1. GENERALITÀ SULLA
DIRETTIVA CANTIERI
2. GUIDA AD USO DEL
COMMITTENTE
3. IL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO
4. IL PIANO OPERATIVO DI
SICUREZZA
5. I PRINCIPALI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
IN EDILIZIA
6. LE PRINCIPALI OPERE
PROVVISIONALI IN EDILIZIA
1. GENERALITÀ SULLA DIRETTIVA CANTIERI
La "Direttiva Cantieri" - 92/57/CEE - è la normativa europea che riguarda la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei "Cantieri temporanei e mobili" ed è stata recepita dallo Stato italiano con il
D.Lgs. 494/96 e modificata successivamente con il D.Lgs. 528/99 entrato in vigore il 18 aprile 2000.
E' UNA NORMA CHE HA L'OBIETTIVO DI ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ DEL CANTIERE PER RIDURRE I
RISCHI DI INFORTUNI SUL LAVORO, CONSIDERANDO CHE LA SICUREZZA SI POSSA PROGETTARE A
MONTE, PREVEDENDO I RISCHI PRESENTI E LE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE DA APPLICARSI
IN QUEL DETERMINATO CANTIERE
2. QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA CANTIERI?
La direttiva si applica a tutti quei lavori edili e di genio civile che comportino un "cantiere
temporaneo e mobile". Riguarda quindi le nuove costruzioni, ma anche lavori di manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di qualsiasi tipo di opere, fisse, mobili o
temporanee. Per opere si intende anche le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali e ferroviarie,
quelle idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica e di sistemazione forestale e di sterro. In
particolare le norme della direttiva si applicano anche negli scavi e nelle fasi di montaggio e
smontaggio di elementi prefabbricati, e in tutte le operazioni possibili (ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il
consolidamento, il ripristino, il montaggio e lo smontaggio) che riguardino gli impianti e che
comportino lavorazioni a rischio.
3. QUALI SONO LE FIGURE RESPONSABILI SECONDO LA DIRETTIVA CANTIERI?
Le figure della sicurezza sul cantiere sono:
• Committente
• Responsabile dei Lavori
• Coordinatore per la Progettazione
• Coordinatore per l'esecuzione
• Datore di lavoro della ditta appaltatrice
• Lavoratore autonomo
Il committente è il soggetto per conto del quale vengono realizzati lavori
edili o di ingegneria civile: si tratta in generale di lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, il rinnovamento di opere fisse,
permanenti o temporanee. Per interventi privati in genere il Committente è lo
stesso proprietario, in caso invece di lavori condominiali in genere è
l'amministratore di condominio, in caso di aziende invece sarà il titolare della
azienda o il legale rappresentante.
Il Coordinatore per la Progettazione è designato dal committente o dal
responsabile dei lavori contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione esecutiva dell'opera, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più
imprese, anche non contemporanea:
•
con entità presunta di almeno 200 uomini-giorno
•
i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II del D.L:
528/99. Il Coordinatore per la Progettazione durante la progettazione dell'opera
e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte:
•
redige il piano di sicurezza e di coordinamento
•
predispone il fascicolo tecnico dell'opera
Anche il committente o il responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti necessari, possono svolgere le funzioni di
coordinatore per la progettazione e sostituirlo in ogni momento.
Il Coordinatore per l'Esecuzione è designato dal committente o dal
responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori, nei cantieri in cui è
prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea:
•
con entità presunta di almeno 200 uomini-giorno
•
i cui lavori comportano i rischi particolari elencati
nell'Allegato II del D.L. 528/99.
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:
•
verificare l'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi
•
verificare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) complementare del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
con eventuali proposte di modifica da parte delle imprese appaltatrici
•
organizzare la cooperazione, il coordinamento e l'informazione reciproca tra datori di lavoro e lavoratori
autonomi
•
segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni di sicurezza, proponendo
la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto
•
eventuale comunicazione dell'inadempienza ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro in caso di mancato
intervento di committente/responsabile dei lavori
•
sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.
DURATA DEI LAVORI E "UOMINI GIORNO"
La durata dei lavori viene definita in "uomini giorno", cioè la somma delle giornate di lavoro
prestate dai lavoratori per la realizzazione dei lavori (presunte giornate complessive); la quantità
degli uomini/giorni (U/gg) si ottiene sommando il numero di lavoratori presenti in cantiere ogni
giorno.
Esempio:
10 lavoratori per 6 giorni e 3 lavoratori per 8 giorni danno: 10x6 + 3x8 = 84 U/gg
Conoscendo il preventivo dei lavori ed il genere di lavorazioni previste (nuova costruzione,
ristrutturazione, finiture medie o di pregio) è possibile fare una valutazione degli Uomini/Giorno.
COSA SI DEVE FARE SE INIZIALMENTE UN CANTIERE NON
RIENTRA NELLA DIRETTIVA,
A SEGUITO DI VARIANTI SUPERA LA SOGLIA DEI 200
UOMINI GIORNO?
