COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
di Foggia e Provincia
Viale Ofanto ang. C.so del Mezzogiorno
71100 Foggia
LAVORO SALUTE E AMBIENTE s.a.s.
Di De Pasquale dr. Paolo & C.
Specialista in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica
LAVORO SALUTE E AMBIENTE s.a.s.
di De Pasquale dr. Paolo & C.
Specialista in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica
CONVENZIONE
stipulata tra
il CPT
Comitato Paritetico Territoriale di Foggia e provincia
E
La Società “Lavoro Salute e Ambiente”
Per il servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro di
imprese iscritte
alla Cassa Edile di Foggia e provincia
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Lo scrivente Comitato Paritetico Territoriale di Foggia e provincia, con sede in Foggia, legalmente
rappresentato dal Presidente ing. Luigi Reitani e dal Vice Presidente sig. Michele Lunetta,
domiciliati per la carica ricoperta presso la sede sita in Foggia in viale Michelangelo, 161:
AFFIDA
alla società “Lavoro Salute & Ambiente s.a.s.”, con sede in Manfredonia via Gargano 11/D,
legalmente rappresentata dall’Amministratore Unico dr. De Pasquale Paolo, domiciliato per la
carica c/o la stessa sede, l’esecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria da attuare sui luoghi di
lavoro, secondo quanto disposto da Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni e
integrazioni, per il miglioramento della tutela della salute dei lavoratori dipendenti di imprese, del
settore di costruzioni, iscritte alla Cassa Edile di Foggia e Provincia.
Il servizio di attuazione di sorveglianza sanitaria è inteso come prestazione professionale del
Medico Competente dr. De Paolo Pasquale, comprendente l’esecuzione degli accertamenti
complementari, strumentali e di laboratorio dello stesso disposti.
Il servizio sarà svolto alle condizioni normative ed economiche fissate nella presente
Convenzione. La durata della stessa, decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà termine allo
scadere dei dodici mesi successivi, da ritenersi automaticamente rinnovata per un periodo della
stessa durata, salvo comunicazione scritta di disdetta da effettuarsi almeno trenta giorni prima della
scadenza.
Le parti sottoscrivendo la presente convenzione, si impegnano ad osservarla integralmente,
incondizionatamente e senza riserva alcuna.
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PARTE NORMATIVA
Articolo 1
La Struttura Sanitaria si impegna ad eseguire la Sorveglianza sanitaria, secondo le
disposizioni del Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, per un
minimo di 200 visite annuali e a fornire al CPT, prima della stipula della presente Convenzione,
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Il Medico Competente designato ad effettuare la Sorveglianza Sanitaria è il dr. De Pasquale
Paolo, specialista in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica. Egli si avvarrà per
l’esecuzione degli esami strumentali medici e personale tecnico, in qualità di collaboratori,
dipendenti. I nominativi dei suddetti verranno comunicati al momento della stipula della
convenzione, di volta in volta, in caso di eventuali cambiamenti. Lo stesso per gli esami di
laboratorio si avvarrà di struttura e dotata di apparecchiature certificate.
La società “Lavoro Salute & Ambiente” è dotata di Unità Mobile in grado di raggiungere i
vari cantieri e di espletare tutto quanto previsto dal Dlg 626/94 e sue successive modificazione e
integrazioni, che consente di evitare inutili dispendi di tempo e di risorse umane, che si avrebbero
qualora si dovessero avviare i singoli lavoratori c/o studi professionali o strutture pubbliche
altrimenti locate.
Essa è dotata di:
a) Spirometro a campana della Biomedin, per l’esecuzione di spirometria curva flusso volume;
b) Elettrocardiografo a tre canali della Esa-Ote o di altra ditta analoga, per l’esecuzione di
elettrocardiogrammi;
c) Audiometro Amplaid 455 dell’Amplifon, per l’esecuzione di esame audiometrico tonale;
d) Cabina silente;
e) Otoscopio per l’esame ispettivo dell’orecchio esterno;
f) Ergovision per il controllo della visione da lontano e da vicino nonché per il rilievo di
eventuali astigmatismo, forie e anomala visione dei colori;
g) Pletismografo per eventuali esposti a rischio vibrazioni;
h) Materiali occorrenti per prelievi di sangue (siringhe, vari tipi di provette, provettari etc…);
i) Sfigmomanometri per la misurazione della pressione arteriosa;
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j) Frigorifero per la corretta conservazione e somministrazione dei vaccini, resi obbligatori del
legislatore;
k) Due lettini per la visita medica;
l) Una bilancia ed un altimetro, indispensabili per la raccolta di dati necessari alla corretta
esecuzione dell’esame spirometrico;
m) Tavola ottometrica, utile in alternativa all’ergovision per gli analfabeti;
n) Diafanoscopio per la lettura di eventuali radiogrammi presentati dal dipendente in corso di
visita medica;
o) Impianto centralizzato di O2 sui due lettini, per far fronte ad eventuali emergenze;
p) Cassetta di primo soccorso;
q) Termometri, abbassalingua, etc….
