COMUNE DI ACQUAPENDENTE Provincia di Viterbo Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT) C.F e P.IVA 00080450562 Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215 www.comuneacquapendente.it ANNO 2012 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A partire dall’anno 2012, l’I.c.i. ha passato il testimone ad un nuovo tributo: l’IMU. Con l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, è stata anticipata di due anni l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria. Si tratta di un’anticipazione, in quanto l’IMU aveva già trovato una sua collocazione nell’ordinamento tributario italiano con il D. Lgs. n. 23/2011 , il c.d. decreto sul Federalismo Municipale, con un avvio previsto nel 2014. E’ un esordio anticipato con regole derogatorie rispetto al tributo delineato dal decreto sul federalismo. La principale distinzione è individuabile nell’assoggettamento all’IMU anche dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, che l’articolo 9 del predetto decreto, escludeva espressamente dal presupposto impositivo del tributo, dando così soluzione di continuità con quanto previsto in tema di I.c.i.. Altri elementi di grande novità, introdotti dalla nuova normativa, sono l’incremento dei coefficienti moltiplicativi da utilizzare per la determinazione della base imponibile degli immobili e la tassazione dei fabbricati rurali. Inoltre, per quanto riguarda i tributi locali, sono state apportate modifiche al quantum delle sanzioni dovute dal contribuente. A SEGUIRE LE PRINCIPALI NORME PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU. 1) PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 2) SOGGETTI ATTIVI D’IMPOSTA 3) SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA 4) IMMOBILI 5) BASE IMPONIBILE 6) ALIQUOTE IMU 7) ALIQUOTE DI GIUGNO 8) IMPOSTA 9) VERSAMENTI E SCADENZE 10) MODELLO F24 11) ESEMPI PRATICI 12)RAVVEDIMENTO 13) DICHIARAZIONE PAG. 2 PAG. 2 PAG. 3 PAG. 4 PAG. 6 PAG. 6 PAG. 6 PAG. 6 PAG. 7 PAG. 8 PAG. 8 PAG. 9 PAG. 10 1
PRINCIPALI NORME PER l’ APPLICAZIONE DELL’IMU 1) PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA L’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, prevede che “presupposto dell’Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del d. Lgs. n. 504/1992”. 1.1) NOZIONE DI POSSESSO Il termine possesso, ai sensi dell’articolo 1140 del Codice Civile, deve essere inteso come “il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale minore di godimento quale usufrutto, uso , abitazione, superficie, enfiteusi”. Naturalmente l’unico rilevante è il possesso legittimo, fondato cioè, su un titolo giuridico validamente costituito. 1.2) SCISSIONE TRA POSSESSO E DETENZIONE Il possesso può essere accompagnato come no dalla detenzione, intesa quale materiale disponibilità della cosa. Il principio si desume dall’articolo 1140 del C.C., a norma del quale è possibile possedere: ‐ direttamente, vale a dire detenendo la cosa nella propria materiale disponibilità; ‐ o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. Es.: rispetto alla casa di proprietà utilizzata quale dimora abituale, il proprietario vanta sia il possesso che la detenzione. Rispetto all’appartamento di proprietà, locato a terzi o concesso in comodato gratuito ai familiari, il proprietario ha il possesso ma non la detenzione. Quanto all’individuazione del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali, nel caso in cui le risultanze dei Pubblici Registri Immobiliari della Conservatoria non collimino con l’intestazione catastale, sono le prime a rivelare. 1.3) DEROGHE ALLA REGOLA DEL POSSESSO QUALE PRESUPPOSTO In deroga al principio che ravvisa il presupposto per l’applicazione dell’Imu nel possesso della cosa, l’articolo 9 del D.Lgs n. 23/2011, riconosce la soggettività passiva al tributo anche in taluni casi di mera detenzione dell’immobile, così come avviene per il locatario finanziario, in relazione all’immobile detenuto in leasing, e per il concessionario su aree demaniali. 2) SOGGETTI ATTIVI D’IMPOSTA L’Imposta Municipale Propria ha tra le sue peculiarità quella di avere due soggetti attivi: lo Stato e il Comune. All’articolo 13, comma 11, del c.d. “Decreto Monti”, viene precisato che in relazione al nuovo tributo da versare ai Comuni, una quota “viene riversata” allo Stato. In particolare, è stato disposto che l’Erario sia destinatario del 50% del gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota di base del 7,60 per mille a tutti gli immobili presenti su territorio italiano. Nella determinazione di detta quota non si deve tener conto del gettito derivante dall’imposizione del tributo sull’abitazione principale e sue pertinenze, in quanto questo è riservato ai Comuni. 2
