Progetto
IO + TU = NOI
Vademecum sul bullismo
Istituto Professionale “Francesco Datini” Prato
Prof.ssa Anna Carpani
PERSONA FISICA
La legge italiana riconosce a ogni persona che nasce
la qualità di soggetto di diritto, e riconosce quindi la
capacità di possedere diritti e doveri. Questa
caratteristica viene chiamata in linguaggio tecnico
capacità giuridica e fa sì che, per esempio, anche un
minorenne possa ereditare e acquistare il diritto di
proprietà su una casa o possa negare a terzi
l'utilizzo della propria immagine in una
pubblicità. D'altra parte si ritiene che un minorenne
sia troppo giovane per esercitare bene questi diritti e
che potrebbe fare grossi errori nell'assumersi dei
doveri: perciò l'ordinamento giuridico lo autorizza a
metterli in pratica (capacità di agire) soltanto al
raggiungimento della maggiore età (18 anni).
……Riassumendo ……
 CAPACITA’ GIURIDICA = è la capacità ad
essere titolare di diritti e di doveri; si acquista
con la nascita (a condizione di nascere vivo) e si
perde solo con la morte
CAPACITA’ NATURALE = capacità di intendere
e di volere
 CAPACITA’ D’AGIRE = è la capacità di poter
disporre dei propri diritti e di dover assumere i
propri doveri; si acquista alla maggiore età (18
anni), se vi è la capacità d’intendere e di volere
IL MINORE
• E’ minore chi non ha compiuto il 18° anno di età
• Il minore è definito dalla legge totalmente incapace
d’intendere e di volere (ma la definizione è un
eufenismo, poiché gli viene riconosciuta una
capacità naturale, via via più ampia all’aumentare
dell’età).
• Il minore viene affiancato dai genitori, che hanno la
potestà, o in sostituzione di questi, da un tutore.
• Il minore può comunque:
 prendere il patentino per guidare un motorino
 fare un contratto di lavoro, assolto l’obbligo
scolastico
 e a 14 anni (art. 27 della Costituzione) ……..
____________________________________________________________
Nota:
POTESTA’ = complesso di diritti e doveri attribuiti ad un soggetto non nell’interesse proprio, ma per la
protezione di un interesse altrui (es: la potestà dei genitori)
Artt. 97 e 98 del codice penale
…….. acquista
la responsabilità penale !
Art. 97 c.p. Minore degli anni 14. - Non è imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.
Art. 98 c.p. Minore degli anni diciotto. - E' imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto,
se aveva la capacità di intendere e di volere, ma la pena è diminuita.
Imputabilità
• Ogni individuo, raggiunta la maturità mentale, se
dispone di qualità naturali che lo pongono in grado di
regolare consapevolmente e liberamente le proprie
azioni, acquisisce la capacità mentale.
• L'imputabilità consiste nella idoneità ad essere
imputato di un reato, ossia è la condizione
occorrente per attribuire al soggetto agente il fatto
da lui commesso e mettergli in conto le
conseguenze giuridiche della sua condotta …….
Definizione di reato
• Cos’è un reato?
Si definisce reato quel comportamento
umano volontario, che si concretizza in
un’azione o omissione tesa a ledere un bene
tutelato giuridicamente e a cui l’Ordinamento
giuridico fa discendere l’irrogazione di una
pena (sanzione penale).
L’Ordinamento quindi tutela il principio della
personalità della responsabilità penale per
cui, la natura strettamente personale del
reato, implica che nessuno può essere
considerato responsabile per un fatto
compiuto da altre persone.
Bullismo
• Il termine italiano “bullismo” è la traduzione letterale della
parola inglese “bullying” (bully = prepotente), termine
ormai comunemente usato nella letteratura
internazionale per indicare il fenomeno delle prepotenze
ripetute tra pari.
• Possiamo dire di assistere ad una relazione di questo tipo se:
- avvengono prepotenze intenzionali di tipo verbale, psicologico,
fisico o elettronico;
- queste prepotenze non sono occasionali bensì ripetute nel
tempo e riguardano sempre gli stessi soggetti;
- tra i protagonisti esiste uno squilibrio di forze tale per cui chi è
oggetto di prevaricazioni è più debole e non è in grado di difendersi
da solo.
