,
• E’ soppressa la riserva allo Stato di cui al
comma 11 dell’art. 13 del d. l. n. 201 del 2011
• E’ riservato allo Stato il gettito dell’imposta
municipale propria di cui all’art. 13 del d.l. n.
201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento.
• I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per
cento, prevista dal comma 6, primo periodo
del citato articolo 13 del decreto legge n. 201
del 2011 per gli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D.
La dichiarazione IMU
• I termini di presentazione della dichiarazione
• La compatibilità con le dichiarazioni ICI
• I casi in cui sussiste l’obbligo dichiarativo
Art. 9, comma 6, del D. Lgs. n.
23 del 2011
Il D. M. 30.10.2012 pubblicato nella G. U. n. 258
del 5.11.2012, ha approvato il modello di
dichiarazione.
L’art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201
del 2012 prevede che:
• La dichiarazione deve essere presentata entro
90 giorni dalla data in cui il possesso degli
immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell’imposta.
• La dichiarazione relativa all’anno 2012 deve
essere presentata entro il 4 febbraio 2013.
L’art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201
del 2011, stabilisce che:
mantengono la loro validità le dichiarazioni
presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili.
Tale norma trova il suo fondamento nella
semplificazione degli adempimenti
amministrativi, nella circostanza che i dati
rilevanti ai fini della determinazione del tributo
sono rimasti pressoché invariati rispetto a quelli
richiesti per la dichiarazione dell’ICI.
Istruzioni per la compilazione del
modello di dichiarazione
Viene affermato il principio generale secondo
il quale l’obbligo dichiarativo IMU sorge solo
nei casi in cui:
• sono intervenute variazioni rispetto a quanto
risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate;
• si sono verificate variazioni che non sono,
comunque, conoscibili dal comune
Istruzioni per la compilazione del
modello di dichiarazione
La dichiarazione IMU deve essere presentata
quando:
La dichiarazione deve essere
presentata quando:
GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI
DELL’IMPOSTA e cioè nel caso di:
• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati.
• i fabbricati di interesse storico o artistico.
La dichiarazione deve essere
presentata quando:
Il comune ha deliberato la riduzione
dell’aliquota per gli immobili:
• non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell’art. 43 del TUIR;
• posseduti da soggetti passivi IRES;
• Locati o affittati.
Immobili locati o affittati
La dichiarazione IMU non deve essere
presentata nel caso di contratti di locazione e
di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010,
poiché da tale data, al momento della
registrazione, devono essere comunicati al
competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate
anche i relativi dati catastali.
Immobili locati o affittati
Per i contratti di locazione e di affitto registrati
precedentemente alla data del 1° luglio 2010,
permane, invece, l’obbligo dichiarativo IMU, a
meno che i relativi dati catastali non siano
stati comunicati al momento della cessione,
della risoluzione o della proroga del contratto,
ai sensi dello stesso art. 19 del D. L. n. 78 del
2010.
Immobili locati o affittati
Inoltre, la dichiarazione non deve essere presentata
anche nel caso in cui il comune, nell’ambito della
propria potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.
Lgs. n. 446/97, ha previsto, ai fini dell’applicazione
dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il
riconoscimento dell’agevolazione, consistenti
nell’assolvimento da parte del contribuente di
particolari adempimenti formali e, comunque, non
onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di
locazione o la presentazione di un’autocertificazione.
La dichiarazione deve essere
presentata quando:
• il comune ha deliberato la riduzione
dell’aliquota per i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, cosiddetti “beni merce”.
La dichiarazione deve essere
presentata per:
• i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati,
posseduti e condotti da coltivatori diretti o
da imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola (IAP).
La dichiarazione deve essere
presentata per:
• Il comune non è comunque in possesso delle
informazioni necessarie per verificare il
corretto adempimento dell’obbligazione
tributaria.
L’abitazione principale e le relative pertinenze
• In generale non sussiste l’obbligo dichiarativo per gli
immobili adibiti ad abitazione principale.
