Newsletter
Redatta a cura della Fondazione
Rubes Triva
Newsletter numero 12 – 2015
Novità:
In Primo Piano
•
NOVITÀ
♦
Gli opuscoli del Ministero della Salute sugli
agenti inquinanti aria indoor
♦
♦
♦
Strumenti elettronici: la risorsa del futuro
Gli opuscoli del Ministero della Salute
sugli agenti inquinanti aria indoor
Il Ministero della Salute, Direzione generale
della
prevenzione
sanitaria
e
Direzione
generale della comunicazione e dei rapporti
in materia di sicurezza e salute
europei e internazionali, ha pubblicato sul
Prevenzione sicurezza lavoro, accordo
proprio sito una serie di opuscoli divulgativi
quadro Inail, Ministero Salute, Regioni
raccolti sotto il titolo di Agenti inquinanti aria
DG GROW, EASME ed EU-OSHA rafforzano
indoor.
la loro cooperazione
♦
Eu-Osha, Ambienti di lavoro sani e sicuri a
La qualità dell’aria indoor (Indoor Air
ogni età 2016-2017, prime immagini e info
Quality-IAQ) definisce l’aria interna che si
respira
• NORMATIVA
♦
♦
♦
♦
uffici,
strutture
comunitarie, ambienti destinati ad attività
ricreative e sociali, mezzi di trasporto. “Negli
impianti a gas
ultimi decenni, si legge nella presentazione
INPS: recupero maxisanzione illegittima
della nuova area tematica, si sono verificati
per lavoro nero
profondi mutamenti nella qualità dell’aria
Min. Lavoro: responsabilità solidale in
Min. Lavoro: procedura di licenziamento
collettivo (art. 3, comma 3, L. n.
♦
abitazioni,
Approvate le nuove norme tecniche per gli
materia contributiva – limite di 2 anni
♦
nelle
interna, con progressivo aumento delle fonti e
delle
concentrazioni
degli
inquinanti.
In
presenza di fonti interne di inquinamento e
223/1991)
scarsa ventilazione degli ambienti, i livelli
Min. Lavoro: corretto Ccnl per derogare
degli inquinati (chimici, fisici e biologici)
dalle presunzioni delle collaborazioni
nell’aria indoor possono essere di gran lunga
previste dall’art. 2 del D.L.vo n. 81/2015
superiori rispetto a quelli rilevati all’esterno”.
Abrogazione registro degli infortuni
• GIURISPRUDENZA
Il rischio espositivo interessa una parte estesa
Visita ispettiva e irregolarità, condizione di
della popolazione e risulta di particolare
procedibilità dell’azione penale
gravità per alcuni gruppi più vulnerabili
(bambini, donne in gravidanza, anziani, malati
cronici e poveri).
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Lungotevere dei Mellini, 27/30 – 00193 ROMA tel. 06.32690411 - fax 06.3222595 C.F. 97598620587
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Qui sotto i titoli dei vari opuscoli:
•
Fumo di tabacco ambientale;
•
Ossido e biossido di azoto;
•
Ossidi di zolfo;
•
Monossido di carbonio;
•
Idrocarburi aromatici policiclici;
•
Composti organici volatili;
•
Formaldeide;
•
Benzene;
•
Particolato;
•
Ozono;
•
Amianto;
•
Fibre minerali sintetiche;
•
Agenti microbiologici;
•
Acari;
•
Derivati epidermici di animali domestici;
•
Umidità e muffe;
•
Radon.
Strumenti elettronici: la risorsa del futuro in materia di sicurezza e salute
EU-OSHA, attraverso la sua pagina web evidenzia come gli strumenti elettronici (e-tools) siano interattivi e
producano risultati personalizzati per l'utente. Gli strumenti elettronici per la salute e la sicurezza sul lavoro
(SSL) possono, ad esempio, individuare pericoli e rischi sul posto di lavoro e fornire soluzioni per la
prevenzione dei rischi. Tuttavia, è anche possibile monitorare l'uso dello strumento elettronico, oltre che
valutarne l'efficacia e la funzionalità.
