ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE
E LA PERFORMANCE
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
Art. 11
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
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Art. 11, comma 1
“La trasparenza è intesa come accessibilità
totale (…) delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell’organizzazione, degli indicatori
relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell’attività di
misurazione e valutazione svolta dagli organi
competenti (…)”
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 Trasparenza intesa come il diritto dei cittadini a
un’accessibilità totale alle informazioni
pubbliche, per le quali la legge non preveda
limiti di consultazione
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 Superamento legge 241/90 laddove il diritto di
accesso ai documenti amministrativi doveva
essere qualificato dalla titolarità di un interesse
azionabile dinanzi al giudice
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Trasparenza
• Finalizzata a forme diffuse di controllo sociale
dell’operato delle pubbliche amministrazioni
• Strumentale alla prevenzione della corruzione
nelle pubbliche amministrazioni
• Mezzo attraverso cui prevenire situazioni in cui
possono annidarsi forme di illecito e di conflitto
di interessi
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Art. 11, comma 8
Ogni Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare
sul proprio sito istituzionale in apposita sezione
di facile accesso e consultazione e denominata
“Trasparenza, valutazione e merito”:
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a) Il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità ed il relativo stato di attuazione;
b) Il Piano e la Relazione sulla performance;
c) L’ammontare complessivo dei premi collegati
alla performance stanziati e l’ammontare dei
premi effettivamente distribuiti;
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d) I’analisi dei dati relativi al grado di
differenziazione nell’utilizzo della premialità sia
per i dirigenti sia per i dipendenti;
e) I nominativi ed i curricula dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione e del
Responsabile delle funzioni di misurazione
della performance;
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f)
I curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni
organizzative, redatti in conformità al vigente
modello europeo;
g) Le retribuzioni dei dirigenti, con specifica
evidenza sulle componenti variabili della
retribuzione e delle componenti legati alla
valutazione di risultato;
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h) I curricula e retribuzioni di coloro che rivestono
incarichi di indirizzo politico amministrativo;
i)
Gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti
ai dipendenti pubblici e a soggetti privati
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j) i
dati
sulla
gestione
economico-
finanziaria dei servizi pubblici;
k) i dati sulla gestione dei pagamenti;
l) i dati relativi alle buone prassi;
m) i
dati
su
sovvenzioni,
contributi,
accrediti, sussidi e benefici di natura
economica;
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n) i dati su public procurement;
o) la
mappatura
procedimenti
delle
esposti
aree
a
e
rischio
corruzione anche con riferimento agli
enti vigilati;
p) i dati relativi agli enti vigilati dal
Ministero;
q) il Codice Etico del MiBAC.
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Strutture competenti a definire il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
• L’organo di indirizzo politico-amministrativo
• L’OIV promuove e attesta l’assolvimento degli
obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità
• Il Dirigente referente
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Art. 11, comma 2
Il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità è adottato sentite le associazioni
rappresentate nel Consiglio Nazionale dei
consumatori e degli utenti
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 Il Programma è aggiornato annualmente
 Giornate della trasparenza
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Sanzioni
Art. 11, comma 9
In caso di mancata adozione e realizzazione del
Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità o di mancato assolvimento degli
obblighi di pubblicazione dello stesso è fatto
divieto di erogazione della retribuzione di
risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti
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