LE NUOVE WHITE LISTs NELLA L.F. 2008
La legge finanziaria 2008 (precisamente l’art. 1, comma 83
e ss., L. 244/2007), ha previsto un generale riordino delle
(ormai numerose e complesse) disposizioni italiane di
contrasto ai paradisi fiscali, eliminando il criterio incentrato
esclusivamente sull’individuazione degli Stati aventi un
regime fiscale privilegiato (cd. criterio dell’inclusione
nelle black list) sostituendolo con il cd. criterio
dell’esclusione, ossia con un nuovo sistema basato
sull’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale
conforme agli standard di legalità e trasparenza
adottati dall’UE; tale sistema prevede la formazione
di nuovi elenchi, le cd. WHITE LIST, che ESCLUDONO,
appunto, gli Stati “critici” dal punto di vista fiscale (ad es.
quelli che non attuano un adeguato scambio di
informazioni).
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Per il passaggio alle nuove white list, la riforma
prevede l’adozione di DUE DECRETI distinti:
1) Decreto previsto dall’art. 2, c. 2-bis, Tuir
(come modificato dall’art. 1, c. 83, lett. a, L.F. 2008).
Esso riguarda esclusivamente l’ambito di applicazione
della presunzione di residenza delle persone fisiche e
sostituirà il D.M. 4 maggio 1999 attualmente vigente.
2) Decreto previsto dall’art. 168-bis Tuir (come
stabilito dall’art. 1, c. 83, lett. b e ss., L.F. 2008).
Esso fa riferimento all’introduzione, con un medesimo
provvedimento, di 2 distinte white lists,
caratterizzate da diversi criteri di redazione ed
applicabili a materie diverse, elencate in dettaglio nei
due commi dell’art. 168-bis del Tuir.
LE WHITE LISTs ex art. 168-bis del tuir: comma 1
Art. 168-bis - Paesi che consentono un adeguato
scambio di informazioni:
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono individuati gli Stati e territori che
consentono un adeguato scambio di informazioni, ai
fini dell’applicazione delle disposizioni contenute
negli artt. 10, c. 1, lett. e-bis) (contributi versati alle
forme pensionistiche complementari), 73, c. 3
(presunzione di residenza dei trust), e 110, commi 10
e 12-bis (indeducibilità dei black costs), del
presente testo unico, nell’art. 26, commi 1 e 5 (ritenute
su interessi e redditi di capitale), nonché nell’art. 27,
comma 3-ter (ritenute sui dividendi), del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni
LE WHITE LISTs EX ART. 168-BIS DEL
TUIR: comma 1
nell’art. 10-ter, commi 1 e 9, della L. 23 marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni (disciplina dei fondi
comuni d’investimento mobiliare), negli artt. 1, comma
2, e 6, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni (regime fiscale degli interessi,
premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati), nell’art. 2, comma 5, del D.L. 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla L.23 novembre 2001, n. 410 (privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare).
I CRITERI DI REDAZIONE DELLE WHITE LISTs: art.
168-bis
Dalla lettura dell’art. 168-bis si evince che l’attenzione del
legislatore non è più concentrata solo sul livello di tassazione
del Paese estero, ma si estende all’attuazione di un
adeguato scambio di informazioni, attuato (ovviamente)
in base ad apposite convenzioni internazionali.
Questo secondo elemento costituisce il perno della riforma
che, però, entrerà in vigore solo dal periodo d’imposta
che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella
G.U. del decreto che individua i suddetti Stati.
E’, in ogni caso, previsto che nella white list siano inclusi, per
un periodo di 5 anni, gli Stati o territori che attualmente non
sono inclusi in nessuna delle black lists prima in vigore.
Il citato D.M. di cui all’art. 168-bis conterrà:
1. nella prima parte, un elenco dei Paesi con i quali, in
base ad apposite convenzioni internazionali, possono
essere scambiate informazioni per quanto attiene, per
esempio, all’accertamento della residenza, alla
deducibilita’ dei costi e alla applicazione delle ritenute in
uscita, ecc….