In seguito agli sviluppi tecnologici e all'utilizzo in costante crescita di Internet, sono stati sviluppati sempre
più strumenti elettronici per SSL. Inoltre, grazie alla diffusione online, questi strumenti possono raggiungere
un pubblico molto eterogeneo; uno dei loro numerosi vantaggi rispetto agli strumenti cartacei tradizionali.
Prevenzione sicurezza lavoro, accordo quadro Inail, Ministero Salute, Regioni
Prevenzione, sistemi informativi, piani nazionali per la salute e la sicurezza sul lavoro. Questi gli
obiettivi del nuovo accordo quadro di collaborazione siglato da Inail, Ministero della Salute e
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, notificato da Inail con determina del
Presidente n.451 del 1° dicembre 2015. L’accordo avrà durata quinquennale e le attività che ne
deriveranno saranno monitorate e guidate da un comitato di coordinamento.
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Questi gli obiettivi in sintesi:
•
•
•
•
“L’individuazione di percorsi prevenzionali basati su obiettivi prioritari comuni e
metodologicamente condivisi a livello centrale, regionale e locale, supportati da
strategie e azioni evidence based e caratterizzati da interventi sostenibili e misurabili in
termini di processo e di risultato;
Lo sviluppo e il consolidamento di Sistemi informativi/Gestionali e di Sorveglianza tra
Inail, Regioni e Province autonome e la relativa fruibilità delle rispettive banche dati;
Il supporto tecnico alla redazione, alla realizzazione dei Piani nazionali di prevenzione
e dei Piani nazionali e regionali di settore da questi derivanti e al monitoraggio dei
risultati ottenuti;
Metodologie e strumenti destinati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro”.
DG GROW, EASME ed EU-OSHA rafforzano la loro cooperazione
Il 27 novembre 2015 Kristin Schreiber, direttore presso la DG GROW, Christa Sedlatscheck,
direttore dell'EU-OSHA e Marco Malacarne, capo dipartimento dell'EASME, hanno rinnovato la
loro dichiarazione d'intenti in materia di cooperazione. In linea con le collaborazioni di successo
che hanno avuto luogo sin dal 2009, hanno dichiarato la loro intenzione di continuare la loro
collaborazione ravvicinata nel compito di diffondere informazioni essenziali sulla sicurezza e la
salute sul lavoro (SSL) a vantaggio delle PMI e delle microimprese in Europa.
Eu-Osha, Ambienti di lavoro sani e sicuri a ogni età 2016-2017, prime immagini e info
Dopo aver chiuso la campagna sullo stress lo scorso novembre a Bilbao, Eu-Osha inizia a fornire le prime
informazioni e le prime immagini della nuova iniziativa biennale.
Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età: Come già annunciato dall’Agenzia e confermato nello stesso
summit di Bilbao, il tema per il 206-2017 sarà Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età. Verrà posta
quindi l’attenzione sui rischi e sulle necessità nell’intera vita lavorativa, sull’invecchiamento in salute,
“sull’importanza di una gestione adeguata della salute e della sicurezza a ogni età”.
La nuova campagna verrà lanciata ufficiale il 14 aprile 2016, intanto Eu-Osha ha già messo online il nuovo
sito che la accompagnerà, e nel sito le versioni in inglese della guida ufficiale, del pieghevole e del
Powerpoint.
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Queste le motivazioni principali della nuova iniziativa: “Questa campagna vuol far accrescere la
consapevolezza sull’importanza di una buona gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SSL) in tutta
la durata della vita lavorativa, sia all’inizio che al termine della carriera. Gestire la sicurezza sul lavoro e
considerare le diversità che possono esistere tra i lavoratori può consentire un sano e sicuro invecchiamento
sul luogo di lavoro e quindi un pensionamento in buona salute”.
