Mensile di aggiornamento e approfondimento in
materia di sicurezza sul lavoro
Numero 3 – Marzo 2015
Sommario
APPROFONDIMENTI
Prevenzione
APPALTI INTERNI, SICUREZZA DOPPIA NEI LAVORI EDILI
Nell’appalto il datore di lavoro committente deve tener conto della presenza di ditte o di
lavoratori autonomi terzi operanti nell’ambiente di lavoro in concomitanza
dell’espletamento dei lavori affidati in appalto
(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 10 febbraio 2015)
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Sicurezza in condominio
PER I LAVORI SUL TETTO DEGLI EDIFICI OBBLIGATORIE LE «LINEE-VITA»
Fra i ruoli che può ricoprire l’amministratore di condominio c’è anche quello del datore di
lavoro. Lo è nei confronti di lavoratori dipendenti come il portiere o il giardiniere, ma
anche, come previsto dal decreto legislativo 81/2008, Testo Unico della Sicurezza sul
Lavoro, quando il condominio commissiona, con un contratto d’appalto, lavori edili o
d’ingegneria civile, vale a dire cantieri temporanei o mobili, che rientrano nel Titolo IV del
Testo Unico.
(Silvio Rezzonico, Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 10 febbraio 2015)
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Sicurezza e giurisprudenza
CASO ETERNIT: IL REATO DI DISASTRO DOLOSO È PRESCRITTO
La Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza del 19 novembre 2014
con cui ha annullato i risarcimenti per le vittime dell'amianto degli stabilimenti di quattro
siti della Eternit di Casale Monferrato, dichiarando l'avvenuta prescrizione del reato di cui
all'art. 434 c.p. contestato al responsabile svizzero
(Simona Maretti, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro – 2 marzo 2015)
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Norme e sicurezza
LE NOVITÀ DELLA LEGGE EUROPEA 2014 IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il 16 febbraio scorso è stato assegnato alla Commissione Politiche dell’UE del Senato il
disegno di legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014” (A.S.
1758) che contiene una serie di disposizioni rilevanti ai fini della salute e sicurezza sul
lavoro.
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 26 febbraio 2015)
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Sicurezza – Chiarimenti
PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO, I CHIARIMENTI DEL LAVORO
Con la Circolare 13 febbraio 2015, n. 3, il ministero del Lavoro ha fornito alcuni interessanti
chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione di lavori in quota, dei dispositivi di
ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto
e il loro inquadramento nella “famiglia” dei dispositivi di protezione individuale (Dpi).
(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 18 febbraio 2015)
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Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
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Prevenzione e rischio
IL RISCHIO TOLLERABILE E IL RISCHIO RESIDUO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE
Uno degli aspetti più qualificanti e significativi dell'azione correttiva operata dal D.Lgs.
D.Lgs. 106/09, di modifica al teso unico sulla sicurezza sul lavoro, è rappresentato dalla
semplificazione della disciplina prevenzionale in un'ottica che tende ad agevolare la
chiarezza del dato normativo quale presupposto per favorirne un applicazione corretta ed
efficace.
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 19 febbraio 2015)
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L’ESPERTO RISPONDE
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RASSEGNA DI NORMATIVA
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Chiusa in redazione il 3 marzo 2015
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
Prevenzione
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Appalti interni, sicurezza doppia nei lavori edili
(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 10 febbraio 2015)
Nell’appalto il datore di lavoro committente deve tener conto della presenza di ditte o di lavoratori
autonomi terzi operanti nell’ambiente di lavoro in concomitanza dell’espletamento dei lavori affidati
in appalto. Il principio è dettato dalla sentenza 5857/15 depositata ieri con cui in Cassazione è
stato respinto il ricorso avverso la decisione della Corte territoriale che aveva condannato sia il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori edili, sia il dirigente responsabile della produzione della
società committente.
I fatti si riferiscono all’infortunio di due elettricisti dipendenti di due aziende a cui erano stati
commissionati i lavori d’impiantistica in un capannone della ditta committente. Gli elettricisti,
operando su una piattaforma aerea nel capannone, erano caduti a terra per l’urto del carroponte
manovrato dal carpentiere di un’altra ditta appaltatrice.
Si era verificato dunque che all’interno del capannone operavano diverse compagini: il datore di
lavoro committente, una ditta a cui erano stati commissionati particolari lavori del processo
produttivo e altre due ditte alle quali lo stesso committente aveva appaltato lavori edili per la
ritrutturazione.
Tale situazione implicava per il committente di provvedere sia agli adempimenti previsti
dall’articolo 26 del Dlgs 81/08 per l'ipotesi di appalto all’interno (al processo produttivo
dell’appaltante), sia gli adempimenti previsti dagli articoli 88 e seguenti dello stesso decreto. In
base al l’articolo 26, il datore di lavoro deve redigere il Duvri - documento unico di valutazione dei
rischi da interferenza -; invece in base all’articolo 88, nel cantiere edile, deve essere sempre
redatto anche il piano della sicurezza e coordinamento.
Secondo la sentenza, il primo elemento da prendere in esame è la previsione dell’articolo 26 deve
fornire agli appaltatori «dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
propria attività», il che si riferisce all’intero ambiente di lavoro e all’intera attività del datore di
lavoro committente. L’obbligo informativo non riguarda solo l’organizzazione facente capo al datore
di lavoro committente, ma ogni fattore di rischio presente nell’ambiente di lavoro entro cui
l’appaltatore si troverà ad operare.
Pertanto, ove l’ambiente di lavoro entro il quale l’appaltatore dovrà eseguire la prestazione
concordata, preveda la presenza di un terzo soggetto – ad esempio, un lavoratore autonomo al
quale sia affidato un diverso appalto interno o lavori edili – dovranno essere valutati e regolati
anche i rischi che da quella presenza potrebbero derivare.
La Corte non manca di porre in particolare rilievo la consolidata giurisprudenza secondo cui la
cerchia dei destinatari della tutela prevenzionistica che il datore di lavoro deve apprestare, include
tutti coloro che prestano la loro opera nell’impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e
persone estranee all’ambito imprenditoriale. Da qui l’altro principio secondo cui l’imprenditore
assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti, non solo nei confronti dei
lavoratore subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che
possono comunque venire a contatto o trovarsi a operare nell'area della loro operatività.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
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Sicurezza in
condominio
Per i lavori sul tetto degli edifici obbligatorie le «linee-vita»
(Silvio Rezzonico, Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 10 febbraio 2015)
Fra i ruoli che può ricoprire l’amministratore di condominio c’è anche quello del datore di lavoro. Lo
è nei confronti di lavoratori dipendenti come il portiere o il giardiniere, ma anche, come previsto
dal decreto legislativo 81/2008, Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, quando il condominio
commissiona, con un contratto d’appalto, lavori edili o d’ingegneria civile, vale a dire cantieri
temporanei o mobili, che rientrano nel Titolo IV del Testo Unico.
