia
quasi zero come da Direttiva 2010/31/UE;
• Vale ancora la clausola di salvaguardia per le
Regioni che dispongono già di una normativa
propria in materia, ma le indicazioni sono di
perseguire una omogeneità dei criteri di calcolo
sul territorio nazionale.
3.Adeguamento del Ministero dello Sviluppo
26/6/2009 - linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici:
• Si tratta di un adeguamento dovuto
all’aggiornamento normativo complessivo con la
specifica intenzione di uniformare la legislazione
sul territorio nazionale.
2.Schemi e modalità di riferimento per la
compilazione della relazione tecnica di progetto
ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei
Applicazione delle metodologie di calcolo, delle prestazioni energetiche e definizione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
Si tratta di un aggiornamento della pre esistente legislazione 192/2005 per promuovere la costruzione e la
trasformazione di edifici ad energia quasi zero come da direttiva 2010/31/UE.
Vale ancora la clausola di salvaguardia, ma le regioni, come la Lombardia, hanno già dichiarato di volersi
adeguare alla legislazione nazionale.
Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di
progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione
energetica degli edifici.
Si tratta dell’aggiornamento delle modalità di compilazione della relazione tecnica ex l.10/91 in base alle
modifiche apportate dal decreto precedente.
2
Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo, 26/6/2009 - linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Anche in questo caso si tratta di un aggiornamento della legislazione esistente con lo specifico fine, però, di
raggiungere una omogeneità di dati e di metodologie di calcolo, ai fini di una migliore comparabilità, su tutto il
territorio nazionale.
è ancora prevista la differenza tra quelle regioni che hanno già una propria legislazione e quelle invece che
seguono le direttive nazionali. Per le seconde il decreto è immediatamente attivato, mentre per le prime lo sarà
dopo che avranno adeguato la propria legislazione in materia (entro due anni).
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche
e definizione delle prescrizioni dei requisiti minimi degli edifici
• Viene mantenuta la clausola di salvaguardia dell’art. 17;
• NB: La Regione Lombardia con DGR 3868 del
17/7/2015 ha stabilito di adeguare la normativa
regionale ai disposti dei Decreti ministeriali 26/6
• Le disposizioni si applicano alle Regioni che non
abbiano ancora legiferato ma tutte le regioni
collaborano alla diffusione omogenea sul territorio e
della normativa;
• ENTRATA IN VIGORE IL 1/10/2015.
Definizioni ed ambiti di applicazione
Discriminante per l’applicazione è la data di richiesta del titolo abilitativo, dopo l’entrata in vigore dei decreti,
cioè dopo il 1/10/2015.
Nuova costruzione
Sono assimilati alla nuova costruzione anche:
- Edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione;
- Ampliamento di edifici esistenti con aumento del
volume climatizzato del 15% o con nuovi volumi
per almeno 500mc.
Sopraelevazione con aumento
di volumetria >15% o 500mc
Per quanto riguarda l’aumento delle volumetrie, si ha
un differente approccio nel caso che sia un aumento
di una volumetria esistente, ma facente parte del
medesimo edificio, oppure se la nuova volumetria è
un corpo staccato dall’edificio originale.
Nel primo caso il calcolo delle prestazioni energetiche
andrà effettuato sull’intero nuovo corpo di fabbrica
che si è venuto a creare, nel secondo invece solo sulla
parte nuova che, quindi, viene trattato a tutti gli effetti
come una nuova edificazione.
Aumento di volumetria tramite la creazione
di un nuovo corpo di fabbrica
3
Ristrutturazioni importanti
Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro a temperatura controllata
con un’incidenza >25% della sup disperdente dell’edificio.
Ristrutturazioni importanti di primo livello
Interessano un’incidenza della superficie >50% e comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto
termico invernale e di climatizzazione estiva. I requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero
edificio e si calcolano sulla base dell’edificio di riferimento, cioè quell’edificio identico a quello oggetto dei
lavori ma che osservi i parametri di un edificio nuovo.
Ristrutturazioni importanti di secondo livello
Interessano un’incidenza della superficie >25% e possono interessare anche la ristrutturazione dell’impianto
termico invernale e di climatizzazione estiva, i requisiti di prestazione energetica si applicano alle porzioni e
quote di elementi interessati dai lavori ed al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (Ht’).
Riqualificazioni energetiche
Tutti quegli interventi non riconducibili ai casi precedenti e che hanno comunque un impatto sulla prestazione
energetica dell’edificio e che interessano una superficie < 25% di quella disperdente lorda complessiva, i
requisiti di prestazione energetica si applicano alle porzioni e quote di elementi interessati dai lavori.
