Statuts
BEI
Statuts BEI
Année : 1991
Langue : IT
1991
IT
STATUTO
.BANCA
EUROPEA PERIGLI INVESTIMENTI
1
-ΐΤ
STATUTO E ALTRE
DISPOSIZIONI
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ISBN
ISBN
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92-823-0239-3
92-823-0240-7
92-823-0241-5
92-823-0242-3
92-823-0243-1
92-823-0244-X
92-823-0246-6
92-823-0247-4
ISBN 92-823-0245-8
Versione aggiornata al 1° gennaio 1991
Indice
Pag.
Introduzione
5
Statuto della Banco europeo per gli investimenti (BEI)
7
Altre disposizioni relative allo BEI
25
Protocollo concernente l'Italia
33
Disposizioni relative allo BEI nel Trottato istitutivo di un Consiglio unico e di uno Commissione unica delle Comunità
europee
34
Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
europee
35
Dichiarazione della Comunità economica europeo relativo
all'adeguamento e all'ammodernamento dell'economia
portoghese
37
Introduzione
In quest'opuscolo figurano lo Statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI) e diverse disposizioni dei Trattati comunitari che la concernono.
Creata dal Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea, (Parte terza — Titolo IV), la BEI, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, è finanziariamente autonoma ed ha una struttura decisionale propria. Questa struttura e le modalità di funzionamento sene definite nel
sue Statuto, che fa parte integrante del Trattate di Roma (essendo
oggetto di un protocollo ad esso allegato) ed ha quindi lo stesse valere
giurìdico.
Con riserva delle competenze conferite al Consiglio dei governatori per
taluni casi particolari (*), lo Statuto non può essere modificate se non
secondo le procedure previste all'articolo 236 del Trattato CEE. Questa
procedura presuppone, per l'entrata in vigore delle modifiche, la ratifica
degli emendamenti da parte di tutti gli Stati membri secondo le loro
rispettive procedure costituzionali.
La presente pubblicazione è una raccolta di testi aggiornati al 1° gennaio 1991; si è tenuto conte, pertanto, della decisione relativa al raddoppio del capitale della Banca, adottata l'I I giugno 1990 dal Consiglio dei governatori.
È stata questa la sesta decisione di aumento del capitale adettata dal
Consiglio dei governatori (1971, 1975, 1978, 1981, 1985, 1990). Altri
aumenti di capitale erano intervenuti a seguito dell'adesione alla Comunità economica europea della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito
(1973), della Grecia (1981) e della Spagna e del Portogallo (1986).
In base all'articolo 18, paragrafo 5, dello Statuto, l'importo massimo dei
finanziamenti e delle garanzie in essere non può superare il 250% del
capitale sottoscrìtte; per effetto della decisione del Consiglio dei gover-
(*) Aumento del capitale della Banca, modifica della definizione dell'unità di conto.
notori di raddoppiare, dal 1° gennaio 1991, il capitale della BEI portandolo da 28,8 miliardi a 57,6 miliardi di ecu, il totale dei finanziamenti
e delle garanzie in essere potrà ammontare a circa 144 miliardi di ecu.
Nel quadre delineate dalle disposizioni dell'articolo 130 del Trattato di
Roma, la politica creditizia della BEI è definita dalle direttive generali del
Consiglio dei governatori adottate in applicazione dell'articolo 9 dello
Statuto. II Consiglio dei governatori ha adottate le prime direttive generati sulla politica creditizia della Banca il 4 dicembre 1958: esse sono
state in seguito completate per consentire l'adattamento dell'attività della
Banca In funzione dell'evoluzione della Comunità. Al riguardo si ricordane, in particolare, le condizioni di appello alla concorrenza per i contratti di forniture relativamente ai progetti finanziati dalla Banca, la protezione dell'ambiente, che è divenuta un criterio specifico di ammissibilità
ai finanziamenti, e la fissazione dell'importo massimo (comprensivo del
mutuo della BEI e della sovvenzione su risorse di bilancio) erogabile per
un dato pregetto.
Statuto della Banca europea
per gli investimenti
(aggiornato al 1° gennaio 1991)
Articolo 1
Lo Banco europea per gli investimenti istituito dall'orticolo 129 del
Trottatoi*), in seguito denominata lo «Banca», è costituita ed esercita le
proprie funzioni e la suo attività conformemente alle disposizioni del Trattato e del presente statuto.
Lo sede dello Banca è fissoto di comune accordo dai governi degli
Stotì membri (**).
Articolo 2
I compiti dello Banco sono definiti dall'orticolo 130 del Trattato(***).
Articolo 3
Conformemente all'articolo 129 del Trattato, i membri della Banco
sono:
— il Regno del Belgio;
— il Regno di Danimarca;
— la Repubblica federale di Germania;
— lo Repubblica ellenica;
(*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea, del 25 marzo 1957. Lo statuto della BEI è oggetto di un Protocollo che costituisce parte integrante di detto Trattato (vedasi articolo 239 α pag. 32).
Vedasi testo dell'articolo 129 α pag. 28.
(**) La BEI è installata ο Lussemburgo in virtù dell'articolo 5 della Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'8 aprile 1965, relativa all'installazione
provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità (CUCE n. 152 del
13.7.1967).
