Cessazione del rapporto associativo
Esempio: estratto da uno statuto
Articolo: cessazione del rapporto associativo
Il rapporto associativo ha termine nei seguenti casi.
Abbandono: la dichiarazione di abbandono, che può essere presentata in qualunque
momento, dev’essere trasmessa per iscritto al consiglio direttivo.
Cancellazione: avviene automaticamente e in assenza di delibera del consiglio direttivo,
qualora un socio non versi la quota associativa in seguito a sollecito scritto.
Decesso.
Esclusione: dev’essere deliberata dal consiglio direttivo con una maggioranza di 2/3 dei
suoi componenti e ha luogo nel caso in cui un socio commetta una grave violazione delle
delibere
degli
organi
sociali
ovvero
pregiudichi
intenzionalmente
il
buon
nome
dell’associazione.
Il socio ha facoltà di presentare ricorso contro l’esclusione presso il collegio dei probiviri dell’associazione, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. In tal caso, la delibera del consiglio direttivo rimane sospesa fino alla
sentenza del collegio dei probiviri, che dovrà essere pronunciata entro 90 (novanta)
giorni.
In caso di cessazione del rapporto associativo, qualunque sia la ragione, il socio non ha
alcun diritto al rimborso delle quote associative versate.
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