N. OMISSIS R.G.A.C.C.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione III Civile
Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c.
nella causa civile di primo grado promossa con ricorso depositato in
data 11 febbraio 2015 da
D. G. (C.F. OMISSIS) P. G. (C.F. OMISSIS), entrambi rappresentati e
difesi dall’avv. OMISSIS presso il cui studio sito in OMISSIS sono
elettivamente domiciliati
RICORRENTI
contro
U. SPA (C.F. OMISSIS) rappresentata e difesa dell’avv. OMISSIS ed
elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in
OMISSIS;
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RESISTENTE
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12/11/2015 ;
RILEVATO CHE
Diego e P. G. hanno convenuto in giudizio davanti a questo
Tribunale la U. Banca Spa per sentirla condannare al pagamento in loro
favore della somma di euro 7.746,85, oltre interessi al tasso legale con
capitalizzazione annuale dalla data sotto indicata a quella del saldo
effettivo. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che:
- P. G. e sua moglie G. G., in data 15 maggio 1984 avevano
costituito
presso
l’agenzia
di
OMISSIS
della
OMISSIS,
(successivamente divenuta U. Spa), il libretto di risparmio nominativo
meglio individuato in ricorso, versando su di esso la somma di
L.15.000.000;
- dopo il decesso della G., i ricorrenti, nelle loro rispettive qualità di
figlio e marito della stessa, avevano chiesto alla convenuta il saldo della
somma depositata ma l’istituto di credito aveva risposto che non vi
erano evidenze documentali di quel rapporto essendo decorso il
termine decennale di cui all’art. 2220, primo comma, c.c.
La resistente si è costituita ritualmente in giudizio e, in via preliminare
di merito, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di D. G. nonché
l’estinzione del diritto degli attori per intervenuta prescrizione.
Con riguardo al merito la convenuta ha assunto in ogni caso
l’infondatezza della domanda di controparte avente ad oggetto gli
interessi anatocistici sulla somma sopra citata.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, in via preliminare va
esaminata l’eccezione relativa alla posizione di D. G. sollevata dalla
resistente, che va più correttamente qualificata come di difetto di
titolarità del credito fatto valere in giudizio. Essa è fondata in difetto
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della dimostrazione da parte dello stesso della sua qualità di erede di
G. G. o quantomeno dell’intervenuto decesso della stessa.
P. G. ha invece pieno titolo a far valere la pretesa in esame in
ragione della sua qualità di cointestatario del libretto sopra citato.
Ciò detto, venendo al merito, la domanda del G. di condanna della
resistente al pagamento in proprio favore della somma che a suo tempo
era stata depositata sul libretto sopra citato è fondata e merita di essere
accolta, per effetto del rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto
fatto valere dall’attore sollevata dalla resistente.
Al fine di risolvere tale questione infatti occorre far riferimento al
recente insegnamento della Suprema Corte (Cass., 20 gennaio 2012,
n. 788) che, muovendo dalla premessa che il contratto di deposito
bancario costituisce un tipico contratto d’impresa, diretto a realizzare
finalità speculative e di durata, attraverso la assicurazione della
permanente disponibilità della somma depositata, ha affermato che
l’obbligo restitutorio della banca sorge solamente a seguito della
richiesta del cliente, poiché la “esigibilità” del corrispondente diritto
deriva soltanto da tale richiesta, che di per sé costituisce una mera
facoltà. La conseguenza di tale inquadramento è che soltanto con
l’esercizio di tale facoltà inizia a decorrere il relativo termine di
prescrizione.
Nel caso di specie la richiesta dei titolari del diritto alla restituzione
della somma depositata sul libretto sopra citata è stata avanzata per la
prima volta in data 15 aprile 2013 (circostanza incontestata), cosicchè è
da tale momento che ha iniziato a decorrere il termine prescrizionale
dello stesso.
Per quanto riguarda la domanda di condanna della resistente al
pagamento anche degli interessi sulla somma capitale depositata essa
può
trovare
accoglimento
solo
per
gli
interessi
maturati
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successivamente al 15 aprile 2008, essendosi invece prescritto il diritto
agli interessi maturati prima di quel momento, come dedotto dalla difesa
della resistente.
Sul punto occorre tenere presente che, in caso di deposito bancario,
non regolato in conto corrente, quale quello concluso dal G., gli
interessi sono annotati dall’istituto di credito, a fine periodo di
capitalizzazione e al saggio convenuto contrattualmente ovvero a quello
legale, su un conto individuale di deposito correlato al singolo deposito
acceso, per poi venire annotati, alla prima occasione (prelievo, anche
estintivo, o versamento, ovvero richiesta ad hoc), anche sul libretto.
Qualora
ciò
non
accada,
e
non
intervenga
nemmeno
un
comportamento della banca incompatibile con la volontà di avvalersi
della prescrizione, e dunque idoneo a valere quale rinunzia alla
prescrizione ex art. 2937 c.c., come accaduto nel caso di specie, il
relativo diritto si prescrive in cinque anni (art. 2948, n. 4, c.c.).
E’ evidente quindi che l’inerzia dell’avente diritto alla corresponsione
degli interessi non preclude il decorso e il maturare della prescrizione
dello stesso.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di computo
anatocistico degli interessi debitori in quanto in palese contrasto con il
disposto dell’art. 1283 c.c.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, quelle sostenute
da P. G. fino al momento in cui questo giudice formulò alle parti una
proposta conciliativa della causa vanno poste a carico della resistente
in applicazione del principio della soccombenza. La somma spettante a
titolo di compenso va liquidata sulla base del d.m. 55/2014, tenendo
conto che il ricorrente ha diritto anche al rimborso del compenso per
l’assistenza che il suo difensore ha prestato nel procedimento di
mediazione che ha preceduto il giudizio.
