INSEGNAMENTO DI
DIRITTO COMMERCIALE
LEZIONE IX
“I TITOLI DI CREDITO”
PROF. VALENTINA SCOGNAMIGLIO
Diritto Commerciale
Lezione IX
Indice
1
2
I titoli di credito in generale ---------------------------------------------------------------------------- 4
1.1.
Creazione e circolazione dei titoli di credito ----------------------------------------------------- 5
1.2.
Classificazione dei titoli di credito ---------------------------------------------------------------- 6
1.3.
I titoli atipici ------------------------------------------------------------------------------------------ 9
1.4.
Le carte di credito ------------------------------------------------------------------------------------ 9
1.5.
Eccezioni opponibili dal debitore cartolare----------------------------------------------------- 10
1.6.
Deterioramento dei titoli di credito -------------------------------------------------------------- 11
1.7.
Smarrimento, sottrazione e distruzione dei titoli ---------------------------------------------- 11
La cambiale ---------------------------------------------------------------------------------------------- 14
2.1 Cambiale tratta e vaglia cambiario ----------------------------------------------------------------- 14
2.2 Requisiti della cambiale------------------------------------------------------------------------------ 15
2.3 Cambiale incompleta e in bianco ------------------------------------------------------------------- 16
2.4 Autonomia delle obbligazioni cambiarle ---------------------------------------------------------- 17
2.5 La rappresentanza cambiaria ------------------------------------------------------------------------ 18
2.6 L’ accettazione della tratta --------------------------------------------------------------------------- 18
2.7 La girata ------------------------------------------------------------------------------------------------ 19
2.8 Legittimazione del portatore della cambiale ------------------------------------------------------ 20
2.9 L’avallo ------------------------------------------------------------------------------------------------ 21
2.10
Le c.d. «cambiali garantite» ---------------------------------------------------------------------- 22
2.11
Le azioni cambiarle ed il protesto --------------------------------------------------------------- 22
2.12
Azioni extra-cambiarie ---------------------------------------------------------------------------- 24
2.13
Prescrizione delle azioni -------------------------------------------------------------------------- 25
2.14
Le cambiali finanziarie ---------------------------------------------------------------------------- 25
3
L’assegno bancario ------------------------------------------------------------------------------------- 27
4
L’assegno circolare ------------------------------------------------------------------------------------- 34
5
I titoli rappresentativi --------------------------------------------------------------------------------- 36
5.1 Tipi ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37
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5.2 Trasporti terrestri --------------------------------------------------------------------------------------- 38
5.3 Trasporti marittimi ------------------------------------------------------------------------------------- 38
5.4 Trasporti aerei ------------------------------------------------------------------------------------------ 40
5.5 Titoli emessi dal depositario -------------------------------------------------------------------------- 41
6
Altri titoli di credito ------------------------------------------------------------------------------------ 42
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Lezione IX
1 I titoli di credito in generale
Il codice non definisce i titoli di credito, ma detta soltanto regole generali (artt. 1992 e ss.) e
ne rinvia la disciplina specifica alle leggi speciali che regolano la cambiale, gli assegni etc.
Trattasi, comunque,di un documento nel quale è incorporata la promessa unilaterale di
effettuare una prestazione in favore di chi presenterà il titolo al debitore.
Caratteri dei titoli di credito sono:
A) Il titolo di credito è un documento costitutivo (incorporazione)
Il documento incorpora il diritto di credito, che nasce, circola e si trasferisce solo con la
creazione e la circolazione del documento.
Ciò significa che:
— per provare l’esistenza del diritto è necessario il documento, in quanto il diritto è
immedesimato in esso;
— per ottenere la prestazione è necessaria la presentazione del documento;
— la distruzione del documento può importare, la perdita del diritto;
— qualsiasi vincolo sul diritto (pegno, sequestro, pignoramento) non ha effetto sul credito
incorporato se non colpisce anche il titolo;
— con il trasferimento del documento si trasferisce anche il diritto.
B) Il diritto è determinato dal tenore letterale del titolo (c.d. letteralità della promessa)
Il contenuto e la portata della promessa, infatti, sono quelli, e soltanto quelli, che risultano
documentati dal contesto letterale del titolo e le risultanze del documento segnano i limiti della
pretesa azionabile dal portatore.
Da tale carattere consegue che:
— il titolare non può pretendere una prestazione diversa o più ampia di quella risultante dal
documento, né il debitore può eseguire una prestazione diversa o più ristretta;
— il debitore non può disconoscere le obbligazioni inserite nel titolo.
Possiamo, comunque, avere due ipotesi di letteralità:
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— diretta: nel caso in cui il documento contiene tutti gli elementi atti ad individuare il
contenuto della pretesa (es. cambiale);
— indiretta: nel caso in cui il documento, esplicitamente o implicitamente, rimanda ad altri
documenti, purché soggetti a pubblicità legale o comunque di facile accessibilità (es. azione di
società).
C) Il diritto incorporato nel titolo è un diritto autonomo (c.d. autonomia del diritto
incorporato)
La posizione di ciascun portatore del titolo è indipendente da quella del portatore
precedente, sia sotto il profilo della titolarità del diritto che sotto quello del suo contenuto.
In altri termini, colui che risulta, in base alla legge di circolazione del titolo, titolare di esso,
esercita un diritto proprio, autonomo ed indipendente dai precedenti rapporti intercorsi tra altri
titolari ed il debitore. Il debitore, di regola, non può opporre all’ultimo possessore del titolo le
eccezioni personali riguardanti i rapporti con i precedenti possessori.
D) Il credito incorporato nel documento è un credito cartolare
Il credito cartolare, si contrappone al credito c.d. chirografario in cui il documento ha solo
efficacia probatoria ed il diritto è del tutto indipendente dal titolo stesso.
1.1.
Creazione e circolazione dei titoli di credito
La nascita del titolo di credito si sostanzia in due fasi
— la creazione, e cioè la materiale redazione del documento, che culmina con la sua
sottoscrizione;
— l’ emissione, cioè l’effettiva consegna del titolo, già redatto, al creditore.
Da ciò sorge il problema di stabilire in quale di queste due fasi il titolo di credito venga ad
esistenza e si perfezioni il rapporto incorporato nel titolo.
La dottrina è divisa tra la teoria dell’emissione e quella della creazione.
A) Teoria dell’emissione
In base a questa teoria la creazione del titolo ha un mero valore interno: è soltanto con la
fase successiva della emissione, e cioè con la consegna al creditore, che il documento diventa titolo
di credito vincolante. Il contratto con cui si trasferisce il titolo assume, in tal modo, carattere reale.
Pertanto, se il titolo, invece che per rilascio, sia uscito dalla disponibilità del sottoscrittore senza la
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di lui volontà (es.: furto o smarrimento), ovvero per volontà viziata (da errore, violenza o dolo),
esso, sebbene creato, non può considerarsi emesso e la sua circolazione deve ritenersi irregolare.
B) Teoria della creazione
Per l’esistenza del titolo di credito è necessaria e sufficiente la semplice creazione e non
occorre anche l’emissione, in quanto il contratto traslativo avrebbe natura consensuale.
C) Rapporto fondamentale e rapporto cartolare
Una volta creato il titolo, esso viene (normalmente) emesso, mediante un atto giuridico di
consegna a persona determinata, compiuto «intuitu personae» e sorretto dalla specifica volontà di
eseguire, mediante tale rilascio, un contratto o di adempiere ad un obbligo legale. Ossia, si emette
un titolo di credito sempre in considerazione di un negozio o di un rapporto patrimoniale da
regolare— che si chiama fondamentale o sottostante — intercorrente fra il creatore ed emittente del
titolo ed il primo prenditore.
Il rilascio del titolo costituisce mezzo di rafforzamento della situazione della controparte,
oltre che agevole e pronto mezzo di soddisfacimento dell’obbligazione della quale l’emittente è
soggetto passivo: in tale nesso di strumentalità fra la creazione del titolo ed il rapporto sottostante si
ravvisa la causa del titolo di credito.
1.2.
Classificazione dei titoli di credito
Dei titoli di credito possono farsi differenti classificazioni:
a)In base al rapporto fondamentale (in base, cioè, al rapporto sottostante che ha portato alla
creazione del titolo), si distingue tra:
1. titolo causale: nel quale, insieme alla promessa, è pure indicato il rapporto sottostante.
Sono, in particolare, titoli causali:

l’azione e l’obbligazione di società;

l’obbligazione di un ente pubblico;

la fede di credito;

i titoli rappresentativi di merci;
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2. titolo astratto: in cui, invece, il rapporto fondamentale non è enunciato né è individuabile.
Sono titoli di credito astratti:

la cambiale;

l’assegno circolare.
Sia per i titoli di credito causali che per quelli astratti vige la regola della insensibilità del
credito cartolare alle vicende del rapporto fondamentale, a meno che non si tratti del primo
prenditore.
b) In relazione al regime di circolazione del titolo si distinguono:
1. titoli nominativi: intestati ad una determinata persona; tale intestazione risulta sia dal
titolo che dal registro dell’emittente.
Il trasferimento avviene mediante l’annotazione del nome dell’ acquirente sul titolo e nel
registro dell’ emittente o con il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare;
2. titoli all’ordine: intestati anch’essi ad un nome; l’intestazione, però, risulta unicamente
dal titolo e l’emittente non è tenuto a registrarla.
Il trasferimento avviene mediante consegna del titolo accompagnata da girata (girata è,
appunto, l’ordine di pagare ad una determinata persona rivolto dal creditore al debitore);
3. titoli al portatore: non intestati ad alcun nome. Per il trasferimento è sufficiente la
semplice consegna del titolo.