Gli obiettivi di conseguenza sono:
•
Promuovere il lavoro sostenibile e l’invecchiamento in buona salute fin dall’inizio della vita
lavorativa;
•
Prevenire i problemi di salute nel corso dell’intera vita lavorativa;
•
Offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori modalità per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro
nel contesto di una forza lavoro che invecchia;
Normativa:
Approvate le nuove norme tecniche per gli impianti a gas
Il Decreto 30 settembre 2015, pubblicato sulla GU n.282 del 3 dicembre 2015 (Approvazione delle norme
tecniche per la salvaguardia della sicurezza relativamente ai materiali, agli apparecchi, alle installazioni e
agli impianti alimentati con gas combustibile e all’odorizzazione del gas), ha lo scopo di individuare e
approvare gli aggiornamenti delle norme tecniche già esistenti in materia.
L’art. 1 del Decreto pubblica questo elenco riepilogativo delle norme tecniche approvate.
UNI 7131:2014, Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione –
Progettazione, installazione e messa in servizio;
UNI 7133-1:2012 , Odorizzazione di gas per uso domestico e similare – Parte 1:Termini e definizioni.
UNI 7133-2:2014 , Odorizzazione di gas per uso domestico e similare – Parte 2: requisiti, controllo e
gestione.
UNI 7133-3:2012, Odorizzazione di gas per uso domestico e similare – Parte 3:Procedure per la definizione
delle caratteristiche olfattive di fluidi odorosi.
UNI 7133-4:2012, Odorizzazione di gas per uso domestico e similare – Parte 4:Definizione dei requisiti
degli odorizzanti.
UNI 7140:2013 + EC 1-2014 UNI 7140:2013. Apparecchi a gas per uso domestico – Tubi flessibili non
metallici per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similare.
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UNI 8723:2010, Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare – Prescrizioni di
sicurezza.
UNI 10641:2013, Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore
nel circuito di combustione – Progettazione e verifica.
UNI 10682:2010, Piccole centrali di GPL per reti di distribuzione. Progettazione, costruzione, installazione
collaudo ed esercizio.
UNI 10738:2012 + EC 1-2013 UNI 10738:2012 , Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio
– Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza.
UNI 11137:2012 + EC 1-2013 UNI 11137:2012, Impianti a gas per uso domestico e similare – Linee guida
per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni – Prescrizioni generali e requisiti per i gas
della II e III famiglia.
UNI 11353:2010, Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua per
allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similare – Prescrizioni di sicurezza.
UNI 11528:2014, Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e
messa in servizio.
Nell’allegato del Decreto appena pubblicato sulla GU sono descritte le norme armonizzate nell’ambito della
Dir. 90/396/CEE (Dpr 661/96) e le corrispondenti norme italiane di recepimento.
INPS: recupero maxisanzione illegittima per lavoro nero
L’Inps, con il messaggio n. 7280 del 14 dicembre 2015, fornisce le istruzioni circa il rimborso delle sanzioni
eventualmente pagate in base alla c.d. maxi sanzione per lavoro irregolare prevista dall’art. 36 bis del D.L.
223/2006 (decreto Bersani), dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2014, in
quanto contrastante con l’articolo 3 della Costituzione.
In particolare, l’art. 36-bis, comma 7, lett. a), del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, (convertito
della legge n. 248 del 4 agosto 2006), è illegittimo nella parte in cui stabilisce: “L’importo delle sanzioni
civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo
precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione
lavorativa accertata“.
Min.Lavoro: responsabilità solidale in materia contributiva – limite di 2 anni
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 29 del 15 dicembre 2015 , ha risposto ad un quesito di Confindustria, l’Associazione Nazionale
Cooperative di Produzione e Lavoro e l’Alleanza delle cooperative, in merito al regime di responsabilità
solidale in materia contributiva, con particolare riferimento all’applicazione del termine di decadenziale di
due anni ex art. 29, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003.