Deroghe
Interventi ininfluenti dal punto di vista termico (ad esempio la semplice tinteggiatura di una facciata la
riparazione di serramenti esistenti senza sostituirli) o che interessino superfici <10% ( rifacimento intonaco
in piccole,porzioni della facciata dove esso si sia staccato oppure la sostituzione di serramenti di un unico
appartamento e che rispetto rispetto alla superficie totale sia <10%).
Di seguito alcuni esempi applicativi:
Rifacimento intonaco
Su di una facciata di dimensioni 30x12 mt (360mq), una porzione non superiore a 36
mq. Quindi solo rappezzi . la considerazione deve essere fatta per tutte le facciate
disperdenti dell'edificio e non deve superare il 10% della superficie disperdente totale
dell'intero edificio.
Sostituzione serramenti
Posto che su di una facciata 30x12 (cioè un edificio di 4 piani) vi siano 6x4=24 finestre da
1,2x1,6 mt (cioè 1,92mq), non è soggetto a calcoli di verifica la sostituzione di non più
di 5 serramenti. Anche in questo caso la considerazione deve essere fatta per tutte le
facciate disperdenti dell'edificio e la superficie totale dei serramenti non deve superare il
10% della superficie disperdente totale dell'intero edificio.
Posa di un cappotto esterno
Va eseguito il calcolo di verifica.
Rifacimento dell'intonaco di tutte le
facciate esterne
Va eseguito il calcolo di verifica.
Rivestimento esterno con diversa
finitura
Nel caso di una semplice tinteggiatura non serve alcun calcolo, ma se si utilizza una
vernice poliuretanica allora si ricade nel campo di applicazione, così come l'applicazione
di uno strato protettivo in piastrelle, scandole o altro.
Sostituzione delle tegole del tetto
Nessun calcolo va eseguito.
Sostituzione di una copertura in
amianto con altra tipologia
Sostituzione di una copertura
generica con altra tipologia
Nessun calcolo se la copertura chiude un vano non riscaldato, ma se si vuole migliorare
la tenuta termica (occasione da non perdere) allora va eseguito il calcolo di verifica. La
nuova stratigrafia dovrà soddisfare i re-quisiti riportato nell’allegato al decreto.
N.B. Intervenire sull'involucro per l'efficientamento energetico dell'edificio può portare ad accedere a sconti fiscali o a finanziamenti di vario
genere ( da valutare di volta in volta). Il costo di un calcolo di verifica e della necessaria diagnosi energetica si ripaga da solo.
4
• MO sugli impianti termici esistenti (riparazione o sostituzione di componenti non influenti sulla resa
dell’impianto. Sono invece compresi la sostituzione di un generatore tradizionale con uno di maggiore resa o
a condensazione o ibrido, l’inserimento di un impianto solare, la sostituzione del sistema di termoregolazione,
la posa delle valvole termostatiche con il sistema di telerilevamento centralizzato).
• In caso di isolamento termico dall’interno o in intercapedine i valori di trasmittanza da rispettare sono
aumentati del 30%. A tal proposito riferirsi alla tabella allegata, in cui si sono riepilogati tutti i parametri
vigenti e futuri.
Prescrizioni comuni ai vari ambiti di applicazione
Esistono poi alcune prescrizioni tecniche comuni a tutti gli ambiti di applicazione, come:
• La presenza della relazione tecnica;
• Gli adempimenti relativi alla conformità tecnica delle opere realizzate devono essere conformi a quanto
riportato nel relativo decreto (il terzo tra quelli pubblicati il 15/7/2015);
• Il massimo contenimento dei consumi di energia deve essere raggiunto considerando anche il costo
dell’intervento che non deve essere contro producente;
• Negli interventi sulle strutture opache si procede secondo la norma UNI 13788 e va verificato il rischio di
formazione di muffe e delle condensazioni interstiziali;
• Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle delle classi di concentrazione dell’umidità, ma è possibile
tener conto di eventuali sistemi di controllo dell’umidità e darne atto nel calcolo dei fab-bisogni di energia
primaria;
• Al fine di contenere i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva è obbligatorio l’utilizzo di materiali
per la copertura ad alta riflettenza solare e di sistemi per il raffrescamento passivo. Sempre dopo averne
eseguito l’analisi costi/benefici;
• Nel caso di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, nel caso di installazione di pannelli
radianti a pavimento o di isolamento termico dall’interno, è consentito derogare fino a 10cm circa le
altezze minime dei locali, fatto salvi i limiti già esistenti per i comuni montani. Si tratta di una novità
particolarmente apprezzabile nei numerosi casi di locali che si trovano al di sotto di terrazzi in cui non
è possibile inserire una sufficiente stratigrafia di materiali isolanti;
• Diventa obbligatorio il trattamento chimico dell’acqua di alimentazione dell’impianto termico e ACS per
potenzialità maggiori di 100KW mentre lo è sempre nel caso di durezza dell’acqua superiore ai 15* francesi.
