ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE
E LA PERFORMANCE
PIANO DELLA PERFORMANCE
Art. 10
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
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Anna Maria Buzzi
ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE
E LA PERFORMANCE
• PIANO DELLA PERFORMANCE
Art. 10, comma 1, lett. a del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150
Le amministrazioni pubbliche, redigono
annualmente, entro il 31 gennaio, il Piano della
performance da adottare in coerenza con i
contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e il bilancio.
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Contenuti del Piano
Il Piano della performance individua gli indirizzi e
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della Performance
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori
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Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di
gestione della performance.
Definisce gli elementi fondamentali (obiettivi,
indicatori e target) su cui si baserà poi la
misurazione, la valutazione e la rendicontazione
della performance
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Il Piano della performance contiene la Direttiva
annuale del Ministro di cui all’Art.14 del D.lgs 30
marzo 2001, n.165
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La finalità del Piano è quella di assicurare:
• Qualità
• Comprensibilità
• Attendibilità dei documenti di rappresentazione
della Performance
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Qualità del sistema di obiettivi
• Obiettivi rilevanti e pertinenti (rispetto ai bisogni
della collettività, alla mansione istituzionale, alle
priorità politiche ed alle strategie
dell’Amministrazione)
• Specifici e misurabili in temi concreti e chiari
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• In grado di migliorare la qualità dei servizi
erogati e degli interventi
• Riferibili ad un arco temporale determinato
• Correlati alla quantità e alla qualità delle risorse
disponibili
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Comprensibilità
Il Piano deve essere redatto in maniera
comprensibile al fine di esplicitare il contributo
che l’amministrazione intende apportare
attraverso la propria azione alla soddisfazione
dei bisogni della collettività
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Attendibile
La rappresentazione della Performance è
attendibile solo se verificabile ex post la
correttezza metodologica del processo di
pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e
delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target)
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Art. 11 comma 8 lettera b
Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare
il Piano sul proprio sito istituzionale in apposita
sezione di facile accesso e consultazione, e
denominata “Trasparenza, valutazione e merito”
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Art. 11 comma 6
Ogni amministrazione presenta il Piano e la
Relazione sulla Performance alle associazioni di
consumatori o utenti nell’ambito di apposite
giornate della trasparenza
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Presentazione del Piano e indice
Delibera n. 112/2010 della CiVIT
Il Ministro presenta ufficialmente e
sinteticamente il Piano tracciandone i punti
salienti e la filosofia di fondo
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Sintesi delle informazioni di interesse per i
cittadini e gli stakeholder esterni:
 Chi siamo
 Che facciamo
 Come operiamo
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Identità
 L’amministrazione in cifre
 Mandato istituzionale e Missione
 Albero della Performance
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Soggetti coinvolti
 Organo di indirizzo politico-amministrativo
 Dirigenti di uffici dirigenziali generali
 Stakeholder esterni
 OIV
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Relazione sulla performance
Le amministrazioni pubbliche redigono
annualmente, entro il 30 giugno, la Relazione
sulla performance
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Art. 14 comma 4 lettera c
L’OIV valida la Relazione sulla performance e
ne assicura la visibilità attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale
dell’amministrazione
La Validazione della Relazione sulla
performance è condizione inderogabile per
l’accesso agli strumenti per premiare il merito
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Sanzioni
Art. 10 comma 5
In caso di mancata adozione del Piano della
Performance:
 Divieto erogazione della retribuzione di risultato
ai dirigenti responsabili
 Divieto all’amministrazione di procedere ad
assunzioni di personale o al conferimento di
incarichi di consulenza o di collaborazione
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