In tali vesti, qualora avvengano incidenti e infortuni all’interno del cantiere, l’amministratore è
responsabile sia dal punto di vista civile che penale. Per questo motivo, è suo compito verificare
l’idoneità tecnico-professionale delle imprese coinvolte e garantire le migliori condizioni di sicurezza
dei luoghi di lavoro. In particolare, la recente sentenza della Cassazione penale (42347/2013) ha
specificato che l’amministratore assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel
caso in cui «proceda direttamente all’organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell’interesse
del condominio stesso». Ma anche ove non proceda direttamente, non è esonerato quale
“committente” all’osservanza di quanto stabilito dall’articolo 26 del Dlgs 81/2008 (obblighi di
verifica
della
idoneità
tecnica-professionale
dell’impresa
appaltatrice,
di
informazione,
di
collaborazione e cooperazione). Ciò a prescindere dal fatto che l’appalto dei lavori sia deciso
attraverso
una
delibera
assembleare
o
sia
invece
oggetto
di
una
spontanea
iniziativa
dell’amministratore, nell’ambito dei suoi poteri conservativi e di urgenza, salvo ratifica assembleare
(come l’articolo 1130, comma 1, numero 4, del Codice civile o articolo 1135, comma 2, del Codice
civile).
Riguardo alla sicurezza dei luoghi di lavoro, particolarmente delicati sono gli interventi in quota,
vale a dire tutti quei lavori «che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad
altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile» (articolo 107 del Dlgs 81/08). Fra i sistemi
di protezione contro le cadute dall’alto rientrano le linee vita, un insieme di ancoraggi posti sulle
coperture, alle quali gli operatori si agganciano attraverso imbracature e cordini. Le linee vita
possono essere sia temporanee che stabili: nel primo caso sono utilizzate per il montaggio di
prefabbricati e, una volta terminato il lavoro, vengono smontate; nel secondo caso, invece, sono
installate in modo permanente sulle coperture degli edifici e utilizzate ogni qualvolta si debba
procedere a opere di manutenzione.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
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La normativa nazionale sulle linee vita (Dlgs 81/2008, articolo 115 “Sistemi di protezione contro le
cadute dall’alto”) a oggi è stata recepita solo da alcune regioni. In molti casi l’obbligo è limitato agli
edifici di nuova costruzione o a quelli in cui è prevista manutenzione sulla copertura, anche se
molte amministrazioni tendono a estenderne l’installazione anche per le ristrutturazioni significative
di edifici esistenti. La prima regione a renderne obbligatoria l’istallazione è stata la Toscana,
seguita da Liguria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Marche.
Prima di installare la linea vita (secondo la norma Uni En 795) occorre verificare che l’installatore
abbia le necessarie abilitazioni e qualifiche. Il progetto deve essere redatto da un professionista,
che al termine dei lavori di posa deve sottoscrivere la relazione di calcolo attestante la corretta
installazione, corredata dall’attestazione di corretta posa rilasciata dal posatore. Il responsabile
dell’edificio, inoltre, è comunque tenuto a custodire il libretto d’uso e manutenzione del sistema,
così da essere tutelato in caso di eventuali incidenti. Inoltre, ogni volta che siano previsti interventi
con l’utilizzo della linea vita, il responsabile dell’edificio è tenuto a informare gli operatori della
presenza dell’impianto e delle sue caratteristiche, in modo tale che gli operatori si possano dotare
dei dispositivi di protezione individuale più adeguati.
Subito dopo l’installazione, la normativa prevede di verificare la resistenza del fissaggio,
esercitando sugli ancoraggi una forza minima di 500 kg per 15 secondi. Quindi, periodicamente, la
linea vita deve essere revisionata «almeno una volta all’anno se in regolare servizio o prima del
riutilizzo se non usate per lunghi periodi», come previsto dalla Uni En 11158. Infine, in seguito
all’arresto di una caduta, prima di procedere a un ulteriore uso, è obbligatorio ispezionare il
sistema.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
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Sicurezza e
giurisprudenza
Caso Eternit: il reato di disastro doloso è prescritto
(Simona Maretti, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro – 2 marzo 2015)
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La Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza del 19 novembre 2014 con cui
ha annullato i risarcimenti per le vittime dell'amianto degli stabilimenti di quattro siti della Eternit
di Casale Monferrato, dichiarando l'avvenuta prescrizione del reato di cui all'art. 434 c.p. contestato
al responsabile svizzero Stephan Schmidheiny.
Per la Cassazione almeno dall'agosto dell'anno 1993 non poteva ignorarsi a livello comune l'effetto
del rilascio incontrollato di polveri e scarti prodotti dalla lavorazione dell'amianto, definitivamente
inibita con comando agli enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti. "E da tale data a quella del
rinvio a giudizio, avvenuto nel 2009 e della sentenza di primo grado del 13 febbraio 2012 – rileva
la Corte - sono trascorsi ben oltre i 15 anni previsti per la maturazione della prescrizione in base
alla legge n. 251 del 2005 per il reato in esame". Ne consegue l'intervenuta prescrizione del reato
che, viceversa, la Corte d'appello aveva escluso attraverso una erronea interpretazione della
fattispecie delittuosa.
La Suprema Corte biasima l'impianto accusatorio che, puntando sul carattere unitario dell'offesa
alla vita e alla salute di un numero indeterminato di persone quale disastro, ha escluso la
possibilità di attribuire rilevanza individuale ai singoli eventi lesivi di malattia e di morte con
relativo
inquadramento
all'interno
dei
corrispondenti
figure
di
reato
contro
la
persona.
Condividendo le argomentazioni della Corte d'appello, che in qualche modo finisce per far rientrare
nell'evento del disastro le lesioni e morti, secondo la Corte, si sarebbe pervenuti ad esiti
paradossali dal punto di vista sistematico e del buon senso, venendosi a punire plurimi omicidi con
la pena, nella peggiore delle ipotesi, di 12 anni di reclusione, così come previsto dall'art. 434 c.p.
Tale norma configura appunto il reato di disastro innominato. Secondo giurisprudenza costante è
un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del
disastro è idonea a consumare il reato.
La scelta di tale capo di imputazione è certamente influenzata dalla progressiva tendenza della
giurisprudenza di legittimità a ricondurre al concetto di disastro innominato il c.d. disastro
ambientale, non espressamente tipizzato.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
In tal senso, è stato affermato che il disastro comprende non soltanto gli eventi di grande evidenza
immediata e che si esauriscono in un arco di tempo ristretto (incendio, naufragio, ecc.), ma anche
quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo
eventualmente molto prolungato, purchè si verifichi quella compromissione delle caratteristiche di
sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di
affermare l'esistenza di una offesa alla pubblica incolumità.
L'evento viene individuato nella c.d. immutatio loci, ossia nella contaminazione di siti destinati a
insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana, purché questa si riveli
idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità. La giurisprudenza della Suprema
Corte è assolutamente concorde nel ritenere che il capoverso dell'art. 434 c.p. introduce un'ipotesi
di reato aggravato dall'evento e non una fattispecie delittuosa autonoma.
La Corte di Appello di Torino, viceversa, giunge a conclusioni opposte affermando, di conseguenza,
la non intervenuta prescrizione del reato. Soluzioni che vengono rigettate dalla Cassazione.
