D.P.R. 22 settembre 1988 n.488
"Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni"
L’incontro del minore con la giustizia,
evidenzia la necessità dell’intreccio tra le
dimensioni di controllo e di natura penale
con le esigenze di tutela di un soggetto in
crescita e dei suoi diritti
tutela del minore
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Per il fatto che il minorenne diventi anche imputato entrando nel sistema
penale, egli non cessa di essere minorenne, e cioè soggetto tutelato nel
diritto allo sviluppo della personalità in quanto di interesse sociale. Questa
finalizzazione caratterizza il processo penale minorile anche come processo
penale della personalità”.
gli assunti fondamentali che conducono l’attenzione del legislatore alla
tutela del minore sono:
- “Lo svolgimento del processo secondo formule adeguate alle capacità di
comprensione del minore.
- Il coinvolgimento attivo dei suoi sistemi socializzativi primari.
- L’ individuazione di percorsi processuali alternativi alla custodia, secondo il
criterio della vicinanza ai suoi contesti di vita.
- L’elaborazione d’istituti e strumenti processuali atti a ridurre le occasioni di
contatto con l’apparato della giustizia, senza per questo rinunciare agli
obiettivi propri della procedura.
- L’attuazione di interventi finalizzati a produrre assunzioni di responsabilità
che consentano di non ricorrere al giudizio finale o, comunque, all’esercizio
del potere punitivo”.
Principi fondanti
• la “minima offensività” dell’intervento giudiziario;
• l’attitudine responsabilizzante nelle misure” (il reo deve
essere posto di fronte alle conseguenze delle sue azioni
e reso responsabile dei suoi comportamenti);
• la “de-stigmatizzazione” (il processo e le decisioni
giudiziarie non devono rappresentare un’ulteriore causa
di stigmatizzazione del comportamento deviante);
• la “de-istituzionalizzazione” (ovvero che sia adottata la
pena più idonea e che le misure privative della libertà
personale siano l’extrema ratio);
• la “non interruzione dei processi educativi in atto”
(l’intervento giudiziario deve favorire lo sviluppo di
percorsi di socialità idonei alla crescita del minore
evitando di produrre fratture sociali ed educative).
USSM
Gli Uffici di Servizio Sociale per i
Minorenni (USSM) forniscono
assistenza ai minorenni autori di reato
in ogni stato e grado del procedimento
penale.
Cpa, ipm e comunità
• I centri di prima accoglienza (CPA) hanno la
funzione di ospitare fino all’udienza di convalida,
i minorenni arrestati o fermati o colti in flagranza
di un delitto non colposo.
• Gli Istituti Penali per i Minori (IPM) assicurano
l’esecuzione dei provvedimenti all’Autorità
giudiziaria,
• le Comunità accolgono il minore e
predispongono un programma educativo
individualizzato per il minore
Specifici diritti del detenuto
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L’individuazione di specifici diritti del detenuto e la predisposizione di
adeguati strumenti di tutela costituiscano aspetto essenziale di una corretta
e moderna gestione penitenziaria.
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Nel nostro ordinamento si possono enucleare diversi ordini di diritti
chiaramente individuabili sulla base della normativa costituzionale:
diritti relativi all’integrità fisica
diritti relativi alla tutela dei rapporti familiari e sociali
diritti relativi all’integrità morale e culturale
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Alcuni diritti, per esempio, sono relativi a:
la dignità e l’integrità personale (art.1);
l’igiene personale (art.8);
l’alimentazione (art.9);
l’assistenza sanitaria (art.11);
i colloqui e la corrispondenza con i familiari (art.18);
la libertà di culto (art.18);
l’istruzione (art. 19).
Rapporti familiari
l’Art. 15 dell’Ordinamento Penitenziario 1° Comma ne
prescrive lo svolgimento
“avvalendosi principalmente dell’istruzione, del lavoro,
delle attività culturali, ricreative sportive e agevolando
opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la
famiglia” e l’Art. 28 intitolato proprio “Rapporti con la
famiglia” sancisce che “Particolare cura è dedicata a
mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei
detenuti e degli internati con le famiglie” ed ancora l’Art.
45 dichiara che l’azione trattamentale è “rivolta a
conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i
familiari
L’osservazione (art.13 della Legge
n.354/75)
• l’osservazione scientifica della personalità
dei condannati in carcere deve essere
diretta …all’accertamento dei bisogni di
ciascun soggetto connessi all’eventuali
carenze fisico-psichiche, affettive,
educative, e sociali che sono state di
pregiudizio all’instaurazione di una
normale vita di relazione..
L’osservazione
• nel corso del trattamento l’osservazione
della personalità è rivolta ad accertare ,
attraverso l’esame del comportamento del
soggetto e delle modificazione intervenute
nella sua vita di relazione, le eventuali
nuove esigenze che richiedono una
variazione del programma stesso in
quanto le ipotesi trattamentali iniziali
potrebbero non essere non più valide.
Significato del trattamento
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Complessità del sistema penitenziario
Traumaticità dell’ingresso in carcere*
Circuiti penitenziari differenziati
Conoscenza il più possibile completa dei soggetti (del loro mondo
soggettivo e relazionale, della loro storia, del reato commesso, delle
conseguenze sulla vittima…)
Equipe multiprofessionale- lettura complessa ed integrata
Trattamento come diritto e non obbligo- lavoro complesso sulla motivazione
del soggetto/trasformare una motivazione estrinseca in una intrinseca,
impedendo che la detenzione si trasformi in una condizione statica di sé e
della propria storia-sviluppo della progettualità
Sociale inteso come luogo preferenziale in cui realizzare una valida
alternativa alla criminalità
Soggetto visto come parte del sociale e non come soggetto contrapposto. I
percorsi alternativi andrebbero considerati come diritti e non come premi
* servizio nuovi giunti: presidio di sostegno psicologico per i nuovi arrivati o i
trasferiti gestiti da psicologi per identificare eventuali situazioni di rischio
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le attivit trattamentali dei minori