ARTICOLO 2
Il Medico Competente, designato e nominato, garantirà quanto previsto a suo carico dal Dlg
626/94 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in conformità degli art. 16, 17 dello stesso.
Il controllo sanitario avverrà in funzione dei rischi specifici come richiesto dall’art. 3
comma 1 del Dlg 626/94.
La sorveglianza sanitaria verrà effettuata attraverso il seguente PSB (Protocollo Sanitario di
Base) per la prima visita e le visite preassuntive:
a) Operai
1. Istituzione del libretto sanitario;
2. Istituzione del libretto di rischio:
3. Rilievo anamnestico completo;
4. Visita medica;
5. Rilievo pressione arteriosa
6. Elettrocardiogramma;
7. Esame audiometrico tonale in cabina silente;
8. Eventuale esame otoscopio, in caso di alterazione di quest’ultimo;
9. Spirometria curva flusso-volume;
10. Ergovision, per la valutazione della visione da lontano, da vicino, di eventuale astigmatismo,
forie ed alterata visione dei colori;
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11. Esami di laboratorio comprensivi di:
a) Emocromo completo di formula e piastrine;
b) Funzione renale (azotemia-creatininemia-esame delle urinecompleto);
c) Funzione epatica (got-gpt-bilirubina);
d) Funzione metabolica (glicemia-colestolemia-trigliceridemia);
12. Profilassi antitetanica per operai ed impiegati tecnici qualora ne fossero sprovvisti.
b) Impiegati
al precedente protocollo si aggiunge la visita oftamologica da seguire su parere del Medico
Competente sulla base della legislazione vigente.
Per le visite periodiche il protocollo sanitario prevede:
•
Operai
a) Visita medica annuale;
b) Spirometria annuale;
c) Elettrocardiogramma biennale;
d) Esame audiometrico biennale;
e) Ergovision biennale se normale annuale alla prima visita
annuale se alterato alla prima visita;
f) esami di laboratorio annuali.
•
Impiegati tecnici
a) visita medica biennale;
b) esami strumentali sopra elencati.
•
Impiegati amministrativi
a) visita medica biennale o quinquennale secondo la legislazione vigente;
b) visita oftamologica con periodicità biennale o quinquennale.
Nel caso il Medico Competente ritenesse necessaria l’esecuzione di esami clinici, biologici o
indagini diagnostiche non presenti nel PSB, l’impresa potrà rivolgersi a laboratori di propria
fiducia, o affidare allo stesso il compito di provvedere ogni qualvolta se ne presenti la necessità,
sostenendone l’onere.
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ARTICOLO 3
La Struttura Sanitaria si impegna a formulare, qualora ne ricorra la necessità, un tariffario
per gli accertamenti non inclusi nel PSB, che il CPT metterà a disposizione delle imprese sottoposte
a Sorveglianza Sanitaria.
Il CPT e la Struttura Sanitaria convengono sulla necessità di incontrarsi almeno
semestralmente presso al sede del CPT, per verificare l’andamento delle attività previste dalla
seguente Convenzione.
Le comunicazioni del CPT saranno inoltrate a mezzo di ordini di servizio scritti, ai quali la
Struttura Sanitaria è tenuta tassativamente ad attenersi. Il CPT, dopo la stipula della presente
Convenzione, invierà alla struttura sanitaria il primo ordine di servizio via fax o via e-mail.
ARTICOLO 4
Il CPT invierà alla struttura Sanitaria l’ordinativo di lavoro, per l’esecuzione del servizio di
sorveglianza sanitaria nei cantieri dell’impresa che ne ha fatto richiesta, alla quale sarà comunicata
l’avvenuta assegnazione contenente i seguenti dati:
a) la denominazione sociale dell’impresa, l’indirizzo della sede, il recapito telefonico e fax;
b) il nominativo del referente dell’Impresa e suo numero di cellulare;
c) l’ubicazione dei luoghi di lavoro comunicata dall’Impresa;
d) l’elenco nominativo dei lavoratori, contenente i dati anagrafici, le mansioni svolte, (estratto
dal libro matricola;
Ogni lavoratore non incluso nell’elenco autorizzato e inviato dal CPT, non ha titolo al controllo
sanitario in convenzione.