Se un cantiere non supera la soglia dei 200 uomini-giorno, l'impresa esecutrice redige il Piano
Operativo di Sicurezza (POS) ed ha la piena responsabilità della sicurezza.
Se invece il cantiere, a causa di modifiche successive, supera la soglia dei 200 uomini-giorno
oppure le lavorazioni rientrano tra quelle a rischio previste nell'Allegato II del D.L. 528/99,
il Committente sarà obbligato ad inviare la Notifica preliminare ad ASL e Direzione Provinciale
del Lavoro.
10. COSA E' LA NOTIFICA PRELIMINARE?
E' un documento che il committente deve trasmettere ad ASL competente e a
Direzione Provinciale del lavoro prima dell'inizio dei lavori per consentire all'organo di
vigilanza di pianificare le proprie attività di controllo. Il documento contiene tutti i dati
relativi all'identificazione del cantiere e delle figure a tutela dei lavoratori.
L'adempimento è obbligatorio nei casi seguenti:
•
entità non inferiore a 200 uomini/giorno
anche se in presenza di un'impresa
•
cantiere con rischi particolari e vi operano
più imprese anche se non
contemporaneamente I contenuti sono
definiti nell'Allegato III del D. Lgs.
494/96.
COMMITTENTE
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è lo strumento operativo sul
quale viene impostata la cooperazione ed il coordinamento, con la sequenza
temporale delle fasi di lavoro, l'utilizzazione degli impianti comuni, mezzi
logistici, e di protezione collettiva.
Il committente trasmette il PSC alle imprese invitate a presentare le offerte e
l'impresa aggiudicataria lo deve trasmettere alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi.
Il coordinatore per l'esecuzione ha il compito di verificarne l'applicazione da parte
delle imprese e dei lavoratori autonomi, di mettere in atto opportune azioni di
coordinamento.
A loro volta ciascuna impresa esecutrice deve trasmettere il proprio POS al
coordinatore che ne valuta la congruità con il PSC. Oltre agli atti formali è
opportuno che siano previste riunioni con tutte le imprese in ogni fase di lavoro
nuova e che siano formalizzate le procedure di coordinamento.
In sostanza il PSC deve essere costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle fasi critiche del processo di
costruzione. Il piano dovrà analizzare in particolare, in relazione alla tipologia del
cantiere interessato, i seguenti elementi:
• Misure relative all'impatto ambientale del cantiere;
• Apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva necessari, in
relazione alla specificità dell'opera ed alla sua localizzazione;
• Misure di prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza simultanea e successiva di
più imprese e/o lavoratori autonomi;
• Prescrizioni operative specifiche, correlate alla complessità dell'opera ed alle
eventuali fasi critiche;
• Gestione del rapporto temporale tra le varie fasi di lavoro;
• Disciplina dell'utilizzo comune di infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva da parte di vari soggetti;
• Modalità di cooperazione e coordinamento delle attività e reciproca informazioni tra
le varie imprese e/o lavoratori
autonomi.
Il Fascicolo Tecnico dell'opera viene elaborato dal Coordinatore per la
progettazione contestualmente alla redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento principalmente per due scopi:
•
•
identificare e descrivere i rischi che, ad
opera conclusa, si presenteranno nelle
eventuali successive manutenzioni
raccogliere tutta la documentazione
tecnica riguardante l'opera stessa al
fine di costituire il "dossier" dell'opera
Per le opere di piccola entità può essere sufficiente raccogliere la documentazione sulla struttura
(calcoli statici, nominativi di progettisti, costruttori, ecc.) sugli impianti (elettrico, idraulico,
riscaldamento, gas, ecc.), sull'area in cui è presente il sito, sulle eventuali opere destinate ad
essere utilizzate dai manutentori per la loro sicurezza.
NON SONO DA CONSIDERARSI DPI
tutti i mezzi di seguito riportati:
Tutti gli indumenti di lavoro ordinari o le uniformi che non assicurino
una protezione specifica ai fini della sicurezza e la salute dei
lavoratori. Inoltre tutti i mezzi personali di protezione progettati e
costruiti esclusivamente per uso privato(cioè di uso civile) atti a
proteggere contro le condizioni atmosferiche, l'umidità, l'acqua e il
calore,quali ad esempio:copricapo,indumenti per la stagione,
scarpe e stivali, ombrelli ecc. ;
Dispositivi atti a proteggere o salvare persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che vengono
indossati in modo non continuativo;
Attrezzature e mezzi utilizzate dai servizi di soccorso e salvataggio;
Mezzi di protezione personale utilizzati dalle forze armate, di polizia e del personale del servizio per il
mantenimento dell'ordine pubblico ad esempio : caschi , scudi, ecc. ;
Tutte le attrezzature per l'autodifesa o la dissuasione in caso di aggressione quali : generatori di
aerosol,armi personali ecc.;
Attrezzature individuali specifiche dei mezzi di trasporto stradali;
Apparecchiature portatili per l'individuazione e la segnalazione di fattori nocivi e rischi quali i rilevatori
di gas.
