Roma, 31 luglio 2014 Prot. n. 592/2014 Ai Sigg.ri Presidenti delle Regioni Ai Sigg.ri Assessori alla Salute e, p.c. alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al Comitato di Settore per il comparto Regioni-Sanità Loro sedi Oggetto: riscontro note SIMPEF e SMI-UNP Federazione Pediatri – rappresentatività sindacale a livello decentrato. Gent.mi Sigg.ri Presidenti e sigg.ri Assessori, si fa seguito alle comunicazioni pervenute alla scrivente ed a tutte le Regioni, in merito alla richiesta delle sigle sindacali in oggetto di partecipare alle trattative decentrate ed acquisire le prerogative sindacali di partecipazione ai comitati e commissioni contrattualmente istituiti. Si segnala che SISAC ha già avuto modo di corrispondere puntualmente e a stretto giro ad analoghe missive già pervenute dalle medesime sigle sindacali, confermando quanto di seguito nuovamente si ribadisce per opportuna conoscenza. SULLA POSSIBILITA’ DI UNA FIRMA “PER ADESIONE” DEL VIGENTE ACN Con nota n. 724 del 9 ottobre 2013 la SISAC ha avuto modo di rappresentare che la procedura di sottoscrizione di un Accordo Collettivo Nazionale del settore in rapporto di convenzionamento con il SSN prevede un iter amministrativo e negoziale che è formalmente sancito dalle disposizioni di legge e dal vigente Regolamento definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Il contesto normativo attuale dispone infatti che vengano ammesse alla trattativa le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto negoziale una rappresentatività minima sul piano nazionale non inferiore al 5% delle deleghe complessivamente espresse. Come chiaramente specificato in ogni certificazione del dato associativo (da ultimo quella relativa alla rilevazione 1 gennaio 2013) la delibera assunta determina la condizione di rappresentatività ai fini della contrattazione nazionale con inizio nell’anno successivo (ndr l’anno in corso), ciò in aderenza assoluta con la previsione negoziale di cui all’art. 22, comma 4 del vigente ACN il quale dispone che “per le trattative…la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente a quello in cui si procede all’avvio delle trattative per il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale”. 00184 Roma – Via Nazionale, 75 – Tel. 06.478394 – Fax 06.478394234 E-mail: [email protected] – Internet: www.sisac.info 1/5 Le sigla S.M.I. – U.N.P. Federazione Pediatri è stata riconosciuta rappresentativa, a norma dell’art. 22, comma 12 del vigente ACN con delibera 29 gennaio 2014, tenuto conto della formalizzazione dell’atto costitutivo della federazione stessa, pervenuto alla scrivente in data 20 settembre 2012; analogamente la sigla SIMPEF è risultata autonomamente rappresentativa solo a seguito della pervenuta comunicazione di estinzione della preesistente Federazione CIPe-SiMPeF (nota SISAC n. 45 del 15 gennaio 2013 che ha integrato la delibera di rappresentatività del 31 ottobre 2012) Le predette sigle erano inesistenti ai fini della rappresentatività di settore e non sussisteva altresì alcuna delega ad esse autonomamente riferibili a livello nazionale prima di tali date. Fatte tali precisazioni si evidenzia l’assoluta carenza di qualsiasi disposizione di legge, regolamentare o negoziale che consenta l’istituzione di una prassi di sottoscrizione “per adesione” di una sigla che non aveva titolo a partecipare alle trattative all’epoca del rinnovo dell’ACN vigente (Intesa Stato Regioni 8 luglio 2010). D’altro canto la giurisprudenza ha già ha avuto modo di rappresentare chiaramente che “in assenza di una esplicita previsione normativa e considerato che dalla adesione ad un contratto deriva la possibilità di estendere tutte le prerogative e i diritti sindacali, non sembra possa ammettersi un tertium genus tra l'ammissione alla contrattazione e l'esclusione dalla stessa, consistente nella mancata partecipazione alla fase delle trattative e nella successiva adesione al contratto. Con questo non si vuole dire che l'adesione ad un contratto non possa essere estesa anche ad una organizzazione sindacale che non abbia partecipato alle trattative per la stipula dello stesso, ma soltanto che questo può avvenire unicamente in favore di quelle organizzazioni che siano dotate di rappresentatività che gli avrebbe consentito in ogni caso di partecipare alla stipula del