{***] Vedasi testo dell'articolo 130 α pag. 29.
il Regno di Spagna;
Ια Repubblica francese;
l'Irlanda;
lo Repubblica italiano;
il Granducato del Lussemburgo;
il Regno dei Paesi Bossi;
lo Repubblica portoghese;
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Articolo 4
(1) II capitole dello Banco è di cinquantosettemiliordiseicentomilioni di
ecu; le quote sottoscritte rispettivamente dogli Stati membri sono le
seguenti:
Germanio
11 017 4 5 0 0 0 0
Fronda
11 0 1 7 4 5 0 0 0 0
Italia
11 017 4 5 0 0 0 0
Regno Unito
11 017 4 5 0 0 0 0
Spagna
4 049 8 5 6 0 0 0
Belgio
3 053 9 6 0 0 0 0
Paesi Bossi
3 053 9 6 0 0 0 0
Danimarca
1 546 3 0 8 0 0 0
Grecia
828 3 8 0 0 0 0
Portogallo
533 8 4 4 0 0 0
Irlanda
386 5 7 6 0 0 0
Lussemburgo
77 31 6 0 0 0 .
L'unità di conto è l'ecu uttlizzoto dalle Comunità europee.
II Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità su proposta del
Consiglio di amministrazione, può modificare la definizione dell'unità di
conto.
Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino α concorrenza del­
l'ammontare della loro quoto di capitole sottoscritto e non versolo.
(2) L'ammissione di un nuovo membro determino un aumento del
capitole sottoscritto pori al conferimento del nuovo membro.
(3) II Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitole sottoscritto.
(4) La quoto di capitale sottoscritta non è cedibile, non può essere
costituita in garanzia né è sequestrabile.
Articolo 5
(1) 11 capitole sottoscritto è versato dogli Stati membri nello misura del
7 , 5 0 1 6 2 8 9 5 % in medio degli importi fissati dall'articolo 4 , paragrafo 1.
(2) In caso di aumento del capitole sottoscritto il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, fisso la percentuale che dev'essere versato e le modalità del versamento.
(3) II Consiglio di amministrazione può esigere il versamento del soldo
del capitale sottoscritto, sempreché tale versamento sia necessario per
far fronte alle obbligazioni dello Banca nei confronti dei suoi mutuanti.
II versamento è effettuato do ciascuno Stato membro proporzionalmente allo sua quoto di capitole sottoscritto e nelle monete di cui la
Banca necessita per far fronte α tali obbligazioni.
Articolo 6
(1) Su proposta del Consiglio di amministrazione, il Consiglio dei
governatori può decidere α maggioranza qualificato che gli Stati membri
accordino olio Banco prestiti speciali fruttiferi, nel caso e nella misura in
cui la Banco necessiti di un prestito di tal genere per il finanziamento di
determinati progetti e il Consiglio di amministrazione dimostri che la
Banco non è in grado di procurarsi sul mercato dei capitali i fondi necessari α condizioni convenienti, avuto riguardo allo naturo e allo scopo dei
progetti da finanziare.
(2) I prestiti speciali possono essere richiesti soltanto α decorrere dal­
l'inizio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del Trattato. I pre­
stiti non debbono superare un totale di 4 0 0 milioni di unità di conto, né
100 milioni di unità di conto per anno.
(3) Lo durata dei prestiti speciali sarà fissato in funzione dello durato
dei crediti ο garanzie che lo Banco si propone di concedere mediante
tali presttti; tale durata non deve essere superiore α 2 0 anni. II Consiglio
dei governatori, deliberando α maggioranza qualificata su proposta del
Consiglio di amministrazione, può decidere il rimborso anticipato dei
prestiti speciali.
(4) II saggio d'interesse dei prestiti speciali sarà del 4% annuo, salvo
che il Consiglio dei governatori, avuto riguardo all'evoluzione e al livello
del saggio d'interesse sul mercato dei capitoli, non decida di fissare un
saggio diverso.
(5) I prestiti speciali devono essere accordati dagli Stoti membri proporzionalmente al capitole sottoscritto; i versamenti saranno effettuati in
moneta nozionale durante i sei mesi successivi al richiamo.
(6) In coso di liquidazione della Banco, i prestiti speciali degli Stati
membri sono rimborsati soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti dello
Banca.
Articolo 7
(1) Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un
ribasso rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 4, l'ommontore della
quoto di copitole versato da tale Stato nello suo moneta nazionale sarà
adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore,
mediante un versamento complementore effettuato do tale Stato α cre­
dito della Banca.
(2) Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un
aumento rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare
dello quoto di capitole versata da tale Stato nella suo moneta nazionale
sarà adeguato proporzionalmente allo modificozione inten/enuto nel
valore, mediante un rimborso effettuato dallo Banco α favore di tale
Stato.
(3) Ai sensi del presente articolo, il valore della moneta di uno Stato
membro rispetto all'unità di conto di cui all'orticolo 4 corrisponde ol
tosso di conversione tra detta unità di conto e detta moneta fissato sulla
base dei tossi di mercoto.
(4) 11 Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità su proposto
del Consiglio di amministrazione, può modificore il metodo di conversione in moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto e viceversa.
10
Esso può inoltre, deliberando all'unanimità su proposta del Consiglio
di amministrazione, determinare le modalità dell'adeguamento del capitale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo; i versamenti relativi
α tale adeguamento devono essere effettuati almeno una volto per anno.