Si deduce che la legittimazione all’esercizio del diritto incorporato nel titolo deriva:
— nei titoli nominativi: dal possesso accompagnato dalla intestazione del titolo, contenuta
sul documento e sul registro dell’emittente, a proprio favore;
— nei titoli all’ordine: dal possesso del titolo derivante da una serie continua di girate;
— nei titoli al portatore: dal semplice possesso del titolo.
c) In relazione ai diritti enunciati nel titolo si distinguono:
— titoli di pagamento: che danno diritto ad un determinata prestazione di carattere
pecuniario (es.: cambiale, assegno);
— titoli rappresentativi: che attribuiscono un diritto diverso dal diritto di credito, e cioè in
genere un diritto reale; tali sono la fede di deposito, la nota di pegno, la polizza di carico, la lettera
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di vettura etc. Questi titoli, che rappresentano una determinata merce, attribuiscono al possessore il
diritto alla consegna della merce in essi indicata, in quanto il possesso della merce si trasferisce con
il possesso del titolo;
— titoli di partecipazione: che attribuiscono al possessore un determinato «status giuridico»
con i relativi diritti da esso derivanti; tali sono le azioni di società, che attribuiscono lo status di
socio con i relativi diritti (partecipazione alle assemblee, diritto di voto etc.).
d) In relazione alla natura dell’emittente si distinguono:
— titoli di credito pubblici: emessi da un ente pubblico a ciò legittimato: solo lo Stato, la
Regione, la Provincia ed il Comune (esempi di titoli di Stato sono i c.d. «buoni del tesoro»).
— titoli di credito privati: sono tutti gli altri.
e) In relazione al modo in cui sono creati ed emessi si distinguono:
— titoli individuali, che sono creati di volta in volta in relazione ad o singola operazione;
— titoli di massa (detti anche in serie), che vengono creati con un’unica operazione, diretta
appunto a porre in essere più titoli del medesimo contenuto (es.: azioni sociali, obbligazioni sociali
etc.).
Si ricordi che i titoli di massa sono tutti causali.
Figure non rientranti tra i titoli di credito
Alcune figure giuridiche, pur se indicate comunemente come «titoli», debbono essere tenute
distinte dai titoli di credito in quanto sono prive dei caratteri propri di quest’ultimi. Tali sono:
a) I c.d. titoli impropri, che consentono solo il trasferimento di un diritto senza l’osservanza
delle normali forme della cessione, ma non attribuiscono al cessionario alcun diritto letterale ed
autonomo.
Trattasi in sostanza di scritture (es. polizze di assicurazione) in cui, oltre ad essere enunciate
le condizioni del contratto, è inserita la clausola all’ordine, sì da consentire la cessione del contratto
stesso con lo strumento della girata.
b) I c.d. titoli (o documenti) di legittimazione, che servono solo ad identificare l’avente
diritto ad una determinata prestazione (es.: biglietti ferroviari, teatrali, cinematografici, marche di
guardaroba etc.).
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1.3.
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I titoli atipici
Titoli atipici sono quelli non previsti da alcuna disposizione normativa ma emergenti dalla
pratica commerciale.
Il codice ne esclude la libertà di emissione nel solo caso di titoli al portatore aventi per
oggetto l’obbligazione di pagare una somma di denaro; nessun divieto pone, invece, per i titoli
all’ordine e nominativi.
Tra i titoli atipici vengono comunemente ricompresi :
a) i warrants: speciali buoni di sottoscrizione che danno diritto al detentore di acquistare, ad
un prezzo prefissato ed entro un lasso di tempo stabilito, un certo numero di azioni (c.d. azioni di
compendio).
b) i certificati di partecipazione ad un fondo comune di investimento mobiliare;
c) i certificati di depositi d’oro;
d) i certificati rappresentativi di quote di associazione in partecipazione.
1.4.
Le carte di credito
Le carte di credito sono documenti che consentono al titolare l’acquisto di beni e servizi
disparati senza obbligo di immediato pagamento del prezzo.
Si distinguono in particolare due tipi di carte di credito:
a) le carte di credito bilaterali: sono rilasciate dalle stesse imprese che forniscono i beni o i
servizi e consentono di effettuare l’acquisto degli stessi presso le singole unità di distribuzione
commerciale delle imprese emittenti.
Il titolare fruisce di una dilazione nel pagamento, il quale viene effettuato non
contestualmente
all’ acquisto, bensì nel momento del ricevimento di un estratto conto periodico;
b) le carte di credito trilaterali (American Express, Visa etc.): sono emesse da imprese che
gestiscono esclusivamente il servizio di intermediazione nei pagamenti. L’impresa emittente paga ai
fornitori i prezzi dei beni o servizi acquistati dai titolari della carta e periodicamente incassa da
questi ultimi quanto dovuto per gli acquisti; la stessa impresa, inoltre, quale suo corrispettivo,
percepisce un compenso dai fornitori e uno dai titolari della carta.
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1.5.
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Eccezioni opponibili dal debitore cartolare
Chi è debitore in base ad un titolo di credito non può esimersi dal pagarlo invocando
eccezioni che derivano da rapporti intercorrenti con i precedenti portatori del titolo stesso. Tali
rapporti, in particolare, non influenzano in alcun modo il diritto del portatore.
Al portatore del titolo saranno opponibili solo le eccezioni:
— a lui personali (es.: compensazione con un credito che il debitore vanta verso il
possessore),
e quelle
— reali o assolute, che il debitore può opporre a chiunque.
A) Eccezioni reali o assolute
Le eccezioni reali o assolute sono caratterizzate dalla opponibilità a qualsiasi portatore del
titolo, indipendentemente da una sua particolare posizione nella catena di circolazione del
documento e dai suoi eventuali precedenti rapporti con il debitore. Esse, secondo l’elencazione
tassativa dell’art. 1993, 1° comma, sono:
— le eccezioni relative alla forma del titolo, quando la legge richiede una forma particolare
(es. per la cambiale);
— le eccezioni «fondate sul contesto letterale del titolo», cioè quelle rivolte a contestare il
divario tra il contesto attuale e la pretesa avanzata dal portatore, nonché l’alterazione del documento
verificatasi durante la circolazione;
— le eccezioni rivolte ad escludere la provenienza del titolo dalla persona del debitore (es.
falsità della firma, omonimia);
— le eccezioni che tendono ad escludere la validità dell’obbligazione cartolare per
incapacità di agire del sottoscrittore al momento dell’emissione del titolo o per difetto di
rappresentanza in chi ha sottoscritto il titolo a nome del debitore.
— le eccezioni che risultano dal contesto letterale del titolo e, nei titoli causali, quelle
relative al rapporto tipico causale richiamato dal titolo;
— le eccezioni relative alla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione
(es. il titolo non è ancora scaduto; è intervenuta la prescrizione; l’azione di regresso cambiaria non è
stata preceduta dal protesto).
B) Eccezioni personali
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Esse possono suddividersi in:
a) eccezioni personali in senso stretto: cioè attinenti allo stesso rapporto cartolare. Tale è
quella relativa al difetto di titolarità, per cui il debitore che sappia che il titolo è stato sottratto o
falsificato da chi glielo presenta per il pagamento può eccepire al portatore che egli non ha diritto di
esigere il pagamento stesso.
b) eccezioni fondate sui rapporti personali: cioè su rapporti diversi da quello cartolare.
Tali eccezioni sono normalmente opponibili al solo portatore con il quale è intercorso il
rapporto personale che ne costituisce il fondamento.
In un solo caso il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui
rapporti personali con i precedenti possessori: cioè quando, acquistando il titolo, il possessore ha
agito intenzionalmente a danno del debitore.
1.6.
Deterioramento dei titoli di credito
Nell’ipotesi di deterioramento del titolo di credito, l’art. 2005 riconosce il diritto del
possessore ad ottenere dall’emittente un «titolo equivalente» contro la restituzione del primo ed il
rimborso delle spese.
1.7.
Smarrimento, sottrazione e distruzione dei titoli
A) Titoli all’ordine e nominativi
Nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli all’ordine e nominativi la legge
tende a far conseguire, a colui che ha perduto il possesso del titolo, un documento che ne faccia le
veci; ma, allo stesso tempo, deve tener conto che eventualmente il titolo originario può continuare a
circolare, ingenerando nei terzi l’affidamento sulla sua validità ed esponendo il debitore al rischio di
un doppio pagamento.
Per conciliare le opposte esigenze è predisposto un particolare procedimento c.d. di
ammortamento, rivolto ad eliminare l’efficacia del titolo smarrito, sottratto o distrutto ed a
concedere al possessore un duplicato, stabilendo che il pagamento sia ugualmente eseguito in suo
favore .
La «procedura di ammortamento» si articola in due fasi.
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- § La prima fase è essenziale e necessaria, ed è finalizzata a reintegrare il possessore privato
della materiale disponibilità del titolo nella possibilità riscuotere il credito cartolare mediante un
provvedimento giudiziale che tolga valore al titolo in circolazione.
Lo stesso possessore deve denunciare al debitore l’evento che si è verificato e presentare
ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile.
Tale autorità giudiziaria, eseguito un sommario accertamento sia della verità della vicenda
enunciata sia del precedente possesso da parte del ricorrente, emana un decreto di ammortamento,
che toglie valore al titolo in circolazione ed autorizza il pagamento del credito al ricorrente.
Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, dal
momento della notifica, esclude valore liberatorio al pagamento fatto al terzo detentore (salvo che
questi fornisca la prova dell’acquisita titolarità del credito).
- § Una seconda fase, meramente eventuale, inizia qualora vi sia opposizione del detentore
del titolo ed importa l’accertamento — in contraddittorio tra ricorrente e debitore circa la spettanza
del diritto sul titolo.
L’ opposizione deve essere proposta, con atto di citazione, nel termine di 30 giorni dalla
pubblicazione del decreto di ammortamento nella G.U. : competente a decidere è il Tribunale che
ha pronunciato l’ammortamento.