2. nella seconda parte, un elenco con cui verranno
individuati Paesi esteri aventi regime privilegiato ai fini,
per esempio, della tassazione dei dividendi, delle
plusvalenze e dei redditi di controllate e collegate (CFC)
INDEDUCIBILITA’ DEI BLACK COSTS
(ART. 110, Co. 10 e ss., TUIR)
ART. 110, Co. 10 e 12 bis, TUIR:
indeducibilità dei “black costs”
Co. 10 “Non sono ammesse in deduzione le spese e
gli altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse con imprese (quelle che producono reddito
d’impresa ex art. 55 Tuir) residenti ovvero localizzate in
Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista
di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis (c.d. white list). Tale deduzione
è ammessa per le operazioni intercorse con imprese
residenti o localizzate in Stati dell’Unione europea o dello
Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato
decreto”
Co. 12 bis Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano
anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti
domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis
Ratio
Contrastare lo spostamento di materia imponibile
verso i Paesi a bassa fiscalità
Presupposto implicito: le imprese situate nei c.d.
paradisi fiscali siano state create ad hoc
dall’impresa italiana. In specie, l’impresa non
residente (all’uopo creata) acquisterebbe merci in
quei Paesi, che poi rivenderebbe all’italiana ad un
prezzo alto, al fine di abbassare l’utile dell’impresa
residente tassabile in Italia (presunzione di
sistematica elusività)
ART. 110, COMMA 11, TUIR:
(1°periodo) esimente
Le disposizioni di cui al co. 10 non si applicano
quando le imprese residenti in Italia forniscano la
prova (inversione dell’onere della prova) che:
1. le imprese estere svolgono prevalentemente una
attività commerciale effettiva (cioè: quelle che
generano reddito d’impresa ex art. 55 Tuir),
ovvero (in alternativa)
1. le operazioni poste in essere rispondono ad un
effettivo interesse economico (“inerenza rafforzata”
cioè: rivestono un’utilità concreta ed apprezzabile
rispetto all’attività esercitata e mostrano un’evidente
plausibilità e giustificabilità dell’avvenuta conclusione
dell’operazione con un soggetto domiciliato in un Paese
non white list) e che le stesse hanno avuto
concreta esecuzione (cioè: devono essere state
effettivamente realizzate)”
ART. 110, Co. 11, TUIR:
(2°periodo) dichiarazione redditi
“Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai
sensi del primo periodo sono separatamente
indicati nella dichiarazione dei redditi”
Ex art. 8, c. 3-bis, D.Lgs. 471/97 (introdotto dalla
Legge finanziaria 2007) in caso di omissione o
incompletezza dell’indicazione delle spese e
degli altri componenti negativi di cui all’art. 110, c.
11, Tuir si applica una sanzione amministrativa
“pari al 10% dell’importo complessivo delle spese e
dei componenti negativi non indicati nella
dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500
ed un massimo di euro 50.000”.
ART. 110, Co. 11, TUIR: (3°periodo)
modalità accertamento
L’Amministrazione,
prima
di
procedere
all’emissione dell’avviso di
accertamento
d’imposta o di maggiore imposta, deve
notificare all’interessato un apposito avviso
con il quale viene concessa al medesimo la
possibilità di fornire, nel termine di novanta
giorni, le prove predette (contraddittorio
anticipato).
Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove
addotte, dovrà darne specifica motivazione
nell’avviso di accertamento.
ART. 110, COMMA 12, TUIR:
coordinamento con norme CFC
“Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si
applicano per le operazioni intercorse con
soggetti non residenti cui risulti applicabile gli
articoli 167 o 168, concernente disposizioni in
materia di imprese estere partecipate”.
ART. 110, Co. 11, TUIR:
interpello preventivo ex L. 413/91
Con riferimento alla disciplina della indeducibilità dei black
costs, in base all’art. 11, comma 13, della Legge n. 413/91, è
possibile attivare la procedura dell’INTERPELLO PREVENTIVO
(o ordinario).
Norme di riferimento per la procedura:
 art. 21 della Legge n. 413/91;
 D.M. 13 giugno 1997, n. 195.
Secondo tali disposizioni, in caso di esito positivo
dell’interpello, il contribuente non sarà obbligato a fornire,
volta per volta, le prove richieste dall’art. 110, comma 11, del
Tuir. Resta, comunque, impregiudicata la possibilità per l’A.F.
di verificare l’effettiva esecuzione delle operazioni concluse
dal contribuente.
A CHI SI PRESENTA L’INTERPELLO? Alla Direzione Regionale
delle Entrate competente, la quale interpella, a sua volta, la
Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate. In caso di
mancata risposta da parte di quest’ultima, la questione può
essere rimessa al Comitato consultivo per l’applicazione delle
norme antielusive
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