Articolo 8
Lo Bonca è amministrato e gestita da un Consiglio dei governatori, un
Consiglio di amministrazione e un Comitato direttivo.
Articolo 9
(1) II Consiglio dei governatori è composto dei ministri designati dagli
Stati membri.
(2) II Consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative olla
politico creditizia dello Banco, massime per quanto riguardo gli obiettivi
ai quali ci si dovrà ispirare α misura che progredisce l'attuazione del
mercato comune.
II Consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive.
(3) Inoltre, il Consiglio dei governatori:
a) decide dell'aumento del capitole sottoscritto, conformemente all'or­
ticolo 4, paragrafo 3, e all'orticolo 5, paragrafo 2,
b) esercita i poteri previsti dall'articolo 6 in merito oi prestiti speciali,
e) esercita i poteri previsti dagli articoli 11 e 13 per lo nomina e le
dimissioni d'ufficio dei membri del Consiglio di omministrazione e del
Comitato direttivo, come pure quelli previsti dall'orticolo 13, para­
grafo 1, secondo comma,
d) concede la deroga di cui all'articolo 18, paragrafo 1,
e) approva lo relazione annuale redatta dal Consiglio di amministra­
zione,
f) approvo il bilancio annuo nonché il conto profitti e perdite.
11
g) esercita i poteri e le attribuzioni previsti dagli articoli 4, 7, 14, 1 7,
26 e 27,
h) approva il regolamento interno della Banca.
(4) II Consiglio dei governaton è competente α prendere, all'unani­
mità, nell'ambito del Trattato e del presente statuto tutte le decisioni relative allo sospensione dell'attività dello Banca e allo sua eventuale liquidazione.
Articolo IO
Salvo contrario disposizione del presente statuto, le decisioni del Consiglio dei governatori sono prese α maggioranza dei membri che lo com­
pongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 45% del
capitale sottoscntto. Le votazioni del Consiglio dei governatori sono
regolate dalle disposizioni dell'orticolo 148 del Trottato (*).
Articolo 11
(1) II Consiglio di omministrazione ho competenza esclusiva per decidere dello concessione di crediti e di garanzie e per lo conclusione di
prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonché le commissioni di
garanzia; controlla lo sano amministrazione dello Banca; assicuro io
conformità della gestione della Banca con le disposizioni del Trottato e
dello statuto e con le direttive generali stabilite dal Consiglio dei governatori.
Alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione è tenuto α
sottoporre al Consiglio dei governatori uno relazione ed α pubblicarla
dopo l'approvazione.
(2) 11 Consiglio di amministrazione è composto di 22 amministratori e
di 12 sostituti.
*) Vedasi testo α pag. 30.
12
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dol
Consiglio dei governatori in ragione di:
3 amministratori designati dallo Repubblica federale di Germanio;
3 amministratori designati dolio Repubblica francese;
3 amministratori designati dalla Repubblica italiano;
3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del N o r d ;
2 amministratori designati dal Regno di Spagna;
1 amministratore designato dal Regno del Belgio;
1 amministratore designato dal Regno di Danimarca;
1 amministratore designato dolio Repubblica ellenica;
1 amministratore designato doH'Irlando;
1
1
1
1
omministrotore
amministratore
amministratore
amministratore
designato
designato
designato
designato
dal Granducato del Lussemburgo;
dol Regno dei Paesi Bossi;
dallo Repubblica portoghese;
dalla Commissione.
1 sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio
dei governatori in ragione di:
2 sostituti designati dallo Repubblica federale di Germanio;
2 sostituti designati dalla Repubblica francese;
2 sostituti designati dolio Repubblica italiano;
2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e IHando del
Nord;
1 sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca,
dallo Repubblica ellenica e dall'Irlanda;
1 sostituto designato di comune accordo dai Paesi del Benelux;
1 sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dallo
Repubblica portoghese;
I sostituto designato dallo Commissione.
II mondato degli omministrotori e dei sostituti è
rinnovabile.
I sostituti possono partecipare olle sedute del Consiglio di amministrazione. I sostituti designati da uno Stato ο di comune accordo da più Stati
ο dolio Commissione possono sostituire i titolari designati, rispettivomente, da tale Stato, do uno di tali Stati ο dallo Commissione. I sostituti
non hanno diritto di voto, salvo quando sostituiscono uno ο più titolari
ο hanno ricevuto delega α tale scopo in conformità dell'articolo 12,
paragrafo 1.
13
II presidente, ο in suo assenza uno dei vicepresidenti del Comitoto
direttivo, presiede le sedute del Consiglio di omministrazione senza par­
tecipare olle votazioni.
I membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità
che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza; essi sono
responsabili soltanto nei confrontt della Banco.
(3) Soltanto nel coso che un amministratore non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio dei governatori,
deliberando α maggioranza qualificato, potrà dichiaroHo dimissionario
d'ufficio.
Lo mancato approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del Consiglio di amministrazione.
(4) In caso di vacanza, α seguito di decesso oppure di dimissioni
volontarie, d'ufficio ο collettive, si provvede allo sostituzione secondo le
norme di cui al paragrafo 2. Solvo nei casi di rinnovamento generale,
i membri sono sostituiti per la restante durato del mondato.
