Incontro
con gli Organismi indipendenti di valutazione
23 giugno 2010
Luisa Torchia
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Autonomia e differenziazione degli
enti
nel quadro della riforma
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Le amministrazioni che, allo stato, sono chiamate a svolgere
procedure di valutazione delle strutture e del personale
attraverso gli OIV, sono:
- i ministeri;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo;
- le agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999, con
esclusione dell’Agenzia del Demanio;
- gli enti pubblici non economici nazionali.
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Le disposizioni che limitano l’applicazione
del D. Lgs. n. 150/2009
Alcune disposizioni del decreto legislativo
individuano limiti all’applicazione del decreto.
Altre subordinano l’applicazione dello stesso
all’adozione di discipline speciali di adeguamento.
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Art. 74 D. Lgs. n. 150/2009
Con riferimento al personale docente della scuola e
delle istituzioni di alta formazione artistica e
musicale nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli
enti di ricerca, il comma 4 subordina
l’applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III
del decreto legislativo n. 150/2009 all’adozione di
un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, che
ne determini i limiti e le modalità di applicazione.
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Art. 13 D. Lgs. 150/2009 (segue)
Per quanto riguarda i rapporti con le Agenzie di
valutazione, disposizioni per il raccordo con le
attività della Commissione saranno stabilite con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con i
ministri competenti.
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Art. 19 D. Lgs. n. 150/2009 (segue)
Con riferimento agli Enti di ridotte dimensioni, prevede che le
disposizioni sulla graduatoria della performance
individuale «non si applicano al personale dipendente se il
numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non
è superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in
servizio nell'amministrazione non e' superiore a 5. In ogni
caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva della
quota prevalente delle risorse destinate al trattamento
economico accessorio collegato alla performance a un
percentuale limitata del personale dipendente e dirigente».
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Le decisioni della
Commissione
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Enti previdenziali
La Commissione ha ricevuto dei quesiti in merito alla nomina
degli OIV negli Enti Previdenziali.
Con la delibera n. 8/2010, la Commissione ha espresso
l’avviso che la disposizione di cui all’art. 3, comma 4, del
D. Lgs. n. 479 del 1994, secondo cui i componenti dei
Servizi di controllo interno, cioè gli organi che gli
Organismi indipendenti di valutazione sono destinati a
sostituire, ai sensi dell’art. 14, co 2, D. Lgs. 150/2009,
devono essere “nominati dal Presidente dell’ente, d’intesa
con il Consiglio di indirizzo e vigilanza”, debba valere, in
assenza di diversa disposizione legislativa, anche per la
nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione.
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Enti di ricerca
La Commissione ha esaminato i profili problematici relativi
all’applicazione dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 agli
Enti di ricerca nella delibera n. 37/2010, con la quale è
stato manifestato l’avviso che gli Enti di ricerca, nella loro
qualità di enti pubblici nazionali, siano tenuti alla
costituzione dell’OIV e che le funzioni di misurazione e
valutazione che l’Organismo sarà chiamato a svolgere ai
sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009 non
riguardino, in attesa del decreto previsto dall’articolo 74,
comma 4, i tecnologi e i ricercatori degli Enti di ricerca,
salvo per quanto attiene alle attività amministrative e di
gestione svolte dai medesimi.
La Commissione è in attesa dei decreti di cui all’art. 13, co.
12, per la definizione delle modalità di raccordo con
l’attività di valutazione affidata all’ANVUR.
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Enti di ridotte dimensioni
La Commissione ha risposto a numerosi quesiti formulati in
merito alla costituzione degli OIV negli enti di ridotte
dimensioni.
Al
riguardo la Commissione ha ritenuto che le
amministrazioni di ridotte dimensioni sottoposte alla
vigilanza ministeriale potessero costituire l’Organismo in
forma monocratica o associata ovvero richiedere di
avvalersi, per lo svolgimento dell’attività di valutazione,
dell’Organismo
indipendente
costituito
presso
l’amministrazione vigilante (v. Sezione “Risposte a
Quesiti” del sito istituzionale).
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La nuova disciplina
della trasparenza
12
La trasparenza
a livello internazionale
13
Il tema della trasparenza è considerato nell’ambito della
Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, ratificata
dall’ordinamento italiano con legge n. 116/2009.
In questa sede, la trasparenza è regolata in modo strumentale
alla lotta contro la corruzione nelle pubbliche
amministrazioni. La Convenzione stabilisce il rispetto della
trasparenza in merito alla selezione, remunerazione,
formazione dei funzionari pubblici, ma anche al
finanziamento dei mandati pubblici elettivi (art. 7);
prevede l’adozione di un Codice di condotta dei pubblici
ufficiali (art. 8), nonché di misure che garantiscano la
trasparenza in materia di appalti pubblici e gestione delle
finanze pubbliche (art. 9). Più specifici sono gli articoli 10
e 13, rispettivamente, sull’accessibilità al pubblico delle
informazioni detenute dalle amministrazioni e sulla
partecipazione dei privati ai procedimenti amministrativi.
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Importanti indicazioni sono
raccomandazioni dell’OCSE.
contenute
in
alcune
Una parte del documento “Government at a Glance –
G&G” del 2009 è dedicata al problema dell’integrità.
Lo scopo è quello di individuare situazioni di conflitti di
interessi, attraverso l’accessibilità totale.
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I profili della trasparenza
• Trasparenza come diritto
• Trasparenza come risultato
• Trasparenza come strumento
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Art. 11 D. Lgs. n. 150/2009
La trasparenza è intesa come “accessibilità totale”.
Il comma 1 stabilisce che la disciplina della trasparenza
rientra nei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett.
m), della Costituzione.
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Il principale strumento attraverso cui trova attuazione la
disciplina della trasparenza è la pubblicazione dei dati sui
siti istituzionali.
Il decreto n. 150 non ha determinato l’abrogazione delle
previgenti disposizioni contenenti obblighi di trasparenza
(v. delibera n. 6/2010), cui si affiancano, a volte
integrandole, le nuove previsioni del decreto.
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I dati oggetto di trasparenza sono:
- dati informativi relativi al personale
- dati informativi sull’organizzazione, sulle procedure e sulla gestione
delle risorse strumentali
- dati sulla gestione dei servizi pubblici
- dati sulla gestione dei pagamenti
- dati sulle buone prassi
- dati sul public procurement
- dati su sovvenzioni, contributi, crediti sussidi e benefici di natura
economica
- dati su enti e strutture pubbliche
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Le disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009
in materia di trasparenza
Informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della
performance (art. 3, co. 3, 5, 6)
Informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione,
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e
valutazione svolta dagli organi competenti (art. 11, co. 1)
Garanzia della massima trasparenza in tutte le fasi del Ciclo
di gestione della performance (art. 11, co. 3)
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il
relativo stato di attuazione (art. 11, co. 8, lett. a)
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Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità
Il co. 2 dell’art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 prevede che: “ogni
amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da
aggiornare annualmente, che indica le iniziative per garantire: a)
un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle
linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo
13; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità”.
La Commissione ha in programma l’adozione delle Linee guida
entro il 30 settembre 2010 (delibera n. 5/2010).
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Ulteriori strumenti
Giornate della trasparenza
Previsione della organizzazione di giornate
della trasparenza, ai fini della presentazione
del Piano e della Relazione sulla
performance
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23 giugno