• La dichiarazione deve essere, però, presentata dal
soggetto passivo che beneficia delle agevolazioni per
l’abitazione principale e relative pertinenze nel caso in
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito
la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili
diversi situati nel territorio comunale, poiché le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano
per un solo immobile.
• Nel caso in cui l’immobile insiste sul territorio di più
comuni l’IMU deve essere corrisposta ai diversi comuni
proporzionalmente alla superficie sul cui territorio insiste
l’immobile, tenendo conto delle aliquote e della detrazione
deliberate da ciascun comune per l’abitazione principale e
relative pertinenze.
• Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo, si deve, quindi,
concludere che la dichiarazione deve essere presentata ai
soli comuni in cui il soggetto stesso non ha la residenza
anagrafica, specificando nella parte dedicata alle
“Annotazioni” che si tratta di “Immobile destinato ad
abitazione principale la cui superficie insiste su territori di
comuni diversi”.
CHI DEVE PRESENTARE LA
DICHIARAZIONE
• l’amministratore del condominio per conto di tutti i
condomini;
• il locatario nel caso di locazione finanziaria per
l’acquisto dell’immobile, anche da costruire o in corso
di costruzione con contestuale stipula del contratto di
leasing;
• la società di leasing e il locatario, nel caso, invece, di
risoluzione anticipata o di mancato riscatto del
contratto di locazione finanziaria;
• nel caso di multiproprietà l’obbligo di presentazione
della dichiarazione è a carico dell’amministratore del
condominio o della comunione;
CHI DEVE PRESENTARE LA
DICHIARAZIONE
Nel caso di misure conservative – cautelari,
nell’ambito di un procedimento a carico di
persone indagate, occorre verificare le misure
adottate dal giudice
CHI DEVE PRESENTARE LA
DICHIARAZIONE
• Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la
dichiarazione di successione contenente beni
immobili non sono obbligati a presentare la
dichiarazione ai fini dell’IMU, poiché gli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto
la dichiarazione di successione ne trasmettono
una copia a ciascun comune nel cui territorio
sono ubicati gli immobili.
L’art. 13, comma 12, del D. L. n. 201 del
2012 prevede che
il pagamento dell’IMU è
effettuato con F 24 e con
bollettino di conto corrente
postale
per l’anno 2012
• limitatamente all’abitazione principale e alle relative
pertinenze, l’imposta dovuta è versata in tre rate di cui la
prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo
dell'imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la
detrazione previste dalla legge, da corrispondere
rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la
terza rata è versata, entro il 16 dicembre (rectius il 17
dicembre, poiché il 16 cade di domenica), a saldo
dell'imposta complessivamente dovuta per l’intero anno
con conguaglio sulle precedenti rate.
• in alternativa il contribuente può optare per il versamento
in due rate.
L’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201
del 2011 prevede che:
dall’anno 2013
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione
dell'imposta municipale propria devono essere inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito del
MEF
L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel
predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse
retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il
30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce.
A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.
Art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 23 del
2011
per l’anno 2013
•
il versamento dell’imposta è effettuato in due rate di
pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre.
• Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente
provvedere al versamento dell’imposta dovuta in
unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16
giugno.
Risoluzione n. 2/DF del 2012
I rimborsi
1. Allo Stato è stato versato allo Stato
un importo non dovuto
Risoluzione n. 2/DF del 2012
I rimborsi
1. fabbricato posseduto da un anziano che ha
trasferito la residenza in una casa di riposo e
per il quale il comune, dopo la scadenza
prevista per il versamento dell’acconto, ha
stabilito l’assimilazione all’abitazione
principale e ha elevato la relativa detrazione
fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
Risoluzione n. 2/DF del 2012
I rimborsi
• il contribuente, al fine di ottenere il rimborso,
deve presentare un’unica istanza all’ente
locale il quale verifica il fondamento della
richiesta.