Se, nel termine di legge, nessuna opposizione viene proposta, il decreto acquista efficacia di
cosa giudicata.
L’accertamento giudiziale contenuto nel decreto di ammortamento riguarda esclusivamente
la perduta legittimazione, ma non fa stato sulla questione della titolarità, sicché il terzo acquirente di
buona fede, anche se non ha proposto tempestiva opposizione, può agire:
— sia contro l’ammortante che abbia riscosso la prestazione, per ottenere la restituzione di
quanto a lui spettante quale titolare effettivo del credito;
— sia contro lo stesso debitore, qualora quegli abbia effettuato il pagamento con dolo o
colpa grave.
B) Titoli al portatore
L’ammortamento è ammesso per i soli titoli all’ordine e nominativi, non anche per i titoli al
portatore.
Per tali titoli:
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— nel caso di comprovata distruzione, l’ex portatore ha diritto ad ottenere, sulla base della
sola dimostrazione del precedente possesso, a sue spese, «un duplicato o un titolo equivalente» dal
debitore.
Qualora il titolo presunto distrutto risulti invece in circolazione, prevarrà il diritto acquistato
sullo stesso da un eventuale terzo acquirente di buona fede, salvo l’effetto liberatorio, per il
debitore, del pagamento fatto al portatore del duplicato o del titolo equivalente;
— nei casi di smarrimento, sottrazione e distruzione non pienamente provata, l’art. 2006
esclude la procedura di ammortamento.
Il legittimo possessore può denunciare detti eventi all’emittente del titolo, dandone prova,
ed avrà diritto alla prestazione solo dopo che sia decorso il termine di prescrizione del titolo stesso.
Nel contempo il titolo continua ad incorporare il diritto per tutto il periodo di prescrizione e questo
può venire legittimamente acquistato da un possessore di buona fede. L’esclusione della procedura
di ammortamento non opera, comunque, per i c.d. titoli «a circolazione ristretta», destinati cioè a
circolare nell’ambito di soggetti qualificati: si tratta dell’ assegno bancario al portatore, delle
cartelle agrarie al portatore, dei libretti di risparmio al portatore e di ogni documento al portatore
«rappresentativo di titoli o valori in genere depositati presso aziende di credito».
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2 La cambiale
La cambiale può definirsi «un titolo all’ordine, formale ed astratto, che attribuisce al
possessore legittimo il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza
indicata».
In base alla definizione data si evince che la cambiale:
— è titolo all’ordine: pertanto requisito naturale di essa è la possibilità di circolare mediante
girata (la trasferibilità per girata, però, può essere esclusa dalla clausola «non all’ordine»);
— è titolo formale: infatti, la forma per essa prescritta è, nella cambiale, un elemento
essenziale per l’esistenza del titolo stesso;
— è titolo completo: deve contenere in sé tutti i requisiti richiesti sul foglietto cambiario,
che non possono essere desunti, pertanto, da altri documenti;
—è titolo astratto: infatti, nella cambiale manca qualsiasi menzione del rapporto
fondamentale ad essa sottostante;
— è titolo esecutivo, a condizione che siano state osservate le disposizioni di carattere
fiscale della legge;
— ammette il confluire in essa di più obbligazioni aventi il medesimo oggetto. Infatti,
all’obbligazione originaria si aggiungono quelle di ogni successivo girante e dell’avallante:
obbligazioni tutte autonome e valide indipendentemente dalle altre, ma tutte legate dal vincolo della
solidarietà;
— è assistita da un particolare rigore processuale: infatti, nei giudizi cambiari, se le
eccezioni proposte sono di lunga indagine, il giudice deve emettere sentenza di condanna con
riserva, rinviando ad un secondo momento la cognizione delle eccezioni.
2.1
Cambiale tratta e vaglia cambiario
Alla nozione di cambiale sono riconducibili due titoli distinti:
A) La tratta o cambiale in senso stretto
Contiene l’ordine che una persona (traente) dà ad un’altra (trattario) di pagare ad un terzo
(prenditore) una somma di danaro.
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B) Il vaglia cambiario o pagherò cambiario
E’ il principale strumento di credito esistente nel nostro sistema ed induce, grazie alle
garanzie che lo circondano, i possessori di «capitale» a superare la propria preferenza per la
liquidità affidando in usi più produttivi il loro denaro.
Esso contiene la promessa, fatta da una persona (emittente), di pagare una somma di danaro
ad una determinata scadenza.
Tanto la tratta quanto il vaglia cambiario sono negozi giuridici unilaterali. Tuttavia, mentre
per il vaglia cambiario il contenuto della dichiarazione cambiaria è certamente una promessa
unilaterale; per la tratta si discute se sia una assegnazione , una promessa del fatto di un terzo, o una
delegazione.
La complessa struttura della cambiale-tratta porta a distinguere tra:
— rapporto di valuta: (intercorrente tra traente e prenditore) che dà causa all’emissione o
negoziazione del titolo (es. vendita di merce da cui scaturisce l’obbligo di pagamento del prezzo);
— rapporto di provvista: (intercorrente tra traente e trattario) in virtù del quale il traente
ordina al trattario di pagare la somma portata dal titolo al ditore o ad un suo giratario.
2.2
Requisiti della cambiale
La dichiarazione cambiaria deve essere redatta in forma scritta e deve avere carattere
autonomo: non può ritenersi valida, pertanto, una scrittura cambiaria inserita nel contesto di un altro
documento.
A) Requisiti essenziali della cambiale sono:
— la denominazione di «cambiale» inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in
cui esso è redatto;
— l’ordine incondizionato o la promessa incondizionata di pagare una somma determinata.
— il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare
(trattario);
— il nome del primo prenditore;
— la data ed il luogo di emissione;
— la sottoscrizione dell’emittente o del traente.
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La mancanza di uno di questi requisiti fa sì che il documento non valga più come
«cambiale» (perché la cambiale è titolo formale e la forma è richiesta ad substantiam), ma come
semplice attestazione di credito.
B) Elementi accidentali della cambiale sono:
— il luogo di pagamento (se manca: per la tratta, si intende il domicilio del trattario; per il
vaglia, quello dell’emittente);
— la data di scadenza, che può essere:
— a giorno fisso;
— a vista: in tal caso la cambiale è pagabile al momento della presentazione al debitore
per il pagamento;
— a certo tempo vista: la cambiale scade dopo un certo tempo dalla presentazione per
l’accettazione (qualora il trattario rifiuti l’accettazione, il termine decorre dalla data del protesto
che accerta tale rifiuto);
— a certo tempo data: la cambiale scade dopo un certo tempo non dalla presentazione,
ma dalla data di emissione del titolo.
Se non vi è indicazione di scadenza, la cambiale si considera pagabile a vista.
2.3
Cambiale incompleta e in bianco
I requisiti cambiari devono sussistere nel momento in cui la cambiale è presentata per il
pagamento: nel momento dell’emissione è sufficiente che vi sia la firma dell’emittente e la
denominazione cambiaria.
La cambiale che circola sprovvista di uno o più requisiti essenziali viene definita:
— incompleta: quando il rilascio del titolo avviene senza un accordo circa il suo successivo
riempimento;
—in bianco: quando sussiste un contratto di riempimento successivo (es. il cassiere, come
forma di garanzia, rilascia una cambiale al titolare dell’impresa dove è stato assunto con l’intesa
che, se si verificheranno ammanchi di cassa, questi potrà riempirla con la cifra del deficit).
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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Diritto Commerciale
Lezione IX
Se gli accordi non vengono osservati, l’eventuale eccezione di abusivo riempimento non può
essere opposta al terzo portatore, salvo che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede o con
colpa grave. La facoltà di riempimento è sottoposta ad un termine di decadenza di tre anni
dall’emissione del titolo.
2.4
Autonomia delle obbligazioni cambiarle
Gli obbligati al pagamento della cambiale si distinguono in due categorie:
— obbligati principali: che sono l’emittente nel pagherò; l’accettante nella tratta;
— obbligati in via di regresso (ossia nel caso di rifiuto dell’obbligato principale): che sono il
traente e i giranti.
Alla data di scadenza della cambiale, se l’obbligato principale rifiuta il pagamento, l’attuale
portatore legittimo del titolo può rivolgersi ad uno qualunque, a sua scelta, tra gli altri obbligati
cambiati; l’obbligato di regresso, poi, pretendere il rimborso di quanto ha pagato dai giranti che lo
precedono, traente e dai loro avallanti.
Le varie obbligazioni cambiarie sono autonome: l’incapacità di uno degli obbligati, la falsità
di una firma, l’invalidità in genere di una di tali obbligazioni, non hanno alcuna influenza sulle
obbligazioni degli altri firmatari, che restano valide.
Se, invece, è l’obbligazione del traente o dell’emittente ad essere nulla per vizio di forma o
di contenuto, tale nullità travolge anche le dichiarazioni cambiarie degli altri obbligati (di per sé
regolari).
Tutte le persone giuridicamente capaci — compresi i minori emancipati autorizzati
all’esercizio di un’impresa commerciale — possono assumere obbligazioni cambiarie (atto
eccedente l’ordinaria amministrazione); non possono farlo, invece, l’interdetto ed il minore sotto
tutela o soggetto alla potestà parentale.
Il genitore ed il tutore possono obbligarsi cambiariamente in nome del minore o
dell’interdetto solo a condizione che il primo vi sia autorizzato dal giudice tutelare e l’altro dal
Tribunale, su parere del giudice tutelare.
Il minore emancipato e l’inabilitato (qualora non siano autorizzati all’esercizio del
commercio) possono obbligarsi cambiariamente soltanto se la loro firma sia accompagnata da
quella del curatore con la clausola «per assistenza» o altra equivalente.