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Trattandosi di attività stragiudiziale avente autonoma rilevanza
rispetto a quella di difesa svolta nel presente giudizio, ai sensi
dell’art. 20 del d.m. 55/2014, il relativo importo può essere liquidato
in una somma pari a poco meno di un terzo del valore medio di
liquidazione previsto dal succitato regolamento per l’assistenza
stragiudiziale.
L’attività
di
assistenza
è
infatti
consistita
nella
partecipazione al solo primo incontro davanti al mediatore, atteso che il
procedimento di mediazione non è proseguito oltre quel momento, a
causa della mancata partecipazione ad esso della convenuta e il valore
medio di liquidazione pare essere stato calcolato tenendo conto che il
procedimento di mediazione entri nel vivo e possa svilupparsi in più
sedute.
Il compenso giudiziale va invece determinato sulla base dei valori
medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento per le due fasi
del giudizio (fase di studio e fase introduttiva) che hanno preceduto la
formulazione della proposta conciliativa di questo giudice e di un
ulteriore importo di euro 300,00 a titolo di compenso per la
partecipazione ad una udienza ed è quindi pari ad euro 1.915,00.
Al ricorrente P. G. spetta anche il rimborso delle spese generali nella
misura massima consentita del 15 % della somma riconosciuta a titolo
di compenso nonché dell’importo versato a titolo di contributo unificato
e di quello versato a titolo di indennità di mediazione (euro 40,00, oltre
Iva).
P. G. è al contempo soccombente nei confronti della resistente
relativamente alla fase, invero molto contenuta, essendo consistita in
una sola udienza, successiva alla formulazione da parte di questo
giudice di una proposta conciliativa della lite ai sensi dell’art. 185 bis
c.p.c. atteso che egli, a differenza della resistente, rifiutò tale proposta
e il suo rifiuto deve giudicarsi ingiustificato.
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E’ opportuno, infatti, rammentare che questo giudice aveva proposto
alle parti di definire la lite con la corresponsione in favore degli attori di
una somma onnicomprensiva di euro 10.000,00 che quindi era
nettamente superiore a quella oggetto della condanna emessa in favore
di P. G. con la presente sentenza. La sua decisione di non accettare
quella offerta pare essere stata dettata dalla sua convinzione della
integrale fondatezza dei propri assunti ma essa non integra, ad avviso
di questo giudice, il giustificato motivo di rifiuto di cui all’art. 91, comma
1, secondo periodo c.p.c. soprattutto allorquando, come nel caso di
specie, la proposta sia stata motivata rappresentando l’opinabilità di
una parte degli assunti della parti.
Il giustificato motivo di rifiuto della proposta conciliativa, infatti, per
assumere rilievo ai fini della norma sopra citata deve avere carattere
oggettivo, ossia fondarsi su emergenze processuali favorevoli alla parte
che rifiuta la proposta.
Il compenso spettante alla convenuta per la fase successiva alla
formulazione della predetta proposta, consistita in una udienza, può
essere quantificato in euro 300,00 ai quali va aggiunto il rimborso spese
generali nella misura del 15 % di tale importo.
G. Diego, in quanto soccombente, va condannato a corrispondere
alla resistente le spese di lite da questa sostenute che sulla base dei
criteri sopra indicati vanno quantificate in euro 1.915,00 per compenso
oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 % di tale importo.
La convenuta va poi condannata, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis d.
lgs. 28/2010, a corrispondere all’entrata del bilancio dello Stato una
somma pari al contributo unificato. Tale pronuncia infatti, avendo
carattere sanzionatorio, prescinde dalla soccombenza totale o parziale,
quale è quella in cui versa nel caso si specie U., e costituisce
conseguenza automatica della assenza di un giustificato motivo della
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mancata partecipazione al procedimento di mediazione, motivo che nel
caso di specie non è stato nemmeno mai dedotto.
Il
Giudice
Unico
del
P.Q.M
Tribunale
di
Verona,
definitivamente
pronunciando, ogni diversa e ulteriore eccezione e difesa disattesa e
respinta, così decide:
-
condanna la resistente a corrispondere a P. G. la somma di
euro 7.746,85, oltre interessi al tasso legale dalla data del 15 aprile
2008 a quella del saldo effettivo e alle spese di lite maturate fino alla
data del 10 settembre 2015, che liquida nella somma di euro 2.515,00,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % di tale importo iva
se dovuta e cpa, nonché euro 259,00 ed euro 40,00 oltre iva, per i titoli
meglio precisati in motivazione;
-
condanna P. G. a rifondere alla convenuta le spese di lite
maturate dopo la data sopra indicata, che liquida nella somma di euro
300,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % di tale
importo Iva se dovuta e Cpa;
-
rigetta la domanda avanzata da G. D. e per l’effetto condanna
lo stesso a corrispondere alla resistente le spese del giudizio che
liquida nella somma di euro 1.915,00, oltre rimborso spese generali
nella misura del 15 % di tale importo iva e dovuta e Cpa;
-
condanna la resistente al versamento all’entrata del bilancio
dello Stato della somma di euro 259,00.
VERONA 30/12/2015
IL GIUDICE
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