(5) II Consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri
del Consiglio di amministrazione. Esso definisce all'unanimità le eventuali incompatibilità con le funzioni di amministratore e di sostituto.
Articolo 12
(1) Ogni amministratore dispone di un voto nel Consiglio di amministrazione. Egli può delegare il suo voto in tutti i cosi, secondo modalità
che saranno stabilite dal regolamento interno della Banco.
(2) Salvo contrario disposizione del presente statuto, le decisioni del
Consiglio di omministrazione sono prese α maggioranza semplice dei
membri del Consiglio aventi voto deliberativo. La maggioranza qualifi­
cata richiede quindici voti. II regolamento interno dello Banco fisso il
numero legale necessario per lo validità delle deliberazioni del Consiglio
di amministrazione.
14
Articolo 13
(1) II Comitato direttivo è composto di un presidente e di sei vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio dei governatori,
su proposta del Consiglio di amministrazione. II loro mondato è rinnovabile.
II Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può modificare
il numero dei membri del Comitato direttivo.
(2) Su proposta del Consiglio di amministrazione, che abbia deliberato α maggioranza qualificato, il Consiglio dei governatori, deliberondo
α sua volta α maggioranza qualificata, può dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del Comitato direttivo.
(3) 11 Comitato direttivo provvede olio gestione degli affari d'ordinaria
amministrazione dello Banco, sotto l'autorità del presidente e sotto il
controllo del Consiglio di amministrazione.
Esso prepara le decisioni del Consiglio di amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di crediti e garanzie;
assicuro l'esecuzione di tali decisioni.
(4) II Comitato direttivo formulo α maggioranza i suoi pareri circa i
progetti di concessione di crediti e di garanzie e i progetti di emissione
di prestiti.
(5) II Consiglio dei governatori fisso la retribuzione dei membri del
Comitato direttivo e definisce le incompatibilità con le loro funzioni.
(6) II presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti,
rappresenta lo Banca in sede giudiziaria ο extra giudiziaria.
(7) I funzionari e gli impiegati dello
del presidente. Essi sono da lui assunti
sonale, si deve tener conto non solo
qualificazioni professionali, ma anche
cittadini degli Stati membri.
Banco sono posti sotto l'autorità
e licenziati. Nello scelta del perdelle attitudini personali e delle
di uno equo partecipazione dei
(8) 11 Comitoto direttivo e il personale dello Banco sono responsabili
soltanto nei confronti di quest'ultimo ed esercitano le loro funzioni in
pieno indipendenza.
15
Articolo 14
(1) Un Comitato, composto di tre membri nominati dal Consiglio dei
governatori, in ragione dello loro competenza, verifica ogni anno la
regolarità delle operazioni e dei libri dello Banca.
(2) Tale Comitoto conferma che il bilancio ed il conto profitti e perdite
sono conformi olle scritture contabili e rispecchiano esattamente lo situazione della Banco sia all'attivo che al passivo.
Articolo 15
Lo Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità do essi designato. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa
ricorre olio banco d'emissione dello Stato membro interessato oppure od
altri istituti finanziari do quest'ultimo autorizzati.
Articolo 16
(1) La Banco coopero con tutte le organizzazioni internazionali il cui
campo di attività copra settori analoghi ai suoi.
(2) Lo Banco ricerca ogni utile contotto per cooperare con gli istituti
bancari e finanziari dei Paesi ai quali estende le proprie operazioni.
Articolo 17
A richiesta di uno Stato membro ο della Commissione, ovvero d'uffi­
cio, il Consiglio dei governatori interpreta ο perfeziona, olle condizioni
nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell'arti­
colo 9 del presente statuto.
16
Articolo 18
(1) Nell'ambito del mondato definito dall'articolo 130(*) del Trattato,
la Banco concede crediti ai suoi membri oppure α imprese private ο
pubbliche per progetti di investimenti do attuare nei territori europei degli
Stati membri, sempreché non siano disponibili, α condizioni ragionevoli,
mezzi provenienti do oltre fonti.
Tuttavia, per deroga concessa all'unanimità dal Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio di amministrazione, la Banco può concedere crediti per progetti di investimenti da attuarsi in tutto ο in parte
al di fuori dei territori europei degli Stati membri.
(2) Lo concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al
ricorso od altri mezzi di finanziamento.
(3) Q u a n d o un prestito è accordato α uno impresa ο od una colletti­
vità che non sia uno Stato membro, la Banca subordina la concessione
di tale credito ad uno garanzia dello Stato membro sul territorio del
quale sarò attuato il progetto oppure ad oltre garanzie sufficienti.
(4) Lo Banco può garantire prestiti contratti do imprese pubbliche ο
private ovvero do collettività per l'attuazione di operazioni previste dall'orticolo 1 30 del Trattato.
(5) II totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banco non dev'essere in alcun momento superiore al 2 5 0 %
del capitole sottoscritto.
(6) Lo Banco si cautelo contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei contratti relativi ai prestiti e olle garanzie.
Articolo 19
(1) I saggi d'interesse per i prestiti accordati dallo Banco nonché le
commissioni di goronzia devono essere adattati olle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e devono essere calcolati in modo che
(*) Vedasi testo α pag. 2 9 ; ad esso seguono gli articoli 130A e 1 30B, aggiunti dall'Atto
unico europeo (CUCE n. L 169 del 29.6.1987).