• Per quanto riguarda la liquidazione
dell’eventuale rimborso della quota versata
allo Stato saranno impartite successive
istruzioni.
Risoluzione n. 2/DF del 2012
I rimborsi
2. Allo Stato è versata una quota
dovuta al comune
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012
I rimborsi
• L’ipotesi è simile a quella precedente e si
differenzia solo per il fatto che il comune non
ha elevato la detrazione fino all’azzeramento
dell’imposta.
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012
I rimborsi
L’esempio fatto nella risoluzione prevede che:
• il contribuente si trova ad avere versato a giugno in
acconto un importo pari a € 380 suddiviso in una quota
riservata al comune di € 190 e una quota riservata allo
Stato di € 190;
• - il comune, con successiva delibera del 18 ottobre
2012, ha assimilato gli immobili in questione
all’abitazione principale, fissando l’aliquota allo 0,5%,
confermando la detrazione di legge di € 200.
• Conseguentemente, l’IMU dovuta per l’intero anno è
pari a € 300: [€ 100.000 x 0,5% = € 500 - € 200
(detrazione) = € 300].
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012
I rimborsi
• Risulta, quindi, che il contribuente deve versare per l’intero anno €
300 al comune, mentre nulla è dovuto nei confronti dello Stato.
• La soluzione ministeriale prevede che il contribuente possa
effettuare il saldo tenendo conto di quanto ha pagato allo Stato
nella rata di giugno.
• Nell’esempio riportato nella risoluzione n. 2/DF il contribuente
deve presentare l’istanza di rimborso al comune per l’importo di €
80 specificando che tale somma è pari alla differenza tra € 190,
versati allo Stato, e € 110 dovuti al comune. In questo caso, il
contribuente non dovrà, ovviamente, effettuare alcun versamento
entro il 17 dicembre.
• Spetta, poi, all’ente locale e allo Stato il compito di effettuare le
relative regolazioni finanziarie concernenti la somma di € 110.
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012
I rimborsi
3. Allo Stato è versato un importo non
dovuto
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012
I rimborsi
E’ il caso del contribuente che ha
erroneamente versato allo Stato una somma
non dovuta e in occasione del pagamento
della 2a rata sia tenuto, comunque, a versare
una differenza al comune, pur tenendo conto
dell’importo versato allo Stato.
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012
I rimborsi
Anche in questo caso il contribuente inoltrerà
al comune un’istanza nella quale evidenzierà
che il saldo è stato versato tenendo conto
della somma erroneamente versata a giugno
allo Stato.
Spetta, poi, all’ente locale e allo Stato il compito
di effettuare le relative regolazioni finanziarie
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012
I rimborsi
Versamento con erronea indicazione del codice
tributo
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012
I rimborsi
Nel caso in cui l’errata indicazione del codice
tributo, ferma restando la correttezza
dell’importo complessivamente versato,
determini una diversa distribuzione
dell’imposta tra Stato e comune,
analogamente ai casi precedenti, spetterà
all’ente locale e allo Stato il compito di
effettuare le relative regolazioni finanziarie.
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012
I rimborsi
Errata indicazione del codice catastale da parte
dell’intermediario
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012
I rimborsi
E’ il caso in cui ’intermediario (banca, Poste,
agente della riscossione), riporta in maniera
errata il codice catastale del comune ove è
situato l’immobile, indicato dal contribuente
nel modello F24.
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012
I rimborsi
• L’intermediario, su richiesta del contribuente,
secondo le vigenti disposizioni, deve
richiedere l’annullamento del modello F24 che
contiene l’errore e rinviarlo con i dati corretti.
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012
I rimborsi
• La Struttura di gestione dell’Agenzia delle
entrate è in grado di sistemare la base
informativa, trasmettere ai comuni interessati
i dati degli annullamenti e delle operazioni
corrette, nonché effettuare le relative
regolazioni finanziarie.
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012
I rimborsi
• Il contribuente terrà informati il comune
interessato dell’avvenuta operazione, nelle
forme ritenute più idonee.
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L*IMU: