La riforma della
rappresentatività e
degli assetti contrattuali
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L’Accordo del 28 giugno 2011
E’ un accordo storico perché:
1.
UNITARIETA’ – dopo l’Accordo del 1993, fa registrare
un’intesa unitaria sulle regole di funzionamento delle relazioni
sindacali.
2.
AUTONOMIA – richiede l’intervento del Legislatore solo ai
fini dell’incentivazione fiscale della contrattazione di secondo
livello: su tutti gli altri aspetti regolamentati, le parti hanno
espressamente convenuto di voler definire “pattiziamente le regole”,
così dichiaratamente manifestando la volontà di non ritenere più
necessario un intervento del legislatore.
3.
EFFETTIVITA’ – prevede meccanismi che consentono alla
contrattazione collettiva decentrata di assecondare in concreto le
reali esigenze della specifica unità aziendale (per situazioni di
crisi, per favorire lo sviluppo economico, etc.).
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L’Accordo del 28 giugno 2011
Le novità
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Misurazione della rappresentatività
Efficacia dei contratti aziendali
Esigibilità dei contratti collettivi aziendali
Intese modificative (cd. “clausole di uscita”)
Misure fiscali e contributive di sostegno alla
contrattazione decentrata
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L’Accordo del 28 giugno 2011
 Misurazione della rappresentatività (Punto 1 dell’Accordo)
L’intesa prevede un particolare sistema di misurazione
della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
La rappresentatività di una O.S. è la “capacità del sindacato
di essere rappresentativo dei lavoratori”.
La rappresentatività ha una funzione selettiva delle
organizzazioni sindacali, nel senso che sono ammesse a
svolgere determinate attività (quali, ad es., la
contrattazione collettiva) solo quelle che abbiano un
determinato “indice” di rappresentatività.
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L’Accordo del 28 giugno 2011
 Misurazione della rappresentatività (Punto 1 dell’Accordo)
Nell’Accordo è finalmente previsto un criterio certo per la
selezione delle OO.SS. ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale (“rappresentatività negoziale”).
-
In particolare, è istituito un sistema di misurazione della
rappresentatività delle organizzazioni sindacali che tiene conto:
del dato associativo,
e del dato elettorale.
Il dato associativo viene certificato dall’I.N.P.S. sulla base delle
deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori.
Il dato elettorale è calcolato in ragione dei consensi ottenuti
nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie
(da rinnovare ogni tre anni, e trasmessi dalle Confederazioni
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sindacali al CNEL).
L’Accordo del 28 giugno 2011
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Misurazione della rappresentatività (Punto 1 dell’Accordo)
La legittimazione a negoziare si raggiunge solo
se la media fra il dato associativo ed il dato
elettorale è superiore al 5% del totale dei
lavoratori della categoria cui si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro
Oltre tale soglia l’Organizzazione sindacale ha la
rappresentatività
negoziale
nella
contrattazione collettiva nazionale di
categoria.
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La sentenza n. 1215 del 27 novembre 2009 - Corte di
Appello di Torino
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Una società cooperativa, operante nel settore facchinaggio, in
data 19.11.2007 aveva fatto ricorso al Tribunale di Alessandria,
chiedendo l’annullamento di una cartella notificata dalla
EQUITALIA SPA, con la quale le era stato ingiunto di pagare
all'INPS un importo a titolo di contributi e somme aggiuntive
Tale cartella si basava su un verbale di accertamento con il quale
gli ispettori di vigilanza avevano contestato alla cooperativa di
avere calcolato la retribuzione imponibile a fini contributivi in
base a quanto effettivamente erogato ai soci lavoratori in
applicazione del CCNL UNCI/CONFSAL anziché sulla base
delle retribuzioni di cui al CCNL “facchinaggio” siglato da
CGIL/CISL/UIL con le altre Centrali Cooperative.
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Per questo motivo erano state imputate alla cooperativa
differenze contributive riscontrabili nell’applicazione dei due
differenti CCNL.
L'INPS, costituendosi in giudizio, chiedeva la conferma della
cartella opposta, sostanzialmente sottolineando come ai sensi
dell'art. 2, co. 25, della L n. 549/1995 dovesse trovare
applicazione il CCNL stipulato "dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative" e quindi, secondo l’Istituto,
non il CCNL UNCI/CONFSAL poiché "raffrontando gli
accordi... non v'è dubbio che siano i contratti conclusi con queste
ultime associazioni (Cgil/Cisl e Uil) a godere della maggiore
rappresentatività".
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Il Tribunale di Torino, con sentenza del 13.1.2009, accoglieva
l'opposizione della cooperativa e annullava la cartella esattoriale,
motivando la decisione sul fatto che la
“maggiore rappresentatività comparata (…) non può essere
determinata a priori e consistere in una attribuzione stabile
e irreversibile del sindacato, ma deve essere verificata nel