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In particolare, l’istante chiede chiarimenti circa l’individuazione del periodo entro il quale sia possibile agire
per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi del
combinato disposto dagli artt. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) e 29, comma 2,
sopra citato.
La risposta in sintesi del Ministero
“…Dall’analisi delle norme indicate si evince che nel periodo di contemporanea vigenza delle citate
disposizioni di cui all’art. 29, comma 2, D.L.vo n. 276/2003 e all’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006
(conv. da L. n. 248/2006) – cioè sino al 27 aprile 2012 – la prima, in quanto di carattere speciale, debba
considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art. 35, comma 28. Ne consegue
che, ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorra tenere altresì conto
della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto.”.
Min.Lavoro: procedura di licenziamento collettivo (art. 3, comma 3, L. n. 223/1991)
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 28 del 15 dicembre 2015 , ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, Legge n. 223/1991 concernente
l’intervento straordinario di integrazione salariale nell’ambito di procedure concorsuali, in considerazione
del disposto di cui all’art. 2, comma 70, Legge n. 92/2012, come sostituito dall’art. 46 bis, comma 1, lett. h),
Decreto Legge n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012), che ne sancisce l’abrogazione a far data dal 1° gennaio
2016.
In particolare, l’istante chiede se gli organi delle procedure concorsuali che abbiano avviato una procedura di
licenziamento nel corso dell’anno 2015 ai sensi dell’art. 3, comma 3, possano concluderla nel 2016 sempre
in virtù della medesima disposizione e, nell’ipotesi di risposta affermativa, se sia possibile fruire dell’esonero
dal versamento del contributo di cui all’art. 5, comma 4, previsto dal citato art. 3, comma 3.
L’interpellante domanda altresì se, in presenza di un intervento di CIGS autorizzato ai sensi dell’art. 3,
comma 1, con decorrenza nell’anno 2015 ed eventuale estensione all’anno successivo, gli organi delle
procedure concorsuali possano attivare nel corso del 2016 una procedura di licenziamento collettivo e, in
caso di soluzione positiva, se possano fruire dell’esonero dal versamento del contributo a carico dell’impresa
previsto dall’art. 5, comma 4.
La risposta in sintesi del Ministero
“…Ciò premesso, con circolare n. 12/2015 questo Ministero ha chiarito che “considerato che, con effetto dal
1° gennaio 2016, l’art. 3 della legge n. 223/1991 è espunto dall’ordinamento giuridico, la fattispecie
giuridica che consente di autorizzare il trattamento di CIGS ivi previsto in favore dei lavoratori deve
verificarsi entro il 31 dicembre 2015 (…) il decreto di autorizzazione del trattamento di CIGS con
decorrenza nell’anno 2015 potrà anche protrarsi nell’anno 2016”, in virtù degli accordi all’uopo sottoscritti.
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In linea con il quadro regolatorio sopra riportato e in risposta ai quesiti sollevati si ritiene che, laddove le
procedure di licenziamento collettivo conseguenti all’ammissione alle procedure concorsuali siano
state attivate entro il 31 dicembre 2015, e dunque antecedentemente all’abrogazione della disposizione
di cui all’art. 3, le stesse possano concludersi anche successivamente al 1° gennaio 2016, consentendo in tal
modo agli organi delle predette procedure di continuare a fruire dell’esonero in argomento.
Non appare, infine, ammissibile l’attivazione di licenziamenti collettivi successivamente al 1° gennaio 2016,
laddove quest’ultimi si inseriscano nell’ambito delle procedure di cui all’art. 3, comma 3, in considerazione
dell’abrogazione del medesimo disposto.”.
Min.Lavoro: corretto Ccnl per derogare dalle presunzioni delle collaborazioni previste
dall’art. 2 del D.L.vo n. 81/2015
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto
ad un quesito della Assocontact, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 2 lett. a), D.L.vo n.
81/2015.
In particolare, si chiede quali siano gli elementi necessari per qualificare l’accordo collettivo previsto dalla
disposizione citata come accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
La risposta in sintesi del Ministero
“…Pertanto, in linea con le osservazioni sopra formulate ed in risposta al quesito avanzato, si ritiene che
l’esclusione di cui all’art. 2, comma 2, D.L.vo n. 81/2015 operi in relazione alle sole collaborazioni che
trovano puntuale disciplina in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di
rappresentatività determinata all’esito della valutazione comparativa degli indici summenzionati.
Di converso, l’eventuale applicazione di un diverso contratto collettivo non impedirà l’applicazione dell’art.
2 citato cosicché, a partire dal 2016, ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente
anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” – ancorché disciplinati da un contratto collettivo
(evidentemente privo dei requisiti in questione) – si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato.”.
Abrogazione registro degli infortuni
Il D.Lgs. 151/2015 c.d. “semplificazioni”, attuativo del Jobs Act, ha abrogato, a decorrere dal 23.12.2015,
l’obbligo della tenuta del registro degli infortuni, istituito con l’art. 403 del D.P.R. 547/1955.
Il D.Lgs. 81/2008 aveva già previsto l’abrogazione della tenuta del registro degli infortuni, subordinandola
alla istituzione del Sistema Informatico Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali,
SINP, da attivarsi con emanazione di un decreto interministeriale.
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Tuttavia, poiché i tempi di emanazione del decreto interministeriale SINP risultano oltremodo dilatati, il
decreto” semplificazioni” ha stabilito che, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore dello stesso decreto, ovvero il 23 dicembre 2015, sia abolito l’obbligo di tenute del registro degli
infortuni, di conseguenza non sarà più applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3
del D.Lgs. 626/1994 in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni.
Giurisprudenza:
Visita ispettiva e irregolarità, condizione di procedibilità dell’azione penale
La Cassazione Penale, Sez. 3, 20 novembre 2015, n. 46151 annulla la sentenza impugnata perché l’azione
penale non poteva essere iniziata per mancanza di una condizione di procedibilità.
Il Tribunale di Napoli assolveva il titolare di una ditta individuale del settore edilizio, in quanto, in occasione
della visita ispettiva il datore di lavoro sul posto ove operavano due lavoratori intenti a pitturare le pareti del
locale costituito da un unico vano, nel quale era stata constatata l’assenza di ponteggi.
In aggiunta a questo, il Tribunale aveva sottolineato che la procedura di notificazione del verbale contenente
le eventuali prescrizioni per rimuovere le irregolarità integrato dalla diffida ad adempiere in un termine
predeterminato per legge, non era stata rispettata in quanto il verbale era stato notificato non al datore di
lavoro (assente), ma a soggetti “non autorizzati a ricevere la corrispondenza per suo conto”.
La Cassazione, nell’esaminare il ricorso pervenuto contro la sentenza del Tribunale, fa notare che occorre
risalire agli artt. 19-24 della L 758/94 in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e
igiene del lavoro.
La procedura di estinzione delle contravvenzioni si qualifica, in una prima fase, come condizione di
procedibilità dell’azione penale, da tenere distinta dalla condizione di punibilità afferente ad una fase
successiva.
Aggiunge che “la comunicazione effettuata nei riguardi di un soggetto diverso dal datore di lavoro si risolve
in un difetto della condizione di procedibilità, essendosi consumato il potere di comunicazione con le
modalità seguite dagli organi ispettivi preposti alla vigilanza in quanto la comunicazione effettuata ad un
soggetto diverso dal datore di lavoro “non autorizzato a ricevere la corrispondenza per suo conto” avrebbe
dovuto essere seguita da una nuova notificazione in realtà mai effettuata.
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La Fondazione augura a tutti i suoi lettori un
sereno Natale e un felice Anno Nuovo
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E` noto che, a seguito del rinnovo del CCNL Federambiente del 28