17
gli introiti che ne derivano consentano olla Banco di far fronte olle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese e di costituire un fondo di
riserva, conformemente all'articolo 24.
(2) Lo Banco non accordo riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora,
avuto riguardo al carattere specifico del progetto do finanziare, risulti
opportuna uno riduzione del saggio d'interesse, lo Stato membro interessato ovvero un'autorità terza può concedere bonifici d'interesse, nella
misura in cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate doll'articolo 92 del Trattato(*).
Articolo 2 0
Nelle operazioni di prestito e di goronzia lo Banco deve osservare i
seguenti principi:
1. Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse dello Comunità.
Può accordare ο garantire prestiti soltonto:
a) quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia assicu­
rato dagli utili di gestione, nel caso di progetti ottuoti da imprese
appartenenti ai settori produttivi, oppure da un impegno sottoscritto
dallo Stato in cui si realizzo il progetto, ο in qualsiasi altro maniero,
nel caso di altri progetti;
b) e quando l'esecuzione del progetto contribuisca all'incremento
della produttività economica in generale e favorisco l'attuazione
del mercato comune.
2. Non deve acquistare partecipazioni in imprese né assumere
responsabilità di sorto nello loro gestione, solvo che non lo richieda lo
tutela dei propri diritti per garantire lo riscossione dei propri crediti.
3. Può cedere i propri crediti sul mercato dei capitoli ed esigere α tal
fine dai suoi debitori l'emissione di obbligazioni ο di altri titoli.
(*) Vedasi testo α pag. 27.
4. La Banco e gli Stati membri non debbono imporre condizioni per
le quali le somme prestate debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro.
5. Lo Banco può subordinare lo concessione di crediti allo organizzazione di aggiudicazioni internazionali.
6. La Banco non finanzio, né interamente né in porte, alcun progetto
al quale si opponga lo Stato membro sul cui territorio il progetto stesso
deve essere messo in esecuzione.
Articolo 21
(1) Le domonde di prestiti ο di garanzie possono essere inoltrate allo
Banca per il tramite sia della Commissione sia dello Stato membro sul
territorio del quale sarò attuato il progetto. Un'impresa può presentare
anche direttamente olio Banco uno domanda di prestito ο di garanzia.
(2) Quando le domande siano inoltrate per il tramite dello Commis­
sione, vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del
quale sarà attuato il progetto. Quando siano inoltrate per il tramite dello
Stato stesso, sono sottoposte al parere dello Commissione. Qualora
siano presentate direttamente do un'impresa, sono sottoposte allo Stato
membro interessato e allo Commissione.
Gli Stoti membri interessati e lo Commissione devono esprimere il loro
parere nel termine massimo di due mesi. In caso di mancato risposta
entro tale termine, lo Banca può ritenere che il progetto di cui trattosi
non sollevi obiezioni.
(3) II Consiglio di amministrazione delibera in merito alle domande d
prestiti ο di garanzie sottopostegli dal Comitato direttivo.
(4) II Comitato direttivo esamino se le domande di prestiti ο di garan­
zie che gli sono presentate sono conformi alle disposizioni del presente
statuto, in particolare α quelle dell'orticolo 20. Se il Comitato direttivo
si pronuncia α favore dello concessione del prestito ο dello garanzia,
deve sottoporre il progetto di contratto al Consiglio di amministrazione;
può subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga
essenziali. Qualora il Comitato direttivo si pronunci contro la concessione del prestito ο dello garanzia, deve sottoporre al Consiglio di ommi­
nistrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere.
19
(5) In caso di parere negativo del Comitato direttivo, il Consiglio di
amministrazione può accordare il prestito ο Ια garanzia in questione sol­
tanto all'unanimità.
(6) In coso di parere negativo della Commissione, il Consiglio di
amministrazione può occordore il prestito ο Ια garanzia richiesta soltanto
all'unanimità, e l'amministratore nominoto su designazione della C o m missione si astiene dal partecipare olla votazione.
(7) In coso di parere negativo del Comitato direttivo e della Commissione, il Consiglio di amministrazione non può accordare il prestito ο Ια
garanzia in questione.
Articolo 2 2
(1) Lo Banca contrae sui mercati internazionali dei capitoli i prestiti
necessari per l'adempimento dei suoi compiti.
(2) Lo Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitoli di uno
Stato membro nel quadro delle disposizioni legislative relative olle emissioni interne oppure, ove manchino tali disposizioni in uno Stato membro, dopo che lo Stato membro e lo Bonco si siano consultati e si siano
accordati sul prestito che quest'ultima ho in progetto.
II consenso degli organi competenti dello Stato membro può essere
ricusato soltanto quando vi sio motivo di temere gravi turbamenti sul
mercato dei capitali di questo Stato.
Articolo 2 3
(1) Lo Banco può impiegare, olle seguenti condizioni, le disponibilità
di cui non abbia immediato necessità per far fronte olle sue obbligazioni:
a) può effettuare collocamenti sui mercati monetari;
b) fotte salve le disposizioni dell'orticolo 2 0 , paragrafo 2, può acquistare ο vendere titoli emessi sia direttamente sia dai suoi debitori;
e) lo Banco può effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in
connessione con le sue finalità.