c.c.n.l. medesimo”. Per tutto quanto esposto si conferma l’impossibilità per la Scrivente di consentire la sottoscrizione “per adesione” al vigente ACN. SULLA PARTECIPAZIONE ALLE TRATTATIVE A LIVELLO DECENTRATO La partecipazione delle due sigle ai tavoli decentrati è stata oggetto di varie formali precisazioni da parte della Scrivente. La SISAC ha avuto modo di ribadire innumerevoli volte che i criteri di rappresentatività del settore in rapporto di convenzionamento con il SSN discendono dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cd TULP) recante “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in quanto direttamente richiamato dal citato art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; tale assunto è stato esplicitamente ribadito in varie decisioni giurisprudenziali ex plurimis Tribunale di Roma 20677 del 31 luglio 2008 e Tribunale di Roma 29456 del 3 dicembre 2008. L’art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come richiamato dall’Accordo Stato-Regioni per la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva presso la SISAC in attuazione dell’art. 22, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce: “la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali ed integrativi”; il successivo art. 43, comma 5, del medesimo TUEL dispone: “i soggetti e le procedure della 00184 Roma – Via Nazionale, 75 – Tel. 06.478394 – Fax 06.478394234 E-mail: [email protected] – Internet: www.sisac.info 2/5 contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali...” La rappresentatività decentrata di settore, a norma del vigente ACN, è stabilita in maniera chiara ed inequivocabile dai commi 10 e 11 dell’art. 22 del vigente Accordo Collettivo Nazionale di settore che testualmente prevedono “le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività cui al comma 6 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla definizione e alla firma degli Accordi regionali” e “Gli Accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale.” (grassetto e sottolineato sono della Scrivente). L’esclusione del sindacato non firmatario dell’Accordo nazionale deriva pertanto da un chiaro schema legislativo, regolamentare e contrattuale fondato su un generale principio di continuità e di garanzia dell’Accordo nazionale il quale si completa anche attraverso i singoli accordi regionali e gli eventuali e ulteriori Accordi attuativi aziendali. È evidente, pertanto, che tale esclusione nasce dalla mancata adesione del sindacato non firmatario al patto stipulato tra Regioni ed OO.SS. e che costituisce la fonte e la base di riferimento dell’Accordo regionale e degli Accordi aziendali. La presenza al tavolo regionale o locale non garantirebbe infatti la continuità di un sistema sanitario che si vuole nazionale ed universale creando un danno non al solo al sistema sanitario ma primariamente ai cittadini, oltre che alla categoria medica. Anche questa parte comunque ha subito il vaglio della giurisprudenza che ha chiarito in molteplici occasioni che “l’esclusione non costituisce violazione delle prerogative sindacali in quanto secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. 30 giugno 1998 n. 6166) non opera nell’attuale sistema normativo un generale principio di parità nei confronti delle diverse organizzazioni sindacali”. Anche per quanto attiene la partecipazione ai Comitati o alle Commissioni a livello regionale e/o locale si conferma l’analogo meccanismo di rappresentatività, come chiaramente sancito nel vigente ACN (artt. 23 e 24). SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 231 DEL 3 LUGLIO 2013. Entrambe le sigle appellanti portano a sostegno delle loro tesi la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 3 luglio 2013 (depositata agli atti il 27 luglio 2013). Trattasi di sentenza che adduce una dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, lettera b, della Legge 20 maggio 1970 n. 300, “nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”; è stato già precisato che essa non determina pregiudizi diretti sulle disposizioni del pubblico impiego e di conseguenza del settore in rapporto di convenzionamento con il SSN, essendo confinata al settore privato (si ricorda che il ricorso è stato promosso nell’ambito di una vertenza tra le organizzazioni sindacali di categoria del settore metalmeccanico e la FIAT). 