tempo attraverso la comparazione con le diverse associazioni”.
Ne consegue che l’INPS (…) è onerato della prova della
maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali che
hanno sottoscritto l’accordo invocato (cioè quello siglato da
CGIL/CISL/UIL con le altre Centrali Cooperative), rispetto a
quello applicato dal ricorrente” (cioè il CCNL
UNCI/CONFSAL).
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L’INPS ha fatto ricorso in appello chiedendo di riformare la
sentenza di primo grado e confermare la cartella esattoriale.
Le motivazioni addotte dall’Istituto, sostanzialmente, erano
basate sul concetto che “per comune esperienza, le predette tre
OO.SS. firmatarie (CGIL/CISL/UIL) del CCNL di categoria
sono notoriamente quelle dotate di maggiore organizzazione e
strutture, capacità negoziale e contrattuale ecc.” e quindi quelle
comparativamente più rappresentative.
La Corte di Appello di Torino ha rigettato il ricorso,
confermando e rafforzando le motivazioni del giudice di primo
grado.
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I giudici di Torino, nella loro ricostruzione giuridica e giurisprudenziale,
hanno citato le numerose sentenze nelle quali la Corte di Cassazione ha
affermato il principio secondo cui è onere dell’INPS, in materia di
determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, fornire la
prova della dedotta maggiore rappresentatività di un sindacato firmatario di
un contratto collettivo del quale si invochi l'applicazione.
Tra queste, la sentenza n. 3912 del 20.4.1999 ha testualmente sottolineato:
"...l'Istituto ricorrente ha omesso di indicare sin dal ricorso introduttivo di
primo grado i fatti precisi dai quali riteneva si potesse desumere la qualità di
organizzazione sindacale più rappresentativa su base nazionale dei sindacati in
esame (ovvero la maggiore rappresentatività degli stessi sindacati confederali
nell'ambito della categoria alberghiera), venendo meno anzitutto all'onere di
allegazione, che pure gli incombeva in quanto attore in senso sostanziale in
sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Infatti, l’INPS avrebbe dovuto allegare (e quindi poi
dimostrare nel caso di eventuale contestazione della
Cooperativa) in base a quali precise circostanze di
fatto le organizzazioni CGIL-CISL e UIL erano da
ritenersi maggiormente rappresentative nella
categoria rispetto alla CONFSAL e non limitarsi ad
affermare che "raffrontando gli accordi stipulati con la
Confsal e con le rappresentanze sindacali CGIL, CISL e
UIL, non v'è dubbio che siano i contratti conclusi con
queste ultime associazioni a godere della maggiore
rappresentatività"

giacché, a prescindere dal dato evidente che la
maggiore rappresentatività è da riferire non ai
contratti ma alle oo.ss. contrapposte dei
lavoratori e dei datori di lavoro, non è certo dal
confronto fra le previsioni dei diversi CCNL (e
tantomeno dalla previsione dì "minimali"
retributivi maggiori o minori) che è possibile
desumere la maggiore o minore
rappresentatività, nell'ambito della medesima
categoria, delle oo.ss. stipulanti.
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Per i motivi sopra esposti la Corte di Appello di
Torino ha respinto l’appello, ha confermato
l’annullamento della cartella esattoriale e ha
condannato l’INPS al pagamento delle spese.
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i criteri giurisprudenziali su cui si è basato in passato il
concetto di maggiore rappresentatività ed adesso quello
di maggiore rappresentatività comparata sono
numero di iscritti,
presenza significativa sull'intero territorio nazionale,
pluricategorialità,
intercategorialità,
effettiva attività di autotutela condotta con continuità,
sistematicità ed equilibrata diffusione
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Cass. 28 ottobre 1981, n. 5664; 18 febbraio 1985, n. 1418 e 27 ottobre 1990,
n. 10392 – importanza del criterio territoriale, settoriale ed
intercategoriale per valutare la rappresentatività sindacale
Cass. 28 ottobre 1981, n. 5664 – carattere non decisivo del numero di
iscritti nel valutare la rappresentatività sindacale
Cass. 18 luglio 1984, n. 4218; 1 marzo 1986, n. 1320; 20 aprile 2002, n.
5765 e 2 dicembre 2005, n. 26239 – l’importanza dell’effettività
dell’azione sindacale (partecipazione a trattative sindacali, vertenze,
stipula di contratti collettivi)
Pluralismo contrattuale ed efficacia soggettiva del CCNL Cassazione, 7
giugno 2004, n. 10762; 9 agosto 1996, n. 7383 e 28 agosto 2004, n. 17250 il contratto collettivo stipulato dalle attuali organizzazioni sindacali è
un contratto di diritto comune, dunque, in forza dell’art. 1322, comma 2
del codice civile, con conseguente applicazione non di una disciplina
speciale, ma di quella, appunto, di diritto comune, dettata dal codice
civile per i contratti in generale.
Il legislatore
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L’art. 7 del DL 248/2007 garantisce ai soci di
cooperativa i trattamenti economici complessivi
non inferiori a quelli dettati dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale nella categoria;
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la disposizione adotta lo stesso parametro di
riferimento al fine di favorire la piena occupazione e di
garantire l’invarianza del trattamento economico
complessivo dei lavoratori e di garantire l’acquisizione
del personale già impiegato nel medesimo appalto a
parità di condizioni economiche e normative previste
dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati
con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative.

Inoltre è opinione consolidata in giurisprudenza
(Cass. SS.UU. 7157/03 e Cass 2525/87) come i
contratti collettivi di diritto comune hanno
efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle
associazioni stipulanti e a coloro che
esplicitamente o implicitamente al contratto
abbiano dato adesione.
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DirettivoReg.UIL_Accordo28_06_2011_Gismondi