In caso di variazioni nel corso dello svolgimento del servizio, il CPT invierà alla Struttura
Sanitaria un elenco integrativo, dove saranno riportati i nominativi dei lavoratori aggiunti
dall’impresa all’elenco iniziale e pertanto, da sottoporre a controllo sanitario.
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ARTICOLO 5
Il CPT ricevuto l’ordinativo di lavoro lo invierà alla Struttura Sanitaria entro tre giorni
lavorativi, unendo allo stesso la designazione dell’incarico del Medico Competente ai sensi del Dlg
626\94 ne sue successive modificazioni e integrazioni.
Tale nomina avrà la durata di un anno salvo rinnovo tramite nuova lettera d’incarico.
ARTICOLO 6
La Struttura Sanitaria s’impegna a garantire un servizio di alto profilo professionale. Alla
data e nel luogo concordato con l’impresa il Medico Competente eseguirà tutti gli accertamenti
sanitari clinici e strumentali prescritti per i lavoratori.
Gli accertamenti sanitari devono essere svolti quando il numero dei lavoratori sia pari o
superiore a cinque (5) direttamente sui luoghi di lavoro; in caso di numero inferiore dovranno essere
svolti presso la sede di Manfredonia alla via Gargano 11/d che peraltro è comunque dotata di tutte
le attrezzature sull’unità mobile.
Se il numero dei lavoratori risulterà essere inferiore a cinque (5) solo al momento
dell’esecuzione degli stessi, nulla sarà dovuto alla Struttura Sanitaria a titolo di indennizzo, ma gli
assenti saranno sottoposti ad accertamenti esclusivamente presso lo studio sopra indicato.
Tuttavia qualora più aziende richiedenti il servizio siano situate in aree limitrofe, anche se
avranno un numero di dipendenti inferiori ad otto, la sorveglianza sanitaria potrà essere espletata
con unità mobile direttamente sui luoghi di lavoro, previa organizzazione della struttura stessa,
stante l’impegno delle singole imprese a fornire la più ampia collaborazione in merito relativamente
alla giornata e all’ora indicata.
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ARTICOLO 7
Il Medico Competente è tenuto a svolgere tutti gli adempimenti posti a suo carico
dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 626\94 ed in particolare al punto 1 della lettera d) alla
lettera m). Premesso che quanto dal legislatore nelle lettere a) b) c) e d) di codesto articolo è già
stato previsto da questa convenzione, si precisa che per le lettere seguenti il Medico Competente ha
l’obbligo di:
e) fornire informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono
sottoposti (ciò viene espletato in corso di visita medica peraltro facendo apporre agli stessi
firma per il consenso formato informato ex dlg 277\ 91 art. 7 comma 4\5, art. 21- 35- 49,
comma 3 lettera f) Dlg 626\94 art. 17 comma 1 lettera e), art. 70 comma 3 lettera f), art. 87
comma 1 lettera e);
f) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e di rilasciargli
copia della documentazione sanitaria a sua richiesta (senza aspettare che il lavoratore lo
richieda gli viene rilasciata fotocopia del libretto sanitario e degli esami strumentali e di
laboratorio, in busta chiusa);
g) comunicare, in occasione delle riunioni di cui all’art. 11, ai Rappresentanti della Sicurezza i
risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati (si ricorda che
obbligo del datore di lavoro indire tante riunioni);
h) visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno congiuntamente al R.S.P.P. ;
i) effettuare visite mediche a richiesta del lavoratore qualora vi sia correlazione con i rischi
professionali;
j) collaborare col datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui
all’art. 15;
k) collaborare all’attività di informazione e formazione di cui al Capo VI.
Il Medico Competente entro trenta giorni dalla data di esecuzione delle visite consegnerà
all’Impresa la documentazione sanitaria ed i Certificati d’Idonietà dei lavoratori.
La cartella sanitaria personale verrà consegnata in copia a ciascun lavoratore.
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ARTICOLO 8
La Struttura Sanitaria, ultimata l’esecuzione del servizio di Sorveglianza Sanitaria relativa al
singolo ordinativo di lavoro è tenuto a far pervenire al CPT il riepilogo delle visite mediche
eseguite, nel quale saranno indicate:
1) la denominazione sociale delle imprese;
2) numero dei lavoratori sottoposti a controllo sanitario.