Si tratta, anche in questo caso, di un provvedimento che può contribuire molto a ridurre i consumi di
energia primaria soprattutto tenendo conto della perdita di efficienza degli impianti una volta che
siano pieni di calcare;
• Per impianti di potenza maggiore di 35kw è obbligatoria l’installazione di un contatore volumetri-co della
ACS prodotta e di un contatore volumetrico sul reintegro dell’impianto termico. Le letture dovranno essere
riportate sul libretto di impianto e servono a prevenire eventuali malfunzionamenti dell’impianto dovuti a
perdite nascoste o altre inefficienze;
• Nel caso di utilizzo di impianti di microcogenerazione l’indice PES deve essere non inferiore a 0 ed il
progettista deve darne atto nella relazione tecnica;
• L’ultima prescrizione comune riguarda gli impianti di sollevamento delle,persone. Tutti gli impianti elevatori
dovranno infatti essere conformi alle specifiche sui motori elettrici eco compatibili ed essere corredati di una
specifica scheda tecnica da conservarsi insieme al libretto di impianto. Si tratta di rendere esplicita una
tecnologia oramai in dotazione a tutti gli impianti di recente produzione.
5
Requisiti e prescrizioni specifiche per edifici di nuova costruzione o soggetti a
ristrutturazioni importanti di primo livello
• Nel caso della presenza a meno di 1000 mt di reti di
teleriscaldamento/teleraffrescamento o di previsioni di
posa delle stesse, è obbligatorio prevedere le necessarie
opere murarie ed impiantistiche atte a consentire l’allaccio
dell’edificio a tali reti. Per valutare come sempre il parametro
costi/benefici, il distributore del servizio è tenuto a
comunicare agli interessati i costi di allacciamento e utilizzo,
anche perché il tecnico progettista deve darne atto nella
relazione tecnica;
• Seguono una serie di specifiche riguardanti i gestori delle
reti di teleriscaldamento in termini di certificazioni di cui si
devo dotare e di parametri tecnici da rispettare;
• Ogni locale o ogni zona riscaldato deve essere dotato di
un sistema di termo regolazione indipendente in grado di
prevenire gli effetti del surriscaldamento degli ambienti per
effetto della radiazione solare invernale. Anche di questo il
progettista deve darne atto nella relazione tecnica;
• È obbligatorio dotare gli impianti di sistemi di misurazione
intelligente dei consumi e di contabilizzazione dell’energia
consumata per la climatizzazione invernale;
EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO
+ PIÙ EFFICIENTE
A4
A3
A2
A1
B
C
D
E
F
G
 MENO EFFICIENTE
Scala di classificazione della prestazione energetica degli edifici
• Devono essere rispettati i requisiti di prestazione energetica in termini di efficienze, parametri ed indici
derivanti dall’edificio di riferimento con l’avvertenza che per tutti gli edifici i parametri e gli indici descritti
sono validi dal 1/7/2015 mentre per gli edifici pubblici o ad uso pubblico dal 1/1/2019 sono previsti valori
più bassi estesi a tutti gli edifici il 1/1/2021 parimenti sono previsti nelle stesse date il rispetto di valori di
efficienza superiori a quelli derivanti dall’edificio di riferimento;
• Ai fini del contenimento dell’energia necessaria alla climatizzazione estiva, bengono valutati sistemi
schermanti e va verificata che la massa superficiale degli involucri opachi sia superiore a 230kg/mq oppure
che siano rispettati i valori del modulo di trasmittanza termica periodica di 0,10 w/mq K per le strutture
opache verticali e di 0,18 w/mqK per quelle orizzontali. È peraltro consentito l’utilizzo di tecnologie diverse
che portino ai medesimi risultati. Di ciò ne va dato atto nella relazione tecnica;
• Il valore di trasmittanza di tutte le superfici verso locali non riscaldati e di altre proprietà deve essere inferiore.