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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Diritto Commerciale
2.5
Lezione IX
La rappresentanza cambiaria
Le dichiarazioni cambiarie possono essere compiute anche per mezzo di rappresentante: in
tali ipotesi, dalla dichiarazione o dalla sottoscrizione deve apparire che il dichiarante si obbliga in
nome del rappresentato, affinché gli effetti dell’atto compiuto si riflettano direttamente sul
rappresentato. Se il rappresentante omette di menzionare il rappresentato o la veste in cui egli
sottoscrive, resta obbligato cambiariamente in proprio e non può opporre al portatore di buona fede
del titolo di avere inteso firmare quale rappresentante di un terzo.
La procura generale (quando il rappresentato non è imprenditore commerciale) non si
considera comprensiva della procura cambiaria. La stessa procura invece, rilasciata da un
imprenditore commerciale, comprende anche la facoltà di obbligarsi cambiariamente, salvo
esclusione espressa. Colui che appone la sua firma su una cambiale quale rappresentante senza
avere il potere di farlo, o eccedendo i poteri conferitigli, o non dichiarando di agire in nome altrui,
qualora non intervenga la ratifica del rappresentato, resta obbligato cambiariamente come se avesse
firmato in proprio: egli prende,cioè, il posto del preteso rappresentato e, pagando la somma
cambiaria, si trova nelle medesime condizioni in cui questi, con il pagamento, si sarebbe trovato.
2.6
L’ accettazione della tratta
L’accettazione della tratta è l’atto negoziale con cui il trattario entra nel rapporto cambiario
e si obbliga a pagare la somma indicata nel titolo. Nella cambiale-tratta una persona (traente) dà ad
un’ altra (trattario) l’ordine di pagare una certa somma: il traente, in tal modo, assume ex lege
l’obbligazione di pagare, nell’ipotesi in cui il trattario non faccia onore all’ordine ricevuto, come se
avesse promesso il fatto di un terzo. Fino a che la tratta non è accettata, pertanto, non sorge
un’obbligazione cambiaria né vi è un debitore principale cambiario (a differenza del «pagherò», in
cui esiste ab origine un debitore principale nella persona dell’emittente) ed il traente, gli eventuali
giranti ed i loro avallanti sono soltanto obbligati di regresso.
Ad accettazione avvenuta, invece, entra nel rapporto cambiario anche il trattario ed assume
l’obbligazione di pagare alla scadenza la somma portata dal titolo come obbligato principale.
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Diritto Commerciale
Lezione IX
L’accettazione può essere chiesta presso la residenza del trattario — dal portatore legittimo
o anche da un semplice detentore del titolo — fino al giorno della scadenza.
La presentazione della cambiale per l’accettazione è, di regola, meramente facoltativa.
La presentazione per l’accettazione diventa, invece, obbligatoria allorché sia espressamente
prescritta dal traente o da un girante, così come nelle ipotesi di tratta «a certo tempo vista», (in cui
la stessa scadenza è determinata dalla accettazione o dal protesto), ovvero pagabile presso un terzo
o in luogo diverso dal domicilio del trattario.
L’accettazione è espressa con la parola «accettato», «visto», o con altre equivalenti, ma
anche con la semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale.
Essa può essere limitata ad una parte della somma: non è però ammessa l’apposizione di
altra condizione.
Se il trattario rifiuta di accettare, il rifiuto deve essere accertato mediante protesto; la
mancata accettazione dà luogo all’azione di regresso nei confronti dei giranti e del traente.
2.7
La girata
La cambiale, di regola, si trasferisce mediante girata.
La legge non definisce la girata ma, in base alla prassi, può dirsi che essa è «negozio
giuridico cartolare (risultante dal titolo), unilaterale ed astratto, contenente un ordine di
pagamento».
Trattasi, in pratica, di una dichiarazione scritta sul titolo con la quale il girante ordina al
debitore cartolare di effettuare il pagamento del titolo stesso ad un altro soggetto (giratario).
La girata deve essere incondizionata ed ogni eventuale condizione si ha per non apposta.
La girata può essere apposta anche dopo il protesto del titolo: in tal caso, si trasferiscono i
soli diritti cambiari del cedente esposti a tutte le eccezioni che sarebbero state opponibili al girante.
La girata può essere:
a)
Piena (es. «per me pagate ai sig. X») oppure in bianco.
Quest’ultima non contiene l’indicazione del giratario ed è costituita dalla sola firma del
girante.
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Lezione IX
Nel caso di girata in bianco il giratario può riempirla con il proprio nome o con quello di
altra persona, girare di nuovo la cambiale in bianco o a persona determinata, trasmettere la cambiale
ad un terzo senza riempire la girata in bianco o senza girarla. In questa ultima ipotesi la cambiale
circola, in sostanza, come un titolo al portatore (per la sua trasmissione basta, infatti, che si
trasferisca il possesso), anche se per la legge rappresenta un titolo all’ «ordine».
La girata «al portatore» è nulla, ma, una volta apposta, essa si converte in una girata in
bianco, producendone tutti gli effetti.
b) Girata per procura o per incasso (es. la girata dei clienti che scontano un effetto presso
la propria banca o glielo trasmettono affinché ne curi l’incasso).
Con questa clausola il giratario assume la figura di un mandatario del girante, mero
detentore del titolo: solo come tale egli potrà esercitare, per conto del girante, tutti i diritti inerenti
alla cambiale e non potrà girarla ulteriormente a terzi se non per procura.
c) Girata in garanzia
Con essa il girante costituisce a favore del giratario, che è anche suo creditore, per
garantirgli maggiormente la solvibilità del proprio debito, un pegno sul credito rappresentato dal
titolo. Il giratario acquista la cambiale per garantirsi di un credito: egli dunque, assume la posizione
di un creditore pignoratizio e non potrà girare ulteriormente la cambiale se non per procura.
d) Girata fiduciaria e simulata
Si ha la girata fiduciaria quando sul titolo non viene posta alcuna clausola, ma la limitazione
del diritto del giratario risulta da un negozio extracambiario.
Analoga alla girata fiduciaria è la girata simulata con la quale le parti simulano la traslazione
della cambiale senza volerne gli effetti.
2.8
Legittimazione del portatore della cambiale
La legittimazione del portatore, ossia l’individuazione della persona che può esercitare i
diritti nascenti dalla cambiale, avviene in base a due elementi:
— il possesso della cambiale;
— la girata.
Se le girate sono più di una, occorre che la serie sia continua.
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Lezione IX
Se l’acquisto della cambiale avviene «a non domino», il possesso di buona fede vale ad
attribuire la titolarità del diritto: infatti, chi detiene la cambiale è tenuto a verificare la continuità
delle girate, ma non la loro autenticità (salvo che, acquistando la cambiale, abbia agito in mala fede
o con colpa grave).
Il portatore deve presentare la cambiale al debitore, per il pagamento:
— se il titolo è a data fissa ovvero a certo tempo data o vista, nel giorno de scadenza o in
uno dei due giorni feriali successivi (a pena della perdita delle azioni di regresso);
— se il titolo è a vista, nell’anno dalla data di emissione (a pena della perdita di qualsiasi
azione cambiaria).
In deroga ai principi generali (art. 1181), il portatore non può rifiutare un pagamento
parziale, perché tale pagamento libera, sia pure parzialmente, gli obbligati in via di regresso
2.9
L’avallo
L’avallo è una dichiarazione con la quale taluno garantisce cambiariamente il pagamento
della cambiale per uno degli obbligati cambiari (il traente, l’emittente, o un girante).
La scelta dell’obbligato da garantire è rimessa all’autonomia dell’avallante, il quale risponde
verso tutti coloro che avrebbero potuto agire contro l’avallato. Qualora sul titolo sia omessa ogni
indicazione in proposito, la legge stabilisce,che l’avallo si intende dato per il traente o per
l’emittente, rendendo così 1’ avallante in pratica responsabile verso tutti i potenziali portatori del
titolo.
Ogni successivo portatore della cambiale ha, verso 1’ avallante, il diritto al pagamento della
somma cambiaria alle stesse condizioni a cui lo ha verso 1’ avallato ed è legittimato ad esercitare in
modo autonomo, nei confronti dell’avallante, il diritto portato dal titolo, quali che siano stati i
rapporti intercorsi tra avallante e avallato e tra avallante ed i precedenti possessori del titolo.
L’avallante,non può pretendere che il portatore escuta preventivamente l’avallato.
L’avallante che effettui il pagamento della somma cambiaria acquista in modo autonomo i diritti
inerenti alla cambiale, accresciuti degli interessi e delle spese, nei confronti dell’avallato e di coloro
che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo. L’obbligazione di avallo deve essere scritta
sulla cambiale: di solito si usa la dizione «per avallo» seguita dalla firma dell’avallante, ma basta
anche la sola firma apposta sulla faccia anteriore della cambiale.
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Lezione IX
Infine, l’avallante (poiché assume la medesima obbligazione dell’avallato) non può
assoggettare il proprio obbligo a condizioni.
È ammesso, però, l’avallo parziale, dato cioè per una sola parte della somma cambiaria.
2.10 Le c.d. «cambiali garantite»
Il credito cambiario, oltre che dall’avallo (tipica garanzia cambiaria) può essere rafforzato
anche da garanzie extracambiarie. Tali ipotesi si hanno nella:
a) Cambiale ipotecaria: in cui la garanzia del credito cambiario è costituita da un’ipoteca
iscritta su immobili o su beni mobili registrati.
b)Cambiale agraria: in cui la banca mutuante e prima prenditrice della cambiale ha
privilegio sui frutti raccolti dal mutuatario ed emittente della cambiale stessa nell’annata agraria di
scadenza del prestito.
d) Cambiale tratta con cessione della provvista: in cui il credito cambiario è garantito dalla
cessione «pro solvendo» del credito derivante da forniture di merci che il traente ha nei confronti
del trattario. La garanzia consiste essenzialmente nell’attribuire al portatore della cambiale il diritto
di agire nei confronti del trattario sulla base del rapporto di fornitura di merci; essa, comunque, è
destinata a funzionare nell’eventualità che la cambiale non venga accettata.
