I mezzi di pagamento
e i rapporti con le banche
Contratto di compravendita
artt. 1470-1509 Codice Civile
La vendita è il contratto che ha per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa o il
trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un
prezzo
compratore
riceve il bene
paga
venditore
consegna il bene
incassa
Obbligo fondamentale del compratore è il pagamento del prezzo
nel luogo e nel tempo stabilito
molteplicità degli strumenti di pagamento
a iniziativa del compratore
(versamento di denaro, rilascio di assegni, emissione di pagherò, girata di effetti,
versamento in c/c bancario, versamento in c/c postale)
a iniziativa del venditore
(procedure di incasso elettroniche, emissione di tratte, spedizione contrassegno)
Titoli di credito
Sono documenti che:
provano l’esistenza di un diritto
assicurano la possibilità di farlo valere
ne consentono il trasferimento ad altre persone

incorporano il diritto nel documento
(possesso vale titolo)

sono destinati alla circolazione
I titoli di credito si possono distinguere in base a:
Contenuto
•
•
•
Titoli di credito propriamente detti
Titoli di credito di massa
Titoli di credito rappresentativi di merce
Modalità di trasferimento
Titoli di credito al portatore
• Titoli di credito all’ordine
• Titoli di credito nominativi
•
La cambiale
art. 1992 e seguenti
è un titolo di credito
•
•
•
all’ordine
formale
esecutivo
si trasferisce mediante girata
rispetto di requisiti esteriori
rivalsa sul patrimonio del debitore
dal quale risulta
•
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•
•
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•
l’obbligazione incondizionata
assunta da una certa persona
di pagare o di fare pagare
una determinata somma
nel luogo indicato
alla scadenza indicata
a favore del legittimo possessore
Il pagherò (o vaglia cambiario) è un titolo di credito all'ordine
che contiene la promessa incondizionata, fatta da un soggetto
(emittente), di pagare una determinata somma, nel luogo e alla
scadenza indicati, a favore di un altro soggetto (beneficiario)
Il pagherò è uno strumento di pagamento
"a iniziativa del compratore", perché è quest'ultimo
che lo compra, lo firma e lo consegna al venditore.
Il venditore deve però essere d'accordo,
sia sul fatto che il pagamento venga effettuato tramite
cambiale sia sugli elementi indicati nella cambiale
stessa (in particolare sulla scadenza).
Il dettagliante Cesare Forni di Savona ha acquistato merci per un
totale di 14.500 euro dal grossista Antonio Verri di Imperia. La
fornitura, effettuata il 20 marzo, prevede il regolamento a fine
settembre.
Presentiamo il pagherò emesso dal debitore che ha indicato come
luogo di pagamento la filiale locale della Banca Carige.
La tratta contiene l'ordine incondizionato, dato da un soggetto
(traente) a un altro soggetto (trattario), di pagare alla scadenza
indicata una determinata somma a favore di un terzo soggetto
(beneficiario)
Nella cambiale tratta figurano pertanto tre soggetti:
1) il traente, che è il soggetto che compila e sottoscrive la tratta impartendo
l'ordine di pagamento;
2) il trattario, che è il soggetto al quale viene rivolto l'ordine di pagare;
3) il beneficiario, che è il soggetto a favore del quale la tratta viene emessa.
La tratta è uno strumento di pagamento a "iniziativa del venditore", perché è
quest'ultimo che la compila e la firma ordinando al compratore di pagare,
ma il trattario diventa obbligato cambiario solo se accetta l'ordine di pagare
del traente tramite la propria firma "per accettazione"
L'artigiano Fausto Tosi ha acquistato merci per 12.000 euro dal
commerciante Marcello Rancati di Lecce. Poiché Rancati è a sua
volta debitore dello stesso importo verso la Grower s.p.a. di Foggia,
in data 18 aprile spicca una tratta a favore di quest'ultima e a carico
di Tosi, scadente a fine maggio.
Presentiamo la tratta, regolarmente accettata, domiciliata presso
l'agenzi n. 3 della Banca Popolare Pugliese.
La scadenza delle cambiali
a vista
● pagabile all’atto della presentazione
a certo tempo vista
● dalla data di accettazione
a certo tempo data
● dalla data di emissione
a giorno fisso
● indicato con precisione sull’effetto
La girata
è l'atto con cui una cambiale e tutti i diritti a essa inerenti
vengono trasferiti da un soggetto ad un altro
 chi esegue la girata è detto girante
 chi riceve la cambiale per effetto della girata è detto giratario

Le girate si scrivono sul retro delle cambiali e possono essere distinte in
due categorie:
1) le girate proprie, che trasferiscono da un soggetto ad un altro la
proprietà della cambiale
2) girate improprie, che non trasferiscono la proprietà della cambiale
La legge non fissa il numero massimo delle girate, che potrebbero essere
anche numerose. Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente a contenerle,
si deve attaccare un foglio (detto foglio di allungamento) e proseguire su di
esso.
Girate proprie

girata in pieno: viene effettuata dal girante scrivendo sul retro della
cambiale una breve frase con cui dichiara di trasferirla a un
determinato soggetto; può esserne esempio un'espressione di questo
tipo: "E per me (noi) pagate al signor ....(giratario)" seguita dalla
località, dalla data della girata e dalla firma del girante

girata in bianco: viene effettuata dal girante con la semplice
apposizione della propria firma sul retro della cambiale, senza
designare il nuovo possessore del titolo. Questo rende la cambiale
simile a un titolo al portatore, ossia trasferibile o incassabile attraverso
la sola consegna del titolo
Girate improprie
Il girante non trasferisce la proprietà della cambiale, ma solo il possesso.
La riscossione della cambiale viene affidata ad una terza persona, di solito
una banca, che la riscuote a nome del girante, in questo caso la girata deve
essere in pieno con l’aggiunta della dicitura “all’incasso” o “valuta per
l’incasso”.
Esempio di girata impropria è quando, per non aspettare la scadenza per
la riscossione, si affida il titolo ad una banca che anticipa l’importo ma
detrae gli interessi non ancora maturati (sconto cambiario).
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