0,8 w/mqK, fatti salvi però i valori di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, che quindi in questo
caso sono maggiormente vincolanti rispetto a quelli termici;
• Viene asseverato dal progettista l’uso di energia derivante da fonti rinnovabili;
• Ai fini della determinazione della classe energetica dell’edificio si utilizza l’indice di prestazione energetica
globale espresso come energia primaria non rinnovabile. Viene quindi definita una nuova scala degli indici di
prestazione energetica ed una nuova classificazione energetica degli edifici.
Scala di classificazione degli edifici sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EP gl, nren
0,40 EP gl, nren, rif, standard (2019/21) <
0,60 EP gl, nren, rif, standard (2019/21) <
0,80 EP gl, nren, rif, standard (2019/21) <
1,00 EP gl, nren, rif, standard (2019/21) <
1,20 EP gl, nren, rif, standard (2019/21) <
1,50 EP gl, nren, rif, standard (2019/21) <
2,00 EP gl, nren, rif, standard (2019/21) <
2,60 EP gl, nren, rif, standard (2019/21) <
Classe A4
Classe A3
Classe A2
Classe A1
Classe B
Classe C
Classe D
Classe E
Classe F
Classe G
6
≤ 0,40 EP gl, nren, rif, standard (2019/21)
≤ 0,60 EP gl, nren, rif, standard (2019/21)
≤ 0,80 EP gl, nren, rif, standard (2019/21)
≤ 1,00 EP gl, nren, rif, standard (2019/21)
≤ 1,20 EP gl, nren, rif, standard (2019/21)
≤ 1,50 EP gl, nren, rif, standard (2019/21)
≤ 2,00 EP gl, nren, rif, standard (2019/21)
≤ 2,60 EP gl, nren, rif, standard (2019/21)
≤ 3,50 EP gl, nren, rif, standard (2019/21)
> 3,50 EP gl, nren, rif, standard (2019/21)
Requisiti degli edifici ad energia quasi zero
Sono definiti edifici ad energia quasi zero quelli che rispettano i requisiti previsti dal 1/1/2019 per gli edifici
pubblici e dal 1/1/2021 per tutti gli altri e contemporaneamente gli obblighi di integrazione con le fonti
rinnovabili previsti dal decreto legislativo 28/2011.
Si tratta forse di una definizione un po’ troppo “scontata” che non introduce reali parametri altamente innovativi,
ma siamo solo agli inizi e, dopotutto, i parametri indicati costituiscono pur sempre valori “minimi”. Nulla vieta
di spingersi ulteriormente più avanti per ottenere migliori performance energetiche che, come già detto in
altri articoli apparsi su questa testata, si ottengono solo da una miscela ben assortita di scelte progettuali e di
capacità costruttiva.
Requisiti e prescrizioni specifiche per edifici di nuova costruzione o soggetti
a ristrutturazioni importanti di secondo livello o soggetti a interventi di
riqualificazione energetica
Va verificato il rispetto dei valori di trasmittanza degli elementi tecnici su cui si interviene di cui alla tabella
allegata e soprattutto il rispetto del parametro H’T , cioè il coefficiente globale di scambio termico per unità di
superficie disperdente. Tale parametro va valutato,per l’intera porzione di superficie oggetto di intervento e
vanno considerati globalmente tutti i componenti su cui si è interve-nuti. Per cui va fatta attenzione ad eseguire
interventi parziali perché potrebbe condurre a delle non conformità anche se i valori sono abbastanza elevati.
STRUTTURE OPACHE VERTICALI
VERSO ESTERNO, AMBIENTI NON CLIMATIZZATI O CONTRO TERRA
EDIFICIO DI RIFERIMENTO
VALORI PER RIQUALIFICAZ.
ENERGETICA
RIQUALIFICAZ. IN DEROGA
ZONA
CLIMATICA
2015
2019/2021
2015
2019/2021
2015
2019/2021
AeB
C
D
E
F
0,45
0,38
0,34
0,3
0,28
0,43
0,34
0,29
0,26
0,24
0,45
0,4
0,36
0,3
0,28
0,4
0,36
0,32
0,28
0,26
0,585
0,52
0,468
0,39
0,364
0,52
0,468
0,416
0,364
0,338
VALORI VALORI IN
ATTUALI DEROGA
0,36
0,34
0,33
0,468
0,442
0,429
STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE DI COPERTURA
VERSO ESTERNO, AMBIENTI NON CLIMATIZZATI O CONTRO TERRA
EDIFICIO DI RIFERIMENTO
VALORI PER RIQUALIFICAZ.