2.11 Le azioni cambiarle ed il protesto
Il portatore di una cambiale, qualora il pagamento venga rifiutato dal trattario (per la tratta)
o dall’emittente (per il pagherò), può pretendere lo stesso da tutti gli obbligati cambiari, ed a tal fine
può:
— iniziare l’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, servendosi della cambiale come
titolo esecutivo;
— promuovere un ordinario giudizio di cognizione;
— avvalersi del procedimento ingiuntivo (poiché esso consente di iscrivere sollecitamente
ipoteca giudiziale).
Comunque, in ciascuno ditali casi, l’azione cambiaria può essere:
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Diritto Commerciale
Lezione IX
— diretta: contro gli obbligati principali (che sono: l’accettante e i suoi avallanti nella
«tratta», l’emittente e i suoi avallanti nel «pagherò»);
— di regresso: contro gli obbligati di regresso (che sono: traente, girante e loro avallanti
nella «tratta»; giranti e loro avallanti nel «pagherò»).
L’azione diretta viene esercitata dal portatore nei confronti degli obbligati principali senza
formalità particolari o termini di decadenza.
L’azione di regresso, invece, può essere esercitata:
— se il pagamento non abbia avuto luogo alla scadenza stabilita;
— se l’accettazione della tratta sia stata rifiutata tutta o in parte;
— in caso di fallimento del trattario;
— in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.
Inoltre l’esercizio dell’azione di regresso è subordinato ad un particolare onere: il protesto.
Il protesto è un atto pubblico, redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario, nel quale si
accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione della cambiale ed il conseguente rifiuto ad
accettare o pagare.
L’omissione del protesto ha come conseguenza:
— nel caso di rifiuto di accettazione; l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso per
mancata accettazione, restando salva quella per mancato pagamento, previa nuova presentazione del
titolo;
— nel caso di rifiuto di pagamento, la decadenza del portatore dall’azione contro gli
obbligati di regresso (con eccezione, per l’assegno, dell’azione verso il traente).
Il protesto non è necessario se la cambiale contiene la clausola «senza spese», «senza
protesto», o altra equivalente.
Indipendentemente dal protesto, il portatore ha l’obbligo di dare avviso (entro quattro giorni
dalla constatazione) al proprio girante ed agli eventuali avallanti della mancata accettazione o del
mancato pagamento ed ogni girante deve informare il precedente.
La finalità di tale avviso è quella di porre l’obbligato di regresso in condizioni sia di
predisporsi per il pagamento sia di premunirsi nei confronti degli altri obbligati verso i quali ha
diritto di rivalersi a sua volta.
Ne consegue che, mentre l’omissione del protesto dà luogo alla decadenza dell’azione di
regresso, quella dell’avviso importa solo il risarcimento del danno eventualmente arrecato (limitato
comunque dalla legge, nel suo massimo, all’importo del titolo).
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Nelle ipotesi di fallimento del trattario (che abbia o meno accettato) o del traente di una
cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento vale protesto.
2.12 Azioni extra-cambiarie
Oltre le azioni cambiarie — diretta e di regresso — possono spettare, al possessore del
titolo: l’azione da rapporto fondamentale (causale) e l’azione arricchimento.
A) L’azione derivante dal rapporto fondamentale
Poiché l’emissione della cambiale non estingue il rapporto fondamentale che è sottostante,
l’azione da questo nascente permane nonostante l’emissione o la trasmissione della cambiale, salvo
che si provi che vi fu novazione (che le parti, cioè, vollero sostituire all’obbligo derivante dal
rapporto fondamentale quello derivante dal rapporto cartolare).
L’esercizio dell’azione causale è subordinato al mancato buon fine della cambiale, cioè
all’avvenuto accertamento,mediante protesto, della mancata accettazione della tratta o del mancato
pagamento del vaglia cambiario. Per impedire che, nonostante l’esperimento dell’azione causale, la
cambiale continui a circolare ed il debitore possa trovarsi esposto al rischio di un duplice
pagamento e per mettere il debitore medesimo in condizioni di esercitare a sua volta l’azione di
regresso, la legge cambiaria pone a carico del portatore,che voglia agire con l’azione causale,
l’onere di offrire la restituzione della cambiale e di depositaria in Cancelleria.
B) L’azione di arricchimento
La legge offre, infine, come ultimo rimedio, l’azione di ingiustificato arricchimento (art.
2041), per impedire che il portatore resti danneggiato dalle decadenze e dalle prescrizioni
cambiarie.
L’esercizio di tale azione ha carattere residuale ed è subordinato alla impossibilità di
esperire l’azione cambiaria contro tutti gli obbligati ed al fatto che non spetti, all’interessato,
l’azione causale. Con tale azione il portatore può agire per il pagamento non della somma indicata
nella cambiale, ma eventualmente di quella minore di cui il traente, o l’accettante, o il girante si
siano arricchiti ingiustamente a suo danno. Trattasi di un’azione a carattere sussidiario, appunto
perché esercitabile quando il danneggiato sia privo di ogni altra azione specifica verso il convenuto.
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Lezione IX
2.13 Prescrizione delle azioni
Per l’art. 94 della legge cambiaria:
— le azioni cambiarie contro accettante o emittente: si prescrivono in 3 anni dalla data della
scadenza della cambiale;
— le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente: si prescrivono in 1 anno dalla
data del protesto;
— le azioni dei giranti gli uni contro gli altri o contro il traente: si prescrivono in 6 mesi dal
giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o è stata proposta azione di regresso contro di lui.
Il girante, comunque, ha sempre la possibilità di agire in via diretta, entro i tre anni dalla
scadenza della cambiale, contro l’obbligato principale;
— l’azione causale: ha lo stesso termine di prescrizione dei diritti nascenti dal rapporto
fondamentale;
— l’azione di arricchimento: si prescrive in 1 anno dal giorno della perdita dell’ azione
cambiaria.
2.14 Le cambiali finanziarie
Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all’ordine emessi in serie. Hanno una durata
compresa fra i 3 e i 12 mesi e sono dirette alla raccolta di risparmio tra il pubblico da parte delle
imprese che necessitano di un finanziamento a breve termine. Tali imprese mediante la
sottoscrizione di una cambiale finanziaria, con la quale si impegnano a pagare alla scadenza
stabilita la somma indicata nel titolo, possono reperire fondi senza ricorrere all’indebitamento
bancario.
Le cambiali finanziarie possono essere emesse: dalle società finanziarie e assicurative
assoggettate a vigilanza ed autorizzate a effettuare la raccolta del risparmio; dalle società e dagli
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enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato (Borsa valori, Mercato ristretto), nonché da
altre società (anche di persone), purché i bilanci degli ultimi tre esercizi siano stati in utile e
l’emissione sia assistita da garanzia non inferiore al 50% del valore di sottoscrizione rilasciata da
banche, società finanziarie o imprese di assicurazione. L’emissione di cambiali finanziarie è invece
temporaneamente preclusa alle banche. L’ammontare della raccolta fra il pubblico (insieme con le
obbligazioni) non può eccedere il limite del capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio
approvato.
Trattasi di titoli di credito causali, dato che l’obbligatoria inserzione in essi della dizione
«cambiale finanziaria» fa sì che il rapporto fondamentale sottostante all’emissione della cambiale
emerga dalla lettera del titolo stesso. E’ inoltre prescritto che le cambiali finanziarie siano emesse
nella forma della cambiale propria. Esse possono essere trasferite solo con la clausola «senza
garanzia», per cui i risparmiatori potranno fare affidamento esclusivamente sulle garanzie
dell’impresa emittente (soggetto individuabile e sottoposto a determinati vincoli), e non su quelle
degli eventuali giranti.
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3 L’assegno bancario
L’assegno bancario ha la struttura formale della cambiale-tratta, ma svolge una funzione
economica diversa: non è, infatti, uno strumento di credito come la cambiale, ma costituisce uno
strumento di pagamento a servizio di chi ha fondi disponibili presso una banca.
Esso può definirsi «un titolo di credito, all’ordine o al portatore, contenente l’ordine, rivolto
ad un banchiere (trattario), di pagare a vista una somma determinata e comportante, in via
sussidiaria, la responsabilità cambiaria dell’emittente (traente) e di tutti i successivi firmatari verso
il possessore legittimato».
Elementi principali dell’assegno bancario sono, dunque:
a) l’ordine di pagamento rivolto dal traente alla banca trattaria;
b) l’obbligazione cartolare del traente ad eseguire il pagamento nel caso che la banca
trattaria lo rifiuti.
Il diritto del traente di ordinare il pagamento al legittimo presentatore presuppone:
— che il traente abbia somme disponibili presso il trattario (rapporto di provvista);
— che il traente possa disporre di tali somme a mezzo di assegno, in conformità di una
convenzione espressa o tacita (c.d. convenzione di assegno).
Di regola entrambe le condizioni sono soddisfatte con la stipula di un contratto di conto
corrente bancario.
3.1 La banca trattaria
La banca trattaria non assume mai la posizione di obbligato cartolare (diretto o di regresso)
nei confronti del portatore del titolo, infatti, da nessuna norma della legge assegni emerge che la
banca è obbligata, sia pure extracartolarmente, verso il portatore.
Non esiste alcun obbligo della banca verso il portatore dell’assegno, per cui essa potrà anche
rifiutare il pagamento: il rifiuto ingiustificato espone ovviamente la banca a conseguenze giuridiche
ma, di fatto, essa ne risponderà solo verso il traente, non già verso il portatore dell’assegno.