SCHEDA - USO DEI DPI IN EDILIZIA
PROTEZIONE DELLA TESTA
ELMETTI, CASCHI
LAVORAZIONI:
Lavori sopra, sotto od in prossimità di impalcature e posti di lavoro sopraelevati,
montaggio e smontaggio armature, installazione e posa in opera di
ponteggi,demolizioni; lavori in altezza anche su piloni , in grandi serbatoi e
condotte;lavori in fossati, trincee o pozzi; lavori in terra e roccia; lavori in ascensori e
montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
OCCHIALI A STANGHETTA
LAVORAZIONI:
Limitati lavori di molatura o scalpellatura
PROTEZIONE DELLE MANI
GUANTI AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA
LAVORAZIONI:
Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, quali materiali in ferro (tondini per armature ecc.)
GUANTI RESISTENTI AL CALORE O ININFIAMMABILI
LAVORAZIONI:
Lavori di saldatura ed uso di cannelli
GUANTI RESISTENTI ANTIVIBRAZIONI
LAVORAZIONI:
Uso di martelli pneumatici in grado di trasmettere vibrazioni alle mani
PROTEZIONE DEL TRONCO E DELLE BRACCIA
INDUMENTI IMPERMEABILI E/O RESISTENTI AGLI AGENTI CHIMICI E MECCANICI; INDUMENT
DIFFICILMENTE INFIAMMABILI; GREMBIULI DI CUOIO
LAVORAZIONI:
Manipolazione di sostanze corrosive o nocive (olii minerali) , sabbiatura;Saldatura od uso di cannelli in ambienti
ristretti;Saldatura elettrica
Vedi le situazioni di utilizzo del dispositivo
PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
INDUMENTI IMPERMEABILI,GIACCHE A VENTO,COPRICAPI ECC..
LAVORAZIONI:
Lavori edili all'aperto
Vedi le situazioni di utilizzo del dispositivo
PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
CINTURE DI SICUREZZA
LAVORAZIONI:
Tutti i casi in cui sia necessario, oltre la protezione contro il rumore, il mantenimento di comunicazioni
con altri lavoratori con cui si opera
IMBRACATURA
LAVORAZIONI:
Tutti i casi in cui sia necessario, oltre la protezione contro il rumore, il mantenimento di comunicazioni
con altri lavoratori con cui si opera
LE PRINCIPALI OPERE PROVVISIONALI IN EDILIZIA
1. PONTEGGI METALLICI FISSI
2. CASTELLI DI CARICO E SCARICO MATERIALI
3. BALCONCINI DI CARICO E SCARICO MATERIALI
4. PROTEZIONI DELLE APERTURE PROSPICIENTI IL VUOTO
5. TRABATTELLI
6. ANDATOIE E PASSERELLE
7. PONTI SU RUOTE
8. SCALE A
MANO
PONTEGGI METALLICI FISSI
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. 164/56 artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Circolare Ministero del Lavoro 13/82
Circolare Ministero del Lavoro 149/85
RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L'USO
Cadute di persone dall'alto, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, caduta di materiale dall'alto,
movimentazione manuale dei carichi.
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA
•I ponteggi metallici, a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le
indicazioni del costruttore e devono essere conservati in efficienza per l'intera durata dei lavori.
•Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impresso, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del
fabbricante.
Possono essere impiegati, se hanno ottenuto l'autorizzazione ministeriale, in base solo ad un disegno esecutivo, sempre
obbligatorio, firmato dal responsabile del cantiere, per le strutture:
•alte fino a m 20 dal piano d'appoggio delle piastre di base all'estradosso del piano di lavoro più alto;
•conformi agli schemi-tipo riportati nell'autorizzazione;
•comprendenti un numero complessivo d'impalcati non superiore a quello previsto dagli schemi-tipo;
•con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nell'autorizzazione e in ragione d'almeno uno ogni 22 m2;
•con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità;
•con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza.
Ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni, non
garantiscono il livello di sicurezza presupposto nell'autorizzazione ministeriale e
possono, pertanto, essere allestiti in conformità ad una relazione di calcolo e disegno
esecutivo redatti da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale.
Nel caso di ponteggio allestito con elementi misti sovrapposti è necessaria, oltre alla
documentazione di calcolo aggiuntiva, quella dei diversi fabbricanti.
L'installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni, reti o altri elementi che
offrano resistenza al vento, richiede pure la documentazione di calcolo aggiuntiva.
Le eventuali modifiche al ponteggio devono essere riportate nella prevista
documentazione.
MISURE DI PREVENZIONE
•Il ponteggio, ed ogni altra misura necessaria ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, è
obbligatorio per i lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri.
•Il montaggio e lo smontaggio del ponteggio devono essere eseguiti da personale pratico ed
idoneo, dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato
nell'autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
•Il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di
collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti e robusti e deve possedere una sicura stabilità.
•Gli impalcati, realizzati con tavole di legno o con tavole metalliche, devono essere messi in opera
secondo quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale o secondo progetto.
•Sui ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli
attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per
l'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di
resistenza dell'impalcato.
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1. generalità sulla direttiva cantieri