ENERGETICA
RIQUALIFICAZ. IN DEROGA
ZONA
CLIMATICA
2015
2019/2021
2015
2019/2021
2015
2019/2021
AeB
C
D
E
F
0,38
0,36
0,3
0,25
0,23
0,35
0,33
0,26
0,22
0,2
0,34
0,34
0,28
0,26
0,24
0,32
0,32
0,26
0,24
0,22
0,442
0,442
0,364
0,338
0,312
0,416
0,416
0,338
0,312
0,286
7
VALORI VALORI IN
ATTUALI DEROGA
0,32
0,3
0,29
0,416
0,39
0,377
STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI DI PAVIMENTO
VERSO ESTERNO, AMBIENTI NON CLIMATIZZATI O CONTRO TERRA
EDIFICIO DI RIFERIMENTO
VALORI PER RIQUALIFICAZ.
ENERGETICA
RIQUALIFICAZ. IN DEROGA
ZONA
CLIMATICA
2015
2019/2021
2015
2019/2021
2015
2019/2021
AeB
C
D
E
F
0,46
0,4
0,32
0,3
0,28
0,44
0,38
0,29
0,26
0,24
0,48
0,42
0,36
0,31
0,3
0,42
0,38
0,32
0,29
0,28
0,624
0,546
0,468
0,403
0,39
0,546
0,494
0,416
0,377
0,364
VALORI VALORI IN
ATTUALI DEROGA
0,36
0,33
0,32
0,468
0,429
0,416
CHIUSURE TECNICHE TRASPARENTI E OPACHE E DEI CASSONETTI COMPRENSIVI DEGLI INFISSI
VERSO ESTERNO, AMBIENTI NON CLIMATIZZATI
EDIFICIO DI RIFERIMENTO
VALORI PER RIQUALIFICAZ.
ENERGETICA
ZONA
CLIMATICA
2015
2019/2021
2015
2019/2021
AeB
C
D
E
F
3,2
2,4
2
1,8
1,5
3
2,2
1,8
1,4
1,1
3,2
2,4
2,1
1,9
1,7
3
2
1,8
1,4
1
STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI E VERTICALI
DI SEPARAZIONE TRA EDIFICI ED UNITA' IMMOBILIARI CONFINANTI
TUTTE LE ZONE
0,8
0,8
Anche se la trattazione di questo paragrafo è relativamente breve, non vi è dubbio che sarà quella oggetto
di maggiore attenzione in quanto riguarda tutti quegli interventi parziali che i proprietari, specialmente enti
pubblici, annualmente intendono eseguire sia per evitare l’installazione di un cantiere invasivo in uno stabile
utilizzato, sia per evitarne gli elevati costi, sia perché costretti da situazioni contingenti come la,presenza di
infiltrazione, la rimozione di coperture in amianto, il rifacimento di facciate ammalorate, o la sostituzione di
serramenti obsoleti.
Per quanto riguarda solo gli edifici soggetti a riqualificazione energetica per impianti di potenzialità maggiore di
100kw ed anche se un condomino vuole staccarsi dall’impianto centralizzato, deve essere eseguita una diagnosi
energetica al fine di valutare le diverse soluzioni impiantistiche complessive e la loro efficacia in termini di
rapporto costi/benefici.
Analogamente tutti i sistemi impiantistici per la climatizzazione invernale od estiva devono rispettare i
parametri previsti per l’edificio di riferimento. Si tratta di una trattazione davvero complessa che merita un
approfondimento a parte, come del resto diversi altri aspetti di questa normativa davvero innovativa.
Come si vede già da questi appunti vi è molto da approfondire. Anche le case produttrici di software sono
chiamate ad aggiornare i propri prodotti. Le variabili di calcolo sono oramai diventate davvero numerose e se
da un lato consentono un’ampia scelta ai progettisti, dall’altro richiedono un’attenzione particolare per evitare
scelte contro producenti, soprattutto in termini di costi. La possibilità di valutazione di diversi (molti) scenari
possibili è quindi una delle caratteristiche che deve avere un moderno software per il calcolo di efficienza
energetica. I costi non sono bassissimi, ma si tratta in fondo di una spesa necessaria se si vuole una certa
velocità di elaborazione ed una ancora più importante affidabilità dei,risultati ottenuti nei vari scenari.
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Prestazioni energetiche e requisiti minimi degli edifici, breve guida