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La conseguenza di questa facoltà della banca trattaria è che l’assegno bancario, a differenza
della cambiale, non può essere accettato: una eventuale accettazione della banca si considera
inesistente.
La banca trattaria, nell’assegno all’ordine, è tenuta soltanto a controllare la regolare
continuità delle girate, non anche a verificare l’autenticità delle firme dei giranti e l’identità di chi
incassa l’assegno.
La banca che, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del
presentatore, è liberata anche se questi non è il titolare del diritto, purché provi di aver utilizzato la
normale diligenza professionale.
3.2
La revoca dell’ordine di pagamento
Il traente ha la possibilità di revocare l’ ordine di pagamento, ma a tale potere , sono posti
dei limiti, allo scopo di tutelare la funzione economica dell’assegno bancario, nonché (sia pure
indirettamente) l’interesse del portatore a conseguire quanto dovutogli.
La banca trattaria, pertanto:
— ha l’obbligo di uniformarsi alla revoca soltanto dopo la scadenza del termine di
presentazione del titolo;
— fino alla scadenza di tale termine, invece, è lasciata arbitra di decidere se pagare o meno,
restando esonerata da ogni responsabilità nei confronti sia del traente, sia del possessore
dell’assegno.
Al regime della revoca si riconnettono le figure dell’assegno vistato e dell’assegno limitato
(o vademecum):
a) L’assegno vistato (o annotato, o certificato) è caratterizzato da una certificazione del
banchiere trattario in ordine all’esistenza della provvista, con assunzione dell’obbligo, nei confronti
del legittimo possessore del titolo, di non consentirne il ritiro, da parte del traente, prima della
scadenza del termine di presentazione.
b) L’assegno limitato (o vademecum) reca impresse, sul relativo modulo, la dicitura «a
copertura garantita», nonché la cifra massima per cui può essere emesso.
La banca rilascia i moduli in bianco per un importo complessivo non superiore alla provvista
che il cliente ha fatto affluire su un apposito conto e si riserva il diritto di rifiutare al correntista il
ritiro dei fondi, se non previa restituzione dei moduli non utilizzati.
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Lezione IX
3.3 Requisiti formali dell’assegno
L’assegno bancario deve contenere i seguenti requisiti di forma, che sono essenziali per la
sua validità:
— denominazione di «assegno bancario»;
— ordine incondizionato di pagare una somma determinata.
È dunque vietata l’apposizione di condizioni sospensive o risolutive.
— indicazione del trattario (la cui persona deve essere distinta da quella del traente);
— indicazione del luogo di pagamento.
— data e luogo di emissione.
Tale data ha rilevanza sia per determinare la capacità del traente, sia al fine della decorrenza
del termine di presentazione per il pagamento.
Si ricordi, inoltre, che:

parte della dottrina ritiene «nullo» l’assegno rilasciato con la data in bianco;

l’assegno bancario con indicazione di data successiva a quella dell’emissione
(assegno post-datato) è immediatamente esigibile anche se importa conseguenze fiscali (il
rilascio di assegni post-datati, sostituendosi al rilascio di «pagherò» cambiari, infatti, elude
la legge sul bollo cui sono sottoposte le cambiali).
— sottoscrizione autografa del traente.
3.4
Requisiti sostanziali
Per quanto attiene ai requisiti sostanziali delle dichiarazioni contenute nell’ assegno
(capacità di agire del traente, riferibilità delle dichiarazioni medesime ad una ben definita persona
fisica o giuridica ed effettiva provenienza del titolo dal sottoscrittore, poteri di rappresentanza) si
rinvia a quanto enunciato con riferimento alla cambiale.
Appare opportuno ricordare soltanto che:
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Lezione IX
— l’emissione di assegno bancario (con assunzione della relativa obbligazione) deve
considerarsi atto eccedente l’ordinaria amministrazione per il minore e l’interdetto;
— mentre, per la cambiale, la procura generale comprende anche la facoltà di obbligarsi
cambiariamente solo se rilasciata da un imprenditore commerciale (salvo esclusione espressa); per
l’emissione e la girata di assegni non è richiesto, invece, che il potere di rappresentanza sia
specificamente conferito: l’art. 15 della legge assegni dispone, infatti, che la facoltà generale di
obbligarsi in nome e per conto altrui comprende quella di obbligarsi per assegno (senza distinzione
alcuna fra imprenditori commerciali e non).
3.5
La circolazione dell’assegno
L’assegno bancario può essere emesso «all’ordine» o «al portatore»:
— assegno all’ordine: il trasferimento si attua mediante girata cui deve accompagnarsi la
consegna del titolo (traditio).
— assegno al portatore: il trasferimento si attua mediante la semplice consegna del titolo.
L’assegno, comunque, oltre che secondo le leggi proprie dei titoli di credito, può anche
circolare secondo le forme del diritto comune: cessione ordinaria, successione mortis causa etc.
3.6
Il pagamento
L’esercizio dei diritti cambiari incorporati nel titolo è subordinato all’inderogabile onere, per
il portatore, di presentare l’assegno al trattario per richiederne il pagamento.
L’assegno, in rapporto alla sua funzione, è sempre pagabile a vista ed ogni contraria
disposizione vale come non apposta; la legge, però, stabilisce tassativamente dei termini massimi
per la presentazione (decorrenti dalla data di emissione):
— 8 giorni, se coincidono il comune di emissione e quello di pagamento;
— 15 giorni, se si tratta di comuni diversi.
Alla scadenza di tali termini non consegue l’automatico e necessario rifiuto di pagamento da
parte del trattario, ma soltanto la possibilità che l’ordine di pagamento venga revocato dal traente.
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Lezione IX
Se l’assegno non è interamente «coperto», (cioè se l’emittente non ha depositato in banca
una somma sufficiente a pagare il portatore dell’assegno) è ammesso il pagamento parziale (e il
presentatore dell’assegno in banca non può rifiutarlo); tuttavia le banche hanno l’abitudine, in tal
caso, di rifiutare per intero il pagamento.
3.7
Le azioni
Nell’ipotesi di rifiuto opposto dal trattario, il portatore ha diritto di ottenere il pagamento da
tutti i firmatari dell’assegno (traente, giranti, avallanti), congiuntamente o individualmente, senza
essere tenuto ad osservare l’ordine nel quale essi si obbligarono.
Lo stesso diritto spetta all’obbligato che abbia eseguito il pagamento dell’assegno, nei
confronti dei firmatari che lo precedono.
Questi diritti possono esercitarsi attraverso:
— il procedimento esecutivo;
— il procedimento ordinario di cognizione;
— il procedimento di ingiunzione.
L’azione di regresso è subordinata alla constatazione, mediante protesto, della tempestiva
presentazione del titolo e del suo mancato pagamento.
Deve ricordarsi che:
— l’azione di regresso del portatore contro il traente, i giranti e gli altri obbligati si prescrive
in 6 mesi dal termine di presentazione;
— l’azione di regresso di chi ha pagato l’assegno contro chi lo precede nell’ordine
cambiario si prescrive in 6 mesi dal giorno del pagamento dell’ assegno, ovvero dal giorno in cui
l’azione di regresso è stata promossa contro di lui;
— l’azione di arricchimento si prescrive in 1 anno a decorrere dal giorno della perdita dell’
azione cartolare.
3.8
Figure particolari di assegni
Per diminuire il pericolo che l’assegno bancario, soggetto a furti o smarrimenti, sia pagato
ad un portatore di malafede o da lui negoziato, la legge predispone particolari cautele limitative
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Lezione IX
della circolazione e della legittimazione, che rendono difficile al ladro o al ritrovatore
l’utilizzazione della somma cambiaria:
A) Clausola «non all’ordine»
L’assegno bancario emesso con tale clausola, o con altra equivalente, può essere ceduto
soltanto con le forme e con gli effetti della cessione ordinaria.
B) Clausola «non trasferibile»
Tale clausola blocca la circolazione del titolo sia nelle forme cambiarie sia in quelle del
diritto comune: rende, cioè, l’assegno non solo non girabile, anche non cedibile.
L’assegno non-trasferibile può essere pagato solo al prenditore o all’immediato giratario (se
la clausola è apposta da un girante), i quali non possono girare il titolo se non per l’incasso ad un
banchiere (quest’ultimo non può ulteriormente girarlo: infatti, le girate apposte nonostante il divieto
si hanno per non scritte).
Pertanto, se l’assegno viene rubato o smarrito, il ladro o il ritrovatore non possono esigere la
somma né trasferire il credito; il portatore legittimo inoltre,non può ricorrere alla procedura di
ammortamento, ma ha diritto di ottenere un duplicato dal traente, denunciando lo smarrimento, la
distruzione o la sottrazione al trattario ed al traente.
La clausola di non-trasferibilità è obbligatoria per gli assegni bancari (e circolari) di importo
superiore a 12.500 euro (importo così fissato dal D.M. 17-10-2002, che ha sostituito il precedente
limite di 10.329,14 euro)
C) Assegno sbarrato
Il traente o il portatore possono sbarrare l’assegno, apponendovi sulla fascia anteriore due
sbarre parallele per tutta la lunghezza trasversale dell’assegno, senza alcuna indicazione o con la
parola «banchiere» (sbarramento generale), oppure con l’indicazione del nome di un banchiere fra
le sbarre (sbarramento speciale).
La clausola di sbarramento limita la circolazione del titolo nella sola fase finale, poiché
l’ultimo giratario deve essere necessariamente un banchiere, oppure un cliente del banchiere
trattario: quest’ultimo, cioè, può pagare l’assegno soltanto ad un suo cliente o ad un altro banchiere.