La Suprema Corte innanzitutto ribadisce la conformazione del delitto come fattispecie di attentato
eventualmente aggravato dall'evento. Inoltre, in merito alla consumazione del reato ai fini della
decorrenza dei termini di prescrizione, rileva che "il Tribunale ha confuso la permanenze del reato
con la permanenza degli effetti del reato e la Corte di appello ha opinatamente aggiunto all'evento
costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e
delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio".
La Corte d'appello aveva infatti ritenuto che l'evento "disastro" non fosse costituito solo o non tanto
dalla immutatio loci, ma dallo stesso fenomeno epidemico ad esso collegato, considerando non
prescritto il reato in quanto "l'eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto
agli attesi", l'effetto epidemico" non poteva ancora considerarsi venuto meno. Soluzione non
condivisa dalla Cassazione che ben distingue la consumazione del reato dagli effetti del medesimo
nella fattispecie ininfluenti.
La Procura di Torino, a seguito della sentenza di assoluzione per il reato di cui all'art. 434 c.p. per
intervenuta prescrizione, ha chiesto il rinvio a giudizio di Stephan Schmidheiny con l'accusa di
omicidio volontario aggravato per la morte di 258 persone tra il 1989 e il 2014 a causa delle polveri
di amianto della Eternit. Vale la pena ricordare che ai sensi dell'art. 157 c.p. i reati che comportano
la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti, sono
imprescrittibili.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
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Norme e
sicurezza
Le novità della Legge Europea 2014 in tema di salute e
sicurezza sul lavoro
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 26 febbraio 2015)
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Il 16 febbraio scorso è stato assegnato alla Commissione Politiche dell’UE del Senato il disegno di
legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014” (A.S. 1758) che contiene una serie
di disposizioni rilevanti ai fini della salute e sicurezza sul lavoro.
Giova preliminarmente rammentare che il provvedimento è composto da 11 articoli e due allegati
(l’allegato A, in cui è inserita una direttiva che sarà recepita con decreto legislativo non sottoposto
al parere delle Commissioni parlamentari, e l’allegato B, in cui sono inserite le 40 direttive che
saranno recepite con decreti legislativi sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari). Nella
relazione illustrativa è stato inoltre inserito l’elenco delle direttive da recepire con provvedimento
amministrativo.
Tra le direttive che dovranno essere recepite con decreti legislativi sottoposti al parere delle
Commissioni parlamentari, si segnalano le seguenti:
1. 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio
2016);
2. 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti,
e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e
2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);
3. 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di
ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori
stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016);
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
4. 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti
minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la
salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018);
5. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure
intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione
dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);
6. 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di
ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (termine di
recepi-mento 29 novembre 2016);
7. 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente
l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una
prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione
amministrativa
attraverso
il
sistema
di
informazione
del
mercato
interno
(«regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016).
Di particolare rilevanza, infine, è l’articolo 10 del provvedimento che fissa i princìpi e i criteri
direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che
stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione
alle
radiazioni
ionizzanti
(e
che
abroga
le
direttive
89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom).
Tali principi sono in seguito evidenziati:
a) riordino e coordinamento del complesso delle disposizioni vigenti in materia di protezione contro
le radiazioni, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in
materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, apportando alla
normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento
con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;
b) apportare al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le modifiche e le integrazioni necessarie
al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, provvedendo altresì
all'abrogazione del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 52, che costituiscono provvedimento di recepimento rispettivamente delle direttive
abrogate 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;
c) introduzione, ove necessario, e in linea con i presupposti della direttiva 2013/59/Euratom, di
misure di protezione della popolazione e dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime
previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci e dei
servizi, tra cui:
- rafforzamento e ottimizzazione del controllo della radioattività nell'ambiente e negli alimenti;
- revisione, riguardo alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la
registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
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riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che
segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, compiti e
responsabilità dei professionisti coinvolti;
- aggiornamento dei requisiti, compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte nella
protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con
le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- introduzione di una regolamentazione specifica per eventuali esposizioni deliberate di individui a
scopi diversi da quello medico, sia con attrezzature medico-radiologiche che non, che garantisca la
piena applicazione del principio di giustificazione e ne attribuisca la responsabilità della
valutazione;
- attuazione di un piano di azione nazionale radon per la prevenzione e riduzione degli effetti
sanitari dell'esposizione al radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, che includa misure efficaci a
limitare il rischio;
- razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi;
d) revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, al fine di
consentire una migliore efficacia della prevenzione delle violazioni;
e) destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al finanziamento delle attività connesse
al potenziamento delle attività dirette alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione
contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, incluse le attività di vigilanza, controllo,
formazione e informazione.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
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Sicurezza Chiarimenti
Protezione contro le cadute dall'alto, i chiarimenti del Lavoro
(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 18 febbraio 2015)
Con la Circolare 13 febbraio 2015, n. 3, il ministero del Lavoro ha fornito alcuni interessanti
chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione di lavori in quota, dei dispositivi di
ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto e il loro
inquadramento nella “famiglia” dei dispositivi di protezione individuale (Dpi).
Si tratta, invero, di strumenti di particolare rilevanza ai fini della prevenzione degli infortuni che,
quasi sempre, in mancanza del loro utilizzo hanno esito mortale e per i quali da tempo si discute
circa il regime normativo applicabile; in particolare, sono pervenute al Ministero numerose richieste
di chiarimento in tal senso che riguardano anche l'obbligatorietà o meno della marcatura “CE”
come Dpi.
A tal proposito la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni
industriali, d'intesa con il ministero dello Sviluppo economico e quello delle Infrastrutture e
trasporti, sentito anche l'Inail, ha espresso in merito una posizione che tiene conto dall'attuale
definizione legale di Dpi che si rintraccia direttamente dal combinato disposto degli articoli 74,
comma 1, del Dlgs 81/2008, e 1, comma 2, del Dlgs 475/1992, che ha dato attuazione alla
Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989.
Infatti, l'articolo 74, comma 1, del Dlgs n.81/2008, stabilisce che per Dpi s'intende «qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo” ( ); inoltre, il successivo articolo 76, comma 1,
dello stesso decreto rinvia, per quanto riguarda i requisiti specifici, al citato Dlgs 475/1992, che
all'articolo 1, comma 2, prescrive che «… si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di
salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la
sicurezza …».
Categorie di dispositivi di ancoraggio
Il Ministero, quindi, per rispondere alle richiese di chiarimento pervenute ha operato la distinzione
tra dispositivi di ancoraggio permanenti e non; i primi sono installati, appunto, permanentemente
nelle opere di costruzione e pertanto sono caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili.
I secondi, invece, non sono installati permanentemente nelle opere e, quindi, sono caratterizzati
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
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dall'essere amovibili e trasportabili.