20
(2) Senza pregiudizio delle disposizioni dell'orticolo 2 5 , la Banco non
effettua, nello gestione dei suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise
che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti ο per
adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti emessi ο olle garan­
zie concesse dalla Banco stessa.
(3) Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banco agirà di
concerto con le autorità competenti degli Stati membri ο con lo loro
banco di emissione.
Articolo 2 4
(1) Sarà costituito progressivamente un fondo di riserva fino α concor­
renza del 10% del capitole sottoscritto. Qualora lo situazione degli impe­
gni dello Banco lo giustifichi, il Consiglio di amministrazione può decidere lo costituzione di riserve supplementari. Fino α che tale fondo di
riserva non sia stoto interamente costituito, si dovrà alimentarlo
mediante:
a) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati
dalla Banca sulle somme che gli Stati membri debbono versare ai
sensi dell'orticolo 5,
b) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati
dalla Banca sulle somme costituite dal rimborso dei prestiti di cui allo
lettera a),
sempreché tali introiti per interessi maturati non siano necessari α soddi­
sfare obbligazioni e α coprire le spese della Banco.
(2) Le risorse del fondo di riserva devono essere collocate in modo da
essere in grado ad ogni momento di rispondere allo scopo di tali fondi.
Articolo 2 5
(1) Lo Banca sarà sempre autorizzata α convertire in uno delle monete
degli Stati membri gli averi che esso detiene nello moneta di un altro
Stato membro per effettuore operazioni finanziarie rispondenti ai suoi
scopi, così come definiti doU'orticolo 130 del Trattato(*), e avuto
(*) Vedasi testo α pag. 29.
21
riguardo delle disposizioni dell'orticolo 23 del presente statuto. Lo Banca
eviterà per quanto possibile di procedere α tali conversioni qualora
detenga averi disponibili ο realizzabili nello moneta di cui necessita.
(2) La Banco non può convertire in valute di Paesi terzi gli averi che
detiene nella moneta di uno degli Stati membri, senza il consenso di
quest'ultimo.
(3) La Banca può disporre liberamente della porte del suo capitole
versato in oro ο in valute convertibili, nonché delle volute ottenute
mediante prestiti emessi su mercati terzi.
(4) Gli Stati membri si impegnano α mettere α disposizione dei debi­
tori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitole e interessi
dei prestiti accordati ο garantiti da questa per progetti da attuare sul loro
territorio.
Articolo 26
Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro
derivonti dal presente statuto, e in particolare l'obbligo di versare lo pro­
pria quota ο i suoi prestiti specioli ο di assicurare il servizio dei prestiti
do esso controtti, il Consiglio dei governatori, deliberante α maggio­
ranza qualificato, può decidere di sospendere lo concessione di crediti
e di garanzie α tale Stato membro ο ai suoi cittadini.
Tale decisione non libera lo Stato né i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banco.
Articolo 27
(1) Qualora il Consiglio dei governatori decida di sospendere l'attività
della Banco, tutte le attività dovronno essere sospese senza indugio,
eccezion fotta per le operazioni necessarie α debitamente garantire l'uti­
lizzazione, lo tutela e lo conservazione dei beni nonché la liquidazione
degli impegni.
(2) In coso di liquidazione, il Consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare lo liquidazione.
22
Articolo 2 8
(1) In ognuno degli Stati membri lo Banca ho la più ampia capacità
giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali olle persone giuridiche;
esso può in particolare acquistare e alienare beni mobili ο immobili e
stare in giudizio.
// secondo comma è state abrogato dall'articolo 2 8 , secondo comma,
del Trattato di Bruxelles dell'8 aprile 1965; l'articolo 2 8 , primo comma,
di detto Trattate recita:
«Le Comunità europee godono, sul territorio degli Stati membri, delle
immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei loro compiti, alle
condizioni definite dal protocello allegate a l presente trattato. Lo stesso
vale per la Banca europea per gli investimenti».
(2) I beni dello Banca sono esenti do tutte le requisizioni ο espropri
in qualsiasi forma.
Articolo 2 9
le controversie tra lo Banco, do una parte, e i suoi creditori, i suoi
debitori ο terzi, dall'altro, sono decise dalle giurisdizioni nazionali com­
petenti, fatte solve le competenze attribuite allo Corte di giustizia.
Lo Banco deve eleggere domicilio in ognuno degli Stati membri. Tutta­
via esso può, in un contratto, procedere ad una elezione speciale di
domicilio ο prevedere una procedura arbitrale.
I beni e gli averi della Banco potranno essere sequestrati ο sottoposti
α esecuzione forzato soltanto con decisione giudiziario.
23
Altre disposizioni concernenti
la Banca europea per gli investimenti
25
Trattato che istituisce
la Comunità economica europea
del 25 marzo 1957, come in vigore al 1° luglio 1987
Articolo 2
la Comunità ho il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di
un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata,
uno stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore
di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad esso partecipano.
Articolo 3
Ai fini enunciati all'orticolo precedente, l'azione dello Comunità
importa, olle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Trattato:
j) l'istituzione di uno Banco europea per gli investimenti, destinata α
facilitare l'espansione economica dello Comunità mediante la creazione di nuove risorse.