D) Assegno da accreditare
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Lezione IX
Tale assegno non può essere pagato in contanti, ma chi intende incassare l’importo può solo
versarlo alla banca trattaria (se ne è cliente) affinché venga accreditato sul proprio conto, o aprire un
conto presso la stessa banca trattaria, se essa acconsente.
La clausola «da accreditare» è opponibile sulla facciata anteriore del titolo del traente o da
un successivo girante.
E) Assegno turistico (traveller’s cheque)
L’assegno turistico è un titolo, che viene tratto da una banca su una propria filiale o su un
corrispondente estero, rilasciato al prenditore dietro versamento dell’importo corrispondente presso
le casse della banca emittente.
Il pagamento di tale assegno è subordinato all’esistenza sul titolo di una doppia firma
conforme del prenditore, il quale sottoscrive la prima volta a momento del rilascio dell’assegno e
successivamente deve ripetere la firma all’ atto della presentazione.
Questa procedura mette al sicuro il prenditore da eventuali smarrimenti, in quanto
l’illegittimo possessore, per incassare l’assegno, dovrebbe riuscire ad apporre sul titolo (al momento
della presentazione) una firma identica a quella già apposta dal prenditore.
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Lezione IX
4 L’assegno circolare
L’assegno circolare è «un titolo di credito all’ordine, contenente una promessa diretta di
pagamento e dotato di particolari requisiti di forma, emesso da un istituto bancario a ciò preposto
dall’autorità competente, per somme che siano disponibili presso di esso al momento
dell’emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall’emittente».
L’assegno circolare, quindi, è simile, per struttura, al pagherò cambiario a vista (poiché
contiene la promessa incondizionata, della banca emittente, di pagare a vista una somma
determinata), ma si differenzia nettamente da questo sotto il profilo della funzione, che è quella di
consentire l’effettuazione di pagamenti senza il rischio dello spostamento materiale della moneta,
alla quale l’assegno circolare si equipara poiché incorpora un credito di sicura esigibilità.
Non è possibile l’emissione di assegno circolare al portatore, onde impedire una sostanziale
parificazione del titolo al biglietto di banca, che implicherebbe riflessi inflazionistici e rischi
riconducibili alla eventualità di insolvenza del emittente nel corso della circolazione.
La promessa di pagamento integra un’obbligazione cambiaria, diretta e principale, della
banca emittente e tale caratteristica distingue l’assegno circolare dall’assegno bancario (che assume,
invece, la forma di ordine di pagamento diretto ad un terzo).
4.1 Presupposti dell’emissione
A) Autorizzazione all’istituto emittente
L’ autorizzazione ad emettere assegni circolari viene concessa agli istituti bancari dalla
Banca d’Italia ed il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
B) Cauzione
L’istituto emittente è tenuto a costituire, a garanzia del pagamento degli assegni circolari,
presso la Banca d’Italia, una riserva speciale in misura percentuale all’ammontare degli assegni in
circolazione.
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Lezione IX
La Banca d’Italia ha fissato un requisito patrimoniale minimo dall’emittente pari a 50
miliardi (25.822.844 di euro). La cauzione, sotto forma di depositi in titoli, non può essere inferiore
al 20% dell’importo degli assegni in circolazione.
Tale riserva costituisce un caso di patrimonio separato e di garanzia collettiva in favore della
massa dei portatori dei titoli, i quali hanno privilegio speciale su di essa.
C) Provvista
L’emissione di assegno circolare deve essere correlata all’esistenza di «somme disponibili»
presso l’istituto emittente (provvista).
Tale provvista è, per lo più, costituita mediante versamento in contanti, nelle casse
dell’istituto di credito, dell’importo corrispondente a quello portato dall’assegno. Essa, però, può
altresì derivare da un credito del cliente verso banca conseguente a precedenti depositi o alla
concessione di una specifica apertura di credito.
4.2 Disciplina
All’ assegno circolare si applicano, in genere, le norme sul vaglia cambiario relative alla
girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alle azioni extracambiarie, alla prescrizione, in quanto
non siano incompatibili.
Norme peculiari sono, invece:
— la girata a favore dell’emittente (c.d. girata-quietanza) estingue l’assegno;
— l’azione contro l’emittente si prescrive entro tre anni dall’emissione;
— il possessore dell’assegno circolare decade dall’azione di regresso (contro il girante) se
non presenti per il pagamento il titolo, all’emittente, entro trenta giorni dall’emissione.
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Lezione IX
5 I titoli rappresentativi
I titoli rappresentativi di merce sono titoli di credito causali, ma caratterizzati dai requisiti
della letteralità e della autonomia, emessi da un terzo detentore della merce (vettore, depositario), in
essi esattamente individuata per genere, stato, qualità, ubicazione, e della quale l’emittente si
obbliga ad effettuare la riconsegna o restituzione esclusivamente al legittimo possessore del titolo.
Il titolo viene emesso, pertanto, da colui che detiene la merce in qualità di vettore o
depositario e questi, attraverso l’emissione del titolo:
— documenta il contratto in base al quale la merce gli è stata consegnata;
— attesta di avere effettivamente ricevuto la detenzione della merce stessa;
— attribuisce al portatore del titolo che egli emette:
a) il possesso (mediato) delle merci descritte nel titolo medesimo;
b) il potere di trasferire tale possesso (mediato) per mezzo del trasferimento del titolo;
c) il diritto alla consegna delle merci.
La funzione tipica del documento è, quindi, quella di procurare il possesso e non quella di
trasferire il diritto di proprietà o altri diritti reali sulla merce. Tali diritti potranno essere trasferiti
soltanto in base ad apposito negozio di alienazione, che dovrà avere ad oggetto le merci
rappresentate dal titolo e non già il titolo che le rappresenta.
L’emittente del titolo rappresentativo esercita la detenzione materiale della merce, in nome e
per conto del possessore del titolo stesso.
Colui che possiede il titolo può chiedere legittimamente la consegna della merce
all’emittente, anche se non è proprietario della merce stessa (salvo le eventuali azioni di rivalsa, di
rivendica o di danno).
La legittimazione, infatti, non si accompagna necessariamente alla titolarità di un diritto
reale.
Il vettore o il depositario che consegnano la merce al possessore del titolo sono liberati se
hanno adempiuto senza dolo o colpa grave.
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Lezione IX
Se poi l’emittente del titolo perde la detenzione della merce, a causa di distruzione,
smarrimento o furto, al diritto alla riconsegna si sostituiscono eventuali pretese di danni o di
indennizzi assicurativi.
5.1
Tipi
La legge regola i seguenti titoli rappresentativi di merci:
a) nei trasporti terrestri:
— il duplicato della lettera di vettura;
— la ricevuta di carico;
solo qualora siano emessi con la clausola «all’ordine»;
b) nei trasporti marittimi:
— la polizza di carico;
— la polizza ricevuta per l’imbarco;
— l’ordine di consegna proprio;
c) nei trasporti aerei:
— la lettera di trasporto;
d) nei depositi presso i magazzini generali:
— la fede di deposito;
— la nota di pegno.
Non sono, invece, titoli rappresentativi:
— il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico, qualora non sia emessi con la
clausola «all’ordine»;
— i certificati doganali;
— il buono d’imbarco;
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Lezione IX
— l’ordine di consegna improprio;
— la ricevuta di deposito rilasciata dai magazzini generali.
5.2
Trasporti terrestri
Il contratto di trasporto terrestre di cose non è un contratto formale e non richiede la
redazione di particolari documenti a fini probatori.
È previsto, però, che:
— il mittente, se il vettore lo richiede, deve rilasciare un documento denominato lettera di
vettura;
— ed il vettore, se il mittente lo richiede, deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura
ovvero, se non gli è stata data lettera di vettura, una ricevuta di carico.
Il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico devono:
— indicare natura, peso, qualità e numero delle cose trasportate;
— precisare le condizioni convenute per il trasporto;
— essere sottoscritti dal vettore.
Tali documenti solo se vengono emessi con la clausola «all’ordine» costituiscono titoli di
credito, ed in questo caso soltanto chi è legittimato dal titolo (mittente al cui nome il titolo è
intestato, se ne è rimasto in possesso, o qualunque altro a cui esso sia stato girato) può esercitare i
diritti nascenti dal contratto di trasporto. Il trasferimento di tali diritti, dunque, avviene mediante
girata.
5.3
Trasporti marittimi
A) Polizza «ricevuto per l’imbarco»
Nella pratica marittima, il vettore o il raccomandatario, una volta assunto il trasporto, sono
tenuti a rilasciare al caricatore un ordinativo di imbarco per le merci da trasportare, oppure una
polizza «ricevuto per l’imbarco», che fa prova dell’avvenuta consegna delle merci al vettore, ma
non ancora dell’ avvenuto imbarco di queste sulla nave.
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Lezione IX
Dopo l’imbarco (ed entro 24 ore dallo stesso) il comandante è tenuto a rilasciare al
caricatore una ricevuta di bordo per le merci imbarcate, a meno che non rilasci direttamente, in
nome del vettore, la polizza di carico (entrambi tali documenti fanno prova dell’avvenuta
caricazione).
B) Polizza di carico marittima per merce a bordo
Il vettore (o il raccomandatario) inoltre, qualora non vi abbia provveduto comandante, è
tenuto a rilasciare la polizza di carico.
La polizza di carico, pertanto, fa prova dell’avvenuta caricazione delle merci sulla nave.
Il vettore, prima di emettere la polizza, deve assicurarsi che le merci indicate siano conformi
a quelle effettivamente imbarcate. Qualora, però, non gli sia possibile effettuare un normale
controllo, egli può esprimere nella polizza le sue riserve circa le merci o il numero dei colli.