Alla luce di ciò, pertanto, nel provvedimento in commento si fa rilevare che solo questi ultimi
possono essere qualificati come Dpi in quanto sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore e
rimossi dallo stesso al termine del lavoro; si tratta, quindi, dei dispositivi di protezione dell'intero
corpo previsti dall'allegato VIII del Dlgs n. 81/2008, ossia, le attrezzature di protezione contro le
cadute, le attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli
accessori necessari al funzionamento), le attrezzature con freno “ad assorbimento di energia
cinetica” (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento) e i
dispositivi di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
Dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione
Viceversa, i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi,
fissi e non trasportabili «non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e
pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI», ma sono assoggettati alla disciplina
prevista dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo
2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e
che, occorre precisare, prevede la dichiarazione di prestazione (che sostituisce la dichiarazione di
conformità) e l'apposizione della marcatura “CE” (art. 8 e 9) che, in tale caso, esprime la
conformità del prodotto da costruzione con le prestazioni dichiarate in relazione alle caratteristiche
essenziali del prodotto e il soddisfacimento dei requisiti applicabili della legislazione armonizzata
dell'Unione.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
14
Prevenzione
e rischio
Il rischio tollerabile e il rischio residuo e relative misure di
prevenzione
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 19 febbraio 2015)
1. Premessa
Uno degli aspetti più qualificanti e significativi dell'azione correttiva operata dal D.Lgs. 106/09, di
modifica al teso unico sulla sicurezza sul lavoro, è rappresentato dalla semplificazione della
disciplina prevenzionale in un'ottica che tende ad agevolare la chiarezza del dato normativo quale
presupposto per favorirne un applicazione corretta ed efficace. Centrale, in questa prospettiva, è la
revisione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro che
divengono l'asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori. In
questa nuova dimensione, la valutazione dei rischi viene a rappresentare il perno centrale intorno
al quale ruota l'intera organizzazione aziendale che vede nel datore di lavoro il protagonista attivo
e determinante della funzione prevenzionale. La valutazione del rischio diviene, pertanto, uno
strumento fortemente finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e, più in
generale, alla organizzazione della funzione e del sistema prevenzionale aziendale.
In questa logica, funzionale e conseguente alla valutazione dei rischi, è l'obbligo, sancito
dall'articolo 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08, di eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile,
di ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
Gli interventi che devono essere operati dal datore di lavoro al riguardo devono quindi ridurre il
rischio fino a:
- Rischio tollerabile, ovvero rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio. Il rischio
tollerabile è anche detto "rischio non significativo" o "rischio accettabile". Il rischio tollerabile non
dovrebbe richiedere ulteriore trattamento.
- Rischio residuo, ovvero rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio. Il rischio residuo
comprende anche i rischi non identificabili.
Le azioni da porre in essere, in conseguenza, sono:
- Prevenzione, che agisce riducendo la probabilità di accadimento
- Protezione, che agisce diminuendo la gravità del danno
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
15
2. Metodologie di verifica dei rischi e dei pericoli
La metodologia per verificare la presenza di rischi all'interno dell'impresa e di misurarne la portata
è rappresentata dalla tabella in seguito riportata.
1
Molto Basso
2
Basso
3
Medio
Lieve Modesta Grave Gravissima
Magnitudo
16
4
Alto
1
2
3
4
1
1
1
2
2
Possibile
2
1
2
3
3
Probabile
3
2
3
4
4
Molto probabile
4
2
3
4
4
Improbabile
Frequenza
In sostanza la stima del rischio, che definisce la probabile gravità del danno e della probabilità del
suo accadimento, è riassunta nella formula: R = P x D, dove R sta per rischio, P sta per probabilità
o frequenza del verificarsi delle conseguenze e D sta per magnitudo (gravità) delle conseguenze
(danno ai lavoratori).
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
La scala delle probabilità è la seguente
P
4
Livello di probabilità
Altamente probabile
Criterio di Valutazione
- Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il
verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.
- Si sono già verificati danni per la stessa azienda o in aziende
simili o in situazioni operative simili.
- Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non
susciterebbe alcuno stupore in azienda.
17
3
Probabile
- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in
modo automatico o diretto.
- È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire
il danno.
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata
sorpresa in azienda.
2
Poco probabile
- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in
circostanze sfortunate di eventi.
- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande
sorpresa.
1
Improbabile
- La mancanza rilevata può provocare un danno per la
concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.
- Non sono noti episodi già verificatisi.
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
La scala della gravità del danno è invece riassunta nello schema in seguito riportato
P
4
Livello del danno
Gravissimo
Criterio di Valutazione
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o
di invalidità totale.
- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente
invalidanti.
3
Grave
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di
invalidità parziale.
- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente
invalidanti.
2
Medio
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità
reversibile.
- Esposizione cronica con effetti reversibili.
1
Lieve
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità
rapidamente reversibile.
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente determinato mediante la formula
R = P x D ed è indicato nella tabella grafico - matriciale in Figura 1, avente in ascisse la gravità del
danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
18
Figura 1 - Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio: R = P x D
19
La tabella permette di individuare tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano
gli addetti e di valutare la probabilità di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile,
possibile, probabile, molto probabile) e la sua magnitudo (con gradualità: lieve, modesta, grave,
gravissima).
3. Azioni da adottare per ridurre o eliminare i rischi
Una volta ricava l'entità del rischio è possibile individuare una corrispondente scala di priorità degli
interventi da attuare o porre in essere al fine di ridurre in modo sensibile il livello di rischio. In linea
del tutto generale occorre che il datore di lavoro osservi le seguenti misure:
- rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al
fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- prevedere la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- prevedere un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- prevedere il controllo sanitario dei lavoratori;
- provvedere all'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti
la sua persona e all'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- effettuare l'adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- impartire istruzioni adeguate a tutti i lavoratori;
- prevedere la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori
per la Sicurezza;
- effettuare un'attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
di buone prassi. A tale proposito è opportuno istituire uno specifico scadenziario che consentirà il
controllo nel tempo delle azioni previste per il miglioramento della sicurezza dei lavoratori;
- dettagliare le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l'uso di segnali di
avvertimento e di sicurezza;
- programmare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Nel rammentare che le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non
potranno mai comportare mai oneri finanziari per i lavoratori, si evidenzia che ogni intervento volto
a ridurre o ad eliminare il rischio non può, evidentemente, essere genericamente inteso ma deve
essere programmato in relazione allo specifico rischio individuato ed alla scala di gravità dello
stesso.
Nelle schede in seguito riportate si evidenziano, per i principali fattori di rischio, le misure tipiche di
tutela da assumere.