La Struttura Sanitaria s’impegna inoltre a fornire i dati in forma anonima relativi alle malattie
professionali e alle patologie sospettate ed accertate riscontrate nel corso dell’attività
relazionando al CPT con cadenza trimestrale a mezzo fax o posta elettronica o corrispondenza
ordinaria.
Parte economica
ARTICOLO 9
Alla Struttura Sanitaria verrà corrisposto per il servizio di sorveglianza sanitaria, l’importo
onnicomprensivo di:
a) alla prima visita o visita preassuntiva € 65,00 per ogni dipendente visitato;
b) alla visita periodica
€57,00 per ogni dipendente visitato;
c) profilassi antitetanica
€15,00 a dose vaccina;
d) riunioni richieste dal datore di lavoro (ex art. 11; si precisa che esse sono obbligatorie solo
per aziende con più di 15 dipendenti o in quelle aziende con meno di 14 dipendenti in cui i
rappresentanti dei lavoratori ne ravvede la necessità) €50,00 orarie.
e) Sopralluogo negli ambienti di lavoro
€ 25,00 espletati in corso di visita medica
€ 50,00 espletati in data apposita.
I corrispettivi sopra indicati costituiscono “prezzi chiusi” e come tali non possono essere
assoggettati a revisione alcuna per tutta la durata della Convenzione.
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ARTICOLO 10
Il pagamento delle prestazioni sanitarie rese in base alla presente Convenzione sarà a carico
dell’Impresa che all’atto dell’invio della nomina del Medico Competente al CPT provvederà al
pagamento di un acconto del 50% della somma globalmente dovuta, calcolata in via preventiva,
giusta copia del bonifico bancario effettuato in favore della Struttura Sanitaria allegata alla nomina.
Il saldo avverrà dietro prestazione fattura contestualmente alla consegna della
documentazione sanitaria e delle dovute certificazioni di idoneità.
ARTICOLO 11
La Struttura Sanitaria dovrà allegare alla fattura la documentazione prevista dai commi 1 e 2
dell’articolo 8, indispensabile per l’effettuazione di riscontri e dei controlli da parte del CPT.
Nei casi di documentazione incompleta da parte della struttura sanitaria i tempi di
decorrenza del pagamento sono interrotti fino alla sua regolarizzazione.
La fatturazione delle prestazione rese può essere riferita a più ordinativi di lavoro.
ARTICOLO 12
La Struttura Sanitaria di “Lavoro Salute & Ambiente s.a.s” s’impegna nella persona
dell’amministratore unico dr. De Pasquale Paolo ad effettuare le prestazioni previste dalla presente
convenzione, avvalendosi unicamente delle proprie prestazioni professionali in qualità di Medico
Professionali e facendosi coadiuvare per l’esecuzione di esami strumentali e clinici da personale
medico e paramedico e tecnico opportunamente addestrato, sotto la sua unica responsabilità o
presso il cantiere dell’Impresa a mezzo Unità Mobile prima descritta, o presso la sede sita in
Manfredonia alla via Gargano 11\d.
E’ assolutamente vietata la cessione parziale o totale a terzi dei servizi prevista dalla
presente Convenzione.
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ARTICOLO 13
I sopralluoghi da parte del Medico Competente sui luoghi di lavoro verranno espletati dallo
stesso contestualmente alle visite mediche nel caso queste vengono effettuate con l’Unità Mobile
direttamente sui cantieri, diversamente in data che verrà concordata con l’Impresa e comunicata al
CPT.
Il CPT si riserva di effettuare, avvalendosi di professionisti autorizzati di propria fiducia, e
preventivamente riconosciuti validi dalla Struttura Sanitaria, controlli sulla qualità e sulla corretta
esecuzione delle prestazioni previste dalla seguente Convenzione su tutte le apparecchiature, le
attrezzature, gli strumenti ed in genere su tutta la struttura di cui l’articolo 1.
Nel caso di reiterata delle procedure e delle prestazioni sopra indicate, il CPT risolverà di
diritto la presente Convenzione.
Norma Transitoria
Ogni modifica ed integrazione legislativa alla normativa sulla sorveglianza sanitaria e\o
sulle relative procedure di attuazione che fosse tale da richiedere conseguenti modifiche, alla
presente Convenzione, comporterà la revisione della stessa per adeguarla alla nuova legislazione.
La Struttura Sanitaria è tenuta e si fa obbligo all’osservanza della presente norma transitoria
che, se disattesa, darà facoltà al CPT di rescindere la presente Convenzione.
IL COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
IL PRESIDENTE
LAVORO SALUTE E AMBIENTE
L’AMMINISTRATORE
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