Imposta municipale unica
IMU
Dott. Massimiliano gerardi
Consulente del lavoro di torino
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
Il decreto 201/2011 “salva Italia” stabilisce
che dal 2012 trova applicazione l’imposta
municipale unica che sostituisce:
1.
l’imposta comunale sugli immobili
2.
l’imposta sul reddito delle persone
fisiche e le relative addizionali dovute
in relazione ai redditi fondiari relativi
ai beni non locati
3.
Unica modalità di versamento F24
DIFFERENZE
ICI
IMU
1
Abitazione principale
Non dovuta
Dovuta
2
Detrazione familiare
Non prevista
Prevista
3
Sostituzione Irpef e addizionali
No
Si per gli immobili
non locati
4
Valore immobili
Moltiplicatori più
bassi
Innalzamento
moltiplicatori
5
Aliquota prima casa
0,4% - 0,7%
0,20% - 0,40%
6
Aliquota altre proprietà
0,4% - 0,7%
0,46% - 1,60%
6
Potere regolamentare dei Comuni
Previsto
Previsto
7
Compartecipazione erariale
Non prevista
Prevista
8
Fabbricati rurali
Esenti
Soggetti
9
Immobili esteri
Non pagavano
Pagano lo 0,76%
10
Pagamenti
16/6 e 16/12
16/6* - 16/12*
ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU
“Per abitazione principale si intende l’immobile,
iscritto o iscrivibile a catasto edilizio come unica
unità immobiliare, nel quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente”.
Sono agevolate anche le pertinenze. Il Dl 201/2011
stabilisce che “per pertinenze dell’abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo”
ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU
-
Primo requisito: Iscrizione dell’immobile a
catasto quale unica unità immobiliare
-
Se contribuente possiede 2 abitazioni utilizzate
congiuntamente ai fini IMU potrà beneficiare
dell’esonero solo con riferimento ad uno di
questi immobili
-
Secondo duplice requisito: Dimora e residenza
anagrafica nell’immobile ove si intende
beneficiare dell’esenzione
ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU
-
L’aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione
principale e del 4 per mille
-
Con riferimento all’abitazione principale è prevista una
franchigia/detrazione base di 200 Euro.
-
Tale franchigia può azzerare l’imposta ma non può
creare un credito
-
La quota eccedente per l’abitazione principale può
essere utilizzata per abbattere il tributo calcolato sulle
pertinenze
ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU
-
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica
-
La divisione avviene sulla base del numero di soggetti
passivi che abitano l’immobile, indipendentemente dalla
quota di proprietà.
Marito proprietario del 75% e moglie del 25%
L’imposta viene calcolata in ragione delle rispettive
quote di possesso
La detrazione sarà suddivisa in parti eguali base (100 €
ciascuno)
-
DETRAZIONE FAMILIARE - IMU
-
E’ prevista una maggiorazione della detrazione relativa
all’abitazione principale, di 50 euro per ciascun figlio di
età non superiore a 26 anni purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. (non
fiscalmente a carico).
-
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione di base, non può superare l’importo
massimo di euro 400.
-
La detrazione complessiva potrebbe arrivare a 600
euro.
ALIQUOTA IMU E SECONDE CASE
-
Aliquota ordinaria 0,76%
-
Possibilità per i Comuni di varia l’aliquota +/- di 0,3
punti percentuali
Sono considerate “seconde case” le unità immobiliari:
 a disposizione
 concesse in locazione a terzi
 comodato ai parenti che utilizzano come prima casa
-
-
Per le unità immobiliari non locate l’IMU assorbe la
tassazione IRPEF e relative addizionali sul reddito
fondiario
CASI SOGGETTIVITA’ PASSIVA - IMU
Contitolarità di diritti sul medesimo immobile
1. Comproprietà
2. Cousufrutto
3. Piena proprietà e usufrutto
-
 Ciascun contitolare è obbligato:
- dichiarare il bene in proporzione alla quota di
possesso
- effettuare distintamente il versamento dell’imposta
limitatamente alla parte di imposta corrispondente
alla proprio quota di titolarità
CASI SOGGETTIVITA’ PASSIVA - IMU
 Comunione
legale tra coniugi
- I soggetti passivi IMU sono entrambi i coniugi
- Entrambi i coniugi sono tenuti a corrispondere il
tributo
 Immobili parti comuni condominio
- I soggetti passivi IMU sono i singoli condomini
- Possibilità/facoltà di versare il tributo direttamente
dall’amministratore del condominio
 Multiproprietà
 Pagamento del tributo deve essere effettuato
dall’amministratore
CASI SOGGETTIVITA’ PASSIVA - IMU
 Successione
ereditaria
• Obbligati al versamento:
1. eredi
2. usufruttuari
3. titolari del diritto di abitazione
 L’erede
è tenuto a versare l’IMU come segue:
- A nome del de cuius fino alla data del decesso
- A nome dell’erede dalla data del decesso fino alla
fine dell’anno
BASE IMPONIBILE - IMU
Categoria catastale
Vecchio moltiplicatore
ICI
Nuovo moltiplicatore
IMU
A (diverso da A10), C/2,
C/6 e C/7
100
160
B
140
140
C/3, C/4, C/5
100
140
A/10 e D/5
50
80
D (escluso D/5)
50
60
C/1
34
55
IMMOBILI ESTERI - IMU
-
Aliquota del 0,76% del valore degli immobili all’estero.
-
A decorrere dal 2011
-
Imposta dovuta proporzionalmente alla quota di
possesso e ai mesi in cui si ha avuto il possesso
-
Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo
ammontare, un credito di imposta pari all’eventuale
imposta patrimoniale versata nello stato estero ove è
ubicato l’immobile
-
Versamento entro termine dichiarazione dei redditi
IMMOBILI ESTERI - IMU
-
Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di
acquisto o dai contratti, o in mancanza, secondo il
valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è
situato l’immobile
-
Il D.L. 16/2012 ha stabilito che per gli immobili
situati in Paesi dell’Unione Europea il valore
dell’immobile è quello utilizzato nel Paese
estero ai fini delle imposte sul patrimonio o sui
trasferimenti (in assenza opera il precedente)
-
Introdotta una franchigia - l’imposta non è dovuta
se l’importo non supera i 200,00 euro
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