Fonte di rischio
Lavoro in turni
Misure di prevenzione e protezione
*
Organizzazione del lavoro tale da consentire il rispetto
dei periodi di riposo e di recupero secondo le
disposizioni della normativa di riferimento, anche ai fini
della tutela dallo stress lavoro-correlato
*
Rispetto delle specifiche disposizioni relative alla tutela
del lavoro delle donne in caso di gravidanza e maternità
*
Informazione e formazione sui rischi generali
dell'attività e sulle procedure di gestione delle
emergenze
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
20
Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento
Misura
*
*
Procedure per la
realizzazione
Funzione preposta
Revisione periodica
dell'organizzazione dei
turni di lavoro
Incarico alla funzione
preposta
Datore di lavoro
Mantenimento di
adeguati standard di
comfort igienico ed
ambientale
Procedura di verifica
periodica degli appalti
di manutenzione
igienica
Datore di lavoro
Fonte di rischio
Tempi di attuazione
/ periodicità
21
Lavori in appalto
Misure di prevenzione e protezione
*
Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e/o dei lavoratori
autonomi incaricati di eseguire lavori in appalto o secondo contratto d'opera o di
somministrazione, attraverso l'acquisizione delle documentazioni ritenute necessarie allo
scopo
Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento
Misura
*
*
Procedure per la
realizzazione
Funzione preposta
Revisione periodica
della procedura
gestionale
Disposizioni del
Datore di lavoro
Datore di lavoro
Controllo periodico
sulla corretta
applicazione della
procedura gestionale
Procedura di audit
della prevenzione
Datore di lavoro
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
Tempi di
attuazione /
periodicità
Ergonomia delle postazioni di lavoro ed organizzazione degli
spazi lavorativi
Fonte di rischio
Misure di prevenzione e protezione
*
Rispetto dei principi di ergonomia nell'allestimento delle postazioni di lavoro, affinché le stesse
rispondano ai necessari requisiti di comfort
*
Collocazione degli arredi in modo tale da non determinare intralcio e garantire condizioni di
corretta fruibilità dei passaggi interni ai locali di lavoro
*
Fornitura di arredi ed attrezzature con caratteristiche di compatibilità alle attività lavorative e
nel rispetto delle norme tecniche specifiche, ove esistenti.
*
Strutturazione dei luoghi di lavoro tale da consentire la permanenza e la movimentazione delle
persone portatrici di handicap
*
Emanazione di ordini di servizio e disposizioni interne per i lavoratori che prevedano il divieto
di modifica della disposizione stabilita per gli arredi e le attrezzature
Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento
Misura
*
Interventi di
manutenzione
ordinaria e
straordinaria da
condurre secondo
necessità emerse da
controllo periodico
Procedure per la
realizzazione
Disposizioni del
Datore di lavoro
Funzione preposta
Datore di lavoro
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
Tempi di
attuazione /
periodicità
22
Fonte di rischio
Illuminazione dei locali di lavoro
Misure di prevenzione e protezione
*
Luoghi di lavoro progettati e realizzati in conformità alle vigenti disposizioni tecniche e
normative
*
Presenza di finestre in numero e dimensioni tali da consentire una sufficiente illuminazione
naturale degli ambienti
23
*
Presenza di sistemi per l'illuminazione artificiale tali da garantire un livello di illuminamento
degli ambienti e delle postazioni di lavoro adeguato alla tipologia di attività svolta, conforme
alle vigenti disposizioni tecniche
*
Protezione delle sorgenti di luce naturale mediante dispositivi regolabili
*
Periodici interventi di manutenzione igienica per corpi illuminanti e relativi annessi, finalizzati
al mantenimento dei livelli di illuminamento previsti
Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento
Misura
*
Controllo periodico sul
mantenimento di standard
adeguati di sicurezza
Procedure per la
realizzazione
Disposizioni del Datore
di lavoro
Funzione preposta
Datore di lavoro
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
Tempi di
attuazione /
periodicità
Fonte di rischio
Emergenze in genere riferibili all'attività lavorativa
Misure di prevenzione e protezione
*
Redazione del piano di emergenza, in relazione alle proprie attività, e codificazione dei
comportamenti da adottare nei casi delle diverse emergenze
*
Organizzazione delle simulazioni di emergenza (prove di esodo) con cadenza almeno annuale
e con il coinvolgimento di tutto il personale (anche esterno) presente.
24
*
Predisposizione di adeguati di prevenzione e sicurezza (individuazione delle vie di uscita in
emergenza, illuminazione di sicurezza delle stesse, sistema di allarme adeguato alle
caratteristiche dei luoghi, di protezione adeguati alla classe di rischio dell'attività)
*
Manutenzione e controllo dei dispositivi di prevenzione e sicurezza previsti per l'attività
*
Segnaletica di sicurezza per l'identificazione dei percorsi e delle uscite, conforme alle
disposizioni vigenti
*
Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi generali dell'attività e sulla gestione delle
emergenze
*
Programmazione e periodica integrazione della designazione degli addetti alla squadra di
emergenza (lotta antincendio e gestione emergenze)
*
Programmazione del coordinamento per la gestione emergenze con le attività diverse presenti
nella sede
*
Per i lavoratori immigrati, specifica verifica circa l'effettiva comprensione delle disposizioni di
emergenza stabilite
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento
Misura
*
Attività di formazione
integrativa della
squadra addetta alla
lotta antincendio e
gestione emergenze
Procedure per la
realizzazione
Funzione preposta
Tempi di attuazione
/ periodicità
Disposizioni del Datore
Datore di lavoro
di lavoro
25
*
Esecuzione delle
simulazioni periodiche
di emergenza e prove
Disposizioni del Datore
Datore di lavoro
di esodo, anche in
di lavoro
coordinamento con le
attività diverse presenti
nel sito
*
Attività di sorveglianza,
controllo e
manutenzione dei
Disposizioni del Datore
Datore di lavoro
di lavoro
sistemi e dispositivi di
prevenzione e
protezione
*
Implementazione delle
attività di
coordinamento con i
Disposizioni del Datore
Datore di lavoro
lavoratori esterni per la
di lavoro
divulgazione delle
procedure per i casi di
emergenza.