- Il bullismo è una dinamica di gruppo
•
Bullismo e reato
• Per la normativa italiana il Bullismo non è un reato, ma intorno a
questo fenomeno “girano” vari reati chiamati reati satelliti, quali:
 percosse (art.581 codice penale) o lesioni, se lasciano tracceconseguenze più o meno gravi (artt. 582 e ss c.p.)
 danni alle cose, danneggiamento (art. 635 c.p.)
 offese = ingiuria, se a tu per tu (art. 594 c.p.)
 diffamazione, se di fronte ad altri (art. 595 c.p.)
 minacce = minaccia (art. 612 c.p.)
 prese in giro = (eventuale) molestia o disturbo alle persone (art.
660 c.p.)
 estorsione (art. 629 c.p.)
 razzismo (art. 261bis CPS)
 Molestie sessuali (art. 609 bis c.p.)
 e ……………
NB:
•
In alcuni casi basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura,
carabinieri ecc.) per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave,
molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente
contro l'autore di reato (querela).
Responsabilità
•
L'atto di bullismo spesso viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar
vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile.
•
Responsabilità civile:
•
Chi arreca un danno ingiusto (volontario o anche non intenzionale) alla persona o alle
cose (art. 2043 codice civile) deve pagare un risarcimento.
Tipologie di danno subito e risarcibile
1) DANNO MORALE (patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato
d’animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d’animo);
2) DANNO BIOLOGICO (danno riguardante la salute in sé considerata, è un danno
all’integrità fisica e psichica della persona tutelata dalla Costituzione Italiana
all’art. 32);
3) DANNO ESISTENZIALE (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità
della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all’immagine,
all’autodeterminazione sessuale. La tutela del pieno sviluppo della persona nelle
formazioni sociali è riconosciuta dall’art. 2 della Costituzione).
Il danno esistenziale è un non poter più fare, doversi comportare diversamente da
come si desidera, dovere agire altrimenti, essere costretti a relazionarsi
diversamente.
•
•
•
•
•
Questo danno viene quantificato dal Giudice in via equitativa (secondo il suo
concetto di equità (=giustizia). Il che può dar luogo a valutazioni molto diverse).
Chi ne paga le conseguenze
• Se il bullo è maggiorenne la responsabilità è solo sua
• Se il bullo è minorenne la colpa è sua, degli insegnanti (che
hanno il dovere di vigilare sui ragazzi), dell’amministrazione
scolastica (che ha il dovere di controllare che sussista una
vigilanza) e dei genitori (coloro che hanno il dovere di educare il
ragazzo).
• Colpa del bullo minorenne
• L’art. 2046 c.c. pone una regola fondamentale per i casi di bullismo,
secondo l’articolo difatti chiunque è autore di un fatto lesivo
risponde esclusivamente nei limiti in cui è in grado di comprendere
la portata ed il del significato della propria condotta, purché lo stato
di incapacità non derivi da sua colpa.
• Anche il minore, se ritenuto capace di intendere di volere, è
chiamato a rispondere degli atti di bullismo, insieme ai genitori ed
alla scuola.
• Essendo spesso il bullo un minorenne sono molti i casi in cui si
prevedono responsabilità da parte di soggetti che rispondono per
lui.
Chi ne paga le conseguenze
Responsabilità penale:
Si è detto che la responsabilità penale è personale e quindi sia che
il bullo sia maggiorenne, che minorenne, ne risponde solo lui.
Le conseguenze possono essere:
 reclusione
 pena pecuniaria
 altre sanzioni, quali attività socialmente utili (ma è difficile che
ciò avvenga, soprattutto se l'autore del reato è minorenne).
NB:
E’ possibile un'attività di mediazione penale
tra autore del reato e vittima.
Reati esaminati nel test
• Estorsione art. 629 c.p.
• Razzismo art. 261bis CPS (commissione Federale
contro il razzismo)
• Diffamazione art. 595 c.p.
Molestie sessuali art. 609 bis c.p.
Violenza sessuale
• Oltraggio (a Pubblico Ufficiale)
Scarica

Bullismo - Istituto Francesco Datini di Prato