Avv. Riccardo Castiglioni
Studio Legale
Castiglioni Bonelli Marchetti le Divelec
“Look-alike, free riders, parassitismo. La
contraffazione non confusoria: nuova minaccia per
le marche”
INDICAM
Milano – 20 giugno 2007
esame del quadro normativo
il concetto di ‘confusione’ nelle norme del codice penale
‘contraffazione non confusoria’
e codice dei diritti di proprietà industriale
conclusioni
Art. 473 codice penale
Art. 517 codice penale
Art. 474 codice penale
Art. 127 d. lgs. 10 febbraio 2005
esame del quadro normativo
il concetto di ‘confusione’ nelle norme del codice penale
‘contraffazione non confusoria’
e codice dei diritti di proprietà industriale
conclusioni
Art. 473 c.p.
Art. 474 c.p.
Art. 517 c.p.
Reato di pericolo plurioffensivo;
Vs.
Tutela della fede pubblica;
____________________________
Reato di pericolo plurioffensivo;
Vs.
Tutela della fede pubblica;
____________________________
Reato di danno che tutela la correttezza degli
scambi commerciali;
L’inganno al consumatore è elemento del reato;
____________________________
Art. 473 codice penale
Art. 474 codice penale
Art. 517 codice penale
esame del quadro normativo
il concetto di ‘confusione’ nelle norme del codice penale
‘contraffazione non confusoria’
e codice dei diritti di proprietà industriale
conclusioni
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n.30
Codice della Proprieta' Industriale, a norma dell'articolo 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
(GU n. 52 del 4-3-2005- Suppl. Ordinario n.28)
In vigore dal 19 marzo 2005
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n.30
Codice della proprieta' industriale,
a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
Art. 1.
Diritti di proprieta' industriale
1. Ai fini dei presente codice, l'espressione proprieta‘ industriale
comprende
marchi ed altri segni distintivi,
indicazioni geografiche,
denominazioni di origine,
disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei
prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e
nuove varieta' vegetali.
Nuovo Codice Proprietà Industriale
Art. 127
(Sanzioni penali e amministrative)
Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del Codice
penale chiunque fabbrica, vende, espone, adopera
industrialmente, introduce nello Stato oggetti
in violazione
di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme
del presente Codice, è punito, a querela di parte, con la multa
fino a 1.032,91 euro.
Art. 127 c.p.i.
Art. 473 codice penale
Art. 474 codice penale
Art. 517 codice penale
CBMLD
esame del quadro normativo
il concetto di ‘confusione’ nelle norme del codice penale
‘contraffazione non confusoria’
e codice dei diritti di proprietà industriale
conclusioni
(a)
Adeguatezza della tutela civile;
(b)
Opportunità di una tutela penale più forte in ragione del
disvalore sociale delle condotte e dell’incremento del
fenomeno;
(c)
Eventuali modifiche al Codice penale ed al Codice dei
Diritti di Proprietà Industriale;
Avv. Riccardo Castiglioni
Studio Legale
Castiglioni Bonelli Marchetti le Divelec
Viale Bianca Maria, 13
20122 – Milano
Tel. +39 02 7639 0313 +39 02 7631 0867
Fax +39 02 795 218
Mobile +39 335 6097 284
[email protected]
[email protected]
Scarica

Contraffazione non confusoria