Articolo 92
(1) Solvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nello misura in cui incidano sugli scambi tra
Stati membri, gli aiuti concessi dogli Stati, ovvero mediante risorse statoli,
sotto qualsiasi formo che, favorendo talune imprese ο talune produzioni,
falsino ο minaccino di falsare la concorrenza.
27
(2) Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti α carotiere sociale concessi ai singoli consumatori, α con­
dizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dal­
l'origine dei prodotti,
b) gli aiuti destinati α ovviare ai donni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
e) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della
Repubblica federale di Germanio che risentono dello divisione
della Germanio, nello misura in cui sono necessari α compensare
gli svantaggi economici provocati do tale divisione.
(3) Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati α favorire lo sviluppo economico delle regioni
ove il tenore di vita sio anormalmente basso, oppure si abbia una
grave formo di sottoccupazione,
b) gli aiuti destinati α promuovere lo realizzazione di un importante
progetto di comune interesse europeo oppure ο porre rimedio α un
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
e) gli aiuti destinati od agevolare lo sviluppo di talune attività ο di
talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni
degli scambi in misura contrario al comune interesse. Tuttavia, gli
aiuti alle costruzioni novali esistenti allo dato del 1° gennaio 1957,
in quanto determinati soltanto dall'assenza di uno protezione doganale, sono progressivamente ridotti olle stesse condizioni che si
applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fotte solve le disposizioni del presente Trottato relative allo politica commerciale
comune nei confronti dei Paesi terzi,
d) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera α maggioranza qualificato su proposta dello
Commissione.
Articolo 129
È costituita uno Banco europea per gli investimenti, con personalità
giuridica.
Sono membri della
membri.
Banco europea
28
per gli investimenti gli Stati
Lo statuto della Banco europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un Protocollo allegato al presente Trottato.
Articolo 130
Lo Banco europea per gli investimenti ha il compito di contribuire,
facendo appello al mercato dei capitoli ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune nell'interesse dello
Comunità. A tal fine facilita, mediante lo concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti
in tutti i settori dell'economia:
o) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate,
b) progetti contemplanti l'ammodernamento ο Ια riconversione d'im­
prese oppure la creazione di nuove attività richieste dolio graduale
realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza ο naturo,
non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanzia­
mento esistenti nei singoli Stati membri,
e) progetti d'interesse comune per più Stati membri che, per la loro
ompiezzo ο naturo, non possono essere completamente assicurati dai
vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.
Articolo 130 A(*)
Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dello Comunità,
questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa α realizzare il raffor­
zamento della suo coesione economica e sociale.
In porticolore lo Comunità mira α ridurre il divario tra le diverse
regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.
(*) Articolo aggiunto dall'articolo 23 dell'Atto unico europeo (GUCE n. L 169 del
29.6.1987).
29
Articolo 130 B(*)
Gli Stati membri conducono lo loro politica economica e lo coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'orticolo 130 A. L'attuazione delle politiche comuni e del mercoto interno tiene conto degli
obiettivi dell'orticolo 130 A e dell'orticolo 130 C e concorre olla loro
realizzazione. Lo Comunità appoggia questa realizzazione con l'azione
che essa svolge attraverso Fondi α finalità strutturale (Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento. Fondo
sociale europeo. Fondo europeo di sviluppo regionale), lo Banco europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.
Articolo 148
(1) Solvo contrarie disposizioni del presente Trottato, le deliberazioni
del Consiglio sono valide se approvate α maggioranza dei membri che
lo compongono.
(2) Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza
qualificato, ai voti dei membri è attribuita lo seguente ponderazione:
Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
IHonda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bossi
Portogallo
Regno Unito
5
3
10
5
8
10
3
10
2
5
5
10.
Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:
— cinquantaquattro voti quando, in virtù del presente Trattato, debbono essere prese su proposta dello Commissione,
(*) V. nota α pag. 29.
30
— cinquantaquattro voti che esprimano il voto favorevole di almeno
otto membri, negli altri cosi.
(3) Le astensioni dei membri presenti ο rappresentati non ostano all'a­
dozione delle deliberozioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.
Articolo 169
Lo Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato 0 uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato
in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualoro lo Stato in causa non si conformi α tale parere nel termine
fissato dallo Commissione, questa può adire lo Corte di giustizia.
Articolo 173
Lo Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del
Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni ο pareri.
A tal fine, essa è competente α pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza,
violazione delle forme sostanziali, violazione del presente Trattato ο di
qualsiasi regola di diritto relativo olla sua applicazione, ovvero per svia­
mento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio ο dallo
Commissione.
Qualsiasi persona fisica ο giuridica può proporre, olle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le
decisioni che, pur apparendo come un regolamento ο uno decisione
preso nei confronti di oltre persone, la riguardano direttamente e indivi­
dualmente.
I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel ter­
mine di due mesi α decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione del­
l'atto, dalla suo notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal
giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
31
Articolo 180
Lo Corte di giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, α cono­
scere delle controversie in materia di:
o) esecuzione degli obblighi degli Stoti membri derivanti dallo statuto
della Banca europea per gli investimenti. II Consiglio di amministra­
zione della Banco dispone α tale riguardo dei poteri riconosciuti alla
Commissione dall'orticolo 169,
b) deliberazioni del Consiglio dei governatori della Banca. Ciascuno
Stato membro, lo Commissione e il Consiglio di amministrazione della
Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste
dall'orticolo 173,
e) deliberazioni del Consiglio di amministrazione dello Banco. I ricorsi
avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fis­
sate dall'orticolo 1 73, soltanto dogli Stati membri ο dalla Commis­
sione, e unicamente per violazione delle forme di cui oH'orticolo 2 1 ,
paragrafo 2 e paragrafi da 5 α 7 inclusi, dello statuto dello Banco.