La polizza di carico e la polizza «ricevuto per l’imbarco» vengono emesse in due originali,
di cui uno, sottoscritto dal caricatore o mittente o da un suo rappresentante, rimane al vettore e non
è trasferibile. L’originale rilasciato al caricatore o mittente, invece, firmato dal vettore ha funzione
di legittimazione ed è titolo rappresentativo delle merci.
Gli originali in questione possono essere al portatore, all’ordine, o nominativi e seguono, per
il loro trasferimento, le disposizioni del codice civile, con la sola eccezione che, per l’emissione il
trasferimento della polizza o della lettera nominativa, non è richiesta l’annotazione sul registro
dell’emittente, come invece è prescritto per i titoli di credito nominativi.
C) Gli ordini di consegna propri (delivery orders)
I delivery orders (ordini di consegna propri) sono titoli di credito rappresentativi, con cui il
vettore (o il raccomandatario) ordina al comandante della nave o ad impresa di sbarco di consegnare
al possessore del titolo le singole partite o frazioni di merci in essi specificate; ciò rende più facili i
commerci, facilitando la divisione e distribuzione del carico.
I delivery orders sono titoli frazionari della polizza di carico: in questa, deve essere fatta
specifica e dettagliata annotazione del loro rilascio.
Anche gli ordini di consegna propri possono essere al portatore, all’ordine o nominativi; ad
essi si applica la normativa regolante l’emissione e la circolazione della polizza di carico.
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Lezione IX
Il portatore del titolo è titolare, nei confronti del vettore, di un diritto letterale ed autonomo
alla riconsegna delle merci.
D) Gli ordini di consegna impropri
Ordini, invece che dal vettore (o dal raccomandatario), sono emessi dal possessore della
polizza di carico. Essi non sono titoli di credito, ma semplici titoli di legittimazione, poiché si
limitano ad indicare una persona alla quale il vettore può validamente consegnare la partita di merce
specificata.
Questa indicazione è, comunque, sempre revocabile ed il possessore della polizza non perde
mai la disponibilità delle merci.
5.4
Trasporti aerei
La lettera di trasporto aereo
Anche per il trasporto aereo è previsto un particolare documento probatorio del ricevimento
delle merci da trasportare, che costituisce, al tempo stesso titolo di credito rappresentativo di queste.
Il mittente, infatti, può chiedere al vettore l’emissione di una lettera di trasporto aereo o di
tante lettere per quanti sono i colli da trasportare.
La lettera di trasporto aereo viene emessa in tre originali di cui:
— il primo reca l’indicazione «per il vettore», è firmato dal mittente e consegnato al vettore;
— il secondo reca l’indicazione «per il destinatario», è firmato dal mittente e dal vettore ed è
al seguito delle cose trasportate;
— il terzo è firmato dal vettore e consegnato al mittente dopo l’imbarco delle cose da
trasportare.
Il terzo originale è titolo rappresentativo delle merci. Esso, pertanto, attribuisce al possessore
il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle stesse ed il diritto di
disporne mediante disposizione del titolo.
La prassi, comunque, non ha mai fatto ricorso ad una lettera di trasporto aereo negoziabile e
la rapidità del trasporto stesso ha eliminato ogni valore pratico all’emissione di un titolo di credito.
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Diritto Commerciale
5.5
Lezione IX
Titoli emessi dal depositario
Nei contratti di deposito, i titoli eventualmente emessi dal depositano hanno,di regola,
funzione probatoria: soltanto la fede di deposito e la nota di pegno emesse dai magazzini generali
hanno efficacia rappresentativa e di titolo di credito.
a) La fede di deposito: è titolo all’ordine, emesso dal magazzino generale su richiesta del
depositante, in cui sono indicate le merci depositate con tutti gli estremi atti ad individuarle, il luogo
del deposito, il nome del depositante, ed è specificato se per la merce siano stati pagati i diritti
doganali e se essa sia stata assicurata.
b) La nota di pegno: è un documento allegato alla fede di deposito (contenente le stesse
indicazioni) che consente di costituire pegno sulle merci depositate e serve ad ottenere, per il
possessore, eventuali anticipazioni sulle merci.
Fede di deposito e nota di pegno possono circolare sia congiuntamente che separatamente:
vengono, infatti, separate quando sulle merci depositate si costituisce un diritto di pegno.
La fede di deposito, che è il vero documento rappresentativo, conferisce all’intestatario e/o
al giratario il diritto alla riconsegna della merce.
La nota di pegno, quando è separata dalla fede di deposito, conferisce al giratario il diritto di
pegno sulla merce stessa.
Nell’ipotesi di circolazione separata, il possessore della fede di deposito potrà ottenere la
riconsegna delle merci soltanto depositando presso i magazzini generali la somma dovuta al
creditore pignoratizio, o una somma proporzionale alla parte di merci che vengono ritirate in
relazione all’ammontare del debito garantito.
Il possessore della nota di pegno, il cui credito non sia soddisfatto alla scadenza, può far
vendere le cose depositate e soddisfarsi sul ricavato.
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Lezione IX
6 Altri titoli di credito
6.1.
I titoli speciali dell’istituto di emissione
Possono essere emessi solo dalla Banca d’Italia e sono:
1) Vaglia cambiario
Il vaglia cambiario della Banca d’ Italia è un titolo esclusivamente all’ordine, pagabile a
vista ed in qualsiasi filiale dell’Istituto di emissione, contenente la promessa incondizionata della
somma in esso indicata. Esso si distingue dal «pagherò-cambiario», poiché non è uno strumento di
credito, ma è emesso dietro versamento, nelle casse dell’ Istituto di emissione, del corrispondente
importo in biglietti di banca o in valuta legale. A garanzia dei vaglia la Banca d’Italia deve
costituire apposita riserva in oro. La causa del vaglia cambiario consiste nell’impiego di esso, da
parte del richiedente, per trasferire una somma o ottenerne la restituzione, anche in luogo diverso da
quello di emissione.
Il titolo circola mediante girata, ma vi può essere apposta la clausola «non trasferibile».
Il vaglia cambiario corrisponde agli assegni circolari emessi dagli altri istituti di credito e
che sono applicabili ad esso le norme dettate per il pagherò-cambiario, ad eccezione di quelle
concernenti l’avallo, la domiciliazione, la promessa d’interessi e la cambiale in bianco.
2) Assegno bancario libero
L’assegno bancario libero è un titolo all’ordine, emesso per conto della Banca d’Italia e
dietro versamento del relativo importo, a mezzo di corrispondenti a ciò autorizzati a seguito di
prestazione di idonea cauzione.
Esso è diretto a consentire l’emissione di titoli della Banca d’Italia in quelle località dove la
Banca stessa non ha filiali, per mezzo dell’organizzazione bancaria altrui. La causa dell’assegno
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Lezione IX
bancario libero è identica a quella del vaglia cambiario; il titolo reca la formula «la Banca d’Italia
pagherà...», ed è pagabile «a vista», presso qualsiasi filiale della Banca medesima.
3) Assegno bancario piazzato
L’assegno bancario piazzato è un titolo all’ordine, emesso per conto della Banca d’Italia, da
corrispondenti a ciò autorizzati, in doppia matrice, e pagabile presso una sola filiale dell’Istituto di
emissione. A differenza dell’assegno bancario libero, non è richiesto il versamento preventivo del
controvalore; una delle due matrici, però, deve essere inviata dal corrispondente alla filiale della
Banca d’Italia cui esso è aggregato affinché questa , constatata la sufficienza della cauzione versata
dal corrispondente stesso, la munisca di visto e la faccia pervenire alla filiale sulla quale l’assegno è
tratto. Il titolo attribuisce un diritto condizionato, fino al momento dell’ arrivo della matrice vistata
alla filiale tenuta al pagamento; dapo tale momento l’obbligazione di pagare diviene incondizionata.
La funzione della provvista è adempiuta dal visto che attesta l’esistenza di cauzione sufficiente.
6.2.
I titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia
La legge sugli assegni disciplina anche alcuni titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco
di Sicilia, ormai desueti. Tali titoli sono:
1) Vaglia cambiario
Trattasi di titolo corrispondente al vaglia cambiario della Banca d’Italia; non è
però
necessaria la costituzione di riserve in oro o divise estere convertibili. A fronte del debito
rappresentato da vaglia cambiari, assegni di corrispondenza e fedi di credito, i Banchi meridionali
devono comunque accantonare una riserva in titoli di Stato per almeno il 20% della circolazione dei
valori emessi.
2) Assegno di corrispondente
È del tutto conforme all’assegno bancario libero della Banca d’Italia e resta disciplinato
dalle stesse disposizioni.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Diritto Commerciale
Lezione IX
3) Fede di credito o «polizzino»
La fede di credito è un «titolo di credito all’ordine, contenente la promessa del banco
emittente di pagare una somma determinata, presso una qualunque filiale di esso».
Caratteristica fondamentale della fede di credito è che essa può contenere l’indicazione della
causale del pagamento e le condizioni alle quali questo resti eventualmente subordinato:
l’apposizione della condizione sospende l’obbligo del pagamento fino a che il presentatore non
dimostri l’adempimento.
Il titolo circola per girata; nell’ipotesi di iscrizione della causale o di apposizione di
condizioni, la girata stessa deve essere scritta interamente a mano e la firma del girante deve essere
autenticata da un notaio.
6.3.
L’assegno I.C.C.R.I.
È l’assegno dell’Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane.
Contiene una promessa di pagamento dell’Istituto medesimo ma è emesso, in nome proprio
ed in qualità di traente, dalle singole Casse di Risparmio, autorizzate in base alla prestazione di
adeguata cauzione in titoli pubblici.
L’Istituto fornisce i moduli, funge da trattario e non assume un’obbligazione propria.
Tale titolo adempie alla funzione pratica dell’assegno circolare: è pagabile in più luoghi ed è
rilasciato esclusivamente dietro versamento del relativo importo da parte del richiedente.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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i titoli di credito