3) SOGGETTI PASSIVI L’articolo 9 del D.Lgs. n. 23/2011 prevede che “i soggetti passivi dell’Imposta Municipale Propria sono i proprietari di immobili situati nel territorio del Comune ovvero i titolari di diritti reali minori di godimento sugli stessi, a prescindere dalla residenza dei soggetti o dalla sede legale o amministrativa dell’esercizio dell’attività. Sono considerati soggetti passivi I.m.u. anche il locatario finanziario e il concessionario su aree demaniali“. DAL CODICE CIVILE: ‐ PROPRIETA’: articolo 832 e ss. ‐ USUFRUTTO: articoli 981 e ss. ‐ USO: articolo 1021. Tipico esempio di diritto d’uso, è quello riguardante “il posto auto”. Il box viene soggetto ad imposta se è un fabbricato o porzione di esso; sarà escluso da imposizione se realizzato su un’area scoperta. ‐ ABITAZIONE: articolo 1022 e ss. E’ il diritto di abitare un immobile idoneo a tal fine (casa). Tale diritto si estende, salvo patto contrario, anche agli accessori quali cantina, garage, giardino. Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento che non va confuso con il diritto di servirsi dell’immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato. Un’ipotesi molto frequente di diritto d’abitazione, è quello previsto dall’art. 540, che riserva al coniuge superstite il diritto d’abitazione sulla casa adibita a residenza familiare se questa era di proprietà del defunto o in comunione ad entrambi i coniugi. ‐ ENFITEUSI: articolo 959 e ss ‐ SUPERFICIE: articolo 952. ‐ LOCATARIO FINANZIARIO: E’ soggetto passivo IMU, il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria . ‐ CONCESSIONARIO AREE DEMANIALI: e’ soggetto passivo IMU colui che ha una concessione amministrativa del diritto di edificare su un suolo pubblico . 3.1) CONTITOLARITA’ DEL DIRITTO REALE Quando più soggetti sono contitolari del diritto reale posto a fondamento del possesso dell’immobile (es. comproprietà o cousufrutto dello stesso immobile), ogni contitolare è soggetto passivo limitatamente alla propria quota. Lo stesso principio opera quando, su quote distinte del medesimo immobile, gravano diversi diritti reali (es. usufrutto del soggetto A del 50% sull’immobile, piena proprietà del soggetto B sull’altro 50%). Qualora sull’immobile gravi alcuno dei diritti reali minori di godimento (es. usufrutto, abitazione, al 100%), il soggetto passivo non è il nudo proprietario, bensì l’usufruttuario, titolare del diritto di abitazione ecc… La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione. Di conseguenza, la soggettività passiva IMU, rispetto agli immobili compresi nel fondo patrimoniale, fa capo ad entrambi i coniugi, ovvero, qualora l’atto costitutivo preveda che la proprietà sia attribuita ad uno solo di essi, unicamente a quest’ultimo. 3.2) CASI PARTICOLARI ‐ IMMOBILE ASSEGNATO AL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO Il coniuge assegnatario dell’ex residenza familiare deve pagare l’IMU. Agli specifici fini dell’IMU, il coniuge assegnatario della casa ex residenza familiare, si considera unico titolare del diritto di abitazione sul bene, anche nell’ipotesi in cui l’altro coniuge, non assegnatario, dovesse vantare diritti reali sull’immobile. Se l’assegnatario dimora e risiede anagraficamente nel fabbricato, potrà applicare i benefici dell’abitazione principale, aliquota agevolata e detrazione di €. 200,00. Laddove inoltre, nella medesima abitazione, dovessero convivere i figli di età non superiore a 26 anni, la maggiorazione di €. 50.00 per figlio, andrebbe per intero a beneficio dell’assegnatario. ‐ IMMOBILI IN EREDITA’ In caso di morte, gli eredi succedono al de cuius nella titolarità dei diritti di quest’ultimo e, di conseguenza, nella soggettività passiva ai fini IMU. Pertanto, essi devono provvedere al pagamento del tributo comunale: a) per conto del defunto, fino alla data del decesso; b) per conto proprio, per il periodo successivo, sulla base delle quote a loro riconosciute in caso di successione legittima, o indicate nel testamento in caso di successione testamentaria. Non è prevista alcuna sospensione o differimento dei termini del pagamento, anche se gli immobili non sono ancora stati ripartiti tra gli eredi. 3
Nel caso in cui l’accettazione dell’eredità intervenga successivamente, gli eredi sono obbligati al pagamento dell’imposta dalla data in cui si è aperta la successione, in quanto gli effetti dell’accettazione retroagiscono alla data di decesso. Nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale e relative pertinenze, pagherà l’IMU il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto, pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza. 4) IMMOBILI In base a quanto previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 23/2011, è possibile distinguere tre categorie di beni immobili assoggettabili all’IMU: Aree edificabili, Terreni agricoli, Fabbricati, ivi comprese l’abitazione principale e le sue pertinenze. 4.1) AREA EDIFICABILE: Per area fabbricabile s’intende “l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, o in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità per pubblica utilità (così detta “edificabilità di fatto”)”. Inoltre ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.L. 223 del 2006 convertito in L. 248 del 2006: “Un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. 4.2) TERRENO AGRICOLO Per terreno agricolo s’ intende “il terreno utilizzato per l’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del Codice Civile, vale a dire: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di bestiame ecc…”. In base a quanto specificato dalla Circolare Ministeriale n. 3/DF del 18/05/2012: Un apposito decreto del Ministero delle Politiche Agricole individuerà i Comuni nei quali si potrà applicare l’esenzione dal pagamento dell’Imposta Municipale, in relazione ai terreni agricoli. Fino all’emanazione di tale decreto, l’esenzione in questione si rende applicabile per i terreni agricoli, montani o di collina, contenuti nell’elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993. Nella Circolare, il Comune di Acquapendente è considerato comune montano. Pertanto, per ora, i terreni agricoli siti nel territorio di Acquapendente sono esenti dall’IMU. 4.3) FABBRICATO: Per fabbricato s’intende “quello iscritto o che deve essere iscritto in Catasto, e cioè ogni costruzione infissa al suolo ed ogni sua porzione, capace di generare reddito autonomo”. 4.3.1) FABBRICATI RURALI I fabbricati rurali a destinazione abitativa devono pagare l’Imposta Municipale Propria. Il fabbricato rurale abitativo dovrà essere tassato come abitazione principale, con applicazione dell’aliquota agevolata e detrazioni, se il proprietario o il titolari di diritti reali di godimento sul fabbricato, vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. In caso contrario il fabbricato dovrà essere tassato come residenza secondaria, con applicazione dell’aliquota ordinaria prevista per tale tipologia di fabbricati. I fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, situati nel territorio di Acquapendente, sono esenti dal versamento dell’IMU, in quanto il Comune di Acquapendente risulta nell’elenco ISTAT dei Comuni montani e/o collinari. 4.3.2) ABITAZIONE PRINCIPALE Ai fini IMU, per abitazione principale si intende “l’immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi siti nello stesso Comune, le agevolazioni per l’abitazione principale e sue pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”. In base a quanto specificato dalla Circolare ministeriale n. 3/DF del 18/05/2012: 4
*L’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare, a prescindere dalla circostanza che siano utilizzate, come abitazione principale, due unità immobiliari distintamente iscritte in Catasto. In tal caso, le singole abitazioni vanno assoggettate separatamente ad imposizione: ‐ un’unità può essere considerata abitazione principale, con applicazione dell’aliquota agevolata e detrazioni; ‐ l’altra unità deve essere considerata come abitazione secondaria, con l’applicazione dell’aliquota deliberata per tale tipologia di fabbricato. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare , a meno che non abbia preventivamente proceduto all’accatastamento unitario. *Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in immobili diversi, siti nello stesso Comune, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale deve essere unica per nucleo familiare, indipendentemente dalla dimora e residenza dei rispettivi componenti. ‐ Es.: se nell’immobile in comproprietà fra i coniugi, risiede e dimora solo uno dei coniugi – non separati legalmente‐ poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile, sito nello stesso Comune, l’agevolazione spetta solo ad uno dei due coniugi. 