Costituzione della Repubblica
italiana:
tratti fondamentali e prospettive
di riforma
Cremona, 8 ottobre 2011
I tratti fondamentali della
Costituzione
• Costituzione come manifesto politico (rivoluzione
promessa) e atto normativo
• Fatta su un crinale decisivo della storia
• Solida ed equilibrata (principi, diritti, forma di governo, tipo
di Stato, garanzie)
• Fonte rigida e per certi aspetti immodificabile
• Eppure soggetta a un costante mutamento, per
l’evoluzione della società, per la giurisprudenza e per
l’appartenenza alla UE
Un esempio illuminante
Disposizioni sobrie, che hanno alle spalle una storia che ha
trovato nella seconda guerra mondiale il suo apice,
portatrice di un principio nuovo (rivoluzione promessa) e
abilitante effettivi mutamenti nell’ordinamento (Unione
europea)
Art. 11
• L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Il cuore della Costituzione
• Dignità e pieno sviluppo della persona: È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
• Diritti e responsabilità: La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
• Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della
società.
Come si scrivono le Costituzioni
• Art. 111.
• Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
• Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari
o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per
violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto
per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
• Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione.
E come non si scrivono
• Art. 111. [18]
• La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge.
• Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.
La legge ne assicura la ragionevole durata.
• Nel processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi
dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e
delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;
abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far
interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
Scheda 1 - Forma di governo
• Il governo è nominato dal PdR e deve ottenere la fiducia
dalle Camere (forma parlamentare)
• Le varianti della forma parlamentare: dal multipartitismo
esasperato al bipolarismo
• Le alternative:
a)l’elezione diretta del premier (Lorenzago)
b)Il semipresidenzialismo francese
Scheda 2 - Ordinamento
• Mille parlamentari sono troppi (a fronte dei 750
dell’Unione europea e dei poco più di 500 degli USA)
• Il bicameralismo va ripensato (che fine ha fatto il Senato
delle Regioni?)
• E’ necessaria una modificazione della legge elettorale per
restituire un rapporto tra elettori ed eletti e superare quello
esclusivo tra eletti e segreterie dei partiti
Scheda 3 Federalismo/Regionalismo
• La riforma del titolo V Cost. e la promessa di un
rafforzamento delle autonomie:
a)Le leggi regionali in materia urbanistica
b)Le nuove competenze di province (servizi per l’impiego) e
comuni (catasto)
• La giurisprudenza della Corte cost.: la chiamata in
sussidiarietà
• Una prassi accentratrice: un codice della normativa
statale in materia di turismo?
• Il federalismo fiscale: fiumi di complicati articoli in standby e la mortificazione di Regioni ed enti locali
• E le province vanno abolite?
Tra parentesi: le tappe del
federalismo fiscale
• Legge 5 maggio 2009, n. 42: delega al Governo in
materia di federalismo fiscale
• D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156: Roma capitale
• D.Lgs. 20 maggio 2010, n. 85: Federalismo demaniale
• D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 – Costi standard di
comuni e province
• D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 – Federalismo municipale
• D-lgs. 6 maggio 2011, n. 68: costi standard sanità
• D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88: perequazione e rimozione
squilibri (risorse aggiuntive e interventi speciali)
• D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: armonizzazione dei
sistemi contabili
• D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149: meccanismi sanzionatori
Scheda 4 - Le garanzie
• Magistratura indipendente e CSM a sua tutela
• Composizione CSM: Presidente della Repubblica, Primo
presidente e Procuratore generale della Corte di
Cassazione; 16 magistrati eletti da magistrati; 8 laici eletti
dal Parlamento in seduta comune
• Proposte sul tappeto (a quale fine?):
a)dividere carriere e CSM?
b)Rivedere composizione CSM?
Scheda 5 - Costituzione economica
• Artt. 41 e 43 e l’economia mista:
a)Libertà d’iniziativa economica
b)Programmi e controlli per utilità sociale
c)nazionalizzazioni
• I mutamenti determinati dall’Unione europea: tutela della
concorrenza e divieto di aiuti di Stato all’impresa
• Le proposte di modifica: è permesso tutto ciò che non è
vietato dalla legge
Problemi di fondo
• La nostra Costituzione appartiene alla categoria delle
metanarrazioni: la dignità della persona umana come
presupposto e fine di una società libera, democratica,
responsabile, emancipatoria
• Ma l’epoca delle metanarrazioni sembra conclusa: il
primato dell’economia e della tecnica determinano la
vittoria della logica prestazionale (l’efficienza). In questo
quadro la Costituzione torna ad essere un insieme di
regole procedurali e organizzative, che non ha senso
rendere rigide.
• In questo contesto si situa anche il pericolo di riforme
ordinamentali in contradizione con la prima parte della
Costituzione (democrazia, pluralismo, uguaglianza).
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presentazione - Diocesi di Cremona