La nozione di impresa ai fini fiscali
Per l’individuazione dell’impresa ai fini fiscali occorre
distinguere tra
criteri oggettivi – sostanziali : disciplinati dall’art. 55 TUIR in
funzione delle caratteristiche dell’attività esercitata
criteri soggettivi – formali : in base alla natura giuridica del
soggetto passivo (ex artt. 6, co III, e art. 81 TUIR)
Criterio oggettivo – sostanziale
• Nozione di reddito d’impresa ex art. 55
Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese
commerciali
- rinvio alla definizione civilistica di impresa commerciale ex art. 2195 C.C.
vale a dire esercizio di una di queste attività:
a) attività industriale volta alla produzione di beni o di servizi;
b) attività intermediaria nella circolazione dei beni;
c) attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
d) attività bancaria o assicurativa;
e) altre attività ausiliarie alle precedenti.
….
Ai fini fiscali queste attività producono reddito d’impresa se
presentano determinati requisiti oggettivi:
1) abitualità
2) non esclusività
3) irrilevanza del requisito dell’organizzazione
….
1) abitualità :
deve trattarsi di attività caratterizzate dalla continuità nel tempo e che non siano
occasionali (in quanto altrimenti sono sempre imponibili, ma come redditi diversi)
ma abitualità non significa
- pluralità di affari
- durata minima dell’attività esercitata
Sono possibili anche interruzioni, soprattutto quando si tratta di un’attività stagionale
Si richiede la stabilità, la regolarità, la continuità dell’iniziativa e il suo protrarsi nel
tempo
Pertanto anche un unico affare può determinare reddito d’impresa se
- ha rilevanza economica non trascurabile
- implica pluralità di operazioni funzionali alla sua realizzazione
….
2) Non esclusività
l’attività commerciale può anche non essere l’unica attività
del soggetto
Produce
rd
d’impresa
anche
attività
svolta
contemporaneamente
ad
altre
di
carattere
non
commerciale (come lavoro dipendente)
3) Irrilevanza del requisito dell’organizzazione
non rileva, cioè, il coordinamento dei fattori produttivi
(beni e lavoro altrui) esterni all’attività
dell’imprenditore
questo implica notevoli difficoltà soprattutto per il confronto
col dato civilistico: art. 2082 C.C.
….
Quindi
Dal punto di vista civilistico:
non ci può essere impresa senza organizzazione ex art. 2082
infatti ai sensi dell’art. 2082 C.C.
è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di
servizi
dal punto di vista fiscale:
ci possono essere dei casi di imprenditori che non hanno
un’organizzazione in forma di impresa
….
Questo
si spiega con le esigenze di certezza e semplificazione del diritto
tributario
Pertanto
- le attività di cui all’art. 2195 C.C. rilevano oggettivamente e a
prescindere dalle modalità con cui sono organizzate perché si tratta
attività volte per natura alla produzione di beni o servizi
- Di conseguenza determinano rd d’impresa indipendentemente dalla
qualificazione del soggetto che le esercita
e a prescindere dall’organizzazione in forma d’impresa
….
DI CONSEGUENZA
Rientra nella categoria del reddito d’impresa una vasta gamma di soggetti (a scapito del reddito
da lavoro autonomo) tra cui
piccola e grande industria, artigiano, commerciante al dettaglio tanto da giustificare poi regimi
speciali per la determinazione del reddito.
In particolare
Artigiani ex art. 2083 C.C.
sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro
che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia
la dottrina tende a smorzare la distinzione tra attività artigianali di produzione di beni o di
prestazione di servizi e a sottovalutare ai fini fiscali il carattere dell’industrialità ex art. 2195 n.1)
dato che questa non sarebbe presente nell’attività artigianale essendo caratterizzata dal
prevalente lavoro proprio e della propria famiglia.
….
Imprenditore agricolo ex art. 2135 C.C.
è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le
attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria
del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività,esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo,
dirette
alla
manipolazione,
conservazione,
trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate
nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e
del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla
legge.
….
attività agricole ex art. 32, co II, TUIR
se rispettano i limiti di cui all’art. 32 TUIR reddito agrario quindi reddito
fondiario (medio – ordinario e non effettivo)
se superano tali limiti determinano rd d’impresa per la parte eccedente
ratio:
si fa riferimento all’imprenditore agricolo, escludendo i redditi prodotti dagli
ausiliari
si attraggono al reddito d’impresa quelle attività agricole che non hanno un
effettivo collegamento col terreno e pertanto non giustificherebbero una
determinazione medio – ordinaria
….
Art. 55, II co, TUIR
Sono inoltre considerati redditi d’impresa …
1) Le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 C.C.
2) Lo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, …
3) Le società agricole
….
• Le prestazioni fuori dell’art. 2195 C.C. se organizzate in forma
d’impresa
in tal caso vale l’organizzazione perché si tratta di prestazioni che si
estrinsecano attraverso le energie fisiche e intellettuali personali
prestazione di servizi alberghieri è attività di cui
all’art. 55,
l
ett. A)
attività di pittori, fotografi, fisioterapisti, investigatori
privati, laboratori analisi : di difficile inquadramento –
dipende
se c’è organizzazione: produce reddito d’impresa
se non c’è: determina reddito di lavoro autonomo
….
e nel caso delle prestazioni di servizi degli esercenti arti e
professioni ? Rileva la struttura e il tipo di organizzazione?
per una parte della dottrina:
non si ha reddito d’impresa – si basano sulla natura fiduciaria
e strettamente individuale
di recente – se c’è organizzazione prevale la natura
imprenditoriale
….
Pertanto sono considerate d’impresa
• Le attività di produzione e commercializzazione dei beni,
riconducibili all’art. 2195 C.C.
indipendentemente dall’esistenza di un’organizzazione
anche se si tratta di attività caratterizzate prevalentemente dal
lavoro proprio e dalle propria famiglia (artigiano)
• La produzione di servizi rientranti nell’art. 2195 C.C.
anche nel caso in cui sia organizzata prevalentemente con il lavoro
proprio e dei propri familiari
• Le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 ma solo se
organizzate in forma d’impresa
….
• Le attività agricole che eccedono i limiti di cui all’art. 32 TUIR
DA NOTARE che invece ai fini IVA si considera sempre d’impresa
l’attività agricola : di conseguenza l’imprenditore agricolo è soggetto
passivo IVA
• I redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, ….
dubbi della dottrina:
x una parte solo redditi derivanti dalle attività produttive svolte sui
beni fonte del reddito
x altra parte anche proventi derivanti dalla messa a disposizione di
terzi, anche a titolo oneroso, di tali beni
Criterio soggettivo – formale
• in base alla forma giuridica – a prescindere dall’attività svolta e
dalla fonte reddittuale
• Sono considerati redditi d’impresa:
i rd delle snc, sas (art. 6, co III, TUIR)
i rd delle sas, sapa, srl, cooperative, di mutua assicurazione
residenti, e di enti commerciali residenti (art. 81, co I, TUIR)
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