4.3.3) PERTINENZE Per pertinenze s’intendono “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”. In base a quanto citato dalla menzionata Circolare n. 3/DF: *Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale solo un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma. ‐ Se ad es., un contribuente possiede 3 pertinenze, di cui una cantina accatastata come C/2 e due garages classificati entrambi come C/6: il contribuente dovrà individuare fra quest’ultimi due, la pertinenza da collegare all’abitazione principale. ‐ Se ad es., la cantina risulta iscritta congiuntamente all’abitazione principale: il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per le pertinenze, solamente ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest’ultima rientrerebbe la cantina iscritta in Catasto congiuntamente all’abitazione principale. ‐ Se ad es., due pertinenze, di solito cantina e soffitta, sono accatastate unitamente all’unità abitativa. Poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 e C/7. 4.3.4) DETRAZIONE Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è prevista una detrazione d’imposta pari a € 200.00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. L’ammontare della detrazione si applica sul totale dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012‐ 2013, è stato stabilito che la detrazione di €. 200,00 deve essere maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare €. 400,00; pertanto, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a €. 600,00. Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento. L’importo di tale ulteriore beneficio, si calcola con le stesse regole della detrazione di €. 200,00, e quindi in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa. 4.3.5) CASI PARTICOLARI ‐ ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO Le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari, devono pagare l’Imposta Municipale Propria. Il proprietario o comproprietario ovvero il titolare di diritti reali minori di godimento sul fabbricato che è stato concesso in uso gratuito ai familiari, deve versare l’IMU su tale immobile, applicando l’aliquota ordinaria prevista per tale tipologia di fabbricati generici. 5
‐ ABITAZIONI DI ANZIANI RESIDENTI IN CASE DI CURA E DI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO Sono direttamente adibite ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione, l’abitazione: ‐ di proprietà dell’anziano residente in un istituto di ricovero, purchè non locata; ‐ di proprietà di italiani residenti all’estero, iscritti all’Aire, purchè non locata. 5) BASE IMPONIBILE La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011. 5.1) Per le aree edificabili la base imponibile è il valore venale al 1° gennaio di ogni anno. Il Comune di Acquapendente, ha stabilito dei valori di riferimento ai quali il contribuente si può adeguare. La delibera che stabilisce i valori da attribuire alle aree edificabili, è la Delibera G. C. n. 52/2007. 5.2) Per i fabbricati, occorre effettuare la seguente operazione: il valore imponibile ai fini IMU = Rendita catastale x 1,05 x coefficiente ministeriale. I coefficienti ministeriali sono i seguenti : ‐ 160 per le categ. A (escluso A/10), C/2 , C/6 , C/7; ‐ 140 per le categ. B, C/3, C/4, C/5; ‐ 80 per le categ. D/5 e A/10; ‐ 60 per la categ. D (escluso D/5); ‐ 55 per la categ. C/1. E’ prevista una riduzione del 50% della base imponibile per: ‐ i fabbricati di interesse storico ed artistico, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004; ‐ i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitali, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 6) ALIQUOTA IMU Sul valore imponibile calcolato, deve essere applicata l’aliquota IMU, al fine di determinare l’Imposta dovuta. 7) ALIQUOTE DI GIUGNO Le aliquote da applicare in sede di acconto IMU, a giugno, sono le aliquote stabilite dal Legislatore: Immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze ……………………………………. 4,0 per mille; Altri fabbricati (esclusi i fabbricati rurali strumentali) ………..…………………………… 7,6 per mille; Aree edificabili ………………………………………………………………………………………………. 7,6 per mille. I valori da attribuire alle aree edificabili sono stati determinati con Delibera G.C. n. 52 del 07/03/2007. IL COMUNE DARA’ DIFFUSIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2012 (NON APPENA DELIBERATE) SUL SITO : www.comuneacquapendente.it. Si precisa che: LE ALIQUOTE COMUNALI DA APPLICARE IN SEDE DI SALDO IMU, POTREBBERO VARIARE IN BASE A QUELLE NAZIONALI, VARIABILI A LORO VOLTA, CON DECRETO DA EMANARSI ENTRO IL 10 DICEMBRE.
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8) IMPOSTA DOVUTA L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi di possesso.
9) VERSAMENTI E SCADENZE Per l’anno 2012, non è possibile effettuare il pagamento dell’IMU in un’unica soluzione, a giugno. L’Imposta Municipale deve essere obbligatoriamente versata in due (eventualmente tre) rate, a giugno e a dicembre. a) L’acconto IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze, si potrà pagare – a scelta del contribuente – in una o due rate, con scadenza: il 18 giugno, ed eventualmente il 17 settembre. Nel caso di pagamento in una rata: il contribuente dovrà versare, il 50% dell’imposta dovuta annualmente, calcolata applicando l’aliquota base del 4 per mille e le detrazioni spettanti. Nel caso di pagamento in due rate: con la prima e la seconda rata di settembre, dovrà essere versato il 33% (per ciascuna rata) del tributo annuo dovuto , calcolato applicando l’aliquota base del 4 per mille e le detrazioni. Con il Saldo, in scadenza il 17 dicembre, si effettuerà il conteggio di quanto complessivamente dovuto annualmente, applicando le aliquote stabilite dal Comune di Acquapendente , tenendo conto dell’eventuale conguaglio. b) L’acconto IMU per gli altri fabbricati (quali seconde case, negozi, uffici, ecc…), e per le aree edificabili, si dovrà pagare in misura pari al 50% dell’importo annuo dovuto, calcolato applicando l’aliquota base del 7,6 per mille. Tale acconto va diviso a sua volta, in due quote uguali, da riversare una allo Stato e l’altra al Comune. Per il Saldo, si dovrà calcolare l’importo annualmente dovuto, applicando le aliquote stabilite dal Comune di Acquapendente, si dovrà effettuare il conguaglio sulla prima rata e si dovrà suddividere l’imposta nelle due quote, statale e comunale. c) L’acconto IMU per i fabbricati rurali, ancora iscritti nel Catasto Terreni: il versamento dell’imposta complessivamente dovuta dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 17 dicembre. d) I cittadini residenti all’estero, devono versare l’IMU calcolata seguendo le disposizioni generali . In base al Comunicato stampa del M.E.F. n. 68 del 31/05/2012: * Per le modalità di pagamento, i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato, devono utilizzare il modello F24. * Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti: ‐ per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto; ‐ per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia ( codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000. * La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. * Come causale dei versamenti devono essere indicati: ‐ il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; ‐ la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012; ‐ l’annualità di riferimento; ‐ l’indicazione “Acconto o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l’abitazione principale, sceglie di pagare l’IMU in tre rate deve indicare se si tratta di “Prima rata”, “Seconda rata” o “Saldo”. 7
10) MODELLO F24 L’IMU, dovrà essere versata esclusivamente con il modello F24: ‐ sia da parte dei contribuenti che hanno presentato il modello Unico; ‐ sia da parte di quelli non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi; ‐ sia da parte di coloro che hanno presentato il Modello 730. Il Modulo F24 è reperibile presso le Banche e gli Uffici Postali e sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per il pagamento, il contribuente può recarsi presso un qualsiasi ufficio bancario o postale, ovvero può utilizzare il servizio home banking del proprio istituto di credito. I contribuenti titolari di partita IVA devono effettuare il versamento in forma telematica. La sezione “ IMU e altri tributi comunali”, del modello F24, dovrà essere compilata utilizzando i seguenti codici tributo: 3912 – per l’ abitazione principale + pertinenze comune 3916 – per l’ aree edificabili quota comune 3917 – per l’ aree edificabili quota stato 3918 – per gli altri fabbricati quota comune 3919 – per gli altri fabbricati quota stato Il contribuente deve prestare la massima attenzione nell’ indicare in modo chiaro il codice catastale del Comune di Acquapendente, nel campo “Codice ente/codice comune” del modello F24. Il codice catastale del Comune di Acquapendente è il seguente: A040 10.1) CASI PARTICOLARI ‐ Nel caso di abitazione principale e pertinenze, esse vanno inserite insieme nello stesso rigo con codice tributo 3912. Il numero di immobili va da 001( se c’è solo la casa) a 004 ( se ci sono la casa + le tre pertinenze). ‐ Le somme vanno arrotondate