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Fonte di rischio
Uso di attrezzature munite di videoterminale
Misure di prevenzione e protezione
*
Postazioni di lavoro ergonomiche, realizzate utilizzando attrezzature ed arredi conformi alle
disposizioni tecniche vigenti (Allegato XXXIV, D.Lgs.81/2008)
Ambienti di lavoro strutturati in modo tale da:
- garantire spazi di lavoro sufficienti a compiere i movimenti operativi
*
- evitare condizioni di rumorosità fastidiosa dovuta alle attrezzature in uso
- limitare l'emissione di radiazioni a livelli trascurabili
- consentire l'illuminazione della postazione di lavoro in modo tale da evitare fenomeni di
abbagliamento e riflesso
*
Assegnazione dei compiti ai lavoratori secondo una distribuzione del lavoro che consenta di
evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni
*
Manutenzioni e controlli relativi all'ambiente di lavoro, agli arredi ed alle attrezzature in uso
*
Informazione e formazione dei lavoratori sul corretto uso delle attrezzature munite di
videoterminale
*
Adeguato addestramento dei lavoratori all'utilizzo dei software necessari allo svolgimento delle
attività
*
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio, specificamente individuati nel
mansionario aziendale
*
Interruzione temporanea dell'interazione con il videoterminale nel rispetto dei tempi e con le
modalità previsti dalla vigente normativa
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
26
Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento
Intervento
*
*
*
Mantenimento e, ove
necessario, miglioramento
della conformità delle
postazioni e dell'ambiente
di lavoro
Procedure per la
realizzazione
Disposizioni del Datore
di lavoro
Funzione preposta
Tempi di
attuazione /
periodicità
Datore di lavoro
27
Monitoraggio sulle attività
di sorveglianza sanitaria
Disposizioni del Datore
di lavoro
Datore di lavoro
Attività di formazione
periodica sui rischi da uso
di attrezzature munite di
videoterminale
Disposizioni del Datore
di lavoro
Datore di lavoro
Fonte di rischio
Impianto elettrico / impianto di messa a terra
Misure di prevenzione e protezione
*
Realizzazione ed integrazioni degli impianti secondo le norme di buona tecnica, affidate a ditta
qualificata, che provvede al rilascio della dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori
*
Utilizzo di componentistica conforme alle norme di sicurezza vigenti (quadri elettrici,
interruttori, conduttori, prese, corpi illuminanti, relative protezioni)
*
Grado di protezione dell'impianto adeguato alla destinazione d'uso dei locali, alle lavorazioni
svolte, alle sostanze presenti
*
Segregazione delle parti in tensione delle apparecchiature elettriche
*
Presenza di impianto di terra adeguatamente dimensionato, con resistenza conforme ai limiti
normativi, regolarmente denunciato e verificato secondo la normativa
*
Adeguato collegamento di terra per l'impianto elettrico e le eventuali masse metalliche
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
Informazione ai lavoratori in merito al rischio elettrico:
*
- divieto di modifica e di intervento su componenti dell'impianto per il personale non addetto
- corretto collegamento degli apparecchi utilizzatori all'impianto elettrico
- utilizzo conforme delle prese multiple e delle prolunghe elettriche
*
Formazione dei lavoratori in merito ai rischi generali dell'attività
Predisposizione di segnaletica particolare per i quadri elettrici:
28
*
- pericolo elettrico
- divieto di accesso alle persone non autorizzate
- divieto di utilizzo di acqua per l'estinzione degli incendi
*
Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto affidata a personale qualificato
*
Esecuzione delle verifiche periodiche in rispondenza alle disposizioni tecniche e normative
vigenti
Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento
Misura
*
*
*
Procedure per la
realizzazione
Funzione preposta
Controllo periodico sul
mantenimento di standard
adeguati di sicurezza
Procedura di audit della
prevenzione e del datore Datore di lavoro
di Lavoro
Manutenzione ordinaria
programmata secondo
indicazioni tecniche di
riferimento
Procedura di audit della
prevenzione e del datore Datore di lavoro
di Lavoro
Raccolta ordinata delle
documentazioni relative alla
manutenzione e verifica
periodica degli impianti
Procedura di audit della
prevenzione e del datore Datore di lavoro
di Lavoro
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Tempi di
attuazione /
periodicità
Fonte di rischio
Incendio/esodo locali
Misure di prevenzione e protezione
*
Rispetto della vigente normativa antincendio e predisposizione degli adempimenti tecnico amministrativi per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
*
Numero e distribuzione delle vie di uscita e delle uscite di emergenza adeguati alle dimensioni
ed alle attività svolte nonché al numero massimo di persone presenti.
29
*
Porte presenti sui percorsi di uscita facilmente ed immediatamente apribili nella direzione
dell'esodo
*
Conformazione e lunghezza dei percorsi per il raggiungimento delle uscite di piano conformi
alle disposizioni tecniche di riferimento
*
Presenza di uscite di piano in numero adeguato, sulla base delle disposizioni tecniche di
riferimento
*
Vie di uscita in emergenza di larghezza sufficiente, in relazione al numero degli occupanti,
conformi alle disposizioni tecniche di riferimento
*
Vie ed uscite di emergenza tenute sgombre, in modo da consentire il raggiungimento rapido di
un luogo sicuro.
*
Vie ed uscite di emergenza libere da attrezzature che possano costituire pericolo di incendio.
*
Vie ed uscite di emergenza segnalate da cartelli conformi, opportunamente disposti
*
Scale presenti in numero e dimensioni sufficienti a consentire il deflusso in sicurezza in
condizioni di emergenza, sulla base delle disposizioni tecniche di riferimento
*
Larghezza della singola scala non inferiore a quella delle uscite di piano
*
Lunghezza del percorso fino a luogo sicuro conforme alle disposizioni tecniche di riferimento
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*
Presenza di sistemi di illuminazione di sicurezza per tutte le vie di uscita
*
Presenza di sistemi di illuminazione di sicurezza delle vie di uscita in ambiente esterno.
*
Presenza di un sistema di allarme elettrico automatico collegato al sistema di rivelazione
incendi
30
Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento
Misura
*
*
*
*
Procedure per la
realizzazione
Funzione preposta
Controllo periodico sul
mantenimento di standard
adeguati di sicurezza
Procedura di audit della
prevenzione
Datore di lavoro
Acquisto materiale per il
mantenimento di standard
adeguati di sicurezza
Procedura di acquisto e
incarico alla funzione
preposta
Datore di lavoro
Prove di esodo
Procedura e incarico alla
funzione preposta
Datore di lavoro
Implementazione delle
attività di coordinamento
Procedura e incarico alla
con i lavoratori esterni per la
funzione preposta
divulgazione delle procedure
per i casi di emergenza.
Datore di lavoro
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
Tempi di
attuazione /
periodicità
Fonte di rischio
Rumore
Misure di prevenzione e protezione
*
Valutazione delle condizioni di rumorosità ambientale in conformità alle disposizioni dell'art.
181 del D.Lgs. 81/08
*
Organizzazione del lavoro, in relazione al rumore ambientale, tale da consentire una corretta
applicazione ai compiti lavorativi
31
*
Mantenimento di condizioni ambientali adeguate, tali da garantire i livelli di rumorosità al di
sotto dei limiti di cui al D.Lgs. 81/08, che non rendono necessaria una valutazione dei rischi
più dettagliata
Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento
*
Misura
Procedure per la
realizzazione
Aggiornamento
periodico della
valutazione dei rischi
Procedura di audit
della prevenzione e
incarico alla funzione
preposta
Funzione preposta
Datore di lavoro
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Tempi di
attuazione /
periodicità
Fonte di rischio
Utilizzo di agenti chimici
Misure di prevenzione e protezione
*
Valutazione della presenza di agenti chimici e preparati pericolosi nei luoghi di lavoro, ai sensi
della vigente normativa
*
Esame delle informazioni di base necessarie, sul luogo di lavoro, per l'identificazione dei
pericoli e valutazione dei rischi connessi con le diverse attività lavorative
32
*
Valutazione del livello, del tipo e della durata di esposizione agli agenti chimici pericolosi
*
Analisi del ciclo lavorativo, allo scopo di valutare le modalità di svolgimento del lavoro in
presenza di agenti e preparati chimici pericolosi
Valutazione delle misure di prevenzione e protezione esistenti e comunque necessarie:
- progettazione e realizzazione dei luoghi di lavoro
- organizzazione del lavoro
*
- caratteristiche delle attrezzature utilizzate
- procedure di manutenzione
- metodi di lavoro
Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento
Misura
*
Controllo periodico
sul mantenimento di
standard adeguati di
sicurezza
Procedure per la
realizzazione
Procedura di audit
della prevenzione
Funzione preposta
Datore di lavoro
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Tempi di
attuazione /
periodicità
Fonte di rischio
Vibrazioni
Misure di prevenzione e protezione
*
Valutazione del livello di esposizione ai valori limite di esposizione e da valori di azione di cui
all'art. 201 del D.Lgs. 81/08
*
Organizzazione del lavoro, in relazione al livello di esposizione rilevato, tale da consentire una
corretta applicazione ai compiti lavorativi
*
Mantenimento di condizioni ambientali adeguate, tali da garantire i livelli di esposizione al di
sotto dei limiti di cui al D.Lgs. 81/08, che non rendono necessaria una valutazione dei rischi
più dettagliata.
Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento
*
Misura
Procedure per la
realizzazione
Aggiornamento
periodico della
valutazione dei rischi
Procedura di audit
della prevenzione e
incarico alla funzione
preposta
Funzione preposta
Datore di lavoro
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Tempi di
attuazione /
periodicità
33
Fonte di rischio
Movimentazione manuale dei carichi
Misure di prevenzione e protezione
Identificazione dei lavoratori che movimentano manualmente i carichi e valutazione delle
condizioni di lavoro mediante la presa in considerazione dei seguenti parametri:
- Peso del carico
*
- Posizione del corpo (postura)
- Condizioni di esecuzione
- Durata dello sforzo.
*
Individuazione dei luoghi per i quali viene effettuata la valutazione
*
Svolgimento dei test di ergonomia
Redazione del documento sulla protezione dalle esplosioni, riportante:
- individuazione e valutazione dei rischi
- definizione delle misure adeguate a raggiungere gli obiettivi del D.Lgs. 81/08
*
- individuazione dei luoghi lavoratori a rischio
- individuazione delle modalità con viene eseguito il lavoro
- mantenimento in efficienza delle attrezzature
- individuazione delle misure intraprese ai sensi del D.Lgs.81/08, per l'impiego sicuro delle
attrezzature di lavoro
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34
Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento
Procedure per la
realizzazione
Misura
*
Svolgimento di test di
controllo sulle azioni di
sollevamento, trasporto e
movimentazione
Disposizioni del Datore
di lavoro
Funzione preposta
Tempi di
attuazione /
periodicità
Datore di lavoro
35
Fonte di rischio
Stress lavoro correlato
Misure di prevenzione e protezione
*
*
*
Organizzazione del lavoro tale da consentire il rispetto dei periodi di riposo e di recupero
secondo le disposizioni della normativa di riferimento, anche ai fini della tutela dallo stress
lavoro-correlato
Rispetto delle specifiche disposizioni relative alla tutela del lavoro delle donne in caso di
gravidanza e maternità
Informazione e formazione sui rischi generali dell'attività e sulle procedure di gestione delle
emergenze
Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento
Misura
*
*
Procedure per la
realizzazione
Funzione preposta
Revisione periodica
dell'organizzazione dei
turni di lavoro
Incarico alla funzione
preposta
Datore di lavoro
Mantenimento di
adeguati standard di
comfort igienico ed
ambientale
Procedura di verifica
periodica degli appalti
di manutenzione
igienica
Datore di lavoro
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
Tempi di attuazione
/ periodicità
Sicurezza
IMPIANTO IDRANTI
D. Se escludiamo le attività dotate di norma specifica e visto che le UNI 10779 non hanno il
compito di definire in alcun modo i casi in cui la rete di idranti debba essere realizzata e nel caso se
essa debba includere la protezione attiva e/o passiva come faccio a stabilire se per un'attività (es.
Deposito materie plastiche sino a 50.000kg) è necessaria la rete idranti. Sappiamo che deve essere
fatta in base alla valutazione del rischio incendio ma non ho ben compreso come? Ad es. stando
alla tabella UNI10779 (vedi rischio basso) l'impianto dovrebbe essere sempre contemplato.
---R. La definizione del livello di pericolosità deve essere determinata secondo esperienza e
valutazione oggettiva delle condizioni specifiche dell'attività interessata. E molto labile il confine tra
la necessità o meno di progettare ed istallare un impianto idranti. In generale è la presenza, la
quantità e le caratteristiche del materiale combustibile correlata alla probabilità di innesco che
guida il progettista. In particolare si possono utilizzare diversi strumenti: - l'attività viene
classificata per livelli di pericolosità desumibili dalla UNI EN 12845 punto 6 ed appendice A e B; se è un luogo di lavoro occorre valutare il rischio come da DM 10 Marzo 1998
(Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 18 febbraio 2015)
SICUREZZA: PAGATE EXTRA LE VISITE FUORI ORARIO
D. In qualità di Rls (rappresentante lavoratori per la sicurezza), quando mi reco ad effettuare
sopralluoghi sui posti di lavoro con il Rspp (responsabile del servizio di protezione) e il medico
competente, il superamento del mio normale orario di lavoro (ore 7,36) comporta il riconoscimento
di ore straordinarie?
---R. La risposta al quesito potrebbe essere contenuta nel contratto collettivo, ovvero in uno specifico
accordo aziendale che disciplini l’orario di lavoro durante le trasferte (fuori dalla sede di lavoro).
Ove così non fosse, deve ritenersi che l’attività svolta in qualità di rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, specie se svolta secondo orari concordati con l’azienda e al di fuori del proprio orario
di lavoro, debba essere remunerata in aggiunta rispetto a quella ordinariamente prestata, secondo
le maggiorazioni previste dal Ccnl applicato, ciò a prescindere dal fatto che vi sia o meno un
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
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esborso monetario per gli spostamenti, dato che si utilizza un automezzo aziendale.
(Alberto Bosco, Angelo Pompei, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 16 febbraio 2015)
APPLICAZIONE CEI 11-27
D. Il personale addetto alla manutenzione di macchinari costituiti anche da apparati elettrici come
interruttori o quadri elettrici interno macchina, o trasformatori o schede elettriche o comunque un
sistema di alimentazione in AC inferiore a 1000V, e che posso effettuare misure o attività di ricerca
guasti su parti sotto tensione scoperte, quindi accessibili, presenti sulla macchina stessa, sono
soggetti ai requisiti formativi e di nomina secondo quanto indicato dalla norma CEI 11-27?
---R. La norma CEI 11-27 rappresenta il riferimento normativo italiano per l'esecuzione dei lavori
elettrici, ovvero: tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi
connesse e vicino ad essi. La fondamentale importanza della norma CEI 11-27 è chiarita
dall'articolo 83 del D.Lgs. 81/2008, il cui oggetto sono i Lavori in prossimità di parti attive nella
quale è riportato quanto segue: 1. Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si
debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla
tabella 1 dell'allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali
idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al
comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche (riferimento norma CEI 11-27).
Per poter eseguire in sicurezza ogni lavoro sugli impianti elettrici è quindi necessario un adeguato
livello di professionalità da conseguirsi attraverso l'applicazione dell'iter formativo della Norma CEI
11-27 e, ove opportuno, anche mediante un iter formativo più specialistico.
(Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 17 febbraio 2015)
CANTIERI
D. L'impresa A (proprietario) affida un lavoro edilizio ad una impresa B. Nella ditta in cui si
eseguono i lavori è presenta una ditta C (affittuario) In caso di interferenza tra B e C quali sono gli
obblighi a carico del committente e dell'affittuario? Nel caso non si verifichino interferenze tra B e C
quali sono gli obblighi a carico del committente e affittuario?
---R. In via preliminare occorre premettere che si parla di interferenza nella circostanza in cui si
verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il
personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
Quindi si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che
rispondono a datori di lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di
condivisione di attività lavorativa. In conseguenza, nell'ipotesi di interferenza tra impresa
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Marzo 2015, n. 3
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appaltatrice (B) e affittuario (C), il datore di lavoro committente, sempre che abbia la disponibilità
giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento
tra i vari soggetti (B e C), elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (Duvri) che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in
funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e fornitura. Il datore di lavoro committente dovrà inoltre:
a) verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice, acquisendo il certificato di
iscrizione alla camera di commercio e l'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale; b) fornire ai vari soggetti (B e C) dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Giova rammentare che l'art.
26, comma 3, ultima parte, del D.Lgs 81/08 esclude l'obbligo di promuovere la cooperazione e il
coordinamento per il datore di lavoro committente, anche attraverso il Duvri, per i "rischi specifici
delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", in quanto trattasi di rischi
per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di
valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo
tali rischi. Questa esclusione va riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di
lavoro per evitare il verificarsi di incidenti ma alle regole che richiedono una specifica competenza
tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle
procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di
determinate macchine. Quanto agli obblighi dell'impresa affittuaria (C) si ritiene che essa - al fine
di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte nell'intero ciclo
produttivo - debba sottoscrivere il Duvri in quanto, all'interno della propria azienda, vengono
realizzati lavori da parte di ditte esterne. Qualora invece non si verifichino interferenze tra B e C
non occorre redigere il Duvri; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara
(bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal
modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata
comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 17 febbraio 2015)
FORMAZIONE PREGRESSA PER CARRELLISTI
D. L'accordo Stato Regioni del 22.02.2012 sulla formazione per le attrezzature di lavoro non è
chiaro in alcuni punti: Gli operatori che hanno effettuato una formazione inferiore a quella prevista
dall'accordo prima dell'entrata in vigore dello stesso (prima del 12.03.2013), e che non la
integreranno entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo (12.03.2015), cosa devono fare per
ritornare ad essere abilitati all'utilizzo della specifica attrezzatura? sarà sufficiente fare un corso di
aggiornamento come indicato al punto 6 dell'accordo (4 ore) oppure dovranno rifare tutto il corso?---
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R. Il riferimento normativo da prendere in considerazione è costituito dall'Accordo Stato Regioni del
22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori, entrato in vigore il 12 marzo 2013. L'art. 9, che disciplina
il riconoscimento della formazione pregressa, prevede tre diverse ipotesi: a) Vengono considerati
validi i corsi effettuati alla data del 12 marzo 2013 che per ciascuna tipologia di attrezzatura di
lavoro abbiano contenuti e durata corrispondenti a quanto previsto negli Allegati III e segg.
dell'Accordo e per i quali vi sia stata la verifica finale di apprendimento; b) i corsi effettuati alla
data del 12 marzo 2013, ma aventi una durata inferiore a quanto previsto negli Allegati (che
devono comunque essere comprensivi di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale di
apprendimento) conservano la validità purchè siano integrati tramite il modulo di aggiornamento
(punto 6 dell'Accordo) da conseguirsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, e
quindi entro il 12 marzo 2015; c) vengono infine considerati validi i corsi di qualsiasi durata, ma
non completati da verifica finale di apprendimento, a condizione che entro 24 mesi dalla data di
entrata in vigore dell'Accordo, e quindi entro il 12 marzo 2015 gli stessi siano integrati dal modulo
di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo e dalla verifica finale di approfondimento. Alla luce
delle considerazioni svolte, nel caso in esame il lavoratore può effettuare il solo aggiornamento,
purchè lo stesso venga completato entro il 12 marzo 2015.
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 10 febbraio 2015)
CHIARIMENTI QUESITO FORMAZIONE PREGRESSA CARRELLISTI
D. In riferimento al quesito n. 547 e alla relativa risposta, riformulo meglio la domanda che
probabilmente non è stata chiara: l'operatore che ha effettuato un corso di formazione per
carrellisti di 4 ore e senza verifica dell'apprendimento nel 2011 e che non l'ha integrato entro il
12/03/15 come previsto dall'accordo, cosa dovrà fare per poter tornare a utilizzare il carrello
elevatore? dovrà seguire il corso intero come previsto dall'accordo (12 ore) oppure sarà sufficiente
seguire un corso di aggiornamento (4 ore)?
---R. L'operatore che, avendo effettuato nel 2011 un corso di formazione per carrellisti di 4 ore senza
verifica dell'apprendimento e non avendolo integrato entro il 12/03/15 (Cfr. art. 9 dell'Accordo
Stato Regioni), potrà tornare ad utilizzare il carrello elevatore solo dopo aver svolto nuovamente la
formazione.
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 12 febbraio 2015)
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(G.U. 2 marzo 2015, n. 50)
Sicurezza
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa
a terra di impianti elettrici all'organismo ETI Consulting Srl, in Lesmo.
(G.U. 11 febbraio 2015, n. 34)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa
a terra di impianti elettrici all'organismo INC - Istituto Nazionale di Certificazione Srl, in Marcianise.
(G.U. 11 febbraio 2015, n. 34)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa
a terra di impianti elettrici all'organismo Torinoprogetti Srl, in Torino.
(G.U. 11 febbraio 2015, n. 34)
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
COMUNICATO
Abrogazione di un regolamento tecnico dell'aviazione civile
(G.U. 14 febbraio 2015, n. 37)
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
COMUNICATO
Abrogazione di un regolamento tecnico dell'aviazione civile
(G.U. 14 febbraio 2015, n. 37)
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
COMUNICATO
Abrogazione di un regolamento tecnico dell'aviazione civile
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(G.U. 14 febbraio 2015, n. 37)
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
COMUNICATO
Abrogazione di un regolamento tecnico dell'aviazione civile
(G.U. 14 febbraio 2015, n. 37)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Rinnovo dell'abilitazione all'esecuzione delle verifiche periodiche decennali dei serbatoi interrati per
il GPL, rilasciata alla società SGS Italia S.p.a., in Milano.
(G.U. 14 febbraio 2015, n. 37)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2015, n. 8
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla
osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.
(G.U. 21 febbraio 2015, n. 43)
LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 28 febbraio 2015, n. 49)
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, concernente:
«Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla
osta per ascensori e montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio.» (Decreto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2015).
(G.U. 2 marzo 2015, n. 50)
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Newsletter 3/2015 - Fondazione Rubes Triva