00184 Roma – Via Nazionale, 75 – Tel. 06.478394 – Fax 06.478394234 E-mail: [email protected] – Internet: www.sisac.info 3/5 L’ambito negoziale pubblico, a cui accede come detto quello convenzionato, dispone già di un completo ordinamento normativo che ha sostanzialmente dato attuazione alla previsione dell’art. 39, comma 4 della Costituzione, disponendo la misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali che partecipano alla stipula degli Accordi Collettivi Nazionali e dei susseguenti livelli di contrattazione integrativa Regionale ed Aziendale. La rappresentatività è desunta, a norma di legge e delle clausole negoziali, da criteri obiettivi e misurabili che attengono alla capacità dell’organizzazione sindacale di essere titolare di un interesse sufficientemente diffuso da renderlo meritevole di diritti e prerogative ulteriori rispetto a quelli attribuiti a tutte le organizzazioni sindacali (tra questi la legittimazione alla contrattazione collettiva e l’attribuzione delle prerogative sindacali). E’ la stessa Corte Costituzionale nella sentenza citata ad evidenziare esplicitamente il percorso attraverso il quale sciogliere il nodo della rappresentatività, allorquando testualmente dichiara “l’intervento additivo così operato dalla Corte, in coerenza con il petitum dei giudici a quibus e nei limiti di rilevanza della questione sollevata, non affronta il più generale problema della mancata attuazione complessiva dell’art. 39 Cost., né individua – e non potrebbe farlo – un criterio selettivo della rappresentatività sindacale ai fini del riconoscimento della tutela privilegiata di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori in azienda nel caso di mancanza di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva per carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo aziendale. Ad una tale evenienza può astrattamente darsi risposta attraverso una molteplicità di soluzioni. Queste potrebbero consistere, tra l’altro, nella valorizzazione dell’indice di rappresentatività costituito dal numero degli iscritti, o ancora nella introduzione di un obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali che superino una determinata soglia di sbarramento, o nell’attribuzione al requisito previsto dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori del carattere di rinvio generale al sistema contrattuale e non al singolo contratto collettivo applicato nell’unità produttiva vigente, oppure al riconoscimento del diritto di ciascun lavoratore ad eleggere rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro. Compete al legislatore l’opzione tra queste od altre soluzioni”. Con ciò in pratica si “invita” il legislatore ad opzionare anche la soluzione già disposta per il settore pubblico e di conseguenza per quello in rapporto di convenzionamento con il SSN. Peraltro nel caso specifico la fattispecie non sarebbe oltremodo applicabile in considerazione del fatto che le due sigle in questione non sono, come invece nel caso esaminato dalla Corte, organizzazioni sindacali che hanno “partecipato alla negoziazione”, in quanto in quel periodo non risultavano neppure tra le sigle dotate di rappresentatività e quindi titolate alla partecipazione alla trattativa. Da ultimo si coglie solo l’occasione per segnalare che il dilatarsi dei tempi della contrattazione non possono indurre alcuna variazione sulle procedure negoziali e sui sistemi di rappresentatività sindacale atteso peraltro che gli stessi sono stati sostenuti anche da specifiche disposizioni di legge che hanno sancito il blocco della contrattazione tanto sul piano giuridico che su quello economico. Per tutte queste ragioni, nel confermare integralmente le precedenti note disposte sull’argomento, si ribadisce l’impossibilità, per le Amministrazioni regionali e le Aziende, di ammettere le sigle in oggetto alla 00184 Roma – Via Nazionale, 75 – Tel. 06.478394 – Fax 06.478394234 E-mail: [email protected] – Internet: www.sisac.info 4/5 contrattazione decentrata e alle prerogative sindacali a livello regionale e locale in carenza della necessaria preventiva sottoscrizione di un Accordo Collettivo Nazionale di settore. Cordiali saluti. Il Coordinatore dott. Franco Rossi 00184 Roma – Via Nazionale, 75 – Tel. 06.478394 – Fax 06.478394234 E-mail: [email protected] – Internet: www.sisac.info 5/5