all’euro in ogni rigo. ‐ La casella “rateizzazione” va compilata solamente per quanto riguarda il rigo relativo all’abitazione principale e sue pertinenze. Es.: Se il contribuente decide di versare l’IMU sull’abitazione principale, in un'unica rata di acconto, a giugno: nella casella “rateizzazione” va inserito il n. 0101; a saldo, a dicembre, inserirà il n. 0101. Es.: Se il contribuente decide di pagare l’abitazione principale in due rate di acconto, a giugno e a settembre: nella casella “rateizzazione” va inserito il n. 0102 per la 1° rata e il n. 0202 per la 2° rata; a saldo, a dicembre, inserirà il n. 0101. ‐ Per ogni rigo va sommata l’IMU dovuta sugli immobili siti nello stesso Comune ai quali si applica lo stesso codice tributo. Es.: una seconda casa, un box non pertinenziale, e un negozio, finiranno tutti e tre in un rigo con il codice 3918 ‐ Comune e in un altro rigo con il codice 3919 – Stato. ‐ Da notare che in corrispondenza della quota statale va indicato comunque il codice catastale del Comune, dove sono situati gli immobili posseduti. 11) ESEMPI PRATICI: CALCOLO IMU: Il Sig. Giuseppe Verdi è proprietario al 100%, di un appartamento in cui dimora abitualmente e risiede anagraficamente e di un box pertinenziale, nel Comune di Acquapendente. L’appartamento ha rendita di €. 750,00 e il box di €. 60,00. Nella casa abita anche la moglie con un bambino di 10 anni. Inoltre è proprietario al 100% di un’altra abitazione, che è residenza secondaria, nel medesimo Comune, con rendita pari a €. 580,00. 8
a) Abitazione principale + pertinenza – (scelta di pagare l’acconto in una sola rata a giugno): €. 750,00 + €. 60,00 = €. 810,00 €. 810,00 x 1,05 x 160 = 136.080,00 imponibile imu 136.080,00 : 1000 x 4,0 = €. 544,32 IMU lorda = €. 544,32 ‐ Detrazione = €. 200,00 ‐ Maggiorazione detrazione = €. 50,00 = ______________ IMU netta = €. 294,32 IMU netta da pagare a giugno = €. 294,32 x 50% = €. 147,16 arrotondato a €. 147,00 b) Seconda casa: €. 580,00 x 1,05 x 160 = 97.440,00 imponibile imu 97.440,00 : 1000 x 7,60 = €. 740,54 IMU netta = €. 740,54 IMU netta da pagare a giugno = €. 740,54 x 50% = €. 370,27 arrotondato a €. 370,00 Da tenere presente che l’ IMU sui fabbricati generici (diversi da abit. princ. e pert.), va suddivisa in due parti, una quota va al Comune e l’altra va versata allo Stato. Quindi il Sig. Giuseppe Verdi, per la seconda casa, dovrà suddividere l’importo ottenuto in due parti: €. 185,00 per la quota comunale ed €. 185,00 per la quota statale. 11.1) COMPILAZIONE F24 Gli importi , come calcolati nell’esempio di cui sopra, vanno poi inseriti nel modello F24: codice ente/comune acc. Rata Num imm. Codice tributo anno importo a debito A040 x 0101 002 3912 2012 147.00 A040 x 001 3918 2012 185,00 A040 x 001 3919 2012 185,00 Detrazione 125,00 Totale 517,00 Saldo + 517,00 (si deve indicare la parte di detrazione cui si ha diritto in relazione all’acconto) Saldo finale + 517,00 12) RAVVEDIMENTO: I contribuenti che intendono rimediare spontaneamente a errori e omissioni commesse nell’espletamento dell’ adempimento tributario, possono fruire dell’istituto del ravvedimento operoso. * Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento : ‐ dell’imposta o differenza dovuta; ‐ del versamento di sanzione ridotta ( del 3% entro un mese e del 3,75% se sono trascorsi oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento); ‐ degli interessi moratori sull’imposta calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno. * Il tasso legale dal 01/01/2011 fino al 31/12/2011 è pari al 1,5%; dal 01/01/2012 è pari al 2,5%. Nella compilazione del modello F24, nel caso di ravvedimento, si dovrà: ‐ calcolare la sanzione e gli interessi dovuti a titolo di ravvedimento; ‐ barrare con la x , la casella ravvedimento; 9
13) DICHIARAZIONI L’articolo 13 del D.L. n. 210/2011, prevede che i soggetti passivi devono presentare una dichiarazione ai fini IMU entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute delle variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, è previsto che la dichiarazione debba presentarsi entro il 30 settembre 2012. Si attende l’approvazione dell’ apposito modello ministeriale per la dichiarazione e le istruzioni ministeriali per la compilazione ( le istruzioni dovranno anche disciplinare i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione IMU). 10
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opuscolo imu 2012