Articolo 239
I Protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno alle­
gati al presente Trottato, ne costituiscono parte integrante.
32
Protocollo concernente l'Italia (*)
Le Alte Parti Contraenti,
Desiderondo risolvere taluni problemi particolari che interessano
l'Italia,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:
Gli Stati membri dello Comunità
Prendono otto del fatto che il Governo italiano è impegnato nell'esecuzione di un programmo decennale di espansione economica che miro
ο sonare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in particolare gra­
zie all'attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle
Isole e allo creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare lo disoccupa­
zione;
Convengono, onde agevolare il Governo italiano nell'adempimento di
fole compito, di raccomandare olle istituzioni della Comunità di attuare
tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal Trottato, ricorrendo in particolare α un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli
investimenti e del Fondo sociale europeo;
(·) Protocollo allegato al Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della Comu­
nità economica europea.
33
Articolo 4
Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione
all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro
uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti α titolo one­
roso ο gratuito sul territorio del Paese nel quale sono stati importoti,
solvo che ciò non avvengo α condizioni accette al governo di tale Paese.
Esse sono del pori esenti do ogni dazio doganale e do ogni divieto
e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine olle loro pubbli­
cazioni.
Articolo 2 2
il presente Protocollo si applico anche olla Banco europea per gii
investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresen­
tanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio
delle disposizioni del Protocollo sullo statuto dello Banco.
Lo Banco europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente do quolsiosi
imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento
e la suo liquidazione non comporteranno alcuno imposizione fiscale.
Infine, l'attività dello Banco e dei suoi organi, svolgentesi secondo le
condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tosse sullo cifra
di affari.
36
Dichiarazione della Comunità economica europea
relativa all'adeguamento e all'ammodernamento
dell'economia portoghese(*)
. . . Lo Comunità è disposta . . . α dare il suo contributo alle imprese
portoghesi facendole fruire del suo sostegno tecnico e degli strumenti di
credito — tonto il Nuovo strumento comunitario (NSC) che le operazioni
private — nonché mediante maggiori interventi dello Banco europea per
gli investimenti.
(*) Dichiarazione della Comunità economica europea allegato all'Atto finale relativo
all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee
37
PubbIicazioni
Quest'opuscolo è disponible nelle nove lingue ufficiali della Comunità e può
essere richiesto alla sede centrale della BEI («Divisione Informazione») ο α uno dei
suoi uffici esterni:
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Tel. 4379-1 - Telex 3530 bnkeu lu - Telefax 43 77 04
Ufficio di Rappresentanza α Bruxelles
Rue de la Loi, 227
B-1040 Bruxelles
Tel. 230 98 90 - Telex 21721 bankeu b - Telefax 230 58 27
Dipartimento Italia
Via Sardegna, 38
1-00187 Roma
Tel. 4719-1 - Telex 611 130 bankeu i - Telefax 487 34 38
Ufficio di Atene
Leoforos Amalias, 12
GR-10557 Athino
Tel. 3220 773/774/775, Telex 22 21 26 bkeu gr -
Telefax 3220 776
Ufficio di Lisbona
Avenida do Liberdade, 144-156, 8°
P-1200 Lisboa
Tel. 342 89 89/342 88 48 - Telex 15576 bnkeu ρ — Telefax 347 04 87
Ufficio di Londra
68, Poli Mail
London SWI Y SES
Tel. 071-839 33 51 - Telex 919159 bankeu g
Telefax 071-930 99 29
Ufficio di Madrid
Calle José Ortega y Gasset, 29
E-28006 Madrid
Tel. 431 13 40 - Telex 44 670 bnkeu e -
38
Telefax 431 13 83
Tra le oltre pubblicazioni disponibili riguardanti la missione e le modalità d'intervento dello BEI, si ricordano in particolare;
— lo Relazione annuale: documento statutario di riferimento;
— l'opuscolo «Lo BEI nel 19..» e il pieghevole annuale, con lo presentazione succinta dell'attività della BEI nel corso dì un dato esercizio;
— «BEI-lnformazioni»: bollettino con informazioni dettagliate sui diversi aspetti
dell'attività della Banco (4 numeri/anno);
— opuscoli sulle possibilità di finanziamento nella Comunità e fuori della C o m u nità;
— gli opuscoli della «Serie tematico», ove viene esposta la politica di finanziamento dello BEI per settore di attività;
— l'opuscolo «100 domande 100 risposte»
Tutte queste pubblicazioni possono essere richieste anche in più copie; esse possono essere liberamente riprodotte.
39
DEN EUROP/^ISKE INVESTERINGSBANK
EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK
ΕΥΡΠΠΑΪΚΗ ΤΡΆΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ
EUROPEAN INVESTMENT BANK
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BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
^
BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
S
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
^
EUROPESE INVESTERINGSBANK
„
:
;
BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO
ISBN 92-823-0245-8
IX 60-90-127 I T O
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